Legge 18 ottobre 2001, n. 383
"Primi interventi per il rilancio dell'economia"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24
ottobre 2001
CAPO I
NORME PER INCENTIVARE L'EMERSIONE DALL'ECONOMIA SOMMERSA
ART. 1.
(Dichiarazione di emersione).
1. Gli imprenditori che hanno fatto ricorso a
lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti
dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo
emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare entro il
30 novembre 2001. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, approva
i programmi di emersione di cui all'articolo 2, comma 4.
2. Per il periodo di imposta in corso alla
data di presentazione della dichiarazione di emersione di cui al comma 1, e
per i due periodi successivi, la medesima dichiarazione costituisce titolo di
accesso al seguente regime di incentivo fiscale e previdenziale:
a) gli imprenditori che, con la dichiarazione
di cui al comma 1, si impegnano nel programma di emersione, e
conseguentemente incrementano l'imponibile dichiarato, rispetto a quello relativo
al periodo di imposta immediatamente precedente, hanno diritto, fino a
concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere con la
dichiarazione, all'applicazione sull'incremento stesso di una imposta
sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP), con tassazione separata rispetto
al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10 per cento
per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il secondo periodo di
imposta e del 20 per cento per il terzo periodo di imposta. Per il secondo ed
il terzo periodo di imposta, nel calcolo dell'incentivo si tiene conto delle
eventuali variazioni in diminuzione del costo del lavoro emerso. Sul maggiore
imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro emersi dichiarati, e
conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica una contribuzione
sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota dell'8 per cento per il primo
periodo, del 10 per cento per il secondo periodo e del 12 per cento per il
terzo periodo;
b) i lavoratori che, parallelamente, si
impegnano nel programma di emersione sono esclusi da contribuzione
previdenziale e, sui loro redditi di lavoro emersi, si applica una imposta
sostitutiva dell'IRPEF, con tassazione separata rispetto al rimanente
imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per cento per il primo
anno, dell'8 per cento per il secondo anno e del 10 per cento per il terzo
anno.
3. Per gli imprenditori, su specifica
richiesta, la dichiarazione di emersione vale anche come proposta di
concordato tributario e previdenziale, se presentata prima dell'inizio di
eventuali accessi, ispezioni e verifiche o della notifica dell'avviso di
accertamento o di rettifica. In questo caso, fino a concorrenza del costo del
lavoro oggetto della dichiarazione di emersione, l'imprenditore dichiara, per
ciascuno dei periodi precedenti, il costo del lavoro irregolare utilizzato.
Per ciascuno di questi periodi il concordato si perfeziona con il pagamento
di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP, dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali, con tassazione separata
rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota dell'8 per
cento del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato, senza
applicazione di sanzioni e interessi. Per ciascuno degli stessi periodi, sul
presupposto della sussistenza dei requisiti di legge, il concordato produce
effetti preclusivi automatici degli accertamenti fiscali relativi
all'attività di impresa e previdenziali, fino a concorrenza del triplo del
costo del lavoro irregolare utilizzato. Il pagamento dell'imposta sostitutiva
può essere effettuato in unica soluzione, entro il termine di presentazione
della dichiarazione di emersione, con una riduzione del 25 per cento, ovvero
in ventiquattro rate mensili a partire dal predetto termine, senza
applicazione di interessi. Con l'integrale pagamento sono estinti i delitti
di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il delitto di cui all'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché i reati contravvenzionali e le violazioni
amministrative e civili connessi alle violazioni fiscali e previdenziali
relative all'esistenza del lavoro sommerso. In caso di rateazione, sono
sospesi i termini di prescrizione degli illeciti di cui al presente comma.
4. I lavoratori delle imprese che aderiscono
ai programmi di emersione possono, parallelamente, estinguere i loro debiti
fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare, per
ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il pagamento di una
contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto al rimanente
imponibile, dovuta in ragione di lire 200.000 per ogni anno pregresso, senza applicazione
di sanzioni e interessi. Il pagamento è effettuato nei termini e con le
modalità di cui al comma 3. È precluso ogni accertamento fiscale e
previdenziale sui redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori
possono, a domanda, ricostruire in tutto o in parte la loro posizione
pensionistica per gli anni pregressi, fino ad un massimo di cinque anni
esclusivamente mediante contribuzione volontaria integrata fino al massimo di
un terzo con trasferimenti a carico del fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nei limiti delle risorse disponibili presso il predetto fondo.
5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4
non si applicano con riferimento al lavoro irregolare prestato dai soggetti
richiamati all'articolo 62, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Restano fermi, in alternativa, per gli
interessati, i regimi connessi ai piani di riallineamento retributivo e di emersione
del lavoro irregolare, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, agli articoli 75 e 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7. Con decreto di concerto dei Ministri
competenti, è definito un piano straordinario di accertamento, operativo dal
1° gennaio 2002, mirato al contrasto dell'economia sommersa. Il piano
costituisce priorità di intervento delle autorità di vigilanza del settore ed
è basato su idonee forme di acquisizione ed utilizzo incrociato dei dati
dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei gestori di servizi di pubblica
utilità, dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati.
8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero
di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di
quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze è determinata la quota del predetto fondo destinata al riequilibrio
dei conti pubblici. Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è
determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva,
al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo
previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai
sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, e agli oneri
concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale
relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente
articolo; con lo stesso decreto è inoltre determinata la misura
dell'eventuale integrazione del contributo previdenziale relativo ai
lavoratori per i periodi oggetto della dichiarazione di emersione, nei limiti
delle risorse all'uopo disponibili presso il fondo, nonché la quota del
trattamento previdenziale relativa ai medesimi periodi in proporzione alle
quote contributive versate, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della citata legge n. 388 del 2000 sono abrogati.
ART. 2.
(Ulteriori effetti della dichiarazione di emersione - Delega al
Governo in materia di tutela ambientale).
1. Gli imprenditori che aderiscono ai
programmi di emersione di cui all'articolo 1 possono regolarizzare i loro
insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in
materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e
sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto.
Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su
beni culturali nonché ambientali e paesaggistici, realizzati senza le
autorizzazioni prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o in difformità dalle medesime autorizzazioni.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi in materia di tutela ambientale aventi lo scopo di
introdurre:
a) una causa estintiva speciale dei reati
ambientali, in connessione ad ordini di fare emanati dalla pubblica
amministrazione, consistente nel pagamento di una somma di denaro a titolo di
sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore alla metà del massimo di
quella prevista per il reato commesso e nell'ottemperanza all'ordine di fare
mirante a ricondurre il destinatario dell'ordine al rispetto della normativa
ambientale;
b) una procedura di ravvedimento operoso,
prima dell'accertamento, per tutte le violazioni ambientali di carattere
amministrativo, consistente nel pagamento di una somma ridotta per chi
regolarizza le violazioni.
3. La delega è esercitata nel rispetto dei
seguenti princípi e criteri direttivi:
a) esclusione dai predetti meccanismi di tutte
le violazioni connotate da danno ambientale cosí come accertato da autorità
pubblica competente;
b) semplicità e rapidità delle procedure volte
alla verifica dell'adempimento agli ordini di fare;
c) automaticità dell'estinzione delle
violazioni amministrative in caso di ravvedimento operoso.
4. Al fine di una compiuta ed efficiente
attuazione dei piani di emersione, sentite la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali e di categoria, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il CIPE adotta
programmi di coordinamento e incentivazione delle attività delle autonomie
locali finalizzati al risanamento ambientale, al recupero dei siti inquinati
ed alla riqualificazione urbana, anche ai fini della regolarizzazione degli
insediamenti produttivi esistenti.
ART. 3.
(Disposizioni di attuazione).
1. Con decreto interministeriale sono
determinati forma e contenuto della dichiarazione di emersione di cui
all'articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione, in modo da garantire
l'applicazione dell'incentivo fiscale a tassazione separata in caso di cumulo
tra redditi agevolati ed altri redditi, nonché le modalità di pagamento delle
imposte e delle contribuzioni sostitutive di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e
4. Con lo stesso decreto sono approvate le istruzioni sulle modalità di
presentazione delle dichiarazioni predette e sulle attività amministrative
idonee a garantire adeguate forme di partecipazione delle organizzazioni
sindacali e di categoria al fine di favorire l'emersione dell'economia
sommersa.
2. Le imposte e le contribuzioni sostitutive
di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, non sono comunque compensabili e non
sono deducibili ai fini della determinazione di alcuna imposta, tassa o
contributo. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le imposte
sui redditi.
3. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo
1, comma 2, lettera a), non genera credito di imposta in favore del socio, ai
sensi dell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate le regolazioni contabili degli effetti
finanziari per lo Stato, le regioni e gli enti locali, conseguenti
all'attuazione del presente capo.
5. Le disposizioni del presente capo
concernenti gli imprenditori si applicano, in quanto compatibili, anche ai
titolari di redditi di lavoro autonomo.
CAPO II
INCENTIVI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO
ART. 4.
(Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo
reinvestito).
1. È escluso dall'imposizione del reddito di
impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in
beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e
nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media
degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con
facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento
è stato maggiore.
2. L'incentivo si applica anche alle spese
sostenute per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili
nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la
formazione e l'aggiornamento del personale. A questo importo si aggiunge
anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e
aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative
retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo di imposta.
L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal
presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei
conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei
dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei
consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2
si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data
di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa
o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media
degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti
effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di
escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato
maggiore.
4. Per investimento si intende la
realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento
di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di
impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante
contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai
beni strumentali per natura.
5. I fabbricanti titolari di attività
industriali a rischio di incidenti rilevanti, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, possono usufruire degli incentivi tributari di cui ai commi 1
e 2 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni
di cui al citato decreto.
6. L'incentivo fiscale è revocato se
l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni
oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o
all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta
successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo
in caso di beni immobili.
7. Per il secondo periodo di imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG è calcolato, in base alle
disposizioni della legge 23 marzo
1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo
precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di
cui ai commi 1 e 2.
8. Le modalità di applicazione dell'incentivo
fiscale sono, per il resto, le stesse disposte con l'articolo 3 del
decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489.
ART. 5.
(Sostituzione di precedenti agevolazioni fiscali).
1. Le agevolazioni fiscali di cui alla tabella
allegata alla presente legge sono soppresse, salvo quanto segue:
a) i soggetti che nel periodo di imposta in
corso alla data del 30 giugno 2001 abbiano già realizzato investimenti ed
eseguito conferimenti in denaro o accantonamenti di utili a riserva
assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, possono continuare a fruire dei
relativi benefici, ovvero, in alternativa, optare per l'incentivo di cui
all'articolo 4, comma 1, della presente legge. Il cumulo degli incentivi è
comunque consentito per le spese sostenute per formazione e aggiornamento del
personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2;
b) i soggetti che alla data del 30 giugno 2001
abbiano già eseguito operazioni di variazione in aumento del capitale ai
sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, continuano a fruire dei relativi benefici. Il valore del
patrimonio netto che si assume a questi fini da parte di persone fisiche,
società in nome collettivo e società in accomandita semplice in regime di
contabilità ordinaria, anche per opzione irrevocabile, non può eccedere
quello risultante dal bilancio relativo all'ultimo esercizio anteriore a quello
in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, salvi gli
eventuali decrementi successivi. Gli stessi soggetti possono, in alternativa
e per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai predetti benefici optando per
l'applicazione dell'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1. Il cumulo degli
incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per la formazione e
l'aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, e, in ogni
caso, quando l'imponibile assoggettato ad aliquota agevolata ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, è inferiore al 10 per cento dell'imponibile totale.
2. I soggetti che effettuano investimenti ai
sensi dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono continuare a fruire dei relativi benefici, ovvero, in
alternativa e per ciascun periodo di imposta, rinunciare ai predetti benefici
optando per l'applicazione dell'incentivo di cui all'articolo 4, comma 1. Il
cumulo degli incentivi è comunque consentito per le spese sostenute per la
formazione e l'aggiornamento del personale, ai sensi dell'articolo 4, comma
2.
3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i redditi prodotti a decorrere dal periodo di imposta in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge e fruenti delle
agevolazioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e nell'articolo 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, non rilevano ai fini della
attribuzione del credito di imposta limitato sugli utili distribuiti ai soci
di cui all'articolo 105, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
CAPO III
INNOVAZIONE
ART. 6.
(Nuove disposizioni in materia di sottoscrizione del capitale
sociale).
1. La sottoscrizione del capitale delle società
per azioni, delle società in accomandita per azioni e delle società a
responsabilità limitata può essere, in tutto o in parte, sostituita dalla
stipula di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. Le
forme di equivalenza tra polizza o fideiussione stipulate e capitale
sottoscritto, in quanto fondo di garanzia e parametro operativo, sono
determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Sono
esclusi da questa facoltà le banche e gli altri enti e società finanziari indicati
nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, nonché le imprese di
assicurazione.
ART. 7.
(Nuove regole sulla titolarità dei diritti brevettuali per
invenzioni industriali).
1. Al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, primo comma, le parole: "o
dell'Amministrazione pubblica" sono soppresse;
b) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:
"ART. 24-bis. - 1. In deroga
all'articolo 23 del presente decreto e all'articolo 34 del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di
cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, quando il rapporto di lavoro intercorre con una università o
con una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali
finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti
derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più
autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette
ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti
dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa
pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà
comunicazione all'amministrazione.
2. Le università e le pubbliche
amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo
massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione,
spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione, ovvero a
privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei
rapporti reciproci.
3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non
meno del 50 per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione.
Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano
alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il 30 per cento
dei proventi o canoni.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di
rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne
abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da
cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui
l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente
un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti
patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il
diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore".
2. La disciplina di cui all'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica a
tutte le invenzioni ivi indicate conseguite successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge, ancorché in dipendenza di ricerche
cominciate anteriormente.
CAPO IV
SOPPRESSIONE DI ADEMPIMENTI INUTILI E SEMPLIFICAZIONE
ART. 8.
(Soppressione dell'obbligo di numerazione e bollatura di alcuni
libri contabili obbligatori).
1. L'articolo 2215 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"ART. 2215. - (Modalità di tenuta
delle scritture contabili). - I libri contabili, prima di essere messi
in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia
previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati
in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo
le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve
dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li
compongono.
Il libro giornale e il libro degli inventari
devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a
vidimazione".
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto (IVA), l'articolo 39, primo comma, è sostituito dal
seguente:
"I registri previsti dal presente
decreto, compresi i bollettari di cui all'articolo 32, devono essere tenuti a
norma dell'articolo 2219
del codice civile e numerati progressivamente in ogni
pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. È ammesso l'impiego di schedari a
fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente
approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del
contribuente".
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi, l'articolo 22, primo comma, è sostituito dal
seguente:
"Fermo restando quanto stabilito dal
codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle
leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture
contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture
ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell'articolo 14, devono
essere tenute a norma dell'articolo 2219
del codice stesso e numerate progressivamente in
ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle
scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono
essere eseguite non oltre sessanta giorni".
4. All'articolo 16 della Tariffa, parte prima,
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21
agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nelle note, dopo il numero 2, è aggiunto il
seguente:
"2-bis. Se i libri di cui all'articolo 2214,
primo comma, del codice civile sono tenuti da
soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa di
concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri
a norma dell'articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come
sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995,
l'imposta è maggiorata di lire 20.000";
b) nella colonna "Modo di
pagamento", dopo le parole: "Marche o bollo a punzone da applicarsi
sull'ultima pagina numerata", sono aggiunte le seguenti: "o nei
modi di di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e successive
modificazioni".
ART. 9.
(Semplificazione di adempimenti in vista dell'introduzione
dell'euro).
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, il quarto periodo è sostituito
dal seguente: "Per l'iscrizione nel registro delle imprese le delibere,
anche se risultano da verbale non ricevuto da notaio, non sono soggette alla
omologazione di cui al secondo comma dell'articolo 2411
del codice civile";
b) al comma 10, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Le operazioni di conversione in euro del capitale
sociale possono essere deliberate dall'organo amministrativo secondo le
stesse modalità di cui al comma 5".
2. Per le società di persone, in conformità
alle disposizioni recate dai regolamenti (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17
giugno 1997 e n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998, l'operazione di
conversione degli importi, espressi in lire, delle quote di conferimento
indicate nell'atto costitutivo costituisce mero atto interno della società da
adottare con semplice delibera dei soci.
ART. 10.
(Rappresentanza dei contribuenti per la definizione
dell'accertamento con adesione e modalità di sottoscrizione di atti
giudiziari trasmessi a distanza).
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il contribuente può
farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme
previste dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero,
quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza
fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto
centro".
2. A decorrere dal 20 maggio 2001, nel caso di
trasmissione a distanza di atti giudiziari mediante mezzi di
telecomunicazione, fermo restando il disposto dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, l'obbligo di sottoscrizione ivi previsto è soddisfatto anche
con la firma del funzionario titolare dell'ufficio ricevente ovvero di un suo
sostituto, purché dalla copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la
sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale.
ART. 11.
(Disposizioni concernenti l'addizionale comunale all'IRPEF).
1. L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di
addizionale comunale all'IRPEF, è sostituito dal seguente:
"3. I comuni possono deliberare la
variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a
partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito
informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il
Ministro dell'interno, che stabilisce altresí le necessarie modalità
applicative. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul
predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con
un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione
può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma
2".
CAPO V
RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
ART. 12.
(Gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi,
formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni immobili).
1. Al fine di ottimizzare il gettito erariale
derivante dal settore, le funzioni statali in materia di organizzazione e
gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi e le relative
risorse sono riordinate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica,
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) eliminazione di duplicazioni e
sovrapposizione di competenze, con attribuzione delle predette funzioni ad
una struttura unitaria;
b) individuazione della predetta struttura in
un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a
premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza
di razionalizzare i sistemi informatici esistenti, con uno o più decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13
maggio 1999, n. 133. Le modalità tecniche dei giochi,
delle scommesse e dei concorsi a premi sono comunque stabilite con decreto
dirigenziale. Sino alla data di entrata in vigore dei decreti emanati ai
sensi del presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e
regolamentari vigenti.
3. Il personale addetto alla gestione
dell'imposta sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del capo VI
della presente legge, è prioritariamente addetto alla realizzazione del piano
straordinario di accertamento di cui all'articolo 1, comma 7, previa adeguata
ed idonea formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore
dell'economia e delle finanze, senza oneri finanziari per l'Agenzia delle
entrate. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze può stipulare
apposite convenzioni con università degli studi, nonché avvalersi, previa
autorizzazione, di personale docente universitario, anche in posizione di
aspettativa o fuori ruolo. I professori inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28
settembre 2000, n. 301, partecipano alle
procedure di trasferimento e mobilità tra università, con applicazione delle
disposizioni in materia, anche di incompatibilità, vigenti per i professori
ordinari, conservando i diritti inerenti alla posizione di provenienza, anche
connessi ad esercizio di opzione.
4. Con le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dai commi 2 e 3 dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dai regolamenti di amministrazione delle agenzie fiscali,
nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti appartenenti alle
strutture interessate dal riordino previsto dal presente articolo può essere
disposto unilateralmente il passaggio ad altro incarico, fermo restando, fino
alla scadenza del contratto, il trattamento economico previsto.
5. L'articolo 2-quinquies del
decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 2001, n. 26, si interpreta nel senso che le relative
disposizioni si applicano a tutti i beni immobili compresi nelle saline già
in uso dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dell'Ente tabacchi
italiani, non destinati, alla data di entrata in vigore della citata legge n.
26 del 2001, a riserva naturale.
CAPO VI
SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI
ART. 13.
(Soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni).
1. L'imposta sulle successioni e donazioni è
soppressa.
2. I trasferimenti di beni e diritti per
donazione o altra liberalità tra vivi, compresa la rinuncia pura e semplice
agli stessi, fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in
linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado, sono soggetti alle
imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a
titolo oneroso, se il valore della quota spettante a ciascun beneficiario è
superiore all'importo di 350 milioni di lire. In questa ipotesi si applicano,
sulla parte di valore della quota che supera l'importo di 350 milioni di
lire, le aliquote previste per il corrispondente atto di trasferimento a
titolo oneroso.
ART. 14.
(Esenzioni e riduzioni di imposta).
1. Le disposizioni concernenti esenzioni,
agevolazioni, franchigie e determinazione della base imponibile, già vigenti
in materia di imposta sulle successioni e donazioni, si intendono riferite
all'imposta dovuta per gli atti di trasferimento di cui all'articolo 13,
comma 2.
2. Il totale delle imposte di registro,
ipotecarie e catastali applicate in misura fissa sugli immobili dell'asse
ereditario costituiti da terreni agricoli o montani non può comunque eccedere
il valore fiscale dei terreni medesimi. All'onere derivante dal presente
comma, valutato in lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo
scopo utilizzando per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
ART. 15.
(Disposizioni di attuazione e di semplificazione).
1. In attesa della emanazione dei decreti
previsti dall'articolo 69, commi 8 e 11, della legge 21 novembre 2000, n. 342, la dichiarazione di successione, con l'indicazione degli
immobili e dei diritti immobiliari oggetto di successione, è presentata
secondo le modalità stabilite dagli articoli 28 e seguenti del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
2. Per gli immobili inclusi nella
dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono obbligati a
presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili
(ICI). L'ufficio presso il quale è presentata la dichiarazione di successione
ne trasmette una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli
immobili.
3. Nel caso in cui il defunto era residente
all'estero, l'ufficio finanziario competente a ricevere la dichiarazione di
successione è quello nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima
residenza italiana; se quest'ultima non è conosciuta, l'ufficio competente è
quello di Roma.
ART. 16.
(Disposizioni antielusive).
1. Il beneficiario di un atto di donazione o
di altra liberalità tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel
campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, qualora ceda i
valori stessi entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento
dell'imposta sostitutiva come se la donazione non fosse stata fatta, con
diritto allo scomputo dall'imposta sostitutiva delle imposte eventualmente
assolte ai sensi dell'articolo 13, comma 2.
2. In caso di trasferimento a titolo di successione
per causa di morte o di donazione dell'azienda o del ramo di azienda, con
prosecuzione dell'attività di impresa, i beni e le attività ceduti sono
assunti ai medesimi valori fiscalmente riconosciuti nei confronti del dante
causa.
3. Le disposizioni antielusive di cui all'articolo 69, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano con riferimento alle imposte dovute in
conseguenza dei trasferimenti a titolo di donazione o altra liberalità.
ART. 17.
(Applicazione delle nuove disposizioni e delega al Governo per
il coordinamento di disposizioni in materia fiscale).
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano
alle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il termine di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, per effettuare la registrazione volontaria delle liberalità
indirette e delle donazioni fatte all'estero a favore di residenti, con
l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 3 per cento
sull'importo che eccede la franchigia indicata all'articolo 13, comma 2, è
prorogato al 30 giugno 2002.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi
recanti disposizioni di coordinamento tra la vigente disciplina in materia di
imposta di registro e di ogni altra forma di imposizione fiscale sugli atti
di successione e di donazione e le norme di cui al presente capo, assumendo
tali norme quali princípi e criteri direttivi, senza ulteriori oneri per il
bilancio dello Stato. I medesimi decreti legislativi dovranno disporre
inoltre l'abrogazione espressa di tutte le disposizioni di legge
incompatibili con le norme recate dal presente capo.
4. Sono abrogati i commi 13 e 14 dell'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
CAPO VII
COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE
ART. 18.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dal capo VI, ad
eccezione di quelli di cui al comma 2 dell'articolo 14, e dall'articolo 11
della presente legge, valutati in lire 29 miliardi per l'anno 2001, lire 196
miliardi per l'anno 2002 e lire 310 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si
provvede, per gli anni 2001 e 2002, con quota delle maggiori entrate recate
dal capo II della presente legge e, per l'anno 2003, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per l'anno 2003 dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti per gli importi
indicati:
a) Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica: lire 173.235 milioni;
b) Ministero delle finanze: lire 867 milioni;
c) Ministero della giustizia: lire 663
milioni;
d) Ministero della pubblica istruzione: lire
61.500 milioni;
e) Ministero dell'interno: lire 19.524
milioni;
f) Ministero dei trasporti e della
navigazione: lire 17.200 milioni;
g) Ministero della difesa: lire 284 milioni;
h) Ministero del lavoro e della previdenza
sociale: lire 13.340 milioni;
i) Ministero della sanità: lire 2.865 milioni;
l) Ministero per i beni e le attività
culturali: lire 11.870 milioni;
m) Ministero dell'ambiente: lire 8.652
milioni.
2. Agli oneri recati dal capo II, valutati in
lire 2.245 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quote
delle maggiori entrate recate per gli anni 2001 e 2002 dal medesimo capo, che
confluiscono, per un importo pari a lire 500 miliardi per l'anno 2001 e a
lire 1.745 miliardi per l'anno 2002, in apposita contabilità speciale
denominata "Fondi per il rilancio dell'economia", intestata al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche
fiscali, per essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno
2003. Le restanti maggiori entrate recate dal capo II per gli anni 2001 e
2002, al netto altresí di quelle richiamate dal comma 1, sono destinate al
miglioramento dei saldi dei rispettivi esercizi.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
ART. 19.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
TABELLA
(articolo 5, comma 1)
1) Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, concernente "Riordino delle imposte personali sul reddito
al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23
dicembre 1996, n. 662";
2) Legge 13
maggio 1999, n. 133, concernente "Disposizioni in
materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale": articolo 2, commi da 8 a 13;
3) Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n. 505, concernente modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466: articolo 12;
4) Legge 21
novembre 2000, n. 342, concernente
"Misure in materia fiscale": articolo 3, commi 1 e 2;
5) Legge 23
dicembre 2000, n. 388, concernente
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)": articolo 6, commi 4, 5 e 24;
6) Legge 23
dicembre 2000, n. 388, concernente
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)": articolo 9;
7) Legge 23
dicembre 2000, n. 388, concernente
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)": articolo 145, commi 74 e 95;
8) Decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, concernente "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, in materia, rispettivamente, di utilizzazione di procedure
telematiche per la semplificazione degli adempimenti tributari in materia di
atti immobiliari e di ulteriori interventi di riordino delle imposte
personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle
imprese": articolo 2.
|