Legge 27 maggio 1970, n. 382
(in
GU 23 giugno 1970, n. 156)
Disposizioni
in materia di assistenza ai ciechi civili (1).
Art. 1
Aumento
della pensione non riversibile.
La pensione non
riversibile, di cui alla legge 10
febbraio 1962, n. 66 , è aumentata:
da lire 18.000 a
lire 32.000 mensili per i ciechi assoluti (2);
da lire 14.000 a
lire 18.000 mensili per coloro che abbiano un residuo visivo non superiore ad
un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (2) (3).
Art. 2
Ciechi
ospitati in istituti di istruzione o di assistenza.
Soltanto per
coloro che sono ospitati in istituti di istruzione o ricoverati in istituti
assistenziali a carico anche parziale di enti pubblici o che facciano parte di
comunità che provvedono al loro sostentamento, la pensione non riversibile è
ridotta nelle seguenti misure:
lire 18.000
mensili, se ciechi assoluti;
lire 14.000 mensili, se aventi un
residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con
eventuale correzione (3).
Art. 3
Tredicesima
mensilità.
Ai titolari della pensione non
riversibile di cui ai precedenti articoli nonché ai titolari dell'assegno
disciplinato dall'articolo 19 della legge 10
febbraio 1962, n. 66 , è corrisposta, con la mensilità di
dicembre di ogni anno, una tredicesima rata di pensione o di assegno di pari
importo.
Per le pensioni e
gli assegni aventi decorrenza o che cessano nel corso dell'anno la tredicesima
rata di cui al comma precedente è dovuta proporzionalmente al numero delle rate
maturate nell'anno stesso.
Art. 4
Indennità
di accompagnamento ai ciechi assoluti.
A tutti i ciechi
assoluti che hanno diritto alla pensione non riversibile di cui ai precedenti
articoli, l'indennità di accompagnamento istituita con la legge 28 marzo
1968, n. 406 , è corrisposta, nella misura di
lire 10.000 mensili, contestualmente al provvedimento di concessione della
pensione.
Per i ciechi che,
al 31 dicembre 1969, siano in godimento dell'indennità in misura ridotta, la
maggiorazione è concessa con provvedimento del presidente dell'Opera nazionale
per i ciechi civili (2).
Art. 5
Condizioni
economiche.
La pensione non riversibile e
l'indennità di accompagnamento di cui ai precedenti articoli spettano ai ciechi
civili, sempre che l'interessato non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta
complementare sui redditi.
Art. 6
Beneficiari
dell'assegno a vita.
In favore dei
minorati aventi residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un
decimo di entrambi gli occhi, con eventuale correzione, l'Opera nazionale per i
ciechi civili continuerà la corresponsione dell'assegno di lire 10.000 mensili,
di cui siano in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge,
sempre che gli interessati non risultino iscritti nei ruoli dell'imposta
complementare sui redditi (2) (4).
Art. 7
Indennità
di accompagnamento per i ciechi non aventi diritto alla pensione non
riversibile.
L'indennità di
accompagnamento, nella misura di cui all'articolo 4, spetta altresì ai ciechi
assoluti di età superiore agli anni 18, non aventi diritto alla pensione non
riversibile, sempre che gli interessati non dispongano di un reddito superiore
al doppio della quota esente dall'imposta complementare.
A tali fini gli
interessati debbono produrre all'Opera nazionale per i ciechi civili istanza in
carta libera, corredata da un certificato di un medico oculista, attestante la
cecità assoluta, nonché da una dichiarazione dell'ufficio finanziario,
concernente la posizione dei richiedenti agli effetti dell'imposta
complementare.
L'indennità di
accompagnamento è concessa, previo l'accertamento della cecità assoluta e delle
condizioni economiche, dagli organi dell'Opera nazionale per i ciechi civili.
Il godimento
dell'indennità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione dell'istanza (2).
Art. 8
Domande
e ricorsi pendenti.
Le domande ed i ricorsi per la
concessione della pensione non riversibile, presentati anteriormente al 1°
gennaio 1970 e non ancora definiti, sono esaminati per quanto riguarda le
condizioni economiche secondo le norme in vigore al 31 dicembre 1969
limitatamente al periodo anteriore al 1° gennaio 1970 e, per il periodo
successivo, presi in considerazione, senza ulteriore impulso di parte, secondo
le disposizioni della presente legge.
Art. 9
Decentramento
del sistema di erogazione.
Il Ministero
dell'interno provvede alla corresponsione dei benefici agli aventi diritto,
previo accertamento delle condizioni previste dalla presente legge, tramite i
comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, dei quali fanno
parte, limitatamente all'applicazione della presente legge, due rappresentanti
dell'Unione Italiana ciechi, nominati con decreto del prefetto, su designazione
del predetto ente.
Nelle province di
Trento e Bolzano l'erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge
viene effettuata dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica,
previsto dall'art. 7 del D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173 , e di cui sono
chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai nn. 6 e 7 dell'art. 7 del
predetto D.Lgs.Lgt. n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso
il Commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di
sezione ed un medico appartenente ai ruoli della regione designato dal
presidente della regione.
La nomina di due
rappresentanti dell'Unione italiana ciechi, di cui al primo comma del presente
articolo, viene effettuata dal Commissario del Governo presso la regione
Trentino-Alto Adige.
Nella regione
della Valle d'Aosta provvede il comitato regionale di assistenza e beneficenza
pubblica, integrato con i due rappresentanti dell'Unione italiana ciechi
nominati dal presidente della giunta regionale.
Avverso la
decisione del comitato provinciale, l'interessato può presentare, entro trenta
giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministero dell'interno, che
provvede previo il parere di una commissione consultiva, composta dal direttore
generale dell'assistenza pubblica, i qualità di presidente, da un funzionario
del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a vice prefetto
ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non
inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria,
designati dall'Unione italiana dei ciechi. Le funzioni di segretario della
commissione sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con
qualifica non inferiore a direttore di sezione.
In caso di
necessità, il Ministro per l'interno può procedere alla costituzione di più
commissioni consultive presiedute da funzionari del Ministero dell'interno, con
qualifica non inferiore a vice prefetto, delegati, dal direttore generale
dell'assistenza pubblica.
[I ciechi civili
beneficiari di una o più delle provvidenze previste dalla presente legge, non
aventi titolo a prestazioni sanitarie da parte di enti mutualistici, conseguono
il diritto all'assistenza sanitaria con il concorso finanziario dello Stato]
(5).
[Per
l'applicazione del precedente comma il Ministero dell'interno provvede con
apposite convenzioni con enti mutualistici] (5).
Art. 10
Commissioni
provinciali sanitarie.
L'accertamento
delle condizioni visive degli aspiranti uno o più dei benefici previsti dalla
presente legge è effettuato, in ciascuna provincia, da una commissione
sanitaria, nominata dal prefetto e che ha sede presso l'ufficio provinciale
sanitario.
Ove necessario,
il prefetto, su richiesta del medico provinciale o della Unione italiana dei
ciechi, può nominare più commissioni le quali possono avere sede anche in altri
comuni della provincia presso l'ufficio dell'ufficiale sanitario.
Art. 11
Composizione
delle commissioni provinciali sanitarie.
La commissione
sanitaria provinciale di cui al precedente articolo è composta dal medico
provinciale, che la presiede, da un oculista designato dal comitato provinciale
di assistenza e beneficenza pubblica e da un oculista designato dall'Unione
italiana dei ciechi.
Il medico
provinciale può, in sua sostituzione, designare a far parte della commissione,
con le funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio provinciale
sanitario o un ufficiale sanitario. Il medico provinciale è tenuto ad
effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della
commissione sanitaria regionale, di cui all'articolo successivo.
Le funzioni di
segretario della commissione sono disimpegnate da un funzionario del ruolo
della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità ovvero da un
funzionario della carriera di concetto del Ministero della sanità, con
qualifica non inferiore a segretario o equipollente (6).
La commissione ha
il compito di accertare se li istanti sono affetti da cecità assoluta o se sono
in possesso di un residuo visivo, in uno o in entrambi gli occhi, con eventuale
correzione, espresso in decimi.
Per cecità
assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione
dell'ombra e della luce.
I nominativi dei
ciechi civili, nei cui confronti sia accertata la cecità assoluta o un residuo
visivo in ambo gli occhi con eventuale correzione, non superiore ad un
ventesimo, sono comunicati alle prefetture entro tre giorni dalla data di
riunione della commissione provinciale sanitaria a cura del segretario della
commissione stessa.
Entro dieci
giorni dalla data della riunione di cui al precedente comma, il segretario
della commissione deve parimenti comunicare a tutti gli istanti l'esito del
controllo oculistico.
Il segretario
della commissione provvede, altresì, a trasmettere trimestralmente all'Unione
italiana dei ciechi l'elenco dei nominativi dei ciechi civili nei confronti dei
quali, nello stesso periodo è stato effettuato l'accertamento oculistico, con
l'indicazione dell'esito per ciascuno di essi.
Art. 12
Commissioni
regionali sanitarie.
Contro il
giudizio delle commissioni sanitarie provinciali l'interessato può ricorrere,
entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla commissione sanitaria
regionale costituita presso l'ufficio provinciale sanitario del capoluogo della
regione e composta dal medico provinciale, che la presiede, dal primario di una
clinica oculistica universitaria, preferibilmente residente in un comune della
regione, e da un oculista designato dall'Unione italiana ciechi.
Le commissioni
sanitarie regionali sono nominate dal Ministro per la sanità di concerto con il
Ministro per l'interno.
Le funzioni di
segretario sono affidate a un funzionario del ruolo della carriera direttiva
amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a quella
di consigliere di prima classe.
La decisione
della commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere
comunicata, a cura del segretario, alla competente commissione sanitaria
provinciale ai fini di quanto prescritto dal sesto, settimo e ottavo comma del
precedente articolo.
Avverso la decisione della
commissione sanitaria regionale l'interessato o l'Unione italiana dei ciechi
possono proporre azione giudiziaria dinanzi al tribunale competente (7).
Art. 13
Durata
del mandato delle commissioni sanitarie.
Le commissioni sanitarie di cui
ai precedenti articoli durano in carica cinque anni. Per ciascun membro
effettivo delle commissioni deve essere nominato, con le stesse modalità, un
supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o di impedimento del
componente effettivo.
A ciascun
componente delle predette commissioni, estraneo all'amministrazione statale, è
corrisposto un gettone di presenza, la cui misura verrà fissata dal Ministero
della sanità, di concerto con quello del tesoro. (8).
Art. 14
Presentazione
delle domande.
I cittadini che
aspirano al godimento di uno o più benefici previsti dalla presente legge
debbono produrre istanza in carta libera alla commissione sanitaria provinciale
competente per territorio.
Alla domanda deve
essere allegato un certificato di un medico oculista con indicazione della
diagnosi della infermità e dell'eventuale residuo visivo in ciascun occhio, con
relativa correzione.
Art. 15
Rilascio
dei certificati da parte degli uffici distrettuali delle imposte.
Ai fini
dell'accertamento delle condizioni economiche, i comitati provinciali di
assistenza e beneficenza pubblica richiedono direttamente agli uffici
distrettuali delle imposte, entro quindici giorni dalle comunicazioni delle
commissioni sanitarie, i certificati relativi all'eventuale iscrizione dei
nominativi degli aspiranti ad uno o più dei benefici previsti nella presente
legge, nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi.
Art. 16
Modalità
di erogazione.
Il Ministero dell'interno
provvede, a semestre anticipato, ad accreditare alle prefetture i fondi
occorrenti per il pagamento delle pensioni e degli altri assegni previsti dalla
presente legge, in relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna
provincia.
Le aperture di
credito di cui al comma precedente possono essere effettuate in deroga al
limite previsto dall'articolo 56 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440
e successive modificazioni.
I prefetti, entro
dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a ripartirli tra gli enti
comunali di assistenza, mediante accreditamento su conti correnti postali vincolati
per la destinazione, intestati ai singoli enti.
Il pagamento ai
beneficiari è effettuato con assegni postali tratti sui predetti conti
correnti.
Restano ferme le
disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 589 .
Art. 17
Decorrenza
dei benefici.
La concessione della pensione e
dell'indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo
a quello di presentazione della relativa istanza.
Art. 18
Scadenza
delle rate.
Le pensioni,
l'assegno vitalizio e l'indennità di accompagnamento sono pagate in rate
bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno,
agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.
Sono irripetibili
i ratei non maturati della mensilità percetta anticipatamente, sempre che non
sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali
altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi
aventi causa.
Art. 19
Accertamenti
sulla permanenza dei requisiti.
Gli organi
preposti alla concessione hanno facoltà in ogni tempo di accertare la
sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti dalla
presente legge.
Art. 20
Soppressione
dell'ONCC e trasferimento del patrimonio.
L'opera nazionale
per i ciechi civili, istituita con legge 9 agosto 1954, n. 632 (9), e
successive modificazioni, è soppressa, a decorrere dal 1° gennaio 1971.
Dalla stessa
data, il patrimonio ed i beni mobili in dotazione alla predetta Opera vengono
trasferiti alla Unione italiana ciechi.
Art. 21
Trasferimento
del personale dell'Opera nazionale ciechi civili.
I ruoli delle carriere del
personale dell'Opera nazionale per i ciechi civili - salvo quanto disposto dal
quarto comma del presente articolo - sono trasferiti, come ruoli ad esaurimento
e con la consistenza organica fissata nelle allegate tabelle A, B, C, D ed E,
all'Amministrazione civile dell'interno.
Il servizio
prestato, presso l'Opera nazionale per i ciechi civili, dal personale
appartenente ai ruoli trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno, è considerato,
a tutti gli effetti, servizio prestato presso lo Stato.
Salva la
progressione in carica del personale appartenente a tali ruoli, i posti di
ruoli trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno, che siano o si
rendano successivamente vacanti, sono portati in aumento nei corrispondenti
ruoli e qualifiche delle carriere della predetta amministrazione.
Il personale del
ruolo dei segretari regionali della carriera direttiva dell'Opera nazionale per
i ciechi civili può chiedere entro il 31 dicembre 1970 di essere inquadrato,
conservando l'anzianità di carriera e di qualifica posseduta, nelle
corrispondenti qualifiche del ruolo ad esaurimento di cui alla tabella A
allegata alla presente legge, le cui dotazioni organiche saranno a tale effetto
aumentate di un pari numero di posti.
Il personale che
non intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma sarà inquadrato
alle stesse condizioni nel ruolo della carriera direttiva del personale della
Unione italiana ciechi.
Il personale
avventizio alle dipendenze dell'Opera nazionale per i ciechi civili è
trasferito, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica, all'Unione
italiana ciechi.
Il contributo
annuo a favore dell'Unione italiana ciechi, previsto dalla legge 21 novembre
1969, n. 928, è aumentato di un importo pari all'onere di spesa per il
personale, di cui ai precedenti commi, trasferito all'Unione stessa.
Art. 22
Trasferimento
degli stanziamenti per la concessione dei benefici.
Ai fini della
concessione della pensione, dell'indennità di accompagnamento, dell'assegno a
vita e dell'assistenza sanitaria, gli stanziamenti a disposizione dell'opera
nazionale per i ciechi civili vengono iscritti nello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'interno a partire dall'esercizio 1971.
Gli stanziamenti
destinati, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, al
funzionamento dell'opera nazionale per i ciechi civili, sono messi a
disposizione, con decorrenza 1° gennaio 1971:
a) del Ministero
dell'interno;
b) dell'Unione
italiana ciechi;
ripartiti
proporzionalmente fra le amministrazioni medesime in conformità ai maggiori
oneri derivanti alle stesse dall'applicazione del precedente articolo 21.
Art. 23
Copertura
della spesa.
Al maggior onere
derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno
finanziario 1970 in 15.000 milioni di lire, si provvede mediante riduzione, per
un corrispondente importo, del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per
il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di
bilancio rese necessarie dall'applicazione della presente legge.
Art. 24
Effetti
della legge ed abrogazioni.
I benefici
assistenziali previsti dalla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1970.
Il sistema
decentrato di erogazione dei benefici previsto dalla presente legge ha inizio
dal 1° gennaio 1971.
Dalla stessa data
le competenze dell'Opera nazionale per i ciechi civili, di cui agli articoli 4,
6 e 7, vengono trasferite, ai comitati di assistenza e beneficenza pubblica,
integrati secondo quanto disposto dal precedente articolo 9.
E' abrogato
l'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11
agosto 1963, n. 1329 .
Sono altresì abrogate tutte le
disposizioni legislative e regolamentari incompatibili o in contrasto con le
norme della presente legge.
Tabella
A (10)
|
|
|
Ruolo ad
esaurimento della carriera direttiva amministrativa
|
|
|
|
|
|
Ex coef-
|
Qualifica
|
Numero dei
|
ficiente
|
|
posti
|
|
|
|
900
|
Direttore
generale . . . . . . . . . . . .
|
1
|
670
|
Ispettore
generale . . . . . . . . . . . .
|
4
|
500
|
Direttore di
divisione . . . . . . . . . .
|
5
|
402
|
Direttore di
sezione (già Capo sezione). .
|
6
|
|
-+
|
|
325
|
Consigliere di
1ª classe . . . . . . .
|
|
271
|
Consigliere di
2ª classe . . . . . . . >
|
3
|
229
|
Consigliere di
3ª classe . . . . . . .
|
|
|
-+
|
|
|
-+
|
|
325
|
Assistente
sociale di 1ª classe. . . .
|
|
271
|
Assistente
sociale di 2ª classe. . . . >
|
1
|
229
|
Assistente
sociale di 3ª classe. . . .
|
|
|
-+
|
Totale . . . 20
|
|
|
|
Il posto di
direttore generale è portato in aumento nella corrispondente qualifica della
carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno a
decorrere dal 1° marzo 1973.
Tabella
B (11)
|
|
|
Ruolo ad
esaurimento della carriera speciale di ragioneria
|
|
|
(già ruolo di
ragioneria)
|
|
|
|
|
|
Ex coef-
|
Qualifiche
direttive
|
Numero dei
|
ficiente
|
|
posti
|
|
|
|
670
|
Ispettore
generale di ragioneria . . . . .
|
1
|
500
|
Direttore di
ragioneria di 1ª classe (già
|
|
|
direttore di
ragioneria) . . . . . . . .
|
3
|
402
|
Direttore di
ragioneria di 2ª classe (già
|
|
|
vice direttore
di ragioneria). . . . . .
|
3
|
325
|
Vice direttore
di ragioneria (già primo
|
|
|
ragioniere). .
. . . . . . . . . . . . .
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
Qualifiche di
concetto
|
|
|
-+
|
|
271
|
Ragioniere . .
. . . . . . . . . . . .
|
|
229
|
Ragioniere
aggiunto . . . . . . . . . >
|
5
|
202
|
Vice ragioniere
. . . . . . . . . . .
|
|
|
-+
|
Totale . . . 14
|
|
|
|
Tabella C
|
|
|
Ruolo ad
esaurimento della carriera di concetto amministrativa
|
|
|
(già ruolo
generale della carriera di concetto)
|
|
|
|
|
|
Ex coef-
|
Qualifica
|
Numero dei
|
ficiente
|
|
posti
|
|
|
|
500
|
Segretario
capo. . . . . . . . . . . . . .
|
6
|
402
|
Segretario
principale (già segretario di
|
|
|
1ª classe) . .
. . . . . . . . . . . . .
|
8
|
325
|
Primo
segretario (già segretario di 2ª
|
|
|
classe). . . .
. . . . . . . . . . . . .
|
12
|
|
|
|
|
-+
|
|
271
|
Segretario (già
segretario di 3ª classe)
|
|
229
|
Segretario
aggiunto. . . . . . . . . . . >
|
16
|
202
|
Vice
segretario. . . . . . . . . . . . .
|
|
|
-+
|
|
|
-+
|
|
271
|
Assistente
sociale . . . . . . . . . . .
|
|
229
|
Assistente
sociale aggiunto . . . . . . >
|
2
|
202
|
Vice assistente
sociale . . . . . . . .
|
|
|
-+
|
------ Totale .
. . 44
|
Tabella D
|
|
|
Ruolo ad
esaurimento della carriera esecutiva
|
|
|
A) RUOLO
GENERALE
|
|
|
|
|
|
Ex coef-
|
Qualifica
|
Numero dei
|
ficiente
|
|
posti
|
|
|
|
325
|
Archivista
superiore . . . . . . . . . . .
|
8
|
271
|
Archivista capo
. . . . . . . . . . . . .
|
13
|
229
|
Primo archivista
. . . . . . . . . . . . .
|
16
|
|
-+
|
|
202
|
Archivista . .
. . . . . . . . . . . .
|
|
180
|
Applicato . . .
. . . . . . . . . . . >
|
9
|
157
|
Applicato
aggiunto . . . . . . . . . .
|
|
|
-+
|
|
-----
|
|
|
|
|
Totale . . . 46
|
|
|
|
B) RUOLO COPIA
|
|
|
325
|
Capo ufficio
copia . . . . . . . . . . . .
|
5
|
271
|
Primo
coadiutore . . . . . . . . . . . . .
|
7
|
229
|
Coadiutore (già
dattilografo capo) . . . .
|
9
|
|
-+
|
|
202
|
Primo
dattilografo (già dattilografo di
|
|
|
1ª classe). . .
. . . . . . . . . . .
|
|
180
|
Dattilografo (già
dattilografo di 2ª >
|
7
|
|
classe) . . . .
. . . . . . . . . . .
|
|
157
|
Dattilografo
aggiunto . . . . . . . . .
|
|
|
-+
|
|
|
|
----- Totale .
. . 28
|
Tabella E
|
|
|
Ruolo ad
esaurimento della carriera ausiliaria
|
|
|
A) RUOLO
COMMESSI
|
|
|
|
|
|
Ex coef-
|
Qualifica
|
Numero dei
|
ficiente
|
|
posti
|
|
|
|
180
|
Commesso capo.
. . . . . . . . . . . . . .
|
2
|
173
|
Commesso . . .
. . . . . . . . . . . . . .
|
14
|
|
-+
|
|
159
|
Usciere capo .
. . . . . . . . . . . .
|
|
151
|
Usciere . . . .
. . . . . . . . . . . >
|
8
|
142
|
Inserviente . .
. . . . . . . . . . .
|
|
|
-+
|
|
-----
|
|
|
Totale . . . 24
|
|
|
|
|
|
B) RUOLO
AUTISTI
|
|
|
159
|
Autista. . . .
. . . . . . . . . . . . . .
|
3
|
I posti nel ruolo autisti, che si
siano o si rendano vacanti, sono portati in aumento alla dotazione organica
unica della qualifica iniziale del ruolo del personale della carriera
ausiliaria dell'Amministrazione civile dell'interno.
(1) Vedi, anche,
l'art. 34, D.P.R.
29 settembre 1973, n. 601, la L. 18 dicembre
1973, n. 854, il D.L. 30 maggio 1988, n. 173, e
la legge di
conversione 26 luglio 1988, n. 291.
(2) Per un
ulteriore aumento, vedi l'art. 5. D.L. 2 marzo 1974, n. 30.
(3) Vedi, anche,
l'art. 14-septies, D.L. 30
dicembre 1979, n. 663.
(4) L'art. 23,
D.L. 30 giugno 1972, n. 267, ha elevato l'assegno a lire 18.000, dal 1° luglio
1972.
(5) Comma
abrogato dall'art. 12, D.L. 2 marzo 1974, n. 30, con decorrenza dal primo
giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore del decreto stesso.
(6) Comma così
integrato dall'articolo unico, L. 8 maggio 1971, n. 303 (Gazz. Uff. 5 giugno
1971, n. 142).
(7) Vedi l'art. 4, L. 26
maggio 1975, n. 165.
(8) Articolo
abrogato dall'art. 5, L. 26
maggio 1975, n. 165.
(9) Recava norme
sulla istituzione e sui compiti dell'Opera nazionale ciechi civili.
(10) Vedi il D.M.
23 dicembre 1972.
(11) Vedi, anche,
l'art. 5, ultimo
comma, D.P.R. 1° giugno 1972, n. 319.