Legge 8 novembre 1991, n. 381
"Disciplina
delle cooperative sociali"
(Pubblicata
nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1991, n. 283)
Art. 1.
Definizione.
1. Le
cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della
comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini
attraverso:
a) la
gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
b) lo
svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di
servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Si
applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con la presente
legge, le norme relative al settore in cui le cooperative stesse operano.
3. La
denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione di
"cooperativa sociale".
Art. 2.
Soci
volontari.
1. Oltre
ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative
sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro
attività gratuitamente.
2. I soci volontari
sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non
può superare la metà del numero complessivo dei soci.
3. Ai soci
volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in
materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in
materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio
decreto, determina l'importo della retribuzione da assumere a base del
calcolo dei premi e delle prestazioni relative.
4. Ai soci
volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti
dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.
5. Nella
gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da
effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni
pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in
misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di
operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni
dei soci volontari non concorrono alla determinazione dei costi di servizio,
fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.
Art. 3.
Obblighi
e divieti.
1. Alle
cooperative sociali si applicano le clausole relative ai requisiti
mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni,
dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni.
2. Ogni
modificazione statutaria diretta ad eliminare il carattere di cooperativa
sociale comporta la cancellazione dalla "sezione cooperazione
sociale" prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, come modificato
dall'articolo 6, comma 1, lettera c), della presente legge, nonché la
cancellazione dall'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della
presente legge.
3. Per le
cooperative sociali le ispezioni ordinarie previste dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno
una volta all'anno.
Art.4.
Persone
svantaggiate. -
1. Nelle
cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e
sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in
trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età
lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle
misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47, 47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354,
come modificati dalla legge 10
ottobre 1986, n. 663. Si considerano inoltre persone
svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il
Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le
cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni.
2. Le
persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per
cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato
soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona
svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica
amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.
3. Le
aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria
previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali,
relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui
al presente articolo, sono ridotte a zero.
Art. 5.
Convenzioni.
1. Gli
enti pubblici possono, anche in deroga alla disciplina in materia di
contratti della pubblica amministrazione, stipulare convenzioni con le
cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b), per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed
educativi, purché finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone
svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Per la
stipula delle convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono
risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1.
Art. 6
Modifiche
al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 -
1. Al
citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,
n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, è aggiunto in fine, il seguente comma:
"Se l'ispezione riguarda
cooperative sociali, una copia del verbale deve essere trasmessa, a cura del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro quaranta giorni dalla
data del verbale stesso, alla regione nel cui territorio la cooperativa ha
sede legale";
b) all'articolo 11, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per le cooperative
sociali i provvedimenti di cui al secondo comma sono disposti previo parere
dell'organo competente in materia di cooperazione della regione nel cui
territorio la cooperativa ha sede legale".
c) al secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in
fine, le parole:
"Sezione cooperazione
sociale".
d) all'articolo 13, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Oltre che nella sezione
per esse specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella
sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta".
Art. 7.
Regime
tributario. -
1. Ai
trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative
sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 637.
2. Le
cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle imposte
catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di
mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati
all'esercizio dell'attività sociale.
3. Alla
tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:
"41 bis - prestazioni
socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o
ambulatoriale, o in comunità e simili, o ovunque rese, in favore degli
anziani ed anabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli
handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di
disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia
direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in
generale" (1)
(1) così modificato dalla L., 22 marzo 1995 n. 85
Art. 8.
Consorzi.
1. Le disposizioni
di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società
cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al
settanta per cento da cooperative sociali.
Art. 9.
Normativa
regionale. -
1. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano
le norme di attuazione.
A tal fine istituiscono l'albo
regionale delle cooperative sociali e determinano le modalità di raccordo con
l'attività dei servizi socio-sanitari, nonché con le attività di formazione
professionale e di sviluppo della occupazione.
2. Le
regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e
le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione,
prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e
l'applicazione delle norme contrattuali vigenti.
3. Le
regioni emanano altresì norme volte alla promozione, al sostegno e allo
sviluppo della cooperazione sociale.
Gli oneri derivanti dalle misure
di sostegno disposte dalle regioni sono posti a carico delle ordinarie
disponibilità delle regioni medesime.
Art. 10.
Partecipazione
alle cooperative sociali delle persone esercenti attività di assistenza e di
consulenza.
1. Alle
cooperative istituite ai sensi della presente legge non si applicano le
disposizioni di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815.
Art. 11.
Partecipazione
delle persone giuridiche. -
1. Possono
essere ammesse come soci delle cooperative sociali persone giuridiche
pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo
sviluppo delle attività di tali cooperative.
Art. 12.
Disciplina
transitoria.
1. Le
cooperative sociali già costituite alla data di entrata in vigore della
presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale data alle
disposizioni in essa previste.
2. Le
deliberazioni di modifica per adeguare gli atti costitutivi alle norme della
presente legge, possono, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli
2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere adottate con le
modalità e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto
costitutivo
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