Legge
26 maggio 1970, n. 381
(in G.U. 23 giugno 1970, n. 156)
Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore
dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle
misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti
Art.1.
Assegno
mensile di assistenza
A decorrere dal 1° maggio 1969 è concesso ai sordomuti di
età superiore agli anni 18 un assegno mensile di assistenza di lire 12.000
(1).
Agli
effetti della presente legge si considera sordomuto il minorato sensoriale
dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva
che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato,
purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da
causa di guerra, di lavoro o di servizio. L'assegno è corrisposto nella
misura del 50 per cento a coloro che siano ricoverati in istituti che
provvedono alla loro assistenza (2).
Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concesso un
tredicesimo assegno di lire 12.000 che è frazionabile in relazione alle
mensilità corrisposte nell'anno.
(1) Importi aggiornati da provvedimenti successivi.
(2) Si omette il comma abrogato dall'art. 3-bis, Decreto
Legge 23 dicembre 1976, n. 850.
Art.2.
Norme per la concessione
La concessione dell'assegno è deliberata, sempre che
l'interessato non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui
redditi, dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, del
quale fanno parte, limitatamente all'applicazione della presente legge, due
rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai
sordomuti, nominati con decreto del prefetto su designazione dell'ente
stesso.
Nelle province di Trento e di Bolzano la concessione
dell'assegno è effettuata dal comitato provinciale di assistenza e
beneficenza pubblica, previsto dall'art. 7, D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173,
e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai numeri 6) e
7) dell'articolo del predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 173,
rispettivamente un funzionario in servizio presso il Commissariato del
Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e un medico
dipendente da pubbliche amministrazioni designato dal Presidente della
Regione. La nomina dei due rappresentanti dell'Ente nazionale per la
protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui al primo comma, viene
effettuata dal Commissario del Governo presso la Regione Trentino-Alto Adige,
su designazione dell'ente stesso.
Nella Regione della Valle d'Aosta provvede il Comitato
regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con due
rappresentanti dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai
sordomuti, nominati dal Presidente della Giunta regionale.
Avverso
la deliberazione del comitato provinciale l'interessato può presentare, entro
trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministero
dell'interno, che provvede previo parere di una commissione consultiva,
composta dal direttore generale dell'assistenza pubblica, in qualità di
presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non
inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del
tesoro con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due
rappresentanti della categoria, designati dall'Ente nazionale per la
protezione e l'assistenza dei sordomuti. Le funzioni di segretario della
commissione sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica
non inferiore a direttore di sezione.
Art.3.
Accertamenti sanitari - Commissione sanitaria provinciale -
Presentazione delle domande di concessione
L'accertamento del sordomutismo è effettuato dalla
commissione sanitaria provinciale presso l'ufficio del medico provinciale,
nominata dal medico provinciale e così composta:
dal medico provinciale, che la presiede e che, in sua
sostituzione, può designare, con funzioni di presidente, un funzionario
medico dell'ufficio del medico provinciale stesso o un ufficiale sanitario o
un altro medico dell'ufficio comunale di igiene. Il medico provinciale è
tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte
della commissione sanitaria regionale di cui all'articolo successivo;
da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato
dal capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro;
da un medico designato dalla sezione provinciale dell'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
Le
funzioni di segretario della commissione sono esercitate, su designazione del
medico provinciale, da un funzionario della carriera direttiva-amministrativa
del Ministero della sanità o del Ministero dell'interno.
I sordomuti, per ottenere il riconoscimento della
menomazione a tutti gli effetti giuridici e l'assegno mensile di assistenza,
debbono presentare domanda alla commissione prevista nel primo comma.
Art.4.
Ricorsi - Commissione sanitaria regionale
Contro il giudizio della commissione sanitaria provinciale
l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla ricevuta
comunicazione, alla commissione sanitaria regionale costituita presso
l'ufficio del medico provinciale del capoluogo della regione, nominata dal
Ministro per la sanità e così composta:
dal medico provinciale che la presiede; da un ispettore
medico del lavoro o da un altro medico designato dal capo dell'Ispettorato
regionale del lavoro;
da un medico specialista in otorinolaringoiatria, designato
dall'ordine dei medici della provincia capoluogo di regione;
dall'ufficiale sanitario del comune capoluogo di regione;
da un medico specialista in otorinolaringoiatria designato dall'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.
Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario
del ruolo della carriera direttiva-amministrativa del Ministero della sanità
o del Ministero dell'interno.
La
decisione della commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e
deve essere comunicata entro dieci giorni, a cura del segretario, alla
competente commissione sanitaria provinciale e notificata in via
amministrativa all'interessato.
Art.5.
Tutela giurisdizionale
Contro i provvedimenti definitivi previsti all'articolo 2,
ultimo comma, ed all'articolo 4, ultimo comma, è ammessa la tutela
giurisdizionale dinanzi ai competenti organi ordinari e amministrativi.
Art.6.
Adempimenti del segretario della commissione sanitaria
provinciale
Il segretario della commissione sanitaria provinciale,
entro tre giorni dagli accertamenti eseguiti, trasmette alla prefettura le
domande e i referti relativi ai sordomuti, nei cui confronti siano state
accertate le condizioni del sordomutismo.
Provvede, altresì, a trasmettere mensilmente gli elenchi
dei nominativi di cui al precedente comma all'Ente nazionale per la
protezione e l'assistenza dei sordomuti.
Art.7.
Decorrenza dell'assegno
L'assegno mensile di assistenza per i sordomuti che, alla
data di entrata in vigore della presente legge, non fruiscono delle
provvidenze previste dalla legge 18 marzo
1968, n. 388, è corrisposto con decorrenza dal
primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.
In caso di decesso dell'interessato, l'assegno non può
essere corrisposto agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le
quote già maturate (3).
(3) L'art. 7, vedi la L. 13 dicembre
1986, n. 912, ha fornito l'interpretazione
autentica dell'ultimo comma del presente articolo.
Art.8.
Modalità di erogazione dell'assegno
Il Ministero dell'interno provvede, a semestre anticipato,
ad accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento dell'assegno
previsto dalla presente legge, in relazione al numero dei beneficiari
residenti in ciascuna provincia.
Le aperture di credito di cui al comma precedente possono
essere effettuate in deroga al limite previsto dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
I
prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a
ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante accreditamento su
conti correnti postali vincolati per la destinazione, intestati ai singoli
enti. Il pagamento ai beneficiari è effettuato con assegni postali tratti sui
predetti conti correnti.
Art.9.
Scadenza delle rate
L'assegno
è pagato in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio,
aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.
Sono
irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipatamente,
sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta,
su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare o ai
suoi aventi causa.
Art.10.
Sordomuti
ultrassessantacinquenni
Con effetto dal 1° maggio 1969, in sostituzione
dell'assegno di cui all'articolo 1, i sordomuti, dal primo giorno del mese
successivo a quello del compimento dei 65 anni di età, sono ammessi su
comunicazione delle competenti prefetture all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, al godimento della pensione sociale a carico del fondo di
cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni.
L'Istituto
nazionale della previdenza sociale dà comunicazione della data di inizio del
pagamento della prima mensilità della pensione sociale ai comitati
provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, che sospendono, dalla
stessa data, la corresponsione dell'assegno, salvo rimborso, da parte dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, di quanto anticipato agli interessati
dagli enti comunali di assistenza a titolo di pensione sociale a decorrere
dalla data indicata al precedente comma.
Art.11.
Disposizioni transitorie
L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei
sordomuti trasmette alle prefetture, in relazione alla residenza degli
interessati, gli atti concernenti i sordomuti che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, fruiscono dell'assegno mensile di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 388.
L'Ente trasmette, altresì, le istanze e i ricorsi non
ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i
sordomuti di età inferiore ai 65 anni che siano in godimento del predetto
assegno, la prefettura dispone la continuazione dei pagamenti; dispone, nel
contempo, l'attuazione del procedimento previsto dalla presente legge, ai
fini della convalida e dell'adeguamento dell'assegno. Analogamente provvede
per le istanze in corso ed i ricorsi non ancora definiti dei sordomuti di età
inferiore ai 65 anni.
Per i sordomuti di età superiore ai 65 anni, la prefettura
continuerà l'erogazione del pagamento dell'assegno in corso, sino a quando
l'Istituto nazionale della previdenza sociale non provvederà alla concessione
della pensione sociale, fatto salvo il rimborso di cui all'articolo 10.
La
prefettura inoltrerà all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini
della eventuale concessione della pensione sociale, le istanze non definite
ed i ricorsi pendenti dei sordomuti ultrasessantacinquenni.
Art.12.
Norme per la revisione
Il comitato provinciale di assistenza e beneficenza
pubblica, di cui all'articolo 2, può disporre accertamenti sulla permanenza
delle condizioni di assistibilità, previste dalla presente legge, nei
confronti dei beneficiari dell'assegno, deliberando, se del caso, la revoca
della concessione.
Avverso tale provvedimento, è ammesso ricorso nei termini e
con le modalità di cui agli articoli 2, 4, 5.
Art.13.
Finanziamento
Le somme occorrenti per la concessione dell'assegno mensile
di assistenza ai sordomuti saranno iscritte annualmente nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'interno.
Per far fronte all'onere dipendente dall'attuazione della
presente legge è stanziata, a decorrere dall'anno 1969, nello stato di
previsione della spesa del predetto Ministero la somma di lire 900.000.000.
Il contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 388, è elevato da lire 2.750 milioni a lire 2.850 milioni a
decorrere dall'anno 1969 ed è interamente destinato all'assolvimento delle
finalità previste dall'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 1957, n. 826.
All'onere derivante dalle disposizioni del secondo e terzo
comma del presente articolo si provvede per l'anno 1969 a carico del fondo di
cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro per lo stesso anno finanziario e per l'anno 1970 con riduzione del
fondo di cui al capitolo 3523 del predetto stato di previsione della spesa
per l'anno 1970.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.14.
Abrogazione
E' abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente
legge.
|