LEGGE
n. 38 del 23 febbraio 2001,
Norme
a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia
Giulia.
GU
56 dell' 8 marzo 2001
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Promulga la
seguente legge:
Art. 1.
(Riconoscimento
della minoranza slovena)
1. La Repubblica
riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza
linguistica slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, a
norma degli articoli 2, 3
e 6 della
Costituzione e dell'articolo 3 della
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,
recante approvazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia
Giulia, in conformita' ai principi generali dell'ordinamento ed ai principi
proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nelle
convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano.
2. Ai cittadini
italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena si applicano le
disposizioni della legge 15
dicembre 1999, n. 482, salvo quanto espressamente
previsto dalla presente legge.
Art. 2.
(Adesione
ai principi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie)
1. Le misure di tutela della
minoranza slovena previste dalla presente legge si ispirano, oltre che alla
Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a
Strasburgo il 1º febbraio 1995 e ratificata ai sensi della legge 28 agosto
1997, n. 302, ai seguenti princi'pi affermati nella Carta
europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre
1992:
a) il
riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espressione di
ricchezza culturale;
b) il rispetto
dell'ambito territoriale di ciascuna lingua;
c) la necessita'
di una risoluta azione di affermazione delle lingue regionali o minoritarie
finalizzata alla loro salvaguardia;
d) la promozione
della cooperazione transfrontaliera e interregionale anche nell'ambito dei
programmi dell'Unione europea.
Art. 3.
(Comitato
istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena)
1. Con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, e' istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della
minoranza slovena, di seguito denominato "Comitato", composto da
venti membri, di cui dieci cittadini italiani di lingua slovena.
2. Fanno parte
del Comitato:
a) quattro membri
nominati dal Consiglio dei ministri, dei quali uno di lingua slovena;
b) sei membri nominati dalla
giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, di cui quattro di lingua slovena
designati dalle associazioni piu' rappresentative della minoranza;
c) tre membri
nominati dall'assemblea degli eletti di lingua slovena nei consigli degli enti
locali del territorio di cui all'articolo 1; l'assemblea viene convocata dal
presidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge;
d) sette membri,
di cui due appartenenti alla minoranza di lingua slovena, nominati dal
consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia con voto limitato.
3. Con il decreto
istitutivo di cui al comma 1 sono stabilite le norme per il funzionamento del
Comitato. Il Comitato ha sede a Trieste.
4. Per la
partecipazione ai lavori del Comitato e' riconosciuto ai componenti solo il
rimborso delle spese di viaggio.
5. Per le
finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire
98,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Art. 4.
(Ambito
territoriale di applicazione della legge)
1. Le misure di
tutela della minoranza slovena previste dalla presente legge si applicano alle
condizioni e con le modalita' indicate nella legge stessa, nel territorio in
cui la minoranza e' tradizionalmente presente. In tale territorio sono
considerati inclusi i comuni o le frazioni di essi indicati in una tabella
predisposta, su richiesta di almeno il 15 per cento dei cittadini iscritti
nelle liste elettorali o su proposta di un terzo dei consiglieri dei comuni
interessati, dal Comitato entro diciotto mesi dalla sua costituzione, ed
approvata con decreto del Presidente della Repubblica.
2. Qualora il
Comitato non sia in grado di predisporre nel termine previsto la tabella di cui
al comma 1, la tabella stessa e' predisposta nei successivi sei mesi dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni interessate e
tenendo conto del lavoro svolto dal Comitato, fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 25 della presente legge.
Art. 5.
(Tutela
delle popolazioni germanofone della Val Canale)
1. Nel quadro
delle disposizioni della legge 15
dicembre 1999, n. 482, e dei principi della presente
legge, forme particolari di tutela sono garantite alle popolazioni germanofone
della Val Canale, tenendo conto della situazione quadrilingue della zona, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 6.
(Testo
unico)
1. Il Governo e'
delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentito il Comitato, un decreto legislativo contenente il
testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza
slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra
loro e con le norme della presente legge.
Art. 7.
(Nomi,
cognomi, denominazioni slovene)
1. Gli appartenenti alla minoranza
slovena hanno il diritto di dare ai propri figli nomi sloveni. Essi hanno
inoltre il diritto di avere il proprio nome e cognome scritti o stampati in
forma corretta secondo l'ortografia slovena in tutti gli atti pubblici.
2. Il diritto
alla denominazione, agli emblemi ed alle insegne in lingua slovena spetta sia
alle imprese slovene sia alle altre persone giuridiche, nonche' ad istituti,
enti, associazioni e fondazioni sloveni.
3. I cittadini
appartenenti alla minoranza slovena possono ottenere il cambiamento del proprio
nome redatto in lingua italiana e loro imposto anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge 31 ottobre
1966, n. 935, nel corrispondente nome in lingua
slovena o in quello, sempre in lingua slovena, abitualmente usato nelle proprie
relazioni sociali.
4. Ciascun
cittadino il cui cognome sia stato in passato modificato o comunque alterato,
che non sia in grado di esperire le procedure previste dalla legge 28 marzo
1991, n. 114, puo' ottenere il cambiamento dell'attuale cognome nella forma e
nella grafia slovena, avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 11
della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
5. Il regio
decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 16, convertito dalla legge 24 maggio 1926, n.
898, e' abrogato.
6. I procedimenti
di cambiamento del nome e del cognome previsti dal presente articolo sono
esenti da ogni imposta, tassa o diritto, anche negli atti e procedimenti
successivi al cambiamento. L'esercizio del diritto di cui al comma 2 non
comporta l'applicazione di oneri fiscali aggiuntivi.
Art. 8.
(Uso
della lingua slovenanella pubblica amministrazione)
1. Fermo restando
il carattere ufficiale della lingua italiana, alla minoranza slovena presente
nel territorio di cui all'articolo 1 e' riconosciuto il diritto all'uso della
lingua slovena nei rapporti con le autorita' amministrative e giudiziarie
locali, nonche' con i concessionari di servizi di pubblico interesse aventi
sede nel territorio di cui all'articolo 1 e competenza nei comuni di cui
all'articolo 4, secondo le modalita' previste dal comma 4 del presente
articolo. E' riconosciuto altresi' il diritto di ricevere risposta in lingua
slovena:
a) nelle
comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il tramite di un interprete;
b) nella
corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al testo redatto in lingua
italiana.
2.
Dall'applicazione del comma 1 sono escluse le Forze armate e le Forze di
polizia nell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali, salvo che per i
procedimenti amministrativi, per le Forze armate limitatamente agli uffici di
distretto, avviati a richiesta di cittadini di lingua slovena e fermo restando quanto
stabilito dall'articolo 109 del codice di procedura penale. Restano comunque
esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti amministrativi avviati dal
personale delle Forze armate e di polizia nei rapporti interni con
l'amministrazione di appartenenza.
3. Nei comuni di
cui all'articolo 4 gli atti e i provvedimenti di qualunque natura destinati ad
uso pubblico e redatti su moduli predisposti, compresi i documenti di carattere
personale quali la carta di identita' e i certificati anagrafici, sono rilasciati,
a richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena sia
nella sola lingua italiana. L'uso della lingua slovena e' previsto anche con
riferimento agli avvisi e alle pubblicazioni ufficiali.
4. Al fine di
rendere effettivi ed attuabili i diritti di cui ai commi 1, 2 e 3, le
amministrazioni interessate, compresa l'amministrazione dello Stato, adottano,
nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4, le necessarie
misure, adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la propria
organizzazione interna, nel rispetto delle vigenti procedure di programmazione
delle assunzioni di cui all'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, ed entro i limiti delle risorse finanziarie
disponibili ai sensi del presente articolo. Nelle zone centrali delle citta' di
Trieste e Gorizia e nella citta' di Cividale del Friuli, invece, le singole
amministrazioni interessate istituiscono, anche in forma consorziata, un
ufficio rivolto ai cittadini ancorche' residenti in territori non previsti
dall'articolo 4 che intendono avvalersi dei diritti di cui ai commi 1, 2 e 3.
5. Le modalita' di attuazione
delle disposizioni di cui al comma 1 per i concessionari di servizi di pubblico
interesse sono disciplinate mediante specifiche convenzioni, entro i limiti
delle risorse finanziarie disponibili ai sensi del presente articolo, dagli
enti pubblici interessati di intesa con il Comitato.
6. Nell'ambito
della propria autonomia statutaria i comuni e le province provvedono
all'eventuale modifica ed integrazione dei propri statuti conformemente alle
disposizioni della presente legge.
7. Fino
all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 6 rimangono in vigore le
misure gia' adottate a tutela dei diritti previsti dal presente articolo.
8. Per il
progressivo conseguimento delle finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata la spesa massima di lire 5.805 milioni annue a decorrere dall'anno
2001.
9. La regione
Friuli-Venezia Giulia, gli enti locali di cui all'articolo 4 ed altri soggetti
pubblici possono contribuire con risorse aggiuntive alla realizzazione degli
interventi necessari per l'attuazione del presente articolo, sentito a tale
fine il Comitato.
10. Con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da
emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, sentito il Comitato, sono
determinati i termini e le modalita' per la ripartizione delle risorse di cui
al comma 8 tra i soggetti interessati.
Art. 9.
(Uso
della lingua slovena negli organi elettivi)
1. Negli organi
collegiali e nelle assemblee elettive aventi sede nei territori di cui
all'articolo 4 e' riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena negli
interventi orali e scritti, nonche' nella presentazione di proposte, mozioni,
interrogazioni ed interpellanze, compresa l'eventuale attivita' di
verbalizzazione. Le relative modalita' di attuazione sono stabilite dagli
statuti e dai regolamenti degli organi elettivi.
2. A cura dell'amministrazione
competente si provvede alla traduzione contestuale in lingua italiana sia degli
interventi orali sia di quelli scritti.
3. I componenti
degli organi e delle assemblee elettive possono svolgere le pubbliche funzioni
di cui sono eventualmente incaricati anche in lingua slovena, a richiesta degli
interessati.
4. Nei rapporti
tra i pubblici uffici situati nei territori di cui all'articolo 4 e' ammesso
l'uso congiunto della lingua slovena con la lingua italiana.
Art. 10.
(Insegne
pubbliche e toponomastica)
1. Con decreto del presidente
della giunta regionale, sulla base della proposta del Comitato e sentiti gli
enti interessati, sono individuati, sulla base della tabella di cui
all'articolo 4, i comuni, le frazioni di comune, le localita' e gli enti in cui
l'uso della lingua slovena e' previsto in aggiunta a quella italiana nelle
insegne degli uffici pubblici, nella carta ufficiale e, in genere, in tutte le
insegne pubbliche, nonche' nei gonfaloni. Le stesse disposizioni si applicano
anche per le indicazioni toponomastiche e per la segnaletica stradale.
2. Per le
finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire
128 milioni annue per gli anni dal 2001 al 2005.
Art. 11.
(Scuole
pubbliche con lingua di insegnamento slovena)
1. Per quanto non
diversamente disposto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui alle leggi 19 luglio
1961, n. 1012, e 22 dicembre
1973, n. 932. All'articolo 2, commi primo e
secondo, della legge 22
dicembre 1973, n. 932, dopo le parole:
"di lingua materna slovena" sono inserite le seguenti: "o con
piena conoscenza della lingua slovena".
2. Fermo restando
quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 1 della
legge 19 luglio 1961, n. 1012, per la
riorganizzazione delle scuole con lingua di insegnamento slovena si procede
secondo le modalita' operative stabilite dagli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, e nel rispetto delle
competenze previste dagli articoli 137, 138 e 139 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sentita la
Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'articolo
13, comma 3, della presente legge.
3. All'articolo 4 della
legge 19 luglio 1961, n. 1012, sono aggiunte,
in fine, le parole: "sentita la Commissione scolastica regionale per
l'istruzione in lingua slovena".
4.
Nell'ordinamento delle scuole con lingua di insegnamento slovena e' ammesso
l'uso della lingua slovena nei rapporti con l'amministrazione scolastica, negli
atti e nelle comunicazioni, nella carta ufficiale e nelle insegne pubbliche.
5. A decorrere dal 1º gennaio
2001, l'importo del fondo di cui all'articolo 8 della
legge 22 dicembre 1973, n. 932, e' aumentato a lire 250
milioni annue. Il fondo puo' essere utilizzato anche per compensi relativi alla
redazione e stampa di dispense scolastiche ed altro materiale didattico,
nonche' a favore di autori di testi e dispense che non siano cittadini italiani
appartenenti all'area culturale slovena. La gestione del fondo, la definizione
dei criteri per la sua utilizzazione, anche attraverso piani di spesa
pluriennali, e la proposta per la sua periodica rivalutazione sono di
competenza della Commissione di cui all'articolo 13, comma 3. Per le finalita'
di cui al presente comma e' autorizzata la spesa massima di lire 155,5 milioni
annue a decorrere dall'anno 2001.
Art. 12.
(Disposizioni
per la provincia di Udine)
1. Nelle scuole
materne site nei comuni della provincia di Udine compresi nella tabella di cui
all'articolo 4, la programmazione educativa comprendera' anche argomenti
relativi alle tradizioni, alla lingua ed alla cultura locali da svolgere anche
in lingua slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
2. Negli istituti
di istruzione obbligatoria siti nei comuni di cui al comma 1 l'insegnamento
della lingua slovena, della storia e delle tradizioni culturali e linguistiche
locali e' compreso nell'orario curricolare obbligatorio determinato dagli
stessi istituti nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui
all'articolo 21,
commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Detti istituti deliberano le modalita' di svolgimento delle suddette attivita'
curricolari, stabilendone i tempi e le metodologie, nonche' i criteri di
valutazione degli alunni e le modalita' d'impiego dei docenti qualificati. Al
momento della preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica
interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento della
lingua della minoranza.
3. Nelle scuole
secondarie delle province di Trieste, Gorizia e Udine, frequentate da alunni
provenienti dai comuni di cui al comma 1, possono essere istituiti corsi
opzionali di lingua slovena anche in deroga al numero minimo di alunni previsto
dall'ordinamento scolastico.
4. Il Ministro
della pubblica istruzione, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, comma
3, fissa con proprio decreto, per le attivita' curricolari di cui al comma 2,
gli obiettivi generali e specifici del processo di apprendimento e gli standard
relativi alla qualita' del servizio, definendo i requisiti per la nomina degli
insegnanti.
5. La scuola
materna privata e la scuola elementare parificata con insegnamento bilingue
sloveno-italiano, gestite dall'Istituto per l'istruzione slovena di San Pietro
al Natisone in provincia di Udine, sono riconosciute come scuole statali. Alle
predette scuole si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti
per le corrispondenti scuole statali. Per le finalita' di cui al presente comma
e' autorizzata la spesa massima di lire 1.436 milioni annue a decorrere
dall'anno 2001.
6. Nei comuni
della provincia di Udine compresi nella tabella di cui all'articolo 4 e'
prevista l'istituzione, sentito il Comitato e secondo le modalita' operative di
cui al comma 2 dell'articolo 11, di scuole statali bilingui o con sezioni di
esse, con insegnamento nelle lingue italiana e slovena, senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato. Le misure da adottare per il
funzionamento di tali scuole sono predisposte sentita la Commissione di cui
all'articolo 13, comma 3.
7. Le iniziative
previste dal comma 2 sono realizzate dalle istituzioni scolastiche autonome,
avvalendosi delle risorse umane a disposizione, della dotazione finanziaria
attribuita ai sensi dell'articolo 21,
comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
nonche' delle risorse aggiuntive reperibili con convenzioni, prevedendo tra le
priorita' stabilite dal medesimo comma 5 quelle di cui alla presente legge.
Art. 13.
(Organi
per l'amministrazione scolastica)
1. Per la
trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena, presso
l'ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia e' istituito uno
speciale ufficio diretto da un dirigente regionale nominato dal Ministro della
pubblica istruzione tra il personale dirigenziale dei ruoli dell'amministrazione
scolastica centrale e periferica e tra i dirigenti scolastici delle scuole con
lingua di insegnamento slovena. Tale ufficio provvede a gestire i ruoli del
personale delle scuole e degli istituti con lingua di insegnamento slovena.
2. Al personale
dell'ufficio di cui al comma 1 e' richiesta la piena conoscenza della lingua
slovena.
3. Al fine di
soddisfare le esigenze di autonomia dell'istruzione in lingua slovena e'
istituita la Commissione scolastica regionale per l'istruzione in lingua
slovena, presieduta dal dirigente regionale di cui al comma 1. La composizione
della Commissione, le modalita' di nomina ed il suo funzionamento sono
disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della pubblica istruzione, sentito il Comitato, entro diciotto mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge. La Commissione di cui al presente
comma sostituisce quella prevista dall'articolo 9 della
legge 22 dicembre 1973, n. 932, fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 24 della presente legge.
4. Per le
finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire
895 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Art. 14.
(Istituto
regionale di ricerca educativa)
1. Ai sensi dell'articolo 288 del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' istituita apposita
sezione dell'istituto regionale di ricerca educativa per il Friuli-Venezia
Giulia con competenza per le scuole con lingua di insegnamento slovena, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. La composizione della
sezione e il suo funzionamento sono disciplinati ai sensi del regolamento di
riordino degli istituti regionali di ricerca educativa, previsto dall'articolo 21,
comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dall'articolo 76 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sentita la
Commissione di cui all'articolo 13, comma 3.
Art. 15.
(Istruzione
musicale)
1. Con decreto
del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la sezione autonoma con lingua di insegnamento slovena del
conservatorio di musica "Giuseppe Tartini" di Trieste. Con il
medesimo decreto sono stabiliti i relativi organici del personale docente,
amministrativo, tecnico ed ausiliario ed i relativi specifici ruoli; per un
triennio su e da tali cattedre non sono consentiti trasferimenti e passaggi.
L'attuale organico
di diritto del conservatorio di musica "Giuseppe Tartini" resta fermo
per un triennio, fatta salva l'attivazione di nuovi insegnamenti e scuole
nonche' la definitiva stabilizzazione del corso di lingua italiana per
stranieri.
2. Con ordinanza
del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
saranno fissate le modalita' di funzionamento e le materie della sezione
autonoma di cui al comma 1, nonche' le modalita' di reclutamento del personale
docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario. Ai fini del reclutamento del
personale docente il servizio prestato nei centri musicali di lingua slovena
"Glasbena matica" e "Emil Komel" e' considerato alla
stregua del servizio prestato in conservatori o istituti di musica pareggiati.
Per il reclutamento del personale docente e non docente a tempo indeterminato o
determinato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 425 del testo
unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
3. Gli insegnanti della sezione
autonoma di cui comma 1 fanno parte a pieno titolo del collegio dei professori
del conservatorio, articolato in due sezioni, rispettivamente con insegnamento
in lingua italiana e con insegnamento in lingua slovena. Per pareri e
deliberazioni relativi a questioni e problematiche specifiche, quali le
iniziative di sperimentazione, relative alla singola sezione, il direttore del
conservatorio convoca solo la corrispondente sezione.
In tali casi le
pronunce hanno valenza circoscritta alla sezione che le ha deliberate.
L'attivita' di ciascuna sezione deve essere coerente con il piano annuale delle
attivita' formative del conservatorio e con la programmazione
didattico-artistica generale, la cui elaborazione compete al collegio plenario
dei docenti.
4. Gli insegnanti
della sezione autonoma con lingua di insegnamento slovena eleggono al loro
interno un coordinatore della sezione medesima che e' esonerato dall'attivita'
di insegnamento per tutto il periodo dell'incarico. Gli atti del direttore del
conservatorio concernenti la sezione autonoma sono adottati previo parere del
coordinatore.
5. Il
coordinatore di cui al comma 4, per la durata dell'incarico, e' membro del
consiglio di amministrazione del conservatorio di musica "Giuseppe
Tartini", di cui fanno parte, altresi', due esperti, di cui uno
appartenente alla minoranza slovena, designati dalla giunta regionale del
Friuli-Venezia Giulia.
6. Per le
finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire
1.049 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Art. 16.
(Istituzioni
e attivita' della minoranza slovena)
1. La regione Friuli-Venezia
Giulia provvede al sostegno delle attivita' e delle iniziative culturali,
artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative e
editoriali promosse e svolte da istituzioni ed associazioni della minoranza
slovena. A tale fine, la regione consulta le istituzioni anche di natura
associativa della minoranza slovena. Per le finalita' di cui al presente comma,
e' data priorita' al funzionamento della stampa in lingua slovena. Per le
finalita' di cui al presente comma lo Stato assegna ogni anno propri
contributi, che confluiscono in un apposito fondo nel bilancio della regione
Friuli-Venezia Giulia.
2. Al fondo di cui al comma 1 e'
destinata per l'anno 2001 la somma di lire 5.000 milioni e per l'anno 2002 la
somma di lire 10.000 milioni. Per gli anni successivi, l'ammontare del fondo di
cui al comma 1 e' determinato annualmente dalla legge finanziaria ai sensi
dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
Art. 17.
(Rapporti
con la Repubblica di Slovenia)
1. Il Governo assume le
iniziative necessarie al fine di agevolare e favorire i rapporti tra le
popolazioni di confine e tra la minoranza slovena e le istituzioni culturali
della Repubblica di Slovenia e assicura lo sviluppo della cooperazione
transfrontaliera e interregionale, anche nell'ambito delle iniziative e dei
programmi dell'Unione europea.
Art. 18.
(Teatro
stabile sloveno)
1. Fermo restando
quanto previsto in materia dalla legislazione nazionale, il "Teatro
stabile sloveno di Trieste - Slovensko stalno gledalisce" e' riconosciuto
come organismo di produzione teatrale a gestione pubblica, anche agli effetti
delle relative contribuzioni a carico dello Stato.
Art. 19.
(Restituzione
di beni immobili)
1. La casa di
cultura "Narodni dom" di Trieste - rione San Giovanni, costituita da
edificio e accessori, e' trasferita alla regione Friuli-Venezia Giulia per
essere utilizzata, a titolo gratuito, per le attivita' di istituzioni culturali
e scientifiche di lingua slovena. Nell'edificio di Via Filzi 9 a Trieste, gia' "Narodni
dom", e nell'edificio di Corso Verdi, gia' "Trgovski dom", di
Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lingua slovena
(a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica - Biblioteca degli studi di
Trieste) sia di lingua italiana compatibilmente con le funzioni attualmente
ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra regione e universita' degli
studi di Trieste per l'edificio di Via Filzi di Trieste, e tra regione e
Ministero delle finanze per l'edificio di Corso Verdi di Gorizia.
2. In caso di
mancata intesa entro cinque anni, si provvede, entro i successivi sei mesi, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Le modalita'
di uso e di gestione sono stabilite dall'amministrazione regionale sentito il
Comitato.
Art. 20.
(Tutela
del patrimonio storico ed artistico)
1. Ai fini di cui
all'articolo 9 della
Costituzione, la regione Friuli-Venezia Giulia,
le province ed i comuni compresi nella tabella di cui all'articolo 4 adottano
misure di tutela anche nel rispetto delle caratteristiche peculiari delle
localita' abitate dalla minoranza slovena, sia con riferimento ai monumenti
storici ed artistici, sia con riferimento alle usanze tradizionali e ad altre
forme di espressione della cultura della popolazione slovena, ivi compresi
progetti di carattere interculturale.
2. Ai fini di cui
al comma 1 gli enti interessati avviano adeguate forme di consultazione con le
organizzazioni e le altre associazioni rappresentative della minoranza slovena.
Art. 21.
(Tutela
degli interessi sociali, economici ed ambientali)
1. Nei territori
di cui all'articolo 4 l'assetto amministrativo, l'uso del territorio, i piani
di programmazione economica, sociale ed urbanistica e la loro attuazione anche
in caso di espropri devono tendere alla salvaguardia delle caratteristiche
storico-culturali.
2. Ai fini di cui al comma 1 e
d'intesa con il Comitato, negli organi consultivi competenti deve essere
garantita una adeguata rappresentanza della minoranza slovena.
3. Per consentire
l'attuazione di interventi volti allo sviluppo dei territori dei comuni della
provincia di Udine compresi nelle comunita' montane del Canal del Ferro - Val
Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone, nei quali e' storicamente
insediata la minoranza slovena, a decorrere dall'anno 2001 lo Stato assegna
alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo annuo pari a lire 1.000
milioni.
4. Per le
finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa massima di lire
1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Art. 22.
(Organizzazioni
e attivita' sindacali)
1. Alle
organizzazioni sindacali e di categoria che svolgono la loro attivita'
prevalentemente in lingua slovena, le quali, per la loro consistenza e
diffusione sui territori di cui all'articolo 4, abbiano carattere di
rappresentativita' all'interno della minoranza, sono estesi, sentito il
Comitato, in ordine all'esercizio delle attivita' sindacali in genere ed al
diritto alla rappresentanza negli organi collegiali della pubblica
amministrazione e degli enti operanti nei settori di interesse, i diritti
riconosciuti dalla legge alle associazioni e alle organizzazioni aderenti alle
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Art. 23.
(Integrazioni
alla legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela penale delle
minoranze linguistiche)
1. Dopo l'articolo 18
della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e'
inserito il seguente:
"Art.
18-bis. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della
legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive
modificazioni, ed al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno
1993, n. 205, si applicano anche ai fini di
prevenzione e di repressione dei fenomeni di intolleranza e di violenza nei
confronti degli appartenenti alle minoranze linguistiche".
Art. 24.
(Norma
transitoria)
1. Fino alla costituzione della
Commissione di cui all'articolo 13, comma 3, le relative competenze sono
esercitate dalla Commissione di cui all'articolo 9 della
legge 22 dicembre 1973, n. 932, opportunamente integrata dal
provveditore agli studi di Udine, o da un suo delegato, e da due cittadini di
lingua slovena designati dal consiglio provinciale di Udine, con voto limitato.
Art. 25.
(Modifiche
dell'ambito territoriale di applicazione della legge)
1. La tabella di
cui all'articolo 4 puo' essere modificata con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Comitato, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
2. Su proposta
del Comitato le misure di tutela previste dalla presente legge si applicano, in
quanto compatibili, anche al di fuori dei territori di cui all'articolo 4, in
favore degli appartenenti alla minoranza slovena, quando si tratti di attivita'
intese alla conservazione e promozione della loro identita' culturale, storica
e linguistica, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Ai cittadini
di cui al comma 2 e' comunque garantito l'esercizio dei diritti di cui ai commi
1, 2 e 3 dell'articolo 8 limitatamente ai rapporti con gli enti sovracomunali
gia' operanti secondo le modalita' previste dal comma 4 dell'articolo 8.
4. L'elenco
previsto dall'articolo 10 puo' essere modificato con decreto del Presidente
della giunta regionale, sulla base della proposta del Comitato, e sentiti gli
enti interessati.
Art. 26.
(Disposizioni
in materia elettorale)
1. Le leggi
elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati dettano norme per favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati
appartenenti alla minoranza slovena.
Art. 27.
(Copertura
finanziaria)
1. Agli oneri
derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 3, 8, 10, 11, 12,
13, 15, 16 e 21 della presente legge, pari a lire 15.567.000.000 per l'anno
2001 ed a lire 20.567.000.000 a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante
utilizzo delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo.
2. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 28.
(Disposizioni
finali)
1. Fermo restando
quanto disposto dalla presente legge, rimangono in vigore le misure di tutela
comunque adottate in attuazione dello Statuto speciale allegato al Memorandum
d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, richiamato dall'articolo 8 del trattato
tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia,
con allegati, ratificato, unitamente all'accordo tra le stesse Parti, con
allegati, all'atto finale ed allo scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il
10 novembre 1975, ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.
2. Nessuna
disposizione della presente legge puo' essere interpretata in modo tale da
assicurare un livello di protezione dei diritti della minoranza slovena
inferiore a quello gia' in godimento in base a precedenti disposizioni.
3. Eventuali disposizioni
piu' favorevoli rispetto a quelle previste dalla presente legge, derivanti
dalla legislazione nazionale di tutela delle minoranze linguistiche, si
applicano, sentito il Comitato, anche in favore della minoranza slovena e
germanofona nella regione Friuli-Venezia Giulia, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
4.
Dall'attuazione della presente legge non potra' derivare alcun nuovo o maggiore
onere per la finanza pubblica oltre a quelli massimi esplicitamente previsti
dalla legge stessa e dalle altre leggi concernenti la tutela della minoranza
slovena.
Art. 29.
(Definizione)
1. Ai fini della
presente legge per frazione si intende un centro autonomo dotato di una propria
individualita'.
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma,
addi' 23 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente
del Consiglio dei Ministri
Visto, il
Guardasigilli: Fassino