Legge 28 febbraio 1990, n. 37
Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413,
recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti
dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico
impiego
(GU
n. 049 del 28/02/1990)
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
Il
Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge
Art. 1
1. Il decreto-legge 28 dicembre
1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico
dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in
materia di pubblico impiego è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 1989, N. 413
All'art. 1
- al comma 1,
dopo le parole: «dirigenti civili», sono aggiunte le seguenti «e militari»;
- il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2. Per le
categorie di personale di cui al comma 1, ad eccezione del personale di
magistratura, le misure degli stipendi iniziali annui lordi, in attesa
dell'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica, sono
incrementate del 15 per cento con decorrenza 1° marzo 1989. Il predetto incremento
si applica ai professori e ai ricercatori universitari e al personale ad essi
equiparato a decorrere dal 1° gennaio 1990»;
- il comma 4 è
sostituito dal seguente:
«4. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
al personale di magistratura, ai dirigenti dello Stato e alle categorie di
personale ad essi equiparate e collegate si applica in materia di trattamento
di missione l'art. 14, comma
1, della legge 9 marzo 1989, n. 88»;
- sono aggiunti,
in fine, i seguenti commi:
«4-bis. Le misure
massime di spesa per il vitto e per l'alloggio del personale di cui al comma 4
saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare, su proposta del Ministero del tesoro, entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.
4-ter. Con le medesime procedure
e con cadenza biennale a partire dall'ano 1993 saranno rideterminate le misure
di cui al comma 4-bis. Gli stanziamenti dei capitoli di bilancio degli stati di
previsione delle singole amministrazioni relativi al trattamento di missione
non possono essere aumentati nel biennio 1991-1992 in misura superiore al tasso
d'inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e programmatica.
4-quater. Le
disposizioni previste dall'art. 4, commi
da 1 a 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395,
in materia di congedo ordinario, si applicano, con gli stessi criteri e
modalità, anche ai dirigenti civili dello Stato e al personale ad essi
collegato ed equiparato.
4-quinques. A
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni
di cui all'art. 15, secondo
e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477,
e all'art. 10, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 1989, n. 417, sono estese ai dirigenti civili
dello Stato».
- All'art. 4, il
comma 1 è sostituito dai seguenti:
«1. All'onere
derivante dall'attuazione dell'art. 1, valutato in lire 90 miliardi per il 1989
e in lire 319,3 miliardi a decorrere dal 1990, si provvede per l'anno 1989
mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando,
quanto a lire 5 miliardi, l'accantonamento "Soppressione dei ruoli ad
esaurimento previsti dall'art. 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,
e disposizioni in materia di pubblico impiego", e, quanto a lire 85
miliardi, l'accantonamento "Riforma della dirigenza", nonché, per il
triennio 1990-1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1990-1992, al predetto capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando,
quanto a lire 5 miliardi annui, parte dell'accantonamento "Soppressione
dei ruoli ad esaurimento previsti dall'art. 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748,
e disposizioni in materia di pubblico impiego", e, quanto a lire 314,3
miliardi a decorrere dal 1990, parte dell'accantonamento "Riforma della
dirigenza".
1- bis. All'onere
derivante dall'applicazione dell'art. 1 con riferimento ai dirigenti degli enti
pubblici non economici di cui alla legge 8 marzo
1985, n. 72, ed ai segretari comunali e
provinciali, provvedono gli enti interessati nell'ambito delle proprie
disponibilità di bilancio».