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28-02-1990 n° 37 - Leggi

Legge 28 febbraio 1990, n. 37
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego
Legge 28 febbraio 1990, n

Legge 28 febbraio 1990, n. 37

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego

(GU n. 049 del 28/02/1990)

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

 

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge

 

 

Art. 1

 

1. Il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

ALLEGATO

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 1989, N. 413

 

All'art. 1

- al comma 1, dopo le parole: «dirigenti civili», sono aggiunte le seguenti «e militari»;

- il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le categorie di personale di cui al comma 1, ad eccezione del personale di magistratura, le misure degli stipendi iniziali annui lordi, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica, sono incrementate del 15 per cento con decorrenza 1° marzo 1989. Il predetto incremento si applica ai professori e ai ricercatori universitari e al personale ad essi equiparato a decorrere dal 1° gennaio 1990»;

- il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al personale di magistratura, ai dirigenti dello Stato e alle categorie di personale ad essi equiparate e collegate si applica in materia di trattamento di missione l'art. 14, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88»;

- sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Le misure massime di spesa per il vitto e per l'alloggio del personale di cui al comma 4 saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, su proposta del Ministero del tesoro, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

4-ter. Con le medesime procedure e con cadenza biennale a partire dall'ano 1993 saranno rideterminate le misure di cui al comma 4-bis. Gli stanziamenti dei capitoli di bilancio degli stati di previsione delle singole amministrazioni relativi al trattamento di missione non possono essere aumentati nel biennio 1991-1992 in misura superiore al tasso d'inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e programmatica.

4-quater. Le disposizioni previste dall'art. 4, commi da 1 a 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, in materia di congedo ordinario, si applicano, con gli stessi criteri e modalità, anche ai dirigenti civili dello Stato e al personale ad essi collegato ed equiparato.

4-quinques. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'art. 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, e all'art. 10, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono estese ai dirigenti civili dello Stato».

- All'art. 4, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. All'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1, valutato in lire 90 miliardi per il 1989 e in lire 319,3 miliardi a decorrere dal 1990, si provvede per l'anno 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5 miliardi, l'accantonamento "Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego", e, quanto a lire 85 miliardi, l'accantonamento "Riforma della dirigenza", nonché, per il triennio 1990-1992, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al predetto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando, quanto a lire 5 miliardi annui, parte dell'accantonamento "Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego", e, quanto a lire 314,3 miliardi a decorrere dal 1990, parte dell'accantonamento "Riforma della dirigenza".

1- bis. All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 con riferimento ai dirigenti degli enti pubblici non economici di cui alla legge 8 marzo 1985, n. 72, ed ai segretari comunali e provinciali, provvedono gli enti interessati nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio».

 

Scadenze di: dicembre 2024
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