Testo
del
Decreto
Legge 28 giugno 1995, n. 253
coordinato
con la
Legge
di conversione 8 agosto 1995, n. 352
recante:
«Disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di
seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di
recupero»
(G.U.
n. 198 del 25 agosto 1995)
Art. 1 - Abolizione degli esami di
riparazione e di seconda sessione
1. A decorrere
dall’anno scolastico 1994-1995, sono aboliti:
a) gli esami di
riparazione negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi
compresi gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore all’estero;
b) gli esami di
seconda sessione per il conseguimento del titolo di abilitazione
all’insegnamento nelle scuole materne e della licenza di maestro d’arte.
2. Nel testo
unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 74,
il comma 6 è abrogato;
b) all’articolo
74, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. La determinazione delle date di inizio e di
conclusione delle lezioni e il calendario delle festività di cui ai commi 5 e 7
devono essere tali da consentire, oltre allo svolgimento di almeno 200 giorni
di effettive lezioni, la destinazione aggiuntiva di un congruo numero di giorni
per lo svolgimento, anche antimeridiano, degli interventi di cui all’articolo
193-bis comma 1»;
c) all’articolo 193,
comma 1, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Gli studenti che, al
termine delle lezioni, a giudizio del consiglio di classe non possano essere
valutati, per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a
sostenere, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo,
prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non
ammissione alla classe successiva»;
d) all’articolo
193, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli esami di
idoneità di cui all’articolo 192, comma 1, si svolgono in un’unica sessione
estiva»;
e) all’articolo 194,
comma 1, l’ultimo periodo è abrogato;
f) all’articolo 196,
il comma 2 è abrogato.
Art. 2 - Interventi didattici ed educativi
e relative modalità di attuazione
1. Nel testo
unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo l’articolo 193,
sono inseriti i seguenti:
«Art. 193-bis
(Interventi didattici ed educativi)
1.
Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti, il
collegio dei docenti e i consigli di classe, nell’ambito delle rispettive
competenze, adottano le deliberazioni necessarie allo svolgimento di interventi
didattici ed educativi integrativi, coerenti con l’autonoma programmazione
d’istituto e con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, da
destinare a coloro il cui livello di apprendimento sia giudicato, nel corso
dell’anno scolastico, non sufficiente in una o più materie. In funzione delle
necessità degli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe,
nell’ambito delle rispettive competenze, deliberano che vengano svolte anche
attività di orientamento, attività di approfondimento, attività didattiche
volte a facilitare eventuali passaggi di indirizzo, nonché interventi nei
confronti degli studenti di cui al comma 3.
2.
I criteri di svolgimento degli interventi di cui al comma 1 sono stabiliti, su
proposta del capo di istituto, in base alle indicazioni formulate dai consigli
di classe, dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto, secondo le
rispettive competenze. Il collegio dei docenti effettua verifiche periodiche
sull’efficacia dei suddetti interventi sulla base degli elementi forniti dai
consigli di classe e dai docenti interessati, anche al fine di apportarvi le
necessarie modifiche. Il collegio dei docenti stabilisce altresì i criteri
generali per la valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale.
3.
Per gli studenti che siano stati promossi alla classe successiva pur non avendo
pienamente conseguito, in una o più discipline, gli obiettivi cognitivi e
formativi previsti dagli ordinamenti degli studi, in sede di valutazione finale
il consiglio di classe delibera l’obbligo di frequentare, nella fase iniziale
delle lezioni, le attività per essi previste nella programmazione di classe,
limitatamente all’avvio dell’anno scolastico 1995-1996.
4.
Il consiglio di istituto, con propria delibera, approva annualmente un piano di
fattibilità degli interventi didattici ed educativi integrativi, accertando
tutte le risorse a tal fine disponibili anche sulla base dei finanziamenti di
cui al comma 6.
5.
Le attività di cui ai commi 1 e 3, ivi compresi gli interventi didattici ed
educativi integrativi, sono svolte dai docenti degli istituti. I criteri e le
modalità per la retribuzione delle prestazioni aggiuntive dei docenti sono
definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale.
6.
La ripartizione dei finanziamenti disponibili per gli interventi didattici ed
educativi integrativi di cui al comma 1, primo periodo, si effettua annualmente
con decreto del Ministro della pubblica istruzione per l’assegnazione su base
provinciale; la ripartizione fra le unità scolastiche si effettua con decreti
dei provveditori agli studi.
7. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche agli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore
all’estero, nei limiti dei finanziamenti ad essi destinati e con gli
adattamenti richiesti dalle particolari esigenze locali.
Art. 193-ter
(Calendario scolastico e tempi dell’attività didattica)
1. Gli interventi di cui all’articolo 193-bis, comma
1, salvo quelli destinati agli studenti di cui al comma 3 del medesimo
articolo, si svolgono durante tutto l’anno scolastico. Ogni istituto, nella sua
autonomia, ne stabilisce le modalità temporali ed organizzative, anche con
opportuni adattamenti del calendario scolastico.
2. Nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1, gli
organi competenti delle istituzioni scolastiche sono autorizzati a deliberare
una scansione flessibile delle lezioni anche diversa da quella settimanale, a
condizione che ciascun docente assolva ai propri obblighi di servizio e che sia
garantito il numero di ore annuo di insegnamento previsto per ciascuna
disciplina. Nell’ambito di tale flessibilità è assicurato lo svolgimento degli
interventi didattici ed educativi integrativi anche nei confronti degli
studenti dei corsi serali.
3.
Per gli interventi didattici ed educativi integrativi di cui all’articolo
193-bis, comma 1, primo periodo, e comma 3, può essere prevista
un’articolazione diversa da quella per classe, in considerazione degli
obiettivi formativi da raggiungere e nei limiti delle disponibilità di
bilancio».
2. In sede di
prima applicazione, i criteri e le modalità per la retribuzione delle
prestazioni aggiuntive dei docenti, di cui all’articolo
193-bis, comma 5, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, sono definiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
3. I Ministri
della pubblica istruzione e degli affari esteri presentano, al termine del
terzo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione al
Parlamento in ordine allo svolgimento e ai risultati degli interventi previsti
dal presente articolo.
Art. 3 - Norma finanziaria
1. All’onere derivante
dallo svolgimento degli interventi didattici ed educativi integrativi di cui
all’articolo
193-bis, comma 1, primo periodo, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto
dall’articolo 2 del presente decreto, pari ad annue lire 260.180 milioni a
decorrere dall’anno finanziario 1995 ed a regime, si provvede, quanto a lire
205.580 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1047 dello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l’anno
finanziario 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, e, quanto a
lire 54.600 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1995, parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione per lire
54.420 milioni e parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri per lire 180 milioni.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.