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Legge 24 dicembre 2003, n. 351
"Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2004 e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27
Dicembre 2003 - Supplemento ordinario n. 197
Art. 1.
(Stato di previsione dell’entrata e disposizioni relative)
1.
L’ammontare delle entrate previste per l’anno finanziario 2004, relative a
imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate,
riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti,
regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall’annesso stato di previsione
dell’entrata (Tabella n. 1).
Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
e disposizioni relative)
1.
Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2004, in conformità
dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l’anno 2004 è
confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli
stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite
alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative
all’attività di controllo della predetta gestione sono esercitate
dall’Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell’economia e delle
finanze.
2.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con
propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni
statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2004. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con
propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con
le ripartizioni di cui al presente comma.
3. L’importo massimo di emissione di titoli pubblici,
in Italia e all’estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per
regolazioni debitorie, è stabilito in 70.000 milioni di euro.
4. I limiti di cui all’articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni
assumibili dall’Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero
(SACE) ai sensi dell’articolo 6, comma 2, dello stesso decreto legislativo,
sono fissati per l’anno finanziario 2004, rispettivamente in 5.165 milioni di
euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 6.000 milioni di
euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
5. Il SACE è altresì autorizzato, per l’anno
finanziario 2004, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per
cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno finanziario 2004 delle somme iscritte, per
competenza e cassa, nell’ambito della unità previsionale di base «Interessi
sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del
centro di responsabilità «Tesoro» del medesimo stato di previsione in
relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7,
8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondo di riserva
per le spese obbligatorie e d’ordine» e «Altri fondi di riserva» (oneri
comuni) e «Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in
conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità
«Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 1.678,723
milioni di euro, 1.400 milioni di euro, 500 milioni di euro, 1.800 milioni di
euro, 10.000 milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all’articolo 7 della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate
spese obbligatorie e d’ordine quelle descritte nell’elenco n. 1, annesso
allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
9. Con decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare in applicazione del disposto dell’articolo 12, commi
primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, sono iscritte, nell’ambito delle unità previsionali di base di
pertinenza dei centri di responsabilità delle Amministrazioni interessate le
spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà
prevista dall’articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono
indicate nell’elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze.
11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi
negli scambi fra gli Stati membri dell’Unione europea sono versati
nell’ambito dell’unità previsionale di base «Accisa e imposta erariale di
consumo su altri prodotti» (Entrate derivanti dall’attività di accertamento e
controllo) dello stato di previsione dell’entrata. Corrispondentemente la
spesa per contributi da corrispondere all’Unione europea in applicazione del
regime delle «risorse proprie» (decisione 70/244/CECA, CEE, Euratom del
Consiglio, del 21 aprile 1970) nonché per importi di compensazione monetaria,
è imputata nell’ambito dell’unità previsionale di base «Risorse proprie
Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità
«Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2004, sul conto di
tesoreria denominato: «Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione garanzia».
12. Gli importi di compensazione monetaria accertati
nei mesi di novembre e dicembre 2003 sono riferiti alla competenza dell’anno
2004 ai fini della correlativa spesa da imputare nell’ambito dell’unità
previsionale di base sopra richiamata «Risorse proprie Unione europea»
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale
dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze.
13. Le somme di pertinenza dei centri di
responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» e «Politiche di sviluppo e
di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno finanziario 2004, relative ai seguenti fondi da ripartire
non utilizzate al termine dell’esercizio sono conservate nel conto dei
residui per essere utilizzate nell’esercizio successivo: Fondo da ripartire
per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già
dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle
amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici, iscritti
nell’ambito dell’unità previsionale di base «Fondi da ripartire per oneri di
personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per l’attuazione dell’ordinamento
regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell’ambito dell’unità
previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto
speciale» (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato
tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell’ambito dell’unità
previsionale di base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire
per le aree sottoutilizzate, iscritto nell’unità previsionale di base «Aree
sottoutilizzate» e Fondo destinato al finanziamento della ricerca
scientifica, eccetera, iscritto nell’ambito dell’unità previsionale di base
«Fondo per agevolare l’innovazione tecnologica» (investimenti); Fondo da
ripartire per la costituzione di unità tecniche di supporto alla
programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti
pubblici, iscritto nell’unità previsionale di base «Programmazione,
valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici» (interventi). Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le
pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con
propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
14. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 48 della
legge 20 maggio 1985, n. 222, l’utilizzazione dello stanziamento
dell’unità previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di
pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2004 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle
competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
15. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all’unità
previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del
centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario
2004, delle somme affluite all’entrata per essere destinate ad alimentare il
fondo di cui all’articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione
dell’articolo 24 della medesima legge n.157 del 1992.
16. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla assegnazione all’unità
previsionale di base «Acquedotti e fognature» (investimenti) di pertinenza
del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario
2004 delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato per essere
destinate ad alimentare il fondo di cui all’articolo 18, comma 3, della legge
5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del
medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.
17. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all’unità
previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato» di pertinenza del centro
di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2004, delle somme
affluite all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare
il fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per
la mobilità sanitaria in attuazione dell’articolo 12, comma 3, lettera b),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione all’unità previsionale di base «Fondo
sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità
«Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2004 delle somme versate
all’entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano.
19. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate,
nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento
concernente la somma da ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali
per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli
investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui
all’articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini
di competenza e di cassa nell’ambito dell’unità previsionale di base
«Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di pertinenza del centro
di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
20. Ferma restando la disposizione di cui
all’articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni, il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in
termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le
Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell’unità previsionale di
base «Calamità naturali e danni bellici» (investimenti) di pertinenza del
centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, in relazione alle
disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.
21. Le somme dovute dagli istituti di credito ai
sensi dell’articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate
nell’ambito della unità previsionale di base «Prelevamenti da conti di
tesoreria; restituzioni; rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza
del centro di responsabilità «Tesoro» (Ministero dell’economia e delle finanze)
dello stato di previsione dell’entrata (cap. 3689), per essere
correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze, nell’ambito dell’unità previsionale
di base «Presidenza del Consiglio dei ministri – Editoria» (oneri comuni) di
pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze.
22. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell’ambito
dell’unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri»
(oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno
finanziario 2004, delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato
per contributi destinati dall’Unione europea alle attività poste in essere
dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e
donna in accordo con l’Unione europea.
23. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme
occorrenti per l’effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del
Parlamento europeo e per l’attuazione dei referendum, dall’unità
previsionale di base «Spese elettorali» (oneri comuni) di pertinenza del
centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato», dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario
2004 alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del
medesimo Ministero dell’economia e delle finanze e dei Ministeri della
giustizia, degli affari esteri e dell’interno per lo stesso anno finanziario,
per l’effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi
elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per
lavoro straordinario, a compensi agli estranei all’amministrazione, a
missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a
trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di
viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e
telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed
acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre
esigenze derivanti dall’effettuazione delle predette consultazioni
elettorali.
24. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, alle variazioni di bilancio nelle unità previsionali
di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate
occorrenti per l’attuazione dell’articolo 9 della legge 15 dicembre 1999,
n. 482.
25. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l’anno 2004 alle unità
previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli
stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per
competenza e cassa, nell’ambito dell’unità previsionale di base «Rimborsi
anticipati o ristrutturazione di passività» di pertinenza del centro di
responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso
anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico
dello Stato.
26. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 aprile
1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della
Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l’anno
finanziario 2004, è stabilito in 150.
27. Nell’elenco n. 7, annesso allo stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono indicate le
spese per le quali possono effettuarsi, per l’anno finanziario 2004,
prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all’articolo 9, comma 4, della
legge 1º dicembre 1986, n. 831, iscritto nell’ambito dell’unità
previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza
del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di
previsione.
28. Per l’anno 2004 l’Amministrazione dei Monopoli di
Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e
a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927,
n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e
successive modificazioni, in conformità degli stati di previsione annessi a
quello del Ministero dell’economia e delle finanze (Appendice n. 1).
29. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra
le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2004
occorrenti per l’attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione
all’istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali.
30. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, le somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato per
canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione
alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione
all’articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
31. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in
termini di competenza e cassa, tra l’unità previsionale di base 4.1.2.1
«Fondo sanitario nazionale» e l’unità previsionale di base 4.1.2.18
«Federalismo fiscale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi
dell’articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446.
32. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le variazioni compensative
di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unità previsionale di
base dello stato di previsione del predetto Ministero, i fondi per il
funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale
per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204.
33. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad assegnare alle pertinenti unità previsionali di base, anche di
nuova istituzione, le somme iscritte nell’ambito dell’unità previsionale di
base 3.1.2.43 «Contratti di programma» di pertinenza del centro di
responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze ai fini dell’utilizzazione dei fondi relativi al rimborso
degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche,
rispettivamente disciplinati dai contratti di programma stipulati con le
amministrazioni pubbliche nonché per agevolazioni concesse in applicazione di
specifiche disposizioni legislative.
34. Le somme impegnate e non pagate alla data del 31
dicembre 2003, relative alle unità previsionali di base di pertinenza del
centro di responsabilità «Servizi tecnici nazionali» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, sono
mantenute nel conto dei residui per essere versate all’entrata del bilancio
dello Stato ai fini della riassegnazione alle pertinenti unità previsionali
di base degli stati di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio per la riassunzione dei
corrispondenti impegni e la prosecuzione della gestione di competenza.
35. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio,
anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla
trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni,
prevista dall’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e
disposizioni relative)
1.
Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle
attività produttive, per l’anno finanziario 2004, in conformità dell’annesso
stato di previsione (Tabella n. 3).
2.
Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali
di base «Restituzione di finanziamenti» e «Rimborso di anticipazioni e
riscossione di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese»
dello stato di previsione dell’entrata sono correlativamente iscritti in
termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell’economia e
delle finanze, nello specifico fondo nell’ambito dell’unità previsionale di
base «Fondo investimenti – incentivi alle imprese» (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione
del Ministero delle attività produttive, in connessione al rimborso dei mutui
concessi a carico del Fondo rotativo per l’innovazione tecnologica.
3. Per l’attuazione dell’articolo 8 della legge 5
marzo 1990, n. 46, il Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni all’entrata del bilancio dello Stato
ed allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per
l’anno finanziario 2004.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato
di previsione del Ministero delle attività produttive per l’anno finanziario
2004 delle somme affluite all’entrata in relazione alle spese da sostenere
per l’attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e successive
modificazioni.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del
Ministero delle attività produttive per l’anno finanziario 2004 delle somme
affluite all’entrata del bilancio dello Stato in relazione all’articolo 2,
comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all’articolo 9,
comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni
legislative di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993,
n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante
interventi urgenti a sostegno dell’occupazione nelle aree di crisi
siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione
del Ministero delle attività produttive, ai fini di cui al citato articolo 1
del decreto-legge n. 410 del 1993.
Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e disposizioni relative)
1.
Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, per l’anno finanziario 2004, in conformità
dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
2.
Ai fini dell’attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 514, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui,
competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l’attuazione
dell’articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e
disposizioni relative)
1.
Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della
giustizia, per l’anno finanziario 2004, in conformità dell’annesso stato di
previsione (Tabella n. 5).
2.
Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l’anno finanziario 2004,
sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del
Ministero della giustizia (Appendice n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle
assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità
previsionale di base «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) dello stato di
previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità
previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali
di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali
decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo
degli Archivi stessi.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme
versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) all’entrata del
bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle
spese per le attività sportive del personale del Corpo di polizia
penitenziaria e dei detenuti e internati nell’ambito delle unità previsionali
di base «Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti»
(interventi) e «Funzionamento», di pertinenza del centro di responsabilità
«Amministrazione penitenziaria», e «Funzionamento» di pertinenza del centro
di responsabilità «Giustizia minorile» dello stato di previsione del
Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2004.
Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e
disposizioni relative)
1.
Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli
affari esteri, per l’anno finanziario 2004, in conformità dell’annesso stato
di previsione (Tabella n. 6).
2.
È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell’Istituto
agronomico per l’oltremare, per l’anno finanziario 2004, annesso allo stato
di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).
3. In relazione alle somme affluite all’entrata del
bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione
della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l’anno
finanziario 2004 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono
state versate.
4. In relazione alle somme affluite all’entrata del
bilancio dell’Istituto agronomico per l’oltremare, per anticipazioni e
rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o
della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni all’entrata e alla spesa del suddetto bilancio per
l’anno finanziario 2004.
5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad
effettuare, previe intese con il Ministero dell’economia e delle finanze,
operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità
esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell’articolo 5
della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per
effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è
acquisito all’entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto,
sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle
pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
medesimo per l’anno finanziario 2004, per l’effettuazione di spese relative a
fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili
adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole
italiane all’estero, ad acquisto di mobili, suppellettili e macchine
d’ufficio, nonché alla sicurezza ed all’acquisto dei mezzi di trasporto.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri,
variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli
allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 – Funzionamento – e 9.1.2.2
– Paesi in via di sviluppo – dello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l’aiuto pubblico allo sviluppo
determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.
Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e disposizioni relative)
1.
Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per l’anno finanziario
2004, in conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2.
Il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è autorizzato a ripartire,
con propri decreti, i Fondi iscritti nell’ambito delle unità previsionali di
base «Fondi da ripartire per oneri di personale», «Fondi da ripartire per
l’operatività scolastica» e «Scuole non statali», di pertinenza del centro di
responsabilità «Servizio affari economico finanziari» dello stato di
previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
3. L’assegnazione autorizzata a favore del Consiglio
nazionale delle ricerche, per l’anno finanziario 2004, è comprensiva delle
somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei
programmi finalizzati già approvati dal CIPE, nonché della somma determinata
nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell’Istituto di biologia
cellulare per attività internazionale afferente all’area di Monterotondo.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all’unità
previsionale di base «Ricerca scientifica» di pertinenza del centro di
responsabilità «Programmazione, coordinamento e affari economici» dello stato
di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
delle somme affluite all’entrata del bilancio dello Stato in relazione
all’articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni
urgenti per le attività produttive.
Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell’interno e disposizioni
relative)
1.
Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero
dell’interno, per l’anno finanziario 2004, in conformità dell’annesso stato
di previsione (Tabella n. 8).
2.
Le somme versate dal CONI nell’ambito dell’unità previsionale di base «Restituzioni,
rimborsi, recuperi e concorsi vari» (Entrate extratributarie) di pertinenza
del centro di responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa
civile» dello stato di previsione dell’entrata per l’anno 2004 sono
riassegnate, con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, per le
spese relative all’educazione fisica, all’attività sportiva e alla
costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive,
concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali
di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) e «Edilizia di
servizio» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Vigili
del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile» dello stato di previsione del
Ministero dell’interno per l’anno finanziario 2004.
3. Nell’elenco n. 1, annesso allo stato di
previsione del Ministero dell’interno, sono indicate le spese di pertinenza
del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» per le quali possono
effettuarsi, per l’anno finanziario 2004, prelevamenti dal fondo a
disposizione di cui all’articolo 1 della legge 12 dicembre 1969,
n. 1001, iscritto nell’unità previsionale di base «Spese generali di
funzionamento».
4. Sono autorizzati l’accertamento e la riscossione,
secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché
l’impegno e il pagamento delle spese, relative all’anno finanziario 2004, in
conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero
dell’interno (Appendice n. 1).
5. Per gli effetti di cui all’articolo 7 della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate
spese obbligatorie e d’ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle
indicate nell’elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta del Ministro dell’interno, è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli
stati di previsione dell’entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per
l’anno finanziario 2004, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente
infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle
esigenze derivanti dall’attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20
maggio 1985, n. 222.
Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e disposizioni relative)
1.
Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio, per l’anno finanziario 2004, in
conformità dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 9).
Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e disposizioni relative)
1.
Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per l’anno finanziario 2004, in conformità
dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione
dell’entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e
successive modificazioni, nonché dall’articolo 10 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634,
concernente la disciplina dell’utenza del servizio di informatica del centro
elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri.
3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del
Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media
nell’anno 2004, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue:
217 ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c)
dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215; 50 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b)
dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215.
4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle
capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l’Accademia
navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l’anno 2004, è
fissato in 229 unità.
5. Nell’elenco annesso allo stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle
capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono
effettuarsi, per l’anno finanziario 2004, i prelevamenti dal fondo a
disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti l’amministrazione e la contabilità dei corpi,
istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928,
n. 263, iscritto nell’unità previsionale di base «Spese generali di
funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità
«Capitanerie di porto» del medesimo stato di previsione.
6. Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento per i
servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio
decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza
possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore
presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla
gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di
porto» in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la
manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per
attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi
tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all’unità
previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di
pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto», dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si
applicano, per l’anno finanziario 2004, le disposizioni contenute nel secondo
comma dell’articolo 36 e nell’articolo 61-bis del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità
generale dello Stato.
8. Ai fini dell’attuazione della legge 15 dicembre
1990, n. 396, e successive modificazioni, il Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è
autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui,
competenza e cassa, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni
interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto
nell’ambito dell’unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale»
(investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Opere pubbliche ed
edilizia» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Alla gestione finanziaria degli interventi previsti dall’articolo
3 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, si può provvedere secondo le
procedure e le modalità previste dall’articolo 8 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e
disposizioni relative)
1.
Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle
comunicazioni, per l’anno finanziario 2004, in conformità dell’annesso stato
di previsione (Tabella n. 11).
Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni
relative)
1.
Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della
difesa, per l’anno finanziario 2004, in conformità dell’annesso stato di
previsione (Tabella n. 12).
2.
Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio
nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare, ai sensi
dell’articolo 4 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è fissato in termini
di forza media, nell’anno 2004, come segue:
a)
Esercito n. 12.183;
b)
Marina n. 3.000;
c) Aeronautica
n. 2.267.
3.
Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come
forza media nell’anno 2004, ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è
stabilito come segue:
a)
ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) dell’articolo
21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:
1)
Esercito n. 519;
2)
Marina n. 470;
3)
Aeronautica n. 340;
4)
Carabinieri n. 504;
b)
ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b)
dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215:
1)
Esercito n. 5;
2)
Marina n. 210;
3)
Aeronautica n. 132;
c)
ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera d)
dell’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215:
1)
Esercito n. 74;
2)
Aeronautica n. 10.
4.
La consistenza organica degli allievi ufficiali dell’Accademia dell’Arma dei
carabinieri, di cui all’articolo 6, comma 1-bis, del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è fissata, per l’anno 2004, in
n. 102 unità.
5.
La forza organica dei graduati e militari di truppa dell’Esercito in ferma
volontaria a norma dell’articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964,
n. 447, è fissata, per l’anno 2004, in n. 1.418 unità.
6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo
degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo
comma dell’articolo 2 del regio decreto-legge 1º luglio 1938, n. 1368,
come sostituito dall’articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è
fissata, per l’anno 2004, in n. 1.080 unità.
7. La forza organica dei graduati e militari di
truppa dell’Aeronautica in ferma volontaria a norma dell’articolo 27, ultimo
comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è
fissata, per l’anno 2004, in n. 626 unità.
8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come
carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle
armi è fissato, per l’anno 2004, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in n. 9.340 unità.
9. Alle spese di cui alle unità previsionali di base
«Accordi e organismi internazionali» (interventi), specificamente afferenti
le infrastrutture multinazionali NATO, e «Ammodernamento e rinnovamento»
(funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si
applicano, per l’anno finanziario 2004, le disposizioni contenute nel secondo
e terzo comma dell’articolo 36 e nell’articolo 61-bis del regio
decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla
contabilità generale dello Stato.
10. Alle spese per le infrastrutture multinazionali
NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base «Accordi e
organismi internazionali» (interventi), dello stato di previsione del
Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle
gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso
garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di
esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e
successive modificazioni. Alle spese medesime non si applicano le
disposizioni dell’articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998,
n. 496.
11. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato
di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali
possono effettuarsi, per l’anno finanziario 2004, i prelevamenti dal fondo a
disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti l’amministrazione e la contabilità dei corpi,
istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928,
n. 263, ed all’articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto
nell’unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento di bilancio
e affari finanziari» (funzionamento) di pertinenza del centro di
responsabilità «Bilancio e affari finanziari» e nell’unità previsionale di
base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del
centro di responsabilità «Arma dei Carabinieri».
Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali e disposizioni relative)
1.
Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle
politiche agricole e forestali, per l’anno finanziario 2004, in conformità
dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di
previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle
amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai
sensi dell’articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive
modificazioni, dell’articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, nonché per l’attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997,
n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura e pesca, e riorganizzazione
dell’amministrazione centrale.
3. Per l’attuazione della legge 10 febbraio 1992,
n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio
1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo
della pesca marittima, il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell’ambito della parte
corrente e nell’ambito del conto capitale dello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole e forestali, per l’anno finanziario 2004,
le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa,
occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori
d’intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.
4. Per l’anno finanziario 2004 il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti,
al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l’anno
medesimo, delle somme iscritte nell’ambito dell’unità previsionale di base
«Interventi diversi» – capitolo 2827 – di pertinenza del centro di
responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze, secondo la ripartizione
percentuale indicata all’articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992,
n.157.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui,
competenza e cassa, nell’unità previsionale di base «Interventi nel settore
agricolo e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità
«Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi» dello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in
attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente
razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare,
agroindustriale e forestale.
6. Ai fini dell’attuazione dei decreti legislativi 18
maggio 2001, n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, e successive
modificazioni, recanti norme per l’orientamento e la modernizzazione dei
settori forestale e agricolo, il Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a
ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a
ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell’ambito dell’unità
previsionale di base «Economia montana e forestale» di pertinenza del centro
di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole e forestali.
8. Per l’anno 2004, il Ministro dell’economia e delle
finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti
unità previsionali di base afferenti il centro di responsabilità «Corpo
forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole e forestali, delle somme versate in entrata dall’Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a titolo di rimborso al Corpo
forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento
(CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.
Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali e disposizioni relative)
1.
Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i
beni e le attività culturali, per l’anno finanziario 2004, in conformità
dell’annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni
relative)
1.
Sono autorizzati l’impegno e il pagamento delle spese del Ministero della
salute, per l’anno finanziario 2004, in conformità dell’annesso stato di
previsione (Tabella n. 15).
2.
Alle spese di cui all’unità previsionale di base «Programma anti AIDS»
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Prevenzione e
comunicazione» dello stato di previsione del Ministero della salute si
applicano, per l’anno finanziario 2004, le disposizioni contenute nel secondo
comma dell’articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla
pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
della salute per l’anno finanziario 2004 delle somme versate in entrata dalle
Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il
funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie.
4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri
decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero della salute, per l’anno finanziario 2004, i fondi
per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità
previsionali di base «Ricerca scientifica» (interventi e investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilità «Innovazione» dello stato di
previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto
dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato a riassegnare per l’anno finanziario 2004, con propri decreti, le
entrate di cui all’articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990,
n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero della salute per le attività di controllo, di
programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero
stesso, dell’Istituto superiore di sanità e dell’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro nonché per le finalità di cui
all’articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri
decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero della salute per l’anno finanziario 2004, i fondi per il
finanziamento delle attività relative ai prelievi e trapianti di organi e di
tessuti, dell’unità previsionale di base «Prelievi e trapianti di organi e
tessuti» di pertinenza del centro di responsabilità «Innovazione» dello stato
di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto
dalla legge 1º aprile 1999, n. 91, e successive modificazioni.
7. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 4-bis
del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute,
dell’interno e della difesa è autorizzato a ripartire, con propri decreti,
tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei
Ministeri della salute, dell’interno e della difesa il «Fondo da ripartire
per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni
sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell’area Bosnia-Herzegovina e
Kosovo, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla
predetta area» dell’unità previsionale di base «Missioni internazionali di
pace» di pertinenza del centro di responsabilità «Innovazione» dello stato di
previsione del Ministero della salute per l’anno finanziario 2004.
Art. 16.
(Totale generale della spesa)
1.
È approvato, in euro 654.485.845.915 in termini di competenza ed in euro
674.644.224.011 in termini di cassa, il totale generale della spesa dello
Stato per l’anno finanziario 2004.
Art. 17.
(Quadro generale riassuntivo)
1.
È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale
riassuntivo del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2004, con le
tabelle allegate.
Art. 18.
(Disposizioni diverse)
1.
Per l’anno finanziario 2004, le spese considerate nelle unità previsionali di
base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra
loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle
indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
2.
Per l’anno finanziario 2004, le spese delle unità previsionali di base del
conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le
disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell’articolo 20 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate nella tabella B
allegata alla presente legge.
3. In relazione all’accertamento dei residui di
entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i
corrispondenti capitoli nell’ambito delle unità previsionali di base, il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli
occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di
nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
4. Per gli allievi del Corpo della guardia di
finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di
Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato,
la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e
di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il
personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono
determinate, per l’anno finanziario 2004, in conformità delle tabelle
allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 14, comma 4,
della legge 28 luglio 1999, n. 266.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui,
competenza e cassa, dall’unità previsionale di base «Fondo per i programmi
regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario
2004, alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le
quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell’ultimo
comma dell’articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di
cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l’attuazione di
quanto disposto dall’articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e
successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e
provvidenze per l’editoria.
7. Ai fini dell’attuazione della legge 26 febbraio
1992, n. 212, e successive modificazioni, concernente collaborazione con
i Paesi dell’Europa centrale ed orientale, il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di
bilancio in termini di competenza, residui e cassa in relazione alla
ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti
d’intervento.
8. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su
proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di
competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su
altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle
amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base
destinate all’attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea,
nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della
pubblica amministrazione.
9. Per l’attuazione dei provvedimenti di riordino,
anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche – compresi quelli
di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni – il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni
di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese
l’individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l’istituzione,
la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.
10. Su proposta del Ministro competente, con decreti
del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni
parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che
nell’esercizio 2003 ed in quello in corso siano stati interessati dai
processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonché previsti da altre
normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in
termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di
base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione
per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in
annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con
legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato
di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a
movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività
delle amministrazioni.
11. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in
termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di
base e centri di responsabilità amministrativa delle amministrazioni
interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei
sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei
sistemi medesimi.
12. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e
cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l’attuazione dell’articolo 18
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche
mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle
amministrazioni interessate.
13. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio
connesse con l’attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del
personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi
dell’articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti
di concertazione, adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne
il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale
interessato.
14. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per
l’esercizio 2004, relativamente ai fondi destinati all’incentivazione del
personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione
del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non
utilizzati alla chiusura dell’esercizio sono conservati nel conto dei residui
per essere utilizzati nell’esercizio successivo. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio occorrenti per l’utilizzazione dei predetti fondi conservati.
15. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati
di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme
rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle
amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base
dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui
all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente
versate all’entrata del bilancio dello Stato.
16. Al fine della razionalizzazione del patrimonio
immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, è
autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle
unità previsionali «funzionamento», per le spese relative al fitto di locali
dei pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni medesime, alla
pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’acquisto di immobili, anche attraverso la
locazione finanziaria. Per l’acquisto di immobili all’estero, di competenza
del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria,
le variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le
pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari
esteri.
17. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l’attuazione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione
all’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della predetta legge 15 marzo 1997,
n. 59, e successive modificazioni.
18. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità
previsionali di base anche di nuova istituzione degli stati di previsione
delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per
l’applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e
successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di federalismo
fiscale, a norma dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
19. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di
bilancio, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui
all’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato
alla dirigenza in base ai contratti individuali.
20. In relazione alle disposizioni di cui
all’articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo
nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri sottoscritto in data
16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l’assegnazione
temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di
base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al
pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico
dell’amministrazione di destinazione.
21. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 46 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, concernente
il Fondo investimenti, il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni
parlamentari competenti e alla Corte dei conti, le variazioni di bilancio
occorrenti per la ripartizione tra i centri di responsabilità e unità
previsionali di base degli stati di previsione interessati, delle dotazioni
dei Fondi medesimi secondo la destinazione individuata dal Ministro
competente.
22. Per l’anno finanziario 2004, al fine di agevolare
il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante una
maggiore flessibilità del bilancio in connessione con il riordino delle
amministrazioni pubbliche, ai sensi, tra l’altro, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e della legge 6 luglio
2002, n. 137, e successive modificazioni, con decreti del Ministro
competente da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, per il tramite del rispettivo Ufficio centrale
del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte
dei conti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli
delle unità previsionali del medesimo stato di previsione della spesa, fatta
eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese
in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con
legge.
23. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 72 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente i fondi rotativi per le
imprese, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli
stati di previsione delle amministrazioni interessate.
24. Per l’anno finanziario 2004, le unità
previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate,
rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.
Art. 19.
(Bilancio pluriennale)
1.
È approvato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello
Stato e delle aziende autonome per il triennio 2004-2006, nelle risultanze di
cui alle tabelle allegate alla presente legge.
Tabella A
Unità
previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2004
per le quali il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
effettuare variazioni tra loro compensative.
Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze:
Tesoro: 3.1.7.3 «Interessi
sui titoli del debito pubblico» (cap.2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4
«Interessi sui mutui Crediop e BEI» (cap.2230, 2231 e 2232); 3.1.7.5 «Oneri
accessori» (cap.2247); 3.1.7.6 «Altri interessi su mutui» (cap.2256 e 2263);
Ragioneria generale dello
Stato: 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» (cap.2700); 4.1.2.7 «Ripiano deficit
spesa sanitaria» (cap.2746); 4.1.2.8 «Risorse proprie Unione europea»
(cap.2750, 2751 e 2752); 4.1.7.1 «Interessi sul risparmio postale ed altri
conti di tesoreria» (cap.3100);
Politiche fiscali: 6.1.2.2
«Restituzione e rimborsi di imposte» (cap.3811 e 3813); 6.1.7.1 «Interessi di
mora» (cap.4015);
Politiche fiscali: 6.1.2.2
«Restituzione e rimborsi di imposte» (cap.3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1
«Interessi di mora» (cap.4016).
Stato di previsione del Ministero della giustizia:
Organizzazione giudiziaria,
del personale e dei servizi: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap.7200 e
7201); 3.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7211 e 7212);
Amministrazione
penitenziaria: 4.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap.7300 e 7303); 4.2.3.2
«Attrezzature e impianti» (cap.7321 e 7322) e Giustizia minorile: 5.2.3.1
«Edilizia di servizio» (cap.7400 e 7401); 5.2.3.2 «Attrezzature e impianti»
(cap.7421 e 7422).
Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:
Gabinetto e uffici di diretta
collaborazione all’opera del Ministro: 1.1.1.0 «Funzionamento» (cap.1041);
Segreteria generale: 2.1.1.0 «Funzionamento» (cap.1121); Cerimoniale
diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 «Funzionamento» (cap.1170); Ispettorato
generale del Ministero e degli uffici all’estero: 4.1.1.0 «Funzionamento»
(cap.1201); Personale: 5.1.1.1 «Uffici centrali» (cap.1241); Affari
amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.1 «Uffici centrali» (cap.1301);
Stampa e informazione: 7.1.1.0 «Funzionamento» (cap.1632); Informatica,
comunicazioni e cifra: 8.1.1.1 «Uffici centrali» (cap.1703); Cooperazione
allo sviluppo: 9.1.1.0 «Funzionamento» (cap.2001); Promozione e cooperazione
culturale: 10.1.1.1 «Uffici centrali» (cap.2401); Italiani all’estero e politiche
migratorie: 11.1.1.0 «Funzionamento» (cap.3001); Affari politici
multilaterali e diritti umani: 12.1.1.0 «Funzionamento» (cap.3301);
Cooperazione economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 «Funzionamento»
(cap.3601); Istituto diplomatico: 14.1.1.0 «Funzionamento» (cap.3901); Paesi
dell’Europa: 15.1.1.0 «Funzionamento» (cap.4003); Paesi delle Americhe:
16.1.1.0 «Funzionamento» (cap.4101); Paesi del Mediterraneo e del Medio
Oriente: 17.1.1.0 «Funzionamento» (cap.4201); Paesi dell’Africa Sub Sahariana:
18.1.1.0 «Funzionamento» (cap.4301); Paesi dell’Asia, dell’Oceania, del
Pacifico e l’Antartide: 19.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4401); Integrazione
europea: 20.1.1.0 «Funzionamento» (cap.4501);
Affari amministrativi,
bilancio e patrimonio: 6.1.1.2 «Uffici all’estero» (cap. 1501 e 1503);
Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.2 «Istituzioni scolastiche e
culturali all’estero» (cap. 2502 e 2503).
Tabella B
Unità
previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel
quinto e settimo comma dell’articolo 20 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.
Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze:
Tesoro: 3.2.4.4 «Fondo
rotativo per la cooperazione allo sviluppo» (cap.7415).
Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio:
Difesa del suolo: 6.2.3.4
«Calamità naturali e danni bellici» (cap.7941).
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
Trasporti terrestri e sistemi
informativi e statistici: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap.8054 e 8055);
Navigazione e trasporto
marittimo ed aereo: 4.2.3.3 «Opere marittime e portuali» (cap. 7841);
Opere pubbliche ed edilizia:
3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap.7341);
Opere pubbliche ed edilizia:
3.2.3.10 «Calamità naturali e danni bellici» (cap.7527).
Stato di previsione del Ministero della difesa:
Telecomunicazioni,
informatica e tecnologie avanzate: 12.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap.7200);
Gabinetto e uffici di diretta
collaborazione all’opera del Ministro: 1.2.3.1 «Fondo unico da ripartire –
investimenti università e ricerca» (cap.7000).
Per i quadri generali riassuntivi ed i restanti allegati fare riferimento al supporto del cartaceo del
S.O. n. 197 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2003
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