Legge 24 dicembre 2003, n. 350
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 299 del 27 Dicembre 2003 - Supplemento
ordinario n. 196
Art. 1.
(Risultati differenziali)
1.
Per l’anno 2004, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta
determinato in termini di competenza in 54.600 milioni di euro, al netto di
7.396 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle
operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un
importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad
interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2004, resta
fissato, in termini di competenza, in 267.000 milioni di euro per l’anno
finanziario 2004.
2.
Per gli anni 2005 e 2006 il livello massimo del saldo netto da finanziare
del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti
della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 53.600 milioni di
euro ed in 43.000 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per gli
anni 2005 e 2006, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del
ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 327.000 milioni di euro
ed in 315.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2005
e 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato,
rispettivamente, in 47.500 milioni di euro ed in 38.000 milioni di euro ed il
livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in
319.500 milioni di euro ed in 310.000 milioni di euro.
3.
I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al
netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza
o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4.
Per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, le maggiori entrate rispetto
alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate
per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di
assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari
per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la
tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza
economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al
conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.
Art. 2.
(Disposizioni in materia di entrate)
1.
All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i quattro periodi
successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i
cinque periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella misura
dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2004
l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».
2.
All’articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313,
concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato
dall’articolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 5, ovunque ricorrano, le parole: «anni dal 1998 al 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2004»;
b)
al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1º gennaio 2004» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2005».
3.
Il termine di cui al comma 3 dell’articolo 70 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e
l’arrotondamento della proprietà contadina, prorogato, da ultimo, al 31
dicembre 2003 dall’articolo 52, comma 22, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004.
4.
Per l’anno 2004 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è
esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001,
n. 454, adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole e forestali.
5. Per l’anno 2004 sono
prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.
6. Al testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 29, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
le attività di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile,
dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione
e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti
prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento
di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto
dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali»;
b) dopo l’articolo 78
è inserito il seguente:
«Art. 78-bis. - (Altre attività agricole) – 1. Per
le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di
cui all’articolo 29, comma 2, lettera b), il reddito relativo alla
parte eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell’ammontare
corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie sulla quale la
produzione insiste in proporzione alla superficie eccedente.
2. Per le
attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,
valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati
nell’articolo 29, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, il reddito
è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni
registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore
aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15
per cento.
3. Per le attività dirette alla fornitura di
servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, il
reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle
operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta
sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di
redditività del 25 per cento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a),
b) e d), nonché alle società in nome collettivo ed in accomandita
semplice.
5. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi
delle disposizioni di cui al presente articolo. In tal caso l’opzione o la
revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con
le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della
disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di
imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni»;
c)
all’articolo 85, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. In deroga alla disposizione di cui al
comma 2, per le operazioni di cui all’articolo 81, comma 1, lettera i),
poste in essere dai soggetti che svolgono le attività di cui all’articolo 29,
eccedenti i limiti di cui al comma 2, lettera c), del predetto
articolo, si applicano le percentuali di redditività di cui ai commi 2 e 3
dell’articolo 78-bis. Le disposizioni del presente comma non incidono
sull’esercizio della delega legislativa di cui alla legge 7 aprile 2003,
n. 80».
7. Dopo l’articolo 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 34-bis. - (Attività agricole connesse) – 1. Per
le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di
cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile, l’imposta sul valore
aggiunto è determinata riducendo l’imposta relativa alle operazioni
imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di
detrazione forfettaria dell’imposta afferente agli acquisti ed alle
importazioni.
2. Il contribuente
ha facoltà di non avvalersi della disposizione del presente articolo. In tal
caso l’opzione o la revoca per la determinazione dell’imposta nel modo
normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme
per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul
valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni».
8.
All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma:
1)
dopo la parola: «manipolazione,» sono inserite le seguenti: «conservazione,
valorizzazione,»;
2)
le parole: «, nei limiti stabiliti alla lettera c) dell’articolo 28
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,»
sono soppresse;
3)
dopo la parola: «conferiti» è inserita la seguente: «prevalentemente»;
4) le
parole: «nei limiti della potenzialità dei loro terreni» sono soppresse;
b)
il secondo comma è abrogato.
9. All’onere derivante dal
comma 8, stabilito in 16,9 milioni di euro per l’anno 2005 e 9,6 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228.
10.
All’articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 4:
1)
alla lettera a), le parole: «almeno del 9 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «almeno dell’8 per cento»;
2)
alla lettera b), le parole: «i ricavi o compensi del 2003 almeno del
4,5 per cento, nonché il relativo reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «i ricavi o compensi minimi concordati per il
2003 almeno del 5 per cento, nonché il relativo reddito minimo concordato
riferito al 2003 almeno del 3,5 per cento»;
3)
alla lettera b), le parole: «un incremento non superiore al 5 per
cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili» sono
sostituite dalle seguenti: «un incremento non superiore al 10 per cento dei
ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili, con una sanzione pari
al 5 per cento delle imposte correlate alla differenza tra i ricavi o i
compensi concordati e i predetti ricavi o compensi annotati nelle scritture
contabili»;
b)
al comma 6, le parole: «dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dai
commi 4 e 5»;
c)
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto, all’ammontare dei maggiori ricavi o
compensi, determinato ai sensi del comma 4, si applica, tenendo conto della
esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi
speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa
alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni
ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato»;
d) il comma 8 è
sostituito dal seguente:
«8. Per i periodi d’imposta soggetti a
concordato preventivo, relativamente al reddito d’impresa o di lavoro
autonomo, sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria in
base alle disposizioni di cui:
a) al primo comma,
lettera d), secondo periodo, e secondo comma, lettere a), d) e d-bis),
dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni;
b)
all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
c) all’articolo 55,
secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni»;
e)
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Per i medesimi periodi d’imposta di
cui al comma 8, relativamente al reddito d’impresa o di lavoro autonomo, sono
preclusi gli atti di accertamento qualora il maggiore reddito accertabile sia
inferiore o pari al 50 per cento di quello dichiarato»;
f) al comma 9, le
parole: «non soddisfa la condizione» sono sostituite dalle seguenti: «non
soddisfa le condizioni»; al medesimo comma, la lettera c) è sostituita
dalla seguente:
«c)
gli obblighi di documentazione riprendono dal periodo d’imposta successivo a
quello nel quale non sono state soddisfatte le condizioni di cui al comma 4»;
g) il comma 11 è
sostituito dal seguente:
«11. La sospensione dell’esercizio
dell’attività, ovvero della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio
dell’attività, prevista dall’articolo 12, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 471 del 1997, è disposta dal direttore regionale
dell’Agenzia delle entrate, per un periodo da quindici giorni a due mesi,
qualora nei riguardi dei contribuenti che non hanno aderito al concordato
siano constatate, in tempi diversi, tre distinte violazioni dell’obbligo di
emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni
diversi nel corso di un quinquennio; in deroga all’articolo 19, comma 7, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il provvedimento di
sospensione è immediatamente esecutivo. La disposizione di cui al presente
comma non si applica se i corrispettivi non documentati sono complessivamente
inferiori a 50 euro. Il presente comma non si applica alle violazioni
constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto»;
h) al comma 12,
lettera b), le parole: «importo superiore a 5.154.569,00 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «importo superiore a 5.164.569,00 euro»; nel
medesimo comma, alla lettera c), le parole: «hanno titolo a regimi
forfettari» sono sostituite dalle seguenti: «si sono avvalsi dei regimi
forfettari»;
i)
al comma 13, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del modello di
dichiarazione IVA annuale, per tutti i soggetti passivi di tale imposta, sono
definite le modalità di separata indicazione delle cessioni di beni e delle
prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consumatori finali e di
soggetti titolari di partita IVA»;
l) al comma 14 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il periodo precedente si applica
solo con riferimento agli incrementi di cui al comma 4».
11.
Per l’anno 2004 è istituita l’addizionale comunale sui diritti d’imbarco
di passeggeri sulle aeromobili. L’addizionale è pari ad 1 euro per passeggero
imbarcato ed è versata all’entrata del bilancio dello Stato, per la
successiva riassegnazione per la parte eccedente 30 milioni di euro in un
apposito fondo istituito presso il Ministero dell’interno e ripartito sulla
base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:
a) il 20 per cento del
totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti
secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del
territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime;
percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100
chilometri quadrati;
b)
al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell’incolumità delle
persone e delle strutture, l’80 per cento del totale per il finanziamento di
misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al
potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali
stazioni ferroviarie.
12.
Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2,
commi 3 ed 11, dopo le parole: «l’anno 2003», sono inserite le seguenti: «e
per l’anno 2004»;
b)
all’articolo 16, comma 6, dopo le parole: «30 aprile 2004» sono inserite le
seguenti: «, salvo che il contribuente non presenti istanza di trattazione»;
c) all’articolo 19,
comma 3, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2004»;
d) all’articolo 21,
comma 3, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2004»;
e) all’articolo 21,
comma 6, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2004».
13.
Le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2004.
14.
All’articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze del 23 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1998, le
parole: «10%» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento». La presente
disposizione si applica anche ai successivi decreti che definiscono la
percentuale da fissare per analoga esigenza.
15. La detrazione fiscale
spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui
all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dell’amianto, compete,
per le spese sostenute nell’anno 2004, entro l’importo massimo di 60.000
euro, per una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente; si applicano, per il resto, le disposizioni di cui al comma 5
dell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni. Per i medesimi interventi è data facoltà ai comuni di
prevedere la riduzione, fino all’esenzione, della tassa per la occupazione di
spazi ed aree pubbliche per l’esecuzione delle opere, e di ridurre al 50 per
cento gli oneri correlati al costo di costruzione.
16. All’articolo 9, comma 2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «31 dicembre 2003» e:
«30 giugno 2004» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31
dicembre 2004» e: «30 giugno 2005» e le parole da: «aliquota del 36 per
cento» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «aliquota del
41 per cento del valore degli interventi eseguiti, che compete in misura pari
al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto
pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo
massimo di 60.000 euro».
17. All’articolo 30, comma
4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «prorogata da ultimo
al 31 dicembre 2000 dall’articolo 7, comma 3, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, è ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2003» sono sostituite
dalle seguenti: «è stabilita sino al 31 dicembre 2004».
18. Sono confermate per
l’anno 2004 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e
comunale al gettito dell’IRPEF di cui all’articolo 31, comma 8, della legge
27 dicembre 2002, n. 289.
19. Il termine previsto
dall’articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166, è
prorogato al 31 dicembre 2004. All’onere derivante dall’attuazione del
presente comma si provvede nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro
per il 2004.
20. All’articolo 3 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 1, lettera b), sesto periodo, le parole: «31 marzo 2003»
sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2004»;
b)
al comma 1, lettera b), settimo periodo, le parole: «Il Governo
presenta al Parlamento entro il 30 aprile 2003» sono sostituite dalle
seguenti: «; il Governo presenta al Parlamento entro i successivi trenta
giorni»;
c) al comma 1,
lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la scadenza
del 30 settembre 2004 non è rispettata, la Commissione è sciolta, tutti i
suoi membri decadono e il Governo riferisce al Parlamento, non oltre il 31
ottobre 2004, i motivi per i quali non ha ritenuto di proporre al Parlamento
l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione con particolare riferimento
ai principi costituzionali dell’autonomia finanziaria di entrata e di spese
dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni e della
loro compartecipazione al gettito di tributi erariali riferibili al loro
territorio».
21.
Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle
addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1
dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente
deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, a decorrere dal periodo
d’imposta successivo alla predetta data.
22.
Nelle more del completamento dei lavori dell’Alta Commissione di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, nelle regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema
di tassa automobilistica e di IRAP in modo non conforme ai poteri ad esse
attribuiti in materia dalla normativa statale, l’applicazione della tassa
opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore di tali disposizioni
legislative e fino al periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2007,
sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché,
relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla
base delle norme statali che disciplinano il tributo.
23. Entro il periodo di
imposta decorrente dal 1º gennaio 2007, le regioni di cui al comma 22
provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa
automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia.
24. All’articolo 4, comma 4,
del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole: «31 dicembre
2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005».
25. Nell’articolo 10, comma
1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: «chiuso entro il 31
dicembre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «chiuso entro il 31 dicembre
2002». L’imposta sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al
presente comma deve essere versata in tre rate annuali, entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i
seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25 per cento
nel 2006.
26. Le disposizioni previste
dagli articoli 17, 18 e 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, possono
essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio
relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003. In questo
caso la misura dell’imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per
cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L’imposta
sostitutiva dovuta in base alle disposizioni di cui al presente comma deve
essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il
termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente
secondo i seguenti importi: 50 per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25
per cento nel 2006. L’applicazione dell’imposta sostitutiva deve essere
richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in
cui è effettuato l’affrancamento dei valori. All’articolo 4 del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, il comma 3 è sostituito dal
seguente:
«3. I soggetti
che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la
fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o
controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o
partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la
fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o
controllo presso la società bancaria conferitaria».
27. Ai fini dell’attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 25 e 26 del presente articolo si fa
riferimento, per quanto compatibili, alle modalità stabilite,
rispettivamente, dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
13 aprile 2001, n. 162, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 22 ottobre 2001, n. 408.
28.
All’articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «reddito complessivo» sono
inserite le seguenti: «, diminuito degli eventuali citati redditi di terreni
e da abitazione principale,».
29. Nei comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, gli interventi di cui all’articolo 31
della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere oggetto di affidamento
ad imprese individuali, anche in deroga alla normativa vigente. L’importo
degli interventi non può essere superiore a 15.000 euro.
30. Nell’ipotesi di piani
attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le agevolazioni fiscali
di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione
con il soggetto attuatore.
31. Le disposizioni della
legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre
disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche
si applicano anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali,
filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza
fini di lucro.
32. All’articolo 52 del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 5, lettera b),
n. 2), sono aggiunte le seguenti parole: «, fatta salva la facoltà del
rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni di
cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e comunque non oltre
il 30 giugno 2004, previa verifica della sussistenza di ragioni di
convenienza e di pubblico interesse».
33. In deroga alle
disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i
termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta comunale sugli
immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre
2004, limitatamente alle annualità di imposta 1999 e successive.
34. All’articolo 47, comma
10, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole:
«trenta unità» sono sostituite dalle seguenti: «33 unità».
35. Per garantire con
carattere di continuità le esigenze di monitoraggio degli andamenti di
finanza pubblica e il completamento del processo di razionalizzazione dei
relativi servizi, nonché per la prosecuzione dell’attività della struttura
interdisciplinare prevista dall’articolo 73, comma 1, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, l’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni, è determinata, a decorrere dall’anno
2004, in 2,7 milioni di euro annui.
36. All’articolo 47, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera f)
è sostituita dalla seguente:
«f)
le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo
Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di
pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che
esercitano un’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1, e non siano
state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi
corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli
esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge
devono essere riversati allo Stato;».
37. All’articolo 37, comma
1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole:
«conseguente alla» sono sostituite dalle seguenti: «anche a seguito della»;
nello stesso comma, dopo le parole: «relativi ai rimborsi ed ai recuperi»
sono inserite le seguenti: «, anche mediante iscrizione a ruolo,».
38.
Allo scopo di promuovere la diffusione della cultura italiana e di
sostenere lo sviluppo delle attività di ricerca e studio è autorizzata la
spesa di 100.000 euro per l’anno 2004. Le disponibilità di cui al presente
comma sono destinate prioritariamente all’erogazione di contributi, anche in
forma di crediti di imposta, a favore degli istituti di cultura di cui alla
legge 17 ottobre 1996, n. 534, per la costruzione della propria sede
principale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono adottate le disposizioni attuative del presente comma. Lo schema di
decreto è trasmesso al Parlamento per l’espressione del parere delle
competenti Commissioni.
39. All’articolo 6, comma 3,
del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, dopo la parola:
«imprese» sono inserite le seguenti: «produttrici o» e dopo la parola:
«distributrici», sono inserite le seguenti: «compresi i grossisti».
40. Il numero 103) della
parte III della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
«103)
energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di
imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese
poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica fornita ai clienti
grossisti di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad
essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per
essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano
per la produzione di energia elettrica».
41. Per i fabbricati oggetto
della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all’articolo 32 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l’imposta comunale sugli immobili
prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è dovuta, in
ogni caso, con decorrenza dal 1º gennaio 2003 sulla base della rendita
catastale attribuita a seguito della procedura di regolarizzazione, sempre
che la data di ultimazione dei lavori o quella in cui il fabbricato è
comunque utilizzato sia antecedente. Il versamento dell’imposta relativo a
dette annualità è effettuato a titolo di acconto, salvo conguaglio, in due
rate di uguale importo entro i termini ordinari di pagamento dell’imposta per
l’anno 2004, in misura pari a 2 euro per ogni metro quadrato di opera
edilizia regolarizzata per ogni anno di imposta.
42.
Le misure dei canoni, proventi, diritti erariali e indennizzi per
l’utilizzazione di beni immobili del demanio o del patrimonio indisponibile
dello Stato, richiesti sulla base dell’articolo 12, comma 5, del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, hanno carattere di definitività per
il periodo intercorrente tra il 1º gennaio 1990 e la data di entrata in
vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché dei seguenti atti
legislativi di settore: decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275,
legge 5 gennaio 1994, n. 36, legge 5 gennaio 1994, n. 37, legge 23
dicembre 1994, n. 724.
43. Fatte salve le
competenze conferite alle regioni ai sensi della normativa vigente, resta
sestuplicata dal 1º gennaio 1990 alla data di entrata in vigore della
presente legge, la misura dei canoni di cui all’articolo 14, primo comma, del
decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º dicembre 1981, n. 692.
44. Le disposizioni degli
articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano,
con le medesime modalità ivi rispettivamente indicate, anche relativamente al
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le
dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il
versamento entro il 16 marzo 2004 e secondo le seguenti ulteriori
disposizioni:
a)
per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed
adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della predetta legge
n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell’eccedenza, il
versamento da effettuare entro il 16 marzo 2004 è pari:
1)
all’intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo rispettivamente
di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le persone fisiche e di
6.000 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono
inferiori a tali somme;
2)
al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone
fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati
sono pari o superiori alle predette somme di 3.000 e 6.000 euro;
b)
la presentazione della dichiarazione integrativa in forma riservata ai sensi
del comma 4 del predetto articolo 8 non è consentita ai soggetti che hanno
omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi
d’imposta di cui al comma 1 del medesimo articolo, nonché al periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2002;
c)
non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della citata
legge n. 289 del 2002, i soggetti che hanno effettuato la definizione
automatica per gli anni pregressi di cui all’articolo 9 della medesima legge;
d) i contribuenti che
intendono avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 9 della legge
n. 289 del 2002, presentano, a pena di nullità, una dichiarazione
concernente tutti i periodi d’imposta per i quali le relative dichiarazioni
sono state presentate entro il 31 ottobre 2003;
e) le definizioni ed
integrazioni non possono essere effettuate dai soggetti ai quali, alla data
di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo
verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai
fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto ovvero
dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al
contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione
ai sensi dei commi 48 e 49. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui
all’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai
redditi oggetto di definizione o integrazione, ovvero di avvisi di
accertamento di cui all’articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la
definizione o integrazione è ammessa a condizione che il contribuente versi,
entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione o
l’integrazione, le somme derivanti dall’accertamento parziale, con esclusione
delle sanzioni e degli interessi; non si fa luogo a rimborso di quanto già
pagato;
f) per i contribuenti
che non si avvalgono delle disposizioni del presente comma, si applica
l’articolo 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
g) i contribuenti che
hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2003 una dichiarazione
integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma sulla base
delle dichiarazioni originarie presentate. L’esercizio della facoltà di cui
al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle
dichiarazioni integrative presentate.
45.
Le disposizioni dell’articolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, si applicano ai pagamenti delle imposte e delle ritenute
dovute alla data di entrata in vigore della presente legge, ed il relativo
versamento è effettuato entro il 16 marzo 2004, ovvero, per i ruoli emessi,
alla scadenza prevista per legge. Qualora gli importi da versare ai sensi del
presente comma, in applicazione del comma 1 del citato articolo 9-bis, eccedano,
per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la
somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate
con le modalità stabilite con il decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, di cui all’articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24
giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto
2003, n. 212, come modificato dall’articolo 34, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
46.
Le disposizioni dell’articolo 11 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e
liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della
presente legge, si applicano anche relativamente agli atti pubblici formati,
alle scritture private autenticate e alle scritture private registrate fino
al 30 settembre 2003, alle denunce e alle dichiarazioni presentate entro tale
ultima data, nonché all’adempimento delle formalità omesse per le quali alla
data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i relativi
termini. La presentazione delle istanze, il versamento delle somme dovute,
l’adempimento delle formalità omesse, di cui allo stesso articolo 11, sono
effettuati entro il 16 marzo 2004; si applica, in particolare, l’articolo 11,
comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 289 del 2002.
47. I soggetti di cui al
comma 1 dell’articolo 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che si
avvalgono delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della stessa legge
n. 289 del 2002, anche relativamente al periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro
il 31 ottobre 2003, procedono alla regolarizzazione delle scritture contabili
di cui al predetto articolo 14, anche con riferimento alle attività detenute
all’estero alla data del 31 dicembre 2002, secondo le seguenti disposizioni:
a)
le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate nell’inventario, nel
rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, ovvero in quelli
del periodo di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e
registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni;
b)
nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 14, le attività ed i
maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte
sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive a decorrere
dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31
dicembre 2003, anche ai fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo
14;
c) il versamento
dell’imposta sostitutiva dovuta è effettuato entro il 16 marzo 2004.
48. Relativamente al periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2002, le disposizioni dell’articolo 15
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche agli avvisi di
accertamento, agli atti di contestazione ed agli avvisi di irrogazione delle
sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non
sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, agli inviti al
contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, per i quali, alla predetta data, non è ancora intervenuta
la definizione, nonché ai processi verbali di constatazione relativamente ai
quali, alla medesima data, non è stato notificato avviso di accertamento
ovvero ricevuto invito al contraddittorio. Il pagamento delle somme dovute è
effettuato entro il 16 marzo 2004; per i soli soggetti che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, hanno già effettuato versamenti utili
per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi
dell’articolo 15 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la
rateizzazione dell’eccedenza, si applicano le disposizioni di cui al comma
44, lettera a), numeri 1) e 2). Dalla data di entrata in vigore della
presente legge e fino al 18 marzo 2004 restano sospesi i termini per la
proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento, gli atti di
contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni, di cui al primo
periodo, nonché quelli per il perfezionamento della definizione di cui al
citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al
contraddittorio di cui al medesimo primo periodo.
49. Le disposizioni
dell’articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano
anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lettera a) del
comma 3 del medesimo articolo 16, alla data di entrata in vigore della
presente legge; si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla
data del 30 ottobre 2003, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.
Le somme dovute sono versate entro il 16 marzo 2004. Dette somme possono
essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di
pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute
superano i 50.000 euro. L’importo della prima rata è versato entro il
predetto termine del 16 marzo 2004. Gli interessi legali sono calcolati dal
17 marzo 2004 sull’importo delle rate successive.
50. Gli ulteriori termini
connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11,
14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli per la
mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti
articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministero
dell’economia e delle finanze e del direttore dell’Agenzia delle entrate, ai
sensi dell’articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno
2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003,
n. 212, come modificato dall’articolo 34, comma 1, lettera b),
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
51. Per i soggetti che,
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione
di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 15
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e intendono avvalersi, ai sensi
dell’articolo 34 del citato decreto-legge n. 269 del 2003, delle
medesime definizioni relativamente ad altri periodi di imposta, ovvero ad
altro settore impositivo, nonché a diversi avvisi di accertamento, atti di
contestazione, avvisi di irrogazione delle sanzioni, inviti al
contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, e processi verbali di constatazione, si applicano le
disposizioni di cui al comma 44, lettera a), numeri 1) e 2).
52. Ai fini del concordato
preventivo di cui all’articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e
professioni che hanno dichiarato, relativamente al periodo d’imposta in corso
al 1º gennaio 2001, ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti
dall’applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri, non sono
tenuti ad assolvere le relative imposte, come previsto dal comma 5 dello
stesso articolo 33, a condizione che provvedano alla definizione del periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2002 ai sensi del comma 44; resta comunque
fermo l’obbligo di applicare le percentuali di incremento dei ricavi o dei
compensi, e dei redditi, previste dal citato articolo 33, sulla base dei
ricavi o dei compensi adeguati a quelli risultanti dall’applicazione degli
studi di settore, ovvero dei parametri.
53. Il comma 22
dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è
sostituito dal seguente:
«22. Con
decreto interministeriale, da emanare entro il 30 giugno 2004, sono
assicurate maggiori entrate non inferiori a 140 milioni di euro, a decorrere
dal 1º gennaio 2004. In caso di mancata adozione entro il predetto termine
del 30 giugno 2004 del decreto di cui al primo periodo, i canoni per la
concessione d’uso sono rideterminati, con effetto dal 1º gennaio 2004, nella
misura prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione 5 agosto 1998, n. 342, rivalutate del trecento per
cento».
54. All’articolo 31 della
legge 24 novembre 2000, n. 340, dopo il comma 2-ter sono inseriti
i seguenti:
«2-quater. Il deposito dei bilanci e degli
altri documenti di cui all’articolo 2435 del codice civile può essere
effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli
stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo
incaricati dai legali rappresentanti della società.
2-quinquies. Il
professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2-quater
attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati
presso la società. La società è tenuta al deposito degli originali presso il
registro delle imprese su richiesta di quest’ultimo. Gli iscritti agli albi
dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di
firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono
richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti
societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge
non richieda espressamente l’intervento di un notaio».
55.
All’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Birra:
lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato» sono sostituite dalle seguenti:
«Birra: euro 1,59 per ettolitro e per grado-Plato»;
b)
le parole: «Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro» sono sostituite
dalle seguenti: «Prodotti alcolici intermedi: euro 56,15 per ettolitro»;
c) le parole: «Alcole
etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro» sono sostituite dalle seguenti:
«Alcole etilico: euro 730,87 per ettolitro anidro».
56.
Le maggiori entrate di cui al comma 55, derivanti dall’aumento
dell’aliquota di accisa e dal conseguente incremento del gettito dell’imposta
sul valore aggiunto, sono utilizzate a parziale copertura degli oneri recati
dal terzo periodo del comma 53 dell’articolo 3, nonché per l’applicazione,
per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004 e per il periodo di
imposta successivo, e nel limite massimo di spesa di 21 milioni di euro per
ciascuno degli anni interessati, delle disposizioni di cui all’articolo 21,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti la deduzione
forfettaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di
carburante.
57.
A decorrere dal 1º gennaio 2003, all’articolo 13 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, lettera
d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
dopo le parole: «reddito complessivo», ovunque ricorrono, sono inserite
le seguenti: «, al netto della deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis,
per l’unità
immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative
pertinenze,»;
b) al comma 1, le parole: «reddito concorrono»
sono sostituite dalle seguenti: «reddito complessivo, al netto della
deduzione prevista dall’articolo 10, comma 3-bis,
per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le
relative pertinenze, concorrono».
58. Nel quadro delle iniziative volte a definire
le pendenze con i contribuenti, e di rimborso delle imposte, l’Agenzia
delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF e IRPEG
dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 giugno
1997, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei
contribuenti.
59. Al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, all’articolo 8,
comma 1, le parole da: «previsti» fino a: «cinquanta milioni di lire» sono
sostituite dalle seguenti: «che effettuano spettacoli viaggianti, nonché
quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che
nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non
superiore a cinquantamila euro». 60. All’articolo 34, comma 4, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: «dei soggetti convenzionati ai
sensi dell’articolo 3, commi 1 e 11, del decreto del Presidente della
Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322» sono inserite le seguenti:
«nonché dei soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a), b) ed e), del
medesimo decreto,»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ovvero, per i predetti soggetti incaricati, ad una somma pari al dieci
per cento della sanzione minima prevista dall’articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241».
61. Al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all’articolo 3,
dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: «3-ter. Ai soggetti di cui al comma 3 incaricati
della trasmissione telematica delle dichiarazioni spetta un compenso, a
carico del bilancio dello Stato, di euro 0,5 per ciascuna dichiarazione
elaborata e trasmessa mediante il servizio telematico Entratel. Il
compenso non costituisce corrispettivo agli effetti dell’imposta sul
valore aggiunto. Le modalità di corresponsione dei compensi sono stabilite
con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. La misura del
compenso è adeguata ogni anno, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze con l’applicazione di una percentuale pari alla variazione
dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
rilevata dall’ISTAT nell’anno precedente». 62. A decorrere dall’anno 2004, con i decreti di
cui al comma 8 dell’articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 650 milioni di
euro.
63. A decorrere dal 1º gennaio 2004, ai soli fini
delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori
previsti dal comma 5 dell’articolo 52 del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati nella misura del
10 per cento. 64. All’articolo 14, comma 2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «50 milioni di euro»
sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro». 65. Al comma 38 dell’articolo 31 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, le parole: «degli utili distribuiti» sono
sostituite dalle seguenti: «dei proventi cui al comma 37», dopo le parole:
«la provincia di Lecco,» sono inserite le seguenti: «la provincia di
Varese» e sono soppresse le seguenti: «, la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Como, la camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di Lecco». 66. Il termine di cui all’articolo 138, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo
52, comma 24, lettera a), della legge 28
dicembre 2001, n. 448, è differito, limitatamente alle somme dovute
per contributi, al 30 giugno 2005. 67. Su tutte le medicazioni avanzate atte alla
cura di piaghe da decubito e ulcere cutanee croniche, con particolare
riferimento agli idrogeli, idrogeli in forma di placche, arginati, schiume
di poliuretano, film semipermeabili, medicazioni antisettiche a base di
argento, medicazioni non aderenti con antisettico, si applica l’aliquota
IVA nella misura del 4 per cento. L’efficacia delle disposizioni del
presente comma è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del
Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione
da parte della Commissione europea. 68. All’articolo 39 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, dopo il comma 14-bis
è inserito il seguente:
«14-bis.1. L’efficacia
delle disposizioni del comma 14-bis è
subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte
della Commissione europea». 69. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente
alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF) è ridotta di 80 milioni di euro
annui a decorrere dal 2004.
70. Sono abrogati i commi 6, 9, 11 e 24
dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di oneri sociali e di
personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici)
1. Il sistema universitario concorre alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle
università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con
autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in
ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo
nell’esercizio precedente incrementato del 4 per cento per ciascun anno.
Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca procede
annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per
ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle università
italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella
distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del
sistema universitario, garantendo l’equilibrata distribuzione delle
opportunità formative e tenendo conto delle necessità relative ai corsi di
laurea di nuova istituzione e all’articolazione su più sedi dell’attività
didattica.
2. Il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR),
l’Agenzia spaziale italiana (ASI), l’Istituto nazionale di fisica nucleare
(INFN) e l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA)
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2004-2006 garantendo che il fabbisogno finanziario da essi
complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno
determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 5 per
cento per ciascun anno. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti
i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e delle
attività produttive, procede annualmente alla determinazione del
fabbisogno programmato per ciascun ente. 3. Gli enti pubblici di ricerca possono stipulare
accordi di programma, impegnando anche risorse proprie, con imprese
pubbliche e private, ivi comprese le piccole e medie imprese, per
sviluppare ricerche nei settori ad alta tecnologia e su temi di interesse
strategico per le industrie del Paese, prevedendo anche l’interscambio di
conoscenze per favorire la realizzazione di tali programmi e attività. 4. Le strutture universitarie specialistiche
operanti nei settori strategici per la diffusione del diritto europeo
possono promuovere accordi di programma con enti e imprese pubblici e
privati, ivi comprese le piccole e medie imprese, al fine di sviluppare
programmi didattici e di ricerca per la formazione di nuove figure
professionali e manageriali nei settori di interesse strategico per
l’attuazione delle politiche comunitarie e per l’internazionalizzazione
delle imprese. 5. Non concorrono alla
determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell’ASI, i pagamenti
relativi alla contribuzione annuale dovuta all’Agenzia spaziale europea
(ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti
per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati
con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma «Sistema
satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo», ai sensi della legge 29
gennaio 2001, n. 10, e dell’articolo 15, comma 2, del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 128. 6. Ai fini della determinazione del fabbisogno
finanziario per il 2004 del CNR, si tiene conto degli istituti confluiti e
di quelli fuoriusciti dal CNR medesimo ai sensi dell’articolo 23, commi 1
e 5, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127. 7. Il fabbisogno finanziario annuale di cui ai
commi 1 e 2 è incrementato degli oneri contrattuali del personale
limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate. 8. Per l’anno 2004 è istituito un Fondo di
riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze
connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace. 9. Il Ministro dell’economia e delle finanze
provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative
all’utilizzo del Fondo di cui al comma 8 e di esse viene data formale
comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari. 10. Ferma restando la disposizione di cui
all’articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al
fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi nei confronti di
enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, sono
autorizzate le seguenti spese:
a) 100 milioni di euro per l’anno 2004 e 150
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per i debiti contratti
dall’ex Ministero delle finanze per le attività svolte fino al 31 dicembre
2000;
b) 171 milioni di euro per ciascuno degli anni
2004, 2005 e 2006 per i debiti contratti dal Ministero dell’interno –
Dipartimento della pubblica sicurezza, per le attività svolte fino al 31
dicembre 2003.
11. Gli importi di cui al comma 10 sono iscritti
in specifici fondi, rispettivamente, nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero dell’interno, per
essere assegnati nel corso della gestione alle unità previsionali di base
interessate, con decreti dei rispettivi Ministri, comunicati, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite
gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
12. Al fine di provvedere all’estinzione delle
anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste italiane Spa fino
al 31 dicembre 2002, è autorizzata la spesa di 823 milioni di euro. 13. Ai fini e per gli effetti del primo comma
dell’articolo 6 del Trattato Lateranense tra la Santa Sede e l’Italia,
reso esecutivo dalla legge 27 maggio 1929, n. 810, è autorizzata la
spesa massima di 25 milioni di euro per l’anno 2004 e di 4 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2005, da iscrivere in apposita unità previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Le modalità, i criteri e l’entità delle erogazioni a favore dei
soggetti creditori sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. 14. Per le finalità di controllo, trasparenza e
contenimento della spesa pubblica, la Banca d’Italia trasmette al
Ministero dell’economia e delle finanze le informazioni in merito alle
operazioni finanziarie poste in essere da singole amministrazioni
pubbliche con istituzioni creditizie e finanziarie, secondo modalità e
tempi indicati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la stessa Banca d’Italia. 15. Per le medesime finalità di cui al comma 14,
all’atto del perfezionamento di operazioni finanziarie da parte di
amministrazioni pubbliche con onere di ammortamento a totale carico dello
Stato, l’istituto finanziatore è tenuto a darne comunicazione al Ministero
dell’economia e delle finanze, indicando il beneficiario, l’importo
dell’operazione finanziaria e il relativo piano di rimborso, secondo
modalità e tempi definiti con decreto del Ministero dell’economia e delle
finanze, sentita l’Associazione bancaria italiana. 16. Ai sensi dell’articolo 119, sesto comma,
della Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le
aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1, lettera
b), del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione delle società di
capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere
all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a
statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare l’indebitamento
delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e organismi di
cui all’articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76,
solo per finanziare spese di investimento. 17. Per gli enti di cui al comma 16 costituiscono
indebitamento, agli effetti dell’articolo 119, sesto comma, della
Costituzione, l’assunzione di mutui, l’emissione di prestiti
obbligazionari, le cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata non
collegati a un’attività patrimoniale preesistente e le cartolarizzazioni
con corrispettivo iniziale inferiore all’85 per cento del prezzo di
mercato dell’attività oggetto di cartolarizzazione valutato da un’unità
indipendente e specializzata. Costituiscono, inoltre, indebitamento le
operazioni di cartolarizzazione accompagnate da garanzie fornite da
amministrazioni pubbliche e le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti
vantati verso altre amministrazioni pubbliche. Non costituiscono
indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni che non
comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite
massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza
di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea
copertura di bilancio. Modifiche alle predette tipologie di indebitamento
sono disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
sentito l’ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea. 18. Ai fini di cui all’articolo 119, sesto comma,
della Costituzione, costituiscono investimenti:
a) l’acquisto, la costruzione, la
ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di beni immobili,
costituiti da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
b) la costruzione, la demolizione, la
ristrutturazione, il recupero e la manutenzione straordinaria di opere e
impianti; c) l’acquisto di impianti, macchinari,
attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili
ad utilizzo pluriennale; d) gli oneri per beni immateriali ad utilizzo
pluriennale; e) l’acquisizione di aree, espropri e servitù
onerose; f) le partecipazioni azionarie e i conferimenti
di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai
singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti; g) i trasferimenti in conto capitale destinati
specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro
ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche
amministrazioni; h) i trasferimenti in conto capitale in favore di
soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di
impianti, di reti o di dotazioni funzionali all’erogazione di servizi
pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o
contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli
enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie
rientra l’intervento finanziario a favore del concessionario di cui al
comma 2 dell’articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109; i) gli interventi contenuti in programmi generali
relativi a piani urbanistici attuativi, esecutivi, dichiarati di
preminente interesse regionale aventi finalità pubblica volti al recupero
e alla valorizzazione del territorio.
19. Gli enti e gli organismi di cui al comma 16
non possono ricorrere all’indebitamento per il finanziamento di
conferimenti rivolti alla ricapitalizzazione di aziende o società
finalizzata al ripiano di perdite. A tale fine l’istituto finanziatore, in
sede istruttoria, è tenuto ad acquisire dall’ente l’esplicazione specifica
sull’investimento da finanziare e l’indicazione che il bilancio
dell’azienda o della società partecipata, per la quale si effettua
l’operazione, relativo all’esercizio finanziario precedente l’operazione
di conferimento di capitale, non presenta una perdita di esercizio.
20. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi
17 e 18 sono disposte con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, sentito l’ISTAT. 21. Ai fini della tutela dell’unità economica
della Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di
cui agli articoli 119 e 120 della Costituzione, le disposizioni dei commi
da 16 a 20 si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti e agli organismi
individuati nel comma 16 siti nei loro territori. 22. Al fine di accelerare le procedure di
liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001,
n. 137, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del
tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con società
direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici, con le quali
affidare l’istruttoria delle domande presentate ai sensi della citata
legge n. 137 del 2001, dietro pagamento dei costi documentati e di
una commissione per la gestione. 23. All’onere derivante dall’applicazione del
comma 22, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si
provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse accantonate nel
fondo di cui all’articolo 49, comma 2, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. 24. Le disposizioni dell’articolo
2 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, relative all’aumento degli
importi delle provvidenze economiche previste dalla legge 26 dicembre
1981, n. 763, in favore dei profughi italiani, già prorogate al 31
dicembre 1997 dalla legge 13 luglio 1995, n. 295, e al 31 dicembre
2000 dalla legge 8 aprile 1998, n. 89, continuano ad applicarsi a
decorrere dal 1º gennaio 2001. A tale fine, è autorizzata la spesa massima
di 1.464.000 euro per il 2004 e di 869.000 euro per ciascuno degli anni
2005 e 2006. 25. Fino al 31 dicembre 2003, la
determinazione degli importi dell’IVA da rimborsare alle regioni a statuto
ordinario e agli enti locali interessati ai sensi dell’articolo 9, comma
4, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dell’articolo 6, comma 3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è effettuata al lordo delle
quote dell’IVA spettanti alle regioni a statuto ordinario in base alla
normativa vigente. È autorizzata la spesa di 282 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per ristorare i predetti enti
territoriali dei maggiori oneri sostenuti nel triennio 2001-2003 in cui il
rimborso è stato operato al netto delle suddette quote di
compartecipazione. 26. Per le regioni a statuto
speciale, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti
locali dei rispettivi territori restano ferme le vigenti modalità di
determinazione dei rimborsi di cui al comma 25. 27. Per l’anno 2004 il contributo spettante alle
unioni di comuni è incrementato di 20 milioni di euro. L’incremento è
riservato alle unioni di comuni che abbiano effettivamente attivato
l’esercizio associato di servizi. 28. Gli enti locali di cui all’articolo 2, comma
1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di
utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con
l’alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per spese,
aventi carattere non permanente, connesse alle finalità di cui
all’articolo 187, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 29. I compensi che gli enti locali, ai sensi
dell’articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione,
nella misura non superiore al 2 per cento dell’importo a base di gara di
un’opera o di un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri
accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri
accessori a carico degli enti stessi. 30. In deroga a quanto stabilito dall’articolo
13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il
Ministero dell’economia e delle finanze, limitatamente all’anno 2004, è
autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni, da
accreditare sulle contabilità speciali di cui all’articolo 66 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali
dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme previste per
ciascuna regione a statuto ordinario a titolo di IRAP e di addizionale
regionale all’IRPEF, quali risultano dalla deliberazione del CIPE per
l’anno 2004, nonché a titolo di compartecipazione all’IVA, quali risultano
dalla proposta formulata, per lo stesso anno 2004, dal Ministero
dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 56 del 2000. 31. Limitatamente all’anno 2004, il Ministero
dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni
Sicilia e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle
somme previste per ciascuna regione a titolo di IRAP, addizionale
regionale all’IRPEF e Fondo sanitario nazionale di parte corrente, quali
risultano dalla deliberazione del CIPE per il medesimo anno. 32. Ai fini dell’accesso al finanziamento
integrativo previsto a carico dello Stato dall’Accordo tra Governo,
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell’8 agosto 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 207 del 6 settembre 2001, restano fermi gli adempimenti a carico
delle regioni, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, all’articolo 52, comma 4, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e agli articoli 48 e 50 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326. Nei confronti delle regioni per le quali sia verificato il
mancato rispetto dei predetti adempimenti resta fermo l’obbligo del
ripristino del livello del finanziamento corrispondente a quello previsto
dall’Accordo tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano del 3 agosto 2000, come integrato dall’articolo 85, comma 6, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. 33. Nelle more della deliberazione del CIPE e
della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56, nonché della stipula di specifico Accordo tra Governo, regioni
e province autonome di Trento e di Bolzano, concernente la definizione del
procedimento di verifica degli adempimenti regionali, di cui al comma 32,
le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento
corrispondente a quello previsto dall’Accordo tra Governo, regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano del 3 agosto 2000, di cui al
comma 32. 34. Sono autorizzati, in sede di
conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a
carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli
esercizi successivi. 35. I trasferimenti erariali per
l’anno 2004 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base
alle disposizioni recate dall’articolo 31, comma 1, primo periodo, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per l’anno 2004, l’incremento annuale
delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall’applicazione del
tasso programmato di inflazione alla base di calcolo definita
dall’articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
distribuito in misura del 50 per cento del totale in favore dei comuni di
cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997,
n. 244, e per il restante 50 per cento in favore della generalità dei
comuni. 36. Per l’anno 2004 ai comuni con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio
dello Stato, fino ad un importo complessivo di 50 milioni di euro, per le
medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale
ordinario per gli investimenti. 37. Le disposizioni di cui al comma 14
dell’articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano
anche nei rapporti di debito e credito tra province ovvero tra queste e lo
Stato conseguenti ad errate attribuzioni di somme dovute a titolo di
imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore effettuate, negli anni 1999 e
2000, dai concessionari della riscossione. 38. Al comma 14 dell’articolo 45 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, le parole: «31 dicembre 1998» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2003». 39. Nello stato di previsione del Ministero degli
affari esteri è istituito, nell’ambito della unità previsionale di base
6.1.1.2 – Uffici all’estero, un fondo da ripartire per eventuali maggiori
esigenze per consumi intermedi, relativi agli uffici all’estero, la cui
dotazione iniziale è commisurata al 10 per cento degli stanziamenti per
consumi intermedi iscritti nella medesima unità previsionale di base, che
vengono corrispondentemente ridotti. La ripartizione del fondo è disposta
con decreti del Ministro degli affari esteri comunicati, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite
l’Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti. 40. All’articolo 5 della legge 6 febbraio 1985,
n. 15, dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:
«A seguito di motivata
richiesta formulata dalle sedi all’estero ed in attesa dell’accreditamento
dei finanziamenti ministeriali di cui all’articolo 2, la competente
direzione generale del Ministero degli affari esteri può autorizzare,
previa comunicazione al competente Dipartimento del tesoro del Ministero
dell’economia e delle finanze e all’Ufficio centrale del bilancio presso
il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli
uffici consolari a prelevare somme dai rispettivi conti correnti valuta
Tesoro per far fronte alle esigenze delle sedi stesse.
Ad operazione effettuata
viene disposto il versamento all’entrata del controvalore in euro
dell’importo prelevato seguendo le procedure previste dall’articolo 6
della presente legge e dai decreti del Ministro dell’economia e delle
finanze 6 agosto 2003, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 26 agosto 2003, di attuazione degli articoli
3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
15 dicembre 2001, n. 482. Dell’avvenuto versamento viene data
comunicazione, a cura della competente direzione generale del Ministero
degli affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero
dell’economia e delle finanze e all’Ufficio centrale del bilancio presso
il Ministero degli affari esteri».
41. All’articolo 80, comma 41, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, le parole: «da emanare entro il 28 febbraio
2003,» sono soppresse.
42. All’articolo 80, comma 42, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «Il 10 per cento delle
maggiori entrate» sono inserite le seguenti: «di ciascun anno». 43. Il Ministro degli affari esteri, con decreto
da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana
disposizioni per razionalizzare i flussi di erogazione finanziaria e per
semplificare le procedure relative alla gestione delle attività di
cooperazione internazionale, con particolare riferimento alle procedure
amministrative relative alle organizzazioni non governative. 44. Per gli oneri derivanti dall’assunzione, per
il periodo febbraio 2004-febbraio 2005, della Presidenza italiana per
l’organizzazione dell’attività della «International Task Force per l’educazione, il
ricordo e la ricerca relativi alla Shoah» è
autorizzata, per l’anno 2004, la spesa di 500.000 euro, da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. 45. L’articolo 10 della legge 14
dicembre 2000, n. 376, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - (Copertura finanziaria) – 1. Gli oneri derivanti
dall’attuazione degli articoli 3 e 4, nella misura massima di 3.500.000
euro annui, a decorrere dal 2004 sono posti a carico di apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della
salute». 46. Ai fini di quanto disposto
dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, per il biennio 2004-2005 gli oneri posti a carico del
bilancio statale derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi
comprese le risorse da destinare alla contrattazione integrativa per il
miglioramento della produttività, comportanti incrementi nel limite
massimo dello 0,2 per cento, sono quantificati complessivamente in 1.030
milioni di euro per l’anno 2004 ed in 1.970 milioni di euro a decorrere
dal 2005.
47. Le risorse per i miglioramenti economici e
per l’incentivazione della produttività al rimanente personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinate in 430 milioni di euro per
l’anno 2004 e in 810 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 con
specifica destinazione, rispettivamente di 360 milioni di euro e di 690
milioni di euro, per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
successive modificazioni. In aggiunta a quanto previsto dal primo periodo
è stanziata, a decorrere dall’anno 2004, la somma di 200 milioni di euro
da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze
armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e successive modificazioni, in relazione alle pressanti
esigenze connesse con la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica
anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, della
difesa nazionale nonché con quelle derivanti dagli accresciuti impegni in
campo internazionale. 48. Le somme di cui ai commi 46 e
47, comprensive degli oneri contributivi e dell’imposta regionale sulle
attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, costituiscono l’importo
complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468. 49. Per il personale dipendente da
amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione
statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio
2004-2005, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti
economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi
bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto
legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti
dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle
relative risorse e alla determinazione della quota da destinare
all’incentivazione della produttività, attenendosi, quale tetto massimo di
crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti dal comma 46 per il
personale delle amministrazioni dello Stato. 50. In relazione a quanto previsto dall’articolo
33 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i maggiori oneri di
personale per il biennio contrattuale 2002-2003, ivi comprese le spese di
cui all’ultimo periodo del comma 40 dell’articolo 32 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, non sono considerati, a decorrere dall’anno
2003, ai fini del calcolo del disavanzo finanziario degli enti
territoriali di cui all’articolo 29, commi 5 e 7, della medesima legge 27
dicembre 2002, n. 289, nonché ai fini del calcolo dei limiti di spesa
per le regioni a statuto ordinario di cui alle disposizioni recate
dall’articolo 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405,
come confermate dal comma 2 del richiamato articolo 29. 51. A decorrere dall’anno 2004, i contributi
spettanti agli enti locali in relazione agli oneri derivanti dalla
corresponsione del trattamento economico al personale immesso nei ruoli
speciali ad esaurimento, di cui all’articolo 12, comma 1, della legge 28
ottobre 1986, n. 730, già consolidati nel Fondo di cui all’articolo
39, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel
loro tetto massimo, sono consolidati negli importi attribuiti ai singoli
enti per l’anno 2003. Per i comuni che non certificheranno il mantenimento
del requisito soggettivo dal 1º gennaio 2004 e per gli anni successivi,
sarà effettuata una riduzione sul trasferimento nella misura del 10 per
cento annuo. 52. In deroga a quanto stabilito
dall’Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano dell’8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre
2001, e in relazione a quanto previsto dall’articolo 33 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, il concorso dello Stato al finanziamento della
spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva rispetto a quanto
stabilito dal predetto Accordo, di 550 milioni di euro per l’anno 2004 e
di 275 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 per far fronte ai
maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2002-2003. 53. Per l’anno 2004, alle amministrazioni di cui
agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le Forze
armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è
fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure
professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore
all’unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per le Forze
armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono
fatte salve le assunzioni autorizzate per l’anno 2003 e non ancora
effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché
quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre
2000, n. 331. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono
consentite le assunzioni di ricercatori delle università e degli enti ed
istituzioni di ricerca che siano risultati vincitori di concorso alla data
del 31 ottobre 2003. Per le università continuano ad applicarsi, in ogni
caso, i limiti di spesa per il personale di cui all’articolo 51, comma 4,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. A tal fine è istituito presso
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca uno
specifico fondo. Con decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze,
si provvede al trasferimento alle singole università ed enti delle
occorrenti risorse finanziarie. Per le amministrazioni dello Stato anche
ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le
università e gli enti di ricerca sono fatte salve le assunzioni
autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 198 del 27 agosto 2003, e non ancora effettuate alla data di
entrata in vigore della presente legge. Per le autonomie regionali e
locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale sono fatte salve le
assunzioni previste e autorizzate con i decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri del 12 settembre 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre
2003, e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della
presente legge. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, anche ai fini
dell’assorbimento di personale delle amministrazioni pubbliche in base a
procedure di mobilità, nel limite complessivo di 200 unità. 54. In deroga al divieto di cui al comma 53, per
effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo
esperimento delle procedure di mobilità, da effettuare secondo le vigenti
disposizioni legislative e contrattuali, le amministrazioni dello Stato
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non
economici, le università, gli enti di ricerca e gli enti di cui
all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, possono procedere ad assunzioni
nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
ad una spesa annua lorda a regime pari a 280 milioni di euro. A tale fine
è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell’economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 70
milioni di euro per l’anno 2004 ed a 280 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2005. 55. Le deroghe di cui al comma 54
sono autorizzate secondo la procedura di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni. Le amministrazioni richiedono le autorizzazioni
ad assumere mediante la compilazione di apposito modello recante criteri e
parametri individuati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell’economia e delle
finanze. Nell’ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni è
prioritariamente considerata l’immissione in servizio degli addetti a
compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni
internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla
prevenzione e vigilanza antincendi e alla protezione civile, alla tutela
ambientale e alla vigilanza antibracconaggio, al settore della giustizia,
alla tutela del consumatore e alla sicurezza e ricerca agroalimentare e
alla tutela dei beni culturali, nonché dei vincitori di concorsi espletati
alla data del 30 settembre 2003, dei vincitori di concorso per ricercatore
universitario, ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca,
tecnologo, primo tecnologo e dirigente tecnologo e degli idonei nelle
procedure di valutazione comparativa a professore universitario. Sono
altresì prioritariamente valutate le esigenze di reclutamento di personale
da parte dell’amministrazione civile del Ministero dell’interno in
correlazione all’effettiva restituzione a compiti direttamente operativi
di personale dei ruoli della Polizia di Stato e dell’amministrazione
penitenziaria in correlazione all’effettiva restituzione a compiti
direttamente operativi di personale del Corpo di polizia penitenziaria. 56. Fermo restando quanto previsto ai commi 53,
54 e 55, è comunque consentito il trasferimento dei docenti universitari
dall’università nella quale prestano servizio ad altra università
statale. 57. Il pubblico dipendente che
sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall’impiego
o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a
seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di
proscioglimento, anche se già collocato in quiescenza alla data di entrata
in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria
richiesta, dall’amministrazione di appartenenza il prolungamento o il
ripristino del rapporto di impiego, oltre i limiti di età previsti dalla
legge, per un periodo pari a quello della durata complessiva della
sospensione ingiustamente subita, anche in deroga ad eventuali divieti di
riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento
giuridico ed economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della
sospensione, secondo modalità stabilite con regolamento da adottare ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. 58. Le disposizioni di cui ai commi 53, 54 e 55
non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli
avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e
alle relative federazioni nonché al comparto scuola. Per l’anno 2004, in
attesa della completa attuazione della legge 21 dicembre 1999,
n. 508, al personale delle Accademie di belle arti, dell’Accademia
nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica
si applica, in materia di assunzioni, la disciplina autorizzatoria di cui
all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Per le regioni e
le autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale,
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
l’Unioncamere si applicano le disposizioni di cui al comma 60. 59. Al fine di consentire al Dipartimento della
protezione civile di fronteggiare le molteplici situazioni di emergenza in
atto, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad assumere
personale, mediante concorsi pubblici, nel limite massimo di 180 unità, da
assegnare al predetto Dipartimento. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le
qualifiche, i requisiti professionali specialistici e la quota di riserva
dei posti in favore del personale in servizio presso il Dipartimento
stesso con contratto a tempo determinato, ovvero in posizione di comando o
di fuori ruolo. Il personale di cui al precedente periodo è mantenuto in
servizio fino alla conclusione delle predette procedure concorsuali. È
garantito in ogni caso un adeguato accesso dall’esterno. Ai fini di una
graduale copertura dei posti, sono autorizzate, per l’anno 2004,
assunzioni per 50 unità di personale e, per l’anno 2005, assunzioni per
ulteriori 130 unità. All’onere derivante dall’attuazione del presente
comma, pari a 1,75 milioni di euro per l’anno 2004 ed a 6,3 milioni di
euro, a decorrere dall’anno 2005, si provvede, quanto a 1,75 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2004 a carico del fondo di cui al comma 54 e,
quanto a 4,55 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, mediante
utilizzo delle disponibilità relative all’autorizzazione di spesa di cui
alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. 60. Ai fini del concorso delle autonomie
regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in
sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni
regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno
per l’anno 2003 e gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e
limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2004. Tali
assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono,
comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale
infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non
superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel
corso dell’anno 2003, tenuto conto, in relazione alla tipologia degli
enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del
personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e
dell’incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli
enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte
esclusivamente assunzioni, entro i limiti predetti, di personale
appartenente al ruolo sanitario. Non può essere, in ogni caso, stabilita
una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto
dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall’articolo 119,
comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, maggiorato
del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle
entrate sia superiore alla media nazionale per fasce demografiche. I
singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il
rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l’anno
2003. Fino all’emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano
applicazione le disposizioni di cui al comma 53. In caso di mancata
adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti
dal presente comma entro il 30 giugno 2004 trovano applicazione in via
provvisoria e fino all’emanazione degli stessi le disposizioni dei decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2003,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
n. 239 del 14 ottobre 2003. Le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto
di stabilità interno per l’anno 2003 non possono procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo, secondo quanto previsto dall’articolo 29,
comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. In ogni caso sono
consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse
al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il
cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della
mancata assegnazione di unità di personale. Per le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e l’Unioncamere, con decreto del
Ministero delle attività produttive d’intesa con la Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e con il
Ministero dell’economia e delle finanze, sono individuati specifici
indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e
limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto delle
percentuali di cui al presente comma. 61. I termini di validità delle graduatorie per
le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per
l’anno 2004 sono soggette a limitazioni delle assunzioni sono prorogati di
un anno. La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di
valutazione comparativa per la copertura dei posti di professore ordinario
e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive
modificazioni, è prorogata per l’anno 2004. In attesa dell’emanazione del
regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
le amministrazioni pubbliche ivi contemplate, nel rispetto delle
limitazioni e delle procedure di cui ai commi da 53 a 71, possono
effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici
concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le
amministrazioni interessate. 62. I Ministeri per i beni e le attività
culturali, della giustizia, della salute e l’Agenzia del territorio sono
autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2004, del personale in
servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi
dell’articolo 34, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il
Ministero dell’economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino
al 31 dicembre 2004 del personale utilizzato ai sensi dell’articolo 47,
comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni. Il Ministero della salute, per l’anno 2004, può altresì
continuare, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro, ad
avvalersi del personale di cui all’articolo 91, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, mediante contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, nonché a stipulare le convenzioni previste dal
comma 2 dello stesso articolo; ai conseguenti oneri si fa fronte mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 63. Le procedure di conversione in rapporti di
lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui
all’articolo 34, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e
delle modalità previste dai commi da 53 a 71 per l’assunzione di personale
a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale
interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31
dicembre 2004. 64. I comandi del personale delle
Poste italiane Spa e dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, di cui
all’articolo 34, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono
prorogati al 31 dicembre 2004. 65. Per l’anno 2004, le amministrazioni di cui al
comma 53 possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione
di quanto previsto dall’articolo 108 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nei limiti di spesa previsti
dall’articolo 34, comma 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni. La spesa per il personale a tempo determinato in
servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell’anno 2004, assunto ai
sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare quella
sostenuta per lo stesso personale nell’anno 2003. Le limitazioni di cui al
presente comma non trovano applicazione nei confronti delle regioni e
delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per
l’anno 2003 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità
interno, cui si applica quanto disposto dall’articolo 29, comma 15, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché nei confronti del personale
infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola
trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. 66. Il Ministero della giustizia, per far fronte
alle straordinarie esigenze operative del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, provvede all’acquisizione di personale
civile con professionalità nei settori socio-educativo tecnico e
contabile, ricorrendo, prioritariamente, alle procedure di mobilità. In
caso di esito negativo delle predette procedure l’Amministrazione può
avvalersi di personale assunto a tempo determinato entro un limite di
spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. 67. La definitiva pianta organica dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni è confermata nel limite di 320 unità
previsto per la pianta organica provvisoria. La ripartizione dei posti
suddetti tra l’aliquota del personale di ruolo a tempo indeterminato,
quella del personale con contratto a tempo determinato e quella del
personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni collocato in
posizione di fuori ruolo, comando ovvero provvedimenti analoghi, questi
ultimi nel limite massimo di 30 unità, nonché la ripartizione del
personale tra le diverse qualifiche, sono stabilite con regolamento
adottato dall’Autorità con le modalità di cui all’articolo 1, comma 9,
della legge 31 luglio 1997, n. 249, ad invarianza di spesa con
riferimento agli stanziamenti di bilancio previsti per il funzionamento
dell’Autorità. I posti di ruolo previsti per ciascuna qualifica dal
regolamento di cui al precedente periodo possono essere coperti, anche
mediante le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente, da
dipendenti pubblici che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, risultino da almeno dodici mesi in posizione di fuori ruolo,
comando, o altro provvedimento di distacco presso l’Autorità. La
disciplina del personale con contratto a tempo determinato è stabilita
dall’Autorità con propria delibera, in conformità alle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368. 68. Per l’anno 2004, per gli enti di ricerca,
l’Istituto superiore di sanità (ISS), l’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico (IRCCS), l’ASI, l’ENEA, nonché per le
università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte
comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti
di collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti
di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi
anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei
bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli
enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università. 69. Per ciascuno degli anni 2005 e 2006, previo
esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non
economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una
riduzione del personale non inferiore all’1 per cento rispetto a quello in
servizio al 31 dicembre 2004, secondo le procedure di cui all’articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le
altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di
reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in
coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A
tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell’economia e delle
finanze, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare
gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono
annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei
fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2005 e
2006, i piani previsti dall’articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre
2001, n. 448. 70. A completamento del programma
di sostituzione dei carabinieri ausiliari di cui all’articolo 21 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto previsto
dall’articolo 34, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
l’Arma dei carabinieri è autorizzata, nei limiti di spesa di 80 milioni di
euro per l’anno 2004, 190 milioni di euro per l’anno 2005 e 300 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2006, ad arruolare contingenti annui di
carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiori a 2.490 unità
nell’anno 2004, 3.420 nell’anno 2005 e 3.430 nell’anno 2006. In deroga a
quanto previsto dall’articolo 21, comma 3, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, se il numero delle domande di partecipazione ai concorsi per
gli arruolamenti di cui al presente comma è inferiore al parametro di
riferimento stabilito con decreto del Ministro della difesa in funzione
del numero dei potenziali concorrenti e, comunque, non superiore al
quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti riservati ai volontari
delle Forze armate eventualmente non coperti si provvede mediante i
reclutamenti ordinari. 71. Per sopperire a straordinarie
esigenze di supporto amministrativo, il Consiglio di Stato, i tribunali
amministrativi regionali, la Corte dei conti e l’Avvocatura dello Stato
possono avvalersi su base volontaria, anche in soprannumero ed in deroga
alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in materia di
mobilità e, comunque, nel limite complessivo di 300 unità, del personale
dipendente, alla data del 7 luglio 2002, del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI), nonché di enti pubblici interessati da procedure di
liquidazione o soppressione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta delle amministrazioni interessate previa
consultazione delle organizzazioni sindacali, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze,
si provvede alla definizione delle modalità di trasferimento del predetto
personale ed alla ripartizione delle unità tra le predette
amministrazioni. Con le medesime deroghe e modalità, le citate
amministrazioni possono avvalersi del personale in servizio presso
l’Agenzia del demanio che ha esercitato l’opzione ai sensi dell’articolo
3, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, per il
passaggio ad altra pubblica amministrazione. Il medesimo personale in
servizio presso l’Agenzia del demanio può essere destinato anche ad altre
amministrazioni con modalità, criteri e limiti numerici definiti con
decreto del Ministro per la funzione pubblica. 72. L’articolo 5, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel
senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al
personale percettore dell’indennità operativa di base di cui alla Tabella
riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e successive modificazioni,
ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255. L’articolo 19,
comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266, si interpreta nel senso
che l’emolumento ivi previsto compete esclusivamente ai colonnelli e ai
brigadieri generali delle Forze armate, nonché ai gradi ed alle qualifiche
corrispondenti dei Corpi di Polizia e non è computabile ai fini
dell’attribuzione dei trattamenti di cui all’articolo 5, commi 3 e 3-bis, della legge 8 agosto 1990, n. 231, ed
agli articoli 43, commi sedicesimo, ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1º aprile 1981, n. 121. Gli
importi erogati o da erogare in esecuzione di sentenze passate in
giudicato in contrasto con il disposto di cui al presente comma rimangono
attribuiti a titolo personale e sono riassorbiti con i successivi
incrementi retributivi spettanti a qualsiasi titolo. 73. L’articolo 36 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, nonché le norme ivi richiamate si interpretano nel senso che
il divieto di procedere all’aggiornamento delle indennità, dei compensi,
delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa si applica anche
alle misure dell’assegno di confine di cui alla legge 28 dicembre 1989,
n. 425, e successive modificazioni. 74. L’articolo 8 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, si interpreta nel senso
che la domanda prodotta dagli ufficiali e dagli agenti di polizia
giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo
della guardia di finanza è da considerare, ai fini dell’applicazione della
legge 10 marzo 1987, n. 100, come domanda di trasferimento di
sede. 75. Ai fini del contenimento della spesa
pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio
di servizio presso le istituzioni dell’Unione europea, ovvero che
partecipi, in Europa o in Paesi extra-europei, a riunioni, commissioni o a
gruppi di lavoro, comunque denominati, nell’ambito o per conto del
Consiglio o di altra istituzione dell’Unione europea, ad eccezione dei
dirigenti di prima fascia e qualifiche equiparabili, spetta il pagamento
delle spese di viaggio aereo nella classe economica. 76. Nel limite complessivo di 47,063 milioni di
euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a
prorogare, limitatamente all’esercizio 2004, le convenzioni stipulate,
anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente
utili, direttamente con i comuni, per lo svolgimento di attività
socialmente utili (ASU) e per l’attuazione, nel limite complessivo di
20,937 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro, riferite
a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi comuni da
almeno un triennio, nonché ai soggetti provenienti dal medesimo bacino,
utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell’articolo
10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, per un
periodo che, eventualmente prorogato, non ecceda i sessanta mesi
complessivi, al fine di una definitiva stabilizzazione occupazionale. 77. In presenza delle convenzioni di cui al comma
76 il termine di cui all’articolo 78, comma 2, alinea, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2004. 78. Nelle more dell’attuazione della
vicedirigenza di cui all’articolo 17-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed al fine di tenere conto
dei nuovi compiti attribuiti dal decreto-legge 6 settembre 2002,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002,
n. 246, e dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
il personale del Ministero dell’economia e delle finanze appartenente alla
ex carriera direttiva, posizione economica C2, già in servizio alla data
del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale, è inquadrato ai
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21,
nella IX qualifica funzionale, posizione economica C3, a decorrere, ai
fini giuridici, dal 31 dicembre 1990. Le vacanze di organico nella
posizione economica C3, disponibili per le riqualificazioni, sono
rideterminate sottraendo i posti in organico attribuiti al suddetto
personale. Al predetto personale è attribuita la decorrenza economica nel
nuovo inquadramento a decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
1998, n. 154. Sugli emolumenti arretrati maturati prima del 1º
gennaio 2004 non spettano gli interessi e la rivalutazione monetaria. Le
controversie pendenti, promosse dal predetto personale, relative
all’applicazione dell’articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990,
n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991,
n. 21, sono estinte di diritto con compensazione delle spese di
lite. 79. Ai magistrati che esercitano effettive
funzioni di legittimità presso la Corte di cassazione e la relativa
Procura generale, a quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali
del Consiglio di Stato e presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei
conti centrale e la relativa Procura generale compete l’indennità di
trasferta per venti giorni al mese, escluso il periodo feriale, ove
residenti fuori dal distretto della corte d’appello di Roma. 80. Per le finalità di cui al comma 79, la spesa
prevista è determinata in 3.844.206 euro a decorrere dall’anno 2004. Il
Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
dell’attuazione del presente comma, anche ai fini dell’applicazione
dell’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle
Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai
sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge
n. 468 del 1978. 81. Al fine di realizzare
l’omogeneizzazione dei trattamenti economici accessori, la misura mensile
dell’indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di
magistratura dall’articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, come
stabilita dai decreti del Ministro del tesoro 22 dicembre 1992, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26
febbraio 1993, è rideterminata in 236,00 euro, nel limite massimo di spesa
di 46.000 euro annui. 82. Il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali è autorizzato a stipulare nel limite complessivo
di 1 milione di euro, e per il solo esercizio 2004, direttamente con i
comuni nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili
e per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a
lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità,
da almeno un quinquiennio, di comuni con meno di 50.000 abitanti. 83. Dopo l’articolo 6 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - (Dipartimento nazionale per le politiche
antidroga) – 1. Il coordinamento delle politiche per prevenire,
monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze, e delle
alcooldipendenze correlate, di cui al testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è
organizzato in apposito Dipartimento, al quale sono trasferite le risorse
finanziarie, strumentali ed umane connesse allo svolgimento delle
competenze già attribuite al Dipartimento per le politiche sociali e
previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di cui
all’articolo 10, comma 4, comprese quelle previste dall’articolo 127 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 309 del 1990, e successive modificazioni.
2. Il Dipartimento collabora con le associazioni,
le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le
comunità terapeutiche e i centri di accoglienza operanti nel campo della
prevenzione, recupero e reinserimento sociale dei tossicodipendenti;
raccoglie informazioni e documentazione sulle tossicodipendenze, definendo
e aggiornando le metodologie per la rilevazione, l’elaborazione, la
valutazione e il trasferimento all’esterno delle informazioni sulle
tossicodipendenze. Esso opera secondo gli indirizzi del Comitato nazionale
di coordinamento per l’azione antidroga di cui all’articolo 1 del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309
del 1990, e successive modificazioni, ferme restando le competenze
attribuite ad altre amministrazioni pubbliche in materia di prevenzione e
contrasto alla droga e recupero delle persone dedite all’uso di sostanze
stupefacenti e psicotrope. 3.
Entro il 30 aprile di ciascun anno il Dipartimento trasmette al
Parlamento una relazione dettagliata sugli interventi effettuati in
attuazione del presente articolo, con particolare riferimento alle azioni
di contrasto e prevenzione della droga e di recupero, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, contenente altresì
l’elenco delle associazioni, comunità terapeutiche e centri di
accoglienza, ritenuti validamente idonei alle loro funzioni statutarie da
una apposita Commissione istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato, dal Dipartimento, che collaborano a tal fine con
il Dipartimento stesso».
84. All’articolo 1, comma 7, del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, le parole:
«Dipartimento per gli affari sociali» sono sostituite dalle seguenti:
«Dipartimento nazionale per le politiche antidroga».
85. All’articolo 133, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «con eccezione del Fondo nazionale di intervento per la
lotta alla droga». 86. All’attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 83 a 85 si provvede nei limiti delle
risorse trasferite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
nell’ambito delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei
ministri. 87. Il decreto previsto dal comma
3-bis dell’articolo 24 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, è emanato dal Presidente
del Consiglio dei ministri entro il 31 marzo 2004, anche al fine di
indicare le linee guida generali per assicurare la massima trasparenza
nelle procedure non ancora concluse. 88. Fermo restando quanto previsto dall’articolo
22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall’articolo 35 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, l’articolo 459 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, è sostituito dal seguente:
«Art. 459. - (Esoneri e semiesoneri per i docenti con funzioni
vicarie) – 1. Nei confronti di uno dei docenti individuati dal
dirigente scolastico per attività di collaborazione nello svolgimento
delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, a norma
dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e dell’articolo 31 del contratto collettivo nazionale di
lavoro relativo al personale del comparto scuola, di cui all’accordo del
24 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto
2003, può essere disposto l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento
sulla base dei criteri indicati nei commi da 2 a 5.
2. I docenti di scuola dell’infanzia ed
elementare possono ottenere l’esonero quando si tratti di circolo
didattico con almeno ottanta classi. 3. I docenti di scuola media, di istituti
comprensivi, di istituti di istruzione secondaria di secondo grado e di
istituti comprensivi di scuole di tutti i gradi di istruzione possono
ottenere l’esonero quando si tratti di istituti e scuole con almeno
cinquantacinque classi, o il semiesonero quando si tratti di istituti e
scuole con almeno quaranta classi. 4. L’esonero o il semiesonero dall’insegnamento
può essere anche disposto sulla base di un numero di classi inferiore di
un quinto rispetto a quello indicato nei precedenti commi, quando si
tratti di scuole o istituti funzionanti con plessi di qualunque ordine di
scuola, sezioni staccate o sedi coordinate. 5. Negli istituti e scuole che funzionino con
sezioni staccate o sedi coordinate, fermi restando i criteri sopra
indicati, l’esonero o il semiesonero può essere disposto nei confronti dei
docenti addetti alla vigilanza delle predette sezioni staccate o sedi
coordinate, anche se essi non siano tra i docenti individuati ai sensi del
comma 1».
89. Nell’ambito delle attività di riconversione
previste dall’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268,
gli uffici scolastici regionali istituiscono corsi di specializzazione
intensivi, a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti
in situazione di soprannumerarietà appartenenti a classi di concorso che
presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, individuate
con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
25 ottobre 2002, prot. n. 2845. I corsi di specializzazione di cui al
presente comma sono realizzati entro i limiti di una quota di risorse
finanziarie da individuare annualmente nell’ambito degli stanziamenti di
bilancio destinati alla formazione del personale del comparto scuola.
90. I docenti in situazione di soprannumerarietà,
appartenenti a classi di concorso in esubero a livello provinciale e che
siano in possesso del prescritto titolo di specializzazione per il
sostegno agli alunni disabili sono trasferiti su posti di sostegno; il
trasferimento viene disposto a domanda e, nel caso in cui gli interessati
non producano domanda o non ottengano una delle sedi richieste,
d’ufficio. 91. Al comma 21 dell’articolo 80
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Al predetto piano straordinario è destinato un importo
non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui all’articolo 13, comma
1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, che risultano disponibili al
1º gennaio 2004». 92. Per l’attuazione del piano
programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003,
n. 53, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2004, la spesa
complessiva di 90 milioni di euro per i seguenti interventi:
a) sviluppo delle tecnologie multimediali;
b) interventi di orientamento contro la
dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e
formazione; c) interventi per lo sviluppo dell’istruzione e
formazione tecnica superiore e per l’educazione degli adulti; d) istituzione del Servizio nazionale di
valutazione del sistema di istruzione.
93. Per consentire alle istituzioni scolastiche
l’affidamento, nell’anno 2004, delle attività in base ai contratti
stipulati ai sensi dell’articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, è autorizzata la spesa di 375 milioni di euro.
94. Dopo il comma 7 dell’articolo 2 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Con il decreto di cui al comma 7 sono
individuati, altresì, i limiti di reddito per l’attribuzione del
contributo medesimo.
7-ter. In attesa della regolamentazione del
diritto-dovere di istruzione e formazione, da attuare con i decreti
legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 2003,
n. 53, gli alunni iscritti alla prima classe delle scuole secondarie
superiori statali continuano ad essere esentati dal pagamento delle tasse
scolastiche».
95. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo
Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e
successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per
l’anno 2004: a) in 557,01 milioni di euro in favore del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi,
della gestione speciale minatori, nonché in favore dell’Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 137,65 milioni di euro in favore del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui
alla lettera a), della gestione esercenti
attività commerciali e della gestione artigiani.
96. Conseguentemente a quanto previsto dal comma
95, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per
l’anno 2004 in 15.208,02 milioni di euro per le gestioni di cui al comma
95, lettera a), e in 3.757,98 milioni di euro
per le gestioni di cui al comma 95, lettera b).
97. I medesimi complessivi importi di cui ai
commi 95 e 96 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il
procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al
trasferimento di cui al comma 95, lettera a),
della somma di 1.101,12 milioni di euro attribuita alla gestione per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale
assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché al netto
delle somme di 2,28 milioni di euro e di 52,92 milioni di euro di
pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e
dell’ENPALS. 98. All’elenco di cui
all’articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, dopo il numero 23) è aggiunto il
seguente:
«23-bis) lavoratori autonomi esercenti attività
musicali». 99. All’articolo 6, secondo
comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio
1947, n. 708, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In
alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai
lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo
comma dell’articolo 3, salvo l’obbligo di custodia dello stesso che è
posto a carico del committente».
100. All’articolo 1 del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 182, è aggiunto il seguente comma:
«15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo comma dell’articolo 3 del decreto
legislativo del Capo provvisiorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708,
provvedono direttamente all’adempimento degli obblighi contributivi di cui
al presente articolo».
101. Nei limiti delle risorse preordinate allo
scopo dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito del
Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e
detratte una quota fino a 20 milioni di euro per l’anno 2004 e fino a 40
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 da destinare
all’ulteriore finanziamento delle finalità previste dall’articolo 2, comma
7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché una quota di 15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 da destinare al
potenziamento dell’attività di ricerca scientifica e tecnologica, lo Stato
concorre al finanziamento delle regioni che istituiscono il reddito di
ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi
di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di
esclusione sociale ed i cui componenti non siano beneficiari di
ammortizzatori sociali destinati a soggetti privi di lavoro. 102. A decorrere dal 1º gennaio 2004 e per un
periodo di tre anni, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti
gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino
complessivamente superare un importo pari a venticinque volte quello
stabilito dall’articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, rivalutato annualmente nella misura stabilita all’articolo
38, comma 5, lettera d), della predetta legge
28 dicembre 2001, n. 448, è dovuto un contributo di solidarietà nella
misura del 3 per cento. Al predetto importo concorrono anche i trattamenti
integrativi percepiti dai soggetti nei cui confronti trovano applicazione
le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta
o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese
quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, e al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357,
nonché le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti
pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale
e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive
modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui
all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza per il personale
addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende
private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle
ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al
trattamento di base. L’importo complessivo assoggettato al contributo non
potrà comunque risultare inferiore, al netto dello stesso contributo,
all’importo di cui al primo periodo del presente comma. Gli importi dei
predetti contributi, al netto della somma corrispondente all’applicazione
dell’aliquota marginale prevista dalla normativa vigente per l’imposta sul
reddito delle persone fisiche, affluiscono al Fondo di cui al comma
101. 103. Con uno o più decreti del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione
dei commi 101 e 102. 104. In relazione alle
competenze riconosciute alle province autonome di Trento e di Bolzano
dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, contenuti nel
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, per gli aventi diritto ivi residenti l’assegno di
maternità, pari ad euro 1.000, previsto dalla normativa statale per ogni
figlio nato dal 1º dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od
ulteriore per ordine di nascita, e comunque per ogni figlio adottato nel
medesimo periodo, è concesso ed erogato dalle province medesime, a valere
sulle risorse all’uopo corrisposte dall’apposita gestione speciale
dell’INPS. 105. Dopo l’articolo 42 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, è inserito il seguente:
«Art. 42-bis. - (Assegnazione temporanea dei lavoratori
dipendenti alle amministrazioni pubbliche) – 1. Il genitore con figli
minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a
richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non
superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa
provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria
attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante
e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso
delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso
deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati
all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.
2.
Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai
fini di una nuova assunzione».
106. All’articolo 42, comma 5, del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, le parole: «da almeno cinque anni» sono soppresse.
107. All’articolo 49, comma 1, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «e delle aziende sanitarie
locali,» sono inserite le seguenti: «degli Istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico pubblici e privati e degli ospedali
classificati,». 108. È istituito, presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per l’edilizia a
canone speciale, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di 10 milioni di euro per l’anno 2006.
Per gli anni successivi al 2006 si provvede ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. 109. Il Fondo di cui al comma 108 è ripartito
annualmente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tra le
regioni nei cui territori si trovano i comuni ad alta tensione abitativa,
proporzionalmente alla popolazione complessiva dei comuni compresi negli
elenchi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. 110. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma
108 sono utilizzate per l’attuazione di programmi finalizzati alla
costruzione e al recupero di unità immobiliari nei comuni ad alta tensione
abitativa, destinate ad essere locate a titolo di abitazione principale a
canone speciale ai soggetti di cui al comma 113. 111. Ai fini di cui al comma 110, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono individuate, nei limiti delle
disponibilità di cui al comma 108:
a) le agevolazioni fiscali che possono essere
concesse a favore degli investimenti necessari per l’attuazione dei
programmi di cui al comma 110, ivi compresi gli oneri per la
progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza dei cantieri e il
contributo concessorio, nonché gli oneri per la realizzazione delle opere
di urbanizzazione eventualmente previsti a carico dell’attuatore e per i
successivi interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi;
b) la misura in cui i redditi derivanti dalla
locazione a canone speciale percepiti in attuazione dei commi da 108 a 114
concorrono alla determinazione della base imponibile dei percettori.
112. L’attuazione dei programmi di cui al comma
110 è condizionata alla stipula tra le imprese di costruzione e il comune
sul cui territorio si trovano gli immobili interessati dai programmi
stessi, di specifica convenzione la cui efficacia è soggetta alla
condizione sospensiva della relativa trascrizione nei registri
immobiliari.
113. I contratti di locazione a canone speciale
possono essere stipulati esclusivamente con soggetti il cui reddito annuo
complessivo, riferito al nucleo familiare, sia superiore a quello massimo
previsto dalle leggi regionali per la concessione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ma inferiore all’importo determinato, ai sensi
della presente legge, dalla regione nel cui territorio si trovano le unità
immobiliari, tenuto conto dell’andamento del mercato delle locazioni
immobiliari e dell’incidenza tra la popolazione residente delle situazioni
di disagio abitativo. 114. Le unità abitative
realizzate o recuperate in attuazione delle disposizioni del comma 110, la
cui superficie complessiva non può essere superiore a 100 metri quadrati,
saranno vincolate alla locazione a canone speciale per la durata prevista
della convenzione di cui al comma 112, e comunque per un periodo non
inferiore a cinque anni con successivi rinnovi biennali. I rinnovi possono
essere esclusi solo in presenza di gravi inadempienze da parte del
conduttore ovvero qualora vengano meno i requisiti reddituali di cui al
comma 113. La misura del canone annuo non deve eccedere il 5 per cento del
valore convenzionale dell’alloggio locato. 115. I comuni, nell’ambito delle convenzioni di
cui al comma 112, possono disporre la riduzione del contributo commisurato
agli oneri di urbanizzazione o al costo di costruzione ovvero l’esenzione
dai contributi stessi nonché la riduzione dell’aliquota ICI, anche
differenziando tali benefìci in relazione alle caratteristiche degli
interventi e agli impegni assunti dall’imprenditore. 116. L’incremento della dotazione del Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, disposta per l’anno 2004
dall’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, come modificato dalla presente legge, deve essere utilizzato
nel medesimo anno 2004 per le seguenti finalità:
a) politiche per la famiglia e in particolare per
anziani e disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro;
b) abbattimento delle barriere architettoniche di
cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, per un importo pari a 20
milioni di euro; c) servizi per l’integrazione scolastica degli
alunni portatori di handicap, per un importo
pari a 40 milioni di euro; d) servizi per la prima infanzia e scuole
dell’infanzia, per un importo pari a 67 milioni di euro.
117. Gli interventi di cui alle lettere c) e d) del comma
116, limitatamente alle scuole dell’infanzia, devono essere adottati
previo accordo tra i Ministeri dell’istruzione, dell’università e della
ricerca e del lavoro e delle politiche sociali e le regioni.
118. Per gli anni 2003 e 2004 il limite di non
concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente,
relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all’articolo
48, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro
3.615,20. 119. All’articolo 18, comma 8-quater, del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, le parole: «fino al termine di tale periodo,» sono
soppresse. 120. Nei confronti dei fondi di
previdenza complementare che abbiano presentato istanza al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter del
citato articolo 18 del decreto legislativo n. 124 del 1993, non
trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, nonché l’articolo 15, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le medesime forme pensionistiche
possono operare, in deroga alla normativa vigente, secondo le modalità
fissate attraverso la contrattazione collettiva nazionale dalle parti
sociali costituenti. 121. Nei procedimenti
giurisdizionali concernenti l’invalidità civile di cui all’articolo 130
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei casi in cui sia
legittimata la regione, quest’ultima, fatte salve le ordinarie modalità di
difesa in giudizio, può essere difesa da propri funzionari, da funzionari
di enti locali o delle aziende sanitarie locali ovvero, in base ad
apposita convenzione con l’INPS, da avvocati dipendenti da tale ente senza
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Le controversie
concernenti il trattamento economico per l’esercizio delle funzioni di cui
al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che comunque non
configura mai attività di pubblico impiego, sono devolute alla competenza
del giudice ordinario. Nel medesimo decreto legislativo n. 545 del
1992, all’articolo 27, comma 1, la parola: «regionale» è soppressa. 122. All’articolo 8 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per gli apporti di beni immobili ai fondi
d’investimento immobiliare chiusi disciplinati dall’articolo 37 del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, al
pagamento dell’imposta è tenuta la società di gestione del risparmio per
ciascun fondo da essa istituito. La fattura, emessa dall’apportante senza
addebito dell’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli
articoli 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e con l’indicazione della disposizione di cui
al presente comma, deve essere integrata dalla società di gestione del
risparmio con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve
essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro il mese
di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici
giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso
documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui
all’articolo 25 del medesimo decreto n. 633 del 1972. Agli effetti
della limitazione contenuta nel terzo comma dell’articolo 30 del citato
decreto n. 633 del 1972, le cessioni sono considerate operazioni
imponibili». 123. L’efficacia delle
disposizioni del comma 122 è subordinata alla preventiva approvazione da
parte del Consiglio dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 27 della
direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio
1977. (n.d.r.: comma abrogato dal 2°
comma dell'art. 3 quater della Legge n. 257/04)
124. Al comma 2-bis
dell’articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, introdotto dall’articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «10 per cento» e le parole: «dei partecipanti che rappresentano
almeno il 30 per cento delle quote emesse» sono sostituite dalle seguenti:
«del 50 per cento più una quota degli intervenuti all’assemblea. Il quorum deliberativo non potrà in ogni caso essere
inferiore al 30 per cento del valore di tutte le quote in
circolazione». 125. Il Centro di alta
specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con
connessa scuola di specializzazione, previsto dall’articolo 48 della legge
16 gennaio 2003, n. 3, è da identificarsi nella Fondazione Istituto
mediterraneo di ematologia (IME), di cui all’articolo 2 del decreto-legge
23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
giugno 2003, n. 141. 126. Le autorizzazioni di spesa per l’attivazione
del Centro di alta specializzazione di cui al comma 125 sono assegnate
alla Fondazione IME, per l’anno 2004. 127. Al fine di favorire l’integrazione dei poli
di eccellenza ospedaliera con l’attività di ricerca scientifica e
tecnologica avanzata, di alta formazione e di aggiornamento professionale
degli operatori, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5,5
milioni di euro annui a decorrere dal 2005 funzionali alla realizzazione
del Parco della Salute e delle nuove Molinette di Torino. 128. Per la prosecuzione degli interventi
necessari allo svolgimento dei giochi olimpici «Torino 2006» è autorizzato
il limite d’impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere dal
2005, quale limite massimo del concorso dello Stato agli oneri derivanti
dalla contrazione di mutui da parte dei soggetti di cui alla legge 9
ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni. Nell’attesa che sia
portata a termine la procedura relativa al reperimento delle risorse
finanziarie previste dal presente comma, i soggetti di cui al medesimo
comma sono autorizzati a stipulare contratti per l’affidamento di
incarichi di progettazione, di attività accessorie e di lavori nei limiti
della copertura finanziaria di cui al presente comma. 129. Al comma 1-bis
dell’articolo 1 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, introdotto
dall’articolo 1 della legge 26 marzo 2003, n. 48, dopo le parole:
«formalmente delegati», sono inserite le seguenti: «nonché da tre
rappresentanti scelti rispettivamente dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal
Ministero dell’economia e delle finanze» e il periodo: «Partecipa alle
riunioni del Comitato di regia, senza diritto di voto, un rappresentante
del Presidente del Consiglio dei ministri» è soppresso. 130. Per il completamento e l’ottimizzazione
della Torino-Milano con la viabilità locale mediante l’interconnessione
tra la strada statale n. 32 e la strada provinciale n. 299 è
autorizzato il limite d’impegno quindicennale di 3,5 milioni di euro a
decorrere dal 2005. 131. All’articolo 39, comma 1,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo la parola: «drepanocitosi»
sono inserite le seguenti: «, nonché talasso-drepanocitosi e
talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea,». 132. In favore dei lavoratori che abbiano già
maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei
benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27
marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le
disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La
disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno
avanzato domanda di riconoscimento all’INAIL o che ottengono sentenze
favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le
certificazioni già rilasciate dall’INAIL. All’onere relativo
all’applicazione del presente comma e del comma 133, valutato in 25
milioni di euro per l’anno 2004, 97 milioni di euro per l’anno 2005 e 182
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 133. I benefìci previdenziali di cui all’articolo
13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive
modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori esposti al rischio chimico
da cloro, nitro e ammine, dello stabilimento ex ACNA di Cengio,
indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004. 134. All’articolo 3, comma 20, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410, dopo il primo periodo è inserito il
seguente: «Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai
sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata
offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31
ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono
vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa
vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di
acquisto». 135. All’articolo 1, comma 1,
primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo
modificato dall’articolo 41, comma 2, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2004» e le parole: «e di 45 milioni di euro per l’anno 2003»
sono sostituite dalle seguenti: «e di 45 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003 e 2004». 136. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato
dall’articolo 41, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le
parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2004». All’onere derivante dall’attuazione del presente comma si provvede,
nel limite di 18 milioni di euro, a carico delle risorse preordinate per
la medesima finalità e non utilizzate alla data del 31 dicembre 2003. 137. Per le finalità di cui all’articolo 117,
comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa
nel limite massimo di euro 51.645.690 nell’esercizio finanziario 2004 a
far carico sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. L’intervento di cui all’articolo
15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, può proseguire
nell’anno 2004 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate per la
medesima finalità entro il 31 dicembre 2001 e non utilizzate, nel limite
di 50 milioni di euro. All’articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, come modificato dall’articolo 47, comma 2, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «e di 100 milioni di euro per
l’anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003 e 2004». In attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 310 milioni di
euro, a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di
programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con
riferimento a settori produttivi e ad aree territoriali, ovvero miranti al
reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2004,
proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilità e di disoccupazione speciale, già previsti da disposizioni di
legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia, nonché
concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei predetti
trattamenti, che devono essere stati definiti in specifici accordi in sede
governativa intervenuti entro il 30 giugno 2004. La misura dei trattamenti
è ridotta del 20 per cento. Tale riduzione non si applica nei casi di
prima proroga o di nuova concessione. Il lavoratore decade dal trattamento
di mobilità, qualora l’iscrizione nelle relative liste sia finalizzata
esclusivamente al reimpiego, dal trattamento di disoccupazione ordinaria o
speciale o da altra indennità o sussidio, la cui corresponsione è
collegata allo stato di disoccupazione o inoccupazione, quando: a) rifiuti di essere avviato ad un progetto
individuale di reinserimento nel mercato del lavoro, ovvero rifiuti di
essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla
regione o non lo frequenti regolarmente; b)
non accetti l’offerta di un lavoro inquadrato in un livello
retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle
mansioni di provenienza. Il lavoratore decade dal trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria qualora rifiuti di essere avviato ad
un corso di formazione professionale o non lo frequenti regolarmente. Il
lavoratore decade dal trattamento di cassa integrazione guadagni
straordinaria, di mobilità, di disoccupazione ordinaria o speciale, o da
altra indennità o sussidio qualora non accetti di essere impiegato in
opere o servizi di pubblica utilità. Il lavoratore percettore del
trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, se decaduto dal
diritto di godimento del trattamento previdenziale ai sensi del presente
comma, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo o
previdenziale a carico del datore di lavoro, salvi i diritti già maturati.
Le disposizioni di cui al settimo, ottavo e nono periodo del presente
comma si applicano quando le attività lavorative o di formazione si
svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza
del lavoratore o comunque raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi di
trasporto pubblici. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e
regolamentari incompatibili con il presente comma. 138. Al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge
11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2002, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «e comunque non
oltre il 31 dicembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non
oltre il 31 dicembre 2004»;
b) al terzo periodo, le parole: «con passaggio
diretto presso le imprese dello stesso settore di attività» sono
sostituite dalle seguenti: «con passaggio diretto o anche con interruzione
del rapporto di lavoro tramite la procedura di mobilità, purché non
superiore ad un periodo di 360 giorni, presso imprese dello stesso settore
di attività o che operano all’interno dello stesso stabilimento».
139. Restano validi gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici
sorti sulla base del decreto-legge 24 novembre 2003, n. 328. La
presente disposizione acquista efficacia a decorrere dal 25 gennaio
2004.
140. Dopo il comma 3 dell’articolo 20 della legge
1º agosto 2002, n. 166, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le somme relative ad eventuali economie
che si realizzeranno sulle risorse attivate mediante la contrazione di
mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dalla regione Lombardia
per la realizzazione degli interventi per i campionati mondiali di sci
alpino del 2005 in Valtellina a valere sui limiti di impegno quindicennali
possono essere destinate alla copertura di altre spese preventivamente
autorizzate dalla regione per la realizzazione dell’evento». 141. Per l’anno 2004 i trasferimenti erariali a
favore delle comunità montane sono incrementati di 5 milioni di euro e di
5 milioni di euro quelli destinati alle province.
142. Nell’ambito del tavolo di monitoraggio della
spesa sanitaria costituito in attuazione dell’Accordo tra Governo, regioni
e le province autonome dell’8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre
2001, sono analizzati anche gli effetti finanziari della legalizzazione
del lavoro irregolare di extracomunitari prevista dall’articolo 33 della
legge 30 luglio 2002, n. 189, e dal decreto-legge 9 settembre 2002,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002,
n. 222. Le risultanze del predetto monitoraggio sono sottoposte
all’esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 143. In considerazione dell’accresciuta
complessità delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero
dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, nonché in relazione alle prioritarie esigenze collegate alle
attività di previsione, di gestione, di controllo e di monitoraggio degli
andamenti di finanza pubblica attribuite al predetto Dicastero dal decreto
legislativo 3 luglio 2003, n. 173, una somma pari a cinque milioni di
euro annui è destinata, d’intesa con le organizzazioni sindacali,
all’incentivazione della produttività del personale delle aree
professionali in servizio presso il predetto Ministero. 144. In attuazione del punto 13 del citato
Accordo tra Governo, regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
dell’8 agosto 2001 ed in relazione al Piano di risanamento del Policlinico
Umberto I di Roma, presentato dalla regione Lazio, per gli anni 2002-2004,
sono assegnati alla regione Lazio a favore dell’Azienda Policlinico
Umberto I di Roma 65 milioni di euro per l’anno 2004, 60 milioni di euro
per l’anno 2005 e 75 milioni di euro per l’anno 2006, nonché 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 a favore dell’ospedale Casa
sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo. Per le ulteriori
definitive occorrenze finanziarie della gestione liquidatoria dell’Azienda
universitaria Policlinico Umberto I di Roma, a tutto il 31 dicembre 1999,
lo Stato provvede ad attribuire alla regione Lazio l’importo di 19.000.000
di euro a titolo di saldo dei disavanzi che residuano dopo l’assegnazione
della quota parte di risorse attribuite alla regione Lazio ai sensi
dell’articolo 4-bis, comma 2, lettera a), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. 145. La reversibilità dell’assegno di cui al
comma 1 dell’articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e
successive modificazioni, si intende applicabile solo in presenza delle
condizioni di cui al comma 3 dell’articolo 2 della stessa legge. 146. In deroga al divieto di cui al comma 53, per
consentire la più efficace attuazione delle norme di riforma del sistema
fiscale, nonché al fine di rafforzare significativamente i risultati
dell’attività di controllo tributario in relazione a quanto previsto
dall’articolo 39, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, l’Agenzia delle entrate può procedere ad assumere a tempo
indeterminato fino a 750 unità di personale appartenente all’area C che
abbia superato procedure selettive pubbliche che prevedono un tirocinio
teorico-pratico retribuito. 147. Al fine di garantire la piena operatività
delle pubbliche amministrazioni che, in relazione a quanto previsto
dall’articolo 34, comma 1, lettera a), della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, siano state interessate da una
rideterminazione o da una diversa distribuzione dei posti di livello
dirigenziale generale, all’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, le parole: «50 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento». Per le
amministrazioni pubbliche indicate al primo periodo del presente comma, i
cui posti di livello dirigenziale generale contrattualizzato dell’area 1
non superino le cinque unità, il predetto articolo 19, comma 4, fino al 31
dicembre 2004, trova applicazione prescindendo dai limiti percentuali
indicati. 148. Per sopperire alle carenze
di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle
esigenze connesse con la protezione civile, per l’anno 2004, l’Agenzia per
la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) è autorizzata
ad avvalersi di personale utilizzato a tempo determinato o con convenzione
o con altre forme di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo
di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno 2003
dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul
bilancio dell’Agenzia. 149. In attuazione dell’articolo
17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, al finanziamento delle spese
di funzionamento della commissione di garanzia per l’attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali si provvede mediante
un fondo appositamente costituito ed iscritto nello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La dotazione del
suddetto fondo è pari a 2.416.187 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005
e 2006. A decorrere dal 2007 si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468. 150. In relazione
all’accresciuta complessità dei compiti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali in materia di previdenza sociale e di lavoro derivanti
dall’attuazione dell’articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30,
l’intera quota del 10 per cento dell’importo proveniente dalla riscossione
delle sanzioni penali e amministrative comminate dalle direzioni
provinciali del lavoro – servizio ispezioni del lavoro per le violazioni
delle leggi sul lavoro, di cui all’articolo 79, comma 2, della legge 23
dicembre 1998, n. 448, è destinata, limitatamente all’anno 2004,
all’incentivazione del personale con le modalità previste dallo stesso
articolo 79. Per gli anni successivi l’importo percentuale della predetta
quota da destinare alla formazione ed aggiornamento del personale da
assegnare al servizio ispezione del lavoro e per l’acquisto dei
dispositivi di protezione individuale, delle attrezzature, degli strumenti
e degli apparati indispensabili per lo svolgimento dell’attività e delle
procedure ad essa connesse è definito con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. 151. Nello stato di previsione del Ministero
dell’interno è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di
funzionamento dei servizi dell’Amministrazione, con una dotazione, a
decorrere dall’anno 2004, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro
dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio,
nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si
provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione. 152. Per le esigenze infrastrutturali e di
investimento delle Forze dell’ordine, è autorizzata la spesa di 125
milioni di euro per l’anno 2004, iscritta in un fondo dello stato di
previsione del Ministero dell’interno, da ripartire nel corso della
gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto del
Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del
bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti. 153. Per conseguire un più elevato livello di
efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni
istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco è incrementata di 500 unità complessive. Con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
si provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili
professionali delle unità portate in incremento ai sensi della presente
disposizione nel limite di spesa di euro 5.000.000 per l’anno 2004, euro
12.000.000 per l’anno 2005 ed euro 16.000.000 a decorrere dal 2006. Ferma
restando la riserva di posti di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215, i posti portati in incremento nel
profilo di vigile del fuoco sono riservati nella misura del 50 per cento
ai vigili volontari ausiliari collocati in congedo negli anni 2004 e 2005
e con decreto del Ministro dell’interno sono stabiliti i relativi criteri,
modalità e requisiti. Alla copertura dei rimanenti posti nello stesso
profilo di vigile del fuoco si provvede, in uguale misura, mediante
assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184
posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministro dell’interno
del 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998, e del
concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto
del Ministro dell’interno del 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 92
del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie rimangono valide fino al 31
dicembre 2005. Le assunzioni del personale portato in aumento sono
effettuate in deroga al divieto di cui al comma 53 ed alle vigenti
procedure di programmazione ed approvazione. 154. L’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 22 della legge 26 marzo 2001, n. 128, è rideterminata in
euro 48 milioni per l’anno 2004 e in euro 14 milioni a decorrere dall’anno
2005. 155. È autorizzata la spesa di 87 milioni di euro
per l’anno 2004, 42 milioni di euro per l’anno 2005 e 38 milioni di euro a
decorrere dal 2006 da destinare a provvedimenti normativi volti al
riallineamento, con effetti economici a decorrere dal 1º gennaio 2003,
delle posizioni di carriera del personale dell’Esercito, della Marina, ivi
comprese le Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica inquadrato nei ruoli
dei marescialli ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196, con quelle del personale dell’Arma dei
carabinieri inquadrato nel ruolo degli ispettori ai sensi dell’articolo 46
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198. È altresì autorizzata
la spesa di 73 milioni di euro per l’anno 2004, 118 milioni di euro per
l’anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 da destinare
a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle
carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e
delle Forze di polizia. 156. A decorrere dal 1º gennaio
2004, per continuare nel progressivo allineamento delle indennità
corrisposte al personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco a quelle percepite dall’analogo personale delle Forze di polizia, le
risorse di cui al comma 2, lettera d),
dell’articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto aziende ed amministrazioni autonome dello Stato del 24 maggio
2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno
2000, sono incrementate di 600.000 euro e di 1.000.000 di euro da
destinare, con modalità e criteri da definire in sede di contrattazione
integrativa, rispettivamente al personale del settore operativo che svolge
mansioni corrispondenti a quelle dei profili del settore aeronavigante,
nelle more dell’inquadramento previsto dall’articolo 28 dello stesso
contratto collettivo nazionale, ed al personale in possesso di
specializzazione di sommozzatore in servizio presso le sedi di nucleo. Per
la medesima finalità le risorse per la contrattazione collettiva nazionale
indicate al comma 46 sono incrementate di un importo pari a 400.000 euro
da destinare al trattamento accessorio dei padroni di barca, dei motoristi
navali e dei comandanti di altura in servizio nei distaccamenti portuali
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 157. Al fine di garantire il proseguimento e la
funzionalità dell’attività di soccorso aereo svolto dal nucleo elicotteri
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 120 unità appartenenti al
profilo operativo della posizione economica B1, che svolgono mansioni
corrispondenti a quelle dei profili aeronaviganti della posizione
economica B2, sono collocate in tali profili in soprannumero con
progressivo riassorbimento nell’ambito della dotazione organica del
settore aeronavigante di cui alla Tabella A del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314. Gli
oneri derivanti sono determinati nella misura complessiva massima di
282.000 euro a decorrere dal 1º gennaio 2004. 158. Per l’anno 2004, nell’ambito delle deroghe
di cui al comma 54, le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e
degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla tabella F
allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono
essere utilizzate, fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma
breve delle Forze armate di cui ai bandi già emanati in applicazione
dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, e successive modificazioni, per
le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del
ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, utilizzando i
candidati già idonei collocati nella residua graduatoria di cui al decreto
interministeriale 12 novembre 1996, nonché mediante assunzione, a domanda,
degli agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai
sensi dell’articolo 6 della legge 30 novembre 2000, n. 356, e
dell’articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anche se
cessati dal servizio. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo
degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per
qualunque causa del personale del predetto ruolo a quelli dei
sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le procedure
autorizzatorie di cui al comma 55, con decreto del Ministro della
giustizia, sono definiti i requisiti e le modalità per le predette
assunzioni, nonché i criteri per la formazione della relativa graduatoria
e modalità abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 159. Nello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri è istituito un fondo da ripartire per provvedere al
rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, con dotazione a
decorrere dall’anno 2004, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministero
degli affari esteri, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del
bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali
di base interessate del medesimo stato di previsione. 160. All’articolo 51 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10.
L’aliquota prevista dal comma 4 dell’articolo 1 della legge 25 giugno
1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell’articolo 7 della
legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono determinate con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze». 161. All’articolo 4, comma 1, della legge 23
dicembre 1999, n. 499, dopo le parole: «università degli studi e da
altri enti pubblici di ricerca», sono inserite le seguenti: «nonché, nei
limiti stabiliti di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, alle attività di supporto a quelle di competenza del Ministero
delle politiche agricole e forestali ed al funzionamento delle connesse
strutture ministeriali e, per l’anno 2004, dell’Agenzia per le erogazioni
in agricoltura di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999,
n. 165».
162. Le disposizioni di cui all’articolo 32,
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applicano ai
contributi dello Stato in favore degli enti e delle associazioni per
l’assistenza alle collettività italiane all’estero di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. 163. Al comma 4, ultimo periodo, dell’articolo 7
del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono soppresse le
parole da: «, salvo una quota, stabilita con decreto del Ministro delle
finanze» fino a: «stato di previsione della spesa del Ministero delle
finanze». 164. In relazione a quanto
previsto dal comma 163 le disposizioni di cui ai commi 193 e 194
dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non trovano
applicazione relativamente al potenziamento dell’Amministrazione
finanziaria e alla erogazione di compensi incentivanti la produttività del
personale. I commi 195 e 196 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, sono abrogati. 165. All’articolo 12 del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1.
Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base delle somme
riscosse in via definitiva correlabili ad attività di controllo fiscale,
delle maggiori entrate realizzate con la vendita degli immobili dello
Stato effettuata ai sensi dell’articolo 3, comma 99, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nonché sulla base dei risparmi di spesa per
interessi, calcolati rispetto alle previsioni definitive di bilancio e
connessi con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con
l’attività di controllo e di monitoraggio dell’andamento della finanza
pubblica e dei flussi di bilancio per il perseguimento degli obiettivi
programmatici, determina con proprio decreto le misure percentuali da
applicare su ciascuna di tali risorse, con effetto dall’anno 2004, per le
finalità di cui al comma 2 e per il potenziamento dell’Amministrazione
economica e finanziaria, in misura tale da garantire la neutralità
finanziaria rispetto al previgente sistema»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2.
Le somme derivanti dall’applicazione del comma 1, secondo modalità
determinate con il decreto ivi indicato, affluiscono ad appositi fondi
destinati al personale dell’Amministrazione economica e finanziaria in
servizio presso gli Uffici adibiti alle attività di cui al citato comma
che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base
monetaria. In sede di contrattazione integrativa sono stabiliti i tempi e
le modalità di erogazione dei fondi determinando le risorse finanziarie da
assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in relazione all’apporto recato
dagli Uffici medesimi alle attività di cui al comma 1». 166. L’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, è abrogato, ad eccezione
dell’ultimo periodo del comma 3, nonché dei commi 6-bis e 7. Il comma 6 dell’articolo 27 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e il comma 1-bis
dell’articolo 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
abrogati. All’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica sono aggiunte le seguenti
parole: «che abbiano rilevanza nazionale»;
b) al comma 1, dopo le parole: «di fornitura»
sono inserite le seguenti: «di beni e servizi a rilevanza nazionale»; c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le amministrazioni pubbliche possono fare
ricorso alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero
utilizzarne i parametri di prezzo-qualità per l’acquisto di beni e servizi
comparabili con quelli oggetto di convenzionamento». 167. All’articolo 59 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica e nel comma 1 dopo le parole: «e
servizi» sono inserite le seguenti: «a rilevanza regionale»;
b) al comma 5 è soppresso il secondo periodo.
168. Al decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 dell’articolo 2, le parole:
«aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell’articolo 59 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, ovvero ad» sono sostituite dalle seguenti:
«attuino i princìpi di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e all’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
ovvero»;
b) il comma 2 dell’articolo 2 è abrogato.
169. All’articolo 24 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «e
servizi» sono inserite le seguenti: «di rilevanza nazionale» e sono
soppressi il secondo ed il terzo periodo;
b) il comma 7 è abrogato.
170. Al comma 1 dell’articolo 32 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, le parole: «Tali enti, per l’acquisto di beni
e per l’approvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall’alta
qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro, aderiscono
alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell’articolo 59
della legge 23 dicembre 2000, n. 388» sono soppresse.
171. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge le amministrazioni pubbliche possono decidere se
continuare ad utilizzare o meno le convenzioni precedentemente stipulate
dalla CONSIP Spa. 172. Al fine di razionalizzare
la spesa pubblica e favorire il rispetto del patto di stabilità interno la
CONSIP Spa, attraverso proprie articolazioni territoriali sul territorio,
può fornire su specifica richiesta supporto e consulenza per le esigenze
di approvvigionamento di beni e servizi da parte di enti locali o loro
consorzi assicurando la partecipazione anche alle piccole e medie imprese
locali nel rispetto dei princìpi di concorrenza.
Art. 4.
(Finanziamento agli investimenti)
1. Per l’anno 2004, nei confronti di ciascun
utente del servizio radiodiffusione, in regola per l’anno in corso con il
pagamento del relativo canone di abbonamento, che acquisti o noleggi un
apparecchio idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun
costo per l’utente e per il fornitore di contenuti, dei segnali televisivi
in tecnica digitale terrestre (T-DVB/C-DVB) e la conseguente
interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro. La
concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 110
milioni di euro.
2. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì
riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano
o detengono in comodato un apparecchio di utente per la trasmissione o la
ricezione a larga banda dei dati via Internet.
Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di ammontare
corrispondente, praticato sull’ammontare previsto nei contratti di
abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulato dopo il 1º dicembre 2003. La
concessione del contributo è disposta entro il limite di spesa di 30
milioni di euro. 3. Il contributo di cui al comma 2
è riconosciuto, nel caso dell’acquisto, immediatamente sulle prime
bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto. Nel caso del
noleggio o della detenzione in comodato, il cui contratto deve avere
durata annuale, il contributo è riconosciuto ripartendo lo sconto sulle
bollette del primo anno. 4. Con decreto del Ministro delle comunicazioni,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei
contributi statali. In ogni caso, il contributo statale di cui al comma 2
non può essere cumulato, nell’ambito della stessa offerta commerciale, con
quello di cui al comma 1 quando erogati, direttamente o indirettamente, da
parte dello stesso fornitore di servizi nei confronti del medesimo utente.
Il contributo per l’acquisto o noleggio dei decoder in tecnica C-DVB è riconosciuto a
condizione che l’offerta commerciale indichi chiaramente all’utente i
fornitori di contenuti con i quali i soggetti titolari della piattaforma
via cavo abbiano concordato i termini e le condizioni per la ripetizione
via cavo del segnale diffuso in tecnica digitale terrestre. 5. Il finanziamento annuale previsto
dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
come rideterminato dall’articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, è incrementato di 27 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2004. Per il solo anno 2004 il predetto finanziamento è
incrementato di ulteriori 10 milioni di euro. 6. All’articolo 28 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, e successive modificazioni, al secondo comma, dopo le parole:
«cessione in uso di circuiti telefonici» sono inserite le seguenti: «e a
larga banda punto a punto e multipunto in ambito nazionale per fonia e
trasmissione dati,». All’onere derivante dalle disposizioni recate dal
presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte, nel limite
massimo di 2 milioni di euro, delle risorse di cui al comma 8. 7. È autorizzata l’ulteriore spesa di euro 8,5
milioni per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la proroga della
convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione
spa, stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio
1998, n. 224, avviando la sperimentazione dei seguenti servizi
multimediali: trasmissione audio e video su Internet della totalità delle sedute d’aula dei
due rami del Parlamento, pubblicazione delle sedute in audio e video in
differita con indicizzazione per intervento, consultazione dell’archivio
audio e video delle sedute. 8. Per il finanziamento del Fondo per progetti
strategici nel settore informatico, di cui al comma 2 dell’articolo 27
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è autorizzata l’ulteriore spesa di
51,5 milioni di euro per l’anno 2004 e di 65 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005 e 2006; il Fondo finanzia anche iniziative destinate alla
diffusione ed allo sviluppo della società dell’informazione nel Paese. 9. Il Fondo di cui all’articolo 27, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura
delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per
l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri
denominato «PC ai giovani», diretto ad incentivare l’acquisizione e
l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che
compiono 16 anni nel 2004, nonché la loro formazione. Le modalità di
attuazione del progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi sono
disciplinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, emanato ai
sensi dell’articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. 10. Il Fondo di cui al comma 9 è
destinato anche, nel limite di 30 milioni di euro per l’anno 2004,
all’istituzione di un fondo speciale, denominato «PC alle famiglie»,
finalizzato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del
Consiglio dei ministri, diretto all’erogazione di un contributo di 200
euro per l’acquisizione e l’utilizzo di un personal computer con la dotazione necessaria per
il collegamento ad Internet, nel corso del
2004, da parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un
reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, relativo all’anno
d’imposta 2002. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabilite, entro i limiti delle
disponibilità finanziarie di cui al primo periodo, le modalità di
attuazione del progetto, di individuazione dei requisiti reddituali e dei
soggetti tenuti alla verifica dei predetti requisiti, nonché di erogazione
degli incentivi stessi prevedendo anche la possibilità di avvalersi a tal
fine della collaborazione di organismi esterni alla pubblica
amministrazione. Il contributo non è cumulabile con le agevolazioni
previste dai commi 9 e 11. 11. Nel corso dell’anno 2004 i docenti delle
scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico
annuale, nonché il personale docente presso le università statali, possono
acquistare un personal computer portatile da
utilizzare nella didattica, anche attraverso appositi programmi software messi a disposizione dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, usufruendo di riduzione
di costo e di rateizzazione. I benefìci per l’acquisto sono ottenuti,
rispettivamente, previa apposita indagine di mercato esperita dalla
Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP) Spa. Con apposito
decreto di natura non regolamentare il Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, fissa le
modalità attuative per poter accedere ai benefìci previsti dal presente
comma. 12. Per il proseguimento degli studi e il
perfezionamento delle fasi di realizzazione sperimentale, già avviati nei
decorsi anni dal Ministero dell’interno, aventi per oggetto l’applicazione
del voto elettronico alle consultazioni elettorali, è autorizzata la spesa
di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. 13. All’articolo 1, comma 6, della legge 29
gennaio 2001, n. 10, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«Le quote versate all’ENAV e all’ASI non utilizzate sono versate entro il
31 gennaio 2004 all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al fondo stesso». 14. L’Istituto per il credito sportivo opera nel
settore del credito per lo sport e le attività culturali, ai sensi
dell’articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
impartisce le necessarie direttive all’Istituto per il credito sportivo al
fine di adeguare il relativo statuto ai compiti di cui al comma 191,
assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni ed
autonomie locali, nonché stabilendo le procedure ed i criteri per la
liquidazione delle quote di partecipazione al fondo di dotazione
dell’Istituto medesimo. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è
approvato lo statuto e sono nominati i componenti dei nuovi organi. Resta
salvo quanto previsto dall’articolo 56, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. 15. All’articolo 145 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, al comma 52, le parole: «di un polo di attività
industriali ad alta tecnologia» sono sostituite dalle seguenti: «di un
polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia»; dopo le
parole: «del comune di Genova», sono inserite le seguenti: «anche in
relazione all’attuazione dell’articolo 4 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
risorse di cui al presente comma non possono essere utilizzate per altre
finalità fino al 31 dicembre 2006». 16. Per i soggetti che hanno stipulato prestiti
agevolati a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata istituito
con legge 25 ottobre 1968, n. 1089, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6
della medesima legge, e successive modificazioni, e che hanno ancora in
essere rate di mutuo in sofferenza, è dovuto solo il versamento della
quota originaria residua con esclusione degli interessi di mora anche se
ricapitalizzati, da eseguire entro il 31 gennaio 2004. Per importi
superiori a 25.000 euro è consentito il versamento in quattro rate con
scadenza, rispettivamente, il 31 gennaio 2004, il 30 giugno 2004, il 31
dicembre 2004 e il 30 giugno 2005, maggiorate degli interessi legali. A
tale fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2004, 2005 e 2006. 17. All’articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 giugno 2002, n. 118, dopo le parole: «connesse
all’attività antincendi boschivi di competenza,» sono inserite le
seguenti: «ivi comprese quelle relative al funzionamento delle strutture
operative e di coordinamento impegnate nella lotta agli incendi
boschivi,». 18. Le risorse provenienti da
iniziative di cui all’articolo 67, comma 1, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, nonché quelle relative agli interventi di cui all’articolo 11
del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, accertate al 31
dicembre di ogni anno, sono trasferite sullo stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole e forestali, anche ai fini
dell’attuazione dell’articolo 66 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289. 19. Nei limiti delle risorse rese
disponibili di cui al comma 18, e in base alle specifiche assegnazioni
determinate annualmente ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, il Ministro delle politiche agricole e forestali
sottopone all’approvazione del CIPE nuovi contratti di programma nei
settori agricolo e della pesca. 20. Alla riscossione dei contributi previdenziali
dovuti dalle imprese agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese
le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 della
legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere
sanitario, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602. 21. All’articolo 116 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, dopo il comma 15 è inserito il seguente:
«15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi
eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del
comma 2 dell’articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le
emergenze di carattere sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di
cui al comma 8 è fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse legale». 22. All’articolo 116 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, dopo il comma 17 è inserito il seguente: «17-bis. Nei casi di particolare eccezionalità,
individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze tra quelli
previsti dal comma 15-bis, il pagamento
rateale di cui all’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989,
n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389, può essere consentito fino a venti rate trimestrali
costanti». 23. In deroga a quanto previsto
dall’articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537,
e successive modificazioni, il tasso di interesse di differimento, da
applicare sulle singole rate, è fissato nella misura del tasso legale
vigente all’atto della rateizzazione.
24. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23
si applicano in riferimento ad eventi eccezionali verificatisi al 30
settembre 2003. 25. All’articolo 36, comma 6, del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive
modificazioni, le parole: «1º gennaio 2003» sono sostituite dalle
seguenti: «1º gennaio 2004». 26. Per la prosecuzione delle attività nel campo
della ricerca e sperimentazione agraria, è concesso al Consiglio per la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, un contributo annuo pari
a un milione di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006. 27. Le disposizioni dei commi da 17 a 26 si
applicano anche per gli eventi previsti dall’articolo 9, comma 17, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché alle imprese del settore
ittico operanti nelle zone colpite da mucillagini e altri fenomeni
naturali che comportino la moria della fauna marina o l’impossibilità di
svolgere attività di pesca o di allevamento. 28. In deroga a quanto stabilito al comma 12
dell’articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, i quantitativi
di riferimento assegnati ad aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di
cui all’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio,
del 17 maggio 1999, della regione autonoma della Sardegna, possono essere
trasferiti ad aziende ubicate nelle zone di pianura della medesima
regione. 29. Nelle more dell’adozione dei
decreti legislativi previsti dalle leggi 5 giugno 2003, n. 131, e 7
marzo 2003, n. 38, gli interventi in favore del settore ittico di cui
alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, sono realizzati dallo Stato,
dalle regioni e dalle province autonome limitatamente alle rispettive
competenze previste dalla Parte IV del VI Piano nazionale della pesca e
dell’acquacoltura adottato con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali 25 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27
luglio 2000. 30. Entro il 28 febbraio 2004, in
attuazione di quanto previsto al comma 29 e in deroga alle disposizioni di
cui agli articoli 1 e 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e
successive modificazioni, con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali è approvato il Piano nazionale della pesca e
dell’acquacoltura per l’anno 2004. 31. Per assicurare la prosecuzione degli
interventi infrastrutturali di cui all’articolo 141, commi 1 e 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono autorizzati i limiti di impegno
quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 e di 50
milioni di euro dal 2006. 32. Le economie d’asta conseguite sono utilizzate
con le modalità risultanti dalle relative disposizioni per la prosecuzione
di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalità previste dai
commi 31 e 34, ivi compresi gli studi per opere di accumulo di nuove
risorse idriche in aree critiche. 33. Gli enti interessati agli interventi di cui
al comma 31 presentano, per il tramite delle regioni competenti per
territorio, al Ministero delle politiche agricole e forestali i propri
programmi entro il 30 aprile 2004. 34. Entro il 31 maggio 2004 il Ministro delle
politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, definisce il programma degli interventi e le relative risorse
finanziarie in relazione agli stanziamenti di cui al comma 31. 35. Al fine di garantire il necessario
coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico, in
coerenza con gli Accordi di programma quadro esistenti, è definito il
«Programma nazionale degli interventi nel settore idrico». Il Programma
comprende:
a) le opere relative al settore idrico già
inserite nel «programma delle infrastrutture strategiche» di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, approvato
con delibera CIPE n. 121/2001, del 21 dicembre 2001, tenendo conto
delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002,
n. 190;
b) gli interventi previsti dal Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio; c) gli interventi di cui al comma 31; d) gli interventi inseriti negli Accordi di
programma di cui all’articolo 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36,
nonché gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle
risorse idriche.
36. Entro il 30 luglio 2004, il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri
dell’economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e
delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale di cui al comma 35. Il
Programma nazionale indica le risorse finanziarie assegnate ai singoli
interventi di cui al comma 35, lettere a), b), c)
e d), previsti dalle relative leggi di
spesa e, con esclusione di quelli già inseriti negli Accordi di programma
quadro, ne definisce la gerarchia delle priorità, tenuto conto dello stato
di avanzamento delle relative progettazioni. Ai fini della successiva
attuazione gli interventi del Programma nazionale sono inseriti negli
Accordi di programma quadro sempreché presentino requisiti relativi alla
progettazione e alla certezza di risorse finanziarie coerenti con lo
strumento.
37. Agli interventi individuati dal Programma
nazionale è assegnata priorità anche in relazione all’attuazione del
programma delle infrastrutture strategiche per il periodo 2004-2007, di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
approvato con la citata delibera CIPE n. 121/2001, e successive
modificazioni, tenendo conto delle procedure previste dal decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190. 38. Le regioni attribuiscono alle province
composte per almeno il 95 per cento da comuni classificati come montani ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
le funzioni di cui all’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112. A tale fine è attribuito alle stesse province l’introito dei
proventi di cui all’articolo 86, comma 2, dello stesso decreto
legislativo. 39. A copertura dell’onere
aggiuntivo a carico delle regioni interessate, derivante dall’attuazione
del comma 38, è assegnato un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006. 40. Con decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, le risorse di cui al comma 39 sono ripartite fra le regioni
interessate, proporzionalmente all’ammontare dei proventi attribuiti alle
province di cui al comma 38. 41. Fatte salve le disposizioni recate dalla
legislazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, le regioni possono riconoscere alle province di cui al comma 38
condizioni speciali di autonomia nella gestione delle risorse del
territorio montano. 42. Le risorse finanziarie di
Sviluppo Italia Spa relative agli interventi di cui alla delibera CIPE 4
agosto 2000, n. 90, e successive modificazioni, nonché quelle
previste al punto 2 della delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 62, per gli
interventi di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, sono trasferite all’ISMEA. 43. L’ISMEA subentra nelle funzioni già
esercitate da Sviluppo Italia Spa per l’attuazione degli interventi di cui
al comma 42, che risultano assegnate dalle leggi vigenti, nonché nei
relativi rapporti giuridici e finanziari. 44. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono definite le modalità e le procedure per l’attribuzione delle
risorse finanziarie e strumentali, anche per effetto del subentro di cui
al comma 43. 45. Per le finalità di cui
all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 419, l’ISMEA può:
a) prestare garanzie finanziarie per emissioni di
obbligazioni sia a breve che a medio e a lungo termine effettuate da
piccole e medie imprese operanti nel settore agricolo e
agroalimentare;
b) provvedere all’acquisto di crediti bancari sia
a breve che a medio e a lungo termine in favore delle piccole e medie
imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare e alla loro
successiva cartolarizzazione; c) effettuare anticipazioni dei crediti vantati
dagli agricoltori nei confronti dei soggetti di cui al regolamento (CE)
n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.
46. Allo scopo di promuovere l’introduzione di
nuove tecniche produttive e di incentivare la tutela delle produzioni
agroalimentari di qualità del Mezzogiorno, è autorizzata la spesa di 1
milione di euro annui per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per la
istituzione dell’Istituto per la ricerca e le applicazioni biotecnologiche
per la sicurezza e la valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità.
47. L’Istituto di cui al comma 46 effettua
ricerche e studi in materia di:
a) nutraceutica, qualità e tracciabilità dei
prodotti agroalimentari;
b) applicazione delle biotecnologie ai prodotti
agroalimentari e biomedici; c) confezionamento dei prodotti agroalimentari e
biomedici; d) genomica funzionale e proteomica.
48. L’Istituto di cui al comma 46 ha sede presso
l’università degli studi di Foggia che può avvalersi, allo scopo di
assicurare la massima efficacia dello stesso, di collaborazioni con altre
università o con istituti di ricerca.
49. L’importazione e l’esportazione a fini di
commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti
false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita
ai sensi dell’articolo 517 del codice penale. Costituisce falsa
indicazione la stampigliatura «made in Italy»
su prodotti e merci non originari dall’Italia ai sensi della normativa
europea sull’origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia
indicata l’origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci,
l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a
ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana. Le
fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle
merci in dogana per l’immissione in consumo o in libera pratica e sino
alla vendita al dettaglio. La fallace indicazione delle merci può essere
sanata sul piano amministrativo con l’asportazione a cura ed a spese del
contravventore dei segni o delle figure o di quant’altro induca a ritenere
che si tratti di un prodotto di origine italiana. La falsa indicazione
sull’origine o sulla provenienza di prodotti o merci può essere sanata sul
piano amministrativo attraverso l’esatta indicazione dell’origine o
l’asportazione della stampigliatura «made in
Italy». 50. Per potenziare le attività di
controllo e di analisi nelle operazioni doganali con finalità antifrode,
sono istituite, presso l’Agenzia delle dogane, una centrale operativa
mediante idonee apparecchiature scanner
installate negli spazi doganali e una banca dati delle immagini derivate
dalle medesime apparecchiature e da quelle analoghe in dotazione al Corpo
della guardia di finanza. Il trattamento delle immagini è da intendere
attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della normativa sulla
protezione dei dati personali, essendo diretta all’applicazione delle
disposizioni la cui esecuzione è affidata alle dogane. Ai medesimi fini si
applica a dipendenti dell’Agenzia delle dogane addetti a tali servizi, in
numero non superiore a dieci, il disposto di cui all’articolo 7, comma 10,
dell’accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164, nella parte in cui il limite di 240 giorni di missione
continuativa nella medesima località, previsto dall’articolo 1, comma 3,
della legge 26 luglio 1978, n. 417, è elevato a 365 giorni. Le spese
derivanti dall’estensione del citato limite trovano copertura nello
stanziamento di cui al comma 53. 51. La centrale operativa di cui al comma 50
provvede, nel caso di merci provenienti da Paesi terzi e destinate ad
altri Paesi comunitari, a fornire informazioni agli uffici doganali dei
Paesi destinatari delle merci sulle eventuali violazioni di norme a tutela
del «made in Italy». 52. L’accesso alla banca dati delle immagini di
cui al comma 50 è disciplinato d’intesa tra il direttore dell’Agenzia
delle dogane ed il comandante generale della Guardia di finanza. 53. Al fine di cui al comma 50, è autorizzata la
spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2004. 54. Per potenziare la lotta alla contraffazione e
per tutelare la specificità dei prodotti, l’Agenzia delle dogane può
sottoscrivere con gli operatori, su loro richiesta, convenzioni per la
raccolta in una banca dati multimediale dei dati caratteristici idonei a
contraddistinguere i prodotti da tutelare, senza oneri aggiuntivi a carico
dello Stato. La raccolta dei dati di cui al presente comma ed il relativo
trattamento è attività di rilevante interesse pubblico ai sensi della
normativa sulla protezione dei dati personali, essendo diretta
all’applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata alle
dogane. 55. Con determinazione dirigenziale, adottata
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalità tecniche di attuazione delle
disposizioni di cui al comma 54. 56. Per le finalità di cui all’articolo 2, comma
2, lettera l), del decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 68, è consentito al Corpo della guardia di finanza
l’accesso diretto alla banca dati di cui al comma 54, secondo modalità
stabilite di intesa tra il direttore dell’Agenzia delle dogane ed il
comandante generale della Guardia di finanza. 57. Presso gli uffici dell’Agenzia delle dogane,
è istituito lo «sportello unico doganale», per semplificare le operazioni
di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attività
istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle
predette operazioni. 58. Ferme tutte le competenze di
legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate
anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, così
raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento
dei rispettivi procedimenti ed attività. 59. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa
con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che
concorrono per l’assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed
esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non
provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i
regolamenti di cui all’articolo 2 della legge 7 agosto 1990,
n. 241. 60. Dalla attuazione dei commi da
57 a 59 non possono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato. 61. È istituito presso il Ministero delle
attività produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di euro
per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20 milioni di euro a
decorrere dal 2006, per la realizzazione di azioni a sostegno di una
campagna promozionale straordinaria a favore del «made in Italy», anche attraverso la
regolamentazione dell’indicazione di origine o l’istituzione di un
apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul
territorio italiano o assimilate ai sensi della normativa europea in
materia di origine, nonché per il potenziamento delle attività di supporto
formativo e scientifico particolarmente rivolte alla diffusione del «made in Italy» nei mercati mediterranei,
dell’Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione dell’ente
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287,
collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare
attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna nell’ambito del
territorio nazionale. A tale fine, e per l’adeguamento delle relative
dotazioni organiche, è destinato all’attuazione delle attività di supporto
formativo e scientifico indicate al periodo precedente un importo non
superiore a 5 milioni di euro annui. Tale attività è svolta
prioritariamente dal personale del ruolo di cui all’articolo 5, comma 5,
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre
2000, n. 301, al quale, per la medesima attività, fermi restando gli
incrementi e gli adeguamenti sul trattamento economico complessivo in
godimento secondo l’ordinamento di provenienza, e il riconoscimento
automatico della progressione in carriera, nessun emolumento ulteriore è
dovuto. Le risorse assegnate all’ente di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per l’anno 2004 possono essere
versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate agli
anni successivi. Si applica il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. 62. Il Ministero delle politiche agricole e
forestali provvede alla vigilanza del marchio destinato alle produzioni
agroalimentari italiane di qualità «Naturalmenteitaliano». 63. Le modalità di regolamentazione delle
indicazioni di origine e di istituzione ed uso del marchio di cui al comma
61 sono definite con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle
attività produttive, di concerto con i Ministri dell’economia e delle
finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali e per
le politiche comunitarie. 64. Al fine di garantire il consolidamento
dell’azione di contrasto all’economia sommersa, nonché la piena efficacia
degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria, anche alla
luce dei nuovi compiti conferiti ai sensi della presente legge e
dell’articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
l’organico del ruolo degli appuntati e finanzieri del Corpo della guardia
di finanza è incrementato di 470 unità dall’anno 2004, e di ulteriori 530
unità a decorrere dall’anno 2005. Alla copertura dei posti derivanti da
tale incremento di organico si provvede mediante l’assunzione in deroga a
quanto previsto al comma 53 dell’articolo 3 di un corrispondente numero di
finanzieri, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2004, 28
milioni di euro per l’anno 2005 e 32 milioni di euro a decorrere dall’anno
2006. 65. All’articolo 6, comma 1, alinea, della legge
28 gennaio 1994, n. 84, dopo la parola: «Livorno,» è inserita la
seguente: «Manfredonia,». 66. Allo scopo di assicurare migliori condizioni
di trasparenza del mercato, garantendo la corretta informazione dei
consumatori, con uno o più decreti del Ministro delle attività produttive
e del Ministro delle politiche agricole e forestali, in coerenza con
quanto previsto dall’Unione europea in materia, sono definite le
condizioni di uso delle denominazioni di vendita dei prodotti italiani di
salumeria e dei prodotti da forno. I decreti definiscono altresì i
requisiti dei soggetti e degli organismi di ispezione abilitati ad
effettuare i controlli, garantendone l’integrità e l’indipendenza di
giudizio. 67. Salve le norme penali e le
sanzioni amministrative vigenti in materia di etichettatura e
presentazione dei prodotti alimentari, l’uso delle denominazioni di
vendita dei prodotti di salumeria e dei prodotti da forno italiani in
difformità dalle disposizioni dei decreti di cui al comma 66 è punito con
la sanzione amministrativa da tremila a quindicimila euro. La confisca
amministrativa dei prodotti che utilizzano denominazioni di vendita in
violazione dei decreti di cui al comma 66 è sempre disposta, anche qualora
non sia stata emessa l’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione
di cui al presente comma. 68. Al fine di valorizzare lo stile della
produzione nazionale, è istituita dal Ministero delle attività produttive
in collaborazione con la società EUR Spa l’Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy, con sede in Roma. 69. L’Esposizione permanente del design italiano e del made in Italy ha finalità di valorizzazione dello
stile italiano, nonché obiettivi di promozione del commercio
internazionale e delle produzioni italiane di qualità. 70. Per l’attuazione dei commi 68 e 69 è
autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2004, 2005 e 2006, a valere sulle risorse di cui al comma 61. 71. All’articolo 80, comma 31, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, le parole: «per l’anno 2003» sono sostituite
dalle seguenti: «per gli anni 2003 e 2004». 72. Presso il Ministero delle attività produttive
è costituito, senza oneri per la finanza pubblica, il Comitato nazionale
anti-contraffazione con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia
di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, di
coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché di
assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali
sleali. 73. Con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze,
degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dell’interno e
della giustizia, sono definite le modalità di composizione e di
funzionamento del Comitato di cui al comma 72, garantendo la
rappresentanza degli interessi pubblici e privati. 74. Con decreto del Ministro delle attività
produttive, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze,
delle politiche agricole e forestali e degli affari esteri, presso gli
uffici dell’Istituto per il commercio con l’estero o presso gli uffici
delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono istituiti uffici di
consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni
di origine, e per l’assistenza legale alle imprese nella registrazione dei
marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza
sleale. 75. Per l’attuazione del comma 74 è autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio
2004-2006. 76. Presso il Ministero delle
attività produttive è istituito un fondo destinato all’assistenza legale
internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti
relativi alla proprietà industriale e intellettuale, nonché contro le
pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui al
comma 61. 77. Le modalità di gestione del
fondo di cui al comma 76 sono stabilite dal decreto di cui al comma 73. 78. Per l’attuazione dei commi 76 e 77 è
autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per l’anno 2004, 4 milioni
di euro per l’anno 2005 e 2 milioni di euro per l’anno 2006, a valere
sulle dotazioni del fondo di cui al comma 61. 79. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle
attività produttive segnala all’autorità giudiziaria, per le iniziative di
sua competenza, i casi di uso di merci che violano un diritto di proprietà
intellettuale. 80. L’autorità amministrativa,
quando accerta, sia all’atto dell’importazione o esportazione che della
commercializzazione o distribuzione, la violazione di un diritto di
proprietà intellettuale o industriale, può disporre anche d’ufficio,
previo assenso dell’autorità giudiziaria e facendone rapporto alla stessa,
il sequestro della merce contraffatta, e, decorsi tre mesi, la
distruzione, a spese, ove possibile, del contravventore; è fatta salva la
conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari. 81. L’opposizione avverso il provvedimento di
distruzione è proposta nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; a tale
fine il termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del
provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale. 82. Le disponibilità del fondo di cui
all’articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive
modificazioni, sono incrementate di 10 milioni di euro per l’anno 2004 per
agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di
penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi
di esportazione a queste collegati. 83. Le modalità, le condizioni e le forme
tecniche delle attività di cui al comma 82 sono definite con decreto del
Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 21, comma 7, della
legge 5 marzo 2001, n. 57. 84. All’articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, come modificato dal comma 2-ter
dell’articolo 23 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
le parole: «delle imprese industriali e dei servizi» sono sostituite dalle
seguenti: «delle imprese industriali ed artigiane di produzione di beni e
di servizi». 85. All’articolo 72, comma 5,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al primo periodo sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: «, nonché alle agevolazioni previste dalla
legge 25 febbraio 1992, n. 215, disposte in attuazione del 5º
bando». 86. Per la prosecuzione degli interventi previsti
ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641,
per gli anni 2004, 2005 e 2006 è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di
euro annui. 87. Per il completamento degli
interventi di cui all’articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988,
n. 67, è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 5 milioni
di euro a decorrere dal 2004. 88. Ai fini dell’utilizzazione delle risorse
destinate agli interventi di cui al comma 87, gli enti beneficiari,
convenzionati ai sensi dell’articolo 30 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, sono autorizzati a contrarre mutui
quindicennali, a totale carico dello Stato, secondo criteri e modalità
stabiliti con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. 89. Le risorse di cui ai commi 87 e 88 possono
essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al
primo comma dell’articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tale
caso i rapporti tra il provveditorato alle opere pubbliche e i comuni
interessati sono disciplinati da apposita convenzione. 90. Le disposizioni di cui all’articolo 9, comma
17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai soggetti
colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, destinatari dei
provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a
titolo di tributi, contributi e premi di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell’articolo 6 del decreto-legge 24 novembre
1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1995, n. 22, che possono regolarizzare la propria posizione relativa
agli anni 1995, 1996 e 1997, entro il 31 luglio 2004, ovvero secondo le
modalità di rateizzazione previste dal citato comma 17 dell’articolo 9
della legge n. 289 del 2002. La presente disposizione si applica
entro il limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal
2004. 91. Per la prosecuzione degli interventi e
dell’opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per
i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 288 del 9 dicembre 2002, il Dipartimento della protezione civile è
autorizzato a provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i
soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine, nonché per
la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 50, comma 1, lettera
i), della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
secondo le disposizioni ivi previste, sono autorizzati due limiti di
impegno quindicennali rispettivamente di 5 milioni di euro ciascuno a
decorrere dall’anno 2005, nonché due ulteriori limiti di impegno di 5
milioni di euro ciascuno a decorrere dall’anno 2006. I predetti mutui
possono essere stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la
Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, la Cassa depositi e prestiti e
con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. 92. All’articolo 138, comma 12, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2006». 93. Le risorse derivanti dai mutui finanziati a
valere sui limiti di impegno autorizzati con riferimento alle disposizioni
di cui all’articolo 50, comma 1, lettera i),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, spettano alle regioni
Basilicata e Campania nella misura, rispettivamente, del 40 per cento e
del 60 per cento. 94. All’articolo 86, comma 2,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il secondo periodo è sostituito
dal seguente: «Il commissario di cui al comma 1, con propria
determinazione, affida, entro otto mesi dalla definizione degli stati di
consistenza, il completamento della realizzazione delle opere suddette con
le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione sulla
base della medesima disciplina straordinaria di cui alla legge 14 maggio
1981, n. 219, e ne cura l’esecuzione». 95. Per la prosecuzione dei lavori di
ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 7 e 11 maggio 1984,
di cui al decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e alla successiva
ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile
n. 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, è autorizzato un limite di
impegno quindicennale di un milione di euro a decorrere dall’anno 2005. 96. Per la prosecuzione degli interventi volti
alla realizzazione di opere infrastrutturali e viarie atte ad agevolare
gli insediamenti delle strutture universitarie di cui al comma 1
dell’articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 315, è autorizzato un
limite di impegno quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno
2005. 97. Per la prosecuzione degli interventi volti al
riassetto idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo di cui alla
legge 2 maggio 1990, n. 102, è autorizzato un limite di impegno
quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005. 98. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 31
dicembre 1991, n. 433, dopo le parole: «della presente legge,» sono
inserite le seguenti: «e comunque per fare fronte ad ogni calamità
verificatasi nell’intero territorio regionale,». 99. In conformità con il principio di cui
all’articolo 34, terzo comma, della Costituzione, agli studenti capaci e
meritevoli, iscritti ai corsi di cui all’articolo 3 del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, possono essere concessi prestiti
fiduciari per il finanziamento degli studi. 100. Al fine di cui al comma 99 è istituito un
Fondo finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti
fiduciari concessi dalle banche e dagli altri intermediari finanziari
iscritti all’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Il
Fondo può essere utilizzato anche per la corresponsione agli studenti,
privi di mezzi, e agli studenti nelle medesime condizioni residenti nelle
aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, di contributi in conto interessi per il rimborso dei predetti
prestiti fiduciari. 101. Il Fondo di cui al comma
100 è gestito da Sviluppo Italia Spa sulla base di criteri ed indirizzi
stabiliti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. 102. La dotazione del Fondo di cui al comma 100 è
pari a 10 milioni di euro per l’anno 2004. Il Fondo può essere
incrementato anche con i contributi di regioni, fondazioni e altri
soggetti pubblici e privati. 103. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell’articolo
16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. 104. In deroga a quanto previsto dall’articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, per l’anno 2004
non si applica il riferimento alla lettera a)
di cui al medesimo comma. La disposizione di cui al precedente periodo si
applica nel limite di spesa massimo per l’anno 2004 di euro 250.000. 105. Al fine di consentire la chiusura in via
transattiva di contenziosi relativi ad operazioni poste in essere con
fondi statali ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995,
n. 95, dell’articolo 1-bis del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell’articolo 3, comma 9, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell’articolo 51 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, dell’articolo 9-septies del decreto-legge 1º ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, e del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,
Sviluppo Italia Spa è autorizzata ad accettare senza istruttoria il
pagamento a saldo e stralcio dei crediti incagliati, in sofferenza o in
contenzioso alla data del 30 settembre 2003, nella misura di almeno il 50
per cento. A tale scopo, gli interessati possono presentare apposita
domanda a Sviluppo Italia Spa entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Sviluppo Italia Spa comunica agli istanti
l’importo dovuto, che dovrà essere corrisposto entro trenta giorni dalla
comunicazione. A pagamento effettuato l’eventuale contenzioso si estingue
per cessazione della materia del contendere, con spese legali
compensate. 106. Al fine di favorire la
crescita e lo sviluppo del tessuto produttivo nazionale, è istituito il
Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio. Il
Fondo è gestito da Sviluppo Italia Spa nel rispetto della legislazione
nazionale e comunitaria vigente, per effettuare interventi temporanei e di
minoranza, comunque non superiori al 30 per cento, nel capitale di imprese
produttive, nei settori dei beni e dei servizi, per gli scopi e nelle
forme di cui ai commi da 107 a 110 con priorità per quelli cofinanziati
dalle regioni. 107. Sviluppo Italia Spa è
autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo di cui al comma 106 per
sottoscrivere o acquistare, esclusivamente a condizioni di mercato, quote
di capitale di imprese produttive che presentino nuovi programmi di
sviluppo ovvero, secondo le modalità indicate dal CIPE ai sensi del comma
110, quote di minoranza di fondi mobiliari chiusi che investono in tali
imprese. 108. Gli interventi non possono
riguardare consolidamenti delle passività delle imprese, né operazioni per
il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. La gestione
del Fondo di cui al comma 106 è soggetta alla disciplina di controllo
generalmente applicata ai fondi di rischio privati e deve essere condotta
secondo criteri tali da non determinare le condizioni per configurare un
aiuto di Stato, ai sensi della comunicazione della Commissione europea
2001/C-235/03 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee C 235 del 21 agosto 2001, in materia
di aiuti di Stato e capitale di rischio. Il Fondo non investirà in imprese
operanti in settori ai quali si applicano regole comunitarie speciali in
materia di aiuti di Stato nonché nelle imprese di produzione,
trasformazione o commercializzazione dei prodotti elencati nell’allegato I
del Trattato istitutivo della Comunità europea. 109. La partecipazione può riguardare
esclusivamente medie e grandi imprese come qualificate dalla normativa
nazionale e comunitaria. 110. Le condizioni e le modalità di attuazione
degli interventi di cui ai commi da 106 a 109 sono approvate dal CIPE. In
particolare, il CIPE stabilisce:
a) i criteri generali di valutazione;
b) la durata massima, comunque non superiore a
cinque anni, della partecipazione al capitale.
111. Per la realizzazione degli interventi di cui
ai commi da 106 a 110 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per
l’anno 2004 e di 45 milioni di euro per l’anno 2005.
112. È istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali un Fondo speciale per l’incentivazione della
partecipazione dei lavoratori nelle imprese. Il Fondo interviene in
sostegno di programmi, predisposti per la attuazione di accordi sindacali
o statuti societari, finalizzati a valorizzare la partecipazione dei
lavoratori ai risultati o alle scelte gestionali delle imprese
medesime. 113. Per la gestione del Fondo
di cui al comma 112, avente una dotazione iniziale di 30 milioni di euro,
è costituito, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, un Comitato paritetico, composto da
dieci esperti, dei quali due in rappresentanza del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e otto in rappresentanza delle associazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale. Il Comitato paritetico elegge al suo
interno il presidente e adotta il proprio regolamento di funzionamento.
Con il medesimo decreto ministeriale sono stabiliti i criteri fondamentali
di gestione del Fondo. 114. Con successivi decreti, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali adegua le modalità di
gestione del Fondo di cui al comma 112, sulla base del recepimento di
eventuali accordi interconfederali o di avvisi comuni tra le parti
sociali, anche in attuazione degli indirizzi dell’Unione europea. 115. Il Comitato paritetico redige annualmente
una relazione, contenente gli esiti del monitoraggio sull’utilizzo del
Fondo di cui al comma 112, che viene trasmessa dal Ministro del lavoro e
delle politiche sociali alle competenti Commissioni parlamentari ed al
Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro. 116. All’articolo 11, comma 1, lettera a), del regolamento recante norme per
l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del
servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificata
dall’articolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le
parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni». 117. All’articolo 7 del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, dopo il comma 1-quater,
sono inseriti i seguenti:
«1-quinquies. La riscossione delle entrate
derivanti dall’utilizzazione dei beni demaniali trasferiti all’ANAS Spa ai
sensi del comma 1-bis è effettuata con le
modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, previa convenzione tra l’ANAS Spa e l’Agenzia delle
entrate.
1-sexies. All’articolo 17 del decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, dopo il comma 3, sono aggiunti i
seguenti:
“3-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze
può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche
tipologie di crediti delle società per azioni interamente partecipate
dallo Stato, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali
crediti.
3-ter. In caso di emanazione dell’autorizzazione di
cui al comma 3-bis, la società interessata
stipula apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate e l’iscrizione a
ruolo avviene a seguito di un’ingiunzione conforme all’articolo 2, primo
comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, vidimata e resa esecutiva dalla direzione regionale
dell’Agenzia delle entrate competente in ragione della dislocazione
territoriale dell’ufficio della società che l’ha richiesta“».
118. Nell’anno 2004, ai concessionari e ai
commissari governativi del servizio nazionale della riscossione è
corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo pari a
470 milioni di euro, che tiene luogo, per i ruoli emessi da uffici
statali, dell’aggio di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 13
aprile 1999, n. 112, e dell’aggio di cui all’articolo 12, comma 2,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l’aggio, a carico
del debitore, previsto dall’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo
13 aprile 1999, n. 112.
119. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate, da adottare entro il 30 luglio 2004, l’importo di cui al
comma 118 è ripartito, per una quota pari al 96 per cento, tra i
concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la
quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la
restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari
per i quali vige l’obbligo della redazione bilingue degli atti. 120. All’onere derivante dall’attuazione del
comma 118, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 121. All’articolo 4 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 237, concernente i soggetti incaricati della
riscossione delle entrate precedentemente riscosse dai servizi autonomi di
cassa degli uffici finanziari, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Per i compensi» sono
sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2003, per i compensi»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2004, il
compenso spettante a concessionari, banche e Poste italiane Spa è
determinato sulla base di apposita convenzione stipulata con l’Agenzia
delle entrate, tenuto conto dei costi diretti e indiretti del
servizio». 122. Dalle disposizioni di cui
al comma 121 non possono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica.
123. All’articolo 5, comma 20, secondo periodo,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole:
«Ad esse non si applicano» sono inserite le seguenti: «, fermo restando
quanto previsto dalla lettera b) del comma 7
del presente articolo,». 124. Al comma 30 dell’articolo 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole da:
«negli articoli» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«nei commi da 5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli da
33 a 37 del testo unico bancario». 125. La lettera g)
del comma 27 dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, è sostituita dalla seguente:
«g) siano state realizzate nei porti e nelle aree
appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché nei terreni
gravati da diritti di uso civico». 126. Al comma 17 dell’articolo 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole:
«attività di promozione» sono inserite le seguenti: «rivolte ai medici,
agli operatori sanitari e ai farmacisti».
127. All’articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Tessera del cittadino», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Tessera sanitaria»;
b) la sigla: «TC», ovunque ricorra, è sostituita
dalla seguente: «TS»; c) al comma 13, le parole: «della TC» sono
sostituite dalle seguenti: «della TS nella carta di identità elettronica
o».
128. In aggiunta a quanto previsto nella tabella
D allegata alla presente legge, al Fondo per le aree sottoutilizzate, di
cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è
attribuito un rifinanziamento di 2.700 milioni di euro per l’anno
2007.
129. La dotazione del Fondo di cui al comma 128 è
utilizzabile, previa delibera del CIPE, adottata ai sensi dell’articolo
60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, anche per il
finanziamento aggiuntivo degli strumenti di incentivazione le cui risorse
confluiscono al fondo di cui all’articolo 60, comma 3, della legge 27
dicembre 2002, n. 289. La diversa allocazione tra gli strumenti
d’intervento all’interno dei Fondi di cui agli articoli 60 e 61 della
predetta legge n. 289 del 2002 è deliberata dal CIPE. 130. All’articolo 60 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole: «degli interventi
finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole
misure di incentivazione» sono sostituite dalle seguenti: «degli
interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle
singole misure di incentivazione e alla finalità di accelerazione della
spesa in conto capitale. Per assicurare l’accelerazione della spesa le
amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle
disponibilità finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli
interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati
economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attività e di spesa.
Gli interventi finanziabili sono attuati nell’ambito e secondo le
procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di
accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i
settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico»;
b) al comma 2, le parole: «ogni quattro mesi»
sono sostituite dalla seguente: «semestralmente» e dopo le parole:
«relativa localizzazione» sono aggiunte le seguenti: «,e sullo stato
complessivo di impiego delle risorse assegnate».
131. Le procedure stabilite dal CIPE in materia
di monitoraggio, revoca e riprogrammazione degli interventi inseriti negli
Accordi di programma quadro di cui all’articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
per gli interventi che vi sono inclusi, anche se finanziati con risorse
diverse da quelle destinate alle aree sottoutilizzate, sono vincolanti per
tutti i soggetti che sottoscrivono tali Accordi.
132. I contribuenti che hanno inoltrato le
istanze per la concessione del credito d’imposta ai sensi dell’articolo
62, comma 1, lettera d), della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e che, per effetto della deliberazione del
CIPE n. 23/03 del 25 luglio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto
2003, hanno ricevuto da parte dell’Agenzia delle entrate comunicazione
della concessione del predetto contributo nel mese di settembre del 2003
possono:
a) avviare la realizzazione dell’investimento
entro il 31 marzo 2004;
b) utilizzare il contributo entro il terzo anno
successivo a quello nel quale è stata presentata l’istanza di cui alla
citata lettera d). I limiti di utilizzazione
minimi e massimi previsti dalla lettera f) del
comma 1 del citato articolo 62 della legge n. 289 del 2002 per l’anno
di presentazione dell’istanza e per l’anno successivo sono differiti di un
anno.
133. Le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 132 si applicano anche ai soggetti
che beneficiano del credito d’imposta ai sensi delle disposizioni di cui
all’articolo 62, comma 1, lettera c), ultimi
due periodi, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
134. Per le infrastrutture di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443, ad eccezione di quelle incluse nei piani
finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, che
presentano un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione
dell’opera stessa, la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve
essere accompagnata da una analisi costi-benefici e da un piano
economico-finanziario che indichi le risorse utilizzabili per la
realizzazione e i proventi derivanti dall’opera. Il CIPE assegna le
risorse finanziarie a valere sui fondi di cui all’articolo 1, comma 7,
lettera f), del decreto legislativo 20 agosto
2002, n. 190, nella misura prevista dal piano economico-finanziario
così come approvato unitamente al progetto preliminare, e individua,
contestualmente, i soggetti autorizzati a contrarre i mutui o altra forma
tecnica di finanziamento. 135. Il finanziamento di cui al comma 134 può
essere concesso da Infrastrutture Spa, dalla Cassa depositi e prestiti,
dalla Banca europea per gli investimenti ovvero dagli altri soggetti
autorizzati all’esercizio del credito ai sensi del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385. Al piano economico-finanziario dei progetti
da presentare per la richiesta di assegnazione di risorse al CIPE deve
essere allegata la formale manifestazione della disponibilità di massima
al finanziamento da parte dei predetti soggetti finanziatori. 136. I proventi derivanti dall’opera, individuati
nel piano economico-finanziario approvato e specificati nella delibera di
approvazione del CIPE, sono destinati prioritariamente al rimborso dei
finanziamenti acquisiti ai sensi del comma 135; su di essi non sono
ammesse azioni da parte di creditori diversi dal soggetto finanziatore,
fino all’estinzione del relativo debito. 137. Nei casi di decadenza e revoca della
concessione relativa alla gestione dell’infrastruttura finanziata ai sensi
del comma 135, il nuovo concessionario assume, senza liberazione del
debitore originario, il debito residuo nei confronti del soggetto
finanziatore e subentra nei relativi rapporti contrattuali. 138. Le somme eventualmente dovute al precedente
concessionario per l’utilizzo dei beni necessari per lo svolgimento del
servizio, per il riscatto degli stessi o a qualsiasi altro titolo sono
destinate prioritariamente al rimborso del debito residuo nei confronti
dei soggetti finanziatori. Il concedente garantisce il debito residuo nei
confronti dei soggetti finanziatori fino al rilascio della nuova
concessione. 139. Il CIPE, con il supporto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, esercita la funzione
di vigilanza sulla realizzazione degli interventi, anche nell’interesse
dei soggetti finanziatori. 140. Le tariffe relative alle prestazioni di
servizi rese possibili dalla realizzazione delle opere di cui al comma 134
sono determinate, sulla base del piano economico-finanziario previsto al
comma 134. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, approva lo schema tipo di piano
economico-finanziario. L’adeguamento tariffario è regolato con il metodo
del price cap, inteso come limite massimo
della variazione di prezzo unitario vincolata per un periodo pluriennale,
tenendo conto:
a) del tasso di variazione medio annuo, riferito
ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati rilevato dall’ISTAT;
b) dell’obiettivo di variazione del tasso annuale
di produttività, prefissato per un periodo quinquennale.
141. Nella determinazione delle tariffe di cui al
comma 140 si fa altresì riferimento ai seguenti elementi: a) recupero di qualità del servizio rispetto a standard prefissati per un periodo
quinquennale;
b) suddivisione simmetrica tra gestori dei
servizi e mercato del differenziale dei margini di produttività rispetto a
quanto definito nel piano finanziario; c) costi derivanti da eventi imprevedibili ed
eccezionali, da mutamenti del quadro normativo; d) costi derivanti dall’adozione di interventi
volti al controllo ed alla gestione della domanda attraverso l’uso
efficiente delle risorse, sostenuti nell’interesse generale; e) adeguato ritorno sul capitale investito.
142. Gli elementi indicati nel terzo periodo del
comma 140 e nel comma 141 possono essere modificati dal CIPE, con delibera
da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti. Nelle ipotesi
di cui ai commi da 134 a 141, quando la fissazione della tariffa non
rientra nelle competenze di una autorità indipendente, la tariffa è
fissata dal CIPE presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del
Consiglio dei ministri.
143. Per l’anno 2004, la dotazione del Fondo
nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle
regioni e degli enti locali, di cui all’articolo 54 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, è stabilita in 30 milioni di euro. 144. Per l’anno 2004, la dotazione finanziaria
del Fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse
locale, di cui all’articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
è stabilita in 70 milioni di euro. 145. Le domande presentate ai sensi dell’articolo
55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e le domande da presentare
ai fini dell’ammissione ai contributi a valere sui Fondi di cui ai commi
143 e 144 devono essere corredate dal progetto preliminare dell’opera
ovvero dell’infrastruttura che si intende realizzare. La presentazione del
progetto preliminare è presupposto indispensabile ai fini dell’erogazione
del contributo, a condizione che l’ente assegnatario assuma, nella
medesima domanda, l’impegno a trasmettere, entro la data da stabilire con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, lo studio di
fattibilità e la formale comunicazione della conclusione della fase di
progettazione finanziaria, quando richiesti dalle vigenti disposizioni. 146. Il comma 2 dell’articolo 30 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:
«2. L’esecutore dei lavori è obbligato a
costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell’importo degli
stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per
cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore
al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20 per cento». 147. Dopo il comma 2-bis dell’articolo 30 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, è inserito il seguente: «2-ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2
è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione,
nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo
svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza
necessità di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo
documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta
esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale
importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle
le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei
quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della
documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione
della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca
dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto
appaltante o concedente, che aggiudica l’appalto o la concessione al
concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per
il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data
di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche ai contratti in corso anche se
affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b), anteriormente alla data del 1º gennaio
2004». 148. Al comma 1 dell’articolo 137 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è aggiunta la seguente lettera: «c-bis) realizzare infrastrutture primarie con
interventi intersettoriali». Per l’attuazione della lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo 137 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, introdotta dal presente comma, è
autorizzata una ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro per l’anno
2004.
149. Fino al 31 dicembre 2006, la quota del
valore dell’opera che, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
e successive disposizioni attuative, deve essere realizzata dal contraente
generale con anticipazione di risorse proprie, non può superare
complessivamente il 20 per cento dell’importo dell’affidamento posto a
base di gara. Il pagamento al contraente generale della quota finanziaria
in proprio avviene, in unica soluzione, all’atto dell’ultimazione dei
lavori. 150. Qualora la regione
interessata non provveda, entro trenta giorni dalla richiesta del soggetto
proponente, all’attivazione degli accordi di programma per la
localizzazione degli interventi di cui all’articolo 18 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 1991, n. 203, che non siano stati attuati ai sensi
dell’articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, si provvede, su
proposta del medesimo soggetto proponente, comunicata alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, alla rilocalizzazione del programma in altra
regione. A tale fine, il presidente della giunta regionale ed il sindaco
del comune interessati alla nuova localizzazione, sottoscrivono un accordo
di programma, ai sensi dell’articolo 34 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento dei
programmi è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data
della ratifica da parte del comune dell’accordo di programma, sullo
stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui al citato
articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 151. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge 21
dicembre 2001, n. 443, come sostituito dal comma 3 dell’articolo 13
della legge 1º agosto 2002, n. 166, dopo le parole: «modernizzazione
e lo sviluppo del Paese» sono inserite le seguenti: «nonché per assicurare
efficienza funzionale ed operativa e l’ottimizzazione dei costi di
gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presìdi
centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere la cui
rilevanza culturale trascende i confini nazionali». 152. All’articolo 7, comma 15, lettera e), della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e
successive modificazioni, le parole: «e, contestualmente, è sospesa la
realizzazione delle altre tratte» sono soppresse. 153. Per lo sviluppo e la realizzazione delle
infrastrutture aeroportuali secondo le finalità di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 139, è concesso un contributo in conto capitale di
27,3 milioni di euro per il 2004. Per permettere l’applicazione del
regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002,
relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea
dal dumping dei Paesi asiatici, è stanziata la
somma di 10 milioni di euro per l’anno 2004. Con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti vengono stabilite le modalità di
concessione del contributo. L’efficacia delle disposizioni del presente
comma è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte
della Commissione europea. 154. I risparmi derivanti dalla riduzione dei
tassi di interesse applicati con riferimento ai mutui accesi mediante
utilizzo del contributo annuo di cui alla deliberazione del CIPE del 21
dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 57 dell’8 marzo 1996, a valere sulle risorse di cui
all’articolo 10 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono
riassegnati alla regione Veneto per il completamento del sistema
ferroviario metropolitano regionale veneto. 155. Le operazioni con oneri a carico dei bilanci
degli enti del settore pubblico allargato di cui all’articolo 27 della
legge 5 agosto 1978, n. 468, volte all’acquisizione della
disponibilità di beni da adibire al trasporto pubblico locale e degli
eventuali servizi accessori, possono essere effettuate anche mediante
contratti di leasing operativo ai sensi del
comma 156. 156. Le operazioni con oneri a
carico del bilancio dello Stato, volte all’acquisizione della
disponibilità di beni e degli eventuali servizi accessori, possono essere
effettuate mediante contratti di leasing
operativo, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente,
compresa quella a carattere speciale. Qualora l’operazione sia effettuata
in deroga alla normativa vigente, essa è preventivamente autorizzata,
tenuto conto della natura dei beni oggetto dell’acquisizione e degli
aspetti tecnico-finanziari dell’operazione stessa, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 157. Per il conseguimento dei risultati di
maggiore efficienza e produttività dei servizi di trasporto pubblico
locale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. La dotazione del fondo per l’anno 2004 è
fissata in 33 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le
modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma. Quota parte,
pari a 10 milioni di euro, è destinata al riequilibrio dei maggiori
esborsi sostenuti dalle aziende di trasporto a titolo di IRAP entro la
data del 1º gennaio 2003 in relazione a contributi per i quali è prevista
l’esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, in misura
proporzionale all’entità degli esborsi sostenuti. Gli importi corrisposti
ai sensi del terzo periodo possono essere utilizzati in compensazione, ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241. 158. È autorizzata in favore del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la spesa di 5 milioni di
euro per l’anno 2004, di 7 milioni di euro per l’anno 2005 e di 10 milioni
di euro per l’anno 2006 destinati alla progettazione e alla realizzazione
di tutte le opere di integrazione del passante di Mestre con il territorio
delle comunità locali. 159. Per il sostegno e
l’ulteriore potenziamento dell’attività di ricerca scientifica e
tecnologica è riconosciuto un contributo in conto capitale fino a 20
milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e fino a 15 milioni di euro per
l’anno 2006 a valere, fino all’importo di 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006, sulle risorse disponibili previste ai sensi
dell’articolo 3, comma 101, della presente legge. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono determinate le
misure e le tipologie degli interventi ammessi al finanziamento nonché dei
destinatari, nel rispetto della normativa comunitaria. 160. Per la promozione e il sostegno delle
attività di ricerca avanzata nel settore della fisica, realizzate in
strutture specializzate per progetti innovativi riferiti alla cooperazione
scientifica internazionale e per l’avviamento di strutture di recente
istituzione, è autorizzata per l’anno 2004 la spesa di 2 milioni di euro
in favore dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF). 161. Per l’anno 2004 è altresì autorizzata la
spesa di 1 milione di euro per la concessione di un contributo in favore
dell’Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM). 162. Per la prosecuzione degli interventi
previsti ai sensi dell’articolo 1 della legge 8 novembre 2002,
n. 264, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2004. 163. Nella ricorrenza del cinquantesimo
anniversario del secondo ricongiungimento di Trieste all’Italia, è
concesso al comune di Trieste un contributo straordinario di 5.000.000 di
euro. 164. Il contributo di cui al comma 163 è
destinato a concorrere ad iniziative riguardanti l’organizzazione di
celebrazioni, congressi, seminari, mostre, convegni di studio e attività
editoriali. 165. Il contributo di cui al
comma 163 è altresì destinato al recupero e al restauro di beni storici,
monumentali, artistici, architettonici e museali di particolare pregio o
significato e interesse storico, sociale o culturale. 166. Per l’esercizio delle attività istituzionali
del Centro nazionale di studi leopardiani è autorizzata la spesa di
250.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. 167. Al fine di potenziare la ricerca biomedica
in Italia e in particolare nelle aree territoriali di cui all’obiettivo 2,
è assegnato all’Università campus bio-medico (CBM), di cui all’articolo 19
del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31
ottobre 1991, l’importo di 20 milioni di euro per l’anno 2004 e di 30
milioni di euro per l’anno 2005 per la realizzazione di un policlinico
universitario. 168. Al fine di sostenere la
ricerca scientifica e l’assistenza nel campo della prevenzione e cura
della cecità, nonché per consentire iniziative di collaborazione e
partenariato internazionale, lo stanziamento annuo previsto dall’articolo
1 della legge 28 agosto 1997, n. 284 , è incrementato dell’importo di
euro 600.000 annui da destinare alle finalità di cui all’articolo 2, comma
3, della medesima legge n. 284 del 1997. 169. Alle procedure nazionali di rilascio delle
autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano e
relative modifiche si applicano i tempi e le modalità di cui,
rispettivamente, all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, e agli
articoli 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1084/2003 della
Commissione, del 3 giugno 2003. 170. È autorizzato lo stanziamento di 8 milioni
di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006 a favore dell’Istituto superiore di
sanità per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 92, comma 7,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 171. Al fine di semplificare le procedure e gli
adempimenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone
idonei sistemi per la gestione informatizzata di tutti i pagamenti su
conto corrente postale, a qualsiasi titolo dovuti, relativi alle
operazioni di competenza. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sulla base di apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e Poste italiane Spa, sono definiti, senza oneri aggiuntivi
per lo Stato, termini, diritti e corrispettivi, modalità di attuazione,
ivi compresi la realizzazione, la gestione e lo sviluppo delle specifiche
infrastrutture tecnologiche, le procedure applicative e di informazione
all’utenza. 172. Il nuovo servizio non potrà
intervenire a danno o in sostituzione delle prestazioni attualmente già
previste dal servizio universale. 173. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge 21
novembre 2000, n. 353, il quarto periodo è sostituito dai seguenti:
«Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni
edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. È inoltre vietata per
dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché
di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed
attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia
stata prevista in data precedente l’incendio dagli strumenti urbanistici
vigenti a tale data». 174. Per favorire il rilancio
minerario energetico del bacino del Sulcis, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994,
il termine previsto nel comma 1 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 2004. 175. Le risorse finanziarie previste dal comma 2
del citato articolo 57 della legge n. 449 del 1997 sono integrate con
l’importo di 25 milioni di euro a valere sulle agevolazioni finanziarie di
cui all’articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1994 e sono erogate con le modalità previste dal
comma 3 del medesimo articolo 57. 176. Al fine di agevolare lo sviluppo
dell’economia e dell’occupazione, sono autorizzati nel triennio 2004-2006
i limiti di impegno di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge,
con la decorrenza e l’anno terminale ivi indicati. 177. Fermo restando quanto previsto dall’articolo
54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i limiti di
impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche
disposizioni legislative sono da intendere quale concorso dello Stato al
pagamento di una quota degli oneri derivanti dai mutui o da altre
operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche
amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale
SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di
investimenti. La quota di concorso è fissata con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro
competente. 178. La disposizione di cui al
comma 177 si applica ai mutui e alle altre operazioni finanziarie
stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 179. All’articolo 11 della legge 7 marzo 2001,
n. 78, al comma 6, dopo la parola: «disponibili» sono inserite le
seguenti: «al 1º gennaio 2004 e autorizzate ai sensi dei commi 2 e 3 del
presente articolo» e le parole: «già predisposti e» sono soppresse. 180. Al comma 3 dell’articolo 45 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, le parole: «e della Fiera di Verona» sono
sostituite dalle seguenti: «, della Fiera di Verona, della Fiera di Foggia
e della Fiera di Padova». 181. Alle imprese editrici di quotidiani e di
periodici e alle imprese editrici di libri iscritte al registro degli
operatori di comunicazione è riconosciuto un credito d’imposta pari al 10
per cento della spesa per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa
delle testate edite e dei libri sostenuta nell’anno 2004. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di
riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il
rispetto del limite di spesa fissato, per l’anno 2005, in 95 milioni di
euro. 182. La spesa per l’acquisto della carta deve
risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici. Nel caso in cui
la carta sia acquistata da soggetti diversi dall’editore, essa deve
comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta da quella
relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio. 183. Sono escluse dal beneficio le spese per
l’acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti
editoriali:
a) i quotidiani ed i periodici che contengono
inserzioni pubblicitarie per un’area superiore al 50 per cento dell’intero
stampato, su base annua;
b) i quotidiani ed i periodici non posti in
vendita, cioè non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per
abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle
associazioni senza fini di lucro; c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a
titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro
diffusione; d) i quotidiani ed i periodici di pubblicità,
cioè quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con
il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad
incentivarne l’acquisto; e) i quotidiani ed i periodici di vendita per
corrispondenza; f) i quotidiani ed i periodici di promozione
delle vendite di beni o di servizi; g) i cataloghi, cioè pubblicazioni contenenti
elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni
sulle caratteristiche dei medesimi; h) le pubblicazioni aventi carattere
postulatorio, cioè finalizzate all’acquisizione di contributi, di offerte,
ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle
utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni
religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento; i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici, nonché di altri organismi, ivi
comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti
territoriali o che svolgano una pubblica funzione; l) i quotidiani ed i periodici contenenti
supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell’articolo
74, primo comma, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ai fini dell’ammissione al regime speciale previsto dallo
stesso articolo 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972; m) i prodotti editoriali pornografici.
184. Il credito d’imposta non concorre alla
formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in
compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il credito d’imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al
rimborso ad altro titolo spettante; l’eventuale eccedenza è riportabile al
periodo di imposta successivo.
185. L’ammontare della spesa complessiva per
l’acquisto della carta e l’importo del credito d’imposta di cui al comma
181 sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d’imposta durante il quale la spesa è stata effettuata. 186. In caso di utilizzo del credito d’imposta in
tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia
di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai
fini delle imposte sui redditi. 187. Il comma 30, secondo periodo, dell’articolo
2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si interpreta nel senso che,
a decorrere dal 1º gennaio 2002, le cooperative di giornalisti editrici di
agenzie di stampa quotidiane, che hanno trasmesso mediante i canali in
concessione esclusiva dell’Ente poste italiane fino alla data ultima di
cessazione del servizio, continuano a percepire i contributi previsti dal
comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, qualunque siano le attuali modalità di
trasmissione. 188. I termini finali per il
completamento degli investimenti che fruiscono delle agevolazioni di cui
al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, valido per il
bando del 2000, per il settore dell’industria relativo alle regioni
Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e
Sicilia, sono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 2003 ed al 30
giugno 2005, per i soggetti che hanno richiesto l’erogazione del
contributo in due o tre tranche. 189. L’efficacia delle disposizioni di cui ai
commi da 181 a 188 è subordinata all’autorizzazione delle competenti
autorità europee. 190. Dei contributi di cui
all’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
possono beneficiare in misura paritaria, per una quota pari al 10 per
cento della somma riservata alle emittenti radiofoniche, le emittenti
radiofoniche nazionali a carattere comunitario. I nuovi soggetti
beneficiari devono presentare le domande entro il 31 gennaio 2004. 191. Alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 2, il quarto comma è
abrogato;
b) all’articolo 5, il primo comma è sostituito
dal seguente:
«L’Istituto può concedere
contributi per interessi sui mutui anche se accordati da altre aziende di
credito e dalla Cassa depositi e prestiti per le finalità istituzionali,
con le disponibilità di un fondo speciale costituito presso l’Istituto
medesimo e alimentato con il versamento da parte dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato dell’aliquota ad esso spettante a norma
dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, nonché con
l’importo dei premi riservati al CONI a norma dell’articolo 6 del decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496, colpiti da decadenza per i quali
resta salvo il disposto dell’articolo 90, comma 16, della legge 27
dicembre 2002, n. 289». 192. L’Istituto per il credito sportivo è
autorizzato a concedere finanziamenti alla CONI Servizi Spa, a condizione
che tali finanziamenti siano utilizzati per la ristrutturazione del debito
esistente della società stessa.
193. All’articolo 19, comma 2, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto ai sensi del secondo
periodo», e nel secondo periodo, le parole: «diversi da» sono sostituite
dalla seguente: «inclusi». 194. Per la definizione delle posizioni dei
concessionari incaricati della raccolta di scommesse sportive ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998,
n. 174, anche al fine di dare attuazione ai princìpi formulati
nell’articolo 39, comma 12-bis, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano le
seguenti disposizioni:
a) i concessionari che gestiscono il servizio di
raccolta delle scommesse relative ad avvenimenti sportivi e che non hanno
tempestivamente aderito alle condizioni ridefinite con i decreti
interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale
n. 139 del 15 giugno 2002 e n. 187 del 10 agosto 2002,
possono farlo entro il 31 gennaio 2004, mediante comunicazione al CONI e
all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e pagamento, nel
suddetto termine, del 30 per cento del debito maturato, per solo capitale,
a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo
nell’adesione, di un ulteriore importo complessivo, pari ad euro 1.000. Le
somme ancora dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni
fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio
bancario praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di
pari importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre
2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, al netto di sanzioni e
maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario
praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque rate di pari
importo, entro il 30 giugno di ciascun anno a partire dall’anno 2004. Le
cauzioni prestate dai concessionari per la raccolta delle scommesse
sportive ai sensi dell’articolo 8 della convenzione di cui al decreto
direttoriale del 7 aprile 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 1999,
costituiscono garanzia anche per l’esatto adempimento di tutti gli
obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dalla
presente lettera, previa verifica della loro validità da parte del CONI e
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Il mancato versamento
anche di una sola rata nei termini previsti dalla presente lettera
comporta l’immediata decadenza della concessione, l’immediata decadenza
del concessionario dal beneficio del termine, l’immediato incameramento
delle cauzioni e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore
nazionale. Gli effetti dei provvedimenti che hanno determinato la
cessazione dei rapporti di concessione, adottati sulla base dei citati
decreti interdirigenziali del 6 giugno e del 2 agosto 2002, si estinguono
nei riguardi dei concessionari che effettuano l’adesione prevista nella
presente lettera. Nei confronti dei medesimi concessionari cessano gli
effetti degli atti impositivi emessi dall’Amministrazione finanziaria, per
il recupero dell’imposta unica sulle scommesse sportive, relativamente
agli anni 2000, 2001 e 2002. Dal 1º gennaio 2003, per ciascun anno di
durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse
relative ad avvenimenti sportivi, il corrispettivo minimo dovuto da
ciascun concessionario è pari ai prelievi spettanti all’amministrazione
concedente sulle scommesse effettivamente accertate nell’anno precedente,
incrementato dell’aumento percentuale realizzatosi su base regionale
nell’anno di riferimento;
b) ai concessionari che fanno atto di adesione ai
sensi della lettera a), nonché a quelli che
hanno tempestivamente aderito ai decreti interdirigenziali di cui alla
medesima lettera a), è consentito versare il
residuo debito maturato a titolo di integrazione delle quote di prelievo
maturate fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo
garantito relativamente agli anni 2000 e 2001, ridotti del 33,3 per cento,
in cinque rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30
ottobre di ciascun anno a partire dal 2004. Il mancato versamento anche di
una sola rata nei termini previsti dal presente comma comporta l’immediata
decadenza dalla concessione, l’immediata decadenza dei concessionari dal
beneficio del termine, l’immediato incameramento della fideiussione e la
disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale. Le stesse
misure sono attivate nei confronti dei concessionari che ritardano di
oltre trenta giorni il pagamento delle ulteriori somme dovute, fino alla
scadenza della concessione, a titolo di integrazione fino al
raggiungimento del minimo garantito, quote di prelievo ed imposta
unica; c) per quanto non diversamente stabilito in modo
espresso dal presente comma, restano ferme le disposizioni dell’articolo 8
del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, nonché dei
decreti interdirigenziali 6 giugno e 2 agosto 2002; d) alla CONI Servizi Spa in considerazione delle
minori entrate ad essa derivate è concesso un contributo di 6 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni dal 2004 al 2010.
195. All’articolo 39, comma 7-bis, capoverso 7-bis,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto il
seguente periodo: «Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31
dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all’articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale
disposizione si applica dal 1º maggio 2004».
196. Al comma 13 dell’articolo 145 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, le parole: «pari al 10 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «pari al 30 per cento». 197. All’articolo 8 della legge 23 marzo 1981,
n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni di cui al
primo comma non si applicano alle società che hanno adempiuto all’obbligo
di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38». 198. Le società sportive possono
regolarizzare le posizioni debitorie nei confronti dell’INAIL mediante
rateizzazione degli importi dovuti relativamente agli anni 2000, 2001 e
2002. Ai fini di cui al periodo precedente, le società sono tenute a
effettuare i versamenti in un’unica rata entro il 30 novembre 2004 ovvero
in due rate di pari importo, rispettivamente con scadenza al 30 settembre
2004 e al 30 aprile 2005.
199. Il perfezionamento della procedura prevista
dal comma 198 comporta la preclusione, nei confronti delle società
interessate, di ogni accertamento e l’esclusione di sanzioni. 200. Alle società sportive che operano nei
campionati di calcio di serie C1 e C2 e nel campionato di pallacanestro di
serie A1 e A2, che nel periodo di imposta 2004 incrementano il numero dei
giovani sportivi che siano cittadini di Paesi membri dell’Unione europea
di età compresa tra i quattordici e i ventidue anni assunti con contratto
di lavoro dipendente, è concesso un credito di imposta pari al 15 per
cento del reddito di lavoro dipendente corrisposto a tali soggetti, e
comunque nella misura massima annua di 5.164 euro per dipendente. 201. Il credito di imposta di cui al comma 200 è
fruibile limitatamente ai nuovi assunti che risultino eccedenti rispetto
al numero medio dei giovani sportivi con contratto di lavoro dipendente
risultanti nel periodo di imposta 2003 e alle seguenti condizioni:
a) la percentuale dei cittadini di Paesi membri
dell’Unione europea rispetto al totale dei giovani sportivi dipendenti
della società sportiva deve risultare superiore a quella media dei tre
anni precedenti;
b) siano osservati gli obblighi di legge previsti
per l’assicurazione contro gli infortuni e la morte; c) le società abbiano regolarmente adempiuto agli
obblighi tributari.
202. Il credito di imposta di cui al comma 200,
che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione
rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive né ai
fini del rapporto di cui all’articolo 63 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1º gennaio 2004,
esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
203. Il credito di imposta di cui al comma 200 è
fruibile entro il limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2004 e
di 1,5 milioni di euro per l’anno 2005. 204. Per consentire lo svolgimento dei propri
compiti istituzionali, nonché per il finanziamento e il potenziamento dei
programmi relativi allo sport sociale, agli enti di promozione sportiva è
destinata la somma di 1 milione di euro per l’anno 2004. 205. All’articolo 51 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
stabiliti le modalità tecniche per l’iscrizione all’assicurazione
obbligatoria presso l’ente pubblico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 1º aprile 1978, n. 250, nonché i termini, la natura,
l’entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi». Il decreto di
cui all’articolo 51, comma 2-bis, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, è emanato entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. 206. All’articolo 82, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: «Lampedusa,» sono inserite le
seguenti: «nonché relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra
gli scali aeroportuali di Reggio Calabria e Messina e di Foggia ed i
principali aeroporti nazionali,». 207. Per le finalità di cui al comma 4
dell’articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, il limite di
rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati è incrementato di 10
milioni di euro per gli anni 2004 e 2005 e di 7,5 milioni di euro per
l’anno 2006. 208. Al comma 15 dell’articolo
31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «sono abrogate le
disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «non trovano applicazione le
disposizioni»;
b) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:
«Al fine di agevolare la gestione liquidatoria degli enti locali in stato
di dissesto finanziario, di cui al citato testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stanziata, in via eccezionale,
la somma annua di 600 mila euro per il triennio 2004-2006».
209. Per gli interventi di cui all’articolo 3
della legge 16 marzo 2001, n. 88, è stanziata la somma annuale di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. Per gli
interventi di cui all’articolo 2 della legge 28 dicembre 1999,
n. 522, è stanziata la somma annuale di 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.
210. Ai fini di cui al comma 209, all’articolo 1,
comma 3, della legge 16 marzo 2001, n. 88, nonché all’articolo 3,
comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre 2001, n. 487, le parole:
«nell’anno 2000» sono sostituite dalle seguenti: «nell’anno 2003». 211. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con regolamento da adottare con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni
attuative, nei limiti finanziari indicati al comma 209, in particolare per
determinare le condizioni ed i criteri per la concessione dei
contributi. 212. Per favorire il recupero
del materiale rotabile, è istituito nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una
dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006,
da destinare all’erogazione di contributi a sostegno delle attività di
ripristino in uso del materiale rotabile dismesso adibito al trasporto
merci. 213. I contributi previsti dal comma 212 sono
attribuiti alle piccole e medie imprese, di cui al regolamento (CE)
n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, che esercitano
servizi di trasporto merci, in proporzione alle unità di materiale
rotabile da esse acquistate e di nuovo poste in uso direttamente o
attraverso cessione ad altri soggetti che esercitano le medesime attività
di trasporto. 214. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni, le
modalità di attribuzione e gli importi dei contributi di cui al comma
212. 215. Al fine di sostenere le attività dei
distretti industriali della nautica da diporto è istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo
con dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2004, 1 milione di euro per
l’anno 2005 e 1 milione di euro per l’anno 2006. 216. Il fondo di cui al comma 215 è destinato
all’assegnazione di contributi, per l’abbattimento degli oneri concessori,
a favore delle imprese o dei consorzi di imprese operanti nei distretti
industriali dedicati alla nautica da diporto, che insistono in aree del
demanio fluviale e che ospitano in approdo almeno cinquecento posti
barca. 217. Con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuate le aree di cui al comma 216
e sono definite le modalità di assegnazione dei contributi. 218. All’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dai seguenti: «2. L’alienazione delle partecipazioni di cui al
comma 1 è effettuata con modalità trasparenti e non discriminatorie,
finalizzate anche alla diffusione dell’azionariato tra il pubblico dei
risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette modalità di
alienazione sono preventivamente individuate, per ciascuna società, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
attività produttive.
2-bis. Al fine di realizzare la massimizzazione
del gettito per l’Erario, il contenimento dei costi e la rapidità di
esecuzione della cessione, in deroga alle disposizioni di cui al comma 2,
il Ministro dell’economia e delle finanze individua, con proprio decreto,
le modalità di alienazione delle partecipazioni direttamente detenute
dallo Stato non di controllo e di valore inferiore ad euro 50 milioni,
secondo tecniche in uso nei mercati finanziari e fermo restando il
rispetto dei princìpi di trasparenza e non discriminazione. 2-ter. Alle alienazioni di cui al comma 2 si
applica l’articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481,
e successive modificazioni, per la dismissione delle partecipazioni di
controllo ivi indicate, salvo il caso di alienazione di titoli azionari
già quotati in mercati regolamentati nazionali o comunitari qualora il
collocamento sia rivolto, direttamente o indirettamente, ad un pubblico
indistinto di risparmiatori o di investitori istituzionali»;
b) al comma 5, le parole: «Il Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, per quanto concerne le partecipazioni del Ministero del
tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell’economia e
delle finanze, per quanto concerne le proprie partecipazioni»; dopo le
parole: «possono affidare» sono inserite le seguenti: «anche in deroga
alle disposizioni dell’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, ove applicabili»; dopo le parole: «presente decreto» è
inserito il seguente periodo: «I soggetti incaricati della valutazione
possono partecipare ai consorzi di collocamento ma non assumerne la
guida»;
c) dopo il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 si
applicano anche agli incarichi conferiti dal Ministero dell’economia e
delle finanze in relazione a piani di riordino, risanamento o
ristrutturazione delle società partecipate dallo Stato, propedeutici alla
dismissione della partecipazione». 219. All’articolo 25, comma 1, del decreto-legge
25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 409, le parole: «è effettuato» sono sostituite
dalle seguenti: «può essere effettuato anche».
220. All’articolo 80, comma 7, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, le parole: «non coinvolto nella strutturazione
dell’operazione di alienazione» sono soppresse. 221. All’articolo 5 del decreto-legge 29 marzo
1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio
1995, n. 206, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. A modifica di quanto previsto dall’articolo
13, primo comma, numero 5), della legge 16 aprile 1973, n. 171, la
prevalente partecipazione pubblica nelle aziende costituite nei comuni di
Venezia e Chioggia è assicurata dagli enti locali. Lo Stato può cedere a
enti locali ovvero a terzi la sua attuale partecipazione». 222. All’articolo 12, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, i numeri
1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti: «1)
la partecipazione pubblica è assicurata dalla regione, dal comune, dalla
provincia ed eventualmente da altri enti locali;
2) la
partecipazione dello Stato può essere effettuata anche a mezzo di società
controllate; 3) la
quota di partecipazione degli enti locali non può essere inferiore al 60
per cento».
223. Il comma 24 dell’articolo 1 della legge 24
dicembre 1993, n. 560, si interpreta nel senso che gli alloggi
attualmente di proprietà statale realizzati ai sensi dell’articolo 18
della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni,
assegnati ai cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo ai
sensi dell’articolo 1 della legge 4 marzo 1952, n. 137, sono ceduti
in proprietà ai profughi assegnatari o ai loro congiunti in possesso dei
requisiti previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle
condizioni di vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità
di pagamento, si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di
presentazione della domanda di acquisto dell’alloggio.
224. Gli immobili di cui al comma 3 dell’articolo
45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
realizzati e assegnati ai profughi, non possono essere utilizzati per
finalità diverse da quelle originarie e, di conseguenza, anche se gestiti
da amministrazioni non statali, il preesistente vincolo di destinazione
non può essere modificato. 225. Per i canoni degli immobili di cui al comma
3 dell’articolo 45 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, attualmente di proprietà statale, si applica la disciplina
prevista dal comma 8-ter dell’articolo 5 del
decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 1995, n. 507. 226. All’articolo 7, comma 3, lettera r), della legge 17 dicembre 1971, n. 1158,
come sostituito dall’articolo 4 del decreto legislativo 24 aprile 2003,
n. 114, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono devolute alla
concessionaria, a decorrere dall’avvio dell’esercizio ferroviario, le
somme riconosciute ad RFI Spa per gli oneri di collegamento ferroviario
tra la penisola e la Sicilia, nella misura prevista dall’Accordo di
programma vigente alla stipula della convenzione, con gli eventuali
aggiornamenti». 227. All’articolo 2 del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1.
Tra le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato
operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni,
delle fonti di energia, e degli altri pubblici servizi, sono individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su
proposta del Ministro dell’economia e finanze, di intesa con il Ministro
delle attività produttive, nonché con i Ministri competenti per settore,
previa comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, quelle nei
cui statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del controllo,
deve essere introdotta con deliberazione dell’assemblea straordinaria una
clausola che attribuisca al Ministro dell’economia e delle finanze la
titolarità di uno o più dei seguenti poteri speciali da esercitare di
intesa con il Ministro delle attività produttive: a) opposizione all’assunzione, da parte dei
soggetti nei confronti dei quali opera il limite al possesso azionario di
cui all’articolo 3, di partecipazioni rilevanti, per tali intendendosi
quelle che rappresentano almeno la ventesima parte del capitale sociale
rappresentato da azioni con diritto di voto nelle assemblee ordinarie o la
percentuale minore fissata dal Ministro dell’economia e delle finanze con
proprio decreto. L’opposizione deve essere espressa entro dieci giorni
dalla data della comunicazione che deve essere effettuata dagli
amministratori al momento della richiesta di iscrizione nel libro soci,
qualora il Ministro ritenga che l’operazione rechi pregiudizio agli
interessi vitali dello Stato. Nelle more di decorrenza del termine per
l’esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque
quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle
azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In
caso di esercizio del potere di opposizione, attraverso provvedimento
debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato
dall’operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non può
esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da
quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la
partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In
caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro
dell’economia e delle finanze, ordina la vendita delle azioni che
rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui
all’articolo 2359-ter del codice civile. Il
provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro
sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo
regionale del Lazio;
b) opposizione alla conclusione di patti o
accordi di cui all’articolo 122 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nel caso in cui vi sia
rappresentata almeno la ventesima parte del capitale sociale costituito da
azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria o la percentuale
minore fissata dal Ministro dell’economia e delle finanze con proprio
decreto. Ai fini dell’esercizio del potere di opposizione la CONSOB
informa il Ministro dell’economia e delle finanze dei patti e degli
accordi rilevanti ai sensi del presente articolo di cui abbia avuto
comunicazione in base al citato articolo 122 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998. Il potere di opposizione deve
essere esercitato entro dieci giorni dalla data della comunicazione
effettuata dalla CONSOB. Nelle more di decorrenza del termine per
l’esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque
quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale dei soci aderenti
al patto sono sospesi. In caso di emanazione del provvedimento di
opposizione, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio
arrecato dai suddetti accordi o patti agli interessi vitali dello Stato,
gli accordi sono inefficaci. Qualora dal comportamento in assemblea dei
soci sindacali si desuma il mantenimento degli impegni assunti con
l’adesione ai patti di cui al citato articolo 122 del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 58 del 1998, le delibere assunte con il
voto determinante dei soci stessi sono impugnabili. Il provvedimento di
esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni
dai soci aderenti ai patti o agli accordi innanzi al tribunale
amministrativo regionale del Lazio; c) veto, debitamente motivato in relazione al
concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato,
all’adozione delle delibere di scioglimento della società, di
trasferimento dell’azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento
della sede sociale all’estero, di cambiamento dell’oggetto sociale, di
modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri di cui al
presente articolo. Il provvedimento di esercizio del potere di veto è
impugnabile entro sessanta giorni dai soci dissenzienti innanzi al
tribunale amministrativo regionale del Lazio; d) nomina di un amministratore senza diritto di
voto».
228. Il potere di opposizione di cui all’articolo
2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994,
n. 474, come modificato dal comma 227, è esercitabile con riferimento
alla singola operazione. Esso è altresì esercitabile quando la
partecipazione, anche attraverso singoli atti di acquisto, registri un
incremento pari o superiore alla misura prevista. Tale potere è parimenti
esercitabile ogniqualvolta sorga l’esigenza di tutelare sopravvenuti
motivi imperiosi di interesse pubblico entro il termine di dieci giorni
dal loro concreto manifestarsi. In tale caso l’atto di esercizio del
potere statale deve contenere esplicito e motivato riferimento alla data
in cui tali motivi si sono manifestati.
229. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,
d’intesa con il Ministro delle attività produttive, nonché con i Ministri
competenti per settori, sono individuate le società dai cui statuti va
eliminata, con deliberazione dell’assemblea straordinaria, la clausola con
la quale è stata attribuita al Ministro dell’economia e delle finanze la
titolarità di uno o più dei poteri speciali. 230. Con apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell’economia e delle
finanze e delle attività produttive, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, verranno individuati
i criteri di esercizio dei poteri speciali, limitando il loro utilizzo ai
soli casi di pregiudizio degli interessi vitali dello Stato. 231. Gli statuti delle società nelle quali è
prevista la clausola che attribuisce allo Stato i poteri speciali sono
adeguati alle disposizioni di cui ai commi da 227 a 230. 232. In relazione alle disposizioni di cui
all’articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è assegnato
alla CONI Servizi Spa, a titolo di apporto al capitale sociale, l’importo
di 130 milioni di euro per l’anno 2004. 233. Ai fini della razionalizzazione e del
contenimento della spesa pubblica, il Ministero degli affari esteri può
concedere in comodato gratuito locali degli immobili di proprietà
demaniale all’estero che ospitano rappresentanze diplomatiche o uffici
consolari o loro sezioni distaccate, ad altre amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, con l’obiettivo
dell’internazionalizzazione del sistema produttivo italiano. 234. All’articolo 113 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: «5-bis. Le normative di settore, al fine di
superare assetti monopolistici, possono introdurre regole che assicurino
concorrenzialità nella gestione dei servizi da esse disciplinati
prevedendo, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, criteri di
gradualità nella scelta della modalità di conferimento del servizio.
5-ter. In ogni caso in cui la gestione della
rete, separata o integrata con l’erogazione dei servizi, non sia stata
affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori di cui ai
precedenti commi provvedono all’esecuzione dei lavori comunque connessi
alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di
concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di
evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all’articolo 24
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e all’articolo 143 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554. Qualora la gestione della rete, separata o integrata
con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il
soggetto gestore può realizzare direttamente i lavori connessi alla
gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e
purché la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del
servizio relativo alla rete, sia l’esecuzione dei lavori connessi.
Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione
del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a
terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione
vigente.»;
b) al comma 15-bis è
aggiunto il seguente periodo: «Sono altresì escluse dalla cessazione le
concessioni affidate alla data del 1º ottobre 2003 a società già quotate
in borsa e a quelle da esse direttamente partecipate a tale data a
condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a
società originariamente a capitale interamente pubblico che entro la
stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale
attraverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi
indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del termine
equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiudicate
nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza pubblica, salva la
possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data
successiva qualora la stessa risulti proporzionata ai tempi di recupero di
particolari investimenti effettuati da parte del gestore.»;
c) dopo il comma 15-ter è aggiunto il seguente:
«15-quater. A decorrere dal 1º gennaio 2007 si
applica il divieto di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti
dell’espletamento delle prime gare aventi ad oggetto i servizi forniti
dalle società partecipanti alla gara stessa. Con regolamento da emanare ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, sentite le Autorità indipendenti del settore e
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, il Governo definisce le condizioni per
l’ammissione alle gare di imprese estere, o di imprese italiane che
abbiano avuto all’estero la gestione del servizio senza ricorrere a
procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo caso, sia
fatto salvo il principio di reciprocità e siano garantiti tempi certi per
l’effettiva apertura dei relativi mercati». 235. All’articolo 36 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, al comma 4-bis, le parole:
«aziende agricole» sono sostituite dalle seguenti: «aziende artigianali,
agricole e di pesca». La disposizione di cui al presente comma ha effetto
limitatamente alle somme già stanziate alla data di entrata in vigore
della presente legge.
236. Le fondazioni IRCCS e gli IRCCS non
trasformati in fondazioni sono autorizzati a procedere all’alienazione di
beni immobili del proprio patrimonio al fine di ripianare eventuali debiti
pregressi maturati fino al 31 ottobre 2003. Le modalità di attuazione sono
autorizzate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto della normativa
generale sull’alienazione dei beni immobili pubblici. 237. Per favorire la tutela delle acque in
attuazione delle direttive comunitarie, il risparmio della risorsa idrica,
il minore inquinamento e il riutilizzo della stessa e per la realizzazione
degli interventi di bonifica urgenti relativi ai siti di interesse
nazionale già individuati, ai siti interessati dalla presenza di amianto,
nonché alle aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex
estrattive minerarie, è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006. 238. Con effetto dal 1º gennaio 2004 i
trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell’assegno vitalizio di cui
all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive
modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili. 239. Al comune di Lampedusa è riconosciuto un
contributo straordinario di 1 milione di euro per l’anno 2004 per
fronteggiare l’emergenza profughi. 240. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali
di cui all’articolo 11-bis della legge 5
agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6 della legge 23 agosto
1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che
si prevede possano essere approvati nel triennio 2004-2006, restano
determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, nelle misure
indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per
il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. 241. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati
di previsione del bilancio 2004 e triennio 2004-2006, in relazione a leggi
di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge
finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente
legge. 242. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come sostituita dall’articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999,
n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che
prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati fra le spese
in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005
e 2006, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente
legge. 243. Ai termini dell’articolo 11, comma 3,
lettera e), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella
Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi
determinati nella medesima Tabella. 244. Gli importi da iscrivere in bilancio in
relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere
pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente
legge. |