Legge 10 giugno 1982, n. 349
Interpretazione
autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico e di
requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni
ordine e grado nonché norme integrative in materia di concorsi direttivi e
ispettivi
Art. 1
La disposizione di cui al primo
comma dell'articolo 58 del
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, deve considerarsi valida anche
per la determinazione della durata del servizio richiesto come requisito di
ammissione ai concorsi direttivi e ispettivi. Il servizio effettivamente
prestato per almeno centottanta giorni si intende valido anche se l'anno
scolastico non è determinato alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
E' altresì valido
ai fini di cui al precedente comma il servizio di prova prestato ai sensi del
secondo comma dell'articolo 2 del decreto-Legge 21 settembre 1973, n. 567, convertito,
con modificazioni, nella Legge 15 novembre 1973, n. 727.
Art. 2
Il periodo di
aspettativa per servizio militare di leva di cui all'articolo 67 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
prestato dopo la nomina in ruolo, deve considerarsi servizio effettivo valido
anche come requisito di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi.
Art. 3
Ai fini dell'ammissione ai
concorsi direttivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli
del personale docente del tipo di scuola cui si riferiscono i concorsi
medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo
alla restituzione a detti ruoli.
Art. 4
Il Ministro della pubblica
istruzione è tenuto a riesaminare le posizioni di coloro i quali abbiano
superato le prove in concorsi già espletati dopo la data di entrata in vigore
del D.P.R. 31 maggio
1974, n. 417, o in fase di espletamento, e si trovino nelle
situazioni previste nei precedenti articoli, adottando i conseguenti
provvedimenti. Restando in ogni caso valide le nomine già disposte, quelle di
cui al comma precedente hanno decorrenza dal 10 settembre 1982 nei limiti dei
posti disponibili dopo i trasferimenti, salva l'eventuale più favorevole
decorrenza giuridica per effetto delle posizioni in graduatoria.
Art. 5
Ai fini delle
nomine da effettuare sui posti disponibili nel territorio nazionale a decorrere
dal 10 settembre 1982 ai sensi dell'articolo 1,
terzo e quarto comma, della Legge 22 dicembre 1980, n. 928,
è costituita un'unica graduatoria di merito per i concorsi a posti di personale
direttivo della scuola elementare indetti con decreti del Ministro della
pubblica istruzione 21 luglio 1979 e 4 marzo 1980, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale rispettivamente dell'8 settembre 1979, n. 247, e del 13 agosto 1980,
n. 221, sulla base del punteggio complessivo conseguito dai candidati che
abbiano superato le prove concorsuali.
Art. 6
Ai fini del
conferimento di nuovi incarichi di presidenza nella scuola secondaria ed
artistica per l'anno scolastico 1982-83, da effettuare dopo la sistemazione
degli aventi titolo a proroga, hanno precedenza assoluta coloro i quali,
inclusi nella graduatoria compilata ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera
b), della Legge 14 agosto 1971, n. 821, abbiano superato le prove d'esame in
concorsi per posti cui si riferisce la graduatoria stessa, le cui prove d'esame
siano state concluse alla data di entrata in vigore della presente legge.