LEGGE 8 agosto 1995, n. 341 (GU n. 192 del 18/08/1995)
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad accelerare
il completamento degli interventi
pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse. Ecologia.
Materia: OPERE PUBBLICHE
URN: urn:nir:stato:legge:1995-08-08;341
Preambolo
La Camera dei
deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1 .
Il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, recante misure dirette ad
accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione
dei nuovi interventi nelle aree depresse, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2 .
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi
gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del
decreto-legge 24 aprile 1995, n. 123.
La presente legge, munita del sigillo dello
Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Lavori Preparatori
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati
(atto n. 2759) : Presentato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri (DINI), dal Ministro del bilancio (MASERA), dal Ministro
dell'industria (CLÒ), dal Ministro per gli affari europei (MASERA) e dal
Ministro del commercio con l'estero (CLÒ) il 26 giugno 1995. Assegnato alla V commissione
(Bilancio), in sede referente, il 26 giugno 1995, con pareri delle commissioni
I, II, III, IV, VI, VII, VIII, X, XI, XIII e della
commissione speciale per le politiche comunitarie. Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva,
sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 giugno 1995. Esaminato dalla V commissione il 29 giugno 1995, 4, 19, 20 e 25
luglio 1995. Esaminato in aula e approvato il 1 agosto 1995. Senato della Repubblica (atto n. 2032): Assegnato alla 5a
commissione, (Bilancio), in sede referente, il 2 agosto 1995, con pareri delle
commissioni 1a, 2a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 13a e della giunta per gli
affari delle Comunità europee. Esaminato dalla 1a commissione
(Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalità, il 2 agosto 1995. Esaminato dalla 5a commissione il 2
e 3 agosto 1995. Esaminato in aula e approvato il 3 agosto 1995.
Data a Roma, addì
8 agosto 1995
SCALFARO
DINI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
MASERA, Ministro del
bilancio e
della programmazione
economica e
per il coordinamento
delle
politiche dell'Unione europea
CLÒ, Ministro
dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
e del
commercio con l'estero
Visto, il
Guardasigilli: MANCUSO
Annesso A
ALLEGATO
MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 1995, N. 244
(Per ragioni tecniche l'articolo 01 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 è stato considerato parte dell'articolo 1)
All'articolo 1, è premesso il seguente:
"Art. 01. -
(Finalità). - 1. Fino alla definizione organica dell'intervento ordinario, di
cui agli obiettivi 1, 2 e 5b dei fondi strutturali, il presente decreto dispone interventi immediati ed urgenti nei settori
specificati nel presente capo e nei capi II e III."
All'articolo 1:
al comma 1, sono
premesse le parole: "Ai fini dell'immediato avvio dell'intervento
ordinario nelle aree depresse,";
al comma 3, al secondo
e al quarto periodo, le parole: "al 50 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "al 60 per cento".
All'articolo 2, comma 3, primo periodo, la
parola: "prescelta" è sostituita dalla
seguente: "individuata"; e, al secondo periodo, le parole:
"terrà conto" sono sostituite dalle seguenti: "avverrà con gara
indetta dal Ministro del tesoro nel rispetto della normativa comunitaria,
tenendo conto".
Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
"Art. 3-bis.
- (Disposizioni in materia di promozione di nuove
imprese giovanili). - 1- All'articolo 1-bis,
comma 1, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole:
"nei settori" sono inserite le seguenti:
"della innovazione tecnologica, della tutela ambientale,"."
All'articolo 4, comma 3, dopo le parole:
"su proposta del Ministro del bilancio e della
programmazione economica," sono inserite le seguenti: "d'intesa con
il Ministro dei lavori pubblici e"; e dopo le parole: "per investimenti
cofinanziati dall'Unione europea" sono inserite
le seguenti: ", per investimenti cofinanziati
dai privati".
L'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Art. 6. -
(Disposizioni organizzative). - 1- Per una efficace
utilizzazione dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di
tutte le risorse finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, tenuto conto
della delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, è
istituita, presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica,
la "Cabina di regia nazionale" come centro di riferimento delle
problematiche connesse ai relativi interventi.
2. È altresì istituito un Comitato per
l'indirizzo e la valutazione delle politiche operative di intervento
con il compito di fornire indicazioni e pareri alla Cabina di regia nazionale.
Il predetto Comitato è presieduto dal Ministro del bilancio e della
programmazione economica per sua delega da un sottosegretario di Stato del
Ministro del bilancio e della programmazione
economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della
programmazione economica sono nominati i componenti del Comitato di cui fanno
parte i componenti del Comitato tecnico di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, nonché rappresentanti delle
Amministrazioni statali interessate agli interventi sui fondi strutturali e
nelle aree depresse con qualifica non inferiore a quella di dirigente,
rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano,
delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e delle parti sociali. Possono essere invitati ad assistere alla seduta del Comitato rappresentanti della Commissione
europea.
3. La Cabina di
regia nazionale, nel rispetto delle competenze di ciascuna Amministrazione
pubblica, coordina i rapporti di cooperazione tra tutte le Amministrazioni pubbliche
interessate agli interventi finanziati con fondi strutturali e ad interventi
nelle aree depresse nonché i rapporti di collaborazione con le regioni e con
soggetti che gestiscono programmi comunitari; promuove le iniziative atte ad
assicurare l'integrale e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie e
dispone le azioni di controllo dell'attuazione degli interventi; effettua il
monitoraggio delle risorse nazionali destinate al cofinanziamento
dei quadri comunitari di sostegno; verifica, anche sulla base di indici
predeterminati, l'efficacia dell'attività delle Amministrazioni pubbliche
relativa agli interventi attuativi della politica comunitaria di coesione;
svolge anche i compiti già attribuiti all'Osservatorio delle politiche
regionali dell'articolo 4 del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni ed integrazioni; propone al Ministro del bilancio e della
programmazione economica iniziative amministrative ovvero legislative o
regolamentari necessarie per la tempestiva realizzazione dei diversi interventi
e per accelerare le relative procedure; segnala al Ministro del bilancio e
della programmazione economica questioni di particolare rilevanza che
coinvolgono più Amministrazioni, affinché il Ministro stesso, su delega del
Presidente del Consiglio dei ministri, convochi apposita conferenza di servizi
per la soluzione delle questioni; nell'ambito dei compiti di cui al presente
articolo svolge attività di supporto al Presidente del Consiglio del Ministri
ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400; svolge attività di supporto al Ministro
del bilancio e della programmazione economica per le competenze ad esso
attribuite dall'ordinamento ed anche ai fini e per gli effetti delle
disposizioni di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 luglio 1995, n. 273; svolge altresì un'azione generale di
verifica e monitoraggio dei dati sull'andamento degli interventi in collaborazione
con la Ragioneria generale dello Stato; riferisce al Ministro del bilancio e
della programmazione economica sull'andamento e sull'efficacia degli interventi
e sullo stato di utilizzazione degli stanziamenti e sulle risorse a
disposizione per futuri interventi; dei dati sull'andamento degli interventi si
tiene conto in sede di predisposizione della relazione previsionale
e programmatica.
4. La Cabina di regia nazionale dipende
funzionalmente dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono nominati i componenti della Cabina di regia nazionale in numero di
cinque, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di direttore
esecutivo, di specifica esperienza professionale nelle materie che formano
oggetto delle competenze della Cabina di regia nazionale, scelti anche al di
fuori delle Amministrazioni statali. L'incarico dura quattro anni, è revocabile
ed è rinnovabile una sola volta. I dipendenti statali possono essere collocati
fuori ruolo per la durata dell'incarico. Le eventuali incompatibilità per i componenti esterni sono definite con il regolamento di cui
al comma 5.
5. Con regolamento governativo da emanare
ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità organizzative e procedurali con particolare
riguardo alla interazione delle attività della Cabina di regia nazionale con le
attività: delle cabine di regia regionali istituite dalle regioni con
riferimento in particolare alla possibilità che, a richiesta, la Cabina di
regia nazionale offra paradigmi operativi alle stesse; del Comitato tecnico di
cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994,
n. 284; del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione,
costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992; delle Amministrazioni
statali e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano.
6. Per i propri compiti
la Cabina di regia nazionale si avvale di enti e di istituti di studi e
di ricerca e di società di servizi secondo la normativa vigente. La Cabina di
regia nazionale può anche ricorrere a consulenti per studi e ricerche su
specifiche materie. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con
decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, che ne
fissa anche il compenso di concerto con il Ministro del tesoro.
7. Il contingente di personale da
utilizzare ai fini dell'attività della Cabina di regia
nazionale in un massimo di 30 unità di cui 3 dirigenti collocati in posizione
di fuori ruolo e 27 unità ripartite nelle qualifiche funzionali dalla quinta
alla nona, è stabilito con decreto del Ministro del bilancio e della
programmazione economica di concerto con il Ministro del tesoro. Il suddetto
personale è tratto da quello appartenente ai ruoli del
Ministero del bilancio e della programmazione economica o messo a disposizione,
in posizione di comando, dalle pubbliche amministrazioni. Può essere altresì
comandato il personale di cui all'articolo 456,
comma 12, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.
Può essere assegnato il personale degli enti ed istituti sottoposti a vigilanza
con il consenso dell'ente di appartenenza; a tale
personale si applica, per il trattamento economico, la disposizione di cui
all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 7 luglio 1995, n. 272. In sede di
prima applicazione del presente articolo, alla Cabina di regia nazionale è
assegnato a domanda il personale in servizio presso l'Osservatorio per le
politiche regionali alla data del 31 luglio 1995.
8. Ai componenti
della Cabina di regia nazionale spetta il trattamento già previsto per i
componenti dell'Osservatorio delle politiche regionali dall'articolo 3, commi 1
e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 1994, n.
276. Le indennità ivi previste non sono cumulabili con altre indennità
eventualmente spettanti. Al personale di cui al comma 7 spettano le indennità
previste per i dipendenti del Ministero del bilancio e della programmazione
economica, nonché il compenso per lavoro
straordinario, nei limiti e con le modalità previsti delle vigenti disposizioni
legislative.
9. Dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al comma 5 è soppresso l'Osservatorio delle
politiche regionali di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni ed integrazioni. Il personale non assegnato alla Cabina di regia
nazionale è restituito alle amministrazioni di appartenenza,
anche in soprannumero.
10. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo si provvede con le economie derivanti per effetto della
soppressione dell'Osservatorio delle politiche regionali, nonché
con l'importo di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1996 a carico delle
risorse del fondo di cui all'articolo 19,
comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni ed integrazioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio."
All'articolo 7:
al comma 1, primo
periodo, dopo le parole: "Il Governo riferisce annualmente al
Parlamento" sono inserite le seguenti: ",in occasione della
presentazione della relazione previsionale e
programmatica, sulle linee della politica di coesione economica e sociale del
Paese,"; e, al secondo periodo, le parole: ", in occasione della
presentazione della relazione previsionale e
programmatica," sono soppresse;
dopo il comma 1, è
aggiunto il seguente:
"1-bis. Entro il 31 marzo 1996, il
Governo compie una prima verifica degli effetti determinati dalle disposizioni
per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, anche al fine di rideterminare i criteri e i parametri di cui al comma 1, nonché i criteri, le modalità e le procedure di
finanziamento del fondo di cui all'articolo 2."
All'articolo 10:
al comma 2,
all'alinea, dopo le parole: "in materia di appalti" sono aggiunte le
seguenti: ", anche attraverso la partecipazione, nel limite del 75 per
cento del proprio patrimonio netto e previa autorizzazione del Ministro dei
lavori pubblici, a società aventi ad oggetto la gestione di risorse idriche,
costituite in base alla normativa vigente";
il comma 3 è
sostituito dal seguente:
"3. Le attività di cui al comma 2,
lettera a), sono svolte sulla base di un programma
predisposto dalla società di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni e integrazioni, ed approvato con decreto del Ministro dei lavori
pubblici, sentite le regioni interessate. Con lo stesso decreto sono approvate
le convenzioni relative all'attuazione delle attività
medesime. Alle relative esigenze la società provvede utilizzando le risorse
trasferite o da trasferire a carico del fondo di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed
integrazioni."
All'articolo 17, al comma 4, dopo
il capoverso 2 è inserito il seguente:
"2-bis. L'esame e la definizione delle
domande avviene entro novanta giorni dalla data di ricezione di ciascuna istanza, secondo l'ordine cronologico di
presentazione delle stesse. Avvenuta la definizione bonaria, l'amministrazione
provvede al pagamento dei relativi importi entro i successivi trenta giorni."
All'articolo 21:
al comma 1, dopo le
parole: "almeno il 70 per cento dell'occupazione e della produzione
prevista" sono inserite le seguenti: "dal piano di fattibilità
originale";
dopo il comma 3, è
inserito il seguente:
"3-bis. Per le esigenze connesse al
recupero degli stabilimenti realizzati con i finanziamenti di cui all'articolo
32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato è autorizzato a rivedere i provvedimenti di revoca
dei contributi concessi nei casi in cui i concessionari dimostrino
di aver realizzato almeno il 90 per cento dello stato di avanzamento e di
essere in grado di garantire livelli di produzione e di occupazione pari ad
almeno il 70 per cento di quelli previsti dal disciplinare;"
il comma 4 è
soppresso.
Dopo l'articolo 21, sono inseriti i
seguenti:
"Art.
21-bis. - (Trasferimento di alloggi). - 1. Gli alloggi
prefabbricati costruiti dallo Stato nei territori dei comuni della Campania e
della Basilicata, ai sensi del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni, sono ceduti in proprietà, a titolo gratuito, insieme alle parti
comuni, a coloro che ne hanno avuto formale
assegnazione, ancorchè provvisoria.
2. All'assegnatario è equiparato
l'eventuale subentrante per legittimo titolo.
3. Le domande per ottenere la cessione in
proprietà degli alloggi di cui al comma 1 debbono
essere presentate dagli interessati all'ufficio del territorio
dell'Amministrazione finanziaria della provincia territorialmente competente
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
4. Esaminata la domanda ed acquisita la
documentazione dai competenti uffici, il responsabile dell'ufficio del
territorio stipula nei successivi tre mesi dalla presentazione della domanda
stessa l'atto di cessione in proprietà dell'immobile assegnato a ciascun avente
diritto.
5. Gli alloggi ceduti in proprietà agli aventi diritto devono conservare, a pena di nullità
dell'atto di cessione, la loro destinazione abitativa, non sono cedibili in
locazione, permuta, usufrutto o comodato e non sono alienabili per venti anni a
decorrere dalla data di accatastamento.
6. Il divieto di cui al comma 5 non si
applica qualora il contratto sia volto al successivo acquisto di altro alloggio ubicato nei centri storici dei comuni per
quanti vi risiedevano fino al 23 novembre 1980.
7. Per quanto non disposto dal presente
articolo si osservano, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 28 della
legge 8 agosto 1977, n. 513, e successive modificazioni.
- Art. 21-ter. -
(Disposizioni per accelerare la ricostruzione). - 1. All'articolo
21 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n.
76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera c), dopo le parole:
"dalla presentazione" sono inserite le
seguenti: "di una relazione giurata di accertamento della regolare
esecuzione degli stessi da parte del direttore dei lavori nonché" e sono
soppresse le parole: "e della documentazione amministrativo-contabile di
cui al successivo comma 3;"
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'accertamento di regolarità della
documentazione amministrativa è effettuato da parte
dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine
cronologico di presentazione. Per i lavori di importo
superiore ad un miliardo di lire è necessario allegare il certificato di
collaudo tecnico- amministrativo. Il contributo spettante, anche in conseguenza
di eventuali perizie di varianti, non può essere
superiore al contributo massimo ammissibile di cui agli articoli 10, 11, 12 e
13."
All'articolo 22:
al comma 2, dopo le
parole: "indicati negli allegati stessi" sono inserite le seguenti:
", previa consegna degli atti tecnici, amministrativi, contabili prodotti
dalla amministrazione cedente e constatazione dello stato di consistenza della
infrastruttura";
dopo il comma 5, è
inserito il seguente:
"5-bis. Restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati dai Commissari straordinari del Governo, anche tramite
loro funzionari delegati, sulla base dei decreti-legge 13 marzo 1987, n. 79, 28
aprile 1987, n. 155, 27 giugno 1987, n. 243, 28 agosto 1987, n. 354, 9 ottobre
1987, n. 415, 3 dicembre 1987, n. 492, 8 febbraio 1988, n. 28, 12 aprile 1988, n.
115, 28 giugno 1988, n. 237, e 22 ottobre 1988, n. 450, e sono fatti salvi i
rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti al 29 marzo 1989. Sono altresì
validi gli atti, i provvedimenti e i rapporti sorti a seguito delle procedure
straordinarie adottate dai funzionari incaricati del CIPE sulla base dei
medesimi decreti-legge;"
al comma 7, terzo
periodo, la parola: "assegnato" è sostituita dalla seguente:
"assegnata"; e, al quarto periodo, dopo le parole: "il termine
del 31 dicembre" è inserita la seguente: "1995";
dopo il comma 9, è
inserito il seguente:
"9-bis. Le controversie derivanti dai
rapporti posti in essere ai sensi del Titolo VIII
della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e pendenti alla
data del 31 dicembre 1995, restano nella competenza dell'Avvocatura dello Stato
che agisce in difesa degli enti proprietari."
L'articolo 25 è sostituito dal seguente:
"Art. 25. -
(Differimento di termini). - 1. Per i soggetti operanti nei
comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa,
Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21
gennaio 1991, il termine del 31 maggio 1995 di cui all'articolo 4, comma 9, del
decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, è differito al 30 novembre 1995.
La regolarizzazione può avvenire secondo le modalità
fissate dagli enti impositori anche in cinque rate bimestrali di eguale
importo, di cui la prima entro il 30 novembre 1995; la seconda entro il 31
gennaio 1996; la terza entro il 31 marzo 1996; la quarta entro il 31 maggio
1996; la quinta entro il 31 luglio 1996. Le rate successive alla prima saranno
maggiorate degli interessi calcolati al tasso di interesse
legale per il periodo di differimento.
2. I termini di cui al decreto del Ministro
delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio
1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, relativi al
versamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali
dovuti dai soggetti di cui al comma 1, già scaduti o in scadenza entro il 1
dicembre 1995, sono differiti a tale data.
3. Oltre al beneficio di cui al comma 2, e
fatte salve le modalità di rateizzazione previste dal
citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, i contribuenti, previa
presentazione di apposita istanza da produrre entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alle
competenti sezioni staccate della Direzione regionale delle entrate per la
Sicilia, possono fruire di un'ulteriore proroga dei termini di pagamento
previsti dal citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, in funzione delle
seguenti nuove decorrenze iniziali: per gli adempimenti di cui all'articolo 1,
lettera a), del medesimo decreto, a decorrere dal 5 luglio 1997; per gli
adempimenti di cui all'articolo 1, lettera b), dal mese di aprile 1997; per gli
adempimenti di cui all'articolo 1, lettera c), dal mese di gennaio 1997; per
gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera d), dal mese di febbraio 1997
per i tributi iscritti a ruolo e dal mese di gennaio 1997 per quelli
riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione a ruolo; per gli adempimenti
di cui all'articolo 2, dal mese di ottobre 1997, ivi comprese le ritenute
effettuate ai lavoratori e non rimborsate agli stessi. Tale ulteriore
beneficio è concesso dietro corresponsione, per il periodo dal 2 dicembre 1995
alle sopraindicate date di riferimento. degli
interessi calcolati sulla base del tasso d'interesse legale sugli importi
previsti in relazione alle due diverse modalità di pagamento stabilite nel
predetto decreto interministeriale 31 luglio 1993.
4. I termini di cui all'articolo 1, lettera
d) ed e), nonché quelli di cui all'articolo 2 del decreto
del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
31 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1993, non
modificati dal successivo citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, già
scaduti o in scadenza entro il 1 dicembre 1995, possono essere differiti,
previa presentazione di apposita istanza con le modalità ed i termini di cui al
comma 3, al 1 dicembre 1996 dietro corresponsione degli interessi legali a
decorrere dal 2 dicembre 1995.
5. Fino ai termini di cui ai commi 1 e 2
sono sospesi i procedimenti di recupero coatto e le azioni concorsuali
relativi ai contributi e premi ed ai tributi di cui al presente articolo."
All'articolo 27, al comma 1, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il trattamento economico di cui
al presente comma esclude le indennità di cui alla legge 23 agosto
1988, n. 400".
Al titolo, sono aggiunte, in fine, le
parole: ", nonché disposizioni in materia di
lavoro e occupazione".