Legge 19 novembre 1990, n. 341
(in
GU 23 novembre 1990, n. 274)
Riforma degli ordinamenti didattici universitari
Art. 1.
Titoli
universitari
1. Le università
rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma
universitario (DU);
b) diploma di
laurea (DL);
c) diploma di
specializzazione (DS);
d) dottorato di
ricerca (DR).
Art. 2.
Diploma
universitario
1. Il corso di
diploma si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a due anni e non
superiore a tre, e comunque corrispondente a quella eventualmente stabilita
dalle norme della Comunità economica europea per i diplomi universitari di
primo livello ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di
metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del
livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.
2. Le facoltà riconoscono
totalmente o parzialmente gli studi compiuti nello svolgimento dei curricula
previsti per i corsi di diploma universitario e per quelli di laurea ai fini
del proseguimento degli studi per il conseguimento, rispettivamente, delle
lauree e dei diplomi universitari affini, secondo criteri e modalità dettati
con i decreti di cui all'art. 9, comma 1, fermo restando in ogni caso l'obbligo
di tale riconoscimento.
Art. 3.
Diploma
di laurea
1. Il corso di laurea si svolge
nelle facoltà, ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei
ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e
contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore.
2. Uno specifico corso di laurea,
articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e
professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della
scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il
diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo
seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella
scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo
per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola
elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai
concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni
educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due indirizzi
del corso di laurea contribuiscono dipartimenti interessati; per il
funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro
consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le
necessarie competenze sonodisponibili.
3. Entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale (CUN), di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione (CNPI), acquisito il parere del Consiglio
di Stato, viene definita la tabella del corso di laurea e ne sono precisati
modalità e contenuti, comprese le attività di tirocinio didattico. I Ministri
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica
istruzione si avvalgono della commissione di cui all'art. 4, comma 5,
della legge 9 maggio 1989, n. 168, integrata, a
tal fine, da esperti nelle problematiche del corso di laurea stesso e della
scuola di specializzazione di cui all'art. 4, comma 2, della presente legge.
4. Il decreto del
Presidente della Repubblica di cui al comma 3 contiene altresì norme per la
formazione degli insegnanti della Regione Valle d'Aosta ai fini di adeguarla
alle particolari situazioni di bilinguismo di cui agli articoli 38, 39 e 40
dello statuto speciale. Apposite convenzioni possono essere stipulate dalla
Regione Valle d'Aosta, d'intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, con le università italiane
e con quelle dei Paesi dell'area linguistica francese.
5. Convenzioni
per gli insegnanti delle scuole in lingua tedesca, delle scuole in lingua
slovena e di quelle delle località ladine possono essere stipulate dalle
province autonome di Trento e di Bolzano e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia,
d'intesa con i Ministeri dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e della pubblica istruzione, con le università italiane, con quelle
dei Paesi dell'area linguistica tedesca e con quelle slovene.
6. Con lo stesso
decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto
adottato con le medesime modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia
e giustizia e per la funzione pubblica e con gli altri Ministri interessati, sono
individuati i profili professionali per i quali, salvo le eventuali e opportune
integrazioni, il diploma di laurea di cui al comma 2 è titolo valido per
l'esercizio delle corrispondenti attività, nonché le qualifiche funzionali del
pubblico impiego per le quali il diploma di laurea costituisce titolo per
l'accesso.
7. I corsi di
laurea di cui al comma 2 sono attivati a partire dall'anno accademico
successivo a quello di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica
di cui al comma 3. 8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i
tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con
riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in
servizio.
Art. 4.
Diploma di
specializzazione
1. Il diploma di
specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un
corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione
di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di
specializzazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
2. Con una
specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui
contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le
attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche
attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole
secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale
per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita
all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi
di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono
titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle
scuole secondarie.
3. Con decreto
del Presidente della Repubblica, da adottare nel termine e con le modalità di
cui all'art. 3, comma 3, sono definiti la tabella della scuola di
specializzazione all'insegnamento di cui al comma 2 del presente articolo, la
durata dei corsi da fissare in un periodo non inferiore ad un anno ed i
relativi piani di studio. Questi devono comprendere discipline finalizzate alla
preparazione professionale con riferimento alle scienze dell'educazione e
all'approfondimento metodologico e didattico delle aree disciplinari interessate
nonché attività di tirocinio didattico obbligatorio. Con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto
con il Ministro della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri di
ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento e le modalità di
svolgimento dell'esame finale. Si applicano altresì le disposizioni di cui
all'art. 3, commi 7 e 8.
4. Con lo stesso decreto del
Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con
le medesime modalità, di concerto altresì con i Ministri di grazia e giustizia
e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di
cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno titolo
alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle
corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel
pubblico impiego.
Art. 5.
Dottorato
di ricerca
1. I corsi di
dottorato di ricerca sono regolati da specifiche disposizioni di legge.
Art. 6.
Formazione
finalizzata e servizi didattici integrativi
1. Gli statuti
delle università debbono prevedere:
a) corsi di
orientamento degli studenti, gestiti dalle università anche in collaborazione
con le scuole secondarie superiori nell'ambito delle intese tra i Ministri
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica
istruzione, espresse ai sensi dell'art. 4 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, per l'iscrizione
agli studi universitari e per la elaborazione dei piani di studio, nonché per
l'iscrizione ai corsi post-laurea;
b) corsi di
aggiornamento del proprio personale tecnico e amministrativo;
c) attività
formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi
culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da
apposite disposizioni legislative in materia.
2. Le università
possono inoltre attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel
proprio bilancio e con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del
bilancio dello Stato:
a) corsi di
preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle
professioni ed ai concorsi pubblici;
b) corsi di educazione ed
attività culturali e formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento
culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente
e per i lavoratori, ferme restando le competenze delle regioni e delleprovince
autonome di Trento e di Bolzano;
c) corsi di
perfezionamento e aggiornamento professionale.
3. Le università
rilasciano attestati sulle attività dei corsi previsti dal presente articolo.
4. I criteri e le
modalità di svolgimento dei corsi e delle attività formative, ad eccezione di
quelle previste dalla lettera c) del comma 1, sono deliberati dalle strutture
didattiche e scientifiche, secondo le norme stabilite nel regolamento di cui
all'art. 11.
Art. 7.
Disposizioni
per le scuole dirette a fini speciali
1. Entro un anno
dalla pubblicazione dei decreti di cui all'art. 9, le università deliberano la
soppressione delle scuole dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono, nello
statuto:
a) la
trasformazione in corsi di diploma universitario;
b) la conferma
secondo il loro specifico ordinamento.
2. Trascorso il predetto termine
qualora l'università non abbia provveduto a quanto previsto dal comma 1, le
scuole dirette a fini speciali presenti nell'ateneo sono soppresse.
3. L'attivazione
di nuove scuole dirette a fini speciali è limitata alle tipologie esistenti e a
quelle già previste nel piano di sviluppo dell'università 1986-1990.
4. Le scuole
dirette a fini speciali confermate ai sensi del comma 1, lettera b), o attivate
ai sensi del comma 3, rimangono in funzione secondo le norme del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,
fino alla data di entrata in vigore della legge sull'ordinamento
dell'istruzione post-secondaria.
5. Lo statuto dovrà
dettare le eventuali disposizioni per il graduale passaggio al nuovo
ordinamento e per consentire il completamento degli studi da parte degli
studenti già iscritti.
Art. 8.
Collaborazioni
esterne
1. Per la
realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative
di cui all'art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite
dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con
facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e
la stipulazione di apposite convenzioni.
2. Le università
possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attività
culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle
iniziative di formazione organizzate da regioni, province autonome, enti locali
e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e
consorzi, anche di diritto privato.
3. I consigli delle strutture
didattiche e scientifiche interessate assicurano la pubblicità dei corsi e dei
progetti, nonché delle forme di collaborazione a partecipazione.
Art. 9.
Ordinamento
dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione
1. Entro due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del
Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, sono definiti ed aggiornati gli
ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e
delle scuole di specializzazione e le rispettive tabelle.
2. I decreti di
cui al comma 1 sono emanati su conforme parere del CUN, il quale lo esprime
uditi i comitati consultivi di cui all'art. 67 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
sentiti, per le rispettive materie, i rappresentanti dei collegi e degli ordini
professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri:
a) devono
rispettare la normativa comunitaria in materia;
b) devono
realizzare una riduzione delle duplicazioni totali o parziali e la
ricomposizione o la riconversione innovativa degli insegnamenti secondo criteri
di omogeneità disciplinare, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree
scientifiche eprofessionali;
c) devono
determinare le facoltà e la collocazione dei corsi nelle facoltà, secondo
criteri di omogeneità disciplinare volti ad evitare sovrapposizioni e
duplicazioni dei corsi stessi, e dettare norme per il passaggio degli studenti
dal precedente al nuovo ordinamento;
d) devono
individuare le aree disciplinari, intese come insiemi di discipline
scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi
didattico-formativi, da includere necessariamente nei curricula didattici, che
devono essere adottati dalle università, al fine di consentire la
partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle professioni o
l'accesso a determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego;
e) devono
precisare le affinità al fine della valutazione delle equipollenze e per il
conseguimento di altro diploma dello stesso o diverso livello;
f) devono tenere
conto delle previsioni occupazionali.
3. Con la
medesima procedura si provvede alle successive modifiche ed integrazioni di
quanto disciplinato dai commi 1 e 2.
4. Il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su
conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione
dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi per i quali sia
prevista una limitazione nelle iscrizioni.
5. Fermo restando
quanto disposto dall'art. 3, comma 6, e dall'art. 4, comma 4, con decreti del
Presidente della Repubblica adottati su proposta del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri
interessati, possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico
impiego e le attività professionali per accedere ai quali sono richiesti i
titoli di studio previsti dalla presente legge.
6. Con decreto
del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere
del CUN, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono dichiarate
le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al
fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle
qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il
possesso.
Art. 10.
Consiglio
universitario nazionale
1. Il Consiglio universitario nazionale
(CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle università italiane.
2. Il CUN svolge
funzioni consultive relativamente a tutti gli atti di carattere generale di
competenza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, in ordine:
a) al
coordinamento tra le sedi universitarie;
b) al reclutamento, ivi compresa
la definizione dei raggruppamenti disciplinari, e allo stato giuridico dei
professori e ricercatori universitari;
c) alla
ripartizione tra le università dei fondi destinati al finanziamento della
ricerca scientifica;
d) alla
definizione e all'aggiornamento della disciplina nazionale in materia di
ordinamenti didattici;
e) al piano
triennale di sviluppo dell'università.
3. Per le materie
di cui alle lettere c) e d) del comma 2, il CUN si avvale dei comitati
consultivi di cui all'art. 67 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
che, per la ripartizione del 40 per cento dei fondi destinati alla ricerca
scientifica di cui all'art. 65 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382,
esprimono proposta vincolante.
4. Il CUN è
composto da:
a) trenta membri
eletti in rappresentanza delle aree di cui all'art. 67 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio1980, n. 382;
b) otto rettori
designati dalla Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;
c) otto studenti
eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di diploma;
d) cinque membri
eletti dal personale tecnico ed amministrativo delle università;
e) due membri,
non appartenenti al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo
delle università, designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
(CNEL);
f) un membro, non
appartenente al personale docente, ricercatore o tecnico ed amministrativo delle
università, designato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
5. I
rappresentanti degli studenti e del personale tecnico e amministrativo nel CUN
e nei comitati consultivi non partecipano alle deliberazioni relative alle
lettere b) e c) del comma 2.
6. Le modalità di
elezione e di designazione dei componenti di cui alle lettere a), b), c) e d)
del comma 4, anche al fine di garantire una rappresentanza delle aree
proporzionale alla loro consistenza e una equilibrata presenza delle diverse
componenti e delle sedi universitarie presenti nel territorio, nonché
l'organizzazione interna e il funzionamento del CUN sono disciplinati con
regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400. L'elettorato
attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui alla lettera a) è comunque
attribuito ai professori e ai ricercatori afferenti a ciascuna area. Sullo
schema di regolamento, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato,
esprimono parere le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica.
7. I componenti
del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili. Il CUN elegge il presidente tra i suoi componenti.
8. A modifica di
quanto previsto dall'art. 67 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
di ciascun comitato consultivo di cui al comma 3 fa parte una rappresentanza
dei ricercatori e degli studenti, eletta dai ricercatori e dagli studenti
appartenenti rispettivamente ai corrispondenti gruppi di discipline e corsi di
laurea e di diploma in proporzione analoga a quella risultante nella
composizione del CUN. La corrispondenza dei gruppi di discipline e dei corsi ai
comitati e le modalità di elezione sono determinate con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il CUN.
9. Per i provvedimenti
disciplinari a carico dei professori e dei ricercatori, il CUN elegge nel suo
seno una corte di disciplina, composta dal presidente, che la presiede, da due
professori ordinari, da due professori associati e da due ricercatori. Per
ciascuna categoria di membri sono eletti altrettanti membri supplenti che
sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza. Il presidente, in
caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal professore più anziano in
ruolo. A parità di anzianità di ruolo prevale il più anziano di età. La corte
si riunisce con la partecipazione dei soli professori ordinari nel caso che si
proceda nei confronti dei professori ordinari; con la partecipazione dei
professori ordinari ed associati se si procede nei confronti di professori
associati; con la partecipazione dei professori ordinari ed associati e dei
ricercatori se si procede nei confronti dei ricercatori. Nel caso di concorso
nella stessa infrazione di appartenenti a categorie diverse, il collegio
giudica con la partecipazione dei membri la cui presenza è richiesta per il
giudizio relativo a ciascuna delle categorie interessate. Le funzioni di
relatore sono assolte da un rappresentante dell'università interessata
designato dal rettore. L'art. 2 della
legge 7 febbraio 1979, n. 31, è abrogato.
Art. 11.
Autonomia
didattica
1. L'ordinamento degli studi dei
corsi di cui all'art. 1, nonché dei corsi e delle attività formative di cui
all'art. 6, comma 2, è disciplinato, per ciascun ateneo, da un regolamento
degli ordinamenti didattici, denominato <<regolamento didattico di
ateneo>>. Il regolamento è deliberato dal senato accademico, su proposta
delle strutture didattiche, ed è inviato al Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica per l'approvazione. Il Ministro, sentito il
CUN, approva il regolamento entro 180 giorni dal ricevimento, decorsi i quali
senza che il Ministro si sia pronunciato il regolamento si intende approvato.
Il regolamento è emanato con decreto del rettore.
2. I consigli
delle strutture didattiche determinano, con apposito regolamento, in conformità
al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della libertà di
insegnamento, l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea,
dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con
relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la
tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a
distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione
degli studenti e la composizione delle relative commissioni, le modalità degli
obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti
lavoratori, i limiti delle possibilità di iscrizione ai fuori corso, fatta
salva la posizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per
il conseguimento di diplomi, nonché la propedeuticità degli insegnamenti
stessi, le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di
un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti
con esito positivo, ferma restando l'obbligatorietà di quanto previsto
dall'art. 9, comma 2, lettera d).
3. Nell'ambito
del piano di sviluppo dell'università, tenuto anche conto delle proposte delle
università, deliberate dagli organi competenti, può essere previsto il sostegno
finanziario ad iniziative di istruzione universitaria a distanza attuate dalle
università anche in forma consortile con il concorso di altri enti pubblici e
privati, nonché a programmi e a strutture nazionali di ricerca relativi al
medesimo settore. Tali strutture possono essere costituite con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto
con il Ministro del tesoro.
Art. 12.
Attività
di docenza
1. I professori
di ruolo, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 1,
9 e 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
e successive modificazioni, e dall'art. 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,
adempiono ai compiti didattici nei corsi di diploma universitario e nei corsi
di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), e comma 2, della presente legge. I
ricercatori confermati, a integrazione di quanto previsto dagli articoli 30, 31
e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
adempiono ai compiti didattici in tutti i corsi di studio previsti dalla
presente legge, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 del presente
articolo.
2. É altresì compito
istituzionale dei professori e dei ricercatori guidare il processo di
formazione culturale dello studente secondo quanto previsto dal sistema di
tutorato di cui all'art. 13.
3. Ferma restando
per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un
insegnamento, le strutture didattiche, secondo le esigenze della programmazione
didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori confermati, con le
modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori
corsi o moduli che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei
concorsi. La programmazione deve in ogni caso assicurare la piena utilizzazione
nelle strutture didattiche dei professori e dei ricercatori e l'assolvimento
degli impegni previsti dalle rispettive norme di stato giuridico.
4. I ricercatori
confermati possono essere componenti delle commissioni di esame di profitto nei
corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione e relatori di
tesi di laurea.
5. Il primo comma
dell'art. 114 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
già sostituito dall'art. 3 della
legge 13 agosto 1984, n. 477, è sostituito dal
seguente: <<Gli affidamenti e le supplenze possono essere conferite
esclusivamente a professori di ruolo e a ricercatori confermati del medesimo
settore scientifico-disciplinare o di settore affine, appartenenti alla stessa
facoltà; in mancanza, con motivata deliberazione, a professori di ruolo e a
ricercatori confermati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra
università. Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di
professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo
settore scientifico-disciplinare, va data preferenza, da parte del consiglio di
facoltà, a quelle presentate dai professori>>.
6. Gli
insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati ogni
qualvolta il numero degli esami sostenuti nell'anno precedente, moltiplicato
per il rapporto tra gli iscritti nell'anno in corso e gli iscritti dell'anno
precedente, supera 250. Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai
professori e dai ricercatori confermati per supplenza o per affidamento.
7. La supplenza o l'affidamento
di un corso o modulo, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo
previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono
conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino i
predetti limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico
degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fatta salva la
possibilità di quanto previsto dal quinto comma dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
8. L'istituto del contratto
previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, si estende
ai corsi di diploma universitario. Per i professori a contratto sono rispettate
le incompatibilità di cui all'art. 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni.
Art. 13.
Tutorato
1. Entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascuna università
provvede ad istituire con regolamento il tutorato, sotto la responsabilità dei
consigli delle strutture didattiche.
2. Il tutorato è
finalizzato ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli
studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli
ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative
rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.
3. I servizi di tutorato
collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le
rappresentanze degli studenti, concorrendo alle complessive esigenze di
formazione culturale degli studenti e alla loro compiuta partecipazione alle
attività universitarie.
Art. 14.
Settori
scientifico-disciplinari
1. Entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente
della Repubblica, adottati previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, su conforme parere del CUN, il quale lo esprime uditi i comitati
consultivi di cui all'art. 67 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
gli insegnamenti sono raggruppati in settori scientifico-disciplinari in base a
criteri di omogeneità scientifica e didattica. Sulle proposte del Ministro
esprimono il proprio parere, nel termine perentorio di novanta giorni, le
facoltà interessate.
2. Il decreto o i
decreti di cui al comma 1 stabiliscono la pertinenza delle titolarità ai
settori scientifico-disciplinari, individuati ai sensi dello stesso comma 1,
che costituiranno i raggruppamenti concorsuali.
Art. 15.
Inquadramento
dei professori di ruolo e dei ricercatori
1. I professori
di ruolo e i ricercatori vengono inquadrati, ai fini delle funzioni didattiche,
nei settori scientifico-disciplinari definiti ai sensi dell'art. 14.
2. L'attribuzione
dei compiti didattici avviene, sentiti gli interessati, nel rispetto della loro
libertà di insegnamento e delle loro specifiche competenze scientifiche.
3. I professori
di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge
conservano la responsabilità didattica del corso di cui sono titolari, ovvero,
con il loro consenso, assumono la responsabilità di altro corso loro attribuito
dal consiglio di facoltà.
Art. 16.
Norme finali
1. Nella presente
legge, nelle dizioni <<ricercatori>> o <<ricercatori confermati>>
si intendono comprese anche quelle di <<assistenti di ruolo ad
esaurimento>> e di <<tecnici laureati in possesso dei requisiti
previsti dall'art. 50 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
alla data di entrata in vigore del predetto decreto>>; nella dizione
<<corsi di diploma>> si intende compresa anche quella di
<<corsi delle scuole dirette a fini speciali>> fino alla loro
trasformazione o soppressione.
2. L'istituzione
e l'attivazione dei corsi di diploma universitario, di laurea, di
specializzazione e di dottorato di ricerca, saranno attuate in conformità alle
disposizioni che regolano le procedure inerenti al piano di sviluppo dell'università,
nei limiti del finanziamento di parte corrente del piano stesso, previsto dall'art. 17, comma
1, della legge 7 agosto 1990, n. 245, e tenuto
conto altresì del concorso di ulteriori forme di finanziamento, quali i fondi
derivanti da: convenzioni con enti pubblici, con particolare riferimento alle
regioni nell'ambito delle competenze per la formazione professionale;
convenzioni con soggetti privati; eventuali variazioni dei contributi degli
iscritti; trasferimenti del fondo sociale europeo, nonché risparmi conseguiti
con una più flessibile ed intensa utilizzazione dei docenti e con una
utilizzazione finalizzata alle nuove esigenze dei posti di ruolo vacanti già
previsti nella pianta organica alla data di entrata in vigore della presente
legge.
3. Nella prima
applicazione della presente legge, le università che attivino un corso di
diploma, oltre a dare inizio ai corsi del primo anno, provvedono ai
riconoscimenti, ai sensi del comma 2 dell'art. 2, di esami sostenuti in un
corso di laurea per studenti aspiranti al diploma; qualora ciò risulti
necessario per consentire il conseguimento del titolo, le università possono
altresì attivare anche insegnamenti previsti per gli ulteriori anni del corso.
4. Le disposizioni degli statuti
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prevedono scuole che
rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero scuole che nella loro
unitaria costituzione sono articolate in più corsi, anche autonomi, di diverso
livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali, possono essere
confermate dalle università con atto ricognitivo adottato dagli organi
competenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
da comunicare al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica; restano ferme le disposizioni concernenti gli istituti superiori
ad ordinamento speciale.
Art. 17.
Abrogazione
di norme
1. Sono abrogate
tutte le norme in contrasto con la presente legge.
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