Legge 2 ottobre 1997, n. 340
"Norme
in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 1997
Art. 1.
(Differimento
di termini riguardanti l'organizzazione scolastica e l'edilizia scolastica)
1. Ai fini del
conferimento delle supplenze annuali al personale amministrativo, tecnico e
ausiliario (ATA) per l'anno scolastico 1997-1998, il termine di aggiornamento
delle graduatorie provinciali, di cui al comma 2 dell'articolo 581 del
testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
è prorogato di un anno.
2. La validità delle graduatorie
dei concorsi per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo,
indetti con decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 dicembre 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85, 4a serie speciale, del 26 ottobre
1993, e con decreto del Ministro della pubblica istruzione 6 giugno 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 62, 4a serie speciale, del 5 agosto 1994, è estesa
fino all'anno scolastico 1997-1998.
3. Le graduatorie
dei concorsi per titoli ed esami, già prorogate dall'articolo 1,
comma 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
sono ulteriormente prorogate di un anno.
4. Fermo restando
quanto disposto dall'articolo 3
e dal comma 11 dell'articolo 8 della
legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive
modificazioni, le convenzioni previste dai commi 1 e 3 del citato articolo 8
e dal comma 4 dell'articolo 9
della medesima legge possono essere stipulate successivamente
al 1° gennaio 1997 e comunque non oltre il 31 dicembre 1997. Fino alla stipula
di tali convenzioni lo Stato, le istituzioni scolastiche statali, i comuni e
gli altri enti, precedentemente obbligati, assicurano la manutenzione ordinaria
e la gestione degli edifici forniti e sopperiscono alle esigenze eccezionali.
Le convenzioni stabiliscono, oltre a quanto previsto dalla citata legge n. 23 del
1996, la compensazione degli oneri derivanti
dallo svolgimento dei predetti compiti, sostenuti per conto delle province dal
1° gennaio 1997 fino alla data della stipula delle convenzioni stesse, con le
somme dovute per lo stesso periodo alle province ai sensi dell'articolo 9 della
citata legge n. 23 del 1996.
5. All'articolo
1-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1996, n. 649, le parole: «di proprietà pubblica»
sono soppresse.
6. Le economie
verificatesi nella realizzazione delle opere di edilizia scolastica, finanziate
con il ricorso a mutui accesi presso la Cassa depositi e prestiti con
ammortamento a totale carico dello Stato, possono essere utilizzate, nei limiti
dell'importo del mutuo concesso, per lavori suppletivi o di variante al
progetto originario, prescindendo dall'autorizzazione di cui all'articolo 20,
comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 25
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni. Le delibere con le quali gli enti locali competenti
dispongono l'uso delle predette economie devono essere comunque comunicate, per
presa d'atto, all'istituto mutuante.
7. Al fine di
consentire un più esaustivo utilizzo delle risorse già assegnate a sostegno
delle iniziative in materia di edilizia scolastica, le regioni territorialmente
competenti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, possono autorizzare una diversa destinazione dei finanziamenti, ancorchè
già concessi, disposti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 1° luglio
1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488,
ovvero dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 1991, n. 430, nonchè
riassegnare, all'ente originariamente mutuatario, singolarmente, l'eventuale
residuo riveniente da un mutuo già concesso. I finanziamenti così attribuiti o
riassegnati sono revocati e posti in economia qualora l'ente locale interessato
non abbia ottenuto, nei successivi dodici mesi, la concessione del relativo
mutuo. Le medesime regioni possono altresì disporre, con provvedimento
motivato, che un finanziamento, già concesso per la realizzazione di un'opera di
edilizia scolastica con mutuo a carico dello Stato ai sensi del citato
decreto-legge n. 318 del 1986, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
488 del 1986, della legge 23
dicembre 1991, n. 430, nonchè dell'articolo 4 della
legge 11 gennaio 1996, n. 23, venga destinato
al compimento parziale dell'opera stessa, purchè funzionalmente idonea.
8. Nell'ambito dei singoli piani
annuali attuativi dei piani regionali triennali di edilizia scolastica previsti
dall'articolo 4 della
legge 11 gennaio 1996, n. 23, le regioni, ferma restando l'imputazione
delle risorse alla originaria annualità di riferimento, possono autorizzare una
diversa destinazione dei finanziamenti, ancorchè già concessi, disposti nei
precedenti piani annuali nonchè riassegnare, all'ente originariamente
mutuatario, singolarmente, l'eventuale residuo di un mutuo già concesso ai
sensi della medesima legge. Resta fermo quanto previsto dal comma 8 del
medesimo articolo 4 della
legge n. 23 del 1996.
Art. 2.
(Norma
di sanatoria)
1. Restano validi
gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi
ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 670.