Legge 24 novembre 2000, n.
340
"Disposizioni per la
delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti
amministrativi – Legge di semplificazione 1999"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275
del 24 novembre 2000
Capo I
NORME IN MATERIA DI
SEMPLIFICAZIONE
Art. 1.
(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)
1. La presente legge dispone, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti
amministrativi e degli adempimenti elencati nell’allegato A ovvero la
soppressione di quelli elencati nell’allegato B, entrambi annessi alla
presente legge.
2. Alla delegificazione e alla semplificazione dei
procedimenti di cui all’allegato A annesso alla presente legge si provvede
con regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei princìpi, criteri e procedure di cui
all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
3. Le disposizioni di cui all’allegato B annesso alla
presente legge sono abrogate dalla data di entrata in vigore della medesima,
limitatamente alla parte che disciplina gli adempimenti ed i procedimenti ivi
indicati. Conseguentemente, dalla stessa data, gli stessi procedimenti e
adempimenti amministrativi sono soppressi.
4. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 20, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
"2. Nelle materie di cui all’articolo 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione
solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la
materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, della
presente legge e dall’articolo 7 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267";
b) all’articolo 20, comma 7, dopo le
parole: "Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate
dai commi da 1 a 6" sono inserite le seguenti: "e dalle leggi
annuali di semplificazione";
c) all’articolo 20-bis, comma 1,
lettera a), dopo la parola: "eliminare" sono inserite le
seguenti: "o modificare";
d) all’articolo 21, comma 13, il secondo periodo è
soppresso;
e) nell’allegato 1 sono soppresse le
previsioni di cui ai numeri: 3, 4, 5, 9, 20, 27, 37, 45, 49, 51, 52, 53, 55,
61, 71, 75, 81, 88, 93, 100, 101, 102, 103, 104, 107, 110 e 112-decies;
f) al numero 18 dell’allegato 1, dopo
le parole: "Procedimento di espropriazione per causa di pubblica
utilità" sono aggiunte le seguenti: "e altre procedure
connesse";
g) il numero 94 dell’allegato 1 è
sostituito dal seguente:
"94. Procedimento per l’iscrizione, variazione e cancellazione
dal registro delle imprese:
legge 29 dicembre 1993, n. 580;
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581";
h) il titolo del numero 97
dell’allegato 1 è sostituito dal seguente: "Procedimento per la verifica
del possesso dei requisiti previsti per l’esercizio delle attività di
installazione, di ampliamento e di trasformazione degli impianti";
i) il titolo del numero 98 dell’allegato 1 è sostituito dal
seguente: "Procedimento per la verifica del possesso dei requisiti
previsti per l’esercizio delle attività di autoriparazione";
l) dopo il numero 98 dell’allegato 1
è inserito il seguente:
"98-bis. Procedimento per la verifica del
possesso dei requisiti previsti per l’esercizio delle attività di pulizia:
legge 25 gennaio 1994, n. 82;
decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato 7 luglio 1997, n.
274";
m) al numero 105 dell’allegato 1,
dopo le parole: "Procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie",
sono aggiunte le seguenti: "e di altri atti di assenso concernenti
attività edilizie".
5. All’articolo 39, comma 22, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, le parole:
", per non più di un triennio," sono soppresse.
6. Alla legge 8 marzo 1999, n. 50, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, comma 1, al primo periodo sono
soppresse le parole: "non immediatamente" e al terzo periodo, le
parole: "possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa
retribuita" sono sostituite dalle seguenti: "sono collocati obbligatoriamente
fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai
criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del
personale di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29";
b) il comma 3 dell’articolo 3 è
abrogato;
c) all’articolo 7, comma 1, lettera a),
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nelle norme che
dispongono la delegificazione della materia ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400";
d) all’articolo 7, comma 1, dopo la
lettera f) è aggiunta la seguente:
"f-bis) da ogni altra disposizione che
preveda la redazione dei testi unici";
e) all’articolo 7, comma 2, l’alinea
è sostituito dal seguente:
"Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede
entro il 31 dicembre 2002 mediante l’emanazione di testi unici riguardanti
materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le
opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. A tale
fine ciascun testo unico, aggiornato in base a quanto disposto dalle leggi di
semplificazione annuali, comprende le disposizioni contenute in un decreto
legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell’articolo
14 e dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi ai seguenti criteri e princìpi
direttivi:";
f) all’articolo 7, comma 2, la
lettera g) è abrogata;
g) l’articolo 8 è abrogato;
h) all’articolo 9, comma 1, le
parole: "e di riordino" sono soppresse;
i) all’allegato 1 sono soppresse le
previsioni di delegificazione e semplificazione dei procedimenti
amministrativi di cui ai seguenti numeri: 5), 12), 13), 14), 15), 23), 26),
31), 32), 47), 50), 51), 52), 54);
l) il numero 30) dell’allegato 1 è
sostituito dal seguente:
"30) procedimento relativo alla iscrizione e alla
cancellazione dal registro dei revisori contabili, nonchè all’attività di
vigilanza del Ministro della giustizia ed alla sospensione dei revisori
dall’esercizio dell’attività di controllo dei conti:
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
legge 13 maggio 1997, n. 132;
legge 8 luglio 1998, n. 222".
m) al numero 43) dell’allegato 1 le
parole: "in nome e" sono soppresse;
n) all’allegato 2 è soppresso il
numero 5);
o) dopo il numero 7) dell’allegato 3
sono inseriti i seguenti:
"7-bis) Istruzione non universitaria, ivi
comprese le scuole italiane all’estero, l’istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS) e l’integrazione dei sistemi formativi.
7-ter) Debito pubblico.
7-quater) Appalti pubblici di beni, servizi e
forniture".
7. All’articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dall’articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, alla fine del quarto periodo sono soppresse le parole:
"tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni".
8. Entro il 31 marzo 2001, il Governo è delegato, sentito
il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, ad emanare un testo unico per il riordino delle norme, diverse da quelle
del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell’impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, secondo quanto disposto dall’articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, apportando le modifiche necessarie per il migliore
coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:
a) le disposizioni abrogate a
seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio
1994-1997, ai sensi dell’articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni;
b) le norme generali e speciali del
pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi dell’articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, dal momento della
sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto
collettivo previsto dal medesimo decreto.
Art. 2.
(Ulteriori disposizioni in materia di dichiarazioni
sostitutive)
1. Gli strumenti di semplificazione di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, agli articoli 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificati dall’articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, e alle relative disposizioni regolamentari di attuazione,
possono essere utilizzati anche nei rapporti tra privati che vi consentano.
In tal caso l’amministrazione
competente per il rilascio della relativa certificazione, previa
definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta,
anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della
corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa
custoditi.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di accesso a dati per finalità di
rilevante interesse pubblico)
1.
Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è
necessario acquisire la certezza o verificare l’esattezza, si considera
operata per finalità di rilevante interesse pubblico ai fini di quanto
previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la
consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un
gestore di pubblico servizio, degli archivi dell’amministrazione
certificante, finalizzata all’accertamento d’ufficio di stati, qualità e
fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai
cittadini. Per l’accesso diretto ai propri archivi l’amministrazione
certificante rilascia all’amministrazione procedente apposita autorizzazione
in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad
assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa
vigente.
Art. 4.
(Rilascio e rinnovi dei passaporti)
1. Il Ministro degli affari esteri può delegare per il
rilascio e i rinnovi dei passaporti, oltre che i questori, i sindaci dei
comuni di residenza dei richiedenti.
Art. 5.
(Tutela dei consumatori e degli utenti)
1. Dopo la lettera g) del comma 4 dell’articolo 4
della legge 30 luglio 1998, n. 281, è aggiunta la seguente:
"g-bis) segnalare alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà,
impedimenti od ostacoli, relativi all’attuazione delle disposizioni in
materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche
amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento
anche mediante l’Ispettorato della funzione pubblica".
Art. 6.
(Attività istruttorie in materia di sportello unico delle
imprese)
1. Dopo l’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è inserito il seguente:
"Art. 27-bis. - (Misure organizzative per lo
sportello unico delle imprese) – 1. Le amministrazioni, gli enti e le
autorità competenti a svolgere, ai sensi degli articoli da 23 a 27, attività
istruttorie nell’ambito del procedimento di cui al regolamento previsto dall’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione,
la riconversione di impianti produttivi e per l’esecuzione di opere interne
ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli
investimenti produttivi, provvedono all’adozione delle misure organizzative
necessarie allo snellimento delle predette attività istruttorie, al fine di
assicurare il coordinamento dei termini di queste con i termini di cui al
citato regolamento".
Art. 7.
(Testo unico relativo ai contratti di programma, ai patti
territoriali e ai contratti d’area)
1. Nell’allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
"9-bis) Disciplina relativa ai contratti di
programma, ai patti territoriali, ai contratti d’area ed agli altri
interventi di cui all’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n.
662".
2. Nella predisposizione del testo unico di cui all’allegato 3, numero 9-bis), della legge n. 50 del 1999, introdotto dal comma 1 del presente articolo, il Governo
prevede anche l’attribuzione al CIPE della competenza ad emanare le
deliberazioni attuative ed integrative al fine di ulteriormente semplificare,
riordinare e coordinare la disciplina del settore.
Art. 8.
(Utilizzo di siti industriali per la sicurezza e
l’approvvigionamento strategico dell’energia)
1.
L’uso o il riutilizzo di siti industriali per l’installazione di impianti
destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico
dell’energia, della sicurezza e dell’affidabilità del sistema, nonchè della
flessibilità e della diversificazione dell’offerta, è soggetto ad autorizzazione
del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto
con il Ministero dell’ambiente, d’intesa con la regione interessata. Ai fini
della procedura di cui al presente articolo, per impianti si intendono i
rigassificatori di gas naturale liquido. Il soggetto richiedente
l’autorizzazione deve allegare alla richiesta di autorizzazione un progetto
preliminare.
2. Il Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato svolge l’istruttoria nominando il responsabile unico del
procedimento che convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come
modificata dalla presente legge. L’istruttoria si conclude in ogni caso nel
termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. Il soggetto richiedente l’autorizzazione,
contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare di cui al
comma 1, presenta al Ministero dell’ambiente uno studio di impatto ambientale
attestante la conformità del progetto medesimo alla vigente normativa in
materia di ambiente. Il Ministero dell’ambiente nel termine di sessanta
giorni concede il nulla osta alla prosecuzione del procedimento, ove ne sussistano
i presupposti.
4. Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la
variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce
proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle
proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della
legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro novanta
giorni il consiglio comunale. Decorso inutilmente tale termine, la
determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione
dello strumento urbanistico.
5. Nei casi disciplinati dal presente articolo, il
procedimento si conclude con un unico provvedimento di autorizzazione per la
costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere annesse, adottato con
decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di
concerto con il Ministro dell’ambiente, d’intesa con la regione interessata.
In assenza del nulla osta di cui al comma 3, la decisione è rimessa al
Consiglio dei ministri che provvede ai sensi dell’articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 12 della presente legge.
Capo II
MODIFICHE ALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241, E ULTERIORI
NORME IN MATERIA DI CONFERENZA DI SERVIZI
Art. 9.
(Ricorso alla conferenza di servizi)
1. L’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 14. – 1. Qualora sia opportuno effettuare
un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo, l’amministrazione procedente indìce di regola una conferenza
di servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre
indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti,
nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e
non li ottenga, entro quindici giorni dall’inizio del procedimento, avendoli
formalmente richiesti.
3. La conferenza di servizi può
essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più
procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o
risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall’amministrazione o,
previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse
pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. L’indizione della conferenza
può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l’attività del privato
sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di
più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su
richiesta dell’interessato, dall’amministrazione competente per l’adozione
del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di
concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal
concedente entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi
regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)".
2. Per l’approvazione di progetti di opere concernenti reti
ferroviarie la conferenza di servizi è indetta dal Ministro dei trasporti e
della navigazione ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.
30. La conferenza di servizi viene indetta e convocata dalla Ferrovie dello
Stato spa, ai sensi della presente legge e con riferimento all’articolo 25,
comma secondo, della legge 17 maggio 1985, n. 210, in caso di opere per la soppressione
di passaggi a livello su linee delle Ferrovie stesse localizzati nell’ambito
regionale.
Art. 10.
(Conferenza di servizi su istanze o progetti preliminari)
1. L’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’articolo 17, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:
"Art. 14-bis. – 1. La conferenza di servizi può
essere convocata per progetti di particolare complessità, su motivata e
documentata richiesta dell’interessato, prima della presentazione di una
istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le
condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di
consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla
data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione
di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si
esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le
condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi,
comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,
del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, si pronunciano,
per quanto riguarda l’interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni
progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione
disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto,
le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le
condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione
del progetto definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta
VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla
conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio
d’impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale
conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma
1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta
giorni. Nell’ambito di tale conferenza, l’autorità competente alla VIA si
esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di
impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della
procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative,
compresa l’alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile,
verifica l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con
riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali
elementi non sussistano, indica nell’ambito della conferenza di servizi le
condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i
necessari atti di consenso.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e
3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua
disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi
elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle
osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il
responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni
interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul
progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il
sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante
appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l’amministrazione
aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto
preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni".
Art. 11.
(Procedimento della conferenza di servizi)
1. L’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’articolo 17, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:
"Art. 14-ter. – 1. La conferenza di servizi
assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori a
maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima
riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni
interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni
prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le
amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a
partecipare, l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
caso, l’amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i
dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della
conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla
trasmissione dell’istanza o del progetto definitivo ai sensi dell’articolo
14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine
per l’adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non
possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi
inutilmente tali termini, l’amministrazione procedente provvede ai sensi dei
commi 2 e seguenti dell’articolo 14-quater.
4. Nei casi in cui sia richiesta la
VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione
medesima. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del
relativo provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di
conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al
termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti
partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui
al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si
appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente
ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
di cui al comma 3 dell’articolo 14-quater, nonchè quelle di cui agli
articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni
preposte alla tutela della salute pubblica.
6. Ogni amministrazione convocata
partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante
legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la
volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della
stessa.
7. Si considera acquisito l’assenso
dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente
la volontà dell’amministrazione rappresentata e non abbia notificato
all’amministrazione procedente, entro il termine di trenta giorni dalla data
di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio
motivato dissenso, ovvero nello stesso termine non abbia impugnato la
determinazione conclusiva della conferenza di servizi.
8. In sede di conferenza di servizi
possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell’istanza o ai
progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono
forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all’esame
del provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme
alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi
sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla
osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla
predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale
concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente,
unitamente all’estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o
nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a
diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede
giurisdizionale da parte dei soggetti interessati".
Art. 12.
(Dissensi espressi in sede di conferenza di servizi)
1. L’articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’articolo 17, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente:
"Art. 14-quater. – 1. Il dissenso di uno o più
rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza
di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella
conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a
questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e
deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie
ai fini dell’assenso.
2. Se una o più amministrazioni
hanno espresso nell’ambito della conferenza il proprio dissenso sulla
proposta dell’amministrazione procedente, quest’ultima, entro i termini
perentori indicati dall’articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la
determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza
delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione
è immediatamente esecutiva.
3. Qualora il motivato dissenso sia
espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela
della salute, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, ove
l’amministrazione dissenziente o quella procedente sia un’amministrazione
statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti
territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi
collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni,
salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della
giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la
complessità dell’istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un
ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
4. Quando il dissenso è espresso da
una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri
previste al comma 3 sono adottate con l’intervento del presidente della
giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione
di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di
voto.
5. Nell’ipotesi in cui l’opera sia
sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988,
n. 400, introdotta dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303".
Art. 13.
(Disposizioni in materia di trasferimento di funzioni
amministrative)
1. Nell’ambito del trasferimento di funzioni amministrative
dallo Stato alle regioni e agli enti locali, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e delle successive norme di attuazione, agli enti
destinatari del trasferimento, come amministrazioni procedenti, sono
conferiti altresì tutti i compiti di natura consultiva, istruttoria e
preparatoria connessi all’esercizio della funzione trasferita, anche nel caso
di attività attribuite dalla legge ad uffici ed organi di altre
amministrazioni. Tale disposizione non si applica ove si tratti di funzioni
attribuite da specifiche norme di legge ad autorità preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o
alla tutela della salute; in tali casi, l’amministrazione procedente è sempre
tenuta a convocare una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Art. 14.
(Abrogazioni e norma di raccordo)
1. All’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come da ultimo sostituito dall’articolo 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, i commi da 7 a 14 sono abrogati, salvo quanto previsto
dall’articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 9, comma 1, della presente
legge.
2. Il regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e le leggi regionali
prevedono forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi, nonchè
degli atti assunti da ciascuna amministrazione interessata.
Art. 15.
(Norme
in materia di accesso ai documenti amministrativi)
1. Il comma 4 dell’articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
"4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla
richiesta, questa si intende respinta. In caso di rifiuto, espresso o tacito,
o di differimento ai sensi dell’articolo 24, comma 6, dell’accesso, il
richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai
sensi del comma 5 del presente articolo, ovvero chiedere, nello stesso termine,
al difensore civico competente che sia riesaminata la suddetta
determinazione. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il
differimento, lo comunica a chi l’ha disposto. Se questi non emana il
provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione del difensore civico, l’accesso è consentito. Qualora il
richiedente l’accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui
al comma 5 decorre dalla data del ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito
della sua istanza al difensore civico".
Capo III
NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
Art. 16.
(Commissione per la ricostituzione di atti di morte o di
nascita)
1. È soppressa la Commissione per la ricostituzione di atti
di morte o di nascita, istituita con regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n.
1520.
2. Il Ministero della difesa provvede ad assicurare lo
svolgimento delle residue attività di segreteria, compreso il rilascio di certificazioni
concernenti atti già formati dalla Commissione di cui al comma 1 alla data di
entrata in vigore della presente legge, senza oneri aggiuntivi.
3.
Il regio decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520, il decreto legislativo
luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 216, e la legge 17 febbraio 1971, n. 90,
sono abrogati.
Art. 17.
(Programmazione negoziata)
1. Al testo unico in materia di interventi nelle aree
depresse del territorio nazionale, previsto dal combinato disposto degli articoli 4 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dell’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono allegati, previo coordinamento formale fra le norme
legislative e regolamentari che disciplinano la materia, le deliberazioni del
Comitato interministeriale per la programmazione economica che hanno ad
oggetto la disciplina organizzativa e procedimentale degli istituti della
programmazione negoziata e tutti gli altri atti ad essa collegati, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 18.
(Termini)
1.
I testi unici di cui al comma 4 dell’articolo 6 della legge 3 aprile 1997, n.
94, sono emanati entro il 30 giugno 2002.
2.
Il termine per l’esercizio della delega di cui all’articolo 8, comma 1, della
legge 3 giugno 1999, n. 157, è fissato in otto mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Il termine indicato dall’articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione da parte del
prefetto, è fissato in novanta giorni.
4. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito dal seguente:
"4. Il testo unico può essere aggiornato,
secondo i princìpi ed i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera b),
entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti
legislativi il cui schema è deliberato dal Consiglio dei ministri, valutato
il parere che il Consiglio di Stato esprime entro quarantacinque giorni dalla
richiesta. Lo schema è trasmesso, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con relazione cui sono allegati i pareri del Consiglio di Stato e di
detta Conferenza, alle competenti Commissioni parlamentari, che esprimono il
parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun decreto
legislativo è emanato su proposta del Ministro per i beni e le attività
culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali".
5. Il comma 6 dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito dal seguente:
"6. Per la predisposizione degli schemi dei
decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Ministro per i beni e
le attività culturali può avvalersi dell’opera di una commissione composta da
esperti, esterni o appartenenti all’amministrazione, particolarmente
qualificati nel settore. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione
delle risorse disponibili nell’ambito delle ordinarie unità previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali".
6. I termini per il deposito di atti ovvero per la
presentazione di domande al registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di denunce al repertorio delle notizie economiche ed
amministrative (REA) di cui all’articolo 9 del regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, sono
unificati in giorni trenta.
Art. 19.
(Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi
pubblici a favore delle imprese)
1. Al fine di rendere più proficui e celeri gli interventi
pubblici a favore delle imprese, le leggi regionali e i regolamenti di cui ai
commi 1 e 3 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,
possono modificare, alla stregua degli stessi princìpi, nei limiti delle
disponibilità finanziarie previste dalle singole leggi e in conformità alla
normativa dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 2 del citato decreto
legislativo n. 123 del 1998, le disposizioni delle leggi vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, con riguardo sia alle spese
ammissibili, sia alla tipologia e alla misura delle agevolazioni, sia alle
modalità della loro concessione ed erogazione.
2.
Al fine di garantire, nell’ambito del programma di cui all’articolo 17 del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995,
n. 104, il necessario coordinamento delle attività di supporto tecnico svolte
dall’Istituto per la promozione industriale (IPI) per l’attuazione di quanto
previsto al comma 1, il Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato è autorizzato ad utilizzare il finanziamento concesso
nell’esercizio 2000 entro un limite di spesa di lire 200 milioni, ai sensi
del citato articolo 17, per acquisire la partecipazione maggioritaria in
detta associazione e sostenere i relativi oneri associativi.
Art. 20.
(Rete autostradale e stradale nazionale)
1. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle
modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse
nazionale ai sensi dei predetti decreti, fatte salve le norme in materia di
programmazione e realizzazione di opere autostradali, si provvede, su
proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia".
Art. 21.
(Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali e
viarie)
1. Per la costruzione e l’affidamento in gestione delle
infrastrutture autostradali si applicano le disposizioni che recepiscono
nell’ordinamento italiano la normativa comunitaria in materia di lavori
pubblici o di servizi.
2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, è consentita la costruzione di nuove autostrade o
tratte autostradali a condizione che siano inserite nelle scelte prioritarie
del Piano generale dei trasporti e nel programma triennale di cui
all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143.
Sono fatte salve le vigenti procedure rispetto alla conformità urbanistica e
alla valutazione di impatto ambientale.
3. Gli articoli da 37-bis a 38 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, si applicano anche alla
realizzazione di nuove infrastrutture viarie di interesse nazionale per le
quali sono utilizzabili sistemi di pedaggiamento, procedendosi, ove occorra,
ai sensi del comma 2 del presente articolo.
Art. 22.
(Piani urbani di mobilità)
1. Al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della
popolazione, assicurare l’abbattimento dei livelli di inquinamento
atmosferico ed acustico, la riduzione dei consumi energetici, l’aumento dei
livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, la minimizzazione
dell’uso individuale dell’automobile privata e la moderazione del traffico,
l’incremento della capacità di trasporto, l’aumento della percentuale di
cittadini trasportati dai sistemi collettivi anche con soluzioni di car
pooling e car sharing e la riduzione dei fenomeni di congestione
nelle aree urbane, sono istituiti appositi piani urbani di mobilità (PUM)
intesi come progetti del sistema della mobilità comprendenti l’insieme
organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e
stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli,
sul governo della domanda di trasporto attraverso la struttura dei mobility
manager, i sistemi di controllo e regolazione del traffico,
l’informazione all’utenza, la logistica e le tecnologie destinate alla
riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città. Le
autorizzazioni legislative di spesa, da individuare con il regolamento di cui
al comma 4, recanti limiti di impegno decorrenti dall’anno 2002, concernenti
fondi finalizzati, da leggi settoriali in vigore, alla costruzione e sviluppo
di singole modalità di trasporto e mobilità, a decorrere dall’anno
finanziario medesimo sono iscritte in apposito fondo dello stato di
previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione.
2.
Sono abilitati a presentare richiesta di cofinanziamento allo Stato in misura
non superiore al 60 per cento dei costi complessivi di investimento, per
l’attuazione degli interventi previsti dal PUM, i singoli comuni o
aggregazioni di comuni limitrofi con popolazione superiore a 100.000
abitanti, le province aggreganti i comuni limitrofi con popolazione
complessiva superiore a 100.000 abitanti, d’intesa con i comuni interessati,
e le regioni, nel caso delle aree metropolitane di tipo policentrico e
diffuso, d’intesa con i comuni interessati.
3.
Una percentuale non superiore al 5 per cento dell’importo complessivo
derivante dall’attuazione del comma 1 è destinata a comuni singoli che per
ragioni tecniche, geografiche o socio-economiche, non possono far parte delle
aggregazioni di cui al comma 2. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica stabilisce annualmente la ripartizione percentuale
del restante 95 per cento tra le città metropolitane di cui all’articolo 22
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed i restanti comuni di cui al
comma 2.
4. Con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, dei lavori pubblici e dell’ambiente, d’intesa con
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono definiti l’elenco delle autorizzazioni legislative di
spesa di cui al comma 1, il procedimento di formazione e di approvazione dei
PUM, i requisiti minimi dei relativi contenuti, i criteri di priorità
nell’assegnazione delle somme, nonchè le modalità di erogazione del
finanziamento statale, di controllo dei risultati e delle relative procedure.
5. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti
promotori dei progetti presentati, fino a concorrenza delle somme disponibili
sulla base dei criteri di valutazione di cui al comma 4.
Art. 23.
(Diritti per la partecipazione a concorsi)
1.
All’articolo 27, comma 6, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, le parole:
"sono stabilite in lire 7.500" sono sostituite dalle seguenti:
"sono eventualmente previste dalle predette amministrazioni in base ai
rispettivi ordinamenti e comunque fino ad un massimo di lire 20.000".
Art. 24.
(Gare informatiche e supporto ai programmi informatici
delle pubbliche amministrazioni)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2001, le amministrazioni
pubbliche sono tenute a pubblicare tutti i bandi e gli avvisi di gara su uno
o più siti informatici individuati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative.
2. A decorrere dal 30 giugno 2001 gli obblighi di cui al
comma 1 sono estesi alle società concessionarie di lavori e servizi pubblici,
alle società, alle aziende speciali e ai consorzi che gestiscono servizi
pubblici, nonchè agli altri soggetti obbligati ad osservare la normativa
nazionale e comunitaria sulle procedure di affidamento degli appalti
pubblici.
3. A decorrere dal 1º luglio 2001 la pubblicazione di cui
al comma 1, limitatamente ai bandi ed avvisi di gara di importo inferiore a
quello di applicazione della disciplina comunitaria, sostituisce ogni altra
forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento, fatta
salva la normativa di origine comunitaria e fatti salvi gli obblighi di
pubblicazione sui giornali quotidiani o periodici previsti dalle leggi vigenti.
4. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le procedure di scelta del contraente e le
modalità di utilizzazione degli strumenti informatici che le pubbliche
amministrazioni possono utilizzare ai fini dell’acquisizione in via
elettronica ed informatica di beni e servizi.
5. I regolamenti assicurano la parità di condizioni dei
partecipanti, la segretezza, ove necessaria, la trasparenza e la
semplificazione delle procedure, comprese quelle relative alle modalità di
collaudo e pagamento, nonché la completezza delle offerte.
6. Per la definizione e attuazione dei programmi di
informatizzazione delle pubbliche amministrazioni, ivi compresa l’assistenza
ai soggetti che utilizzano la rete unitaria della pubblica amministrazione,
il Governo si avvale del Centro tecnico di cui al comma 19 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, che è collocato presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, in posizione di autonomia amministrativa e funzionale, ai sensi
dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Sono soppressi i primi due periodi del medesimo comma 19
dell’articolo 17 della legge n. 127 del 1997.
7. Le spese relative al servizio informatico di cui al
presente articolo sono ricomprese negli ordinari stanziamenti di bilancio.
8. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 25.
(Accesso alle banche dati pubbliche)
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che siano titolari di programmi applicativi realizzati su
specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno facoltà di darli in
uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li adattano alle proprie
esigenze.
2.
Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993
hanno accesso gratuito ai dati contenuti in pubblici registri, elenchi, atti
o documenti da chiunque conoscibili.
Art. 26.
(Istituzione dell’Ufficiale elettorale)
1. Dopo l’articolo 4 del testo unico delle leggi per la
disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223, di seguito denominato "decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223," è inserito il seguente:
"Art. 4-bis. – 1. Alla tenuta e
all’aggiornamento delle liste elettorali provvede l’Ufficio elettorale,
secondo le norme del presente testo unico.
2. Nei comuni con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti l’Ufficiale elettorale è il sindaco, quale
Ufficiale del Governo. Nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000
abitanti l’Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli
articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.
3. Il sindaco può delegare e
revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un
funzionario del comune.
4. Ogni delegazione e revoca delle
funzioni di cui al comma 3 deve essere approvata dal prefetto.
5. Se il sindaco è sospeso dalle
funzioni di Ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo
spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.
Egli può delegare le funzioni di Ufficiale elettorale ad idoneo funzionario,
o impiegato del comune.
6. In tutti i casi di assenza o
impedimento del sindaco, le funzioni di Ufficiale elettorale, sempreché non
siano state delegate a norma del comma 3, sono svolte dal vice sindaco o, in
via subordinata, dal consigliere anziano".
2. Il secondo comma dell’articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:
"Esse debbono essere autenticate, mediante
sottoscrizione, dall’Ufficiale elettorale. Nel caso in cui l’Ufficiale
elettorale è la Commissione elettorale comunale le liste elettorali devono
essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della medesima
Commissione e dal segretario".
3. All’articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole:
"Il Consiglio comunale," sono inserite le seguenti: "nei
comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti,";
b) il secondo comma è sostituito dal
seguente:
"La Commissione è composta dal sindaco e da sei
componenti effettivi e sei supplenti nei comuni cui sono assegnati fino a 50
consiglieri, ovvero da otto componenti effettivi ed otto supplenti nei comuni
cui sono assegnati più di 50 consiglieri".
4. Il primo comma dell’articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:
"Per l’elezione dei componenti effettivi della
Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria
scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il
maggior numero di voti purchè non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio
è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei
comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è
proclamato eletto il più anziano di età".
5. All’articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma sono soppresse le
parole: ", nei comuni con oltre 10.000 abitanti,";
b) al terzo comma sono soppresse le
parole: "cinque o".
6. Il primo periodo dell’articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dai seguenti:
"Di tutte le operazioni compiute dall’Ufficiale elettorale per la
revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un
verbale. Nel caso in cui l’Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale
comunale il verbale è redatto dal segretario ed è sottoscritto dai membri della
Commissione presenti alla seduta e dal segretario".
7. All’articolo 18, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "dal
presidente della Commissione comunale e dal segretario" sono sostituite
dalle seguenti: "dall’Ufficiale elettorale" ed è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Nel caso in cui l’Ufficiale elettorale è la
Commissione elettorale comunale i predetti elenchi sono firmati dal
presidente della stessa Commissione e dal segretario"
8. All’articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole:
"la Commissione elettorale comunale, con l’assistenza del
segretario," sono sostituite dalle seguenti: "l’Ufficiale
elettorale";
b) al terzo comma, le parole:
"dal presidente della Commissione elettorale comunale e dal
segretario" sono sostituite dalle seguenti: "dall’Ufficiale
elettorale" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso
in cui l’Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale il
predetto verbale è firmato dal presidente della Commissione e dal
segretario".
9. Al secondo comma dell’articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: ", con
l’assistenza del segretario, dalla Commissione elettorale comunale" sono
sostituite dalle seguenti: "dall’Ufficiale elettorale".
10. All’articolo 37 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "dai componenti della
Commissione comunale e dal segretario" sono sostituite dalle seguenti:
"dall’Ufficiale elettorale".
11. All’articolo 49 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le parole: "e delle Commissioni
elettorali" sono sostituite dalle seguenti: ", degli Ufficiali
elettorali e delle Commissioni elettorali circondariali".
12. L’articolo 52 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, è sostituito dal seguente:
"Art. 52. – 1. Il sindaco o chi ne esercita le
funzioni, l’Ufficiale elettorale, i componenti delle Commissioni elettorali
circondariali ed i rispettivi segretari sono personalmente responsabili della
regolarità degli adempimenti loro assegnati dal presente testo unico".
13. In tutte le leggi o decreti, aventi ad oggetto materia
elettorale, che fanno riferimento alla Commissione elettorale comunale, tale
riferimento si intende all’Ufficiale elettorale.
14. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno
effetto a decorrere dal 1º gennaio 2002.
Art. 27.
(Accelerazione del procedimento di controllo della Corte
dei conti)
1.
Gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di
legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla
loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del
controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato
questione di legittimità costituzionale, per violazione dell’articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi
forza di legge che costituiscono il presupposto dell’atto, ovvero abbia
sollevato, in relazione all’atto, conflitto di attribuzione. Il predetto
termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste
istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può
complessivamente essere superiore a trenta giorni.
2. La Sezione del controllo comunica l’esito del
procedimento nelle ventiquattro ore successive alla fine dell’adunanza. Le
deliberazioni della Sezione sono pubblicate entro trenta giorni dalla data
dell’adunanza.
3. All’articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, l’ultimo periodo è soppresso.
4.
Il procedimento previsto dall’articolo 25, secondo comma, del testo unico
delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, può essere
attivato dal Consiglio dei ministri anche con riferimento ad una o più parti
dell’atto sottoposto a controllo. L’atto, che si è risolto debba avere corso,
diventa esecutivo ove le Sezioni riunite della Corte dei conti non abbiano
deliberato entro trenta giorni dalla richiesta.
5. L’articolo 61, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è abrogato.
Art. 28.
(Norma di semplificazione del procedimento di esecuzione di
lavori pubblici connessi all’opera di ricostruzione nei territori colpiti
dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982)
1. Il comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493,
come modificato dall’articolo 11-ter del decreto-legge 12 novembre
1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n.
677, è sostituito dal seguente:
"6. Ogni stanziamento proveniente dal fondo
previsto dall’articolo 3 del testo unico approvato con decreto legislativo 30
marzo 1990, n. 76, tuttora
disponibile presso i comuni è utilizzato per il ripristino del patrimonio
edilizio privato e pubblico danneggiato dagli eventi sismici nonché per le
necessarie opere di urbanizzazione e per le strutture scolastiche, nel
rispetto delle priorità sancite dall’articolo 3 della legge 23 gennaio 1992,
n. 32, e dei costi massimi stabiliti dal CIPE".
Art. 29.
(Delega al Governo per la predisposizione di un testo unico
delle leggi in materia di commercio estero)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità di cui
all’articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall’articolo 1, comma 6, della presente
legge, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un decreto legislativo
recante il testo unico in materia di commercio con l’estero, con l’osservanza
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) riunire e coordinare tutte le
disposizioni legislative in materia di commercio con l’estero, considerando,
oltre alle esportazioni, anche gli investimenti in grado di promuovere
l’internazionalizzazione delle produzioni italiane, in particolare quelle
delle piccole e medie imprese e i prodotti tipici locali, prevedendo la
delegificazione e la semplificazione dei procedimenti in materia;
b) coordinare le misure di
intervento di competenza dello Stato con quelle delle regioni e degli altri
soggetti operanti nel settore dell’internazionalizzazione delle imprese.
Art. 30.
(Pubblicità delle fusioni e scissioni delle società)
1. Il comma quarto dell’articolo 2501-bis del codice
civile è sostituito dal seguente:
"Se alla fusione partecipano società regolate dai capi
V, VI e VII, tra la data fissata per la delibera di fusione e l’iscrizione
del progetto deve intercorrere almeno un mese".
2. Nel comma primo dell’articolo 2502-bis del codice
civile sono soppresse le parole: "e pubblicata altresì per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; l’estratto deve
contenere le indicazioni previste ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 8)
dell’articolo 2501-bis e la menzione dell’avvenuta iscrizione della
deliberazione nel registro delle imprese".
3. Il comma primo dell’articolo 2503 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"La fusione può essere attuata solo dopo due mesi
dall’iscrizione delle deliberazioni delle società che vi partecipano, salvo
che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriore all’iscrizione
prevista nel terzo comma dell’articolo 2501-bis, il pagamento dei creditori
che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti
presso una banca".
4. Nel comma secondo dell’articolo 2503-bis del
codice civile le parole: "della pubblicazione del progetto di
fusione" sono sostituite dalle seguenti: "della iscrizione del
progetto di fusione".
5. II comma quarto dell’articolo 2504 del codice civile è
abrogato.
6. L’articolo 2504-sexies del codice civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 2504-sexies. (Effetti della iscrizione
degli atti del procedimento di fusione nel registro delle imprese). – Alle
iscrizioni nel registro delle imprese ai sensi degli articoli 2501-bis,
2502-bis e 2504 conseguono gli effetti previsti dall’articolo 2457-ter".
7. Il comma quinto dell’articolo 2504-octies del
codice civile è abrogato.
Art. 31.
(Soppressione dei fogli annunzi legali e regolamento sugli
strumenti di pubblicità)
1.
A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge, i fogli degli annunzi legali delle province sono aboliti.
La legge 30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25 maggio 1895,
recante istruzioni speciali per l’esecuzione della legge 30 giugno 1876, n.
3195, sulla pubblicazione degli annunzi legali, il regio decreto-legge 25
gennaio 1932, n. 97, convertito dalla legge 24 maggio 1932, n. 583, e la
legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati.
2. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano
presentate all’ufficio del registro delle imprese, ad esclusione di quelle
presentate dagli imprenditori individuali e dai soggetti iscritti nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, sono inviate per via telematica
ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Le modalità ed i tempi per l’assoggettamento al predetto
obbligo degli imprenditori individuali e dei soggetti iscritti solo nel
repertorio delle notizie economiche e amministrative sono stabilite con
decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
3. Quando disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione
nel foglio degli annunzi legali come unica forma di pubblicità, la pubblicazione
è effettuata nella Gazzetta Ufficiale.
4.
In tutti i casi nei quali le norme di legge impongono forme di pubblicità
legale, l’individuazione degli strumenti per assicurare l’assolvimento
dell’obbligo è effettuata con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Si procede alla individuazione degli strumenti, anche telematici,
differenziando, se necessario, per categorie di atti.
Art. 32.
(Semplificazione della fase costitutiva e della fase
modificativa delle società di capitali)
1. In attesa della riforma del diritto societario, la fase
costitutiva e la fase modificativa delle società di capitali sono regolate
dalle disposizioni del presente articolo.
2. I commi terzo e quarto dell’articolo 2330 del codice
civile sono sostituiti dai seguenti:
"L’iscrizione della società nel registro delle imprese
è richiesta contestualmente al deposito dell’atto costitutivo. L’ufficio del
registro delle imprese, verificata la regolarità formale della
documentazione, iscrive la società nel registro.
Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con
riferimento all’omologazione dell’atto costitutivo decorrono dalla data dell’iscrizione
nel registro delle imprese".
3. Nel comma primo dell’articolo 2332 del codice civile è
soppresso il numero 3).
4. Il comma primo dell’articolo 2411 del codice civile è
sostituito dal seguente:
"Il
notaio che ha verbalizzato la deliberazione dell’assemblea, entro trenta
giorni, verificato l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne
richiede l’iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito
e allega le eventuali autorizzazioni richieste. L’ufficio del registro delle
imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la
delibera nel registro. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni
stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre
il detto termine, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni
successivi e, in mancanza, ciascun socio a spese della società, possono
ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai commi secondo e terzo.
Tutti i termini previsti in disposizioni speciali con riferimento
all’omologazione della delibera decorrono dalla data dell’iscrizione nel
registro delle imprese".
5. Dopo l’articolo 138 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è inserito il seguente:
"Art. 138-bis. – 1. Il notaio che chiede
l’iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di
capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultino manifestamente
inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l’articolo 28, primo
comma, n. 1, della presente legge, ed è punito con la sospensione prevista
dal secondo comma dell’articolo 138 e con la sanzione amministrativa da lire
1.000.000 a lire 30.000.000.
2. Con sanzione amministrativa pari a
quella di cui al comma 1 è punito il notaio che chiede l’iscrizione nel
registro delle imprese di un atto costitutivo di società di capitali, da lui
rogato, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste
dalla legge".
Art. 33.
(Ulteriori semplificazioni in materia societaria)
1. Il comma secondo dell’articolo 2196, il secondo periodo
del comma secondo dell’articolo 2197, il comma secondo dell’articolo 2298, il
comma terzo dell’articolo 2299, il comma secondo dell’articolo 2309, il
secondo periodo del comma quarto dell’articolo 2383 e il comma secondo
dell’articolo 2450-bis del codice civile sono abrogati. Nel comma
primo dell’articolo 2506 del codice civile sono soppresse le parole: "e
depositarne nel registro delle imprese le firme autografe". L’articolo
49 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, è
abrogato. Nel comma secondo dell’articolo 2354 del codice civile le parole:
"l’originale sia depositato presso l’ufficio del registro delle imprese
ove è iscritta la società" sono sostituite dalla seguente:
"autenticata".
2. L’articolo 2330-bis del codice civile è abrogato.
Nel comma terzo dell’articolo 2343-bis del codice civile sono
soppresse le parole: "del deposito deve essere fatta menzione nel
Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità
limitata". Il comma quinto dell’articolo 2383 del codice civile è
abrogato. Nel comma sesto dell’articolo 2383 del codice civile le parole
"dai due commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti:
"dal comma precedente". Nel comma settimo dell’articolo 2383 del
codice civile sono soppresse le parole: "e quinto". Nel comma terzo
dell’articolo 2385, nel comma terzo dell’articolo 2400, e nei commi quarto e
quinto dell’articolo 2449 del codice civile sono soppresse le parole: "e
pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a
responsabilità limitata". Nel comma primo dell’articolo 2436 del codice
civile sono soppresse le parole: "e pubblicate nel Bollettino ufficiale
delle società per azioni e a responsabilità limitata" e nel comma
secondo dell’articolo 2436 del codice civile sono soppresse le parole:
"e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a
responsabilità limitata". Nel comma settimo dell’articolo 2449 del
codice civile sono soppresse le parole: "e pubblicati nel Bollettino
ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata". Nel
comma quarto dell’articolo 2420-bis del codice civile è soppresso il
terzo periodo. Nel comma quinto dell’articolo 2420-bis del codice
civile le parole "pubblicato nel Bollettino ufficiale della società per
azioni e a responsabilità limitata" sono sostituite dalle seguenti:
"depositato presso l’ufficio del registro delle imprese". Nel comma
primo dell’articolo 2435 del codice civile è soppresso il secondo periodo.
Nel comma secondo dell’articolo 2441 del codice civile le parole
"pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a
responsabilità limitata" sono sostituite dalle seguenti:
"depositata presso l’ufficio del registro delle imprese". Il comma
secondo dell’articolo 2444 del codice civile è abrogato. Il comma terzo
dell’articolo 2450-bis del codice civile è abrogato. Nel comma quarto
dell’articolo 2452 del codice civile sono soppresse le parole: "e
terzo". Nel comma primo dell’articolo 2456 del codice civile sono
soppresse le parole: "e la pubblicazione del provvedimento di
cancellazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a
responsabilità limitata". L’art. 2457-bis del codice civile è
abrogato. La rubrica dell’articolo 2457-ter del codice civile è
sostituita dalla seguente: "Effetti della pubblicazione nel registro
delle imprese". Il comma primo dell’articolo 2457-ter del codice
civile è sostituito dal seguente: "Gli atti per i quali il codice
prescrive l’iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono
opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società
non provi che i terzi ne erano a conoscenza". Il comma terzo
dell’articolo 2457-ter del codice civile è abrogato. Nel comma secondo
dell’articolo 2475 del codice civile è soppressa la parola: "2330-bis".
Nel comma secondo dell’articolo 2487 del codice civile è soppressa la parola:
"quinto". La rubrica dell’articolo 2497-bis del codice
civile è sostituita dalla seguente: "Effetti della pubblicazione nel
registro delle imprese". Nell’articolo 2497-bis del codice civile
le parole "degli articoli 2457-bis e" sono sostituite dalle
seguenti "dall’articolo 2457". Nel comma primo dell’articolo 2626
del codice civile sono soppresse le parole: "ovvero omettono di
richiedere una pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per
azioni e a responsabilità limitata,".
3. La legge 12 aprile 1973, n. 256, è abrogata. L’articolo
1, comma 1, lettere f) e g), l’articolo 2, comma 1, lettere b)
e c), l’articolo 5, comma 2, l’articolo 12, comma 2, l’articolo 14,
commi 3 e 4, l’articolo 20, commi 2 e 3, l’articolo 21 e l’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre
1995, n. 581, sono abrogati. Nella rubrica del
Titolo IV del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del
1995, sono soppresse le seguenti parole: "il BUSARL, il BUSC e".
4. Nel comma primo dell’articolo 2309, nel comma quarto
dell’articolo 2383, nel comma terzo dell’articolo 2385, nel comma terzo
dell’articolo 2400, nel comma secondo dell’articolo 2417, nel comma settimo
dell’articolo 2449, nel comma primo dell’articolo 2450-bis, e nel
comma quarto dell’articolo 2475-bis del codice civile le parole
"quindici giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta
giorni".
Art. 34
(Semplificazione in materia di libri fondiari e di
procedure di intavolazione)
1. All’allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 33, la lettera d) è
sostituita dalla seguente:
"d) dei decreti di trasferimento pronunziati
dal giudice e dei provvedimenti definitivi dell’autorità amministrativa, che
importino trasferimento totale o parziale della proprietà dell’immobile o di
un diritto tavolare o la sua modificazione o estinzione, ovvero di apposite
dichiarazioni di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale
a cura dell’ente pubblico;";
b) nella Sezione IV, dopo il
paragrafo 3, è inserito il seguente:
"§ 3-bis. Annotazione dei contratti
preliminari e dei contratti sottoposti a condizione.
Art. 60-bis. – 1. Fermi gli altri requisiti
stabiliti dalla legge, il giudice tavolare può ordinare l’annotazione dei
contratti preliminari previsti dall’articolo 2645-bis, comma 4, del
codice civile, solo sulla base di una planimetria dalla quale risulti chiaramente
la descrizione delle porzioni di edifici da costruire o in corso di
costruzione che ne costituiscono l’oggetto. Tale planimetria deve essere
redatta da un tecnico autorizzato.
2. Il rispetto o l’inosservanza del
limite indicato nell’articolo 2645-bis, comma 5, del codice civile,
devono risultare chiaramente, mediante attestazione di un tecnico
autorizzato, dalla planimetria prevista nell’articolo 10, terzo comma, del
presente allegato.
Art. 60-ter. – 1. Per gli effetti di cui
all’articolo 2645-bis, comma 2, del codice civile, il giudice tavolare
deve ordinare contemporaneamente la cancellazione delle intavolazioni e
prenotazioni incompatibili conseguite da terzi aventi causa dal promittente
alienante in base a domande presentate dopo l’istanza di annotazione del
contratto preliminare.
2. Agli stessi effetti di cui al
comma 1 il giudice tavolare ordina, a richiesta della parte istante, la
cancellazione delle altre iscrizioni che, riguardo allo stesso immobile,
siano state eseguite contro il promittente alienante dopo l’annotazione del
contratto preliminare, salve le iscrizioni ipotecarie nei casi previsti
dall’articolo 2825-bis del codice civile e le annotazioni delle
domande di cui all’articolo 71-bis del presente allegato.
Art. 60-quater. – 1. Deve essere cancellata
l’annotazione dei contratti preliminari quando la cancellazione è debitamente
consentita dalle parti interessate, ovvero è ordinata giudizialmente con
sentenza passata in giudicato.
2. Cessati gli effetti
dell’annotazione del contratto preliminare nei casi di cui all’articolo 2645-bis,
comma 3, del codice civile, l’annotazione è cancellata a richiesta di
parte.
Art. 60-quinquies. – 1. Se un contratto sottoposto a
condizione ha formato oggetto di annotazione ai sensi dell’articolo 20,
lettera h), la cancellazione dell’annotazione può essere ordinata dal
giudice tavolare a domanda, quando la mancanza della condizione risulta da
sentenza passata in giudicato o da convenzione. La domanda di cancellazione
può essere giustificata, ai sensi dell’articolo 94, primo comma, n. 3), anche
in base ad altre pronunce definitive dell’autorità giudiziaria o in base ad
atti muniti di pubblica fede.
2. Se risulta negli stessi modi di cui al comma 1 l’avveramento
della condizione, sono cancellate d’ufficio tutte le iscrizioni aventi ad
oggetto il diritto subordinato a condizione, previa intavolazione del diritto
a nome dell’acquirente se si tratta di condizione sospensiva, salve le
annotazioni delle domande giudiziali di cui all’articolo 71-bis.
3. Le cancellazioni previste dal comma 1 possono essere
ordinate anche in virtù di una dichiarazione unilaterale della parte in danno
della quale la condizione è mancata o si è verificata, salvo in quest’ultimo
caso che siano state eseguite iscrizioni dopo l’annotazione del contratto
condizionato";
c) dopo l’articolo 71, è inserito il
seguente:
"Art. 71-bis. – 1. La cancellazione
dell’annotazione delle domande di cui all’articolo 20, lettere f) e g),
è eseguita quando è debitamente consentita dalle parti interessate ovvero
è ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
1. La cancellazione di cui al comma
1 deve essere giudizialmente ordinata qualora la domanda sia rigettata con
sentenza passata in giudicato o il processo sia estinto per rinunzia o per
inattività delle parti";
d) dopo l’articolo 95, è inserito il
seguente:
"Art. 95-bis. – 1. Il giudice tavolare, qualora
lo ritenga opportuno, può delegare ai conservatori dei libri fondiari
preposti ai relativi uffici l’emissione del decreto tavolare per determinati
atti o categorie di atti.
2. Nella trattazione degli affari
delegati i conservatori di cui al comma 1 sono tenuti ad osservare le
istruzioni e le direttive impartite dal giudice tavolare.
3. Con atto motivato il giudice
tavolare può riservarsi o avocare a sè la trattazione di determinate pratiche
qualora lo ritenga opportuno per la difficoltà sostanziale o giuridica del
caso o per l’importanza o la portata della decisione";
e) dopo l’articolo 130-bis, è
inserito il seguente:
"Art. 130-ter. – 1. Avverso il decreto tavolare
del conservatore dei libri fondiari, emesso per delega del giudice tavolare,
è ammesso reclamo con le modalità previste dagli articoli 126 e
seguenti".
Art.
35.
(Controversie in materia di masi chiusi)
1. In tutte le controversie in materia di masi chiusi
concernenti la determinazione dell’assuntore del maso chiuso e la
determinazione del prezzo di assunzione si osservano le disposizioni dettate
dal capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile.
2. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa
all’ordinamento dei masi chiusi è tenuto ad esperire il tentativo di
conciliazione ai sensi dell’articolo 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203.
Art. 36.
(Disposizioni in materia di atti pubblici, scritture
private autenticate e loro copia certificata conforme)
1. Salvo autorizzazione o ordine della competente autorità
giudiziaria e salvo quanto disposto dal titolo VI, capo I, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è fatto divieto ai notai ed ai pubblici ufficiali
depositari di atti pubblici e scritture private autenticate di asportare
anche temporaneamente tali atti e documenti dai locali ove gli stessi sono
conservati o archiviati.
2.
In tutti quei casi in cui è prevista a qualsiasi fine la produzione in
originale dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, il
relativo obbligo si intende adempiuto, salvo specifico ordine della
competente autorità giudiziaria, mediante produzione di copia certificata
conforme dal pubblico ufficiale depositario.
3.
Le annotazioni, gli estremi di protocollo e registrazione, le quietanze ed
ogni altra formalità da annotarsi a margine degli atti pubblici e delle
scritture private autenticate a cura degli uffici finanziari e della pubblica
amministrazione in genere sono eseguite sui documenti stessi dal pubblico
ufficiale depositario, sulla base di idoneo documento scritto emesso dalla
competente amministrazione cui l’originale avrebbe dovuto essere prodotto in
base alla normativa previgente.
4. Il Ministro della giustizia e il Ministro delle finanze
possono in qualsiasi momento disporre atti di ispezione e controllo, senza
preavviso, per verificare la conformità agli originali delle copie di atti
pubblici e scritture private.
5. È abrogata ogni norma in contrasto con tale
disposizione.
Art. 37.
(Comunicazione di violazioni tributarie)
1. All’articolo 36 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla
seguente: "Comunicazione di violazioni tributarie";
b) i commi primo, secondo e terzo
sono abrogati.
Art. 38.
(Trasferimento
di impianti, beni e attività alle società costituite a seguito della liberalizzazione del mercato elettrico)
1. Alle società per azioni, costituite in applicazione
degli articoli 9 e 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, nonchè del combinato disposto del comma 1 dell’articolo 8 del citato
decreto legislativo n. 79 del 1999 e del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 4 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207
del 3 settembre 1999, a far data dall’efficacia degli atti di conferimento di
impianti, beni e attività alle società stesse, sono trasferiti le
concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e tutti i
provvedimenti amministrativi, compresi quelli in via di perfezionamento,
concernenti gli impianti, i beni e le attività conferiti e già intestati alla
originaria società conferente e alle società conferenti successive.
2. Fatti salvi i poteri delle competenti autorità anche in materia
di aggiornamento dei relativi canoni, le concessioni concernenti soltanto le
aree demaniali destinate all’esercizio degli impianti di produzione di
energia termoelettrica e alle opere connesse e ausiliarie in esercizio alla
data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate sino al 31
dicembre 2020, ma scadono di diritto alla cessazione dell’attività di
produzione di energia che si verifichi precedentemente alla medesima data.
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 2)
ELENCO DEI PROCEDIMENTI DA DELEGIFICARE E SEMPLIFICARE
1. Procedimenti per la concessione dell’indennità per
infortunio o malattia da parte dell’INAIL o dell’INPS.
Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124;
Legge 11 gennaio 1943, n. 138.
2. Procedimento per l’autorizzazione all’esercizio
provvisorio dei distributori di carburante autostradali.
Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato
con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;
Legge 7 dicembre 1984, n. 818.
3. Procedimento per l’approvazione tecnica dei progetti
delle dighe e per la vigilanza sulla loro costruzione e sulle operazioni di
controllo durante l’esercizio.
Decreto-legge
8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre
1994, n. 584, articolo 2.
4. Procedimento per l’emanazione di decreti, di competenza
del Ministero delle politiche agricole e forestali, finalizzati ad apportare
modifiche agli allegati 1B (concimi nazionali), 1C (ammendanti e correttivi),
2 (etichettatura) e 3 (tolleranze applicabili ai fertilizzanti) della legge
19 ottobre 1984, n. 748.
Legge 19 ottobre 1984, n. 748, articoli 8 e 9;
Decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 161, articolo 6;
Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 58.
5. Procedimento per il rilascio delle concessioni per gli
autoservizi di linea di competenza statale.
Legge 28 settembre 1939, n. 1822.
6. Procedimento di autorizzazione alla circolazione di
prova degli autoveicoli.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 98, 100, 101
e 102.
7. Procedimento per la domiciliazione delle tariffe dovute
per la registrazione delle revisioni effettuate dalle imprese di
autoriparazione.
Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, articolo 3.
8. Procedimento di chiusura annuale del "Fondo –
Scorta" della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e della Guardia di
finanza.
Legge 2 dicembre 1969, n. 968, articolo 1, secondo comma.
9. Procedimento per la cancellazione d’ufficio dal registro
delle imprese di imprese, società, consorzi ed altri enti non più operativi.
Legge 16 dicembre 1977, n. 904;
Legge 7 maggio 1986, n. 150;
Codice civile, articoli 2191, 2312, 2456 e 2544;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
10. Procedimento per il recupero dei diritti di segreteria
non versati al registro delle imprese.
Testo unico delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 18.
11. Procedimento per l’iscrizione delle informazioni sulle
procedure concorsuali presso l’ufficio del registro delle imprese.
Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Legge 29 dicembre 1993, n. 580.
12. Procedimento per l’autorizzazione alla installazione
degli impianti di riscaldamento ad acqua calda e degli impianti di produzione
di acqua calda per servizi igienici in edifici adibiti ad uso civile.
Decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, articolo 2;
Legge 5 marzo 1990, n. 46;
Legge 9 gennaio 1991, n. 10.
13. Procedimento per la formazione dei piani attuativi.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150;
Legge 18 aprile 1962, n. 167;
Legge 6 agosto 1967, n. 765;
Legge 22 ottobre 1971, n. 865;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 5 agosto 1978, n. 457;
Legge 28 febbraio 1985, n. 47;
Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
14. Procedimento per il collaudo per opere di cemento
armato e/o strutture metalliche.
Legge 5 novembre 1971, n. 1086.
15. Tutela dall’inquinamento acustico. Rumore nell’ambiente
esterno e determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore. Tecnico
competente acustica ambientale.
Legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Codice penale, articolo 659;
Codice civile, articolo 844;
Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303;
Decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
16. Autorizzazione alla custodia, all’utilizzo e al
trasporto di gas tossici.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 58;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641.
17. Procedimenti concernenti la produzione e
commercializzazione di prodotti alimentari.
Legge 30 aprile 1962, n. 283;
Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155.
18. Procedimenti concernenti le modifiche alla disciplina
metrologica delle cisterne a scomparti tarati montate su autoveicoli per il
trasporto e la misura di prodotti liquidi a pressione atmosferica.
Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato
con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088;
Legge
31 gennaio 1967, n. 33.
19. Procedimento di iscrizione a ruolo del notaio.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 18 e seguenti;
Regolamento
approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, articoli 32 e
seguenti.
20. Procedimento di iscrizione del notaio trasferito.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 25;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914,
n. 1326, articoli 41 e seguenti.
21. Procedimento per il rilascio del permesso di assenza
del notaio.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 26;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914,
n. 1326, articoli 51 e seguenti.
22. Procedimento per la nomina del coadiutore del notaio.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 45;
Regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914,
n. 1326, articoli 65 e seguenti.
23. Redazione di atti pubblici in lingua straniera e
revisione della disciplina di nullità.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 54 e 55;
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 58, comma primo, numero 4º.
24. Redazione di atti pubblici con intervento di sordi,
muti e sordomuti e revisione della disciplina di nullità.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articoli 56 e 57;
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 58, comma primo, numero 4º.
25. Procedimento per la conservazione e la pubblicità dei
testamenti.
Legge 16 febbraio 1913, n. 89, articolo 66, ultimo comma;
Legge 25 maggio 1981, n. 307, articoli 3 e seguenti;
Decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1984,
n. 956;
Decreto del Ministro di grazia e giustizia 25 ottobre 1993,
n. 586;
Codice civile, articolo 622.
26. Comunicazioni di atti di trasferimento di terreni.
Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 18;
Legge 12 agosto 1993, n. 310, articolo 7.
27. Semplificazione per i privati delle modalità di
conservazione dei documenti su microfilm.
Regolamento emanato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 6 dicembre 1996, n. 694.
28. Procedimento per la denuncia di apparecchi a pressione
e serbatoi gpl e procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di gpl
in serbatoi fissi di capacità non eccedente 5 metri cubi.
Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;
Legge 13 luglio 1966, n. 615, capo II;
Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359;
Legge 26 luglio 1965, n. 966;
Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.
37.
29. Procedimenti per il collaudo, la denuncia di
installazione e le verifiche periodiche relativi a gru ed altri apparecchi di
sollevamento (argani, paranchi); funi e catene; piani inclinati;
idroestrattori a forza centrifuga; scale aeree, ponti sospesi con argano o
sviluppabili su carro, ponti sospesi motorizzati.
Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547;
Decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.
164;
Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
30. Procedimento di denuncia all’Ispettorato del lavoro
relativamente all’esercizio di nuova attività produttiva.
Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, articolo 48.
31. Procedimento per il controllo della qualità dei
prodotti ortofrutticoli ai fini dell’esportazione.
Legge 25 marzo 1997, n. 68, articolo 2, comma 2, lettera h).
32. Procedimento di autorizzazione per l’attività di
noleggio di autoveicoli senza conducente e per l’esercizio dell’attività di
rimessa di autoveicoli o vetture e adempimenti richiesti agli esercenti
autorimesse.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 86;
Regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno
1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, articolo 196.
33. Procedimento in materia di inquadramento e definizione
del trattamento economico del personale del comparto scuola.
Legge 11 luglio 1980, n. 312, articolo 172;
Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, articoli 438, 439, 440, 486,
490, 560 e 570.
34. Procedimento per l’acquisto di immobili, anche
vincolati a norma della legge 1º giugno 1939, n. 1089, destinati a sede di
organi dell’Amministrazione centrale e periferica dello Stato.
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Legge 1º giugno 1939, n. 1089;
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n.
1544;
Legge 5 agosto 1978, n. 468;
Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
35. Procedimento relativo alla permuta di immobili
demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici.
Regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito
dalla legge 17 aprile 1925, n. 473.
36. Concessione e locazione di immobili di proprietà dello
Stato.
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3 e 6;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20, articolo 3, comma 1, lettere f) e g).
37. Passaggio dei beni dello Stato dal demanio al
patrimonio pubblico.
Codice della navigazione, articolo 35.
38. Procedimento per le alienazioni dei beni immobili dello
Stato.
Legge 24 dicembre 1908, n. 783;
Decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n.
72;
Legge 14 gennaio 1994, n. 20.
39. Procedimento per la riliquidazione della pensione
definitiva.
Decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, articolo 3, comma 2.
40. Procedimento relativo al collocamento in aspettativa
per infermità del personale militare.
Legge 10 aprile 1954, n. 113;
Legge 31 luglio 1954, n. 599;
Legge 17 aprile 1957, n. 260;
Legge 3 agosto 1961, n. 833;
Legge 1º febbraio 1989, n. 53.
41. Procedimento per l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività di barbiere, parrucchiere per uomo-donna, estetista.
Legge 14 febbraio 1963, n. 161;
Legge 4 gennaio 1990, n. 1.
42. Procedimento per l’iscrizione all’albo degli
spedizionieri.
Legge 14 novembre 1941, n. 1442.
43. Procedimenti connessi all’acquisto e locazione di nuove
macchine utensili o di produzione.
Legge 28 novembre 1965, n. 1329, articoli 4 e 10.
44. Procedimento per l’archiviazione del verbale errato di
contestazione di violazione del codice della strada.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, articolo 204.
45. Procedimento di revisione annuale dei diritti
aeroportuali.
Legge 5 maggio 1976, n. 324, articolo 9;
Legge 15 febbraio 1985, n. 25.
46. Denuncia di inizio attività.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge 6
agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
47. Autorizzazione edilizia.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge
6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
48. Interventi non soggetti a concessione od autorizzazione
edilizie.
Legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificata dalla legge
6 agosto 1967, n. 765;
Legge 28 gennaio 1977, n. 10;
Legge 3 gennaio 1978, n. 1;
Legge 8 luglio 1986, n. 349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
49. Catasto edilizio.
Regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei
terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249;
Decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514;
Decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
Legge 30 dicembre 1989, n. 427;
Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre
1995, n. 539;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662.
50. Autorizzazioni e concessioni relative alla sede
stradale e pertinenze. Accessi e diramazioni. Attraversamenti ed uso della
sede stradale.
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
51. Procedimento per l’installazione, la trasformazione,
l’ampliamento e la manutenzione di impianti tecnologici.
Legge 5 marzo 1990, n. 46.
52. Procedimento per la progettazione, la messa in opera e
l’esercizio di edifici e di impianti al fine del contenimento del consumo
energetico.
Legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Legge 5 marzo 1990, n. 46.
53. Procedimento per l’autorizzazione e la licenza di
panificazione.
Legge 31 luglio 1956, n. 1002;
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 22.
54. Procedimento relativo alle denunce delle presenze nelle
strutture ricettive di cui all’articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217,
e dei ricoveri in case ed istituti di cura.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Legge 30 settembre 1993, n. 388;
Decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480;
Decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
Legge 30 maggio 1995, n. 203.
55. Procedimento di concessione di medaglie d’onore per la
lunga navigazione.
Decreto luogotenenziale 1º marzo 1945, n. 127;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954,
n. 586;
Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957,
n. 1110.
56. Procedimento per lo svolgimento di tombole e pesche di
beneficenza in occasione di feste o sagre a carattere locale.
Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973;
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
57. Procedimento di vidimazione di registri, libri sociali
e scritture contabili, abolizione dell’obbligo di vidimazione o estensione
della facoltà di vidimazione agli uffici del giudice di pace e ai comuni.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600;
Codice civile, articoli 2215, 2218 e 2421.
58. Procedimento per l’attribuzione del codice fiscale con
estensione della facoltà di richiesta telematica e di ricezione del codice
fiscale e di duplicato dello stesso a liberi professionisti (consulenti
fiscali, commercialisti, notai, avvocati).
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605;
Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n.
784, articolo 1.
59. Procedimento di rilascio di porto d’armi a cittadini
degli Stati dell’Unione europea.
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 42.
60. Comunicazione di trasferimento di possesso di fabbricati.
Decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, articolo 12.
61. Procedimento per la determinazione dei compensi
spettanti ai presidenti e ai componenti delle camere di commercio.
Legge 29 dicembre 1993, n. 580, articolo 11, comma 1, lettera e);
Legge 1º agosto 1988, n. 340, articolo 3, comma 6.
62. Procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori
e piccoli impianti montani ad esclusivo uso della economia montana: pareri.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n.
771, articoli 43 e 44.
63. Procedimenti per il riconoscimento della dipendenza
delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione
privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo. Funzionamento e composizione
del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.
Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
Legge 23 agosto 1988, n. 400;
Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
349;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Allegato
B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
NORME ABROGATE LIMITATAMENTE ALLA PARTE DISCIPLINANTE I
PROCEDIMENTI INDICATI
1. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articolo 62.
Regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, articoli 111, 113 e 114.
(Procedimento per l’iscrizione nel registro dei portieri e
dei custodi).
2. Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265,
articolo 100, secondo, terzo e quarto comma.
(Procedimento di registrazione presso l’ufficio comunale
del diploma di abilitazione all’esercizio della professione sanitaria).
3. Legge 3 giugno 1935, n. 1095;
Legge 22 dicembre 1939, n. 2207;
Decreto del Capo del Governo 10 agosto 1938, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 1939;
Decreto ministeriale 25 ottobre 1946, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1947.
(Procedimento per il trapasso di proprietà di beni immobili
siti nelle province di confine terrestre).
4. Legge 8 maggio 1998, n. 146, articolo 21, comma 2.
(Procedure concernenti i fili a sbalzo o palorci, telefori
e piccoli impianti montani ad esclusivo uso dell’economia montana).
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