Legge 14 novembre 2000, n. 338
"Disposizioni in materia di alloggi e residenze per
studenti universitari"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2000
Art. 1.
(Interventi
per alloggi e residenze per studenti universitari)
1. Per consentire
il concorso dello Stato alla realizzazione di interventi necessari per
l’abbattimento delle barriere architettoniche, per l’adeguamento alle vigenti
disposizioni in materia di sicurezza e per la manutenzione straordinaria, il
recupero e la ristrutturazione di immobili già esistenti, adibiti o da adibire
ad alloggi o residenze per gli studenti universitari, nonché di interventi di
nuova costruzione e acquisto di aree ed edifici da adibire alla medesima
finalità da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di
Bolzano, degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio
universitario di cui all’articolo 25
della legge 2 dicembre 1991, n. 390, delle
università statali e di quelle legalmente riconosciute, dei collegi
universitari di cui all’articolo 33
della legge 31 ottobre 1966, n. 942, di
consorzi universitari costituiti ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo
unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592, di cooperative di studenti senza
fini di lucro e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale operanti nel
settore del diritto allo studio, è autorizzata la spesa di lire 60 miliardi per
ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002. A decorrere dal 2003 l’ammontare della
spesa è determinato dalla legge finanziaria ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni. Gli interventi di cui al presente comma possono essere
affidati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di lavori
pubblici, a soggetti privati in concessione di costruzione e gestione o in
concessione di servizi, o a società di capitali pubbliche o a società miste
pubblico-private anche a prevalente capitale privato.
2. Lo Stato
cofinanzia gli interventi di cui al comma 1 attraverso un contributo non
superiore al 50 per cento del costo totale previsto da progetti esecutivi
immediatamente realizzabili. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli organismi regionali di cui al comma 1 e gli altri soggetti che
partecipano al finanziamento degli interventi non possono utilizzare per la
relativa copertura finanziaria le risorse già stanziate negli esercizi
precedenti al 2000. Le risorse derivanti dai finanziamenti statali per
l’edilizia residenziale pubblica possono concorrere alla copertura finanziaria
della quota a carico dei soggetti beneficiari in misura non superiore al
sessanta per cento.
3. Con decreto
del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite
la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le procedure e le modalità per la presentazione dei
progetti e per l’erogazione dei relativi finanziamenti.
4. Gli alloggi e
le residenze di cui al comma 1 hanno la finalità di ospitare gli studenti universitari,
nonché di offrire anche agli altri iscritti alle università servizi di supporto
alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative. A tale fine,
con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentiti il Ministro dei lavori pubblici e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definiti gli standard minimi qualitativi degli
interventi per gli alloggi e le residenze universitarie di cui alla presente
legge, nonché linee guida relative ai parametri tecnici ed economici per la
loro realizzazione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di edilizia
residenziale, a condizione che permanga la destinazione degli alloggi e delle
residenze alle finalità di cui alla presente legge. Resta ferma l’applicazione
delle vigenti disposizioni in materia di controlli da parte delle competenti
autorità regionali. Il decreto di cui al presente comma prevede parametri
differenziati per gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero,
ristrutturazione e per gli interventi di nuova costruzione, al fine di
assicurare la tutela dei valori architettonici degli edifici esistenti,
garantendo comunque il rispetto delle esigenze relative alla sicurezza, alla
prevenzione antisismica, alla tutela igienico-sanitaria, nonché alla tutela dei
valori storico-artistici. Le disposizioni del decreto prevalgono su quelle dei
regolamenti edilizi.
5. Gli enti di
cui al comma 1 elaborano specifici progetti per la realizzazione degli
interventi entro tre mesi dall’emanazione del decreto di cui al comma 4.
All’istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e nominata dal Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica, d’intesa con la stessa Conferenza, in modo
da assicurare rappresentanza paritetica del Ministero dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica e delle regioni. Agli oneri derivanti dal
funzionamento della commissione si provvede nell’ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il
Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base
dell’istruttoria effettuata dalla commissione, individua i progetti ammessi al
cofinanziamento nei limiti delle risorse disponibili e procede alla
ripartizione dei fondi con un piano a carattere triennale. Le somme attribuite
con il piano sono effettivamente erogate sulla base degli stati di avanzamento
dei lavori secondo i tempi e le modalità previsti nei progetti. Il piano
prevede anche le modalità di revoca dei finanziamenti concessi nel caso in cui
non siano state rispettate le scadenze previste nei progetti presentati per il
cofinanziamento e l’assegnazione dei finanziamenti stessi a progetti ammessi
con riserva.
6. Gli alloggi e
le residenze realizzati con i benefici di cui alla presente legge sono
prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti
capaci e meritevoli privi di mezzi sulla base dei criteri di valutazione della
condizione economica e del merito stabiliti dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell’articolo 4 della
legge 2 dicembre 1991, n. 390.
7. Qualora in
singole regioni o province risulti esaurita la graduatoria degli idonei nel
concorso per la concessione delle borse di studio e di prestiti d’onore di cui
agli articoli 8
e 16 della legge 2
dicembre 1991, n. 390, le risorse del fondo di cui al
comma 4 dell’articolo 16 della stessa legge possono essere utilizzate dalle
stesse regioni o province autonome per gli interventi di cui al comma 1 del
presente articolo.
8. Per tenere conto delle
specifiche esigenze degli alloggi e delle residenze per gli studenti
universitari, gli interventi finanziati, ai sensi del comma 2 dell’articolo 18
della legge 2 dicembre 1991, n. 390, con le risorse regionali
disponibili per i programmi pluriennali per l’edilizia residenziale pubblica,
possono essere effettuati, ai sensi dell’articolo 4 della
legge 17 febbraio 1992, n. 179, anche direttamente dalle
regioni o tramite gli organismi regionali di cui al comma 1, e anche in deroga
alle norme e alle caratteristiche tecniche di cui agli articoli 42 e 43
della legge 5 agosto 1978, n. 457, purché nel rispetto delle
disposizioni del decreto di cui al comma 4 del presente articolo e sempre a
condizione che permanga la destinazione delle opere alle finalità della
presente legge. Resta ferma l’applicazione delle vigenti disposizioni in
materia di controlli da parte delle competenti autorità regionali.
9. Il comma 4
dell’articolo 18
della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è
abrogato.
10. All’onere
derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a lire 60 miliardi annue
per il triennio 2000-2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dei
fondi per l’edilizia universitaria di cui all’articolo 7,
comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910,
allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l’autorizzazione di spesa
recata dalla legge medesima.
Art. 2.
1. È autorizzato
il limite di impegno quindicennale di un miliardo di lire annue con decorrenza
dall’anno 2001 e di un miliardo di lire annue con decorrenza dall’anno 2002, a
favore dell’università degli studi di Torino per la contrazione di mutui
finalizzati al finanziamento di interventi edilizi, compresi gli alloggi e le
residenze di cui all’articolo 1, comma 1, nell’ambito della realizzazione del
polo universitario di Cuneo.
2. All’onere
derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.