L.
24 maggio 1970, n. 336,
pubblicata
nella Gazz. Uff. 11 giugno 1970, n. 144.
Norme
a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed
assimilati (1)
(2).
Art. 1
I dipendenti
civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle
Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e
docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine
giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi
di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerre, o per causa di
guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie
equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la
valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di
guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in
luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte
presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o internamento, ai fini
dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva
classe di stipendio, paga o retribuzione.
Il periodo
eventualmente eccedente viene valutato per l'attribuzione degli ulteriori
aumenti periodici e per il conferimento della successiva classe di stipendio,
paga o retribuzione (2)
(3).
Art. 2
Ai dipendenti indicati all'articolo 1, all'atto della
cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini
della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di
previdenza, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se più
favorevole, un aumento periodico per ogni anno o frazione, superiore a sei mesi
di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra,
trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di
convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in
prigionia e in internamento.
Ai dipendenti
indicati nel precedente comma, a loro richiesta o a richiesta degli eredi
aventi diritto a pensione di riversibilità, anziché l'attribuzione degli
aumenti periodici di stipendio, previsti dallo stesso precedente comma, va
conferita la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione
immediatamente superiore a quella posseduta (2).
Art. 3
[I dipendenti
indicati all'articolo 1 possono chiedere il collocamento a riposo entro cinque
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge] (4).
Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente
comma è concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per
conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione
e dell'indennità di buonuscita o di previdenza, un aumento di servizio di sette
o, se trattasi di mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra, di
dieci anni.
Ai predetti fini
si fa riferimento allo stipendio in godimento dopo la applicazione dei
precedenti articoli.
I posti lasciati
liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo,
esclusi quelli lasciati liberi dal personale direttivo e docente della scuola
di ogni ordine e grado e dagli impiegati dipendenti dal Ministero della
pubblica istruzione o dal Ministero del turismo e spettacolo, dalle aziende
autonome dello Stato, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del
rispettivo ruolo di appartenenza (5).
Art. 4
Le norme della
presente legge si applicano anche al personale dipendente dalle regioni, dagli
enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli enti
pubblici e di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici, dalle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dagli enti ospedalieri,
ancorché regolamentati da contratti collettivi di lavoro (5).
Art. 5
All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, valutato, rispettivamente in
lire 7.000 milioni per l'anno finanziario 1969 e in lire 9.000 milioni per
l'anno finanziario 1970, si provvede mediante corrispondente riduzione,
rispettivamente, degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e
degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.
Il Ministro per
il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 6
Gli effetti
giuridici della presente legge decorrono dal 7 maggio 1968 e quelli economici
dal 10 gennaio 1969.
Ai fini dei
termini per la presentazione delle domande di cui al precedente articolo 3 la
decorrenza inizia dalla data della pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale.
(1) Per profonde modificazioni alla
presente legge, vedi il D.L. 8 luglio 1974, n. 261 e la relativa legge di
conversione 14 agosto 1974, n. 355.
(2)
Vedi, anche, le disposizioni di cui alla L. 9 ottobre
1971, n. 824. Hanno disposto norme in materia di
benefici in favore del personale ex combattente, tra gli altri, il R.D.L. 3
gennaio 1926, n. 48 (Norme a favore del personale ex combattente, appartenente
alle amministrazioni dello Stato) e il R.D.L. 6 gennaio 1927, n. 27 (Norme
integrative di quelle stabilite a favore del personale statale ex combattente
con il R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 48). La più gran parte delle disposizioni
contenute in tali provvedimenti è da considerare ormai non più attuale in
quanto superata dai tempi e dalla successiva normativa. Tuttavia, per
completezza di informazione, si riportano qui di seguito gli artt. 12, 13 e 17
del R.D.L. 1926, n. 48 e 7 del R.D.L. 1927, n. 27, che possano ancora
considerarsi di un certo interesse:
«Art. 12, R.D.L.
1926, n. 48. Gli ex combattenti, già nominati o da nominare nei ruoli del
personale civile del gruppo C in seguito a passaggi di categoria consentiti
dalle vigenti disposizioni, comprese quelle del presente decreto, sono
collocati nel grado dodicesimo con decorrenza, agli effetti economici, dal 1°
gennaio 1925, ferma ad ogni altro effetto, la valutazione, nel grado medesimo,
della anzianità computabile a norma delle disposizioni per il personale assunto
al grado iniziale dei ruoli predetti.
I collocamenti di
cui al comma precedente hanno luogo anche in soprannumero ai posti stabiliti in
ruolo per il grado predetto, quando nel grado inferiore esistano, o risultino
in conseguenza dei collocamenti medesimi, corrispondenti vacanze di posti, che
potranno essere successivamente coperte soltanto in relazione al graduale
riassorbimento della eccedenza nel grado dodicesimo.
Le disposizioni
del primo comma del presente articolo si applicano, se più favorevoli, anche
agli ex combattenti ivi indicati i quali abbiano già conseguita la promozione
al grado dodicesimo dei ruoli di gruppo C».
«Art. 13, R.D.L.
1926, n. 48. Entro il limite massimo della metà dei posti disponibili, debbono
riservarsi agli ex combattenti, nelle nuove assunzioni di personale ai sensi
dell'art. 20 del R.D. 8 maggio 1924, n. 843, tanti posti quanti ne occorrono
per la nomina degli ex combattenti che risultino idonei nei concorsi relativi».
«Art. 17, R.D.L.
1926, n. 48. Ferme le disposizioni dell'art. 42 del R.D. 30 settembre 1922, n.
1290, circa il limite massimo di età per l'ammissione di coloro che abbiano
prestato servizio militare durante la guerra, ai concorsi di nomina al grado
iniziale dei singoli ruoli, il limite predetto, ove occorra, è protratto, per i
decorati al valor militare, al compimento del 39° anno di età».
«Art. 7, R.D.L. 1927, n. 27. Le disposizioni dell'art. 12
del R.D. 3 gennaio 1926, n. 48, sono estese, con decorrenza, agli effetti
economici, non anteriore al 1° luglio 1926, agli ex combattenti ed ai congiunti
dei caduti in guerra, di cui all'art. 19 del R.D. 8 maggio 1924, n. 843, che
abbiano già ottenuto o che otterranno la nomina nei ruoli di gruppo C in virtù
di provvedimenti diversi da quelli previsti dal citato art. 1 del R.D. 3
gennaio 1926, n. 48». Da ultimo, la L. 9 maggio 1984, n. 118 (Gazz. Uff. 11
maggio 1984, n. 129) ha così disposto:
«Articolo unico.
Le disposizioni della L. 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e
integrazioni, si applicano, con effetto alla data prevista da ciascuna
disposizione e nei confronti dei destinatari tassativamente indicati nelle
leggi stesse, anche nei confronti dei trattamenti a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti».
(3)
Per l'interpretazione autentica del presente art. 1,
vedi l'art. 4, L. 23 dicembre
1992, n. 498.
(4)
Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 8 luglio 1974, n. 261.
(5)
Vedi nota 2 che precede.