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24-05-1970 n° 336 - Leggi

L. 24 maggio 1970, n. 336
Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati
L

L. 24 maggio 1970, n. 336,

pubblicata nella Gazz. Uff. 11 giugno 1970, n. 144.

 

Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati (1) (2).

 

 

Art. 1

 

I dipendenti civili di ruolo e non di ruolo dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni ed aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado ed i magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerre, o per causa di guerra, profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate, possono chiedere una sola volta nella carriera di appartenenza la valutazione di due anni o, se più favorevole, il computo delle campagne di guerra e del periodo trascorso in prigionia, in internamento, per ricovero in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti o in prigionia di guerra o internamento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione.

Il periodo eventualmente eccedente viene valutato per l'attribuzione degli ulteriori aumenti periodici e per il conferimento della successiva classe di stipendio, paga o retribuzione (2) (3).

 

 

Art. 2

 

Ai dipendenti indicati all'articolo 1, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se più favorevole, un aumento periodico per ogni anno o frazione, superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento.

Ai dipendenti indicati nel precedente comma, a loro richiesta o a richiesta degli eredi aventi diritto a pensione di riversibilità, anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, previsti dallo stesso precedente comma, va conferita la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta (2).

 

 

Art. 3

 

[I dipendenti indicati all'articolo 1 possono chiedere il collocamento a riposo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge] (4).

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza, un aumento di servizio di sette o, se trattasi di mutilati o invalidi di guerra o vittime civili di guerra, di dieci anni.

Ai predetti fini si fa riferimento allo stipendio in godimento dopo la applicazione dei precedenti articoli.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione del presente articolo, esclusi quelli lasciati liberi dal personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado e dagli impiegati dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione o dal Ministero del turismo e spettacolo, dalle aziende autonome dello Stato, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza (5).

 

 

Art. 4

 

Le norme della presente legge si applicano anche al personale dipendente dalle regioni, dagli enti locali e dalle loro aziende, comprese quelle municipalizzate, dagli enti pubblici e di diritto pubblico, compresi gli enti pubblici economici, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dagli enti ospedalieri, ancorché regolamentati da contratti collettivi di lavoro (5).

 

 

Art. 5

 

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato, rispettivamente in lire 7.000 milioni per l'anno finanziario 1969 e in lire 9.000 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 6

 

Gli effetti giuridici della presente legge decorrono dal 7 maggio 1968 e quelli economici dal 10 gennaio 1969.

Ai fini dei termini per la presentazione delle domande di cui al precedente articolo 3 la decorrenza inizia dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

(1) Per profonde modificazioni alla presente legge, vedi il D.L. 8 luglio 1974, n. 261 e la relativa legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355.

(2) Vedi, anche, le disposizioni di cui alla L. 9 ottobre 1971, n. 824. Hanno disposto norme in materia di benefici in favore del personale ex combattente, tra gli altri, il R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 48 (Norme a favore del personale ex combattente, appartenente alle amministrazioni dello Stato) e il R.D.L. 6 gennaio 1927, n. 27 (Norme integrative di quelle stabilite a favore del personale statale ex combattente con il R.D.L. 3 gennaio 1926, n. 48). La più gran parte delle disposizioni contenute in tali provvedimenti è da considerare ormai non più attuale in quanto superata dai tempi e dalla successiva normativa. Tuttavia, per completezza di informazione, si riportano qui di seguito gli artt. 12, 13 e 17 del R.D.L. 1926, n. 48 e 7 del R.D.L. 1927, n. 27, che possano ancora considerarsi di un certo interesse:

«Art. 12, R.D.L. 1926, n. 48. Gli ex combattenti, già nominati o da nominare nei ruoli del personale civile del gruppo C in seguito a passaggi di categoria consentiti dalle vigenti disposizioni, comprese quelle del presente decreto, sono collocati nel grado dodicesimo con decorrenza, agli effetti economici, dal 1° gennaio 1925, ferma ad ogni altro effetto, la valutazione, nel grado medesimo, della anzianità computabile a norma delle disposizioni per il personale assunto al grado iniziale dei ruoli predetti.

I collocamenti di cui al comma precedente hanno luogo anche in soprannumero ai posti stabiliti in ruolo per il grado predetto, quando nel grado inferiore esistano, o risultino in conseguenza dei collocamenti medesimi, corrispondenti vacanze di posti, che potranno essere successivamente coperte soltanto in relazione al graduale riassorbimento della eccedenza nel grado dodicesimo.

Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano, se più favorevoli, anche agli ex combattenti ivi indicati i quali abbiano già conseguita la promozione al grado dodicesimo dei ruoli di gruppo C».

«Art. 13, R.D.L. 1926, n. 48. Entro il limite massimo della metà dei posti disponibili, debbono riservarsi agli ex combattenti, nelle nuove assunzioni di personale ai sensi dell'art. 20 del R.D. 8 maggio 1924, n. 843, tanti posti quanti ne occorrono per la nomina degli ex combattenti che risultino idonei nei concorsi relativi».

«Art. 17, R.D.L. 1926, n. 48. Ferme le disposizioni dell'art. 42 del R.D. 30 settembre 1922, n. 1290, circa il limite massimo di età per l'ammissione di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra, ai concorsi di nomina al grado iniziale dei singoli ruoli, il limite predetto, ove occorra, è protratto, per i decorati al valor militare, al compimento del 39° anno di età».

«Art. 7, R.D.L. 1927, n. 27. Le disposizioni dell'art. 12 del R.D. 3 gennaio 1926, n. 48, sono estese, con decorrenza, agli effetti economici, non anteriore al 1° luglio 1926, agli ex combattenti ed ai congiunti dei caduti in guerra, di cui all'art. 19 del R.D. 8 maggio 1924, n. 843, che abbiano già ottenuto o che otterranno la nomina nei ruoli di gruppo C in virtù di provvedimenti diversi da quelli previsti dal citato art. 1 del R.D. 3 gennaio 1926, n. 48». Da ultimo, la L. 9 maggio 1984, n. 118 (Gazz. Uff. 11 maggio 1984, n. 129) ha così disposto:

«Articolo unico. Le disposizioni della L. 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano, con effetto alla data prevista da ciascuna disposizione e nei confronti dei destinatari tassativamente indicati nelle leggi stesse, anche nei confronti dei trattamenti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti».

(3) Per l'interpretazione autentica del presente art. 1, vedi l'art. 4, L. 23 dicembre 1992, n. 498.

(4) Comma abrogato dall'art. 4, D.L. 8 luglio 1974, n. 261.

(5) Vedi nota 2 che precede.

 

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