Legge
8 agosto 1995, n. 335.
Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare
Art. 1.
- (Principi generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici
obbligatori e requisiti di accesso; regime dei cumuli)
Art. 2. -
(Armonizzazione)
Art. 3. -
(Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale)
Art. 4. -
(Destinatari)
Art. 5. -
(Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio)
Art. 6. -
(Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' dei fondi
pensione)
Art. 7. -
(Banca depositaria
Art. 8. -
(Finanziamento)
Art. 9. -
(Fondi pensione aperti)
Art. 10. - (Permanenza nel fondo pensione e
cessazione dei requisiti di partecipazione)
Art. 11. - (Trattamento tributario dei contributi
e delle prestazioni)
Art. 12. - (Regime tributario dei fondi pensione)
Art. 13. - (Vigilanza sui fondi pensione)
Art. 14. - (Compiti della commissione di
vigilanza)
Art. 15. - (Regime transitorio)
Art. 16. -
(Sanzioni)
Art. 17. - (Entrata in vigore)
TABELLA A
TABELLA B
TABELLA C
TABELLA D
TABELLA E
TABELLA F
TABELLA G
Ù
Art.
1.
(Principi
generali; sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e
requisiti di accesso; regime dei cumuli)
1.
La presente legge ridefinisce il sistema previdenziale allo scopo di garantire la
tutela prevista dall'articolo 38 della Costituzione, definendo i criteri di
calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei
trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con
affermazione del principio di flessibilita', l'armonizzazione degli ordinamenti
pensionistici nel rispetto della pluralita' degli organismi assicurativi,
l'agevolazione delle forme pensionistiche complementari allo scopo di
consentire livelli aggiuntivi di copertura prevenzione, la stabilizzazione
della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo
sviluppo del sistema previdenziale medesimo.
2.
Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali di
riforma economico-sociale della Repubblica. Le successive leggi della
Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe alla presente legge se
non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni.E' fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 3, lettera h), dello Statuto speciale della Valle
d'Aosta, adottato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e dalle
relative norme di attuazione; la cui armonizzazione con i principi della
presente legge segue le procedure di cui all'articolo 48-bis dello Statuto
stesso.
3.
La presente legge costituisce parte integrante della manovra di finanza
pubblica per gli anni 1995 -1997 e di quella per gli anni 1996-1998 e concorre
al mantenimento dei limiti massimi del saldo netto da finanziarie e del ricorso
al mercato finanziario stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725
(legge finanziaria 1995). Le successive disposizioni determinano gli effetti
finanziari di contenimento stabiliti dall'articolo 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
e realizzano gli obiettivi quantitativi di cui alla allegata tabella 1, ai
sensi dell'articolo 11-ter, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
4. Per gli anni 1996-1997, al fine di integrare
gli effetti finanziari in termini di competenza di cui al comma 3, sono
considerate le maggiori entrate di cui al decreto-legge 23 febbraio 1995, n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85, rispettivamente per lire 295 miliardi e
per lire 1.880 miliardi.
5. Nel triennio 1996-1998, qualora non siano
realizzati gli obiettivi quantitativi di contenimento della spesa previdenziale
di cui alla allegata tabella 1, il Governo della Repubblica adotta misure di
modificazione dei parametri dell'ordinamento previdenziale necessarie a
ripristinare, a decorrere dall'anno di riferimento della medesima manovra finanziaria,
il pieno rispetto degli obiettivi finanziari di cui alla tabella predetta. Le
modifiche dei parametri devono riguardare i singoli comparti nei quali si sono
verificati gli scostamenti. Ai fini del riequilibrio finanziario del sistema
previdenziale non puo' prevedersi l'aumento delle entrate se non per il
limitato periodo necessario alla produzione degli effetti derivanti dalla
predetta modifica dei parametri e nel comparto in cui si verifica lo
scostamento.A decorrere dal 1998, nel documento di programmazione
economico-finanziaria di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
in apposita sezione nella parte dedicata agli andamenti tendenziali, sono
analizzate le proiezioni per il successivo decennio della spesa
previdenziale.Ove si riscontrino scostamenti al percorso di riequilibrio
previsto dal comma 3, nella parte dedicata alla definizione degli obiettivi,
ovvero, risulti tendenzialmente in peggioramento l'equilibrio patrimoniale e
finanziario dei singoli fondi del sistema previdenziale obbligatorio, sono
indicate le correzioni da apportare alla presente legge con apposito
provvedimento.Per quanto previsto dal presente comma il Governo si avvale del
Nucleo di valutazione per la spesa previdenziale di cui al comma 44 che, a tal
fine, e' tenuto a predisporre una serie di indicatori idonei a valutare la
dinamica dell'equilibrio finanziario relativo ai flussi previdenziali di
ciascuna gestione del sistema previdenziale obbligatorio.
6.
L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle
forme sostitutive ed esclusive della stessa, e' determinato secondo il sistema
contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il
coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'eta'
dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di
anno rispetto all'eta' dell'assicurato al momento del pensionamento, il
coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al
prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di
trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il coefficiente dell'eta'
inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi.Ad ogni assicurato e'
inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni
effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative
alla posizione assicurativa.
7.
Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi
di maturazione di anzianita' contributive pari o superiori a 40 anni si applica
il coefficiente di trasformazione relativo all'eta' di 57 anni, in presenza di
eta' anagrafica inferiore. Ai fini del computo delle predette anzianita' non
concorrono le anzianita' derivanti dal riscatto di studio e dalla prosecuzione
volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i
periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di eta' e'
moltiplicata per 1,5.
8.
Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale si applica
alla base imponibile l'aliquota di computo nei casi che danno luogo a
versamenti, ad accrediti o ad obblighi contributivi e la contribuzione cosi'
ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con
esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione.
9.
Il tasso annuo di capitalizzazione e' dato dalla variazione media quinquennale
del prodotto interno lordo, (PIL) nominale, appositamente calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio
precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della
serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare
ai soli fini del calcolo del montante contributivo sono quelli relativi alla
serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli
relativi alla nuova serie per gli anni successivi.
10.
Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima l'aliquota per il computo della
pensione e' fissata al 33 per cento. Per i lavoratori autonomi iscritti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) detta aliquota e' fissata
al 20 per cento.
11.
Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso
di variazione del PLI di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi
soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il Nucleo di valutazione di cui al
comma 44, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le competenti
Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, ridetermina,
ogni dieci anni, il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6.
12.
Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla
data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianita' contributiva
inferiore a diciotto anni, la pensione e' determinata dalla somma:
a)
della quota di pensione corrispondente alle anzianita' acquisite anteriormente
al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della
pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente
precedentemente alla predetta data;
b)
della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo
alle ulteriori anzianita' contributive calcolato secondo il sistema contributivo.
13.
Per i lavoratori gia' iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che
alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianita' contributiva di
almeno diciotto anni, la pensione e' interamente liquidata secondo la normativa
vigente in base al sistema retributivo.
14.
L'importo dell'assegno di invalidita' di cui alla legge 12 giugno
1984, n. 222, liquidato con il sistema contributivo,
ovvero la quota di esso nei casi di applicazione del comma 12, lettera b), sono
determinati secondo il predetto sistema, assumendo il coefficiente di
trasformazione relativo all'eta' di 57 anni nel caso in cui l'eta'
dell'assicurato all'atto dell'attribuzione dell'assegno sia ad essa
inferiore.Il predetto coefficiente di trasformazione e' utilizzato per il
calcolo delle pensioni ai superstiti dell'assicurato nel caso di decesso ad
un'eta' inferiore ai 57 anni.
15.
Per il calcolo delle pensioni di inabilita' secondo i sistemi di cui ai commi
da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222,
si computano, secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di
un'anzianita' contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al
montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento,
un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al
raggiungimento del sessantesimo anno di eta' dell'interessato computata in
relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi
cinque anni e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.Per
la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione di
cui al comma 14.
16.
Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si
applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo.
17.
Con decorrenza dal 1 gennaio 1996, per i casi regolati dagli articoli 3, comma 3, e 7, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503, l'incremento delle settimane di
riferimento delle retribuzioni pensionabili, gia' previsto nella misura del 50
per cento, e' sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle
settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1996 e la data di decorrenza della
pensione, con arrotondamento per difetto.
18.
Per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS che al 31 dicembre 1992 abbiano avuto
un'anzianita' contributiva pari o superiore ai 15 anni, gli incrementi di cui
al comma 17 ai fini della determinazione della base pensionabile trovano
applicazione nella stessa misura e con la medesima decorrenza e modalita' di
computo ivi previste, entro il limite delle ultime 780 settimane di
contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.
19.
Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente
secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia
anticipata, di anzianita' sono sostituite da un'unica prestazione denominata
"pensione di vecchiaia".
20.
Il diritto alla pensione di cui al comma 19, previa risoluzione del rapporto di
lavoro, si consegue al compimento del cinquantasettesimo anno di eta', a
condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno
cinque anni di contribuzione effettiva e che l'importo della pensione risulti
essere non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale di cui
all'articolo 3, commi 6 e 7. Si prescinde dal predetto requisito anagrafico al
raggiungimento della anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni,
determinata ai sensi del comma 7, secondo periodo, nonche' dal predetto importo
dal sessantacinquesimo anno di eta'. Qualora non sussistano i requisiti
assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti in caso di morte
dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbiano diritto a rendite per
infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza del predetto evento
e che si trovino nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 3, comma 6,
compete una indennita' una tantum, pari all'ammontare dell'assegno di cui al
citato articolo 3, comma 6, moltiplicato per il numero delle annualita' di
contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire fra gli stessi
in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti. Per periodi
inferiori all'anno, la predetta indennita' e' calcolata in proporzione alle
settimane coperte da contribuzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, determina, con decreto, le
modalita' e i termini per il conseguimento dell'indennita'.
21.
Per i pensionati di eta' inferiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia di cui
al comma 19 non e' cumulabile con redditi da lavoro dipendente nella loro
interezza e con quelli da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento per la
parte eccedente il trattamento minimo dell'assicurazione generale obbligatoria
e fino a concorrenza con i redditi stessi.
22.
Per i pensionati di eta' pari o superiore ai 63 anni la pensione di vecchiaia
di cui al comma 19 non e' cumulabile con redditi da lavoro dipendente ed
autonomo nella misura del 50 per cento per la parte eccedente il trattamento
minimo dell'assicurazione generale obbligatoria e fino a concorrenza dei
redditi stessi.
23.
Per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13 la pensione e' conseguibile a
condizione della sussistenza dei requisiti di anzianita' contributiva e
anagrafica previsti dalla normativa previgente, che a tal fine resta confermata
in via transitoria come integrata dalla presente legge.Ai medesimi lavoratori
e' data facolta' di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico
esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle
relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19, a
condizione che abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a
quindici anni di cui almeno cinque nel sistema medesimo.
24.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di
criteri di calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di
rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni
assicurative individuali ai fini dell'esercizio dell'opzione di cui al comma
23, avendo presente, ai fini del computo del montante contributivo per i
periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l'andamento delle aliquote
vigente nei diversi periodi, nel limite massimo della contemporanea aliquota in
atto presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
25.
Il diritto alla pensione di anzianita' dei lavoratori dipendenti a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti e delle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue:
a)
al raggiungimento di un'anzianita' contributiva pari o superiore a 35 anni, in
concorrenza con almeno 57 anni di eta' anagrafica;
b)
al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore a 40 anni;
c)
al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non inferiore a 37 anni, o
comunque a quella riportata nella colonna 2 dell'allegata tabella B, se
superiore, nei casi in cui rapporto di lavoro sia stato trasformato in rapporto
di lavoro a tempo parziale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni.La pensione
maturata e' cumulabile con la retribuzione ed e' ridotta in ragione
inversamente proporzionale alla riduzione, non superiore al 50 per cento,
dell'orario normale di lavoro; la somma della pensione e della retribuzione non
puo' comunque superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore
che, a parita' di altre condizioni, presti la sua opera a tempo pieno.
26.
Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma
25, fermo restando il requisito dell'anzianita' contributiva pari o superiore a
trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione
di anzianita' si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata
tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna
1, ovvero, a prescindere dall'eta' anagrafica, al conseguimento della maggiore
anzianita' contributiva di cui alla medesima tabella B, colonna 2.
27.
Il diritto alla pensione anticipata di anzianita' per le forme esclusive
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti e' conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti
dal comma 26, anche:
a)
ferma restando l'eta' anagrafica prevista dalla citata tabella B, in base alla
previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi
compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui
all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
b)
a prescindere dall'eta' anagrafica di cui alla lettera a), in presenza dei
requisiti di anzianita' contributiva indicati nell'allegata tabella C, con
applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata
tabella D che operano altresi' per i casi di anzianita' contributiva ricompresa
tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995.I lavoratori, ai quali si
applica la predetta tabella D, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio
dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo
prescritto.
28.
Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria,
oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera b), il diritto alla pensione
di anzianita' si consegue al raggiungimento di un'anzianita' contributiva non
inferiore a 35 anni ed al compimento del cinquantasettesimo anno di eta'. Per
il biennio 1996-1997 il predetto requisito di eta' anagrafica e' fissato al compimento
del cinquantaseiesimo anno di eta'.
29.
I lavoratori, che risultano essere in possesso dei requisiti di cui ai commi
25, 26, 27, lettera a), e 28: entro il primo trimestre dell'anno, possono
accedere al pensionamento di anzianita' al 1 luglio dello stesso anno, se di
eta' pari o superiore a 57 anni;
entro
il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 ottobre dello
stesso anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni;
entro
il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio dell'anno
successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento al 1
aprile dell'anno successivo. In fase di prima applicazione, la decorrenza delle
pensioni e' fissata con riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella E
per i lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate.
Per
i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale
obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma
27, lettera b), la decorrenza della pensione e' fissata al 1 gennaio dell'anno
successivo a quello di maturazione del requisito di anzianita' contributiva.
30.
All'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
le parole: "fino a 30 anni" sono sostituite dalle seguenti:
"inferiore a 31 anni".Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici
in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di contribuzione
di cui all'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
la decorrenza della pensione, ove non gia' stabilita con decreto ministeriale
emanato ai sensi del medesimo comma, e' fissata al 1 settembre 1995.I
lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in possesso del requisito contributivo
di cui al predetto articolo 13, alla data del 31 dicembre 1993 ivi indicata,
possono accedere al pensionamento al 1 gennaio 1996.
31.
Per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al trattamento di
pensione, la cessazione del servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno
scolastico e il relativo trattamento economico decorre dalla stessa data, fermo
restando quando disposto dall'articolo 13, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Coloro che abbiano presentato domanda di pensionamento anticipato in data
successiva al 28 settembre 1994 possono revocare la domanda stessa entro 20
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente
legge.Non sono disponibili, per le operazioni di trasferimento e passaggio
relative all'anno scolastico 1995 - 1996, i posti del personale del comparto
scuola che ha presentato domanda di pensionamento anticipato in data successiva
al 28 settembre 1994. Al personale del comparto scuola si applica l'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
32.
Le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza
dei trattamenti pensionistici di anzianita' continuano a trovare applicazione:
nei casi di cessazione dal servizio per invalidita' derivanti o meno da cause
di servizio; nei casi di trattamenti di mobilita' previsti dall'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
nei casi di pensionamenti anticipati, previsti da norme specifiche alla data
del 30 aprile 1995, in connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per i
lavoratori privi di vista. Le predette disposizioni si applicano altresi':
a)
per i lavoratori di cui all'articolo 13, comma 4, lettera e), della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
ove conseguano il requisito contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti
durante il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita';
b)
per i lavoratori che raggiungano nel corso del 1995 il requisito previsto dall'articolo 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
in base ai benefici di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257,
e successive modificazioni, e nel medesimo anno presentino domanda di
pensionamento.
33.
All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
e' aggiunto il seguente periodo: "Con effetto dal 1 gennaio 2009 i
predetti aumenti saranno stabiliti nel limite di un punto percentuale della
base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino a lire dieci milioni
annui".
34.
L'articolo 3 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,
e' sostituito dal seguente:
"Art.
3. - 1.Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'articolo 2 e alla
copertura dei relativi oneri:
a)
per i lavoratori del settore privato, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta congiunta
delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuate per ciascuna
categoria le mansioni particolarmente usuranti e sono determinate le modalita'
di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva
definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta'
pensionabile;
b)
per i lavoratori autonomi assicurati presso l'INPS, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
su proposta delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, sono definite le mansioni ritenute particolarmente usuranti e
sono determinate le modalita' di copertura dei conseguenti oneri attraverso una
aliquota contributiva definita secondo criteri attuariali riferiti all'anticipo
dell'eta' pensionabile.Con il medesimo decreto sono stabiliti i termini e le
modalita' per la verifica e di controllo in ordine all'espletamento, da parte
dei lavora tori medesimi, delle attivita' particolarmente usuranti;
c)
per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza
sociale, su proposta delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative del settore, sono individuate le mansioni particolarmente
usuranti nei singoli comparti e sono definite le modalita' di copertura dei
conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo i
criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'eta' pensionabile, nell'ambito
delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi contratti di
lavoro.
2.
Sulle aliquote contributive di cui al comma 1 non operano misure di
fiscalizzazione e di agevolazione comunque denominate.3. Ove le organizzazioni
sindacali non formulino le proposte di cui al comma 1, lettera a), il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentita una commissione tecnico -scientifica istituita dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita',
stabilisce le modalita' di copertura degli oneri, determinandone l'entita' ed i
criteri di ripartizione tra le parti nell'ambito del settore, consideratene le
caratteristiche.4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione
istituita ai sensi del comma 3 sara' riconosciuto un concorso alla copertura
degli oneri di cui al comma 1 relativi a determinate mansioni in ragione delle
caratteristiche di maggiore gravita' dell'usura che esse presentano anche sotto
il profilo dell'incidenza della stessa sulle aspettative di vita,
dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensita', delle
peculiari caratteristiche dei rispettivi ambiti di attivita' con riferimento
particolare alle componenti socio-economiche che le connotano. Il concorso non
puo' superare il 20 per cento del corrispondente onere ed e' attribuito
nell'ambito delle risorse preordinate a tale scopo, determinate, in fase di
prima applicazione, in 250 miliardi di lire annui a decorrere dal 1996.Le
predette risorse possono essere adeguate in relazione ai dati biostatistici e
di esperienza registrati. Il predetto decreto e' emanato entro sei mesi dalla
richiesta avanzata dalle parti nelle proposte formulate ai sensi del comma 1.5.
La commissione di cui al comma 3 si avvale di un Osservatorio istituito presso
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per analisi e indagini sulle
attivita' usuranti, su quelle nocive, sulle aspettative di vita,
sull'esposizione al rischio professionale.Di tale Osservatorio fanno parte
esperti designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero
della sanita', dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL), dall'ISTAT, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL), dall'INPS, dall'Ente nazionale di previdenza
e assistenza per gli impiegati del l'agricoltura (ENPAIA), dall'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP), dall'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) e da
istituti universitari competenti"
35.
All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i lavoratori impegnati in
lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravita'
dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di
vita e del l'esposizione al rischio professionale di particolare intensita',
viene, inoltre ridotto il limite di anzianita' contributiva di un anno ogni
dieci di occupazione nelle attivita' di cui sopra, fino ad un massimo di venti
quattro mesi complessivamente considerati".
36.
I limiti di eta' anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti fino
ad un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le
disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,
come modificato ai sensi dei commi 34 e 35.
37.
Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, il
lavoratore, nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,
come modificato ai sensi dei commi 34 e 35, puo' optare per l'applicazione del
coefficiente di trasformazione relativo all'eta' anagrafica all'atto del
pensionamento, aumentato di un anno per ogni sei anni di occupazione nelle
attivita' usuranti ovvero per l'utilizzazione del predetto periodo di aumento
ai fini dell'anticipazione dell'eta' pensionabile fino ad un anno rispetto al
requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19
.38.
Per l'attuazione dei commi da 34 a 37 e' autorizzata la spesa di lire 250
miliardi annui, a decorrere dal 1996.All'onere per gli anni 1996 e 1997 si
provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni:
per lire 100 miliardi dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e per lire 150 miliardi dell'accantonamento relativo
al Ministero della pubblica istruzione, iscritti, ai fini del bilancio
triennale 1995 - 1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1995.
39.
Con uno o piu' decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare
norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle
vigenti risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi previdenziali in
materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di
prosecuzione volontaria nonche' a conformarle al sistema contributivo di
calcolo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a)
armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi riconoscibili, con
particolare riferimento alle contribuzioni figurative per i periodi di
malattia, per i periodi di maternita' e per aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300,
e successive modificazioni, e degli articoli 3, comma 32, e 11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n.
537.Per i periodi di maternita', revisione dei
criteri di accredito figurativo, in costanza di rapporto lavorativo, escludendo
che l'anzianita' contributiva pregressa ne costituisca requisito essenziale;
b)
conferma della copertura assicurativa prevista dalla previgente disciplina per
casi di disoccupazione;
c)
previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico dello Stato e
secondo criteri attuariali, dei periodi di interruzione del rapporto di lavoro
consentiti da specifiche disposizioni per la durata massi ma di tre anni; nei
casi di formazione professionale, studio e ricerca e per le tipologie di
inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro assistiti
da obblighi assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari, precari e
stagionali per i periodi intercorrenti non coperti da tali obblighi assi
curativi.
40.
Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema
contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo:
a)
per assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al
sesto anno di eta' in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio;
b)
per assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di eta', al
coniuge e al genitore purche' conviventi, nel caso ricorrano le condizioni
previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo
complessivo di ventiquattro mesi;
c)
a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi
dell'evento maternita', e' riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di eta'
rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 19
pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi.In
alternativa al detto anticipo la lavoratrice puo' optare per la determinazione
del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore di cui
all'allegata tabella A, relativo all'eta' di accesso al trattamento
pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato
di due anni in caso di tre o piu' figli.
41.
La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di
assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione
generale obbligatoria e' estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di
detto regime.In caso di presenza di soli figli di minori eta', studenti, ovvero
inabili, l'aliquota percentuale della pensione e' elevata al 70 per cento
limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di
entrata in vigore della presente legge.Gli importi dei trattamenti
pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei
limiti di cui all'allegata tabella F.Il trattamento derivante dal cumulo dei
redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non puo'
essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora
il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente
precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di
cumulabilita' non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un
nucleo familiare con figli di minore eta', studenti ovvero inabili, individuati
secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti
salvi i trattamenti previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data di
entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri
miglioramenti.
42.
All'assegno di invalidita' nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente,
autonomo o di impresa si applicano le riduzioni di cui all'allegata tabella G.
Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidita'
ridotto non puo' essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso
soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della fascia
immediatamente precedente quel la nella quale il reddito posseduto si
colloca.Le misure piu' favorevoli per i trattamenti in essere alla data di
entrata in vigore della presente legge sono conservate fino al riassorbimento
con i futuri miglioramenti.
43.
Le pensioni di inabilita', di reversibilita' o l'assegno ordinario di
invalidita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di
infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la
rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti
previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della
presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.
44.
E' istituito, alle dirette dipendenze del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, un Nucleo di valutazione della spesa previdenziale con
compiti di osservazione e di controllo dei singoli regimi assicurativi, degli
andamenti economico-finanziari del sistema previdenziale obbligatorio, delle
dinamiche di correlazione tra attivi e pensionati, e dei flussi di
finanziamento e di spesa, anche con riferimento alle singole gestioni, nonche'
compiti di propulsione e verifica in funzione della stabilizzazione della spesa
previdenziale.A tal fine il Nucleo, tra l'altro, provvede:
a)
ad informare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulle vicende
gestionali che possono interessare l'esercizio di poteri di intervento e
vigilanza;
b)
a riferire periodicamente al predetto Ministro sugli andamenti gestionali
formulando, se del caso, proposte di modificazioni normative;
c)
a programmare ed organizzare ricerche e rilevazioni anche mediante acquisizione
di dati e informazioni presso ciascuna delle gestioni;
d)
a predisporre per gli adempimenti di cui al comma 46 relazioni in ordine agli
aspetti economico -finanziari e gestionali inerenti al sistema pensionistico
pubblico;
e)
a collaborare con il Ministro del tesoro per la definizione del conto della
previdenza di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni e integrazioni;
f)
a svolgere le attivita' di cui ai commi 5 e 11.
45.Il
Nucleo di valutazione di cui al comma 44 e' composto da non piu' di quindici
membri che abbiano particolare competenza e specifica esperienza in materia
previdenziale nei diversi profili giuridico ed economico-statistico-attuariale,
nominati, per un periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola
volta, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro. Il Nucleo e' composto da magistrati amministrativi e
contabili di cui uno in veste di coordinatore, da personale appartenente ai
ruoli dei professori universitari, da personale appartenente ai ruoli di
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e di enti pubblici
anche economici, nonche' da esperti, in numero non superiore a cinque, non
appartenenti alle categorie predette; i componenti del Nucleo sono collocati,
ove ne venga fatta richiesta dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, fuori ruolo conservando il trattamento delle amministrazioni di
provenienza, senza avere diritto ad ulteriori compensi. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono determinati le modalita' organizzative e di funzionamento del
Nucleo di valutazione, la remunerazione dei membri medesimi in armonia con i
criteri correnti per la determinazione dei compensi per attivita' di pari
qualificazione professionale, il numero e le professionalita' dei dipendenti appartenenti
al Ministero del lavoro e della previdenza sociale o di altre Amministrazioni
dello Stato da impiegare presso il Nucleo medesimo anche attraverso l'istituto
del distacco. Per il funzionamento del Nucleo, ivi, compreso il compenso ai
componenti, e' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annue a decorrere dal
1996. Al relativo onere, per gli anni 1996 e 1997, si provvede mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.
46.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce, con periodicita'
biennale, al Parlamento sugli aspetti economico -finanziari ed attuativi
inerenti alla riforma previdenziale recata dalla presente legge.
Art. 2.
(Armonizzazione)
1.
Con effetto dal 1 gennaio 1996 e' istituita presso l'INPDAP la gestione separata
dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonche' alle altre
categorie di personale i cui trattamenti di pensio ne sono a carico del
bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
2.
Le Amministrazioni statali sono tenute al versamento di una contribuzione,
rapportata alla base imponibile, per un'aliquota di finanziamento, al netto degli
incrementi contributivi di cui all'articolo 3, comma 24, complessivamente pari
a 32 punti percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. Trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438. Per le categorie di personale non
statale i cui tratta menti sono a carico del bilancio dello Stato, in attesa
dell'attuazione della delega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali
aliquote di contribuzione. Ai fini della determinazione dell'aliquota del
contributo di solidarieta' di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
si prescinde dall'ammontare della retribuzione imponibile inerente
all'assicurazione di cui al comma 1.
3.
Le Amministrazioni centrali e periferiche, in attesa della definizione
dell'assetto organizzatorio per far fronte ai compiti di cui ai commi 1 e 2,
continuano ad espletare in regime convenzionale le attivita' connesse alla
liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti dello Stato. Restano
conseguente mente demandate alle Direzioni provinciali del Tesoro le competenze
attinenti alle funzioni di ordinazione primaria e secondaria della spesa
relativa ai trattamenti pensionistici dei dipendenti statali gia' attribuite in
applicazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1986, n. 138.
Restano altresi' attribuite alle predette Amministrazioni, ove previsto dalla
vigente normativa, le competenze in ordine alla corresponsione dei tratta menti
provvisori di pensione, alla liquidazione delle indennita' in luogo di pensione
e per la costituzione delle posizioni assicurative presso altre gestioni
pensionistiche. Al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici
e' stabilito un apporto dello Stato a favore della gestione di cui al comma 1,
valutato in lire 14.550 miliardi per l'anno 1996 e in lire 16.205 miliardi per
l'anno 1997.
4.
L'onere derivante dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, complessivamente
valutato in lire 39.550 miliardi per l'anno 1996 ed in lire 41.955 miliardi per
l'anno 1997, e' cosi' ripartito: a) quanto a lire 6.400 miliardi per l'anno
1996 ed a lire 6.600 miliardi per l'anno 1997 per minori entrate contributive
dovute dal dipendente ed a lire 18.600 miliardi per l'anno 1996 ed a lire
19.150 miliardi per l'anno 1997 per contribuzione a carico delle
Amministrazioni statali di cui al comma 2; b) quanto a lire 14.550 miliardi per
l'anno 1996 ed a lire 16.205 miliardi per l'anno 1997, quale apporto a carico
dello Stato in favore della gestione di cui al comma 1. A tale onere si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 4351 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.
5.
Per i lavori assunti dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a
quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento
di fine rapporto.
6.
La contrattazione collettiva nazionale in conformita' alle disposizioni del titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni ed integrazioni, definisce, nell'ambito dei singoli
comparti, entro il 30 novembre 1995, le modalita' di attuazione di quanto
previsto dal comma 5, con riferimento ai conseguenti adeguamenti della
struttura retributiva e contributiva del personale di cui al medesimo comma,
anche ai fini di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, disciplinante le forme
pensionistiche complementari. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di con certo con
il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
entro trenta giorni si provvede a dettare norme di esecuzione di quanto
definito ai sensi del primo periodo del presente comma.
7.
La contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito dei singoli comparti,
definisce, altresi', ai sensi del comma 6, le modalita' per l'applicazione, nei
confronti dei lavoratori gia' occupati alla data del 31 dicembre 1995, della
disciplina in materia di trattamento di fine rapporto. Trova applicazione
quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 in materia di disposizioni di
esecuzione.
8.
Il trattamento di fine rapporto, come disciplinato dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297,
viene corrisposto dalle amministrazioni ovvero dagli enti che gia' provvedono
al pagamento dei tratta menti di fine servizio di cui al comma 5. Non trovano
applicazione le disposizioni sul "Fondo di garanzia per il trattamento di
fine rapporto" istituito con l'articolo 2 della citata legge n. 297 del
1982.
9.
Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle
predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della
base contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro
sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennita' e
assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero.
10.
Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del
tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di
cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base
pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177,
rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello
previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.
11.
La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre
alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503.
12.
Con effetto dal 1 gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle
predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermita' non
dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino
nell'assoluta e permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita'
lavorativa, la pensione e' calcolata in misura pari a quella che sarebbe
spettata all'atto del compimento dei limiti di eta' previsti per il
collocamento a riposo. In ogni caso non potra' essere computata un'anzianita'
utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del
trattamento stesso non potra' superare l'80 per cento della base pensionabile,
ne' quello spettante nel caso che l'inabilita' sia dipendente da causa di
servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al
presente comma e' richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti
per il conseguimento della pensione di inabilita' di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e
della previdenza sociale saranno determinate le modalita' applicative delle
disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno
1984, n. 222, come modificata dalla presente legge.
Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilita' operano le
competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilita'
dipendente da causa di servizio.
13.
Con effetto dal 1 gennaio 1995, alle pensioni di cui al comma 3 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
spettanti per i casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti
di eta' previsti dall'ordinamento di appartenenza, per infermita', per morte e
alle pensioni di reversibilita' si applica la disciplina prevista per il
trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
14.
All'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
le parole: "tre volte" sono sostituite dalle seguenti: "quattro
volte".
15.
All'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Sono
altresi' esclusi dalla retribuzione imponibile di cui al presente articolo:
a)
le spese sostenute dal datore di lavoro per le colonie climatiche in favore dei
figli dei dipendenti;
b)
le borse di studio erogate dal datore di lavoro ai figli dei dipendenti che
abbiano superato con profitto l'anno scolastico, compresi i figli maggiorenni
qualora frequentino l'universita' e siano in regola con gli esami dell'anno
accademico;
c)
le spese sostenute dal datore di lavoro per il funzionamento di asili nido
aziendali;
d)
le spese sostenute dal datore di lavoro per il finanziamento di circoli
aziendali con finalita' sportive, ricreative e culturali, nonche' quelle per il
funzionamento di spacci e bar aziendali;
e)
la differenza fra il prezzo di mercato e quello agevolato praticato per
l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti disposizioni, di azioni della
societa' datrice di lavoro ovvero di societa' controllanti o controllate;
f)
il valore dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti,
limitatamente all'importo eccedente il 50 per cento del prezzo praticato al grossista".
16.
L'indennita' di servizio all'estero corrisposta al personale dell'Istituto
nazionale per il commercio estero e' esclusa dalla contribuzione di previdenza
ed assistenza sociale ai sensi dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte eccedente la misura
dell'indennita' integrativa speciale.
17.
Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
introdotto dal comma 15, nonche' quella di cui al comma 16, si applicano anche
ai periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
Restano comunque validi e conservano la loro efficacia i versamenti gia'
effettuati e le prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate.
18.
A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge rientra nella retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
e successive modificazioni e integrazioni, il 50 per cento della differenza tra
il costo aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti concessi dal
datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso agevolato, se inferiore al predetto
costo, applicato ai dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianita'
contributiva, che si iscrivono a far data dal 1 gennaio 1996 a forme
pensionistiche obbligatorie e per coloro che esercitano l'opzione per il
sistema contributivo, ai sensi del comma 23 dell'articolo 1, e' stabilito un
massimale annuo della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni, con
effetto sui periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi alla data
di prima assunzione, ovvero successivi alla data di esercizio dell'opzione.
Detta misura e' annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme relative al
trattamento fiscale e contributivo della parte di reddito eccedente l'importo
del tetto in vigore, ove destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui
al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza
rispetto ai principi gia' previsti nel predetto decreto e successive modificazioni
ed integrazioni.
19.
L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste
dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
non puo' comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in
base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa
vigente.
20.
Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle
predette forme di previdenza, che anteriormente alla data del 1 gennaio 1995
avevano esercitato la facolta' di trattenimento in servizio, prevista da
specifiche disposizioni di legge, o che avevano in corso, alla predetta data
del 1 gennaio 1995, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidita',
continuano a trovare applicazione le disposizioni sull'indennita' integrativa
speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324,
e successive modificazioni ed integrazioni.
21.
Con effetto dal 1 gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive
dell'assicurazione genera le obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti al compimento del sessantesimo anno di eta', possono conseguire il
trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di
appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a
riposo per raggiunti limiti di eta'.
22.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o piu' decreti legislativi
intesi all'armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi
dell'assicurazione generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP
nonche'dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente nazionale di previdenza
ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) ed altresi' con
riferimento alle forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per le
categorie di personale non statale di cui al comma 2, terzo periodo, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
determinazione delle basi contributive e pensionabili con riferimento all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
e successive modificazioni ed integrazioni, con contestuale ridefinizione delle
aliquote contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto previsto
nella lettera b), delle esigenze di equilibrio delle gestioni previdenziali, di
commisurazione delle prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi
sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni previdenziali in rapporto con
quelle assicurate in applicazione dei commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
b)
revisione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo i principi di cui ai
citati commi da 6 a 16 dell'articolo 1;
c)
revisione dei requisiti di accesso alle prestazioni secondo criteri di
flessibilita' omogenei rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23
dell'articolo 1;
d)
armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con riferimento alle discipline
vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, salvaguardando le normative
speciali motivate da effettive e rilevanti peculiarita' professionali e
lavorative presenti nei settori interessati.
23.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a:
a)
prevedere, per i lavoratori di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, nel rispetto del principio
di flessibilita' come affermato dalla presente legge, secondo criteri coerenti
e funzionali alle obiettive peculiarita' ed esigenze dei rispettivi settori di
attivita' dei lavoratori medesimi, con applicazione della disciplina in materia
di computo dei trattamenti pensionistici secondo il sistema contributivo in
modo da determinare effetti compatibili con le specificita' dei settori delle
attivita';
b)
armonizzare ai principi ispiratori della presente legge i trattamenti
pensionistici del personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in
particolare, della peculiarita' dei rispettivi rapporti di impiego, dei
differenti limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo, con
riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di
valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino
all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni per anzianita' e
vecchiaia previste da siffatti trattamenti e'regolato secondo quando previsto
dall'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
introdotto dall'articolo 15, comma 5, della presente legge.
24.
Il Governo, avuto riguardo alle specificita' che caratterizzano il settore
produttivo agricolo e le connesse attivita' lavorative, subordinate e autonome,
e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, norme intese a rendere compatibili con tali specificita' i
criteri generali in materia di calcolo delle pensioni e di corrispondenza tra
misura degli importi contributivi e importi pensionistici. Nell'esercizio della
delega il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)
rimodulazione delle fasce di reddito convenzionale di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233,
in funzione dell'effettiva capacita' contributiva e del complessivo aumento
delle entra te;
b)
razionalizzazione delle agevolazioni contributive al fine di tutelare le zone
agricole effettivamente svantaggiate;
c)
graduale adeguamento, in relazione al fabbisogno gestionale, delle aliquote
contributive a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ed a
carico dei lavoratori dipendenti ai fini dell'equiparazione con la
contribuzione dei lavoratori degli altri settori produttivi; per le aziende con
processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento dovra' essere stabilito
con carattere di priorita' e con un meccanismo di maggiore rapidita';
d)
fiscalizzazione degli oneri sociali in favore dei datori di lavoro, in coerenza
con quella prevista per gli altri settori produttivi, nella considerazione
della specificita' delle aziende a piu' alta densita' occupazionale site nelle
zone di cui agli obiettivi 1 e 5b del Regolamento (CEE) n.2052/88 del Consiglio
del 24 giugno 1988;
e)
previsione di appositi coefficienti di rendimento e di riparametrazione ai fini
del calcolo del tratta mento pensionistico, che per i lavoratori dipendenti
siano idonei a garantire rendimenti pari a quelli dei lavoratori subordinati
degli altri settori produttivi;
f)
considerazione della continuazione dell'attivita' lavorativa dopo il
pensionamento ai fini della determinazione del trattamento medesimo;
g)
corrispondentemente alla generalizzazione della disciplina dei trattamenti di
disoccupazione, armonizzazione della disciplina dell'accreditamento figurativo
connessa ai periodi di disoccupazione in relazione all'attivita' lavorativa
prestata, ai fini dell'ottenimento dei requisiti contributivi utili per la
pensione di anzianita';
h)
revisione, ai fini della determinazione del diritto e della misura della
pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti, del numero dei
contributi giornalieri utili per la determinazione della contribuzione
giornaliera ai fini dell'anno di contribuzione, in ragione della peculiarita'
dell'attivita' del settore.
25.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad assicurare, a
decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale in favore dei soggetti
che svolgono attivita' autonoma di libera professione, senza vincolo di
subordinazione, il cui esercizio e' subordinato all'iscrizione ad appositi albi
o elenchi, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)
previsione, avuto riguardo all'entita' numerica degli interessati, della
costituzione di forme autonome di previdenza obbligatoria, con riferimento al
modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
e successive modificazioni ed integrazioni;
b)
definizione del regime previdenziale in analogia a quelli degli enti per i
liberi professionisti di cui al predetto decreto legislativo, sentito l'Ordine
o l'Albo, con determinazione del sistema di calcolo delle prestazioni secondo
il sistema contributivo ovvero l'inclusione, previa delibera dei competenti
enti, in forme obbligatorie di previdenza gia' esistenti per categorie
similari;
c)
previsione, comunque, di meccanismi di finanziamento idonei a garantire
l'equilibrio gestionale, anche con la partecipazione dei soggetti che si
avvalgono delle predette attivita';
d)
assicurazione dei soggetti appartenenti a categorie per i quali non sia
possibile procedere ai sensi della lettera a) alla gestione di cui ai commi 26
e seguenti.
26.
A decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita
Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non
esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a),
dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio,
limitatamente alla relativa attivita'.
27.
I soggetti tenuti all'iscrizione prevista dal comma 26 comunicano all'INPS, entro
il 31 gennaio 1996, ovvero dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa, se
posteriore, la tipologia dell'attivita' medesima, i pro pri dati anagrafici, il
numero di codice fiscale e il proprio domicilio.
28.
I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, che corrispondono compensi comunque
denominati anche sotto forma di partecipazione agli utili per prestazioni di
lavoro autonomo di cui al comma 26 sono tenuti ad inoltrare all'INPS, nei
termini stabiliti nel quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, una copia del modello 770-D, con esclusione dei
dati relativi ai percettori dei redditi di lavoro autonomo indicati nel comma
2, lettere da b) a f), e nel comma 3 dell'articolo 49 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni ed integrazioni.
29.
Il contributo alla Gestione separata di cui al comma 26 e' dovuto nella misura
percentuale del 10 per cento ed e' applicato sul reddito delle attivita'
determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei
redditi e dagli accertamenti definitivi. Hanno diritto all'accreditamento di
tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il
versamento i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non
inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di contribuzione annua
inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti
in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono
attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di
dodici mesi nell'anno. Il contributo e' adeguato con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito l'organo di gestione come definito ai sensi del comma 32.
30.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995,
sono definiti le modalita' ed i termini per il versamento del contributo
stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attivita' soggetta al
contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico
dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attivita' espletata
ai sensi del comma 26. Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a
quello del contributo dovuto per l'anno di riferimento, l'eccedenza e'
computata in diminuzione dei versamenti, anche di acconto, dovuti per il
contributo relativo all'anno successivo, ferma restando la facolta'
dell'interessato di chiederne il rimborso entro il medesimo termine previsto
per il pagamento del saldo relativo all'anno cui il credito si riferisce. Per i
soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei
contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si
applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione
previdenziale degli esercenti attivita' commercia li.
31.
Ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo di cui ai commi 26 e seguenti si
applicano esclusivamente le disposizioni in materia di requisiti di accesso e
calcolo del trattamento pensionistico previsti dalla presente legge per i
lavoratori iscritti per la prima volta alle forme di previdenza successivamente
al 31 dicembre 1995.
32.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con
il Ministro del tesoro, l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione e
del rapporto assicurativo di cui ai commi 26 e seguenti e' definito, per quanto
non diversamente disposto dai medesimi commi, in base alla legge 9 marzo
1989, n. 88, al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
e alla legge 2 agosto
1990, n. 233, e successive modificazioni ed
integrazioni, secondo criteri di adeguamento alla specifica disciplina, anche in
riferimento alla fase di prima applicazione. Sono abrogate, a decorrere dal 1
gennaio 1994, le disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
33.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, norme volte ad armonizzare la
disciplina della gestione "Mutualita' pensioni", istituita in seno
all'INPS dalla legge 5 marzo
1963, n. 389, con le disposizioni recate dalla
presente legge avuto riguardo alle peculiarita' della specifica forma di
assicurazione sulla base dei seguenti principi:
a)
conferma della volontarieta' dell'accesso;
b)
applicazione del sistema contributivo;
c)
adeguamento della normativa a quella prevista ai sensi dei commi 26 e seguenti,
ivi compreso l'assetto autonomo della gestione con partecipazione dei soggetti
iscritti all'organo di amministrazione.
Art. 3.
(Disposizioni
diverse in materia assistenziale e previdenziale)
1.
All'articolo 20, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 88,
dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Al fine di consentire un
immediato riscontro dell'incidenza delle risultanza finali della gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, l'Istituto
e' inoltre tenuto a compilare uno stato patrimoniale ed un conto economico
generale al netto della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno
alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37".
2.
Per l'anno 1996 l'importo globale di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88,
e' determinato in lire 23 mila miliardi incrementato, per gli anni successivi,
ai sensi della predetta lettera c). Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 37 della citata legge n. 88 del 1989, sono
aggiunte, in fine, le parole: "incrementato di un punto percentuale".
Entro il 31 dicembre 1999, il Governo procede alla ridefinizione della
ripartizione dell'importo globale delle somme di cui al primo periodo del
presente comma in riferimento alle effettive esigenze di apporto del contributo
dello Stato alle diverse gestioni previdenziali secondo i seguenti criteri in
concorso tra loro:
a)
rapporto tra lavoratori attivi e pensionati inferiore alla media;
b)
risultanza gestionali negative;
c)
rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote
contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote
vigenti nei regimi interessati.
3.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare uno o piu' decreti, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, recanti norme
volte a riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed assistenziali
di invalidita' e inabilita'. Tali norme dovranno ispirarsi ai seguenti principi
e criteri direttivi: a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e dei
relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla definizione di persona
handicappata introdotta dalla legge 5 febbraio
1992, n. 104; b) armonizzazione dei procedimenti di
erogazione e di revisione delle prestazioni, fermo comunque rimanendo per il
settore dell'invalidita' civile, della cecita' civile e del sordomutismo il
principio della separazione tra la fase dell'accertamento sanitario e quella
della concessione dei benefici economici, come disci plinato dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698;
c) graduazione degli inter venti in rapporto alla specificita' delle differenti
tutele con riferimento anche alla disciplina delle incompatibilita' e
cumulabilita' delle diverse prestazioni assistenziali e previdenziali; d)
potenziamento dell'azione di verifica e di controllo sulle diverse forme di
tutela previdenziale ed assistenziale anche mediante forme di raccordo tra le
diverse competenze delle amministrazioni e degli enti previdenziali quali la
costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di una apposita
commissione tecnico -amministrativa con funzioni di coordinamento. Decorsi due
anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente
comma, il Governo procede ad una verifica dei risultati conseguiti con l'attua
zione delle norme delegate anche al fine di valutare l'opportunita' di
pervenire alla individuazione di una unica istituzione competente per
l'accertamento delle condizioni di invalidita' civile, di lavoro o di servi
zio.
4.
Ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536
convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1988, n. 48, in materia di effettuazione degli
incroci automatizzati dei dati, l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione detta le norme tecniche ed i criteri per la pianificazione,
progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi informativi
automatizzati, nonche' per la loro integrazione o connessione o, eventualmente,
per altre forme di raccordo, garantendo in ogni caso la riservatezza e la
sicurezza dei dati.
5.
Gli elenchi dei beneficiari di prestazioni previdenziali o assistenziali, il
cui importo e' condizionato al reddito del soggetto o del nucleo famigliare cui
il soggetto appartiene, sono comunicati quadrimestralmente, da parte degli
organismi erogatori, all'Amministrazione finanziaria che provvedera' a verifica
dei redditi stessi.
6.
Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle
relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano
compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente
comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare
annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato
"assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno
e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se
non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi
computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di
cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il
limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e'
costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare
di riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base
della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il
mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi
effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al
netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi
compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari
corrisposti a norma del codice civile, Non si computano nel reddito i
trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui
trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata,
nonche' il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti
del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione
liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a
carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono
forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della
pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
7.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, sono determinati le modalita' e i termini di
presentazione delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di cui al
comma 6, gli obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie
condizioni familiari e reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino
ad un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato sia ricoverato in
istituti o comunita' con retta a carico di enti pubblici. Per quanto non
diversamente disposto dal presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno
sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni e
integrazioni.
8.
I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di variazione della
classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, con il conseguente
trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attivita'
svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del
provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento
iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro.
In caso di variazione disposta a seguito di richiesta dell'azienda, gli effetti
del provvedimento decorrono dal periodo di paga in corso alla data della
richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate con provvedimenti
aventi efficacia generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro
producono effetti, nel rispetto del principio della non retroattivita', dalla
data fissata dall'INPS. Le disposizioni di cui al primo e secondo periodo del
presente comma si applicano anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata
in vigore della presente legge, pendano controversie non definite con sentenza
passata in giudicato.
9.
Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si
prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito
indicati:
a)
dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il
contributo di solidarieta' previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge
29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno
1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di
contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere
dal 1 gennaio 1996 tale termine e' ridotto a cinque anni salvi i casi di
denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le
altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10.
I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle
contribuzioni relative a periodo precedenti la data di entrata in vigore della
presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi gia' compiuti o
di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti
del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione
prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto -legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi
compiuti e le procedure in corso.
11.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con
i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, su
proposta del competente comitato amministratore, quale organo dell'INPS, le
misure dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233,
e successive modificazioni ed integrazioni, sono variate, per ciascuna delle
gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
in relazione all'andamento e al fabbisogno gestionale, in coerenza alle
indicazioni risultanti dal bilancio tecnico approvato dal competente comitato
con periodicita' almeno triennale. Nei casi di deliberazione del consiglio di
amministrazione dell'INPS, per l'utilizzazione degli avanzi delle predette
gestioni, alla determinazione della misura degli interessi da corrispondersi si
provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro del tesoro, in relazione al tasso medio del rendimento annuale
dei titoli di Stato.
12.
Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
relativo agli enti previdenziali privatizzati, allo scopo di assicurare
l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2,
comma 2, del predetto decreto legislativo, la stabilita' delle rispettive gestioni
e' da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a 15 anni. In esito alle
risultanza e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del
predetto decreto, sono adottati dagli enti medesimi provvedimenti di variazione
delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento
o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel
rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianita' gia' maturate
rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti
suddetti. Nei regimi pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di
riferimento per la determinazione della base pensionabile e' definito, ove
inferiore, secondo i criteri fissati all'articolo 1, comma 17, per gli enti che
gestiscono forme di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma 18,
per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai pensionamenti anticipati di
anzianita', trovano applicazione le disposizioni di cui all'artico lo 1, commi
25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza sostitutive, e al
medesimo articolo 1, comma 28, per gli altri enti. Gli enti possono optare per
l'adozione del sistema contributivo definito ai sensi della presente legge.
13.
I datori di lavoro che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, denunciano per la prima volta rapporti di lavoro
pregressi o in atto alla anzidetta data con cittadini extracomunitari, possono
regolarizzare, nello stesso termine, la loro posizione debitoria nei confronti
de gli enti previdenziali ed assistenziali, attraverso il versamento dei
contributi dovuti maggiorati del 5 per cento annuo. La regolarizzazione
estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di
contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni
altro onere accessorio, con nessi con le violazioni delle norme sul
collocamento nonche' con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei
premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato l'attivita' lavorativa in
Italia e lascino il territorio nazionale hanno facolta' di richiedere, nei casi
in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la
liquidazione dei contributi che risultino versati in loro favore presso forme
di previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo. Le questure
forniscono all'INPS, tramite collegamenti telematici, le informazioni
anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali e' concesso il
permesso di soggiorno; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevu te,
costituisce un "Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari",
da condividere con tutte le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle
informazioni avverra' sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le
Amministrazioni interessate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
14.
Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153
e' sostituito dal seguente:
"Ai
fini dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene conto
dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto a carico di organismi
assicuratori di Paesi legati all'Italia da accordi o convenzioni internazionali
di sicurezza sociale; a decorrere dal 1 gennaio 1996 detta integrazione viene
annualmente ricalcolata in funzione delle variazioni di importo dei predetti trattamenti
pensionistici esteri intervenute al 1 gennaio di ciascun anno; qualora le
operazioni di adeguamento periodico delle pensioni abbiano comportato il
pagamento di somme eccedenti il dovuto, il relativo recupero sara' effettuato
in conformita' all'articolo 11 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
Le integrazioni al trattamento minimo che, al 1 gennaio 1996, risultino
eccedenti l'importo effettivamente dovuto per effetto delle disposizioni di cui
al comma precedente, restano confermate nella misura erogata al 31 dicembre
1995 fino a quando il relativo importo non venga assorbito dalle perequazioni
della pensione base. Le modalita' di accertamento delle variazioni degli
importi pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare per la
conversione in lire italiane di tali importi saranno stabiliti con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri degli
affari esteri e del tesoro".
15.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo
mensile in pagamento delle pensioni, il cui diritto sia o sia stato acquisito
in virtu' del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi previsto da
accordi o convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, non puo'
essere inferiore, per ogni anno di contribuzione, ad un quarantesimo del
trattamento minimo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge,
ovvero alla data di decorrenza della pensione stessa, se successiva a tale
epoca. Il suddetto importo, per le anzianita' contributive inferiori all'anno,
non puo' essere inferiore a lire 6.000 mensili.
16.
L'importo in pagamento di cui ai commi 14 e 15 e' al netto delle somme dovute
per applicazione degli articoli 1 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140,
e successive modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 1 e 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
nonche' delle somme dovute per prestazioni famigliari.
17.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
il termine previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande presentate
presso enti previdenziali di Stati legati all'Italia da una regolamentazione
internazionale di sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
dal ricevimento della domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte
del competente ente gestore della forma di previdenza obbligatoria.
18.
Al fine di assicurare la migliore funzionalita' ed efficienza dell'azione di
vigilanza in relazione alla concreta attuazione degli obiettivi di cui alla
presente legge enunciati nell'articolo 1, comma 1, e per approntare mezzi
idonei a perseguire l'inadempimento degli obblighi di contribuzione
previdenziale inerenti alle prestazioni lavorative, sara' previsto, con
successivo provvedimento di legge, l'incremento della dotazione organica
dell'Ispettorato del lavoro. Al medesimo fine potra' essere prevista, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro delle finanze, l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di
finanza per la repressione dell'evasione contributiva, fiscale, previdenziale
ed assicurativa, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero delle finanze - rubrica 2 - Guardia di finanza - per
l'anno 1995 e successivi e dei contingenti previsti dagli organici.
19.
Alla gestione speciale e ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357,
gia' rientranti nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
per i lavoratori e pensionati, quale che sia il momento del pensionamento, si
applicano le disposizioni di cui alla presente legge in materia di previdenza
obbligato ria riferite ai lavoratori dipendenti e pensionati dell'assicurazione
generale obbligatoria, con riflessi sul trattamento complessivo di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 357 del 1990,
salvo che non venga diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva.
20.
Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale e assicurativa esperiti nei
confronti dei datori di lavoro debbono risultare da appositi verbali, da
notificare anche nei casi di constatata regolarita'.
21.
Nel rispetto dei principi che presiedono alla legislazione previdenziale, con
particolare riferimento al regime pensionistico obbligatorio introdotto dalla
presente legge, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro venti
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme con cui, anche
per quanto attiene alle modalita' di applicazione delle disposizioni relative
alla contribuzione e di erogazione, all'attivita' amministrativa e finanziaria
degli enti preposti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti, si stabiliscano, in funzione di una piu' precisa
determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze, di una
maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative anche con
riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni, modifiche,
correzioni, ampliamenti e, ove occorra, soppressioni di norme vigenti
riordinandole, coordinandole e riunendole in un solo provvedimento legislativo.
22.
Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge sono trasmessi
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno 60 giorni prima
della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni
parlamentari competenti per la materia si esprimono entro 30 giorni dalla data
di trasmissione. Per lo schema di cui al comma 21 i predetti termini sono,
rispettivamente, stabiliti in 90 e 40 giorni. I termini medesimi sono,
rispettivamente, stabiliti in 30 e 15 giorni per lo schema di cui al comma 27 del
presente articolo, nonche' per quello di cui all'articolo 2, comma 18.
Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi potranno essere
emanate, nel rispetto dei predetti termini e modalita', con uno o piu' decreti
legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi medesimi.
23.
Con effetto dal 1 gennaio 1996, l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta
a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e' elevata al 32 per cento
con contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le
prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88
procedendo prioritariamente alla riduzione delle aliquote diverse da quelle di
finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare, fino a concorrenza
dell'importo finanziario conseguente alla predetta elevazione. La riduzione
delle aliquote contributive di finanziamento dell'assegno per il nucleo
familiare, di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 153, e successive modificazioni e
integrazioni, ha carattere straordinario fino alla revisione dell'istituto
dell'assegno stesso con adeguate misure di equilibrio finanziario del sistema
previdenziale. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
di concerto con il Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie misure di
adeguamento. Con la medesima decorrenza, gli oneri per la corresponsione
dell'assegno per il nucleo familiare, sono posti integralmente a carico della
predetta gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88 del 1989
e, contestualmente, il concorso dello Stato per i trattamenti di famiglia
previsto dalla vigente normativa e' riassegnato per le altre finalita' previste
dall'articolo 37 della medesima legge n. 88 del 1989.
24.
In attesa dell'entrata a regime della riforma della previdenza obbligatoria
disposta dalla presente legge e dei corrispondenti effetti finanziari, a
decorrere dal periodo di paga in corso al 1 gennaio 1996, le aliquote
contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme di
previdenza esclusive, sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di
0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti a carico dei datori
di lavoro gia' obbligati al contributo di cui all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Con la stessa decorrenza e fino al 31 dicembre 1998, e' prorogato il contributo
di cui all'articolo 22 della citata legge n. 67 del 1988,
per la parte a carico del datore di lavoro nella misura di 0,35 punti
percentuali.
25.
Le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, possono continuare a prevedere
forme di contribuzione in cifra fissa, fermi restando i limiti alle
agevolazioni fiscali previsti dal predetto decreto legislativo n. 124 del 1993,
e dalle successive modificazioni ed integrazioni del medesimo decreto.
26.
I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"1.
I fondi pensione gestiscono le risorse mediante:
a)
convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 2 gennaio 1991, n. 1,
ovvero soggetti che svolgono la medesima attivita', con sede statutaria in uno
dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo
riconoscimento;
b)
convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174,
mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della tabella
allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti la
medesima attivita', con sede in uno dei Paesi aderenti al l'Unione europea, che
abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c)
convenzioni con societa' di gestione dei fondi comuni di investimento
mobiliare; di cui al titolo I della legge 23 marzo 1983, n. 77,
e successive modificazioni, che a tal fine sono abilitate a gestire le risorse
dei fondi pensione secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal Ministro del
tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto dei principi fissati dalla legge 2 gennaio
1991, n. 1, per l'attivita' di gestione di patrimoni
mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari;
d)
sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di societa' immobiliari nelle
quali il fondo pensione puo' detenere partecipazioni anche superiori ai limiti
di cui al comma 5, lettera a), nonche' di quote di fondi comuni di investimento
immobiliare chiusi nei limiti di cui alla lettera e);
e)
sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi comuni di investimento
mobiliare chiusi secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del
tesoro di cui al comma 4-quinquies, ma comunque non superiori al 20 per cento
del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.
1-bis.
Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie ai fini della gestione
delle risorse raccolte dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei
soggetti abilitati di cui al comma 1.
Gli
enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione
convenzioni per l'utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da
versare ai fondi pensione e di erogazione delle prestazioni; detto servizio
deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle
attivita' istituzionali del medesimo ente.
2.
Alle prestazioni di cui all'articolo 7 erogate sotto forma di rendita i fondi
pensione provvedono mediante convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.
2-bis.
I fondi pensione possono essere autorizzati dalla commissione di vigilanza di
cui all'articolo 16 ad erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione
finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di apposite convenzioni
in base a criteri generali determinati con decreto del Ministro del tesoro,
sentita la commissione di vigilanza di cui all'articolo 16. L'autorizzazione e'
subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni fissati con decreto del
Ministro del tesoro, su proposta della commissione di vigilanza di cui
all'articolo 16, con riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di
iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve tecniche, alle
basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la convenzione dei montanti
contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il rischio
di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la media. I fondi
autorizzati all'erogazione delle rendite presentano alla commissione, con
cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni riferite ad
un arco temporale non inferiore a quindici anni.
3.
Per le forme pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali
prestazioni per invalidita' e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite
convenzioni con imprese assicurative. Nel l'esecuzione di tali convenzioni non
si applica l'articolo 6-bis del presente decreto legislativo.
4.
Con deliberazione delle rispettive autorita' di vigilanza sui soggetti gestori,
che conservano tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i
requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione
offerta, richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle
convenzioni previste nei precedenti commi.
4-bis.
Per la stipula delle convenzioni, i competenti organismi di amministrazione dei
fondi richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto,
ad almeno tre diversi soggetti abilitati che non appartengono ad identici
gruppi societari e comunque non sono legati, direttamente o indirettamente, da
rapporti di controllo. Le offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate
per singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto dell'insieme delle
condizioni contrattuali con riferimento alle diverse tipologie di servizio
offerte. Le convenzioni possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi
regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni caso:
a)
contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei soggetti convenzionati
nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio di cui
al comma 4-quinquies e le modalita' con le quali possono essere modificate le
linee di indirizzo medesime;
b)
prevedere i termini e le modalita' attraverso cui i fondi pensione esercitano
la facolta' di recesso, contemplando anche la possibilita' per il fondo
pensione di rientrate in possesso del proprio patrimonio attraverso la
restituzione delle attivita' finanziarie nelle quali risultano investite le
risorse del fondo all'atto della comunicazione al gestore della volonta' di
recesso dalla convenzione;
c)
prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo pensione della titolarita' dei
diritti di voto inerenti ai valori mobiliari nei quali risultano investite le
disponibilita' del fondo medesimo.
4-ter.
I fondi pensione sono titolari dei valori e delle disponibilita' conferiti in
gestione, restando peraltro in facolta' degli stessi di concludere, in tema di
titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati nel caso di
gestione accompagnata dalla garanzia di restituzione del capitale. I valori e
le disponibilita' affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalita' ed
i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio
separato ed autonomo, devono essere contabilizzati a valori correnti e non
possono esse re distratti dal fine al quale sono stati destinati ne' formare
oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori dei soggetti gestori, sia da
parte di rappresentanti dei creditori stessi, ne' possono essere coinvolti
nelle procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo pensione e'
legittimato a proporre la domanda di rivendicazione di cui all'articolo 103
delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono
essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non
individualmente determina ti o individuali ed anche se depositati presso terzi,
diversi dal soggetto gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della
domanda e' ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti
dal soggetto gestore o dai terzi depositari.
4-quater.
Con delibera della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, assunta
previo parere dell'autorita' di vigilanza sui soggetti convenzionati, sono
fissati criteri e modalita' omogenee per la comunicazione ai fondi dei
risultati conseguiti nell'esecuzione delle convenzioni in modo da assicurare la
piena comparabilita' delle diverse convenzioni.
4-quinquies.
I criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli
investimenti, devono essere indicati nello statuto di cui all'articolo 4, comma
3, lettera b). Con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione di
cui all'articolo 16, sono individuati:
a)
le attivita' nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie
disponibilita', con i rispettivi limiti massimi di investimento, avendo
particolare attenzione per il finanziamento delle piccole e medie imprese;
b)
i criteri di investimento nelle varie categorie di valori mobiliari;
c)
le regole da osservare in materia di conflitti di interesse compresi quelli
eventuali attinenti alla partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti
istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.
4-sexies.
I fondi pensione, costituiti nell'ambito delle autorita' di vigilanza sui
soggetti gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire
direttamente le proprie risorse".
27.
All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
le parole: "sei esperti per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP" sono
sostituite dalle seguenti: "otto esperti per l'INPS, sei esperti per
l'INAIL e sei per l'INPDAP". Con apposite convenzioni gli enti
previdenziali pubblici regoleranno l'utilizzo in comune delle reti telematiche
delle banche dati e dei servizi di sportello e di informazione all'utenza.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo
della Repubblica e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi recanti
norme volte a regolamentare le dismissioni del patrimonio immobiliare degli
enti previdenziali pubblici e gli investimenti degli stessi in campo
immobiliare nonche' la loro gestione, sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a)
cessione del patrimonio immobiliare non adibito ad uso strumentale di ciascun
ente entro cinque anni dall'emanazione delle norme delegate, procedendo in base
a precedenti annue delle cessioni deter minate dalle medesime norme;
b)
definizione delle forme di cessione e gestione del patrimonio tramite
alienazioni, conferimenti a societa' immobiliari, affidamenti a societa'
specializzate, secondo principi di trasparenza, economicita' e congruita' di
valutazione economica;
c)
effettuazione di nuovi investimenti immobiliari - fatti salvi i piani di
investimento in atto e gli acquisti di immobili adibiti ad uso strumentale -
esclusivamente in via indiretta, in particolare tramite sottoscrizione di quote
di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in societa' immobiliari,
individuate in base a caratteristiche di solidita' finanziaria,
specializzazione e professionalita'; in ogni caso, dovranno essere adottate
tutte le misure necessarie per salvaguardare l'obbligo delle riserve legali
previste dalle vigenti normative;
d)
attuazione degli investimenti in relazione alle necessita' di bilancio di
ciascun ente, secondo criteri di diversificazione delle partecipazioni e della
detenzione di quote in singole societa' idonee a minimizza re il rischio e ad
escludere forme di gestione anche indiretta del patrimonio immobiliare;
e)
verifica annua da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
sull'andamento delle dismissioni e sul rispetto dei criteri per i nuovi
investimenti degli enti, con comunicazione dei risultati attraverso apposita
relazione da presentare ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari; f)
soppressione delle societa' gia' costituite per la gestione e l'alimentazione
del patrimonio immobiliare dei predetti enti.
28.
A far data dal 1 gennaio 1996 saranno soggette all'assicurazione obbligatoria
per la tubercolosi le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)
o loro reparti convenzionati con il Servizio sanita rio nazionale ai sensi
dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
competendo soltanto ad esse la qualifica di istituzione pubblica sanitaria.
Art. 4.
(Destinatari)
1.
Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunta in fine, la seguente
lettera:
"b-bis)
per raggruppamenti di soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro,
anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate".
2.
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituita dalla seguente:
"a)
per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b-bis), esclusivamente forme
pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita;".
3.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole:
"accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei
quadri, promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della
categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;".
4.
Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"c-bis)
accordi fra soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro, promossi da
associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo legalmente
riconosciute".
Art. 5.
(Costituzione
dei fondi pensione ed autorizzazione all'esercizio)
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, e' concessa esclusivamente ai fondi
pensione costituiti nelle forme previste dal comma 1 dell'articolo 4 del
medesimo decreto legislativo.
Art. 6.
(Decadenza
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' dei fondi pensione)
1.
Al comma 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"ventiquattro
mesi" sono sostituite dalle seguenti "dodici mesi".
Art. 7.
(Banca
depositaria)
1.
Dopo l'articolo 6 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente:
"Art.
6-bis. - (Banca depositaria). - 1. Le risorse dei fondi, affidate in gestione,
sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti
di cui all'articolo 2-bis della legge 23 marzo 1983, n. 77,
introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 83
2.
La banca depositaria esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del
patrimonio del fondo, se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo
stesso e ai criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 6,
comma 4-quinquies.
3.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 2-bis della legge n. 77 del 1983".
Art. 8.
(Finanziamento)
1.
Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dai seguenti:
"Le fonti istitutive fissano il contributo complessivo da destinare al
fondo pensione, stabilito in percentuale della retribuzione assunta a base
della determinazione del TFR, che puo' ricadere anche su elementi particolari
della retribuzione stessa o essere individuato mediante destinazione integrale
di alcuni di questi al fondo. Nel caso dei lavoratori autonomi e dei liberi
professionisti, il contributo e' definito in percentuale del reddito d'impresa
o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta
precedente;
nel
caso dei soci lavoratori di societa' cooperative il contributo e' definito in
percentuale degli imponi bili considerati ai fini dei contributi previdenziali
obbligatori":
2.
Per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25 la destinazione
al finanziamento dei fondi pensione dell'accantonamento annuale del TFR
eccedente la quota di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, come sostituito dall'articolo 11 della presente
legge, per i lavoratori di prima occupazione, successiva alla data di entrata
in vigore della presente legge, e' sospesa per i quattro anni successivi alla
stessa data.
Art. 9.
(Fondi
pensione aperti)
1.
Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole:
"; ove non sussistano o non operino di- verse previsioni in merito alla
costituzione di fondi pensione ai sensi dei precedenti articoli, la facolta' di
adesione ai fondi aperti puo' essere prevista anche dalle fonti istitutive su
base contrattuale collettiva".
2.
Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione, nei diversi
settori, decorsi sei mesi dal rinnovo del primo contratto nazionale di
categoria successivamente all'entrata in vigore della presente legge ovvero
decorsi sei mesi dalla stipula di diversi accordi collettivi nazionali
istitutivi di forme pensionistiche complementari.
Art. 10.
(Permanenza
nel fondo pensione e cessazione dei requisiti di partecipazione)
1.
All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
"3-bis.
Le fonti istitutive prevedono per ogni singolo iscritto, anche in mancanza
delle condizioni di cui ai commi precedenti, la facolta' di trasferimento
dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso altro fondo
pensione, di cui agli articoli 3 e 9, non prima di cinque anni di permanenza
presso il fondo da cui si intende trasferire limitatamente ai primi cinque anni
di vita del fondo stesso, e successivamente a tale termine non prima di tre
anni. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 emanera' norme per
regolare le offerte commerciali proposte dai vari fondi pensione al fine di
eliminare distorsioni nell'offerta che possano creare nocumento agli iscritti
ai fondi.
3-ter.
In caso di morte del lavoratore iscritto al fondo pensione prima del
pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso, determinata
ai sensi del comma 1, e' riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se
gia' viventi a carico dell'iscritto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti
la posizione resta acquisita al fondo pensione".
Art. 11.
(Trattamento
tributario dei contributi e delle prestazioni)
1.
L'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art.
13. - (Trattamento tributario dei contributi e delle prestazioni). - 1. In
deroga al comma 4 dell'arti colo 17 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
non e' imponibile la quota di accantonamento annuale del TFR destinato a forme
pensionistiche complementari.
2.
I contributi versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche
complementari, diversi dalle quote del TFR destinate al medesimo fine, sono
deducibili ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al comma 1 per un importo non superiore, per ciascun
dipendente, al 2 per centro della retribuzione annua complessiva assunta come
base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila. La
deduzione e' ammessa a condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3
prevedano la destinazione alle forme pensionistiche complementari di quote del
TFR almeno per un importo pari all'ammontare del contributo erogato.
3.
All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni ed integrazioni sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
nel comma 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a)
i contributi versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse
aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita' a disposizioni di
legge, di contratto o di accordo o regolamento aziendale; i contributi versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente
fine previdenziale in conformita' a disposizioni di legge; i contributi versati
dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni;
i contributi, diversi dalle quote del TFR destinate ai medesimi fini, versati
dal lavoratore alle medesime forme pensionistiche complementari per un importo
non superiore al 2 per cento della retribuzione annua complessiva assunta come
base per la determinazione del TFR e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a
condizione che le fonti istitutive di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, prevedano la destinazione alle
forme pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un importo pari
all'ammontare del contributo versato; la sud detta condizione con si applica
nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra
lavoratori";
b)
dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
"8-bis.
Dai compensi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 47 sono
deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche complementari
previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, dai lavoratori soci o dalle cooperative di
produzione e lavoro per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a
lire 5 milioni, dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione
previdenza obbligatoria".
4.
All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera e) e' inserita la
seguente:
"e-bis)
i contributi versati alle forme pensionistiche complementari previste dal
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del
medesimo decreto, per un importo non superiore al 6 per cento, e comunque a
lire 5 milioni, del reddito di lavoro autonomo o d'impresa dichiarato".
5.
Con legge finanziaria possono essere annualmente adeguati gli importi dei
contributi di cui ai commi 2, 3 e 4.
6.
Ai sensi e agli effetti del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni ed integrazioni, e' deducibile un importo non
superiore al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR
destinate a forme pensionistiche complementari. Tale importo deve essere
accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento al presente
decreto legislativo, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella
misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite
dell'esercizio. Nel caso di passaggio a capitale della riserva si applica
l'articolo 44, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Nel caso di esercizio in perdita la deduzione puo' essere
effettuata negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza
dell'ammontare complessivamente maturato.
7.
All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni ed integrazioni, dopo la lettera h) e' inserita la
seguente:
"h-bis)
le prestazioni comunque erogate in forma di trattamento periodico ai sensi del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni;".
8.
All'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis.
Le prestazioni periodiche indicate alla lettera h-bis) del comma 1
dell'articolo 47 costituiscono reddito per l'87,5 per cento dell'ammontare
corrisposto".
9.
Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di
cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogati ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b-bis), sono comunque soggetti a
tassazione separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni ed integrazioni. Si applica il comma 3 del medesimo
articolo 16 e le prestazioni stesse sono imponibili per il loro ammontare netto
complessivo con l'aliquota determinata con i criteri di cui al comma 1
del'articolo 17 del medesimo testo unico, e successive modificazioni ed
integrazioni, applicando la riduzione annuale ivi prevista proporzionalmente
alle quote di accantonamento annuale del TFR destinato alla forma pensionistica
complementare e l'ammontare della riduzione stessa applicabile al TFR e'
diminuito proporzionalmente al rapporto fra quota destinata alla forma
pensionistica complementare e quota di accantona mento. Si applicano i commi 2,
5 e 6 del citato articolo 17, e successive modificazioni ed integrazioni.
10.
Le prestazioni in forma di capitale, per la parte consentita, e i riscatti di
cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), erogato ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono comunque soggetti a tassazione
separata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera c), del citato testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed
integrazioni. Si applicano il comma 3 dell'articolo 16 e il comma 2
dell'articolo 17 del medesimo testo unico, e successive modificazioni ed
integrazioni.
11.
Sui premi per le assicurazioni sulla vita corrisposti dai fondi pensione al
momento della conversione in rendita del montante dei contributi versati,
l'imposta di cui all'articolo 1 della tariffa di cui all'allegato A alla legge 29 ottobre
1961, n. 1216, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' dovuta nella misura dello 0,1 per cento.
12.
Le convenzioni con le imprese assicurative di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera b), non sono soggette all'imposta di cui alla legge 29 ottobre
1961, n. 1216.
13.
Le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche complementari
sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forme
pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto legislativo.
14.
I fondi pensione comunicano annualmente alla commissione di vigilanza di cui
all'articolo 16 l'ammontare della contribuzione ad essi affluita, con
distinzione delle quote di contribuzione a carico dei datori di lavoro, a
carico dei lavoratori nonche' delle quote a titolo di TFR. Le risultanze di
tali elementi informativi sono, con la stessa cadenza, trasmesse alle
Amministrazioni delle finanze, del tesoro e del lavoro e della previdenza
sociale".
2.
Agli effetti del comma 10 dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, il riferimento all'articolo
17, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni ed integrazioni, va inteso nel senso che nell'importo dei
contributi a carico del lavoratore non sono computate le quote del TFR
destinate alle forme pensionistiche complementari e che sono comunque
consentire le anticipazioni previste dall'articolo 7 del citato decreto
legislativo.
3.
All'articolo 42, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presi dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La predetta disposizione non si
applica in ogni caso alle prestazioni erogate in forma di capitale ai sensi del
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni".
Art. 12.
(Regime
tributario dei fondi pensione)
1.
L'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art.
14. - (Regime tributario dei fondi pensione). - 1. I fondi pensione di cui
all'articolo 1 sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
nella misura fissa di lire 10 milioni, ridotta a lire 5 milioni per i primi
cinque periodi d'imposta dalla data di costituzione del fondo. Le ritenute
operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dai fondi
pensione sono a titolo d'imposta. Sono parimenti a titolo di imposta le
ritenute operate sui redditi di capitale e sui redditi diversi percepiti dalle
imprese assicurative nella gestione, anche con garanzia assicurativa, delle
risorse dei fondi pensione mediante le convenzioni di cui all'articolo 6, comma
1, lettera b).
2.
L'imposta sostitutiva deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale
dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 77
e successive modificazioni ed integrazioni.
3.
Ai fondi pensione il cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia
direttamente investito in beni immobili, l'imposta sostitutiva di cui al comma
1 si applica, fino a quando non si saranno adeguati alle disposizioni di cui
all'articolo 6, nella misura dello 0,50 per cento del loro valore corrente,
determinato secondo i criteri di cui alla legge 25 gennaio
1994, n. 86, calcolato come media dei valori
risultanti dai prospetti periodici previsti dalla legge citata.
4.
Per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta dai fondi pensione di cui al
comma 3, si applicano le disposizioni del comma 2.
5.
Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra
fondi pensione sono soggette all'imposta di registro nella misura fissa di lire
un milione e, ove dovute, alle imposte ipotecaria e catastale nella misura
fissa di lire un milione per ciascuna imposta".
2.
Per gli anni 1993 e 1994 il versamento dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' eseguito, in due rate di
eguale importo, entro il secondo e l'ottavo mese successivi a quello di entrata
in vigore della presente legge, con una maggiorazione a titolo di interessi,
calcolata in base al tasso annuo del 9 per cento, decorrente dal termine
previsto dal comma 2 del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 124 del 1993.
Il fondo puo' comunque optare per il versamento in unica soluzione dell'imposta
dovuta entro il termine previsto per il versamento della prima rata.
3.
I versamenti d'accordo dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche e
dell'imposta locale sui redditi effettuati negli anni 1993 e 1994 da parte dei
fondi pensione si scomputano dai versamenti dell'imposta sostitutiva dovuta ai
sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, fino a compensazione.
4.
Nel caso di fondi pensione costituiti come patrimonio di destinazione, separato
e autonomo, ai sensi dell'articolo 2117 del codice civile, l'imposta
sostitutiva per il fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' corrisposta dalla
societa' o ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo e' costituito.
5.
L'imposta del 15 per cento di cui al comma 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
nel testo previgente alle modificazioni apportate dalla presente legge, se gia'
versata, puo' portarsi in compensazione dell'imposta sostitutiva dovuta a norma
del comma 1 dell'articolo 14 del suddetto decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Con decreto del Ministro
delle finanze sono stabilite le relative modalita'.
Art. 13.
(Vigilanza
sui fondi pensione)
1.
L'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
Art.
16. - (Vigilanza sui fondi pensione). - 1. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale emana le direttive generali in materia di vigilanza sui
fondi pensione, di concerto con il Ministro del tesoro, e vigila sulla
commissione di cui al comma 2.
2.
E' istituita la commissione di vigilanza sui fondi pensione con lo scopo di
perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi per
la funzionalita' del sistema di previdenza complementare. La commissione ha
personalita' giuridica di diritto pubblico.
3.
La commissione e' composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra
persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalita' nelle
materie di pertinenza della stessa e di indiscussa moralita' e indipendenza,
nominati ai sensi della legge 24 gennaio
1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
la deliberazione del Consiglio dei ministri e' adottata su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro. Il presi dente e i membri della commissione durano in carica quattro
anni e possono essere confermati una sola volta; in sede di prima applicazione
il decreto di nomina indichera' i due membri della commissione il cui mandato
scadra' dopo sei anni. Al presidente e ai componenti della commissione si
applicano le disposi zioni di incompatibilita', a pena di decadenza, di cui
all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 94,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno
1974, n. 216. Al presidente e ai componenti della
commissione competono le indennita' di carica fissate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. La commissione
delibera con apposito regolamento in ordine al proprio funzionamento e alla
propria organizzazione sulla base dei principali di trasparenza e celerita'
dell'attivita', del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e di
gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, e al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni. La commissione puo' avvalersi di esperti nelle
materie di competenza; essi sono collocati fuori ruolo ove ne sia fatta
richiesta.
4.
Le deliberazioni della commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di
urgenza previsti dalla legge o dal regolamento di cui al comma 3. Il presidente
sovraintende all'attivita' istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni.
Il presidente della commissione tiene informato il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sugli atti e sugli eventi di maggiore rilievo e gli
trasmette le notizie ed i dati di volta in volta richiesti. Le deliberazioni
concernenti l'organizzazione e il funzionamento, quelle concernenti il
trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle
carriere, nonche' dirette a disciplinare la gestione delle spese e la
composizione dei bilanci preventivo e consuntivo, che devono osservare i
principi del regolamento di cui all'articolo 1, settimo comma, del citato
decreto- legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del
1974, sono sottoposte al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, il quale, di concerto con il Ministro del tesoro, ne
verifica la legittimita' e le rende esecutive con proprio decreto, da emanare
entro venti giorni dal ricevimento ove non formuli, entro il termine suddetto,
proprie osservazioni. Trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento
senza che siano state formulare osservazioni, le deliberazioni divengono
esecutive. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla commissione
per assicurare la legalita' e l'efficacia del suo funzionamento e rife risce
annualmente al Parlamento.
5.
E' istituito un apposito ruolo del personale dipendente dalla commissione. Il
numero dei posti previsti dalla pianta organica non puo' eccedere per il primo
triennio le 30 unita'. I requisiti di accesso e le modalita' di assunzione sono
determinati dal regolamento di cui al comma 3 in conformita' ai principi
fissati dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, con richiesta di rigorosi requisiti di
competenza ed esperienza nei settori delle attivita' istituzionali della
commissione. L'ordinamento delle carriere e il trattamento giuridico ed
economico del personale sono stabiliti dal predetto regolamento.
Tale
regolamento detta altresi' norme per l'adeguamento alle modificazioni del
trattamento giuridico ed economico. Il regolamento prevede, per il
coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale determinandone
le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla
commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina e' adottata con non meno
di quattro voti favorevoli. Con la stessa maggioranza la commissione
attribuisce, anche in sede di inquadramento, gli incarichi e le qualifiche
dirigenziali".
2.
Per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, e' autorizzata la spesa di
lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1996. All'onere per gli anni 1996 e
1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i
medesimi anni: per lire 3.500 milioni dell'accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e per lire 1.500 milioni
dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritti,
ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995.
3.
Il finanziamento della commissione puo' essere integrato, nella misura massima
del 50 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 2, mediante il
versamento annuale da parte dei fondi pensione di una quota non superiore allo
0,5 per mille dei flussi annuali dei contributi incassati. Gli importi e le
modalita' dei versamenti sono definiti, sentita la commissione di vigilanza,
con apposito decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale.
Art. 14.
(Compiti
della commissione di vigilanza)
1.
L'articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art.
17. - (Compiti della commissione di vigilanza). - 1. I fondi pensione
autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, nonche' quelli di cui
all'articolo 18, commi 1, 3 e 8-bis, ivi compresi i fondi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357,
nonche' i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari
al trattamento di base e al trattamento di fine rapporto, comunque risultino
gli stessi configurati nei bilanci di societa' o enti ovvero determinate le
modalita' di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti
pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del
risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti
nell'albo di cui all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura della commissione di
cui all'articolo 16.
2.
In conformita' agli indirizzo generali del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, la commissione di cui all'articolo 16 esercita la vigilanza
sui fondi pensione, ed in particolare:
a)
tiene l'albo di cui all'articolo 4;
b)
approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando la
ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre
condizioni richieste dal presente decreto;
c)
svolge l'attivita' istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli
articoli 4, 6, comma 2-bis, e 9, comma 3, verifica la ricorrenza dei requisiti
richiesti in attuazione del comma 3 del'articolo 4;
d)
verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio
come individuati ai sensi dei commi 4-quinquies e 5 dell'articolo 6;
e)
definisce, d'intesa con le autorita' di vigilanza dei soggetti abitati a
gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;
f)
autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai
criteri di cui all'articolo 6 nonche' alla lettera e) del presente comma;
g)
indica criteri omogenei per la determinazione del valore del patrimonio dei
fondi e della loro redditivita'; fornisce disposizioni per la tenuta delle
scritture contabili, prevedendo: il modello di libro giornale, nel quale
annotare cronologicamente le operazioni di incasso dei contributi e di
pagamento delle prestazioni, nonche' ogni altra operazione, gli eventuali altri
libri contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio
del fondo pensione, attraverso la contabilizzazione secondo i criteri previsti
dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, evidenziando le
posizioni individuali degli iscritti e il rendiconto annuale del fondo
pensione;
h)
valuta l'attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con i partecipanti
mediante l'elaborazione di schemi, criteri e modalita' di verifica, nonche' in
ordine alla comunicazione periodica agli iscritti circa l'andamento
amministrativo e finanziario del fondo e alle modalita' di pubblicita';
i)
esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale,
contabile dei fondi anche media ne ispezioni presso gli stessi, richiedendo l'esibizione
dei documenti e degli atti che ritenga necessari;
l)
riferisce periodicamente al Ministro del lavoro e della previdenza sociale
formulando anche proposte di modifiche legislative in materia di previdenza
complementare;
m)
programma ed organizza ricerche e rilevazioni nel settore della previdenza
complementare anche in rapporto alla previdenza di base; a tal fine, i fondi
sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui
acquisizione la commissione puo' avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro;
n)
pubblica e diffonde informazioni utili alla conoscenza dei problemi
previdenziali.
3.
Per l'esercizio della vigilanza, la commissione puo' disporre che le siano
fatti pervenire, con le modalita' e nei termini da essa stessa stabiliti:
a)
le segnalazioni periodiche nonche' ogni altro dato e documento richiesti;
b)
i verbali delle riunioni e degli accertamenti degli organi interni di controllo
dei fondi.
4.
La commissione puo' altresi':
a)
convocare presso di se' gli organi di amministrazione e di controllo dei fondi
pensione;
b)
richiedere la convocazione degli organi di amministrazione dei fondi pensione
fissandone l'ordine del giorno.
5.
Nell'esercizio della vigilanza, la commissione ha diritto di ottenere le
notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni. I dati, le
notizie, le informazioni acquisiti dalla commissione nell'esercizio delle
proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi
delle pubbliche amministrazioni ad eccezione del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura penale
sugli atti coperti dal segreto. I dipendenti e gli esperti addetti alla
commissione nell'esercizio della vigilanza sono incaricati di un pubblico
servizio. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di
riferire alla commissione tutte le irregolarita' constatate, anche quando
configurino fattispecie di reato.
6.
Accordi di collaborazione possono intervenire tra la commissione, le autorita'
preposte alla vigilanza sui soggetti gestori di cui all'articolo 6 e
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato al fine di favorire lo
scambio di informazioni e di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
7.
Entro il 31 marzo di ciascun anno la commissione trasmette al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale una relazione sull'attivita' svolta, sulle
questioni in corso di maggiore rilievo e sugli indirizzi e le linee
programmatiche che intende seguire. Entro il 31 maggio successivo il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale trasmette detta relazione al Parlamento
con le proprie eventuali osservazioni".
2.
Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' di vigilanza, la commissione
di vigilanza gia' istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e operante alla data di entrata in vigore della presente legge continua
ad espletare le sue funzioni fino all'insediamento della nuova commissione
previ sta dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
come sostituito dal comma 1 dell'articolo 13. Successivamente e per la residua
durata dell'originario incarico, i componenti della predetta commissione
assumono la qualifica di esperti, ai sensi e per gli effetti previsti al citato
articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1993.
Art. 15.
(Regime
transitorio)
1.
All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"due
anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".
2.
All'articolo 18, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
sono aggiunte, in fine le parole: "e assicurativa".
3.
All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, le parole:
"Alle
forme di cui alla lettera a) non si applicano gli articolo 16 e 17;" sono
sostituite dalle seguenti: "Alle forme di cui alla lettera a) non si
applicano gli articoli 6, 16 e 17;"
4.
All'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
nell'ultimo periodo le parole: "commi 1, 2 e 3"sono sostituite dalle
seguenti: "commi 2 e 3";
b)
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al trasferimento, a favore di
forme pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto
legislativo, di posizioni previdenziali in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo;
costituite
da fondi accantonati per fini previdenziali anche ai sensi dell'articolo 2117 del
codice civile, si applica il comma 13 dell'articolo 13".
5.
All'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 8-ter sono aggiunti i
seguenti:
"8-quater.
Ai contributo versati ai fondi di previdenza complementare che abbiano
presentato istanza al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
l'applicazione del periodo transitorio di cui al comma 8-bis continua ad
applicarsi, fino al termine di tale periodo, anche per gli iscritti
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
trattamento tributario previsto dalle norme vigenti alla stessa data.
8-quinquies.
L'accesso alle prestazioni per anzianita' e vecchiaia assicurate dalle forme
pensionistiche di cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad
integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, e' subordinato alla liquidazione
del predetto trattamento".
6.
Per i fondi pensione che abbiano presentato istanza al Ministero del lavoro e
della previdenza socia le per l'applicazione del periodo transitorio di cui
all'articolo 18, comma 8-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, all'imposta sostitutiva di cui ai
commi 1 e 3 dell'articolo 14 dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993,
come sostituito dall'articolo 12 della presente legge, si applica, a decorrere
dal 1995 e fino al termine del periodo transitorio, una addizionale nella
misura dell'1 per cento calcolata sul patrimonio netto contabile risultante
dall'ultimo bilancio approvato dal fondo.
7.
I fondi di cui al comma 6 presentano ai Ministeri delle finanza e del lavoro e
della previdenza sociale, entro il 30 giugno di ogni anno a decorrere dal 1996,
un prospetto da cui risulti l'ammontare dei contributi versati per gli iscritti
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, e quello dell'addizionale all'imposta sostitutiva di cui
al comma 6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, puo' modificare, sulla base dei
dati risultanti nel prospetto e per ciascuno del fondi, la misura
dell'addizionale prevista al fine di eliminare eventuali perdite di gettito
derivanti dall'applicazione del regime tributario transitorio di cui all'articolo 18, comma 8-quater, del citato decreto legislativo n. 124 del
1993, introdotto dal comma 5 del presente articolo.
L'integrazione dell'addizionale all'imposta sostitutiva dovra' essere versata
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
delle finanze di cui al precedente periodo, con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 124 del 1993,
come sostituito dall'articolo 12 della presente legge.
8.
I contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore a fondi costituiti
ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, definiti da accordi collettivi antecedenti la
data di entrata in vigore della presente legge, mantengono limitatamente agli
iscritti al 31 maggio 1993, il trattamento fiscale previsto dallo stesso
decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni ed
integrazioni, fino al rinnovo degli accordi stessi e comunque per un periodo
massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 16.
(Sanzioni)
1.
Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserito il seguente:
"Art.
18-bis. - (Sanzioni penali e amministrative). - 1. Chiunque esercita
l'attivita' di cui all'articolo 4 senza l'autorizzazione del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e' punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni. E' sempre
ordinata la confisca delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere
il reato o che ne sono il prodotto o il profitto, salvo che appartengono a
persona estranea al reato.
2.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i componenti degli organi di
amministrazione e di controllo di cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili
del fondo che forniscono alla commissione di cui all'articolo 16 segnalazioni,
dati o documenti falsi sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.
3.
Il rendiconto e il prospetto di cui all'articolo 17, comma 2, lettera g), sono
considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui all'articolo 2621
del codice civile.
4.
I componenti degli organi di cui all'articolo 5, comma 1, e i responsabili del
fondo che nel termine prescritto non ottemperano, anche in parte, alle richieste
delle commissione di cui all'articolo 17, sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta
milioni.
5.
I soggetti di cui al comma 4 che non effettuano le comunicazioni relative alla
sopravvenuta variazione della condizione di onorabilita' di cui all'articolo 4,
comma 3, lettera c), nel termine di quindici giorni dal momento in cui sono
venuti a conoscenza degli eventi e delle situazioni relative, sono puniti con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a
lire trenta milioni".
Art. 17.
(Entrata
in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La
presenta legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data
a Roma, addi' 8 agosto 1995
SCALFARO
DINI,
Presidente del Consiglio dei Ministri
TREU,
Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto,
il Guardiasigilli: MANCUSO
Ù
QUADRO
RIASSUNTIVO
(1)
Sono esclusi gli effetti delle disposizioni per i quali è prevista una
specifica copertura a fronte di autorizzazioni di spesa (art. 1, c. 38; art. 1,
c. 45; art. 13).
Ù
TABELLA A
(v. articolo 1, comma 6)
Coefficienti di trasformazione
Divisori
|
Età
|
Valori
|
21,1869
|
57
|
4,720%
|
20,5769
|
58
|
4,860%
|
19,9769
|
59
|
5,006%
|
19,3669
|
60
|
5,163%
|
18,7469
|
61
|
5,334%
|
18,1369
|
62
|
5,514%
|
17,5269
|
63
|
5,706%
|
16,9169
|
64
|
5,911%
|
16,2969
|
63
|
6,136%
|
tasso
di sconto = 1.5%
TABELLA B
(v. articolo 1 comma 26)
|
colonna
|
colonna
|
Anno
|
Età anagrafica
|
Anzianità contributiva
|
1996
|
52
|
36
|
1997
|
52
|
36
|
1998
|
53
|
36
|
1999
|
53
|
37
|
2000
|
54
|
37
|
2001
|
54
|
37
|
2002
|
55
|
37
|
2003
|
55
|
37
|
2004
|
56
|
38
|
2005
|
56
|
38
|
2006
|
57
|
39
|
2007
|
57
|
39
|
2008 in poi
|
57
|
40
|
TABELLA C
(v. articolo 1 comma 27)
Anzianità
|
Anzianità necessaria
|
al 31 dicembre 1995
|
al pensionamento
|
da 19 a 21
|
32
|
da 22 a 25
|
31
|
da 26 a 29
|
30
|
TABELLA D
(v articolo 1, comma 27)
Riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici.
Anni mancanti a 37
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Penalizzazioni
|
1%
|
3%
|
5%
|
7%
|
9%
|
11%
|
13%
|
Ù
TABELLA E
(v. articolo 1, comma 29)
Data entro la quale si matura
|
Data di decorrenza
|
il requisito contributivo
|
del trattamento
|
Lavoratori dipendenti
|
pubblici e privati.
|
31 dicembre 1994
|
1° gennaio 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore
a 57 anni.
|
.
|
1° aprile 1996 per i rimanenti soggetti.
|
31 dicembre 1995
|
1° luglio 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore
a 57 anni.
|
.
|
1° ottobre 1996 per i rimanenti soggetti.
|
30 giugno 1996
|
1° ottobre 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore
a 57 anni.
|
31 dicembre 1996
|
1° gennaio 1997 per i rimanenti soggetti.
|
30 giugno 1997
|
1° luglio 1997 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore
a 57 anni.
|
31 dicembre 1997
|
1° gennaio 1998 per i rimanenti soggetti.
|
Lavoratori autonomi
|
iscritti all'INPS.
|
31 dicembre 1994
|
1° gennaio 1996 per i soggetti che hanno un età pari o superiore
a 37 anni.
|
.
|
1° aprile 1996 per i rimanenti soggetti.
|
31 dicembre 1995
|
1° luglio 1996 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore a
57 anni.
|
.
|
1° ottobre 1996 per i soggetti che hanno più di 55 anni.
|
.
|
1° gennaio 1997 per i rimanenti soggetti.
|
31 dicembre 1996
|
1° gennaio 1997 per i soggetti che hanno un'età pari o superiore
a 57 anni.
|
.
|
1° luglio 1997 per i rimanenti soggetti.
|
Ù
TABELLA F
(v. articolo 1, comma 41)
Tabella - relativa ai cumuli tra trattamenti
pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario
Reddito superiore a 3 volte il |