Legge 8 novembre 2000, n. 328
(in
SO n. 186/L alla GU 13 novembre 2000, n. 265)
Legge
Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali
CAPO I
PRINCIPI
GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Articolo 1.
(Principi
generali e finalità).
1. La Repubblica
assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e
servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari
opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o
riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e
familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e
condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3
e 38 della
Costituzione.
2. Ai sensi della
presente legge, per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte
le attività previste dall'articolo 128 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
3. La
programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della
presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia,
efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale,
responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e
regolamentare degli enti locali.
4. Gli enti
locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze,
riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità
sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di
promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni
di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le
quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella
programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali.
5. Alla gestione ed all'offerta
dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi
nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi,
organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione,
organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale,
fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di
interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà
sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei
familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà
organizzata.
6. La presente
legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni
sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti per il
raggiungimento dei fini istituzionali di cui al comma 1.
7. Le disposizioni della presente
legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117
della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, nell'ambito delle
competenze loro attribuite, ad adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni
contenute nella presente legge, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.
Articolo 2.
(Diritto
alle prestazioni).
1. Hanno diritto
di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di
interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi
internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali,
anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari,
nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima
assistenza, di cui all'articolo 129,
comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Il sistema
integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. I
soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, sono tenuti a realizzare il sistema di
cui alla presente legge che garantisce i livelli essenziali di prestazioni, ai
sensi dell'articolo 22, e a consentire l'esercizio del diritto soggettivo a
beneficiare delle prestazioni economiche di cui all'articolo 24 della presente
legge, nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. I soggetti in condizioni di
povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere
alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà
di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i
soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono
necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle
prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.
4. I parametri
per la valutazione delle condizioni di cui al comma 3 sono definiti dai comuni,
sulla base dei criteri generali stabiliti dal Piano nazionale di cui
all'articolo 18.
5. Gli erogatori
dei servizi e delle prestazioni sono tenuti, ai sensi dell'articolo 8,
comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
ad informare i destinatari degli stessi sulle diverse prestazioni di cui
possono usufruire, sui requisiti per l'accesso e sulle modalità di erogazione
per effettuare le scelte più appropriate.
Articolo 3.
(Principi
per la programmazione degli interventi e delle risorse del sistema integrato di
interventi e servizi sociali).
1. Per la
realizzazione degli interventi e dei servizi sociali, in forma unitaria ed
integrata, è adottato il metodo della programmazione degli interventi e delle
risorse, dell'operatività per progetti, della verifica sistematica dei
risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni, nonché della
valutazione di impatto di genere.
2. I soggetti di
cui all'articolo 1, comma 3, provvedono, nell'ambito delle rispettive
competenze, alla programmazione degli interventi e delle risorse del sistema
integrato di interventi e servizi sociali secondo i seguenti principi:
a) coordinamento
ed integrazione con gli interventi sanitari e dell'istruzione nonché con le
politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;
b) concertazione
e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi ed i soggetti di
cui all'articolo 1, comma 4, che partecipano con proprie risorse alla
realizzazione della rete, le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale nonché le aziende unità sanitarie locali
per le prestazioni socio- sanitarie ad elevata integrazione sanitaria comprese
nei livelli essenziali del Servizio sanitario nazionale.
3. I soggetti di
cui all'articolo 1, comma 3, per le finalità della presente legge, possono
avvalersi degli accordi previsti dall'articolo 2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
anche al fine di garantire un'adeguata partecipazione alle iniziative ed ai
finanziamenti dell'Unione europea.
4. I comuni, le regioni e lo
Stato promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi
garantendo il diritto di scelta fra gli stessi servizi e per consentire, in via
sperimentale, su richiesta degli interessati, l'eventuale scelta di servizi
sociali in alternativa alle prestazioni economiche, ad esclusione di quelle di
cui all'articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), della presente legge,
nonché delle pensioni sociali di cui all'articolo 26
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni, e degli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Articolo 4.
(Sistema
di finanziamento delle politiche sociali).
1. La
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali si avvale
di un finanziamento plurimo a cui concorrono, secondo competenze differenziate
e con dotazioni finanziarie afferenti ai rispettivi bilanci, i soggetti di cui
all'articolo 1, comma 3.
2. Sono a carico
dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei
servizi sociali a favore della persona e della comunità, fatto salvo quanto
previsto ai commi 3 e 5.
3. Le regioni,
secondo le competenze trasferite ai sensi dell'articolo 132 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
nonchè in attuazione della presente legge, provvedono alla ripartizione dei
finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore,
nonchè, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali
derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali delle
materie individuate dal citato articolo 132.
4. Le spese da
sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico, sulla base dei
piani di cui agli articoli 18 e 19, delle risorse loro assegnate del Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59,
comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, nonchè degli autonomi stanziamenti a carico dei
propri bilanci.
5. Ai sensi dell'articolo 129 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
competono allo Stato la definizione e la ripartizione del Fondo nazionale per
le politiche sociali, la spesa per pensioni, assegni e indennità considerati a
carico del comparto assistenziale quali le indennità spettanti agli invalidi
civili, l'assegno sociale di cui all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 59,
comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
nonché eventuali progetti di settore individuati ai sensi del Piano nazionale
di cui all'articolo 18 della presente legge.
Articolo 5.
(Ruolo
del terzo settore).
1. Per favorire
l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti locali, le regioni e lo
Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli
articoli 18 e 19, promuovono azioni per il sostegno e la qualificazione dei
soggetti operanti nel terzo settore anche attraverso politiche formative ed
interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.
2. Ai fini dell'affidamento
dei servizi previsti dalla presente legge, gli enti pubblici, fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 11, promuovono azioni per favorire la
trasparenza e la semplificazione amministrativa nonché il ricorso a forme di
aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo
settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di
analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche
delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.
3. Le regioni,
secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, e sulla base di un atto di
indirizzo e coordinamento del Governo, ai sensi dell'articolo 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con le modalità previste dall'articolo 8, comma 2, della presente legge,
adottano specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra enti locali e
terzo settore, con particolare riferimento ai sistemi di affidamento dei
servizi alla persona.
4. Le regioni disciplinano
altresì, sulla base dei principi della presente legge e degli indirizzi assunti
con le modalità previste al comma 3, le modalità per valorizzare l'apporto del
volontariato nell'erogazione dei servizi.
CAPO II
ASSETTO
ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI
SOCIALI
Articolo 6.
(Funzioni
dei comuni).
1. I comuni sono
titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali
svolti a livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali
funzioni sono esercitate dai comuni adottando sul piano territoriale gli
assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i
cittadini, secondo le modalità stabilite dalla legge 8 giugno
1990, n. 142, come da ultimo modificata dalla legge 3 agosto
1999, n. 265.
2. Ai comuni,
oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
ed alle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 132,
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
spetta, nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli
articoli 18 e 19 e secondo la disciplina adottata dalle regioni, l'esercizio
delle seguenti attività`:
a)
programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi
sociali a rete, indicazione delle priorità e dei settori di innovazione
attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, con il
coinvolgimento dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5;
b) erogazione dei servizi, delle
prestazioni economiche diverse da quelle disciplinate dall'articolo 22, e dei
titoli di cui all'articolo 17, nonchè delle attività assistenziali già di
competenza delle province, con le modalità stabilite dalla legge regionale di
cui all'articolo 8, comma 5;
c)
autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle
strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi
degli articoli 8, comma 3, lettera f), e 9, comma 1, lettera c);
d) partecipazione
al procedimento per l'individuazione degli ambiti territoriali, di cui
all'articolo 8, comma 3, lettera a);
e) definizione
dei parametri di valutazione delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 3,
ai fini della determinazione dell'accesso prioritario alle prestazioni e ai
servizi.
3. Nell'esercizio
delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 i comuni provvedono a:
a) promuovere,
nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle
collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo
di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini
nell'ambito della vita comunitaria;
b) coordinare
programmi e attività degli enti che operano nell'ambito di competenza, secondo
le modalità fissate dalla regione, tramite collegamenti operativi tra i servizi
che realizzano attività volte all'integrazione sociale ed intese con le aziende
unità sanitarie locali per le attività socio-sanitarie e per i piani di zona;
c) adottare
strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione
atti a valutare l'efficienza, l'efficacia ed i risultati delle prestazioni, in
base alla programmazione di cui al comma 2, lettera a);
d) effettuare
forme di consultazione dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, per
valutare la qualità e l'efficacia dei servizi e formulare proposte ai fini
della predisposizione dei programmi;
e) garantire ai
cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi,
secondo le modalità previste dagli statuti comunali.
4. Per i soggetti
per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture
residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero,
previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione
economica.
Articolo 7.
(Funzioni delle province).
1. Le province
concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali per i compiti previsti dall'articolo 15
della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonchè dall'articolo 132 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
secondo le modalità definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle
province in ordine:
a) alla raccolta
delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai
comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per
concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;
b) all'analisi
dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni
sociali più rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e
degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento
degli interventi territoriali;
c) alla
promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare
riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;
d) alla
partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.
Articolo 8.
(Funzioni delle regioni).
1. Le regioni
esercitano le funzioni di programmazione, coordinamento e indirizzo degli
interventi sociali nonchè di verifica della rispettiva attuazione a livello
territoriale e disciplinano l'integrazione degli interventi stessi, con particolare
riferimento all'attività sanitaria e socio-sanitaria ad elevata integrazione
sanitaria di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419.
2. Allo scopo di
garantire il costante adeguamento alle esigenze delle comunità locali, le
regioni programmano gli interventi sociali secondo le indicazioni di cui all'articolo 3,
commi 2 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
promuovendo, nell'ambito delle rispettive competenze, modalità di
collaborazione e azioni coordinate con gli enti locali, adottando strumenti e
procedure di raccordo e di concertazione, anche permanenti, per dare luogo a
forme di cooperazione. Le regioni provvedono altresì alla consultazione dei
soggetti di cui agli articoli 1, commi 5 e 6, e 10 della presente legge.
3. Alle regioni,
nel rispetto di quanto previsto dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spetta in
particolare l'esercizio delle seguenti funzioni:
a) determinazione, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, degli ambiti
territoriali, delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del
sistema locale dei servizi sociali a rete. Nella determinazione degli ambiti
territoriali, le regioni prevedono incentivi a favore dell'esercizio associato
delle funzioni sociali in ambiti territoriali di norma coincidenti con i
distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie, destinando allo
scopo una quota delle complessive risorse regionali destinate agli interventi
previsti dalla presente legge;
b) definizione di
politiche integrate in materia di interventi sociali, ambiente, sanità,
istituzioni scolastiche, avviamento al lavoro e reinserimento nelle attività
lavorative, servizi del tempo libero, trasporti e comunicazioni;
c) promozione e
coordinamento delle azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la
gestione degli interventi sociali da parte degli enti locali;
d) promozione
della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare
le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi
altresl alle esperienze effettuate a livello europeo;
e) promozione di
metodi e strumenti per il controllo di gestione atti a valutare l'efficacia e
l'efficienza dei servizi ed i risultati delle azioni previste;
f) definizione,
sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato, dei criteri per
l'autorizzazione, l'accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi
a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5;
g) istituzione,
secondo le modalità definite con legge regionale, sulla base di indicatori
oggettivi di qualit`, di registri dei soggetti autorizzati all'esercizio delle
attività disciplinate dalla presente legge;
h) definizione dei
requisiti di qualità per la gestione dei servizi e per la erogazione delle
prestazioni;
i) definizione
dei criteri per la concessione dei titoli di cui all'articolo 17 da parte dei
comuni, secondo i criteri generali adottati in sede nazionale;
l) definizione
dei criteri per la determinazione del concorso da parte degli utenti al costo
delle prestazioni, sulla base dei criteri determinati ai sensi dell'articolo
18, comma 3, lettera g);
m)
predisposizione e finanziamento dei piani per la formazione e l'aggiornamento
del personale addetto alle attività sociali;
n) determinazione
dei criteri per la definizione delle tariffe che i comuni sono tenuti a
corrispondere ai soggetti accreditati;
o) esercizio dei
poteri sostitutivi, secondo le modalità indicate dalla legge regionale di cui
all'articolo 3 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
nei confronti degli enti locali inadempienti rispetto a quanto stabilito dagli
articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19.
4. Fermi restando
i principi di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241, le regioni disciplinano le
procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte
degli utenti delle prestazioni sociali e l'eventuale istituzione di uffici di
tutela degli utenti stessi che assicurino adeguate forme di indipendenza nei
confronti degli enti erogatori.
5. La legge
regionale di cui all'articolo 132 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
disciplina il trasferimento ai comuni o agli enti locali delle funzioni
indicate dal regio decreto - legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla
legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dal decreto-
18 gennaio 1993, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo
1993, n. 67. Con la medesima legge, le regioni
disciplinano, con le modalità stabilite dall'articolo 3 del
citato decreto legislativo n. 112 del 1998,
il trasferimento ai comuni e agli enti locali delle risorse umane, finanziarie
e patrimoniali per assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio
delle funzioni sociali trasferite utilizzate alla data di entrata in vigore
della presente legge per l'esercizio delle funzioni stesse.
Articolo 9.
(Funzioni
dello Stato).
1. Allo Stato
spetta l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 129 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
nonchè dei poteri di indirizzo e coordinamento e di regolazione delle politiche
sociali per i seguenti aspetti:
a) determinazione
dei principi e degli obiettivi della politica sociale attraverso il Piano
nazionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 18;
b) individuazione
dei livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni in
materia assistenziale, svolte per minori ed adulti dal Ministero della
giustizia, all'interno del settore penale;
c) fissazione dei
requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio
dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale;
previsione di requisiti specifici per le comunità di tipo familiare con sede
nelle civili abitazioni;
d) determinazione
dei requisiti e dei profili professionali in materia di professioni sociali,
nonchè dei requisiti di accesso e di durata dei percorsi formativi;
e) esercizio dei
poteri sostitutivi in caso di riscontrata inadempienza delle regioni, ai sensi
dell'articolo 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 5 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
f) ripartizione
delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo i criteri
stabiliti dall'articolo 20, comma 7.
2. Le competenze
statali di cui al comma 1, lettere b) e c), del presente articolo sono
esercitate sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
le restanti competenze sono esercitate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 129,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Articolo
10.
(Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza).
1. Il Governo è
delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo recante una nuova disciplina delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17
luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, sulla base dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) definire
l'inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella
programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali
di cui all'articolo 22, prevedendo anche modalità per la partecipazione alla
programmazione, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b);
b) prevedere,
nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma
giuridica delle IPAB al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace ed
efficiente gestione, assicurando autonomia statutaria, patrimoniale, contabile,
gestionale e tecnica compatibile con il mantenimento della personalità
giuridica pubblica;
c) prevedere
l'applicazione ai soggetti di cui alla lettera b):
1) di un regime
giuridico del personale di tipo privatistico e di forme contrattuali coerenti
con la loro autonomia;
2) di forme di
controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci annuali e
pluriennali, delle spese di gestione del patrimonio in materia di investimenti,
delle alienazioni, cessioni e permute, nonché di forme di verifica dei
risultati di gestione, coerenti con la loro autonomia;
d) prevedere la
possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di
diritto privato fermo restando il rispetto dei vincoli posti dalle tavole di
fondazione e dagli statuti, tenuto conto della normativa vigente che
regolamenta la trasformazione dei fini e la privatizzazione delle IPAB, nei
casi di particolari condizioni statutarie e patrimoniali;
e) prevedere che
le IPAB che svolgono esclusivamente attività di amministrazione del proprio
patrimonio adeguino gli statuti, entro due anni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo, nel rispetto delle tavole di fondazione, a principi di
efficienza, efficacia e trasparenza ai fini del potenziamento dei servizi;
prevedere che negli statuti siano inseriti appositi strumenti di verifica della
attività di amministrazione dei patrimoni;
f) prevedere
linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento e la fusione delle
IPAB ai fini della loro riorganizzazione secondo gli indirizzi di cui alle
lettere b) e c);
g) prevedere la
possibilità di separare la gestione dei servizi da quella dei patrimoni
garantendo comunque la finalizzazione degli stessi allo sviluppo e al
potenziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
h) prevedere la
possibilità di scioglimento delle IPAB nei casi in cui, a seguito di verifica
da parte delle regioni o degli enti locali, risultino essere inattive nel campo
sociale da almeno due anni ovvero risultino esaurite le finalità previste nelle
tavole di fondazione o negli statuti; salvaguardare, nel caso di scioglimento
delle IPAB, l'effettiva destinazione dei patrimoni alle stesse appartenenti,
nel rispetto degli interessi originari e delle tavole di fondazione o, in
mancanza di disposizioni specifiche nelle stesse, a favore, prioritariamente,
di altre IPAB del territorio o dei comuni territorialmente competenti, allo
scopo di promuovere e potenziare il sistema integrato di interventi e servizi
sociali;
i) esclusione di
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Sullo schema
di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti i pareri della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e delle rappresentanze delle IPAB. Lo schema di decreto legislativo è
successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta
giorni dalla data di assegnazione.
3. Le regioni adeguano la propria
disciplina ai principi del decreto legislativo di cui al comma 1 entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto
legislativo.
Articolo 11.
(Autorizzazione
e accreditamento).
1. I servizi e le
strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati dai comuni.
L'autorizzazione è rilasciata in conformità ai requisiti stabiliti dalla legge
regionale, che recepisce e integra, in relazione alle esigenze locali, i
requisiti minimi nazionali determinati ai sensi dell'articolo 9, comma 1,
lettera c), con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i
Ministri interessati e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. I requisiti
minimi nazionali trovano immediata applicazione per servizi e strutture di
nuova istituzione; per i servizi e le strutture operanti alla data di entrata
in vigore della presente legge, i comuni provvedono a concedere autorizzazioni
provvisorie, prevedendo l'adeguamento ai requisiti regionali e nazionali nel
termine stabilito da ciascuna regione e in ogni caso non oltre il termine di
cinque anni.
3. I comuni
provvedono all'accreditamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), e
corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate
nell'ambito della programmazione regionale e locale sulla base delle
determinazioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettera n).
4. Le regioni,
nell'ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale ai sensi dell'articolo
18, comma 3, lettera e), disciplinano le modalità per il rilascio da parte dei
comuni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, delle autorizzazioni alla
erogazione di servizi sperimentali e innovativi, per un periodo massimo di tre
anni, in deroga ai requisiti di cui al comma 1. Le regioni, con il medesimo
provvedimento di cui al comma 1, definiscono gli strumenti per la verifica dei
risultati.
Articolo 12.
(Figure
professionali sociali).
1. Con decreto del Ministro per
la solidarietà sociale, da emanare entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sulla base dei
criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 129,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
definiti i profili professionali delle figure professionali sociali.
2. Con regolamento
del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare di concerto con i Ministri
della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definiti:
a) le figure
professionali di cui al comma 1 da formare con i corsi di laurea di cui
all'articolo 6 del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
degli atenei, adottato con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509;
b) le figure professionali di cui
al comma 1 da formare in corsi di formazione organizzati dalle regioni, nonché
i criteri generali riguardanti i requisiti per l'accesso, la durata e
l'ordinamento didattico dei medesimi corsi di formazione;
c) i criteri per il
riconoscimento e la equiparazione dei profili professionali esistenti alla data
di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli
ordinamenti didattici dei corsi di laurea di cui al comma 2, lettera a), sono
definiti dall'università ai sensi dell'articolo 11 del citato regolamento
adottato con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509.
4. Restano ferme
le disposizioni di cui all'articolo
3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
relative ai profili professionali dell'area socio-sanitaria ad elevata
integrazione socio-sanitaria.
5. Ai sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con decreto dei Ministri per la solidarietà sociale,
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione
pubblica, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuate, per le figure professionali sociali, le
modalità di accesso alla dirigenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
6. Le risorse
economiche per finanziare le iniziative di cui al comma 2 sono reperite dalle
amministrazioni responsabili delle attività formative negli stanziamenti
previsti per i programmi di formazione, avvalendosi anche del concorso del
Fondo sociale europeo e senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
Articolo 13.
(Carta
dei servizi sociali).
1. Al fine di
tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la solidarietà sociale,
d'intesa con i Ministri interessati, è adottato lo schema generale di
riferimento della carta dei servizi sociali. Entro sei mesi dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, ciascun ente erogatore di servizi adotta una carta dei servizi
sociali ed è tenuto a darne adeguata pubblicità agli utenti.
2. Nella carta
dei servizi sociali sono definiti i criteri per l'accesso ai servizi, le
modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le
valutazioni da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro
diritti, nonché le procedure per assicurare la tutela degli utenti. Al fine di
tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i
diritti soggettivi riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando
la tutela per via giurisdizionale, prevede per gli utenti la possibilità di
attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei
servizi.
3. L'adozione
della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e
dei servizi sociali costituisce requisito necessario ai fini
dell'accreditamento.
CAPO III
DISPOSIZIONI
PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E SOSTEGNO
SOCIALE
Articolo 14.
(Progetti
individuali per le persone disabili).
1. Per realizzare
la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito
della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica
o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie
locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale,
secondo quanto stabilito al comma 2.
2. Nell'ambito
delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il
progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale,
le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario
nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata,
con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonchè le
misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà,
emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le
potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.
3. Con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla
normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su
richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non
autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso
ai servizi ed alle prestazioni sociali.
Articolo 15.
(Sostegno
domiciliare per le persone anziane non autosufficienti).
1. Ferme restando
le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura
e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, particolarmente per i
soggetti non autosufficienti, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche
sociali il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, emanato di
concerto con i Ministri della sanità e per le pari opportunità`, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
determina annualmente la quota da riservare ai servizi a favore delle persone
anziane non autosufficienti, per favorirne l'autonomia e sostenere il nucleo
familiare nell'assistenza domiciliare alle persone anziane che ne fanno
richiesta.
2. Il Ministro
per la solidarietà sociale, con il medesimo decreto di cui al comma 1,
stabilisce annualmente le modalità di ripartizione dei finanziamenti in base a
criteri ponderati per quantità di popolazione, classi di età e incidenza degli
anziani, valutando altresì la posizione delle regioni e delle province autonome
in rapporto ad indicatori nazionali di non autosufficienza e di reddito. In
sede di prima applicazione della presente legge, il decreto di cui al comma 1 è
emanato entro novanta giorni dalla data della sua entrata in vigore.
3. Una quota dei finanziamenti di
cui al comma 1 è riservata ad investimenti e progetti integrati tra assistenza
e sanità, realizzati in rete con azioni e programmi coordinati tra soggetti
pubblici e privati, volti a sostenere e a favorire l'autonomia delle persone
anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare secondo gli indirizzi
indicati dalla presente legge. In sede di prima applicazione della presente
legge le risorse individuate ai sensi del comma 1 sono finalizzate al
potenziamento delle attività di assistenza domiciliare integrata.
4. Entro il 30
giugno di ogni anno le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 1
trasmettono una relazione al Ministro per la solidarietà sociale e al Ministro
della sanità in cui espongono lo stato di attuazione degli interventi e gli
obiettivi conseguiti nelle attività svolte ai sensi del presente articolo,
formulando anche eventuali proposte per interventi innovativi. Qualora una o
più regioni non provvedano all'impegno contabile delle quote di competenza
entro i tempi indicati nel riparto di cui al comma 2, il Ministro per la
solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281,
provvede alla rideterminazione e riassegnazione dei finanziamenti alle regioni.
Articolo 16.
(Valorizzazione
e sostegno delle responsabilità familiari).
1. Il sistema
integrato di interventi e servizi sociali riconosce e sostiene il ruolo
peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura della persona, nella
promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale; sostiene e
valorizza i molteplici compiti che le famiglie svolgono sia nei momenti critici
e di disagio, sia nello sviluppo della vita quotidiana; sostiene la
cooperazione, il mutuo aiuto e l'associazionismo delle famiglie; valorizza il
ruolo attivo delle famiglie nella formazione di proposte e di progetti per
l'offerta dei servizi e nella valutazione dei medesimi. Al fine di migliorare
la qualità e l'efficienza degli interventi, gli operatori coinvolgono e
responsabilizzano le persone e le famiglie nell'ambito dell'organizzazione dei
servizi.
2. I livelli
essenziali delle prestazioni sociali erogabili nel territorio nazionale, di cui
all'articolo 22, e i progetti obiettivo, di cui all'articolo 18, comma 3,
lettera b), tengono conto dell'esigenza di favorire le relazioni, la
corresponsabilità e la solidarietà fra generazioni, di sostenere le
responsabilità genitoriali, di promuovere le pari opportunità e la condivisione
di responsabilità tra donne e uomini, di riconoscere l'autonomia di ciascun
componente della famiglia.
3. Nell'ambito
del sistema integrato di interventi e servizi sociali hanno priorità:
a) l'erogazione
di assegni di cura e altri interventi a sostegno della maternità e della
paternità responsabile, ulteriori rispetto agli assegni e agli interventi di
cui agli articoli 65 e 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla legge 6 dicembre
1971, n. 1044, e alla legge 28 agosto
1997, n. 285, da realizzare in collaborazione
con i servizi sanitari e con i servizi socio - educativi della prima infanzia;
b) politiche di conciliazione tra
il tempo di lavoro e il tempo di cura, promosse anche dagli enti locali ai
sensi della legislazione vigente;
c) servizi
formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità, anche attraverso la
promozione del mutuo aiuto tra le famiglie;
d) prestazioni di
aiuto e sostegno domiciliare, anche con benefici di carattere economico, in particolare
per le famiglie che assumono compiti di accoglienza, di cura di disabili
fisici, psichici e sensoriali e di altre persone in difficoltà, di minori in
affidamento, di anziani;
e) servizi di
sollievo, per affiancare nella responsabilità del lavoro di cura la famiglia,
ed in particolare i componenti più impegnati nell'accudimento quotidiano delle
persone bisognose di cure particolari ovvero per sostituirli nelle stesse
responsabilità di cura durante l'orario di lavoro;
f) servizi per
l'affido familiare, per sostenere, con qualificati interventi e percorsi
formativi, i compiti educativi delle famiglie interessate.
4. Per sostenere
le responsabilità individuali e familiari e agevolare l'autonomia finanziaria
di nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in
difficoltà, di famiglie che hanno a carico soggetti non autosufficienti con
problemi di grave e temporanea difficoltà economica, di famiglie di recente
immigrazione che presentino gravi difficoltà di inserimento sociale, nell'ambito
delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, i
comuni, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, possono concedere
prestiti sull'onore, consistenti in finanziamenti a tasso zero secondo piani di
restituzione concordati con il destinatario del prestito. L'onere
dell'interesse sui prestiti è a carico del comune; all'interno del Fondo
nazionale per le politiche sociali è riservata una quota per il concorso alla
spesa destinata a promuovere il prestito sull'onore in sede locale.
5. I comuni
possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie rivolte alle famiglie con
specifiche responsabilità di cura. I comuni possono, altresì, deliberare
ulteriori riduzioni dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI)
per la prima casa, nonchè tariffe ridotte per l'accesso a più servizi educativi
e sociali.
6. Con la legge
finanziaria per il 2001 sono determinate misure fiscali di agevolazione per le
spese sostenute per la tutela e la cura dei componenti del nucleo familiare non
autosufficienti o disabili. Ulteriori risorse possono essere attribuite per la
realizzazione di tali finalità in presenza di modifiche normative comportanti
corrispondenti riduzioni nette permanenti del livello della spesa di carattere
corrente.
Articolo 17.
(Titoli
per l'acquisto di servizi sociali).
1. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 2, commi 2, i comuni possono prevedere la
concessione, su richiesta dell'interessato, di titoli validi per l'acquisto di
servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema integrato di interventi e
servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse da
quelle correlate al minimo vitale previste dall'articolo 24, comma 1, lettera
a), numeri 1) e 2), della presente legge, nonchè dalle pensioni sociali di cui
all'articolo 26
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. Le regioni, in attuazione di
quanto stabilito ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera i), disciplinano i
criteri e le modalità per la concessione dei titoli di cui al comma 1
nell'ambito di un percorso assistenziale attivo per la integrazione o la
reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari, sulla base degli indirizzi del
Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali.
CAPO IV
STRUMENTI
PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Articolo 18.
(Piano
nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali).
1. Il Governo
predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi
sociali, di seguito denominato "Piano nazionale", tenendo conto delle
risorse finanziarie individuate ai sensi dell'articolo 4 nonchè delle risorse
ordinarie già destinate alla spesa sociale dagli enti locali.
2. Il Piano
nazionale è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri
interessati. Sullo schema di piano sono acquisiti l'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nonchè i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale
di cui all'articolo 1,
comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476,
e successive modificazioni, maggiormente rappresentativi, delle associazioni di
rilievo nazionale che operano nel settore dei servizi sociali, delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e
delle associazioni di tutela degli utenti. Lo schema di piano è successivamente
trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di
assegnazione.
3. Il Piano
nazionale indica:
a) le
caratteristiche ed i requisiti delle prestazioni sociali comprese nei livelli
essenziali previsti dall'articolo 22;
b) le priorità di intervento
attraverso l'individuazione di progetti obiettivo e di azioni programmate, con
particolare riferimento alla realizzazione di percorsi attivi nei confronti
delle persone in condizione di povertà o di difficoltà psico-fisica;
c) le modalità di
attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e le azioni da
integrare e coordinare con le politiche sanitarie, dell'istruzione, della
formazione e del lavoro;
d) gli indirizzi
per la diffusione dei servizi di informazione al cittadino e alle famiglie;
e) gli indirizzi
per le sperimentazioni innovative, comprese quelle indicate dall'articolo 3,
comma 4, e per le azioni di promozione della concertazione delle risorse umane,
economiche, finanziarie, pubbliche e private, per la costruzione di reti
integrate di interventi e servizi sociali;
f) gli indicatori
ed i parametri per la verifica dei livelli di integrazione sociale
effettivamente assicurati in rapporto a quelli previsti nonchè gli indicatori
per la verifica del rapporto costi - benefici degli interventi e dei servizi
sociali;
g) i criteri
generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte
degli utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109;
h) i criteri
generali per la determinazione dei parametri di valutazione delle condizioni di
cui all'articolo 2, comma 3;
i) gli indirizzi ed i criteri
generali per la concessione dei prestiti sull'onore di cui all'articolo 16,
comma 4, e dei titoli di cui all'articolo 17;
l) gli indirizzi
per la predisposizione di interventi e servizi sociali per le persone anziane
non autosufficienti e per i soggetti disabili, in base a quanto previsto
dall'articolo 14;
m) gli indirizzi
relativi alla formazione di base e all'aggiornamento del personale;
n) i
finanziamenti relativi a ciascun anno di vigenza del Piano nazionale in
coerenza con i livelli essenziali previsti dall'articolo 22, secondo parametri
basati sulla struttura demografica, sui livelli di reddito e sulle condizioni
occupazionali della popolazione;
o) gli indirizzi
per la predisposizione di programmi integrati per obiettivi di tutela e qualità
della vita rivolti ai minori, ai giovani e agli anziani, per il sostegno alle
responsabilità familiari, anche in riferimento all'obbligo scolastico, per
l'inserimento sociale delle persone con disabilità e limitazione dell'autonomia
fisica e psichica, per l'integrazione degli immigrati, nonchè per la
prevenzione, il recupero e il reinserimento dei tossicodipendenti e degli
alcoldipendenti.
4. Il primo Piano
nazionale è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. Il Ministro per la solidarietà
sociale predispone annualmente una relazione al Parlamento sui risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano nazionale, con particolare
riferimento ai costi e all'efficacia degli interventi, e fornisce indicazioni
per l'ulteriore programmazione. La relazione indica i risultati conseguiti
nelle regioni in attuazione dei piani regionali. La relazione dà conto altresl
dei risultati conseguiti nei servizi sociali con l'utilizzo dei finanziamenti
dei fondi europei, tenuto conto dei dati e delle valutazioni forniti dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
6. Le regioni,
nell'esercizio delle funzioni conferite dagli articoli 131 e
132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e dalla presente legge, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale di
cui al comma 3 del presente articolo, entro centoventi giorni dall'adozione del
Piano stesso adottano nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi
dell'articolo 4, attraverso forme di intesa con i comuni interessati ai sensi
dell'articolo 3 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, il piano regionale degli interventi e dei servizi sociali,
provvedendo in particolare all'integrazione socio-sanitaria in coerenza con gli
obiettivi del piano sanitario regionale, nonchè al coordinamento con le
politiche dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro.
Articolo 19.
(Piano
di zona).
1. I comuni
associati, negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera
a), a tutela dei diritti della popolazione, d'intesa con le aziende unità
sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi
dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le
indicazioni del piano regionale di cui all'articolo 18, comma 6, a definire il
piano di zona, che individua:
a) gli obiettivi
strategici e le priorità di intervento nonchè gli strumenti e i mezzi per la
relativa realizzazione;
b) le modalità
organizzative dei servizi, le risorse finanziarie, strutturali e professionali,
i requisiti di qualità in relazione alle disposizioni regionali adottate ai
sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h);
c) le forme di
rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo di cui all'articolo
21;
d) le modalità
per garantire l'integrazione tra servizi e prestazioni;
e) le modalità
per realizzare il coordinamento con gli organi periferici delle amministrazioni
statali, con particolare riferimento all'amministrazione penitenziaria e della
giustizia;
f) le modalità per la
collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti operanti nell'ambito
della solidarietà sociale a livello locale e con le altre risorse della
comunità;
g) le forme di concertazione
con l'azienda unità sanitaria locale e con i soggetti di cui all'articolo 1,
comma 4.
2. Il piano di
zona, di norma adottato attraverso accordo di programma, ai sensi dell'articolo 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, è volto a:
a) favorire la
formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni
complementari e flessibili, stimolando in particolare le risorse locali di
solidarietà e di auto-aiuto, nonchh a responsabilizzare i cittadini nella
programmazione e nella verifica dei servizi;
b) qualificare la
spesa, attivando risorse, anche finanziarie, derivate dalle forme di
concertazione di cui al comma 1, lettera g);
c) definire
criteri di ripartizione della spesa a carico di ciascun comune, delle aziende
unità sanitarie locali e degli altri soggetti firmatari dell'accordo,
prevedendo anche risorse vincolate per il raggiungimento di particolari
obiettivi;
d) prevedere
iniziative di formazione e di aggiornamento degli operatori finalizzate a
realizzare progetti di sviluppo dei servizi.
3. All'accordo di
programma di cui al comma 2, per assicurare l'adeguato coordinamento delle
risorse umane e finanziarie, partecipano i soggetti pubblici di cui al comma 1
nonchè i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 10, che
attraverso l'accreditamento o specifiche forme di concertazione concorrono,
anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali previsto nel piano.
Articolo 20.
(Fondo
nazionale per le politiche sociali).
1. Per la
promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato
ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali.
2. Per le finalità della presente
legge il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di lire 106.700 milioni per
l'anno 2000, di lire 761.500 milioni per l'anno 2001 e di lire 922.500 milioni
a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo
scopo utilizzando quanto a lire 56.700 milioni per l'anno 2000, a lire 591.500
milioni per l'anno 2001 e a lire 752.500 milioni per l'anno 2002,
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica; quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 2000 e a lire
149.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'accantonamento relativo
al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 1.000 milioni per
ciascuno degli anni 2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni
2001 e 2002, le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero del
commercio con l'estero.
3. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. La definizione
dei livelli essenziali di cui all'articolo 22 è effettuata contestualmente a
quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale per le politiche sociali
tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni
e dagli enti locali, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per
l'intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione
economico-finanziaria.
5. Con
regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
il Governo provvede a disciplinare modalità e procedure uniformi per la
ripartizione delle risorse finanziarie confluite nel Fondo di cui al comma 1 ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) razionalizzare
e armonizzare le procedure medesime ed evitare sovrapposizioni e diseconomie
nell'allocazione delle risorse;
b) prevedere
quote percentuali di risorse aggiuntive a favore dei comuni associati ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, lettera a);
c) garantire che
gli stanziamenti a favore delle regioni e degli enti locali costituiscano quote
di cofinanziamento dei programmi e dei relativi interventi e prevedere modalità
di accertamento delle spese al fine di realizzare un sistema di progressiva
perequazione della spesa in ambito nazionale per il perseguimento degli
obiettivi del Piano nazionale;
d) prevedere
forme di monitoraggio, verifica e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati degli interventi, nonchè modalità per la revoca dei finanziamenti in
caso di mancato impegno da parte degli enti destinatari entro periodi
determinati;
e) individuare le
norme di legge abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento.
6. Lo schema di
regolamento di cui al comma 5, previa deliberazione preliminare del Consiglio
dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
è trasmesso successivamente alle Camere per l'espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta
giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, il
regolamento può essere emanato.
7. Il Ministro
per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri interessati, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
provvede, con proprio decreto, annualmente alla ripartizione delle risorse del
Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto della quota riservata di
cui all'articolo 15, sulla base delle linee contenute nel Piano nazionale e dei
parametri di cui all'articolo 18, comma 3, lettera n). In sede di prima
applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla data della sua
entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti i Ministri
interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del
decreto legislativo n. 281 del 1997, adotta il
decreto di cui al presente comma sulla base dei parametri di cui all'articolo
18, comma 3, lettera n). La ripartizione garantisce le risorse necessarie per
l'adempimento delle prestazioni di cui all'articolo 24.
8. A decorrere
dall'anno 2002 lo stanziamento complessivo del Fondo nazionale per le politiche
sociali è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, assicurando comunque la copertura delle prestazioni
di cui all'articolo 24 della presente legge.
9. Alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, confluiscono
con specifica finalizzazione nel Fondo nazionale per le politiche sociali anche
le risorse finanziarie destinate al finanziamento delle prestazioni individuate
dal medesimo decreto legislativo.
10. Al Fondo
nazionale per le politiche sociali affluiscono, altresl, somme derivanti da
contributi e donazioni eventualmente disposti da privati, enti, fondazioni,
organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea, che
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al
citato Fondo nazionale.
11. Qualora le
regioni ed i comuni non provvedano all'impegno contabile della quota non
specificamente finalizzata ai sensi del comma 9 delle risorse ricevute nei
tempi indicati dal decreto di riparto di cui al comma 7, il Ministro per la
solidarietà sociale, con le modalità di cui al medesimo comma 7, provvede alla
rideterminazione e alla riassegnazione delle risorse, fermo restando l'obbligo
di mantenere invariata nel triennio la quota complessiva dei trasferimenti a
ciascun comune o a ciascuna regione.
Articolo 21.
(Sistema
informativo dei servizi sociali).
1. Lo Stato, le
regioni, le province e i comuni istituiscono un sistema informativo dei servizi
sociali per assicurare una compiuta conoscenza dei bisogni sociali, del sistema
integrato degli interventi e dei servizi sociali e poter disporre
tempestivamente di dati ed informazioni necessari alla programmazione, alla
gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e
l'attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture
sanitarie, formative, con le politiche del lavoro e dell'occupazione.
2. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è nominata, con
decreto del Ministro per la solidarietà sociale, una commissione tecnica,
composta da sei esperti di comprovata esperienza nel settore sociale ed in
campo informativo, di cui due designati dal Ministro stesso, due dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, due dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali. La commissione
ha il compito di formulare proposte in ordine ai contenuti, al modello ed agli
strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del
sistema informativo dei servizi sociali. La commissione è presieduta da uno
degli esperti designati dal Ministro per la solidarietà sociale. I componenti
della commissione durano in carica due anni. Gli oneri derivanti
dall'applicazione del presente comma, nel limite massimo di lire 250 milioni
annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.
3. Il Presidente
del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro per
la solidarietà sociale, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, definisce le
modalità e individua, anche nell'ambito dei sistemi informativi esistenti, gli
strumenti necessari per il coordinamento tecnico con le regioni e gli enti
locali ai fini dell'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali, in
conformità con le specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 15,
comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 6 del
citato decreto legislativo n. 281 del 1997,
in materia di scambio di dati ed informazioni tra le amministrazioni centrali,
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni, le
province e i comuni individuano le forme organizzative e gli strumenti
necessari ed appropriati per l'attivazione e la gestione del sistema informativo
dei servizi sociali a livello locale.
4. Gli oneri derivanti
dall'applicazione del presente articolo sono a carico del Fondo nazionale per
le politiche sociali. Nell'ambito dei piani di cui agli articoli 18 e 19, sono
definite le risorse destinate alla realizzazione del sistema informativo dei
servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.
CAPO V
INTERVENTI, SERVIZI ED
EMOLUMENTI ECONOMICI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
Sezione I
Disposizioni
generali.
Articolo
22.
(Definizione
del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
1. Il sistema
integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e
prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando
servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e
la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle
risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle
risposte.
2. Ferme restando
le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura
e riabilitazione, nonchè le disposizioni in materia di integrazione
socio-sanitaria di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il
livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e
servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione
nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per
le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli
enti locali alla spesa sociale:
a) misure di
contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento,
con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
b) misure
economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone
totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita
quotidiana;
c) interventi di
sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo
familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture
comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza;
d) misure per il
sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per
favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
e) misure di
sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio
decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n.
2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni,
integrazioni e norme attuative;
f) interventi per
la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14;
realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
dei centri socio-riabilitativi e delle comunit`-alloggio di cui all'articolo 10
della citata legge n. 104 del 1992, e dei
servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare,
nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
g) interventi per
le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per
l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza
di tipo familiare, nonchè per l'accoglienza e la socializzazione presso
strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della
elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano
assistibili a domicilio;
h) prestazioni integrate di tipo
socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci,
favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;
i) informazione e
consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e
per promuovere iniziative di auto-aiuto.
3. Gli interventi
del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2,
lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle leggi 4 maggio
1983, n. 184, 27 maggio 1991,
n. 176, 15 febbraio 1996, n. 66, 28 agosto 1997,
n. 285, 23 dicembre
1997, n. 451, 3 agosto 1998,
n. 296, 31 dicembre
1998, n. 476, del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni,
approvate con decreto del
Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448,
nonchè della legge 5 febbraio
1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di
cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le
strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono
essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo
familiare.
4. In relazione a
quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi
adottati, prevedono per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma
3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e
rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:
a) servizio
sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al
singolo e ai nuclei familiari;
b) servizio di
pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
c) assistenza
domiciliare;
d) strutture
residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
e) centri di
accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.
Sezione II
Misure
di contrasto alla povertà e riordino degli emolumenti economici assistenziali.
Articolo 23.
(Reddito
minimo di inserimento).
1. L'articolo 15 del
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237,
è sostituito dal seguente:
"Articolo
15. - (Estensione del reddito minimo di inserimento). - 1. Il Governo, sentite
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, riferisce al
Parlamento, entro il 30 maggio 2001, sull'attuazione della sperimentazione e
sui risultati conseguiti. Con successivo provvedimento legislativo, tenuto
conto dei risultati della sperimentazione, sono definiti le modalit`, i termini
e le risorse per l'estensione dell'istituto del reddito minimo di inserimento
come misura generale di contrasto della povert`, alla quale ricondurre anche
gli altri interventi di sostegno del reddito, quali gli assegni di cui all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
e le pensioni sociali di cui all'articolo 26
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni".
2. Il reddito
minimo di inserimento di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237,
come sostituito dal comma 1 del presente articolo, è definito quale misura di
contrasto della povertà e di sostegno al reddito nell'ambito di quelle indicate
all'articolo 22, comma 2, lettera a), della presente legge.
Articolo 24.
(Delega
al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile,
cecità e sordomutismo).
1. Il Governo è
delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nel rispetto del principio della separazione tra spesa
assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, un decreto legislativo recante norme per il riordino
degli assegni e delle indennità spettanti ai sensi delle leggi 10
febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970,
n. 381, 27 maggio 1970,
n. 382, 30 marzo 1971,
n. 118, e 11 febbraio
1980, n. 18, e successive modificazioni, sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) riclassificazione delle
indennità e degli assegni, e dei relativi importi, che non determini una
riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto
a quelli determinati dall'andamento tendenziale degli attuali trattamenti
previsti dalle disposizioni richiamate dal presente comma. La riclassificazione
tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono, come misure
di contrasto alla povertà o come incentivi per la rimozione delle limitazioni
personali, familiari e sociali dei portatori di handicap, per la valorizzazione
delle capacità funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia
psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:
1) reddito minimo
per la disabilità totale a cui fare afferire pensioni e assegni che hanno la
funzione di integrare, a seguito della minorazione, la mancata produzione di
reddito. Il reddito minimo, nel caso di grave disabilit`, è cumulabile con
l'indennità di cui al numero 3.1) della presente lettera;
2) reddito minimo
per la disabilità parziale, a cui fare afferire indennità e assegni concessi
alle persone con diversi gradi di minorazione fisica e psichica per favorire
percorsi formativi, l'accesso ai contratti di formazione e lavoro di cui al
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, alla legge 29
dicembre 1990, n. 407, e al
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, ed a borse di lavoro di cui al decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, da utilizzare
anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e da revocare al momento
dell'inserimento definitivo;
3) indennità per
favorire la vita autonoma e la comunicazione, commisurata alla gravità, nonchè
per consentire assistenza e sorveglianza continue a soggetti con gravi
limitazioni dell'autonomia. A tale indennità afferiscono gli emolumenti
concessi, alla data di entrata in vigore della presente legge, per gravi
disabilit`, totale non autosufficienza e non deambulazione, con lo scopo di
rimuovere l'esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza delle
persone con disabilità grave o totale non autosufficienza a domicilio, anche in
presenza di spese personali aggiuntive. L'indennità può essere concessa secondo
le seguenti modalità tra loro non cumulabili:
3.1) indennità
per l'autonomia di disabili gravi o pluriminorati, concessa a titolo della
minorazione;
3.2) indennità di
cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti;
b) cumulabilità
dell'indennità di cura e di assistenza di cui alla lettera a), numero 3.2), con
il reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23;
c) fissazione dei
requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla
concessione degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera a) del
presente comma secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo
periodo, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109;
d) corresponsione
dei nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni e indennità
dopo centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo,
prevedendo nello stesso la equiparazione tra gli emolumenti richiesti nella
domanda presentata alle sedi competenti ed i nuovi trattamenti;
e) equiparazione
e ricollocazione delle indennità già percepite e in atto nel termine massimo di
un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
f) disciplina del
regime transitorio, fatti salvi i diritti acquisiti per coloro che già
fruiscono di assegni e indennit`;
g) riconoscimento degli
emolumenti anche ai disabili o agli anziani ospitati in strutture residenziali,
in termini di pari opportunità con i soggetti non ricoverati, prevedendo
l'utilizzo di parte degli emolumenti come partecipazione alla spesa per
l'assistenza fornita, ferma restando la conservazione di una quota, pari al 50
per cento del reddito minimo di inserimento di cui all'articolo 23, a diretto
beneficio dell'assistito;
h) revisione e
snellimento delle procedure relative all'accertamento dell'invalidità civile e
alla concessione delle prestazioni spettanti, secondo il principio della
unificazione delle competenze, anche prevedendo l'istituzione di uno sportello
unico; revisione dei criteri e dei requisiti che danno titolo alle prestazioni
di cui al presente articolo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 157, nonché
dalla Classificazione internazionale dei disturbi, disabilità ed handicap -
International classification of impairments, disabilities and handicaps
(ICIDH), adottata dall'Organizzazione mondiale della sanità; definizione delle
modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti medesimi.
2. Sullo schema
di decreto legislativo di cui al comma 1 sono acquisiti l'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nonchè i pareri degli enti e delle associazioni nazionali di promozione sociale
di cui all'articolo 1,
comma 1, lettere a) e b), della legge 19 novembre 1987, n. 476,
e successive modificazioni, delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale e delle associazioni di tutela degli
utenti. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle
Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla data di
assegnazione.
Articolo 25.
(Accertamento
della condizione economica del richiedente).
1. Ai fini
dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della
condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni
previste dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come
modificato dal decreto
legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
Articolo 26.
(Utilizzo
di fondi integrativi per prestazioni sociali).
1. L'ambito di
applicazione dei fondi integrativi previsti dall'articolo 9 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, comprende le spese sostenute dall'assistito per le
prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi assistenziali intensivi e
prolungati finalizzati a garantire la permanenza a domicilio ovvero in
strutture residenziali o semiresidenziali delle persone anziane e disabili.
CAPO VI
DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo 27.
(Istituzione
della Commissione di indagine sulla esclusione sociale).
1. è istituita,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione di indagine
sulla esclusione sociale, di seguito denominata "Commissione".
2. La Commissione
ha il compito di effettuare, anche in collegamento con analoghe iniziative
nell'ambito dell'Unione europea, le ricerche e le rilevazioni occorrenti per
indagini sulla povertà e sull'emarginazione in Italia, di promuoverne la
conoscenza nelle istituzioni e nell'opinione pubblica, di formulare proposte
per rimuoverne le cause e le conseguenze, di promuovere valutazioni
sull'effetto dei fenomeni di esclusione sociale. La Commissione predispone per
il Governo rapporti e relazioni ed annualmente una relazione nella quale
illustra le indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le proposte formulate.
3. Il Governo,
entro il 30 giugno di ciascun anno, riferisce al Parlamento sull'andamento del
fenomeno dell'esclusione sociale, sulla base della relazione della Commissione
di cui al comma 2, secondo periodo.
4. La Commissione
è composta da studiosi ed esperti con qualificata esperienza nel campo
dell'analisi e della pratica sociale, nominati, per un periodo di tre anni, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per
la solidarietà sociale. Le funzioni di segreteria della Commissione sono
assicurate dal personale del Dipartimento per gli affari sociali o da personale
di altre pubbliche amministrazioni, collocato in posizione di comando o di
fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Per l'adempimento
dei propri compiti la Commissione pur avvalersi della collaborazione di tutte
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti
pubblici, delle regioni e degli enti locali. La Commissione pur avvalersi
altresì della collaborazione di esperti e pur affidare la effettuazione di
studi e ricerche ad istituzioni pubbliche o private, a gruppi o a singoli
ricercatori mediante convenzioni.
5. Gli oneri derivanti dal
funzionamento della Commissione, determinati nel limite massimo di lire 250
milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali.
Articolo 28.
(Interventi
urgenti per le situazioni di povertà estrema).
1. Allo scopo di
garantire il potenziamento degli interventi volti ad assicurare i servizi
destinati alle persone che versano in situazioni di povertà estrema e alle
persone senza fissa dimora, il Fondo nazionale per le politiche sociali è
incrementato di una somma pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 2001
e 2002.
2. Ai fini di cui
al comma 1, gli enti locali, le organizzazioni di volontariato e gli organismi
non lucrativi di utilità sociale nonchè le IPAB possono presentare alle
regioni, secondo le modalità e i termini definiti ai sensi del comma 3,
progetti concernenti la realizzazione di centri e di servizi di pronta
accoglienza, interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e il
reinserimento sociale.
3. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con atto di
indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la solidarietà sociale, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definiti i criteri di riparto tra le regioni dei finanziamenti di cui al
comma 1, i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento dei
progetti di cui al comma 2, i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, i
criteri generali di valutazione dei progetti, le modalità per il monitoraggio
degli interventi realizzati, i comuni delle grandi aree urbane per i quali gli
interventi di cui al presente articolo sono considerati prioritari.
4. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 20 miliardi per ciascuno
degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni per gli anni 2001 e 2002 dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Articolo 29.
(Disposizioni
sul personale).
1. La Presidenza
del Consiglio dei ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il
reclutamento di cento unità di personale dotate di professionalità ed
esperienza in materia di politiche sociali, per lo svolgimento, in particolare,
delle funzioni statali previste dalla presente legge, nonchh in materia di
adozioni internazionali, politiche di integrazione degli immigrati e tutela dei
minori non accompagnati. Al predetto personale non si applica la disposizione
di cui all'articolo 12,
comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Le assunzioni avvengono in deroga ai termini ed alle modalità di cui all'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
2. All'onere
derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 2 miliardi per l'anno 2000 e
a lire 7 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede a valere sul
Fondo nazionale per le politiche sociali, come rifinanziato ai sensi
dell'articolo 20 della presente legge.
Articolo 30.
(Abrogazioni).
1. Alla data di
entrata in vigore della presente legge sono abrogati l'articolo 72 della legge
17 luglio 1890, n. 6972, e il comma 45 dell'articolo 59
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
2. Alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 10 è abrogata la
disciplina relativa alle IPAB prevista dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972.
Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24
sono abrogate le disposizioni sugli emolumenti economici previste dalle leggi 10
febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970,
n. 381, 27 maggio 1970,
n. 382, 30 marzo 1971,
n. 118, e 11 febbraio
1980, n. 18, e successive modificazioni.