Legge
24 novembre 2003, n. 326
"Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.274
del 25 novembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 181
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25
novembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 181
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi
Titolo
I
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO
Capo I
Innovazione
e ricerca
Art. 1.
Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo,
tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per
studenti
1. Per i soggetti in attività alla data di entrata in
vigore del presente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione e' escluso
dall'imposizione sul reddito d'impresa:
a) un importo pari al dieci per
cento dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni
immateriali; a tale importo si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza
rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta
precedenti; le stesse percentuali si applicano all'ammontare delle spese
sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite dall'Unione europea,
che, nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano
in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o
altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni
informatiche. L'efficacia delle disposizioni del precedente periodo e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della
Commissione europea;
b) l'importo delle spese direttamente
sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero;
sono comunque escluse le spese per sponsorizzazioni;
c) l'ammontare delle spese sostenute
per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o
universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso
più di un anno dal termine del relativo corso di studi;
d) l'ammontare delle spese sostenute
per la quotazione in un mercato regolamentato di cui all'articolo 11.
2. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e' calcolato, in base alle disposizioni della legge
23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella
che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente
articolo.
2-bis. Le imprese che pianificano e operano gli
investimenti detassati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati
su apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante.
L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a
consuntivo, con provvedimento del direttore della stessa Agenzia.
3. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettività
delle spese sostenute e' rilasciata con riferimento a quanto indicato nel
prospetto sezionale di cui al comma 2-bis dal presidente del collegio
sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un
professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei
consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal
responsabile del centro di assistenza fiscale. L'effettività delle spese di
cui alla lettera c) del comma 1 e' comprovata dalle convenzioni
stipulate con gli istituti di appartenenza degli studenti, da attestazioni
concernenti l'effettiva partecipazione degli stessi o da altra idonea
documentazione.
4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica alle
spese sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
5. (Comma soppresso).
6. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a),
il beneficio spetta nei limiti del 20 per cento della media dei redditi
relativi, nel massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui
si applicano le disposizioni del presente articolo. Ai fini del primo periodo
gli esercizi in perdita non sono presi in considerazione.
Art. 2.
Finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione
1.
Le risorse derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, effettuate ai
sensi dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni, dei crediti dello Stato o di altri enti pubblici,
relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e innovazione, sono
destinate alla concessione di ulteriori finanziamenti da erogare con le
modalità stabilite dal Ministro competente. La riassegnazione delle risorse
derivanti dalle predette operazioni di cartolarizzazione a fondi non rotativi
può essere disposta, nei limiti del venti per cento, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 3.
Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti
all'estero
1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei
ricercatori, che in possesso di titolo di studio universitario o
equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto
documentata attività di ricerca all'estero presso università o centri di
ricerca pubblici o privati per almeno due anni continuativi che dalla
data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni
solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che
conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato,
sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e
non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta
regionale sulle attività produttive. L'incentivo di cui al presente comma si
applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente
residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi sempre
che permanga la residenza fiscale in Italia.
Art. 4.
Istituto italiano di tecnologia
1. E' istituita la fondazione denominata Istituto italiano
di tecnologia (IIT) con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del
Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema
produttivo nazionale. A tal fine la fondazione instaura rapporti con
organismi omologhi in Italia e assicura l'apporto di ricercatori italiani e
stranieri operanti presso istituti esteri di eccellenza.
2. Lo statuto della fondazione, concernente anche
l'individuazione degli organi dell'Istituto, della composizione e dei
compiti, e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle
finanze.
3. Il patrimonio della fondazione e' costituito ed
incrementato da apporti dello Stato, di soggetti pubblici e privati; le
attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi
di enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere concessi in
comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile
e indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di particolare valore
artistico e storico e' effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le
attività culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli
articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali
trasferiti.
4.
Al fine di costituire il patrimonio dell'Istituto Italiano di tecnologia, i
soggetti fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonche' gli enti ad
essi succeduti, possono disporre la devoluzione di risorse all'Istituto fino
a 2 anni dopo la pubblicazione dello statuto di cui al comma 2, con
modifiche, soggette all'approvazione dall'autorità vigilante, degli atti
costitutivi e degli statuti dei propri enti. Con le modalità di cui al comma
2, vengono apportate modifiche allo statuto dell'Istituto per tenere conto
dei principi contenuti negli statuti degli enti che hanno disposto la devoluzione.
5. Ai fini del rapido avvio delle attività della fondazione
Istituto italiano di tecnologia, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono nominati un commissario unico, un comitato
di indirizzo e regolazione ed un collegio dei revisori. Il commissario unico
con i poteri dell'organo monocratico realizza il rapido avvio delle attività
della fondazione Istituto italiano di tecnologia in un periodo non superiore
a due anni dalla sua istituzione di cui al comma 1 ed al termine rende
il proprio bilancio di mandato.
6. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario
unico e' autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di 10 unità di
personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione
su sua richiesta, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da
enti ed organismi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni. Può avvalersi, inoltre, della collaborazione
di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di
università e di istituti universitari.
7. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa
depositi e prestiti e' autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione
di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni di euro. Nell'ambito
della predetta somma la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad
effettuare anticipazioni di cassa, in favore del commissario unico nei limiti
di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze che fissano, altresì, le condizioni di scadenza e di tasso di
interesse.
8. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa
depositi e prestiti al commissario unico devono affluire in apposito conto
corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato,
intestato alla fondazione Istituto italiano di tecnologia e ne costituiscono
il patrimonio iniziale.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, a
decorrere dal 2005 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa
depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme
anticipate, secondo modalità da stabilire con propri decreti. Gli interessi
di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei
titoli emessi, dei prestiti contratti o delle anticipazioni sono
predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio
dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e
di tempo.
10. A favore della fondazione, ai fini della sua
valorizzazione, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2004
e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014. Tali somme
possono essere utilizzate anche per l'estinzione di eventuali mutui contratti
dall'Istituto.
11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione
della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da
ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
12. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dal
presente decreto.
Capo II
Investimenti pubblici in infrastrutture
Art. 5.
Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società
per azioni
1. La Cassa depositi e prestiti e' trasformata in società
per azioni con la denominazione di «Cassa depositi e prestiti società per
azioni» (CDP S.p.a.), con effetto dalla data della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 3. La CDP S.p.a.,
salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei rapporti attivi e passivi e
conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione.
2. Le azioni della CDP S.p.a. sono attribuite allo Stato,
che esercita i diritti dell'azionista ai sensi dell'articolo 24, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non si
applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. Le fondazioni
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e altri
soggetti pubblici o privati possono detenere quote complessivamente di
minoranza del capitale della CDP S.p.a.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
di natura non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono determinati:
a) le funzioni, le attività e le
passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate
alla gestione separata della CDP S.p.a. di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni
societarie dello Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.a.
e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche in deroga alla
normativa vigente. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in
bilancio sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima
prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli articoli da 2342 a
2345 del codice civile ed all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n.
289. Con successivi decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori
trasferimenti e conferimenti;
c) gli impegni accessori assunti
dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP
S.p.a., comunque in misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa
depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, e' approvato lo statuto della CDP S.p.a. e sono nominati i
componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il
primo periodo di durata in carica. Per tale primo periodo restano in carica i
componenti del collegio dei revisori indicati ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche
allo statuto della CDP S.p.a. e le nomine dei componenti degli organi sociali
per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile.
5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.a. si chiude al
31 dicembre 2004.
6. Alla CDP S.p.a. si applicano le disposizioni del titolo
V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previste per gli intermediari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo decreto
legislativo, tenendo presenti le caratteristiche del soggetto vigilato e la
speciale disciplina della gestione separata di cui al commna 8.
7. La CDP S.p.a. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti
locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni
fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti
attraverso Poste italiane S.p.a. o società da essa controllate, e
fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti
e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla
garanzia dello Stato;
b) le opere, gli impianti, le reti e
le dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche,
utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e
con preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di fondi e'
effettuata esclusivamente presso investitori istituzionali.
8. La CDP S.p.a. assume partecipazioni e svolge le
attività, strumentali, connesse e accessorie; per l'attuazione di quanto
previsto al comma 7, lettera a), la CDP S.p.a. istituisce un sistema
separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione e'
uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio
economico. Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni e le
attività ad essa strumentali, connesse e accessorie, e le attività di
assistenza e di consulenza in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera a).
Il decreto ministeriale di cui al comma 3 può prevedere forme di
razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni detenute dalla Cassa
depositi e prestiti alla data di trasformazione in società per azioni.
9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il
potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma 8. E' confermata,
per la gestione separata, la commissione di vigilanza prevista dall'articolo
3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.
10. Per l'amministrazione della gestione separata di cui al
comma 8 il consiglio di amministrazione della CDP S.p.a. e' integrato dai
membri, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere c), d)
ed f) del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 mag-gio 1983, n.
197.
11. Per l'attività della gestione separata di cui al comma
8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti di
natura non regolamentare:
a) i criteri per la definizione
delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale,
dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre
operazioni finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato;
b) i criteri per la definizione
delle condizioni generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei
principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non
discriminazione;
c) le norme in materia di
trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche;
d) i criteri di gestione delle
partecipazioni assegnate ai sensi del comma 3.
12. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 11 la
CDP S.p.a. continua a svolgere le funzioni oggetto della gestione separata di
cui al comma 8 secondo le disposizioni vigenti alla data di trasformazione
della Cassa depositi e prestiti in società per azioni. I rapporti in essere e
i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore dei
decreti di cui al comma 11 continuano ad essere regolati dai provvedimenti adottati
e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in data anteriore. Per
quanto non disciplinato dai decreti di cui al comma 11 continua ad applicarsi
la normativa vigente in quanto compatibile. Le attribuzioni del consiglio di
amministrazione e del direttore generale della Cassa depositi e prestiti
anteriori alla trasformazione sono esercitate, rispettivamente, dal consiglio
di amministrazione e, se previsto, dall'amministratore delegato della CDP
S.p.a.
13. All'attività di impiego della gestione separata di cui
al comma 8 continuano ad applicarsi le disposizioni più favorevoli previste
per la Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione, inclusa la
disposizione di cui all'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei
rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi sorti per
effetto della cartolarizzazione dei crediti effettuata ai sensi dell'articolo
8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
15. La gestione separata di cui al comma 8 può avvalersi
dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle
leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio
dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base
di apposita relazione presentata dalla CDP S.p.a., riferisce annualmente al
Parlamento sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla CDP S.p.a..
17. Il controllo della Corte dei conti si svolge sulla CDP
S.p.a. con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958,
n. 259.
18. La CDP S.p.a. può destinare propri beni e rapporti
giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa
emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine la CDP S.p.a. adotta
apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei
rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e'
effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali e'
possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato.
La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del
codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni e i rapporti
giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei
diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata e
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della CDP
S.p.a. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento
dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, sul
patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse
azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la
deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone diversamente, delle
obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e'
effettuata la CDP S.p.a. risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad
essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la
responsabilità illimitata della CDP S.p.a. per le obbligazioni derivanti da
fatto illecito. Con riferimento a ciascun patrimonio separato la CDP S.p.a.
tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli
articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il caso di sottoposizione
della CDP S.p.a. alle procedure di cui al titolo IV del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale applicabile, i
contratti relativi a ciascun patrimonio destinato continuano ad avere
esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente
comma. Gli organi della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle
passività al cui servizio il patrimonio e' destinato e nei limiti dello
stesso, secondo le scadenze e gli altri termini previsti nei relativi
contratti preesistenti. Gli organi della procedura possono trasferire o
affidare in gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi in
ciascun patrimonio destinato e le relative passività.
19. Alla scadenza, anche anticipata per qualsiasi motivo,
del contratto di servizio ovvero del rapporto con il quale e' attribuita la
disponibilità o e' affidata la gestione delle opere, degli impianti, delle
reti e delle dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici in
relazione ai quali e' intervenuto il finanziamento della CDP S.p.a. o di
altri soggetti autorizzati alla concessione di credito, gli indennizzi dovuti
al soggetto uscente sono destinati prioritariamente al soddisfacimento dei
crediti della CDP S.p.a. e degli altri finanziatori di cui al presente comma,
sono indisponibili da parte del soggetto uscente fino al completo
soddisfacimento dei predetti crediti e non possono formare oggetto di azioni
da parte di creditori diversi dalla CDP S.p.a. e dagli altri finanziatori di
cui al presente comma. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione
del debitore originario, l'eventuale debito residuo nei confronti della CDP
S.p.a. e degli altri finanziatori di cui al presente comma. L'ente affidante
e, se prevista, la società proprietaria delle opere, degli impianti, delle
reti e delle dotazioni garantiscono in solido il debito residuo fino
all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Anche ai finanziamenti
concessi dalla CDP S.p.a. si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 42 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
20. Salvo le deleghe previste dallo statuto, l'organo
amministrativo della CDP S.p.a. delibera le operazioni di raccolta di fondi
con obbligo di rimborso sotto qualsiasi forma. Ad esse non si applicano il
divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11,
comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ne' i limiti quantitativi
alla raccolta previsti dalla normativa vigente; non trovano altresì
applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna
emissione di titoli può essere nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza
esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni dell'operazione.
21. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme
contenute nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
22. La pubblicazione del decreto di cui al comma 3 nella Gazzetta
Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione
delle società previsti dalla normativa vigente.
23. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per la
trasformazione della Cassa depositi e prestiti e per l'effettuazione dei
trasferimenti e conferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da
imposizione fiscale, diretta ed indiretta.
24. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e
formalità relativi alle operazioni di raccolta e di impiego, sotto qualsiasi
forma, effettuate dalla gestione separata di cui al comma 8, alla loro
esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di
qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
e da ogni altra imposta indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto. Non
si applica la ritenuta di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli
altri proventi dei conti correnti dedicati alla gestione separata di cui al
comma 8.
25. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli di
qualsiasi natura e di qualsiasi durata emessi dalla CDP S.p.a. sono soggetti
al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del
12,50%, di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.
26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze
della Cassa depositi e prestiti al momento della trasformazione prosegue con
la CDP S.p.a. ed e' disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle
leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi i diritti
quesiti e gli effetti, per i dipendenti della Cassa, rivenienti dalla
originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilità
ai concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica anzianità di
servizio, ove conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto continuano ad applicarsi al personale già
dipendente della Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di un nuovo
contratto. In sede di prima applicazione, non può essere attribuito al
predetto personale un trattamento economico meno favorevole di quello
spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il personale
già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa richiesta, entro
sessanta giorni dalla trasformazione si attivano, sentite le organizzazioni
sindacali, le procedure di mobilità, con collocamento prioritario al
Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito e'
inquadrato, in base all'ex livello di appartenenza e secondo le equipollenze
definite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 e
successive modificazioni e 4 agosto 1986 e successive modificazioni, nella
corrispondente area e posizione economica, o in quella eventualmente
ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre pubbliche
amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o reinquadrato nelle
pubbliche amministrazioni ai sensi del presente comma e' riconosciuto un
assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo
miglioramento, pari alla differenza tra la retribuzione globale percepibile
al momento della trasformazione, come definita dal vigente CCNL, e quella spettante
in base al nuovo inquadramento; le indennità spettanti presso
l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura eventualmente
eccedente l'importo del predetto assegno personale. Entro cinque anni dalla
trasformazione, il personale già dipendente della Cassa depositi e prestiti
che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente con CDP S.p.a. può
richiedere il reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche
secondo le modalità e i termini previsti dall'articolo 54 del CCNL per il
personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti per il quadriennio
normativo 1998-2001. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione
mantengono il regime pensionistico e quello relativo all'indennità di
buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche
amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di trasformazione, i predetti
dipendenti possono esercitare, con applicazione dell'articolo 6 della legge 7
febbraio 1979, n. 29, opzione per il regime pensionistico applicabile ai
dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione, i quali sono
iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'I.N.P.S. e hanno diritto
al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice
civile.
27. Nell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, i periodi quinto, sesto, settimo ed ottavo sono sostituiti dai
seguenti: «Infrastrutture S.p.a. può destinare propri beni e rapporti giuridici
al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di
altri soggetti finanziatori. A tal fine Infrastrutture S.p.a. adotta apposita
deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti
giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e'
effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali e'
possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato.
La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del
codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni e i rapporti
giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei
diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata e
costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello di
Infrastrutture S.p.a. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo
soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e'
effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso
derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti
soggetti. Se la deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone
diversamente delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata Infrastrutture S.p.a. risponde esclusivamente nei
limiti del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti.
Resta salva in ogni caso la responsabilità illimitata di Infrastrutture
S.p.a. per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Per ciascuna
emissione di titoli può essere nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza
esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le
modificazioni delle condizioni dell'operazione. Con riferimento a ciascun
patrimonio separato Infrastrutture S.p.a. tiene separatamente i libri e le
scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice
civile. Per il caso di scioglimento di Infrastrutture S.p.a. e di
sottoposizione a procedura di liquidazione di qualsiasi natura, i contratti
relativi a ciascun patrimonio separato continuano ad avere esecuzione e
continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli
organi della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle passività al
cui servizio il patrimonio e' destinato e nei limiti dello stesso, secondo le
scadenze e gli altri termini previsti nei relativi contratti preesistenti.
Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche
i beni e i rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le
relative passività.».
Art. 5-bis.
Registro italiano dighe
1. All'articolo 6 della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo
il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Con il regolamento previsto dall'articolo 2 del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalità con cui il Registro
italiano dighe provvede all'approvazione dei progetti delle opere di
derivazione dai serbatoi e di adduzione all'utilizzazione, comprese le
condotte forzate, nonche' alla vigilanza sulle operazioni di controllo che i
concessionari saranno tenuti ad espletare sulle medesime opere».
2.
All'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, dopo le parole: «31 marzo 1998, n. 112» sono aggiunte le seguenti: «,
ad eccezione dell'emanazione della normativa tecnica di cui all'articolo 88,
comma 1, lettera v), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che
rientra nell'esclusiva competenza del Registro italiano dighe - RID».
Capo III
Made in Italy, competitività, sviluppo
Art. 6.
Trasformazione della SACE in società per azioni
1. L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio
estero (SACE) e' trasformato in società per azioni con la denominazione di
SACE S.p.a. - Servizi assicurativi del commercio estero o più brevemente SACE
S.p.a. con decorrenza dal 1° gennaio 2004. La SACE S.p.a. succede nei
rapporti attivi e passivi, nonche' nei diritti e obblighi della SACE in
essere alla data della trasformazione.
2. Le azioni della SACE S.p.a. sono attribuite al Ministero
dell'economia e delle finanze. Le nomine dei componenti degli organi sociali
sono effettuate d'intesa con i Ministeri indicati nel comma 5 dell'articolo 4
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni.
3. I crediti di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, esistenti alla data del 31 dicembre 2003, sono trasferiti alla
SACE S.p.a. a titolo di conferimento di capitale. I crediti medesimi sono
iscritti nel bilancio della SACE S.p.a. al valore indicato nella relativa
posta del conto patrimoniale dello Stato. Ulteriori trasferimenti e
conferimenti di beni e partecipazioni societarie dello Stato a favore della
SACE S.p.a. possono essere disposti con decreto, di natura non regolamentare,
del Ministro dell'economia e delle finanze, che determina anche il relativo
valore di trasferimento o conferimento. Ai trasferimenti e conferimenti di
cui al presente comma non si applicano gli articoli da 2342 a 2345 del codice
civile.
4. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al comma
3, detratta la quota spettante agli assicurati indennizzati, sono trasferite
in un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato
intestato alla SACE S.p.a., unitamente ai proventi delle attività che
beneficiano della garanzia dello Stato.
5. Il capitale della SACE S.p.a. alla data indicata nel
comma 1 e' pari alla somma del netto patrimoniale risultante dal bilancio di
chiusura di SACE al 31 dicembre 2003 e del valore dei crediti di cui all'articolo
7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
successive modificazioni e integrazioni, stabilito ai sensi del comma 3.
6. Dalla data indicata nel comma 1 e' soppresso il Fondo di
dotazione di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
successive modificazioni e integrazioni. Ai fini della contabilità dello
Stato, le disponibilità giacenti nel relativo conto corrente acceso presso la
Tesoreria centrale dello Stato non rientranti nell'ambito di applicazione di
altre disposizioni normative sono riferite al capitale della SACE S.p.a. e il
conto corrente medesimo e' intestato alla SACE S.p.a.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, in deroga
agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile, con proprio decreto di natura
non regolamentare, su proposta dell'organo amministrativo della SACE S.p.a.
da formularsi entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio
relativo all'anno 2004, può rettificare i valori dell'attivo e del passivo
patrimoniale della SACE S.p.a. A tale scopo, l'organo amministrativo si
avvale di soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nel
campo della revisione contabile.
8. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti
degli organi sociali della SACE S.p.a., previsti dallo statuto stesso sono
effettuate dalla prima assemblea, che il presidente della SACE S.p.a. convoca
entro il 28 febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi sociali, la
SACE S.p.a. e' amministrata dagli organi di SACE in carica alla data del 31
dicembre 2003.
9. La SACE S.p.a. svolge le funzioni di cui all'articolo 2,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni e integrazioni, e dalla disciplina dell'Unione europea in
materia di assicurazione e garanzia dei rischi non di mercato. Gli impegni
assunti dalla SACE S.p.a. nello svolgimento dell'attività assicurativa di cui
al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge
di approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di
durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia e
delle finanze può, con uno o più decreti di natura non regolamentare, da
emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro
delle attività produttive, nel rispetto della disciplina dell'Unione
europea e dei limiti fissati dalla legge di approvazione del bilancio dello
Stato, individuare le tipologie di operazioni che per natura,
caratteristiche, controparti, rischi connessi o paesi di destinazione non
beneficiano della garanzia statale. La garanzia dello Stato resta in ogni
caso ferma per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata in
vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle operazioni ivi contemplate.
10. Le garanzie già concesse, alla data indicata nel comma
1, in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28
febbraio 1967, n. 131, 24 maggio 1977, n. 227, e al decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, restano regolate dalle medesime leggi e dal medesimo
decreto legislativo.
11. Alle attività che beneficiano della garanzia dello
Stato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3,
all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 24 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni.
12. La SACE S.p.a. può svolgere l'attività assicurativa e
di garanzia dei rischi di mercato come definiti dalla disciplina dell'Unione
europea. L'attività di cui al presente comma e' svolta con contabilità
separata rispetto alle attività che beneficiano della garanzia dello Stato o
costituendo allo scopo una società per azioni. In quest'ultimo caso la
partecipazione detenuta dalla SACE S.p.a. non può essere inferiore al 30% e
non può essere sottoscritta mediante conferimento dei crediti di cui al comma
3. L'attività di cui al presente comma non beneficia della garanzia dello
Stato.
13. Le attività della SACE S.p.a. che non beneficiano della
garanzia dello Stato sono soggette alla normativa in materia di assicurazioni
private, incluse le disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576.
14. La SACE S.p.a. può acquisire partecipazioni in società
estere in casi direttamente e strettamente collegati all'esercizio
dell'attività assicurativa e di garanzia ovvero per consentire un più
efficace recupero degli indennizzi erogati. La SACE S.p.a. concorda con la
Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST S.p.a.), di cui alla legge
24 aprile 1990, n. 100, l'esercizio coordinato dell'attività di cui al
presente comma.
15. Per le attività che beneficiano della garanzia dello
Stato, la SACE S.p.a. può avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611, e successive modificazioni e integrazioni.
16. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le
modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
17. Sulla base di una apposita relazione predisposta dalla
SACE S.p.a., il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce annualmente
al Parlamento sull'attività svolta dalla medesima.
18. Gli utili di esercizio della SACE S.p.a., di cui e'
stata deliberata la distribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze
sono versati in entrata al bilancio dello Stato, ad eccezione di una quota
pari al 10 per cento degli stessi che e' versata nel conto corrente di
Tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, per gli scopi e le finalità ivi
previsti.
19. La trasformazione prevista dal comma 1 e il
trasferimento di cui al comma 3 non pregiudicano i diritti e gli obblighi
nascenti in capo allo Stato, alla SACE e ai terzi in relazione alle
operazioni di cui all'articolo 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e alle operazioni di cartolarizzazione e di emissione
di obbligazioni, contrattualmente definite o approvate dal consiglio di
amministrazione della SACE, con particolare riferimento ad ogni effetto
giuridico, finanziario e contabile discendente dalle operazioni medesime per
i soggetti menzionati nel presente comma. I crediti trasferiti ai sensi del
comma 3, nei limiti in cui abbiano formato oggetto delle operazioni di
cartolarizzazione e di emissione di obbligazioni di cui sopra, nonche' gli
altri rapporti giuridici instaurati in relazione alle stesse, costituiscono a
tutti gli effetti patrimonio separato della SACE S.p.a. e sono destinati in
via prioritaria al servizio delle operazioni sopra indicate. Su tale
patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori della SACE
o della SACE S.p.a., sino al rimborso dei titoli emessi in relazione alle
operazioni di cartolarizzazione e di emissione di obbligazioni di cui sopra.
La separazione patrimoniale si applica anche in caso di liquidazione o
insolvenza della SACE S.p.a.
20. La pubblicazione del presente articolo nella Gazzetta
Ufficiale tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione
delle società previsti dalla normativa vigente. La pubblicazione tiene
altresì luogo della pubblicità prevista dall'articolo 2362 del codice
civile, nel testo introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003,
n. 6. Sono esenti da imposte dirette e indirette, da tasse e da obblighi di
registrazione le operazioni di trasformazione della SACE nella SACE S.p.a. e
di successione di quest'ultima alla prima, incluse le operazioni di
determinazione, sia in via provvisoria che in via definitiva, del capitale
della SACE S.p.a. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile i
maggiori valori iscritti nel bilancio della medesima SACE S.p.a. in seguito
alle predette operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini
delle imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività
produttive. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della SACE al
momento della trasformazione prosegue con la SACE S.p.a.
21. Dalla data di cui al comma 1 i riferimenti alla SACE
contenuti in leggi, regolamenti e provvedimenti vigenti sono da intendersi
riferiti alla SACE S.p.a., per quanto pertinenti. Nell'articolo
1, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 209, le parole: «vantati
dallo Stato italiano» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2
della presente legge».
22. Alla SACE S.p.a. si applica il decreto legislativo
26 maggio 1997, n. 173, limitatamente alle disposizioni in materia di conti
annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.
23. L'articolo 7, comma 2-bis del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e
integrazioni, e' sostituito dal seguente, con decorrenza dal 1° gennaio 2004:
«2-bis. Le somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla
SACE inseriti negli accordi bilaterali intergovernativi di ristrutturazione
del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze, affluite sino alla data di trasformazione
della SACE nella SACE S.p.a. nell'apposito conto corrente acceso presso la
Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e delle
finanze, Dipartimento del tesoro, restano di titolarità del Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro. Questi e' autorizzato
ad avvalersi delle disponibilità di tale conto corrente per finanziare la
sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE S.p.a. e per onorare la
garanzia statale degli impegni assunti dalla SACE S.p.a., ai sensi delle
disposizioni vigenti, nonche' per ogni altro scopo e finalità connesso con
l'esercizio dell'attività della SACE S.p.a. nonche' con l'attività nazionale
sull'estero, anche in collaborazione o coordinamento con le istituzioni
finanziarie internazionali, nel rispetto delle esigenze di finanza pubblica.
Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi del conto corrente sono
determinati dalla legge finanziaria e iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro».
24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4, 5, 6,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, 7, commi 2, 3 e 4, 8, commi 2, 3 e 4, 9, 10,
11, commi 2, 3 e 4, e 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati, ma continuano ad
essere applicati sino alla data di approvazione dello statuto della SACE
S.p.a. La titolarità e le disponibilità del conto corrente acceso presso la
Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono trasferite alla SACE S.p.a., con
funzioni di riserva, a fronte degli impegni assunti che beneficiano della
garanzia dello Stato.
Art. 7.
Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle
sanzioni amministrative tributarie
1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale
proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a
carico della persona giuridica.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni
non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3.
Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili.
Art.
8.
Ruling internazionale
1. Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad
una procedura di ruling di standard internazionale, con principale
riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei
dividendi e delle royalties.
2. La procedura si conclude con la stipulazione di un
accordo, tra il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate e il
contribuente, e vincola per il periodo d'imposta nel corso del quale
l'accordo e' stipulato e per i due periodi d'imposta successivi, salvo che
intervengano mutamenti nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti al
fine delle predette metodologie e risultanti dall'accordo sottoscritto dai
contribuenti.
3. In base alla normativa comunitaria, l'amministrazione
finanziaria invia copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli
Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti
pongono in essere le relative operazioni.
4. Per i periodi d'imposta di cui al comma 2,
l'Amministrazione finanziaria esercita i poteri di cui agli articoli 32 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell'accordo.
5.
La richiesta di ruling e' presentata al competente ufficio, di Milano o di
Roma, della Agenzia delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento
del direttore della medesima Agenzia.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a
5 milioni di euro a decorrere dal 2004, si provvede a valere sulle maggiori
entrate derivanti dal presente decreto.
Art. 9.
Riduzione oneri per garanzie relative a crediti IVA
1. All'articolo 38-bis, primo comma, primo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le
parole: «per una durata pari» sono inserite le seguenti: «a tre anni dallo
stesso, ovvero, se inferiore,».
Art. 10.
Attestazione dei crediti tributari
1. Su richiesta dei creditori d'imposta intestatari del
conto fiscale, l'Agenzia delle entrate e' autorizzata ad attestare la
certezza, e la liquidità del credito, nonche' la data indicativa di
erogazione del rimborso. L'attestazione, che non e' utilizzabile ai fini
del processo di esecuzione e del procedimento di ingiunzione, può avere
ad oggetto anche importi da rimborsare secondo modalità diverse da quelle
previste dal titolo II del regolamento adottato con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 28 dicembre 1993, n.
567.
Art.
11.
Premio di quotazione in borsa
1.
Per le società le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato
regolamentato di uno Stato membro dell'Unione europea successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2004,
l'aliquota dell'imposta sul reddito e' ridotta al 20 per cento per il periodo
d'imposta nel corso del quale e' stata disposta l'ammissione alla quotazione
e per i due periodi d'imposta successivi, a condizione che le azioni delle
predette società non siano state precedentemente negoziate in un mercato
regolamentato di uno Stato membro dell'Unione Europea e che le società
effettuino, al fine di ottenere l'ammissione alla quotazione, un'offerta di
sottoscrizione di proprie azioni che dia luogo ad un incremento del
patrimonio netto non inferiore al 15 per cento del patrimonio netto
risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di inizio
dell'offerta, al netto dell'utile di esercizio.
2. Il reddito complessivo netto dichiarato e'
assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi del comma 1 per un importo
complessivo fino a 30 milioni di euro.
3. Se le azioni di cui al comma 1 sono escluse dalla
quotazione, fuori del caso previsto dall'articolo 133 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'agevolazione di cui al comma 1 si
applica soltanto per i periodi d'imposta chiusi prima della revoca.
4. Per i periodi d'imposta in cui e' applicabile
l'agevolazione di cui al comma 1, alle società ivi indicate non si applica
l'agevolazione di cui all'articolo 1 e seguenti del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 466. Tuttavia tali società possono optare per
l'applicazione di quest'ultima agevolazione, in luogo di quella di cui al
comma 1.
Art. 12.
Riduzione dell'aliquota dell'imposta per gli organismi di
investimento collettivo dei valori mobiliari (OICVM) specializzati in società
quotate di piccola e media capitalizzazione.
1. Nel terzo periodo del comma 1 degli articoli 9 della
legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni
d'investimento mobiliare, 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983,
n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649,
recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di
investimento mobiliare, già autorizzati al collocamento nel territorio dello
Stato, 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, recante la
disciplina del regime tributario delle SICAV, e 11 della legge 14 agosto
1993, n. 344, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento
mobiliare chiusi, le parole: «nonche' le ritenute del 12,50 per cento
previste» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' le ritenute del 12,50 per
cento e del 5 per cento previste».
2. Nel comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 marzo
1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento
mobiliare, e nel comma 2 dell'articolo 11-bis del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei fondi
comuni esteri di investimento mobiliare, già autorizzati al collocamento nel
territorio dello Stato, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «La
predetta aliquota e' ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo
preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in
azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri
dell'Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione e, decorso
il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento
alla presente disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle
predette società non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due
terzi del valore dell'attivo per più di un sesto dei giorni di valorizzazione
del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore
dell'attivo e' rilevato dai prospetti periodici del fondo al netto
dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della
gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a
disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini
stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti
contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo
d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per
società di piccola o media capitalizzazione s'intendono le società con una
capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata
sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun
trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal
valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo
dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi
eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni
effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio
dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di
investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60
per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi
d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1
dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche'
i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta».
3. Nei comma 2 dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1993,
n. 344, recante la disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare
chiusi, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «La predetta aliquota
e' ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non
meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla
quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea
di società di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un
anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente
disposizione, il valore dell'investimento nelle azioni delle predette società
non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore
dell'attivo per più di due mesi successivi al compimento del predetto
periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti del fondo al netto
dell'eventuale risparmio d'imposta, ricollegabile ai risultati negativi della
gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a
disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini
stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti
contabili che consentano di verificare l'osservanza del requisito minimo
d'investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per
società di piccola o media capitalizzazione s'intendono le società con una
capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata
sulla base dei prezzi rilevati l'ultimo giorno di quotazione di ciascun
trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal
valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell'anno al lordo
dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi
eventualmente distribuiti nell'anno e diminuito delle sottoscrizioni
effettuate nell'anno, il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio
dell'anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di
investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60
per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento
collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonche' i proventi esenti e
quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.».
4. Nel comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 marzo
1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento
mobiliare, nel comma 4 dell'articolo 11-bis del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1983, n. 649, recante la disciplina del regime tributario dei
fondi comuni esteri di investimento mobiliare, già autorizzati al
collocamento nel territorio dello Stato, e nel comma 4 dell'articolo 11 della
legge 14 agosto 1993, n. 344, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni
d'investimento mobiliare chiusi, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i
seguenti: «Il credito d'imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla
partecipazione ai fondi di cui al secondo periodo del comma 2 costituisce
credito d'imposta limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti
proventi e ad esso si applicano le disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter
dell' articolo 11 e dei commi 1-bis e 1-ter
dell'articolo 94 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
L'imposta corrispondente al credito d'imposta limitato di cui al precedente
periodo e' computata, fino a concorrenza dell'importo del credito medesimo,
nell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell' articolo 105 del
medesimo testo unico secondo i criteri previsti per gli utili indicati al n.
2) del predetto comma.».
5. Nel comma 1 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme
pensionistiche complementari, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:
«Il risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al
termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato
delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali
e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei
contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche
nonche' dei redditi soggetti a ritenuta, del 54,55 per cento dei proventi
derivanti dalla partecipazione ad organismi d'investimento collettivo del
risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell'articolo 10-ter
della legge 23 marzo 1983, n. 77, dei redditi esenti o comunque non soggetti
ad imposta e il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi
derivanti da quote o azioni di organismi di investimento collettivo del
risparmio soggetti ad imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento
concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti
nel rendiconto del fondo e su di essi compete un credito d'imposta del 15 per
cento. Il credito d'imposta compete nella misura del 6 per cento nel caso in
cui gli organismi d'investimento collettivo del risparmio siano assoggettati
ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato della gestione
con l'aliquota del 5 per cento.».
6. Nel comma 3 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme
pensionistiche complementari, le parole: «nonche' la ritenuta prevista, nella
misura del 12,50 per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' le
ritenute previste, nella misura del 12,50 per cento e del 5 per cento,».
7. Nel comma 1 dell'articolo 10-ter della
legge 23 marzo 1983, n. 77, sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni
d'investimento mobiliare, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La
ritenuta e' operata con l'aliquota del 5 per cento, qualora il regolamento
dell'organismo d'investimento preveda che non meno dei due terzi del relativo
attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati
regolamentati degli Stati membri dell'Unione Europea di società di piccola o
media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o
di adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore
dell'investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore,
nel corso dell'anno solare, ai due terzi del valore dell'attivo per più di un
sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto
periodo; il valore dell'attivo e' rilevato dai prospetti periodici
dell'organismo d'investimento. Nel caso in cui il regolamento dell'organismo
d'investimento sia stato adeguato alla presente disposizione successivamente
al suo avvio, sui proventi maturati fino alla data di adeguamento la ritenuta
e' operata con l'aliquota del 12,50 per cento. I soggetti incaricati
residenti tengono a disposizione dell'Amministrazione finanziaria fino alla
scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il regolamento
dell'organismo d'investimento e le eventuali modifiche, nonche', anche su
supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano di
verificare l'osservanza del requisito minimo d'investimento previsto dal
periodo precedente. Ai predetti effetti per società di piccola o media
capitalizzazione s'intendono le società con una capitalizzazione di mercato
non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati
l'ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare».
8. Il comma 4 dell'articolo 10-ter della legge 23
marzo 1983, n. 77, e' sostituito dal seguente: «4. Nel caso in cui le quote o
azioni di cui al comma 1 sono collocate all'estero, o comunque i relativi
proventi sono conseguiti all'estero senza applicazione della ritenuta, detti
proventi, se percepiti al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale, sono
assoggettati a imposizione sostitutiva, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le
stesse aliquote di ritenuta previste nel comma 1.».
9. Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, recante la disciplina del rimborso d'imposta per i
sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio
italiani, dopo le parole: «al pagamento di una somma pari al 15 per cento»
sono aggiunte le seguenti: «dei predetti proventi, qualora siano erogati da
organismi di investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con
l'aliquota del 12,50 per cento, e al 6 per cento, qualora siano erogati da
organismi d'investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con
l'aliquota del 5 per cento».
10. Nel comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, recante l'esenzione da imposta sostitutiva degli
organismi d'investimento collettivo italiani sottoscritti esclusivamente da
soggetti non residenti, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel
caso di organismi d'investimento collettivo mobiliare le cui quote o azioni
siano sottoscritte esclusivamente da soggetti non residenti di cui al comma
3, gli organismi medesimi sono esenti dall'imposta sostitutiva sul risultato
della gestione altrimenti dovuta con le aliquote del 12,50 e 5 per cento.».
11. Nel comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461, recante la disciplina dell'imposta sostitutiva sul
risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio, dopo le parole:
«di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86,» sono inserite le seguenti: «il 60
per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di
investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo, del comma 1,
dell'articolo 10-ter, della legge 23 marzo 1983, n. 77,».
11-bis. Sono abrogati l'articolo 3 della legge 9 gennaio
1991, n. 19, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
13 luglio 1999, n. 392, nonche' il regolamento di cui al decreto del Ministro
del tesoro emanato di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle
finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con
l'estero 19 ottobre 1998, n. 508, concernenti l'istituzione e il funzionamento
del «Centro di servizi finanziari ed assicurativi di Trieste».
Art. 13.
Disciplina
dell'attività di garanzia collettiva dei fidi
1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
«confidi», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le
società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che
svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per «attività di
garanzia collettiva dei fidi», l'utilizzazione di risorse provenienti in
tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione
mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento
da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore
finanziario; per «confidi di secondo grado», i consorzi con attività esterna,
le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità
limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese
consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per «piccole e medie
imprese», le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria
in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese
determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e
del Ministro delle politiche agricole e forestali; per «testo
unico bancario», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni e integrazioni; per «elenco speciale» l'elenco
previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per «riforma delle
società», il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. In sede di prima
applicazione, e fino alla chiusura del terzo esercizio, il consiglio di
amministrazione e' composto dai soggetti indicati all'articolo 3 della legge
14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni.
2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32, svolgono
esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa
connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla
legge.
3. Nell'esercizio dell'attività di garanzia collettiva dei
fidi possono essere prestate garanzie personali e reali, stipulati contratti
volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonche' utilizzati in
funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori
delle imprese consorziate o socie.
4. I confidi di secondo grado svolgono l'attività indicata
nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle
imprese consorziate o socie di questi ultimi.
5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole «confidi»,
«consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei fidi»
ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla
legittimazione allo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi
e' vietato a soggetti diversi dai confidi.
6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 e' punito
con la medesima sanzione prevista dall'articolo 133, comma 3, del testo unico
bancario.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 145 del medesimo testo unico.
8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese
industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e
agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori
dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dalla Unione
europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli
investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purche'
complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle
imprese consorziate o socie.
10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori
dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 possono
sostenere l'attività attraverso contributi e garanzie non finalizzati a
singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci ne' fruiscono delle
attività sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi
elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, purche' la
nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata
all'assemblea.
11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di
secondo grado.
12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi
non può essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le società
consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la società per
azioni.
13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può
essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale,
ne' inferiore a 250 euro.
14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi
rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila euro.
Dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto e' costituito da
apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del
raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi
costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a
previsioni di rischio sulle garanzie prestate.
15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio
d'esercizio, risulta che il patrimonio netto e' diminuito per oltre un terzo
al di sotto del minimo stabilito dal comma 14, gli amministratori
sottopongono all'assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio
successivo la diminuzione del patrimonio netto non si e' ridotta a meno di un
terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare
l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento,
se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi
contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la
perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento
del confidi.
16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo
consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo
stabilito dal comma 12, gli amministratori devono senza indugio convocare
l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il
contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo,
o lo scioglimento del confidi. Per i confidi costituiti come società
consortili per azioni o a responsabilità limitata restano applicabili le
ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del
capitale per perdite.
17. Ai confidi costituiti sotto forma di società
cooperativa non si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 2525
del codice civile, come modificato dalla riforma delle società.
18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di
ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, neppure
in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o della società
consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato
o del socio.
19. Ai confidi costituiti sotto forma di società
cooperativa non si applicano il secondo comma dell'articolo 2545-quater
del codice civile introdotto dalla riforma delle società e gli articoli 11 e
20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto
dall'articolo 2514, comma primo, lettera d), del codice civile,
come modificato dalla riforma delle società, si intende riferito al Fondo di
garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in mancanza, ai
Fondi di garanzia di cui ai commi 20, 21, 25 e 28.
20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di
15 mila imprese e garantiscono finanziamenti complessivamente non inferiori a
500 milioni di euro possono istituire, anche tramite le loro associazioni
nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsortile destinati alla
prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi.
20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i
confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi debbono associare
complessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire finanziamenti
complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro.
21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da
società consortili per azioni o a responsabilità limitata il cui oggetto
sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività, ovvero
dalle società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 24 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga all'articolo 2602 del codice civile
le società consortili possono essere costituite anche dalle associazioni di
cui al comma 20.
22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia
interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese
dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0,5
per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti. Gli statuti dei
fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo più
elevato.
23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia
interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5 per mille
dei finanziamenti complessivamente garantiti, entro il termine indicato
nel comma 22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le somme a tale
titolo versate fanno parte delle entrate del bilancio dello Stato. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, una somma pari
all'ammontare complessivo di detti versamenti e' annualmente assegnata ai
Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28. I confidi, operanti nel
settore agricolo, la cui base associativa e' per almeno il 50 per
cento composta da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del
codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione speciale del
Fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 21 della legge 9
maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.
24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati
ai sensi dei commi 22 e 23, nonche' gli eventuali contributi, anche di terzi,
liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o ai Fondi di
garanzia previsti dai commi 25 e 28, non concorrono alla formazione del
reddito delle società che gestiscono tali fondi; detti contributi e le somme
versate ai sensi del comma 23 sono ammessi in deduzione dal reddito dei
confidi o degli altri soggetti eroganti nell'esercizio di competenza.
25. Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito
Centrale s.p.a. ai sensi dell'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' conferito in una società per azioni,
avente per oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con atto unilaterale
dallo Stato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Il capitale sociale iniziale della società per azioni e' determinato
con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche
agricole e forestali. La società per azioni assume i diritti e gli
obblighi del Fondo di garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche
processuali, anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di
qualsiasi tipo costituiti o prestate a favore del Fondo di garanzia
conservano il loro grado e la loro validità in capo alla società per azioni,
senza necessità di alcuna formalità o annotazione. L'atto costitutivo
attribuisce agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale a
norma dell'articolo 2443 del codice civile con offerta delle nuove azioni ai
confidi, anche tramite le loro associazioni nazionali di rappresentanza, alle
società indicate nel comma 21, alle Regioni, alle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, alle banche, agli enti gestori di altri
fondi pubblici di garanzia al fine del loro conferimento nella società per
azioni e agli ulteriori soggetti pubblici e privati eventualmente individuati
dallo statuto della società. Lo statuto fissa altresì un limite massimo di
possesso azionario per i nuovi soci, diversi da quelli che apportino altri
fondi pubblici di garanzia, non superiore al 5 per cento del capitale
sociale. In ogni caso lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici
conservano congiuntamente la maggioranza assoluta del capitale sociale. Le
operazioni di garanzia effettuate dalla società per azioni di cui al presente
comma beneficiano della garanzia dello Stato nei limiti delle risorse
finanziarie attribuite.
26. L'intervento della società per azioni di cui al comma
25 e' rivolto in via prioritaria alle operazioni di controgaranzia delle
garanzie, cogaranzie o controgaranzie prestate nell'esercizio esclusivo o
prevalente del-l'attività di rilascio delle garanzie dai propri soci,
intendendosi per tali anche i confidi appartenenti alle associazioni socie.
27. Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25
e le caratteristiche delle garanzie dallo stesso prestate sono disciplinate
con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
28. L'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo
2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e'
riservato alle operazioni di controgaranzia dei confidi operanti sull'intero
territorio nazionale nonche' alle operazioni in cogaranzia con i medesimi. La
controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono escutibili per intero, a prima
richiesta, alla data di avvio delle procedure di recupero nei confronti
dell'impresa inadempiente. Le eventuali somme recuperate dai confidi sono
restituite al Fondo nella stessa percentuale della garanzia da esso prestata.
29. L'esercizio dell'attività bancaria in forma di società
cooperativa a responsabilità limitata e' consentito, ai sensi dell'articolo
28 del testo unico bancario, anche alle banche che, in base al proprio
statuto, esercitano prevalentemente l'attività di garanzia collettiva dei
fidi a favore dei soci. La denominazione di tali banche contiene le
espressioni «confidi», «garanzia collettiva dei fidi» o entrambe.
30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni contenute negli articoli da 5 a 11, da 19
a 28 e da 33 a 37 del testo unico bancario.
31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei
commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle
banche di cui al comma 29.
32. All'articolo 155 del testo unico bancario, dopo il
comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi, riferibili al
volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono
individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco
speciale previsto dall'articolo 107. La Banca d'Italia stabilisce, con
proprio provvedimento, gli elementi da prendere in considerazione per il
calcolo del volume di attività finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per
l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare una delle forme
societarie previste dall'articolo 106, comma 3.
4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale
esercitano in via prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi.
4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale
possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle imprese consorziate o
socie, le seguenti attività:
a) prestazione di garanzie a favore
dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei
rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'articolo
47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'articolo
47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di
garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al
fine di facilitarne la fruizione.
4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale
possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi stabiliti dalla Banca
d'Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel
medesimo elenco.
4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale
si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108, 109, 110 e
112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione dall'elenco speciale qualora
risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai
sensi del presente decreto legislativo; si applica l'articolo 111, commi 3 e
4.».
33. Le banche e i confidi indicati nei commi 29, 30, 31 e
32 possono, anche in occasione delle trasformazioni e delle fusioni previste
dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale
sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da
contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici senza che ciò
comporti violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti,
che permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla
relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote
corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei
confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo ne'
sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del
calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni
dell'assemblea.
34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti
gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una
volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale
attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di
approvazione del bilancio.
35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il
bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio
delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro centoventi
giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione
una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla
relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di
approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori,
depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti
tra quelli la cui tenuta e' obbligatoria il consorzio deve tenere:
a) il libro dei consorziati, nel
quale devono essere indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il
cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi;
b) il libro delle adunanze e delle
deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali
eventualmente redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle
deliberazioni dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste;
d) il libro delle adunanze e delle
deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri
devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei
sindaci. Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel
presente comma e, per quelli indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne
estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) del presente
comma può altresì essere esaminato dai creditori che intendano far valere la
responsabilità verso i terzi dei singoli consorziati ai sensi dell'articolo
2615, secondo comma del codice civile, e deve essere, prima che sia messo
in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio
dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio.
37. L'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario e'
sostituito dal seguente: «4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti
in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1.
L'iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni
riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non
si applica il titolo V del presente decreto legislativo».
38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi
associativi indicati nel presente articolo e nelle banche di cui ai commi 29,
30 e 31 anche qualora siano costituiti sotto forma di società cooperativa a
mutualità prevalente o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di
terzi.
39. I confidi possono altresì fondersi con altri confidi
comunque costituiti. Alle fusioni possono partecipare anche società,
associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai
confidi purche' il consorzio o la società incorporante o che risulta dalla
fusione sia un confidi o una banca di cui al comma 29.
40. Alla fusione si applicano in ogni caso le
disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione II, del
codice civile; a far data dal 1° gennaio 2004, qualora gli statuti
dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per
i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle
singole quote di partecipazione, non e' necessario redigere la relazione
degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile,
come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina
il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di
partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.
41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies,
2500-octies e 2545-decies del codice civile, introdotti dalla
riforma delle società, le deliberazioni assembleari necessarie per le
trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, e 40 sono adottate con
le maggioranze previste dallo statuto per le deliberazioni dell'assemblea
straordinaria.
42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38,
39, 40 e 41 non comportano in alcun caso per i contributi e i fondi di
origine pubblica una violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.
43. Le società cooperative le quali divengono confidi sotto
un diverso tipo associativo a seguito di fusione o che si trasformano ai
sensi del comma 38 non sono soggette all'obbligo di devoluzione del
patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n.
59, a condizione che nello statuto del confidi risultante dalla
trasformazione o fusione sia previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio
ai predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva fusione o
trasformazione del confidi stesso in enti diversi dal confidi ovvero dalle
banche di cui al comma 29.
44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dalla
legislazione vigente a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia
collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si considerano
soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dal presente articolo.
45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque
costituiti, si considerano enti commerciali.
46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei
fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi concorrono alla formazione
del reddito nell'esercizio in cui la riserva o il fondo sia utilizzato per
scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del
fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito d'impresa e' determinato
senza apportare al risultato netto del conto economico le eventuali
variazioni in aumento conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel
titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni.
47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività
produttive i confidi, comunque costituiti, determinano in ogni caso il valore
della produzione netta secondo le modalità contenute nell'articolo 10, comma
1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni.
48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si
considera effettuata nell'esercizio di imprese l'attività di garanzia
collettiva dei fidi.
49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al
capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i contributi a questi
versati costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri contributivi
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni. Tale disposizione si applica anche alle imprese e
agli enti di cui al comma 10, per un ammontare complessivo deducibile non
superiore al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato; e' salva ogni
eventuale ulteriore deduzione prevista dalla legge.
50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e
le fusioni effettuate tra i confidi ai sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e
43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in
sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o
partecipato alla fusione.
51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in
misura fissa.
52. I confidi già costituiti alla data di entrata in vigore
del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti da tale data per
adeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino
ad allora l'applicazione delle restanti disposizioni del presente articolo;
anche decorso tale termine i confidi in forma cooperativa già costituiti alla
data di entrata in vigore del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi
al limite minimo della quota di partecipazione determinato ai sensi del comma
13.
53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni
successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto tra imprese
operanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalità regionale,
di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la
parte dell'ammontare minimo del patrimonio netto costituito da apporti dei
consorziati o dei soci o da avanzi di gestione deve essere pari ad almeno un
decimo del totale, in deroga a quanto previsto dal comma 14.
54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata
in vigore del presente decreto partecipano al fondo consortile o al capitale
sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono mantenere la loro
partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale.
55. I confidi che alla data di entrata in vigore del
presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione possono continuare
a gestirli fino a non oltre tre anni dalla stessa data. Fino a tale termine i
confidi possono prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria
dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate
o socie.
56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei
criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente articolo non
comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o di altre leggi
in materia di bilancio, ne' danno luogo a rettifiche fiscali.
57. I confidi che hanno un volume di attività finanziaria
pari o superiore a cinquantuno milioni di euro o mezzi patrimoniali pari o
superiori a duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere
l'iscrizione provvisoria nell'elenco speciale di cui all'articolo
107 del testo unico bancario. La Banca d'Italia procede all'iscrizione
previa verifica della sussistenza degli altri requisiti di iscrizione
previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro tre anni
dall'iscrizione, i confidi si adeguano ai requisiti minimi per l'iscrizione
previsti ai sensi del comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia
procede alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non si sono
adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale ai sensi del presente
comma, oltre all'attività di garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere,
esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie, le sole
attività indicate nell'articolo 155, comma 4-quater, del testo unico
bancario. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 155, comma 4-ter,
del medesimo testo unico bancario.
58. Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 19 marzo
1983, n. 72, e' abrogato.
59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e'
abrogato.
60. Nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: «, e in ogni caso
per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e secondo grado, anche
costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli
articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'apposita
sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385».
61. Nell'articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n.
108, le parole: «consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi
denominati "Confidi", istituiti dalle associazioni di categoria
imprenditoriali e dagli ordini professionali» sono sostituite dalle
seguenti: «confidi, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269».
61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo
interbancario di garanzia, istituita con l'articolo 21 della legge 9 maggio
1975, n. 153, e successive modificazioni, può essere concessa alle banche e
agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi
comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea e di
minoranza, al capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da
altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di investimento mobiliari. La
garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia e'
estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti
nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50 per
cento di imprenditori agricoli ed agli intermediari finanziari iscritti
nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie
della Sezione speciale e la gestione delle sue risorse, nonche' le eventuali
riserve di fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni.
61-ter.
In via transitoria, fino alla data di insediamento degli organi sociali della
società di cui al comma 25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti
riguardanti il fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 14.
Servizi pubblici locali
1. All'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica le parole:
«di rilevanza industriale» sono sostituite dalle seguenti: «di rilevanza
economica»;
b) il comma 1 e' sostituito dal
seguente: «1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le
modalità di gestione ed affidamento dei servizi pubblici locali concernono la
tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline
di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di
attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di
applicazione del presente articolo i settori disciplinati dai decreti
legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164»;
c) al comma 4, lettera a), le
parole: «con la partecipazione maggioritaria degli enti locali, anche
associati,» sono sostituite dalle seguenti: «con la partecipazione
totalitaria di capitale pubblico» e, in fine, sono aggiunte, le seguenti
parole: «,a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale
esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria
attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano»;
d) il comma 5 e' sostituito dal
seguente: «5. L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di
settore e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, con conferimento
della titolarità del servizio:
a) a società di capitali individuate
attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b) a società a capitale misto
pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso
l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato
garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di
concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti
attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
c) a società a capitale interamente
pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale
sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della
propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.»;
e) al comma 7, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Le previsioni di cui al presente comma devono
considerarsi integrative delle discipline di settore.»;
f) al comma 12, primo periodo, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «mediante procedure ad evidenza
pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento»;
g) al comma 13, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: «Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi
in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la
proprietà delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a
società a capitale interamente pubblico, che e' incedibile.»;
h) dopo il comma 15 e' aggiunto il
seguente:
«15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste
per i singoli settori non stabiliscano un congruo periodo di transizione, ai
fini dell'attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le
concessioni rilasciate con procedure diverse dall'evidenza pubblica cessano
comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di
apposita deliberazione dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le
concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali
il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che
abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in
materia di concorrenza, nonche' quelle affidate a società a capitale
interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale
sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui
propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della
propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano». h-bis)
dopo il comma 15-bis e' aggiunto il seguente:
«15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma
15-bis, può essere differito ad una data successiva, previo accordo,
raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle condizioni sotto
indicate:
a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere
del suddetto termine si dia luogo, mediante una o più fusioni, alla
costituzione di una nuova società capace di servire un bacino di utenza
complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito
dalla società maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque
essere superiore ad un anno;
b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera
a), un'impresa affidataria, anche a seguito di una o più fusioni, si trovi ad
operare in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale
ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa
ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni».
2. All'articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dal comma 15 dell'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:
a) nella rubrica le parole:
«privi di rilevanza industriale» sono sostituite dalle seguenti: «privi di
rilevanza economica»;
b) al comma 1, alinea, le parole:
«privi di rilevanza industriale» sono sostituite dalle seguenti: «privi di
rilevanza economica»;
c) al comma 1 la lettera c)
e' sostituita dalla seguente:
«c) società a capitale interamente pubblico a
condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino
sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e
che la società realizzi la parte più importante della propria attività con
l'ente o gli enti pubblici che la controllano»;
d) il comma 4 e' abrogato.
3. All'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 16; al comma 7 del
medesimo articolo 35 le parole: «nei termini stabiliti dal regolamento di cui
al comma 16 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al
termine dell'affidamento».
Art. 15.
Acquisto di beni e servizi
1. Nell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i
commi 1 e 2 sono soppressi.
Art. 16.
Rinnovo agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato
dagli autotrasportatori e pedaggi autostradali
1. Nel rispetto e nei limiti della normativa comunitaria,
le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 16, già prorogate al 31 dicembre 2002 con l'articolo 1, comma 4-bis,
del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificate dall'articolo 3, comma 1,
lettera c), del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si applicano, con le
medesime modalità ed effetti, anche per il periodo dal 1° gennaio al 31
dicembre 2003. Per tale periodo i termini e i riferimenti temporali contenuti
nelle predette disposizioni, ferme nel resto, sono così rideterminati:
a) la riduzione dell'aliquota
prevista dal comma 1 del predetto articolo 5 e' fissata con riferimento al 31
dicembre 2002;
b) il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 3 del predetto articolo 5 deve
essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2004,
facendo riferimento allo scostamento di prezzo che risulti alla fine
dell'anno 2003 rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio
del medesimo anno;
c) la domanda di rimborso di cui al
comma 4 del predetto articolo 5 deve essere presentata entro il 31 marzo
2004.
2. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3,
del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma
1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' autorizzata a
decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa di 10.329.138 euro. Ai
relativi oneri si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente
decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Una quota del fondo di rotazione per le politiche
comunitarie dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, pari a 308 milioni di euro, e' utilizzata a
copertura dell'agevolazione fiscale di cui al comma 1. Il predetto importo e'
versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato alla
pertinente unità previsionale di base del predetto stato di previsione per
l'anno 2004.
Art. 17.
Rinnovo agevolazioni in materia di accise per le imprese
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2004, si applicano:
a) le disposizioni in materia di
riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui
all'articolo 24, comma 1, lettera d) della legge 23 dicembre 2000, n.
388, nonche' la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis,
del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16;
b) le disposizioni in materia di
aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di
agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero
con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre
2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n.
418.
2. Per l'anno 2003 non si fa luogo all'emanazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle
aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio,
sull'«orimulsion», nonche' sulle emulsioni stabilizzate di cui
all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n.
388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote
decorrenti dal 1° gennaio 2005.
3. Relativamente all'anno 2003, per l'agevolazione di cui
al comma 1, lettera c), in relazione all'accertamento dell'avvenuto
raggiungimento del limite di spesa di cui al decreto del Ragioniere generale
dello Stato 15 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176
del 31 luglio 2003, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6-bis,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' autorizzato per detto anno uno
stanziamento aggiuntivo di 5 milioni di euro, cui si provvede con le maggiori
entrate recate dal presente decreto.
3-bis. All'articolo 4, comma 4-ter, del decreto-legge 30
settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2000, n. 354, e' aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui
l'energia sia fornita all'utente finale da un comune, che gestisce
direttamente gli impianti e le reti di teleriscaldamento, l'autodichiarazione
sul credito maturato, con la tabella dei Kwh forniti dal comune, e'
presentata congiuntamente da quest'ultimo e dal fornitore dell'energia ed il
credito di imposta e' usufruito direttamente dal fornitore».
3-ter. Ai fini dell'elaborazione delle strategie di
ammodernamento e riqualificazione dell'autotrasporto di merci, con
particolare riguardo allo sviluppo della logistica e dell'intermodalità, e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per le attività ed il
funzionamento della Consulta generale per l'autotrasporto.
3-quater. All'onere di cui ai commi 3-bis e 3-ter,
rispettivamente pari a 50.000 euro e 2 milioni di euro annui, a decorrere
dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 18.
Contributo per il recupero degli olii esausti
1.
All'articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «e mediante
riciclaggio, per la produzione di combustibili a specifica» sono soppresse;
b) al comma 6 le parole: «e
produzione di combustibili a specifica» sono soppresse.
Capo IV
Società civile, famiglia e solidarietà
Art. 19.
De tax
1. Il consumatore che acquista prodotti per un prezzo pari
o superiore a 50 euro in esercizi commerciali convenzionati con associazioni,
organizzazioni ed enti che svolgono attività etiche ha facoltà di manifestare
l'assenso alla destinazione nei loro riguardi, da parte dello Stato, di una
quota pari all'1 per cento della imposta sul valore aggiunto, relativa ai
prodotti acquistati.
2. Le associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti
di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le ONLUS, sono
considerati, ai fini di cui al comma 1, enti svolgenti attività etiche. Con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti i criteri soggettivi ed oggettivi richiesti
agli enti, diversi da quelli elencati nel precedente periodo, per l'accesso
ai benefici previsti dal presente articolo. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro la
stessa data, sono stabilite le modalità di raccolta delle manifestazioni di
assenso di cui al comma 1, nonche' quelle ulteriori occorrenti per
l'applicazione del presente articolo.
3. Per le finalità del presente articolo e' stanziato
l'importo di un milione di euro per l'anno 2003, nonche' di cinque milioni di
euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
le maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Le disposizioni del presente articolo hanno valore
sperimentale e non incidono sull'esercizio della delega legislativa di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera h), della legge 7 aprile 2003, n. 80.
Art. 20.
Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di
volontariato e delle Onlus
1. Nel comma 1 dell'articolo 96 della legge 21 novembre
2000, n. 342, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'acquisto di
autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad
attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in
alternativa a quanto disposto nei periodi precedenti, le associazioni di
volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11
agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS) possono conseguire il predetto contributo nella misura del venti per
cento del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione
del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il venditore recupera le somme
corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».
Art. 21.
Assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo
nazionale per le politiche sociali
1. Per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31
dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e, comunque, per
ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine
italiane o comunitarie, e' concesso un assegno pari ad euro 1.000.
2. Per le finalità di cui al comma 1, e' istituita,
nell'ambito dell'INPS, una speciale gestione con una dotazione finanziaria
complessiva di 308 milioni di euro.
3. L'assegno e' concesso dai comuni. I comuni provvedono ad
informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti
all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
4. L'assegno, ferma restando la titolarità in capo ai
comuni, e' erogato dall'I.N.P.S. sulla base dei dati forniti dai comuni
medesimi, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti di
cui al comma 5.
5. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono emanate le necessarie disposizioni per
l'attuazione del presente articolo.
6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle
famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e' incrementato di 232 milioni
di euro per l'anno 2004.
6-bis. |