LEGGE 27 maggio 1959, n. 324
Miglioramenti economici al personale
statale in attività ed in quiescenza
(G.U. n. 132, 5 giugno 1959, Serie
Generale)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Al personale
statale il cui trattamento per stipendio, paga o retribuzione è previsto dalla
tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
1956, n. 19, e successive modificazioni, è attribuita una indennità integrativa
speciale mensile determinata per ogni anno, applicando, su una base fissata in
lire 40.000 mensili per tutti i dipendenti, la variazione percentuale
dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al
luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956,
che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si
trascurano le frazioni dell'unità fino a cinquanta centesimi e si arrotondano
per eccesso le frazioni superiori (1).
Si
intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati, la
media aritmetica dei rispettivi indici mensili del costo stesso accertati
dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del
commercio (1).
L'indennità
integrativa speciale di cui al precedente primo comma:
a)
è ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della
paga, o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa,
di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione di
dette competenze ed è sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze
stesse;
b)
non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile, né computabile agli effetti
del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento (2) (3);
c)
è esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a
formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare (3);
d)
non è dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito
dell'assegno di sede previsto dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, o da
disposizioni analoghe (4).
L'indennità
integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più
favorevole nei casi di consentito cumulo di impieghi.
Per l'esercizio 1° luglio
1959-30 giugno 1960, l'importo dell'indennità integrativa speciale, di cui al
presente articolo, è stabilito in lire 2400 mensili nette.
Per
ciascuno degli esercizi successivi, l'importo dell'indennità integrativa
speciale sarà determinato con decreto del Ministro per il tesoro.
Art. 2
Ai
titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili,
diretti, indiretti o di riversibilità, sia normali che privilegiati, già
liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle
Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il
culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma,
dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli Archivi notarili, è
concessa una indennità integrativa speciale determinata per ogni anno
applicando, su una base fissata in lire 32.000 per tutti i titolari di pensioni
od assegni, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo
agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente
precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100.
Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni
dell'unità fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni
superiori (5).
L'indennità
di cui al presente articolo compete anche ai titolari di pensioni o di assegni
indicati nell'art. 20 della legge 29 aprile 1949, n. 221, e nell'art. 10 della
legge 12 febbraio 1955, n. 44.
Si
intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati, la
media aritmetica dei rispettivi indici mensili del costo stesso accertati dall'Istituto
centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio(5).
L'indennità
integrativa speciale di cui al presente articolo:
a)
non è cedibile, né pignorabile, né sequestrabile;
b)
è esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a
formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare;
c)
non compete per le pensioni pagabili all'estero (6).
Nei
casi di pensione od assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni
di cui al primo comma, od in parte a carico di altri enti, l'indennità
integrativa speciale è corrisposta per la parte proporzionale alla quota di
pensione od assegno originariamente liquidata a carico dello Stato o delle
Amministrazioni anzidette.
L'indennità
integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più
favorevole, ai titolari di più pensioni od assegni ordinari.
La
corresponsione dell'indennità integrativa speciale è sospesa nei confronti dei
titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita, sotto
qualsiasi forma, presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e gli enti
pubblici in genere ancorchè svolgano attività lucrativa.(7)
La
concessione dell'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo è
disposta, d'ufficio, dagli Uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le
rispettive partite di pensione od assegno.
Per
l'esercizio 1° luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo dell'indennità integrativa
speciale di cui al presente articolo è stabilito in lire 1920 mensili nette.
Per
ciascuno degli esercizi successivi, l'importo della indennità integrativa
speciale sarà determinato con decreto del Ministro per il tesoro.
Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai titolari di
pensioni a carico del fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77
del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.
Il
relativo maggior onere resta a carico del fondo medesimo.
Art. 3
Nei
confronti del personale contemplato nel precedente art. 1, il disposto
dell'art. 6 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni, è
sostituito, a decorrere dal 1° febbraio 1959 e sino al 30 giugno 1959, dal
seguente: "L'importo delle quote di aggiunta di famiglia spettanti al
personale avente diritto all'aumento previsto dall'art. 2 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, è
stabilito nelle seguenti misure lorde mensili:
lire
4620 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3060 per ciascuna delle
altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del
personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione
inferiore ai 600.000 abitanti; lire 4770 per la prima persona di famiglia
acquisita e lire 3150 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e
per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di servizio nei
Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;
lire 6530 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3220 per ciascuna
delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del
personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di
almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999; lire 8440 per la prima persona di
famiglia acquisita e lire 3370 per ciascuna delle altre persone di famiglia
acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di
servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti. "Le
quote di aggiunta di famiglia spettanti al personale avente diritto all'aumento
previsto dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
27 novembre 1947, n. 1331, sono maggiorate di lire 500 mensili lorde per
ciascuno dei primi due figli minorenni a carico e di lire 1000 mensili lorde
per ciascuno degli altri figli minorenni a carico. Le quote stesse sono
ulteriormente maggiorate di lire 1000 mensili lorde per ciascuno dei figli
minorenni a carico che abbia superato il 14° anno di età. Si osservano, a tal
fine, le norme di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21
novembre 1945, n. 722. "L'importo di lire 25.000 stabilito dall'art. 2,
secondo e terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, è elevato a L. 30.000.
"Gli importi di lire 9000 e lire 8000 stabiliti dall'art. 2 del decreto
legislativo 16 aprile 1948, n. 585, e successive modificazioni, sono elevati, rispettivamente,
a lire 11.000 e a lire 10.000".
Art. 4
Nei confronti del personale
contemplato nel precedente art. 1, il disposto dell'art. 6 della legge 8 aprile
1952, n. 212, e successive modificazioni, è sostituito, a decorrere dal 1°
luglio 1959, dal seguente: "L'importo delle quote di aggiunta di famiglia
spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'art. 2 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331,
è stabilito nelle seguenti misure lorde mensili: lire 5120 per la prima persona
di famiglia acquisita e lire 3560 per ciascuna delle altre persone di famiglia
acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di
servizio nei Comuni aventi una popolazione inferiore ai 600.000 abitanti; lire
5270 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3650 per ciascuna delle
altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico del
personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di
almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999; lire 7030 per la prima persona di
famiglia acquisita e lire 3720 per ciascuna delle altre persone di famiglia
acquisita e per ciascun genitore a carico del personale con sede normale di
servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più
di 799.999; lire 8940 per la prima persona di famiglia acquisita e lire 3870
per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a
carico del personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una
popolazione di almeno 800.000 abitanti. "Le quote di aggiunta di famiglia
spettanti al personale avente diritto all'aumento previsto dall'art. 2 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331,
sono maggiorate di lire 500 mensili lorde per ciascuno dei primi due figli
minorenni a carico e di lire 1000 mensili lorde per ciascuno degli altri figli
minorenni a carico. Le quote stesse sono ulteriormente maggiorate di lire 500
mensili lorde per ciascuno dei figli minorenni a carico che abbia superate il
quattordicesimo anno di età. Si osservano, a tal fine, le norme di cui all'art.
4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.
"L'importo di lire 25.000 stabilite dall'art. 2, secondo e terzo comma,
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n.
1331, e successive modificazioni, è elevato a lire 30.000. "Gli importi di
lire 9000 e lire 8000 stabiliti dall'art. 2 del decreto legislativo 16 aprile
1948, n. 585, e successive modificazioni, sono elevati, rispettivamente, a lire
11.000 e a lire 10.000".
Le nuove misure delle quote di
aggiunta di famiglia derivanti dall'applicazione del presente articolo e di
quello precedente sono concesse direttamente dagli uffici ai quali spetta
l'ordinazione del pagamento degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni.
Gli Uffici provinciali del tesoro, per il personale da essi amministrato,
provvedono in base alle partite di spesa fissa che hanno in carico.
Art. 5
Ai
titolari di pensioni o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, indicati
nel precedente art. 2, sono concesse le quote di aggiunta di famiglia per il
coniuge, per i figli minorenni e per i genitori a carico, in ragione di lire
1000 mensili lorde per il periodo 1° febbraio-30 giugno 1959 e di lire 1500
mensili lorde dal 1° luglio 1959 per ciascuno dei predetti familiari a carico,
qualunque sia la popolazione del Comune di residenza (8).
Per l'attribuzione delle quote
di aggiunta di famiglia di cui al precedente comma si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni vigenti per la concessione delle analoghe quote al
personale in attività di servizio.
La
quota di aggiunta di famiglia di cui al presente articolo non compete per il
coniuge considerato a carico del proprio figlio ai fini dell'applicazione
dell'art. 2, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre
1945, n. 722, e successive modificazioni.
Nei
casi di pensioni o assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni
di cui al primo comma dell'art. 2 ed in parte a carico di altri enti, le quote
di aggiunta di famiglia sono corrisposte per la parte proporzionale alla quota
di pensione od assegno originariamente liquidata a carico dello Stato o delle
Amministrazioni anzidette.
Ai
titolari di più pensioni od assegni ordinari le quote di aggiunta di famiglia
spettano una sola volta.
La
corresponsione delle suddette quote di aggiunta di famiglia è sospesa nei
confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera
retribuita in dipendenza della quale percepiscono le quote di aggiunta di
famiglia o gli assegni familiari.
Ai
titolari di pensione o assegno privilegiato ordinario di prima categoria è
concesso il più favorevole tra il trattamento previsto dal presente articolo e
quello stabilito dall'art. 3 della legge 3 aprile 1958, n. 474.
La
concessione delle quote di aggiunta di famiglia di cui al presente articolo è
demandata agli Uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le rispettive
partite di pensione od assegno. Per ottenere tale concessione gli interessati
dovranno presentare apposita domanda ai predetti Uffici corredata dai documenti
di rito.
I
titolari di pensione od assegno ordinario hanno l'obbligo di denunziare al
competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni che
comportano la decadenza dal diritto alle quote di aggiunta di famiglia. Per le
dichiarazioni non conformi al vero, si applica la sanzione prevista per il
dipendente statale dal terzo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331.
Le
quote di aggiunta di famiglia di cui al presente articolo sono esenti da ogni
ritenuta erariale e non concorrono a formare il reddito complessivo ai fini
dell'imposta complementare.
Art. 6
I
miglioramenti derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 3 e 4 ed il
trattamento previsto dall'art. 15 della presente legge non danno luogo al
riassorbimento degli assegni personali, ivi compresi quelli previsti dagli articoli
3 e 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni
nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e dall'art. 4 del decreto-legge 31
luglio 1954, n. 534, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre
1954, n. 870.
Art. 7
Nei
confronti del personale contemplato nel precedente art. 1, la documentazione e
la relativa domanda per ottenere l'attribuzione delle quote di aggiunta di
famiglia, nonchè l'istanza relativa alla richiesta del congedo ordinario, sono
esenti dall'imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.
La
norma di cui al precedente comma si applica anche per le istanze e i documenti
necessari per l'attribuzione delle quote di aggiunta di famiglia ai titolari di
pensioni di cui al precedente art. 5.
Nelle
posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio, della paga o
della retribuzione, la riduzione stessa va operata sugli importi degli
emolumenti medesimi al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed
erariali.
Art. 8
Fermi
restando i criteri di attribuzione, l'importo dell'assegno personale di sede
spettante in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive modificazioni, è elevato, a
decorrere dal 1° maggio 1959, a lire 3200 mensili lorde, a favore del personale
con sede normale di servizio nel comune di Torino e negli altri Comuni della
stessa Provincia considerati unico centro economico col capoluogo ai fini
dell'applicazione del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, e
successive modificazioni.
Art. 9
Le
disposizioni di cui ai precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili,
al personale in attività ed in quiescenza il cui trattamento economico è
regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, nonchè
alle categorie di personali indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.
Art. 10
A
decorrere dal 1° luglio 1959, al personale statale in attività di servizio, il
cui trattamento economico è regolato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, e
successive modificazioni, e che abbia interamente beneficiato della
progressione per aumenti quadriennali, contemplata dalle tabelle allegate alla
legge 29 dicembre 1956, n. 1433, ovvero appartenga a categoria o rivesta
funzione o qualifica, per la quale non siano previsti tali aumenti, sono
attribuiti aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del
2,50 per cento dello stipendio massimo previsto per la rispettiva categoria,
funzione o qualifica, per ogni biennio di permanenza in essa successivamente
all'attribuzione dell'ultimo aumento quadriennale, ovvero dello stipendio
iniziale insuscettibile di aumento.
Ai
fini dell'applicazione del precedente comma si valuta l'anzianità complessiva
maturata nella categoria, funzione o qualifica rivestita al 1° luglio 1959 e in
altra posizione di impiego statale con trattamento equiparato a quello connesso
alla categoria, funzione o qualifica medesima.
In
caso di promozione, al personale provvisto di stipendio superiore a quello
iniziale della nuova categoria, funzione o qualifica, è attribuito lo stipendio
di tale nuova posizione di importo immediatamente superiore a quello spettante
al momento dell'avanzamento.
Al
personale cui nella prima applicazione del precedente primo comma competa nella
categoria, funzione o qualifica rivestita al 1° luglio 1959 uno stipendio
inferiore a quello che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla
stessa categoria, funzione o qualifica soltanto a decorrere dal 2 luglio 1959,
è attribuito quest'ultimo stipendio.
Nei
confronti del personale contemplato dalla legge 24 maggio 1951, n. 392, cessato
dal servizio anteriormente al 1° luglio 1959, la pensione è riliquidata d'ufficio,
con effetto dalla data predetta, considerando gli stipendi derivanti
dall'applicazione delle norme contenute nei precedenti commi, con riferimento
al giorno della cessazione dal servizio.
Art. 11
Ai dipendenti statali inquadrati
nelle categorie impiegatizie non di ruolo o dei ruoli aggiunti in base all'art.
21 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, ed all'art. 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, ed ai quali per effetto
dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19,
competa, nella posizione rivestita al 1° luglio 1959, uno stipendio inferiore
alla paga che sarebbe loro spettata se fossero rimasti salariati, è attribuito,
nella categoria o carriera di appartenenza, a decorrere dal 1° luglio 1959, lo
stipendio di importo immediatamente superiore all'ammontare della paga che
avrebbero conseguito, alla data del 1° luglio 1959, se non fossero stati
nominati impiegati.
La
disposizione di cui al precedente comma si applica anche a favore del personale
di cui all'art. 1 della legge 23 maggio 1956, n. 498, nei confronti del quale
non si fa luogo a recupero della differenza fra lo stipendio dovuto in
applicazione della cennata legge e quello effettivamente corrisposto sulla base
della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11
gennaio 1956, n. 19.
Art. 12
Ai
salariati non di ruolo che siano passati da una categoria di temporanei ad
altra superiore ed ai quali, per effetto dell'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, competa, nella posizione rivestita al
1° luglio 1959, una paga inferiore a quella che sarebbe loro spettata se
fossero rimasti nella categoria inferiore, è attribuita, nella categoria di
appartenenza, a decorrere dal 1° luglio 1959, la paga d'importo immediatamente
superiore a quella che avrebbero conseguita, alla data del 1° luglio 1959, se
non fossero passati alla categoria superiore.
Art. 13
Ai
salariati di ruolo provenienti da una categoria di temporanei ed ai quali, per
effetto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
1956, n. 19, competa, nella posizione rivestita al 1° luglio 1959, una paga
inferiore a quella che sarebbe loro spettata se fossero rimasti non di ruolo, è
attribuita, nella categoria di appartenenza, a decorrere dal 1° luglio 1959, la
paga d'importo immediatamente superiore a quella che avrebbero conseguita, alla
data del 1° luglio 1959, se non fossero stati nominati in ruolo.
Art. 14
Le assunzioni contrattuali di
operai giornalieri di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio
1952, n. 67, devono essere contenute entro i limiti numerici e di spesa
all'uopo da stabilire entro il 30 giugno, per il successivo esercizio e per
ciascuna Amministrazione, dall'Amministrazione medesima di concerto con quella
del tesoro.
I
provvedimenti relativi dovranno giustificare le esigenze di servizio per le
quali le assunzioni medesime si rendano necessarie.
Art. 15 (9)
Salvo
il più favorevole trattamento in atto per il personale dipendente dalle
Amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, al personale in servizio
presso i Centri meccanografici è corrisposta una indennità per ogni giornata di
effettivo lavoro nelle seguenti misure: Capo di
ciascun Centro meccanografico L.
600
Capo reparto L. 550
Operatore L. 400
Perforatore L. 400
Il contingente del personale
addetto a ciascun Centro meccanografico è previsto da apposito decreto del
Ministro competente, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 16
Gli
Enti locali ed altresì, previa deliberazione dei competenti organi collegiali
da assoggettare all'approvazione del Ministro vigilante di concerto con il
Ministro per il tesoro, gli Enti e gli Istituti di diritto pubblico, possono,
subordinatamente alle disponibilità dei rispettivi bilanci, estendere al
proprio personale i miglioramenti di cui agli articoli 1, 3 e 4 della presente
legge, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'art. 14 del decreto
legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 (10).
Gli
Enti locali e gli Enti ed Istituti di diritto pubblico possono altresì
estendere, con le modalità e con le condizioni stabilite dal precedente comma,
i miglioramenti di cui ai precedenti articoli 2 e 5 ai titolari di pensioni
facenti carico ai loro bilanci.
Art. 17
Alla
maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge, sarà
provveduto con i proventi derivanti dal decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1959, n. 167, recante variazioni alla tariffa di vendita al pubblico
dei tabacchi, nonchè dai provvedimenti riguardanti l'imposta di registro sui
trasferimenti immobiliari, le tasse di circolazione delle autovetture,
l'imposta generale sull'entrata per i consumi di lusso, l'imposta unica sui
giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, l'aumento della percentuale
spettante allo Stato sui canoni di abbonamento delle radioaudizioni e sulle
tasse radiofoniche, l'istituzione dell'imposta di fabbricazione sulla
margarina, l'aumento dell'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi
di categoria A e sulla parte di redditi imponibili di categoria B, che eccede
lire quattro milioni, i diritti catastali previsti dall'allegato A al regio
decreto 8 dicembre 1938, n. 2153, l'imposta di fabbricazione sui gas di petroli
liquefatti e il diritto erariale sul gas metano confezionato in bombole.
Il
Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle
variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge sia nei
riguardi della spesa sia dell'entrata.
La
facoltà di cui al precedente comma si estende anche alle assegnazioni di fondi
a favore delle Amministrazioni statali con ordinamento autonomo, per
sovvenzioni in dipendenza di maggiori oneri derivanti dall'applicazione della
presente legge.
Art. 18
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato.
Note:
(1)
Comma sostituito dall'art. 6, L. 10 agosto 1964, n. 656.
(2)
La Corte costituzionale, con sentenza 9 marzo 1990, n. 115, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale della presente lettera nella parte in cui non
prevede la pignorabilità, sequestrabilità e cedibilità dell'indennità
integrativa speciale istituita al primo comma dell'articolo, fino alla
concorrenza di un quinto, per ogni credito vantato nei confronti del personale.
Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 19 maggio 1993, n. 243 ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dei combinati disposti dell'articolo 1,
terzo comma, lettere b) e c), della legge 27 maggio 1959, n. 324 con gli
articoli 3 e 38 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 ; con gli articoli 13 e 26
della legge 20 marzo 1975, n. 70 e con gli articoli 14 della legge 14 dicembre
1973, n. 829 e 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210 nella parte in cui non
prevedono per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi
legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale secondo i principi
ed i tempi indicati in motivazione.
(3)
La Corte costituzionale, con sentenza 19 maggio 1993, n. 243, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dei combinati disposti dell'articolo 1, terzo
comma, lett. b) e c), della legge 27 maggio 1959, n. 324 con gli articoli 3 e
38 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032; con gli articoli 13 e 26 della legge
20 marzo 1975, n. 70 e con gli articoli 14 della legge 14 dicembre 1973, n. 829
(Riforma dell'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma
delle Ferrovie dello Stato) e 21 della legge 17 maggio 1985, n. 210
(Istituzione dell'ente «Ferrovie dello Stato"), nella parte in cui non
prevedono per i trattamenti di fine rapporto ivi considerati, meccanismi
legislativi di computo dell'indennità integrativa speciale secondo i principi
ed i tempi indicati in motivazione.
(4)
Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 3 marzo 1960, n. 185.
(5)Comma
sostituito dall' art. 7, L. 10 agosto 1964, n. 656.
(6)Comma
sostituito dall' art. 1, comma 2, L. 3 marzo 1960, n. 185.
(7)
Comma sostituito dall' art. 4, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1081, con effetto
dal 1° settembre 1971.
(8)
Comma modificato dall'art. 4, L. 3 marzo 1960, n. 185, a decorrere dal 1°
febbraio 1959.
(9)
A norma dell' art. 37, L. 15 novembre 1973, n. 734, il presente articolo non si
applica nei confronti del personale che fruisce dell' assegno perequativo
pensionabile.
(10)
Comma modificato dall'art. 7, L. 3 marzo 1960, n. 185.