Legge 3 agosto 1998, n. 315
"Interventi
finanziari per l'università e la ricerca"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998
Art. 1.
1. È autorizzata
la spesa:
a) di
lire 36 miliardi per il 1998, di lire 82,8 miliardi per il 1999 e di lire 89,4
miliardi a decorrere dal 2000, finalizzata all'incremento dell'importo delle
borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, secondo
misure e criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, assicurando anche, a partire dal 1° gennaio
1999, l'applicazione alle predette borse delle disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 26, primo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
nonchè di cui all'articolo 59,
comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni;
b) di
lire 1,170 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per la copertura
degli oneri derivanti da attività di selezione e di valutazione dei progetti di
ricerca universitaria di rilevante interesse nazionale, nonchè
dall'attribuzione di compensi ai componenti dell'apposita commissione di
garanzia e agli altri soggetti incaricati delle predette attività. L'importo
dei compensi è determinato con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica;
c) di
lire 2,8 miliardi per il 1998, di lire 1 miliardo per il 1999 e di lire 1
miliardo per il 2000, finalizzata al funzionamento degli istituti scientifici
speciali e per l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio di attrezzature
didattiche;
d) di
lire 1,830 miliardi per il 1998, di lire 3,830 miliardi per il 1999 e di lire
3,830 miliardi a decorrere dal 2000, per la costituzione di un fondo per
interventi di supporto alla programmazione, al riordino e alla valutazione
della ricerca scientifica e tecnologica, da ripartire con decreti del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. A valere sul fondo e
nei limiti della disponibilità di cui alla presente lettera si provvede alla
copertura di oneri per il funzionamento di organismi e strutture di supporto
nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, ivi compresi i compensi o
le indennità per i componenti, per attività di studio, indagine e rilevazione,
di fornitura di servizi informativi e telematici, di consulenza, monitoraggio e
valutazione nel predetto settore, nonchè per assunzioni a tempo determinato,
per le predette attività e nel limite di quindici unità, secondo la normativa
vigente per le pubbliche amministrazioni;
e) di
lire 4,7 miliardi per il 1998, di lire 5,4 miliardi per il 1999 e di lire 4,6
miliardi per il 2000 per l'attuazione del progetto Large Binocular
Telescope, con contributo all'Osservatorio astrofisico di Arcetri;
f) di
lire 52,5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per rifinanziare il
Fondo speciale per la ricerca applicata, di cui all'articolo 4 della
legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive
modificazioni;
g) di
lire 38,3 miliardi per il 1998, di lire 74,3 miliardi per il 1999 e di lire
88,3 miliardi per il 2000, per il finanziamento di progetti di ricerca
universitaria di rilevante interesse nazionale e di grandi attrezzature
scientifiche universitarie;
h)
di lire 1,7 miliardi per il 1998 e 3,2 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e
2000 da destinare ad interventi di edilizia universitaria del Politecnico di
Torino nella sede di Mondovì;
i)
di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, da assegnare
all'Università degli studi "La Sapienza" di Roma, finalizzati ad
interventi per opere di edilizia ed in particolare all'acquisizione o alla
ristrutturazione della sede distaccata di Latina e delle relative
strutture.
2. All'articolo 5,
comma 2, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
le parole: "e) e g)" sono sostituite dalle seguenti:
"e), senza la limitazione all'ambito territoriale di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni,
nonchè g)".
3. Alla legge 25 maggio
1990, n. 126, sono apportate le seguenti
modificazioni e integrazioni:
a) all'articolo
1, comma 1, dopo le parole: "di proprietà pubblica", sono inserite le
seguenti: "ovvero per l'acquisto";
b) all'articolo
1, comma 1, all'inizio del secondo periodo sono premesse le seguenti parole:
"Qualora intenda procedere alla realizzazione dell'immobile,";
c) all'articolo
2, comma 1, dopo le parole: "da realizzare", sono inserite le
seguenti: "o da acquistare".
4. Le università
possono utilizzare personale docente in servizio presso istituzioni
scolastiche, al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di
coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di corsi
di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione
per l'insegnamento nelle scuole secondarie. Le modalità di utilizzazione di
detto personale sono determinate con decreti del Ministero della pubblica
istruzione, nel limite di un onere per il bilancio dello Stato, relativo alla
spesa per la sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi per il
1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999 e di lire 50 miliardi a decorrere dal
2000. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente comma, tali
modalità sono individuate nella concessione di esoneri parziali dal servizio.
Gli atenei, con proprie disposizioni, adottano apposite procedure di
valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare, sulla
base di criteri generali determinati dalla commissione di cui all'articolo 4,
comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168,
nonchè disciplinano le modalità di partecipazione dei predetti docenti agli
organi accademici. Delle commissioni incaricate dagli atenei di provvedere alle
valutazioni comparative fanno comunque parte componenti designati
dall'amministrazione scolastica.
5. Per le
finalità di cui al comma 4 possono essere altresì utilizzati, per periodi non
superiori a un quinquennio, docenti e dirigenti scolastici della scuola
elementare, su richiesta delle strutture didattiche dei corsi di laurea di cui
al medesimo comma 4 nel limite del contingente previsto dall'articolo 456,
comma 13, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297. Le utilizzazioni sono disposte con le
procedure di cui al comma 4 sui posti già disponibili e che si renderanno tali
per effetto dell'applicazione del comma 6.
6. Il personale
dirigente e docente di scuola elementare che alla data di entrata in vigore
della presente legge è assegnato ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia
e psicologia delle università, ai sensi dell'articolo 5,
primo comma, della legge 2 dicembre 1967, n. 1213,
cessa da tale posizione alla scadenza del quinquiennio di durata
dell'assegnazione stessa. Sono abrogate le norme della medesima legge n. 1213
del 1967 incompatibili con la presente legge.
7. All'articolo 17,
comma 117, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
dopo le parole: "delle Accademie di belle arti," sono inserite le
seguenti: "degli Istituti superiori per le industrie artistiche,".
8. All'articolo 4
della legge 19 novembre 1990, n. 341, e
successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8".
Art. 2.
1. All'onere
derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere a), b), c) e d) per il triennio 1998-2000, pari a lire
41,8 miliardi per l'anno 1998, lire 88,8 miliardi per l'anno 1999 e lire 95,4
miliardi per l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
2. All'onere
derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1,
lettere e), f), g), h) e i) per il triennio 1998-2000, pari a
lire 49,7 miliardi per l'anno 1998, lire 140,4 miliardi per l'anno 1999 e lire
153,6 miliardi per l'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
3. All'onere
derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4,
per il triennio 1998-2000, pari a lire 8 miliardi per l'anno 1998, lire 28,5
miliardi per l'anno 1999 e lire 50 miliardi per l'anno 2000, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 1998, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo
al Ministero della pubblica istruzione.
4. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
1. Per la
realizzazione di opere infrastrutturali e viarie nelle province di Varese e di
Como atte ad agevolare gli insediamenti delle strutture universitarie di Varese
e di Como, sono autorizzati limiti di impegno decennali, rispettivamente, di
lire 2,5 miliardi per il 1999 e di lire 3,5 miliardi per il 2000.
2. All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 2,5 miliardi per
il 1999 e lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si fa fronte mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per il 1999 e per il 2000 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
Art. 4.
1. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana