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11-07-1980 n° 312 - Leggi

Legge 11 luglio 1980, n. 312
Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Legge 11 luglio 1980, n

Legge 11 luglio 1980, n. 312 (*)

(in SO alla GU 12 luglio 1980, n. 190)

 

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato

 

TITOLO I

Personale dei ministeri

 

 

Art. 1. Area di applicazione.

 

Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano agli impiegati civili ed agli operai delle amministrazioni dello Stato destinatari del D.P.R.  11 maggio 1976, n.  268. Sono esclusi i dirigenti, il personale di cui all'articolo 25, undicesimo comma della presente legge ed il personale con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione ed equiparati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Ai ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, ai direttori, ai direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici, ai direttori e sperimentatori delle stazioni sperimentali per l'industria si applica in via provvisoria, in attesa del definitivo assetto degli enti medesimi, il trattamento economico dei docenti universitari.

A tal fine per i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, per i direttori ed i direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e per i direttori delle stazioni sperimentali per la industria si considerano gli stipendi dei professori di ruolo dell'Università;  per i primi ricercatori dell'Istituto superiore di sanità gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 30 per cento;  per i ricercatori dell'Istituto superiore di sanità e per gli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e talassografici e delle stazioni sperimentali dell'industria gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 10 per cento. L'Istituto centrale di statistica è autorizzato ad estendere al dipendente personale, con gli appositi adattamenti, le disposizioni previste dalla presente legge per il personale dei ministeri, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle amministrazioni competenti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1957, n.  33, si provvede alla disciplina degli uffici e del personale comunque in servizio presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro entro il limite della dotazione organica complessiva di 120 posti. Fino a quando non sarà provveduto al sensi del citato articolo 17, e nel rispetto comunque dei principi che saranno fissati in una legge-quadro sul pubblico impiego, si applicano, nei confronti del predetto personale, le vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

 

 

Art. 2. Qualifiche funzionali.

 

Il personale contemplato nel presente titolo è classificato in otto qualifiche funzionali ad ognuna delle quali corrisponde il livello retributivo stabilito dal successivo articolo 24. Le qualifiche sono le seguenti: Prima qualifica:  attività semplici. Attività elementari, manuali e non, per il cui esercizio non si richiede alcun specifica preparazione. Seconda qualifica:  attività semplici con conoscenze elementari. Attività semplici, manuali e non, comprese quelle di conservazione, riproduzione o smistamento il cui esercizio richieda preparazione e conoscenze elementari. Terza qualifica:  attività tecnico-manuale con conoscenze non specialistiche. Attività tecnico-manuali che presuppongono conoscenze tecniche non specializzate;  o, se di natura amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili elementari.

Può essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di uso semplice. Quarta qualifica:  attività amministrative o tecniche con conoscenze specialistiche e responsabilità personali. Attività amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali che presuppongono conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione specializzata in quello tecnico e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici. Quinta qualifica:  attività con conoscenza specialistica e responsabilità di gruppo. Attività professionali richiedenti preparazione tecnica;  o particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro;  o perizia nell'esecuzione;  o interpretazione di disegni o di grafici e relative elaborazioni.  Possono comportare anche responsabilità di guida e di controllo tecnico-pratico di altre persone. Sesta qualifica:  attività con conoscenze professionali e responsabilità di unità operative. Attività nel campo amministrativo o tecnico nell'ambito di prescrizioni di massa riferite a procedure o prassi generali;  particolare apporto di competenze in operazioni su apparati e attrezzature, richiedenti conoscenze particolari delle relative tecnologie;  funzioni di indirizzo e coordinamento di unità operative comprendenti prestazioni lavorative di minor rilievo. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da responsabilità per le attività direttamente svolte e per il risultato conseguito dalle unità operative sottordinate. Settima qualifica:  attività con preparazione professionale o con eventuale responsabilità di unità organiche. Attività professionali comportanti o preposizioni a uffici, servizi o altre unità organiche non aventi rilevanza esterna, con margini valutativi per il perseguimento dei risultati, e facoltà di decisione e proposta nell'ambito di direttive generali;  ovvero attività di collaborazione istruttoria o di studio, nel campo amministrativo e tecnico, richiedente specializzazione e preparazione professionale di settore a livello universitario. La preposizione a unità organiche comporta piena responsabilità per le direttive o istruzioni impartite nell'attività di indirizzo e coordinamento e per i risultati conseguiti. Ottava qualifica:  attività con specializzazione professionale o con eventuale responsabilità esterna. Attività professionali comportanti preposizione a uffici o servizi con rilevanza esterna, a stabilimenti od opifici;  ovvero attività di coordinamento e di promozione, nonché di verifica dei risultati conseguiti, relativamente a più unità organiche non aventi rilevanza esterna operanti nello stesso settore;  oppure attività di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti preparazione professionale di livello universitario, con autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi, in ordine agli obiettivi e agli indirizzi impartiti. Vi è connessa responsabilità organizzativa nonché responsabilità esterna per i risultati conseguiti.

 

 

Art. 3. Profili professionali.

 

Ogni qualifica funzionale comprende più profili professionali:  questi si fondano sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilità ed ai requisiti di accesso alla qualifica. Dopo il primo inquadramento ai sensi del successivo articolo 4 si procederà ad un inquadramento definitivo, con decorrenze corrispondenti a quelle del primo inquadramento, che sarà preceduto dall'inserimento dei profili professionali nelle qualifiche funzionali. I profili professionali saranno identificati dalla commissione di cui al successivo articolo 10, e stabiliti con il procedimento di cui all'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

La prima identificazione avverrà entro 12 mesi dall'entrata in vigore di questa legge. Le modifiche successive seguiranno il medesimo procedimento.

 

 

Art. 4. Primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale in servizio al 1° gennaio 1978.

 

Il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1978 è inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° luglio 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° gennaio 1978 e secondo le seguenti corrispondenze: nella seconda qualifica funzionale il personale della carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso o qualifica equiparata e gli operai comuni; nella terza qualifica funzionale il personale della carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso capo o qualifica equiparata, delle carriere ausiliarie strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 165, della carriera ausiliaria atipica con la qualifica corrispondente a quella di commesso e gli operai qualificati; nella quarta qualifica funzionale il personale della carriera esecutiva ordinaria con le qualifiche di coadiutore e coadiutore principale e qualifiche equiparate, della carriera ausiliaria atipica con la qualifica corrispondente a quella di commesso capo, i vigili del fuoco, gli operai specializzati, il personale con la qualifica di tecnico, di tecnico capo dei fari, di guardia e di capo guardia di sanità; nella quinta qualifica funzionale il personale della carriera esecutiva ordinaria con la qualifica di coadiutore superiore o qualifica equiparata, delle carriere esecutive strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 245, della carriera esecutiva atipica con le qualifiche corrispondenti a quelle di coadiutore e coadiutore principale, i capi operai, i capi squadra e i vice capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; nella sesta qualifica funzionale il personale della carriera di concetto con le qualifiche di segretario e segretario principale o qualifiche equiparate, della carriera esecutiva atipica con la qualifica corrispondente a quella di coadiutore superiore ed i capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; nella settima qualifica funzionale il personale della carriera di concetto con la qualifica di segretario capo o qualifica equiparata, delle carriere di concetto strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 370, e della carriera direttiva con le qualifiche di consigliere e di direttore di sezione o qualifiche equiparate; nell'ottava qualifica funzionale il personale della carriera direttiva con la qualifica di direttore aggiunto di divisione o qualifica equiparata e personale delle carriere direttive strutturate su una unica qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 387 e superiore. Ai fini dell'inquadramento previsto nel primo comma, si considerano carriere ausiliarie atipiche quelle con parametro iniziale di stipendio superiore a 100 e con parametro finale superiore a 165 e carriere esecutive atipiche quelle con parametro superiore, rispettivamente, a 120 e a 245. Sono considerate inoltre atipiche, ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali, le posizioni operaie ed impiegatizie per le quali risulta una sola qualifica con parametri superiori a quelli delle corrispondenti qualifiche tipiche. Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di commesso, coadiutore principale, segretario principale, direttore di sezione o qualifiche corrispondenti e gli operai specializzati che abbiano maturato oppure abbiano in corso di maturazione l'anzianità che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'ammissione allo scrutinio per il conseguimento rispettivamente della qualifica di commesso capo, coadiutore superiore, segretario capo, direttore aggiunto di divisione e capo operaio, sono inquadrati o saranno inquadrati a mano a mano che matureranno detta anzianità nella qualifica superiore anche in soprannumero.

A tale fine si osserverà l'ordine risultante dal ruolo di provenienza. Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1978 e la data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nelle qualifiche funzionali con l'osservanza dei criteri innanzi indicati.  L'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dal giorno della nomina ed economica da quello della effettiva assunzione in servizio. Per il dipendente che successivamente al 1° luglio 1978 abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nella qualifica con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti stessi. Nel caso in cui, dopo il 1° gennaio 1978, il dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera o una promozione alla qualifica superiore che, se ottenuta prima, avrebbe determinato l'inquadramento nella qualifica superiore, si procede, con effetto dalla data del passaggio o della promozione, ad un nuovo inquadramento nella suddetta qualifica, secondo le corrispondenze stabilite nel presente articolo. Il personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita, corrispondono a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai profili professionali di cui al precedente articolo 3, è inquadrato nelle qualifiche medesime, anche in soprannumero.  Ove manchi una esatta corrispondenza di mansioni, si ha riguardo, ai fini dell'inquadramento, al profilo assimilabile della stessa qualifica. I dipendenti che abbiano effettivamente svolto per un periodo non inferiore a cinque anni le mansioni di un profilo diverso dalla qualifica rivestita secondo il vecchio ordinamento possono essere inquadrati, a domanda, previo parere favorevole della commissione d'inquadramento prevista dal successivo articolo 10, nel profilo professionale della qualifica funzionale relativa alle mansioni esercitate. [Il personale che ritenga di individuare in una qualifica funzionale superiore a quella in cui è stato inquadrato le attribuzioni effettivamente svolte da almeno cinque anni può essere sottoposto, a domanda da presentarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione, ad una prova selettiva intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa professionalità]. [Il contenuto delle prove selettive e i criteri di valutazione, le modalità di partecipazione, la composizione della commissione esaminatrice, le sedi di svolgimento di tale prova e quant'altro attiene alla prova stessa saranno stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al precedente articolo 3]. [Le prove selettive di cui al precedente comma si svolgeranno contemporaneamente anche se in sedi diverse]. [Il personale che conseguirà l'idoneità nella prova selettiva sarà inquadrato nella nuova qualifica funzionale nei limiti della dotazione organica stabilita per la qualifica stessa, secondo l'ordine della relativa graduatoria, sino ad esaurimento degli idonei]. I dipendenti assunti in servizio posteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, quali vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del troncone di concetto delle soppresse carriere speciali, indetti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3, sono inquadrati nella qualifica funzionale settima al compimento di due o di quattro anni di effettivo servizio nella carriera di concetto, se provvisti, rispettivamente, di diploma di laurea o di titolo dl studio equipollente, ovvero di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. L'inquadramento alla predetta qualifica avverrà secondo gli stessi criteri stabiliti per il personale della carriera direttiva con qualifica di consigliere. Gli inquadramenti del personale di cui ai precedenti commi ottavo, nono e quattordicesimo decorrono ai fini giuridici dal 1° gennaio 1978 ed ai fini economici dal 1° luglio 1978. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, si applicano ai soli fini giuridici con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse anche nei confronti degli impiegati del Ministero delle finanze già inquadrati nei ruoli indicati nel primo comma dell'articolo 2 del citato decreto presidenziale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, dopo il 1° luglio 1970 ma con decorrenza anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. 1° giugno 1972, n. 319. Gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, già appartenenti alle soppresse carriere speciali e successivamente inquadrati nelle carriere di concetto ordinarie in virtù di opzione, possono chiedere, entro novanta giorni dalla predetta data, di essere inquadrati, anche in soprannumero, nella settima qualifica funzionale se pervenuti ai parametri 255 o 297 ovvero, all'ottava qualifica funzionale se pervenuti al parametro 370. Fermi restando gli effetti derivati dall'applicazione dell'articolo 14 della legge 4 agosto 1975, n. 397, le disposizioni della suddetta norma sono estese al personale incluso nelle graduatorie formate ai sensi del medesimo articolo, provvedendosi all'inquadramento nelle qualifiche quarta e sesta, anche in soprannumero, degli aventi diritto secondo l'ordine delle predette graduatorie, con le decorrenze giuridica ed economica previste dal presente titolo.

 

 

Art. 5. Dotazioni organiche.

 

Con successivo disegno di legge da presentarsi entro il termine previsto dall'articolo 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, come modificato dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, sarà stabilita la dotazione organica complessiva per ogni qualifica funzionale sulla base delle esigenze globali delle amministrazioni interessate. In attesa della legge di cui al comma precedente, la dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali è stabilita in misura pari alla somma delle dotazioni organiche complessive delle diverse carriere degli impiegati e degli operai esistenti alla data del primo gennaio 1978, esclusi i ruoli ad esaurimento, aumentata del numero di posti necessari alla sistemazione del personale di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34, nonché di quello interessato ai trasferimenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e 618. Nelle nuove dotazioni sarà reso indisponibile un numero di posti pari a quello del personale non di ruolo da sistemare ai sensi degli articoli 30, 31, 32, 33 e 34, nonché di quello interessato ai trasferimenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e 618.

 

 

Art. 6. Contingenti di qualifica.

 

[Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno determinate, in attesa della legge di cui al primo comma del precedente articolo 5 ed entro la dotazione cumulativa di cui al secondo comma dell'articolo stesso, le dotazioni organiche di ciascuna qualifica e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica in relazione ai fabbisogni funzionali delle varie amministrazioni. Con gli stessi criteri e procedure si provvederà alle successive variazioni. Il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e quello delle organizzazioni sindacali si considerano acquisiti se non pervenuti entro 30 giorni dalla loro richiesta].

 

 

Art. 7. Accesso alle qualifiche.

 

L'accesso alle singole qualifiche funzionali avverrà per pubblico concorso consistente in una valutazione obiettiva del merito dei candidati accertato con prove selettive a contenuto teorico-pratico attinenti alle attività e ai profili della qualifica. In attesa di una disciplina organica, che sarà stabilita in una legge-quadro sul pubblico impiego, i concorsi, unici per tutte le amministrazioni, saranno banditi annualmente anche limitatamente ai posti disponibili negli uffici aventi sede in determinate regioni, gruppi di regioni, compartimenti o altre circoscrizioni superiori alla provincia, salva per tutti i cittadini la facoltà di parteciparvi. Gli impiegati assegnati ad uffici operanti nella circoscrizione di prima destinazione non possono essere trasferiti ad uffici aventi sedi in circoscrizione diversa prima del compimento di cinque anni di servizio effettivamente prestato nella sede di prima destinazione. Per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso, potrà tenersi conto, oltre che dei posti disponibili alla data del bando, anche di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno. Le nomine ai posti eccedenti quelli disponibili alla data del bando sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare il numero ed il regolamento tipo delle prove di esame, lo svolgimento dei concorsi, la nomina e la composizione delle Commissioni esaminatrici e quanto occorra in materia di concorsi, nonché i criteri di destinazione dei vincitori. Le norme di cui all'articolo 1, 1) e all'art. 2, D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472, relativi ai corsi di preparazione, con concessione di borse di studio per il reclutamento di impiegati continuano a trovare applicazione ai fini dell'accesso ai profili professionali ascritti alla settima e alla ottava qualifica funzionale. Le modalità di ammissione ai corsi e del relativo svolgimento, i criteri per le prove di esame, la nomina e composizione delle commissioni esaminatrici, nonché quanto altro occorra per la organizzazione e lo svolgimento dei corsi medesimi, saranno dettate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'accesso alle qualifiche avverrà indipendentemente dal tipo di diploma di laurea.

 

 

Art. 8. Accesso alle qualifiche IV e VI.

 

Per il primo triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge il personale che alla stessa data apparteneva alle soppresse carriere ausiliarie ed esecutive può partecipare ai concorsi pubblici per l'assunzione a profili appartenenti alle qualifiche IV e VI con i criteri e le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 14.

 

 

Art. 9. Riserva di posti.

 

L'ottanta per cento dei posti che si renderanno disponibili nelle varie qualifiche funzionali, dopo l'inquadramento definitivo del personale nelle qualifiche, è riservato al personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal relativo bando. Detti posti saranno conferiti mediante concorso interno nazionale in conformità delle norme che saranno fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La presente norma si applica una sola volta e contemporaneamente al primo concorso pubblico.

 

 

Art. 10. Commissione paritetica per l'inquadramento nelle nuove qualifiche.

 

Per le operazioni relative all'inquadramento di cui ai precedenti articoli 3 e 4 è istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, una commissione paritetica presieduta da un sottosegretario di Stato o per sua delega da un dirigente generale e composta da sei rappresentanti dell'amministrazione statale e da sei rappresentanti dei dipendenti statali designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, la quale dovrà pronunciarsi sull'identificazione concreta dei profili professionali, sulla corrispondenza tra le attuali e le nuove qualifiche di inquadramento ai sensi dell'ottavo comma del predetto articolo 4 nonché su ogni altra questione che potrà insorgere e sarà sottoposta al suo esame dalle singole amministrazioni in sede di applicazione degli stessi articoli. Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti.

 

 

Art. 11. Espletamento dei concorsi.

 

I concorsi per l'assunzione di personale banditi alla data di entrata in vigore della presente legge saranno espletati ed i vincitori saranno inquadrati nelle qualifiche funzionali in relazione alla carriera o categoria cui si riferiva il concorso ed ai criteri previsti per l'inquadramento nelle qualifiche stesse dalle disposizioni contenute nei precedenti articoli concernenti il personale in servizio alla data del 1° gennaio 1978. I corsi di reclutamento di cui agli articoli 1, 1) e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, in via di svolgimento o già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno portati a termine ed i relativi vincitori saranno inquadrati nella settima qualifica funzionale con i criteri e le modalità di cui al precedente comma.

L'ammissione al corso e le nomine nella qualifica funzionale verranno effettuate secondo l'ordine delle rispettive graduatorie previste dagli articoli 15 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, indipendentemente dal tipo di diploma di laurea posseduto dagli ammessi ai corsi, salvo quanto prescrive l'articolo 2, comma nono, del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.

 

 

Art. 12. Ammissione ai concorsi di personale in servizio.

 

Ai concorsi pubblici potrà partecipare il personale con profilo professionale di qualifica immediatamente inferiore, in servizio da almeno cinque anni senza demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio prescritto, salvo che questo non sia specificatamente richiesto dal particolare profilo professionale.

 

 

Art. 13. Titoli di studio.

 

Salvo quanto diversamente disposto dai successivi articoli e quanto previsto dai profili professionali per l'accesso alle varie qualifiche funzionali è prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio: 1) licenza di scuola elementare ed assolvimento dell'obbligo scolastico per le qualifiche 1ª e 2ª; 2) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado per le qualifiche 3ª e 4ª; 3) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado per le qualifiche 5ª e 6ª; 4) diploma di laurea per le qualifiche 7ª e 8ª.

 

 

Art. 14. Riserva di posti.

 

Nei concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti: 50 per cento dalla 1ª alla 2ª qualifica; 40 per cento dalla 2ª alla 3ª e dalla 3ª alla 4ª qualifica; 30 per cento dalla 4ª alla 5ª qualifica; 30 per cento dalla 5ª alla 6ª qualifica; 30 per cento dalla 6ª alla 7ª qualifica; 30 per cento dalla 7ª all'8ª qualifica. Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che abbiano un'anzianità di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso a tale qualifica inferiore, salvo altro titolo di studio. Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento, viene considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella della carriera di appartenenza che ha dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica. La riserva sarà totale per i profili la cui professionalità di base può essere acquisita soltanto in un profilo appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, sempreché ciò risulti espressamente dal profilo professionale della qualifica di accesso.

 

 

Art. 15. Congedo ordinario.

 

Il congedo ordinario è stabilito in trenta giorni lavorativi da fruirsi irrinunciabilmente nel corso dello stesso anno solare in non più di due soluzioni, salvo eventuali motivate esigenze di servizio, nel qual caso l'impiegato ha diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del personale di cui al successivo articolo 133. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale di 150 ore di permesso retribuito sia per l'aggiornamento professionale mediante corsi istituiti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, sia per il conseguimento del titolo di istruzione della scuola dell'obbligo.

 

 

Art. 16. Aspettativa sindacale.

 

Il numero dei dipendenti da collocare in aspettativa per motivi sindacali di cui agli articoli 45 e seguenti della legge 18 marzo 1968, n. 249, è fissato in 80 unità complessive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, il contingente di cui al precedente comma verrà annualmente rideterminato in relazione alla consistenza del personale in servizio.

 

 

Art. 17. Abolizione dei rapporti informativi.

 

Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali. Restano salve le relazioni previste, al termine del periodo di prova, per la conferma in ruolo nonché i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali relativi al personale che ha titolo per accedere a posti dirigenziali per quanto richiesto dall'articolo 22, settimo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, avendo riguardo alle posizioni del nuovo ordinamento che saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

 

Art. 18. Sanzioni disciplinari e note di demerito.

 

Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio al livello retributivo superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, esclusa la censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata. Nel caso in cui l'attività prestata sia stata comunque di scarso rendimento, senza valida giustificazione, il capo ufficio del personale interessato ha l'obbligo di presentare al consiglio di amministrazione apposita relazione motivata accompagnata dalle controdeduzioni dell'interessato. Detta relazione va notificata al dipendente entro il mese di gennaio successivo all'anno considerato e le controdeduzioni debbono pervenire al capo ufficio entro il successivo mese di febbraio. Il consiglio di amministrazione può deliberare a carico del dipendente interessato una nota di demerito che produrrà gli stessi effetti di cui al primo comma.

 

 

Art. 19. Ruoli unici nazionali.

 

Con la legge-quadro sul pubblico impiego verrà costituito l'organo centrale per l'amministrazione del personale statale e saranno dettate norme per l'istituzione dei ruoli unici nazionali del personale medesimo.

 

 

Art. 20. Riserva di posti carriera diplomatica.

 

Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il 15 per cento dei posti è riservato agli impiegati del Ministero degli affari esteri con qualifiche corrispondenti a quelle già delle carriere di concetto della stessa amministrazione, in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella ex carriera di concetto di provenienza o nelle nuove corrispondenti qualifiche. I posti riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, saranno conferiti agli idonei.

 

 

Art. 21. Organizzazione del lavoro.

 

L'organizzazione del lavoro dei pubblici dipendenti sarà ispirata al principio della partecipazione e della responsabilità, valorizzando l'apporto individuale e la qualificazione professionale degli addetti, la responsabilizzazione ad ogni livello, la mobilità ed il perfezionamento del personale, al fine di assicurarne un continuo adeguamento ai valori di democrazia, funzionalità, buon andamento e imparzialità. Per le esigenze funzionali delle singole amministrazioni ed in relazione a specifici progetti per il raggiungimento di ben definiti obiettivi si potranno costituire, nell'ambito delle strutture delle amministrazioni interessate, gruppi di lavoro anche interprofessionali, particolarmente quando l'azione amministrativa si estrinsechi in attività di studio, di ricerca, di progettazione e di programmazione, di verifica dei risultati conseguiti. L'organizzazione del lavoro deve essere finalizzata nel suo dinamico adeguamento alla realtà operativa dell'amministrazione, agli obiettivi di efficienza, di economicità, di efficacia e di redditività dell'azione tecnico-amministrativa e volta ad assicurare il massimo coordinamento tra i vari livelli dell'amministrazione pubblica ed il soddisfacimento della domanda di servizi da parte della collettività nazionale, eliminando interferenze e duplicazioni di competenze, pareri e concerti esterni non necessari.

 

 

Art. 22. Produttività e rendimento.

 

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 21 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale saranno dettate norme in materia di organizzazione del lavoro nella pubblica amministrazione in armonia con i criteri ed i principi ispiratori contenuti nello stesso precedente articolo. Tali norme devono essere altresì finalizzate al recupero della produttività e al miglioramento dell'efficacia nelle prestazioni dei servizi, anche mediante l'introduzione di idonee metodologie di valutazione, che consentano l'individuazione e l'impiego di standards di esecuzione differenziati secondo il tipo di attività individuale e di gruppo. Gli standards di esecuzione sono definiti, e periodicamente riveduti, in sede di relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione, sulla base di indici di produttività e di altre idonee misure di quantità, qualità e costo del lavoro, in funzione di programmi triennali di progressivo incremento della produttività nell'erogazione dei servizi di competenza delle singole Amministrazioni. Con successiva legge si determineranno nuovi criteri di valutazione ai fini dell'accelerazione o del rallentamento nella progressione economica del personale per merito o demerito.

 

 

Art. 23. Conservazione delle attribuzioni.

 

Fino a quando non sarà provveduto all'inquadramento del personale nelle nuove qualifiche in relazione ai profili professionali di cui al precedente articolo 3, nulla è innovato circa i compiti e le attribuzioni previsti dalla normativa vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge per le qualifiche rivestite all'atto dell'inquadramento.

 

 

Art. 24. Stipendi.

 

A decorrere dal 1° gennaio 1978 ai fini giuridici e dal 1° luglio 1978 agli effetti economici, al personale classificato nelle otto qualifiche funzionali che individuano corrispondenti livelli retributivi di cui al precedente articolo 2, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:

 

primo livello

L. 1.800.000

secondo 

L. 2.196.000

terzo        

L. 2.556.000

quarto      

L. 2.790.000

quinto      

L: 3.150.000

sesto       

L: 3.600.000

settimo    

L. 4.500.000

ottavo      

L. 5.400.000

 

Al compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento costante del 16 per cento dello stipendio iniziale di livello. Nel periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito. 

Gli aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della classe di stipendio successiva. Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del personale di cui al successivo articolo 133. Al personale di cui al presente titolo non si applicano le disposizioni relative all'aumento anticipato di stipendio per merito previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

 

Art. 25. Attribuzione nuovi stipendi.

 

Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, al personale collocato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente articolo 4, si considera il trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla stessa data per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, aggiunzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, nonché per la valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio. Agli stessi fini si considera anche l'assegno personale pensionabile previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e quello stabilito dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe. Nel caso in cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale del livello di inquadramento, è attribuito quest'ultimo stipendio. Qualora invece detto trattamento sia superiore, è attribuito lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso. Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi. Gli assegni ad personam di cui agli articoli 2, 3, 20 e 22 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e all'articolo 9 della legge 19 luglio 1977, n. 412, sono riassorbiti con la successiva progressione economica, per passaggi di livello. Per il personale di cui al terzo comma del precedente articolo 1 si osservano, ai fini della determinazione dei nuovi stipendi, le disposizioni di cui agli articoli da 71 a 75 del titolo III, capo I, della presente legge. Lo stanziamento per il compenso particolare da corrispondere al personale dell'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'articolo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519, è determinato annualmente, con la legge di bilancio, al netto delle somme per la corresponsione al personale dell'Istituto stesso dell'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, e dell'assegno pensionabile di cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 964, iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 1979, nonché di quella occorrente per la corresponsione al personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori dell'assegno speciale mensile di cui al secondo comma dell'articolo unico della predetta legge 20 dicembre 1977, n. 964. La somma disponibile per detto compenso particolare viene distribuita in ragione diretta della radice quadrata di parametri convenzionali ricavati dividendo lo stipendio annuo lordo derivante dall'inquadramento nelle qualifiche funzionali per il valore del punto parametrale. Per il solo personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori del predetto Istituto la misura del compenso particolare viene ridotta di un importo pari all'assegno speciale mensile di cui al secondo comma dell'articolo unico della legge 20 dicembre 1977, n. 964. Il personale della carriera diplomatica continua ad essere disciplinato dal proprio ordinamento di settore.

Ai funzionari della predetta carriera con il grado di segretario di legazione e di primo segretario di legazione è attribuito il trattamento economico previsto per gli impiegati dello Stato inquadrati nella settima qualifica funzionale, con la relativa progressione economica per anzianità di servizio indipendentemente dal grado rivestito. Ai consiglieri di legazione che non abbiano ancora conseguito il trattamento stabilito per il primo dirigente è attribuito il trattamento economico previsto per gli impiegati dello Stato inquadrati nell'ottava qualifica funzionale. Al suddetto personale della carriera diplomatica si applicano i precedenti articoli 4 e 24 nonché il primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo. Il dipendente che transiti alla qualifica superiore consegue nella nuova posizione, anche ai fini dell'ulteriore progressione economica, lo stipendio, tra quelli conseguibili nella qualifica per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente posizione. Nel caso in cui nella nuova qualifica, ai sensi di quanto previsto dal penultimo comma del presente articolo, siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, ai fini della ulteriore progressione economica, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.

 

 

Art. 26. Riassunzione personale carriera ausiliaria Ministero dei beni culturali ed ambientali.

 

Il personale della carriera ausiliaria che sia appartenuto o appartenga al ruolo dei custodi e guardie notturne di cui alla tabella IV, 2, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e che non abbia ottenuto o abbia avuto revocato dal Ministero dell'interno il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza, prevista dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, può chiedere, entro novanta giorni dalla risoluzione del rapporto di impiego, l'inquadramento, anche in soprannumero, con la possibilità della compensazione di cui all'ultimo comma del presente articolo, nel ruolo di cui alla tabella IV, 1, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dal testo unico degli impiegati civili dello Stato. Per i rapporti già risolti la domanda d'inquadramento, da parte degli interessati, deve essere presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento avverrà, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero dei beni culturali ed ambientali, lasciando vacanti, in relazione al soprannumero di cui al primo comma del presente articolo, un pari numero di posti nel ruolo dei custodi e guardie notturne, con esclusione dei posti che hanno formato oggetto di concorso, facendo salve le anzianità pregresse.

 

 

Art. 27. Inquadramento del personale del lotto e attribuzione dei nuovi stipendi.

 

Il personale del lotto di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e successive modificazioni ed integrazioni, è inquadrato nelle seguenti qualifiche funzionali con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1978 ed economica dal 1° luglio 1978: a) IV qualifica:  aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi; b) V qualifica ricevitori. Ai fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente comma, si considera: a) per gli aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi il trattamento economico complessivo lordo annuo percepito al 1° luglio 1978 o alla data di assunzione se successiva per stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui all'articolo 18, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, aggiunzioni previste dai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, nonché per la valutazione ai fini dall'anzianità di servizio; b) per i ricevitori del lotto il trattamento complessivo lordo annuo costituito dallo stipendio convenzionale pari a quello della classe iniziale della seconda qualifica della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello Stato, dall'assegno perequativo previsto dall'articolo 18, primo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, e degli altri emolumenti indicati al precedente punto a). Ai ricevitori che nel triennio 1975-77 hanno conseguito una riscossione media compresa tra 24 e 302 milioni di lire è attribuito un assegno annuo ad personam pari all'1,30 per cento dell'importo eccedente i 24 milioni di lire. 

Ai ricevitori che nello stesso triennio 1975-77 hanno conseguito una riscossione media superiore ai 102 milioni di lire è attribuito un assegno annuo ad personam di lire 1.014.000.  Dal 1° luglio 1978 è attribuito ai ricevitori del lotto ed ai reggenti incaricati della gestione di una ricevitoria un compenso graduale sulle riscossioni mensili eccedenti l'importo di lire 8.500.000 da calcolare come segue: 0,60 per cento per le riscossioni comprese tra lire 8.500.000 e lire 21.000.000; 0,15 per cento per le riscossioni eccedenti l'importo di lire 21.000.000. L'assegno ad personam, non pensionabile, sarà riassorbito con i futuri miglioramenti economici derivanti dai rinnovi contrattuali. In ogni caso le eventuali maggiori somme riscosse dai ricevitori (titolari e reggenti) fino all'entrata in vigore della presente legge sono irripetibili. Nei confronti del personale del lotto si applicano le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, concernenti il congedo, le aspettative e le assenze dal servizio.  Il limite di età stabilito per il collocamento a riposo d'autorità, dall'articolo 6, lettera a), della legge 6 agosto 1967, n. 699, è ridotto a 65 anni.  Il personale che ha superato detto limite di età sarà collocato in pensione nell'arco di tre anni. Per quanto non previsto nel precedente comma continuano ad applicarsi nei confronti del personale del lotto le norme attualmente vigenti fino a quando con successiva legge sarà provveduto ad adeguare lo stato giuridico derivante al personale stesso dalla attribuzione della qualifica funzionale, nonché alla necessaria revisione della disciplina e struttura del gioco del lotto. Continuano ad applicarsi gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

 

 

Art. 28. Spese di gestione e pagamento delle retribuzioni al personale del lotto.

 

Le spese di gestione previste dall'articolo 95 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, fino a quando non saranno emanate nuove disposizioni in materia, saranno sostenute dal ricevitore o reggente, con diritto al rimborso nella misura e con le modalità stabilite dal predetto articolo 95 e successive modificazioni. Fino a quando non saranno apportate le necessarie variazioni di bilancio, le retribuzioni al personale del lotto stabilite dall'articolo 27 della presente legge continueranno ad essere prelevate dai fondi della riscossione della ricevitoria a norma del combinato disposto dell'articolo 86 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e dell'articolo 191 del regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.

 

 

Art. 29. Trattamento di quiescenza del personale del lotto.

 

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con quello del tesoro, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sarà soppresso il "Fondo trattamento quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto" ordinato dalla legge 6 agosto 1967, n. 699. Con lo stesso decreto saranno stabilite: a) l'assunzione da parte dello Stato di tutti i compiti istituzionali dell'Ente, di cui all'articolo 3 della sopracitata legge n. 699, fra cui, in via primaria, l'onere relativo alla corresponsione degli assegni vitalizi al personale del lotto cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1978 e le pensioni spettanti al personale posto in quiescenza successivamente a tale data, ad eccezione di quei compiti non più compatibili con lo stato giuridico derivante dall'attribuzione al personale del lotto della qualifica funzionale; b) l'erogazione, per le cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1978, della indennità di buonuscita, a carico dell'ENPAS, anche per i servizi o periodi già riconosciuti utili nell'ordinamento dell'Ente soppresso mediante versamento all'ENPAS stesso delle indennità maturate; c) l'attribuzione allo Stato del patrimonio dell'Ente; d) l'assunzione da parte dello Stato di tutte le attività e passività dell'Ente; e) le modalità d'applicazione relative alle precedenti lettere a), c), d). Fino all'entrata in vigore del predetto decreto le pensioni al personale del lotto continueranno ad essere erogate dall'Ente fondo, tramite le direzioni provinciali del tesoro, secondo le norme e con le modalità attualmente vigenti, salvo adeguamento e riliquidazione da parte dello Stato di quelle con decorrenza originaria successiva al 1° gennaio 1978. Analogamente l'Ente fondo continuerà ad erogare le indennità di buonuscita salvo adeguamento e riliquidazione da parte dell'ENPAS per le cessazioni dal servizio successive alla stessa data del 1° gennaio 1978, previa regolamentazione delle posizioni contributive per il periodo compreso fra la data di decorrenza giuridica dell'inquadramento e quella di decorrenza economica.

 

 

Art. 30. Personale del ruolo speciale ad esaurimento e non di ruolo.

 

Ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, ferme restando le altre disposizioni della presente legge, si ha riguardo alle mansioni svolte, per almeno tre anni, risultanti da atti formali.

A tali fini sarà adottato apposito decreto del Ministro del tesoro inquadrando gli interessati nelle qualifiche seconda, quarta, sesta e settima a seconda che le mansioni relative si riferiscano a quelle delle carriere, rispettivamente, ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive. È soppresso l'articolo 5 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600. Al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato classificato nelle categorie prima, seconda, terza e quarta, previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive modificazioni, è corrisposto, a decorrere dal 1 luglio 1978, lo stipendio iniziale previsto dall'articolo 24 della presente legge, rispettivamente per le qualifiche settima, sesta, quarta e seconda. Lo stipendio del personale di cui al precedente comma è soggetto ad aumenti periodici biennali del 2,50 per cento. Al predetto personale non di ruolo provvisto al 1° luglio 1978, o alla data di assunzione se successiva, di un trattamento complessivo, determinato ai sensi del primo comma dell'articolo 25 della presente legge, di importo superiore allo stipendio iniziale del livello di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quello stesso importo. Per l'inquadramento in ruolo del suddetto personale non di ruolo si applica l'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32, riducendo a metà l'anzianità di servizio richiesta e confermando lo stipendio iniziale del livello di riferimento.  Detta riduzione non potrà comunque retrodatare l'inquadramento in ruolo a data anteriore al 1° gennaio 1978 agli effetti giuridici e a data anteriore al 1° luglio 1978 agli effetti economici.

 

 

Art. 31. Personale assunto ai sensi di disposizioni speciali.

 

Il sottoelencato personale civile assunto dalle amministrazioni dello Stato ai sensi delle disposizioni a fianco indicate, in servizio alla data del 30 aprile 1979 ed in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età e del titolo di studio, è collocato, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni ed integrazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90 e successive modificazioni, a seconda delle mansioni per le quali è avvenuta l'assunzione o la conferma in servizio e con l'attribuzione, a decorrere dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, del trattamento economico previsto per le categorie stesse dal precedente articolo 30. Presidenza del Consiglio dei ministri: personale assunto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1967, regolarmente retribuito a carico del bilancio dello Stato; personale retribuito a presentazione di fattura, utilizzato per l'espletamento di mansioni di tipo direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario dall'ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. Ministero di grazia e giustizia: personale incaricato ai sensi degli articoli 9 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103; dattilografi e stenodattilografi assunti ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533; traduttori-interpreti, incaricati ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 568; Ministero della difesa: personale assunto con contratto ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483; personale assunto a contratto per le esigenze degli addetti militari all'estero ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 838; Ministero degli affari esteri: personale assunto con contratto ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970 n. 569.

In relazione al collocamento nelle categorie non di ruolo di tale personale non si applica il penultimo comma del presente articolo; traduttori ed interpreti di cui all'articolo 24, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; personale "utilizzato" presso il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo per esigenze connesse all'attuazione di iniziative sovvenzionate ai sensi dell'articolo 5, lettera i), della legge 15 dicembre 1971, n. 1222; personale utilizzato presso gli uffici dell'amministrazione centrale retribuito ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; personale di cui alla lettera e) dell'articolo 17 della legge 9 febbraio 1979, n. 38, in servizio presso il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo. Ministero delle finanze: personale incaricato ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103. Ministero dei lavori pubblici: personale assunto con contratto ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969 n. 1013, e degli articoli 5 e 6 del decreto del presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186. Ministero dei trasporti: personale assunto con contratto a termine ai sensi dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825. Ministero del bilancio e della programmazione economica: personale assunto a contratto a tempo pieno ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: personale della segreteria del Comitato interministeriale prezzi che svolge prestazioni di stabile collaborazione con le mansioni: ispettive, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896; di concetto, esecutive e ausiliarie, anche retribuito a presentazione di fattura. Ministero del lavoro e della previdenza sociale: collocatori a contratto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 16 maggio 1956, n. 562 e successive modificazioni. Per il personale a contratto in servizio al Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai fini della determinazione dello stipendio spettante nella categoria di inquadramento, si ha riguardo alla retribuzione annua percepita al 1° luglio 1978 diminuita di un tredicesimo nonché della somma pari all'ammontare annuo in vigore a quella data dell'indennità integrativa speciale che, a partire dalla medesima data, è corrisposta allo stesso titolo in aggiunta allo stipendio. Per il personale assunto ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, e successive modificazioni ed integrazioni, degli artt. 11, 12 e 13 della L. 17 luglio 1970, n. 569, dell'articolo 17 della L. 9 febbraio 1979, n. 38, degli articoli 10 e 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186, dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 4 e 5 della L. 16 maggio 1956, n. 562, e successive modificazioni, dell'articolo 3 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 497, dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, il servizio prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è considerato servizio non di ruolo ai fini del successivo inquadramento in ruolo.  Tale inquadramento non potrà comunque avere decorrenza giuridica ed economica anteriore, rispettivamente, al 1° gennaio 1978 e al 1° luglio 1978. Il personale del Ministero degli affari esteri, assunto ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della L. 17 luglio 1970, n. 569, inquadrato nelle categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, potrà continuare a prestare servizio all'estero occupando posti di cancelliere, assistente commerciale, coadiutore, commesso o autista a seconda se di concetto, esecutivo o ausiliario. In relazione al collocamento nelle categorie non di ruolo del personale di cui al presente articolo, sono ridotti di altrettante unità i contingenti dello stesso personale previsti dalle norme che ne hanno consentito l'assunzione. Nei confronti del predetto personale si applica l'articolo 2 della L. 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla metà dell'anzianità di servizio richiesta per l'inquadramento che compete nella posizione iniziale della qualifica di riferimento.

 

 

Art. 32. Assistenti sociali utilizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

Gli assistenti sociali dipendenti dall'Ente italiano di servizio sociale assegnati, alla data del 30 aprile 1979, in relazione alla trattazione specializzata di particolari problemi dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, a svolgere la propria attività presso gli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base alla convenzione del 1° luglio 1967 e successivi rinnovi, in possesso dei diplomi di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e di quello di assistente sociale e di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età, sono collocati, a domanda da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa risoluzione ad ogni effetto del precedente rapporto, e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nella categoria seconda del personale non di ruolo prevista dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni. Al predetto personale compete dal 1° luglio 1978 lo stipendio annuo lordo iniziale previsto per la sesta qualifica funzionale, soggetto ad aumenti periodici biennali del 2,50 per cento. L'eventuale differenza tra la retribuzione percepita a titolo di assegni a carattere fisso e continuativo presso l'Ente italiano di servizio sociale e lo stipendio spettante ai sensi del precedente comma sarà attribuita al personale interessato con assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo dovuti. Nei confronti di detto personale si applica l'articolo 2 della L. 4 febbraio 1966, n. 32, con riduzione alla metà dell'anzianità di servizio richiesta per l'inquadramento in ruolo che compete nella posizione iniziale della qualifica di riferimento.

 

 

Art. 33. Personale utilizzato nelle comunità dei Corpi di polizia.

 

Il personale che al 30 aprile 1979 risulti utilizzato a tempo pieno ed in modo continuativo presso le comunità del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, se in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età e del titolo di studio, è collocato, a domanda da produrre entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, nella categoria dei dipendenti non di ruolo dello Stato, classificandolo alla quinta categoria che viene pertanto istituita, in aggiunta a quelle della tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, per il disimpegno delle mansioni per le quali il personale stesso è stato assunto. Al predetto personale compete dal 1° luglio 1978 lo stipendio annuo lordo iniziale della prima qualifica funzionale, suscettibile degli aumenti periodici biennali del 2,50 per cento.

 

 

Art. 34. Personale della scuola elementare collocato fuori ruolo.

 

Il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola elementare, collocato permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, può optare, entro sessanta giorni dall'entrata il vigore della presente legge, per il collocamento nel corrispondente ruolo organico dell'amministrazione presso cui presta servizio.

Il personale docente, che nel preesistente ordinamento ha conseguito il parametro 397 alla data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato, ai fini dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali, ai segretari capi;  quello che ha conseguito il parametro 330 e 280 è equiparato ai segretari principali.  Il personale ispettivo e direttivo è equiparato al personale della carriera direttiva con qualifica di direttore aggiunto di divisione. Il predetto personale è inquadrato nelle rispettive qualifiche funzionali in soprannumero e in tale posizione soprannumeraria permane fino alla emanazione della legge per la determinazione delle dotazioni organiche di qualifica, di cui al precedente articolo 5. Al personale di cui ai precedenti commi si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico, relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato.  Il servizio prestato nel ruolo di provenienza e valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.

 

 

Art. 35. Inquadramento personale ex imposte di consumo.

 

Il personale delle abolite imposte di consumo di nomina comunale, di nomina privata di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1940, in servizio alle dipendenze del Ministero delle finanze alla data del 1° gennaio 1978 ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è inquadrato, salvo quanto previsto nei successivi commi, della qualifica funzionale settima, sesta, quarta e seconda, con decorrenza giuridica dalla stessa data ed economica dal 1° luglio 1978, avuto riguardo alle funzioni determinate, rispettivamente, dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministro delle finanze n. 7/3726 del 4 agosto 1977, emanato in attuazione dell'articolo 15, primo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397. Il personale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 23 dicembre 1948 e 14 luglio 1969 è escluso dall'inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali. Il personale di nomina privata che alla data del 1° gennaio 1978 rivestiva le sotto elencate qualifiche è inquadrato nella qualifica funzionale per ciascuna indicato: impiegato d'ordine di amministrazione centrale e brigadiere di gestione:  quinta qualifica; capo ufficio aziende locali non dirigente, ispettore di aziende locali, cassiere principale e impiegato di concetto di amministrazione centrale:  settima qualifica; direttore di seconda categoria, vice direttore di prima categoria e ispettore centrale:  ottava qualifica. Il personale di nomina comunale che alla data del 1° gennaio 1978 rivestiva le qualifiche terminali delle carriere ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive specificatamente previste nei regolamenti dei comuni di provenienza, è collocato nella qualifica funzionale immediatamente superiore a quella nella quale è inquadrato il personale delle altre qualifiche delle rispettive carriere. Per il dipendente che successivamente al 1° luglio 1978 abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione economica si procede ad un nuovo inquadramento con decorrenza dalla data di conseguimento dei miglioramenti stessi. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge verranno effettuate le promozioni di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649. Nel caso in cui la qualifica superiore, conferita in attuazione del citato articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 649, comporti l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore, si procede, con effetto dalla data di decorrenza della promozione, al nuovo inquadramento nella suddetta qualifica funzionale con le modalità di cui al presente articolo. Nell'ipotesi in cui il conferimento della qualifica superiore non comporti l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore, si procede comunque ad un nuovo inquadramento economico nella qualifica funzionale di competenza, con effetto dalla data di decorrenza della promozione.

 

 

Art. 36. Attribuzione dei nuovi stipendi al personale delle ex imposte di consumo.

 

Per la determinazione del nuovo stipendio annuo spettante dal 1° luglio 1978, si considerano le voci retributive fisse e continuative soggette a contribuzione ai fini pensionistici, nonché le aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718, e quanto attiene alla valutazione, ai fini economici, dell'anzianità