Legge
11 luglio 1980, n. 312 (*)
(in
SO alla GU 12 luglio 1980, n. 190)
Nuovo
assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
TITOLO I
Personale
dei ministeri
Art. 1. Area di applicazione.
Le
disposizioni contenute nel presente titolo si applicano agli impiegati civili
ed agli operai delle amministrazioni dello Stato destinatari del D.P.R. 11
maggio 1976, n. 268. Sono esclusi i
dirigenti, il personale di cui all'articolo 25, undicesimo comma della presente legge ed il personale con le
qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione ed
equiparati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748. Ai ricercatori, primi ricercatori e
dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, ai direttori, ai
direttori di sezione e sperimentatori degli istituti di ricerca e di
sperimentazione agraria e talassografici, ai direttori e sperimentatori delle
stazioni sperimentali per l'industria si applica in via provvisoria, in attesa
del definitivo assetto degli enti medesimi, il trattamento economico dei
docenti universitari.
A
tal fine per i dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, per i
direttori ed i direttori di sezione degli istituti di ricerca e di
sperimentazione agraria e talassografici e per i direttori delle stazioni
sperimentali per la industria si considerano gli stipendi dei professori di
ruolo dell'Università; per i primi ricercatori dell'Istituto superiore di
sanità gli stipendi degli assistenti di ruolo maggiorati del 30 per
cento; per i ricercatori dell'Istituto superiore di sanità e per gli
sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e
talassografici e delle stazioni sperimentali dell'industria gli stipendi degli
assistenti di ruolo maggiorati del 10 per cento. L'Istituto centrale di
statistica è autorizzato ad estendere al dipendente personale, con gli appositi
adattamenti, le disposizioni previste dalla presente legge per il personale dei
ministeri, mediante deliberazione da sottoporre all'approvazione delle
amministrazioni competenti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 5 gennaio 1957, n.
33, si provvede alla disciplina degli uffici e del personale comunque in
servizio presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro entro il
limite della dotazione organica complessiva di 120 posti. Fino a quando non
sarà provveduto al sensi del citato articolo 17, e nel rispetto comunque dei
principi che saranno fissati in una legge-quadro sul pubblico impiego, si
applicano, nei confronti del predetto personale, le vigenti disposizioni, ivi
comprese le norme di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Art. 2. Qualifiche funzionali.
Il
personale contemplato nel presente titolo è classificato in otto qualifiche
funzionali ad ognuna delle quali corrisponde il livello retributivo stabilito
dal successivo articolo 24. Le qualifiche sono le seguenti: Prima qualifica:
attività semplici. Attività elementari, manuali e non, per il cui esercizio non
si richiede alcun specifica preparazione. Seconda qualifica: attività
semplici con conoscenze elementari. Attività semplici, manuali e non, comprese
quelle di conservazione, riproduzione o smistamento il cui esercizio richieda
preparazione e conoscenze elementari. Terza qualifica: attività
tecnico-manuale con conoscenze non specialistiche. Attività tecnico-manuali che
presuppongono conoscenze tecniche non specializzate; o, se di natura
amministrativa, l'esecuzione di operazioni amministrative, tecniche o contabili
elementari.
Può
essere richiesta anche l'utilizzazione di mezzi, strumenti, apparecchiature di
uso semplice. Quarta qualifica: attività amministrative o tecniche con
conoscenze specialistiche e responsabilità personali. Attività
amministrativo-contabili, tecniche o tecnico-manuali che presuppongono
conoscenze specifiche nel ramo amministrativo e contabile e preparazione
specializzata in quello tecnico e tecnico-manuale, con capacità di
utilizzazione di mezzi o strumenti complessi o di dati nell'ambito di procedure
predeterminate. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini
valutativi nella esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici.
Quinta qualifica: attività con conoscenza specialistica e responsabilità
di gruppo. Attività professionali richiedenti preparazione tecnica; o
particolari conoscenze nella tecnologia del lavoro; o perizia
nell'esecuzione; o interpretazione di disegni o di grafici e relative
elaborazioni. Possono comportare anche responsabilità di guida e di
controllo tecnico-pratico di altre persone. Sesta qualifica: attività con
conoscenze professionali e responsabilità di unità operative. Attività nel
campo amministrativo o tecnico nell'ambito di prescrizioni di massa riferite a
procedure o prassi generali; particolare apporto di competenze in
operazioni su apparati e attrezzature, richiedenti conoscenze particolari delle
relative tecnologie; funzioni di indirizzo e coordinamento di unità
operative comprendenti prestazioni lavorative di minor rilievo. Le prestazioni
lavorative sono caratterizzate da responsabilità per le attività direttamente
svolte e per il risultato conseguito dalle unità operative sottordinate.
Settima qualifica: attività con preparazione professionale o con
eventuale responsabilità di unità organiche. Attività professionali comportanti
o preposizioni a uffici, servizi o altre unità organiche non aventi rilevanza
esterna, con margini valutativi per il perseguimento dei risultati, e facoltà
di decisione e proposta nell'ambito di direttive generali; ovvero
attività di collaborazione istruttoria o di studio, nel campo amministrativo e
tecnico, richiedente specializzazione e preparazione professionale di settore a
livello universitario. La preposizione a unità organiche comporta piena
responsabilità per le direttive o istruzioni impartite nell'attività di
indirizzo e coordinamento e per i risultati conseguiti. Ottava qualifica:
attività con specializzazione professionale o con eventuale responsabilità
esterna. Attività professionali comportanti preposizione a uffici o servizi con
rilevanza esterna, a stabilimenti od opifici; ovvero attività di
coordinamento e di promozione, nonché di verifica dei risultati conseguiti,
relativamente a più unità organiche non aventi rilevanza esterna operanti nello
stesso settore; oppure attività di studio e di elaborazione di piani e di
programmi richiedenti preparazione professionale di livello universitario, con
autonoma determinazione dei processi formativi e attuativi, in ordine agli
obiettivi e agli indirizzi impartiti. Vi è connessa responsabilità
organizzativa nonché responsabilità esterna per i risultati conseguiti.
Art. 3. Profili professionali.
Ogni
qualifica funzionale comprende più profili professionali: questi si
fondano sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo
contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità,
alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilità ed ai requisiti di
accesso alla qualifica. Dopo il primo inquadramento ai sensi del successivo
articolo 4 si procederà ad un inquadramento definitivo, con decorrenze
corrispondenti a quelle del primo inquadramento, che sarà preceduto
dall'inserimento dei profili professionali nelle qualifiche funzionali. I
profili professionali saranno identificati dalla commissione di cui al
successivo articolo 10, e stabiliti con il procedimento di cui all'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
La
prima identificazione avverrà entro 12 mesi dall'entrata in vigore di questa
legge. Le modifiche successive seguiranno il medesimo procedimento.
Art. 4. Primo inquadramento nelle qualifiche funzionali del
personale in servizio al 1° gennaio 1978.
Il
personale in servizio alla data del 1° gennaio 1978 è inquadrato nelle nuove
qualifiche funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1°
luglio 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° gennaio 1978 e
secondo le seguenti corrispondenze: nella seconda qualifica funzionale il
personale della carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso o
qualifica equiparata e gli operai comuni; nella terza qualifica funzionale il
personale della carriera ausiliaria ordinaria con la qualifica di commesso capo
o qualifica equiparata, delle carriere ausiliarie strutturate su un'unica
qualifica, limitatamente al personale con parametro di stipendio 165, della
carriera ausiliaria atipica con la qualifica corrispondente a quella di
commesso e gli operai qualificati; nella quarta qualifica funzionale il
personale della carriera esecutiva ordinaria con le qualifiche di coadiutore e
coadiutore principale e qualifiche equiparate, della carriera ausiliaria
atipica con la qualifica corrispondente a quella di commesso capo, i vigili del
fuoco, gli operai specializzati, il personale con la qualifica di tecnico, di
tecnico capo dei fari, di guardia e di capo guardia di sanità; nella quinta
qualifica funzionale il personale della carriera esecutiva ordinaria con la
qualifica di coadiutore superiore o qualifica equiparata, delle carriere
esecutive strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al personale con
parametro di stipendio 245, della carriera esecutiva atipica con le qualifiche
corrispondenti a quelle di coadiutore e coadiutore principale, i capi operai, i
capi squadra e i vice capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
nella sesta qualifica funzionale il personale della carriera di concetto con le
qualifiche di segretario e segretario principale o qualifiche equiparate, della
carriera esecutiva atipica con la qualifica corrispondente a quella di
coadiutore superiore ed i capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco; nella settima qualifica funzionale il personale della carriera di
concetto con la qualifica di segretario capo o qualifica equiparata, delle
carriere di concetto strutturate su un'unica qualifica, limitatamente al
personale con parametro di stipendio 370, e della carriera direttiva con le
qualifiche di consigliere e di direttore di sezione o qualifiche equiparate;
nell'ottava qualifica funzionale il personale della carriera direttiva con la
qualifica di direttore aggiunto di divisione o qualifica equiparata e personale
delle carriere direttive strutturate su una unica qualifica, limitatamente al
personale con parametro di stipendio 387 e superiore. Ai fini
dell'inquadramento previsto nel primo comma, si considerano carriere ausiliarie
atipiche quelle con parametro iniziale di stipendio superiore a 100 e con
parametro finale superiore a 165 e carriere esecutive atipiche quelle con
parametro superiore, rispettivamente, a 120 e a 245. Sono considerate inoltre atipiche,
ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali, le posizioni
operaie ed impiegatizie per le quali risulta una sola qualifica con parametri
superiori a quelli delle corrispondenti qualifiche tipiche. Il personale che
alla data di entrata in vigore della presente legge riveste la qualifica di
commesso, coadiutore principale, segretario principale, direttore di sezione o
qualifiche corrispondenti e gli operai specializzati che abbiano maturato
oppure abbiano in corso di maturazione l'anzianità che nel precedente
ordinamento avrebbe dato titolo all'ammissione allo scrutinio per il
conseguimento rispettivamente della qualifica di commesso capo, coadiutore
superiore, segretario capo, direttore aggiunto di divisione e capo operaio,
sono inquadrati o saranno inquadrati a mano a mano che matureranno detta
anzianità nella qualifica superiore anche in soprannumero.
A
tale fine si osserverà l'ordine risultante dal ruolo di provenienza. Il
personale assunto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1978 e la data di
entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nelle qualifiche
funzionali con l'osservanza dei criteri innanzi indicati. L'inquadramento
nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dal giorno della nomina ed economica
da quello della effettiva assunzione in servizio. Per il dipendente che
successivamente al 1° luglio 1978 abbia conseguito nel preesistente ordinamento
miglioramenti economici per effetto della progressione economica o di carriera
si procede ad un nuovo inquadramento nella qualifica con decorrenza dalla data
del conseguimento dei miglioramenti stessi. Nel caso in cui, dopo il 1° gennaio
1978, il dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera o una promozione
alla qualifica superiore che, se ottenuta prima, avrebbe determinato
l'inquadramento nella qualifica superiore, si procede, con effetto dalla data
del passaggio o della promozione, ad un nuovo inquadramento nella suddetta
qualifica, secondo le corrispondenze stabilite nel presente articolo. Il
personale le cui attribuzioni, in base alla qualifica rivestita, corrispondono
a quelle risultanti, per le nuove qualifiche, dai profili professionali di cui
al precedente articolo 3, è inquadrato nelle qualifiche medesime, anche in
soprannumero. Ove manchi una esatta corrispondenza di mansioni, si ha
riguardo, ai fini dell'inquadramento, al profilo assimilabile della stessa
qualifica. I dipendenti che abbiano effettivamente svolto per un periodo non
inferiore a cinque anni le mansioni di un profilo diverso dalla qualifica rivestita
secondo il vecchio ordinamento possono essere inquadrati, a domanda, previo
parere favorevole della commissione d'inquadramento prevista dal successivo
articolo 10, nel profilo professionale della qualifica funzionale relativa alle
mansioni esercitate. [Il personale che ritenga di individuare in una qualifica
funzionale superiore a quella in cui è stato inquadrato le attribuzioni
effettivamente svolte da almeno cinque anni può essere sottoposto, a domanda da
presentarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e
previa favorevole valutazione del consiglio di amministrazione, ad una prova
selettiva intesa ad accertare l'effettivo possesso della relativa
professionalità]. [Il contenuto delle prove selettive e i criteri di
valutazione, le modalità di partecipazione, la composizione della commissione
esaminatrice, le sedi di svolgimento di tale prova e quant'altro attiene alla
prova stessa saranno stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale ed il Consiglio superiore
della pubblica amministrazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui al
precedente articolo 3]. [Le prove selettive di cui al precedente comma si
svolgeranno contemporaneamente anche se in sedi diverse]. [Il personale che
conseguirà l'idoneità nella prova selettiva sarà inquadrato nella nuova
qualifica funzionale nei limiti della dotazione organica stabilita per la
qualifica stessa, secondo l'ordine della relativa graduatoria, sino ad
esaurimento degli idonei]. I dipendenti assunti in servizio posteriormente alla
data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319,
quali vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del troncone
di concetto delle soppresse carriere speciali, indetti ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
sono inquadrati nella qualifica funzionale settima al compimento di due o di
quattro anni di effettivo servizio nella carriera di concetto, se provvisti,
rispettivamente, di diploma di laurea o di titolo dl studio equipollente,
ovvero di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
L'inquadramento alla predetta qualifica avverrà secondo gli stessi criteri
stabiliti per il personale della carriera direttiva con qualifica di
consigliere. Gli inquadramenti del personale di cui ai precedenti commi ottavo,
nono e quattordicesimo decorrono ai fini giuridici dal 1° gennaio 1978 ed ai
fini economici dal 1° luglio 1978. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n.
319, si applicano ai soli fini giuridici con
effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse anche nei
confronti degli impiegati del Ministero delle finanze già inquadrati nei ruoli
indicati nel primo comma dell'articolo 2 del citato decreto presidenziale, ai
sensi dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32,
dopo il 1° luglio 1970 ma con decorrenza anteriore all'entrata in vigore del D.P.R. 1° giugno
1972, n. 319. Gli impiegati in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge, già appartenenti alle soppresse
carriere speciali e successivamente inquadrati nelle carriere di concetto
ordinarie in virtù di opzione, possono chiedere, entro novanta giorni dalla
predetta data, di essere inquadrati, anche in soprannumero, nella settima
qualifica funzionale se pervenuti ai parametri 255 o 297 ovvero, all'ottava
qualifica funzionale se pervenuti al parametro 370. Fermi restando gli effetti
derivati dall'applicazione dell'articolo 14 della legge 4 agosto 1975, n. 397,
le disposizioni della suddetta norma sono estese al personale incluso nelle
graduatorie formate ai sensi del medesimo articolo, provvedendosi
all'inquadramento nelle qualifiche quarta e sesta, anche in soprannumero, degli
aventi diritto secondo l'ordine delle predette graduatorie, con le decorrenze
giuridica ed economica previste dal presente titolo.
Art. 5. Dotazioni organiche.
Con
successivo disegno di legge da presentarsi entro il termine previsto
dall'articolo 26-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, come
modificato dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33, sarà stabilita la dotazione
organica complessiva per ogni qualifica funzionale sulla base delle esigenze
globali delle amministrazioni interessate. In attesa della legge di cui al
comma precedente, la dotazione organica cumulativa delle qualifiche funzionali
è stabilita in misura pari alla somma delle dotazioni organiche complessive
delle diverse carriere degli impiegati e degli operai esistenti alla data del
primo gennaio 1978, esclusi i ruoli ad esaurimento, aumentata del numero di
posti necessari alla sistemazione del personale di cui agli articoli 31, 32, 33
e 34, nonché di quello interessato ai trasferimenti di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e 618. Nelle nuove dotazioni
sarà reso indisponibile un numero di posti pari a quello del personale non di
ruolo da sistemare ai sensi degli articoli 30, 31, 32, 33 e 34, nonché di
quello interessato ai trasferimenti di cui ai decreti del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e 618.
Art. 6. Contingenti di qualifica.
[Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il
Ministro del tesoro, previo parere del Consiglio superiore della pubblica
amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, saranno determinate, in attesa della legge
di cui al primo comma del precedente articolo 5 ed entro la dotazione
cumulativa di cui al secondo comma dell'articolo stesso, le dotazioni organiche
di ciascuna qualifica e dei profili professionali relativi a ciascuna qualifica
in relazione ai fabbisogni funzionali delle varie amministrazioni. Con gli
stessi criteri e procedure si provvederà alle successive variazioni. Il parere
del Consiglio superiore della pubblica amministrazione e quello delle
organizzazioni sindacali si considerano acquisiti se non pervenuti entro 30
giorni dalla loro richiesta].
Art. 7. Accesso alle qualifiche.
L'accesso
alle singole qualifiche funzionali avverrà per pubblico concorso consistente in
una valutazione obiettiva del merito dei candidati accertato con prove
selettive a contenuto teorico-pratico attinenti alle attività e ai profili
della qualifica. In attesa di una disciplina organica, che sarà stabilita in una
legge-quadro sul pubblico impiego, i concorsi, unici per tutte le
amministrazioni, saranno banditi annualmente anche limitatamente ai posti
disponibili negli uffici aventi sede in determinate regioni, gruppi di regioni,
compartimenti o altre circoscrizioni superiori alla provincia, salva per tutti
i cittadini la facoltà di parteciparvi. Gli impiegati assegnati ad uffici
operanti nella circoscrizione di prima destinazione non possono essere
trasferiti ad uffici aventi sedi in circoscrizione diversa prima del compimento
di cinque anni di servizio effettivamente prestato nella sede di prima
destinazione. Per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso,
potrà tenersi conto, oltre che dei posti disponibili alla data del bando, anche
di quelli che si renderanno vacanti entro l'anno. Le nomine ai posti eccedenti
quelli disponibili alla data del bando sono conferite al verificarsi delle
singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, entro sei mesi
dalla pubblicazione della presente legge, saranno dettate norme per
disciplinare il numero ed il regolamento tipo delle prove di esame, lo svolgimento
dei concorsi, la nomina e la composizione delle Commissioni esaminatrici e
quanto occorra in materia di concorsi, nonché i criteri di destinazione dei
vincitori. Le norme di cui all'articolo 1, 1) e all'art. 2, D.P.R. 21 aprile 1972, n. 472,
relativi ai corsi di preparazione, con concessione di borse di studio per il
reclutamento di impiegati continuano a trovare applicazione ai fini
dell'accesso ai profili professionali ascritti alla settima e alla ottava
qualifica funzionale. Le modalità di ammissione ai corsi e del relativo
svolgimento, i criteri per le prove di esame, la nomina e composizione delle
commissioni esaminatrici, nonché quanto altro occorra per la organizzazione e
lo svolgimento dei corsi medesimi, saranno dettate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri.
L'accesso
alle qualifiche avverrà indipendentemente dal tipo di diploma di laurea.
Art. 8. Accesso alle qualifiche IV e VI.
Per
il primo triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge il personale che alla stessa data apparteneva alle soppresse carriere
ausiliarie ed esecutive può partecipare ai concorsi pubblici per l'assunzione a
profili appartenenti alle qualifiche IV e VI con i criteri e le modalità di cui
ai successivi articoli 12 e 14.
Art. 9. Riserva di posti.
L'ottanta
per cento dei posti che si renderanno disponibili nelle varie qualifiche funzionali,
dopo l'inquadramento definitivo del personale nelle qualifiche, è riservato al
personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che
abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal relativo bando. Detti posti
saranno conferiti mediante concorso interno nazionale in conformità delle norme
che saranno fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La presente
norma si applica una sola volta e contemporaneamente al primo concorso
pubblico.
Art. 10. Commissione paritetica per l'inquadramento nelle
nuove qualifiche.
Per
le operazioni relative all'inquadramento di cui ai precedenti articoli 3 e 4 è
istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio superiore della pubblica amministrazione, una commissione paritetica
presieduta da un sottosegretario di Stato o per sua delega da un dirigente
generale e composta da sei rappresentanti dell'amministrazione statale e da sei
rappresentanti dei dipendenti statali designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, la quale dovrà pronunciarsi
sull'identificazione concreta dei profili professionali, sulla corrispondenza
tra le attuali e le nuove qualifiche di inquadramento ai sensi dell'ottavo
comma del predetto articolo 4 nonché su ogni altra questione che potrà
insorgere e sarà sottoposta al suo esame dalle singole amministrazioni in sede
di applicazione degli stessi articoli. Le decisioni della commissione sono
valide se adottate con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e a
maggioranza dei presenti.
Art. 11. Espletamento dei concorsi.
I
concorsi per l'assunzione di personale banditi alla data di entrata in vigore
della presente legge saranno espletati ed i vincitori saranno inquadrati nelle
qualifiche funzionali in relazione alla carriera o categoria cui si riferiva il
concorso ed ai criteri previsti per l'inquadramento nelle qualifiche stesse
dalle disposizioni contenute nei precedenti articoli concernenti il personale
in servizio alla data del 1° gennaio 1978. I corsi di reclutamento di cui agli articoli 1, 1) e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
1972, n. 472, in via di svolgimento o già banditi
alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno portati a termine
ed i relativi vincitori saranno inquadrati nella settima qualifica funzionale
con i criteri e le modalità di cui al precedente comma.
L'ammissione
al corso e le nomine nella qualifica funzionale verranno effettuate secondo
l'ordine delle rispettive graduatorie previste dagli articoli 15 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701,
indipendentemente dal tipo di diploma di laurea posseduto dagli ammessi ai
corsi, salvo quanto prescrive l'articolo 2, comma nono, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1972, n. 472.
Art. 12. Ammissione ai concorsi di personale in servizio.
Ai
concorsi pubblici potrà partecipare il personale con profilo professionale di
qualifica immediatamente inferiore, in servizio da almeno cinque anni senza
demerito, indipendentemente dal possesso del titolo di studio prescritto, salvo
che questo non sia specificatamente richiesto dal particolare profilo
professionale.
Art. 13. Titoli di studio.
Salvo
quanto diversamente disposto dai successivi articoli e quanto previsto dai
profili professionali per l'accesso alle varie qualifiche funzionali è
prescritto il possesso dei seguenti titoli di studio: 1) licenza di scuola
elementare ed assolvimento dell'obbligo scolastico per le qualifiche 1ª e 2ª;
2) diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado per le qualifiche
3ª e 4ª; 3) diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado per le
qualifiche 5ª e 6ª; 4) diploma di laurea per le qualifiche 7ª e 8ª.
Art. 14. Riserva di posti.
Nei
concorsi pubblici sono riservate le seguenti aliquote di posti: 50 per cento
dalla 1ª alla 2ª qualifica; 40 per cento dalla 2ª alla 3ª e dalla 3ª alla 4ª
qualifica; 30 per cento dalla 4ª alla 5ª qualifica; 30 per cento dalla 5ª alla
6ª qualifica; 30 per cento dalla 6ª alla 7ª qualifica; 30 per cento dalla 7ª
all'8ª qualifica. Di tali riserve potranno fruire i candidati interni che
abbiano un'anzianità di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente
inferiore a quella cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai
candidati esterni per l'accesso a tale qualifica inferiore, salvo altro titolo
di studio. Ai fini suddetti, nel primo quinquennio del nuovo ordinamento, viene
considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella della carriera di
appartenenza che ha dato titolo all'inquadramento nella stessa qualifica. La
riserva sarà totale per i profili la cui professionalità di base può essere
acquisita soltanto in un profilo appartenente alla qualifica immediatamente
inferiore, sempreché ciò risulti espressamente dal profilo professionale della
qualifica di accesso.
Art. 15. Congedo ordinario.
Il
congedo ordinario è stabilito in trenta giorni lavorativi da fruirsi
irrinunciabilmente nel corso dello stesso anno solare in non più di due soluzioni,
salvo eventuali motivate esigenze di servizio, nel qual caso l'impiegato ha
diritto al cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo. Le
disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del
personale di cui al successivo articolo 133. Con decreto del Presidente della
Repubblica, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione annuale
di 150 ore di permesso retribuito sia per l'aggiornamento professionale
mediante corsi istituiti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione,
sia per il conseguimento del titolo di istruzione della scuola dell'obbligo.
Art. 16. Aspettativa sindacale.
Il
numero dei dipendenti da collocare in aspettativa per motivi sindacali di cui
agli articoli 45 e seguenti della legge 18 marzo 1968, n. 249,
è fissato in 80 unità complessive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, il contingente di cui al precedente comma verrà annualmente
rideterminato in relazione alla consistenza del personale in servizio.
Art. 17. Abolizione dei rapporti informativi.
Sono
aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali. Restano salve
le relazioni previste, al termine del periodo di prova, per la conferma in
ruolo nonché i rapporti informativi e i giudizi complessivi annuali relativi al
personale che ha titolo per accedere a posti dirigenziali per quanto richiesto
dall'articolo 22, settimo comma, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, avendo
riguardo alle posizioni del nuovo ordinamento che saranno indicate con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 18. Sanzioni disciplinari e note di demerito.
Il
servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione
economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio al livello retributivo
superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una
delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, esclusa la censura, salvo i maggiori
effetti della sanzione irrogata. Nel caso in cui l'attività prestata sia stata
comunque di scarso rendimento, senza valida giustificazione, il capo ufficio
del personale interessato ha l'obbligo di presentare al consiglio di
amministrazione apposita relazione motivata accompagnata dalle controdeduzioni
dell'interessato. Detta relazione va notificata al dipendente entro il mese di
gennaio successivo all'anno considerato e le controdeduzioni debbono pervenire
al capo ufficio entro il successivo mese di febbraio. Il consiglio di
amministrazione può deliberare a carico del dipendente interessato una nota di
demerito che produrrà gli stessi effetti di cui al primo comma.
Art. 19. Ruoli unici nazionali.
Con
la legge-quadro sul pubblico impiego verrà costituito l'organo centrale per
l'amministrazione del personale statale e saranno dettate norme per
l'istituzione dei ruoli unici nazionali del personale medesimo.
Art. 20. Riserva di posti carriera diplomatica.
Nei
concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il 15 per cento dei posti è
riservato agli impiegati del Ministero degli affari esteri con qualifiche corrispondenti
a quelle già delle carriere di concetto della stessa amministrazione, in
possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione alla carriera
diplomatica e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella ex carriera di
concetto di provenienza o nelle nuove corrispondenti qualifiche. I posti
riservati, non utilizzati a favore di candidati interni, saranno conferiti agli
idonei.
Art. 21. Organizzazione del lavoro.
L'organizzazione
del lavoro dei pubblici dipendenti sarà ispirata al principio della
partecipazione e della responsabilità, valorizzando l'apporto individuale e la
qualificazione professionale degli addetti, la responsabilizzazione ad ogni
livello, la mobilità ed il perfezionamento del personale, al fine di
assicurarne un continuo adeguamento ai valori di democrazia, funzionalità, buon
andamento e imparzialità. Per le esigenze funzionali delle singole
amministrazioni ed in relazione a specifici progetti per il raggiungimento di
ben definiti obiettivi si potranno costituire, nell'ambito delle strutture
delle amministrazioni interessate, gruppi di lavoro anche interprofessionali,
particolarmente quando l'azione amministrativa si estrinsechi in attività di
studio, di ricerca, di progettazione e di programmazione, di verifica dei risultati
conseguiti. L'organizzazione del lavoro deve essere finalizzata nel suo
dinamico adeguamento alla realtà operativa dell'amministrazione, agli obiettivi
di efficienza, di economicità, di efficacia e di redditività dell'azione
tecnico-amministrativa e volta ad assicurare il massimo coordinamento tra i
vari livelli dell'amministrazione pubblica ed il soddisfacimento della domanda
di servizi da parte della collettività nazionale, eliminando interferenze e
duplicazioni di competenze, pareri e concerti esterni non necessari.
Art. 22. Produttività e rendimento.
Per
il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo 21 con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale saranno dettate
norme in materia di organizzazione del lavoro nella pubblica amministrazione in
armonia con i criteri ed i principi ispiratori contenuti nello stesso
precedente articolo. Tali norme devono essere altresì finalizzate al recupero
della produttività e al miglioramento dell'efficacia nelle prestazioni dei
servizi, anche mediante l'introduzione di idonee metodologie di valutazione,
che consentano l'individuazione e l'impiego di standards di esecuzione
differenziati secondo il tipo di attività individuale e di gruppo. Gli
standards di esecuzione sono definiti, e periodicamente riveduti, in sede di
relazione annuale al Parlamento sullo stato della pubblica amministrazione,
sulla base di indici di produttività e di altre idonee misure di quantità,
qualità e costo del lavoro, in funzione di programmi triennali di progressivo
incremento della produttività nell'erogazione dei servizi di competenza delle
singole Amministrazioni. Con successiva legge si determineranno nuovi criteri
di valutazione ai fini dell'accelerazione o del rallentamento nella
progressione economica del personale per merito o demerito.
Art. 23. Conservazione delle attribuzioni.
Fino
a quando non sarà provveduto all'inquadramento del personale nelle nuove qualifiche
in relazione ai profili professionali di cui al precedente articolo 3, nulla è
innovato circa i compiti e le attribuzioni previsti dalla normativa vigente
alla data dell'entrata in vigore della presente legge per le qualifiche
rivestite all'atto dell'inquadramento.
Art. 24. Stipendi.
A
decorrere dal 1° gennaio 1978 ai fini giuridici e dal 1° luglio 1978 agli
effetti economici, al personale classificato nelle otto qualifiche funzionali
che individuano corrispondenti livelli retributivi di cui al precedente
articolo 2, competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:
primo livello
|
L. 1.800.000
|
secondo “
|
L. 2.196.000
|
terzo “
|
L. 2.556.000
|
quarto “
|
L. 2.790.000
|
quinto “
|
L: 3.150.000
|
sesto “
|
L: 3.600.000
|
settimo “
|
L. 4.500.000
|
ottavo “
|
L. 5.400.000
|
Al
compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito
nel livello di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con un aumento
costante del 16 per cento dello stipendio iniziale di livello. Nel periodo di
permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono corrisposti
aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio previsto per
la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza demerito.
Gli
aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al
conseguimento della classe di stipendio successiva. Le classi di stipendio e
gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con
decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto. Le
disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche nei confronti del
personale di cui al successivo articolo 133. Al personale di cui al presente
titolo non si applicano le disposizioni relative all'aumento anticipato di
stipendio per merito previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3.
Art. 25. Attribuzione nuovi stipendi.
Ai
fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° luglio 1978 o
dalla data di assunzione se successiva, al personale collocato nelle qualifiche
funzionali ai sensi del precedente articolo 4, si considera il trattamento
economico complessivo annuo lordo spettante alla stessa data per stipendio,
assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15
novembre 1973, n. 734, aggiunzioni
previste dai decreti del
Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268,
16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre
1978, n. 718, nonché per la valutazione ai fini economici dell'anzianità di
servizio. Agli stessi fini si considera anche l'assegno personale pensionabile
previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734,
e quello stabilito dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, o da disposizioni analoghe. Nel caso in
cui il trattamento economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore
allo stipendio iniziale del livello di inquadramento, è attribuito quest'ultimo
stipendio. Qualora invece detto trattamento sia superiore, è attribuito lo
stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe e scatti e con
l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o
immediatamente superiore al trattamento stesso. Ai fini dell'ulteriore
progressione economica, ove siano stati attribuiti aumenti di stipendio
convenzionali, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale
tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi. Gli
assegni ad personam di cui agli articoli 2, 3, 20 e 22 della legge 15 novembre 1973, n. 734,
e all'articolo 9 della legge 19 luglio 1977, n. 412, sono riassorbiti con la
successiva progressione economica, per passaggi di livello. Per il personale di
cui al terzo comma del precedente articolo 1 si osservano, ai fini della
determinazione dei nuovi stipendi, le disposizioni di cui agli articoli da 71 a
75 del titolo III, capo I, della presente legge. Lo stanziamento per il
compenso particolare da corrispondere al personale dell'Istituto superiore di
sanità ai sensi dell'articolo 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519,
è determinato annualmente, con la legge di bilancio, al netto delle somme per
la corresponsione al personale dell'Istituto stesso dell'assegno perequativo
pensionabile di cui alla legge 15
novembre 1973, n. 734, e dell'assegno
pensionabile di cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 964, iscritte nel bilancio
di previsione per l'anno 1979, nonché di quella occorrente per la
corresponsione al personale della carriera dei dirigenti di ricerca e dei
ricercatori dell'assegno speciale mensile di cui al secondo comma dell'articolo
unico della predetta legge 20 dicembre 1977, n. 964. La somma disponibile per
detto compenso particolare viene distribuita in ragione diretta della radice
quadrata di parametri convenzionali ricavati dividendo lo stipendio annuo lordo
derivante dall'inquadramento nelle qualifiche funzionali per il valore del
punto parametrale. Per il solo personale della carriera dei dirigenti di
ricerca e dei ricercatori del predetto Istituto la misura del compenso
particolare viene ridotta di un importo pari all'assegno speciale mensile di
cui al secondo comma dell'articolo unico della legge 20 dicembre 1977, n. 964.
Il personale della carriera diplomatica continua ad essere disciplinato dal
proprio ordinamento di settore.
Ai
funzionari della predetta carriera con il grado di segretario di legazione e di
primo segretario di legazione è attribuito il trattamento economico previsto
per gli impiegati dello Stato inquadrati nella settima qualifica funzionale,
con la relativa progressione economica per anzianità di servizio
indipendentemente dal grado rivestito. Ai consiglieri di legazione che non
abbiano ancora conseguito il trattamento stabilito per il primo dirigente è
attribuito il trattamento economico previsto per gli impiegati dello Stato
inquadrati nell'ottava qualifica funzionale. Al suddetto personale della
carriera diplomatica si applicano i precedenti articoli 4 e 24 nonché il primo,
secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo. Il dipendente che
transiti alla qualifica superiore consegue nella nuova posizione, anche ai fini
dell'ulteriore progressione economica, lo stipendio, tra quelli conseguibili
nella qualifica per classe e scatti e con l'eventuale aggiunta di scatti anche
convenzionali, di importo immediatamente superiore a quello percepito nella
precedente posizione. Nel caso in cui nella nuova qualifica, ai sensi di quanto
previsto dal penultimo comma del presente articolo, siano stati attribuiti
aumenti di stipendio convenzionali, ai fini della ulteriore progressione
economica, il dipendente si intende collocato allo scatto biennale tabellare
immediatamente inferiore agli scatti convenzionali concessi.
Art. 26. Riassunzione personale carriera ausiliaria Ministero
dei beni culturali ed ambientali.
Il
personale della carriera ausiliaria che sia appartenuto o appartenga al ruolo
dei custodi e guardie notturne di cui alla tabella IV, 2, annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, e che non abbia
ottenuto o abbia avuto revocato dal Ministero dell'interno il riconoscimento
della qualifica di agente di pubblica sicurezza, prevista dal regio decreto 31
dicembre 1923, n. 3164, può chiedere, entro novanta giorni dalla risoluzione
del rapporto di impiego, l'inquadramento, anche in soprannumero, con la
possibilità della compensazione di cui all'ultimo comma del presente articolo,
nel ruolo di cui alla tabella IV, 1, annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, purché in possesso di tutti i requisiti
previsti dal testo unico degli impiegati civili dello Stato. Per i rapporti già
risolti la domanda d'inquadramento, da parte degli interessati, deve essere
presentata entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
L'inquadramento avverrà, sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero
dei beni culturali ed ambientali, lasciando vacanti, in relazione al
soprannumero di cui al primo comma del presente articolo, un pari numero di
posti nel ruolo dei custodi e guardie notturne, con esclusione dei posti che
hanno formato oggetto di concorso, facendo salve le anzianità pregresse.
Art. 27. Inquadramento del personale del lotto e attribuzione
dei nuovi stipendi.
Il
personale del lotto di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e successive
modificazioni ed integrazioni, è inquadrato nelle seguenti qualifiche
funzionali con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 1978 ed economica dal 1°
luglio 1978: a) IV qualifica: aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti
e commessi avventizi; b) V qualifica ricevitori. Ai fini della determinazione
del nuovo stipendio spettante, dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione se
successiva, al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali ai sensi del
precedente comma, si considera: a) per gli aiuto ricevitori, aiuto ricevitori
aggiunti e commessi avventizi il trattamento economico complessivo lordo annuo
percepito al 1° luglio 1978 o alla data di assunzione se successiva per
stipendio, assegno perequativo pensionabile di cui all'articolo 18, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734,
aggiunzioni previste dai decreti del
Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268,
16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre
1978, n. 718, nonché per la valutazione ai fini dall'anzianità di servizio; b)
per i ricevitori del lotto il trattamento complessivo lordo annuo costituito
dallo stipendio convenzionale pari a quello della classe iniziale della seconda
qualifica della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello
Stato, dall'assegno perequativo previsto dall'articolo 18, primo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734,
e degli altri emolumenti indicati al precedente punto a). Ai ricevitori che nel
triennio 1975-77 hanno conseguito una riscossione media compresa tra 24 e 302
milioni di lire è attribuito un assegno annuo ad personam pari all'1,30 per
cento dell'importo eccedente i 24 milioni di lire.
Ai
ricevitori che nello stesso triennio 1975-77 hanno conseguito una riscossione
media superiore ai 102 milioni di lire è attribuito un assegno annuo ad
personam di lire 1.014.000. Dal 1° luglio 1978 è attribuito ai ricevitori
del lotto ed ai reggenti incaricati della gestione di una ricevitoria un
compenso graduale sulle riscossioni mensili eccedenti l'importo di lire
8.500.000 da calcolare come segue: 0,60 per cento per le riscossioni comprese
tra lire 8.500.000 e lire 21.000.000; 0,15 per cento per le riscossioni
eccedenti l'importo di lire 21.000.000. L'assegno ad personam, non
pensionabile, sarà riassorbito con i futuri miglioramenti economici derivanti
dai rinnovi contrattuali. In ogni caso le eventuali maggiori somme riscosse dai
ricevitori (titolari e reggenti) fino all'entrata in vigore della presente
legge sono irripetibili. Nei confronti del personale del lotto si applicano le
disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,
e successive modificazioni, concernenti il congedo, le aspettative e le assenze
dal servizio. Il limite di età stabilito per il collocamento a riposo
d'autorità, dall'articolo 6, lettera a), della legge 6 agosto 1967, n. 699, è
ridotto a 65 anni. Il personale che ha superato detto limite di età sarà
collocato in pensione nell'arco di tre anni. Per quanto non previsto nel
precedente comma continuano ad applicarsi nei confronti del personale del lotto
le norme attualmente vigenti fino a quando con successiva legge sarà provveduto
ad adeguare lo stato giuridico derivante al personale stesso dalla attribuzione
della qualifica funzionale, nonché alla necessaria revisione della disciplina e
struttura del gioco del lotto. Continuano ad applicarsi gli articoli 8 e 9 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive
modificazioni.
Art. 28. Spese di gestione e pagamento delle retribuzioni al
personale del lotto.
Le
spese di gestione previste dall'articolo 95 del regio decreto-legge 19 ottobre
1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n.
973, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1079, fino a quando non saranno emanate nuove
disposizioni in materia, saranno sostenute dal ricevitore o reggente, con
diritto al rimborso nella misura e con le modalità stabilite dal predetto articolo
95 e successive modificazioni. Fino a quando non saranno apportate le
necessarie variazioni di bilancio, le retribuzioni al personale del lotto
stabilite dall'articolo 27 della presente legge continueranno ad essere
prelevate dai fondi della riscossione della ricevitoria a norma del combinato
disposto dell'articolo 86 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933 e
dell'articolo 191 del regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077.
Art. 29. Trattamento di quiescenza del personale del lotto.
Con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze
di concerto con quello del tesoro, da emanarsi entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge, sarà soppresso il "Fondo trattamento
quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto" ordinato dalla
legge 6 agosto 1967, n. 699. Con lo stesso decreto saranno stabilite: a)
l'assunzione da parte dello Stato di tutti i compiti istituzionali dell'Ente,
di cui all'articolo 3 della sopracitata legge n. 699, fra cui, in via primaria,
l'onere relativo alla corresponsione degli assegni vitalizi al personale del
lotto cessato dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1978 e le pensioni
spettanti al personale posto in quiescenza successivamente a tale data, ad
eccezione di quei compiti non più compatibili con lo stato giuridico derivante
dall'attribuzione al personale del lotto della qualifica funzionale; b)
l'erogazione, per le cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1978,
della indennità di buonuscita, a carico dell'ENPAS, anche per i servizi o
periodi già riconosciuti utili nell'ordinamento dell'Ente soppresso mediante
versamento all'ENPAS stesso delle indennità maturate; c) l'attribuzione allo
Stato del patrimonio dell'Ente; d) l'assunzione da parte dello Stato di tutte le
attività e passività dell'Ente; e) le modalità d'applicazione relative alle
precedenti lettere a), c), d). Fino all'entrata in vigore del predetto decreto
le pensioni al personale del lotto continueranno ad essere erogate dall'Ente
fondo, tramite le direzioni provinciali del tesoro, secondo le norme e con le
modalità attualmente vigenti, salvo adeguamento e riliquidazione da parte dello
Stato di quelle con decorrenza originaria successiva al 1° gennaio 1978.
Analogamente l'Ente fondo continuerà ad erogare le indennità di buonuscita
salvo adeguamento e riliquidazione da parte dell'ENPAS per le cessazioni dal
servizio successive alla stessa data del 1° gennaio 1978, previa
regolamentazione delle posizioni contributive per il periodo compreso fra la
data di decorrenza giuridica dell'inquadramento e quella di decorrenza
economica.
Art. 30. Personale del ruolo speciale ad esaurimento e non di
ruolo.
Ai
fini dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali del personale del ruolo
speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, ferme
restando le altre disposizioni della presente legge, si ha riguardo alle
mansioni svolte, per almeno tre anni, risultanti da atti formali.
A
tali fini sarà adottato apposito decreto del Ministro del tesoro inquadrando
gli interessati nelle qualifiche seconda, quarta, sesta e settima a seconda che
le mansioni relative si riferiscano a quelle delle carriere, rispettivamente,
ausiliarie, esecutive, di concetto e direttive. È soppresso l'articolo 5 della
legge 22 dicembre 1960, n. 1600. Al personale civile non di ruolo delle
amministrazioni dello Stato classificato nelle categorie prima, seconda, terza
e quarta, previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio
1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, o in categorie
salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo
dalla legge 5 marzo 1961, n. 90, e successive
modificazioni, è corrisposto, a decorrere dal 1 luglio 1978, lo stipendio
iniziale previsto dall'articolo 24 della presente legge, rispettivamente per le
qualifiche settima, sesta, quarta e seconda. Lo stipendio del personale di cui
al precedente comma è soggetto ad aumenti periodici biennali del 2,50 per
cento. Al predetto personale non di ruolo provvisto al 1° luglio 1978, o alla
data di assunzione se successiva, di un trattamento complessivo, determinato ai
sensi del primo comma dell'articolo 25 della presente legge, di importo
superiore allo stipendio iniziale del livello di riferimento, sono attribuiti
gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o
immediatamente superiore a quello stesso importo. Per l'inquadramento in ruolo
del suddetto personale non di ruolo si applica l'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32,
riducendo a metà l'anzianità di servizio richiesta e confermando lo stipendio
iniziale del livello di riferimento. Detta riduzione non potrà comunque
retrodatare l'inquadramento in ruolo a data anteriore al 1° gennaio 1978 agli
effetti giuridici e a data anteriore al 1° luglio 1978 agli effetti economici.
Art. 31. Personale assunto ai sensi di disposizioni speciali.
Il
sottoelencato personale civile assunto dalle amministrazioni dello Stato ai
sensi delle disposizioni a fianco indicate, in servizio alla data del 30 aprile
1979 ed in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di
età e del titolo di studio, è collocato, a domanda da presentare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere
favorevole del consiglio di amministrazione, nelle categorie del personale non
di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio
1937, n. 100 e successive modificazioni ed integrazioni, o in categorie
salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo
dalla legge 5 marzo 1961, n. 90 e successive
modificazioni, a seconda delle mansioni per le quali è avvenuta l'assunzione o
la conferma in servizio e con l'attribuzione, a decorrere dal 1° luglio 1978 o
dalla data di assunzione se successiva, del trattamento economico previsto per
le categorie stesse dal precedente articolo 30. Presidenza del Consiglio dei
ministri: personale assunto con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 luglio 1967, regolarmente retribuito a carico del bilancio dello
Stato; personale retribuito a presentazione di fattura, utilizzato per
l'espletamento di mansioni di tipo direttivo, di concetto, esecutivo ed
ausiliario dall'ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica
e tecnologica. Ministero di grazia e giustizia: personale incaricato ai sensi
degli articoli 9 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio
1960, n. 103; dattilografi e stenodattilografi assunti ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 agosto 1973, n. 533;
traduttori-interpreti, incaricati ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 568;
Ministero della difesa: personale assunto con contratto ai sensi della legge 29
settembre 1962, n. 1483; personale assunto a contratto per le esigenze degli
addetti militari all'estero ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 838;
Ministero degli affari esteri: personale assunto con contratto ai sensi degli
articoli 11, 12 e 13 della legge 17 luglio 1970 n. 569.
In
relazione al collocamento nelle categorie non di ruolo di tale personale non si
applica il penultimo comma del presente articolo; traduttori ed interpreti di
cui all'articolo 24, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18; personale "utilizzato"
presso il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo per esigenze connesse
all'attuazione di iniziative sovvenzionate ai sensi dell'articolo 5, lettera i), della legge 15 dicembre 1971, n. 1222;
personale utilizzato presso gli uffici dell'amministrazione centrale retribuito
ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18; personale di cui alla lettera e) dell'articolo 17 della legge 9 febbraio 1979, n. 38,
in servizio presso il dipartimento per la cooperazione allo sviluppo. Ministero
delle finanze: personale incaricato ai sensi dell'articolo 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 gennaio 1960, n. 103. Ministero dei lavori
pubblici: personale assunto con contratto ai sensi dell'articolo 5 della legge
24 dicembre 1969 n. 1013, e degli articoli 5 e 6 del decreto del presidente
della Repubblica 20 settembre 1973, n. 1186. Ministero dei trasporti: personale
assunto con contratto a termine ai sensi dell'articolo 6 della legge 22
dicembre 1973, n. 825. Ministero del bilancio e della programmazione economica:
personale assunto a contratto a tempo pieno ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973, n.
497. Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: personale
della segreteria del Comitato interministeriale prezzi che svolge prestazioni di
stabile collaborazione con le mansioni: ispettive, ai sensi dell'articolo 13
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n.
896; di concetto, esecutive e ausiliarie, anche retribuito a presentazione di
fattura. Ministero del lavoro e della previdenza sociale: collocatori a
contratto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 16 maggio 1956, n. 562 e
successive modificazioni. Per il personale a contratto in servizio al Ministero
del bilancio e della programmazione economica, ai fini della determinazione
dello stipendio spettante nella categoria di inquadramento, si ha riguardo alla
retribuzione annua percepita al 1° luglio 1978 diminuita di un tredicesimo
nonché della somma pari all'ammontare annuo in vigore a quella data dell'indennità
integrativa speciale che, a partire dalla medesima data, è corrisposta allo
stesso titolo in aggiunta allo stipendio. Per il personale assunto ai sensi
della legge 29 settembre 1962, n. 1483, e successive modificazioni ed
integrazioni, degli artt. 11, 12 e 13 della L. 17 luglio 1970, n. 569, dell'articolo 17 della L. 9 febbraio 1979, n. 38,
degli articoli 10 e 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 838,
dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n.
1186, dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 1013, degli articoli 4 e
5 della L. 16 maggio 1956, n. 562, e successive modificazioni, dell'articolo 3
del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 428, convertito nella legge 4 agosto 1973,
n. 497, dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, il servizio
prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è
considerato servizio non di ruolo ai fini del successivo inquadramento in
ruolo. Tale inquadramento non potrà comunque avere decorrenza giuridica
ed economica anteriore, rispettivamente, al 1° gennaio 1978 e al 1° luglio
1978. Il personale del Ministero degli affari esteri, assunto ai sensi degli
articoli 11, 12 e 13 della L. 17 luglio 1970, n. 569, inquadrato nelle
categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio
decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, potrà continuare a prestare servizio
all'estero occupando posti di cancelliere, assistente commerciale, coadiutore,
commesso o autista a seconda se di concetto, esecutivo o ausiliario. In
relazione al collocamento nelle categorie non di ruolo del personale di cui al
presente articolo, sono ridotti di altrettante unità i contingenti dello stesso
personale previsti dalle norme che ne hanno consentito l'assunzione. Nei
confronti del predetto personale si applica l'articolo 2 della L. 4 febbraio 1966, n. 32,
con riduzione alla metà dell'anzianità di servizio richiesta per
l'inquadramento che compete nella posizione iniziale della qualifica di riferimento.
Art. 32. Assistenti sociali utilizzati dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
Gli
assistenti sociali dipendenti dall'Ente italiano di servizio sociale assegnati,
alla data del 30 aprile 1979, in relazione alla trattazione specializzata di
particolari problemi dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, a svolgere
la propria attività presso gli organi periferici del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale in base alla convenzione del 1° luglio 1967 e
successivi rinnovi, in possesso dei diplomi di istituto di istruzione
secondaria di secondo grado e di quello di assistente sociale e di tutti i
requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età, sono collocati, a domanda
da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa risoluzione ad ogni effetto del precedente rapporto, e
su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, nella categoria seconda
del personale non di ruolo prevista dalla tabella I allegata al regio
decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed
integrazioni. Al predetto personale compete dal 1° luglio 1978 lo stipendio
annuo lordo iniziale previsto per la sesta qualifica funzionale, soggetto ad
aumenti periodici biennali del 2,50 per cento. L'eventuale differenza tra la
retribuzione percepita a titolo di assegni a carattere fisso e continuativo
presso l'Ente italiano di servizio sociale e lo stipendio spettante ai sensi
del precedente comma sarà attribuita al personale interessato con assegno
personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi a qualsiasi titolo
dovuti. Nei confronti di detto personale si applica l'articolo 2 della L. 4 febbraio 1966, n. 32,
con riduzione alla metà dell'anzianità di servizio richiesta per
l'inquadramento in ruolo che compete nella posizione iniziale della qualifica
di riferimento.
Art. 33. Personale utilizzato nelle comunità dei Corpi di
polizia.
Il
personale che al 30 aprile 1979 risulti utilizzato a tempo pieno ed in modo
continuativo presso le comunità del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza,
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, se in possesso
di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età e del titolo di
studio, è collocato, a domanda da produrre entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del consiglio
di amministrazione, nella categoria dei dipendenti non di ruolo dello Stato,
classificandolo alla quinta categoria che viene pertanto istituita, in aggiunta
a quelle della tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n.
100, e successive modificazioni ed integrazioni, per il disimpegno delle
mansioni per le quali il personale stesso è stato assunto. Al predetto
personale compete dal 1° luglio 1978 lo stipendio annuo lordo iniziale della
prima qualifica funzionale, suscettibile degli aumenti periodici biennali del
2,50 per cento.
Art. 34. Personale della scuola elementare collocato fuori
ruolo.
Il
personale ispettivo, direttivo e docente della scuola elementare, collocato
permanentemente fuori ruolo ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213,
può optare, entro sessanta giorni dall'entrata il vigore della presente legge,
per il collocamento nel corrispondente ruolo organico dell'amministrazione
presso cui presta servizio.
Il
personale docente, che nel preesistente ordinamento ha conseguito il parametro
397 alla data di entrata in vigore della presente legge, è equiparato, ai fini
dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali, ai segretari capi; quello
che ha conseguito il parametro 330 e 280 è equiparato ai segretari
principali. Il personale ispettivo e direttivo è equiparato al personale
della carriera direttiva con qualifica di direttore aggiunto di divisione. Il
predetto personale è inquadrato nelle rispettive qualifiche funzionali in
soprannumero e in tale posizione soprannumeraria permane fino alla emanazione
della legge per la determinazione delle dotazioni organiche di qualifica, di
cui al precedente articolo 5. Al personale di cui ai precedenti commi si
applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico, relativa al
personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato. Il servizio
prestato nel ruolo di provenienza e valido a tutti gli effetti come servizio
effettuato nel ruolo di inquadramento.
Art. 35. Inquadramento personale ex imposte di consumo.
Il
personale delle abolite imposte di consumo di nomina comunale, di nomina
privata di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro 21 aprile 1940, in
servizio alle dipendenze del Ministero delle finanze alla data del 1° gennaio
1978 ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
649, è inquadrato, salvo quanto previsto nei successivi commi, della qualifica
funzionale settima, sesta, quarta e seconda, con decorrenza giuridica dalla
stessa data ed economica dal 1° luglio 1978, avuto riguardo alle funzioni
determinate, rispettivamente, dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto del
Ministro delle finanze n. 7/3726 del 4 agosto 1977, emanato in attuazione
dell'articolo 15, primo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397. Il personale
di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 23 dicembre 1948 e 14 luglio
1969 è escluso dall'inquadramento nelle nuove qualifiche funzionali. Il
personale di nomina privata che alla data del 1° gennaio 1978 rivestiva le
sotto elencate qualifiche è inquadrato nella qualifica funzionale per ciascuna
indicato: impiegato d'ordine di amministrazione centrale e brigadiere di
gestione: quinta qualifica; capo ufficio aziende locali non dirigente,
ispettore di aziende locali, cassiere principale e impiegato di concetto di
amministrazione centrale: settima qualifica; direttore di seconda
categoria, vice direttore di prima categoria e ispettore centrale: ottava
qualifica. Il personale di nomina comunale che alla data del 1° gennaio 1978
rivestiva le qualifiche terminali delle carriere ausiliarie, esecutive, di
concetto e direttive specificatamente previste nei regolamenti dei comuni di provenienza,
è collocato nella qualifica funzionale immediatamente superiore a quella nella
quale è inquadrato il personale delle altre qualifiche delle rispettive
carriere. Per il dipendente che successivamente al 1° luglio 1978 abbia
conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto
della progressione economica si procede ad un nuovo inquadramento con
decorrenza dalla data di conseguimento dei miglioramenti stessi. Entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge verranno effettuate le promozioni
di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 649. Nel caso in cui la qualifica superiore, conferita in attuazione
del citato articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 649, comporti
l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore, si procede, con effetto
dalla data di decorrenza della promozione, al nuovo inquadramento nella
suddetta qualifica funzionale con le modalità di cui al presente articolo.
Nell'ipotesi in cui il conferimento della qualifica superiore non comporti
l'inquadramento nella qualifica funzionale superiore, si procede comunque ad un
nuovo inquadramento economico nella qualifica funzionale di competenza, con
effetto dalla data di decorrenza della promozione.
Art. 36. Attribuzione dei nuovi stipendi al personale delle ex
imposte di consumo.
Per
la determinazione del nuovo stipendio annuo spettante dal 1° luglio 1978, si
considerano le voci retributive fisse e continuative soggette a contribuzione
ai fini pensionistici, nonché le aggiunzioni di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268,
16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre
1978, n. 718, e quanto attiene alla valutazione, ai fini economici,
dell'anzianità di servizio. Ai fini dell'individuazione del trattamento
economico utile per l'inquadramento nella qualifica funzionale di competenza,
l'importo annuo di cui al primo comma è diminuito di un tredicesimo, nonché
della somma pari all'ammontare annuo dell'indennità integrativa speciale in
vigore dalla data del 1° luglio 1978. L'importo relativo alle variazioni
dell'indennità di contingenza verificatesi dal 1° luglio 1978 alla data di
entrata in vigore della presente legge è aggiunto alla somma detratta ai sensi
del precedente comma per indennità integrativa speciale per essere corrisposta,
in aggiunta allo stipendio, a titolo di indennità di contingenza. Le variazioni
dell'indennità di contingenza continuano ad applicarsi nei confronti del
personale di nomina privata secondo i criteri di cui al primo comma
dell'articolo 2 del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con modificazioni,
nella legge 31 marzo 1977, n. 91. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge il valore del punto di contingenza spettante per i gradi
dal settimo al dodicesimo del contratto collettivo nazionale di lavoro 21
aprile 1940 e regolato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 649, è adeguato alla misura di lire 2. 389 stabilita dall'accordo
interconfederale del 25 gennaio 1975. La tredicesima mensilità spettante al
personale di nomina privata è costituita da un dodicesimo dello stipendio annuo
previsto per qualifica di competenza, nonché dall'indennità di contingenza
spettante per il mese di dicembre di ciascun anno.
Art. 37. Trattamento di previdenza al personale delle ex
imposte di consumo.
Per
i trattamenti di pensione e di anzianità e per le relative contribuzioni
previste per il personale delle abolite imposte di consumo restano in vigore le
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 649, salvo quanto previsto dal successivo comma. Al
personale delle abolite imposte di consumo iscritto al Fondo speciale di
previdenza INPS regolato dal regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e
successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo
e terzo dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, fermo restando il diritto alle indennità comunque
spettanti per la risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 38. Trattamento economico degli ufficiali giudiziari ed
aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori.
Art. 39. Trattamento economico degli ufficiali giudiziari,
aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori in servizio al 1° luglio 1978.
Ai
fini della determinazione dell'indennità integrativa di cui agli articoli 148,
169 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n.
1229, e successive modificazioni, spettante agli ufficiali giudiziari, aiutanti
ufficiali giudiziari e coadiutori dal 1° luglio 1978 o dalla data di assunzione
se successiva, in relazione alla qualifica funzionale di riferimento di cui al
precedente articolo 38 si ha riguardo al trattamento economico complessivo
annuo lordo della qualifica statale presa a riferimento a tali fini dagli
stessi articoli del predetto decreto n. 1229, costituito dallo stipendio,
dall'assegno perequativo pensionabile stabilito dalla legge 15
novembre 1973, n. 734, dalle
aggiunzioni di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268,
16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre
1978, n. 718, nonché da quanto attiene alla valutazione ai fini economici
dell'anzianità di servizio, considerando a quest'ultimo riguardo la stessa
anzianità di servizio dell'interessato. Nel caso in cui il trattamento
economico, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale della
qualifica funzionale di riferimento, ai fini della indennità integrativa si
considera il predetto stipendio. Qualora invece detto trattamento sia
superiore, agli stessi fini si considera lo stipendio della qualifica di
riferimento, tra quelli conseguibili nella qualifica medesima per classe o
scatti, anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento
stesso.
Ove
siano stati computati aumenti di stipendio convenzionali, per la ulteriore
progressione economica da valutare ai fini dell'indennità integrativa si
considera la posizione relativa allo scatto biennale tabellare immediatamente
inferiore agli scatti convenzionali. Per gli uffici giudiziari ed aiutanti
ufficiali giudiziari che al 1° luglio 1978 abbiano un'anzianità di servizio non
inferiore ai trenta anni, ai fini della determinazione dell'indennità
integrativa di cui al presente articolo, si considera lo stipendio previsto,
rispettivamente, per la settima e la quinta qualifica funzionale.
Art. 40. Inquadramento nelle qualifiche funzionali dei
segretari comunali.
I
segretari comunali con parametro di stipendio 190 e 257 sono inquadrati, ai
fini giuridici dal 1° gennaio 1978 ed economici dal 1° luglio 1978, alla
qualifica funzionale settima e transitano a quella ottava al compimento
dell'anzianità prevista dalle forme vigenti per la promozione alla qualifica di
segretario capo, previa dichiarazione scritta di disponibilità a trasferirsi in
sedi di classe terza con le modalità previste dalle vigente disposizioni. Con
le stesse decorrenze di cui al precedente comma sono inquadrati nell'ottava
qualifica funzionale: i segretari capi titolari di comuni della classe terza; i
segretari capi titolari di comuni della classe quarta con parametro di
stipendio 387 e superiore; i segretari capi titolari di comuni della classe
quarta con parametro di stipendio 307, previa dichiarazione scritta di cui al comma
precedente.
In
mancanza di detta dichiarazione gli interessati potranno accedere all'ottava
qualifica funzionale solo al compimento dell'anzianità prevista dalla tabella D
allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749,
per il conseguimento del parametro di stipendio 387. In deroga al disposto di
cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972,
n. 749, i segretari capi inquadrati nella ottava
qualifica funzionale previa dichiarazione di cui al presente articolo potranno
essere trasferiti d'ufficio dal prefetto o dal Ministero dell'interno, secondo
la rispettiva competenza, in sedi della classe terza della stessa o di altra
provincia, nell'ambito regionale, rimaste vacanti dopo l'espletamento dei
concorsi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto. I segretari comunali idonei
dei concorsi per esami e per titoli ai posti della soppressa qualifica di
segretario capo di 1ª classe espletati ai sensi dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1962, n. 604
e dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1968, n. 107, e della qualifica di
segretario generale di 2ª classe espletati ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749,
saranno inseriti nelle graduatorie dei due concorsi immediatamente successivi
che verranno banditi per la copertura di posti di segretario generale di 2ª
classe dopo l'entrata in vigore della presente legge. Tale inserimento avverrà
sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame integrato con quello che
sarà attribuito dalla commissione del concorso agli eventuali titoli posseduti.
Il punteggio complessivo sarà maggiorato dal coefficiente di anzianità che sarà
stabilito con decreto del Ministro dell'interno su proposta di un gruppo misto
formato di rappresentanti dei Ministeri dell'interno, del tesoro, nonché
dell'Associazione nazionale comuni d'Italia, della Unione province d'Italia e
delle organizzazioni sindacali provinciali di categoria maggiormente
rappresentative in campo nazionale.
Art. 41. Attribuzione nuovo stipendio ai segretari comunali.
Ai
fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° luglio 1978 o
dalla data dell'assunzione se successiva, al personale collocato nelle
qualifiche funzionali ai sensi del precedente articolo 40 si considera il
trattamento economico complessivo annuo lordo percepito alla predetta data o
alla data di assunzione se successiva, per stipendio, assegno perequativo pensionabile
di cui alla legge 15
novembre 1973, n. 734, aggiunzioni
previste dai decreti del
Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268,
16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre
1978, n. 718.
Si
considera altresì l'importo corrispondente ad un aumento periodico del 2,50 per
cento dello stipendio iniziale della qualifica di inquadramento per ogni tre
anni interi di servizio di ruolo o riconosciuto tale, prestato in qualità di
segretario comunale fino alla data del 30 giugno 1978, e per un massimo di sei
trienni, con esclusione dei primi tre anni di servizio. Si applicano il
secondo, il terzo, il quarto ed il quinto comma del precedente articolo 25. Il
compenso mensile spettante ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, della legge 8 giugno 1962, n. 604, agli incaricati delle
funzioni di segretario comunale presso comuni della classe quarta è pari allo
stipendio iniziale della settima qualifica. Dal 1° gennaio 1979, una quota del
provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734,
per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, è attribuita al segretario
comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75 per cento e fino ad un
massimo di un terzo dello stipendio in godimento.
TITOLO II
Personale
della scuola
Capo I - Norme relative al personale
della scuola materna, elementare, secondaria e artistica delle istituzioni
educative e delle scuole speciali dello Stato.
Art. 42. Categorie di personale.
Il
presente titolo si applica al personale statale della scuola materna,
elementare, secondaria e artistica, delle istituzioni educative e delle scuole
speciali dello Stato, che svolge le funzioni proprie dell'attuale personale:
ispettivo tecnico-periferico; direttivo; docente; educativo; non docente.
Art. 43. Funzioni.
Le
funzioni e le attribuzioni proprie del personale di cui al precedente articolo 42 sono quelle definite nei decreti del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e n. 420,
e nelle precedenti disposizioni in vigore, salvo quanto previsto nel successivo
articolo 45 per il personale non docente.
Art. 44. Ordinamento del personale.
L'ordinamento
del personale della scuola si articola in otto qualifiche funzionali a cui
corrispondono i livelli retributivi di cui al successivo articolo 50.
Art. 45. Qualifiche e profili professionali.
Le
qualifiche funzionali del personale non docente dovranno conformarsi ai
principi indicati nell'articolo 2 della presente legge. Entro 12 mesi
dall'entrata in vigore della presente legge saranno identificati con le
modalità di cui all'articolo 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382,
sentita una apposita commissione, i profili delle singole qualifiche in armonia
con quanto disposto dal primo comma del presente articolo. La commissione di
cui al comma precedente, presieduta da un sottosegretario di Stato o per sua
delega da un dirigente generale e composta pariteticamente da sei
rappresentanti dell'amministrazione e da sei rappresentanti delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, è
nominata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
Ministro del tesoro. Per la formazione dei profili si applica quanto disposto
nell'articolo 3, primo comma, della presente legge.
Art. 46. Inquadramento nelle qualifiche funzionali.
Il
personale in servizio alla data del 1° giugno 1977 è inquadrato nelle qualifiche
funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° aprile
1979, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° giugno 1977 e secondo le
seguenti corrispondenze: nella seconda qualifica gli accudienti di convitto;
nella terza qualifica i bidelli, i guardarobieri, i custodi dei convitti e
degli educandati, gli aiutanti cuochi e gli aiutanti guardarobieri; nella
quarta qualifica il personale delle carriere esecutive e gli assistenti della
scuola materna; nella quinta qualifica il personale della carriera di concetto
di segreteria; nella sesta qualifica i docenti di materie per il cui
insegnamento è richiesto il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o
equipollente; il personale educativo; nella settima qualifica i docenti di
materie per il cui insegnamento è richiesto il diploma di laurea o il diploma
di istituto superiore e i docenti equiparati ai sensi della nota 2 alla tabella
C, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 marzo
1976, n. 88, compresi tutti gli insegnanti di
educazione tecnica della scuola media; i vice rettori aggiunti del ruolo
ad esaurimento; gli assistenti dei licei artistici; nell'ottava qualifica
il personale ispettivo tecnico-periferico e il personale direttivo. Il
personale delle carriere esecutive che, alla data del 1° aprile 1979, abbia la
qualifica di applicato superiore od equiparata, ovvero abbia maturato
l'anzianità per conseguirla senza scrutinio o l'abbia comunque conseguita prima
dell'entrata in vigore della presente legge, è collocato in un livello
retributivo ad esaurimento con stipendio iniziale annuo lordo di lire
3.150.000. Il personale della carriera di concetto che, alla data del 1° aprile
1979, abbia la qualifica di segretario capo, ovvero abbia maturato l'anzianità
per conseguirla senza scrutinio o l'abbia comunque conseguita prima
dell'entrata in vigore della presente legge, è collocato nella sesta qualifica
ai soli fini retributivi. L'inquadramento di cui ai precedenti secondo e terzo
comma sarà disposto anche nei confronti del personale, rispettivamente, delle
carriere esecutive con qualifica di applicato od equiparata e della carriera di
concetto con qualifica di segretario, ai quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, risultino attribuiti rispettivamente il parametro 213 ed
il parametro 297.
Detto
inquadramento avverrà gradualmente al maturare dell'anzianità richiesta dal
precedente ordinamento per lo scrutinio alle qualifiche di applicato superiore
od equiparate e segretario capo. Il personale assunto nel periodo compreso tra
il 1° giugno 1977 e la data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato
nelle qualifiche funzionali con l'osservanza dei criteri indicati nel presente
articolo. Per i dipendenti assunti nel periodo tra il 1° giugno 1977 e il 1°
aprile 1979 l'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dalla data
indicata nel provvedimento di nomina ed economica dal 1° aprile 1979; per
coloro che sono stati nominati successivamente a questa ultima data
l'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dalla data indicata
nel provvedimento di nomina ed economica dalla effettiva assunzione del
servizio. Ove la data di decorrenza giuridica indicata nel provvedimento di
nomina fosse anteriore al 1° giugno 1977, la decorrenza giuridica
dell'inquadramento nelle qualifiche viene fissata a questa ultima data, fermo
restando il riconoscimento del periodo anteriore al 1° giugno 1977 ai fini
della determinazione del maturato economico della vecchia carriera.
Art. 47. Accesso alle qualifiche funzionali e passaggi di
qualifica.
L'assunzione
del personale di cui al presente titolo è disciplinata dalla normativa vigente
in materia. Il personale non docente può partecipare ai concorsi pubblici per
l'accesso alla qualifica funzionale immediatamente superiore, se in servizio in
quella inferiore da almeno 5 anni senza demerito, indipendentemente dal
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica funzionale
superiore, purché detto titolo non sia specificamente richiesto dal particolare
tipo di attività tecnica o specialistica. I concorsi riservati previsti dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 420, si svolgono per il passaggio dalla II alla
III qualifica e dalla III alla IV qualifica per una aliquota di posti del 40
per cento e dalla IV alla V qualifica per una aliquota di posti del 30 per
cento. Per il passaggio dalla II alla III qualifica si applicano le stesse
disposizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 420, per il passaggio dalla III alla IV
qualifica. Ai fini di cui al presente articolo nel primo quinquennio decorrente
dalla data di entrata in vigore del nuovo ordinamento, è considerata
equipollente all'anzianità di qualifica quella di carriera.
Art. 48. Riserva di posti del personale non docente.
[Nel
primo concorso successivo all'inquadramento del personale non docente nel nuovo
ordinamento, l'80 per cento di tutti i posti disponibili nelle varie qualifiche
funzionali è riservato al personale in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge in qualifiche funzionali immediatamente inferiori].
Art. 49. Passaggio dalla II alla III qualifica.
Nella
prima applicazione della presente legge, i posti disponibili nella III
qualifica funzionale sono interamente assegnati mediante concorsi riservati per
titoli al personale non docente inquadrato nella II qualifica. Il numero dei
posti da assegnare ai concorsi riservati di cui al precedente comma dovrà
complessivamente raggiungere, man mano che si verificano le disponibilità, il
numero delle unità di personale interessato.
Art. 50. Stipendi.
A
decorrere dal 1° giugno 1977 ai fini giuridici e dal 1° aprile 1979 agli
effetti economici, al personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 45
nelle qualifiche funzionali competono i seguenti stipendi annui lordi iniziali:
prima qualifica
|
L: 1.800.000
|
seconda qualifica
|
L. 2.196.000
|
terza qualifica
|
L. 2.556.000
|
quarta qualifica
|
L. 2.790.000
|
quinta qualifica
|
L. 3.600.000
|
sesta qualifica
|
L. 3.924.000
|
settima qualifica
|
L. 4.500.000
|
ottava qualifica
|
L. 5.400.000
|
Al
compimento di tre, sei, dieci, quindici e venti anni di servizio senza demerito
nella qualifica di appartenenza sono attribuite altre classi di stipendio con
un aumento costante del 16 per cento dello stipendio iniziale di livello. Nel
periodo di permanenza in ciascuna classe di stipendio, compresa l'ultima, sono
corrisposti aumenti di stipendio in ragione del 2,50 per cento dello stipendio
previsto per la classe stessa per ogni biennio di servizio prestato senza
demerito.
Gli
aumenti biennali di stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbibili al
conseguimento della classe di stipendio successiva. Le classi di stipendio e
gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con
decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto. Il
servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione
economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio alla qualifica funzionale
superiore nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una delle
sanzioni disciplinari di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 417
e 420, rispettivamente, agli articoli 94 e
16, superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.
Per il personale docente di cui alla tabella C, quadro I, annessa al
decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo
1976, n. 88, immesso in ruolo con effetto da
data anteriore al 31 maggio 1979, l'anzianità maturata al 1° giugno 1979 è
aumentata di un anno agli effetti della progressione di carriera. Lo stipendio
di cui al presente titolo è onnicomprensivo, salva l'attribuzione
dell'indennità integrativa speciale, della 13ª mensilità e, ove spettanti,
delle quote di aggiunta di famiglia, del compenso per lavoro straordinario, del
trattamento di missione, delle indennità e degli assegni per il servizio
all'estero, dei compensi per partecipazione a commissioni di esame nelle scuole
elementari, secondarie e artistiche, dell'indennità di rischio, del compenso
per prestazioni di lavoro in orario notturno e festivo, dell'assegno di sede,
del compenso previsto per i direttori didattici dall'articolo 28 della legge 15 novembre 1973, n. 734,
di eventuali assegni personali non pensionabili e di ogni altra indennità
prevista da norme speciali.
Art. 51. Attribuzione nuovi stipendi.
Ai
fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° aprile 1979 o
dalla data di assunzione in servizio se successiva, al personale collocato
nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente articolo 45 si considera il
trattamento economico complessivo lordo annuo spettante alla stessa data per:
1) stipendio comprensivo degli aumenti periodici comunque attribuiti, e assegno
annuo pensionabile di cui all'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477;
2) somma di lire 300. 000 annue di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116;
3) somma di lire 120. 000 annue di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 17 novembre 1978, n. 711;
4) somma di lire 276.000 annue prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1976, n. 962,
per il personale non docente; 5) somma di lire 120.000 annue a favore del
personale non docente nella carriera esecutiva avente i parametri 143 e 163 e
la somma di lire 200.000 annue per il personale della medesima carriera avente
i parametri 183 e 213, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 17 novembre 1978, n. 711;
6) somma corrisposta in ragione di lire 9. 600 annue per ogni anno di servizio
comunque prestato; 7) eventuali assegni personali pensionabili in godimento.
Qualora il trattamento economico complessivo come sopra determinato non
raggiunga lo stipendio iniziale della qualifica di inquadramento, la differenza
è attribuita come segue: lire 20.000 mensili, ovvero l'intera differenza se
d'importo inferiore, dal 1° aprile 1979; ulteriori lire 25.000 mensili, ovvero
tutta la restante somma se d'importo inferiore, dal 1° gennaio 1980; l'importo
residuo dal 1° gennaio 1981. Al suddetto personale è assicurata la ulteriore progressione
economica per maturata anzianità, ancorché non sia stata interamente
corrisposta la differenza per la classe di stipendio iniziale, attribuendo gli
aumenti periodici sullo stipendio iniziale di qualifica funzionale o la
differenza con la classe successiva e aggiungendone l'importo alle somme come
sopra determinate. Le differenze fra il trattamento economico complessivo come
sopra determinato per le posizioni iniziali delle singole carriere previste
dall'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e
i nuovi stipendi iniziali delle qualifiche funzionali sono dovute, negli
importi e alle scadenze indicate al precedente secondo comma, anche al
personale nominato in ruolo dopo il 1° aprile 1979 e al personale non di ruolo.
Al
personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario
settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo le
somme predette sono dovute in proporzione. Qualora il trattamento determinato
ai sensi del primo comma sia superiore allo stipendio iniziale di qualifica, è
attribuito lo stipendio tra quelli conseguibili nella qualifica stessa per
classi e scatti e con la eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di
importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso. Nei confronti
del personale cui dopo il 1° aprile 1979 viene ricostruita la posizione
economica per retrodatazione di nomina in ruolo e per riconoscimenti di servizi
pre-ruolo anche con effetto successivo, si procede prima alla determinazione
del maturato economico della vecchia carriera e successivamente alla
collocazione nel nuovo ordinamento retributivo secondo i criteri di cui al
presente articolo. Per il dipendente che, successivamente al 1° aprile 1979,
abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per
effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo
inquadramento nella qualifica funzionale con decorrenza dalla data del
conseguimento dei miglioramenti stessi. Nel caso in cui, dopo il 1° giugno
1977, il dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera che, se ottenuto
prima, avrebbe determinato l'inquadramento nella qualifica superiore, si
procede, con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nella
suddetta qualifica, secondo i criteri stabiliti nel presente articolo. All'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 417, le parole "di un terzo" sono
sostituite con le parole "della metà". Il servizio prestato dagli
ispettori tecnici-periferici nel ruolo del personale direttivo è valutato, ai
fini di cui all'articolo 18 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo
1976, n. 88, nella misura della metà. Il
disposto di cui all'art. 82 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417,
come modificato dal nono comma del presente articolo, si applica, altresì, al
personale direttivo delle istituzioni educative statali ed al personale non
docente per il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente
inferiore. Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati
attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende
collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti
convenzionali concessi. Al personale collocato nella seconda qualifica
funzionale ed in servizio alla data del 1° aprile 1979, anche se con
trattamento economico complessivo come sopra determinato inferiore a lire
2.196.000 annue lorde, è attribuita comunque la classe di stipendio
immediatamente superiore allo stipendio iniziale. Ai presidi di ruolo non
vedenti delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica sono estese
le disposizioni dell'art. 4, ultimo comma, del decreto-legge 19 giugno 1970, n.
370, convertito nella legge 26 luglio
1970, n. 576.
Art. 52. Trattamento economico nei casi di passaggio di
qualifica funzionale o di cambiamento di posizione giuridica.
Nel
caso di passaggio ad altra qualifica anche mediante concorso, di personale
statale già di ruolo, il personale stesso è collocato, nella nuova qualifica,
nella posizione stipendiale che comporta un trattamento economico d'importo
immediatamente superiore a quello spettante.
A
tal fine sono attribuiti nella classe di stipendio spettante nella nuova
qualifica gli aumenti periodici necessari, anche se convenzionali.
Qualora l'importo del trattamento economico spettante nella precedente
qualifica si collochi tra l'ultimo aumento convenzionale possibile e la
successiva classe di stipendio, il personale interessato è collocato in tale
ultima classe. Ai fini dell'ulteriore progressione economica, ove siano stati
attribuiti aumenti di stipendio convenzionali, il dipendente si intende
collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti
convenzionali concessi. Il personale direttivo che è nominato ispettore tecnico
periferico è inquadrato nella classe di stipendio immediatamente superiore a
quella relativa al trattamento economico in godimento, con l'attribuzione
comunque di un beneficio non inferiore all'importo corrispondente a 4 aumenti
periodici nella classe relativa allo stipendio percepito all'atto della nomina.
Art. 53. Personale non di ruolo.
Fatto
salvo quanto disposto dal precedente articolo 51, quarto comma per
l'attribuzione del trattamento economico, secondo le disposizioni vigenti, al
personale docente, educativo e non docente, non di ruolo, si ha riguardo allo
stipendio iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica. Al
personale docente non di ruolo, che abbia un numero di ore inferiore all'orario
settimanale di servizio previsto per il corrispondente personale di ruolo, il
trattamento economico di cui al precedente comma è dovuto in proporzione. Al
personale di cui al presente articolo, con nomina da parte del Provveditore
agli studi od altro organo in base a disposizioni speciali, escluse in ogni
caso le supplenze, sono attribuiti aumenti periodici per ogni biennio di
servizio prestato a partire dal 1° giugno 1977 in ragione del 2,50 per cento
calcolati sulla base dello stipendio iniziale. Il presente articolo si applica
altresì alle ispettrici disciplinari dell'Accademia nazionale di danza alle
quali spetta il trattamento iniziale del personale educativo. Al personale non
di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge,
provvisto di un trattamento economico complessivo, determinato secondo i
criteri indicati nel precedente articolo 51, d'importo superiore allo stipendio
iniziale della qualifica di riferimento, sono attribuiti gli aumenti periodici
del 2,50 per cento sullo stipendio iniziale di qualifica, necessari per
assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore al suddetto
trattamento economico complessivo. Ai docenti di religione dopo quattro anni di
insegnamento si applica una progressione economica di carriera con classi di
stipendio corrispondenti all'ottanta per cento di quelle attribuite ai docenti
laureati di ruolo, con l'obbligatorietà di costituzione e accettazione di posto
orario con trattamento cattedra.
Art. 54. Personale ispettivo tecnico-periferico e personale
direttivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nonché
delle istituzioni educative.
A
decorrere dal 1° aprile 1979 ed in attesa di una più organica regolamentazione
della materia, al personale ispettivo tecnico-periferico e direttivo della
scuola compete, in aggiunta allo stipendio, una indennità nella seguente misura
annua lorda: ispettori tecnici-periferici lire 1.500.000; personale direttivo
con anzianità di servizio superiore a 5 anni lire 1.500.000; personale
direttivo con anzianità di servizio fino a 5 anni lire 1.000.000. La predetta
indennità è intesa a compensare tutte le attività connesse all'esercizio della
funzionale direttiva, svolte anche fuori del normale orario di servizio.
L'indennità non è dovuta al personale comandato o collocato in posizione che
non comporti l'effettivo esercizio della funzione ispettiva o della direzione di
istituzioni scolastiche. In nessun caso può essere percepita più di una
indennità. Al personale direttivo con qualifica di vice direttore, di vice
direttore e di vice direttrice e al docente che a norma dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417, sostituisce il capo d'istituto per
assenza o impedimento dello stesso, la indennità è corrisposta in relazione all'effettivo
esercizio della direzione dell'istituzione educativa o scolastica, nei periodi
in cui detta indennità non è corrisposta rispettivamente al rettore, al
direttore e alla direttrice titolari dell'istituzione educativa, o al capo
d'istituto.
Nei
circoli didattici affidati in reggenza perché privi di titolare, al docente
collaboratore scelto dal direttore didattico ai sensi del citato articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417, l'indennità è corrisposta nella
misura della metà di quella prevista per il personale direttivo incaricato. Al
personale direttivo incaricato l'indennità è attribuita, in aggiunta allo stipendio
in godimento, in misura pari a quella prevista per il personale direttivo con
anzianità di servizio fino a 5 anni. Con la stessa decorrenza del 1° aprile
1979, l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1978,
n. 567, è modificato come segue: (Omissis).
Art. 55. Abolizione dei rapporti informativi per il personale
non docente.
Nei
riguardi del personale non docente di ruolo e non di ruolo sono abrogate le
disposizioni concernenti i rapporti informativi e i giudizi complessivi, di cui
agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077. Restano salve le relazioni previste
dall'articolo 17, secondo comma, della presente legge, per la conferma in
ruolo.
Art. 56. Concorsi a posti di vice rettore dei convitti
nazionali e vice direttrice degli educandati femminili dello Stato.
Ai
concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttori degli
educandati femminili dello Stato previsti dal primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 417, sono ammessi rispettivamente anche gli
istitutori e le istitutrici dei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di
almeno 5 anni effettivamente prestato, e siano forniti di laurea e abilitazione
all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria.
Art. 57. Passaggi di ruolo.
I
passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 417, possono essere disposti, oltre che da un
ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi
in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono
consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato
delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole
materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 417. La tabella H allegata al citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417,
s'intende modificata ed integrata secondo quanto sopra previsto.
Art. 58. Trasferimenti a domanda.
Nella
tabella di valutazione di cui al secondo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 417, sarà previsto un punteggio particolare per
il personale ispettivo tecnico-periferico, direttivo, docente ed educativo, che
sia rimasto nella stessa sede o scuola per almeno 3 anni. Nell'ordinanza di cui
al sesto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 420, sarà previsto un punteggio particolare
per il personale non docente che sia rimasto nella stessa scuola per almeno 3
anni.
Art. 59. Assegnazioni provvisorie di sede.
La
concessione delle assegnazioni provvisorie di sede, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 417, è limitata alle sole ipotesi di
ricongiungimento al coniuge o di ricongiungimento alla famiglia per esigenze di
assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o per gravi
esigenze di salute. La disposizione di cui al precedente comma si applica
altresì al personale delle istituzioni educative statali. Il personale non
docente può essere provvisoriamente assegnato ad una sede nei limiti di cui al
citato articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 417, nel senso indicato dal presente articolo.
Art. 60. Trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto o
di cattedra.
Ai
fini dei trasferimenti d'ufficio del personale direttivo e docente per
soppressione di posto o di cattedra, nella tabella prevista dall'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 417, sarà previsto un punteggio particolare per
il servizio di ruolo nella scuola di titolarità e, subordinatamente, nella
sede. La disposizione di cui al precedente comma si applica altresì al
personale delle istituzioni educative statali. Un criterio analogo sarà altresì
applicato ai trasferimenti d'ufficio per soppressione di posto del personale
non docente.
Art. 61. Disciplina della responsabilità patrimoniale del
personale direttivo, docente, educativo e non docente.
La
responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non
docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e
delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente
all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai
soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni
stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla
responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il
terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla
vigilanza.
Salvo
rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al
personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie
promosse da terzi.
Art. 62. Valutazione del servizio militare ai fini del
conferimento di incarichi e supplenze.
Il
servizio militare è valutato ai fini del conferimento degli incarichi e delle
supplenze al personale docente, educativo e non docente delle scuole di ogni
ordine e grado e delle istituzioni educative. L'ordinanza del Ministro della
pubblica istruzione, che stabilisce le modalità ed i termini per la formazione
delle graduatorie provinciali per il conferimento degli incarichi e delle
supplenze al personale docente, educativo e non docente, prevederà la
valutazione del servizio militare secondo criteri che dovranno essere uniformi
sia nei confronti del personale docente di ogni grado e ordine di scuola sia
nei confronti del personale educativo sia di quello non docente.
Art. 63. Maggiorazione di anzianità ai fini del trattamento
di quiescenza per il personale delle scuole ed istituzioni statali aventi
particolari finalità.
Al
personale direttivo, docente ed assistente educatore delle scuole ed istituzioni
statali aventi particolari finalità o delle sezioni e classi speciali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970,
è riconosciuta, ai fini del trattamento di quiescenza, una maggiorazione di
anzianità pari ad un terzo del periodo di servizio effettivamente prestato
nelle medesime scuole ed istituzioni o sezioni e classi, sino alla entrata in
vigore della presente legge. Il predetto beneficio è riconosciuto agli stessi
fini al personale docente delle scuole carcerarie.
Art. 64. Modifica dell'articolo 121 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
Art. 65. Idonei di precedenti concorsi.
Le
disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 8 aprile 1976, n. 184,
sono estese agli idonei dei concorsi nei ruoli della carriera di concetto
amministrativa della Amministrazione centrale e di quella scolastica periferica
della pubblica istruzione riservati al personale interno e banditi in
applicazione dell'articolo 8 del decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077. Il personale di cui al precedente comma
conseguirà la nomina in prova secondo l'ordine di graduatoria del concorso e
fino a totale esaurimento della graduatoria stessa, via via che si rendono
disponibili i posti nella relativa dotazione organica.
Capo II - Norme relative al
personale dei conservatori di musica, delle Accademie di Belle Arti e delle
Accademie nazionali di arte drammatica e di danza
Art. 66. Inquadramento nelle qualifiche funzionali.
In
attesa della revisione del trattamento giuridico ed economico del personale dei
conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie
nazionali d'arte drammatica e di danza, in rapporto alla configurazione che a
dette istituzioni sarà data in sede di riforma degli istituti d'istruzione
secondaria superiore e delle università, il suddetto personale in servizio alla
data del 1° giugno 1977 è inquadrato nelle nuove qualifiche funzionali, ai fini
giuridici dalla stessa data ed economici dal 1° aprile 1979, avuto riguardo
alla qualifica rivestita al 1° giugno 1977 e secondo le seguenti
corrispondenze: nella terza qualifica il personale della carriera ausiliaria;
nella quarta qualifica il personale della carriera esecutiva; nella quinta qualifica
il personale della carriera di concetto; nella sesta qualifica gli
accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori dl cui alla tabella G,
quadro III, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 131, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 marzo
1976, n. 88; nella settima qualifica i docenti
di cui alla tabella F, quadro III, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13
convertito con modificazioni, nella legge 30 marzo
1976, n. 88, fruenti di stipendio corrispondente
all'ex parametro 243; gli assistenti delle accademie di belle arti;
il personale della carriera direttiva con qualifica di consigliere e direttore
di sezione; nell'ottava qualifica i direttori e i docenti di cui alle tabelle E
ed F, quadri I, II e III, fruenti di stipendio corrispondente a parametri
superiori all'ex parametro 243, il personale della carriera direttiva con
qualifica di direttore amministrativo aggiunto. Il personale docente di cui
alla tabella F, quadro III, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13
convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo
1976, n. 88, inquadrato nella settima qualifica,
consegue il passaggio alla qualifica successiva al maturare dell'anzianità
prescritta dal vecchio ordinamento per il passaggio dal parametro 243 al 341.
Il personale docente di materia già compresa nel terzo ruolo, di cui alla
tabella C1 allegata alla legge 13 marzo
1958, n. 165, immesso in ruolo a decorrere
dall'inizio dell'anno scolastico 1981-82 sarà collocato direttamente
nell'ottava qualifica. Al personale amministrativo della carriera direttiva dei
conservatori di musica, delle accademie di belle arti e delle accademie
nazionali di arte drammatica e di danza, si applicano le norme e le decorrenze
relative al corrispondente personale direttivo, contenute nel titolo I della
presente legge. Nei confronti del rimanente personale di cui ai commi
precedenti operano, in quanto applicabili, le norme di cui al capo I del
presente titolo. Per il personale docente inquadrato nell'ottava qualifica i
periodi di permanenza stabiliti per il conseguimento delle classi di stipendio
successive all'iniziale sono aumentati di due anni per ciascuna classe. Per gli
assistenti delle accademie di belle arti, immessi in ruolo con effetto da data
anteriore al 31 maggio 1979, l'anzianità maturata al 1° giugno 1979 è aumentata
di un anno agli effetti della progressione di carriera.
Art. 67. Competenza per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti ad incarico e valutazione della specifica professionalità.
Le
graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento nei
conservatori di musica, nelle accademie di belle arti, nell'accademia nazionale
di danza e nell'accademia nazionale di arte drammatica, esclusi gli
insegnamenti della regia e della recitazione, sono compilate da commissioni
operanti presso ciascun istituto e presiedute dal direttore. Le commissioni
sono costituite da tre docenti della materia per la quale si deve compilare la
graduatoria per il conferimento degli incarichi.
I
componenti sono designati dal collegio dei docenti tra i nominativi proposti
dai sindacati più rappresentativi che organizzano su scala nazionale le
categorie dei docenti dei conservatori e delle accademie. Le commissioni si
rinnovano ogni due anni. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con
proprio decreto, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, i
titoli valutabili e il relativo punteggio. Ai titoli di studio e di
servizio potranno essere assegnati non più di 15 punti; ai titoli
artistico-culturali e professionali potranno essere assegnati non più di 40
punti. Gli aspiranti che riporteranno un punteggio inferiore a 24 per
tali ultimi titoli non saranno inclusi nelle graduatorie. Sulla base delle
graduatorie formulate ai sensi dei precedenti commi le nomine saranno conferite
dal direttore del conservatorio e dell'accademia che le firma congiuntamente al
direttore amministrativo. Avverso i provvedimenti di esclusione ed avverso i
provvedimenti adottati sulla base delle graduatorie definitive per il
conferimento dei nuovi incarichi è ammesso ricorso da parte dei singoli
interessati, entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo
degli istituti delle graduatorie e dei provvedimenti conseguenti, ad una commissione
centrale presso il Ministero della pubblica istruzione, formata secondo i
criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministero della pubblica
istruzione sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione. Ai
conservatori di musica, alle accademie di belle arti, all'accademia nazionale
di danza e all'accademia nazionale di arte drammatica non si applicano il primo
e il secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 agosto 1978, n. 463,
le cui disposizioni rimangono ferme per gli altri istituti di istruzione
artistica.
Art. 68. Cumulo di impieghi.
Gli
articoli 91 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417, devono essere interpretati nel
senso che il divieto di cumulo ivi previsto non si applica al personale docente
dei conservatori di musica, nei limiti di cui al successivo articolo 69.
L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di musica e di
altre attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale è
regolato dagli articoli che seguono. Le disposizioni contenute nei precedenti
commi si applicano anche ai docenti delle accademie di belle arti.
Art. 69. Contratti di collaborazione.
I
conservatori di musica, per lo svolgimento di attività didattiche ed artistiche
per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono
stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti
lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei
rispettivi competenti organi di amministrazione.
Analogamente
possono provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei
confronti del personale docente dipendente dai conservatori, previa
autorizzazione del competente organo di amministrazione del conservatorio. Tali
contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori di musica, vengono disposti
secondo l'ordine di apposite graduatorie compilate in base alle norme relative
al conferimento degli incarichi di insegnamento. I contratti medesimi
possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento di discipline corrispondenti
all'attività artistica esercitata. I contratti di collaborazione hanno durata
annuale e si intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto non venga
occupato da un professore di ruolo. I titolari dei contratti assumono gli
stessi obblighi di servizio dei docenti. Il compenso per le attività previste
nel contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari
all'entità del trattamento economico complessivo che compete ad un docente di
ruolo alla 1ª classe di stipendio, con esclusione della 13ª mensilità, delle
quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra indennità di cui le norme vigenti
vietano il cumulo. Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attività
contrattuale il compenso viene calcolato con le modalità di cui al precedente
comma sulla base della seconda classe di stipendio del personale di ruolo. Gli
enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e
delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le
attività di rispettiva competenza. Nello stato di previsione della spesa del
Ministero della pubblica istruzione sarà iscritto, in apposito capitolo, uno
stanziamento per far fronte all'onere derivante ai conservatori per la stipula
dei contratti di collaborazione. Il Ministro della pubblica istruzione con
proprio decreto, provvederà ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento
tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate.
Art. 70. Contratti di collaborazione per il personale già in
servizio.
Il
personale docente che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
oltre all'insegnamento esercita attività presso enti lirici o istituzioni di
produzione musicale è tenuto a scegliere il rapporto di dipendenza organica per
l'una o l'altra attività entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge, salvo proroga per un termine comunque non superiore ad un altro anno da
parte degli enti o istituzioni interessati. Per le situazioni di cumulo
verificatesi prima dell'entrata in vigore della presente legge, non si dà luogo
alla riduzione dello stipendio di cui all'art. 99 del R. D. 30 dicembre 1923,
n. 2960, e successive modificazioni, sino alla scadenza del termine di cui al
precedente comma. I docenti dei conservatori di musica che per effetto
dell'opzione perdono la qualità di titolari hanno la precedenza assoluta
rispetto a qualsiasi altro aspirante, ai fini della stipula del contratto di
collaborazione con il conservatorio dal quale dipendevano all'atto
dell'opzione. Il contratto di cui al precedente comma ha durata triennale e può
essere rinnovato per periodi non superiori a due anni e comunque non oltre il
compimento del 60° anno di età. In tali casi i posti restano indisponibili per
l'intera durata del contratto. Il compenso per le attività previste nel
contratto di collaborazione relativo al personale contemplato nel presente
articolo ha carattere onnicomprensivo ed è pari all'entità del trattamento
economico complessivo in godimento da parte dei singoli interessati all'atto
dell'opzione con le esclusioni indicate nel precedente articolo 69.
Dopo
un Quinquennio di attività contrattuale il compenso è rivalutato secondo quanto
previsto al sesto comma del precedente articolo 69, qualora il compenso stesso
risulti inferiore allo stipendio della seconda classe. Nel caso in cui i
titolari dei contratti usufruiscano anche di trattamento di pensione ordinaria,
i compensi dovuti per i contratti sono ridotti di un quinto e comunque in
misura non superiore all'importo della pensione in godimento, salvo diversa
disciplina derivante dal riordinamento dei trattamenti pensionistici.
TITOLO III
Personale
docente e non docente delle università e degli istituti di istruzione
universitaria
Capo I - Personale docente
Art. 71. Progressione economica.
La
progressione economica dei docenti di ruolo delle Università e degli Istituti
di istruzione universitaria si sviluppa in otto classi biennali di stipendio
con un aumento costante, in ciascuna classe, dell'8 per cento rispetto al
parametro iniziale ed in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento
calcolati sulla classe di stipendio finale, salvo quanto disposto dal
successivo articolo 72, quarto comma. Ogni punto parametrale corrisponde a lire
18.000 annue lorde.
Art. 72. Trattamento economico dei professori universitari, dei
professori incaricati esterni e degli assistenti di ruolo.
Ai
professori universitari di ruolo è attribuito lo stipendio spettante
all'assistente con pari anzianità nel rispettivo ruolo, maggiorato del 50 per
cento. La classe finale di stipendio dei professori universitari di ruolo, che
si consegue al compimento del 16° anno di servizio, da intendersi comprensivo
del riconoscimento spettante per i servizi pre-ruolo ai sensi delle norme
vigenti, è integrata fino a conseguire l'equiparazione economica allo stipendio
del dirigente generale di livello A dello Stato, in applicazione dei principi
derivanti dalle norme sulle carriere e retribuzioni dei dirigenti statali. Agli
assistenti di ruolo ed ai professori incaricati esterni è attribuita la classe
iniziale di stipendio corrispondente al parametro 250. Agli assistenti di ruolo
che abbiano superato da un anno il giudizio di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16,
è attribuita la classe di stipendio corrispondente al parametro 300 e competono
successivamente altre 6 classi biennali di stipendio con una progressione, in
ciascuna classe, pari all'8 per cento dello stipendio iniziale, salvo poi il
conferimento dei normali aumenti biennali in ragione del 2,50 per cento
dell'ultima classe. Ai professori incaricati esterni con 5 anni e con 11 anni
di anzianità di incarico è attribuita la classe di stipendio corrispondente al
parametro, rispettivamente, 320 e 375, salvo i normali aumenti biennali in
ragione del 2,50 per cento delle singole classi di stipendio. Le classi di
stipendio per il secondo incarico conferito ad un incaricato esterno
universitario o per l'incarico attribuito ad un professore universitario di
ruolo oppure a coloro che ricoprono altro ufficio con retribuzione a carico
dello Stato, di ente pubblico o privato, o, comunque, fruenti di un reddito di
lavoro subordinato, sono calcolate in ragione del 50 per cento delle classi di stipendio
previste per gli incaricati esterni. Ai fini di quanto previsto nel presente e
nel precedente articolo vale quanto disposto col successivo articolo 81, quarto
comma. Gli stipendi spettanti agli incaricati interni non sono suscettibili di
aumenti biennali. Con effetto dal 31 ottobre 1978 la durata complessiva della
carriera degli assistenti di ruolo, prevista con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079,
è ridotta di due anni per coloro che alla predetta data abbiano superato il
giudizio di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 26 gennaio 1962, n. 16,
ai fini del conseguimento delle successive classi stipendiali o degli aumenti
biennali di stipendio.
Art. 73. Passaggio degli assistenti nel ruolo dei professori.
L'assistente
di ruolo che acceda al ruolo dei professori universitari è collocato nella
classe di stipendio di importo pari o immediatamente superiore allo stipendio
spettante nel ruolo di provenienza e, comunque, non oltre la terza classe,
conservando come assegno personale l'eventuale maggiore retribuzione in
godimento, comprensiva dell'eventuale assegno percepito a titolo di incarico.
Nella prima applicazione della presente legge nei confronti dei professori e
degli assistenti in ruolo alla data di entrata in vigore della legge stessa,
l'anzianità richiesta per il conseguimento della classe di stipendio successiva
a quella spettante per effetto delle norme di cui ai precedenti articoli è
ridotta di un anno.
Art. 74. Determinazioni dei nuovi stipendi.
I
nuovi stipendi di cui al presente capo competono sulla base del trattamento
complessivo annuo lordo spettante alla data del 1° novembre 1978 per: a)
stipendio; b) assegno annuo pensionabile di cui alla legge 30
novembre 1973, n. 766; c) lire 25.000
mensili di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116;
d) lire 10. 000 mensili di cui alla legge 10
novembre 1978, n. 701; e) somma
attribuita in sede di valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio;
f) eventuali assegni personali pensionabili. Qualora il trattamento economico
complessivo come sopra determinato non corrisponda ad uno degli stipendi
risultanti dalla nuova disciplina, è conferita la classe di stipendio
immediatamente superiore; la classe successiva di stipendio si consegue
in tal caso dopo due anni e sei mesi. Il diritto dei professori di ruolo alla
equiparazione economica di cui all'articolo 72 è mantenuto con le stesse
decorrenze maturate o che saranno maturate. Nei confronti del personale cui
dopo il 1° novembre 1978 viene ricostruita la posizione economica per retrodatazione
di nomina in ruolo o per riconoscimenti di servizio pre-ruolo anche con effetto
successivo si procede alla determinazione del maturato economico con riguardo
unicamente agli elementi del preesistente ordinamento e si provvede poi alla
collocazione nel nuovo ordinamento retributivo secondo i criteri di cui al
presente articolo. Per il dipendente che, successivamente al 1° novembre 1978
abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per
effetto della progressione economica o di carriera si procede ad un nuovo
inquadramento con decorrenza dalla data del conseguimento dei miglioramenti
stessi.
Art. 75. Decorrenze.
Il
trattamento economico di cui al presente capo decorre agli effetti economici
dal 1° novembre 1978 e, agli effetti giuridici: a) dal 1° giugno 1977 per gli
assistenti di ruolo ed i professori incaricati che al 1° novembre 1978 abbiano
maturato almeno il parametro 387 o successivo, nonché per i professori di ruolo
che abbiano maturato alla stessa data almeno il parametro 609 o successivo; b)
dal 1° novembre 1978 per i restanti assistenti di ruolo, professori incaricati
esterni e professori ordinari.
Art. 76. Ambiente di lavoro e tutela della salute.
Al
personale di cui al presente capo è attribuita l'indennità di rischio nei
limiti e alle condizioni previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146. Sono
abrogate le precedenti disposizioni in contrasto con la presente norma. Con
decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del
tesoro saranno opportunamente integrate le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146,
al fine di adeguarle alle particolari esigenze delle Università.
Art. 77. Personale docente dell'Accademia navale, aeronautica
e dell'Istituto idrografico della Marina - Incompatibilità per i componenti del
Consiglio universitario nazionale.
Ai
professori, di ruolo ed incaricati, e agli assistenti dell'Accademia navale,
dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina si applica il
trattamento economico dei docenti universitari, con l'osservanza delle
disposizioni degli articoli da 71 a 75 del presente capo. I componenti del
Consiglio universitario nazionale provvisorio del Ministero della pubblica
istruzione che abbiano presentato domanda di partecipazione ai concorsi banditi
dal Ministero stesso o dalle Università degli studi e concernenti materie che
comunque rientrino nelle competenze attribuite all'organo consultivo
universitario nazionale, non possono prendere parte alle sedute del Consiglio
in ordine agli atti che concernono i concorsi ai quali partecipano.
Capo II - Personale non docente
dell'Università.
Art. 78. Area di applicazione.
Le
disposizioni contenute nel presente capo si applicano al personale non docente
delle Università, degli Istituti di istruzione universitaria degli Osservatori
astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano e fino all'effettivo
inquadramento previsto dalla legge 22 dicembre 1979, n. 642, al personale delle
Opere universitarie. Il personale non docente già appartenente alla soppressa
Opera universitaria dell'Università degli studi della Calabria, in servizio
alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 19
giugno 1978, n. 632, dal 1° novembre 1978, è inquadrato nei ruoli del personale
non docente delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria
mediante incremento delle dotazioni organiche dei rispettivi ruoli fino alla
concorrenza delle unità di personale da immettere in ruolo. Al predetto personale
si applicano le norme della presente legge. Il personale medesimo viene
inquadrato nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale non docente
universitario, sulla base del trattamento economico come previsto dai commi
primo e secondo dell'articolo 83 in godimento alla data del 1° marzo 1978. Ai
fini dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 80 il servizio prestato
presso le Opere è considerato corrispondente a quello prestato presso le
Università e gli Istituti di istruzione universitaria.
Art. 79. Ordinamento.
L'ordinamento
del personale non docente, di cui al precedente articolo 78, si articola in
qualifiche funzionali determinate sulla base dei contenuti di professionalità e
di complessità del lavoro delle attribuzioni e responsabilità connesse, del
grado di autonomia, del livello di preparazione culturale richiesto.
Art. 80. Declaratoria e profili professionali.
Le
qualifiche del personale non docente universitario di cui all'articolo 78 saranno
uniformate ai principi di cui all'articolo 2. È istituita una commissione
nazionale paritetica, nominata, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e del
tesoro, presieduta da un sottosegretario o per sua delega da un dirigente
generale e composta da otto rappresentanti della pubblica amministrazione e da
altrettanti rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale. L'identificazione delle
qualifiche e dei profili professionali sarà fatta dalla commissione di cui al
precedente comma. La commissione determinerà le procedure per gli inquadramenti
previsti dal successivo articolo 85, in modo che sia rispettata la correlazione
tra posizione funzionale e professionalità degli interessati da un lato e i
contenuti di ciascuna qualifica funzionale dall'altro.
A
tale fine saranno definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con quello del tesoro, entro 90 giorni dell'entrata in vigore della
presente legge, i criteri oggettivi, i mezzi e gli organi di accertamento delle
mansioni e funzioni svolte dal personale di cui all'articolo 78 ed entro 120
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, le declaratorie delle qualifiche funzionali e dei
profili professionali relativi a ciascuna qualifica, secondo i criteri
stabiliti dall'articolo 79. La commissione nella formulazione delle proprie
proposte si atterrà a quanto appresso indicato: V qualifica: personale
che svolge mansioni o funzioni richiedenti alta specializzazione; VII
qualifica: personale inserito in strutture dotate di laboratori
specializzati di rilevante interesse scientifico, didattico o di assistenza
sanitaria, e in centri di calcolo, il quale, provvisto di particolare
qualificazione professionale, esegue controlli od analisi mediante l'uso di
apparecchiature di elevata complessità. Personale dei servizi
amministrativi e tecnici che, nell'eseguire con autonomia il lavoro assegnato,
coordina il lavoro dei propri collaboratori in strutture delle quali cura la
direzione controllando la regolarità giuridica e tecnica degli atti emessi;
VIII qualifica: personale direttivo e tecnico che, inserito organicamente
in programmi di ricerca di base finalizzata, svolge attività di ricercatore,
assumendone la produzione e la responsabilità; personale direttivo
tecnico inserito in strutture dotate di laboratori specializzati di rilevante
interesse scientifico, didattico o di assistenza sanitaria e in centri di
calcolo con incarico di controllo dell'efficienza e dell'uso delle
apparecchiature, di sopraintendere alla corretta effettuazione delle tecniche
di analisi e di coordinare l'effettuazione delle letture avendo la
responsabilità delle valutazioni finali dei risultati; personale
direttivo tecnico amministrativo che ha la responsabilità di uffici, servizi o
laboratori complessi di notevole importanza. Il personale con la qualifica di
infermiere professionale, vigilatrice d'infanzia e tecnico di radiologia, che
abbia effettivamente svolto e svolga le relative mansioni, sarà inserito nella
VI qualifica. Il personale che svolge mansioni proprie delle carriere di
infermiere generico, di infermiere professionale, vigilatrice di infanzia e
tecnico di radiologia è inquadrato per mansioni, a prescindere dal titolo di
studio e professionale richiesto, sempre che abbia frequentato con profitto
appositi corsi di qualificazione professionale da istituirsi da parte delle singole
Università esclusivamente a tal fine entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge.
Art. 81. Stipendi.
A
decorrere dal 1° marzo 1977 ai fini giuridici e dal 1° marzo 1978 agli effetti
economici, al personale classificato nelle otto qualifiche funzionali competono
gli stipendi come indicati nel precedente articolo 24. Al compimento di ogni
biennio di servizio senza demerito nel livello di appartenenza sono attribuite
altre classi di stipendio con un aumento costante dell'8 per cento dello
stipendio iniziale di livello per i primi 16 anni. Dopo il conseguimento
dell'ultima classe di stipendio, la progressione economica è costituita da
aumenti periodici in ragione del 2,50 per cento dello stipendio inerente alla
classe medesima per ogni biennio di permanenza sena demerito nella stessa. Ai
fini dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di
aumenti periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure
iniziali e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti
periodici convenzionali, ognuno dei quali comporta un aumento costante del 2,50
per cento delle medesime. Le classi di stipendio e gli aumenti periodici
biennali, anche se convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal primo giorno
del mese nel quale sorge il relativo diritto.
Art. 82. Inquadramento provvisorio nelle qualifiche
funzionali.
Il
personale in servizio alla data del 1° marzo 1977 è inquadrato nelle qualifiche
funzionali, ai fini giuridici dalla stessa data e ai fini economici dal 1°
marzo 1978, avuto riguardo alla qualifica rivestita al 1° marzo 1977, secondo
le seguenti corrispondenze: nella seconda qualifica: il personale
ausiliario e gli operai comuni; nella terza qualifica: i portantini e gli
operai qualificati; nella quarta qualifica: il personale delle carriere
esecutive, gli operai specializzati e capi operai; nella quinta
qualifica: il personale delle carriere esecutive atipiche con parametro
iniziale 148 e terminale 275; nella sesta qualifica: il personale delle
carriere di concetto; nella settima qualifica: il personale delle
carriere direttive. Il personale ausiliario e gli operai comuni che intendano
svolgere anche mansioni di pulizia vengono inquadrati a domanda, da presentare
entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella
terza qualifica. Il personale assunto nel periodo compreso tra il 1° marzo 1977
e la data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nelle
qualifiche funzionali con l'osservanza dei criteri innanzi indicati. Per i
dipendenti assunti nel periodo compreso tra il 1° marzo 1977 ed il 1° marzo
1978 l'inquadramento nelle qualifiche ha decorrenza giuridica dalla data della
nomina, ed economica dal 1° marzo 1978; per coloro che sono stati
nominati successivamente a questa ultima data, l'inquadramento nelle qualifiche
ha la decorrenza giuridica dal giorno della nomina ed economica dalla effettiva
assunzione in servizio.
Art. 83. Attribuzione nuovi stipendi.
Ai
fini della determinazione del nuovo stipendio spettante, dal 1° marzo 1978 o
dalla data di assunzione in servizio se successiva, al personale collocato
nelle qualifiche funzionali ai sensi del precedente articolo 82 si considera il
trattamento economico complessivo lordo annuo spettante alla predetta data o
alla data di assunzione in servizio se successiva, per stipendio, assegno
perequativo pensionabile di cui alla legge 15
novembre 1973, n. 734 o assegno annuo pensionabile di cui
alla legge 30 novembre 1973, n. 766,
aggiunzioni previste dalla legge 4 aprile
1977, n. 121, dal decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1977, n. 116,
dalla legge 10 novembre 1978, n. 701, nonché per
la valutazione ai fini economici dell'anzianità di servizio. Agli stessi fini
si considera anche l'assegno personale pensionabile previsto dall'ultimo comma,
dell'art. 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734
e quello stabilito dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3. Nel caso in cui il trattamento economico
complessivo, come sopra determinato sia inferiore allo stipendio iniziale del
livello d'inquadramento, è attribuito quest'ultimo stipendio. Qualora l'importo
del trattamento economico raggiunto si collochi tra due classi di stipendio, il
personale interessato è collocato nella classe di stipendio immediatamente
superiore a tutti gli effetti. Il trattamento economico di cui al precedente 1°
comma, per il personale appartenente ai ruoli della carriera esecutiva dei
tecnici e ai ruoli degli infermieri delle Università e degli Istituti
d'istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici,
vulcanologici e vesuviano, viene determinato dal 1° marzo 1978 e fino alla data
di entrata in vigore della presente legge in misura pari a quella spettante
agli appartenenti alla carriera amministrativa esecutiva con uguale anzianità,
qualora più favorevole. Per il dipendente che, successivamente al 1° marzo
1978, abbia conseguito nel preesistente ordinamento miglioramenti economici per
effetto della progressione economica o di carriera, si procede ad un nuovo
inquadramento nella qualifica con decorrenza economica dalla data del
conseguimento dei miglioramenti stessi. Nel caso in cui dopo il 1° marzo 1977,
il dipendente abbia conseguito un passaggio di carriera che, se ottenuto prima
avrebbe determinato l'inquadramento nella qualifica superiore, si procede, con
effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nella suddetta
qualifica secondo i criteri stabiliti nel presente articolo. Gli assegni
personali che non concorrono alla formazione del trattamento economico sono
gradualmente riassorbiti con i seguenti criteri: 1) fino alla concorrenza della
differenza di trattamento conseguito nell'inquadramento; 2) per eventuali
eccedenze fino alla concorrenza dell'aumento derivante dall'attribuzione delle
classi di stipendio successive a quella maturata al 1° marzo 1979. Per il
personale non docente inquadrato in soprannumero ovvero immesso in ruolo
successivamente alla data del 1° marzo 1978 e prima dell'entrata in vigore
della presente legge, l'inquadramento nella qualifica funzionale spettante è
determinato sulla base del trattamento economico derivante dall'applicazione
nei confronti del personale stesso degli articoli 16 e 17 della legge 25 ottobre 1977, n. 808,
e con i criteri previsti nel presente articolo.
Art. 84. Accesso alle qualifiche funzionali e di livello.
Alle
qualifiche dei singoli livelli funzionali si accede per concorsi pubblici che
saranno svolti ogni anno in unica tornata nel semestre maggio-ottobre. Con
apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sarà stabilita la
composizione delle commissioni esaminatrici e saranno fissate le prove d'esame,
e tutte le modalità necessarie per lo svolgimento dei concorsi. Ai concorsi
pubblici potrà partecipare il personale della qualifica immediatamente
inferiore in servizio da almeno 5 anni sena demerito, indipendentemente dal
possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica superiore,
salvo che questo non sia specificatamente richiesto da norme di carattere
generale, per il particolare tipo di attività tecnica specialistica o
professionale. Nel concorso pubblico di accesso alle qualifiche saranno
previste riserve di posti per i candidati provenienti dal livello
immediatamente inferiore.
L'entità
di tali riserve sarà stabilita, sentita la commissione di cui al precedente
articolo 80, all'atto della determinazione delle declaratorie e dei profili di
cui allo stesso articolo. Potranno fruire delle riserve di cui al precedente
comma i candidati interni che abbiano una anzianità di cinque anni, maturata
nella qualifica immediatamente inferiore a quella a cui si concorre, ed il
titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso alla stessa
qualifica inferiore. Nel primo quinquennio decorrente dalla data di entrata in
vigore del presente provvedimento è considerata equipollente alla anzianità di
qualifica quella maturata nella carriera di provenienza.
Art. 85. Decorrenza.
Il
personale di cui all'articolo 78 in servizio alla data del 1° luglio 1979,
anche a prescindere dal possesso del titolo di studio, salvo il caso
espressamente richiesto da norme di carattere generale per il particolare tipo
di attività tecnica, specialistica o professionale, è collocato, dalla stessa
data del 1° luglio 1979, ai fini giuridici ed economici, nella qualifica
funzionale corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.
Art. 86. Decorrenze del servizio e collocamento a riposo.
[Le
immissioni in servizio decorrono dal 1° novembre di ciascun anno. Il
collocamento a riposo è disposto con decorrenza dal 1° novembre successivo al
giorno del raggiungimento del limite di età o della data del pensionamento
anticipato che dovrà essere chiesto dal dipendente con un preavviso di sei
mesi. I posti che si renderanno vacanti per collocamento a riposo saranno messi
a concorso nel semestre precedente al verificarsi delle vacanze].
Art. 87. Dotazioni organiche.
Le
dotazioni organiche di qualifica saranno stabilite con successiva legge, sulla
base dell'attuale dotazione organica complessiva del personale di cui al
presente capo. Fermo restando il disposto di cui agli articoli 13 e 14 della legge 25 ottobre 1977, n. 808,
con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto col Ministro del
tesoro saranno determinati i contingenti delle singole qualifiche
professionali.
Con
le stesse modalità i contingenti delle singole qualifiche e dei relativi
profili professionali potranno essere modificati per essere adeguati alle
effettive esigenze delle istituzioni universitarie.
Art. 88. Inquadramento in soprannumero.
Nella
prima applicazione della presente legge e nel rispetto della dotazione organica
complessiva delle qualifiche funzionali l'inquadramento del personale nel
profilo professionale della qualifica di competenza avviene con riferimento
alle mansioni svolte, anche in soprannumero. In relazione agli inquadramenti in
soprannumero che si verificheranno saranno resi indisponibili altrettanti posti
di organico nelle qualifiche dello stesso livello o di altro livello, i quali
saranno utilizzati in corrispondenza della riduzione dei soprannumeri.
Art. 89. Trattamento economico nei casi di passaggio di
qualifica o di cambiamento di posizione giuridica.
Il
personale che otterrà il passaggio ad altra qualifica funzionale, anche a
seguito di concorso, sarà collocato, nella nuova qualifica, alla classe di
stipendio che assicuri un trattamento economico immediatamente superiore a
quello in godimento nella qualifica di provenienza. In tal caso la classe
successiva si consegue dopo due anni e sei mesi.
Art. 90. Ambiente di lavoro e salute.
Con
decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del
tesoro saranno opportunamente integrate le tabelle allegate al decreto del
Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146,
al fine di adeguarle alle particolari esigenze delle istituzioni universitarie.
Art. 91. Mobilità del personale.
Il
personale non docente di cui al presente capo e assegnato alle singole
istituzioni universitarie. I Consigli di amministrazione provvederanno alla
ripartizione del personale fra i singoli istituti o servizi, e alla
regolamentazione dei trasferimenti all'interno dello stesso ateneo sulla base
di criteri prefissati sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in campo nazionale. Sono abrogate le precedenti disposizioni in
contrasto con la presente norma. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione saranno definiti i criteri per i trasferimenti a domanda da una sede
all'altra.
Art. 92. Aggiornamento del personale.
Il
Ministero della pubblica istruzione, le Università e le Opere universitarie
indiranno annualmente corsi nazionali decentrati di aggiornamento e di qualificazione
professionale per il personale di cui al presente capo. Tali corsi potranno
essere svolti nell'ambito delle prestazioni ordinarie del personale stesso, con
il consenso degli interessati e delle rispettive facoltà. Con decreto del
Presidente della Repubblica, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, saranno dettate norme per disciplinare l'utilizzazione
annuale di 150 ore di permesso retribuito, sia per l'aggiornamento
professionale mediante i corsi di cui ai commi precedenti sia per il
conseguimento del titolo d'istruzione della scuola dell'obbligo o di altro
titolo di istruzione superiore.
Art. 93. Rapporti informativi e valutazione delle sanzioni.
In
relazione al nuovo ordinamento del personale di cui al presente capo sono
aboliti i rapporti informativi. Il servizio prestato nell'anno non viene
valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per il
passaggio alla qualifica superiore nei confronti del personale che abbia
riportato in quell'anno una sanzione disciplinare, salvo i maggiori effetti
della sanzione irrogata. Ai fini della interruzione della progressione
economica di cui al comma precedente non viene considerata la censura.
Art. 94. Disposizioni varie.
Gli
uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento
dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria, e fino al perfezionamento
dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla
base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta
servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la
determinazione del trattamento stesso. Nei confronti del personale di cui al
precedente articolo 78 operano, in quanto applicabili gli articoli 15, 17,
secondo comma, 23 e 132, secondo comma della presente legge.
Art. 95. Personale addetto all'assistenza sanitaria.
L'indennità
di cui alla legge 16 maggio 1974, n. 200, e all'art. 31 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, compete al personale dei
policlinici universitari a gestione diretta ed a quello delle cliniche
universitarie convenzionate indicato nelle relative convenzioni.
[All'individuazione delle figure professionali che mantengono il diritto
all'attribuzione della indennità prevista dalla legge 16 maggio 1974, n. 200 e
dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761, si farà luogo contestualmente in sede di applicazione del precedente
articolo 80 sulla base dei criteri fissati dal primo comma]. L'indennità
suddetta si perde in caso di trasferimento a uffici o servizi diversi da quelli
per i quali era stata attribuita.
Art. 96. Aspettative sindacali.
Il
numero delle aspettative sindacali da concedere ai sensi e nei limiti, degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249,
ai dipendenti di cui al presente titolo che ricoprono cariche elettive in seno
alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente
rappresentative, è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentite le organizzazioni sindacali interessate.
Art. 97. Norme transitorie.
Nelle
norme della determinazione delle dotazioni organiche di ciascuna qualifica e
comunque, non oltre un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i posti che si renderanno vacanti saranno considerati
disponibili ai fini dei concorsi da bandire specificatamente per la
corrispondente qualifica, nella quale si è verificata la vacanza.
TITOLO IV
Personale
dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Art. 98. Classificazione del personale.
Gli
impiegati e gli operai dei monopoli di Stato, esclusi i funzionari con
qualifica dirigenziale, sono classificati con un unico stato giuridico, nelle
seguenti otto qualifiche funzionali, suddivise in profili professionali:
qualifica I: dipendenti che svolgono semplici attività manuali; qualifica
II: dipendenti che svolgono attività per le quali non occorrono
conoscenze professionali, ma è sufficiente una modesta esperienza di lavoro;
qualifica III: dipendenti che svolgono semplici operazioni tecnico-manuali
o amministrativo-contabili nell'ambito di autonomia vincolata da apposite
istruzioni, in grado di esercitare ciascuno i compiti relativi alle diverse
posizioni della categoria, salvo eventuale tirocinio di pratica professionale;
qualifica IV: dipendenti che; svolgono attività richiedenti una
specializzata preparazione professionale, nonché dipendenti che svolgono
attività di collaborazione, coordinamento e controllo di carattere tecnico o
amministrativo entro i limiti delle istruzioni esistenti; qualifica V:
dipendenti posti a capo di magazzini che svolgono attività di natura tecnica o
amministrativo-contabile, o commerciale, o elettrocontabile o di vigilanza o
controlli caratterizzata da adeguata autonomia nonché di guida e coordinamento
di gruppi di lavoratori, oppure attività manuali che richiedono cognizioni
tecnico-pratiche di alta specializzazione; qualifica VI: dipendenti posti
a capo di fasi di lavorazione o di magazzini di maggiore importanza o preposti
ai servizi di amministrazione, di computisteria; alla elaborazione e
programmazione dati del sistema informativo; agli acquisti, alla
conduzione lavori, oppure dipendenti adibiti ad attività che richiedono una
particolare preparazione tecnica o amministrativa, con autonomia decisionale
nell'ambito delle istruzioni esistenti nonché ad attività di collaborazione
qualificata e ricerche, studi ed elaborazioni connessi a programmi di
interventi; qualifica VII: dipendenti con compiti di diretta
collaborazione con i dirigenti, o adibiti a compiti di studio, di
programmazione, di analisi, di elaborazione dati, di progettazione, di
direzione lavori e collaudi, di elaborazione di atti istruttori particolarmente
complessi, oppure preposti nell'ambito dell'unità organica in cui operano, con
discrezionalità di poteri e responsabilità per i risultati, ad attività di
guida e di coordinamento. Dipendenti preposti ad attività tecniche o
amministrativo-contabili particolarmente complesse, di guida e di coordinamento
di altre posizioni di lavoro, con responsabilità dirette, nell'ambito
dell'autonomia e della discrezionalità assegnate a detto personale dalle norme
e procedure del sistema in cui lo stesso opera.
È
richiesta una profonda conoscenza dei servizi dell'Amministrazione, acquisibile
attraverso una vasta esperienza nelle diverse branche della Azienda, congiunta
a doti organizzative e di spiccata attitudine allo svolgimento dei compiti
relativi; qualifica VIII: dipendenti con compiti di diretta
collaborazione con i dirigenti, attività di direzione, coordinamento operativo
e controllo, con competenza propria e delegata; ricerca
scientifica; analisi del sistema informativo; ricerca
economica; ricerca giuridico-amministrativa; ricerca
statistica; progettazione, direzione lavori e collaudi implicanti uno specializzato
apporto professionale con autonoma e completa elaborazione;
partecipazione ad organi collegiali commissioni o comitati, che non siano
riservati ai dirigenti. Con decreto del Ministro delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale e
previo parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, saranno
definiti, per ogni qualifica, i singoli profili e i relativi contenuti
professionali. Analoga procedura sarà seguita per le successive modificazioni,
soppressioni o istituzioni di nuovi.
Art. 99. Dotazione organica delle qualifiche.
La
dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato viene fissata in 21. 200 unità, così ripartita in prima applicazione
della presente legge, tra le qualifiche funzionali.
Qualifica
|
Posti numero
|
I
|
300
|
II e III
|
11.600
|
IV
|
5.600
|
V
|
2.500
|
VI
|
700
|
VII
|
(a) 420
|
VIII
|
80
|
|
21.200
|
(a) In tale dotazione sono
compresi i posti assegnati alprofilo professionale di vice
dirigente della VI categoria. Alla determinazione definitiva dei contingenti dei
singoli profili professionali che terrà conto della nuova organizzazione del
lavoro e che non potrà comunque superare per ogni qualifica il limite totale
massimo dei posti di cui al primo comma, si provvederà con decreto del Ministro
per le finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in sede nazionale ed il consiglio di amministrazione dei
monopoli di Stato. La medesima procedura sarà seguita per le variazioni dei
profili e dei relativi contingenti, che si rendessero eventualmente necessarie.
Art. 100. Tabella degli stipendi.
Al
personale classificato nelle otto qualifiche funzionali spettano gli stipendi
annui lordi di cui alla presente tabella:
Qualifica
|
Importo lire
|
I
|
1.800.000
|
II
|
2.250.000
|
III.
|
2.580.000
|
IV
|
2.808.000
|
V
|
3.186.000
|
VI
|
3.726.000
|
VII
|
4.500.000
|
VIII
|
5.500.000
|
Gli
stipendi sopra indicati si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti
qualifiche e si articolano in ulteriori otto classi biennali, con un aumento
costante dell'8 per cento rispetto alla misura iniziale. Dopo il conseguimento
dell'ultima classe di stipendio la progressione economica è costituita da
aumenti periodici costanti del 2,50 per cento sulla classe medesima. Ai fini
dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'attribuzione di aumenti
periodici biennali di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali
e le successive classi di stipendio sono suscettibili di aumenti periodici
convenzionali, ognuno dei quali comporta un aumento del 2,50 per cento delle
medesime. Le classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se
convenzionali, si conferiscono con decorrenza dal 1° giorno del mese nel quale
sorge il relativo diritto. Si applica, in quanto compatibile, il disposto di
cui al primo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1079.
Art. 101. Inquadramento nelle nuove qualifiche.
Il
personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, esclusi i
funzionari con qualifica dirigenziale, in servizio al 1° ottobre 1978, è
inquadrato, con effetto economico da tale data, nelle singole qualifiche
funzionali, con riguardo alla qualifica rivestita alla data del 30 settembre
1978, salvo quanto previsto dal comma successivo, secondo il seguente quadro di
equiparazione e con decorrenza giuridica 1° luglio 1977:
Qualifiche di provenienza
|
Qualifica
funzionale
|
Profilo professionale
di equiparazione
|
Commesso
|
II
|
Commesso
|
Operaio comune fino al compimento di due
anni di servizio, salva opzione di permanenza nella presente categoria
|
II
|
Agente
|
Agente di controllo
Commesso capo
Dattilografo
|
III
III
III
|
Agente di collaborazione
|
Operaio con professionalità interna, di cui alla tabella
I allegata al presente titolo
|
III
|
Agente di
produzione
|
Operaio comune con più di due anni di
servizio, da adibire al ciclo
produttivo
Capo tecnico
Computista
Dattilografo operatore elettrocontabile
|
III
IV
IV
|
Assistente
|
Agente di custodia
|
IV
|
Agente verificatore
|
Operaio di mestiere di cui alla tabella II allegata al
presente titolo
|
IV
|
Agente specializzato
|
Revisore
Interprete-traduttore
Computista superiore
Computista principale
|
V
V
V
V
|
Operatore ammistrativo contabile
|
Capo laboratorio e
vice capo officina
Capo tecnico superiore
Capo tecnico principale
|
V
V
V
|
Operatore tecnico
|
Capo operaio
|
V
|
Agente capo
|
Capo revisore
Interprete traduttore principale
|
VI
VI
|
Capo settore amministrativo contabile
|
Capo reparto lavorazione
Capo officina
|
VI
VI
|
Capo settore tecnico
|
Ispettore tecnico
|
V
|
Vice dirigente tecnico
|
Ispettore amministrativo
|
V
|
Vice dirigente amministrativo
|
Ispettore superiore tecnico
Vice direttore di stabilimento
|
VII
VII
|
Vice dirigente tecnico
|
Ispettore superiore amministrativo
|
VII
|
Vice dirigente amministrativo
|
Dirigente amministrativo
|
VII
|
Capo dei servizi amministrativi e contabili
|
Dirigente lavorazioni
|
VII
|
Capo dei
servizi|avorazioni
|
Dirigente manutenzione e impianti
|
VII
|
Capo dei servizi
manutenzione
|
Ispettore capo aggiunto tecnico
Direttore di stabilimento aggiunto
|
VIII
VIII
|
Vice dirigente coordinatore tecnico
|
Ispettore capo aggiunto
|
VIII
|
Vice dirigente coordinatore amministrativo
|
Nei
confronti dei dipendenti in servizio al 1° ottobre 1978 e che alla data del 30 giugno
1977 esercitavano in modo oggettivamente riscontrabile, sulla base delle
tabelle I, II e III allegate al presente titolo, funzioni o mansioni superiori
a quelle proprie della qualifica o carriera di appartenenza, l'inquadramento è
effettuato, con la medesima decorrenza 1° ottobre 1978 ai fini economici e 1°
luglio 1977 ai fini giuridici, nella qualifica funzionale corrispondente alle
funzioni o mansioni esercitate. In sede di reclutamento della mano d'opera
stagionale, i lavoratori comuni, da assumere nel profilo di agente, che siano
stati occupati già in almeno due cicli stagionali, riceveranno la retribuzione
iniziale prevista per la terza qualifica funzionale. Il personale assunto o che
abbia conseguito una posizione superiore in base al precedente ordinamento nel
periodo compreso tra il 1° ottobre 1978 e la data di entrata in vigore della
presente legge, è inquadrato, dalla data di nomina o del conseguimento e con
riguardo alla qualifica rivestita, nelle qualifiche funzionali di cui al
presente articolo con l'attribuzione del relativo trattamento economico. Con
decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di
amministrazione, sarà provveduto ad integrare la tabella III allegata al
presente titolo con altre mansioni di qualifica funzionale superiore,
oggettivamente riscontrabili, sulla base dei medesimi criteri informatori, ai fini
dell'inquadramento del personale interessato con le stesse decorrenze di cui al
primo comma. Il personale operaio, in servizio alla data del 1° ottobre 1978,
adibito a mansioni di natura non salariale, escluse quelle di anticamera, è
inquadrato, a domanda, dalla stessa data del 1° ottobre 1978, nella terza
qualifica funzionale. Fino a quando non saranno definiti i profili
professionali attinenti alle varie qualifiche il personale di cui ai commi
precedenti continuerà a svolgere le mansioni in atto esercitate. [Il personale
in servizio al 1° ottobre 1978 che nel quinquennio precedente l'entrata in
vigore della presente legge, abbia conseguito l'idoneità mediante concorso
esterno o interno per esame o prova d'arte bandito prima dell'entrata in vigore
della presente legge per l'accesso a qualifica immediatamente superiore, viene
inquadrato, a domanda, nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica
stessa, nel limite del 10 per cento dei relativi posti che saranno messi a
concorso interno]. [La disposizione di cui al precedente comma trova
applicazione nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della
presente legge e gli inquadramenti avranno la stessa decorrenza conseguita dai
vincitori interni]. [Con decreto del Ministro delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il
Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, saranno stabiliti i criteri
per la formazione delle relative graduatorie, ai fini dell'inquadramento
suddetto].
Art. 102. Anzianità minima.
Ai
fini dell'applicazione del successivo articolo 112, nel primo quinquennio dalla
data di entrata in vigore della presente legge, l'anzianità di servizio
acquisita nella soppressa qualifica di provenienza, nonché le anzianità
maturate nelle qualifiche che diano titolo all'inquadramento nella medesima
qualifica funzionale sono considerate equipollenti a quella maturata nella
qualifica funzionale di inquadramento. Ove l'inquadramento sia effettuato con
riguardo alle funzioni o mansioni esercitate anziché in base alla qualifica
rivestita, il computo dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 112 ha
effetto con riferimento alla decorrenza giuridica dell'inquadramento.
Art. 103. Conseguimento di qualifica funzionale superiore.
Al
dipendente in servizio al 1° ottobre 1978 e che alla data di entrata in vigore
della presente legge ritenga, in base alle declaratorie di cui all'articolo 98
e alle tabelle I, II, III allegate al presente titolo, di esercitare, o di
avere esercitato al 30 giugno 1977, mansioni annoverabili in una qualifica
funzionale superiore a quella nella quale è stato inquadrato, può essere
conferita a domanda - sempre che le funzioni superiori se svolte dopo il 30
giugno 1977 abbiano avuto carattere continuativo e siano state determinate da
obiettive esigenze di servizio di natura permanente - detta qualifica
funzionale superiore, con il corrispondente trattamento economico con
decorrenza non anteriore al 1° ottobre 1978 e con decorrenza giuridica non
anteriore al 1° luglio 1977. La relativa domanda deve essere presentata, entro
sessanta giorni dalla data di comunicazione in via amministrativa dei
provvedimenti di inquadramento nella qualifica funzionale, al direttore dello
stabilimento, opificio o capo dell'ufficio, il quale la inoltrerà con il
proprio motivato parere, unitamente a quello delle organizzazioni sindacali
locali, alla commissione di cui al successivo articolo 104. Analoga domanda e
nei termini di cui sopra può essere presentata dal dipendente che, inquadrato
in un profilo professionale, ritenga di avere esercitato mansioni relative a
profilo diverso nell'ambito della stessa qualifica funzionale. Il dipendente,
il quale in base alle declaratorie di cui all'articolo 98 abbia esercitato
mansioni o funzioni superiori con carattere di continuità per almeno tre anni
nel decennio precedente alla data del 30 giugno 1977, oppure a prescindere da
tale decennio, per almeno cinque anni con carattere di continuità, può
ottenere, a domanda, il conferimento della qualifica funzionale superiore e le
corrispondenti funzioni con decorrenza giuridica dal 1° luglio 1977 ed
economica dal 1° ottobre 1978. All'accertamento delle predette mansioni o
funzioni ed alla determinazione della relativa qualifica funzionale profilo di
inquadramento provvederà la commissione di cui al successivo articolo 104.
Il personale di dattilografia che abbia esercitato anche promiscuamente le
mansioni previste all'art. 25 della L. 23 dicembre 1956, n. 1417, e successive
modificazioni, viene inquadrato a domanda a qualifica superiore, con decorrenza
giuridica non anteriore al 1° luglio 1977 ed economica non anteriore al 1°
ottobre 1978.
Art. 104. Commissione nazionale paritetica.
È
istituita presso la Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato una commissione nazionale paritetica, nominata con decreto
del Ministro delle finanze, presieduta dal direttore generale o da un dirigente
generale, composta da sei dirigenti in rappresentanza dell'amministrazione e da
altrettanti dipendenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in sede nazionale, nonché da un segretario e relativi
supplenti. Le decisioni della commissione sono valide se adottate con la
presenza di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.
La commissione, oltre a quanto previsto dagli altri articoli, esprime parere:
a) sulla formulazione dei singoli profili professionali e sulla ripartizione
dei contingenti organici; b) sulle modalità di espletamento dei concorsi
interni; c) sull'attribuzione di funzioni superiori alla III qualifica. In
tutti i casi in cui, in base alle norme contenute nel presente titolo, la
commissione è chiamata a pronunciarsi, l'interessato deve presentare apposita
domanda al capo dell'opificio od ufficio, che l'inoltrerà entro trenta giorni
dal ricevimento della commissione medesima, corredata dal proprio parere e di
quello delle organizzazioni sindacali locali maggiormente rappresentative.
Art. 105. Inquadramento ai fini economici.
Nella
prima applicazione della presente legge, ai fini della determinazione degli
stipendi da attribuire con effetto 1° ottobre 1978, al personale dipendente
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che viene inquadrato con
pari decorrenza nelle otto qualifiche funzionali, si osservano i seguenti
criteri: a) nei confronti di ciascun dipendente viene accertato il maturato
economico costituito dalla somma dello stipendio annuo ed eventuali assegni
personali pensionabili, della indennità pensionabile annua di cui alla L. 27
dicembre 1973, n. 851, della anticipazione di lire 540.000 annue di cui al
D.P.R. 11 maggio 1976, n. 271, ed al D.P.R. 16 aprile
1977, n. 116, in godimento al 30 settembre 1978;
b) a tale maturato economico sono aggiunte la somma di lire 120. 000 annue e la
somma annua di lire 800 per ogni mese o frazione superiore a quindici giorni di
servizio di ruolo e non di ruolo prestato alle dipendenze di una
Amministrazione dello Stato. Per i dipendenti ex operai stagionali, ai fini del
computo di cui sopra, ed ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza,
l'occupazione per complessivi duecentosettanta giorni corrisponde ad un anno di
servizio.
Per
il computo ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza si applica l'art. 11 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092,
e l'art. 15 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.
Per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati presso altre Amministrazioni
dello Stato l'attribuzione del relativo importo di lire 800 annue è subordinata
alla presentazione entro il termine perentorio di centoventi giorni decorrenti
dalla data di entrata in vigore della presente legge di apposita domanda
corredata dalla necessaria documentazione ove quest'ultima non sia già
acquisita agli atti dell'Amministrazione. Nei confronti del personale di cui
alla legge 22 dicembre 1975, n. 727, e successive modificazioni, la quota di
cui alla lettera b) del precedente comma primo è attribuita in base agli anni
di servizio svolto presso le imprese o cooperative appaltatrici riconosciuti in
relazione a quanto previsto al secondo comma dell'articolo 1 della legge 8
agosto 1977, n. 557; c) determinato il totale complessivo degli addendi
indicati alle precedenti lettere è attribuito a ciascun dipendente lo stipendio
o la classe di stipendio previsti per la rispettiva qualifica funzionale di
inquadramento, di importo pari o immediatamente inferiore al predetto
totale; nel caso di importo inferiore al dipendente è attribuito altresì
un assegno personale di importo pari alla differenza, utile ai fini della
tredicesima mensilità e del trattamento di quiescenza e previdenza e
riassorbibile solo nel caso di passaggio di qualifica funzionale o di accesso
alle qualifiche direttive ad esaurimento o dirigenziale. Ove il dipendente sia
in godimento dell'indennità di funzione prevista dall'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90
e l'ammontare complessivo costituito dalla predetta indennità e dal totale di
cui al punto a) dovesse eventualmente risultare maggiore del nuovo trattamento
economico ad esso spettante nella qualifica di inquadramento a termini del
precedente comma, sarà conteggiata detta indennità di funzione, ai fini della
determinazione dell'assegno personale di cui al comma stesso.
Art. 106. Modificazioni delle situazioni soggettive.
In
via transitoria i dipendenti che, in base al precedente ordinamento, avrebbero
maturato entro il 30 giugno 1979 la successiva classe di stipendio o il
successivo normale aumento periodico, fruiranno di un ulteriore inquadramento a
decorrere dalla data in cui avrebbero maturato il predetto beneficio. Nel caso
in cui, successivamente al 30 settembre 1978 e prima dell'entrata in vigore
della presente legge, il dipendente sia comunque pervenuto, in base al
precedente ordinamento, ad un trattamento economico o ad una qualifica che, se
conseguiti al 30 settembre 1978, avrebbero determinato un più favorevole
trattamento oppure l'inquadramento in una qualifica funzionale superiore, si
procede, con effetto dalla data della intervenuta modificazione, ad un nuovo
inquadramento ed alla determinazione del nuovo trattamento economico. Le stesse
disposizioni si applicano nei confronti dei dipendenti che conseguono il
miglioramento in base a concorsi già indetti alla data di entrata in vigore
della presente legge e che si riferiscano a posti disponibili al 31 dicembre
1978. L'ulteriore inquadramento di cui ai commi precedenti sarà effettuato con
i criteri previsti per il primo inquadramento, ferma restando, ai soli fini del
computo dell'importo annuo delle lire 800 indicato al punto b) del precedente
articolo 105, la data del 30 settembre 1978.
Art. 107. Assunzioni - Passaggi di qualifica funzionale.
L'assunzione
nei profili professionali di cui alla tabella V o il passaggio alle qualifiche
funzionali superiori di cui alla tabella VI allegate al presente titolo
avvengono: alla I e II qualifica: mediante pubblico concorso indetto localmente
e con partecipazione territorialmente limitata. Il personale assunto nella I
qualifica accede alla II, senza concorso, al compimento di un anno di servizio.
alla III qualifica: mediante passaggio automatico, senza concorso, degli agenti
della seconda qualifica al compimento di 2 anni di anzianità di servizio, per
essere adibiti al ciclo produttivo, salvo opzione del dipendente di rimanere
nella qualifica di assunzione.
Al
fabbisogno di personale in alcuni profili previsti per la III qualifica sarà
provveduto nella misura del 70 per cento mediante pubblici concorsi indetti
localmente con partecipazione territorialmente limitata e nella restante misura
del 30 per cento attraverso prove pratiche riservate ai dipendenti con profili
professionali diversi della medesima III qualifica; mediante esame per titoli,
dei commessi, al compimento di 2 anni di anzianità di servizio, nel limite dei
posti disponibili nel corrispondente profilo professionale. alla IV e alla V
qualifica: a) nella misura del 40 per cento del fabbisogno di personale,
mediante pubblico concorso; b) nella misura del 50 per cento del predetto
fabbisogno, mediante concorsi interni per esami, cui potranno partecipare i
dipendenti della qualifica immediatamente inferiore; c) nella misura del
restante 10 per cento, mediante prova pratica alla quale potrà partecipare il
personale appartenente alla medesima qualifica, con profilo diverso. In
mancanza di candidati, la riserva è portata in aumento al contingente previsto
per i concorsi di cui al punto b). I concorsi e le prove pratiche avranno
carattere regionale o circoscrizionale e per taluni profili l'assunzione potrà
essere effettuata totalmente per concorso interno, per esami. alla VI
qualifica: a) nella misura del 70 per cento del fabbisogno di personale,
mediante pubblico concorso; b) nella misura del 20 per cento del predetto
fabbisogno mediante concorsi interni, per esami, riservati ai dipendenti della
quinta qualifica; c) nella restante misura del 10 per cento, mediante prova
pratica alla quale potrà partecipare il personale appartenente alla medesima
qualifica, con profilo diverso. In mancanza di candidati, la riserva è
portata in aumento al contingente previsto per i concorsi di cui al punto b).
Per i profili professionali la cui specializzazione può essere acquisita
soltanto nell'ambito dell'azienda, l'assunzione sarà effettuata totalmente
mediante concorso interno per esami. I concorsi e le prove pratiche avranno
carattere regionale o circoscrizionale. alla VII qualifica: mediante concorsi
interni, per esami, ai quali può partecipare il personale della qualifica
immediatamente inferiore e quello con profilo diverso dalla stessa VII
qualifica. Ai profili di vice dirigente si accede esclusivamente per concorso
pubblico. alla VIII qualifica: mediante concorsi interni, per esami, ai quali
può partecipare il personale della qualifica immediatamente inferiore che sia
almeno in possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado e quello
con profilo diverso della stessa VIII qualifica. L'accesso al profilo di vice
dirigente coordinatore tecnico o amministrativo è riservato nella misura
dell'80 per cento del fabbisogno di personale, mediante concorso interno, ai
dipendenti della VII qualifica funzionale con il profilo di vice dirigente
tecnico o amministrativo. Il restante 20 per cento è destinato a pubblico
concorso. Per l'accesso al profilo di vice dirigente coordinatore tecnico sono
richiesti il diploma di laurea e le abilitazioni professionali prescritte. Con
le modalità stabilite dal successivo art. 111 saranno individuati i profili cui
può accedersi per pubblico concorso. Il conferimento dei posti è subordinato al
raggiungimento da parte dei vincitori dei concorsi esterni e interni per le
varie categorie delle sedi indicate nei relativi bandi. Si applica il
disposto dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 556.
Art. 108. Titoli di studio.
Per
le assunzioni mediante pubblici concorsi sono richiesti i seguenti titoli di
studio: I, II e III qualifica: licenza della scuola elementare e
assolvimento dell'obbligo; IV e V qualifica: diploma di istituto di
istruzione secondaria di 1° grado o titolo equipollente; VI qualifica:
diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado; VII qualifica:
diploma di laurea; VIII qualifica: diploma di laurea e abilitazione o
specializzazione da individuare con decreto del Ministro delle finanze seguendo
la procedura prevista dal successivo art. 111. Salvo quanto previsto alla
lettera b), terzultimo comma, del precedente articolo 107 per i concorsi
interni e per le prove pratiche, i titoli di studio necessari saranno stabiliti
con decreto del Ministro per le finanze, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di
amministrazione all'atto della definizione dei singoli profili professionali di
cui all'ultimo comma dell'articolo 98 della presente legge.
Art. 109. Accesso alle qualifiche dirigenziali e alla
qualifica funzionale VIII.
Salvo
quanto previsto al comma successivo, l'accesso alle qualifiche dirigenziali,
secondo le modalità fissate dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748
e successive modificazioni, è riservato al personale dell'VIII qualifica,
nonché al personale della VII qualifica con almeno cinque anni di anzianità di
servizio complessivamente maturata nel profilo professionale di vice dirigente
e nella soppressa qualifica di ispettore superiore od equiparato. Restano ferme
le disposizioni del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 748, in favore
del personale delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di
ispettore capo ed equiparate. [Il personale promosso alla soppressa qualifica
di ispettore superiore ed equiparata con effetto da data anteriore al 31
dicembre 1978 consegue, al compimento di sei anni di anzianità complessivamente
maturata in tale qualifica e nella corrispondente qualifica funzionale di
inquadramento, il passaggio alla VIII qualifica, previo accertamento di
idoneità professionale a mezzo prova].
Art. 110. Concorsi.
I
concorsi pubblici di reclutamento vertono su prove attitudinali e/o a contenuto
tecnico-pratico attinenti alla professionalità del relativo profilo. I concorsi
interni e le prove pratiche, che possono avere caratteristiche analoghe a
quelli esterni, dovranno tendere all'effettivo accertamento del grado di
professionalità del dipendente.
Le
modalità ed i programmi di esame saranno regolati con decreto del Ministro per
le finanze sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
sede nazionale ed il Consiglio di amministrazione.
Art. 111. Modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi
professionali.
Con
decreto del Ministro per le finanze, da emanare con l'osservanza delle modalità
di cui all'articolo precedente, sarà provveduto a determinare: i programmi di
esame per i concorsi pubblici, i concorsi interni e per l'espletamento delle
prove pratiche relative al cambio di profilo; la durata, il tipo, i programmi
di insegnamento e di esame dei corsi professionali per la qualificazione del personale,
utili anche per il passaggio a qualifica superiore; i titoli professionali e di
servizio da valutare; i casi e le modalità di passaggio da un profilo
professionale all'altro, nell'ambito della stessa qualifica; la composizione
delle Commissioni esaminatrici; i requisiti che i dipendenti devono possedere
per la partecipazione ai concorsi interni; i profili cui potrà accedersi
totalmente per concorso interno oppure totalmente per pubblico concorso; i
requisiti ed il titolo di studio necessari per il passaggio di qualifica o per
il cambio di profilo, del personale appartenente a profili tecnici; i titoli di
studio specifici nonché le abilitazioni e le specializzazioni necessari per
l'assunzione, mediante pubblici concorsi, ai vari profili professionali.
Art. 112. Anzianità minima di servizio.
Le
anzianità minime di servizio nella categoria di appartenenza necessarie per
l'ammissione ai concorsi interni per il passaggio di qualifica funzionale sono
le seguenti: tre anni dalla III alla IV qualifica; quattro anni dalla IV alla V
qualifica; cinque anni dalla V alla VI qualifica; quattro anni dalla VI alla
VII qualifica; quattro anni dalla VII alla VIII qualifica.
Art. 113. Riserva di posti per il primo concorso pubblico.
Nel
primo concorso pubblico, indetto per ogni singola qualifica funzionale
successivamente all'inquadramento del personale nel nuovo ordinamento, l'80 per
cento dei posti destinati a concorso pubblico è riservato al personale in
servizio, che abbia tutti i requisiti all'uopo richiesti dal relativo bando.
Art. 114. Assunzioni senza concorso.
Oltre
a quanto previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482,
l'Amministrazione dei monopoli di Stato può procedere all'assunzione del
coniuge superstite del dipendente deceduto per causa direttamente connessa con
il servizio, che ne faccia richiesta entro due anni dall'evento, nei limiti dei
posti disponibili nella I, II, III e IV qualifica funzionale, ferme restando le
limitazioni ed esclusioni previste dalle norme particolari per le assunzioni
obbligatorie presso l'Amministrazione dei monopoli. In caso di rinuncia da
parte del coniuge o di sua inesistenza l'Amministrazione ha facoltà di assumere
un figlio maggiorenne del dipendente deceduto, che ne faccia richiesta entro il
termine di cui al primo comma, o, se più favorevole, di due anni dal
raggiungimento della maggiore età. Allorché più figli maggiorenni abbiano presentato
richiesta di assunzione, l'Amministrazione può procedere solo per uno di essi.
La norma trova applicazione anche per gli eventi verificatisi nei due anni
precedenti all'entrata in vigore della presente legge, qualora gli aventi
titolo ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge.
Art. 115. Funzioni di qualifica funzionale superiore.
Il
personale può essere utilizzato per esigenze di servizio in un profilo
professionale della qualifica funzionale immediatamente superiore con
l'attribuzione del trattamento economico di cui al comma successivo,
comprensivo del premio di rendimento industriale. L'indennità per l'esercizio
della funzione di qualifica funzionale superiore è pari alla differenza tra la
retribuzione iniziale della qualifica rivestita e quella iniziale della
qualifica superiore effettivamente esercitata. Qualora l'utilizzazione sia
determinata da carenza di personale a carattere definitivo, la relativa
indennità compete dal primo giorno di utilizzazione ed il conferimento delle
relative funzioni non può avere, di regola, durata superiore a 12 mesi, salvo
rinnovo, per una sola volta, da disporsi con provvedimento motivato. In
tal caso sarà provveduto all'immediata indizione del concorso per la copertura
del posto vacante. Ove, invece, la predetta utilizzazione sia determinata da
carenze di personale aventi carattere temporaneo, la relativa indennità compete
dal primo giorno, sempreché l'utilizzazione stessa abbia durata almeno di 15
giorni consecutivi non computando, a tale fine, per le categorie superiori alla
V, il congedo ordinario. Restano ferme in ogni caso le norme di cui al
precedente articolo 110, secondo comma.
Art. 116. Trattamento economico nei casi di passaggi di
qualifica funzionale.
Il
dipendente che transita a qualifica funzionale superiore consegue nella nuova
posizione la classe di stipendio che gli assicuri lo stipendio di importo
immediatamente superiore al trattamento complessivo, per stipendio ed eventuale
assegno personale di cui all'articolo 105, lettera c), in godimento all'atto
del passaggio; se quest'ultimo trattamento risulta d'importo superiore
anche a quello inerente alla ottava classe di stipendio della nuova qualifica
funzionale, al dipendente sono attribuiti in tale classe gli aumenti periodici
necessari per assicurargli uno stipendio immediatamente superiore al
trattamento già in godimento. Nei casi di cui sopra è altresì valutata, ai fini
dell'ulteriore progressione economica nella qualifica funzionale superiore, la
frazione di biennio maturata nella posizione stipendiale di provenienza,
qualora al compimento del biennio il dipendente avesse dovuto conseguire nella
precedente posizione uno stipendio d'importo superiore a quello attribuitogli
all'atto del passaggio di qualifica. Le disposizioni di cui ai precedenti commi
trovano applicazione anche nei confronti dei dipendenti dell'Amministrazione
dei monopoli di Stato vincitori dei pubblici concorsi, provenienti da una
qualifica funzionale inferiore. Nei casi di passaggio ad altro profilo,
nell'ambito della stessa qualifica funzionale, si conserva lo stipendio in
godimento e l'anzianità maturata nella qualifica funzionale medesima è utile ai
fini dell'ulteriore progressione economica.
Art. 117. Valutazione del personale.
I
rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali sono soppressi, salvo
quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 17 della presente legge. Il
servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione
economica e dell'anzianità richiesta per il passaggio a categoria superiore nei
confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione
disciplinare superiore alla censura. Nel caso di sospensione della qualifica il
ritardo è di due anni. Qualora il capo dell'ufficio, stabilimento ed opificio,
riconosca, previo richiamo scritto, che il servizio prestato nell'anno sia
stato di scarso rendimento, ha l'obbligo di presentare al Consiglio di
amministrazione apposita relazione motivata, accompagnata dalle contro-deduzioni
dell'interessato. Il Consiglio di amministrazione può deliberare, a carico di
quest'ultimo, a seguito di eventuali ulteriori accertamenti, una nota di
demerito che produrrà gli stessi effetti di cui al secondo comma.
Art. 118. Rappresentanza del personale in seno al Consiglio
di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Il
numero dei rappresentanti del personale dell'Azienda nel Consiglio di
amministrazione è elevato da 4 a 6. Detti rappresentanti vengono eletti
direttamente da tutto il personale in servizio. I rappresentanti del personale
sono, in caso di assenza o di impedimento, sostituiti da supplenti eletti con
la stessa procedura e nella stessa lista in numero uguale ai membri effettivi.
Le norme per l'elezione, da effettuarsi con il sistema proporzionale, saranno
stabilite con decreto del Ministro per le finanze, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale. Le nuove elezioni dei
rappresentanti del personale verranno indette dal Ministro delle finanze,
sentite le predette organizzazioni sindacali, non oltre 180 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. I rappresentanti del personale della
Azienda nel Consiglio di amministrazione, in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge, manterranno l'incarico fino alla nomina dei nuovi eletti.
Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 e successive
modificazioni.
Art. 119. Aspettative e permessi per motivi sindacali.
Il
numero delle aspettative sindacali da concedere, ai sensi e nei limiti degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249,
ai dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ricoprono
cariche elettive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere
nazionale maggiormente rappresentative è stabilito con decreto del Ministro per
le finanze, sentite le organizzazioni sindacali interessate ed il Consiglio di
amministrazione. Il contingente delle aspettative è ripartito tra le
organizzazioni sindacali in rapporto al rispettivo grado di rappresentatività
da desumere dai risultati delle elezioni dei rappresentanti del personale in
seno al Consiglio di amministrazione. Il numero delle assenze da autorizzare ai
sensi degli articoli 47 e 48 della citata legge n. 249,
è fissato, per ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, con
le modalità di cui al precedente comma.
Art. 120. Revoca delle designazioni.
I
rappresentanti del personale nominati in seno agli organi collegiali
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su designazione delle
organizzazioni sindacali decadono dalla carica ove queste ne revochi o la
designazione. La decadenza dei rappresentanti di cui sopra decorre dalla data
del provvedimento dell'Amministrazione, da emanare entro quindici giorni dalla
ricezione della comunicazione.
Art. 121. Ritenute per contributi sindacali.
I
contributi sindacali dei dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato, nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi
statutari delle organizzazioni sindacali, vengono trattenuti a cura
dell'Amministrazione stessa su delega del lavoratore e versati alle
organizzazioni sindacali interessate.
Art. 122. Orario e turni di lavoro - Aspettative - Permessi per
frequenza corsi scolastici.
L'orario
settimanale di lavoro è ripartito in 5 giornate lavorative da lunedì a venerdì.
Una diversa regolamentazione dell'orario dovrà essere concordata con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale;
resta fermo l'orario vigente per i doppi turni ed i cicli continui di lavoro.
Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali predette
maggiormente rappresentative in sede nazionale ed il Consiglio di
amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sarà
provveduto alla disciplina: a) del lavoro straordinario, dei doppi turni e dei
cicli continui di lavoro ai fini della più proficua utilizzazione degli
impianti e dei macchinari; b) delle assenze effettuate dai dipendenti per
fruire del diritto allo studio; c) delle aspettative sindacali di cui all'articolo
119.
Art. 123. Congedo ordinario.
A
tutto il personale dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato competono 30 giorni lavorativi di congedo ordinario per ciascun anno, di
cui 10 giorni saranno fruiti in un unico periodo da concordare tra
l'Amministrazione stessa e le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative in sede nazionale.
Art. 124. Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.
Le
norme sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono estese a tutti i
dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai quali è
altresì esteso il disposto di cui al secondo comma dell'articolo 18 della legge 13 maggio 1975, n. 157.
Alla liquidazione e al pagamento della indennità di inabilità assoluta
temporanea provvede direttamente la stessa Amministrazione. Le norme per
l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo saranno emanate entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro per le finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e
previdenza sociale.
Art. 125. Trattenute per scioperi brevi.
Per
le astensioni dal lavoro per parte della giornata lavorativa, si applicano al
personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le disposizioni
di cui al successivo articolo 171. Per le astensioni effettuate
antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge nessuna ulteriore
trattenuta può essere disposta a tale titolo né può farsi luogo a restituzione
di esse.
Art. 126. Servizio pre-ruolo.
I
periodi delle pregresse prestazioni lavorative rese dal personale alle
dipendenze di imprese appaltatrici, riconosciuti ai sensi della legge 22
dicembre 1975, n. 727, e 8 agosto 1977, n. 557, sono computabili a domanda ai
fini del trattamento di quiescenza statale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092, salvo che gli interessati non abbiano
esercitato il diritto di opzione previsto dal terzo comma dell'articolo 5 della
citata legge n. 727.
Art. 127. Trattamento di quiescenza e di previdenza.
Ai
fini della determinazione della base pensionabile di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
e successive modificazioni e del trattamento di previdenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032,
si applicano le disposizioni di cui al successivo articolo 161.
Art. 128. Gestione diretta del trattamento economico.
Alla
determinazione, liquidazione e pagamento delle competenze fisse ed accessorie
spettanti al personale dipendente, provvede direttamente l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, mediante i propri organi sulla base di ruoli di
spesa emessi dalla Direzione generale, secondo le procedure previste
dall'ordinamento contabile approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1928 e
successive modificazioni. Per il pagamento di cui al precedente comma
l'Amministrazione dei monopoli di Stato applicherà la procedura già in atto
prevista per le altre Aziende autonome.
Art. 129. Personale in particolari posizioni.
Al
personale non di ruolo ed a quello ad esaurimento dell'ex Azienda monopoli
banane si applicano le disposizioni della presente legge. La disposizione di
cui all'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 13 maggio 1975, n. 157,
concernente la spesa per il personale comandato presso altre amministrazioni
statali, è estesa a tutti i dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato.
Art. 130. Premio per l'incremento del rendimento industriale.
Al
fine di accrescere la produttività aziendale e per adeguare il premio per
l'incremento del rendimento industriale stabilito dalla legge 3 luglio 1970, n.
483, e successive modificazioni, al nuovo ordinamento del personale di cui alla
presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi su parere
del Consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative in sede nazionale, il predetto premio, spettante a
tutto il personale che presta effettivo servizio nell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, compreso quello con qualifica dirigenziale, anche dopo
la data del 31 dicembre 1979, sarà ristrutturato ed adeguato con effetto dal 1°
ottobre 1978 sulla base dei seguenti criteri: le nuove misure giornaliere del
premio saranno determinate in modo che per il personale che svolga attività
lavorativa ripartita in cinque giornate l'importo globale settimanale per le
prestazioni di servizio sia pari a quello spettante al personale che presti la
propria attività in sei giornate lavorative settimanali; per il periodo 1°
ottobre-31 dicembre 1978 la spesa per la ristrutturazione e l'adeguamento di
detto premio non può superare l'importo di lire 750 milioni e per l'anno 1979
l'importo di lire 3 miliardi; il compenso incentivante di cui all'articolo 8
della legge 3 luglio 1970, n. 483, sarà corrisposto a tutto il personale
compreso quello con qualifica dirigenziale, in effettivo servizio presso
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in relazione al miglioramento
della produttività del personale rispetto agli standards accertati al 1°
gennaio 1979, fermo restando il limite dell'8 per cento previsto nel
surrichiamato articolo 8; I predetti standards e le successive eventuali
variazioni saranno determinati al fine di accrescere la operosità e il
rendimento del personale ed assicurare la migliore efficienza aziendale e la
massima economicità delle singole strutture operative, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale e su
parere del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato.
Art. 131. Interpretazione autentica.
Art. 132. Norme di adeguamento.
Sono
abrogate le norme incompatibili con la presente legge. Gli operai
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono equiparati a tutti gli
effetti agli impiegati della stessa Amministrazione e sono assoggettati alle
norme sullo stato giuridico vigenti per questi ultimi. Ai necessari adeguamenti
si provvederà con decreto del Ministro per le finanze, sentiti la Commissione
di cui all'articolo 104 ed il Consiglio di amministrazione.
Tabella I
OPERAI CON
PROFESSIONALITÀ INTERNA
Addetto
a mansioni di controllo nella Produzione. Addetto alla conduzione di macchine
per l'imballaggio dei generi di monopolio. Addetto alla conduzione e piccola
manutenzione di impianti di lavanderia meccanica. Addetto alle operazioni di
caricamento, di conduzione e di pulizia di impianti meccanici per
l'incenerimento dei residui. Approntatore di spedizioni o distributore di
generi di monopolio e pesatore di sale o tabacchi greggi. Conduttore di
impianti di concia e profumazione. Conduttore, con incarico della piccola
manutenzione di impianti tecnologici e di macchine per la lavorazione del
tabacco, del sale e delle materie sussidiarie. Conduttore di locomobili a
scartamento ridotto, di mezzi semoventi, di trazione, trasporto e sollevamento
e mezzi similari. Fermentatore. Giardiniere. Preparatore di soluzioni concianti
o profumati o di colle speciali. Rilegatore di libri e registri.
Tabella II
QUALIFICHE
DI MESTIERE
Aggiustatore
meccanico. Aggiustatore meccanico oppure elettromeccanico per la conduzione -
con incarico delle piccole riparazioni - di macchine per la confezione,
l'impacchettamento, la cellofanatura o di gruppi per l'impacco e l'imballaggio
di generi di monopolio. Aggiustatore meccanico, con l'incarico della conduzione
e piccola manutenzione di impianti frigoriferi e di condizionamento d'aria.
Compositore e scompositore dei convogli ferroviari a scartamento ordinario.
Conducente di automezzi e trattori, per la conduzione dei quali è richiesta
almeno la patente C, con incarico della manutenzione e piccole riparazioni.
Conduttore, con incarico della piccola manutenzione, di impianti per la
produzione del sale per ebollizione. Conduttore di macchine da stampa o da
riproduzione, con incarico della manutenzione e piccole riparazioni. Conduttore
di ruspe, palatrici meccaniche, gru elettriche o mezzi similari. Cuoco.
Elettromeccanico. Fabbro fucinatore o forgiatore. Falegname. Idraulico-tubista.
Infermiere patentato. Lattoniere e stagnino. Muratore. Pittore e verniciatore.
Preparatore nei laboratori chimici o di controllo qualità. Saldatore elettrico
e autogenista. Saliniere. Tecnologo per la classifica, cura, fermentazione e
conservazione dei tabacchi greggi o per la conservazione degli articoli diversi
e assistenza nei collaudi degli stessi. Vulcanizzatore. Operaio specializzato.
Attrezzatore linee elettriche (ad esaurimento). Carpentiere in ferro e in legno
(ad esaurimento). Fonditore (ad esaurimento). Meccanico (ad esaurimento).
Picconiere minatore (ad esaurimento). Specialista alla confezione di nastri per
macchine e indumenti di lavoro.
QUALIFICA
FUNZIONALE DI INQUADRAMENTO
Preposto
alle lavorazioni............ VII
Preposto
ai riscontri................... VII
Preposto
ai servizi di manutenzione e impianti ......VII
Capo
del magazzino tabacchi greggi esterni e capo magazzino centrale ricambi ....VII
Capo
agenzia coltivazioni e magazzini esterni con ciclo di lavorazioni di tabacco
....VII
Dirigente
di deposito generi di monopolio e sali .....VII
Preposto
all'ufficio di contabilità e segreteria ..........VI
Vice
del preposto alle manutenzioni......VI
Capo
fase lavorazione............................VI
Preposto
ai servizi di economato e di cassa........VI
Capo
magazzino tabacchi greggi .........VI
Capo
centro elaborazione dati...............VI
Capo
laboratorio di controllo..................VI
Preposto
ai lavori murari.........................VI
Vice
del capo agenzia di coltivazioni...........VI
Capo
settore o capo centro e/o incaricato della classifica dei tabacchi sciolti ........VI
Secondo
contabile dei depositi generi di monopolio e sali....VI
Capo
magazzino perfetti..................V
Vice
capo fase, capo magazzini minori...........V
Vice
capo settore coltivazioni o funzioni equiparate .. V
Preposto
ai magazzini per i movimenti interni ed esterni dei generi nei
depositi tabacchi e/o sali.........V
Preposto
ai servizi generali ............... V
Tabella
IV
Qualifica
funzionale
|
Profilo professionale di base
|
I
|
Aiuto agente
|
II
|
Commesso
Agente
|
III
|
Agente di collaborazione
Agente di produzione
|
IV
|
Agente qualificato
Agente verificatore
Assistente
|
V
|
Operatore specializzato manutentore o di lavorazione
Operatore amministrativo-contabile
Operatore tecnico
|
VI
|
Agente capo coordinatore
Collaboratore amministrativo, contabile, commerciale
Collaboratore interprete bilingue
Collaboratore tecnico
|
VII
|
Collaboratore capo settore amministrativo, contabile,
commerciale, d'informatica
Interprete traduttore bilingue
Collaboratore capo settore tecnico
Vice dirigente tecnico
Vice dirigente amministrativo
|
VIII
|
Coordinatore capo
dei servizi amministrativi, contabili, commerciali, d'informatica
Coordinatore capo dei servizi lavorazioni
Coordinatore capo dei servizi manutenzione
Vice dirigente coordinatore tecnico
Vice dirigente coordinatore amministrativo
Analista di sistemi
Ricercatore
Esperto
Sperimentatore
|
Tabella V
ASSUNZIONI
MEDIANTE PUBBLICO CONCORSO
Qualifica
funzionale
|
Profilo professionale
di base
|
I
|
Aiuto agente
|
II
|
Agente
Commesso
|
III
|
Agente di collaborazione
|
IV
|
Assistente
|
V
|
Operatore specializzato manutentore o di lavorazione
|
VI
|
Collaboratore amministrativo, contabile, commerciale
Collaboratore tecnico
Collaboratore interprete bilingue
|
VII
|
Vice dirigente tecnico o amministrativo
|
VIII
|
Vice dirigente coordinatore tecnico o amministrativo
Analista di sistemi
Ricercatore
Sperimentatore
Esperto
|
Tabella VI
QUADRO
DEGLI AVANZAMENTI
Da
|
a
|
Modalità
|
Anzianità
|
I Qualifica funzionale:
aiuto agente
|
II Qualifica
funzionale:
agente
|
per anzianità
|
1
|
II Qualifica
funzionale:
agente
commesso
|
III Qualifica funzionale:
agente di produzione
agente di collaborazione
|
per anzianità
concorso per titoli
|
2
2
|
III Qualifica
funzionale:
|agente di produzione
agente di collaborazione
|
IV Qualifica
fuzionale:
agente
specializzato
agente verificatore
assistente
|
concorso interno per esame
|
3
|
IV Qualifica funzionale:
agente specializzato
|
V Qualifica fuzionale:
agente specializzato
manutentore
agente capo
operatore amm.vo
operatore tecnico
|
concorso interno per esame
|
4
|
assistente
|
operatore
commerciale
operatore elettrocont
|
|
|
agente verificatore
|
agente verificatore titolare
|
|
|
V Qualifica funzionale:
operatore commerciale
|
VI Qualifica
funzionale: capo settore comm.le
|
|
|
operatore amministrativo
operatore elettr.le
operatore tecnico
|
capo settore amm.vo
|
concorso interno per esame
|
|
agente specializzato manutentore
|
capo settore tecnico
|
|
5
|
agente capo
agente verificatore titolare
|
programmatore o capo centro elaborazione dati periferici
|
|
|
VI Qualifica
funzionale
capo settore amm.vo
|
VII Qualifica funzionale:
capo dei servizi amministrativi e contabili
|
|
|
capo settore tecnico
|
capo dei servizi tecnici
|
|
|
capo settore commerciale
|
capo dei servizi
capo dei servizi commerciali
|
concorso interno per esame
|
4
|
programmatore o capo centro eleborazione dati periferico
|
analista di procedure
|
|
|
VI Qualifica funzionale:
vice dirigente amministrativo o tecnico
|
VII Qualifica funzionale:
vice dirigente amministrativo o tecnico
|
per anzianità
|
1
|
VII Qualifica funzionale:
capo dei servizi amministrativi e contabili
|
VIII Qualifica
funzionale:
vice dirigente tecnico
coordinatore
|
|
|
capo dei servizi comm.li
|
vice dirigente amm.vo coordinatore
|
concorso interno per esame
|
4
|
capo dei servizi tecnici
|
sperimentatore
|
|
|
vice dirigente tecnico
|
ricercatore
|
|
|
vice dirigente
amm.vo
|
esperto
|
|
|
analista di
procedura
|
analista dei sistemi
|
|
|
TITOLO V
Personale
dirigente
Art. 133. Retribuzioni.
In
attesa che apposita legge da approvarsi entro il 30 giugno 1980 provveda alla
riforma dello stato giuridico ed economico della dirigenza statale, alla revisione
dell'organico, delle responsabilità, delle funzioni e dei criteri di accesso,
di selezione e di mobilità dei dirigenti dello Stato, le retribuzioni
attualmente spettanti nelle stesse misure stabilite con provvedimenti di legge
a decorrere dal 1° dicembre 1972 sono transitoriamente elevate, a tutti gli
effetti, salvo quanto disposto dal successivo articolo 134, dal 1° gennaio
1979, in ragione del 40 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 1979 lo stipendio
annuo lordo delle qualifiche ad esaurimento di Ispettore generale e di
Direttore di divisione o equiparata, di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748, è stabilito in misura pari, rispettivamente, al 95
per cento ed all'80 per cento della retribuzione per stipendio ed indennità di
funzione spettante al primo dirigente con pari anzianità di qualifica. Resta
ferma l'attribuzione al personale di cui al precedente secondo comma, sino al
31 dicembre 1978, dell'assegno perequativo di cui alla legge 15
novembre 1973, n. 734, o analoghe indennità pensionabili, e
delle aggiunzioni di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, 16 aprile 1977, numero 116, 21 novembre 1978, n. 718 ed
altre disposizioni analoghe nonché dei miglioramenti di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1979, n.
223.
Art. 134. Compenso per lavoro straordinario.
Il
miglioramento temporaneo derivante dall'applicazione del precedente articolo
133 non opera ai fini della determinazione dei compensi per lavoro
straordinario chiunque ne sia il beneficiario.
Art. 135. Disciplina economica della nomina a primo
dirigente.
Nei
casi di conferimento della qualifica di primo dirigente, il raffronto
necessario ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1970, n. 1079, o disposizioni analoghe, deve
intendersi tra lo stipendio in godimento e la retribuzione iniziale della nuova
posizione. Gli aumenti biennali di cui allo stesso articolo 12, terzo
comma, del decreto suindicato sono conferiti sul solo stipendio.
TITOLO VI
Personale
militare
Capo I - Disposizioni di carattere
generale
Art. 136. Area di applicazione.
Le
norme di cui al presente titolo si applicano al personale militare delle Forze
armate, della Guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
e del Corpo degli agenti di custodia, nonché ai sottufficiali e alle guardie
del Corpo forestale dello Stato, con esclusione del personale in servizio
militare obbligatorio di leva e ausiliario e di quello retribuito con paghe
giornaliere. Per quanto attiene alle forze di polizia, le norme del presente
titolo si applicano transitoriamente sino a quando non sarà diversamente
provveduto in materia. Negli articoli successivi sono indicati: a) con la
dizione unica di "militari", la generalità dei destinatari; b) con i
gradi dell'Esercito, anche i corrispondenti gradi delle altre Forze armate e dei
Corpi di polizia.
Art. 137. Stipendi del personale di grado inferiore a
colonnello.
A
decorrere dal 1° luglio 1978, gli stipendi annui lordi iniziali dei militari,
sino al grado di tenente colonnello compreso, sono stabiliti come segue, avuto
riguardo ai livelli retributivi nei quali, in applicazione delle norme di cui
al titolo I della presente legge, viene distribuito il personale civile dei
Ministeri: a) quarto livello lire 2.790.000: carabiniere, appuntato e
sergente; b) quinto livello lire 3.150.000: sergente maggiore,
maresciallo ordinario, maresciallo capo; c) sesto livello lire 3.600.000:
maresciallo maggiore, maresciallo maggiore aiutante o scelto, aiutante di
battaglia e sottotenente; d) settimo livello lire 4.500.000: tenente e
capitano; e) ottavo livello lire 5.400.000: maggiore e tenente
colonnello. Ai tenenti colonnelli con quattro anni di anzianità di grado o
ventiquattro anni di anzianità di servizio è attribuito il livello di stipendio
di lire 5.940.000. La progressione economica nell'ambito del livelli di cui ai
commi precedenti si articola su classi di stipendio conseguibili al terzo,
sesto, decimo, quindicesimo e ventesimo anno di permanenza nei livelli stessi
nonché su scatti biennali in ragione del 2,50 per cento calcolati sulla classe stipendiale
conseguita. Le classi di stipendio comportano ognuna un aumento costante pari
al 16 per cento della misura dello stipendio iniziale. Gli scatti biennali di
stipendio maturati in ciascuna classe sono riassorbiti al conseguimento della
classe di stipendio successiva. Per il periodo di servizio successivo al
conseguimento dell'ultima classe di stipendio, sono attribuiti aumenti
periodici costanti in numero illimitato in ragione del 2,50 per cento dello
stipendio della suddetta classe per ogni biennio di permanenza nella stessa. Le
classi di stipendio e gli aumenti periodici biennali, anche se convenzionali,
si conferiscono con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il
relativo diritto. Salvo quanto stabilito nel successivo articolo 138, ai
sottotenenti provenienti dalle Accademie militari, agli ufficiali arruolati
mediante concorsi a nomina diretta ed ai sottufficiali provenienti dalle scuole
militari è attribuito in relazione agli anni di servizio prestato, ivi compreso
quanto previsto dal terzo comma dell'art. 30 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079,
lo stipendio iniziale del livello spettante con l'aggiunta di uno scatto
periodico per il primo biennio di servizio già prestato e di successivi scatti
convenzionali per i restanti bienni eventualmente computabili. Il precedente
comma si applica anche nei confronti degli aspiranti ufficiali dei corsi
regolari delle Accademie militari di cui alla legge 24 settembre 1977, n. 717.
L'art. 156, R.D. 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni e
integrazioni, non si applica nei confronti del militare di grado pari o
inferiore a tenente colonnello.
Art. 138. Attribuzioni stipendi per passaggio di grado.
All'atto
della promozione o della nomina a grado o qualifica che comporta il passaggio
ad un livello retributivo superiore, i militari di grado inferiore a colonnello
sono collocati nel nuovo livello, anche ai fini dell'ulteriore progressione
economica, allo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classi o
scatti di importo immediatamente superiore a quello percepito nella precedente
posizione, conservando l'anzianità maturata, ai fini dell'attribuzione della
successiva classe o scatto, nel livello di provenienza. Nel caso in cui nel
nuovo livello, ai sensi di quanto previsto dal primo e dal quinto Comma del
presente articolo, siano stati attribuiti aumenti di stipendio convenzionali,
ai fini dell'ulteriore progressione economica il militare si intende collocato
allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti
convenzionali concessi. Ai militari che, per effetto del transito dal
ruolo di provenienza ad altro ruolo, retrocedono di grado, è attribuito, nel livello
retributivo del nuovo grado, lo stipendio di classe o scatto determinato in
corrispondenza di quello percepito all'atto del passaggio, anche mediante
attribuzione di scatti convenzionali. Al personale promosso o nominato a grado
o qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene
attribuito uno scatto aggiuntivo pari al 2,50 per cento della classe di
stipendio in godimento, riassorbibile solo in caso di promozione o di nomina a
grado o a qualifica che comporta il passaggio ad un livello retributivo
superiore; detto scatto viene rideterminato in caso di acquisizione di
classi di stipendio successive sulla base della misura di ciascuna classe. Gli
scatti attribuiti ai sensi del presente comma non comportano comunque aumenti
di anzianità nel livello, ai fini dell'ulteriore progressione economica.
Art. 139. Trattamento economico del personale richiamato.
Al
personale militare collocato in congedo anteriormente al 1° gennaio 1978,
qualora richiamato in servizio, è attribuito, anche ai fini della successiva
progressione economica, lo stipendio iniziale del livello spettante. Ove
tale stipendio risultasse di importo inferiore al maturato economico calcolato
sulla base delle spettanze conseguite al momento della cessazione dal servizio,
ai sensi del primo comma del successivo articolo 140 in quanto applicabile, è
attribuito lo stipendio per classe o scatti e con l'eventuale aggiunta di
scatti anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al
predetto maturato. Al personale militare collocato, a decorrere dal 1° gennaio
1978, nella posizione di cui al precedente comma, qualora richiamato in
servizio, è attribuito lo stipendio a norma del precedente articolo 137 di
importo pari a quello in godimento all'atto della cessazione dal
servizio.
Art. 140. Inquadramento nei livelli retributivi.
Il
personale militare di grado inferiore a colonnello, in servizio alla data del
1° gennaio 1978, è inquadrato ai fini giuridici dalla stessa data ed economici
dal 1° luglio 1978, nei livelli retributivi in applicazione del precedente art.
137 sulla base del trattamento economico complessivo annuo lordo spettante alla
data del 1° luglio 1978 per stipendio, assegno perequativo istituito con L. 27
ottobre 1973, n. 628, somma di lire 300. 000 annue di cui alla L. 14 aprile
1977, n. 112, e somma di lire 120.000 annue di
cui alla L. 17 novembre
1978, n. 715. Nel caso in cui il trattamento
economico complessivo, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio
iniziale del livello di inquadramento è attribuito quest'ultimo
stipendio. Qualora invece detto trattamento sia superiore, è attribuito
lo stipendio, tra quelli conseguibili nel livello per classe o scatti con
l'eventuale aggiunta di scatti anche convenzionali, di importo pari o
immediatamente superiore al trattamento stesso. Se siano stati attribuiti
aumenti periodici convenzionali, ai fini dell'ulteriore progressione economica,
il militare si intende collocato allo scatto biennale tabellare immediatamente
inferiore agli scatti convenzionali concessi. Ad inquadramento effettuato in
base ai precedenti commi viene attribuito, in relazione agli anni di servizio
prestato, il numero degli scatti biennali in ragione del 2,50 per cento di cui
alla seguente tabella:
Anzianità
di servizio militare
|
Numero
scatti
|
da 15 a 17 anni
|
2
|
da 18 a 19 anni
|
3
|
da 20 a 21 anni
|
4
|
da 22 a 23 anni
|
5
|
da 24 a 25 anni
|
6
|
da 26 a 27 anni
|
7
|
da 28 anni in poi
|
8
|
Gli
scatti di cui alla presente tabella: - si calcolano sulla classe di stipendio
attribuita al primo inquadramento; - si applicano in aggiunta a quelli spettanti
per: anzianità di permanenza nella classe di stipendio; promozione o nomina a
grado o qualifica superiore, che non comporti passaggio di livello retributivo;
- vengono comunque conservati, nell'importo determinato per il personale in
servizio all'entrata in vigore della legge, in aggiunta a qualsiasi classe di
stipendio o livello retributivo e rientrano nella base pensionabile di cui all'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1973,
n. 1092, e successive modificazioni. Nel caso in
cui in uno stesso livello siano previsti militari di diversi gradi, ai militari
di grado superiore a quello minimo della stessa carriera ivi indicati sono
altresì attribuiti gli scatti aggiuntivi di cui al quinto comma del precedente
art. 138, restando fermo che detti scatti aggiuntivi non comportano comunque
aumenti di anzianità nel livello ai fini della ulteriore progressione
economica. Ai militari immessi in servizio a partire dal 1° gennaio 1978 è in
ogni caso attribuito un trattamento economico non superiore a quello goduto dai
pari grado che li precedono in ruolo o dai gradi superiori aventi uguale o
maggiore anzianità di servizio militare comunque prestato.
Art. 141. Modificazioni delle situazioni soggettive.
Per
i militari che, successivamente al 1° luglio 1978, abbiano conseguito nel
preesistente ordinamento miglioramenti economici per effetto della progressione
economica o di carriera si procede ad un nuovo inquadramento nel livello, con
decorrenza dalla data del conseguimento del miglioramento. Nel caso in cui,
dopo il 1° gennaio 1978, i militari abbiano conseguito una promozione che
comporti il passaggio ad un livello retributivo superiore che, se ottenuta
prima, avrebbe determinato l'inquadramento nel livello retributivo superiore,
si procede, con effetto dalla data del passaggio, ad un nuovo inquadramento nel
suddetto livello.
Art. 142. Stipendi dei generali e dei colonnelli.
Nei
confronti dei generali e dei colonnelli si applicano le disposizioni di cui al
precedente titolo V.
Capo II - Disposizioni particolari per le Forze di
polizia e per il Corpo degli agenti custodia
Art. 143. Assegno personale di funzione.
Con
decorrenza 1° luglio 1978, ai funzionari di pubblica sicurezza, agli
appartenenti al Corpo della polizia femminile, all'Arma dei carabinieri ed ai
Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli
agenti di custodia, nonché agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo
forestale dello Stato, compete un assegno personale mensile di funzione nelle
misure indicate come appresso:
Carabiniere
ed equiparati ........... lire 10.000
Appuntato,
vicebrigadiere ed equiparati .... lire 20.000
Brigadiere
ed equiparati............ lire 25.000
Maresciallo
di 3ª classe, maresciallo di 2ª classe, maresciallo di 1ª classe, maresciallo
di 1ª classe scelto ed equiparati ...... lire 30.000
Assistente
ed assistente principale di polizia, sottotenente, tenente ed equiparati .....
lire 10.000
Ispettrice,
capitano ed equiparati....... lire 30.000
Commissario
capo, ispettrice superiore, maggiore ed equiparati...... lire 50.000
Vicequestore
aggiunto, ispettrice capo aggiunto, tenente colonnello ed equiparati..... lire
60.000
L'assegno
è pensionabile ed è assoggettato, ad ogni effetto, alla medesima disciplina
dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la
riduzione e il ritardo. L'assegno è anche considerato ai fini degli aumenti periodici,
della tredicesima mensilità, della determinazione dell'assegno alimentare e non
è computabile ai fini dell'indennità di buonuscita e della determinazione
dell'equo indennizzo.
Art. 144. Indennità pensionabili.
A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le
cessazioni dal servizio del personale avente diritto all'indennità mensile per
servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive
modificazioni, nonché del personale avente diritto all'indennità mensile di
servizio penitenziario di cui alle leggi 23 dicembre 1970, n. 1054 e 20 maggio
1975, numero 155, e successive modificazioni, le predette indennità sono
interamente pensionabili. Sono abrogate le decurtazioni o le riduzioni previste
- nella corresponsione dell'indennità mensile d'istituto - per il personale del
ruolo delle ispettrici di polizia e del ruolo delle assistenti di polizia
dell'amministrazione della pubblica sicurezza.
Art. 145. Criteri di applicazione dell'art. 10 della L. 27 maggio
1977, n. 284.
Il
disposto dell'art. 11 della L. 4 agosto 1971, n. 607, e dall'art. 10 della
legge 27 maggio 1977, numero 284 si applica per ogni ora di servizio prestato
dagli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia oltre le sette ore giornaliere.
È abrogato il limite "e fino a quando i posti ricoperti nell'organico del
Corpo degli agenti di custodia non avranno raggiunto l'85 per cento della
relativa dotazione", contenuto nell' art. 10 della L. 27 maggio 1977, n.
284.
Capo III - Norme particolari per le
forze armate
Art. 146. [Indennità mensile di impiego
operativo.
A
decorrere dal 1° gennaio 1980 le misure dell'indennità mensile di impiego
operativo di cui alla tabella 1 annessa alla legge 5 maggio 1976, n. 187, sono
stabilite come segue:
I fascia di gradi
|
lire 135. 000
|
II fascia di gradi
|
lire 125. 000
|
III fascia di gradi
|
lire 110. 000
|
IV fascia di gradi
|
lire 105. 000
|
V fascia di gradi
|
lire 80. 000
|
Con
la medesima decorrenza le misure fisse delle indennità mensili di cui agli
artt. 1, primo comma; 2, ultimo comma; 3, terzo e quarto
comma; 4, quinto comma; 5, secondo comma; 7, secondo
comma; 8, terzo comma; 9, ultimo comma; 10, secondo e terzo
comma; 13, primo, terzo e quarto comma; 15, ultimo comma, della
legge 5 maggio 1976, n. 197, nonché di quelle di cui alle note d) ed f) della
tabella quinta annessa alla stessa legge, sono aumentate del 50 per cento. Dal
1° luglio 1978 l'indennità di impiego operativo di base è corrisposta agli
allievi delle Accademie militari nella misura prevista per i graduati e
militari di truppa volontari. Per il periodo dal 1° luglio 1978 fino al 31
dicembre 1979 le misure della indennità mensile di impiego operativo di base e
le misure fisse delle indennità previste per gli allievi, i graduati e militari
di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati ed in servizio di leva,
dalla legge 5 maggio 1976, n. 187, sono aumentate di un importo pari ai 2/3 del
miglioramento derivante dall'applicazione dei primi due commi del presente
articolo. Gli artt. 1 e 2 e annessa tabella della legge 13 agosto 1979, n. 409,
sono confermati con effetto dal 1° dicembre 1979].
Art. 147. Quota pensionabile delle indennità di impiego operativo
di imbarco e per il controllo dello spazio aereo.
Per
le cessazioni dal servizio degli ufficiali, dei sottufficiali dell'Esercito,
esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, le indennità
di cui agli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 5 maggio 1976, numero 197, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
pensionabili sino all'importo massimo di lire 110.000 mensili, con le modalità
stabilite dal primo comma dell'art. 17 della legge 29 aprile 1976 n. 177. Per
il personale che si sia trovato ad operare nelle condizioni di cui all'art. 16
della legge 5 maggio 1976, n. 187, la percentuale dell'indennità meno
favorevole è pensionabile in proporzione agli anni di servizio prestato nelle
predette condizioni.
Art. 148. [Computo delle indennità di aeronavigazione e di
volo per i militari dell'Aeronautica.
Fermo
restando quanto previsto nel secondo comma del precedente art. 147 per gli
ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della
Marina e dell'Aeronautica, la quota in pensione del trattamento accessorio,
risultante dal cumulo della quota maturata delle indennità di aeronavigazione o
di volo e della quota pensionabile di cui al precedente articolo 147, non può
superare l'importo dell'ottanta per cento delle predette indennità di
aeronavigazione o di volo].
Art. 149. Computo sulla pensione privilegiata delle
indennità di aeronavigazione, di volo e di paracadutismo.
Art. 150. Revisione dei trattamenti previdenziale, pensionistico
e accessorio degli appartenenti alle Forze armate.
Entro
12 mesi dall'entrata in vigore della riforma generale del sistema pensionistico
il Governo provvederà, sentito il COCER, a promuovere le iniziative legislative
necessarie a rivedere e a disciplinare la normativa concernente i trattamenti
previdenziale e pensionistico degli appartenenti alle Forze armate. Con lo
stesso provvedimento, il Governo provvederà a disciplinare la materia relativa
al trattamento accessorio, comprese le indennità di ausiliaria e di
riserva.
Art.
151. [Ritenute in conto entrate Tesoro.]
Le
indennità di cui al precedente articolo 147 nonché le indennità di cui agli
articoli 4 e 5 della legge 5 maggio 1976, n. 187, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono assoggettate, per la quota
pensionabile, alla ritenuta in conto entrate Tesoro fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177].
TITOLO VII
Disposizioni varie
Art. 152. Disciplina dell'anzianità.
L'eventuale
maggiore anzianità rispetto a quella conferita nei livelli retributivi con
l'inquadramento effettuato in applicazione della presente legge sarà disciplinata
anche gradualmente a cominciare dal triennio 1979-1981. Nei confronti di coloro
che maturino il diritto al trattamento di quiescenza il riconoscimento di cui
al comma precedente verrà comunque effettuato con priorità.
Art. 153. Effetti dei nuovi stipendi.
Le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge
hanno effetto sui relativi aumenti biennali, sulla tredicesima mensilità, sul
trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di
buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,
o da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e
relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate Tesoro, o altre
analoghe, ed i contributi di riscatto. Le nuove misure degli stipendi hanno
effetto altresì sulla retribuzione prevista dall'articolo 4, quinto comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 16 aprile
1953, n. 326. In sede di prima applicazione della
presente legge i nuovi stipendi spettanti per i decorsi periodi saranno
conguagliati con quanto già corrisposto per gli stessi periodi a titolo di stipendio
e degli altri emolumenti che cesseranno di competere in quanto conglobati nel
predetto emolumento fondamentale.
Art. 154. Equo indennizzo.
[Le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge
hanno effetto sulla determinazione dell'equo indennizzo spettante ai dipendenti
dello Stato in base alle vigenti norme, con le modifiche apportate dal presente
articolo. Nei confronti del personale inquadrato nelle qualifiche funzionali o
nei livelli retributivi, per la determinazione dell'equo indennizzo si
considera la classe iniziale di stipendio della qualifica o del livello di
appartenenza, maggiorata dell'80 per cento. Lo stesso criterio di calcolo
si applica anche nei confronti del personale di cui alle leggi 6 febbraio 1979,
n. 42 e 3 aprile 1979, n. 101. La misura dell'equo indennizzo per le
menomazioni dell'integrità fisica ascritte alla prima categoria della tabella A
allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,
è pari, per la generalità dei dipendenti statali, con esclusione di quelli
indicati nei successivi quarto e quinto comma, a 2,5 volte l'importo dello
stipendio determinato a norma del precedente comma. Per la liquidazione
dell'equo indennizzo si fa riferimento in ogni caso al trattamento economico da
considerare nell'ambito della qualifica funzionale o del livello retributivo di
appartenenza del dipendente al momento di presentazione della domanda.
Per le domande presentate anteriormente alle date di decorrenza economica degli
inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi, la
liquidazione dell'equo indennizzo viene effettuata con riferimento al
trattamento economico attribuito in sede di primo inquadramento. Per il
personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni
ed integrazioni, la misura dell'equo indennizzo per le menomazioni indicate il
precedente comma è pari a 2 volte l'importo dello stipendio del magistrato di
Corte di cassazione. Per il personale dirigente dello Stato, per i colonnelli,
anche se appartenenti alla carriera limitata e per i generali delle Forze
armate e dei Corpi di polizia, l'equo indennizzo per le menomazioni di cui ai
precedenti commi è pari a 2 volte lo stipendio del dirigente generale. Restano
ferme le percentuali di riduzione stabilite dalle vigenti norme per le
menomazioni dell'integrità fisica inferiori a quelle di 1ª categoria. È fatto
salvo per il personale in servizio alle date di decorrenza economica degli
inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi, anche se
cessati dal servizio successivamente a tali date, l'eventuale più favorevole
trattamento derivante dagli stipendi previsti alle stesse date dalle
preesistenti disposizioni. Il presente comma si applica per le sole
liquidazioni dell'equo indennizzo il cui provvedimento sia stato adottato
posteriormente alle date sopraindicate].
Art. 155. Scrutini di promozione e concorsi interni.
Sono
fatti salvi gli scrutini di cui agli artt. 38 e 39 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077
e all'art. 3, D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420,
per le promozioni decorrenti con effetto dal 1° gennaio 1980 per posti
disponibili alla data del 31 dicembre 1979. Sono fatti salvi altresì gli
scrutini di cui al precedente primo comma per posti disponibili fino
all'entrata in vigore della presente legge. Al personale promosso in
applicazione dei precedenti commi si applicano le disposizioni contenute
rispettivamente nel sesto e settimo comma del precedente articolo 4 e nel
settimo e ottavo comma del precedente articolo 51. I concorsi per passaggi di
carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077,
sono portati a termine se già indetti entro la data di entrata in vigore della
presente legge. La promozione alla qualifica di direttore di divisione o
equiparata, dei ruoli ad esaurimento, di cui al D.P.R. 30 giugno
1972, n. 748, è conferita anche in soprannumero
agli impiegati delle carriere direttive che hanno conseguito la qualifica di
direttore aggiunto di divisione o equiparata anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge e che, alla data del 31 dicembre 1972,
rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata.
Art. 156. Trattamento per i ricercatori e gli
sperimentatori.
Ai
ricercatori e agli sperimentatori di cui al terzo comma dell'articolo 1, che
alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano conseguito o
conseguano nelle forme previste dal precedente ordinamento il parametro più
elevato, viene attribuito il trattamento previsto per i primi
ricercatori.
Art. 157. Conferimento di promozione.
La
disposizione di cui all'articolo 155, ultimo comma, si applica anche ai
funzionari delle carriere direttive delle aziende dipendenti dal Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni che hanno conseguito la qualifica di
direttore aggiunto di divisione o equiparata anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge e che, alla data del 31 dicembre 1972,
rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata.
Art. 158. Personale dei Gabinetti e delle Segreterie
particolari.
Agli
estranei all'Amministrazione dello Stato chiamati a norma delle vigenti
disposizioni alle cariche presso i Gabinetti e le Segreterie particolari dei
ministri e dei sottosegretari di Stato compete il trattamento economico per
stipendio, indennità integrativa speciale, aggiunta di famiglia ed altri
assegni di carattere fisso e continuativo nonché il trattamento di missione in
vigore per il personale di ruolo statale delle seguenti posizioni: dirigente
superiore di cui all'art. 47 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748,
se capi di Gabinetto dei ministri senza portafoglio; primo dirigente di cui
all'art. 47 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748,
se segretari particolari; della qualifica VII di cui al precedente articolo 2
se addetti con funzioni ai Gabinetti dei ministri senza portafoglio; della
qualifica non superiore alla V di cui al precedente articolo 2 se addetti ai
Gabinetti medesimi con funzioni di ordine. Il servizio effettivamente prestato
nelle posizioni che danno titolo al trattamento di cui al precedente comma è
valutato ai fini della normale progressione economica per aumenti biennali e
classi di stipendio. È soppresso l'articolo 1 del decreto legislativo
luogotenenziale 23 maggio 1945, n. 260.
Art. 159. Cumulo di impieghi.
All'art.
99 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2960 le parole "di un terzo" sono
sostituite con le parole "della metà".
Art. 160. Trattamento di fine servizio.
Con
effetto dalle date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche
funzionali o nei livelli retributivi da effettuarsi in applicazione della
presente legge, le nuove misure degli stipendi derivanti dagli inquadramenti
stessi sono considerate ai fini della liquidazione del trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, nonché ai fini della indennità di
buonuscita. I nuovi stipendi si considerano altresì per la determinazione
dell'indennità di licenziamento dovuta al personale non di ruolo. Nei confronti
del personale in servizio alle date di decorrenza giuridica stabilite per le
rispettive categorie di appartenenza, cessato dal servizio successivamente alle
date stesse fino a quelle di decorrenza economica, l'inquadramento viene
effettuato ai soli fini del trattamento di quiescenza sulla base del
trattamento economico considerato ai fini dell'inquadramento stesso, spettante
alla data della cessazione dal servizio, comprensivo, se dovuta, della
valutazione convenzionale ai fini economici dell'anzianità di servizio.
La rideterminazione delle pensioni ai sensi del presente comma ha effetto dalle
date di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o
nei livelli retributivi. Su dette pensioni non è dovuta la perequazione
automatica di cui all'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche nei confronti del
personale di cui alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, in servizio alla data del
1° luglio 1977 e cessato dal servizio dopo tale data e fino al 30 settembre
1978, nonché del personale di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 101, in servizio
alla data del 1° gennaio 1977 e cessato dal servizio dopo tale data e fino al
30 aprile 1978.
Art. 161. Base pensionabile.
Per
le cessazioni dal servizio successive alla data di decorrenza economica degli
inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi ai fini
della determinazione della base pensionabile di cui agli articoli 43 e 53 del
D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1029, modificati dagli articoli 15 e 16 della L. 29 aprile 1976, n. 177,
nonché del trattamento di previdenza di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032,
l'ultimo stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote
mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento
periodico, maturate all'atto della cessazione dal servizio. Nei confronti del
restante personale dello Stato non inquadrato nelle qualifiche funzionali o nei
livelli retributivi le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
esclusivamente con riferimento agli aumenti biennali di stipendio. Le quote
mensili, di cui al precedente comma, si considerano maturate in numero
corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla data di attribuzione
dell'ultimo stipendio fino alla cessazione dal servizio, computando per mese
intero la frazione di mese superiore a giorni quindici e trascurando le frazioni
inferiori. Sulle quote aggiuntive, di cui ai precedenti commi, sono operate le
normali ritenute per la quiescenza e per la previdenza.
Art. 162. Interpretazione del terzo comma dell'articolo 167
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
Il
terzo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 748, va interpretato nel senso che tutti gli impiegati
promossi nei ruoli ad esaurimento, con decorrenza 12 dicembre 1972, debbono
essere considerati, agli effetti dei benefici sull'esodo volontario previsto
dal decreto medesimo, in possesso delle corrispondenti qualifiche indicate
nella prima parte del comma stesso.
Art. 163. Speciale elargizione alle famiglie dei vigili del
fuoco deceduti durante le operazioni di soccorso.
A
decorrere dal 1° gennaio 1978 alle famiglie del personale permanente del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, deceduto in attività di servizio per diretto
effetto di ferite o lesioni riportate durante le operazioni di soccorso, è
corrisposta una speciale elargizione nella misura di lire 50 milioni.
Le
modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 164. Compenso per prestazioni rese in eccedenza
all'orario di obbligo degli operai adibiti a servizi di vigilanza e custodia.
Art. 165. Integrazione mensile ai pensionati.
i
titolari di pensioni o assegni indicati nell'articolo 1, primo comma, della legge 29 aprile
1976, n. 177, sono concesse, a decorrere dal 1°
giugno 1979, le seguenti integrazioni mensili lorde, da corrispondersi anche
sulla tredicesima mensilità: a) lire 20. 000 e lire 10. 000 rispettivamente per
le pensioni dirette e per quelle di reversibilità, per le cessazioni dal
servizio aventi decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1976; b) lire 40. 000 e
lire 20. 000 rispettivamente per le pensioni dirette e per quelle di
reversibilità, per le cessazioni dal servizio successive al 1° gennaio 1977. Il
precedente comma si applica anche ai titolari di pensione a carico del Fondo
per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari
di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, della Cassa integrativa di
previdenza per il personale telefonico statale e del Fondo per il trattamento
di quiescenza ed assegni straordinari per il personale del lotto. Il
relativo onere è a carico dei Fondi e della Cassa predetti. Al personale nei
cui confronti hanno trovato applicazione i benefici economici di cui alle leggi
27 maggio 1977, n. 284 e 5 agosto 1978, n. 505, nonché al personale nei cui confronti
ha trovato applicazione l'articolo 20 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13,
convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo
1976, n. 88, le integrazioni mensili lorde di
cui al primo comma, sono dovute nella misura del 50 per cento. Alla
corresponsione delle integrazioni mensili provvedono d'ufficio le direzioni
provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione e le
amministrazioni competenti per le pensioni provvisorie. Le integrazioni mensili
di cui al presente articolo non sono dovute al personale nei cui confronti
trova applicazione il precedente articolo 160 e non possono in ogni caso essere
cumulate con i trattamenti di pensione liquidati o da liquidarsi in
applicazione della presente legge e delle leggi 6 febbraio 1979, n. 42, 3
aprile 1979, n. 101, nonché della legge 2 aprile
1979, n. 97.
Art. 166. Modifiche di procedure.
I
decreti di cui al titolo II, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni
ed integrazioni, acquistano immediata efficacia ai fini della corresponsione
delle prestazioni dovute; i decreti concessivi sono trasmessi alla Corte
dei conti per il riscontro in via successiva. I controlli di legge sui decreti
emessi ai fini del trattamento di quiescenza a carico delle Casse pensioni
facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro sono
effettuati in via successiva.
Art. 167. Personale postelegrafonico a contratto.
Le
disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 23 gennaio 1974, n. 15, sono
applicabili sino al 31 dicembre 1982, anche mediante la proroga o il rinnovo
dei contratti già stipulati, sempre che vi sia il consenso del personale
interessato. Il personale assunto ai sensi del precedente comma può essere
applicato anche all'espletamento del programma per la costruzione di alloggi di
servizio, da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione
delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici,
previsto dalla legge 7 giugno 1975, n. 227. Ai fini dell'assunzione, della
proroga o del rinnovo di cui al primo comma, è valido, a tutti gli effetti, il
diploma di laurea in ingegneria o in architettura. A decorrere dal 1° gennaio
1979, al personale assunto ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 gennaio
1974, n. 15 e del primo comma del presente articolo, o il cui contratto sia
stato prorogato o rinnovato per effetto dello stesso primo comma, compete
l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e
successive modificazioni e integrazioni. L'onere derivante dall'applicazione
del presente articolo, valutato in lire 250. 000. 000 per l'anno 1979, graverà
sugli stanziamenti del capitolo 116 dello stato di previsione della spesa del
bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per
l'esercizio finanziario 1979 e dei corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
Art. 168. Compenso per il personale del Ministero di grazia
e giustizia.
In
considerazione della eccezionale situazione in cui versa l'Amministrazione
giudiziaria per le esigenze di normalizzazione dei servizi, è autorizzata, per
un biennio a decorrere dal 1° giugno 1979, la devoluzione al personale delle
cancellerie e segreterie giudiziarie dell'ufficio traduzioni di leggi ed atti
stranieri, nonché a quello di altre Amministrazioni dello Stato che presti
effettivo servizio presso la ragioneria centrale del Ministero di grazia e
giustizia, di un importo corrispondente a 5.500.000 ore annue di lavoro
straordinario in aggiunta alle erogazioni previste dagli articoli 1 e 2 del
D.P.R. 22 luglio 1977, n. 422, e dall'art. 1, L. 22 luglio 1978, n. 385. Con
decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di
amministrazione, il suddetto monte ore verrà ripartito fra i vari uffici
dell'Amministrazione giudiziaria, in relazione alle unità di personale in
servizio ed al carico di lavoro con l'indicazione di parametri basati sulla
effettiva presenza in servizio e del limite massimo per ciascun
dipendente.
Art. 169. Personale di cui all'articolo 59, penultimo comma,
della L. 23 dicembre 1978, n. 833.
La
norma di cui al terzo comma dell'articolo 59 della L. 23 dicembre 1978, n. 833,
con la quale viene aumentato di 3 unità il numero dei posti previsti nella
tabella XIX, quadro A, allegata al D.P.R. 30 giugno
1972, n. 748, s'interpreta nel senso che, fino
alla emanazione della legge di riordinamento del Ministero della sanità
all'ufficio centrale della programmazione sanitaria, all'ufficio per
l'attuazione della legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e al
segretariato del Consiglio sanitario nazionale sono preposti i dirigenti
generali nominati in conseguenza del predetto aumento.
Art. 170. Ritenute per contributi sindacali.
I
contributi sindacali del personale di cui alla presente legge, nella misura e
sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statutari delle
organizzazioni sindacali, sono trattenuti a cura delle amministrazioni su
delega del dipendente e versati alle organizzazioni sindacali interessate. In
caso di modifica delle misure percentuali della trattenuta stabilita dagli
organismi statutari delle organizzazioni sindacali, il dipendente ha facoltà di
revocare la delega con effetto dalla data di decorrenza della modifica purché
notifichi la revoca alle organizzazioni sindacali entro il termine dei trenta
giorni dalla data in cui è stata resa pubblica la modifica stessa. Restano
salve le norme di cui all'articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249.
Art. 171. Trattenute per scioperi brevi.
Per
gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa le relative
trattenute sulle retribuzioni possono essere limitate all'effettiva durata
dell'astensione dal lavoro. In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari
alla misura oraria, senza le maggiorazioni del 15 per cento e del 30 per cento,
del compenso per il lavoro straordinario aumentata della quota corrispondente
agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione
della tariffa predetta. Il precedente comma non può trovare applicazione
qualora, trattandosi di lavoro basato sull'interdipendenza funzionale di
settori, reparti, servizi e uffici oppure riferito a turni od attività
integrate, lo sciopero limitato ad una o più ore lavorative produca effetti
superiori o più prolungati rispetto a quelli derivanti dalla limitata
interruzione del lavoro. Con decreto ministeriale, sentito il Consiglio di
amministrazione, potranno preventivamente stabilirsi i casi in cui la
trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di quanto
previsto dal primo comma del presente articolo. Con decreto ministeriale,
sentito il Consiglio di amministrazione, nonché le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale saranno stabiliti i casi in
cui la trattenuta sulle retribuzioni debba essere determinata sulla base di
quanto previsto dal secondo comma del presente articolo.
Art. 172. Disposizioni per la sollecita liquidazione del
nuovo trattamento economico.
Gli
uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento
dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento
dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla
base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta
servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la
determinazione del trattamento stesso.
Art. 173. Norme abrogative.
Con
effetto dalle date di attribuzione degli stipendi di cui alla presente legge
sono soppressi: l'assegno perequativo pensionabile di cui alla legge 15
novembre 1973, n. 734, gli assegni
annui pensionabili di cui alle leggi 30 luglio
1973, n. 477, 30 novembre
1973, n. 766, 23 gennaio 1975, n. 29, 20 maggio
1975, n. 170 e 20 dicembre 1977, n. 964, l'indennità pensionabile di cui alla
legge 27 dicembre 1973, n. 851; le aggiunzioni senza titolo di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268,
16 aprile 1977, n. 116, 11 maggio 1976,
n. 271, 21 novembre 1978, n. 718, 17 novembre 1978, n. 711, 30 dicembre
1976, n. 962 e alle leggi 28 aprile 1976, n.
155, 4 aprile 1977, n. 121, 10 novembre
1978, n. 701, agli articoli 2, 3 e 5 della legge 14 aprile 1977, n. 112
e all'articolo 3 della legge 17 novembre 1978, n. 715;
le somme attribuite per la valutazione ai fini economici delle anzianità di
servizio; ogni altra aggiunzione o emolumento attribuito a titolo di acconto;
l'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628; l'articolo 12 della legge 10
dicembre 1973, n. 804; gli articoli 21 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079,
e successive modificazioni. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie
comunque non compatibili con la presente legge.
Art. 174. Onere finanziario.
All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni 1979 e 1980,
valutato in complessive lire 1.702 miliardi - che vengono ad aggiungersi alle
autorizzazioni di spesa per complessive lire 1.890.336 milioni di cui alla
legge 13 agosto 1979, n. 374 e successive proroghe - si provvede quanto a lire
139 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6854 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979;
quanto a lire 33 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n.
6856 del predetto stato di previsione all'uopo utilizzando l'accantonamento
"Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice
pretore onorario"; quanto a lire 1.530 miliardi mediante riduzione
del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno finanziario 1980, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Revisione
del trattamento economico dei pubblici dipendenti". Il Ministro del tesoro
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art.
175. Entrata in vigore.
La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
(*)
Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti
circolari:
Istituto
centrale di statistica: Circ. 24 ottobre 1996, n. 45;
I.N.P.S.
(Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 18 febbraio 1998, n. 38;
Ministero
dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7;
Ministero
del tesoro: Circ. 27 maggio 1997, n. 763;
Ministero
delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo
1998, n. 86/D;
Ministero
per i beni culturali e ambientali: Circ. 23 gennaio 1996, n. 12;
Circ. 5 marzo 1997, n. 81;
Ministero
per la pubblica istruzione: Circ. 8 marzo 1996, n. 103; Circ. 23
luglio 1996, n. 358; Circ. 20 settembre 1996, n. 595; Circ. 8
gennaio 1997, n. 7; Circ. 6 febbraio 1997, n. 87; Circ. 24 aprile
1997, n. 280; Circ. 28 aprile 1997, n. 283; Circ. 14 luglio 1997,
n. 432; Circ. 21 agosto 1997, n. 525; Circ. 22 luglio 1998, n.
321; Circ. 1 settembre 1998, n. 367; Circ. 18 settembre 1998, n.
387; Circ. 25 settembre 1998, n. 397;
Presidenza
del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli
affari regionali: Circ. 5 gennaio 1996, n. 10711; Circ. 20 febbraio
1996, n. 1250; Circ. 19 aprile 1996, n. 29048; Circ. 16 dicembre
1996, n. 9868.