Legge
18 marzo 1958, n. 311
Norme sullo stato giuridico ed
economico dei professori universitari.
(pubblicata nella gazzetta
ufficiale n.91 del 15 aprile 1958)
Preambolo
La
camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato;
Il
presidente della repubblica
Promulga
La
seguente legge:
Capo I
Disposizioni
concernenti lo stato giuridico dei professori universitari
Art. 1.
L'immissione nel ruolo dei
professori di università o di istituti di istruzione superiore si consegue a
seguito di pubblico concorso.
Fino all'emanazione di
nuove norme, nulla è innovato alle disposizioni in vigore, concernenti i
concorsi a cattedre universitarie.
Art. 2.
Le deliberazioni
concernenti l'assegnazione alle discipline previste dallo statuto di ciascuna università
o istituto d'istruzione superiore dei posti di ruolo disponibili nell'organico
di ciascuna facoltà o scuola, quelle relative alle proposte di apertura di
concorso e quelle riguardanti la procedura per i trasferimenti, sono adottate
con il voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo appartenenti
alla stessa facoltà o scuola, tenuto conto di quanto stabilito dal successivo
art. 14, relativamente alla partecipazione dei professori fuori ruolo alle
adunanze di facoltà.
Art. 3.
I
professori di ruolo sono straordinari e ordinari.
Il vincitore di
concorso assume, all'atto della nomina, la qualifica di professore
straordinario.
Dopo tre anni solari
di servizio il professore straordinario è sottoposto al giudizio di apposita
commissione per la nomina ad ordinario, ai sensi delle vigenti disposizioni.
Art. 4.
Ai professori è
garantita libertà d'insegnamento e di ricerca scientifica.
Ad essi è fatto obbligo di
uniformarsi alle deliberazioni della facoltà o scuola cui appartengono, per
quanto concerne il coordinamento dei rispettivi programmi.
Art. 5.
I professori di ruolo
sono inamovibili dall'ufficio e dalla sede, e non sono tenuti a prestare
giuramento.
Essi possono essere
trasferiti, con il loro consenso, ad un posto della stessa o di altra materia
nella medesima o in altra sede universitaria, alle condizioni e con le modalità
prescritte dalle norme in vigore.
Art. 6.
I professori hanno
l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni
cattedratiche, sia di esercitazioni di seminario, di laboratorio o di clinica,
tante ore settimanali quante la natura e la estensione dell'insegnamento stesso
richiedano e sono tenuti ad impartire le lezioni settimanali in non meno di tre
giorni distinti.
Agli obblighi di cui
al precedente comma i professori sono tenuti anche nel caso in cui alla
rispettiva cattedra siano addetti aiuti, assistenti o lettori.
Nel caso di discipline biennali
o triennali, per le quali l'ordinamento didattico prevede due o tre esami
annuali, il professore di ruolo è tenuto, solo su richiesta del consiglio di
facoltà, o del senato accademico, o del ministro per la pubblica istruzione, a
impartire, oltre all'insegnamento annuale di cui al primo comma, anche un
secondo insegnamento annuale, senza retribuzione alcuna.
i professori hanno,
altresì, l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito; di attendere
alla direzione o alla esplicazione della propria attività di collaborazione nei
gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili; di partecipare alle
funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse cui siano chiamati, quali
adunanze dei consigli delle università od istituti superiori, commissioni per
prove di profitto o per esami di laurea o diploma, e per esami di stato,
commissioni per nomine di professori di ruolo o per abilitazioni alla libera
docenza, commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre d'istituti
d'istruzione secondaria e simili.
Art. 7.
I professori hanno
l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'università od istituto cui
appartengono.
In casi del tutto
eccezionali, i professori possono, tuttavia, essere autorizzati dal ministro
per la pubblica istruzione, su proposta del rettore o direttore, udito il
senato accademico, a risiedere in località prossima, ove ciò sia conciliabile
col pieno e regolare adempimento dei loro doveri di ufficio.
Art. 8.
L'ufficio di
professore di ruolo e di professore fuori ruolo non è cumulabile con impieghi
alle dipendenze dello stato, delle province, dei comuni o di altri enti
pubblici o privati.
È consentito il cumulo
dell'ufficio di professore di ruolo con quello di ufficiale superiore o
generale dello esercito, della marina e dell'aeronautica nei casi e limiti
previsti dalle norme in vigore.
Art. 9.
Ai professori di ruolo
possono essere conferiti, con le modalità stabilite dalle norme in vigore,
incarichi d'insegnamento retribuiti o a titolo gratuito.
In nessun caso ad uno
stesso professore può essere conferito più di un incarico retribuito, tranne il
caso dell'insegnamento nei corsi specializzazione post-universitari per i quali
può essere consentito, su parere della facoltà interessata, un secondo incarico
retribuito nella misura di cui al quarto comma del successivo art. 21.
Un secondo incarico
non retribuito può essere conferito solo in casi eccezionali per i quali il
ministro decide, sentita la prima sezione del consiglio superiore della
pubblica istruzione.
L'esercizio di attività
didattica, a qualsiasi titolo, fuori della propria sede, può essere consentito
dal ministro, ai professori in casi eccezionali, su proposta del rettore
dell'università o istituto superiore interessato, sentiti il rettore o il
direttore dell'istituto cui il professore appartiene e la prima sezione del
consiglio superiore della pubblica istruzione.
Il parere di cui al
precedente comma è formulato dal rettore o direttore sentiti la facoltà cui il
professore appartiene e il senato accademico.
Le norme del presente
articolo si applicano a decorrere dall'anno accademico 1958-1959.
Art. 10.
Per eccezionali e
giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la sua
permanenza all'estero, il professore universitario può essere collocato in
congedo per la durata di un intero anno solare.
Il congedo è accordato
dal ministro, sentita la facoltà cui il professore appartiene, e non può essere
rinnovato nell'anno successivo.
Durante il periodo di
congedo di cui ai precedenti commi il professore conserva la sua qualità di
professore di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento
economico.
Il congedo straordinario ed il
collocamento in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia sono
disposti dal ministro, su domanda dei professori interessati corredata del
parere del rettore dell'università o del direttore dell'istituto superiore di
appartenenza, secondo le norme previste dal testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto
del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Sono altresì disposti
con decreto ministeriale il congedo e l'aspettativa di cui agli articoli 36
e 67 del citato
testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 11.
Il comando di
professori di ruolo da una ad altra università o da uno ad altro istituto di
istruzione superiore è vietato.
Nulla è innovato alle
disposizioni dell'art. 96 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
approvato con regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592.
Art. 12.
Ferma restando la
composizione della corte di disciplina stabilita dall'art. 6 della
legge 30 dicembre 1947, n. 1477, ai professori
universitari di ruolo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 87, 88,
89, 90 e 91 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato
con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
Ad essi si applicano,
inoltre, in quanto non contrastino con quelle del citato testo unico, le norme
contenute negli articoli 85,
91,
96, 97 e 98 del
decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art. 13.
Ai professori
universitari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 114, 115 e 116
del decreto del presidente della repubblica 11 gennaio 1957, n. 17. L'accettazione,
però, delle dimissioni può essere ritardata, ma non rifiutata per motivi di
servizio.
I professori cessati
dal servizio per dimissioni possono essere riammessi in servizio su proposta di
una facoltà o scuola entro i limiti dei posti del rispettivo ruolo e previo
parere favorevole della prima sezione del consiglio superiore della pubblica
istruzione.
La riammissione è disposta con
decreto del ministro per la pubblica istruzione.
Art. 14.
Il professore universitario, con
l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui compie il 70/a anno di
età, assume la qualifica di professore fuori ruolo, ai sensi del decreto
legislativo del capo provvisorio dello stato 26 ottobre 1947, n. 1251,
ratificato, con modificazioni, con legge 4 luglio 1950, n. 498.
Ai professori di cui
all'art. 19 del
decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238,
è data facoltà di chiedere il collocamento fuori ruolo, a norma del precedente
comma.
Ai fini della determinazione del
numero legale richiesto per la validità delle adunanze del corpo accademico e
del consiglio di facoltà, si tiene conto del professore fuori ruolo soltanto se
intervenga all'adunanza.
Qualora la deliberazione
debba essere adottata con la maggioranza assoluta dei professori appartenenti
alla facoltà, si tiene conto del professore fuori ruolo solo nel caso che
intervenga alla adunanza.
I professori collocati
fuori ruolo, ai sensi del presente articolo, possono essere eletti o rieletti
all'ufficio di rettore o di preside, dal quale cessano all'atto del
collocamento a riposo, se si tratta della carica di preside; mentre, per
l'ufficio di rettore, il professore che lo ricopre, nell'atto che è collocato a
riposo nei limiti di età può continuare in tale ufficio fino alla scadenza del
triennio per il quale era stato eletto.
Art. 15.
I professori
universitari sono collocati a riposo con l'inizio dell'anno accademico
successivo a quello in cui compiono il 75/a anno di età.
Ai professori
collocati a riposo può essere conferito il titolo di professore emerito o di
professore onorario, ai sensi dell'art. 111 del testo unico delle leggi sulla
istruzione superiore approvato con regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592.
Nulla è innovato alle
disposizioni del comma ultimo dell'art. 110 del testo unico delle leggi
sull'istruzione superiore sopra citato.
Capo II
Disposizioni
concernenti il trattamento economico dei professori
Art. 16.
I professori di ruolo
conseguono, per anzianità, cinque coefficienti di stipendio, le cui misure
annue lorde iniziali sono stabilite dall'annessa tabella b.
Il quinto coefficiente
di stipendio è assegnato all'atto della nomina in ruolo ai professori
straordinari; il quarto è attribuito al conseguimento della nomina ad
ordinario.
Gli altri coefficienti
di stipendio previsti dalla annessa tabella sono attribuiti, progressivamente,
al compimento dei periodi di anzianità di servizio stabiliti dalla stessa
tabella.
Ai professori
spettano, in rapporto a ciascun coefficiente di stipendio, aumenti periodici
biennali ai sensi del terzo comma dell'art. 1 del decreto
del presidente della repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
Art. 17.
Il servizio prestato
dai professori di ruolo anteriormente alla loro nomina a straordinario, in
gradi non inferiori al 6/a di gruppo a del cessato ordinamento, in carriere o
in qualifiche o categorie corrispondenti di altri ruoli statali, è computato,
agli effetti della anzianità di professore ordinario, per non oltre quattro
anni se prestato nel grado 6/a o qualifiche corrispondenti. I servizi prestati
in gradi o qualifiche superiori sono computati per intero, agli effetti dei
primi cinque anni della anzianità di professore ordinario, e per non oltre tre
anni agli effetti dell'ulteriore progressione nella anzianità stessa.
Il servizio di ruolo
prestato alle dipendenze dello stato in gradi inferiori al 6/a di gruppo a del
cessato ordinamento, in carriere o in qualifiche o categorie corrispondenti, è
computato, agli effetti della anzianità di professore ordinario, per metà della
rispettiva durata e, in ogni caso, per non oltre quattro anni, qualora il
servizio computabile ecceda tale limite.
Le disposizioni di cui al
precedente comma si applicano anche nei confronti di coloro che, a seguito di
concorso nazionale, abbiano svolto o svolgano la propria attività presso la
scuola archeologica italiana di Atene, la scuola archeologica di Roma, la
scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'istituto storico italiano
per l'età moderna e contemporanea (categoria c), la scuola nazionale di studi
medioevali annessa all'istituto storico italiano per il medioevo (categoria d)
e la scuola annessa all'istituto italiano per la storia antica (categoria b).
Il periodo di
insegnamento ufficiale, reso presso le università e gli istituti di istruzione
superiore, anteriormente alla nomina a straordinario, da professori già inclusi
in terna o dichiarati maturi nei concorsi a cattedre universitarie o col
possesso dell'abilitazione alla libera docenza, è valutato per la metà e
comunque per non oltre quattro anni ai fini dell'anzianità occorrente per il conseguimento
del terzo coefficiente di stipendio.
Le disposizioni di cui
al precedente comma si applicano, nei confronti dei professori nominati in
ruolo universitario ai sensi dell'art. 16 del
decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238,
valutando come periodo di insegnamento effettuato anche quello durante il
quale, per ragioni politiche, non poterono ottenere la conferma dell'incarico
d'insegnamento universitario.
In nessun caso la
valutazione dei servizi prestati in gradi inferiori al 6/a di gruppo a o in
qualifiche inferiori a quella corrispondente a tale grado o dei servizi
prestati in qualità di professore ufficiale può comportare complessivamente un
riconoscimento superiore ai quattro anni.
Il riconoscimento dei
servizi di cui al presente articolo deve essere chiesto dagli interessati, a
pena di decadenza, entro un anno dalla data del decreto di nomina ad ordinario.
Detto termine per i professori ordinari attualmente in servizio, decorre dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Ai fini della
determinazione dell'anzianità dei professori, in rapporto alla loro
appartenenza al corpo accademico e ai consigli di facoltà, va tenuto conto
della decorrenza dell'effettiva assegnazione dei professori stessi al ruolo dei
professori ordinari universitari.
Art. 18.
Il servizio prestato,
anteriormente alla nomina nei ruoli degli istituti italiani d'istruzione
superiore, da professori universitari i quali, presso università estere
riconosciute a questi effetti con decreto del ministro per la pubblica
istruzione, abbiano esercitato l'insegnamento, come professori di ruolo o con
impegno contrattuale, che abbia avuto effetto continuativo, di durata non inferiore
ad un triennio - ovvero quali incaricati, ove trattisi di persone allontanatesi
dall'Italia per ragioni politiche o razziali - è computato, agli effetti della
anzianità, allo stesso modo che se fosse stato prestato come servizio di ruolo
in università o istituti italiani di istruzione superiore.
Il servizio predetto è
computabile ai fini della determinazione della pensione, a condizione che sia
versata all'erario la ritenuta, stabilita dalle disposizioni vigenti in
materia, per un periodo di tempo pari a quello valutato.
La ritenuta è calcolata sullo
stipendio fruito all'atto della presentazione della domanda.
Art. 19.
Ai professori di ruolo
e fuori ruolo compete una indennità di ricerca scientifica.
Per l'esercizio
finanziario 1956-57 l'indennità è corrisposta per i mesi di servizio
effettivamente prestato, e comunque per non più di dieci mesi, nella misura
lorda mensile di lire 9000 per i professori straordinari, di lire 11.000 per i
professori ordinari e di lire 5500 per i professori incaricati esterni di cui
al successivo art. 21.
Per l'esercizio
finanziario 1957-58, l'indennità è corrisposta per i mesi di servizio
effettivamente prestato, e comunque per non più di dieci mesi, nella misura
lorda mensile di lire 28.000 per i professori straordinari, di lire 33.000 per
i professori ordinari e di lire 16.500 per i professori incaricati esterni di
cui al successivo art. 21. All'atto della liquidazione dell'indennità stessa,
sarà operato il conguaglio con quelle eventualmente percepite per il medesimo esercizio
finanziario.
A decorrere dal 1
luglio 1958, l'indennità viene corrisposta per dodici mesi all'anno, nelle
misure di cui al precedente comma, ed è subordinata alla corresponsione dello
stipendio o assegni: nei casi in cui questi sono ridotti, è ridotta nella
stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo.
Sempre a decorrere dal
1 luglio 1958, ai professori straordinari e ordinari e ai professori incaricati
esterni di cui al successivo art. 21, che non svolgano privatamente alcuna
attività professionale o di consulenza professionale retribuita o che non
abbiano redditi, tassabili ai fini della imposta complementare progressiva sul
reddito, diversi dallo stipendio, in misura eccedente le lire 300.000 annue,
l'indennità di ricerca scientifica è corrisposta nella misura lorda mensile di
lire 45.000 per i professori straordinari e ordinari e di lire 33.000 per i
professori incaricati. Il ministro per la pubblica istruzione, con proprio
decreto, fissa le modalità di accertamento delle condizioni per il conseguimento
della indennità di ricerca scientifica nella misura più elevata, e pubblica gli
elenchi dei professori che tale misura hanno ottenuto.
L'indennità prevista
dal presente articolo è corrisposta con ruoli di spesa fissa ed assorbe ogni
altra indennità che in atto i professori eventualmente percepiscano.
Art. 20.
L'indennità di carica
per i rettori delle università e degli istituti di istruzione universitaria,
prevista dalla tabella C
annessa al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592,
e successive modificazioni, è stabilita nella misura annua di lire 100.000
lorde, con effetto dall'anno accademico 1957-58.
In aggiunta a detta indennità,
ai rettori e direttori è, altresì, corrisposta l'indennità supplementare di
carica di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 1948, n.
1003, in misura raddoppiata rispetto a quelle indicate nel comma medesimo.
Art. 21.
Coloro ai quali è
conferito un incarico di insegnamento presso le università o istituti di
istruzione superiore, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico
del bilancio dello stato, di ente pubblico o privato o, comunque, non fruiscano
di reddito di lavoro subordinato, sono considerati incaricati esterni, ai fini
della determinazione della retribuzione.
Ad essi è corrisposta
una retribuzione annua pari all'ammontare dello stipendio iniziale del
coefficiente 325 di cui alla tabella unica annessa al decreto del
presidente della repubblica 11 gennaio 1956, n. 19,
se l'incaricato sia compreso nella terna o dichiarato maturo in concorso a
cattedra universitaria, ovvero sia libero docente, del coefficiente 271 se
l'incaricato sia cultore della materia.
Il trattamento
previsto dal presente articolo spetta soltanto per un incarico d'insegnamento.
Per gli eventuali incarichi conferiti ai professori di cui al primo comma, la
retribuzione dovuta per il secondo incarico è calcolata in ragione del 50 per
cento dello stipendio previsto dal secondo comma.
È vietato il cumulo
nella stessa persona di tre incarichi di insegnamento retribuiti, tranne che il
terzo sia conferito in una scuola di specializzazione post-universitaria, nel
qual caso la retribuzione è calcolata nella misura del 25 per cento dello
stipendio.
Un terzo incarico non
retribuito può essere conferito solo in casi eccezionali, per i quali il
ministro decide sentita la prima sezione del consiglio superiore della pubblica
istruzione.
Per gli incarichi
d'insegnamento conferiti a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a
carico del bilancio dello stato, di ente pubblico o privato o, comunque,
fruenti di un reddito di lavoro subordinato, la retribuzione è calcolata in
ragione del 50 per cento dello stipendio di cui al secondo comma del presente
articolo.
A decorrere
dall'esercizio finanziario 1958-1959 la spesa per gli incarichi d'insegnamento
nelle università e negli istituti d'istruzione superiore è a carico dello
stato. A tale scopo è stanziata nel bilancio del ministero della pubblica
istruzione la somma annua di lire 2 miliardi e 500 milioni.
Per gli incarichi di
insegnamento relativi a materie previste come complementari dall'ordinamento
didattico vigente, la spesa è limitata al numero minimo richiesto per il
conseguimento della laurea o del diploma, aumentato di due.
A decorrere dall'anno
accademico 1958-1959 gli incarichi, retribuiti o non retribuiti, sono
conferiti, su proposta del consiglio di facoltà approvata dal senato
accademico, con decreto del ministro per la pubblica istruzione, sentita la
sezione prima del consiglio superiore della pubblica istruzione, nei casi in
cui è richiesto dalle disposizioni vigenti.
Nei confronti delle
proposte che non vengono accolte perché all'insegnamento può essere
diversamente provveduto, il decreto del ministro per la pubblica istruzione,
sentito, nei casi in cui è richiesto dalle disposizioni vigenti, il parere
della prima sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione,
determina o il corso che deve essere utilizzato come corso comune, in luogo di
quello proposto, o l'applicazione della norma contenuta nel terzo comma
dell'art. 6 della presente legge.
Le norme del presente
articolo si applicano a decorrere dall'anno accademico 1958-1959.
Art. 22.
al ministro per la
pubblica istruzione è data facoltà di disporre comandi di presidi o professori
di istituti di istruzione media, semprechè il preside o il professore sia in
possesso di abilitazione alla libera docenza e sia proposto per il conferimento
dell'incarico universitario d'insegnamento di disciplina fondamentale.
La relativa spesa fa
carico al capitolo di bilancio in cui sono stanziati i fondi per gli incarichi
di insegnamento universitario.
Le disposizioni dei
precedenti commi si applicano, altresì, nei confronti dei professori
appartenenti ai ruoli degli istituti di istruzione media comandati per
l'insegnamento di lingua straniera nelle facoltà di economia e commercio, anche
se non abilitati alla libera docenza.
I comandi di cui al
presente articolo non possono superare, in ciascun anno accademico, il numero
complessivo di cinquanta.
Art. 23.
Ai professori
universitari si applicano, in tutto ciò che non sia disciplinato dalla presente
legge o da leggi e regolamenti speciali, le norme stabilite per i dipendenti
civili dello stato.
È fatta salva l'applicazione del
principio fissato nell'art. 7, lettera
b) della legge 20 dicembre 1954, n. 1181.
Art. 24.
Il ruolo dei professori
universitari è stabilito secondo l'annessa tabella a vistata dal ministro per
la pubblica istruzione e dal ministro per il tesoro.
Art. 25.
A decorrere dall'anno
accademico 1958-1959 e fino a tutto l'anno accademico 1962-63 sono istituiti
annualmente 30 nuovi posti di professore di ruolo di cui il 50 per cento
destinato alle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
La destinazione dei predetti
posti di professori di ruolo alle singole facoltà, con riferimento alle
esigenze di gruppi di discipline, è effettuata annualmente con decreto del
presidente della repubblica su proposta motivata del ministro per la pubblica
istruzione di concerto con il ministro per il tesoro.
Art. 26.
I professori che si trovino
assegnati a posti in soprannumero ai sensi del regio decreto-legge 27 maggio
1946, n. 535, e della legge 4 novembre 1949, n. 844, qualora siano chiamati ai
sensi dell'art. 3 del
decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238,
presso altre facoltà della stessa o di altra sede universitaria, conservano la
propria qualità di professori in soprannumero rispetto agli organici.
è fatta salva l'osservanza di
tutte le disposizioni vigenti in materia di trasferimenti di professori
universitari.
Art. 27.
IL quarto comma dell'art. 7 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:
all'atto della cessazione dalla carica di giudici della corte costituzionale, i
professori universitari ordinari vengono riammessi in ruolo in soprannumero,
nella sede già occupata. Entro tre mesi dalla avvenuta riammissione in ruolo
universitario possono, tuttavia, essere chiamati in soprannumero da altra
facoltà della medesima o di altra sede. In ogni caso le facoltà possono
chiedere, con il consenso degli interessati, che i professori stessi siano
assegnati ad insegnamento di materia diversa ai sensi dell'art. 93, terzo e
quarto comma, del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31
agosto 1933, n. 1592. In tal caso il ministero della pubblica
istruzione è tenuto a sentire la sezione prima del consiglio superiore della
pubblica istruzione.
Capo III
Disposizioni
transitorie, speciali e finali
Art. 28.
I professori
universitari di ruolo e fuori ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono, mediante decreto del ministro per la pubblica
istruzione, inquadrati, secondo l'ordine risultante nel ruolo dei professori
universitari e con l'anzianità acquisita alla data di entrata in vigore della
presente legge, rispettivamente nelle qualifiche di professore straordinario e
di professore ordinario di cui al ruolo della annessa tabella a, integrato dai
posti in soprannumero e delle cattedre convenzionate, secondo le norme di cui
ai commi seguenti.
Ai professori
straordinari è attribuito il coefficiente di retribuzione 402 con l'anzianità,
ai fini della progressione economica, maturata alla data di entrata in vigore
della presente legge. Ai professori ordinari di ruolo e fuori ruolo, è
attribuito il coefficiente di retribuzione 500, con l'anzianità, ai fini della
progressione economica maturata all'atto dell'entrata in vigore della presente
legge, nella posizione di ordinario. Ai professori che alla data suindicata
abbiano anzianità di cinque anni quale ordinario è attribuito il coefficiente di
retribuzione 670; a quelli che abbiano anzianità complessiva quale ordinario di
anni nove il coefficiente di retribuzione 900, e a quelli che abbiano anzianità
complessiva, quale ordinario, di tredici anni il coefficiente di retribuzione
970.
In rapporto a ciascun
coefficiente è assegnato il trattamento economico spettante, in relazione
all'aumento biennale da computarsi, sulla base dell'anzianità assegnata, nel
coefficiente stesso, per effetto dei precedenti commi.
Ai fini della
determinazione dell'anzianità è, altresì, tenuto conto dei riconoscimenti di
servizio intervenuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché dei servizi da
riconoscersi a norma degli articoli 17 e 18 della presente legge.
Art. 29.
Fermo restando il contributo
straordinario a favore delle università e degli istituti di istruzione
superiore, il contributo ordinario dello stato è aumentato, per l'esercizio
finanziario 1958-59, di un miliardo e, per gli esercizi successivi, di un
miliardo e 500 milioni.
Art. 30.
All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1957-58, si
provvederà con prelevamento dal conto corrente infruttifero di tesoreria
intestato: ministero del tesoro - liquidazione dei beni tedeschi in Italia.
L'importo sarà fatto
affluire ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione
dell'entrata.
Il ministro per il tesoro è
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art.
31.
La presente legge
entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
gazzetta ufficiale.
I benefici economici
previsti dalla presente legge, salve le diverse disposizioni particolari,
decorrono dal 1 gennaio 1958.
La presente legge,
munita del sigillo dello stato, sarà inserIta nella raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addì 18
marzo 1958
Gronchi
Zoli - Moro - Medici
visto, il
guardasigilli: Gonella
Annesso
A
Tabella a ruoli dei
professori universitari qualifica numero dei professori ordinari professori
straordinari n. 1.809 n.b. - non sono comprese le cattedre convenzionate, i
posti in soprannumero istituiti con regio decreto-legge 27 maggio 1946, n. 535,
e con le leggi 4 novembre 1949, n. 844, e 8 giugno 1955, n. 505, ed i posti di
cui alle leggi 24 luglio 1957, n. 756, e 3 dicembre 1957, n. 1210.
Annesso
A
Tabella a ruoli dei
professori universitari qualifica numero dei professori ordinari professori
straordinari n. 1.809 n.b. - non sono comprese le cattedre convenzionate, i
posti in soprannumero istituiti con regio decreto-legge 27 maggio 1946, n. 535,
e con le leggi 4 novembre 1949, n. 844, e 8 giugno 1955, n. 505, ed i posti di
cui alle leggi 24 luglio 1957, n. 756, e 3 dicembre 1957, n. 1210.
Omissis
Annesso B
Tabella b coefficienti di
retribuzione e misure lorde iniziali degli stipendi spettanti ai professori
universitari di ruolo in corrispondenza della loro anzianità. Coefficienti
stipendio 402 all'atto della nomina a straordinario l. 1.206.000 500 all'atto
della nomina ad ordinario (dopo tre anni di straordinario) l. 1.500.000 670
dopo cinque anni dall'attribuzione del coefficiente 500 l. 2.010.000 900 dopo
quattro anni dall'attribuzione del coefficiente 670 l. 2.700.000 970 dopo
quattro anni dall'attribuzione del coefficiente 900 l. 2.910.000 visto, il
Ministro per la Pubblica Istruzione Moro
Annesso B
Tabella b coefficienti
di retribuzione e misure lorde iniziali degli stipendi spettanti ai professori
universitari di ruolo in corrispondenza della loro anzianità. Coefficienti
stipendio 402 all'atto della nomina a straordinario l. 1.206.000 500 all'atto
della nomina ad ordinario (dopo tre anni di straordinario) l. 1.500.000 670 dopo
cinque anni dall'attribuzione del coefficiente 500 l. 2.010.000 900 dopo
quattro anni dall'attribuzione del coefficiente 670 l. 2.700.000 970 dopo
quattro anni dall'attribuzione del coefficiente 900 l. 2.910.000 visto, il
Ministro per la Pubblica Istruzione Moro
Omissis