Parlamento Italiano
Legge 30 dicembre 2004, n. 311
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31
dicembre 2004- Supplemento Ordinario n. 192
Art. 1.
1. Per l’anno 2005,
il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini
di competenza in 50.000 milioni di euro, al netto di 7.494 milioni di euro
per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di
prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui
all’articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l’indebitamento all’estero per un importo
complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2005, resta fissato, in termini
di competenza, in 245.000 milioni di euro per l’anno finanziario 2005.
2. Per gli anni 2006
e 2007 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio
pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente
legge, è determinato, rispettivamente, in 41.000 milioni di euro ed in 24.500
milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per l’anno 2006 e 3.176
milioni di euro per l’anno 2007, per le regolazioni debitorie; il livello
massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000
milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico
degli anni 2006 e 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è
determinato, rispettivamente, in 43.000 milioni di euro ed in 39.000 milioni
di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 281.000 milioni di euro ed in 246.000 milioni di euro.
3. I livelli del
ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle
operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o
ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli
anni 2005, 2006 e 2007, le maggiori entrate rispetto alle previsioni
derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la
riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la
copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela
della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria
ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli
obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
5. Al fine di
assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in
sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio
2005 – 2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato, individuate per l’anno 2005 nell’elenco 1
allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite
del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente
anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.
6. Le disposizioni
del comma 5 non si applicano alle spese per gli organi costituzionali, per il
Consiglio superiore della Magistratura, per interessi sui titoli di Stato, per
prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e per
trasferimenti all’Unione europea a titolo di risorse proprie.
7. Le amministrazioni
di cui al comma 5, oltre ad applicare le specifiche disposizioni di cui ai
commi successivi, adottano comportamenti coerenti con quanto previsto nel
comma 5.
8. Al fine di
assicurare il concorso del bilancio dello Stato al raggiungimento degli
obiettivi di cui ai commi da 5 a 7, per il triennio 2005-2007 gli
stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle spese aventi impatto
diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni,
tranne quelli di cui al comma 6 nonchè quelli connessi ad accordi
internazionali già ratificati, a limiti di impegno già attivati e a rate di
ammortamento mutui, possono essere incrementati entro il limite del 2 per
cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente
esercizio ridotte ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191,
intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di
spesa mediante rimodulazione nei successivi esercizi. Le dotazioni di
competenza e di cassa del bilancio dello Stato sono conseguentemente ridotte
secondo quanto previsto nell’elenco 2 allegato alla presente legge. Per gli
stanziamenti relativi ad oneri di personale si fa riferimento alla dinamica
tendenziale complessiva dei relativi livelli di spesa.
9. Per il triennio
2005-2007, le riassegnazioni di entrate e l’utilizzo dei fondi di riserva per
spese obbligatorie e d’ordine e per spese impreviste non possono essere
superiori a quelli del precedente esercizio incrementati del 2 per cento. Nei
casi di particolare necessità e urgenza, il predetto limite può essere
superato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
10. Le dotazioni
indicate nella Tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate,
nella medesima Tabella, in coerenza con i limiti di cui ai commi da 8 a 14.
11. Fermo quanto
stabilito per gli enti locali dal comma 42, la spesa annua per studi ed
incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione
sostenuta per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 dalle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli
organismi equiparati, non deve essere superiore a quella sostenuta nell’anno
2004. L’affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze
a soggetti estranei all’amministrazione in materie e per oggetti rientranti
nelle competenze della struttura burocratica dell’ente, deve essere
adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge
ovvero nell’ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso, l’atto di
affidamento di incarichi e consulenze di cui al secondo periodo deve essere
trasmesso alla Corte dei conti. L’affidamento di incarichi in assenza dei
presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e
determina responsabilità erariale.
12. Per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007, le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
non possono effettuare spese di ammontare superiore rispettivamente al 90, 80
e 70 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004, come rideterminata ai
sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, per l’acquisto, la
manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture. Ai fini di cui al
primo periodo, le medesime pubbliche amministrazioni sono tenute a trasmettere,
entro il 31 marzo 2005, al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione da cui
risulti la consistenza dei mezzi di trasporto a disposizione e la loro
destinazione. In caso di mancata trasmissione della relazione nei termini
suddetti, le pubbliche amministrazioni inadempienti non possono effettuare,
relativamente alle spese di cui al primo periodo, pagamenti in misura
superiore al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta nell’anno 2004.
13. Sulla base
di effettive, motivate e documentate esigenze delle amministrazioni
competenti, il Ministro dell’economia e delle finanze può, con proprio
decreto, stabilire che le disposizioni di cui al primo periodo del comma 12
non si applicano alle spese sostenute da specifiche amministrazioni.
Contestualmente alla loro adozione, i decreti di cui al primo periodo,
corredati da apposite relazioni, sono trasmessi alle Camere.
14. Entro il 30
giugno 2005, il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette alle Camere
una relazione concernente lo stato di attuazione degli interventi di cui ai
commi 12 e 13 in cui si evidenzino i risultati conseguiti in termini di
riduzione della spesa.
15. Per l’anno
2005, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 7,
per i settori di intervento di cui alle lettere a), b) e c) del
presente comma, è garantito anche mediante la limitazione dei pagamenti a
favore dei soggetti beneficiari negli ammontari indicati:
a)
strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni: 6.550
milioni di euro, ivi compresi gli interventi di cui alle lettere b) e c)
del presente comma per complessivi 1.850 milioni di euro;
b) fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle
attività produttive: 2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate
dal Fondo innovazione tecnologica e gli interventi finanziati con gli
strumenti di cui alla lettera a);
c) interventi
finanziati dall’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002,
n. 166, i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 450 milioni di euro, ivi
inclusi gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera a).
16. Al fine di
assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 15, i soggetti che
gestiscono le risorse ivi indicate trasmettono trimestralmente al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche di sviluppo e
di coesione e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le
informazioni sull’ammontare delle somme erogate per singolo strumento e
intervento aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi.
17. Fermo
restando il limite complessivo dei pagamenti di cui al comma 15, pari a 7.900
milioni di euro, al fine di garantire gli obiettivi di spesa del Fondo per le
aree sottoutilizzate per l’intero territorio nazionale, di cui alla revisione
di metà periodo del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le regioni
dell’obiettivo 1, prevista dall’articolo 14 del regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, i limiti settoriali di
cui al comma 15, lettere a), b) e c), possono essere modificati
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione
all’andamento dei pagamenti. Per le stesse finalità le amministrazioni
centrali si conformano all’obiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno il 30
per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni
centrali, nell’esercizio dei diritti dell’azionista nei confronti delle
società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta,
adottano le opportune direttive per conformarsi ai princìpi di cui al
presente comma.
18. A modifica
di quanto stabilito dall’articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti correnti
e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti
nell’elenco 1 allegato alla presente legge, non possono effettuare
prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato
superiori all’importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre
dell’anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di
cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del
Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro, il Ministero dell’economia e delle finanze, per i conti relativi alle
funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e
prestiti in Spa, le agenzie fiscali di cui all’articolo 57 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi
dell’articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti
riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di
rotazione individuati ai sensi dell’articolo 93, comma 8, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi
di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non
andati a buon fine, nonchè i conti istituiti nell’anno precedente a quello di
riferimento.
19. I soggetti
interessati possono richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze
deroghe al vincolo di cui al comma 18 per effettive e motivate esigenze.
L’accoglimento della richiesta ovvero l’eventuale diniego, totale o parziale,
è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa
riconosciute in deroga devono essere riassorbite; nelle more del
riassorbimento possono essere effettuate solo le spese previste per legge o
derivanti da contratti perfezionati, nonchè le spese indifferibili la cui
mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni
periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro
dell’economia e delle finanze.
20. Le
disposizioni di cui all’articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, continuano ad applicarsi per il triennio 2005-2007.
21. Ai fini della
tutela dell’unità economica della Repubblica, le regioni, le province, i
comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonchè le comunità
montane, le comunità isolane e le unioni di comuni con popolazione superiore
a 10.000 abitanti concorrono, in armonia con i princìpi recati dai commi da 5
a 7, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 22 a 53, che
costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica
ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
22. Per gli
stessi fini di cui al comma 21:
a)
per l’anno 2005, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto
capitale, determinato ai sensi del comma 24, per ciascuna provincia, per
ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti, per ciascuna
comunità montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti non può essere
superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio
2001-2003, incrementata dell’11,5 per cento limitatamente agli enti locali
che nello stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media pro-capite
inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di
appartenenza e incrementata del 10 per cento per i restanti enti locali. Per
le comunità isolane e le unioni di comuni di cui al comma 21 l’incremento è
dell’11,5 per cento. Per l’individuazione della spesa media del triennio si
tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in conto
residui, e per l’individuazione della popolazione, ai fini dell’appartenenza
alla classe demografica, si tiene conto della popolazione residente calcolata
secondo i criteri previsti dall’articolo 156 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è stabilita la spesa media pro-capite
per ciascuna delle classi demografiche di seguito indicate:
1)
province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000
Kmq;
2)
province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a
3.000 Kmq;
3)
province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a
3.000 Kmq;
4)
province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore
a 3.000 Kmq;
5)
comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
6)
comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
7)
comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
8)
comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
9)
comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
10)
comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
11)
comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
12)
comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
13)
comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti;
14)
comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
b)
per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per
cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per
l’anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 21 a
53.
23. Per gli
stessi fini di cui al comma 21, per l’anno 2005, il complesso delle spese
correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 24,
per ciascuna regione a statuto ordinario non può essere superiore al
corrispondente ammontare di spese dell’anno 2003 incrementato del 4,8 per
cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2
per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate
per l’anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dai commi da 21
a 53.
24. Il complesso
delle spese di cui ai commi 22 e 23 è calcolato, sia per la gestione di
competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e
quelle in conto capitale al netto delle:
a)
spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b)
spese per la sanità per le regioni che sono disciplinate dai commi da 164 a
188;
c) spese derivanti
dall’acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività
finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;
d) spese per
trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate in
applicazione dei commi da 5 a 7;
e) spese connesse agli
interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria
minorile;
f) spese per calamità
naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonchè
quelle sostenute dai comuni per il completamento dell’attuazione delle
ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di
dichiarazioni di stato di emergenza.
25.
Limitatamente all’anno 2005 il complesso delle spese di cui al comma 24 è
calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da
interventi cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese le corrispondenti
quote di parte nazionale.
26. Gli enti
possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 22 e 23 solo per spese
di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni
immobili, mobili, nonchè delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità. Le
regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali
disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.
27. Le spese in
conto capitale degli enti locali che eccedono il limite di spesa stabilito
dai commi da 21 a 53 possono essere anticipate a carico di un apposito fondo
istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa. Il
fondo è dotato per l’anno 2005 di euro 250 milioni. Le anticipazioni sono
estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi,
determinati e liquidati sulla base di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4
dell’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 5
dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003, valutati in 10 milioni di
euro, sono a carico del bilancio statale. Le anticipazioni sono corrisposte
dalla Cassa depositi e prestiti Spa direttamente ai soggetti beneficiari
secondo indicazioni e priorità fissate dal Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE). Gli enti locali comunicano al CIPE e alla
Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 gennaio 2005, le spese che
presentano le predette caratteristiche e, ove ad esse connessi, i progetti a
cui si riferiscono, nonchè le scadenze di pagamento e le coordinate dei
soggetti beneficiari.
28. Fermo
restando quanto previsto ai commi 26 e 27, al fine di promuovere lo sviluppo
economico, è autorizzata la spesa di euro 201.500.000 per l’anno 2005, di
euro 176.500.000 per l’anno 2006 e di euro 170.500.000 per l’anno 2007 per la
concessione di contributi statali al finanziamento di interventi diretti a
tutelare l’ambiente e i beni culturali, e comunque a promuovere lo sviluppo
economico e sociale del territorio. Possono accedere ai contributi gli
interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il
risanamento e il recupero dell’ambiente e per la tutela dei beni culturali.
29. Il Ministro
dell’economia e delle finanze individua con proprio decreto gli interventi e
gli enti destinatari dei contributi di cui al comma 28 sulla base dei
progetti preliminari da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, in coerenza con apposito atto di indirizzo
parlamentare. Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede
all’erogazione dei contributi in favore degli enti destinatari.
30. Al fine di
consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità
interno, anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni
con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con
popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di
riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il
patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilità.rgs.tesoro.it, le
informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa,
attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto
Ministero, di concerto con il Ministero dell’interno, sentiti la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e l’ISTAT.
31. Le province
e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a
predisporre entro il mese di febbraio una previsione di cassa cumulata e
articolata per trimestri del complesso delle spese come definite dal comma 24
coerente con l’obiettivo annuale, che comunicano: le province e i comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti al Ministero dell’economia e delle
finanze attraverso il sistema web, e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello
Stato competenti per territorio. Il collegio dei revisori dei conti dell’ente
locale verifica, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, il
rispetto dell’obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l’obiettivo annuale
e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione sia all’ente che al Ministero
dell’economia e delle finanze, per le province e i comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti attraverso il predetto sistema web, e alle
Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio per i comuni con
popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti. I comuni con
popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti e le comunità montane
con popolazione superiore a 10.000 abitanti predispongono, entro il mese di
marzo, una previsione di cassa semestrale alla cui verifica e comunicazione
alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio provvede il
revisore dei conti dell’ente. A seguito dell’accertamento del mancato
rispetto dell’obiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti sono tenuti nel
trimestre, o nel semestre, successivo a riassorbire lo scostamento registrato
intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma 24, nella misura
necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti. Restano
ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi annuali le disposizioni
recate dai commi 32, 33, 34 e 35.
32. Per gli enti
locali, l’organo di revisione economico-finanziaria previsto dall’articolo
234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in
termini di competenza che di cassa, e in caso di mancato rispetto ne dà
comunicazione al Ministero dell’interno sulla base di un modello e con le
modalità che verranno definiti con decreto del Ministero dell’interno, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.
33. Gli enti
locali che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno
stabiliti per l’anno precedente non possono a decorrere dall’anno 2006:
a)
effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla
corrispondente spesa dell’ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli
obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove l’ente sia risultato
sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno
precedente ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di
stabilità interno dall’anno 2005 il limite è commisurato, in sede di prima
applicazione, al livello delle spese dell’anno 2003;
b)
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;
c) ricorrere
all’indebitamento per gli investimenti.
34. La
disposizione di cui al comma 33 si applica anche nel 2005 per le province e i
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato
gli obiettivi del patto di stabilità interno per l’anno 2004.
35. A decorrere
dall’anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere dagli
enti di cui al comma 21 con istituzioni creditizie e finanziarie per il
finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita
attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di
stabilità interno per l’anno precedente. L’istituto finanziatore o
l’intermediario finanziario non possono procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, che deve
essere acquisita anche per l’anno 2005 con riferimento agli obiettivi del
patto di stabilità interno delle province e dei comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti.
36. Gli enti di
nuova istituzione nell’anno 2005, o negli anni successivi, sono soggetti alle
regole dei commi da 21 a 53 dall’anno in cui è disponibile la base di calcolo
su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti al comma 22.
37. Attraverso
le loro associazioni, le province, i comuni e le comunità montane concorrono
al monitoraggio sull’andamento delle spese. Le comunicazioni previste dai
commi 30, 31 e 32 sono trasmesse anche all’Unione delle province d’Italia
(UPI), all’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all’Unione
nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), per via telematica.
38. Per gli
esercizi 2005, 2006 e 2007, le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun
anno, con il Ministero dell’economia e delle finanze, il livello delle spese
correnti e in conto capitale, nonchè dei relativi pagamenti, in coerenza con
gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2005-2007. In caso di
mancato accordo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 21 a 53.
39. Per gli enti
locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità di cui ai commi da
21 a 53 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi
statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le
predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 marzo di
ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le
disposizioni di cui ai commi da 21 a 53.
40. Resta ferma la
facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di
estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti
ed organismi strumentali.
41. Sono
abrogate le disposizioni recate dall’articolo 29 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, limitatamente alle regole del
patto di stabilità interno previsto per gli enti territoriali per gli anni
2005 e successivi.
42.
L’affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca,
ovvero di consulenze a soggetti estranei all’amministrazione, deve essere
adeguatamente motivato con specifico riferimento all’assenza di strutture
organizzative o professionalità interne all’ente in grado di assicurare i
medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. In ogni caso
l’atto di affidamento di incarichi e consulenze di cui al primo periodo deve
essere corredato della valutazione dell’organo di revisione economico-finanziaria
dell’ente locale e deve essere trasmesso alla Corte dei conti. L’affidamento
di incarichi in difformità dalle previsioni di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano agli enti con popolazione
superiore a 5.000 abitanti.
43. I proventi
delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono
essere destinati al finanziamento di spese correnti entro il limite del 75
per cento per il 2005 e del 50 per cento per il 2006.
44. All’articolo
204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, dopo le parole: «nuovi mutui» sono inserite le seguenti: «e
accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato» e le parole:
«25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento»;
b)
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis.
Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, alle altre forme
di indebitamento cui l’ente locale acceda».
45. Gli enti che
alla data di entrata in vigore della presente legge superino il limite di
indebitamento di cui al comma 1 dell’articolo 204 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma
44, sono tenuti a ridurre il proprio livello di indebitamento entro i
seguenti termini:
a) un importo annuale
degli interessi di cui al citato comma 1 dell’articolo 204 non superiore al
20 per cento entro la fine dell’esercizio 2008;
b)
un importo annuale degli interessi di cui al citato comma 1 dell’articolo 204
non superiore al 16 per cento entro la fine dell’esercizio 2010;
c) un importo annuale
degli interessi di cui al citato comma 1 dell’articolo 204 non superiore al
12 per cento entro la fine dell’esercizio 2013.
46. All’articolo
101 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le
parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
b)
al comma 4, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «due
anni».
47. In vigenza
di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di
personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità,
anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di
limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per
gli enti locali, purchè abbiano rispettato il patto di stabilità interno per
l’anno precedente.
48. In caso di
mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, con la conseguente cancellazione
dall’albo, nelle more della nuova disciplina contrattuale, i segretari
comunali e provinciali appartenenti alle fasce professionali A e B possono
essere collocati, analogamente a quanto previsto per i segretari appartenenti
alla fascia C, nella categoria o area professionale più alta prevista dal
sistema di classificazione vigente presso l’amministrazione di destinazione,
previa espressa manifestazione di volontà in tale senso.
49. Nell’ambito
del processo di mobilità di cui al comma 48, i soggetti che abbiano prestato
servizio effettivo di ruolo come segretari comunali o provinciali per almeno
tre anni e che si siano avvalsi della facoltà di cui all’articolo 18 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997,
n. 465, sono inquadrati, nei limiti del contingente di cui al comma 96,
nei ruoli unici delle amministrazioni in cui prestano servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero di altre amministrazioni in
cui si riscontrano carenze di organico, previo consenso dell’interessato, ai
sensi ed agli effetti delle disposizioni in materia di mobilità e delle
condizioni del contratto collettivo vigenti per la categoria.
50. All’articolo
10, comma 10, lettera c), del decreto-legge 18 gennaio 1993,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
n. 68, le parole: «lire 50.000» e «lire 150.000» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «euro 51,65» e «euro 516,46».
51. Per gli anni
2005, 2006 e 2007 è consentita la variazione in aumento dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle
persone fisiche, di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai soli enti che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, non si siano avvalsi
della facoltà di aumentare la suddetta addizionale. L’aumento deve comunque
essere limitato entro la misura complessiva dello 0,1 per cento. Fermo
restando quanto stabilito al primo e al secondo periodo, fino al 31 dicembre
2006 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle
maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati. Gli effetti
decorrono, in ogni caso, dal periodo d’imposta successivo alla predetta data.
52. Ai fini del
comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo 12 dicembre 2003,
n. 344, è istituito per l’anno 2005, presso lo stato di previsione del
Ministero dell’interno, il fondo per il rimborso agli enti locali delle
minori entrate derivanti dall’abolizione del credito d’imposta con una
dotazione di 10 milioni di euro. Con regolamento emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell’interno, sono dettate le norme per l’attuazione della
disposizione di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo.
53. All’articolo
3, comma 51, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il secondo periodo è
soppresso.
54. Per l’anno
2005 è istituito, presso il Ministero dell’interno, con finalità di
riequilibrio economico e sociale, il fondo per l’insediamento nei comuni
montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, sottodotati ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, con una dotazione di 5
milioni di euro per il 2005.
55. Il fondo di
cui al comma 54 è finalizzato, oltre a quanto previsto dal medesimo comma 54,
al riequilibrio insediativo, quindi all’incentivazione dell’insediamento nei
centri abitati di attività artigianali e commerciali, al recupero di
manufatti, edifici e case rurali per finalità economiche e abitative, al
recupero degli antichi mestieri.
56. Entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro
dell’interno definisce con proprio decreto i criteri di ripartizione e le
modalità per l’accesso ai finanziamenti di cui ai commi 54 e 55.
57. Per il
triennio 2005-2007, gli enti indicati nell’elenco 1 allegato alla presente
legge, ad eccezione degli enti di previdenza di cui ai decreti legislativi 30
giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996,
n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e
fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono
incrementare per l’anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di
personale, in misura non superiore all’ammontare delle spese dell’anno 2003
incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la
percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese
determinate per l’anno precedente con i criteri stabiliti dal presente comma.
Per le spese di personale si applica la specifica disciplina di settore. Alle
regioni e agli enti locali di cui ai commi da 21 a 53, agli enti del Servizio
sanitario nazionale di cui ai commi da 164 a 188, nonchè agli enti indicati
nell’articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si
applica la disciplina ivi prevista.
58. Con
riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto
ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione
dell’accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse
automobilistiche, come determinato dall’articolo 17, comma 22, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, viene riconosciuto l’importo di euro 342,583
milioni. Detto importo è ripartito tra le regioni entro il 30 aprile 2005,
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e integra i trasferimenti soppressi di cui all’articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai fini dell’aliquota
definitiva da determinare entro il 31 luglio 2005 ai sensi dell’articolo 5,
comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000, e successive
modificazioni. Il decreto è predisposto sulla base della proposta delle
regioni da presentare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
59. Ai fini
della determinazione dell’aliquota definitiva di cui al comma 58 si tiene
altresì conto dei trasferimenti attribuiti per l’anno 2004 alle regioni a
statuto ordinario in applicazione dell’articolo 70 della legge 28 dicembre
2001, n. 448. Il fondo di cui al citato articolo 70 è soppresso.
60. Il Fondo di
cui all’articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
utilizzato anche per l’esercizio delle funzioni conferite agli enti
territoriali ai sensi dell’articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
61. Salvo quanto
disposto nel comma 175, la sospensione degli aumenti delle addizionali
all’imposta sul reddito e delle maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta
regionale sulle attività produttive di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a),
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all’articolo 2, comma 21, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, è confermata sino al 31 dicembre 2005.
Resta ferma l’applicazione del comma 22 dell’articolo 2 della legge
n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP diverse
da quelle riguardanti la maggiorazione dell’aliquota, nonchè, unitamente al
comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in materia di
tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei
soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento
ed in conformità con essa.
62. Sono
autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni
degli importi a credito e a debito di ciascuna regione, connessi alle perdite
di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni recate
dall’articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze sulla base della proposta
presentata dalle regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale
compensazione sarà effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in quattro rate annuali
di eguale importo a partire dall’esercizio 2005.
63. I
trasferimenti erariali per l’anno 2005 di ogni singolo ente locale sono
determinati in base alle disposizioni recate dall’articolo 31, comma 1, primo
periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
64. Per l’anno
2005, l’incremento delle risorse, pari a 340 milioni di euro, derivante dal
reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali conseguente alla
cessazione dell’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 24, comma 9,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è attribuito, quanto ad euro 260
milioni, a favore degli enti locali per confermare i contributi di cui
all’articolo 3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei
comuni di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno
1997, n. 244.
65. Le
disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al
gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo
31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate per
l’anno 2004 dall’articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, sono prorogate per l’anno 2005.
66. Gli enti
locali di cui all’articolo 2, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le
entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l’alienazione di beni
patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di
capitale delle rate di ammortamento dei mutui.
67. In deroga
alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i
termini per l’accertamento dell’imposta comunale sugli immobili che scadono
il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle
annualità d’imposta 2000 e successive.
68. Al testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 42, comma 2, la lettera h) è sostituita
dalla seguente:
«h)
contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti
fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari»;
b) all’articolo 204,
comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
l’ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;
b)
la decorrenza dell’ammortamento deve essere fissata al 1º gennaio dell’anno
successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la
decorrenza dell’ammortamento può essere posticipata al 1º luglio seguente o
al 1º gennaio dell’anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo
semestre dell’anno, può essere anticipata al 1º luglio dello stesso anno»;
c) dopo l’articolo 205
è inserito il seguente:
«Art.
205-bis (Contrazione di aperture di credito) – 1. Gli enti locali sono
autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di
cui al presente articolo.
2.
Le spese per investimenti finanziate con il contratto di apertura di credito
si considerano impegnate all’atto della stipula del contratto stesso e per
l’ammontare dell’importo del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi
finanziati; alla chiusura dell’esercizio le somme oggetto del contratto di
apertura di credito costituiscono residui attivi.
3. Il ricorso alle aperture di credito è
possibile solo se sussistono le condizioni di cui all’articolo 203, comma 1,
e nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 204, comma 1, calcolati con
riferimento all’importo complessivo dell’apertura di credito stipulata.
4. L’utilizzo del ricavato dell’operazione è
sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 204, comma 3.
5. I contratti di apertura di credito devono,
a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti
clausole e condizioni:
a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali,
dell’importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate
dall’ente e previo rilascio da parte di quest’ultimo delle relative
delegazioni di pagamento ai sensi dell’articolo 206. L’erogazione dell’intero
importo messo a disposizione al momento della contrazione dell’apertura di
credito ha luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilità
per l’ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche
di un eventuale utilizzo parziale;
b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai
soli importi erogati. L’ammortamento di tali importi deve avere una durata
non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1º gennaio o dal 1º luglio
successivi alla data dell’erogazione;
c) le rate di
ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota
capitale e della quota interessi;
d) unitamente alla
prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli
eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi
decorrenti dalla data di inizio dell’ammortamento e sino alla scadenza della
prima rata;
e) deve essere
indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto
riguardo alla tipologia dell’investimento, dato atto dell’intervenuta
approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le
norme vigenti;
f) deve essere
rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i
cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
6.
Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di
indebitamento, al monitoraggio di cui all’articolo 41 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, nei termini e modalità previsti dal relativo regolamento
di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
1º dicembre 2003, n. 389. I modelli per la comunicazione delle
caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito
sono pubblicati in allegato al decreto di cui alla lettera f) del
comma 5»;
d) all’articolo 207,
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. A fronte di operazioni di emissione di
prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli
enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita
all’insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti
rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell’ente capofila in relazione alla
quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell’applicazione del
comma 4, la garanzia prestata dall’ente capofila concorre alla formazione del
limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari
di competenza dell’ente stesso».
69. Per la
gestione del fondo di ammortamento del debito di cui all’articolo 41, comma
2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica il principio di
accentramento di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli
209, comma 3, e 211, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267.
70. All’articolo
41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
soppresse le parole: «e contrarre mutui» e le parole: «o dell’accensione».
71. Lo Stato, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono
tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla
conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico
dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla
rinegoziazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di
condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore
finanziario delle passività totali. Nel valutare la convenienza
dell’operazione di rifinanziamento si dovrà tenere conto anche delle
commissioni. In caso di mutuo a tasso fisso, per la verifica delle condizioni
di rifinanziamento, lo Stato o l’ente pubblico interessato osservano
regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorchè il tasso swap
con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso
del mutuo di almeno un punto percentuale.
72. Gli
stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui con oneri
integralmente o parzialmente a carico dello Stato sono proporzionalmente
adeguati ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alla conclusione delle
operazioni di conversione o rinegoziazione dei mutui di cui al comma 71.
73. Ai fini
dell’attuazione di quanto stabilito dai commi 71 e 72 l’ente pubblico è
tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dal perfezionamento delle
operazioni di cui al comma 71, all’amministrazione statale interessata, la
relativa documentazione contrattuale, compresi i piani di ammortamento o di
rimborso.
74. In caso di
nuove emissioni di titoli obbligazionari con rimborso del capitale in
un’unica soluzione alla scadenza, è necessario che al momento dell’emissione
venga costituito un fondo di ammortamento del debito o conclusa una operazione
di swap per l’ammortamento dello stesso, secondo quanto disposto
dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 1º dicembre 2003, n. 389.
75. Al fine del
consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi
adottati con l’adesione al patto di stabilità e crescita le rate di
ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero
carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori
direttamente dallo Stato.
76. Per le
stesse finalità di cui al comma 75 e con riferimento agli enti pubblici
diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui è iscritto nel bilancio
dell’amministrazione pubblica che assume l’obbligo di corrispondere le rate
di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorchè il ricavato del prestito
sia destinato ad un’amministrazione pubblica diversa. L’amministrazione
pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento
siano corrisposte agli istituti finanziatori da un’amministrazione pubblica
diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in
conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. L’istituto
finanziatore, contestualmente alla stipula dell’operazione di finanziamento,
ne dà notizia all’amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di
ammortamento che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato
dell’operazione tra le accensioni di prestiti, provvede all’iscrizione del
corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di
consentire la regolazione contabile dell’operazione.
77. Le
amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai
commi 75 e 76 con riferimento alle nuove operazioni finanziarie.
78. Il Ministero
dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro procede alla gestione
delle nuove posizioni finanziarie attive di sua competenza.
79. Al fine di
sperimentare gli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il
Ministro dell’interno e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, individua con proprio decreto una regione, tre province, tre
comunità montane, sei comuni e tre università nei quali durante l’anno 2005 i
trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesorieri
degli enti. L’individuazione degli enti, salvo che per la regione, viene
effettuata assicurando la rappresentatività per aree geografiche; gli enti
sono comunque individuati tra quelli che possono collegarsi, tramite i loro
tesorieri, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici
(SIOPE) istituito ai sensi dell’articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289. La rilevazione per via telematica riguarda i dati
contabili sia ai fini del calcolo del fabbisogno di cassa sia ai fini del
calcolo dell’indebitamento netto. Con il predetto decreto vengono altresì
definiti i criteri, le modalità e i tempi della sperimentazione relativa sia
alle entrate sia alle spese. In relazione ai risultati registrati la
sperimentazione può essere estesa, nel corso dello stesso anno 2005, ad altri
enti.
80. L’articolo
213 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, è sostituito dal seguente:
«Art.
213 (Gestione informatizzata del servizio di tesoreria) – 1. Qualora
l’organizzazione dell’ente e del tesoriere lo consentano il servizio di
tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l’uso
di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli
cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi
compresa la resa del conto del tesoriere di cui all’articolo 226.
2.
La convenzione di tesoreria di cui all’articolo 210 può prevedere che la
riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possano essere
effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche
con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento
interbancari.
3. Gli incassi effettuati dal tesoriere
mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di
quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le
somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell’ente, con
rilascio della quietanza di cui all’articolo 214, non appena si rendono liquide
ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei
tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria».
81. Ai fini
della razionalizzazione e della semplificazione dell’attività amministrativa,
con decreto da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro degli affari esteri emana disposizioni per la
semplificazione della gestione finanziaria degli uffici all’estero.
82. Per il
contrasto e la prevenzione del rischio di utilizzazione illecita di
finanziamenti pubblici, tutti gli enti e le società che fruiscono di
finanziamenti a carico di bilanci pubblici o dell’Unione europea, anche sotto
forma di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di
avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di
lavoratori, sgravi contributivi per personale addetto all’attività produttiva,
devono dotarsi entro il 31 ottobre 2005 di specifiche misure organizzative e
di funzionamento idonee a prevenire il rischio del compimento di illeciti nel
loro interesse o a loro vantaggio, nel rispetto dei princìpi previsti dal
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, predisposte ovvero verificate
ed approvate dall’ente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 19 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 139 del 18 giugno 2003, secondo tariffe, predeterminate e pubbliche,
determinate sulla base del costo effettivo del servizio, attribuite allo
stesso ente mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
Dell’avvenuta adozione delle misure indicate al primo periodo viene data
comunicazione al competente comitato di coordinamento finanziario regionale,
per l’adozione delle rispettive iniziative ispettive e di verifica nei
confronti dei soggetti che non risultino avere adottato le citate misure organizzative
e di funzionamento. L’agenzia delle entrate comunica con evidenze
informatiche all’ente di cui al primo periodo l’elenco dei soggetti che
dichiarano di fruire delle agevolazioni o degli incentivi citati, per
l’adozione delle conseguenti iniziative. Dall’attuazione del presente comma
non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
83. Al fine di
incentivare il passaggio dal sistema contributivo-indennizzatorio per danni
all’agricoltura al sistema assicurativo contro i danni, l’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà
nazionale - interventi indennizzatori, è ridotta di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005 e 2006 e il corrispondente importo è destinato agli
interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i
danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all’articolo 1,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102,
Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.
84. All’articolo
15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3.
Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi
assicurativi destinato agli interventi di cui all’articolo 1, comma 3,
lettera a), si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la
dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi
indennizzatori, destinato agli interventi di cui all’articolo 1, comma 3,
lettere b) e c), si provvede a valere sulle risorse del Fondo
di protezione civile, come determinato ai sensi dell’articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria».
85. Per gli
stessi fini di cui al comma 83, per l’anno 2005 la dotazione del Fondo per la
riassicurazione dei rischi, istituito presso l’Istituto per studi, ricerche e
informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), ai sensi dell’articolo 127, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 50 milioni di
euro, di cui 5 milioni di euro da destinare preferenzialmente agli interventi
di riassicurazione relativi ai fondi rischi di mutualità.
86. Per gli
interventi previsti all’articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, la dotazione del Fondo di investimento nel capitale di rischio,
previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, è incrementata per l’anno
2005 di 50 milioni di euro.
87. Nell’ambito
del Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica e di qualità di cui
all’articolo 59, comma 2-bis, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e successive modificazioni, è istituito un apposito capitolo per
l’attuazione del Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica e i
prodotti biologici con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2005, a
valere, per la somma di 3 milioni di euro, sulle disponibilità di cui
all’autorizzazione di spesa recate dall’articolo 5, comma 7, della legge 27
marzo 2001, n. 122 che sono a tal fine versate all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate all’apposita unità previsionale di base.
Le modalità di spesa inerenti tale capitolo sono definite con apposito
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanare entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
88. Ai fini di
quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale
previste dall’articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, a carico del bilancio statale, sono incrementate di 292 milioni
di euro per l’anno 2005 e di 396 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.
89. Le risorse
previste dall’articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale
statale in regime di diritto pubblico sono incrementate di 119 milioni di
euro per l’anno 2005 e di 159 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, con
specifica destinazione, rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139
milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di
cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
90. Le somme di
cui ai commi 88 e 89, comprensive degli oneri contributivi ai fini
previdenziali e dell’IRAP, costituiscono l’importo complessivo massimo di cui
all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dal 2005, è stanziata la
somma di un milione di euro da destinare alla copertura delle spese connesse
alla responsabilità civile e amministrativa per gli eventi dannosi, non
dolosi, causati a terzi dal personale delle Forze armate nello svolgimento
delle proprie attività istituzionali.
91. Per il
personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi
dall’amministrazione statale gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per
il biennio 2004-2005, nonchè quelli derivanti dalla corresponsione dei
miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei
rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto
legislativo, tenuto anche conto dei risparmi derivanti dalle disposizioni di
cui ai commi da 93 a 106 riferite all’anno 2005. In sede di deliberazione
degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla
quantificazione delle relative risorse e alla determinazione della quota da
destinare all’incentivazione della produttività, attenendosi, quale tetto
massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale
delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 88.
92. Il decreto
del Presidente della Repubblica 25 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004, concernente le piante
organiche degli enti di ricerca, si intende applicabile anche all’Istituto
per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2003.
93. Le dotazioni
organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo,
delle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e
degli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, sono rideterminate, sulla base
dei princìpi e criteri di cui all’articolo 1, comma 1, del predetto decreto
legislativo e all’articolo 34, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, apportando una riduzione non inferiore al 5 per cento della
spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna
amministrazione, tenuto comunque conto del processo di innovazione
tecnologica. Ai predetti fini le amministrazioni adottano adeguate misure di
razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici, anche sulla base di quanto
previsto dal comma 192, mirate ad una rapida e razionale riallocazione del
personale ed alla ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le
attività istituzionali e dei servizi da rendere all’utenza, con significativa
riduzione del numero di dipendenti attualmente applicati in compiti
logistico-strumentali e di supporto. Le amministrazioni interessate
provvedono a tale rideterminazione secondo le disposizioni e le modalità
previste dai rispettivi ordinamenti. Le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, provvedono con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per le
amministrazioni che non provvedono entro il 30 aprile 2005 a dare attuazione
agli adempimenti contenuti nel presente comma la dotazione organica è fissata
sulla base del personale in servizio, riferito a ciascuna qualifica, alla
data del 31 dicembre 2004. In ogni caso alle amministrazioni e agli enti,
finchè non provvedono alla rideterminazione del proprio organico secondo le
predette previsioni, si applica il divieto di cui all’articolo 6, comma 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al termine del triennio
2005-2007 le amministrazioni di cui al presente comma rideterminano
ulteriormente le dotazioni organiche per tener conto degli effetti di
riduzione del personale derivanti dalle disposizioni del presente comma e dei
commi da 94 a 106. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui al
combinato disposto dell’articolo 3, commi 53, ultimo periodo, e 71, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonchè le procedure concorsuali in atto
alla data del 30 novembre 2004, le mobilità che l’amministrazione di
destinazione abbia avviato alla data di entrata in vigore della presente
legge e quelle connesse a processi di trasformazione o soppressione di
amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza,
compresi i docenti di cui all’articolo 35, comma 5, terzo periodo, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del concorso delle autonomie
regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le
disposizioni di cui al presente comma costituiscono princìpi e norme di
indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio
sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni
organiche secondo l’ambito di applicazione da definire con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 98.
94. Le
disposizioni di cui al comma 93 non si applicano alle Forze armate, al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia, al personale della
carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, agli ordini e collegi
professionali e relativi consigli e federazioni, alle università, al comparto
scuola ed alle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e
musicale.
95. Per gli anni
2005, 2006 e 2007 alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62,
63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca ed agli
enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, è fatto divieto di procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione delle assunzioni
relative alle categorie protette. Il divieto si applica anche alle assunzioni
dei segretari comunali e provinciali nonchè al personale di cui all’articolo
3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni. Per le regioni, le autonomie locali ed il Servizio sanitario
nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 98. Sono fatte salve
le norme speciali concernenti le assunzioni di personale contenute:
nell’articolo 3, commi 59, 70, 146 e 153, e nell’articolo 4, comma 64, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350; nell’articolo 2 del decreto-legge 30
gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo
2004, n. 87, nell’articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 2004,
n. 77, e nell’articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge 27
gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo
2004, n. 77. Sono fatte salve le assunzioni connesse con la
professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000,
n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge
23 agosto 2004, n. 226. Sono, altresì, fatte salve le assunzioni
autorizzate con decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 2004,
e quelle di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
luglio 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23
settembre 2004, non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della
presente legge. È consentito, in ogni caso, il ricorso alle procedure di
mobilità, anche intercompartimentale.
96. Per
fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed
urgenza, in deroga al divieto di cui al comma 95, per ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007, le amministrazioni ivi previste possono procedere ad
assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel
limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa
annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. A tal fine è costituito un
apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 40 milioni di euro
per l’anno 2005, a 160 milioni di euro per l’anno 2006, a 280 milioni di euro
per l’anno 2007 e a 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nel limite di una spesa pari a 40
milioni di euro in ciascun anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime, le
autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui
all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni.
97. Nell’ambito
delle procedure e nei limiti di autorizzazione all’assunzione di cui al comma
96 è prioritariamente considerata l’immissione in servizio:
a)
del personale del settore della ricerca;
b)
del personale che presti attualmente o abbia prestato servizio per almeno due
anni in posizione di comando o distacco presso l’Agenzia nazionale per la
protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici ai sensi dell’articolo 2,
comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
c) per la copertura
delle vacanze organiche nei ruoli degli ufficiali giudiziari C1 e nei ruoli
dei cancellieri C1 dell’amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli
idonei al concorso pubblico per la copertura di 443 posti di ufficiale
giudiziario C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie
speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;
d) del personale del
Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura;
e) dei candidati a
magistrato del Consiglio di Stato risultati idonei al concorso a posti di
consiglieri di Stato che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, i
requisiti per la nomina a tale qualifica fino alla data di entrata in vigore
della presente legge;
f) a decorrere dal
2006, dei dirigenti e funzionari del Ministero dell’economia e delle finanze
e delle agenzie fiscali previo superamento di uno speciale corso-concorso
pubblico unitario, bandito e curato dalla Scuola superiore dell’economia e
delle finanze e disciplinato con decreto non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze, anche in deroga al decreto legislativo
n. 165 del 2001. A tal fine e per le ulteriori finalità istituzionali
della suddetta Scuola, possono essere utilizzate le attività di cui
all’articolo 19, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212;
g) del personale
necessario per assicurare il rispetto degli impegni internazionali e il
controllo dei confini dello Stato;
h) degli addetti alla
difesa nazionale e dei vincitori di concorsi banditi per le esigenze di
personale civile degli arsenali della Marina militare ed espletati alla data
del 30 settembre 2004.
98. Ai fini del
concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere
in sede di Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti
locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio sanitario
nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni per il triennio
2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità e fatte salve le
assunzioni del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Le
predette misure devono garantire, per le regioni e le autonomie locali, la
realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 213 milioni di euro
per l’anno 2005, a 572 milioni di euro per l’anno 2006, a 850 milioni di euro
per l’anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 e, per gli
enti del Servizio sanitario nazionale, economie di spesa lorde non inferiori
a 215 milioni di euro per l’anno 2005, a 579 milioni di euro per l’anno 2006,
a 860 milioni di euro per l’anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2008. Fino all’emanazione dei decreti di cui al presente comma
trovano applicazione le disposizioni di cui al primo periodo del comma 95. Le
province e i comuni che non abbiano rispettato le regole del patto di
stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo nell’anno successivo a quello del mancato rispetto. I
singoli enti in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il
rispetto delle disposizioni del patto di stabilità interno per l’anno
precedente quello nel quale vengono disposte le assunzioni. In ogni caso sono
consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al
passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui
onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata
assegnazione di unità di personale. Per le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e l’Unioncamere, con decreto del Ministero delle
attività produttive, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell’economia e delle
finanze, sono individuati specifici indicatori di equilibrio
economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a
tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui al presente comma.
99. Le
disposizioni in materia di assunzioni di cui ai commi da 93 a 107 si
applicano anche al trattenimento in servizio di cui all’articolo 1-quater
del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. A tal fine, per il comparto scuola
si applica la specifica disciplina autorizzatoria delle assunzioni.
100. I termini di
validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le
amministrazioni pubbliche che per gli anni 2005, 2006 e 2007 sono soggette a
limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio. In attesa
dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 9 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo
3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
101. Le
disposizioni di cui ai commi 95 e 96 non si applicano al comparto scuola,
alle università nonchè agli ordini ed ai collegi professionali e relativi
consigli e federazioni.
102. Le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, non ricomprese nell’elenco 1 allegato alla presente legge,
adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del
contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti
di finanza pubblica. A tal fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell’economia
e delle finanze, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli
atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente
alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni medesimi.
103. A decorrere
dall’anno 2008, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e
all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, possono, previo esperimento delle procedure di
mobilità, effettuare assunzioni a tempo indeterminato entro i limiti delle
cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente.
104. Il secondo
periodo del comma 4 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «Per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi
compresa l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali
e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con
organico superiore alle 200 unità, l’avvio delle procedure concorsuali è
subordinato all’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze».
105. A decorrere
dall’anno 2005, le università adottano programmi triennali del fabbisogno di
personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato
e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziate nei
rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca ai fini della coerenza con le risorse
stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del
90 per cento ai sensi della normativa vigente.
106. Per il
funzionamento del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga è
autorizzata l’ulteriore spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2005.
107. Per le
regioni, le autonomie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale le
economie derivanti dall’attuazione dei commi da 93 a 105 conseguenti a misure
limitative delle assunzioni per gli anni 2006, 2007 e 2008 restano acquisite
ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.
108. È stanziata,
per l’anno 2005, la somma di 10 milioni di euro per il finanziamento delle
attività inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato
di trasporto denominato «Autostrade del mare», di cui al Piano generale dei
trasporti e della logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei
ministri del 2 marzo 2001, attuato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per il tramite della società Rete autostrade mediterranee Spa (RAM)
del gruppo Sviluppo Italia Spa.
109. I soggetti
che nell’esercizio di impresa si rendono acquirenti di tartufi da
raccoglitori dilettanti od occasionali non muniti di partita IVA sono tenuti
ad emettere autofattura con le modalità e nei termini di cui all’articolo 21
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni. In deroga all’articolo 21, comma 2, lettera a),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, i soggetti acquirenti di cui al primo periodo
omettono l’indicazione nell’autofattura delle generalità del cedente e sono
tenuti a versare all’erario, senza diritto di detrazione, gli importi
dell’IVA relativi alle autofatture emesse nei termini di legge. La cessione
di tartufo non obbliga il cedente raccoglitore dilettante od occasionale non
munito di partita IVA ad alcun obbligo contabile. I cessionari sono obbligati
a comunicare annualmente alle regioni di appartenenza la quantità del
prodotto commercializzato e la provenienza territoriale dello stesso, sulla
base delle risultanze contabili. I cessionari sono obbligati a certificare al
momento della vendita la provenienza del prodotto, la data di raccolta e
quella di commercializzazione.
110. Allo scopo
di concorrere al soddisfacimento della domanda di abitazioni, con particolare
riferimento alle aree metropolitane ad alta tensione abitativa, e per
agevolare la mobilità del personale dipendente da amministrazioni dello Stato,
è consentita la modifica in aumento del limite numerico degli alloggi da
realizzare nell’ambito di programmi straordinari di edilizia residenziale
pubblica di cui al comma 150 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, da concedere in locazione o in godimento ai medesimi dipendenti,
fermo restando il limite volumetrico complessivo degli interventi oggetto dei
programmi stessi.
111. Allo scopo
di favorire l’accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione, è
istituito, per l’anno 2005, presso il Ministero dell’economia e delle
finanze, un fondo per il sostegno finanziario all’acquisto di unità
immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia
convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia
residenziale pubbliche ed imprese private. La dotazione finanziaria del
predetto fondo per l’anno 2005 è fissata in 10 milioni di euro. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle
infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, sono fissati i
criteri per l’accesso al fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al
presente comma.
112. Il
contributo statale annuo a favore della Federazione nazionale delle
istituzioni pro ciechi di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 28 agosto
1997, n. 284, è aumentato a decorrere dal 2005 di euro 350.000.
113. Il contributo statale annuo a favore
dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra è aumentato a decorrere
dall’anno 2005 di euro 250.000.
114. All’articolo 2, comma 31, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, le parole: «legalmente riconosciute» sono sostituite dalle
seguenti: «legalmente costituite».
115. Nell’ambito
delle risorse preordinate sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per
la destinazione dell’importo aggiuntivo di 2 milioni di euro per il 2005, per
il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 80, comma 4, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.
116. Per l’anno
2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto
previsto dall’articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua
sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. La spesa per il
personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello
Stato nell’anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985,
n. 124, non può superare quella sostenuta per lo stesso personale
nell’anno 2004. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano
applicazione nei confronti del personale infermieristico del Servizio
sanitario nazionale. Le medesime limitazioni non trovano altresì applicazione
nei confronti delle regioni e delle autonomie locali. Gli enti locali che per
l’anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno
non possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni
ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per il
comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche
disposizioni di settore.
117. I Ministeri
per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l’Agenzia
del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del
personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati
ai sensi dell’articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350. Il Ministero dell’economia e delle finanze può continuare ad avvalersi
fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato ai sensi dell’articolo 47,
comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
118. Possono
essere prorogati fino al 31 dicembre 2005 i contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonchè i
contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall’INPS, dall’INPDAP e
dall’INAIL già prorogati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 28 maggio
2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,
n. 186, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci
degli enti predetti.
119. L’Agenzia
nazionale per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può
continuare ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio
nell’anno 2004 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con
altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa
complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno 2004 dalla
predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio
dell’Agenzia. Il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica
amministrazione (CNIPA) è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2005,
i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in
servizio nell’anno 2004. I relativi oneri continuano a fare carico sul
bilancio del Centro.
120. Al fine di
consentire il completamento e l’aggiornamento dei dati per la rilevazione dei
cittadini italiani residenti all’estero, i rapporti di impiego a tempo
determinato stipulati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 27
maggio 2002, n. 104, possono proseguire nell’anno 2005 fino al
completamento dell’ultimo rinnovo semestrale autorizzato ai sensi dell’articolo
1-bis del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122.
121. Le procedure
di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di
formazione e lavoro di cui all’articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle
limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per
l’assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati
con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque
prorogati al 31 dicembre 2005.
122. Per l’anno
2005 per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di sanità, l’Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, gli istituti
zooprofilattici sperimentali, l’Agenzia per i servizi sanitari regionali,
l’Agenzia italiana del farmaco, gli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, l’Agenzia spaziale italiana, l’Ente per le nuove tecnologie,
l’energia e l’ambiente, il CNIPA, nonchè per le università e le scuole
superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a
tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione
tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche
didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di
funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo
di finanziamento ordinario delle università.
123. I comandi
del personale della società Poste italiane Spa e dell’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato, di cui dall’articolo 3, comma 64, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, sono prorogati al 31 dicembre 2005.
124. Nulla è
dovuto a titolo di indennità o trattamento economico aggiuntivo comunque
denominato nei confronti del personale in servizio presso enti e società
derivanti da processi di privatizzazione di amministrazioni pubbliche
esercenti attività e servizi in regime di monopolio e già proveniente dalle
predette amministrazioni pubbliche che sia trasferito a domanda con il
semplice consenso dell’ente o della società e dell’amministrazione di
destinazione presso le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni.
125. All’articolo
40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, al terzo periodo le parole: «i ricercatori e i tecnologi degli
enti di ricerca, compresi quelli dell’ENEA,» sono soppresse.
126. Per la
proroga delle attività di cui all’articolo 78, comma 31, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 375
milioni di euro.
127. Per l’anno
scolastico 2005-2006, la consistenza numerica della dotazione del personale
docente in organico di diritto non potrà superare quella complessivamente
determinata nel medesimo organico di diritto per l’anno scolastico 2004-2005.
128. L’insegnamento
della lingua straniera nella scuola primaria è impartito dai docenti della
classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte
dell’organico di istituto sempre in possesso dei requisiti richiesti. Possono
essere attivati posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti
solo nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i
docenti di classe o di istituto. Al fine di realizzare quanto previsto dal
presente comma, la cui applicazione deve garantire il recupero
all’insegnamento sul posto comune di non meno di 7.100 unità per ciascuno
degli anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, sono attivati corsi di
formazione, nell’ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio
del personale docente, la cui partecipazione è obbligatoria per tutti i
docenti privi dei requisiti previsti per l’insegnamento della lingua
straniera. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
adotta ogni idonea iniziativa per assicurare il conseguimento del predetto
obiettivo.
129. La spesa per
supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario,
al lordo degli oneri sociali a carico dell’amministrazione e dell’imposta
regionale sulle attività produttive, non può superare l’importo di 766
milioni di euro per l’anno 2005 e di 565 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2006. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
adotta ogni idonea misura per assicurare il rispetto dei predetti limiti.
130. Per l’attuazione
del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo
2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005, l’ulteriore
spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti interventi: anticipo
delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell’infanzia, iniziative di
formazione iniziale e continua del personale, interventi di orientamento
contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del
diritto-dovere di istruzione e formazione.
131. Per la
realizzazione di interventi di edilizia e per l’acquisizione di attrezzature
didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni
di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è
autorizzata a decorrere dall’anno 2005 la spesa di 10 milioni di euro.
132. Salvo
diversa determinazione della Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, per il triennio 2005-2007 è fatto
divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2,
e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l’estensione di
decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute
esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.
133. All’articolo
61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
«1-bis.
Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia
e delle finanze l’esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro
dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente
rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente
interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, d’intesa
con il Ministero dell’economia e delle finanze, può intervenire nel processo
ai sensi dell’articolo 105 del codice di procedura civile».
134. Dopo
l’articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito
il seguente:
«Art. 63-bis. (Intervento dell’ARAN nelle
controversie relative ai rapporti di lavoro). – 1. L’ARAN può intervenire
nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,
aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e
70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l’uniforme
applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al
personale di cui all’articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline
ordinamentali e retributive, l’intervento in giudizio può essere assicurato
attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze».
135. La dotazione
del Fondo di cui all’articolo 3, comma 149, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, è incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni
2005 e 2006.
136. Al fine di
conseguire risparmi o minori oneri finanziari per le amministrazioni
pubbliche, può sempre essere disposto l’annullamento di ufficio di provvedimenti
amministrativi illegittimi, anche se l’esecuzione degli stessi sia ancora in
corso. L’annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su
rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i
privati stessi dall’eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque
non può essere adottato oltre tre anni dall’acquisizione di efficacia del
provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia perdurante.
137. Al testo
unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione
degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 1, primo comma, dopo le parole: «di comunicazione o di
trasporto» sono inserite le seguenti: «nonchè le aziende private»;
b)
la rubrica del titolo III è sostituita dalla seguente: «Della cessione
degli stipendi e salari dei dipendenti dello Stato non garantiti dal Fondo,
degli impiegati e dei salariati non dipendenti dallo Stato e dei dipendenti
di soggetti privati»;
c) l’articolo 34 è
abrogato;
d) al primo comma
dell’articolo 54 le parole: «a norma del presente titolo» sono sostituite dalle
seguenti: «a norma del titolo II e del presente titolo».
138. L’articolo
47 del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei
dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, è abrogato.
139.
L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente
dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989,
n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per
l’anno 2005:
a) in 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione
speciale minatori, nonchè in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b) in 131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a),
della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
140.
Conseguentemente a quanto previsto dal comma 139, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2005 in
15.740,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 139, lettera a),
e in 3.889,53 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 139, lettera b).
141. I medesimi
complessivi importi di cui ai commi 139 e 140 sono ripartiti tra le gestioni
interessate con il procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene
al trasferimento di cui al comma 139, lettera a), della somma di
1.059,08 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni a completamento dell’integrale assunzione a carico dello
Stato dell’onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1º gennaio 1989, nonchè al netto delle somme di 2,36 milioni
di euro e di 54,78 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della
gestione speciale minatori e dell’ENPALS.
142. Il termine
concernente i contributi previdenziali e i premi assicurativi relativi al
sisma del 1990, riguardanti le imprese delle province di Catania, Siracusa e
Ragusa, differito al 30 giugno 2005 dall’articolo 2, comma 66, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, è prorogato al 30 giugno 2006.
143. Ai fini
della copertura dei maggiori oneri derivanti dall’assunzione, a carico del
bilancio dello Stato, del finanziamento della gestione di cui all’articolo 37
della legge 9 marzo 1989, n. 88, riferiti agli esercizi finanziari
precedenti l’anno 2004, per un importo pari a 7.581,83 milioni di euro, sono
utilizzate:
a) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all’INPS ai sensi
dell’articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a
titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni
previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci
consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella
contabilità del predetto Istituto ai sensi dell’articolo 35, comma 6, della
predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo non
superiore a 5.700 milioni di euro;
b)
le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’anno 2003,
trasferite alla predetta gestione dell’INPS in eccedenza rispetto agli oneri
per prestazioni e provvidenze varie, ivi comprese le somme trasferite in
eccedenza per il finanziamento degli oneri di cui all’articolo 49, comma 1,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e fatto salvo quanto previsto dal
decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, convertito, con modificazioni,
dalla legge 10 giugno 2003, n. 133, per un ammontare complessivo pari a
307,51 milioni di euro;
c) le risorse
trasferite all’INPS e accantonate presso la medesima gestione, come
risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2003 del predetto Istituto, in
quanto non utilizzate per i seguenti scopi:
1)
finanziamento delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui
all’articolo 3, comma 14, della citata legge n. 448 del 1998, per un
ammontare complessivo pari a 804,98 milioni di euro;
2)
finanziamento degli oneri per pensionamenti anticipati di cui all’articolo 8
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e all’articolo 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo pari a 457,71
milioni di euro;
3)
finanziamento degli oneri per l’assistenza ai portatori di handicap
grave di cui all’articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e
successive modificazioni, per un ammontare complessivo pari a 300,66 milioni
di euro;
4)
finanziamento degli oneri per i trattamenti di integrazione salariale
straordinaria previsti da disposizioni diverse, per un ammontare complessivo
pari a 10,97 milioni di euro.
144. Il complesso
degli effetti contabili delle disposizioni di cui al comma 143 sulle gestioni
dell’INPS interessate è definito con la procedura di cui all’articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
145. Ai fini del
finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l’erogazione
delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti
di cui all’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
valutati in 1.326 milioni di euro per l’esercizio 2004 e 827 milioni di euro
a decorrere dal 2005:
a) per l’esercizio 2004, concorrono, per un importo complessivo di
780 milioni di euro, le risorse derivanti da:
1) i
minori oneri accertati nell’attuazione dell’articolo 38 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, concernente incremento delle pensioni in favore di soggetti
disagiati, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;
2)
i minori oneri accertati nell’attuazione dell’articolo 3, comma 14, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente prestazioni economiche per
la tubercolosi, per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di euro;
3) i
minori oneri accertati nell’attuazione del comma 5 dell’articolo 42 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001 e del
comma 3 dell’articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
concernenti rispettivamente assistenza ai portatori di handicap grave
e contribuzione figurativa in favore di sordomuti e invalidi, per un
ammontare complessivo pari a 160 milioni di euro;
4) i
minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalla
legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dalla legge 23 dicembre 1992,
n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all’articolo 37 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell’attuazione delle norme in
materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305
milioni di euro;
b)
a decorrere dall’anno 2005, sono utilizzate le risorse derivanti da:
1) i
minori oneri accertati nell’attuazione del citato articolo 38 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni
di euro;
2)
i minori oneri accertati nell’attuazione del citato articolo 3, comma 14,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per un ammontare complessivo pari
a 277 milioni di euro;
3) i
minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalle
citate leggi 31 dicembre 1991, n. 415, e 23 dicembre 1992, n. 500,
per il finanziamento della gestione di cui all’articolo 37 della legge 9
marzo 1989, n. 88, accertati nell’attuazione delle norme in materia di
pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di
euro.
146. Per le
imprese industriali che svolgono attività produttiva di fornitura o
subfornitura di componenti, di supporto o di servizio, a favore di imprese
operanti nel settore automobilistico, i periodi di integrazione salariale
ordinaria fruiti negli anni 2003 e 2004 non vengono computati ai fini della
determinazione del limite massimo di utilizzo dell’integrazione salariale
ordinaria di cui all’articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164,
entro il limite di 1.100 unità annue.
147. La
disciplina dell’importo massimo di cui all’articolo 1, secondo comma, della
legge 13 agosto 1980, n. 427, e successive modificazioni, estesa ai
trattamenti ordinari di disoccupazione dall’articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per i
trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza dal 1º gennaio 2006.
148. A decorrere
dal 1º gennaio 2005, nell’ambito del processo di armonizzazione al regime
generale è abrogato l’allegato B al regio decreto 8 gennaio 1931,
n. 148, e i trattamenti economici previdenziali di malattia, riferiti ai
lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell’ambito di
applicazione del citato regio decreto, sono dovuti secondo le norme, le modalità
e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria. I trattamenti
economici previdenziali di malattia aggiuntivi rispetto a quelli spettanti ai
lavoratori del settore industria, o comunque diversi dagli stessi, previsti
ed applicati alla predetta data ai sensi del citato allegato B e degli
accordi collettivi nazionali che stabilivano a carico delle disciolte Casse
di soccorso particolari prestazioni, trasferite dal 1º gennaio 1980 all’INPS
ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono da considerare, fino
ad eventuale diversa disciplina pattizia, obbligazioni contrattuali del
datore di lavoro.
149. I commi
primo e secondo dell’articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979,
n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,
n. 33, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
«A
decorrere dal 1º giugno 2005, nei casi di infermità comportante incapacità
lavorativa, il medico curante trasmette all’INPS il certificato di diagnosi
sull’inizio e sulla durata presunta della malattia per via telematica on
line, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali
determinate dall’INPS medesimo.
Il
lavoratore è tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a
trasmettere, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l’attestazione
della malattia, rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il
caso in cui quest’ultimo richieda all’INPS la trasmissione in via telematica
della suddetta attestazione, secondo modalità stabilite dallo stesso
Istituto.
Con apposito decreto interministeriale dei Ministri
del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell’economia e delle
finanze e per l’innovazione e le tecnologie, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità tecniche, operative e di
regolamentazione, al fine di consentire l’avvio della nuova procedura di
trasmissione telematica on line della certificazione di malattia
all’INPS e di inoltro dell’attestazione di malattia dall’INPS al datore di
lavoro, previsti dal primo e dal secondo comma del presente articolo».
150. L’articolo
1, comma 54, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è abrogato.
151. All’articolo
118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, ultimo periodo, sono soppresse le parole: «progressivamente e»;
b)
al comma 1, dopo l’ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel finanziare i
piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio
della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno
di essi, ai sensi del comma 3»;
c) il comma 3 è
sostituito dal seguente:
«3.
I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del
contributo integrativo, di cui all’articolo 25 della legge n. 845 del
1978, e successive modificazioni, all’INPS, che provvede a trasferirlo, per
intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal
datore di lavoro. L’adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni
anno, con effetti dal 1º gennaio successivo; le successive adesioni o
disdette avranno effetto dal 1º gennaio di ogni anno. L’INPS, entro il 31
gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni
pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all’articolo 25
della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai
datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonchè di quello relativo agli
altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo,
destinato al Fondo per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo
sociale europeo (FSE), di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le
modalità di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle
risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonchè a fornire,
tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni
relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati.
Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità
istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l’accesso al
FSE, di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2
dell’ articolo 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144».
152. È istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il «Fondo per il sostegno delle
adozioni internazionali» finalizzato al rimborso delle spese sostenute dai
genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione disciplinata
dalle disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio
1983, n. 184. Con decreto di natura non regolamentare adottato, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, vengono determinati l’entità e i criteri del
rimborso, nonchè le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i
rimborsi non potranno superare l’ammontare massimo di 10 milioni di euro per
l’anno 2005. A favore del Fondo di cui al presente comma è autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2005.
153. Nell’ambito
del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma
44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è destinata una quota di
500.000 euro per l’anno 2005 per l’istituzione di un Fondo speciale al fine
di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei
giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni,
mediante il sostegno della loro capacità progettuale e creativa e favorendo
il formarsi di nuove realtà associative nonchè consolidando e rafforzando
quelle già esistenti.
154. Il 70 per
cento della quota del Fondo di cui al comma 153 è destinato al finanziamento
dei programmi e dei progetti del Forum nazionale dei giovani, con sede
in Roma. Il restante 30 per cento è ripartito tra i Forum dei giovani
regionali e locali proporzionalmente alla presenza di associazioni e di
giovani sul territorio.
155. In attesa
della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa
di 310 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2005, anche
in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di
continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e
ad aree territoriali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in
detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti
entro il 30 giugno 2005. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al
primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 3, comma 137,
quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni,
possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi
in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del
10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31
dicembre 2004. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta
del 10 per cento nel caso di prima proroga e del 30 per cento per le proroghe
successive.
156. All’articolo
118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003 e 2004» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005».
157. All’articolo
43 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, le parole da: «in un’apposita gestione» fino alla fine del comma
sono sostituite dalle seguenti: «alla gestione separata di cui all’articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335»;
b)
al comma 2, le parole da: «alla gestione separata» fino a: «n. 335» sono
soppresse;
c) il comma 9 è
abrogato.
158. All’articolo
58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2:
1) la
parola: «tredici» è sostituita dalla parola: «dodici»;
2)
le parole: «sei eletti dagli iscritti al Fondo» sono sostituite dalle
seguenti: «cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative
degli iscritti al Fondo medesimo»;
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il comitato amministratore è presieduto
dal presidente dell’INPS o da un suo delegato scelto tra i componenti del
consiglio di amministrazione dell’Istituto medesimo».
159.
Limitatamente ai soli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria i
collegi sindacali continuano ad esercitare il controllo contabile e per essi
non trova applicazione l’articolo 2409-bis, terzo comma, del codice
civile.
160. È costituita
la Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese.
Alla Fondazione partecipano, quali soci fondatori, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, oltre ad altri soggetti pubblici e privati che ne
condividano le finalità. La Fondazione è soggetta alle disposizioni del
codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, che verrà redatto dai
fondatori. Per lo svolgimento delle sue attività istituzionali è assegnato
alla Fondazione un contributo di un milione di euro per l’anno 2005.
161. L’Ente
nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2005, del personale
in servizio nell’anno 2004 con contratto di lavoro a tempo determinato nel
limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale
nell’anno 2004. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del
bilancio dell’Ente.
162. All’articolo
3, comma 136, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al primo periodo, le
parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2005»
e, al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2003» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2004». A tal fine è autorizzata, per l’anno 2005, la
spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
163. Per la
prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 9, e all’articolo
8, comma 4-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
autorizzato un contributo di euro 160.102.000 per l’anno 2005. A tal fine,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominato un
Commissario straordinario del Governo con funzioni di vigilanza sulle
modalità di attuazione del presente comma.
164. Per
garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 il livello
complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui
finanziamento concorre lo Stato, è determinato in 88.195 milioni di euro per
l’anno 2005, 89.960 milioni di euro per l’anno 2006 e 91.759 milioni di euro
per l’anno 2007. I predetti importi ricomprendono anche quello di 50 milioni
di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore
finanziamento a carico dello Stato per l’ospedale «Bambino Gesù». Lo Stato,
in deroga a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio
sanitario nazionale per gli anni 2001, 2002 e 2003. A tal fine è autorizzata,
a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per
l’anno 2005, di cui 50 milioni di euro finalizzati al ripiano dei disavanzi
della regione Lazio per l’anno 2003, derivanti dal finanziamento
dell’ospedale «Bambino Gesù». Le predette disponibilità finanziarie sono
ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza
Stato-Regioni.
165. Resta fermo
l’obbligo in capo all’Agenzia italiana del farmaco di garantire per la quota
a proprio carico, ai sensi dell’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, il livello della spesa farmaceutica stabilito dalla
legislazione vigente. Nell’ambito delle annuali direttive del Ministro della
salute all’Agenzia è incluso il conseguimento dell’obiettivo del rispetto del
predetto livello della spesa farmaceutica. Al fine di conseguire il
contenimento della spesa farmaceutica, l’Agenzia italiana del farmaco
stabilisce le modalità per il confezionamento ottimale dei farmaci a carico
del Servizio sanitario nazionale, almeno per le patologie più rilevanti,
relativamente a dosaggi e numero di unità posologiche, individua i farmaci
per i quali i medici possono prescrivere «confezioni d’avvio» per terapie
usate per la prima volta verso i cittadini, al fine di evitare prescrizioni
quantitativamente improprie e più costose, e di verificarne la tollerabilità
e l’efficacia, e predispone l’elenco dei farmaci per i quali sono autorizzate
la prescrizione e la vendita per unità posologiche.
166. All’articolo
8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 10:
1)
alla lettera c), dopo le parole: «indicate alle lettere a) e b)»
sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei farmaci non soggetti a ricetta
con accesso alla pubblicità al pubblico»;
2)
dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis)
farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico
(OTC)»;
b) al comma 14, ultimo
periodo, le parole: «lettera c)» sono sostituite dalle seguenti:
«lettere c) e c-bis)».
167. All’articolo
70, comma 2, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo
le parole: «l’indicazione della “nota“» la parola: «, controfirmata,» è
soppressa.
168. L’Agenzia
italiana del farmaco adotta nel limite di spesa annuo di 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nell’ambito del programma annuale
di attività previsto dall’articolo 48, comma 5, lettera h), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, un piano di comunicazione volto a
diffondere l’uso dei farmaci generici, ad assicurare una adeguata
informazione del pubblico su tali farmaci e a garantire ai medici, ai
farmacisti e agli operatori di settore, a mezzo di apposite pubblicazioni
specialistiche, le informazioni necessarie sui farmaci generici e le liste
complete di farmaci generici disponibili.
169. Al fine di
garantire che l’obiettivo del raggiungimento dell’equilibrio economico
finanziario da parte delle regioni sia conseguito nel rispetto della garanzia
della tutela della salute, ferma restando la disciplina dettata dall’articolo
54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per le prestazioni già definite
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33
dell’8 febbraio 2002, e successive modificazioni, anche al fine di garantire
che le modalità di erogazione delle stesse siano uniformi sul territorio
nazionale, coerentemente con le risorse programmate per il Servizio sanitario
nazionale, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, dal Ministro della salute, che si avvale della commissione
di cui all’articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
n. 112, sono fissati gli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici, di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui ai
livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Con la medesima procedura sono individuati le tipologie di
assistenza e i servizi, relativi alle aree di offerta individuate dal vigente
Piano sanitario nazionale. In fase di prima applicazione gli standard
sono fissati entro il 30 giugno 2005.
170. Alla determinazione delle tariffe massime per la
remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali, assunte come
riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a disposizione
del Servizio sanitario nazionale, provvede, con proprio decreto, il Ministero
della salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Gli importi tariffari, fissati
dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei
bilanci regionali. Entro il 30 marzo 2005, con decreto del Ministero della
salute, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si procede alla ricognizione e
all’eventuale aggiornamento delle tariffe massime, coerentemente con le
risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale. Con la medesima
modalità e i medesimi criteri si procede all’aggiornamento biennale delle
tariffe massime entro il 31 dicembre di ogni secondo anno a decorrere
dall’anno 2005.
171. Ferma restando la facoltà delle singole
regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività e dei tetti di
spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi
tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e
privati, è vietata, nella remunerazione del singolo erogatore, l’applicazione
alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della
residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene
regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale.
Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in
violazione di detto principio.
172. Il potere di accesso del Ministro della
salute presso le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere di
cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e
all’articolo 4, comma 2, della legge 1º febbraio 1989, n. 37, è esteso a
tutti gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, anche se
trasformati in fondazioni, ai policlinici universitari e alle aziende
ospedaliere universitarie ed è integrato con la potestà di verifica
dell’effettiva erogazione, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza,
dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 1, comma 6, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, e all’articolo 54 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, compresa la verifica dei relativi tempi di
attesa.
173. L’accesso al finanziamento
integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto al comma 164,
rispetto al livello di cui all’accordo Stato-regioni dell’8 agosto 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2001,
per l’anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal
2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesa tra Stato e regioni
ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,
che contempli ai fini del contenimento della dinamica dei costi:
a) gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;
b)
i casi nei quali debbano essere previste modalità di affiancamento dei
rappresentanti dei Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze ai
fini di una migliore definizione delle misure da adottare;
c) ulteriori
adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nell’ambito
del Nuovo sistema informativo sanitario;
d) il rispetto degli
obblighi di programmazione a livello regionale, al fine di garantire
l’effettività del processo di razionalizzazione delle reti strutturali
dell’offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, con particolare
riguardo al riequilibrio dell’offerta di posti letto per acuti e per
lungodegenza e riabilitazione, alla promozione del passaggio dal ricovero
ordinario al ricovero diurno, nonchè alla realizzazione degli interventi
previsti dal Piano nazionale della prevenzione e dal Piano nazionale
dell’aggiornamento del personale sanitario, coerentemente con il Piano
sanitario nazionale;
e) il vincolo di
crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il
personale cui si applica la specifica normativa di settore, secondo modalità
che garantiscano che, complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a
decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati previsionali
indicati nel bilancio dell’anno precedente, al netto di eventuali costi di
personale di competenza di precedenti esercizi;
f) in ogni caso,
l’obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di programmazione
regionale, coerentemente con gli obiettivi sull’indebitamento netto delle
amministrazioni pubbliche, l’equilibrio economico-finanziario delle proprie
aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo
annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale
della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell’indebitamento netto
delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l’obbligatorietà dell’adozione
di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si
prospettassero situazioni di squilibrio, nonchè l’ipotesi di decadenza del
direttore generale.
174. Al fine del rispetto dell’equilibrio
economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del
monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti
necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi
un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i
predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura
di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il
Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro
il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione
non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in
qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio
consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il
disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo
ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell’addizionale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta
regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa
vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione
della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore
sanitario relativi all’esercizio 2004 e seguenti.
175. Per le finalità di cui al comma 174 e
per la copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore
sanitario, la regione, in deroga alla sospensione di cui al comma 61, primo
periodo, può deliberare l’inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti
degli aumenti dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito e delle
maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive,
già disposti, oggetto della predetta sospensione. Ai sensi del primo periodo
del presente comma e del comma 22 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, l’inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti può
concernere anche quelle maggiorazioni dell’aliquota IRAP che siano state
deliberate dalle regioni, antecedentemente al 31 dicembre 2003, in difformità
rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Per le medesime finalità,
le regioni possono altresì, nei limiti della normativa statale di riferimento
ed in conformità ad essa, disporre nuovi aumenti dell’addizionale regionale
all’imposta sul reddito o nuove maggiorazioni dell’aliquota IRAP ovvero
modificare gli aumenti e le maggiorazioni di cui al primo periodo del
presente comma.
176. In caso di mancato adempimento agli
obblighi di cui al comma 173 è precluso l’accesso al maggiore finanziamento
previsto per gli anni 2005, 2006 e 2007, con conseguente immediato recupero
delle somme eventualmente erogate.
177. Le regioni, ai sensi
dell’articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e
successive modificazioni, definiscono le fattispecie per l’eventuale
trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del rapporto di
lavoro dei professionisti convenzionati a carico del protocollo aggiuntivo ai
sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000,
n. 271, e 21 settembre 2001, n. 446, in modo da assicurare una
riduzione della relativa spesa pari ad almeno il 20 per cento. La predetta
trasformazione è possibile entro il limite del numero di ore di incarico
attivate a titolo convenzionale presso ciascuna azienda sanitaria locale alla
data del 31 ottobre 2004.
178. Il rapporto tra il Servizio sanitario
nazionale, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i
medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professioni sanitarie non
dipendenti dal medesimo è disciplinato da apposite convenzioni conformi agli
accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell’articolo 4, comma 9,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, con le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo
nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla
consistenza associativa. Detti accordi hanno durata quadriennale per la parte
normativa e durata biennale per la parte economica. In sede di prima
applicazione la durata, per le parti normativa ed economica, è definita fino
al 31 dicembre 2005.
179. Al fine di garantire il
rispetto degli obblighi di cui al comma 173, ciascuna regione provvede a
disciplinare appositi meccanismi di raccordo tra le aziende sanitarie locali,
le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, gli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico e i medici di medicina generale e i
pediatri di libera scelta, attribuendo a questi ultimi il compito di
segnalare tempestivamente alle strutture competenti a livello regionale le
situazioni di inefficienza gestionale e organizzativa che costituiscono
violazione degli obiettivi di contenimento della dinamica dei costi di cui ai
commi da 164 a 187.
180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate
ai commi 174 e 176, anche avvalendosi del supporto tecnico dell’Agenzia per i
servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed
elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di
potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al
triennio. I Ministri della salute e dell’economia e delle finanze e la
singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi
necessari per il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei
livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla intesa
prevista dal comma 173. La sottoscrizione dell’accordo è condizione
necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore
finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla
verifica della effettiva attuazione del programma.
181. Con riferimento agli importi indicati
al comma 164, relativamente alla somma di 1.000 milioni di euro per l’anno
2005, 1.200 milioni di euro per l’anno 2006 e 1.400 milioni di euro per
l’anno 2007, il relativo riconoscimento alle regioni resta condizionato,
oltre che agli adempimenti di cui al comma 173, anche al rispetto da parte
delle regioni medesime dell’obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa
farmaceutica previsto dall’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326.
182. Limitatamente all’anno 2004:
a)
l’obbligo in capo alle regioni, per la quota del 40 per cento a loro
carico, di cui all’articolo 48, comma 5, lettera f), del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, in caso di superamento dei tetti di spesa di cui
al comma 1 del predetto articolo 48, s’intende comunque adempiuto, anche
qualora la regione non abbia provveduto al previsto ripiano, purchè
l’equilibrio complessivo del relativo sistema sanitario regionale venga
rispettato, previa verifica dell’avvenuta erogazione dei livelli essenziali
di assistenza effettuata dal Ministero della salute, ai sensi del comma 172;
b)
con specifica intesa tra Stato e regioni, sulla base dei dati forniti
dall’Agenzia italiana del farmaco, su proposta del Ministro della salute,
sono definite le eventuali compensazioni sugli effetti, per ogni singola
regione, derivanti dai provvedimenti a carico delle aziende produttrici di
cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica programmati, anche ai fini dell’accesso
all’integrazione dei finanziamenti a carico dello Stato come stabilito dal
citato Accordo Stato-regioni dell’8 agosto 2001.
183. A partire dal 2005, sulla base delle
rilevazioni condotte dall’Agenzia italiana del farmaco, le regioni che non
adottano misure di contenimento della spesa farmaceutica adeguate al rispetto
dei tetti stabiliti dall’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, sono tenute nell’esercizio successivo a quello di
rilevazione ad adottare misure di contenimento pari al 50 per cento del
proprio sfondamento.
184. Al fine di consentire in via
anticipata l’erogazione dell’incremento del finanziamento a carico dello
Stato:
a) in deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 6, del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell’economia
e delle finanze, per gli anni 2005, 2006 e 2007, è autorizzato a concedere
alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme
indicate al comma 164, al netto di quelle indicate al comma 181, da
accreditare sulle contabilità speciali di cui all’articolo 66 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato,
nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto
ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno
sanitario, quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti
anni, al netto delle entrate proprie regionali;
b) per gli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero dell’economia e
delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni Sicilia e Sardegna
anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute a tali
regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta quale risulta dalla
deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate
proprie e delle partecipazioni delle medesime regioni;
c) all’erogazione
dell’ulteriore 5 per cento o al ripristino del livello di finanziamento
previsto dal citato accordo Stato-regioni dell’8 agosto 2001 per l’anno 2004,
rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, nei confronti
delle singole regioni si provvede a seguito della verifica degli adempimenti
di cui ai commi 173 e 181;
d) nelle more della
deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonchè della stipula dell’intesa di
cui al comma 173, le anticipazioni sono commisurate al livello del
finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l’anno 2004 in
base alla deliberazione del CIPE, rivalutato del 2 per cento su base annua a
decorrere dal 2005;
e) sono autorizzati,
in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari
anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi
successivi.
185. All’articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministero dell’economia e delle
finanze cura la generazione e la consegna della tessera sanitaria a tutti i
soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il 31 dicembre 2005».
186. Nell’ambito delle attività dirette
alla definizione e implementazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario
(NSIS), il Ministero della salute, anche ai fini del controllo e monitoraggio
della spesa per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica,
garantisce in ogni caso la coerente prosecuzione delle azioni in corso con
riduzione della spesa per il rinnovo dei contratti per la fornitura di beni e
servizi afferenti al funzionamento del NSIS nella misura di cinque punti
percentuali, salva la facoltà di ampliare i servizi richiesti nel limite
dell’ordinario stanziamento di bilancio.
187. In considerazione del rilievo
nazionale ed internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle più rilevanti patologie, per l’anno 2005
è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro in favore della fondazione
«Centro San Raffaele del Monte Tabor».
188. Le regioni che alla data del 1º
gennaio 2005 abbiano ancora in corso di completamento il proprio programma di
investimenti in attuazione dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988,
n. 67, e successive modificazioni, destinano una quota delle risorse
residue al potenziamento ed ammodernamento tecnologico.
189. Le sanzioni amministrative per infrazioni
al divieto di fumare, previste dall’articolo 51, comma 7, della legge 16
gennaio 2003, n. 3, sono aumentate del 10 per cento.
190. I proventi delle sanzioni
amministrative per infrazioni al divieto di fumare inflitte, a norma
dell’articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, da organi
statali affluiscono al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati,
limitatamente ai maggiori proventi conseguiti per effetto degli aumenti di
cui al comma 189, ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del
Ministero della salute per il potenziamento degli organi ispettivi e di
controllo, nonchè per la realizzazione di campagne di informazione e di
educazione alla salute finalizzate alla prevenzione del tabagismo e delle
patologie ad esso correlate.
191. Resta ferma l’autonoma, integrale
disponibilità da parte delle singole regioni, ai sensi degli articoli 17,
terzo comma, e 29, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
dei proventi relativi alle infrazioni di cui al comma 189, accertate dagli
organi di polizia locale, come tali ad esse direttamente attribuiti.
192. Al fine di migliorare l’efficienza
operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa
pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
individuati le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono
necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e
sovrapposizioni. Il CNIPA stipula contratti-quadro per l’acquisizione di
applicativi informatici e per l’erogazione di servizi di carattere generale
riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri
derivanti dallo sviluppo, dalla manutenzione e dalla gestione.
193. Le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono
tenute ad avvalersi, uniformando le procedure e le prassi amministrative in
corso, degli applicativi e dei servizi di cui al comma 192, salvo i casi in
cui possano dimostrare, in sede di richiesta di parere di congruità
tecnico-economica di cui all’articolo 8 dello stesso decreto legislativo, che
la soluzione che intendono adottare, a parità di funzioni, risulti
economicamente più vantaggiosa.
194. Ai fini di cui al comma 192, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati interventi
di razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche e di
comunicazione delle amministrazioni di cui al comma 193.
195. Le pubbliche amministrazioni diverse
da quelle di cui al comma 193 possono avvalersi dei servizi di cui al
medesimo comma 193, secondo modalità da definire in sede di Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
196. Ai fini della copertura delle
spese necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 193, possono
essere assegnati al CNIPA finanziamenti a carico del Fondo di finanziamento
per i progetti strategici nel settore informatico di cui all’articolo 27,
comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
197. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i cedolini per il pagamento delle competenze
stipendiali del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, purchè sia già in possesso
di caselle di posta elettronica fornite dall’amministrazione, sono trasmessi,
tenuto conto del diritto alla riservatezza, esclusivamente per via telematica
all’indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sono
emanate le relative norme attuative.
198. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, gli uffici cassa delle amministrazioni, anche
periferiche, dello Stato sono organizzati sulla base di procedure amministrative
informatizzate. Tutti i contatti con il personale dipendente e con gli
uffici, anche di altra amministrazione, avvengono utilizzando modalità di
trasmissione telematica dei dati. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.
199. Per l’anno finanziario 2005 e successivi,
il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato a provvedere con
propri decreti alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base
dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio delle somme da versare in entrata per revoche ed economie dei
finanziamenti di cui alla legge 8 ottobre 1997, n. 344, adottate con
provvedimento del Ministero competente, e con lo stesso destinate alla
realizzazione di interventi finalizzati allo stesso progetto strategico
inseriti negli accordi di programma quadro da stipulare con le regioni
territorialmente interessate.
200. Al fine di garantire la prosecuzione
delle iniziative di sostegno allo sviluppo economico già adottate e per il
completamento delle dotazioni infrastrutturali già programmate, è autorizzata
la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 52, comma 59, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e dall’articolo 3, comma 2-ter, secondo
periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, nei limiti delle risorse
finanziarie per tali finalità rispettivamente appostate e disponibili, che a
tale fine vengono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate negli anni successivi, fino al completamento delle iniziative
contemplate nelle citate disposizioni di legge.
201. La richiesta di cambio di destinazione
urbanistica delle aree o dei manufatti industriali interessati da processi di
delocalizzazione dell’intero processo produttivo, soprattutto quando essi
comportino perdita di posti di lavoro, determina la cessazione del diritto
acquisito dall’impresa ad eventuali benefici concessi dallo Stato per il
sostegno e il miglioramento del processo produttivo medesimo.
202. Al fine di consentire l’avvio di un regime
assicurativo volontario per la copertura dei rischi derivanti da calamità
naturali sui fabbricati a qualunque uso destinati, attraverso la
sottoscrizione di una quota parte del capitale sociale di una costituenda
Compagnia di riassicurazioni finalizzata ad aumentare le capacità
riassicurative del mercato, e di sostenere il Consorzio o l’unione di
assicurazioni destinato a coprire i danni derivanti da calamità naturali, è
istituito un apposito Fondo di garanzia la cui gestione è affidata alla
Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP Spa). Per le predette
finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2005. Con
apposito regolamento emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri delle attività produttive e
dell’economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di
interesse collettivo, che si esprimono entro trenta giorni, e acquisito
successivamente il parere delle competenti Commissioni parlamentari da
esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione del relativo schema,
è costituita la Compagnia di riassicurazioni di cui al primo periodo e sono
definite le forme, le condizioni e le modalità di attuazione del predetto
Fondo, nonchè le misure volte ad incentivare lo sviluppo delle coperture
assicurative in questione, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, e prevedendo l’esclusione dell’intervento del Fondo per i
danni prodotti dalle calamità naturali a fabbricati abusivi, ivi compresi i
fabbricati abusivi per i quali, pur essendo stata presentata la domanda di
definizione dell’illecito edilizio, non sono stati corrisposti interamente
l’oblazione e gli oneri accessori.
203. Il Dipartimento della protezione
civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi per la
prosecuzione degli interventi e dell’opera di ricostruzione nei territori
colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello
stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225. Le modalità di utilizzo dei contributi sono stabilite con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d’intesa con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Alla ripartizione dei contributi si provvede
con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992, destinando
almeno il 5 per cento delle risorse complessive, per ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007 alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune di
San Giuliano di Puglia, ai sensi dell’articolo 4 dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2003, n. 3279,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2003,
nonchè una quota del 5 per cento per il completamento della ricostruzione
degli edifici situati nei comuni delle regioni Marche ed Umbria danneggiati
dal terremoto del settembre 1997, per i quali è stato dichiarato lo stato di
emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
settembre 1997, una quota del 5 per cento per gli interventi di ricostruzione
nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24
novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 2004,
una quota del 2 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni
della regione Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi del dicembre 2004 ed
una quota pari a 4 milioni di euro annui per fronteggiare le esigenze
derivanti dalla situazione emergenziale conseguente alle intense
precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1º novembre 2004 nel
territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonchè una quota
pari a 5 milioni di euro annui per consentire la prosecuzione degli
interventi di cui all’articolo 50, comma 1, lettera i), della legge 23
dicembre 1998, n. 448, ripartendo detta quota alla regione Basilicata e
Campania nella misura rispettivamente del 25 per cento e del 75 per cento.
Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 58,5
milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall’anno 2005.
204. Per gli interventi di ricostruzione nei
comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24
novembre 2004, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 novembre 2004, è
autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per l’anno 2005.
205. Il Fondo di cui all’articolo 27, comma 1,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle
spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato «PC ai
giovani», diretto ad incentivare l’acquisizione e l’utilizzo degli strumenti
informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel 2005,
nonchè la loro formazione, fino all’esaurimento delle disponibilità del Fondo
stesso. Le modalità di attuazione del progetto, nonchè di erogazione degli
incentivi stessi, sono disciplinate con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie,
emanato ai sensi dell’articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289.
206. I benefici di cui all’articolo 4,
comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concessi ai docenti con
le modalità di cui al decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie
3 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15
luglio 2004, sono prorogati a tutto l’anno 2005.
207. Nel corso dell’anno 2005, i benefici di cui
al comma 206 sono concessi anche al personale dirigente e al personale non
docente delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e delle università
statali, nonchè al personale dirigente, docente e non docente delle scuole
paritarie di ogni ordine e grado, delle università non statali e delle
università telematiche riconosciute ai sensi del decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 17 aprile 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003. Le modalità
attuative del presente comma sono definite ai sensi dell’ultimo periodo del
comma 11 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
208. I dipendenti delle pubbliche
amministrazioni possono acquistare un personal computer usufruendo di
una riduzione di costo ottenuta in esito ad una apposita selezione di
produttori o distributori operanti nel settore informatico, esperita, previa
apposita indagine di mercato, dalla Concessionaria servizi informatici
pubblici (CONSIP Spa).
209. La sezione speciale del Fondo
di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita con
decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per
l’innovazione e le tecnologie 15 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2004, è integrata della somma di 40
milioni di euro per l’anno 2005, 40 milioni di euro per l’anno 2006 e 20
milioni di euro per l’anno 2007. Tali somme possono essere altresì
utilizzate, limitatamente a quelle non impegnate al termine di ciascun anno,
per altri interventi del Fondo di cui al presente comma. Le caratteristiche
degli interventi del Fondo di cui al presente comma sono rideterminate con
decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attività produttive, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, in linea con quanto previsto dall’Accordo di Basilea recante la
disciplina sui requisiti minimi di capitale per le banche.
210. Le risorse del Fondo centrale di
garanzia per il credito navale di cui all’articolo 5 della legge 31 luglio
1997, n. 261, e successive modificazioni, sono destinate, per un importo
di 60 milioni di euro, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di
cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
211. L’intervento di cui al comma 1
dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato,
per l’anno 2005, per l’importo di 110 milioni di euro. Il contributo ivi
previsto, la cui misura è fissata in euro 70, si applica ai contratti
stipulati a decorrere dal 1º dicembre 2004. Le procedure per l’assegnazione
dei contributi stabilite, relativamente all’anno 2004, dagli articoli 1, 2, 3
e 7 del decreto del Ministro delle comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2004, sono estese,
in quanto compatibili, ai contributi di cui al presente comma.
212. L’intervento di cui al comma 2
dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato,
per l’anno 2005, per l’importo di 30 milioni di euro. Il contributo si
applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1º dicembre 2004 nella misura
di euro 50, elevata ad euro 75 qualora l’accesso alla rete fissa o alla rete
mobile UMTS da parte dell’utente ricada nei comuni il cui territorio sia
ricompreso nelle aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e comunque in quelli con
popolazione inferiore a diecimila abitanti.
213. Allo scopo di promuovere il
potenziamento della strumentazione tecnologica e l’aggiornamento della
tecnologia impiegata nel settore della radiofonia, a decorrere dall’anno 2005
la quota prevista a valere sui contributi di cui al comma 190 dell’articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la misura del 10
per cento stabilita al medesimo comma, non può comunque essere inferiore a 1
milione di euro annui. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la
spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2005. L’accesso ai
benefici di cui al citato comma 190 dell’articolo 4 è subordinato alla
presentazione, da parte dei soggetti interessati, della relativa domanda
entro il 31 gennaio di ciascun anno.
214. ll finanziamento annuale previsto
dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come
rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dalla legge 24
dicembre 2003, n. 350, è incrementato di 5 milioni di euro per l’anno
2005.
215. Al fine di rafforzare l’attrazione di
nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate, Sviluppo Italia Spa è
autorizzata a concedere agevolazioni alle imprese capaci di produrre effetti
economici addizionali e durevoli e tali da generare esternalità positive sul
territorio.
216. Le agevolazioni di cui al comma
215, il cui cumulo non può comunque superare i vigenti limiti massimi di
intensità di aiuto, consistono in: a) un contributo in conto interessi
a valere su mutui di durata non inferiore a cinque anni e non superiore a
dieci, concessi da istituti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria
ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385. È previsto un pre-ammortamento di durata non superiore a tre
anni a decorrere dalla stipula del contratto di finanziamento. Il mutuo
agevolato può coprire fino al 50 per cento degli investimenti ammissibili; b)
un contributo in conto capitale fino al limite massimo del 20 per cento
degli investimenti ammissibili; c) partecipazioni temporanee al
capitale sociale, in misura non superiore al 15 per cento del capitale
sociale delle imprese beneficiarie. Le percentuali di cui alle lettere b)
e c) possono essere elevate, rispettivamente, al 35 per cento ed al 20
per cento nel caso di piccole e medie imprese.
217. Le agevolazioni di cui al comma 216
sono finanziate a valere sul Fondo di cui all’articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289. A tale fine l’elenco degli strumenti che
confluiscono nel Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’allegato 1
della citata legge n. 289 del 2002, è esteso agli interventi previsti
dai commi da 215 a 221.
218. Con delibera del CIPE, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti le procedure di assegnazione e riprogrammazione delle risorse
del Fondo destinate agli interventi previsti al comma 215 nonchè le
condizioni e i limiti delle agevolazioni di cui al comma 217.
219. Il CIPE, in sede di riparto annuale
delle risorse per le aree sottoutilizzate, tenuto conto dei programmi
pluriennali predisposti dall’Istituto italiano per gli studi storici e
dall’Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli,
assegna risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e
formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo dell’integrazione
europea e mediterranea delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di
assegnazione delle risorse sono disposte le relative modalità di erogazione.
220. Ai fini di cui al comma 219, i
predetti istituti presentano al Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento delle politiche di sviluppo e coesione – e al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca i programmi di attività
entro il 31 dicembre di ciascun anno; per l’anno 2005 i programmi sono
presentati entro il 31 gennaio 2005. Tali programmi, nel rispetto del
consolidato principio comunitario del cofinanziamento, indicano le altre
fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro
realizzazione e sono accompagnati da una relazione di rendiconto sulle
attività, già oggetto di finanziamento, concluse e in corso, nonchè
sull’equilibrio patrimoniale ovvero sulle azioni assunte per conseguirlo.
221. L’efficacia delle disposizioni di cui
ai commi da 215 a 220 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3,
del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione
da parte della Commissione europea.
222. Al fine di favorire l’afflusso di
capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate
nelle aree sottoutilizzate, il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie
della Presidenza del Consiglio dei ministri può sottoscrivere e alienare
quote di uno o più fondi comuni di investimento, in misura non superiore al
50 per cento del patrimonio, promossi e gestiti da una o più società di
gestione del risparmio (SGR) previste dal testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tali SGR saranno individuate dal
citato Dipartimento, d’intesa con il Dipartimento per le politiche di
sviluppo e di coesione e con il Dipartimento del tesoro del Ministero
dell’economia e delle finanze, con procedure competitive, anche in deroga
alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello
Stato, nel rispetto delle norme comunitarie applicabili, assicurando che
l’organizzazione e la gestione dei fondi siano coerenti con le finalità
pubbliche ed eventualmente prevedendo a tale fine la presenza di un
rappresentante della pubblica amministrazione negli organi di gestione dei
fondi.
223. Alla copertura degli oneri
derivanti dall’attuazione del comma 222 si provvede mediante le risorse
previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208, e stanziate con delibera
del CIPE n. 20 del 29 settembre 2004, punto 4.1.2, in attuazione
dell’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
224.
Gli immobili di cui all’articolo 9, comma 1-bis,
lettera a), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ivi compresi
quelli individuati dal decreto dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1º luglio 2003, possono
essere alienati anche nell’ambito dell’attività di gestione della
liquidazione già affidata a società direttamente controllata dallo Stato ai
sensi di quanto previsto dall’articolo 9, comma 1-bis, lettera c),
del medesimo decreto-legge.
225. All’articolo 9, comma 1-bis, lettera
c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
al secondo periodo, le parole: «La società si avvale» sono sostituite dalle
seguenti: «La società può avvalersi anche»;
b)
dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «È, altresì, facoltà della
società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti».
226. Con riguardo a tutte le
liquidazioni di cui al comma 1-ter dell’articolo 9 del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, la società, direttamente controllata dallo Stato,
di cui al comma 1-bis, lettera c), del medesimo articolo 9 del
citato decreto-legge n. 63 del 2002, esercita ogni potere finora attribuito
all’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti e può
procedere alla revoca degli incarichi di Commissario liquidatore in essere.
227. Al fine di rendere più efficienti ed
economicamente convenienti per la finanza pubblica le procedure di
liquidazione, il commissario nominato ai sensi dell’articolo 5 della legge 28
ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, non può cessare
dall’ufficio fino a che non sia garantita la ricostituzione degli organi
statutari e comunque non oltre due anni dalla conclusione delle procedure di
cui all’articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in
mancanza di procedimenti contenziosi a quella data pendenti, ovvero, in tale
ultima ipotesi, fino alla definitiva conclusione degli stessi procedimenti.
Nell’articolo 5, comma 7-bis, della legge 28 ottobre 1999,
n. 410, le parole: «e per una durata massima di dodici mesi» sono
soppresse.
228. L’ufficio stralcio di cui all’articolo 119
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 31 marzo 1979, è soppresso; le
residue funzioni sono svolte dalle regioni interessate.
229. Congiuntamente al Ministro dell’economia e delle
finanze, la società direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-bis,
lettera c), dell’articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, riferisce
annualmente alle Camere sullo stato della liquidazione degli enti pubblici,
di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per i quali la liquidazione
stessa non sia stata esaurita entro il 31 dicembre 2005.
230. Le risorse del fondo di cui
all’articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono
complessivamente destinate alle attività previste ai commi 61, 68, 76 e 77
del citato articolo 4 della legge n. 350 del 2003, nonchè alle attività
di cui al comma 232 del presente articolo. Il relativo riparto è stabilito
con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, fermo restando quanto stabilito
nell’articolo 4, comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per le
finalità di cui al citato comma 70 è autorizzata la spesa di 10 milioni di
euro per l’anno 2005.
231. All’articolo
2, comma 8, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546, le parole:
«dall’AIMA» sono sostituite dalle seguenti: «dall’Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA) e dagli altri organismi pagatori istituiti ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165» e le
parole: «mercato agricolo» sono sostituite dalle seguenti: «settore
agricolo».
232. Per
l’utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 230 il Ministero delle
attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le associazioni
imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione
dell’Istituto nazionale per il commercio estero. Resta fermo quanto stabilito
ai sensi dell’articolo 4, comma 61, secondo periodo, della legge n. 350
del 2003, nei limiti della dotazione finanziaria ivi prevista. Nel citato
comma 61, al secondo periodo, le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «10 milioni», e nel quarto periodo le parole: «per l’anno 2004»
sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2004 e successivi, ivi comprese
quelle di cui al secondo periodo del presente comma, allo stesso direttamente
attribuite,».
233. Per l’anno
2005 è confermato il Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere
ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali
di pace. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad inviare al
Parlamento copia delle deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo e di
esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni
parlamentari.
234. Al fine di
assicurare l’efficace svolgimento delle attività di cui all’articolo 17 del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, l’Istituto per la promozione
industriale (IPI) adotta, d’intesa con il Ministero delle attività
produttive, appositi programmi pluriennali. I relativi finanziamenti, ai
sensi dell’articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dell’articolo
60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
sono determinati, a decorrere dall’anno 2005, in 25 milioni di euro annui,
intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui
all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per 16,5 milioni
di euro ed all’articolo 60, comma 3, della legge n. 289 del 2002 per 8,5
milioni di euro.
235. All’articolo
36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, dopo
il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis.
Per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, in materia di riduzione compensata
di pedaggi autostradali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento
operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale, modifica le
direttive ivi previste tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle
imprese di autotrasporto, nonchè delle distanze chilometriche percorse in
mare e per raggiungere i punti d’imbarco. Nelle medesime direttive il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad introdurre il
rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che garantiscano la
parità di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del settore».
236. Il fondo di
cui all’articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, deve intendersi destinato al settore della nautica
da diporto, nella misura e con le modalità disciplinate dal combinato
disposto della lettera c) del comma 14 dell’articolo 22 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e del comma 13 dell’articolo 80 della legge 27
dicembre 2002, n. 289.
237. Al fine di
incentivare lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Paese, con
particolare riferimento a quelle meridionali, il Consiglio nazionale delle
ricerche costituisce un Osservatorio sul mercato creditizio regionale
procedendo, d’intesa con le corrispondenti strutture di ricerca delle
amministrazioni regionali, alla elaborazione di studi di fattibilità per
favorire la creazione di banche a carattere regionale. A tale fine è
autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2005.
238. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005,
è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in
materia di motorizzazione di cui all’articolo 18 della legge 1º dicembre
1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate
pari a 24 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005. Una quota delle predette
maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per l’anno 2005, e ad euro 12
milioni a decorrere dall’anno 2006, è riassegnata allo stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli
oneri di cui all’articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20
agosto 2002, n. 190.
239. I soggetti
di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564,
e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito
della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1º gennaio 2003,
secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto
legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005.
240. All’articolo
24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, dopo le parole: «comma 7-bis» sono aggiunte le
seguenti: «, e degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, che sono disciplinati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui
all’articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previa intesa con il
Ministro dell’economia e delle finanze».
241. Al fine di
garantire l’efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture olimpiche
finanziate, quali opere connesse ai sensi della legge 9 ottobre 2000,
n. 285, e quali opere di accompagnamento ai sensi dell’articolo 21 della
legge 1º agosto 2002, n. 166, è autorizzato l’utilizzo dei fondi
previsti anche successivamente all’evento olimpico onde garantire il
completamento funzionale di alcune opere per l’uso post-olimpico.
242. Per il
triennio 2005-2007 è autorizzato uno stanziamento pari a 5.418.000 euro per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, destinato all’adeguamento delle
risorse previste per il funzionamento dell’Alto Commissario di cui al comma 2
dell’articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
243. Nella
regione Sardegna, in deroga al disposto dell’articolo 10, comma 15, del
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive modificazioni, sono
consentiti i trasferimenti a titolo temporaneo, fino al 31 dicembre 2007, di
quote latte anche tra zone disomogenee.
244. All’articolo
141 del testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica,
di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Nelle cooperative edilizie a proprietà divisa
qualora i soci si siano accollati l’intero importo del mutuo pro capite,
si può procedere allo scioglimento delle cooperative stesse»;
b)
al secondo comma, le parole: «previsto dal precedente comma» sono
sostituite dalle seguenti: «previsto dal primo comma».
245. Allo scopo di favorire l’ammodernamento e il
potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini dell’adozione di
tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse
acquatiche, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la
spesa di 5 milioni di euro per la concessione di contributi a favore delle
piccole e medie imprese operanti nelle aree per le quali sia stata prevista
l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca. Il contributo
di cui al presente comma è riconosciuto nei limiti della normativa
comunitaria in materia di aiuti di Stato.
246. Per la prosecuzione degli interventi previsti
dall’articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è
autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 1 milione di euro.
247. Allo scopo di rafforzare il monitoraggio del
rischio sismico attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, il Centro di
geomorfologia integrata per l’area del Mediterraneo provvede alla
predisposizione di metodologie scientifiche innovative integrate dei fattori
di rischio delle diverse aree del territorio. A tal fine, è autorizzata la
spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007.
248. Al fine di incentivare lo sviluppo delle energie
prodotte da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alle potenzialità
di produzione dell’idrogeno da fonti di energia solare, eolica, idraulica o
geotermica è istituito, per l’anno 2005, nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per la promozione delle
risorse rinnovabili con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. Il
Fondo è finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo
ambientale e delle fonti di energia rinnovabile destinate all’utilizzo per i
mezzi di locomozione e per migliorare la qualità ambientale all’interno dei
centri urbani. Sono ammessi al finanziamento gli studi e le ricerche che
presentino una partecipazione al finanziamento non inferiore alla metà del
costo totale del singolo progetto di ricerca da parte di università,
laboratori scientifici, enti o strutture di ricerca ovvero imprese per il
successivo diretto utilizzo industriale e commerciale dei risultati di tale
attività di ricerca e progettuale.
249. Per la prosecuzione degli interventi di cui
all’articolo 4, comma 160, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e
2006.
250. Nello stato di previsione del Ministero delle
comunicazioni, è istituito, per l’anno 2005, con una dotazione finanziaria
pari a 10 milioni di euro, un Fondo per la promozione e la realizzazione di
aree all digital e servizi di T-Government sulla piattaforma
della televisione digitale terrestre.
251. Allo scopo di promuovere la ricerca avanzata nei
settori di rilevanza strategica per l’industria nazionale, è autorizzata la
spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007
destinata al finanziamento di progetti pilota realizzati da società operanti
nel settore aeronautico, di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808.
252. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi
nel capitale di rischio delle imprese, di cui all’articolo 4, comma 106,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato per un importo pari
a 10 milioni di euro per il 2005.
253. All’articolo 67, comma 1, lettera m), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «associazioni
sportive dilettantistiche» sono inserite le seguenti: «e di cori, bande e
filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici».
254. Per le esigenze connesse all’esercizio dei
compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi
e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle Capitanerie di
porto-Guardia costiera, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per
l’anno 2005 e per ciascuno degli anni 2006 e 2007, iscritta in un fondo dello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da
ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base
interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e
delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
255. Agli enti non commerciali di cui all’articolo 41,
comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, che abbiano almeno una sede operativa nei territori di cui al
decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, si applica la sospensione dei
termini di cui all’articolo 4 del citato decreto-legge n. 245 del 2002
fino al 31 dicembre 2005 nonchè, per i versamenti non eseguiti a questa
ultima data, compresi i sostituti di imposta, l’articolo 3, comma 2, e
l’articolo 4, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 maggio 2004, n. 3354, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 112 del 14 maggio 2004.
256. Per la prosecuzione degli interventi necessari
allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina
è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2005.
257. Al fine di garantire la piena realizzazione della
misura di riconversione di cui all’articolo 2 del decreto-legge 7 maggio
2002, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2002,
n. 134, è autorizzata l’ulteriore spesa di 260.000 euro.
258. Al fine di consentire la piena realizzazione
degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia delle regioni
dell’obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali è
autorizzato a liquidare le istanze di contributo ritenute idonee ai sensi del
decreto 15 marzo 2002 recante modalità di attuazione delle misure di
costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi esistenti non ancora
ammesso a finanziamento per mancanza delle relative risorse finanziarie,
valutate in 320.000 euro per l’anno 2005.
259. Per la liquidazione delle istanze risultate
idonee ai sensi della legge 28 agosto 1989, n. 302, pervenute al
Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 31 dicembre 1999,
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 52, comma 82, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, è incrementata di 833.000 euro per l’anno 2005.
260. Al fine di valorizzare le iniziative celebrative
della figura di Cristoforo Colombo curate dall’apposito Comitato nazionale
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è autorizzata la
spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
261. Per le attività di monitoraggio delle politiche
pubbliche adottate dal Governo, di analisi del loro impatto sul Sistema-Paese,
di informazione e comunicazione istituzionale sulle riforme attuate, il
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro a ciò delegato, può
avvalersi di enti o istituti di ricerca, pubblici o privati, di istituti
demoscopici nonchè di consulenti dotati di specifica professionalità. A tal
fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005
e 2006.
262. Nel limite complessivo di 22 milioni di euro, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare,
limitatamente all’esercizio 2005, le convenzioni stipulate, anche in deroga
alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con
i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per
l’attuazione, nel limite complessivo di 36 milioni di euro, di misure di
politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella
disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonchè ai soggetti,
provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già
stipulate in vigenza dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º
dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle
more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In
presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all’articolo 78, comma
2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre
2005. Il Ministro dell’interno è autorizzato a concedere, nel limite
complessivo di 98 milioni di euro, in prosecuzione degli interventi per
favorire l’occupazione previsti dall’articolo 3 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo.
263. Nel limite di spesa complessivo di 1 milione di
euro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a
prorogare, limitatamente all’anno 2005, le convenzioni di cui all’articolo 3,
comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n.350, avvalendosi della graduatoria
allegata al decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali del 25 ottobre 2004.
264.
All’onere di cui ai commi 262 e 263, pari a 157 milioni di euro per l’anno
2005, si provvede a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
265.
Gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale di cui al
decreto-legge 1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, sono estesi al territorio dei comuni
di Arese, Rho, Garbagnate Milanese e Lainate (provincia di Milano),
limitatamente alle aree individuate nell’accordo di programma per la reindustrializzazione
dell’area Fiat-Alfa Romeo, approvato con decreto del presidente della Giunta
regionale della Lombardia n. 58158 del 26 giugno 1997, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 29 del 14 luglio 1997, e
aggiornato con decreto del presidente della Giunta regionale della Lombardia
n. 8980 del 20 maggio 2004, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
regione Lombardia n. 23 del 31 maggio 2004, nonchè al comune di
Marcianise (provincia di Caserta) e al distretto di Brindisi.
266.
Il programma di reindustrializzazione, di cui al comma 265, proposto e
attuato da Sviluppo Italia Spa in accordo con le rispettive regioni, potrà
prevedere anche interventi di acquisizione, bonifica e infrastrutture di aree
industriali dismesse.
267.
Il programma di cui ai commi 265 e 266 prevede interventi per la promozione
imprenditoriale e l’attrazione degli investimenti nel settore delle industrie
e dei servizi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 del decreto-legge 1º
aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181.
268.
Per gli interventi di cui ai commi da 265 a 267 è concesso un contributo
straordinario pari a 32 milioni di euro per il 2005, 52 milioni di euro per
il 2006 e 72 milioni di euro per il 2007.
269.
Per garantire la prosecuzione degli interventi per la continuità territoriale
di cui all’articolo 82 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il
triennio 2005-2007, per Trapani, Pantelleria e Lampedusa sono assegnate risorse
finanziarie per complessivi 10 milioni di euro annui.
270.
Al fine di sostenere i processi di innovazione delle imprese del commercio,
il fondo di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è
destinato altresì ai programmi di investimento delle imprese dei settori del
commercio, del turismo e dei servizi (sezioni G, H, I, J, K, M, N ed O della
classificazione delle attività economiche ISTAT 91) rivolti:
a)
alla ricerca e progettazione di nuove formule e processi distributivi o
aziendali innovativi ed agli investimenti materiali connessi con la loro
attivazione, alla formazione e consulenza necessarie all’avvio dei processi
innovativi;
b)
all’accesso ai mercati elettronici e strumentazione connessa;
c) alla progettazione
ed alla realizzazione di investimenti connessi all’adozione di moderne
tecniche di vendita e di offerta dei servizi (software per la gestione
automatica di spazi espositivi);
d) all’acquisizione di
servizi di connessione a larga banda;
e) al check-up sulla
struttura aziendale per rilevare la situazione presente in azienda
concernente gli approvvigionamenti, il lavoro, la commercializzazione, il
personale, le risorse strumentali;
f) alla progettazione
e realizzazione di interventi di assistenza tecnica intesa quale elaborazione
ed applicazione di tecniche innovative volte all’innovazione dell’assetto e
dell’offerta dell’impresa commerciale;
g) alla realizzazione
di innovazione tecnologica intesa quale acquisizione di sistemi informatici
integrati, per la gestione aziendale ed interaziendale, per la realizzazione
di impianti automatizzati per la movimentazione delle merci nel magazzino e
per operazioni di allestimento degli ordini e per la distribuzione
commerciale.
271. Con decreto del Ministero delle attività
produttive sono stabiliti termini, criteri e modalità per la concessione
delle agevolazioni, di cui al comma 270, alle imprese del commercio, del
turismo e dei servizi.
272. L’indennizzo di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è concesso, con le medesime modalità
ivi previste, anche ai soggetti che si trovino in possesso dei requisiti di
cui all’articolo 2 del predetto decreto legislativo nel periodo compreso fra
il 1º gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007. L’aliquota contributiva di cui
all’articolo 5 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207,
dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni
previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’INPS, è
prorogata, con le medesime modalità, fino al 31 dicembre 2009. Le domande di
cui all’articolo 7 del citato decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207,
possono essere presentate dai soggetti di cui al primo periodo del presente
comma entro il 31 gennaio 2008.
273. All’articolo 29, comma 1, quinto periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «per provvedere alla
spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi» sono sostituite dalle
seguenti: «per provvedere alla spesa per canoni, oneri e ogni ulteriore
incombenza connessi alla locazione degli immobilistessi».
274. Relativamente alle somme non corrisposte
all’erario per l’utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello
Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell’Agenzia del
demanio ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle
somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione
mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
Limitatamente alle situazioni debitorie per le quali la seconda richiesta di
pagamento è intervenuta entro il 31 dicembre 2004, la riscossione di cui al
primo periodo non è effettuata nel caso in cui i soggetti interessati
provvedono, entro il 30 aprile 2005, a dichiarare alla Agenzia del demanio
ovvero all’ente gestore di voler adempiere, in unica soluzione, l’intera
sorte del debito maturato, effettuando altresì contestualmente il relativo
versamento. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto l’accertamento, la
liquidazione ovvero la condanna al pagamento dei debiti di cui al secondo
periodo, si estinguono di diritto con l’esatto adempimento di quanto previsto
nel medesimo periodo.
275. Ai fini della valorizzazione del patrimonio
immobiliare le operazioni, gli atti, i contratti, i conferimenti ed i
trasferimenti di immobili di proprietà dei comuni, ivi comprese le operazioni
di cartolarizzazione di cui alla legge n. 410 del 2001, in favore di
fondazioni o società sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta
indiretta, nonchè da ogni altro tributo o diritto.
276. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei
canoni, oneri e ogni ulteriore incombenza connessi agli immobili locati ai
sensi dell’articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, l’Agenzia del demanio può richiedere al Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato anticipazioni di tesoreria per gli importi
necessari. Alla regolazione contabile dell’anticipazione di tesoreria si
provvede con le modalità stabilite dal predetto Dipartimento d’intesa con
l’Agenzia del demanio. L’anticipazione di tesoreria è comunque estinta entro
l’anno a valere sul fondo di cui al comma 1, quinto periodo, dell’articolo 29
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
277. Al comma 6-bis dell’articolo 1 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al primo periodo, dopo le parole: «sono alienati» sono inserite le seguenti:
«e valorizzati»;
b)
all’ultimo periodo, dopo le parole: «al momento dell’alienazione» sono
inserite le seguenti: «e valorizzazione».
278. Per il potenziamento delle attività di ricerca,
formazione e studi internazionali della Scuola di ateneo per la formazione
europea Jean Monnet, costituita in facoltà, è autorizzata la spesa di 2
milioni di euro a decorrere dall’anno 2005.
279. Per dare attuazione alle azioni della Convenzione
sulla biodiversità fatta aRio de Janeiro il 5 giugno 1992, di cui alla legge
14 febbraio 1994, n. 124, e per dare avvio all’esecuzione del Protocollo
di Cartagena sulla prevenzione dei rischi biotecnologici relativo alla
Convenzione sulla diversità biologica, fatto a Montreal il 29 gennaio 2000,
di cui alla legge 15 gennaio 2004, n. 27, è autorizzata la spesa
complessiva di 2 milioni di euro per l’anno 2005 per campagne di
comunicazione e sensibilizzazione riferite alle citate Convenzioni
internazionali.
280. A decorrere dal 1º gennaio 2005 le dichiarazioni
di conformità di cui all’articolo 76, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, sono assoggettate all’imposta di bollo di cui
all’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.
Una quota pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007
delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma
è destinata al funzionamento e all’implementazione del centro elaborazione
dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. A valere sulle maggiori entrate di cui al
presente comma, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione a cura del Dipartimento dei
trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una
campagna di comunicazione volta a diffondere i valori della sicurezza
stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, soprattutto
di più giovane età, al fine di consolidare e accrescere l’attività di
prevenzione in materia di circolazione e antinfortunistica stradale.
281. A partire dal 1º gennaio 2005, una quota parte
delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai concorsi pronostici su
base sportiva, dalle scommesse, dal gioco del lotto, dall’enalotto, dal
bingo, dagli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, dalle lotterie ad
estrazione istantanea e differita, nonchè da eventuali giochi di istituzione
successiva a tale data, è destinata al CONI per il finanziamento dello sport.
282. Le modalità operative di determinazione della
base di calcolo delle entrate erariali ed extraerariali provenienti dai giochi
di cui al comma 281, nonchè le modalità di trasferimento periodico dei fondi
per il finanziamento del CONI, sono determinate con provvedimento del
Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, d’intesa con il Dipartimento della ragioneria generale
dello Stato, da emanare entro il 31 marzo 2005. Per il quadriennio 2005-2008,
le risorse a favore del CONI sono stabilite in misura pari a 450 milioni di
euro annui, secondo quanto stabilito dall’articolo 4 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178. Dette risorse sono comprensive del contributo
straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi
olimpici invernali di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino 2008.
283. Ferme restando le competenze del Ministro
dell’economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge
18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1,
secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a
partire dal 1º gennaio 2005, al fine di assicurare l’incremento dei volumi di
raccolta derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva e tenuto conto
delle nuove modalità di finanziamento del CONI, la posta di gioco dei
concorsi pronostici, prevista dall’articolo 5 del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003,
n. 179, è così rideterminata: a) 8 per cento, come aggio al luogo
di vendita autorizzato; b) 50 per cento, come montepremi; c) 33,84
per cento, come imposta unica; d) 2,45 per cento, come contributo
all’Istituto per il credito sportivo; e) 5,71 per cento, come
contributo alle spese di gestione. Le vincite non riscosse entro i termini
stabiliti dal regolamento di gioco, per i concorsi indetti dopo il 1º gennaio
2005, sono riportate sul montepremi del concorso immediatamente successivo.
284. Ferme restando le competenze del Ministro
dell’economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge
18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1,
secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a
partire dal 1º gennaio 2005, in funzione delle nuove modalità di
finanziamento del CONI di cui ai commi 281 e 282, l’aliquota dell’imposta
unica sulle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei
cavalli, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è fissata nella misura del
33 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa. Dalla
stessa data cessa la corresponsione delle quote di prelievo sull’ammontare
lordo delle scommesse. Le vincite non riscosse ed i rimborsi non richiesti
entro i termini stabiliti dal regolamento di gioco, per le scommesse indette
dopo il 1º gennaio 2005, sono acquisite dall’erario.
285. Ferme restando le competenze del Ministro
dell’economia e delle finanze di cui agli articoli 12, comma 2, della legge
18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, e 16, comma 1,
secondo, terzo e quarto periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, a
partire dal 1º gennaio 2005, la posta unitaria di gioco delle scommesse a
totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, come definita
dall’articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
2 agosto 1999, n. 278, e successive modificazioni, è così rideterminata,
trovando applicazione, per la percentuale residua, la disposizione di cui
all’articolo 16, comma 2, lettera b), della legge 13 maggio 1999,
n. 133: a) 57 per cento, come disponibile a vincite; b) 8
per cento, come aggio al luogo di vendita autorizzato; c) 20 per
cento, come imposta unica; d) 5,71 per cento, come contributo alle
spese complessive di gestione; e) 2,54 per cento, come fondo speciale
di riserva. A partire dalla stessa data, in funzione delle nuove modalità di
finanziamento del CONI, è abrogata la lettera a) del comma 2
dell’articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
286.
Con uno o più decreti, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell’economia e delle finanze,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede
al riordino delle scommesse su eventi sportivi diversi dalle corse dei
cavalli e su eventi non sportivi, in particolare per quanto attiene agli
aspetti organizzativi, gestionali, amministrativi, impositivi, sanzionatori,
nonchè a quelli relativi al contenzioso ed al riparto dei proventi.
287.
Con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le nuove
modalità di distribuzione delle scommesse a quota fissa su eventi diversi
dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi, da adottare nel rispetto
della disciplina comunitaria e nazionale, secondo princìpi di:
a)
armonizzazione delle modalità di commercializzazione a quella dei
concorsi pronostici;
b)
economicità ed efficienza delle reti di vendita, fisiche e telematiche;
c) diffusione
capillare delle stesse sul territorio nazionale;
d) sicurezza e
trasparenza del gioco nonchè tutela della buona fede dei partecipanti;
e) salvaguardia dei
diritti derivanti dall’applicazione del regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.
288. Ciascun concessionario per l’adduzione delle
scommesse a totalizzatore al totalizzatore nazionale e per la ricezione del
nulla osta all’emissione della ricevuta di scommessa, nonchè per l’adduzione
delle scommesse a libro al servizio centrale di registrazione utilizza e
remunera i servizi di un operatore da indicare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto dei rapporti
contrattuali in corso. L’operatore deve essere in possesso di requisiti di
capacità tecnica ed affidabilità economica accertati dal Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di
Stato e deve dimostrare di essere stato indicato da non meno di trecento
concessionari. Il rapporto tra l’operatore e l’Amministrazione autonoma dei
Monopoli di Stato è regolato da apposita convenzione. Ove l’operatore assuma
l’obbligo di provvedere, in nome e per conto del concessionario, al
versamento di quanto da lui dovuto per l’esercizio della concessione, la
convenzione di cui al periodo precedente stabilisce:
a) il termine, di
natura essenziale, entro il quale deve essere effettuato mensilmente il
versamento;
b)
l’anticipazione al concessionario, da parte dell’operatore, delle
integrazioni eventualmente necessarie al pagamento delle scommesse a
totalizzatore vincenti, contabilizzate nel mese di cui alla lettera a);
c) la retribuzione del
servizio prestato dall’operatore in misura non superiore al 2 per cento
dell’ammontare delle somme versate;
d) la prestazione di
idonea cauzione o fideiussione a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni
assunte, a fronte della quale verranno svincolate, per la parte
corrispondente, le garanzie prestate dal concessionario.
289. A decorrere dal 1º febbraio 2005, la posta
unitaria per scommesse a libro sulle corse dei cavalli è stabilita in 1 euro.
L’importo di ciascuna scommessa non può essere inferiore a 3 euro.
290. Al fine di assicurare la tutela della fede
pubblica e per una più efficace azione di contrasto al gioco illecito ed
illegale il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato adotta i provvedimenti necessari per la
definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria o di terzi,
dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza.
Tali mezzi di pagamento possono essere abilitati dal Ministero dell’economia
e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato anche per le
transazioni relative a forme di gioco non a distanza.
291.
Per le attività di diffusione e gestione di cui al comma 290, il Ministero
dell’economia e delle finanze, sulla base di apposita direttiva del Ministro,
può costituire società di scopo ovvero può procedere, attraverso
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all’individuazione di uno o
più soggetti selezionati con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto
della normativa nazionale e comunitaria.
292.
Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato regola le lotterie, differite ed istantanee, con
partecipazione a distanza definendo la ripartizione percentuale della posta
di gioco relativamente all’erario, ai giocatori ed ai soggetti terzi, nonchè
i criteri e le modalità di gestione delle lotterie telefoniche e telematiche.
293.
Il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato può organizzare, congiuntamente alle amministrazioni
competenti di altri Stati dell’Unione europea, la gestione di giochi ovvero
di singoli concorsi od estrazioni.
294.
Nel caso di cui al comma 293, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, in accordo con le amministrazioni competenti degli altri Stati,
stabilisce la ripartizione della posta di gioco.
295.
In aggiunta a quanto previsto dal comma 8, le dotazioni iniziali delle unità
previsionali di base dello stato di previsione dei Ministeri per consumi
intermedi non aventi natura obbligatoria sono ulteriormente ridotte in
maniera lineare, assicurando una minore spesa pari a 700 milioni di euro per
l’anno 2005 ed una minore spesa annua di 1.300 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2006.
296.
Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C, salve quelle
concernenti il settore universitario, oltre a quanto previsto dal comma 10,
sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per l’anno 2005, una
minore spesa di 650 milioni di euro, e, a decorrere dall’anno 2006, in modo
tale da assicurare una minore spesa annua di 850 milioni di euro.
297.
L’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui al comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 2.000 milioni di euro per l’anno 2005.
298.
A decorrere dal 1º gennaio 2005 è assicurato un gettito annuo pari a 100
milioni di euro mediante il versamento all’entrata del bilancio dello Stato
di una quota pari al 70 per cento degli importi derivanti dall’applicazione
dell’aliquota della componente della tariffa elettrica di cui al comma 1-bis
dell’articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368,
nonchè di una ulteriore quota che assicuri il predetto gettito a valere sulle
entrate derivanti dalla componente tariffaria A2 sul prezzo dell’energia
elettrica, definito ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica ed
il gas, sono stabiliti modalità e termini dei versamenti di cui al presente
comma.
299.
I trasferimenti correnti alle imprese pubbliche sono ridotti, per ciascuno
degli anni 2005, 2006 e 2007, per gli importi di seguito indicati:
a)
Ferrovie dello Stato Spa (Ministero dell’economia e delle finanze –
u.p.b. 3.1.2.8 – Ferrovie dello Stato): 90 milioni di euro per il 2005, 100
milioni di euro per il 2006 e 90 milioni di euro per il 2007;
b)
Poste italiane Spa (Ministero dell’economia e delle finanze – u.p.b.
3.1.2.4 – Poste italiane): 40 milioni di euro per il 2005, 50 milioni di euro
per il 2006 e 40 milioni di euro per il 2007;
c) ANAS Spa (Ministero
dell’economia e delle finanze – u.p.b. 3.1.2.45 – ANAS): 40 milioni di euro
per il 2005, 50 milioni di euro per il 2006 e 40 milioni di euro per il 2007;
d) altre imprese
pubbliche (Ministero dell’economia e delle finanze – u.p.b. 3.1.2.43 – Fondo
contratti programma): 90 milioni di euro per il 2005, 130 milioni di euro per
il 2006 e 90 milioni di euro per il 2007.
300. Gli importi fissi dell’imposta di registro, della
tassa di concessione governativa, dell’imposta di bollo, dell’imposta
ipotecaria e catastale, delle tasse ipotecarie e dei diritti speciali di cui
al titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954,
n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954,
n. 869, e successive modificazioni, sono aggiornati, con decreto non
avente natura regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro il 31 gennaio 2005, tenuto conto anche dell’aumento dei prezzi
al consumo quale risultante dagli indici ISTAT per le famiglie degli operai e
degli impiegati, e dell’esigenza di semplificazione o di integrazioni
innovative per servizi telematici a valore aggiunto, in misura tale da
assicurare un maggiore gettito annuo, pari a 1.120 milioni di euro per gli
anni 2005 e 2006, e a 1.320 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
301. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2006, la misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche è fissata al 99 per cento e quella dell’acconto dell’imposta sul
reddito delle società è fissata al 100 per cento.
302. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 10
dicembre 2003, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
febbraio 2004, n. 31, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per
l’anno 2006 il versamento è determinato con il decreto di cui al comma 5 in
modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello
Stato pari a 650 milioni di euro».
303. I beni culturali immobili dello Stato, delle
regioni e degli enti locali, per l’uso dei quali attualmente non è
corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono
essere dati in concessione a soggetti privati con pagamento di un canone
fissato dai competenti organi. Il concessionario si impegna a realizzare a
proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal
predetto ufficio.
304. Dal canone di concessione vengono detratte le
spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il limite massimo
del canone stesso. Il concessionario è obbligato a rendere fruibile il bene
da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell’atto di
concessione o in apposita convenzione unita all’atto stesso.
305. I beni culturali che possono formare oggetto
delle concessioni di cui ai commi 303 e 304 sono individuati con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali su proposta del Direttore
regionale competente. L’individuazione del concessionario avviene mediante
procedimento ad evidenza pubblica.
306. All’articolo 10, comma 4, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole:
«il processo di valore inferiore a euro 1.100 e» sono soppresse.
307. I commi 1 e 2 dell’articolo 13 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono
sostituiti dai seguenti:
«1.
Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:
a) euro 30 per i
processi di valore fino a 1.100 euro;
b)
euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e
per i processi di volontaria giurisdizione, nonchè per i processi speciali di
cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;
c) euro 170 per i
processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i
processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del
giudice di pace;
d) euro 340 per i
processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i
processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
e) euro 500 per i
processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
f) euro 800 per i
processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
g) euro 1.110 per i
processi di valore superiore a euro 520.000.
2.
Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro
200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà.
Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari
a euro 120».
308. L’articolo 46, comma 1, della legge 21 novembre
1991, n. 374, è sostituito dal seguente:
«1. Le cause e le attività conciliative in
sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli
atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento
del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, e successive modificazioni».
309. Il maggior gettito derivante dall’applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 306 a 308 è versato al bilancio dello
Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero della
giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonchè per l’adeguamento delle
spese di funzionamento degli uffici giudiziari.
310. All’articolo 11 della legge 21 novembre 1991,
n. 374, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«4-ter.
Le indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso
l’importo di euro 72.000 lordi annui».
311.
La disposizione recata dal comma 310 si applica anche ai giudici tributari.
312.
I veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell’applicazione di
provvedimenti di sequestro dell’autorità giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della
rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito ove
ricorrano le seguenti condizioni:
a)
siano ritenute cessate, con ordinanza dell’autorità giudiziaria da comunicare
all’avente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato
l’adozione del provvedimento di sequestro;
b)
siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi di
interesse storico e collezionistico;
c) siano comunque
custoditi da oltre due anni alla data del 1º luglio 2002;
d) siano trascorsi
sessanta giorni dalla comunicazione all’avente diritto alla restituzione
dell’ordinanza di cui alla lettera a) senza che questi abbia
provveduto al ritiro.
313. La cessione di cui al comma 312
è disposta, anche in assenza di documentazione in ordine allo stato di
conservazione, sulla base di elenchi predisposti dalla cancelleria o dalla
segreteria nei quali i veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello e
il numero di targa o di telaio.
314. All’alienazione di cui ai commi
312 e 313 e alle attività ad essa funzionali e connesse procede una
commissione costituita presso i tribunali e presso i tribunali per i
minorenni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della
giustizia di concerto con le altre amministrazioni interessate.
315. L’alienazione del veicolo si
perfeziona con la notifica al custode acquirente del provvedimento,
eventualmente relativo ad elenchi di veicoli, dal quale risulta la determinazione
all’alienazione da parte dell’ufficio giudiziario competente.
316.
Il provvedimento di alienazione è comunicato all’autorità giudiziaria che
aveva disposto il sequestro.
317. Il provvedimento di alienazione
è altresì comunicato al pubblico registro automobilistico competente, il
quale provvede, senza oneri, all’aggiornamento delle relative iscrizioni.
318. Al custode è riconosciuto, in
deroga alle tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, un
importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, determinato, per
ciascuno degli anni di custodia, nel modo seguente:
a)
euro 6 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli e i ciclomotori;
b)
euro 24 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di
massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per le macchine agricole e
operatrici;
c) euro 30 per ogni
mese o frazione di esso per gli autoveicoli e i rimorchi di massa complessiva
superiore a 3,5 tonnellate.
319. Gli importi di cui al comma 318 sono
progressivamente ridotti del 20 per cento per ogni anno o frazione di esso
successivo al primo di custodia del veicolo, salva l’eventuale intervenuta
prescrizione delle somme dovute.
320. Le somme complessivamente
dovute sono corrisposte in cinque ratei annui costanti a decorrere dall’anno
2006.
321. Alle procedure di alienazione o
rottamazione già avviate e non ancora concluse e alle relative istanze di
liquidazione dei compensi, comunque presentate dai custodi, si applicano,
qualora esse concernano veicoli in possesso dei requisiti cui al comma 312,
le disposizioni di cui ai commi da 312 a 320.
322.
All’articolo 82, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «e previo parere del
consiglio dell’ordine,» sono soppresse.
323.
L’articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
«1.
La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso
introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata,
fa istanza per l’assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i
diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la
notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all’ufficio, in
modo forfettizzato, nella misura di euro 8, eccetto che nei processi previsti
dall’articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, e successive
modificazioni, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo».
324.
La tabella di cui all’allegato n. 1 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogata.
325.
All’articolo 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le
parole: «assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7
della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,» sono sostituite dalle seguenti: «astensione
facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151».
326.
Al comma 1 dell’articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo la lettera i), è
aggiunta la seguente:
«i-bis)
le spese relative alle prestazioni previste dall’articolo 96 del decreto
legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all’utilizzo
delle prestazioni medesime».
327.
All’articolo 205 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti:
«2-bis. Le spese relative alle prestazioni
previste dall’articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003,
n. 259, e successive modificazioni, e quelle funzionali all’utilizzo
delle prestazioni medesime sono recuperate in misura fissa stabilita con
decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
2-ter.
Il decreto di cui al comma 2-bis determina la misura del recupero con
riferimento al costo medio delle singole tipologie di prestazione.
L’ammontare degli importi può essere rideterminato ogni anno».
328.
Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 96 del decreto legislativo 1º
agosto 2003, n. 259, è sostituito dai seguenti: «Le prestazioni previste
al comma 1 sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono
stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse e
gli obblighi specifici degli operatori. Il ristoro dei costi sostenuti dagli
operatori e le modalità di pagamento sono stabiliti con decreto del Ministro
della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e
con il Ministro delle comunicazioni, in forma di canone annuo determinato
anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni
complessivamente effettuate nell’anno precedente».
329.
Al comma 4 dell’articolo 96 del decreto legislativo 1º agosto 2003,
n. 259, dopo le parole: «comma 2» sono inserite le seguenti: «, secondo
periodo,».
330.
Le disposizioni contenute nei commi da 326 a 329 si applicano alle
prestazioni previste al comma 326 disposte successivamente alla emanazione
del decreto previsto dall’articolo 205, comma 2-bis, del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, e del decreto previsto dall’articolo 96, comma 2, secondo
periodo, del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, come modificati
dai commi 327 e 328.
331.
Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 326 a 330 non devono
derivare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
332.
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 6, primo comma:
1)
dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) denunce di
inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l’edilizia, permessi
di costruire e ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di
attività edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori e ai progettisti
dell’opera»;
2)
alla lettera g-ter), dopo le parole: «contratti di somministrazione di
energia elettrica,» sono inserite le seguenti: «di servizi idrici e del
gas,»;
b)
all’articolo 7:
1) al
primo comma, le parole: «riguardanti gli atti di cui alla lettera g)
dell’articolo 6» sono sostituite dalle seguenti: «contenuti negli atti di cui
alle lettere e-bis) e g) del primo comma dell’articolo 6»;
2)
al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine
dell’emersione delle attività economiche, con particolare riferimento
all’applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli
stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi
dell’immobile presso cui è attivata l’utenza»;
3) il
sesto comma è sostituito dal seguente:
«Le
banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le
imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del
risparmio, le società di gestione del risparmio, nonchè ogni altro operatore
finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 6
per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i
dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che
intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui qualsiasi operazione di
natura finanziaria»;
4)
l’undicesimo comma è sostituito dal seguente:
«Le
comunicazioni di cui ai commi dal primo all’ottavo del presente articolo sono
trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle
trasmissioni nonchè le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate»;
5)
al dodicesimo comma, le parole: «il Ministro delle finanze» sono sostituite
dalle seguenti: «il Direttore dell’Agenzia delle entrate».
333.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 7, quinto
comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, come modificato dal numero 2) della lettera b)
del comma 332 a decorrere dal 1º aprile 2005 le aziende, gli istituti, gli
enti e le società richiedono i dati identificativi catastali all’atto della
sottoscrizione dei relativi contratti; per i contratti in essere le medesime
informazioni sono acquisite dai predetti soggetti solo in occasione del
rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso.
334.
Con provvedimento dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio,
sono stabilite le informazioni analitiche che individuano univocamente le
unità immobiliari, da acquisire con riferimento ai contratti di cui al comma
333.
335.
La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà
privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore
medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente
valore medio catastale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli
immobili si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo
all’insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici
provinciali dell’Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente
periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità
stabilite con il provvedimento di cui al comma 339. L’Agenzia del territorio,
esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei
presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del
direttore dell’Agenzia medesima.
336.
I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non
dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più
coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie,
richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate
la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La
richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora
accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia
catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi
di notificazione, agli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio. Se i
soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni
dalla notificazione, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio
provvedono, con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto
dell’immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle
unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la
relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni
dell’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e
successive modificazioni.
337.
Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della
notificazione della richiesta del comune di cui al comma 336 producono
effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º
gennaio dell’anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione
della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune,
ovvero, in assenza della suddetta indicazione, dal 1º gennaio dell’anno di
notifica della richiesta del comune.
338.
Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per
l’inadempimento degli obblighi di cui all’articolo 31 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 1939, n. 1249, dall’articolo 31 del medesimo regio decreto-legge
n. 652 del 1939, come rideterminati dall’articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, con riferimento al mancato
adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 20 e 28 del citato
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, sono elevati rispettivamente a
euro 258 e a euro 2.066.
339.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite, previa intesa
con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le modalità tecniche e
operative per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 336 e 337.
340. Al comma 3 dell’articolo 70 del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti
periodi: «A decorrere dal 1º gennaio 2005, per le unità immobiliari di
proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio
urbano, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore
all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri
stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano
d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano
inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio dei dati comunali,
comprensivi della toponomastica, con quelli dell’Agenzia del territorio,
secondo modalità di interscambio stabilite con provvedimento del direttore
della predetta Agenzia, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi
necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, i
soggetti privati intestatari catastali, provvedono, a richiesta del comune, a
presentare all’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio la planimetria
catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,
n. 701, per l’eventuale conseguente modifica, presso il comune, della
consistenza di riferimento».
341.
Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, dopo l’articolo 52 è
inserito il seguente:
«Art.
52-bis. – (Liquidazione dell’imposta derivante dai contratti di locazione)
– 1. La liquidazione dell’imposta complementare di cui all’articolo
42, comma 1, è esclusa qualora l’ammontare del canone di locazione relativo
ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal
contratto in misura non inferiore al 10 per cento del valore dell’immobile
determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, e successive modificazioni.
Restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell’imposta per le annualità
successive alla prima».
342. Al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo
l’articolo 41-bis è inserito il seguente:
«Art. 41-ter. – (Accertamento dei redditi di
fabbricati) – 1. Le disposizioni di cui agli articoli 32, primo
comma, numero 7), 38, 40 e 41-bis non si applicano con riferimento ai
redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non
inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione
risultante dal contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento del
valore dell’immobile.
2.
In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si
presume, salva documentata prova contraria, l’esistenza del rapporto di
locazione anche per i quattro periodi d’imposta antecedenti quello nel corso
del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del
reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore
dell’immobile.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore
dell’immobile è determinato ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, e successive modificazioni».
343. Le disposizioni degli articoli 52-bis
del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 41-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
introdotti, rispettivamente, dai commi 341 e 342 del presente articolo, non
trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad
uso abitativo stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4,
commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
344. Il modello per la comunicazione
di cui all’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191,
approvato con decreto interdirigenziale del Ministero dell’interno e della
Agenzia delle entrate, è reso disponibile gratuitamente, in modalità
telematica, dalla predetta Agenzia; la comunicazione è effettuata, anche
avvalendosi degli intermediari di cui all’articolo 3 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, nonchè degli uffici dell’Agenzia delle entrate, con
la compilazione in formato elettronico del relativo modello e con la sua
trasmissione, in modalità telematica, alla predetta Agenzia, che provvede,
con la medesima modalità, a dare avviso di ricevimento. L’Agenzia delle
entrate, secondo intese con il Ministero dell’interno, ordina i dati
contenuti nelle comunicazioni per la loro successiva trasmissione telematica
al predetto Ministero. La presentazione per la registrazione degli atti di
cessione di cui al predetto articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978
tiene luogo della comunicazione di cui al medesimo articolo 12.
345. L’obbligo di comunicazione di
cui al comma 344 trova applicazione anche nei riguardi dei soggetti che
esercitano abitualmente attività di intermediazione nel settore immobiliare;
la comunicazione è dovuta per le cessioni di cui i predetti soggetti hanno
diretta conoscenza, per avervi concorso ovvero assistito in ragione della
loro attività, e, relativamente a quelle diverse dalle cessioni in proprietà,
anche per le cessioni di durata inferiore al mese. In caso di violazione
dell’obbligo di cui al precedente periodo, si applica la sanzione
amministrativa di cui al quarto comma dell’articolo 12 del decreto-legge 21
marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio
1978, n. 191; in caso di seconda violazione, il sindaco del comune in
cui operano i soggetti di cui al primo periodo, su segnalazione dell’Agenzia
delle entrate, dispone nei riguardi dei medesimi soggetti la sospensione per
un mese della loro attività.
346. I contratti di locazione, o che
comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari
ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i
presupposti, non sono registrati.
347. All’articolo 11 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
nel comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, nonchè, per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad
e), i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e
sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti da consorzi
tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi comuni di ricerca e
sviluppo, a condizione che l’attestazione di effettività degli stessi sia
rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un
revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori
dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o
dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2,
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero
dal responsabile del centro di assistenza fiscale»;
b)
nel medesimo comma 1, lettera b), il numero 1) è sostituito dal
seguente:
«1)
fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a), i costi relativi
al personale classificabili nell’articolo 2425, primo comma, lettera B),
numeri 9) e 14), del codice civile»;
c) il comma 4-bis
è sostituito dal seguente:
«4-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3,
comma 1, lettere da a) ad e), sono ammessi in deduzione, fino a
concorrenza, i seguenti importi:
a)
euro 8.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 6.000 se la
base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91;
c) euro 4.000 se la
base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91;
d) euro 2.000 se la
base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91»;
d) dopo il comma 4-ter,
sono aggiunti i seguenti:
«4-quater.
Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e),
che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a
tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il
medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2004, è deducibile il costo del predetto personale per un importo
annuale non superiore a 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e
nel limite dell’incremento complessivo del costo del personale classificabile
nell’articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice
civile. Rilevano gli incrementi del predetto personale nei tre periodi
d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004; la media
dell’incremento occupazionale raggiunto nei predetti periodi di imposta
costituisce l’incremento massimo agevolabile nei periodi d’imposta
successivi. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o
collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche
per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al
terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con
contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell’attività commerciale
e la deduzione spetta solo con riferimento all’incremento dei lavoratori
utilizzati nell’esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati
anche nell’esercizio dell’attività istituzionale si considera, sia ai fini
della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo
incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale
dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile
all’attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all’articolo
10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i
trasferimenti di dipendenti dall’attività istituzionale all’attività
commerciale. Nell’ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli
incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono
anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad
esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel
caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico,
anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del
personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più
rispetto a quello dell’impresa sostituita.
4-quinquies.
Nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3,
lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità
europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale
per il periodo 2000-2006, l’importo deducibile determinato ai sensi del comma
4-quater è raddoppiato».
348. Le disposizioni del comma 347
si applicano a partire dal periodo d’imposta che inizia successivamente al 31
dicembre 2004, ad eccezione di quelle della lettera d), che si
applicano a decorrere dal periodo d’imposta in cui interviene l’approvazione
da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3,
del Trattato istitutivo della Comunità europea.
349. A decorrere dal 1º gennaio 2005, al
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
nell’articolo 3, comma 1, le parole: «nonchè della deduzione spettante ai
sensi dell’articolo 11» sono sostituite dalle seguenti: «nonchè delle
deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12»;
b)
l’articolo 13 è rinumerato in articolo 12 e la relativa rubrica è sostituita
dalla seguente: «Deduzioni per oneri di famiglia»; nel medesimo articolo
sono, altresì, apportate le seguenti modificazioni:
1)
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1.
Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:
a)
3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
b)
2.900 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i
figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonchè per ogni altra persona
indicata nell’articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente
o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità
giudiziaria da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione.
2.
La deduzione di cui al comma 1, lettera b), è aumentata a:
a) 3.450 euro, per
ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
b)
3.200 euro, per il primo figlio se l’altro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se
coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero
se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e
questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed
effettivamente separato;
c) 3.700 euro, per
ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104»;
2) nei commi 3 e 4, le
parole: «Le detrazioni per carichi di famiglia» sono sostituite dalle
seguenti: «Le deduzioni di cui ai commi 1 e 2»;
3) dopo il comma 4, sono
aggiunti i seguenti:
«4-bis.
Dal reddito complessivo si deducono, fino ad un massimo di 1.820 euro, le
spese documentate sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria
assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli
atti della vita quotidiana. Le medesime spese sono deducibili anche se sono
state sostenute nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 433 del
codice civile.
4-ter.
Le deduzioni di cui ai commi 1, 2 e 4-bis spettano per la parte
corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 78.000 euro, aumentato delle
medesime deduzioni e degli oneri deducibili di cui all’articolo 10, e
diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 78.000 euro. Se il predetto
rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se lo
stesso è zero o minore di zero, la deduzione non compete; negli altri casi,
ai fini del predetto rapporto, si computano le prime quattro cifre decimali»;
c) l’articolo 12 è
rinumerato in articolo 13 e sono, altresì, apportate le seguenti
modificazioni:
1)
nell’alinea del comma 1, le parole: «della deduzione per assicurare la
progressività dell’imposizione di cui all’articolo 11» sono sostituite dalle
seguenti: «delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12»;
2)
le lettere da a) ad e) dello stesso comma 1 sono sostituite
dalle seguenti:
«a)
fino a 26.000 euro, 23 per cento;
b)
oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, 33 per cento;
c) oltre 33.500 euro,
39 per cento»;
3)
nel comma 2, le parole: «negli articoli 13, 14 e 15» sono sostituite dalle
seguenti: «negli articoli 15 e 16 nonchè in altre disposizioni di legge»;
d) l’articolo 14 è
abrogato.
350. È introdotto un contributo di
solidarietà del 4 per cento sulla parte di reddito imponibile di cui
all’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
modificato dal comma 349, eccedente l’importo di 100.000 euro. Per la
dichiarazione, il versamento, l’accertamento, la riscossione ed il
contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le
disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.
351. Quando leggi, regolamenti,
decreti, o altre norme o provvedimenti fanno riferimento a disposizioni
contenute in articoli del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
vigenti prima del 1º gennaio 2005, il riferimento, salvo che tali
disposizioni non risultino abrogate per effetto di quanto disposto dal comma
349, si intende alle corrispondenti disposizioni contenute negli articoli che
recano la numerazione disposta dal medesimo comma 349.
352. I contribuenti, in sede di
dichiarazione dei redditi per l’anno 2005, possono applicare le disposizioni
del testo unico delle imposte sui redditi in vigore al 31 dicembre 2002
ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.
353. Al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
nell’articolo 23:
1)
nel comma 2, lettera a), le parole: «al netto della deduzione di cui
all’articolo 10-bis del medesimo testo unico, ed effettuando le
detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate
al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato
testo unico sono effettuate» sono sostituite dalle seguenti: «al netto delle
deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo
unico, rapportate al periodo stesso. Le deduzioni di cui all’articolo 12,
commi 1 e 2, del citato testo unico sono riconosciute»; nel medesimo comma,
lettera c), dopo le parole: «biennio precedente» sono aggiunte le
seguenti: «, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e
2, del medesimo testo unico»;
2)
nel comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti indicati
nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell’anno successivo e,
in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il
conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere
a) e b) del comma 2, e l’imposta dovuta sull’ammontare
complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle deduzioni di cui
agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, e delle detrazioni eventualmente
spettanti a norma dell’articolo 15 dello stesso testo unico, e successive
modificazioni, per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato
trattenute, nonchè, limitatamente agli oneri di cui al comma 1, lettere c)
e f), dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti
collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali»;
3)
nel comma 4, il terzo periodo è soppresso;
b)
nell’articolo 29:
1)
nel comma 1, lettera c), dopo le parole: «biennio precedente» sono
aggiunte le seguenti: «, al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e
12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico»;
2)
nel comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine,
all’inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni
previste al comma 3 dell’articolo 23 intende adottare».
354. È istituito, presso la gestione
separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo,
denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese». Il Fondo è
finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che
assumono la forma dell’anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro
pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del
risparmio postale, è stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive
variazioni della dotazione sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa,
in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse,
e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato
fissati ai sensi del comma 361.
355. Con apposite delibere del CIPE,
presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non
delegabile, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, il
Fondo è ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle
imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già
disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento
di bilancio.
356. Il CIPE, con una o più delibere
adottate con le modalità previste dal comma 355:
a)
stabilisce i criteri generali di erogazione dei finanziamenti agevolati;
b)
approva una convenzione tipo che regola i rapporti tra la Cassa depositi e
prestiti Spa e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei
finanziamenti, stabilendo le modalità per assicurare che l’importo
complessivo dei finanziamenti erogati non superi l’importo assegnato dal CIPE
e che vengano comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico del
bilancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 361;
c) prevede la misura
minima del tasso di interesse da applicare;
d) stabilisce la
durata massima del piano di rientro;
e) prevede che le
nuove modalità di attuazione ed erogazione delle misure agevolative previste
dai commi da 354 a 361 si applichino a programmi di investimento per i quali,
alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 357, non è stata
ancora presentata richiesta di erogazione relativa all’ultimo stato di
avanzamento e non sono stati adottati provvedimenti di revoca totale o parziale,
a condizione che l’impresa agevolata manifesti formale opzione e comunque
previo parere conforme del soggetto responsabile dell’istruttoria.
357. Con decreto di natura non
regolamentare il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, stabilisce, in relazione ai singoli interventi previsti dal
comma 355, nel rispetto dei princìpi contenuti nei commi da 354 a 361 e di
quanto disposto dal comma 356, i requisiti e le condizioni per l’accesso ai
finanziamenti agevolati previsti dai commi da 354 a 361. In particolare, sono
stabilite le condizioni economiche e le modalità di concessione dei
finanziamenti agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione,
i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l’accesso,
per l’erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo
e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finanziamento
bancario a copertura delle spese d’investimento, la decorrenza e le modalità
di rimborso del finanziamento agevolato.
358.
Il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione è determinato con
decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell’economia e delle
finanze. La differenza tra il tasso così stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonchè gli oneri derivanti
dal comma 360, sono posti, in favore della Cassa depositi e prestiti Spa, a
carico del bilancio dello Stato, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui
al comma 361.
359. Sull’obbligo di rimborso al
Fondo delle somme ricevute in virtù del finanziamento agevolato e dei
relativi interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni e
modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia è
elencata nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze di cui all’articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell’articolo 7, secondo
comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione
nell’ambito dell’unità previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005 e corrispondenti
per gli esercizi successivi.
360. Alla Cassa depositi e prestiti Spa,
sulle somme erogate in anticipazione, è riconosciuto, a valere sui
finanziamenti stabiliti ai sensi del comma 356, lettera a), il
rimborso delle spese di gestione del Fondo in misura pari allo 0,40 per cento
complessivo delle somme erogate annualmente.
361. Per le finalità previste dai
commi da 354 a 360 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l’anno
2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006. Una quota dei
predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l’anno 2005 e 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, è posta a carico del Fondo per le
aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante
quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di
euro e a 50 milioni di euro, è posta a carico della parte del Fondo unico per
gli incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree
sottoutilizzate; alla quota relativa all’anno 2007 e all’onere decorrente dal
2008, pari rispettivamente a 50 milioni di euro e a 150 milioni di euro, si
provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 300.
362.
Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è
istituito un «Fondo per i pagamenti dei debiti di fornitura», al quale
vengono riassegnate le dotazioni in conto residui, previamente versate in
entrata, relative a debiti scaduti ed esigibili alla data del 31 dicembre
2004, derivanti dalla fornitura di beni e servizi alle amministrazioni dello
Stato, ceduti alla Cassa depositi e prestiti Spa dai fornitori sulla base di
idonei titoli giuridici.
363.
La Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle cessioni di credito di
cui al comma 362, dispone i pagamenti a valere su un apposito fondo istituito,
con una dotazione di 2.000 milioni di euro, presso la gestione separata della
medesima Cassa, le cui risorse costituiscono patrimonio destinato, ai sensi
dell’articolo 5, comma 18, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La
Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad effettuare operazioni di
cessione dei crediti acquisiti senza l’autorizzazione del soggetto ceduto.
364.
Il Ministero dell’economia e delle finanze può provvedere al pagamento alla
Cassa depositi e prestiti Spa delle somme erogate, in un periodo massimo di
quindici anni, a carico del Fondo di cui al comma 362, nonchè, a decorrere
dal 2006, alla corresponsione degli oneri di gestione.
365.
La Cassa depositi e prestiti Spa predispone apposita rendicontazione annuale
sull’amministrazione del fondo, di cui al comma 363, da trasmettere al
Ministero dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla chiusura
dell’esercizio. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalità applicative dei commi da 362 a 366, in
ordine alle condizioni generali per l’accesso al Fondo, alla natura dei
crediti ed ai relativi importi ammissibili alla cessione, al compenso da
riconoscere sulle somme erogate, alle modalità, ai tempi ed ai termini di
erogazione alla Cassa depositi e prestiti Spa di quanto alla stessa dovuto.
366.
Agli oneri di cui al comma 364, valutati in complessivi 70 milioni di euro
annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante utilizzo di quota parte
delle maggiori entrate recate dal comma 300.
367.
A fini di contrasto di fenomeni di elusione fiscale e di tutela della fede
pubblica, salvo quanto previsto nel comma 371, è vietata la riutilizzazione
commerciale dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali ed
ipotecari, che risultino acquisiti, anche per via telematica in via diretta o
mediata, dagli archivi catastali o da pubblici registri immobiliari, tenuti
dagli uffici dell’Agenzia del territorio.
368.
Ai sensi dei commi da 367 a 375 si ha riutilizzazione commerciale quando i
predetti documenti, dati ed informazioni sono ceduti o comunque forniti a
terzi, anche in copia o parzialmente o previa elaborazione nella forma o nel
contenuto, dai soggetti che li hanno acquisiti, in via diretta o mediata,
anche per via telematica, dagli uffici dell’Agenzia del territorio.
369.
Non si ha riutilizzazione commerciale quando i predetti documenti, dati ed
informazioni sono forniti al solo soggetto per conto del quale, su preventivo
e specifico incarico, risultante da atto scritto, l’acquisizione stessa,
previo pagamento dei tributi dovuti, è stata effettuata. Anche in tale
ipotesi, tuttavia, salva prova contraria, si ha riutilizzazione commerciale
quando il corrispettivo previsto, o comunque versato, per la fornitura,
risulta inferiore all’ammontare dei tributi dovuti agli uffici dell’Agenzia
del territorio per l’acquisizione, anche telematica, dei predetti documenti,
dati o informazioni.
370.
Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale sono comunque dovuti i
tributi speciali catastali e le tasse ipotecarie, nella misura prevista per
l’acquisizione, anche telematica, dei documenti, dei dati o delle
informazioni catastali o ipotecari direttamente dagli uffici dell’Agenzia del
territorio.
371.
Le attività di riutilizzazione commerciale sono consentite esclusivamente se
regolamentate da specifiche convenzioni stipulate con l’Agenzia del
territorio, che disciplinino, a fronte del preventivo pagamento dei tributi
dovuti anche ai sensi del comma 370, modalità e termini della raccolta, della
conservazione, della elaborazione dei dati, nonchè il controllo del limite di
riutilizzo consentito.
372.
Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale, non consentiti, è
soggetto altresì ad una sanzione amministrativa tributaria di ammontare
compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi speciali e delle tasse
dovuti ai sensi del comma 370. Si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
373.
L’accertamento delle violazioni alle disposizioni dei commi da 367 a 375 è
demandato al Corpo della guardia di finanza, che esercita, a tal fine, i
poteri previsti dall’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, avvalendosi della collaborazione dell’Agenzia
del territorio. A tal fine, per assicurare effettività all’indicata azione di
contrasto all’utilizzazione illecita dei documenti, dei dati e delle
informazioni catastali ed ipotecari, a valere sulle maggiori entrate
derivanti dall’attuazione dei commi da 367 a 375 e nei limiti di spesa di 5
milioni di euro annui, entro il 30 aprile 2005 è avviato dalla Scuola superiore
dell’economia e delle finanze un programma straordinario di qualificazione
continua e ricorrente e formazione mirata e specialistica del personale
dell’amministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali addetto alla
predetta attività di accertamento. A tale programma di qualificazione e
formazione può partecipare, su base convenzionale, anche il personale
designato da enti locali o altri enti pubblici per le analoghe esigenze di
consolidamento dell’azione di contrasto all’elusione fiscale, in presenza di
coincidenti ragioni di pubblico interesse.
374.
Alla presentazione degli atti di aggiornamento del catasto si può provvedere,
a decorrere dal 1º marzo 2005, con procedure telematiche, mediante un modello
unico informatico di aggiornamento degli atti catastali sottoscritto con
firma elettronica avanzata dal tecnico che li ha redatti ovvero dal soggetto
obbligato alla presentazione. In caso di irregolare funzionamento del
collegamento telematico, la trasmissione per via telematica è sostituita
dalla presentazione su supporto informatico. Con provvedimenti del direttore
dell’Agenzia del territorio:
a)
è stabilita la progressiva attivazione del servizio, anche limitatamente a
determinati soggetti, a specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie
di adempimenti;
b)
è approvato il modello unico informatico di aggiornamento degli atti
catastali e sono stabilite le modalità tecniche necessarie per la
trasmissione dei dati relativi alla procedura telematica di cui al presente
articolo;
c) sono fissati i
termini, le condizioni e le modalità relative: alla presentazione del modello
unico informatico di aggiornamento degli atti catastali; alla presentazione
dei documenti e degli atti da allegare al predetto modello, anche al fine di accertare
l’avvenuto deposito presso i comuni, per gli atti per i quali è previsto;
alla conservazione, a cura dei soggetti interessati, dei documenti cartacei
originali sottoscritti dal tecnico che li ha redatti e dai soggetti che hanno
la titolarità sui beni;
d) sono stabilite,
d’intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le
modalità di versamento dei tributi dovuti.
375.
Gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per
terreni e fabbricati possono essere prodotti e notificati ai soggetti
intestatari, a cura dell’Agenzia del territorio, avvalendosi di procedure
automatizzate. In tal caso, la firma autografa del responsabile è sostituita
dall’indicazione a stampa del nominativo dello stesso.
376.
Nell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le
parole: «30 settembre 2004», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «30 giugno 2005».
377.
All’articolo 3, comma 2, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «a lire
50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 10.000».
378.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, i soggetti di imposta trasmettono al Dipartimento
dei trasporti terrestri, entro il termine di quindici giorni dall’acquisto e,
in ogni caso, prima dell’immatricolazione, il numero identificativo
intracomunitario nonchè il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e
loro rimorchi acquistati. Per i successivi passaggi interni precedenti
l’immatricolazione il numero identificativo intracomunitario è sostituito dal
codice fiscale del fornitore. In mancanza delle informazioni da parte dei
soggetti di imposta gli uffici preposti non procedono all’immatricolazione.
La comunicazione è altresì effettuata, entro il termine di quindici giorni dalla
vendita, anche in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione dei
medesimi veicoli.
379.
Con decreto del capo del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e del direttore dell’Agenzia delle entrate
sono stabiliti i contenuti e le modalità delle comunicazioni di cui alla
disposizione recata dal comma 378.
380.
Con la convenzione prevista dall’articolo 1, comma 1-bis, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre
2000, n. 358, è definita la procedura di trasmissione telematica
all’Agenzia delle entrate delle informazioni inviate dai soggetti di imposta
ai sensi del comma 378.
381.
All’articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre
1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1984, n. 17, è aggiunto il seguente periodo: «Nella prima ipotesi, il
cedente o prestatore deve comunicare all’Agenzia delle entrate,
esclusivamente per via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i
dati contenuti nella dichiarazione ricevuta».
382.
Ai fini del necessario coordinamento delle attività di controllo, da attuare
secondo quanto disposto dall’articolo 63, secondo e terzo comma, primo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, l’Agenzia delle entrate condivide con gli altri organi preposti
ai controlli in materia di imposta sul valore aggiunto le informazioni
risultanti dalle comunicazioni di cui ai commi 378 e 381.
383.
All’articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il
comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis.
È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o il prestatore che
omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui all’articolo
1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre
1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti».
384.
Chiunque omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge
29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1984, n. 17, introdotto dal comma 381, o la invia con dati
incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente
dell’imposta evasa correlata all’infedeltà della dichiarazione ricevuta.
385.
Il direttore dell’Agenzia delle entrate determina, con suo provvedimento, i
contenuti e le modalità della comunicazione di cui all’articolo 1, comma 1,
lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983,
n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984,
n. 17, introdotto dal comma 381.
386.
Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo
l’articolo 60, è inserito il seguente:
«Art.
60-bis – (Solidarietà nel pagamento dell’imposta). – 1. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta degli organi
competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di
frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi
2 e 3.
2.
In caso di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente relativa a
cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario,
soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato
solidalmente al pagamento della predetta imposta.
3. L’obbligato solidale di cui al comma 2 può
tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato
in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla
base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il
mancato pagamento dell’imposta».
387.
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2005, è introdotto
l’istituto della pianificazione fiscale concordata alla quale possono
accedere i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni
cui si applicano gli studi di settore per il periodo di imposta in corso al
1º gennaio 2003. L’adesione alla pianificazione fiscale determina
preventivamente, per un triennio, la base imponibile caratteristica
dell’attività svolta e comporta una riduzione dell’imposizione fiscale e
contributiva per gli importi eccedenti la base imponibile pianificata.
388.
Non possono accedere alla pianificazione fiscale i titolari di reddito
d’impresa e gli esercenti arti e professioni:
a)
per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi
di settore per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2003;
b)
che svolgono dal 1º gennaio 2004 una attività diversa da quella esercitata
nel biennio 2002 e 2003;
c) che non erano in
attività in almeno uno dei periodi di imposta in corso al 1º gennaio 2002, al
1º gennaio 2003 ovvero al 1º gennaio 2004;
d) che hanno omesso di
dichiarare il reddito derivante dall’attività svolta per almeno uno dei
periodi d’imposta in corso al 1º gennaio 2002 e al 1º gennaio 2003;
e) che hanno omesso di
presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per i
medesimi periodi d’imposta di cui alla lettera d);
f) che hanno omesso di
comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore
per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2003.
389.
La proposta individuale di pianificazione fiscale è formulata sulla base di
elaborazioni operate dall’anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze
dell’applicazione degli studi di settore, dei dati sull’andamento dell’economia
nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei
componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile
riferibile al contribuente.
390.
L’adesione alla pianificazione fiscale si perfeziona, ferma restando la
congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore
per ciascun periodo d’imposta, con l’accettazione di importi, proposti al
contribuente dall’Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la
base imponibile caratteristica dell’attività svolta, esclusi gli eventuali
componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.
391.
L’adesione alla proposta di pianificazione fiscale è comunicata dal
contribuente entro sessanta giorni dal suo ricevimento; nel medesimo termine,
la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente
ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche con l’assistenza degli intermediari
di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare
una evidente infondatezza della stessa, sulla base dell’esistenza di:
a)
significative variazioni degli elementi strutturali nell’esercizio
dell’attività rispetto a quelli presi a base per la formulazione della
proposta;
b)
dati ed elementi presi a base per la formulazione della proposta divergenti
sensibilmente, all’atto dell’adesione.
392.
La sussistenza delle circostanze di cui alle lettere a) e b)
del comma 391 può essere asseverata dai soggetti abilitati sulla base delle
disposizioni vigenti.
393.
Per i periodi d’imposta oggetto di pianificazione, relativamente al reddito
caratteristico d’impresa o di arti o professioni:
a)
sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria sulla base
delle disposizioni di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b)
esclusa l’aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito
complessivo ai fini dell’imposta sul reddito, nonchè quella applicabile ai
fini dell’imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti
percentuali, per la parte di reddito dichiarato eccedente quello pianificato;
c) è esclusa
l’applicazione dei contributi previdenziali per la parte di reddito
dichiarato che eccede quello pianificato fatto salvo il minimale reddituale
previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative delle Casse
autonome nonchè la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria.
394.
Per gli stessi periodi d’imposta di cui al comma 393, ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto:
a) il contribuente
assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta
sul valore aggiunto;
b)
all’ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare
rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo
conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a
regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta
relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle
cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato;
c) sono inibiti i
poteri spettanti all’amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di
cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma,
numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni.
395.
In caso di mancato rispetto della pianificazione, da comunicare nella dichiarazione
presentata ai fini dell’imposta sul reddito, l’Agenzia delle entrate procede
ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della pianificazione
nonchè, per l’imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d’affari
corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve
le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale
ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con
adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La
disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato
adeguamento alle risultanze degli studi di settore.
396.
L’inibizione dei poteri di cui ai commi 393, lettera a), e 394,
lettera c), ed i benefici di cui al comma 393, lettere b) e c),
non operano qualora:
a)
il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, ovvero
non siano adempiuti gli obblighi di cui al comma 394, lettera a),
ferma restando, comunque, in tale caso l’inibizione dei poteri di cui
all’articolo 39, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
e all’articolo 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
b)
siano constatate condotte del contribuente che integrano le fattispecie di
cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000,
n. 74.
397.
Salva l’applicazione del comma 391, nei casi in cui a seguito di controlli e
segnalazioni, anche di fonte esterna all’amministrazione finanziaria,
emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente,
qualora presi a base per la formulazione della proposta, nei suoi confronti
non opera l’inibizione dei poteri di cui ai commi 393, lettera a), e
394, lettera c), nonchè i benefici di cui al comma 393, lettere b) e
c).
398.
Nel caso in cui l’attività effettivamente esercitata vari nel corso del
triennio, l’istituto della pianificazione fiscale concordata cessa di avere
effetto dal periodo d’imposta nel corso del quale si è verificata la
variazione. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura
non regolamentare, sono individuate le singole categorie di contribuenti nei
cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l’applicazione
della pianificazione fiscale concordata nonchè approvate una o più note
metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 389. Con i
medesimi decreti sono conseguentemente rideterminati i periodi d’imposta di
cui al comma 388, per i contribuenti nei cui confronti la pianificazione
fiscale opera a decorrere da periodi d’imposta diversi da quello indicato al
comma 387. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica,
direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui
all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonchè le modalità
di adesione.
399.
Gli studi di settore previsti all’articolo 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, sono soggetti a revisione, di norma, ogni quattro
anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella
dell’ultima revisione, al fine di mantenere la rappresentatività degli stessi
rispetto alla realtà economica cui si riferiscono. La revisione può essere
disposta anche prima del decorso del temine previsto dal primo periodo,
tenuto anche conto di dati ed informazioni ufficiali quali i dati di
contabilità nazionale, sentito il parere della commissione di esperti di cui
all’articolo 10, comma 7, della legge 8 maggio 1998, n. 146. La
revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di febbraio di
ciascun anno.
400.
In deroga a quanto previsto al comma 399, entro il mese di febbraio 2005,
l’Agenzia delle entrate completa l’attività di revisione relativa agli studi
di settore già precedentemente individuati, con effetto dal periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2004, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento
recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli
studi di settore, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1999, n. 195.
401.
Gli organi preposti al controllo, in conseguenza della revisione e del
potenziamento degli studi di settore, sulla base delle disposizioni dei commi
da 387 a 432, programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per
l’attività di contrasto all’evasione nei confronti dei soggetti ai quali non
si applicano gli studi medesimi.
402.
All’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, recante disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
nel primo comma:
1) al
numero 2):
1.1) nel primo e secondo
periodo, le parole da: «alle operazioni» a: «risultanti dai conti» sono
sostituite dalle seguenti: «ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati,
notizie e documenti siano stati acquisiti a norma del numero 7), ovvero
rilevati a norma dell’articolo 33, secondo e terzo comma. I dati ed elementi
attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente
a norma del numero 7) e dell’articolo 33, secondo e terzo comma,»;
1.2)
nel secondo periodo, le parole da: «a base delle stesse» alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «o compensi a base delle stesse
rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto
beneficiario e semprechè non risultino dalle scritture contabili, i
prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od
operazioni»;
2) al
numero 5):
2.1)
nel primo periodo, le parole da: «, ovvero» fino a: «in forma fiduciaria,» sono
soppresse;
2.2)
nel quarto periodo, le parole da: «all’Amministrazione postale,» fino alla
fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, alla società
Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari
finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento
collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle
società fiduciarie»;
3) al
numero 6-bis), il primo periodo è sostituito dal seguente: «richiedere,
previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia
delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad
accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione
contenente l’indicazione della natura, del numero e degli estremi
identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste
italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione
del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta»;
4)
al numero 7):
4.1) il primo periodo è
sostituito dai seguenti: «richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore
regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del
comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le
attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese
di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio,
alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati,
notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione
effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonchè alle
garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre
1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale dell’albo di
cui all’articolo 20 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, può essere richiesto, tra l’altro, specificando i periodi
temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per conto
dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti
finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati»;
4.2)
nel secondo periodo, dopo le parole: «deve essere indirizzata» sono inserite
le seguenti: «al responsabile della struttura accentrata, ovvero»;
b)
nel secondo comma:
1) al secondo periodo, la
parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»;
2)
il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il termine può essere prorogato
per un periodo di venti giorni su istanza dell’operatore finanziario, per
giustificati motivi, dal competente direttore centrale o direttore regionale
per l’Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza,
dal comandante regionale»;
c)
dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Le richieste di cui al primo comma, numero 7),
nonchè le relative risposte, anche se negative, devono essere effettuate
esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le
modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonchè dei dati e delle
notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato numero
7)».
403.
All’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, concernente l’istituzione e la
disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel secondo comma:
1) al
numero 2):
1.1)
nel primo periodo, le parole da: «alle operazioni» a: «acquisita» sono
sostituite dalle seguenti: «ai rapporti ed alle operazioni, i cui dati,
notizie e documenti siano stati acquisiti»; la parola: «rilevate» è
sostituita dalla seguente: «rilevati»;
1.2) nel secondo periodo, le
parole: «I singoli dati ed elementi risultanti dai conti» sono sostituite
dalle seguenti: «I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni
acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell’articolo
52, ultimo comma, o dell’articolo 63, primo comma,»;
2)
al numero 5):
2.1) nel primo periodo, le parole
da: «, ovvero» fino a: «in forma fiduciaria,» sono soppresse;
2.2)
nel quarto periodo, le parole da: «all’Amministrazione postale,» fino alla
fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «alle banche, alla società
Poste italiane Spa, per le attività finanziarie e creditizie, agli
intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di
investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio
e alle società fiduciarie»;
3) al
numero 6-bis) il primo periodo è sostituito dal seguente: «richiedere,
previa autorizzazione del direttore centrale dell’accertamento dell’Agenzia
delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo
della guardia di finanza, del comandante regionale, ai soggetti sottoposti ad
accertamento, ispezione o verifica il rilascio di una dichiarazione
contenente l’indicazione della natura, del numero e degli estremi
identificativi dei rapporti intrattenuti con le banche, la società Poste
italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione
del risparmio e le società fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
estinti da non più di cinque anni dalla data della richiesta»;
4)
al numero 7):
4.1) il primo periodo è
sostituito dai seguenti: «richiedere, previa autorizzazione del direttore
centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del direttore
regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del
comandante regionale, alle banche, alla società Poste italiane Spa, per le
attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese
di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio,
alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati,
notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione
effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonchè alle
garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie di cui alla legge 23
novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella sezione speciale
dell’albo di cui all’articolo 20 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, può essere richiesto, tra l’altro, specificando i
periodi temporali di interesse, di comunicare le generalità dei soggetti per
conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti
finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocamente individuati»;
4.2)
nel secondo periodo, dopo le parole: «deve essere indirizzata» sono inserite
le seguenti: «al responsabile della struttura accentrata, ovvero»;
b)
nel terzo comma:
1) al primo periodo, la
parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta»;
2)
il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il termine può essere
prorogato per un periodo di venti giorni su istanza dell’operatore
finanziario, per giustificati motivi, dal competente direttore centrale o
direttore regionale per l’Agenzia delle entrate, ovvero, per il Corpo della
guardia di finanza, dal comandante regionale»;
c)
dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Le richieste di cui al secondo comma, numero 7),
nonchè le relative risposte, anche se negative, sono effettuate
esclusivamente in via telematica. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni attuative e le
modalità di trasmissione delle richieste, delle risposte, nonchè dei dati e
delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni indicati nel citato
numero 7)».
404.
Le disposizioni di cui al terzo comma dell’articolo 32 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonchè quelle di
cui al quarto comma dell’articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotte rispettivamente dai commi
402 e 403, hanno effetto dal 1º luglio 2005. Con uno o più provvedimenti del
direttore dell’Agenzia delle entrate può essere prevista una diversa
decorrenza successiva, in considerazione delle esigenze di natura
esclusivamente tecnica.
405.
Al fine di una maggiore efficienza, efficacia ed effettività dell’istituto
della pianificazione fiscale concordata, al primo periodo del comma 1
dell’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
le parole da: «gli uffici delle imposte» fino a: «delle imposte dirette» sono
sostituite dalle seguenti: «i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate,
qualora dagli accessi, ispezioni e verifiche nonchè dalle segnalazioni
effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale
ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali»;
b)
dopo le parole: «non spettanti,» sono inserite le seguenti: «nonchè
l’esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi
di cui agli articoli 36-bis e 36-ter,»;
c) sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, ovvero la maggiore imposta da versare, anche
avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218».
406.
Al quinto comma dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole da:
«l’ufficio dell’imposta» fino a: «indirette sugli affari» sono sostituite
dalle seguenti: «i competenti uffici dell’Agenzia delle entrate, qualora
dagli accessi, ispezioni e verifiche nonchè dalle segnalazioni effettuati
dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da
un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali»;
b)
dopo le parole: «l’esistenza di corrispettivi» sono inserite le seguenti: «o
di imposta»;
c) sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, nonchè l’imposta o la maggiore imposta non
versata, escluse le ipotesi di cui all’articolo 54-bis, anche
avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218».
407.
Al comma 181 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo
periodo dell’alinea, le parole: «alle altre categorie reddituali» sono
sostituite dalle seguenti: «alle medesime o alle altre categorie reddituali,
nonchè con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto,».
408.
All’articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, le parole: «alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno
formato oggetto degli accertamenti stessi» sono sostituite dalle seguenti:
«alle medesime o alle altre categorie reddituali nonchè con riferimento ad
ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto»;
b)
al comma 2, le parole da: «qualora» fino a: «indipendentemente» sono
sostituite dalle seguenti: «indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza
di nuovi elementi e».
409.
All’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è
sostituito dal seguente:
«2.
Nei confronti degli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità
ordinaria, anche per effetto di opzione, e degli esercenti arti e
professioni, la disposizione del comma 1 trova applicazione quando in almeno
due periodi d’imposta su tre consecutivi considerati, compreso quello da
accertare, l’ammontare dei compensi o dei ricavi determinabili sulla base
degli studi di settore risulta superiore all’ammontare dei compensi o ricavi
dichiarati con riferimento agli stessi periodi di imposta. La disposizione
del comma 1 trova applicazione in ogni caso nei confronti degli esercenti
attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per effetto di
opzione, quando emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad
indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, individuati con
apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il
parere della commissione di esperti di cui al comma 7»;
b)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3
l’ufficio, prima della notifica dell’avviso di accertamento, invita il
contribuente a comparire, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218»;
c) il comma 6 è
sostituito dal seguente:
«6. I maggiori ricavi, compensi e
corrispettivi, conseguenti all’applicazione degli accertamenti di cui al
comma 1, ovvero dichiarati per effetto dell’adeguamento di cui all’articolo 2
del regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di
applicazione degli studi di settore, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, non rilevano ai fini dell’obbligo
della trasmissione della notizia di reato ai sensi dell’articolo 331 del
codice di procedura penale».
410.
Le disposizioni dei commi 2 e 3-bis dell’articolo 10 della legge 8
maggio 1998, n. 146, come modificato dal comma 409 del presente
articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31
dicembre 2004.
411.
All’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 1:
1) le
parole: «il primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «i periodi»;
2)
le parole: «nella dichiarazione dei redditi» sono sostituite dalle seguenti:
«nelle dichiarazioni di cui all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni,»;
3) le
parole: «per adeguare i ricavi o i compensi» sono sostituite dalle seguenti:
«per adeguare gli stessi, anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività
produttive,»;
b)
al comma 2:
1) le
parole da: «Per il primo periodo d’imposta» fino a: «revisione del medesimo,»
sono sostituite dalle seguenti: «Per i medesimi periodi d’imposta di cui al
comma 1,»;
2)
le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;
3) le
parole: «di presentazione della dichiarazione dei redditi» sono sostituite
dalle seguenti: «del versamento a saldo dell’imposta sul reddito; i maggiori
corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in
un’apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e riportati nella dichiarazione annuale»;
c)
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. L’adeguamento di cui ai commi 1 e 2 è
effettuato, per i periodi d’imposta diversi da quello in cui trova
applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti
alla revisione del medesimo, a condizione che sia versata, entro il termine
per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito, una maggiorazione del 3
per cento, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti
dall’applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La
maggiorazione non è dovuta se la predetta differenza non è superiore al 10
per cento dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili».
412.
In esecuzione dell’articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, l’Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con
avviso di ricevimento ai contribuenti l’esito dell’attività di liquidazione,
effettuata ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta
o la maggiore imposta dovuta, a decorrere dal periodo d’imposta 2001, è
versata mediante modello di pagamento, di cui all’articolo 19 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato dall’Agenzia. In caso di
mancato pagamento entro il termine di trenta giorni dal ricevimento
dell’apposita comunicazione si procede all’iscrizione a ruolo, secondo le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni, con l’applicazione della
sanzione di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e degli interessi di cui all’articolo 20 del predetto
decreto n. 602 del 1973, a decorrere dal primo giorno del secondo mese
successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione.
413.
Ai commi 2 e 1, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, con riferimento
alle dichiarazioni presentate dal 1º gennaio 1999, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese
antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione».
414.
Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l’articolo 10 è
inserito il seguente:
«Art.
10-bis. – (Omesso versamento di ritenute certificate). – 1. È punito
con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine
previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di
imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti,
per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo
d’imposta».
415.
All’articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole:
«costituisce titolo esecutivo» sono aggiunte le seguenti: «; il
concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonchè
ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore».
416.
All’articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 2, lettera a), le parole: «entro il quinto mese successivo
alla consegna del ruolo ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
dodicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli
straordinari, entro il sesto mese successivo nonchè»;
b)
al comma 4, dopo le parole: «di segnalare azioni cautelari ed esecutive» sono
inserite le seguenti: «nonchè conservative ed ogni altra azione prevista
dalle norme ordinarie a tutela del creditore».
417.
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 12,
comma 3, dopo la parola: «contribuente,» sono inserite le seguenti: «la
specie del ruolo,»;
b)
all’articolo 19, comma 4-bis, le parole: «ad espropriazione forzata»
sono sostituite dalle seguenti: «alla riscossione coattiva»; nel medesimo
comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «secondo le disposizioni di
cui al titolo II del presente decreto»;
c) all’articolo 25,
comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a pena di decadenza,
entro l’ultimo giorno del dodicesimo mese successivo a quello di consegna del
ruolo, ovvero entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla consegna
se la cartella è relativa ad un ruolo straordinario».
418.
Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all’articolo 8,
comma 2, terzo periodo, le parole: «garanzia con le modalità di cui
all’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «idonea garanzia
mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria»; al medesimo articolo
8, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di
una sola delle rate successive, se il garante non versa l’importo garantito
entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente
l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto
della pretesa, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede
all’iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello
stesso garante»;
b)
all’articolo 15, comma 2, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle
seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis».
419.
All’articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, le parole: «garanzia secondo le modalità di cui all’articolo 38-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»
sono sostituite dalle seguenti: «garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione
bancaria»; al medesimo articolo 48, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. In caso di mancato pagamento anche di
una sola delle rate successive, se il garante non versa l’importo garantito
entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente
l’indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto
della pretesa, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate provvede
all’iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello
stesso garante».
420.
Le disposizioni del comma 416, lettera a), e del comma 417, lettere a)
e c), si applicano con riferimento ai ruoli resi esecutivi
successivamente al 1º luglio 2005.
421.
Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, nonchè quelli previsti dagli
articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, per la riscossione dei crediti
indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, l’Agenzia delle entrate può emanare apposito atto
di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste
dall’articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 600 del 1973. La disposizione del primo periodo non si applica alle
attività di recupero delle somme di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 maggio 2002, n. 96, e all’articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2003, n. 27.
422.
In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro
il termine assegnato dall’ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni,
si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni.
423.
La competenza all’emanazione degli atti di cui al comma 421, emessi prima del
termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all’ufficio nella
cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente
periodo di imposta.
424.
In deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, i termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo previsti
dall’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
sono prorogati al 31 dicembre 2006 per le dichiarazioni presentate nell’anno
2003.
425.
Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
dopo l’articolo 75 è inserito il seguente:
«Art.
75-bis. – (Dichiarazione stragiudiziale del terzo). – 1. Il
concessionario, prima di procedere ai sensi degli articoli 543 e seguenti del
codice di procedura civile, può chiedere a soggetti terzi, debitori del
soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto,
anche solo in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al creditore».
426.
È effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per
inadempimento, dal soggetto incaricato del servizio di intermediazione
all’incasso ovvero dal garante di tale soggetto o del debitore di entrate
riscosse ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, e successive modificazioni. In attesa della riforma organica del
settore della riscossione, fermi restando i casi di responsabilità penale, i
concessionari del servizio nazionale della riscossione ed i commissari
governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, di cui al decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, hanno facoltà di sanare le
irregolarità connesse all’esercizio degli obblighi del rapporto concessorio
compiute fino alla data del 20 novembre 2004 dietro versamento della somma di
3 euro per ciascun abitante residente negli ambiti territoriali ad essi
affidati in concessione alla data del 1º gennaio 2004. L’importo dovuto è
versato in tre rate, la prima pari al 40 per cento del totale, da versare
entro il 30 giugno 2005, e le altre due, ciascuna pari al 30 per cento del
totale, da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed il
31 dicembre 2006. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma.
427.
La durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e degli
incarichi di commissario governativo, delegato provvisoriamente alla
riscossione, è prorogata al 31 dicembre 2006.
428.
A condizione che la relativa imposta sostitutiva sia stata versata entro il
termine del 30 settembre 2004, i soli termini previsti per la redazione ed il
giuramento delle perizie di cui agli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e successive modificazioni, sono stabiliti alla data del
31 marzo 2005. Tra i soggetti abilitati per tale attività di redazione e
giuramento delle perizie si comprendono i periti regolarmente iscritti alle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del testo
unico di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.
429.
Le imprese che operano nel settore della grande distribuzione possono
trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, distintamente per
ciascun punto vendita, l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2
e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni.
430.
Ai fini del comma 429 sono imprese di grande distribuzione commerciale, ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere e) ed f), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le aziende distributive che operano
con esercizi commerciali definiti media e grande struttura di vendita aventi,
quindi, superficie superiore a 150 metri quadri nei comuni con popolazione
residente inferiore a 10.000 abitanti, o superficie superiore a 250 metri
quadri nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti.
431.
Le modalità tecniche ed i termini per la trasmissione telematica di cui al
comma 429 sono definiti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate. La trasmissione telematica di cui al comma 429 sostituisce l’obbligo
di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all’articolo 12 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, e al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696. Resta comunque fermo l’obbligo di
emissione delle fatture su richiesta del cliente.
432.
Le violazioni alle prescrizioni di cui ai commi 429 e 431 sono soggette alle
sanzioni previste ai sensi dell’articolo 6, comma 3, dell’articolo 11, comma
5, e dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471.
433.
Nell’ambito delle attività volte al riordino, alla razionalizzazione e alla
valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, l’Agenzia del demanio
è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle
finanze, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, le quote indivise
di beni immobili, i fondi interclusi nonchè i diritti reali su immobili, dei
quali lo Stato è proprietario ovvero comunque è titolare. Il prezzo di
vendita è stabilito secondo criteri e valori di mercato, tenuto conto della
particolare condizione giuridica dei beni e dei diritti. Il perfezionamento
della vendita determina il venire meno dell’uso governativo, delle
concessioni in essere nonchè di ogni altro eventuale diritto spettante a
terzi in caso di cessione.
434.
Le aree che appartengono al patrimonio e al demanio dello Stato, sulle quali,
alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni hanno
realizzato le opere di urbanizzazione di cui all’articolo 4 della legge 29
settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni, sono trasferite in
proprietà, a titolo oneroso, nello stato di fatto e di diritto in cui si
trovano, al patrimonio indisponibile del comune che le richiede, con vincolo
decennale di inalienabilità. La richiesta di trasferimento è presentata alla
filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalle
planimetrie e dagli atti catastali che identificano le aree oggetto di
trasferimento. Il corrispettivo del trasferimento è determinato secondo i
parametri fissati nell’elenco 3 allegato alla presente legge. I parametri
sono aggiornati annualmente, a decorrere dal 1º gennaio 2006, nella misura
dell’8 per cento.
435.
Le somme dovute dai comuni per l’occupazione delle aree di cui al comma 434,
non versate fino alla data di stipulazione dell’atto del loro trasferimento,
sono corrisposte, contestualmente al trasferimento, in misura pari a un terzo
degli importi di cui all’elenco 3 allegato alla presente legge, per ogni anno
di occupazione, nei limiti della prescrizione quinquennale. Con il
trasferimento delle aree si estinguono i giudizi pendenti, promossi dall’amministrazione
demaniale e comunque preordinati alla liberazione delle aree di cui al comma
434, e restano compensate fra le parti le spese di lite.
436.
I beni immobili che non formano oggetto delle procedure di dismissione
disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, di valore non
superiore a 100.000 euro, individuati con i decreti di cui all’articolo 1,
comma 1, dello stesso decreto-legge n. 351 del 2001, possono essere
alienati direttamente dall’Agenzia del demanio a trattativa privata, se non
aggiudicati in vendita, al prezzo più alto, a seguito di procedura di invito
pubblico ad offrire, della quale sia data adeguata pubblicità almeno su due
quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due periodici a diffusione
locale, di durata non inferiore al mese, esperito telematicamente attraverso
il sito INTERNET della medesima Agenzia.
437.
Le alienazioni di cui al comma 436 non sono soggette alla disposizione di cui
al comma 113 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali. Non sono
altresì soggette alla disposizione di cui al primo periodo le alienazioni
effettuate direttamente dalla Agenzia del demanio a trattativa privata, a
seguito di asta pubblica deserta, aventi ad oggetto immobili di valore
inferiore a 250.000 euro; in caso di valore pari o superiore al predetto
importo, il diritto di prelazione è esercitato dall’ente locale entro quindici
giorni dal ricevimento della comunicazione della determinazione a vendere, e
delle relative condizioni, da parte dell’Agenzia del demanio.
438.
Relativamente agli immobili di cui al comma 436 è fatto salvo il diritto di
prelazione in favore dei concessionari, dei conduttori nonchè dei soggetti
che si trovano comunque nel godimento dell’immobile oggetto di alienazione, a
condizione che gli stessi abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti
dall’amministrazione competente.
439.
Le disposizioni agevolative previste dalla normativa vigente in favore di
enti locali territoriali e di enti pubblici e privati, in materia di utilizzo
di beni immobili di proprietà statale sono applicate in regime di reciprocità
in favore delle amministrazioni dello Stato che a loro volta utilizzano, per
usi governativi, immobili di proprietà degli stessi enti.
440. Il regio decreto-legge 10 settembre 1923,
n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è abrogato.
441.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
alloggi di cui all’articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento,
ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono,
entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all’accertamento di
eventuali difformità urbanistico-edilizie. Le disposizioni del presente comma
non si applicano agli alloggi realizzati in favore dei profughi ai sensi
dell’articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137, nonchè agli alloggi
di cui al comma 442.
442.
Al fine di consentire la regolare e sollecita conclusione delle procedure e
in coerenza con l’articolo 4, comma 223, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, il comma 27 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993,
n. 560, si interpreta nel senso che gli alloggi attualmente di proprietà
statale realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, sono ceduti
in proprietà agli assegnatari o loro congiunti, in possesso dei requisiti
previsti dalla predetta legge. Per la determinazione delle condizioni di
vendita, ivi comprese la fissazione del prezzo e le modalità di pagamento, si
fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della
domanda di acquisto dell’alloggio.
443.
Dopo il comma 13-bis dell’articolo 27 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, sono aggiunti i seguenti:
«13-ter.
In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis, il Ministero
della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con
l’Agenzia del demanio, individua entro il 28 febbraio 2005 beni immobili
comunque in uso all’Amministrazione della difesa, non più utili ai fini
istituzionali, da dismettere e, a tal fine, consegnare al Ministero
dell’economia e delle finanze e, per esso, all’Agenzia del demanio.
13-quater.
Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter
entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere
assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di cui ai commi da 6 a 8. Gli
immobili individuati sono stimati a cura dell’Agenzia del demanio nello stato
di fatto e di diritto in cui si trovano.
13-quinquies. La Cassa depositi e prestiti
concede, entro trenta giorni dalla data di individuazione degli immobili di
cui al comma 13-ter, anticipazioni finanziarie della quota come sopra
determinata, pari al valore degli immobili individuati, per un importo
complessivo non inferiore a 954 milioni di euro e, comunque, non superiore a
1.357 milioni di euro. Le condizioni generali ed economiche delle
anticipazioni sono stabilite in conformità con le condizioni praticate sui
finanziamenti della gestione separata di cui all’articolo 5, comma 8. Il
Ministro dell’economia e delle finanze provvede al rimborso delle somme
anticipate e dei connessi oneri finanziari a valere sui proventi delle
dismissioni degli immobili. Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e
prestiti sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al Dicastero della Difesa su appositi fondi relativi ai consumi
intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della
gestione, sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e
delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle
Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.
13-sexies. Fermo restando quanto previsto al
comma 13-quinquies, a valere sulle risorse derivanti dall’applicazione
delle procedure di valorizzazione e dismissione dei beni immobili
dell’Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, ai
sensi dei commi 13 e 13-bis, e individuati dal Ministero della difesa,
Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l’Agenzia del
demanio, per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 una somma di 30 milioni di
euro è destinata all’ammodernamento e alla ristrutturazione degli arsenali
della Marina militare di Augusta, La Spezia e Taranto. Inoltre, una somma di
30 milioni di euro per l’anno 2005 è destinata al finanziamento di un
programma di edilizia residenziale in favore del personale delle Forze armate
dei ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente».
444.
Le finalità di cui all’articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28,
e successive modificazioni, possono essere conseguite anche attraverso il
ricorso alla locazione, anche finanziaria, con l’utilizzo delle risorse non
ancora impegnate alla data del 31 dicembre 2004.
445.
Il comma 65 dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è
abrogato.
446.
Per conseguire obiettivi di contenimento, razionalizzazione, ottimizzazione e
programmazione della spesa pubblica destinata ad interventi edilizi sul patrimonio
immobiliare dello Stato, fermo restando il quadro normativo vigente, ed in
particolare le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
le amministrazioni dello Stato e le Agenzie fiscali, ad eccezione degli
organi costituzionali e degli organismi di sicurezza, provvedono, ai fini del
coordinamento, del monitoraggio e della ottimale gestione del patrimonio
dello Stato a comunicare all’Agenzia del demanio:
a)
entro il 30 ottobre di ogni anno, gli schemi di programma triennali e gli
elenchi annuali redatti ai sensi dell’articolo 14 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 22 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2004, relativi all’esecuzione di
interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed
e1), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, su immobili di proprietà dello Stato;
b)
i programmi triennali e gli elenchi annuali definitivi, di cui alla lettera a),
entro un mese dalla data della loro approvazione da parte dei competenti
organi, secondo i rispettivi ordinamenti. Identica comunicazione è dovuta in
tutti i casi di variazione apportata ai programmi triennali e agli elenchi
annuali dei lavori;
c) ogni tre mesi, il
consuntivo relativo allo stato di realizzazione degli interventi previsti
negli elenchi annuali nonchè ai lavori di importo inferiore alla soglia
prevista dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, eventualmente eseguiti
nell’anno considerato;
d) entro il 31 ottobre
di ogni anno, le previsioni in ordine ai fabbisogni annuali di nuovi spazi
allocativi, necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali,
nonchè le previsioni in ordine alle superfici il cui utilizzo è ritenuto non
più necessario all’esecuzione delle predette finalità.
447.
L’Agenzia del demanio elabora linee guida tecnico-operative per la formazione
o l’aggiornamento dei programmi triennali degli interventi, finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, e fornisce alle
amministrazioni di cui al comma 446 il supporto informatico per la redazione
e la trasmissione dei programmi triennali e degli elenchi annuali.
448.
L’Agenzia del demanio, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta al Ministero
dell’economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte in
attuazione delle disposizioni di cui al comma 447.
449.
I piani di investimento immobiliare deliberati dall’INAIL sono approvati dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, e gli investimenti sono orientati alle finalità
annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti
il Ministro della salute e il Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca.
450.
Il Ministro dell’economia e delle finanze, con uno o più decreti, avvia
programmi di dismissioni immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni
di fondi immobiliari o cessioni dirette. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, possono essere trasferiti, a prezzo di mercato, a
Infrastrutture Spa, tratti di rete stradale nazionale di cui all’articolo 7,
comma 1-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assoggettabili a
pedaggio figurativo comunque non a carico degli utenti. Il prezzo è fissato
con modalità concordate tra il Ministero dell’economia e delle finanze, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Infrastrutture Spa. Le
modalità di pianificazione, gestione e manutenzione dei tratti di cui al
secondo periodo rimangono le stesse della restante rete stradale di interesse
nazionale e saranno disciplinate da apposita convenzione. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, vengono ridefiniti entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i rapporti finanziari tra ANAS
Spa, Infrastrutture Spa e i Ministeri interessati.
451.
È fatta salva l’applicazione delle disposizioni del codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
452.
Per il completamento degli interventi infrastrutturali necessari a garantire
l’integrale attuazione della Convenzione tra l’Italia e la Francia, conclusa
a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973, n. 475, è
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per dodici anni, a decorrere dal
2005, a valere sulle risorse previste dall’articolo 19-bis, comma 1,
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la
realizzazione delle opere di viabilità stradale e autostradale speciale e di
grande comunicazione connesse al percorso di cui alla stessa Convenzione. A
tal fine, per garantire effettività alla realizzazione delle iniziative in
grado di potenziare e rendere più efficiente la grande viabilità lungo il
percorso tra Italia e Francia, viene assicurata priorità al completamento
degli interventi infrastrutturali stradali e di grande attraversamento viario
nelle località in cui sono ubicati gli immobili di cui all’articolo 17 della
citata Convenzione per i quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, sia già perfezionata la fase della progettazione preliminare.
453.
Per consentire l’inizio dei lavori relativi alla strada statale n. 38
previsti dalla delibera del CIPE del 21 dicembre 2001 per l’accesso alla
Valtellina, è autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro, a
favore dell’ANAS Spa, a decorrere dall’anno 2005. La Cassa depositi e
prestiti è autorizzata a intervenire a favore dell’ANAS Spa ai sensi dell’articolo
47 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
454.
All’articolo 24, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le
parole: «alla procedura» sono inserite le seguenti: «di esecuzione di lavori
e».
455.
Per la realizzazione ed il completamento di interventi infrastrutturali
necessari ad assicurare la tutela dell’ambiente in relazione ad opere di
interesse nazionale per il collegamento tra le grandi reti viarie urbane ed
extraurbane delle città metropolitane a più intensa circolazione viaria,
nonchè tra nodi di scambio portuali ed aeroportuali ed aree urbane attraverso
aree naturali protette, è istituito, nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per la viabilità con una
dotazione di 12 milioni di euro per l’anno 2005 e di 5 milioni di euro per
l’anno 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da
emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuati gli interventi ammessi alla fruizione dei contributi e gli
importi massimi erogabili per ciascun intervento, nel rispetto delle
disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
456.
Per la concessione di contributi alla realizzazione di infrastrutture ad
elevata automazione e a ridotto impatto ambientale di supporto a nodi di
scambio viario intermodali è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti da emanare, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di intervento che
possono fruire dei contributi e gli importi massimi erogabili per ciascun
intervento, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti
di Stato.
457.
Per la prosecuzione degli interventi previsti all’articolo 4, comma 158,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 3
milioni di euro per l’anno 2005.
458.
È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 allo
scopo della prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti ai sensi
dell’articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
459.
Per le finalità di cui all’articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, come rideterminate dal comma 180 dell’articolo 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 3 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166.
460.
Fermo restando quanto disposto dall’articolo 6, commi 1, 2 e 3, del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, l’articolo 12 della legge 16
dicembre 1977, n. 904, non si applica alle società cooperative e loro
consorzi a mutualità prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione
I, del codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione e
transitorie, e che sono iscritti all’Albo delle cooperative sezione
cooperative a mutualità prevalente di cui all’articolo 223-sexiesdecies delle
disposizioni di attuazione del codice civile:
a)
per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative
agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
b)
per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre
cooperative e loro consorzi.
461.
L’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, e successive modificazioni, non si applica limitatamente alla
lettera a) del comma 1.
462.
L’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, e successive modificazioni, si applica limitatamente al reddito
imponibile derivante dall’indeducibilità dell’imposta regionale sulle
attività produttive.
463.
Le previsioni di cui ai commi da 460 a 462 non si applicano alle cooperative
sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
Resta, in ogni caso, l’esenzione da imposte e la deducibilità delle somme
previste dall’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e
successive modificazioni.
464.
A decorrere dall’esercizio in corso al 31 dicembre 2004, in deroga
all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per le società
cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente
l’applicabilità dell’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è
limitata alla quota del 30 per cento degli utili netti annuali, a condizione
che tale quota sia destinata ad una riserva indivisibile prevista dallo
statuto.
465.
Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società
cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall’articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e
successive modificazioni, sono indeducibili per la parte che supera
l’ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi
spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90 per
cento.
466.
Le disposizioni dei commi da 460 a 465 si applicano a decorrere dai periodi
d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.
467.
Al numero 41-bis) della tabella A, parte seconda, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
ricomprese, a decorrere dal 1º gennaio 2005, anche le prestazioni di cui ai
numeri 18), 19), 20) e 21) dell’articolo 10 del predetto decreto n. 633
del 1972, e successive modificazioni, rese, in favore dei soggetti indicati
nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi, sia
direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in
genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8
novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di maggior favore ai
sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460. Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse nel
limite di spesa di 10 milioni di euro annui. Il Ministro dell’economia e
delle finanze provvede, con propri decreti, a dare attuazione al presente
comma.
468.
All’articolo 11, comma 4, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, il secondo
periodo è soppresso.
469.
All’articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Qualora a detti consorzi, esistenti alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, fossero associati anche soggetti diversi dalle banche,
l’esenzione si applica limitatamente alle prestazioni rese nei confronti
delle banche, a condizione che il relativo ammontare sia superiore al 50 per
cento del volume d’affari»;
b)
il comma 4 è abrogato.
470.
All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 11,
è inserito il seguente:
«11-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 la
pubblicità, in qualunque modo realizzata negli impianti utilizzati per
manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila
posti, è da considerarsi, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in
rapporto di occasionalità rispetto all’evento sportivo direttamente
organizzato».
471.
A decorrere dal 1º gennaio 2005, le disposizioni che disciplinano le modalità
di liquidazione e di versamento dell’imposta sul valore aggiunto contenute
nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000,
n. 370, e nel regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
24 ottobre 2000, n. 366, non si applicano ai soggetti che nell’anno
solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un importo
superiore a 2 milioni di euro. I soggetti di cui al presente comma hanno
facoltà di eseguire le annotazioni relative alle operazioni effettuate entro
il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
472.
All’articolo 4, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, dopo il terzo periodo, è inserito il
seguente: «In tal caso resta altresì sospesa la procedura di riscossione
dell’imposta sul valore aggiunto gravante sulle accise stesse».
473.
Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale
sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o nel rendiconto
dell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, possono essere
assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e
dell’imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 10 per
cento. La disposizione del primo periodo non si applica alle riserve per
ammortamenti anticipati.
474.
Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29
dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413, e 21 novembre
2000, n. 342, compresi quelli costituiti ai sensi dell’articolo 14 della
legge 21 novembre 2000, n. 342, l’imposta sostitutiva di cui al comma
473 è ridotta al 4 per cento.
475.
Le riserve e i fondi di cui al comma 473 e i saldi attivi di cui al comma
474, assoggettati all’imposta sostitutiva, non concorrono a formare il
reddito imponibile dell’impresa ovvero della società e dell’ente e in caso di
distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d’imposta
previsto dall’articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408,
dall’articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e
dall’articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.
476.
L’imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa
all’esercizio di cui al comma 473 ed è versata, in unica soluzione, entro il
termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di tale esercizio.
477.
L’imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in
parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se l’imposta
sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la
corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all’articolo 2365 del
codice civile, con le modalità di cui all’articolo 2445, secondo comma, del
medesimo codice.
478.
Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni
e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi.
479.
Il Fondo bieticolo nazionale di cui all’articolo 3 del decreto-legge 21 dicembre
1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1991, n. 48, è incrementato della somma di 10 milioni di euro per l’anno
2005.
480.
Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Per i soggetti di cui all’articolo 20
non trova applicazione l’imposta sulla pubblicità»;
b) all’articolo 20,
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il presente articolo si applica alle
persone fisiche che non intendono affiggere manifesti negli spazi previsti
dall’articolo 20-bis»;
c) dopo l’articolo 20,
è inserito il seguente:
«Art. 20-bis. – (Spazi riservati ed esenzione dal
diritto). – 1. I comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi
totali per l’affissione dei manifesti ai soggetti di cui all’articolo 20. La
richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti
per i soggetti di cui all’articolo 20 e deve avvenire secondo le modalità
previste dal presente decreto e dai relativi regolamenti comunali. Il comune
non fornisce personale per l’affissione. L’affissione negli spazi riservati è
esente dal diritto sulle pubbliche affissioni.
2.
Le violazioni ripetute e continuate delle norme in materia d’affissioni e
pubblicità commesse fino all’entrata in vigore della presente disposizione,
mediante affissioni di manifesti politici ovvero di striscioni e mezzi
similari possono essere definite in qualunque ordine e grado di giudizio
nonchè in sede di riscossione delle somme eventualmente iscritte a titolo
sanzionatorio, mediante il versamento, a carico del committente responsabile,
di una imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse e ripetute a
100 euro per anno e per provincia. Tale versamento deve essere effettuato a
favore della tesoreria del comune competente o della provincia qualora le
violazioni siano state compiute in più di un comune della stessa provincia;
in tal caso la provincia provvede al ristoro, proporzionato al valore delle
violazioni accertate, ai comuni interessati, ai quali compete l’obbligo di
inoltrare alla provincia la relativa richiesta entro il 30 settembre 2005. In
caso di mancata richiesta da parte dei comuni, la provincia destinerà le entrate
al settore ecologia. La definizione di cui al presente comma non dà luogo ad
alcun diritto al rimborso di somme eventualmente già riscosse a titolo di
sanzioni per le predette violazioni. Il termine per il versamento è fissato,
a pena di decadenza dal beneficio di cui al presente comma, al 31 maggio
2005. Non si applicano le disposizioni dell’articolo 15, commi 2 e 3, della
legge 10 dicembre 1993, n. 515»;
d)
all’articolo 23, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Se il manifesto riguarda l’attività di
soggetti elencati nell’articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui
che materialmente è colto in flagranza nell’atto d’affissione. Non sussiste
responsabilità solidale»;
e) all’articolo 24,
dopo il comma 5-bis è aggiunto il seguente:
«5-ter. Se il manifesto riguarda l’attività di
soggetti elencati nell’articolo 20, il responsabile è esclusivamente colui
che materialmente è colto in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste
responsabilità solidale».
481.
All’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il
comma 13-quater, è aggiunto il seguente:
«13-quinquies. Se il manifesto riguarda
l’attività di soggetti elencati nell’articolo 20 del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, il responsabile è
esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto di
affissione. Non sussiste responsabilità solidale».
482.
Alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo 6 è aggiunto il seguente comma:
«È responsabile esclusivamente colui che
materialmente è colto in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste
responsabilità solidale»;
b)
all’articolo 8 è aggiunto il seguente comma:
«È
responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza
nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale».
483.
Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 15,
comma 3, le parole: «sono a carico, in solido, dell’esecutore materiale e del
committente responsabile» sono sostituite dalle seguenti: «sono a carico
esclusivamente dell’esecutore materiale. Non sussiste responsabilità solidale
neppure del committente»;
b)
all’articolo 15, comma 19, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
responsabilità in materia di manifesti è personale e non sussiste
responsabilità neppure del committente».
484.
Le disposizioni di cui all’articolo 4, commi 181, 182, 183, 184, 185 e 186,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono estese alle spese sostenute
nell’anno 2005. Il relativo limite di spesa per l’anno 2006 resta fissato in
95 milioni di euro.
485.
Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto
dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al
pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi
dell’articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive
modificazioni, può essere aumentata l’aliquota di base della tassazione dei
tabacchi lavorati, di cui all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggiore gettito
complessivo pari a 500 milioni di euro per l’anno 2005 e a 1.000 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2006.
486.
Per il perseguimento di obiettivi di pubblico interesse, ivi compresi quelli di
difesa della salute pubblica, con provvedimento direttoriale del Ministero
dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
sentito il Ministero della salute, possono essere individuati criteri e
modalità di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico dei
tabacchi lavorati.
487.
La vendita al pubblico delle sigarette è ammessa esclusivamente in pacchetti
confezionati con dieci o venti pezzi.
488.
Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale
sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali delle
ritenute previste dagli articoli 2, nono comma, della legge 6 agosto 1967,
n. 699, e successive modificazioni, e 17, quarto comma, della legge 29
gennaio 1986, n. 25, sono sostituite con una ritenuta unica del 6 per
cento.
489.
Il primo comma dell’articolo 2 della legge 2 agosto 1982, n. 528, è
sostituito dal seguente:
«Il
gioco del lotto si basa sull’utilizzo dei numeri da 1 a 90 inclusi, sopra le
ruote di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma,
Torino, Venezia, e sopra la ruota denominata ruota nazionale. I cinque numeri
estratti determinano le vincite relativamente a ciascuna ruota. Le estrazioni
della ruota nazionale sono svolte in Roma».
490.
Le scommesse sulla ruota nazionale si effettuano puntando sulla ruota stessa
con esclusione di tutte le altre ruote. La raccolta delle scommesse sulla
ruota nazionale viene effettuata dal concessionario del gioco del lotto attraverso
la rete automatizzata del lotto.
491.
Il primo ed il secondo comma dell’articolo 8 della legge 2 agosto 1982,
n. 528, sono sostituiti dai seguenti:
«I
premi sono fissati come appresso:
a) sorti del gioco:
premi per ogni combinazione;
b)
estratto semplice: undici volte e duecentotrentadue millesimi della posta;
c) estratto
determinato: cinquantacinque volte la posta;
d) ambo:
duecentocinquanta volte la posta;
e) terno:
quattromilacinquecento volte la posta;
f) quaterna:
centoventimila volte la posta;
g) cinquina:
seimilioni di volte la posta.
Il
premio massimo cui può dar luogo ogni scontrino di giocata, comunque sia
ripartito tra le poste l’importo delle scommesse, non può eccedere la somma
di 6 milioni di euro».
492.
Resta fermo quanto stabilito dal terzo comma dell’articolo 8 della legge 2
agosto 1982, n. 528.
493.
È istituita la scommessa dell’estratto determinato. La giocata dell’estratto
determinato si effettua aggiungendo all’indicazione del numero pronosticato
la specificazione relativa alla successione ordinale di primo, secondo,
terzo, quarto e quinto estratto.
494.
Con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere istituita
una ulteriore estrazione settimanale del gioco del lotto abbinata al concorso
Enalotto.
495.
All’articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, la lettera b) è
abrogata.
496.
La disposizione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 39 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si intende nel senso che dalle
date del 1º gennaio e 1º maggio 2004, previste in funzione del rilascio o
meno del nulla osta, gli apparecchi e congegni di cui alla medesima
disposizione, se non convertiti in apparecchi e congegni per il gioco lecito,
sono illeciti ancorchè non consentano il prolungamento o la ripetizione della
partita.
497.
L’esenzione di cui all’articolo 10, primo comma, numero 6), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alla
raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui
all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete
per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa.
498.
È istituita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con provvedimento direttoriale del Ministero dell’economia e delle
finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il
Ministero delle politiche agricole e forestali – Dipartimento della qualità
dei prodotti agroalimentari e dei servizi, una nuova scommessa ippica a
totalizzatore, proposta dall’UNIRE. Con il medesimo provvedimento sono
stabilite le disposizioni attuative relative alla nuova scommessa ippica, da
effettuarsi nelle reti dei punti di vendita dei concorsi pronostici, delle
agenzie ippiche e sportive nonchè negli ippodromi, tenendo conto che la
raccolta deve essere ripartita assegnando il 72 per cento come montepremi e
compenso per l’attività di gestione della scommessa, l’8 per cento come
compenso dell’attività dei punti di vendita, il 6 per cento come entrate
erariali sotto forma di imposta unica e il 14 per cento come prelievo a
favore dell’UNIRE.
499. All’articolo
39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 7-bis
è inserito il seguente:
«7-ter.
La sanzione di cui alla lettera c) del comma 7 è applicata al gestore
di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 7, lettere a)
e c), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, in tutti i casi nei quali i predetti
apparecchi, installati presso esercizi pubblici, risultino non conformi alle
prescrizioni normative e alle regole tecniche definite ai sensi dell’articolo
22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
500. All’articolo
38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 3 e al comma 4, le parole:
«comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7».
501. All’articolo
38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi 1 e 2 sono abrogati.
502. Il Ministero
dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce
i requisiti tecnici dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di
cui all’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
tali da assicurarne la controllabilità a distanza. Gli eventuali costi di
rilascio dei predetti documenti sono a carico dei richiedenti.
503. All’articolo
30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31
dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005».
504. All’articolo
2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, le parole: «Per l’anno 2003 e per l’anno 2004» sono sostituite
dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004 e 2005».
505. Per l’anno
2005 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro
dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui
all’articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
506.
All’articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313,
concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: «anni dal 1998 al 2004» sono
sostituite dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2005»;
b)
il comma 5-bis è abrogato.
507.
Il termine previsto dall’articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002,
n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2004 dall’articolo 2, comma
19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente prorogato al
31 dicembre 2005.
508.
All’articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2005».
509.
All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i cinque periodi
d’imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «per i sei periodi d’imposta successivi l’aliquota è stabilita
nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 1º
gennaio 2005 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».
510.
Per l’anno 2005 sono prorogate le disposizioni di cui all’articolo 11 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388.
511.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31
dicembre 2005, si applicano:
a)
le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni
stabilizzate, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, nonchè la disposizione contenuta nell’articolo
1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il
medesimo periodo, l’aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d)
è stabilita in euro 256,70 per mille litri;
b)
le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1º
ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in
materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati
nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui
all’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in
materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con
biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del
decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
e) le disposizioni in
materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili,
di cui all’articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
f) le disposizioni in
materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati
nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona
climatica E, di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448;
g) le disposizioni in
materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per
autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni
della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell’articolo 21 della legge 27
dicembre 2002, n. 289;
h) le disposizioni in
materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra, di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
512.
Al fine di favorire l’accesso al credito alle imprese agricole ed
agroalimentari, a decorrere dal 1º gennaio 2005 la gestione degli interventi
di sostegno finanziario di cui all’articolo 36 della legge 2 giugno 1961,
n. 454, e successive modificazioni, e la relativa dotazione finanziaria
è attribuita all’ISMEA. L’ISMEA senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni
giuridiche dei quali l’attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di
cui al presente comma è titolare in forza di leggi, di provvedimenti
amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi
trasferiti.
513.
Per l’anno 2004 non si fa luogo all’emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri previsto dall’articolo 8, comma 5, della legge 23
dicembre 1998, n. 448. La presente disposizione entra in vigore il
giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.
514.
È abrogato il comma 4 dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448.
515.
A decorrere dal 1º gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, l’aliquota
prevista nell’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione
utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di
massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di euro
33,21391 per mille litri. Per i soggetti che si avvalgono del beneficio di
cui all’articolo 8, comma 10, lettera e), della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, la riduzione di aliquota di
cui al primo periodo è limitata ad euro 16,03656 per mille litri.
516.
La riduzione prevista al comma 515, primo periodo, si applica altresì ai
seguenti soggetti:
a)
agli enti pubblici e alle imprese pubbliche locali esercenti l’attività di
trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e
relative leggi regionali di attuazione;
b)
alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale
di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE)
n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni,
e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
c) agli enti pubblici
e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto
di persone.
517.
Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione
di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 515 e
516 del presente articolo presentano, entro il 30 giugno 2005, apposita
dichiarazione ai competenti uffici dell’Agenzia delle dogane, secondo le
modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina
dell’agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto
merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000,
n. 277. Tali effetti, anche per l’agevolazione fiscale di cui al
predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al
titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
518.
Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera b),
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l’anno 2005 una
ulteriore spesa di 15 milioni di euro, di cui 6,5 milioni di euro quale
copertura dell’onere relativo all’anno 2004 e 8,5 milioni di euro quale
copertura dell’onere relativo all’anno 2005.
519.
Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera c),
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata per l’anno 2005 una ulteriore
spesa di 20 milioni di euro.
520. All’articolo
22, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, le parole: «dal 1º gennaio 2003» sono sostituite dalle
seguenti: «dal 1º gennaio 2005». Al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, all’articolo 21, comma 6-ter, le parole: «lire 30
miliardi annui» sono sostituite dalle seguenti: «73 milioni di euro annui».
521. Il comma 6
dell’articolo 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«6.
Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824
90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per
accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La
fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata
in regime di deposito fiscale. Nell’ambito di un programma della durata di
sei anni, a decorrere dal 1º gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2010, il
biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall’accisa nei
limiti di un contingente annuo di 200.000 tonnellate. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle
attività produttive, dell’ambiente e della tutela del territorio e delle
politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti che gli
operatori, e i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari,
devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonchè le
caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le
percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalità di
distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle
more dell’entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in
quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. Per il
trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in
quanto applicabili, le disposizioni dell’articolo 61.
6.1. Entro il 1º settembre di ogni anno di
validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle attività
produttive e delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero
dell’economia e delle finanze i costi industriali medi del biodiesel e delle
materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell’anno solare
precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la
sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle
attività produttive, dell’ambiente e della tutela del territorio e delle
politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno
di validità del programma di cui al comma 6, è eventualmente rideterminata la
misura dell’agevolazione di cui al medesimo comma 6.
6.2.
Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del
contingente che risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in
consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro
assegnate per l’anno in questione, purchè vengano immessi in consumo entro il
successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote
risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse
sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli
altri beneficiari».
522. L’efficacia
delle disposizioni di cui al comma 521 è subordinata, ai sensi dell’articolo
88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla
preventiva approvazione da parte della Commissione europea.
523. All’articolo
11, comma 1, lettere a) e b), del regolamento recante norme per
la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio
di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le
parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni».
524. In
ottemperanza alla decisione della Commissione europea n. C(2004)2638 FIN
dell’8 settembre 2004, l’articolo 94, comma 14, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, è abrogato.
525.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 54 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e successive modificazioni, è ridotta, per l’anno 2005, di 15
milioni di euro.
526.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 55 della citata legge n. 448
del 2001, e successive modificazioni, è ridotta, per l’anno 2005, di 50
milioni di euro.
527. Tra i
soggetti di cui all’articolo 44, comma 9-quinquies, del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, sono ricompresi anche coloro che ricoprono
cariche sindacali. Al citato comma 9-quinquies dell’articolo 44 del
decreto-legge n. 269 del 2003, le parole: «periodi anteriori al 1º
gennaio 2002» sono sostituite dalle seguenti: «periodi anteriori al 1º
gennaio 2003» e le parole: «possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo
2004» sono sostituite dalle seguenti: «possono esercitare tale facoltà entro
il 31 marzo 2005».
528. In virtù del
combinato disposto dell’articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e dell’articolo 36 della legge della Regione siciliana 31 maggio
2004, n. 9, e successive modificazioni, i benefici di cui all’articolo
133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si intendono trasferiti, alle
medesime condizioni di cofinanziamento regionale ivi previste, all’articolo
134 della medesima legge n. 388 del 2000, nei limiti delle norme di
contabilità di Stato.
529. All’articolo
195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis.
A decorrere dal 1º gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative
pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento
all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a
50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite».
530. È
autorizzata la spesa di 1.770.000 euro per l’anno 2005, a sostegno delle
realtà calcistiche femminili FIGC – Divisione Calcio Femminile – di serie A,
A2 e B per ciascuna stagione calcistica da ripartire nel seguente modo:
a) 50.000 euro per
ciascuna delle squadre iscritte al campionato di serie A (per la stagione
2004-2005 n. 12 squadre regolarmente iscritte);
b)
25.000 euro per ciascuna delle 24 squadre iscritte al campionato di serie A2
(per la stagione 2004-2005 due gironi da 12 squadre ciascuno);
c) 10.000 euro per
ciascuna delle 57 squadre iscritte al campionato di serie B (per la stagione
2004-2005 cinque gironi da 12, 11, 11 squadre regolarmente iscritte).
531. Il
contributo di cui al comma 530 è corrisposto alle società di serie A e A2
presso le quali risultano iscritte, oltre al proprio campionato di
competenza, almeno tre squadre giovanili, di cui una appartenente al settore
Primavera, e due sotto l’egida del settore scolastico, ed a quelle di serie B
presso le quali risulta iscritta una squadra del settore giovanile.
532. I contributi
a sostegno dell’attività professionistica delle suddette squadre non sono
cumulabili con altro genere di finanziamenti di enti pubblici, nazionali o
locali. Nel caso le suddette squadre fossero beneficiarie di contributo da
parte di ente pubblico, la quota ad esse spettante in base al comma 530 verrà
calcolata, a defalcazione, sulla base di quanto già percepito da altri enti
pubblici.
533. In caso di
rimanenza delle risorse individuate al comma 530, le stesse vengono
accantonate per l’anno successivo ad integrazione di quanto già impegnato.
534. Le risorse
di cui al comma 530 vengono erogate mediante bandi dalle amministrazioni
regionali in quota pari al numero di squadre iscritte e partecipanti, di anno
in anno, ai campionati FIGC – Divisione Calcio Femminile – delle Serie A, A2
e B.
535. Per il
finanziamento del fondo istituito con la legge 27 dicembre 2002, n. 288,
per la concessione dell’assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o
per servizio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2005 e
di 15 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007.
536. Nei casi in
cui l’articolo 1 della legge 24 aprile 2003, n. 92, abbia avuto applicazione,
perchè il limite di età pensionabile era inferiore a quello di 70 anni
previsto, sia pure in via facoltativa, dal decreto-legge 28 maggio 2004,
n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004,
n. 186, il periodo di tre anni di permanenza in servizio, su richiesta,
previsto per i perseguitati politici antifascisti o razziali dal citato
articolo 1 della legge 21 aprile 2003, n. 92, si deve intendere fruibile
a partire dal nuovo limite di età pensionabile, sia pure facoltativo, di 70
anni, ai sensi dell’articolo 1-quater del decreto-legge n. 136
del 2004, ed alle medesime condizioni di sospensione dei versamenti
contributivi ivi previste.
537. Onde poter
assicurare la continuità nel processo di risanamento e riorganizzazione e il
conseguente rilancio del territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e
Molise, è autorizzato un contributo straordinario di 4,5 milioni di euro per
l’anno 2005 a favore dell’Ente Parco.
538. Il fondo per
il finanziamento ordinario delle università statali è implementato per l’anno
2005 di 11 milioni di euro.
539. I termini
previsti per l’applicazione della disciplina del conto economico, di cui al
comma 2 dell’articolo 115 del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77, sono differiti all’anno 2004 e all’anno 2006, rispettivamente per
i comuni di cui ai numeri 4) e 4-bis) del comma 1, lettera d),
dell’articolo 8 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.
540. Ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, l’articolo 4 del regio decreto-legge 13 aprile 1939,
n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,
n. 1249, si interpreta nel senso che i fabbricati e le costruzioni
stabili sono costituiti dal suolo e dalle parti ad esso strutturalmente
connesse, anche in via transitoria, cui possono accedere, mediante qualsiasi
mezzo di unione, parti mobili allo scopo di realizzare un unico bene
complesso. Pertanto, concorrono alla determinazione della rendita catastale,
ai sensi dell’articolo 10 del citato regio decreto-legge, gli elementi
costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali
esigenze di un’attività industriale o commerciale anche se fisicamente non
incorporati al suolo. I trasferimenti erariali agli enti locali interessati
sono conseguentemente rideterminati per tutti gli anni in riferimento.
541. Per far
fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, al fine di
potenziare l’impiego del poliziotto e del carabiniere di quartiere, oltre
alle autorizzazioni alle assunzioni eventualmente disposte ai sensi
dell’articolo 3, commi 54 e 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
sono stanziati 32 milioni di euro per l’anno 2005, 56 milioni di euro per
l’anno 2006, 86 milioni di euro per l’anno 2007 e 88 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2008, per l’assunzione, in deroga a quanto previsto dal
comma 53 del medesimo articolo 3 della legge n. 350 del 2003 e dalla
presente legge, di 1.324 agenti della Polizia di Stato e di 1.400
carabinieri, come incremento d’organico dei rispettivi ruoli.
542. Alla
copertura dei posti per agente della Polizia di Stato di cui al comma 541, si
provvede:
a)
nel limite di 730 posti per l’anno 2005, mediante reclutamento riservato
prioritariamente agli agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato, in
servizio al momento della presentazione delle domande e, per il restante, ai
giovani che, al momento della presentazione delle domande, hanno concluso il
periodo di servizio di leva nella Polizia di Stato o nell’Arma dei
carabinieri quali ausiliari da almeno un anno e da non più di quattro anni,
secondo le modalità ed i criteri stabiliti con decreto del capo della polizia
– direttore generale della pubblica sicurezza, d’intesa con il capo di stato
maggiore della difesa. Anche al predetto personale si applica la disciplina
prevista per gli agenti ausiliari trattenuti che abbiano chiesto di essere
ammessi nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato;
b)
per i restanti 594 posti, per l’anno 2006, per 267 posti, attraverso i
volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo le
modalità previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a
partire da quello indetto in data 30 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 36 dell’8 maggio 2001. Quanto ai
restanti 327 posti, si provvede attraverso l’immissione diretta dei volontari
in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente
collocati nelle graduatorie di cui all’articolo 16, comma 3, della legge 23
agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del
medesimo articolo.
543. Per la
copertura dei posti per carabiniere di cui al comma 541, l’Arma dei
carabinieri è autorizzata a procedere ad un reclutamento di carabinieri in
ferma quadriennale:
a) nel limite di 770
posti per l’anno 2005, mediante reclutamento riservato ai carabinieri
ausiliari che abbiano completato il servizio di leva, ovvero in ferma
biennale o richiamati nelle forze di completamento, oppure ai carabinieri
ausiliari, congedati da non oltre un anno, da riammettere in servizio ai
sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e
successive modificazioni;
b)
per i restanti 630 posti, per l’anno 2006, per 441 posti, attraverso i
volontari di truppa delle Forze armate, in servizio o in congedo secondo le
modalità previste dai bandi di concorso ai sensi del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, a
partire da quello indetto in data 4 giugno 2002 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 47 del 14 giugno 2002. Quanto ai
restanti 189 posti, si provvede attraverso l’immissione diretta dei volontari
in ferma prefissata di un anno delle Forze armate idonei ed utilmente
collocati nelle graduatorie di cui all’articolo 16, comma 3, della legge 23
agosto 2004, n. 226, in aggiunta alle immissioni di cui al comma 4 del
medesimo articolo.
544. Per
l’attuazione del programma di cooperazione AENEAS, di cui al Regolamento (CE)
n. 491/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004,
finalizzato a dare ai Paesi terzi interessati assistenza finanziaria e
tecnica in materia di flussi migratori e di asilo, nonchè per proseguire gli
interventi intesi a realizzare nei Paesi di accertata provenienza di flussi
di immigrazione clandestina apposite strutture è autorizzata la spesa di 23
milioni di euro iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero
dell’interno per l’anno 2005 e di 20 milioni di euro per l’anno 2006.
545. La spesa di
cui al comma 544 è ripartita nel corso delle gestioni tra le unità
previsionali di base interessate con decreto del Ministro dell’interno da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e
delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.
546. Per
conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia nello svolgimento
dei compiti e delle funzioni istituzionali, nonchè per avviare la graduale
sostituzione del contingente dei vigili del fuoco ausiliari di leva, la
dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata
fino ad un massimo di cinquecento unità complessive. Con decreto del Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si
provvede alla distribuzione per qualifiche dirigenziali e per profili
professionali delle unità portate in aumento ai sensi della presente
disposizione nel limite di spesa di euro 5 milioni per l’anno 2005, euro 12
milioni per l’anno 2006 ed euro 13 milioni a decorrere dal 2007. Con
successivo decreto del Ministro dell’interno, da comunicare al Ministro per
la funzione pubblica, si provvede alla ripartizione per sedi di servizio
delle unità portate in aumento ai sensi della presente disposizione. Alla
copertura dei posti derivanti dal presente incremento di organico disponibili
nel profilo di vigile del fuoco si provvede: nella misura del 50 per cento,
mediante l’assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a
centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto
direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998; per il rimanente 50 per
cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si
provvede mediante l’assunzione degli idonei della graduatoria del concorso
per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto
direttoriale in data 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
4ª serie speciale, n. 92 del 20 novembre 2001. Le predette graduatorie
rimangono valide fino al 31 dicembre 2006. Le assunzioni del personale
portato in aumento ai sensi della presente disposizione sono effettuate in
deroga alle vigenti procedure di programmazione ed approvazione.
547. Per il
potenziamento dell’attività di soccorso tecnico urgente in materia di rischi
nucleare, batteriologico, chimico e radiologico e per il proseguimento del
programma di interventi previsto dall’articolo 52, comma 7, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l’ anno 2005, di 6 milioni di
euro per l’anno 2006 e di 1 milione di euro per l’anno 2007.
548. Per le
specifiche esigenze dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, compresa
l’Arma dei carabinieri e le altre forze messe a disposizione delle autorità
provinciali di pubblica sicurezza, finalizzate alla prevenzione e al
contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità
organizzata, ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 3, commi 151 e
152, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono autorizzate:
a)
la spesa di 34 milioni di euro per l’anno 2005, per le esigenze di carattere
infrastrutturale e di investimento, di cui la spesa di 31 milioni di euro
iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell’interno – centro di responsabilità pubblica sicurezza – e la spesa di 3
milioni di euro iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell’interno – Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione
all’opera del Ministro – per il rinnovo e il potenziamento della rete
nazionale cifrante;
b)
la spesa di 53 milioni di euro per l’anno 2005, per le esigenze correnti,
iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell’interno – centro di responsabilità sicurezza pubblica.
549. Ferma
restando la specifica finalizzazione, le somme di cui al comma 548 possono
essere altresì ripartite nel corso della gestione tra le unità previsionali di
base interessate con decreto del Ministro dell’interno, da comunicare, anche
con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze,
tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.
550. All’articolo
26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il comma 4 sono inseriti i
seguenti:
«4-bis.
In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli
materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca
variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al
prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell’anno
di presentazione dell’offerta con il decreto di cui al comma 4-quater,
si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale
eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies.
4-ter.
La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che
eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione
impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno solare precedente al
decreto di cui al comma 4-quater nelle quantità accertate dal
direttore dei lavori.
4-quater. Il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 30 giugno 2005,
rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli
prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi
4-bis, 4-ter e 4-quater si applicano ai lavori eseguiti
e contabilizzati a partire dal 1º gennaio 2004. A tal fine il primo decreto
di cui al comma 4-quater rileva anche i prezzi dei materiali da
costruzione più significativi rilevati dal Ministero per l’anno 2003. Per i
lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori al 1º gennaio 2003 si fa
riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero per l’anno 2003.
4-sexies. Per le finalità di cui al comma 4-bis
si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di
ogni intervento, in misura non inferiore all’1 per cento del totale
dell’importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni
contrattuali già assunti, nonchè le eventuali ulteriori somme a disposizione
della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa
autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti
da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla
base delle norme vigenti, nonchè le somme disponibili relative ad altri
interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della
residua spesa autorizzata; l’utilizzo di tali somme deve essere autorizzato
dal CIPE, qualora gli interventi siano stati finanziati dal CIPE stesso.
4-septies. Le amministrazioni aggiudicatrici e
gli altri enti aggiudicatori o realizzatori provvedono ad aggiornare
annualmente i propri prezzari, con particolare riferimento alle voci di
elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che siano stati
soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni
di mercato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni
anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno
successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
entro tale data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i
prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto
con le regioni interessate».
551. I provvedimenti amministrativi relativi alle
misure comunitarie sono impugnabili con i rimedi previsti dalla legge 24
novembre 1981, n. 689.
552. Le controversie aventi ad oggetto le procedure ed
i provvedimenti in materia di impianti di generazione di energia elettrica di
cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2003, n. 55, e le relative questioni
risarcitorie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Alle controversie di cui al presente comma si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
553. In attuazione degli impegni derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea, ovvero in esecuzione degli
accordi di collaborazione con i Paesi interessati, il Ministero dell’interno
è autorizzato a provvedere, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per gli
anni 2005 e 2006 e di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007,
all’integrazione e allo sviluppo della rete degli ufficiali di collegamento
delle Forze di polizia, incaricati di stabilire e mantenere contatti con le
autorità dei Paesi di destinazione o con le organizzazioni internazionali che
vi hanno sede, finalizzati ad incrementare la cooperazione internazionale per
la prevenzione e repressione della criminalità, dei traffici illeciti
transnazionali e del terrorismo.
554. Il servizio degli ufficiali di collegamento,
scelti tra funzionari o ufficiali delle Forze di polizia in servizio presso
il Dipartimento della pubblica sicurezza o ivi trasferiti per la specifica
esigenza, e le relative dipendenze, nonchè le modalità di selezione,
formazione e assegnazione dei funzionari o ufficiali interessati ed il numero
degli ufficiali di collegamento di nuova istituzione sono stabiliti con
regolamento adottato dal Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della difesa e dell’economia e delle finanze. Il
predetto regolamento stabilisce le linee guida per l’eventuale utilizzazione
degli ufficiali di collegamento nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici
consolari in qualità di esperti a norma dell’articolo 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni.
555. Gli ufficiali di collegamento possono essere
incaricati, sulla base di specifici accordi di livello bilaterale o
multilaterale, di curare gli interessi di uno o più Stati membri dell’Unione
europea, nel rispetto dei vincoli conseguenti dalle disposizioni in vigore e
salvo che possa derivarne un pericolo per gli interessi nazionali.
556. Con decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri e
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i trattamenti
economici degli ufficiali di collegamento in misura non inferiore a quelli
previsti per gli esperti di cui all’articolo 168 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
557. I comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non
industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi
dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni
locali purchè autorizzati dall’amministrazione di provenienza.
558. All’articolo 23, comma 7, del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Contestualmente presenta ricevuta
dell’avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere
realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato
modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica
la sanzione di cui all’articolo 37, comma 5».
559. Fermi restando i requisiti di cui all’articolo 2
del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 maggio 1998, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in
corso al 1º gennaio 2005, l’assegno per il nucleo familiare viene erogato al
coniuge dell’avente diritto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma.
560. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di
cui all’articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468,
introdotto dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere
approvati nel triennio 2005-2007, restano determinati, per ciascuno degli anni
2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla
presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese
correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
561. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di
previsione del bilancio 2005 e triennio 2005-2007, in relazione a leggi di
spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
562. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall’articolo 2,
comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa
per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno
dell’economia classificati fra le spese in conto capitale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate
nella Tabella D allegata alla presente legge.
563. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate
dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono
ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
564. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione
alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate
nella Tabella F allegata alla presente legge.
565. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto
capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F
allegata alla presente legge, le amministrazioni e gli enti pubblici possono
assumere impegni nell’anno 2005, a carico di esercizi futuri, nei limiti
massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in
apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti
nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
566. In applicazione dell’articolo 11, comma 3,
lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di
leggi di spesa sono indicate nell’allegato 1 alla presente legge. A tali
misure non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 8 a 11.
567. In applicazione dell’articolo 46, comma 4, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi
stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di
previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell’allegato 2 alla
presente legge.
568. La copertura della presente legge per le nuove o
maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove
finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene
assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
569. Le disposizioni della presente legge sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
570. Le disposizioni della presente legge
costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti
territoriali.
571. Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma
3 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente le
agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà
contadina, è prorogato al 31 dicembre 2005. Le somme iscritte nel conto
residui di stanziamento per l’anno 2004 di pertinenza dell’unità previsionale
di base 3.2.3.4 «informazione e ricerca» dello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole e forestali destinate alle azioni di
promozione agricola sono destinate per l’importo di 30 milioni di euro
all’entrata del bilancio dello Stato per il 2005.
572. La presente
legge entra in vigore il 1º gennaio 2005.
n.d.r.: si omette
tutta la parte tabellare
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