Legge
27 ottobre 2000, n. 306
(in
GU 28 ottobre 2000, n. 253)
Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge
28 agosto 2000, n. 240, recante Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno
scolastico 2000-2001
Legge di conversione
Art. 1
1. Il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240,
recante disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno scolastico 2000-2001 e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la
legge di conversione
Art.
1
Disposizioni
relative al personale della scuola
1. Le operazioni di prima integrazione
delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124,
possono essere disposte in più fasi, anche successivamente al 31 agosto 2000 e
comunque entro il 31 marzo 2001, in relazione alla data di conclusione delle
sessioni riservate d'esame previste dal comma 4 del citato articolo 2. Le
assunzioni in ruolo del personale incluso negli scaglioni di graduatoria
approvati in via definitiva in data successiva al 31 agosto 2000 sono disposte,
sui posti a tale fine disponibili dal 1° settembre 2000, nel corso dell'anno
scolastico 2000-2001, con decorrenza ai fini giuridici dal 1° settembre 2000 e
raggiungimento della sede dal 1° settembre 2001. I docenti nominati per l'anno
scolastico 2000-2001, con supplenza annuale o supplenza temporanea, fino al
termine delle attività didattiche sulla base degli scaglioni di graduatoria non
definitivi restano confermati fino alla data indicata nel relativo contratto di
lavoro a tempo determinato, anche nel caso che gli scaglioni medesimi subiscano
variazioni in sede di approvazione definitiva.
2. Sui posti disponibili dal 1° settembre
2000, da coprire mediante concorso per titoli ed esami, sono altresì disposte
le assunzioni in ruolo del personale incluso nelle graduatorie approvate in
data successiva al 31 agosto 2000 e comunque entro il 31 marzo 2001 relative ai
concorsi, per titoli ed esami, banditi nell'anno 1999 per cattedre e posti di
insegnamento nella scuola materna, elementare e secondaria e ai concorsi per
titoli indetti, ai sensi dell'articolo 554 del
decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297,
con ordinanza ministeriale n. 153 del 30 maggio 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2000. Dette assunzioni sono disposte con
decorrenza ai fini giuridici dal 1° settembre 2000 e raggiungimento della sede
dal 1° settembre 2001.
3. Le assunzioni in ruolo sono disposte nei
limiti numerici delle assunzioni autorizzate in applicazione delle vigenti
disposizioni.
4. Il servizio prestato a qualunque titolo nel corso
dell'anno scolastico 2000-2001 dal personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2
e' valido a tutti gli effetti come servizio di ruolo per il grado di scuola e
la classe di concorso per cui e' stata conseguita l'assunzione in ruolo
nell'anno medesimo.
5. Sui posti vacanti o disponibili per
l'anno scolastico 2000-2001, in attesa della conclusione delle operazioni di
assunzione in ruolo e di conferimento delle supplenze annuali e temporanee sino
al termine delle attività didattiche, e' confermato provvisoriamente il
personale che vi ha prestato servizio nell'anno scolastico 1999-2000 per
supplenza annuale o temporanea sino al termine delle attività didattiche. Per
le eventuali ulteriori disponibilità il dirigente scolastico conferisce in via
provvisoria supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo o di
istituto, anche dei circoli o istituti viciniori, utilizzate per l'anno scolastico
1999-2000, che restano efficaci, anche ai fini della sostituzione dei docenti
temporaneamente assenti, fino alla definizione delle nuove graduatorie da
predisporre ai sensi dell'articolo 4,
comma 7, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Le presenti disposizioni si applicano anche al personale educativo e al
personale amministrativo tecnico e ausiliario, ivi compreso, quello nominato
dagli enti locali. Il personale nominato in via provvisoria ai sensi del
presente comma, che abbia titolo all'assunzione in ruolo ovvero al conferimento
di una supplenza annuale o temporanea fino al termine delle attività didattiche
per l'anno scolastico 2000-2001, e' confermato all'atto della nomina da parte
del provveditore agli studi nella sede ove ha prestato servizio a titolo
provvisorio.
6. Le graduatorie provinciali ad
esaurimento per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al
profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui all'articolo 587 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
sono aggiornate ed integrate, per una sola volta, con l'inserimento del
personale che, negli ultimi tre anni scolastici, ha prestato servizio nelle
scuole statali, nel medesimo profilo professionale o profili equiparati per
almeno trenta giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti
locali.
6-bis. Sono ammessi alla sessione riservata
di esami di cui all'articolo 2,
comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124,
coloro che hanno maturato i requisiti di servizio previsti dal medesimo comma 4
entro il 27 aprile 2000, data di scadenza per la presentazione della domanda di
partecipazione alla predetta sessione di esami fissata dall'ordinanza del
Ministero della pubblica istruzione del 7 febbraio 2000, n. 33, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 25 del 28 marzo 2000. Il
personale di cui al presente comma e' inserito a domanda previo superamento
della sessione riservata di esami, nelle graduatorie permanenti, all'atto
dell'integrazione delle medesime in esito all'espletamento dei concorsi a cattedre
per titoli ed esami nella scuola secondaria banditi nel 1999, nel medesimo
scaglione di coloro che superano i predetti concorsi. Al maggiore fabbisogno,
valutato in lire 38 miliardi per l'anno 2000, per il completamento della
predetta sessione riservata di esami, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai tini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica
istruzione.
6-ter. L'esame di Stato che si sostiene al
termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive
modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle
graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
come sostituito dall'articolo 1,
comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica sono stabilite le prove d'esame, che dovranno
accertare sia il possesso delle necessarie conoscenze disciplinari sia
l'avvenuta acquisizione, nella scuola di specializzazione, delle competenze
professionali, nonché le relative modalità di svolgimento. Con il medesimo
decreto vengono determinati i criteri e le modalità di costituzione delle
commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia di esame
finale, e il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale sia ai fini
dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del
concorso per esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3
del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999. Le disposizioni
di cui al presente comma si applicano anche a coloro che frequentano le scuole
di specializzazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto. Coloro che sostengono con esito positivo l'esame di Stato
di cui al presente comma entro l'anno accademico 2000-2001 sono inseriti a
domanda nelle graduatorie permanenti nel medesimo scaglione del personale di
cui al comma 6-bis.
7. I periodi sesto e settimo del comma 8 dell'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono sostituiti dai seguenti:
"Il periodo trascorso in tale posizione e' valido a tutti gli effetti come
servizio di istituto nella scuola. All'atto del rientro in ruolo i docenti e i
dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari al momento
del collocamento fuori ruolo se il periodo di servizio prestato nella predetta
posizione non e' durato oltre un quinquennio. In caso di durata superiore essi
sono assegnati con priorità ad una sede disponibile da loro scelta.
7-bis. All'articolo 26,
comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: "un
anno scolastico" sono sostituite dalle seguenti: "un
quinquennio";
b) dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "In tal caso il personale, alla cessazione del comando, e'
assegnato con priorità ad un sede disponibile di sua scelta".
Art.
2
Disposizioni
per la piena attuazione dell'autonomia scolastica
a decorrere dal 1° settembre 2000
1. I capi di istituto di cui all'articolo 25-ter,
comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
introdotto dall'articolo 1 del
decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59,
che hanno assolto l'obbligo di formazione mediante la frequenza degli appositi
moduli previsti dalla stessa disposizione, sono inquadrati nei ruoli regionali
dei dirigenti scolastici e assumono la qualifica dirigenziale alla data del 1°
settembre 2000, con attribuzione nominale della sede di titolarità a tutti gli
effetti giuridici ed economici, mantenendo la loro posizione giuridica.
2. Il Ministero della pubblica istruzione destina alle
istituzioni scolastiche finanziamenti straordinari per l'acquisto di
attrezzature informatiche per completare il programma di sviluppo delle
tecnologie didattiche avviato dal Ministero stesso e per garantire un adeguato
supporto tecnologico all'avvio dell'autonomia scolastica. All'onere previsto
dalla presente disposizione valutato in lire 69,5 miliardi per l'anno 2000,
lire 119,5 miliardi per l'anno 2001 e lire 180 miliardi per l'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base
di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
2-bis. Al fine di favorire l'adeguamento ai
nuovi ordinamenti didattici definiti in base alla legge 21
dicembre 1999, n. 508, senza pregiudicare la qualità dei
corsi e l'apprendimento degli studenti, il Ministero della pubblica istruzione
e' autorizzato ad erogare alle accademie di belle arti non statali, finanziate
in misura prevalente dagli enti locali, la somma di lire 2 miliardi per l'anno
2000 e di lire 3 miliardi per gli anni 2001 e 2002. Agli stessi fini il
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e'
autorizzato ad erogare ad istituti di alta formazione musicale finanziati in
misura prevalente dagli enti locali, e di riconosciuta rilevanza in ambito
nazionale, nonché agli enti finanziatori obbligati alla manutenzione dei
conservatori, la somma di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, complessivamente pari a
lire 4 miliardi per l'anno 2000, lire 5 miliardi per l'anno 2001 e lire 3
miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.
3. All'articolo 21,
comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "L'attribuzione senza vincoli
di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria,
indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con
possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni
parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della
dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria e'
stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle
istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire
l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e
tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono
confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da
quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, e' spesa
obbligatoria ed e' rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione
programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa e'
costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio
riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria.
La dotazione perequativa e' rideterminata annualmente sulla base del tasso di
inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati
di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni
parlamentari competenti.
Art.
2-bis
(Elezione
delle rappresentanze sindacali unitarie)
1. Le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie
relative al personale delle istituzioni di cui all'articolo 1 della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono indette entro trenta
giorni dalla attivazione dell'apposito comparto di cui all'articolo 2, comma 6,
della stessa legge.
Art.
3
(Entrata
in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.