LEGGE 20
maggio 1970, n. 300
(Statuto
dei lavoratori)
Norme sulla
tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento.
Titolo I - Della libertà e dignità del lavoratore
ART. 1. - Libertà di opinione.
ART. 2. - Guardie giurate.
ART. 3. - Personale di vigilanza.
ART. 4. - Impianti audiovisivi.
ART. 5. - Accertamenti sanitari.
ART. 6. - Visite personali di controllo.
ART. 7. - Sanzioni disciplinari.
ART. 8. - Divieto di indagini sulle opinioni.
ART. 9. - Tutela della salute e dell'integrità fisica.
ART. 10. - Lavoratori studenti.
ART. 11. - Attività culturali, ricreative e assistenziali.
ART. 12. - Istituti di patronato.
ART. 13. - Mansioni del lavoratore.
Titolo II - Della libertà sindacale
ART. 14. - Diritto di associazione e di attività sindacale.
ART. 15. - Atti discriminatori.
ART. 16. - Trattamenti economici collettivi discriminatori.
ART. 17. - Sindacati di comodo.
ART. 18. - Reintegrazione nel posto di lavoro.
Titolo III - Dell'attività sindacale
ART. 19. - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 20. - Assemblea.
ART. 21. - Referendum.
ART. 22. - Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali.
ART. 23. - Permessi retribuiti.
ART. 24. - Permessi non retribuiti.
ART. 25. - Diritto di affissione.
ART. 26. - Contributi sindacali.
ART. 27. - Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.
Titolo IV - Disposizioni varie e generali
ART. 28. - Repressione della condotta antisindacale.
ART. 29. - Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 30. - Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.
ART. 31 - Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche
elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
ART. 32. - Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
Titolo V - Norme sul collocamento
ART. 33. - Collocamento.
ART. 34. - Richieste nominative di manodopera.
Titolo VI - Disposizioni finali e penali
ART. 35. - Campo di applicazione.
ART. 36. - Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e
degli appaltatori di opere pubbliche.
ART. 37. - Applicazione ai dipendenti da enti pubblici.
ART. 38. - Disposizioni penali.
ART. 39. - Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni.
ART. 40. - Abrogazione delle disposizioni contrastanti.
ART. 41 - Esenzioni fiscali.
TITOLO I
DELLA
LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE
ART. 1 -
Libertà di opinione.
I lavoratori,
senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno
diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il
proprio pensiero, nei rispetto dei principi della costituzione e delle norme
della presente legge.
ART. 2 -
Guardie giurate.
Il datore
di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli artt. 133 e seguenti del T.U. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.
773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie
giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli
che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
È fatto
divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa
le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove
si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non
eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui
al primo comma.
In caso di
inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di
cui al presente articolo,
l'Ispettorato
del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il
provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.
ART. 3 -
Personale di vigilanza.
I
nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza
dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.
ART. 4 -
Impianti audiovisivi.
È vietato
l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di
controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
Gli
impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze
organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali
derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei
lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la
commissione interna.
In difetto
di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro,
dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli
impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondono alle caratteristiche di
cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le
rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato
del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge,
dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso
degli impianti suddetti.
Contro i
provvedimenti dell'Ispettorato dei lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo
comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in
mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori
di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale.
ART. 5. -
Accertamenti sanitari.
Sono
vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla
infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
Il controllo
delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi
ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a
compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore
di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da
parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
ART. 6. -
Visite personali di controllo.
Le visite
personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui
siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in
relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei
prodotti.
In tali
casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che
siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la
dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di
sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di
lavoratori.
Le ipotesi
nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando
le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative
modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze
sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.
In difetto
di accordo su istanza del datore di lavoro, provvede l' ispettorato del lavoro.
Contro i
provvedimenti dell'ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore
di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la
commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo
art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del
provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
ART. 7. -
Sanzioni disciplinari.
Le norme
disciplinari relative alle sanzioni alle infrazioni in relazione alle quali
ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle
stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione
in luogo accessibile a tutti.
Esse devono
applicare quanto in materia é stabilito da accordi e contratti di lavoro ove
esistano.
Il datore
di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del
lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo
sentito a sua difesa.
Il
lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo
restando quanto disposto dalla legge 15 luglio
1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni
disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro;
inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore
della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per
più di dieci giorni.
In ogni
caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possano
essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione
per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo
analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando
la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata
applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni
successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero
conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato,
composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro
scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore
dell'ufficio del lavoro.
La sanzione
disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il
datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli
dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al
collegio di cui al camma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.
Se il
datore di lavoro adisce l' autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta
sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può
tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni
dalla loro applicazione.
ART. 8. -
Divieto di indagini sulle opinioni.
E' fatto
divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello
svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di
terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché
su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale
del lavoro.
ART. 9. -
Tutela della salute e dell'integrità fisica.
I
lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare
l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di
tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
ART. 10. -
Lavoratori studenti.
I lavoratori
studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali,
pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli
di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai
corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro
straordinario o durante i riposi settimanali.
I
lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove
di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore
di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie
all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.
ART. 11. -
Attività culturali, ricreative e assistenziali.
Le attività
culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da
organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
Le
rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'art. 19, hanno
diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità
stabilite dalla contrattazione collettiva.
ART. 12. -
Istituti di patronato.
Gli
istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n.
804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la
loro attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con
accordi aziendali.
ART. 13. -
Mansioni del lavoratore.
L'art. 2103
del codice civile è sostituito dal seguente:
"Il
prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nel caso di
assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento
corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva,
ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente
con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti
collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.
Egli non
può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto
contrario è nullo."
TITOLO II
DELLA
LIBERTA' SINDACALE
ART. 14. - Diritto
di associazione e di attività sindacale.
Il diritto
di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività
sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.
ART. 15. - Atti
discriminatori.
È nullo
qualsiasi patto od atto diretto a:
a)
subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non
aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare
un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei
trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti
pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della
sua partecipazione ad uno sciopero.
Le
disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti
diretti a fini di discriminazione politica o religiosa.
ART. 16. -
Trattamenti economici collettivi discriminatori.
È vietata
la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere
discriminatorio a mente dell'art. 15.
Il pretore,
su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione
di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi
hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore di lavoro al
pagamento, a favore del Fondo adeguamento pensioni, di una somma pari
all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente
corrisposti nel periodo massimo di un anno.
ART. 17. -
Sindacati di comodo.
È fatto
divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di
costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni
sindacali di lavoratori.
ART. 18. -
Reintegrazione nel posto di lavoro.
Ferma
restando l'esperibilità delle procedure previste dall'art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice,
con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'art. 2 della legge predetta o annulla il licenziamento
intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità
a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il
lavoratore nel posto di lavoro.
Il
lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di
cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità a norma del comma
precedente.
In ogni
caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità
di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'art. 2121 del codice civile.
Il datore
di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto
inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del
rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della
reintegrazione.
Se il
lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro
non abbia ripreso servizio, il rapporto si intende risolto.
La sentenza
pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi
di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, su istanza congiunta del
lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il
giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con
ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova
forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di
lavoro.
L'ordinanza
di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al
giudice medesimo che l'ha pronunciata.
Si
applicano le disposizioni dell'art. 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice
di procedura civile.
L'ordinanza
può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi
di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, il datore di lavoro che non
ottempera alla sentenza di cui al primo camma ovvero all'ordinanza di cui al
quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è
tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo
adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al
lavoratore.
TITOLO III
DELL'ATTIVITA'
SINDACALE
ART. 19. -
Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali.
Rappresentanze
sindacali aziendali possano essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni
unità produttiva nell'ambitodelle associazioni sindacali che siano firmatarie
di contratti collettivi di lavoro applicati nella unità produttiva.
Nell'ambito
di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono
istituire organi di coordinamento.
ART. 20. -
Assemblea.
I
lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la
loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei
limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale
retribuzione.
Migliori
condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
Le riunioni
- che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono
indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali
aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse
sindacale o del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni,
comunicate al datore di lavoro.
Alle
riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti
esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Ulteriori
modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai
contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.
ART. 21. -
Referendum.
Il datore
di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori
dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria, su
materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte le rappresentanze
sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i
lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente
interessata.
Ulteriore
modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai
contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
ART. 22. -
Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il
trasferimento dell'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze
sindacali aziendali di cui al precedente art. 19, dei candidati e dei membri di
commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle
associazioni sindacali di appartenenza.
Le
disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto, sesto e
settimo dell'art. 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a
quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle
elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a
quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.
ART. 23. -
Permessi retribuiti.
I dirigenti
delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 hanno diritto, per
l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.
Salvo
clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto ai
permessi di cui al primo comma almeno:
a) un
dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità
produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa
è organizzata;
b) un dirigente
ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale
aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della
categoria per cui la stessa è organizzata;
c) un
dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è
organizzata la rappresentanza
sindacale
aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero
minimo di cui alla precedente lett. b).
I permessi
retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore
mensili nelle aziende di cui alle lett. b) e c) del comma precedente; nelle
aziende di cui alla lett. a) i permessi retribuiti non potranno essere
inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.
Il
lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne
comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le
rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 24. -
Permessi non retribuiti.
I dirigenti
sindacali aziendali di cui all'art. 23 hanno diritto a permessi non retribuiti
per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura
sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.
I
lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente
devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni
prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
ART. 25. - Diritto
di affissione.
Le
rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi
spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi
accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva,
pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e
del lavoro.
ART. 26. -
Contributi sindacali.
I
lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di
proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di
lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.
ART. 27. - Locali
delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il datore
di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente
a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle
loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unità produttiva o
nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità
produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali
aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale
idoneo per le loro riunioni.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI
VARIE E GENERALI
ART. 28. -
Repressione della condotta antisindacale.
Qualora il
datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare
l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di
sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali
nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere
il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed
assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui
al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed
immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la
rimozione degli effetti.
L'efficacia
esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla scadenza con cui il
tribunale definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.
Contro il
decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione
del decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale che decide con
sentenza immediatamente esecutiva.
Il datore
di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza
pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
L'autorità
giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi
stabiliti dall'art. 36 del codice penale.
ART. 29. - Fusione
delle rappresentanze sindacali aziendali.
Quando le
rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 si siano costituite
nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo
comma dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più
rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'art. 23, secondo
comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali
unitariamente rappresentante nella unità produttiva.
Quando la
formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle
associazioni di cui alle lett. a) e b) del primo comma dell'art. 19, i limiti
numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali
aziendali, stabiliti in applicazione dell'art. 23, secondo comma, ovvero del
primo comma del presente articolo, restano immutati.
ART. 30. -
Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali.
I
componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni
di cui all'art. 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei
contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
ART. 31 -
Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire
cariche sindacali provinciali e nazionali.
I
lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee
regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a
richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata
del loro mandato.
La medesima
disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali
provinciali e nazionali.
I periodi
di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta
dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione
della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria
di cui al R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed
integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme
obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne
comportino comunque l'esonero.
Durante i
periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto
alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle
prestazioni medesime.
Le
disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a
favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di
pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo
di aspettativa.
ART. 32. -
Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive.
I
lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non
chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati
ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario
all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.
I
lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di
presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto
anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.
TITOLO V
NORME SUL
COLLOCAMENTO
ART. 33. -
Collocamento.
La
commissione per il collocamento, di cui all'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è
costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali
degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne
facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più
rappresentative.
Alla nomina
della commissione provvede il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di
rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di
15 giorni, decorso il quale provvede d'ufficio.
La
commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale,
frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti,
in caso di parità prevale il voto del presidente.
La
commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la
graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di
cui al quarto comma dell'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Salvo il
caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento,
nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla
graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico
presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura
dell'ufficio con la indicazione degli avviati.
Devono
altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle
ditte.
La
commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento al
lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo
che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro.
Nei casi di
motivata urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di
collocamento e deve essere convalidato dalla commissione di cui al primo comma
del presente articolo entro dieci giorni.
Dei
dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data
motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso
la sezione di collocamento e l'altra presso il direttore dell'Ufficio
provinciale del lavoro.
Tale
motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro
richiedente.
Nel caso in
cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni
dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare
ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in
via definitiva, su conforme parere della commissione di cui all'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
I turni di
lavoro di cui all'art. 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono
stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla
sezione.
Il
direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti
di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le
disposizioni di legge.
Contro le
decisioni del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso
al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Per il
passaggio del lavoratore dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra occorre
il nulla osta della sezione di collocamento competente.
Ai datori
di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di
collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall'art. 38 della presente
legge.
Le norme
contenute nella legge 29 aprile
1949, n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate
dalla presente legge.
ART. 34. -
Richieste nominative di manodopera.
A decorrere
dal novantesimo giorno all'entrata in vigore della presente legge, le
richieste, nominative di manodopera da avviare al lavoro sono ammesse
esclusivamente per i componenti del nucleo familiare del datore di lavoro, per
i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di
lavoratori altamente specializzati. da stabilirsi con decreto del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI
FINALI E PENALI
ART. 35. - Campo
di applicazione.
Per le
imprese industriali e commerciali, le disposizioni dell'art. 18 del titolo III,
ad eccezione del primo comma dell'art. 27, della presente legge si applicano a
ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più
di quindici dipendenti.
Le stesse
disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque
dipendenti.
Le norme
suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che
nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle
imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque
dipendenti.
Le norme
suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che
nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle
imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque
dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non
raggiunge tali limiti.
Ferme
restando le norme di cui agli artt. 1 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti
collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente
legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.
ART. 36. -
Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di
opere pubbliche.
Nei
provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi
dello Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente
un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti
all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita
determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far
applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della
zona.
Tale
obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o
delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore
benefica delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni
infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro
viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata
disposta la concessione del beneficio o dell'appalto.
Questi
adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei
casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del
responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore
concessione di agevolazione finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi
appalto.
Le disposizioni
di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni
finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali
l'ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione
delle sanzioni.
ART. 37. -
Applicazione ai dipendenti da enti pubblici.
Le
disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di
impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o
prevalentemente attività economica.
Le disposizioni
della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti
dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da
norme speciali.
ART. 38. -
Disposizioni penali.
Le
violazioni degli artt. 2, 4, 5, 6, 8 e 15 primo comma, lett. a), sono punite,
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire
100.000 a lire un milione o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi
più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.
Quando, per
le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può
presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di
aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi
previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione
della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del codice penale.
ART. 39. -
Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni.
L'importo
delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.
ART. 40. -
Abrogazione delle disposizioni contrastanti.
Ogni
disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è
abrogata.
Restano
salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più
favorevoli ai lavoratori.
ART. 41 - Esenzioni
fiscali.
Tutti gli
atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per
l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai
giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di
registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.