Legge 16 gennaio 2003, n. 3
Disposizioni ordinamentali in
materia di pubblica amministrazione
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 Gennaio 2003 - Supplemento
Ordinario n. 5
INDICE
Capo I -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 1 - Alto
Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre
forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione
Art. 2 -
Commissione per le adozioni internazionali
Art. 3 -
Soppressione dell’Agenzia per il servizio civile. Modifica all’articolo 10
della legge n. 230 del 1998
Art. 4. -
Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di
formazione del personale delle pubbliche amministrazioni
Art. 5 -
(Modifiche all’articolo 102 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 267 del 2000
Art. 6.-
Servizi dei beni culturali
Art. 7 -
Disposizioni in materia di mobilità del personale delle pubbliche
amministrazioni
Art. 8 -
Contratti individuali dei dirigenti incaricati presso i collegi di revisione
degli enti pubblici
Art. 9 -
(Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici
Art. 10 -
Personale della Presidenza del Consiglio dei ministri
Art. 11 -
Codice unico di progetto degli investimenti pubblici
Art. 12.-
Personale dell’Ente nazionale di assistenza al volo
Art. 13 -
Modifica all’articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8
Art. 14 -
Disposizione correttiva concernente la compatibilità della spesa in materia
di contrattazione collettiva integrativa
Capo II -
NORME DI SEMPLIFICAZIONE
Art. 15 - Modifiche al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Capo III -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI LOCALI
Art. 16 - Modifica al testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni
amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali
e provinciali
Capo IV -
NORME IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
Art. 17 -
Gestione di fondi
Art. 18 -
Modifiche al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297
Art. 19 -
Disposizioni in materia di enti pubblici di ricerca, ENEA, ISS, ISPESL e ASI
Art. 20 -
Disposizioni concernenti il Consiglio nazionale delle ricerche
Art. 21 -
Disposizioni in materia di ricerca industriale
Art. 22 -
Disposizione interpretativa
Art. 23 - Contributo per le iniziative del Comitato
italiano per il 2002 Anno Internazionale delle Montagne e collaborazione
dell’Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla
montagna
Capo V -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFARI ESTERI
Art. 24 -
Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio
dei passaporti
Art. 25 -
Funzionamento dell’Ufficio dell’Autorità nazionale per l’attuazione della
legge sulla proibizione delle armi chimiche
Art. 26 -
(Costituzione e partecipazione italiana ad associazioni e fondazioni in
Italia e all’estero
Capo VI -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE
Art. 27 -
Disposizioni in materia di innovazione tecnologica nella pubblica
amministrazione
Capo VII -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA E DI PUBBLICA SICUREZZA
Art. 28 -
Modifiche all’allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997,
n. 464, e successive modificazioni concernente la riforma strutturale delle
Forze armate
Art. 29 -
Disposizioni in materia di acquisti all’estero di materiali per
l’Amministrazione della difesa
Art. 30 -
Modifiche all’articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204
Art. 31 -
Differimento di termine
Art. 32 -
Assetto giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle
Forze armate
Art. 33 -
Alloggi di servizio
Art. 34 -
Beneficio a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle
Forze di polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale
Art. 35 - Modifica
all’articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313
Art. 36 -
Modifica all’articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53
Art. 37 -
Disposizioni a favore dei congiunti del personale delle Forze di polizia e
dell’Arma dei carabinieri
Art. 38 -
Disposizioni a favore dei congiunti del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco
Art. 39 -
Convenzioni in materia di sicurezza
Art. 40 -
Revisione delle sanzioni disciplinari per il personale della Polizia di Stato
e regolamentazione dei relativi procedimenti
Capo VIII - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI
Art. 41 -
Tecnologie delle comunicazioni
Capo IX -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE
Art. 42 -
Delega per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico in fondazioni
Art. 43 -
(Organizzazione a rete di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
dedicati a particolari discipline)
Art. 44 - Modifica
all’articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 12
Art. 45 -
Partecipazione finanziaria dei privati in materia sanitaria
Art. 46 -
Semplificazione in materia di sedi farmaceutiche
Art. 47 -
Istituto superiore di sanità
Art. 48 -
Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della
talassemia
Art. 49 -
Convenzione di Oviedo sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina
Art. 50 -
Modifica all’articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
Art. 51 -
Tutela della salute dei non fumatori
Art. 52 -
Modalità dell’accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della
salute
Art. 53 -
Contributi straordinari a favore della provincia autonoma di Trento per lo
svolgimento di un servizio di assistenza domiciliare integrata
Capo X -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA PATERNITÀ E DELLA
MATERNITÀ
Art. 54 -
Differimento del termine per l’emanazione di disposizioni correttive del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Ù
Capo I
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 1.
(Alto Commissario
per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di
illecito all’interno della pubblica amministrazione)
1. È
istituito l’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della
corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica
amministrazione, di seguito denominato «Alto Commissario», alla diretta
dipendenza funzionale del Presidente del Consiglio dei ministri.
2. Per le
finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua massima di 582.000
euro a decorrere dall’anno 2002.
3. Il
Governo adotta, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai
sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, volto a determinare la composizione e le funzioni
dell’Alto Commissario, al fine di garantirne l’autonomia e l’efficacia
operativa.
4. L’Alto
Commissario svolge le proprie funzioni nell’osservanza dei seguenti princìpi
fondamentali:
a)
principio di trasparenza e libero accesso alla documentazione amministrativa,
salvo i casi di legittima opposizione del segreto;
b) libero
accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni;
c) facoltà
di esercitare le proprie funzioni d’ufficio o su istanza delle pubbliche
amministrazioni;
d) obbligo
di relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri, che
riferisce periodicamente ai Presidenti delle Camere;
e) supporto
di un ufficio composto da dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti, il cui servizio
presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello
prestato presso le amministrazioni di appartenenza;
f) obbligo
di rapporto all’autorità giudiziaria e alla Corte dei conti nei casi previsti
dalla legge;
g) rispetto
delle competenze regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5.
All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 582.000
euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.
6. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
(Commissione
per le adozioni internazionali)
1.
All’articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito
dall’articolo 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma
2 è sostituito dal seguente:
«2. La
Commissione è composta da:
a) un
presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri nella persona
di un magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero di un
dirigente dello Stato avente analoga specifica esperienza;
b) due rappresentanti
della Presidenza del Consiglio dei ministri;
c) un
rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
d) un
rappresentante del Ministero degli affari esteri;
e) un
rappresentante del Ministero dell’interno;
f) due rappresentanti
del Ministero della giustizia;
g) un
rappresentante del Ministero della salute;
h) un
rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze;
i) un
rappresentante del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca;
l) tre rappresentanti
della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
m) tre
rappresentanti designati, sulla base di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da associazioni familiari a carattere nazionale,
almeno uno dei quali designato dal Forum delle associazioni
familiari»;
b) al comma
4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
2. Dalle
disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente
rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai
componenti della Commissione, previsti dal medesimo articolo 38 della citata
legge n. 184 del 1983 nel testo vigente anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. Le
spese per l’esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L’Aja il 29
maggio 1993, previste dall’articolo 9 della legge 31 dicembre 1998,
n. 476, pari a 6.817.231,07 euro, iscritte nell’unità previsionale di
base 3.1.5.1 «Fondo per le politiche sociali» dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono trasferite all’unità
previsionale di base 3.1.5.2 «Presidenza del Consiglio dei ministri» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con
esclusione della quota di minori entrate, pari a 1.549.370,70 euro, recate
dall’articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184,
introdotto dall’articolo 3 della citata legge n. 476 del 1998, e
dall’articolo 4 della medesima legge n. 476 del 1998.
Art. 3.
(Soppressione
dell’Agenzia per il servizio civile. Modifica all’articolo 10 della legge n.
230 del 1998)
1. I
commi 7, 8 e 9 dell’articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, sono abrogati.
2.
L’articolo 10, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è sostituito
dal seguente:
«3. La
Consulta nazionale per il servizio civile è composta da non più di quindici
membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro da lui delegato, scelti in maggioranza tra rappresentanti degli enti
e delle organizzazioni, pubblici e privati, che impiegano obiettori di
coscienza e volontari del servizio civile nazionale ovvero dei loro organismi
rappresentativi, nonchè tra rappresentanti degli obiettori di coscienza e dei
volontari, delle regioni e delle amministrazioni pubbliche coinvolte».
3.
Dall’attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
Art. 4.
(Modifiche
al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni)
1. Dopo
l’articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
è inserito il seguente:
«Art. 7-bis.
- (Formazione del personale). – 1. Le amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, con esclusione delle università e degli enti di
ricerca, nell’ambito delle attività di gestione delle risorse umane e
finanziarie, predispongono annualmente un piano di formazione del personale,
compreso quello in posizione di comando o fuori ruolo, tenendo conto dei
fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi,
nonchè della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e
tecnologiche. Il piano di formazione indica gli obiettivi e le risorse
finanziarie necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili,
prevedendo l’impiego delle risorse interne, di quelle statali e comunitarie,
nonchè le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi
destinatari.
2. Le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonchè gli enti
pubblici non economici, predispongono entro il 30 gennaio di ogni anno il
piano di formazione del personale e lo trasmettono, a fini informativi, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica
e al Ministero dell’economia e delle finanze. Decorso tale termine e,
comunque, non oltre il 30 settembre, ulteriori interventi in materia di
formazione del personale, dettati da esigenze sopravvenute o straordinarie,
devono essere specificamente comunicati alla Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell’economia
e delle finanze indicando gli obiettivi e le risorse utilizzabili, interne,
statali o comunitarie. Ai predetti interventi formativi si dà corso qualora,
entro un mese dalla comunicazione, non intervenga il diniego della Presidenza
del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Il Dipartimento
della funzione pubblica assicura il raccordo con il Dipartimento per
l’innovazione e le tecnologie relativamente agli interventi di formazione
connessi all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione».
Art. 5.
(Modifiche
all’articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000)
1.
All’articolo 102 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel comma 2, le parole:
«da due esperti» sono sostituite dalle seguenti: «da tre esperti».
2. Dalle
disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato e, a tal fine, sono corrispondentemente
rideterminati i trattamenti economici corrisposti, a qualsiasi titolo, ai
componenti del consiglio di amministrazione dell’Agenzia autonoma per la
gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, previsti dal
medesimo articolo 102 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267
del 2000 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 6.
(Servizi
dei beni culturali)
1.
All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,
alla lettera b-bis), introdotta dall’articolo 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le
parole: «, i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere dal
contratto di impiego» sono soppresse.
Art. 7.
(Disposizioni
in materia di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)
1. Dopo
l’articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
è inserito il seguente:
«Art. 34-bis.
- (Disposizioni in materia di mobilità del personale). – 1. Le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, con esclusione
delle amministrazioni previste dall’articolo 3, comma 1, ivi compreso il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prima di avviare le procedure di
assunzione di personale, sono tenute a comunicare ai soggetti di cui
all’articolo 34, commi 2 e 3, l’area, il livello e la sede di destinazione
per i quali si intende bandire il concorso nonchè, se necessario, le funzioni
e le eventuali specifiche idoneità richieste.
2. La
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e le strutture
regionali e provinciali di cui all’articolo 34, comma 3, provvedono, entro
quindici giorni dalla comunicazione, ad assegnare il personale collocato in
disponibilità ai sensi degli articoli 33 e 34, ovvero interessato ai processi
di mobilità previsti dalle leggi e dai contratti collettivi. Le predette
strutture regionali e provinciali, accertata l’assenza negli appositi elenchi
di personale da assegnare alle amministrazioni che intendono bandire il
concorso, comunicano tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica, le informazioni inviate
dalle stesse amministrazioni. Entro quindici giorni dal ricevimento della
predetta comunicazione, la Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, provvede ad assegnare alle amministrazioni che
intendono bandire il concorso il personale inserito nell’elenco previsto
dall’articolo 34, comma 2, nonchè collocato in disponibilità in forza di
specifiche disposizioni normative.
3. Le
amministrazioni possono provvedere a organizzare percorsi di qualificazione del
personale assegnato ai sensi del comma 2.
4. Le
amministrazioni, decorsi due mesi dalla comunicazione di cui al comma 1,
possono procedere all’avvio della procedura concorsuale per le posizioni per
le quali non sia intervenuta l’assegnazione di personale ai sensi del comma
2.
5. Le
assunzioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di
diritto. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni».
2.
All’articolo 17, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, dopo le parole:
«legge 19 maggio 1986, n. 224,» sono inserite le seguenti: «nonchè del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco,».
3. All’articolo 18, comma 9, secondo periodo, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465,
dopo le parole: «per le amministrazioni statali» sono inserite le seguenti:
«e per gli uffici territoriali del Governo».
4. All’articolo 43, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica quanto disposto dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Art. 8.
(Contratti
individuali dei dirigenti incaricati presso i collegi di revisione degli enti
pubblici)
1. Alla
stipula dei contratti individuali con i dirigenti incaricati presso i collegi
di revisione degli enti pubblici ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni dello Stato nel cui
interesse l’incarico viene svolto.
Art. 9.
(Utilizzazione
degli idonei di concorsi pubblici)
1. A
decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con
regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i
criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei
limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle
graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del
medesimo comparto di contrattazione.
2. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
finalità del presente capo secondo le rispettive competenze previste dai
relativi statuti e dalle norme di attuazione.
Art. 10.
(Personale
della Presidenza del Consiglio dei ministri)
1. Al
fine di conseguire risparmi di spesa prevenendo contenzioso giurisdizionale,
il personale inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri
in base alle procedure di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400, che,
alla data di entrata in vigore della medesima legge, risulti essere in
possesso dei requisiti indicati all’articolo 38, comma 4, della citata legge,
previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giurisdizionale, può essere
inquadrato, a domanda e qualora superi l’apposito esame-colloquio, nelle
posizioni corrispondenti a quelle conseguite, a seguito della definizione di
ricorsi esperiti avverso gli atti di inquadramento, da dipendenti dei
medesimi ruoli in possesso degli stessi requisiti. Tale inquadramento decorre,
ai fini giuridici, dalla data di entrata in vigore della citata legge
n. 400 del 1988, e, ai fini economici, dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2.
All’onere derivante dal comma 1, pari a 427.000 euro per l’anno 2002 e
437.000 euro a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 11.
(Codice
unico di progetto degli investimenti pubblici)
1. A
decorrere dal 1º gennaio 2003, per le finalità di cui all’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli
investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonchè
ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, è dotato di un
«Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti
aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal
CIPE.
2. Entro
il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
disciplina le modalità e le procedure necessarie per l’attuazione del comma
1.
Art. 12.
(Personale
dell’Ente nazionale di assistenza al volo)
1. Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale
dell’Ente nazionale di assistenza al volo già in servizio alla data di
entrata in vigore della legge 21 dicembre 1996, n. 665, si applicano le
disposizioni previste dagli articoli 30 e 33 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Art. 13.
(Modifica
all’articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8)
1.
All’articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni,
dopo il comma 2-octies è aggiunto il seguente:
«2-nonies.
Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, vengono stabilite le modalità di
corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della commissione
centrale ed al personale chiamato a partecipare con compiti di segreteria e
di istruttoria alle riunioni della medesima commissione. All’onere derivante
dall’attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di
42.000 euro per l’anno 2002 e di 100.000 euro annui a decorrere dall’anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Art. 14.
(Disposizione
correttiva concernente la compatibilità della spesa in materia di
contrattazione collettiva integrativa)
1. All’articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
introdotto dall’articolo 17, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3.
In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, qualora dai contratti
integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di
bilancio delle amministazioni, si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 40, comma 3».
Ù
Capo II
NORME DI
SEMPLIFICAZIONE
Art. 15.
(Modifiche
al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
1. Al
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo
l’articolo 19 è inserito il seguente:
«Art. 19-bis.(L).
(Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva) – 1. La
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’articolo 19, che
attesta la conformità all’originale di una copia di un atto o di un documento
rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di
studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente
essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia
stessa»;
b) dopo
l’articolo 77 è inserito il seguente:
«Art. 77-bis.(L). (Applicazione
di norme) – 1. Le disposizioni in materia di documentazione
amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le
fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi
comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di
opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorchè
regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate
dall’articolo 78».
Ù
Capo III
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTI LOCALI
Art. 16.
(Modifica
al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in
materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei
regolamenti comunali e provinciali)
1. Dopo
l’articolo 7 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis.
- (Sanzioni amministrative) – 1. Salvo diversa disposizione di legge, per
le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
2. L’organo
competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
Ù
Capo IV
NORME IN
MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA
Art. 17.
(Gestione
di fondi)
1. Il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca affida alla Cassa
depositi e prestiti la gestione dei fondi relativi alla realizzazione di alloggi
e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14
novembre 2000, n. 338, corrispondendo a favore della stessa
una commissione sulle somme erogate, a valere sui medesimi fondi, nella
misura definita dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
Art. 18.
(Modifiche
al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297)
1. Al
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo 3, comma 1, lettera a), dopo il numero 2) è inserito il
seguente:
«2-bis)
le attività di assistenza a soggetti individuali, assimilati e associati ai
fini della predisposizione di progetti da presentare nell’ambito degli
interventi previsti da programmi dell’Unione europea;»;
b) all’articolo
3, comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: «dottorato di
ricerca» sono inserite le seguenti: «, nonchè ad assegni di ricerca di cui
all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,»;
c)
all’articolo 9, comma 2, dopo le parole: «Restano valide fino alla scadenza»
sono inserite le seguenti: «, integrate per quanto necessario ai fini della
gestione di tutti gli interventi di cui al presente decreto,»;
d)
all’articolo 9, comma 3, le parole: «fatto salvo che per la gestione dei
contratti stipulati entro la medesima data» sono sostituite dalle seguenti:
«fatto salvo che per la gestione dei contratti stipulati, nonchè per le
attività istruttorie e gestionali di natura economico-finanziaria, comprese
la stipula e la gestione dei contratti, relativamente alle domande di
agevolazione presentate fino alla data del 31 dicembre 1999 ai sensi degli
articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 11 del decreto del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997,
degli articoli da 8 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
e successive modificazioni, dell’articolo 11 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive
modificazioni, limitatamente alle domande presentate nell’esercizio 1997,
dell’articolo 14 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive
modificazioni, con esclusivo riferimento all’esercizio 1998, nonchè per la
completa dismissione della propria quota di partecipazione al capitale delle
società di ricerca istituite ai sensi dell’articolo 2, primo comma, lettera d), della citata legge
n. 46 del 1982, e successive modificazioni».
Art. 19.
(Disposizioni
in materia di enti pubblici di ricerca, ENEA, ISS, ISPESL e ASI)
1. Le
disposizioni di cui all’articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, e all’articolo 4, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n,. 370
si applicano anche nei confronti degli enti di ricerca, dell’Ente per le
nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), dell’Istituto superiore di
sanità (ISS), dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL) e dell’Agenzia spaziale italiana (ASI).
2. Le
disposizioni di cui al comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni, concernente la concessione di anticipazioni da parte del
Ministero degli affari esteri sui finanziamenti erogati per la realizzazione
di progetti di cooperazione allo sviluppo alle università, sono applicate
anche a favore degli enti di ricerca, dell’ENEA, dell’ISS, dell’ISPESL e
dell’ASI.
Art. 20.
(Disposizioni
concernenti il Consiglio nazionale delle ricerche)
1. In
deroga alle disposizioni della legge 29
ottobre 1984, n. 720, i trasferimenti disposti dal
Consiglio nazionale delle ricerche in favore dei propri istituti o di altre
strutture fornite di autonomia contabile e di bilancio sono accreditati su
appositi conti bancari ad essi intestati presso l’Istituto incaricato del
servizio di cassa. Il Consiglio nazionale delle ricerche provvede a tali
trasferimenti in relazione all’oggettivo fabbisogno di liquidità dei suddetti
istituti o strutture.
Art. 21.
(Disposizioni
in materia di ricerca industriale)
1. Al
fine di rendere possibile l’attivazione di tutti gli strumenti di intervento
nel settore della ricerca industriale previsti dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e
successive modificazioni, e di garantire altresì il necessario sostegno
finanziario ai progetti di ricerca o formazione presentati al Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi degli
articoli 4, 5, 6 e 11 del decreto del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 1997, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 19 novembre 1997, in
attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
e successive modificazioni, il Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca è autorizzato, nell’ambito delle direttive per la ripartizione
del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all’articolo 6, comma 4, del citato decreto legislativo 27 luglio 1999, n.
297, a riservare annualmente una quota non inferiore al 30
per cento delle complessive disponibilità del Fondo stesso alla copertura
degli oneri derivanti dai progetti di cui alla medesima legge n. 46 del 1982, e successive
modificazioni.
Art. 22.
(Disposizione
interpretativa)
1. Il
comma 10 dell’articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8
gennaio 2002, n. 1, si interpreta nel senso che i diplomi
di assistente sociale validi ai fini dell’accesso ai corsi di laurea
specialistica, ai master ed agli altri corsi di formazione post-base
di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono i diplomi universitari di
assistente sociale.
Art. 23.
(Contributo
per le iniziative del Comitato italiano per il 2002 Anno Internazionale delle
Montagne e collaborazione dell’Istituto nazionale per la ricerca scientifica
e tecnologica sulla montagna)
1. Per
concorrere al finanziamento delle attività e iniziative connesse alla
celebrazione dell’Anno Internazionale delle Montagne, è attribuito un
contributo speciale di 2 milioni di euro, per l’anno 2002, in favore del
«Comitato italiano per il 2002 – Anno Internazionale delle Montagne». Per lo
svolgimento dei suoi compiti il Comitato può avvalersi della collaborazione
dell’Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla
montagna.
2.
All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato in 2
milioni di euro per l’anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Ù
Capo V
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI AFFARI ESTERI
Art. 24.
(Modifiche
alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti)
1. La
lettera b) dell’articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185,
è sostituita dalla seguente:
«b)
i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l’autorizzazione del
giudice tutelare; l’autorizzazione non è necessaria quando il richiedente
abbia l’assenso dell’altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della
potestà sul figlio;».
2.
All’articolo 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo
periodo del primo comma è sostituito dal seguente: «Il passaporto ordinario è
valido per dieci anni»;
b) il terzo
comma è sostituito dal seguente:
«Il
passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore a dieci
anni, può essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi complessivamente
non superiori a dieci anni dalla data del rilascio»;
c) il
quarto comma è abrogato.
3.
L’articolo 28 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato.
4. La
disposizione di cui al primo periodo del primo comma dell’articolo 17 della
legge 21 novembre 1967, n. 1185, come sostituito dalla lettera a)
del comma 2 del presente articolo, si applica ai passaporti ordinari
rilasciati dopo la data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 25.
(Funzionamento
dell’Ufficio dell’Autorità nazionale per l’attuazione della legge sulla
proibizione delle armi chimiche)
1. Gli
incarichi di cui all’articolo 9, comma 4, della legge 18 novembre 1995,
n. 496, e successive modificazioni, conferiti agli esperti nominati ai sensi
della medesima disposizione, possono essere rinnovati anche dopo la scadenza
del primo rinnovo, per la durata di due anni, prorogabile per un periodo
ulteriore di due anni.
Art. 26.
(Costituzione
e partecipazione italiana ad associazioni e fondazioni in Italia e
all’estero)
1. Il
Ministero degli affari esteri può, anche attraverso gli istituti di cultura
all’estero, acquisito il parere della Commissione nazionale per la promozione
della cultura italiana all’estero di cui all’articolo 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401,
costituire o partecipare, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle
finanze, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati agli
interventi di promozione culturale all’estero, ad associazioni o fondazioni
in Italia e all’estero, finanziate da soggetti privati o enti pubblici con
propri apporti di capitale, per la realizzazione di grandi progetti di
promozione e cooperazione culturale, nonchè di diffusione e promozione della
lingua italiana e delle tradizioni e culture locali. L’atto costitutivo e lo
statuto delle associazioni e fondazioni devono prevedere che, in caso di
estinzione o scioglimento, il Ministero degli affari esteri partecipa alla
divisione dell’attivo patrimoniale in relazione ai propri conferimenti.
2. Il
Governo riferisce sulle iniziative assunte in conformità alle disposizioni
del presente articolo nella relazione annuale al Parlamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 22 dicembre 1990,
n. 401.
Ù
Capo VI
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI INNOVAZIONE
Art. 27.
(Disposizioni
in materia di innovazione tecnologica nella pubblica amministrazione)
1. Nel
perseguimento dei fini di maggior efficienza ed economicità dell’azione
amministrativa, nonchè di modernizzazione e sviluppo del Paese, il Ministro
per l’innovazione e le tecnologie, nell’attività di coordinamento e di
valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle
amministrazioni per lo sviluppo dei sistemi informativi, sostiene progetti di
grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse
nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere
intersettoriale, con finanziamenti aggiuntivi a carico e nei limiti del Fondo
di cui al comma 2; può inoltre promuovere e finanziare progetti del
Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie con le medesime
caratteristiche.
2. Il
Ministro, sentito il Comitato dei Ministri per la società dell’informazione,
individua i progetti di cui al comma 1, con l’indicazione degli stanziamenti
necessari per la realizzazione di ciascuno di essi. Per il finanziamento
relativo è istituito il «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel
settore informatico», iscritto in una apposita unità previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Per il
finanziamento del Fondo di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di
25.823.000 euro per l’anno 2002, 51.646.000 euro per l’anno 2003 e 77.469.000
euro per l’anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Le
risorse di cui all’articolo 29, comma 7, lettera b), secondo periodo, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, destinate al finanziamento dei
progetti innovativi nel settore informatico, confluiscono nel Fondo di cui al
comma 2 e a tal fine vengono mantenute in bilancio per essere versate in
entrata e riassegnate al Fondo medesimo.
5. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
6. A
decorrere dall’anno 2005, l’autorizzazione di spesa può essere rifinanziata
ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
7. Il
Ministro per l’innovazione e le tecnologie assicura il raccordo con il
Ministro per la funzione pubblica relativamente alle innovazioni che
riguardano l’ordinamento organizzativo e funzionale delle pubbliche
amministrazioni.
8. Entro
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanati uno
o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per introdurre nella disciplina vigente le norme necessarie ai fini del
conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) diffusione
dei servizi erogati in via telematica ai cittadini e alle imprese, anche con
l’intervento dei privati, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 97 della Costituzione e dei provvedimenti
già adottati;
b) diffusione
e uso della carta nazionale dei servizi;
c) diffusione
dell’uso delle firme elettroniche;
d) ricorso a
procedure telematiche da parte della pubblica amministrazione per
l’approvvigionamento di beni e servizi, potenziando i servizi forniti dal
Ministero dell’economia e delle finanze attraverso la CONSIP Spa
(concessionaria servizi informativi pubblici);
e) estensione
dell’uso della posta elettronica nell’ambito delle pubbliche amministrazioni
e dei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati;
f) generalizzazione
del ricorso a procedure telematiche nella contabilità e nella tesoreria;
g) alfabetizzazione
informatica dei pubblici dipendenti;
h) impiego
della telematica nelle attività di formazione dei dipendenti pubblici;
i) diritto
di accesso e di reclamo esperibile in via telematica da parte
dell’interessato nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
9. I
regolamenti di cui al comma 8 sono adottati su proposta congiunta dei
Ministri per la funzione pubblica e per l’innovazione e le tecnologie, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
10. All’articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma
6 è sostituito dal seguente:
«6.
Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni
sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale,
procede alla soppressione dell’Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione e del Centro tecnico di cui all’articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
nonchè all’istituzione dell’Agenzia nazionale per l’innovazione tecnologica.
L’Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione e del Centro
tecnico; subentra altresì nelle funzioni già svolte dai predetti organismi,
fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l’innovazione e le
tecnologie»;
b) al comma
7, lettera b), dopo le parole: «pubblica amministrazione (AIPA)» sono
inserite le seguenti: «, fino alla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 6».
Ù
Capo VII
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI DIFESA E DI PUBBLICA SICUREZZA
Art. 28.
(Modifiche
all’allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464,
e successive modificazioni, concernente la riforma strutturale delle Forze
armate)
1. Al
numero 4 dell’allegato D annesso al decreto legislativo 28 novembre 1997,
n. 464, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le funzioni in materia di attribuzione degli stipendi agli
ufficiali, di cui all’articolo 3, secondo comma, del testo unico di cui al
regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458, come sostituito dalla legge 26
febbraio 1960, n. 165, nonchè quelle in materia di cessazione dal servizio,
attribuzione e liquidazione del trattamento normale di quiescenza del
personale militare e di collocamento a riposo per età e liquidazione del
trattamento normale di quiescenza del personale civile di cui all’articolo 2,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 13 luglio 1976,
già conferite ai comandanti di regione militare, sono attribuite all’Ispettore
logistico dell’Esercito, che le esplica anche a mezzo delega».
Art. 29.
(Disposizioni
in materia di acquisti all’estero di materiali per l’Amministrazione della
difesa)
1. Dopo
il comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-ter.
Il divieto di cui al comma 1 non si applica per gli acquisti eseguiti
all’estero dall’Amministrazione della difesa, relativi a macchinari,
strumenti e oggetti di precisione che possono essere forniti, con i requisiti
tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da ditte straniere. Per
tali acquisti possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore
ad un terzo dell’importo complessivo del prezzo contrattuale, previa
costituzione di idonea garanzia».
Art. 30.
(Modifiche
all’articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204)
1.
All’articolo 2 della legge 9 gennaio 1951, n. 204, sono aggiunte, in
fine, le seguenti lettere:
«f-bis)
dei militari, dei militarizzati e volontari deceduti in conseguenza di
eventi bellici che hanno interessato anche gli Stati preunitari a decorrere
dal 4 marzo 1848;
f-ter) dei militari
e dei militarizzati deceduti durante le missioni di pace».
2. Per le
finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua massima di 500.000
euro a decorrere dall’anno 2002.
3.
All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 500.000
euro a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 31.
(Differimento
di termine)
1. Il
termine previsto dall’articolo 3, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n.
331, per l’emanazione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
è differito fino al 31 luglio 2003.
Art. 32.
(Assetto
giuridico, organizzativo e gestionale del Circolo ufficiali delle Forze
armate)
1. Il
Circolo ufficiali delle Forze armate di Italia ha sede a Roma ed è, a tutti
gli effetti, inserito nell’ambito degli uffici di organizzazione del
Ministero della difesa.
2. Con
regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede all’organizzazione del
Circolo di cui al comma 1. Ad esso è destinato personale militare e civile
nell’ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa. Per il
funzionamento sono utilizzate le risorse derivanti dalle quote
obbligatoriamente versate mensilmente dagli ufficiali, l’ammontare delle
quali è stabilito annualmente dal Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, nonchè gli eventuali contributi
finanziari e strumentali forniti dal Ministero della difesa nell’ambito degli
stanziamenti ordinari di bilancio.
3. Dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 è abrogato il
regio decreto 18 ottobre 1934, n. 2111.
4. Le
attività sociali e di rappresentanza espletate dal Circolo ufficiali delle
Forze armate di Italia non sono considerate commerciali ai sensi
dell’articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
5.
All’onere derivante dal comma 4, pari a 10.000 euro annui a decorrere
dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della
difesa.
Art. 33.
(Alloggi
di servizio)
1. Per
sopperire a temporanee esigenze organizzative dei comandi internazionali
operanti nel territorio nazionale è facoltà dell’Amministrazione della difesa
assegnare temporaneamente gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978,
n. 497, alle medesime condizioni ivi
previste e fatte salve le prioritarie esigenze delle Forze armate nazionali,
a personale appartenente a Forze armate estere impiegato presso i predetti
comandi.
Art. 34.
(Beneficio
a favore dei congiunti del personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia e spese sanitarie sostenute dal medesimo personale)
1. Le
disposizioni previste dall’articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998,
n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli
superstiti, ovvero ai genitori o ai fratelli conviventi e a carico qualora
unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio per effetto di ferite
o lesioni di natura violenta riportate nello svolgimento di attività
operative a causa di atti delittuosi commessi da terzi.
2. Le
spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di
attività operative sono anticipate dall’Amministrazione di competenza, nei
limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del
Comandante di Corpo o del funzionario responsabile.
Art. 35.
(Modifica
all’articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313)
1.
All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, dopo
le parole: «Corpo nazionale dei vigili del fuoco,» sono inserite le seguenti:
«o del Cassiere del Ministero dell’interno, comunque».
Art. 36.
(Modifica
all’articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53)
1. Al comma 2 dell’articolo 12
del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, le parole: «fatta salva
la decorrenza a tutti gli effetti» sono sostituite dalle seguenti: «fatta
salva la decorrenza economica».
Art. 37.
(Disposizioni
a favore dei congiunti del personale delle Forze di polizia e dell’Arma dei
carabinieri)
1.
All’articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 335, recante ordinamento del personale della Polizia di
Stato che espleta funzioni di polizia, e successive modificazioni, ed
all’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 337, recante ordinamento del personale della Polizia di
Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, e successive
modificazioni, dopo le parole: «a causa di azioni criminose di cui
all’articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono
inserite le seguenti: «ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico».
2.
All’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198,
e successive modificazioni, dopo le parole: «a causa delle azioni criminose
di cui all’articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,»
sono inserite le seguenti: «ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate
nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico».
Art. 38.
(Disposizioni
a favore dei congiunti del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco)
1.
Possono essere assunti, a domanda, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
previo superamento del corso per vigile permanente in prova e nei profili
professionali del settore dei servizi amministrativi, tecnici e informatici,
fino alla posizione economica B1, il coniuge o un figlio o un fratello
convivente del personale appartenente al Corpo nazionale, deceduto o divenuto
permanentemente inabile al servizio, per effetto di ferite o lesioni
riportate nel corso di eventi verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 1999,
nell’espletamento delle attività istituzionali, purchè siano in possesso dei
requisiti previsti per l’accesso e nel limite delle vacanze organiche. Per
l’accesso ai profili professionali del settore dei servizi amministrativi,
tecnici e informatici, fino alla posizione economica B1, restano comunque
ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia.
Art. 39.
(Convenzioni
in materia di sicurezza)
1.
Nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro dell’interno per il
potenziamento dell’attività di prevenzione, il Dipartimento della pubblica sicurezza
può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati dirette a fornire,
con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici,
finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica.
2. La
contribuzione può consistere nella fornitura dei mezzi, attrezzature, locali,
nella corresponsione dei costi aggiuntivi sostenuti dal Ministero
dell’interno, nella corresponsione al personale impiegato di indennità
commisurate a quelle vigenti per servizi analoghi o determinate con decreto
del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni
sindacali del personale rappresentative sul piano nazionale.
3. Per le
convenzioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni
dell’articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
4.
L’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 232, non si applica alle
convenzioni stipulate in attuazione del presente articolo.
Art. 40.
(Revisione
delle sanzioni disciplinari per il personale della Polizia di Stato e
regolamentazione dei relativi procedimenti)
1. Il
Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per aggiornare le
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981,
n. 737, recante sanzioni disciplinari per il personale
dell’Amministrazione di pubblica sicurezza e la regolamentazione dei relativi
procedimenti, con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) esclusione
del richiamo orale dal novero delle sanzioni;
b) esclusione
della sanzione della deplorazione, ripartendo le fattispecie fra le sanzioni
della pena pecuniaria, aumentata in misura non superiore al doppio, e della
sospensione dal servizio;
c) conseguente
rideterminazione delle fattispecie per le quali una sanzione disciplinare può
essere inflitta, anche in relazione alla mutata articolazione del trattamento
economico e tenuto conto delle specifiche esigenze disciplinari;
d) adeguamento
delle disposizioni concernenti la sospensione cautelare dal servizio e la
destituzione con riguardo alle vigenti disposizioni processuali penali ed a
quelle della legge 27 marzo 2001, n. 97;
e) rideterminazione degli organi competenti
ad irrogare la sanzione, a decidere in sede di riesame ed a svolgere gli
accertamenti necessari in relazione alla mutata disciplina delle
articolazioni dirigenziali della Polizia di Stato e delle rispettive
competenze, nonchè di quelle del Capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza;
f) aggiornamento
delle disposizioni concernenti il procedimento disciplinare, con criteri di
semplificazione e accelerazione delle procedure, prevedendo, per le sanzioni
più gravi della pena pecuniaria, un procedimento in contraddittorio davanti
ad un organo collegiale, con distinzione dei ruoli fra l’organo che sostiene
la contestazione e la difesa, nonchè la rideterminazione, con le medesime
finalità di semplificazione e accelerazione dei procedimenti, della
composizione degli organi collegiali, anche relativamente alla partecipazione
sindacale;
g) previsione
dei casi, delle modalità e degli effetti della riapertura del procedimento
disciplinare, nonchè della riabilitazione;
h) previsione
delle occorrenti disposizioni transitorie anche per i procedimenti pendenti
alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente
comma.
2. I
decreti legislativi di cui al comma 1 possono anche prevedere l’abrogazione
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981,
previa riproduzione delle disposizioni ivi contenute coerenti con i princìpi
ed i criteri di cui al medesimo comma 1.
3. Gli
schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle
organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale
della Polizia di Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni;
gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il
termine, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si
esprimono entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
4.
Disposizioni correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei princìpi, dei criteri direttivi, nonchè delle procedure
stabiliti dal presente articolo, possono essere adottate, con uno o più
decreti legislativi, entro il 31 dicembre 2003.
Ù
Capo VIII
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI COMUNICAZIONI
Art. 41.
(Tecnologie
delle comunicazioni)
1.
Nell’ambito dell’attività del Ministero delle comunicazioni nel campo dello
sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dell’informazione, nonchè
della sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni, l’Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione, organo
tecnico-scientifico del Ministero delle comunicazioni, continua a svolgere
compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti
ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle
comunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di certificazione
e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale
del Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private sulla base
dell’articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1º dicembre
1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio
1994, n. 71. Presso l’Istituto superiore delle comunicazioni e delle
tecnologie dell’informazione opera la Scuola superiore di specializzazione in
telecomunicazioni ai sensi del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e
successive modificazioni.
2. Per un
efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di cui al comma 1,
all’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell’informazione è attribuita autonomia scientifica, organizzativa,
amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla legge. I finanziamenti
che l’Istituto riceve per effettuare attività di ricerca sono versati
all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati,
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di
previsione del Ministero delle comunicazioni – centro di responsabilità
amministrativa «Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell’informazione» e destinati all’espletamento delle attività di ricerca.
L’Istituto è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi
dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero
delle comunicazioni.
3. Dalla
data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore tecnico
delle poste e delle telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio
superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie attribuzioni quelle
riconosciute in base all’articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, al Forum permanente per le comunicazioni, che è
conseguentemente soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio succede.
Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i componenti del Consiglio cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle
comunicazioni è organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con
compiti di proposta nei settori di competenza del Ministero. Con regolamento
da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordinamento del
Consiglio.
4. Il
Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici,
esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute
umana anche a supporto degli organi indicati dall’articolo 14 della legge 22
febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del Ministero della
salute.
5. La
Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione privata di alta cultura ed
è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione
elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da
potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, coadiuva
operativamente il Ministero delle comunicazioni nella soluzione organica ed
interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico,
finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del
Ministero. Al finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce mediante
un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000
euro per spese di investimento relative alle attività di ricerca. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle
comunicazioni. Prosegue senza soluzione di continuità, rimanendo confermato,
il regime convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione
Ugo Bordoni, di cui all’atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la
disciplina delle reciproche prestazioni relative alle attività di
collaborazione e la regolazione dei conseguenti rapporti. Nell’interesse
generale alla tutela dell’ambiente e della salute pubblica, la Fondazione Ugo
Bordoni realizza altresì la rete di monitoraggio dei livelli di campo
elettromagnetico a livello nazionale, a valere sui fondi di cui all’articolo
112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalità stabilite
da apposita convenzione.
6. Lo
statuto, l’organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni
sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5. I dipendenti
della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione, e
comunque fino ad un massimo di 80 unità, possono chiedere di essere immessi,
anche in soprannumero, nel ruolo dell’Istituto superiore delle comunicazioni
e delle tecnologie dell’informazione e del Ministero delle comunicazioni, al
quale accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e modalità da
definire con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei
posti e con le qualifiche professionali analoghe a quelle rivestite. Al
personale immesso compete il trattamento economico spettante agli appartenenti
alla qualifica in cui ciascun dipendente è inquadrato, senza tenere conto
dell’anzianità giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto.
Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa annua
massima di 4.648.000 euro a decorrere dall’anno 2002, cui si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. I
dipendenti che hanno presentato domanda di inquadramento possono essere
mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al completamento delle
procedure concorsuali.
7. Al
fine di incentivare lo sviluppo della radiodiffusione televisiva in tecnica
digitale su frequenze terrestri, in aggiunta a quanto già previsto dal
decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il Ministero delle comunicazioni
promuove attività di sperimentazione di trasmissioni televisive digitali
terrestri e di servizi interattivi, con particolare riguardo alle
applicazioni di carattere innovativo nell’area dei servizi pubblici e
dell’interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato,
avvalendosi della riserva di frequenze di cui all’articolo 2, comma 6,
lettera d), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali attività
sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni e
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la supervisione
tecnica della Fondazione Ugo Bordoni attraverso convenzioni da stipulare tra
la medesima Fondazione e soggetti abilitati alla sperimentazione ai sensi del
citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 66 del 2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6
dicembre 2001, sulla base di progetti da questi presentati. Fino alla data di
entrata in vigore del provvedimento previsto dall’articolo 29 della citata
deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette attività di
sperimentazione sono utilizzate, su base non interferenziale, le frequenze
libere o disponibili.
8.
All’articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66,
dopo le parole: «sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni» sono
aggiunte le seguenti: «che esercita la vigilanza e il controllo
sull’assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni».
9. Le
imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale che alla data
di entrata in vigore della presente legge risultino debitrici per canoni di
concessione per l’esercizio di attività di radiodiffusione dovuti fino al 31
dicembre 1999 possono definire la propria posizione debitoria, senza
applicazione di interessi, mediante pagamento di quanto dovuto, da
effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da
parte del Ministero delle comunicazioni, in un’unica soluzione se l’importo è
inferiore ad euro 5.000, ovvero in un numero massimo di cinque rate mensili
di ammontare non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a partire dal
trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, se
l’importo è pari o superiore ad euro 5.000.
Ù
Capo IX
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE
Art. 42.
(Delega
per la trasformazione degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico in fondazioni)
1. Il
Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro della salute,
d’intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo recante norme per il riordino
della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto pubblico, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, e
successive modificazioni, sulla base dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere
e disciplinare, nel rispetto delle attribuzioni delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità e le condizioni
attraverso le quali il Ministro della salute, d’intesa con la regione
interessata, possa trasformare gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto pubblico, esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, in fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla
partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del
Ministero della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze, ferma
restando la natura pubblica degli istituti medesimi;
b)
prevedere che i nuovi enti adeguino la propria organizzazione al principio di
separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo, da un lato, e gestione
e attuazione dall’altro, garantendo, nell’organo di indirizzo, composto dal
consiglio di amministrazione e dal presidente eletto dal consiglio di
amministrazione, la presenza maggioritaria di membri designati dalle
istituzioni pubbliche, Ministero della salute, regioni e comuni, con
rappresentanza paritetica del Ministero della salute e della regione
interessata, e assicurando che la scelta di tutti i componenti del consiglio
sia effettuata sulla base di idonei requisiti di professionalità e
onorabilità, periodicamente verificati; dell’organo di gestione fanno parte
il direttore generale-amministratore delegato, nominato dal consiglio di
amministrazione, e il direttore scientifico responsabile della ricerca,
nominato dal Ministero della salute, sentita la regione interessata;
c)
trasferire ai nuovi enti, in assenza di oneri, il patrimonio, i rapporti
attivi e passivi e il personale degli istituti trasformati. Il personale già
in servizio all’atto della trasformazione può optare per un contratto di
lavoro di diritto privato, fermi restando, in ogni caso, i diritti acquisiti;
d)
individuare, nel rispetto della programmazione regionale, misure idonee di
collegamento e sinergia con le altre strutture di ricerca e di assistenza
sanitaria, pubbliche e private, e con le università, al fine di elaborare e
attuare programmi comuni di ricerca, assistenza e formazione;
e)
prevedere strumenti che valorizzino e tutelino la proprietà dei risultati
scientifici, ivi comprese la costituzione e la partecipazione ad organismi ed
enti privati, anche aventi scopo di lucro, operanti nel settore della ricerca
biomedica e dell’industria, con modalità atte a salvaguardare la natura no-profit
delle fondazioni;
f) prevedere
che il Ministro della salute assegni a ciascuna fondazione, o a fondazioni
aggregate a rete, diversi e specifici progetti finalizzati di ricerca, anche
fra quelli proposti dalla comunità scientifica, sulla base dei quali
aggregare scienziati e ricercatori considerando la necessità di garantire la
qualità della ricerca e valorizzando le specificità scientifiche già
esistenti o nelle singole fondazioni ovvero nelle singole realtà locali;
g)
disciplinare le modalità attraverso le quali applicare i princìpi di cui al
presente articolo agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto privato, salvaguardandone l’autonomia giuridico-amministrativa;
h)
disciplinare i rapporti di collaborazione con ricercatori e scienziati su
progetti specifici, anche di altri enti e strutture, caratterizzati da
flessibilità e temporaneità e prevedere modalità di incentivazione, anche
attraverso la collaborazione con gli enti di cui alla lettera e);
i)
disciplinare le modalità attraverso le quali le fondazioni, nel rispetto
degli scopi, dei programmi e degli indirizzi deliberati dal consiglio di
amministrazione, possono concedere ad altri soggetti, pubblici e privati,
compiti di gestione, anche di assistenza sanitaria, in funzione della
migliore qualità e maggiore efficienza del servizio reso;
l)
prevedere che le erogazioni liberali da parte di soggetti privati verso i
nuovi enti di diritto privato avvengano in regime di esenzione fiscale;
m)
regolamentare i criteri generali per il riconoscimento delle nuove fondazioni
e le ipotesi e i procedimenti per la revisione e la eventuale revoca dei
riconoscimenti già concessi, sulla base di una programmazione nazionale
riferita ad ambiti disciplinari specifici secondo criteri di qualità ed
eccellenza;
n)
prevedere, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio in favore di
altri enti pubblici disciplinati dal presente articolo aventi analoghe
finalità;
o)
istituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
con contestuale soppressione di organi collegiali aventi analoghe funzioni
tecnico-consultive nel settore della ricerca sanitaria, presso il Ministero
della salute un organismo indipendente, con il compito di sovrintendere alla
ricerca biomedica pubblica e privata, composto da esperti altamente
qualificati in ambiti disciplinari diversi, espressione della comunità
scientifica nazionale e internazionale e delle istituzioni pubbliche centrali
e regionali, con compiti di consulenza e di supporto tecnico;
p)
prevedere che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto pubblico, non trasformati ai sensi della lettera a), adeguino
la propria organizzazione e il proprio funzionamento ai princìpi, in quanto
applicabili, di cui alle lettere d), e), h) e n), nonchè al
principio di separazione fra funzioni di cui alla lettera b),
garantendo che l’organo di indirizzo sia composto da soggetti designati per
la metà dal Ministro della salute e per l’altra metà dal presidente della
regione, scelti sulla base di requisiti di professionalità e di onorabilità,
periodicamente verificati, e dal presidente dell’istituto, nominato dal
Ministro della salute, e che le funzioni di gestione siano attribuite a un
direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, assicurando
comunque l’autonomia del direttore scientifico, nominato dal Ministro della
salute, sentito il presidente della regione interessata.
2. Sullo
schema di decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo acquisisce il
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro quaranta
giorni dalla richiesta. Il Governo acquisisce altresì il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro
quarantacinque giorni dalla trasmissione dello schema di decreto. Decorsi
inutilmente i termini predetti, il decreto legislativo è emanato anche in
mancanza dei pareri.
3.
L’attuazione della delega di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 43.
(Organizzazione
a rete di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico dedicati a
particolari discipline)
1. Al
fine di favorire la ricerca nazionale e internazionale e poter acquisire
risorse anche a livello comunitario, il Ministro della salute, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, individua, con proprio decreto,
l’organizzazione a rete degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico dedicati a particolari discipline.
Art. 44.
(Modifica
all’articolo 1 della legge 8 febbraio 2001, n. 12)
1.
All’articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 12, la lettera d)
è abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
riacquistano efficacia le previsioni di cui agli articoli 46, 47 e 48 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore
della citata legge n. 12 del 2001.
Art. 45.
(Partecipazione
finanziaria dei privati in materia sanitaria)
1. Per la
realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria il
Ministero della salute può avvalersi anche della partecipazione finanziaria
di qualificate aziende private operanti nei settori commerciali ed economici
nonchè nel settore della comunicazione e dell’informazione, assicurando alle
medesime gli effetti derivanti, in termini di ritorno di immagine, dal loro
coinvolgimento nelle peculiari tematiche di utilità sociale dirette alla
promozione della salute.
2. Per la
realizzazione della comunicazione istituzionale in materia sanitaria, di cui
al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 7 giugno 2000,
n. 150.
3. Con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i criteri, le forme, le
condizioni e le modalità della partecipazione di cui al comma 1, assicurando
prioritariamente l’inesistenza di situazioni di conflitto di interessi,
diretto o indiretto, tra i soggetti privati finanziatori e le finalità e il
contenuto della comunicazione istituzionale di cui al medesimo comma 1.
Art. 46.
(Semplificazione
in materia di sedi farmaceutiche)
1. I
farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o
urbana, ai sensi dell’articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, di
cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni, nonchè i farmacisti a cui è stata attribuita la gestione provvisoria,
nel rispetto dell’articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48,
anche se hanno superato il limite di età di cui all’articolo 4, comma 2,
della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire per una
sola volta la titolarità della farmacia, purchè alla data di entrata in
vigore della presente legge risultino assegnatari della gestione provvisoria
da almeno due anni e non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per
l’assegnazione della relativa sede farmaceutica.
2. È
escluso dal beneficio di cui al comma 1 il farmacista che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, abbia già trasferito la titolarità di
altra farmacia da meno di dieci anni ai sensi del quarto comma dell’articolo
12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonchè il farmacista che abbia già
ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.
3. Le domande devono pervenire,
a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
4.
L’accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 è
effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.
Art. 47.
(Istituto
superiore di sanità)
1
All’Istituto superiore di sanità è estesa dal 1º gennaio 2003 la disciplina
contenuta nell’articolo 1, comma 93, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e successive modificazioni, sostituendosi il Ministro della
salute al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca nella
effettuazione del concerto.
2.
All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, determinato in 1.136.205
euro annui, si provvede, a decorrere dal 2003, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della
salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 48.
(Centro
di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia)
1. Per
l’attivazione di un centro di alta specializzazione per il trattamento e lo
studio della talassemia, con connessa scuola di specializzazione,
rispettivamente destinati, in via prioritaria, a pazienti e medici di altri
Paesi del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, è autorizzata la spesa
di 4.000.000 di euro per l’anno 2002 e di 10.000.000 di euro per ciascuno
degli anni 2003 e 2004.
2. La
sede del centro e della scuola di cui al comma 1 è individuata dal Ministero
della salute, di concerto con il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto
delle esperienze di eccellenza maturate sul territorio nazionale nella cura e
nell’insegnamento riguardanti la talassemia.
3.
All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato in
4.000.000 di euro per l’anno 2002 e in 10.000.000 di euro per ciascuno degli
anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3.499.666 euro per l’anno
2002, a 3.787.248 euro per l’anno 2003 e a 7.472.168 euro per l’anno 2004,
l’accantonamento relativo al Ministero della salute, e quanto a 500.334 euro
per l’anno 2002, a 6.212.752 euro per l’anno 2003 e a 2.527.832 euro per
l’anno 2004, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle
finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 49.
(Convenzione
di Oviedo sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina)
1. Il
termine per l’esercizio della delega previsto dall’articolo 3, comma 1, della
legge 28 marzo 2001, n. 145, è differito al 31 luglio 2003.
Art. 50.
(Modifica
all’articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)
1.
All’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, come sostituito dall’articolo 3 del decreto-legge 12 giugno
2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001,
n. 317, le parole: «acque minerali e termali,» sono soppresse.
Art. 51.
(Tutela
della salute dei non fumatori)
1. È
vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a) quelli
privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli
riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. Gli
esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono
essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria
regolarmente funzionanti. Al fine di garantire i livelli essenziali del
diritto alla salute, le caratteristiche tecniche degli impianti per la
ventilazione ed il ricambio di aria sono definite, entro centottanta giorni
dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale,
con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute. Con lo
stesso regolamento sono definiti i locali riservati ai fumatori nonchè i
modelli dei cartelli connessi all’attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo.
3. Negli
esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono
essere adibiti ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente
rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell’esercizio.
4. Con
regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute, possono
essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei quali sia consentito
fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3. Tale
regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le persone sono
costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti locali
adibiti ai fumatori.
5. Alle
infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni
di cui all’articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come
sostituito dall’articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
6. Al
fine di consentire una adeguata attività di informazione, da attivare
d’intesa con le organizzazioni di categoria più rappresentative, le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore
decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 2.
7. Entro
centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri
della giustizia e dell’interno, sono ridefinite le procedure per
l’accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle
sanzioni nonchè l’individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i
relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto sulle
infrazioni accertate ai sensi dell’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.
8. Le
disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
9.
Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.
10.
Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali
delle pubbliche amministrazioni.
Art. 52.
(Modalità
dell’accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della salute)
1. Al
decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del
Ministero della sanità, da intendersi ora riferito al Ministero della salute,
dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis.
- (Modalità dell’accertamento medico-legale effettuato dal Ministero della
salute) – 1. Per la formulazione dei pareri medico-legali di propria
competenza, il Ministero della salute ha facoltà di istituire, nel limite
massimo di spesa di cui al comma 4, collegi medici con la partecipazione di
esperti universitari od ospedalieri specialisti nelle varie discipline
mediche, nei seguenti casi:
a) quando
sia richiesto un parere medico-legale dagli organi giudiziari o dalle
Amministrazioni pubbliche, e sia necessario sottoporre l’interessato ad esame
diretto;
b) quando
dagli atti rimessi al Ministero risulti una disparità di giudizio tra gli
organi competenti;
c) quando
negli atti si notino discordanze tra i risultati degli accertamenti
medico-fiscali ed i giudizi diagnostico e medico-legale espressi;
d) quando il
giudizio diagnostico sia stato espresso in modo da non permettere una sicura
applicazione delle tabelle A e B annesse alla legge 10
agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni.
2. I collegi
medici di cui al comma 1 sono composti dal dirigente dell’Ufficio
medico-legale della Direzione generale delle professioni sanitarie e
medico-legali, quale presidente, da un medico del predetto Ufficio, quale
relatore, e da uno o più esperti scelti tra medici universitari od
ospedalieri.
3. A ciascun
esperto, per ogni giornata di seduta, è corrisposto un compenso commisurato
alle tariffe minime degli onorari per le prestazioni medico-chirurgiche
stabilite dall’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri e vigenti al
momento della prestazione.
4. Per i
compensi delle prestazioni degli esperti di cui al comma 3 è autorizzata la
spesa annua massima di 3.693 euro a decorrere dall’anno 2002.
5. All’onere
derivante dall’attuazione del presente articolo, determinato nella misura
massima di 3.693 euro annui a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.
6. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Art. 53.
(Contributi
straordinari a favore della provincia autonoma di Trento per lo svolgimento
di un servizio di assistenza domiciliare integrata)
1. Alla
provincia autonoma di Trento è assegnato un contributo straordinario di
2.000.000 di euro per l’anno 2002 e di 4.000.000 di euro per ciascuno degli
anni 2003 e 2004 per lo svolgimento, in via sperimentale, di un servizio di
assistenza domiciliare integrata.
2.
All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 2.000.000
di euro per l’anno 2002 e 4.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2003 e
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
3. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Ù
Capo X
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI TUTELA E SOSTEGNO DELLA PATERNITÀ E DELLA MATERNITÀ
Art. 54.
(Differimento
del termine per l’emanazione di disposizioni correttive del testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità
e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)
1. Al comma 3 dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le
parole: «Entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «Entro due anni».
Ù
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