Legge
29 maggio 1982, n. 297,
pubblicata
nella Gazz. Uff. 31 maggio 1982, n. 147.
Disciplina
del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica.
Art. 1
Modifiche
di disposizioni del codice civile.
L'articolo 2120 del codice civile
è sostituito dal seguente:
«Art. 2120 -
(Disciplina del trattamento di fine rapporto).
In ogni caso di cessazione del
rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un
trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun
anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della
retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è
proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese
intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Salvo diversa
previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma
precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni
in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non
occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso
spese.
In caso di
sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause
di cui all'articolo 2110,
nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista
l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al
primo comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto
in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Il trattamento di
cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è
incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione
di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento
dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno
precedente.
Ai fini della
applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni
di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di
cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno
precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si
computano come mese intero.
Il prestatore di
lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può
chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al
70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del
rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono
soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 per cento degli aventi titolo, di
cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento del numero totale dei
dipendenti.
La richiesta deve
essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali
spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di
abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
L'anticipazione
può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene
detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di
cui all'articolo 2122
la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma
medesima.
Condizioni di
miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti
individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità
per l'accoglimento delle richieste di anticipazione».
L'articolo 2121 del codice civile
è sostituito dal seguente:
«Art. 2121 -
(Computo dell'indennità di mancato preavviso).
L'indennità di cui all'articolo
18 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le
partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere
continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso
spese.
Se il prestatore
di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di
produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta è determinata sulla media
degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di
servizio prestato.
Fa parte della retribuzione anche
l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro».
L'articolo 2776 del codice civile
è sostituito dal seguente:
«Art. 2776 -
(Collocazione sussidiaria sugli immobili).
I crediti
relativi al trattamento di fine rapporto nonché all'indennità di cui all'articolo 2118 sono
collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul
prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.
I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad
eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi
dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o
integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono collocati
sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo
degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i
crediti indicati al primo comma.
I crediti dello
Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752 sono
collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul
prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo
i crediti indicati al comma precedente».
Art. 2
Fondo
di garanzia.
E' istituito
presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di garanzia per
il trattamento di fine rapporto» con lo scopo di sostituirsi al datore di
lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine
rapporto, di cui all'articolo 2120
del codice civile, spettante ai lavoratori o loro
aventi diritto.
Trascorsi
quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero
dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99
dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o
impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della
sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi
aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del
trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa
detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
Nell'ipotesi di
dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la
domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di
ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per
l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
Ove l'impresa sia
sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere
presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui
all'articolo 209 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero,
ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di
lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
Qualora il datore
di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione
del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia
in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al
fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito
dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito
relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto
o in parte insufficienti.
Il fondo, ove non
sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento
insoluto.
Quanto previsto
nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del
rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute
successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
I pagamenti di
cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono
eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo è
surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio
spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice civile
per le somme da esso pagate.
Il fondo, per le
cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione
dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un
contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento della
retribuzione di cui all'articolo 12
della legge 30 aprile 1969, n. 153, a
decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1982. Per tale contributo
si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione
dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le
disponibilità del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate
al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso. Al fine di
assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva può essere
modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il
consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del
bilancio consuntivo del fondo medesimo.
Il datore di
lavoro deve integrare le denunce previste dall'articolo 4, primo comma, del
decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto
1978, n. 467, con l'indicazione dei dati
necessari all'applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonché
dei dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed
all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si
applicano altresì le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto
dell'articolo 4 del predetto decreto-legge. Le disposizioni del presente comma
non si applicano al rapporto di lavoro domestico.
Per i giornalisti
e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di garanzia per il
trattamento di fine rapporto è gestito, rispettivamente, dall'Istituto nazionale
di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» e dall'Istituto
nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.
Art. 3
Norme
in materia pensionistica.
A decorrere
dall'anno 1983 e con effetto dal 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ciascun
anno, gli importi delle pensioni alle quali si applica la perequazione
automatica di cui all'articolo 19
della legge 30 aprile 1969, n. 153, ed all'articolo 9 della
legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive
modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate in favore dei
soggetti il cui trattamento è regolato dall'articolo 7 della
predetta legge 3 giugno 1975, n. 160, e
dall'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
convertito, con modificazioni, nella legge 29
febbraio 1980, n. 33, sono aumentati nella misura pari
alla variazione percentuale, come definita nel comma seguente, dell'indice del
costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle
retribuzioni dei lavoratori dell'industria (1).
Alle date di cui
al comma precedente la variazione si determina confrontando il valore medio
dell'indice relativo al periodo compreso tra l'ottavo ed il sesto mese con il
valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra l'undicesimo ed il
nono mese anteriori a quello da cui ha effetto l'aumento.
Con la stessa
decorrenza le pensioni alle quali si applicano le norme di cui all'articolo 10
della legge 3 giugno 1975, n. 160, vengono
aumentate di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando
il valore unitario, fissato per ciascun punto in lire 1.910 mensili, per il numero
dei punti di contingenza che sono accertati nel modo indicato nel comma
seguente (1).
Il numero dei
punti è uguale a quello accertato per i lavoratori con riferimento ai periodi
indicati nel secondo comma (2).
Gli aumenti di
cui ai precedenti commi primo e terzo sono esclusi dalla misura della pensione
da assoggettare alla perequazione annuale avente decorrenza dal 1° gennaio
dell'anno successivo.
L'adeguamento periodico dei
contributi calcolato con la perequazione automatica delle pensioni è effettuato
con decorrenza dal 1° aprile, dal 1° luglio e dal 1° ottobre.
A decorrere dal
1° gennaio 1983 ai titolari di pensione o assegno indicati nell'articolo 1 della
legge 29 aprile 1976, n. 177, le variazioni
nella misura mensile dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio
1959, n. 324, e successive modificazioni, sono
apportate trimestralmente sulla base dei punti di variazione del costo della
vita registrati tra gli indici indicati nel secondo comma del presente
articolo. Con decreto del Ministro del tesoro sono adeguate dalla predetta data
le aliquote contributive delle relative gestioni previdenziali.
Per le pensioni
liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982 la retribuzione annua
pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta
parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di
lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad
eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di
contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione (3).
A ciascuna
settimana si attribuisce il valore retributivo corrispondente alla retribuzione
media dell'anno solare cui la settimana stessa si riferisce, la retribuzione
media di ciascun anno solare si determina suddividendo le retribuzioni
percepite in costanza di rapporto di lavoro o corrispondenti a periodi
riconosciuti figurativamente ovvero ad eventuale contribuzione volontaria per
il numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria, effettiva o
figurativa, o volontaria.
Per l'anno solare
in cui cade la decorrenza della pensione sono prese in considerazione le
retribuzioni corrispondenti ai periodi di paga scaduti anteriormente alla
decorrenza stessa.
La retribuzione
media settimanale determinata per ciascun anno solare ai sensi del precedente
nono comma è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice
annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile
delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la
retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.
La retribuzione
media settimanale di ciascun anno solare o frazione di esso, rivalutata ai
sensi del comma precedente, non è presa in considerazione per la parte
eccedente la retribuzione massima settimanale pensionabile in vigore nell'anno
solare da cui decorre la pensione.
Con decorrenza
dal 1° gennaio 1983, il limite massimo di retribuzione annua di cui all'articolo 19
della legge 23 aprile 1981, n. 155, ai fini
della determinazione della pensione a carico del Fondo pensione dei lavoratori
dipendenti, è adeguato annualmente con effetto dal 1° gennaio con la disciplina
della perequazione automatica prevista per le pensioni a carico del fondo
predetto d'importo superiore al trattamento minimo.
Qualora il numero
delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della retribuzione
annua pensionabile sia inferiore a 260, ferma restando la determinazione della
retribuzione media settimanale nell'ambito di ciascun anno solare di cui ai
commi ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo del presente articolo, la
retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle
retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzioni esistenti.
Agli oneri
derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dall'applicazione del
presente articolo si provvede elevando le aliquote contributive a carico dei
datori di lavoro, per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità,
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ivi compresi gli
addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca,
con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1° luglio 1982 nella
misura dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile e con decorrenza dal
periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1983 nella misura ulteriore
dello 0,20 per cento della retribuzione imponibile.
I datori di
lavoro detraggono per ciascun lavoratore l'importo della contribuzione
aggiuntiva di cui al comma precedente dall'ammontare della quota del
trattamento di fine rapporto relativa al periodo di riferimento della
contribuzione stessa.
Qualora il trattamento di fine
rapporto sia erogato mediante forme previdenziali, la contribuzione aggiuntiva
è detratta dal contributo dovuto per il finanziamento del trattamento stesso,
il cui importo spettante al lavoratore è corrispondentemente ridotto.
Art. 4
Disposizioni
finali.
Le indennità di
cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato
con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di
fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120
del codice civile.
Quando a norma del capo IV del
titolo IV del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo
1942, n. 327, il trattamento o altra indennità di fine rapporto sono
commisurati alla retribuzione, questa si intende determinata e regolata dai
contratti collettivi di lavoro.
La disposizione
di cui al sesto comma dell'articolo 2120
del codice civile non si applica alle aziende
dichiarate in crisi ai sensi della legge 12 agosto
1977, n. 675, e successive modificazioni.
Le norme di cui
all'articolo 2120 del codice civile e ai commi secondo, terzo, quarto, quinto e
sesto dell'articolo 5 della presente legge si applicano a tutti i rapporti di
lavoro subordinato per i quali siano previste forme di indennità di anzianità,
di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi fonte
disciplinate.
Restano salve le indennità
corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzione diverse da
quelle delle indennità di cui al comma precedente.
Resta altresì
ferma la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti
pubblici.
Il fondo di cui
all'articolo 3 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con
modificazioni, nella legge 2 ottobre
1942, n. 1251, è soppresso.
Le disponibilità
del fondo di cui al precedente comma sono devolute ai datori di lavoro aventi
diritto, proporzionalmente agli accantonamenti effettuati a norma di legge. Le
modalità di liquidazione delle disponibilità anzidette sono stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro.
Sono abrogati gli
articoli 1 e 1-bis del decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12, convertito, con
modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91.
Sono abrogate
tutte le altre norme di legge o aventi forza di legge che disciplinano le forme
di indennità di anzianità, di fine rapporto e di buonuscita, comunque
denominate.
Sono nulle e
vengono sostituite di diritto dalle norme della presente legge tutte le
clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine
rapporto.
Nei casi in cui
norme di legge o aventi forza di legge o clausole di contratti collettivi
facciano richiamo agli istituti indicati al precedente decimo comma o alle
fonti regolatrici di essi, il richiamo deve intendersi riferito al trattamento
di fine rapporto di cui all'articolo 1 della presente legge.
Art. 5
Disposizioni
transitorie.
L'indennità di
anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di
cessazione del rapporto all'atto dell'entrata in vigore della presente legge è
calcolata secondo la disciplina vigente sino a tale momento e si cumula a tutti
gli effetti con il trattamento di cui all'articolo 2120 del codice civile.
Si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo 2120 del
codice civile.
A parziale deroga del secondo e
terzo comma dell'articolo 2120 del codice civile, gli aumenti dell'indennità di
contingenza e di emolumenti di analoga natura, maturati a partire dal 1° febbraio
1977 e fino al 31 maggio 1982, sono computati nella retribuzione annua utile
nelle seguenti misure e scadenze:
25 punti a
partire dal 1° gennaio 1983;
ulteriori 25
punti a partire dal 1° luglio 1983;
ulteriori 25
punti a partire dal 1° gennaio 1984;
ulteriori 25
punti a partire dal 1° luglio 1984;
ulteriori 25
punti a partire dal 1° gennaio 1985;
ulteriori 25
punti a partire dal 1° luglio 1985;
i residui punti a
partire dal 1° gennaio 1986.
In caso di
risoluzione del rapporto di lavoro anteriormente all'anno 1986, gli aumenti
dell'indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura maturati a
partire dal 1° febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982 e non ancora computati a
norma del comma precedente, sono corrisposti in aggiunta al trattamento di fine
rapporto maturato.
Fino al 31
dicembre 1989, e salvo disposizioni più favorevoli dei contratti collettivi,
nei confronti dei lavoratori che all'atto dell'entrata in vigore della presente
legge fruiscono dell'indennità di anzianità in misura inferiore a quella
prevista dalla legge 18 dicembre 1960, n. 1561, le misure espresse in ore o
giorni indicate dai contratti collettivi per l'indennità di anzianità sono
commisurate proporzionalmente all'importo della retribuzione di ciascun anno
divisa per 13,5.
Entro la data di
cui al comma precedente tutte le categorie di lavoratori debbono fruire del
trattamento previsto dall'articolo 1 della presente legge.
Le disposizioni
di cui ai precedenti quarto e quinto comma si applicano anche al personale
navigante con le qualifiche di «sottufficiale» e di «comune».
E' riaperto, fino
al 31 maggio 1982, il termine stabilito nell'articolo 23 del decreto-legge 8
aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno
1974, n. 216, per il versamento degli
accantonamenti e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e
capitalizzazione di cui al decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con
modificazioni, nella legge 2 ottobre
1942, n. 1251.
Per l'anno 1982
l'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
impiegati del mese di dicembre è quello risultante rispetto all'indice del mese
di maggio.
La presente legge
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
(1)
Il D.M. 12 settembre 1983 (Gazz. Uff. 27 settembre
1983, n. 265) ha accertato che la variazione dell'indice del costo della vita,
calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei
lavoratori dell'industria, tra il periodo febbraio 1983-aprile 1983 ed il
periodo novembre 1982-gennaio 1983, è risultata pari a +2,9 per cento, e la
quota aggiuntiva, derivante dal prodotto ottenuto moltiplicando i punti di
contingenza, accertati in relazione ai periodi suddetti nel numero di 3, per il
valore unitario di ciascun punto fissato in L. 5.440, è risultata pari a L.
16.320 mensili.
(2)
Comma così sostituito dall'art. 4, D.L. 29 gennaio
1983, n. 17.
(3)
La Corte costituzionale, con sentenza 4-14 luglio 1988,
n. 822 (Gazz. Uff. 20 luglio 1988, n. 29 - Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità dell'art. 3, ottavo comma, nella parte in cui non prevede, per
i lavoratori prossimi alla pensione al momento della sua entrata in vigore, o
già pensionati, il mantenimento in vigore, ai fini della liquidazione della
pensione stessa, dei criteri dettati dall'art. 26, terzo
comma, della L. 3 giugno 1975, n. 160. La stessa
Corte, con sentenza 18-26 maggio 1989, n. 307 (Gazz. Uff. 31 maggio 1989, n. 22
- Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 3, ottavo comma,
nella parte in cui non prevede che, in caso di prosecuzione volontaria
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i
superstiti da parte del lavoratore dipendente che abbia già conseguito in
costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva,
la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe
spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola
contribuzione obbligatoria. Con altra sentenza 23 ottobre-10 novembre 1992, n.
428 (Gazz. Uff. 18 novembre 1992, n. 48-Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, ottavo comma, nella parte in cui
non consente, in caso di pensione di anzianità, che dopo il raggiungimento
dell'età pensionabile, la pensione debba essere ricalcolata sulla base della
sola contribuzione obbligatoria qualora porti ad un risultato più favorevole
per l'assicurato