Legge
27 dicembre 2006 n. 296
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
finanziaria 2007)
Gu
299 27.12.2006 Supplemento ordinario 244
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la
seguente legge:
Art: 1
1. Per l’anno 2007, il livello massimo del
saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 29.000
milioni di euro, al netto di 12.520 milioni di euro per regolazioni debitorie.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del
ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento
all’estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro
relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2007,
è fissato, in termini di competenza, in 240.500 milioni di euro per l’anno
finanziario 2007.
2. Per gli anni 2008 e 2009, il livello
massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione
vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato,
rispettivamente, in 26.000 milioni di euro ed in 18.000 milioni di euro, al
netto di 8.850 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, per le regolazioni
debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato,
rispettivamente, in 214.000 milioni di euro ed in 208.000 milioni di euro. Per
il bilancio programmatico degli anni 2008 e 2009, il livello massimo del saldo
netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 19.500 milioni di euro
ed in 10.500 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è
determinato, rispettivamente, in 208.000 milioni di euro ed in 200.000 milioni
di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai
commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di
rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori entrate tributarie che si
realizzassero nel 2007 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate
a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di
programmazione economico-finanziaria 2007-2011. In quanto eccedenti rispetto a
tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta
all’evasione fiscale sono destinate, qualora permanenti, a riduzioni della
pressione fiscale finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed
equità sociale, dando priorità a misure di sostegno del reddito di soggetti
incapienti ovvero appartenenti alle fasce di reddito più basse, salvo che si
renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed
imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero improrogabili
esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese.
5. Entro il 30 settembre di ogni anno, il
Ministro dell’economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione che
definisce i risultati derivanti dalla lotta all’evasione, quantificando le
maggiori entrate permanenti da destinare a riduzioni della pressione fiscale ai
sensi del comma 4.
6. Al testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 3, relativo alla base imponibile, al
comma 1, le parole: ", nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai
sensi degli articoli 11 e 12," sono soppresse;
b)
l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
"Art.
11. – (Determinazione dell’imposta). – 1. L’imposta lorda è determinata
applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati
nell’articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a)
fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b)
oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c)
oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d)
oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e)
oltre 75.000 euro, 43 per cento.
2.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione
non superiori a 7.500 euro, goduti per l’intero anno, redditi di terreni per un
importo non superiore a 185,92 euro e il reddito dell’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale e delle relative pertinenze, l’imposta non è dovuta.
3.
L’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda, fino alla
concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15
e 16 nonché in altre disposizioni di legge.
4.
Dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti d’imposta spettanti al
contribuente a norma dell’articolo 165. Se l’ammontare dei crediti d’imposta è
superiore a quello dell’imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta,
di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo
d’imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei
redditi";
c)
l’articolo 12 è sostituito dal seguente:
"Art.
12. – (Detrazioni per carichi di famiglia). – 1. Dall’imposta lorda si
detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
a)
per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1)
800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l’importo corrispondente al
rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non
supera 15.000 euro;
2)
690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000
euro;
3)
690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000
euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
b)
la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo
pari a:
1)
10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200
euro;
2)
20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700
euro;
3)
30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000
euro;
4)
20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100
euro;
5)
10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200
euro;
c)
800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli
adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per
ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono
aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap
ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i
contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200
euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di 95.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l’importo di 95.000 euro
è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La
detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non
legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi,
spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più
elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione
spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di
affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di
accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore
affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori
affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti
di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore.
Quest’ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare
all’altro genitore affidatario un importo pari all’intera detrazione ovvero, in
caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In
caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo
per l’intero importo. Se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli
naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è
successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli
adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato
o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato,
per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste
alla lettera a);
d)
750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione,
per ogni altra persona indicata nell’articolo 433 del codice civile che
conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da
provvedimenti dell’autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’importo di 80.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 80.000 euro.
2.
Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali
si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze
diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa
Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa
cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
3.
Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal
mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni
richieste.
4.
Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la
detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1,
lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i
rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o
uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei
predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali";
d)
l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Art.
13. – (Altre detrazioni). – 1. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli
indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis),
d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al
periodo di lavoro nell’anno, pari a:
a)
1.840 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L’ammontare della
detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i
rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione
effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
b)
1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l’importo corrispondente al
rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se
l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000
euro;
c)
1.338 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000
euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di
40.000 euro.
2.
La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c), è aumentata di un importo
pari a:
a)
10 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma
non a 24.000 euro;
b)
20 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma
non a 25.000 euro;
c)
30 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma
non a 26.000 euro;
d)
40 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma
non a 27.700 euro;
e)
25 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma
non a 28.000 euro.
3.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di
pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione
dall’imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1 del presente
articolo, rapportata al periodo di pensione nell’anno, pari a:
a)
1.725 euro, se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L’ammontare della
detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
b)
1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l’importo corrispondente al
rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.500 euro, se
l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000
euro;
c)
1.255 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000
euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di
40.000 euro.
4.
Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a
75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all’articolo 49, comma
2, lettera a), spetta una detrazione dall’imposta lorda, in luogo di quella di
cui al comma 3 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione
nell’anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
a)
1.783 euro, se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L’ammontare della
detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
b)
1.297 euro, aumentata del prodotto tra 486 euro e l’importo corrispondente al
rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se
l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000
euro;
c)
1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000
euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di
40.000 euro.
5.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui
agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1,
lettere i) e l), spetta una detrazione dall’imposta lorda, non cumulabile con
quelle previste ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, pari a:
a)
1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b)
1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000
euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra
l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di
50.200 euro.
6.
Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 3, 4 e 5 è maggiore di zero,
lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.";
e)
all’articolo 24, il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3.
Dall’imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all’articolo 13 nonché
quelle di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i). Le
detrazioni per carichi di famiglia non competono".
7. All’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 2, lettera a), al primo periodo, le parole da: ", al netto delle
deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico,
rapportate al periodo stesso" sono sostituite dalle seguenti: "ed
effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo
unico, rapportate al periodo stesso" e, al secondo periodo, le parole:
"Le deduzioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2," sono sostituite
dalle seguenti: "Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13";
b)
al comma 2, lettera c), le parole: "al netto delle deduzioni di cui agli
articoli 11 e 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti:
"effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13";
c)
al comma 3, primo periodo, le parole: "delle deduzioni di cui agli articoli
11 e 12, commi 1 e 2," sono sostituite dalle seguenti: "delle
detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13".
8. Il comma 350 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n.311, è abrogato.
9. Ai fini della determinazione
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine
rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse
alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, si applicano,
se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31
dicembre 2006.
10. I trasferimenti erariali in favore
delle regioni e degli enti locali sono ridotti in misura pari al maggior
gettito loro derivante dalle disposizioni dei commi da 6 a 9, secondo le
modalità indicate nel comma 322, da definire con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Alla disciplina vigente dell’assegno
per il nucleo familiare sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
i livelli di reddito e gli importi annuali dell’assegno per il nucleo
familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno
un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili nonché ai nuclei
familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano
presenti componenti inabili, sono rideterminati a decorrere dal 1º gennaio 2007
secondo la Tabella 1 allegata alla presente legge. Sulla base di detti importi
annuali, sono elaborate a cura dell’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) le tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali,
quattordicinali e quindicinali della prestazione;
b)
a decorrere dal 1º gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le altre
tipologie di nuclei familiari con figli sono rivalutati del 15 per cento;
c)
i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei con figli di cui
alle lettere a) e b) nonché quelli per i nuclei senza figli possono essere
ulteriormente rimodulati secondo criteri analoghi a quelli indicati alla
lettera a), con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la
famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi
disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e
dalle detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
d)
nel caso di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati di età inferiore
a 26 anni compiuti, ai fini della determinazione dell’assegno rilevano al pari
dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti e inferiore
a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti;
e)
restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare di
cui all’articolo 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 153, che trovano applicazione a
decorrere dall’anno 2008.
12. All’articolo 3 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, dopo il comma 12 è inserito il seguente: "12-bis. A
decorrere dal 1º gennaio 2007 una quota dell’accisa sul gasolio per
autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49) è attribuita alla regione a
statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. Per gli anni 2007,
2008 e 2009, la predetta quota è fissata, rispettivamente, nella misura di
0,00266 euro al litro, nella misura di 0,00288 euro al litro e nella misura di
0,00307 euro al litro. Con la legge finanziaria per l’anno 2010 la suddetta
quota è rideterminata, ove necessario e compatibilmente con il rispetto degli
equilibri della finanza pubblica, al fine di completare la compensazione, a
favore delle regioni a statuto ordinario, della minore entrata registrata
nell’anno 2005 rispetto all’anno 2004 relativamente alla compartecipazione
all’accisa sulla benzina di cui al comma 12. L’ammontare della predetta quota
viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell’accisa e riversato dalla
struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria
centrale dello Stato. La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base
dei quantitativi erogati nell’anno precedente dagli impianti di distribuzione
di carburante che risultano dal registro di carico e scarico previsto
dall’articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le
modalità di applicazione delle disposizioni del presente comma".
13. Dopo l’articolo 10 della legge 8 maggio
1998, n. 146, è inserito il seguente: "Art. 10-bis. – (Modalità di
revisione ed aggiornamento degli studi di settore). – 1. Gli studi di settore
previsti all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, sono soggetti a revisione, al massimo, ogni tre anni
dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella
dell’ultima revisione, sentito il parere della commissione di esperti di cui
all’articolo 10, comma 7. Nella fase di revisione degli studi di settore si
tiene anche conto dei dati e delle statistiche ufficiali, quali quelli di
contabilità nazionale, al fine di mantenere, nel medio periodo, la
rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si
riferiscono. La revisione degli studi di settore è programmata con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il mese
di febbraio di ciascun anno. 2. Ai fini dell’elaborazione e della revisione
degli studi di settore si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti
da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti
considerati normali per il relativo settore economico".
14. Fino alla elaborazione e revisione
degli studi di settore previsti dall’articolo 62-bis del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e successive modificazioni, che tengono conto degli indicatori di
coerenza di cui al comma 2 dell’articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n.
146, introdotto dal comma 13, con effetto dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2006, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, si tiene altresì conto di specifici
indicatori di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei alla
individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al
contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio
della specifica attività svolta. Ai fini della relativa approvazione non si
applica la disposizione di cui all’articolo 10, comma 7, secondo periodo, della
legge 8 maggio 1998, n. 146. Si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis
dell’articolo 10 della medesima legge.
14-bis. Gli indicatori di normalità
economica di cui al comma 14, approvati con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi, compensi o
corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici.
[Modificato dalla
legge 127 del 3 agosto 2007]
14-ter. I contribuenti che
dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiori rispetto
a quelli desumibili dagli indicatori di cui al comma 14-bis non sono soggetti
ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio
accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti
riscontrati. [Modificato dalla
legge 127 del 3 agosto 2007]
15. Il comma 399 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n.311, è abrogato.
16. Il comma 4 dell’articolo 10 della legge 8
maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente: "4. La disposizione del comma 1 del presente
articolo non si applica nei confronti dei contribuenti: a) che hanno dichiarato
ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c),
d) ed e), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al
limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di
approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 7,5
milioni di euro; b) che hanno iniziato o cessato l’attività nel periodo
d’imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di
cessazione e inizio dell’attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei
mesi dalla data di cessazione, nonché quando l’attività costituisce mera
prosecuzione di attività svolte da altri soggetti;
c)
che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell’attività".
17. All’articolo 10 della legge 8 maggio
1998, n. 146, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis.
Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo
comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
non possono essere effettuate nei confronti dei contribuenti che dichiarino, anche
per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori al livello
della congruità, ai fini dell’applicazione degli studi di settore di cui
all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, tenuto altresì conto dei
valori di coerenza risultanti dagli specifici indicatori, di cui all’articolo
10-bis, comma 2, della presente legge, qualora l’ammontare delle attività non
dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento
dei ricavi o compensi dichiarati. Ai fini dell’applicazione della presente
disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al
comma 4, lettera a). In caso di rettifica, nella motivazione dell’atto devono
essere evidenziate le ragioni che inducono l’ufficio a disattendere le
risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente
il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente. La
presente disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili le
sanzioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis rispettivamente degli articoli 1 e 5 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, nonché al comma 2-bis
dell’articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446".
18. Le disposizioni di cui ai commi 4 e
4-bis dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate e
introdotte rispettivamente dai commi 16 e 17 del presente articolo, hanno
effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio
2007, ad esclusione di quelle previste alla lettera b) del comma 4 del citato
articolo 10 che hanno effetto dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2006.
19. Nei confronti dei contribuenti titolari
di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono
applicabili gli studi di settore, sono individuati specifici indicatori di
normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non
dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare. Ai medesimi fini, nelle
ipotesi di cessazione dell’attività, di liquidazione ordinaria ovvero di non
normale svolgimento dell’attività, può altresì essere richiesta la compilazione
del modello, allegato alla dichiarazione, previsto per i soggetti cui si
applicano gli studi di settore.
20. Per i soggetti di cui all’articolo 73,
comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, con riferimento al primo periodo d’imposta di esercizio
dell’attività, sono definiti appositi indicatori di coerenza per la
individuazione dei requisiti minimi di continuità della stessa, tenuto conto
delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento della attività medesima.
21. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro il 28 febbraio 2007, sono
approvati gli indicatori di cui al comma 20, anche per settori economicamente
omogenei, da applicare a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2006.
22. Sulla base di appositi criteri
selettivi è programmata una specifica attività di controllo nei confronti dei
soggetti che risultano incoerenti per effetto dell’applicazione degli
indicatori di cui al comma 20.
23. All’articolo 10, comma 1, della legge 8
maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
le parole: "con periodo d’imposta pari a dodici mesi e" sono
soppresse;
b)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "qualora l’ammontare dei
ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all’ammontare dei ricavi o
compensi determinabili sulla base degli studi stessi".
24. Le disposizioni di cui al comma 1
dell’articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate dal comma
23, limitatamente alla lettera a), hanno effetto a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 1º gennaio 2007.
25. All’articolo 1 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n.471, dopo il comma 2 è inserito il
seguente: "2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma
2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei
dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di
cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non
sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito
d’impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta
applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del
reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato".
26. All’articolo 5 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente:"4-bis.
La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 è elevata del 10
per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei
modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli
studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di
inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se la maggiore imposta accertata o la minore
imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli
studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quella dichiarata".
27. All’articolo 32 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis.
La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10
per cento nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei
modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli
studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di
inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente
disposizione non si applica se il maggior imponibile, accertato a seguito della
corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento
di quello dichiarato".
28. Al testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo periodo è inserito il
seguente: "Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa
all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino
fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni
e l’indicazione del codice fiscale del destinatario";
b)
all’articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il
seguente: "Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa
all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino
fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni
e l’indicazione del codice fiscale del destinatario".
29. Le disposizioni introdotte dalle
lettere a) e b) del comma 28 hanno effetto a decorrere dal 1º luglio 2007. Fino
al 31 dicembre 2007, nel caso in cui l’acquirente non sia il destinatario del
farmaco, non ne conosca il codice fiscale o non abbia con sé la tessera
sanitaria, l’indicazione del codice fiscale può essere riportata a mano sullo
scontrino fiscale direttamente dal destinatario, fatte salve le disposizioni di
cui all’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, in materia di obbligo di rilevazione del codice fiscale da parte
del farmacista.
30. Al fine di contrastare l’indebita
effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno
precedente quello in cui intendono effettuare l’operazione di compensazione per
importi superiori a 10.000 euro, comunicano all’Agenzia delle entrate, in via
telematica, l’importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva
compensazione. La mancata comunicazione da parte dell’Agenzia delle entrate al
contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale
come silenzio assenso.
31. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per
l’attuazione delle disposizioni del comma 30. Con il predetto provvedimento, in
particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire
l’utilizzo indebito di crediti.
32. Parte delle maggiori entrate derivanti
dai commi 30 e 31, per un importo pari a 214 milioni di euro per l’anno 2007, è
iscritta sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
L’autorizzazione di spesa relativa al predetto Fondo è ridotta di 183,8 milioni
di euro per l’anno 2008.
33. All’articolo 39 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n.241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: "da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni" sono sostituite dalle seguenti:
"da euro 258 ad euro 2.582" e il secondo periodo è sostituito dai
seguenti: "La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte,
dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di
cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e
seguenti del medesimo decreto, nonché in caso di liquidazione dell’imposta
dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633. La violazione è punibile a condizione
che non trovi applicazione l’articolo 12-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di
violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la
sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e
l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute
violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta
l’inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e
l’asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato
pagamento della suddetta sanzione";
b)
al comma 1, lettera b), primo periodo, le parole: "da lire un milione a
lire dieci milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 516 ad
euro 5.165";
c)
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis.
Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo
e dell’articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro di assistenza fiscale
per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il
trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione
irrogata";
d)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2.
Le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis sono
contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale
dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del
trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali
della medesima Agenzia. L’atto di contestazione è unico per ciascun anno solare
di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere
integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi
previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno
commesso la violazione per l’eventuale adozione di ulteriori
provvedimenti";
e)
al comma 3, le parole: "da lire cinquecentomila a lire cinque
milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 258 a euro
2.582".
34. Per le violazioni di cui all’articolo
7-bis e ai commi 1 e 3 dell’articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni, ferma restando l’applicazione dell’articolo
3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nelle ipotesi in
cui la violazione sia stata già contestata alla data di entrata in vigore della
presente legge, non si dà luogo a restituzione di quanto eventualmente pagato.
35. I commi 7 e 8 dell’articolo
11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono abrogati.
36. Le agevolazioni tributarie e di altra
natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di
cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite
capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano
utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.
37. In caso di trasferimento a titolo
oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l’acquirente ha usufruito dei
benefìci fiscali prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto, è
dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella
risultante dall’applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si
applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio
handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare
nuovi e diversi adattamenti.
38. La riscossione dei compensi dovuti per
attività di lavoro autonomo, mediche e paramediche, svolte nell’ambito delle
strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse
strutture sanitarie, le quali provvedono a:
a)
incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a
riversarlo contestualmente al medesimo;
b)
registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro,
il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa
nell’ambito della struttura.
39. I trasferimenti erariali in favore dei
singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle
disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla base di una certificazione da parte
del comune interessato, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. Con il
predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i
trasferimenti erariali in relazione all'eventuale quota di maggiore gettito
aggiuntivo rispetto a quello previsto
40. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la
comunicazione prevista dal comma 39 nonché ogni altra disposizione utile ai
fini dell’attuazione dei commi 38 e 39.
41. Le disposizioni di cui ai commi da 38 a
40 si applicano a decorrere dal 1º marzo 2007.
42. Per le violazioni delle disposizioni di
cui ai commi 38 e 39 si applicano rispettivamente gli articoli 9 e 11 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
Restano fermi in capo ai singoli prestatori di lavoro autonomo tutti gli
obblighi formali e sostanziali previsti per lo svolgimento dell’attività.
43. Dopo l’articolo 25-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
è inserito il seguente:
"Art.
25-ter. – (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore). –
1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all’atto del pagamento una
ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta
dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per
prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a
terzi o nell’interesse di terzi, effettuate nell’esercizio di impresa.
2.
La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono
qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera
i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".
44. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972,
n. 633, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
il sesto comma è sostituito dal seguente:
"Le
disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:
a)
alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel
settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che
svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei
confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
b)
alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile
terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di
cui all’articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del
Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori;
c)
alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;
d)
alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave
e miniere";
b)
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le
disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni
individuate dal Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, in
base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero
individuate con decreto emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva
autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio,
del 17 maggio 1977".
45. Le disposizioni di cui alle lettere b),
c) e d) del sesto comma dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, come modificato dal comma 44 del presente
articolo, si applicano alle cessioni effettuate successivamente alla data di
autorizzazione della misura ai sensi dell’articolo 27 della direttiva
77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.
46. Al testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
"d-bis)
gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti
immobiliari del ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39,
per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a
seguito della loro attività per la conclusione degli affari";
b)
all’articolo 57, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis.
Gli agenti immobiliari di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d-bis), sono
solidalmente tenuti al pagamento dell’imposta per le scritture private non
autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la
conclusione degli affari".
47. All’articolo 8, comma 1, della legge 3
febbraio 1989, n. 39, le parole: "una somma compresa tra lire un milione e
lire quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "una somma
compresa fra euro 7.500 e euro 15.000".
48. Il comma 22 dell’articolo 35 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti:
"22.
All’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti
hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del
corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l’obbligo di
dichiarare:
a)
se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa, di fornire i dati
identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione
sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso
da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha
operato per la stessa società;
b)
il codice fiscale o la partita IVA;
c)
il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il
titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la
stessa società;
d)
l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di
pagamento della stessa.
22.1.
In caso di assenza dell’iscrizione al ruolo di agenti di affari in mediazione
ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni, il
notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all’Agenzia delle
entrate di competenza. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei
dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a
10.000 euro e, ai fini dell’imposta di registro, i beni trasferiti sono
assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del
testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive
modificazioni".
49. Le disposizioni di cui al comma 22
dell’articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione con
riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006.
50. In coerenza ai princìpi recati
dall’articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed al fine di contrastare la
diffusione del gioco irregolare ed illegale, l’evasione e l’elusione fiscale
nel settore del gioco, nonché di assicurare l’ordine pubblico e la tutela del
giocatore, con uno o più provvedimenti del Ministero dell’economia e delle
finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le
modalità per procedere alla rimozione dell’offerta, attraverso le reti
telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici
con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od
altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle
norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa
Amministrazione. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nel
rispetto degli obblighi comunitari. L’inosservanza dei provvedimenti adottati
in attuazione della presente disposizione comporta l’irrogazione, da parte
dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di sanzioni amministrative
pecuniarie da 30.000 euro a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata.
51. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i commi da 535 a538 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266 sono abrogati e cessano di avere effetto
tutti gli atti adottati.
52. È autorizzata la spesa di 100.000 euro
per ciascun anno del triennio 2007-2009, a favore del Ministero della pubblica
istruzione, per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione dei
giovani, da effettuare in collaborazione con le istituzioni scolastiche,
finalizzate alla realizzazione di programmi educativi dei ragazzi in modo da
permettere loro di conoscere la realtà dei rischi derivanti dal vizio del gioco
e a sviluppare un approccio responsabile al gioco. Il Ministro della pubblica
istruzione provvede, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, a disciplinare le
modalità e i criteri per lo svolgimento delle campagne informative di cui al
presente comma.
53. Entro il 31 gennaio di ciascun anno
sono trasmessi alle regioni i dati relativi all’import/export del sistema
doganale; entro il medesimo termine sono trasmessi alle regioni, alle province
autonome e ai comuni i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate
nell’anno precedente dai contribuenti residenti.
54. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate, emanato d’intesa con la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via
telematica dei dati delle dichiarazioni nel rispetto delle disposizioni e nel
quadro delle regole tecniche previste dal codice dell’amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
55. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle dogane sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione
in via telematica dei dati dell’import/export alle regioni.
56. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge è istituito il sistema integrato delle banche dati in materia
tributaria e finanziaria finalizzato alla condivisione ed alla gestione
coordinata delle informazioni dell’intero settore pubblico per l’analisi ed il
monitoraggio della pressione fiscale e dell’andamento dei flussi finanziari.
57. Ai fini di cui al comma 56, con uno o
più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione parlamentare
di vigilanza sull’anagrafe tributaria che esprime il proprio giudizio
tassativamente entro quindici giorni, da adottare entro il 31 marzo 2007 ai
sensi del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono individuate le basi di dati
di interesse nazionale che compongono il sistema integrato e sono definiti le
regole tecniche per l’accesso e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni
abilitate nonché i servizi di natura amministrativa e tecnica che il Ministero
dell’economia e delle finanze eroga alle amministrazioni che ne facciano
richiesta per la utilizzazione e la valorizzazione del sistema.
58. Alla legge 27 marzo 1976, n. 60,
dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:
"Art.
2-bis. – 1. Ferme restando le attribuzioni di cui all’articolo 2, la
Commissione:
a)
effettua indagini e ricerche, tramite consultazioni e audizioni di organismi
nazionali e internazionali, per valutare l’impatto delle soluzioni tecniche
sugli intermediari incaricati di svolgere servizi fiscali tra contribuenti e
amministrazioni;
b)
esprime un parere sulle attività svolte annualmente dall’anagrafe tributaria e
sugli obbiettivi raggiunti nel corso dell’anno".
59. Il secondo comma dell’articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è sostituito
dal seguente: "Il Ministero dell’economia e delle finanze ha facoltà di
rendere pubblici, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni
relative ai dati di cui al primo comma, nonché, per esclusive finalità di
studio e di ricerca, i medesimi dati, sotto forma di collezioni campionarie,
privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e
comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili".
60. Dall’attuazione dei commi 56, 57 e 59
non derivano oneri per il bilancio dello Stato.
61. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero dell’economia e
delle finanze, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,
sono stabilite, a fini di monitoraggio, le modalità per introdurre in tutte le
amministrazioni pubbliche criteri di contabilità economica, nonché i tempi, le
modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte degli
enti pubblici, delle regioni e degli enti locali dei bilanci standard e dei
dati di contabilità.
62. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
l’articolo 2-bis è sostituito dal seguente:"Art. 2-bis. – (Comunicazione
degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni). – 1. A partire dalle
dichiarazioni presentate dal 1º gennaio 2006, l’invito previsto dall’articolo
6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è effettuato:
a)
con mezzi telematici ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, che portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente
e comunque nei termini di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della
liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell’invito;
b)
mediante raccomandata in ogni altro caso.
2.
L’Agenzia delle entrate può, su istanza motivata, derogare all’obbligo previsto
dalla lettera a) del comma 1, qualora siano riconosciute difficoltà da parte
degli intermediari nell’espletamento delle attività di cui alla medesima
lettera a).
3.
Il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno
successivo a quello di trasmissione telematica dell’invito di cui alla lettera
a) del comma 1 del presente articolo.
4.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definiti il
contenuto e la modalità della risposta telematica".
63. I soggetti di cui all’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, che deducono dal reddito complessivo somme per
assegni periodici corrisposti al coniuge di cui alla lettera c) del comma 1
dell’articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, devono indicare
nella dichiarazione annuale il codice fiscale del soggetto beneficiario delle
somme.
64. All’articolo 78 della legge 30 dicembre
1991, n. 413, dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:
"25-bis.
Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di cui alla lettera c) del comma 1
dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale
devono comunicare in via telematica all’Anagrafe tributaria gli elenchi dei
soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei
contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 51 del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
25-ter.
Il contenuto, i termini e le modalità delle trasmissioni sono definiti con provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate".
65. All’articolo 37-bis, comma 3, del decreto
del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600,
dopo la lettera f-ter) è aggiunta la seguente: "f-quater) pattuizioni intercorse
tra società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice
civile, una delle quali avente sede legale in uno degli Stati o nei territori a
regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell’articolo 167, comma 4,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi ad oggetto il pagamento di
somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o
penitenziale".
66. Le disposizioni di cui al comma 65 si
applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º gennaio
2007.
67. Al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, all’articolo 2, dopo il
comma 3, è inserito il seguente: "3-bis. I modelli di dichiarazione, le
relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei
dati sono resi disponibili in formato elettronico dall’Agenzia delle entrate
entro il 15 febbraio".
68. All’articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "titolari" sono inserite le
seguenti: ", o dipendenti da loro delegati,".
69. All’articolo 35 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, il comma 12-bis è sostituito dal seguente: "12-bis. Il limite di
100 euro di cui al quarto comma dell’articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del
presente articolo, si applica a decorrere dal 1º luglio 2009. Dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30
giugno 2008 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1º luglio 2008 al 30
giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 31 gennaio 2008 il
Ministro dell’economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione
sull’applicazione del presente comma. Il Ministro dell’economia e delle finanze
è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni
impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai
limiti indicati nel presente comma".
70. All’articolo 93 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, il comma 5 è abrogato. La
disposizione del periodo precedente si applica alle opere, forniture e servizi
di durata ultrannuale la cui esecuzione ha inizio a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2006.
71. All’articolo 107, comma 2, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al terzo
periodo, le parole: "nell’esercizio stesso e nei successivi ma non oltre
il quinto" sono sostituite dalle seguenti: "in quote costanti
nell’esercizio stesso e nei cinque successivi".
72. All’articolo 84, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il primo
periodo sono inseriti i seguenti: "Per i soggetti che fruiscono di un
regime di esenzione totale o parziale del reddito la perdita riportabile è
diminuita in misura proporzionalmente corrispondente alla quota di esenzione
applicabile in presenza di un reddito imponibile. Per i soggetti che fruiscono
di un regime di esenzione dell’utile la perdita è riportabile per l’ammontare
che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli
esercizi precedenti".
73. Le disposizioni del secondo e del terzo
periodo del comma 1 dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti
dal comma 72 del presente articolo, si applicano ai redditi prodotti e agli
utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2006.
74. All’articolo 73 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cuial decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1:
1)
alle lettere b) e c), dopo le parole: "dalle società," sono inserite
le seguenti: "nonché i trust,";
2)
alla lettera d), dopo le parole: "di ogni tipo," sono inserite le
seguenti: "compresi i trust,";
b)
al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nei casi in cui i
beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono
imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di
partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri
documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali";
c)
al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Si considerano
altresì residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e
gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Paesi diversi da quelli
indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari
del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si
considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in
uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996, quando, successivamente alla loro costituzione, un
soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un’attribuzione
che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o
il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonché vincoli
di destinazione sugli stessi".
75. All’articolo 44, comma 1, del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera g-quinquies) è inserita la
seguente:
"g-sexies)
i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2,
anche se non residenti;".
76. All’articolo 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, lettera b), dopo le parole: "persone giuridiche,"
sono inserite le seguenti: "nonché i trust,";
b)
al secondo comma, lettera g), dopo le parole: "persone giuridiche,"
sono inserite le seguenti: "nonché i trust,".
77. All’articolo 2 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nel comma 48, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
"a-bis)
devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto
eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento";
b)
nel comma 49, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
"a-bis)
a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente,
per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 6 per cento";
c)
dopo il comma 49 è inserito il seguente:
"49-bis.
Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona
portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, l’imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota
o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro".
78. Al testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-ter.
I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli
articoli 768-bis e seguenti del codice civile a favore dei discendenti, di
aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti
all’imposta. In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all’articolo
73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio
spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o
integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del
codice civile. Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa
proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo per un
periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo,
contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o
all’atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Il mancato rispetto
della condizione di cui al periodo precedente comporta la decadenza dal
beneficio, il pagamento dell’imposta in misura ordinaria, della sanzione
amministrativa prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta
medesima avrebbe dovuto essere pagata";
b)
all’articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis.
Resta comunque ferma l’esclusione dell’avviamento nella determinazione della
base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali";
c)
all’articolo 31, comma 1, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "dodici mesi".
79. Le disposizioni di cui ai commi 77 e 78
si applicano alle successioni apertesi a decorrere dal 3 ottobre 2006, nonché
agli atti pubblici formati, agli atti a titolo gratuito fatti, alle scritture
private autenticate e alle scritture private non autenticate presentate per la
registrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
80. L’articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente: "Art.
3. – (Modi di pagamento). – 1. L’imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni
della tariffa allegata: a) mediante pagamento dell’imposta ad intermediario
convenzionato con l’Agenzia delle entrate, il quale rilascia, con modalità
telematiche, apposito contrassegno;
b)
in modo virtuale, mediante pagamento dell’imposta all’ufficio dell’Agenzia
delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto
corrente postale.
2.
Le frazioni degli importi dell’imposta di bollo dovuta in misura proporzionale
sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda che si tratti
rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro 0,05.
3.
In ogni caso l’imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad eccezione
delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente, all’articolo 6,
numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa – Allegato A – annessa al
presente decreto, per i quali l’imposta minima è stabilita in euro 0,50".
81. All’articolo 39, comma 13, alinea,
primo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole:
"somme giocate" sono inserite le seguenti: ", dovuto dal
soggetto al quale l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha
rilasciato il nulla osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. A decorrere dal 26 luglio
2004 il soggetto passivo d’imposta è identificato nell’ambito dei concessionari
individuati ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, ove in
possesso di tale nulla osta rilasciato dall’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato. I titolari di nulla osta rilasciati antecedentemente al 26
luglio 2004 sono soggetti passivi d’imposta fino alla data di rilascio dei
nulla osta sostitutivi a favore dei concessionari di rete o fino alla data
della revoca del nulla osta stesso".
82. All’articolo 39 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente:
"13-bis.
Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d’imposta, con
riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici relativi ai
singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo. Con
provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono individuati:
a)
i periodi contabili in cui è suddiviso l’anno solare;
b)
le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo
contabile e per ciascun anno solare;
c)
i termini e le modalità con cui i soggetti passivi d’imposta effettuano i
versamenti periodici e il versamento annuale a saldo;
d)
le modalità per l’utilizzo in compensazione del credito derivante
dall’eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo erariale
unico dovuto per l’intero anno solare;
e)
i termini e le modalità con cui i concessionari di rete, individuati ai sensi
dell’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, comunicano, tramite la rete
telematica prevista dallo stesso comma 4 dell’articolo 14-bis, i dati relativi
alle somme giocate nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da
intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, da utilizzare per la
f)
le modalità con cui l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può
concedere su istanza dei soggetti passivi d’imposta la rateizzazione delle
somme dovute nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea
situazione di difficoltà".
83. Fino alla emanazione dei provvedimenti
indicati nel comma 13-bis dell’articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
come sostituito dal comma 82 del presente articolo, il prelievo erariale unico è
assolto dai soggetti passivi d’imposta con le modalità e nei termini stabiliti
nei decreti del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile
2004, e 14 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26
luglio 2004, e successive modificazioni.
84. Dopo l’articolo 39 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, sono inseriti i seguenti:"Art. 39-bis. – (Liquidazione del
prelievo erariale unico e controllo dei versamenti). – 1. Per gli apparecchi
previsti all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di
procedure automatizzate, procede, entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale unico, alla
liquidazione dell’imposta dovuta per i periodi contabili e per l’anno solare
sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari in applicazione
dell’articolo 39, comma 13-bis, lettera e), ed al controllo della tempestività
e della rispondenza rispetto al prelievo erariale unico dovuto dei versamenti
effettuati dai concessionari stessi.
2.
Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti,
l’esito del controllo automatizzato è comunicato al concessionario di rete per
evitare la reiterazione di errori. Il concessionario di rete che rilevi
eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nel controllo
dei versamenti, può fornire i chiarimenti necessari all’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione.
3.
Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione
della liquidazione del prelievo erariale unico e del controllo dei relativi
versamenti, di cui al comma 1.
Art.
39-ter. – (Riscossione delle somme dovute a titolo di prelievo erariale unico a
seguito dei controlli automatici). – 1. Le somme che, a seguito dei controlli
automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 39-bis, risultano
dovute a titolo di prelievo erariale unico, nonché di interessi e di sanzioni
per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi
esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre
del terzo anno successivo a quello per il quale è dovuto il prelievo erariale
unico. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle
modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n.
321.
2.
Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 sono notificate, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello per
il quale è dovuto il prelievo erariale unico.
3.
L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il concessionario
di rete provvede a pagare, con le modalità indicate nell’articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme
dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal
comma 2 dell’articolo 39-bis ovvero della comunicazione definitiva contenente
la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei
chiarimenti forniti dallo stesso concessionario di rete. In questi casi,
l’ammontare della sanzione amministrativa per tardivo od omesso versamento è
ridotto ad un sesto e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese
antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.
4.
Qualora il concessionario di rete non provveda a pagare, entro i termini di
scadenza, i ruoli di cui al comma 1, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato procede alla riscossione delle somme dovute anche tramite escussione
delle garanzie presentate dal concessionario di rete ai sensi della convenzione
di concessione. In tal caso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
comunica al concessionario della riscossione l’importo del credito per imposta,
sanzioni e interessi che è stato estinto tramite l’escussione delle garanzie e
il concessionario della riscossione procede alla riscossione coattiva
dell’eventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui al titolo II del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni.
Art.
39-quater. – (Accertamento e controlli in materia di prelievo erariale unico).
– 1. Gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
nell’adempimento dei loro compiti si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri indicati
nell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni. Per
l’esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni
dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni.
2.
Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite
apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche
consentono il gioco d’azzardo, privi del nulla osta di cui all’articolo 38,
comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto
articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile,
penale o amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il
prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti
dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione. È responsabile in
solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni
amministrative il possessore dei locali in cui sono installati gli apparecchi e
congegni privi del nulla osta. Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla
osta di cui all’articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, il cui esercizio sia qualificabile come illecito
civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico accertato
rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi
tramite la rete telematica prevista dal comma 4 dell’articolo 14-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai
soggetti che hanno commesso l’illecito o, nel caso in cui non sia possibile la
loro identificazione, dal concessionario di rete a cui è stato rilasciato il
nulla osta. Sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di
prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli
apparecchi e congegni di cui al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto
alla loro installazione, il possessore dei locali in cui sono installati e il
concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano già
debitori di tali somme a titolo principale.
3.
Gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procedono
all’accertamento della base imponibile e del prelievo erariale unico dovuto per
gli apparecchi e congegni di cui al comma 2 mediante la lettura dei dati
relativi alle somme giocate memorizzati dagli stessi apparecchi e congegni. In
presenza di apparecchi e congegni per i quali i dati relativi alle somme
giocate non siano memorizzati o leggibili, risultino memorizzati in modo non
corretto o siano stati alterati, gli uffici dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato determinano induttivamente l’ammontare delle somme giocate
sulla base dell’importo forfetario giornaliero definito con decreti del
Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato.
4.
Gli avvisi relativi agli accertamenti di cui ai commi 2 e 3 sono notificati, a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in
cui sono state giocate, tramite gli apparecchi e congegni indicati negli stessi
commi 2 e 3, le somme su cui è calcolato il prelievo erariale unico.
Art.
39-quinquies. – (Sanzioni in materia di prelievo erariale unico). – 1. La
sanzione prevista nell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, si applica anche alle
violazioni, indicate nello stesso comma 1, relative al prelievo erariale unico.
2.
Nelle ipotesi di apparecchi che erogano vincite in denaro o le cui
caratteristiche consentono il gioco d’azzardo, privi del nulla osta di cui all’articolo
38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
e nelle ipotesi di apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al
predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito
civile, penale o amministrativo, si applica la sanzione amministrativa dal 120
al 240 per cento dell’ammontare del prelievo erariale unico dovuto, con un
minimo di euro 1.000.
3.
Se sono omesse o sono effettuate con dati incompleti o non veritieri le
comunicazioni cui sono tenuti i concessionari di rete ai sensi del comma
13-bis, lettera e), dell’articolo 39 del presente decreto, si applica la
sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 8.000.
Art.
39-sexies. – (Responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle
somme giocate). – 1. I terzi incaricati della raccolta di cui all’articolo 1,
comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono solidalmente responsabili
con i concessionari di rete per il versamento del prelievo erariale unico
dovuto con riferimento alle somme giocate che i suddetti terzi hanno raccolto,
nonché per i relativi interessi e sanzioni.
2.
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di accertamento e di
contestazione della responsabilità solidale di cui al comma 1.
Art.
39-septies. – (Disposizioni transitorie). – 1. Per le somme che, a seguito dei
controlli automatici effettuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 39-bis,
risultano dovute per gli anni 2004 e 2005 a titolo di prelievo erariale unico,
nonché di interessi e di sanzioni, i termini di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 39-ter, previsti a pena di decadenza per rendere esecutivi i
ruoli e per la notifica delle relative cartelle di pagamento, sono
rispettivamente fissati al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010.
2.
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, sono definiti i dati relativi alle annualità di
cui al comma 1 che i concessionari di rete devono comunicare
all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché i relativi termini e
modalità di trasmissione".
85. All’articolo 110, comma 5, del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
dopo le parole: "escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti
dallo Stato" sono aggiunte le seguenti: "e gli apparecchi di cui al
comma 6".
86. All’articolo 110 del testo unico di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il comma 9
è sostituito dal seguente:
"9.
In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7,
si applicano le seguenti sanzioni:
a)
chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale,
apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle
caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle
disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun
apparecchio;
b)
chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale,
apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori
previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;
c)
chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente
l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche
ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed
amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La
stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l’uso in
luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque
specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni
indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative
attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o
di altra specie, diversi da quelli ammessi;
d)
chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque
consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed
associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano
stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per
ciascun apparecchio;
e)
nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c)
e d), è preclusa all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la
possibilità di rilasciare all’autore delle violazioni titoli autorizzatori
concernenti la distribuzione e l’installazione di apparecchi di cui al comma 6
ovvero la distribuzione e l’installazione di apparecchi di cui al comma 7, per
un periodo di cinque anni;
f)
nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non
siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500
a 3.000 euro per ciascun apparecchio".
87. È istituito, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
un nuovo concorso pronostici su base ippica, nel rispetto dei seguenti criteri:
a)
formula di gioco caratterizzata dalla possibilità di garantire elevati premi ai
giocatori;
b)
assegnazione del 50 per cento della posta di gioco a montepremi, del 5,71 per
cento alle attività di gestione, dell’8 per cento come compenso per l’attività
dei punti di vendita, del 25 per cento come entrate erariali sotto forma di
imposta unica e dell’11,29 per cento a favore dell’UNIRE;
c)
raccolta del concorso pronostici da parte dei concessionari di cui all’articolo
38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, delle agenzie di scommessa,
nonché negli ippodromi.
88. Il Ministero dell’economia e delle
finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato introduce con uno o
più provvedimenti scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazioni di
eventi, nel rispetto dei seguenti criteri:
a)
raccolta delle scommesse da parte dei concessionari di cui all’articolo 38,
commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e delle agenzie di scommessa;
b)
organizzazione e gestione del palinsesto delle scommesse affidata
all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
c)
esiti delle simulazioni sugli eventi determinati in modo principale dal caso;
d)
per le scommesse a quota fissa, applicazione delle aliquote d’imposta previste
all’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
e)
per le scommesse a totalizzatore, applicazione di una imposta del 12 per cento
e di un montepremi non inferiore al 75 per cento della posta di gioco.
89. Il Ministero dell’economia e delle
finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce con propri
provvedimenti, ogni qual volta ritenuto necessario ai fini dell’equilibrio
complessivo dell’offerta, le innovazioni da apportare al gioco del Lotto aventi
ad oggetto, in particolare:
a)
la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle relative combinazioni;
b)
la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e complementari al
Lotto, introdotti dall’articolo 11-quinquiesdecies, comma 4, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248;
c)
l’introduzione di ulteriori forme di gioco ispirate ai meccanismi di gioco del
Lotto, anche prevedendo modalità di fruizione distinte da quelle attuali, al
fine di ampliare l’offerta di giochi numerici a quota fissa.
90. Con provvedimenti del Ministero
dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
sono stabilite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le modalità di affidamento in concessione della gestione dei
giochi numerici a totalizzatore nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri:
a)
aggiudicazione, in base al criterio dell’offerta economicamente più
conveniente, della concessione ad un soggetto da individuare a seguito di
procedura di selezione aperta ai più qualificati operatori italiani ed esteri,
secondo i princìpi e le regole previste in materia dalla normativa nazionale e
comunitaria, evitando comunque il determinarsi di posizioni dominanti sul
mercato nazionale del gioco;
b)
inclusione, tra i giochi numerici a totalizzatore nazionale da affidare con
procedura di selezione, dell’Enalotto, dei suoi giochi complementari ed
opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni
ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale;
c)
revisione del regolamento e della formula di gioco dell’Enalotto e previsione
di nuovi giochi numerici a totalizzatore nazionale, anche al fine di assicurare
il costante allineamento dell’offerta del gioco all’evoluzione della domanda
dei consumatori;
d)
assicurazione del costante miglioramento degli attuali livelli di servizio al
pubblico dei giochi a totalizzatore nazionale, al fine di preservare i
preminenti interessi pubblici connessi al loro regolare ed ininterrotto
svolgimento, anche con l’apporto dei punti di vendita titolari di contratti con
concessionari per la commercializzazione di tali giochi;
e)
coerenza della soluzione concessoria individuata con la finalità di progressiva
costituzione della rete unitaria dei giochi pubblici, anche attraverso la
devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di una rete di almeno
15.000 punti di vendita non coincidenti con quelli dei concessionari della
raccolta del gioco del Lotto.
91. Al fine di garantire la continuità di
esercizio del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale, nonché la tutela dei
preminenti interessi pubblici connessi, nelle more dell’operatività della nuova
concessione, da affidare a seguito della prevista procedura di selezione, la
gestione del gioco continua ad essere assicurata dall’attuale concessionario,
fino al 30 giugno 2007. Con provvedimento del Ministero dell’economia e delle
finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il termine può essere
prorogato una sola volta, per un uguale periodo, esclusivamente nel caso in cui
tale misura si renda necessaria in relazione agli esiti della procedura di
selezione.
92. I proventi derivanti dalle procedure di
selezione di cui all’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono
versati all’entrata del bilancio dello Stato comunque entro il 28 febbraio
2007.
93. Al comma 1, lettera b), dell’articolo
38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "somma giocata;" sono
aggiunte le seguenti: "i giochi di carte di qualsiasi tipo, qualora siano
organizzati sotto forma di torneo e nel caso in cui la posta di gioco sia
costituita esclusivamente dalla sola quota di iscrizione, sono considerati
giochi di abilità;".
94. In deroga a quanto previsto
dall’articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, e successive modificazioni,
ai delegati della gestione dimessi, salvo che per inadempienza contrattuale, in
conseguenza del processo di privatizzazione e ristrutturazione dei servizi di
distribuzione dei generi di monopolio è consentito ottenere la diretta
assegnazione di una rivendita di generi di monopolio su istanza da presentare
all’ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
competente per territorio, con l’osservanza delle disposizioni relative alle
distanze e ai parametri di redditività previsti per le istituzioni di rivendite
ordinarie e previo versamento forfetario della somma di 12.000 euro
rateizzabili in tre anni. Le rivendite assegnate non sono soggette al triennio
di esperimento previsto dal quinto comma dell’articolo 21 della legge 22
dicembre 1957, n. 1293.
95. Le disposizioni di cui al comma 94
hanno effetto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
96. I soggetti che, ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n.
67, sono stati autorizzati o richiedono l’autorizzazione all’istituzione e
gestione di depositi fiscali di tabacchi lavorati devono dimostrare il possesso
dei locali adibiti a deposito per un periodo di almeno nove anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge o, per le nuove autorizzazioni, dalla
data della richiesta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da
emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma.
97. I delegati alla gestione dei depositi fiscali
locali di tabacchi, se in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, possono
esercitare, anche in forma societaria o consortile, l’attività di depositi
fiscali nelle superfici dei locali in loro possesso e ospitanti i depositi di
cui sono delegati alla gestione a prescindere dall’effettiva disponibilità, al
momento della domanda, dei tabacchi che intendono distribuire, con
autorizzazioni concesse con la stessa planimetria e con un distinto codice di
accisa rispetto alle autorizzazioni in essere, considerando le capacità di
stoccaggio dei nuovi depositi come aggiuntive a quelle già determinate e
disponendo l’obbligo di contraddistinguere opportunamente i tabacchi detenuti
al fine di evitare commistioni, secondo modalità da stabilire entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del
direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
98. All’articolo 4, comma 4, primo periodo,
del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, le parole: "nei sette anni
successivi" sono sostituite dalle seguenti: "nei nove anni
successivi".
99. I termini di cui all’articolo
14-quater, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, sono fissati, rispettivamente, al 31 dicembre 2008 e al 31
dicembre 2009 per l’anno 2004 e al 31 dicembre 2009 e al 31 dicembre 2010 per
l’anno 2005.
100. All’articolo 1, comma 485, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "e a 1.000 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: ", a 1.000
milioni di euro per l’anno 2006 ed a 1.100 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2007".
101. A decorrere dall’anno 2008, nella
dichiarazione dei redditi presentata dai contribuenti diversi da quelli di cui
al comma 102, per ciascun fabbricato è specificato:
a)
oltre all’indirizzo, l’identificativo dell’immobile stesso costituito dal
codice del comune, dal foglio, dalla sezione, dalla particella e dal
subalterno. Tali dati sono indicati nelle dichiarazioni da presentare negli
anni successivi unicamente in caso di variazione relativa anche a solo uno di
essi;
b)
l’importo dell’imposta comunale sugli immobili pagata nell’anno precedente.
102. La dichiarazione dei redditi
presentata dai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in relazione
ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, contiene tutte le
indicazioni utili ai fini del trattamento dell’imposta comunale sugli immobili.
Tali indicazioni sono riportate nelle dichiarazioni dei redditi relative ai
periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007, solo in
caso di variazione relativa anche a solo una di esse. Con decreto del capo del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle
finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti gli elementi, i
termini e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al periodo
precedente ed al comma 101.
103. In sede di controllo delle
dichiarazioni effettuato ai sensi dell’articolo 36-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, si verifica il versamento dell’imposta comunale sugli immobili
relativo a ciascun fabbricato, nell’anno precedente. L’esito del controllo è
trasmesso ai comuni competenti.
104. Nelle dichiarazioni dei redditi
presentate nell’anno 2007, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile
deve essere indicato l’importo dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per
l’anno precedente.
105. I comuni trasmettono annualmente
all’Agenzia del territorio, per via telematica, i dati risultanti dalla
esecuzione dei controlli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni, in materia di imposta comunale sugli immobili,
ove discordanti da quelli catastali, secondo modalità e nei termini stabiliti
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI).
106. I soggetti che gestiscono, anche in
regime di concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano
annualmente per via telematica all’Agenzia delle entrate, relativamente agli
immobili insistenti sul territorio comunale per i quali il servizio è
istituito, i dati acquisiti nell’ambito dell’attività di gestione che abbiano
rilevanza ai fini delle imposte sui redditi.
107. Con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, sono approvati il modello di comunicazione dei dati e le
relative specifiche tecniche di trasmissione.
108. Per l’omessa, incompleta o infedele
comunicazione di cui al comma 106 si applicano le disposizioni previste
dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni.
109. All’articolo 30 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, primo periodo, le parole: ", salvo prova contraria," sono
soppresse;
b)
al comma 1, lettera a), le parole: "beni indicati nell’articolo 85, comma
1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se
costituiscono immobilizzazioni finanziarie" sono sostituite dalle
seguenti: "beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di partecipazione
nelle società commerciali di cui all’articolo 5 del medesimo testo unico, anche
se i predetti beni e partecipazioni costituiscono immobilizzazioni
finanziarie";
c)
al comma 1, lettera b), dopo le parole: "locazione finanziaria;" sono
aggiunte le seguenti: "per gli immobili classificati nella categoria
catastale A/10, la predetta percentuale è ridotta al 5 per cento; per gli
immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei
due precedenti, la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento;";
d)
al medesimo comma 1, ultimo periodo, le parole: "4) alle società ed enti i
cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani" sono
sostituite dalle seguenti: "4) alle società ed enti che controllano
società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani
ed esteri, nonché alle stesse società ed enti quotati ed alle società da essi
controllate, anche indirettamente";
e)
al comma 2, secondo periodo, le parole: "l’articolo 76" sono
sostituite dalle seguenti: "l’articolo 110";
f)
al comma 3, lettera b), dopo le parole: "locazione finanziaria;" sono
aggiunte le seguenti: "per le immobilizzazioni costituite da beni immobili
a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due
precedenti la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento;";
g)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis.
Fermo l’ordinario potere di accertamento, ai fini dell’imposta regionale sulle
attività produttive per le società e per gli enti non operativi indicati nel
comma 1 si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al
reddito minimo determinato ai sensi del comma 3 aumentato delle retribuzioni
sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori
coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non
esercitate abitualmente e degli interessi passivi";
h)
al comma 4-bis, le parole: "di carattere straordinario" sono
soppresse.
110. Le disposizioni di cui al comma 109,
lettera b), se più favorevoli ai contribuenti, e quelle di cui alle lettere c),
d) e f) si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. I trasferimenti erariali alle
regioni sono ridotti in misura pari al gettito derivante dalla disposizione di
cui al comma 109, lettera g).
111. Le società considerate non operative
nel periodo di imposta in corso alla data del 4 luglio 2006, nonché quelle che
a tale data si trovavano nel primo periodo di imposta e che, entro il 31 maggio
2007, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e
richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli
2312 e 2495 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento o
trasformazione, sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi da 112 a
118 a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino
iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della
presente legge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima
data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º
novembre 2006.
112. Sul reddito di impresa del periodo
compreso tra l’inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi
dell’articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di
trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti
all’atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, si
applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta
regionale sulle attività produttive nella misura del 25 per cento; le perdite
di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in
sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva; per
i saldi attivi di rivalutazione, l’imposta sostitutiva è stabilita nella misura
del 10 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive
leggi di rivalutazione, nell’ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo
di rivalutazione.
113. Ai fini dell’applicazione
dell’articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante
la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso
di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o
il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati
all’imposta sostitutiva di cui al comma 112 da parte della società, al netto
dell’imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i
soci. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci
delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta
sostitutiva.
114. Ai fini delle imposte sui redditi, le
cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli
beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma
111 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad
un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli
immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni
prescritte, il valore normale è quello risultante dall’applicazione dei
moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali
ovvero a quella stabilita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 14 marzo
1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154,
riguardante la procedura per l’attribuzione della rendita catastale.
115. L’applicazione della disciplina
prevista dai commi da 111 a 114 deve essere richiesta, a pena di decadenza,
nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo
scioglimento o alla trasformazione; per il medesimo periodo di imposta, alle
società che si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le
disposizioni dell’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni.
116. Le assegnazioni ai soci sono soggette
all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento e non sono considerate
cessioni agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le
assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e
catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; in tali ipotesi
la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante
dall’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta
alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell’articolo 12 del
decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 maggio 1988, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni
prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non è
determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute
negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti
l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di
atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre
organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure
precedentemente indicate. L’applicazione del presente comma deve essere
richiesta, a pena di decadenza, nell’atto di assegnazione ai soci.
117. Per la liquidazione, l’accertamento,
la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.
118. Entro trenta giorni dall’avvenuta
assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare
apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso, conformemente
alla procedura docfa, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701.
119. A partire dal periodo d’imposta successivo
a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, le società per azioni residenti
nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l’attività di locazione
immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati
regolamentati italiani, nelle quali nessun socio possieda direttamente o
indirettamente più del 51 per cento dei diritti di voto nell’assemblea
ordinaria e più del 51 per cento dei diritti di partecipazione agli utili ed
almeno il 35 per cento delle azioni sia detenuto da soci che non possiedano
direttamente o indirettamente più dell’1 per cento dei diritti di voto
nell’assemblea ordinaria e più dell’1 per cento dei diritti di partecipazione
agli utili, possono avvalersi del regime speciale opzionale civile e fiscale disciplinato
dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 120 a 141 e dalle relative
norme di attuazione che saranno stabilite con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, da emanare ai sensi del comma 141 entro il 30
aprile 2007.
120. L’opzione per il regime speciale è
esercitata entro il termine del periodo d’imposta anteriore a quello dal quale
il contribuente intende avvalersene, con le modalità che saranno stabilite con
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. L’opzione è
irrevocabile e comporta per la società l’assunzione della qualifica di
"Società di investimento immobiliare quotata" (SIIQ) che deve essere
indicata nella denominazione sociale, anche nella forma abbreviata, nonché in
tutti i documenti della società stessa.
121. L’attività di locazione immobiliare si
considera svolta in via prevalente se gli immobili posseduti a titolo di
proprietà o di altro diritto reale ad essa destinati rappresentano almeno l’80
per cento dell’attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa
provenienti rappresentano almeno l’80 per cento dei componenti positivi del
conto economico. Agli effetti della verifica di detti parametri, assumono
rilevanza anche le partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ai
sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38, detenute in altre SIIQ nonché quelle detenute nelle società che esercitino
l’opzione di cui al comma 125 e i relativi dividendi formati, a loro volta, con
utili derivanti dall’attività di locazione immobiliare svolta da tali società.
In caso di alienazione degli immobili e dei diritti reali su immobili, anche
nel caso di loro classificazione tra le attività correnti, ai fini della
verifica del parametro reddituale, concorrono a formare i componenti positivi
derivanti dallo svolgimento di attività diverse dalla locazione immobiliare
soltanto le eventuali plusvalenze realizzate. La società che abbia optato per
il regime speciale deve tenere contabilità separate per rilevare i fatti di
gestione dell’attività di locazione immobiliare e delle altre attività, dando
indicazione, tra le informazioni integrative al bilancio, dei criteri adottati
per la ripartizione dei costi e degli altri componenti comuni.
122. Fermo restando quanto disposto dal
comma 127, la mancata osservanza per due esercizi consecutivi di una delle
condizioni di prevalenza indicate nel comma 121 determina la definitiva
cessazione dal regime speciale e l’applicazione delle ordinarie regole già a
partire dal secondo dei due esercizi considerati.
123. L’opzione per il regime speciale
comporta l’obbligo, in ciascun esercizio, di distribuire ai soci almeno l’85
per cento dell’utile netto derivante dall’attività di locazione immobiliare e
dal possesso delle partecipazioni indicate al comma 121; se l’utile complessivo
di esercizio disponibile per la distribuzione è di importo inferiore a quello
derivante dall’attività di locazione immobiliare e dal possesso di dette
partecipazioni, la percentuale suddetta si applica su tale minore importo.
124. Fermo restando quanto disposto dal
comma 127, la mancata osservanza dell’obbligo di cui al comma 123 comporta la
definitiva cessazione dal regime speciale a decorrere dallo stesso esercizio di
formazione degli utili non distribuiti.
125. Il regime speciale può essere esteso,
in presenza di opzione congiunta, alle società per azioni residenti nel
territorio dello Stato non quotate, svolgenti anch’esse attività di locazione
immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, e
in cui una SIIQ, anche congiuntamente ad altre SIIQ, possieda almeno il 95 per
cento dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e il 95 per cento dei
diritti di partecipazione agli utili. L’adesione al regime speciale di gruppo
comporta, per la società controllata, oltre al rispetto delle disposizioni
recate dai commi da 119 a 141, l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio
in conformità ai princìpi contabili internazionali.
126. L’ingresso nel regime speciale
comporta il realizzo a valore normale degli immobili nonché dei diritti reali
su immobili destinati alla locazione posseduti dalla società alla data di
chiusura dell’ultimo esercizio in regime ordinario. L’importo complessivo delle
plusvalenze così realizzate, al netto delle eventuali minusvalenze, è
assoggettato a imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle società e
dell’imposta regionale sulle attività produttive con l’aliquota del 20 per
cento.
127. Il valore normale costituisce il nuovo
valore fiscalmente riconosciuto degli immobili e dei diritti reali su immobili
di cui al comma 126, rilevando anche agli effetti della verifica del parametro
patrimoniale di cui al comma 121, a decorrere dal quarto periodo d’imposta
successivo a quello anteriore all’ingresso nel regime speciale. In caso di
alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente a tale termine, ai
fini della determinazione del reddito d’impresa e del valore della produzione
assoggettati a imposizione ordinaria, si assume come costo fiscale quello riconosciuto
prima dell’ingresso nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento
calcolate su tale costo e l’imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile
agli immobili o ai diritti reali alienati costituisce credito d’imposta.
128. L’imposta sostitutiva deve essere
versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo: la prima con
scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo dell’imposta sul
reddito delle società relativa al periodo d’imposta anteriore a quello dal
quale viene acquisita la qualifica di SIIQ; le altre con scadenza entro il
termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo dell’imposta sul
reddito delle società relativa ai periodi d’imposta successivi. Gli importi da
versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. In caso di rateizzazione, sull’importo delle rate successive alla
prima si applicano gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato di
un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento di ciascuna
delle predette rate.
129. Possono essere assoggettati ad imposta
sostitutiva anche gli immobili destinati alla vendita, ferma restando, in tal
caso, l’applicazione del comma 127.
130. A scelta della società, in luogo
dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, l’importo complessivo delle
plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, calcolate in base al valore
normale, può essere incluso nel reddito d’impresa del periodo anteriore a
quello di decorrenza del regime speciale ovvero, per quote costanti, nel
reddito di detto periodo e in quello dei periodi successivi, ma non oltre il
quarto, qualificandosi, in tal caso, interamente come reddito derivante da
attività diverse da quella esente.
131. Dal periodo d’imposta da cui ha effetto
l’opzione per il regime speciale, il reddito d’impresa derivante dall’attività
di locazione immobiliare è esente dall’imposta sul reddito delle società e la
parte di utile civilistico ad esso corrispondente è assoggettata ad imposizione
in capo ai partecipanti secondo le regole stabilite nei commi da 134 a 136. Si
comprendono nel reddito esente i dividendi percepiti, provenienti dalle società
indicate nel comma 121, formati con utili derivanti dall’attività di locazione
immobiliare svolta da tali società. Analoga esenzione si applica anche agli
effetti dell’imposta regionale sulle attività produttive, tenendo conto, a tal
fine, della parte del valore della produzione attribuibile all’attività di
locazione immobiliare. Con il decreto di attuazione previsto dal comma 119,
possono essere stabiliti criteri anche forfetari per la determinazione del
valore della produzione esente.
132. Le quote dei componenti positivi e
negativi di reddito sorti in periodi precedenti a quello da cui decorrono gli
effetti dell’opzione e delle quali sia stata rinviata la tassazione o la
deduzione in conformità alle norme del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 si imputano, per la parte ad esso
riferibile, al reddito derivante dall’attività di locazione immobiliare e, per
la residua parte, al reddito derivante dalle altre attività eventualmente
esercitate. Con il decreto attuativo di cui al comma 119, possono essere
previsti criteri anche forfetari per la ripartizione delle suddette quote.
133. Le perdite fiscali generatesi nei
periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime speciale possono
essere utilizzate, secondo le ordinarie regole, in abbattimento della base imponibile
dell’imposta sostitutiva d’ingresso di cui ai commi da 126 a 133 e a
compensazione dei redditi imponibili derivanti dalle eventuali attività diverse
da quella esente.
134. Le SIIQ operano, con obbligo di
rivalsa, una ritenuta del 20 per cento sugli utili in qualunque forma
corrisposti a soggetti diversi da altre SIIQ, derivanti dall’attività di
locazione immobiliare nonché dal possesso delle partecipazioni indicate nel
comma 121. La misura della ritenuta è ridotta al 15 per cento in relazione alla
parte dell’utile di esercizio riferibile a contratti di locazione di immobili
ad uso abitativo stipulati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9
dicembre 1998, n. 431. La ritenuta è applicata a titolo d’acconto, con
conseguente concorso dell’intero importo dei dividendi percepiti alla
formazione del reddito imponibile, nei confronti di: a) imprenditori
individuali, se le partecipazioni sono relative all’impresa commerciale; b)
società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, società ed
enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del predetto
articolo 73, comma 1. La ritenuta è applicata a titolo d’imposta in tutti gli
altri casi. La ritenuta non è operata sugli utili corrisposti alle forme di
previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
e agli organismi d’investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia e
disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, nonché su quelli che concorrono a formare il risultato maturato delle
gestioni individuali di portafoglio di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461. Le società che abbiano esercitato
l’opzione congiunta per il regime speciale di cui al comma 125 operano la
ritenuta secondo le regole indicate nei precedenti periodi solo nei confronti
dei soci diversi dalla SIIQ controllante e da altre SIIQ.
135. Le partecipazioni detenute nelle
società che abbiano optato per il regime speciale non beneficiano comunque dei
regimi di esenzione previsti dagli articoli 58, 68, comma 3, e 87 del citato
testo unico delle imposte sui redditi.
136. Per le riserve di utili formatesi nei
periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre l’applicazione del regime
speciale, continuano a trovare applicazione, anche agli effetti delle ritenute,
le ordinarie regole.
137. Le plusvalenze realizzate all’atto del conferimento
di immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato o che,
entro la chiusura del periodo d’imposta del conferente nel corso del quale è
effettuato il conferimento, optino per il regime speciale, ivi incluse quelle
di cui al comma 125, sono assoggettabili, a scelta del contribuente, alle
ordinarie regole di tassazione ovvero ad un’imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive con aliquota del
20 per cento; tuttavia, l’applicazione dell’imposta sostitutiva è subordinata
al mantenimento, da parte della società conferitaria, della proprietà o di
altro diritto reale sugli immobili per almeno tre anni. L’imposta sostitutiva
deve essere versata in un massimo di cinque rate annuali di pari importo, la
prima delle quali entro il termine previsto per il versamento a saldo delle
imposte sui redditi relative al periodo d’imposta nel quale avviene il
conferimento; si applicano per il resto le disposizioni del comma 128.
138. Agli effetti dell’imposta sul valore
aggiunto, i conferimenti alle società che abbiano optato per il regime
speciale, ivi incluse quelle di cui al comma 125, costituiti da una pluralità
di immobili prevalentemente locati si considerano compresi tra le operazioni di
cui all’articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni. Gli stessi conferimenti, da chiunque effettuati, sono
soggetti, agli effetti delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ad
imposta in misura fissa.
139. Ai fini delle imposte ipotecaria e
catastale per le cessioni e i conferimenti alle predette società, diversi da
quelli del comma 138, trova applicazione la riduzione alla metà di cui
all’articolo 35, comma 10-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
140. Le disposizioni del comma 137 si
applicano agli apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai
sensi dell’articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. Le disposizioni dei commi 137 e 138 si applicano anche ai
conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in società per azioni
residenti nel territorio dello Stato svolgenti in via prevalente l’attività di
locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano ammessi alla
negoziazione in mercati regolamentati italiani entro la data di chiusura del
periodo d’imposta del conferente nel corso del quale è effettuato il
conferimento e sempre che, entro la stessa data, le medesime società optino per
il regime speciale.
141. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione della
disciplina recata dai commi da 119 a 140. In particolare, il decreto dovrà
definire:
a)
le regole e le modalità per l’esercizio della vigilanza prudenziale sulle SIIQ
da parte delle competenti autorità;
b)
i criteri e le modalità di determinazione del valore normale di cui al comma
126;
c)
le condizioni, le modalità ed i criteri di utilizzo delle perdite riportabili a
nuovo ai sensi dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
formatesi nei periodi d’imposta di vigenza del regime speciale;
d)
i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto delle
partecipazioni in SIIQ e nelle società controllate di cui al comma 125;
e)
il regime di consolidamento fiscale della SIIQ con le società da essa controllate
di cui al comma 125;
f)
i criteri di individuazione dei valori fiscali dell’attivo e del passivo in
caso di fuoriuscita, per qualsiasi motivo, dal regime fiscale speciale;
g)
le conseguenze derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale che
interessano le SIIQ e le società da queste controllate;
h)
le modalità ed i criteri di utilizzo dei crediti di imposta preesistenti
all’opzione;
i)
gli effetti della decadenza dal regime speciale non espressamente disciplinati
dai commi da 119 a 140 o dai princìpi generali valevoli ai fini delle imposte
dirette;
l)
gli obblighi contabili e gli adempimenti formali necessari ai fini
dell’applicazione della ritenuta in misura ridotta al 15 per cento di cui al
secondo periodo del comma 134.
142. All’articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360,
recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, a norma dell’articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
come modificato dall’articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3.
I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di
compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da
pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero
dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della
deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito
informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale
non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può
essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma
2";
b)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis.
Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di
esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.";
c)
al comma 4:
1)
le parole: "dei crediti di cui agli articoli 14 e 15" sono sostituite
dalle seguenti: "del credito di cui all’articolo 165";
2)
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L’addizionale è dovuta alla
provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla
data del 1º gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa, per le
parti spettanti. Il versamento dell’addizionale medesima è effettuato in
acconto e a saldo unitamente al saldo dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche. L’acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell’addizionale
ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile
dell’anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma.
Ai fini della determinazione dell’acconto, l’aliquota di cui al comma 3 è
assunta nella misura deliberata per l’anno di riferimento qualora la
pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio del
medesimo anno ovvero nella misura vigente nell’anno precedente in caso di
pubblicazione successiva al predetto termine";
d)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5.
Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli
di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, l’acconto dell’addizionale dovuta è determinato dai
sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero
massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo
dell’addizionale dovuta è determinato all’atto delle operazioni di conguaglio e
il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire
dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non
oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di
dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l’addizionale residua
dovuta è prelevata in unica soluzione. L’importo da trattenere e quello
trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro
dipendente e assimilati di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322";
e)
il comma 6 è abrogato.
143. A decorrere dall’anno d’imposta 2007,
il versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF è effettuato direttamente ai
comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun
comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.
144. All’articolo 1, comma 51, primo
periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "e 2007"
sono soppresse.
145. A decorrere dal 1º gennaio 2007, i
comuni possono deliberare, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
l’istituzione di un’imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale
copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai
comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel comma 149.
146. Il regolamento che istituisce
l’imposta determina:
a)
l’opera pubblica da realizzare;
b)
l’ammontare della spesa da finanziare;
c)
l’aliquota di imposta;
d)
l’applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in favore di determinate
categorie di soggetti, in relazione all’esistenza di particolari situazioni
sociali o reddituali, con particolare riferimento ai soggetti che già godono di
esenzioni o di riduzioni ai fini del versamento dell’imposta comunale sugli
immobili sulla prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro;
e)
le modalità di versamento degli importi dovuti.
147. L’imposta è dovuta, in relazione alla
stessa opera pubblica, per un periodo massimo di cinque anni ed è determinata
applicando alla base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili
un’aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.
148. Per la disciplina dell’imposta si
applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli
immobili.
149. L’imposta può essere istituita per le
seguenti opere pubbliche:
a)
opere per il trasporto pubblico urbano;
b)
opere viarie, con l’esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria
delle opere esistenti;
c)
opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei
luoghi;
d)
opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
e)
opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
f)
opere di restauro;
g)
opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;
h)
opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti
museali e biblioteche;
i)
opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell’edilizia scolastica.
150. Il gettito complessivo dell’imposta
non può essere superiore al 30 per cento dell’ammontare della spesa dell’opera
pubblica da realizzare.
151. Nel caso di mancato inizio dell’opera
pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i comuni
sono tenuti al rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due
anni successivi.
152. Con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle dogane, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite, sentite l’ANCI e l’Unione delle
province d’Italia (UPI), le modalità ed i termini di trasmissione, agli enti
locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l’addizionale
comunale e provinciale sull’imposta sull’energia elettrica di cui all’articolo
6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, desumibili
dalla dichiarazione di consumo di cui all’articolo 55 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi
e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, presentata dai soggetti
tenuti a detto adempimento, nonché le informazioni concernenti le procedure di
liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali.
153. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuate le province alle quali può essere
assegnata, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell’addizionale sul consumo di
energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza
impegnata superiore a 200 kW, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 6
del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, per le
province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle
confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il
sessanta per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412, e successive modificazioni, con priorità per le province in possesso di
almeno 2 dei predetti parametri. [Modificato dalla
legge 127 del 3 agosto 2007]
154. All’articolo 56, comma 2, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni,
la parola: "venti" è sostituita dalla seguente: "trenta".
155. Gli enti locali possono presentare
istanza motivata al Ministero dell’economia e delle finanze per ottenere un
differimento della data di rientro dei debiti contratti in relazione ad eventi
straordinari anche mediante rinegoziazione dei mutui in essere. Il Ministero si
pronuncia sull’istanza entro i successivi trenta giorni. Dal differimento
ovvero dalla rinegoziazione non devono derivare aggravi delle passività totali
o, comunque, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
156. All’articolo 6, comma 1, primo
periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola:
"comune" è sostituita dalle seguenti: "consiglio comunale".
157. Dopo l’articolo 20 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, è inserito il
seguente:
"Art.
20.1. – (Oneri per la rimozione dei manifesti affissi in violazione delle
disposizioni vigenti). – 1. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a
decorrere dal 1º gennaio 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei
manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei
soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova
contraria".
158. Per la notifica degli atti di
accertamento dei tributi locali e di quelli afferenti le procedure esecutive di
cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, e successive modificazioni, nonché degli atti di invito al pagamento delle
entrate extratributarie dei comuni e delle province, ferme restando le
disposizioni vigenti, il dirigente dell’ufficio competente, con provvedimento
formale, può nominare uno o più messi notificatori.
159. I messi notificatori possono essere
nominati tra i dipendenti dell’amministrazione comunale o provinciale, tra i
dipendenti dei soggetti ai quali l’ente locale ha affidato, anche
disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e
delle altre entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra
soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed
affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle
funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso
di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell’ente locale, ed il
superamento di un esame di idoneità.
160. Il messo notificatore esercita le sue
funzioni nel territorio dell’ente locale che lo ha nominato, sulla base della
direzione e del coordinamento diretto dell’ente ovvero degli affidatari del
servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre
entrate ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Il messo notificatore non
può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.
161. Gli enti locali, relativamente ai
tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni
incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché
all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi
versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata
con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di
accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni
amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
162. Gli avvisi di accertamento in
rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di
fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa
riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente,
questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo
non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì,
l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni
complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento,
dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile
promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle
modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere,
nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo
pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall’ente
locale per la gestione del tributo.
163. Nel caso di riscossione coattiva dei
tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al
contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno
successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
164. Il rimborso delle somme versate e non
dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni
dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto
alla restituzione. L’ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro
centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
165. La misura annua degli interessi è
determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di
differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati
con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti
esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme
ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.
166. Il pagamento dei tributi locali deve
essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è
inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
167. Gli enti locali disciplinano le
modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con
quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.
168. Gli enti locali, nel rispetto dei
princìpi posti dall’articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a
concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i
rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal
medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.
169. Gli enti locali deliberano le tariffe
e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio
dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
170. Ai fini del coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell’articolo 117,
secondo comma, lettera r), della Costituzione, gli enti locali e regionali
comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi al
gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per
l’inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 161, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dell’interno, sono stabiliti il sistema di
comunicazione, le modalità ed i termini per l’effettuazione della trasmissione
dei dati.
171. Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si
applicano anche ai rapporti di imposta pendenti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
172. Al decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 5 dell’articolo 9, le parole da: "; il relativo ruolo" fino
a: "periodo di sospensione" sono soppresse;
b)
sono abrogati: il comma 6 dell’articolo 9; l’articolo 10; il comma 4
dell’articolo 23; l’articolo 51, ad eccezione del comma 5; il comma 4
dell’articolo 53; l’articolo 71, ad eccezione del comma 4; l’articolo 75; il
comma 5 dell’articolo 76.
173. Al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
il comma 4 dell’articolo 5 è abrogato;
b)
al comma 2 dell’articolo 8, dopo le parole: "adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo" sono inserite le seguenti: ",
intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza
anagrafica,";
c)
all’articolo 10, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6.
Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta
amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni
dalla data della loro nomina, devono presentare al comune di ubicazione degli
immobili una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. Detti soggetti
sono, altresì, tenuti al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di
durata dell’intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla
data del decreto di trasferimento degli immobili";
d)
i commi 1, 2, 2-bis e 6 dell’articolo 11 sono abrogati;
e)
all’articolo 12, comma 1, le parole: "90 giorni" sono sostituite
dalle seguenti: "sessanta giorni" e le parole da: "; il ruolo
deve essere formato" fino alla fine del comma sono soppresse;
f)
l’articolo 13 è abrogato;
g)
il comma 6 dell’articolo 14 è abrogato.
174. Al comma 53 dell’articolo 37 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta
fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli
elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono
applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello
unico informatico".
175. Le lettere l) e n) del comma 1 e i
commi 2 e 3 dell’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono abrogati.
176. Al fine di contrastare il fenomeno
delle affissioni abusive, sono abrogate le seguenti disposizioni:
a)
il comma 2-bis dell’articolo 6, il comma 1-bis dell’articolo 20, l’articolo
20-bis, il comma 4-bis dell’articolo 23 e il comma 5-ter dell’articolo 24 del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni;
b)
il comma 13-quinquies dell’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285;
c)
il terzo comma dell’articolo 6 ed il quarto comma dell’articolo 8 della legge 4
aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.
177. Sono fatti salvi gli effetti prodotti
dall’articolo 20-bis, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507.
178. All’articolo 15 della legge 10
dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 3, le parole da: "sono a carico" fino a: "del
committente" sono sostituite dalle seguenti: "sono a carico, in
solido, dell’esecutore materiale e del committente responsabile";
b)
al comma 19, il terzo periodo è soppresso.
179. I comuni e le province, con
provvedimento adottato dal dirigente dell’ufficio competente, possono conferire
i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di
sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative
alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a
dipendenti dell’ente locale o dei soggetti affidatari, anche in maniera
disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei
tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell’articolo 52, comma
5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 68, comma 1, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all’efficacia del verbale di
accertamento.
180. I poteri di cui al comma 179 non
includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La
procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti
locali.
181. Le funzioni di cui al comma 179 sono
conferite ai dipendenti degli enti locali e dei soggetti affidatari che siano
in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo
grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione,
organizzato a cura dell’ente locale stesso, ed il superamento di un esame di
idoneità.
182. I soggetti
prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere
sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria, ai sensi
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti
della riabilitazione.
183. I criteri indicati nel secondo e nel
terzo periodo del comma 3 dell’articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, e successive modificazioni, in materia di tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicabili anche ai fini della determinazione
delle superfici per il calcolo della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani
di cui all’allegato 1, punto 4, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
184. Nelle more della completa attuazione delle
disposizioni recate dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni:
a)
il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 resta invariato anche per l’anno
2007;
b)
in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano
ad applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57,
comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
c)
il termine di cui all’articolo 17, commi 1, 2 e 6 del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, è fissato al 31 dicembre 2007. Tale proroga non si applica
alle discariche di II categoria, tipo A, ex "2A", e alle discariche
per rifiuti inerti, cui si conferiscono materiali di matrice cementizia
contenenti amianto.
185. A decorrere dal 1º gennaio 2007, le
associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a
manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate
agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti
esenti dall’imposta sul reddito delle società, indicati dall’articolo 74, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. I
soggetti, persone fisiche, incaricati di gestire le attività connesse alle
finalità istituzionali delle predette associazioni, non assumono la qualifica
di sostituti d’imposta e sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni. Le prestazioni e le dazioni offerte da persone fisiche in favore
dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma hanno, ai fini delle
imposte sui redditi, carattere di liberalità.
186. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuati i soggetti a cui si applicano le
disposizioni di cui al comma 185, in termini tali da determinare un onere
complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui.
187. In ogni caso, nei confronti dei
soggetti di cui ai commi 185 e 186 non si fa luogo al rimborso delle imposte
versate.
188. Per le esibizioni in spettacoli
musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni popolari e
folkloristiche effettuate da giovani fino a diciotto anni, da studenti, da
pensionati e da coloro che svolgono una attività lavorativa per la quale sono
già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria,
gli adempimenti di cui agli articoli 3, 6, 9 e 10 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, non sono richiesti se la
retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni non supera l’importo di
5.000 euro. Le minori entrate contributive per l’ENPALS derivanti
dall’applicazione del presente comma sono valutate in 15 milioni di euro annui.
189. In attesa del riassetto organico del
sistema di finanziamento delle amministrazioni locali in attuazione del
federalismo fiscale di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione,
è istituita, in favore dei comuni, una compartecipazione dello 0,69 per cento
al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. La compartecipazione
sull’imposta è efficace a decorrere dal 1º gennaio 2007 con corrispondente
riduzione annua costante, di pari ammontare, a decorrere dalla stessa data, del
complesso dei trasferimenti operati a valere sul fondo ordinario di cui
all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504. L’aliquota di compartecipazione è applicata al gettito del penultimo
anno precedente l’esercizio di riferimento.
190. Dall’anno 2007, per ciascun comune è
operata e consolidata una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura
proporzionale alla riduzione complessiva, di cui al comma 189, operata sul
fondo ordinario ed è attribuita una quota di compartecipazione in eguale
misura, tale da garantire l’invarianza delle risorse.
191. A decorrere dall’esercizio finanziario
2008, l’incremento del gettito compartecipato, rispetto all’anno 2007,
derivante dalla dinamica dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, è ripartito
fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal Ministro
dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in
sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. I criteri di riparto devono
tenere primariamente conto di finalità perequative e dell’esigenza di
promuovere lo sviluppo economico.
192. A decorrere dall’anno 2009 l’aliquota
di compartecipazione è determinata in misura pari allo 0,75 per cento.
193. Per i comuni delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono
all’attuazione dei commi da 189 a 192 in conformità alle disposizioni contenute
nei rispettivi statuti, anche al fine della regolazione dei rapporti finanziari
tra Stato, regioni, province e comuni e per mantenere il necessario equilibrio
finanziario.
194. Al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1 dell’articolo 65:
1)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d)
alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione delle formalità di
trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione, nonché di visure e
certificati ipotecari";
2)
la lettera g) è sostituita dalla seguente:
"g)
al controllo di qualità delle informazioni e dei processi di aggiornamento
degli atti";
3)
la lettera h) è sostituita dalla seguente:
"h)
alla gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi
di aggiornamento delle informazioni di cui alla lettera g), assicurando il
coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali
attraverso il sistema pubblico di connettività e garantendo l’accesso ai dati a
tutti i soggetti interessati";
b)
la lettera a) del comma 1 dell’articolo 66 è sostituita dalla seguente:
"a)
alla conservazione, alla utilizzazione ed all’aggiornamento degli atti
catastali, partecipando al processo di determinazione degli estimi catastali
fermo restando quanto previsto dall’articolo 65, comma 1, lettera h)".
195. A decorrere dal 1º novembre 2007, i
comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le
comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall’articolo 66 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dal comma
194 del presente articolo, fatto salvo quanto stabilito dal comma 196 per la
funzione di conservazione degli atti catastali. Al fine di evitare maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, resta in ogni caso esclusa la
possibilità di esercitare le funzioni catastali affidandole a società private,
pubbliche o miste pubblico-private.
196. L’efficacia dell’attribuzione della
funzione comunale di conservazione degli atti del catasto terreni e del catasto
edilizio urbano decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,
adottato previa intesa tra l’Agenzia del territorio e l’ANCI, recante
l’individuazione dei termini e delle modalità per il graduale trasferimento
delle funzioni, tenendo conto dello stato di attuazione dell’informatizzazione
del sistema di banche dati catastali e della capacità organizzativa e tecnica,
in relazione al potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La
previsione di cui al precedente periodo non si applica ai poli catastali già
costituiti.
197. Fatto salvo quanto previsto dal comma
196, è in facoltà dei comuni di stipulare convenzioni soltanto con l’Agenzia
del territorio per l’esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali di
cui all’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da
ultimo modificato dal comma 194 del presente articolo. Le convenzioni non sono
onerose, hanno durata decennale e sono tacitamente rinnovabili. Con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, attraverso criteri definiti previa consultazione
con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tenuto conto
delle indicazioni contenute nel protocollo di intesa concluso dall’Agenzia del
territorio e dall’ANCI, sono determinati i requisiti e gli elementi necessari
al convenzionamento e al completo esercizio delle funzioni catastali
decentrate, ivi compresi i livelli di qualità che i comuni devono assicurare
nell’esercizio diretto, nonché i controlli e le conseguenti misure in caso di
mancato raggiungimento degli stessi, e, in particolare, le procedure di
attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la determinazione delle
risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota parte dei
tributi speciali catastali, da trasferire agli enti locali nonché i termini di
comunicazione da parte dei comuni o di loro associazioni dell’avvio della
gestione delle funzioni catastali.
198. L’Agenzia del territorio, con
provvedimento del Direttore, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,
predispone entro il 1º settembre 2007 specifiche modalità d’interscambio in
grado di garantire l’accessibilità e la interoperabilità applicativa delle
banche dati, unitamente ai criteri per la gestione della banca dati catastale.
Le modalità d’interscambio devono assicurare la piena cooperazione applicativa
tra gli enti interessati e l’unitarietà del servizio su tutto il territorio
nazionale nell’ambito del sistema pubblico di connettività.
199. L’Agenzia del territorio salvaguarda
il contestuale mantenimento degli attuali livelli di servizio all’utenza in
tutte le fasi del processo, garantendo in ogni caso su tutto il territorio
nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce inoltre
assistenza e supporto ai comuni nelle attività di specifica formazione del
personale comunale. L’assegnazione di personale può avere luogo anche mediante
distacco.
200. Al fine di compiere un costante monitoraggio
del processo di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 195 a 199,
l’Agenzia del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente
l’esito della attività realizzata, dandone informazione al Ministro
dell’economia e delle finanze ed alle competenti Commissioni parlamentari.
201. Alla lettera a) del comma 2
dell’articolo 2-undecies della legge31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, dopo le parole: "protezione civile" sono inserite le
seguenti: "e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici
connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni
statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni
culturali di rilevante interesse,".
202. La lettera b) del comma 2
dell’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituita dalla
seguente:
"b)
trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al
patrimonio del comune ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio della
provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare
direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità,
ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e
successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre
1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di
recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi
dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.
Se entro un anno dal trasferimento l’ente territoriale non ha provveduto alla
destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri
sostitutivi".
203. All’articolo 2, comma 1, della legge 2
aprile 2001, n. 136, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro la
data del 30 giugno 2007, con regolamento da adottare con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’università e
della ricerca, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono individuati i criteri, le modalità e i termini del trasferimento
in favore delle università statali di cui al presente comma".
204. Al fine di razionalizzare gli spazi
complessivi per l’utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la
spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro
dell’economia e delle finanze, con l’atto di indirizzo di cui all’articolo 59
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,
relativo all’Agenzia del demanio, determina gli obiettivi annuali di
razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa da parte delle amministrazioni
centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, anche differenziandoli per
ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato.
205. Nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo unico nel quale
confluiscono le poste corrispondenti al costo d’uso degli immobili in uso
governativo e dal quale vengono ripartite le quote di costo da imputare a
ciascuna amministrazione.
206. Il costo d’uso dei singoli immobili in
uso alle amministrazioni è commisurato ai valori correnti di mercato secondo i
parametri di comune commercio forniti dall’Osservatorio del mercato
immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività.
207. Gli obiettivi di cui al comma 204
possono essere conseguiti da parte delle amministrazioni centrali e
periferiche, usuarie e conduttrici, sia attraverso la riduzione del costo d’uso
di cui al comma 205 derivante dalla razionalizzazione degli spazi, sia
attraverso la riduzione della spesa corrente per le locazioni passive, ovvero
con la combinazione delle due misure.
208. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze di natura non regolamentare sono stabiliti i criteri, le
modalità e i termini per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri,
nonché i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni da parte
delle amministrazioni usuarie e conduttrici all’Agenzia del demanio, la quale,
in base agli obiettivi contenuti nell’atto di indirizzo di cui al comma 204,
definisce annualmente le relative modalità attuative, comunicandole alle
predette amministrazioni.
209. Dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 208, sono abrogati il comma 9 dell’articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
l'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, nonché il comma 4 dell’articolo 62 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. [Modificato dalla
legge 127 del 3 agosto 2007]
210. Al fine di favorire la razionalizzazione e la
valorizzazione dell’impiego dei beni immobili dello Stato, nonché al fine di
completare lo sviluppo del sistema informativo sui beni immobili del demanio e
del patrimonio di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, l’Agenzia del demanio, ferme restando le
competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, individua i beni
di proprietà dello Stato per i quali si rende necessario l’accertamento di
conformità delle destinazioni d’uso esistenti per funzioni di interesse statale,
oppure una dichiarazione di legittimità per le costruzioni eseguite, ovvero
realizzate in tutto o in parte in difformità dal provvedimento di
localizzazione. Tale elenco è inviato al Ministero delle infrastrutture.
211. Il Ministero delle infrastrutture
trasmette l’elenco di cui al comma 210 alla regione o alle regioni competenti,
che provvedono, entro il termine di cui all’articolo 2 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, alle
verifiche di conformità e di compatibilità urbanistica con i comuni
interessati. In caso di presenza di vincoli, l’elenco è trasmesso
contestualmente alle amministrazioni competenti alle tutele differenziate, le
quali esprimono il proprio parere entro il termine predetto. Nel caso di
espressione positiva da parte dei soggetti predetti, il Ministero delle
infrastrutture emette un’attestazione di conformità alle prescrizioni
urbanistico-edilizie la quale, qualora riguardi situazioni di locazione
passiva, ha valore solo transitorio e obbliga, una volta terminato il periodo
di locazione, al ripristino della destinazione d’uso preesistente, previa
comunicazione all’amministrazione comunale ed alle eventuali altre
amministrazioni competenti in materia di tutela differenziata.
212. In caso di espressione negativa,
ovvero in caso di mancata risposta da parte della regione, oppure delle
autorità preposte alla tutela entro i termini di cui al comma 211, è convocata
una conferenza dei servizi anche per ambiti comunali complessivi o per uno o più
immobili, in base a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
213. Per le esigenze connesse alla gestione
delle attività di liquidazione delle aziende confiscate ai sensi della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, in deroga alle vigenti
disposizioni di legge, fermi restando i princìpi generali dell’ordinamento
giuridico contabile, l’Agenzia del demanio può conferire apposito incarico a
società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti con l’Agenzia del
demanio sono disciplinati con apposita convenzione che definisce le modalità di
svolgimento dell’attività affidata ed ogni aspetto relativo alla
rendicontazione e al controllo.
214. Laddove disposizioni normative
stabiliscano l’assegnazione gratuita ovvero l’attribuzione ad amministrazioni
pubbliche, enti e società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta
di beni immobili di proprietà dello Stato per consentire il perseguimento delle
finalità istituzionali ovvero strumentali alle attività svolte, la funzionalità
dei beni allo scopo dell’assegnazione o attribuzione è da intendersi concreta,
attuale, strettamente connessa e necessaria al funzionamento del servizio e
all’esercizio delle funzioni attribuite, nonché al loro proseguimento.
215. È attribuita all’Agenzia del demanio
la verifica, con il supporto dei soggetti interessati, della sussistenza dei
suddetti requisiti all’atto dell’assegnazione o attribuzione e successivamente
l’accertamento periodico della permanenza di tali condizioni o della
suscettibilità del bene a rientrare in tutto o in parte nella disponibilità
dello Stato, e per esso dell’Agenzia del demanio come stabilito dalle norme
vigenti. A tal fine l’Agenzia del demanio esercita la vigilanza e il controllo
secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 13 luglio 1998, n. 367.
216. Per i beni immobili statali assegnati
in uso gratuito alle amministrazioni pubbliche è vietata la dismissione
temporanea. I beni immobili per i quali, prima della data di entrata in vigore
della presente legge, sia stata operata la dismissione temporanea si intendono
dismessi definitivamente per rientrare nella disponibilità del Ministero
dell’economia e delle finanze e per esso dell’Agenzia del demanio. Il presente
comma non si applica ai beni immobili in uso all’Amministrazione della difesa
affidati, in tutto o in parte, a terzi per lo svolgimento di attività
funzionali alle finalità istituzionali dell’Amministrazione stessa.
217. Il comma 109 dell’articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, si interpreta nel
senso che i requisiti necessari per essere ammessi alle garanzie di cui alle
lettere a) e b) del citato comma devono sussistere in capo agli aventi diritto
al momento del ricevimento della proposta di vendita da parte
dell’amministrazione alienante, ovvero alla data stabilita, con propri atti,
dalla medesima amministrazione in funzione dei piani di dismissione
programmati.
218. Dopo il comma 3 dell’articolo 214-bis
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il seguente:
"3-bis.
Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli atti
posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e
dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da
qualsiasi tributo ed emolumento".
219. Le unità immobiliari appartenenti al
patrimonio dello Stato, destinate ad uso abitativo e gestite dall’Agenzia del demanio,
possono essere alienate dall’Agenzia medesima, ai sensi dell’articolo 3, comma
109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
220. All’articolo 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 1, dopo le parole: "codice di procedura penale, per taluno dei
delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis, 325,";
b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis.
In caso di confisca di beni per uno dei delitti previsti dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del
codice penale, si applicano le disposizioni degli articoli 2-novies, 2-decies e
2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni".
221. Il comma 5 dell’articolo 2-undecies
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
"5.
Le somme ricavate ai sensi del comma 1, lettere b) e c), nonché i proventi
derivanti dall’affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni, di cui al
comma 3, sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati in egual misura al finanziamento degli interventi per l’edilizia
scolastica e per l’informatizzazione del processo".
222. A decorrere dal 1º gennaio 2007 e per
un periodo di tre anni, sul trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo
2120 del codice civile, sull’indennità premio di fine servizio, di cui
all’articolo 2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 152, e sull’indennità di
buonuscita, di cui all’articolo 3 e seguenti del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive
modificazioni, nonché sui trattamenti integrativi percepiti dai soggetti nei
cui confronti trovano applicazione le forme pensionistiche che garantiscono
prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione dei suddetti trattamenti,
erogati ai lavoratori dipendenti pubblici e privati e corrisposti da enti
gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superino
complessivamente un importo pari a 1,5 milioni di euro, rivalutato annualmente
secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di
impiegati, è dovuto sull’importo eccedente il predetto limite un contributo di
solidarietà nella misura del 15 per cento. Con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma.
223. Il 90 per cento delle risorse
derivanti dall’attuazione del comma 222 affluiscono allo stato di previsione
dell’entrata per essere successivamente riassegnate al Fondo di cui al comma
1261 e destinate ad iniziative volte a favorire l’istruzione e la tutela delle
donne immigrate.
224. In attuazione del principio di
salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la riduzione di autoveicoli
per il trasporto promiscuo, immatricolati come "euro 0" o "euro
1", per i predetti autoveicoli consegnati ad un demolitore dal 1º gennaio
2007 al 31 dicembre 2007, è disposta la concessione, a fronte della
presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri
autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione disciplinato ai
sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e
successive modificazioni, e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo.
Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la
rottamazione che recupera il corrispondente importo come credito d’imposta da
utilizzare in compensazione secondo le disposizioni previste dai periodi
secondo e quarto del comma 231.
225. Coloro che effettuano la rottamazione
senza sostituzione ai sensi del comma 224 possono richiedere, qualora non
risultino intestatari di veicoli registrati, quale agevolazione ulteriore, il totale
rimborso dell’abbonamento al trasporto pubblico locale nell’ambito del comune
di residenza e di domicilio, di durata pari ad una annualità. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definite le modalità di erogazione del rimborso di cui al
presente comma.
226. In attuazione del principio di salvaguardia
ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la
demolizione con le modalità indicate al comma 233, di autovetture ed
autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0" o
"euro 1", con autovetture nuove immatricolate come "euro 4"
o "euro 5", che emettono non oltre 140 grammi di CO
al
chilometro, è concesso un contributo di euro 800 per l’acquisto di detti
autoveicoli nonché l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per
detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è
estesa per un’altra annualità per l’acquisto di autoveicoli che hanno una
cilindrata inferiore a 1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle
autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo
familiare, certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno sei
componenti, i quali non risultino intestatari di altra autovettura o
autoveicolo.
227. Allo scopo di favorire il rinnovo del
parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la
demolizione con le modalità indicate al comma 233, di veicoli immatricolati
come "euro 0" o "euro 1" con veicoli nuovi a minore impatto
ambientale, è concesso un contributo di euro 2.000 per ogni veicolo di cui
all’articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come
"euro 4" o "euro 5". Il beneficio è accordato a fronte
della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da
parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a
3,5 tonnellate ed immatricolato come "euro 0" o "euro 1".
228. Per
l’acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227, nuovi ed omologati
dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia,
del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero
ad idrogeno è concesso un contributo pari ad euro 1.500, incrementato di
ulteriori euro 500 nel caso in cui il veicolo acquistato, nell’alimentazione
ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro.
Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove se ne presentino
le condizioni, con quelle di cui ai commi 226 o 227.
229. Le disposizioni di cui ai commi 226,
227 e 228 possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti "de
minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12
gennaio 2001. Le disposizioni di cui ai commi 226 e 227 hanno validità per i
veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e
acquirente a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007; i
suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008; le disposizioni
di cui al comma 228 hanno validità per i veicoli nuovi ivi previsti per i quali
il predetto contratto è stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31
dicembre 2009, con possibilità di immatricolazione dei veicoli fino al 31 marzo
2010.
230. Al fine di consentire agli enti
impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare
dell’esenzione e del contributo di cui ai commi 226, 227, 228 e 236, il
venditore integra la documentazione da consegnare al pubblico registro
automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo veicolo,
con una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui devono
essere indicati: a) la conformità del veicolo acquistato ai requisiti
prescritti dai commi 226, 227, 228 e 236; b) la targa del veicolo ritirato per
la consegna ai centri autorizzati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p),
del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e la conformità dello stesso ai
requisiti stabiliti dai commi 226, 227, 228 e 236; c) copia del certificato di
rottamazione rilasciato da centri autorizzati. L’ente gestore del pubblico
registro automobilistico acquisisce le informazioni relative all’acquisto del
veicolo che fruisce dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e
del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le trasmette in tempo
reale all’archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed al Ministero dei
trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali provvedono al
necessario scambio dei dati.
231. Ai fini dell’applicazione dei commi
224, 226, 227 e 228, i centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione,
ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al
venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di
imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico
registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà. Il credito
di imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della
produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né
dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del
rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917. Il contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 non spetta per gli
acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta
l’attività dell’impresa. Il contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 spetta
anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare
convivente, risultante dallo stato di famiglia.
232. Fino al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese
costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve
essere ad esse trasmessa dal venditore:
a)
copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di
circolazione relativi al nuovo veicolo;
b)
copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o
del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia
dell’estratto cronologico;
c)
copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di
proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo
demolito;
d)
copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato
a familiare convivente.
233. Entro quindici giorni dalla data di
consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo di consegnare ad un
demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di provvedere direttamente
o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico
registro automobilistico. I veicoli ritirati per la demolizione non possono
essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai
centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine
della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della
rottamazione. Entro il 31 dicembre 2007 il Governo presenta una relazione al
Parlamento sull’efficacia della presente disposizione, sulla base dei dati
rilevati dal Ministero dei trasporti, con valutazione degli effetti di gettito
derivati dalla stessa. Le eventuali maggiori entrate possono essere utilizzate
dal Governo con specifica previsione di legge per alimentare il Fondo per la
mobilità sostenibile, di cui al comma 1121, subordinatamente al rispetto del
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
234. Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti,
sentiti il soggetto gestore del pubblico registro automobilistico ed il
Comitato interregionale di gestione di cui all’articolo 5 del protocollo di
intesa tra le regioni e le province autonome ed il Ministero dell’economia e delle
finanze per la costituzione, gestione ed aggiornamento degli archivi regionali
e nazionale delle tasse automobilistiche, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri
di collegamento tra gli archivi informatici relativi ai veicoli, al fine di
rendere uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire
l’aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.
235. Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e il
Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le
regolazioni finanziarie delle minori entrate nette derivanti dall’attuazione
delle norme dei commi da 224 a 234 e sono stabiliti i criteri e le modalità per
la corrispondente definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed
alle province autonome.
236. A decorrere dal 1º dicembre 2006 e
fino al 31 dicembre 2007, in caso di acquisto di un motociclo nuovo di
categoria "euro 3", con contestuale sostituzione di un motociclo
appartenente alla categoria "euro 0", realizzata attraverso la
demolizione con le modalità indicate al comma 233, è concessa l’esenzione dal
pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualità. Il costo di
rottamazione è a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per
ciascun motociclo, ed è anticipato dal venditore che recupera detto importo
quale credito d’imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni
del comma 231. Si applicano, per il resto, in quanto compatibili, le
disposizioni dei commi da 230 a 235, con il rispetto della regola degli aiuti
"de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione,
del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui al presente comma hanno validità
per i motocicli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal
venditore e acquirente. I suddetti motocicli non possono essere immatricolati
oltre il 31 marzo 2008. Per i motocicli acquistati dal 1º dicembre 2006 al 31
dicembre 2006, gli adempimenti previsti dai commi 230 e 233 possono essere
effettuati entro il 31 gennaio 2007.
237. Al comma 63 dell’articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, è aggiunto il seguente periodo: "Gli
incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province autonome di
Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto vengono ricalcolati sugli importi della citata
tabella 1".
238. Il comma 59 dell’articolo 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente: "59. Per gli
interventi finalizzati ad incentivare l’installazione su autoveicoli
immatricolati come "euro 0" o "euro 1" di impianti a GPL o
a metano per autotrazione, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009". Resta fermo quanto previsto
dall’articolo 1, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 25 settembre 1997,
n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403.
239. Fatte salve le agevolazioni già in
vigore, le misure della tassa automobilistica previste per le autovetture ed i
veicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0",
"euro 1", "euro 2", "euro 3" e "euro
4", di cui al comma 321, non si applicano per i veicoli omologati dal
costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia,
elettrica, a gas metano, a GPL, a idrogeno. Tale agevolazione si applica anche
ai veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato
successivamente alla immatricolazione.
240. All’articolo 2, primo comma, lettera d), del testo
unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: "per
gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12
tonnellate" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei veicoli che,
pur immatricolati o reimmatricolati come N1, presentino codice di carrozzeria
F0 (Effe zero) con quattro o più posti ed abbiano un rapporto tra la potenza
espressa in kw e la portata del veicolo espressa in tonnellate maggiore o
uguale a 180, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in base
alla potenza effettiva dei motori".
241. Le disposizioni del comma 240 hanno
effetto a decorrere dal 3 ottobre 2006. È abrogato il comma 55 dell’articolo 2
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286.
242. Per i soggetti indicati nell’articolo
73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano
da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione o
scissione, effettuate negli anni 2007 e 2008, si considera riconosciuto, ai
fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali
materiali e immateriali, per effetto della imputazione in bilancio del
disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di
5 milioni di euro.
243. Nel caso di operazioni di conferimento
di azienda effettuate ai sensi dell’articolo 176 del testo unico delle imposte
sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, negli anni 2007 e 2008, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i
maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 242 a titolo
di avviamento o beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare
complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro.
244. Le disposizioni dei commi 242 e 243 si
applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino
esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni
non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni
facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i
soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati
anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile.
245. Le disposizioni dei commi 242, 243 e
244 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di
aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due
anni precedenti l’operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento
fiscale di cui ai commi 242 e 243.
246. L’applicazione delle disposizioni di
cui ai commi da 242 a 245 è subordinata alla presentazione all’Agenzia delle
entrate di una istanza preventiva ai sensi dell’articolo 11 della legge 27
agosto 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti
previsti dai commi da 242 a 249.
247. Per la liquidazione, l’accertamento,
la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
248. La società risultante
dall’aggregazione che nei primi quattro periodi d’imposta dalla effettuazione
dell’operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al
titolo IlI, capi III e IV, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i
beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 242 a 249, decade
dall’agevolazione, fatta salva l’attivazione della procedura di cui
all’articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600.
249. Nella dichiarazione dei redditi del
periodo d’imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 248, la
società è tenuta a liquidare e versare l’imposta sul reddito delle società e
l’imposta regionale sulle attività produttive dovute sul maggior reddito,
relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto
dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 242 e 243.
Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.
250. Dopo il comma 2-bis dell’articolo 01 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494, è aggiunto il seguente:
"2-ter.
Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si
renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli
obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell’articolo 5 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n.
296".
251. Il comma 1 dell’articolo 03 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:
"1.
I canoni annui per concessioni rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative
di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si
applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo
sono determinati nel rispetto dei seguenti criteri:
a)
classificazione, a decorrere dal 1º gennaio 2007, delle aree, manufatti,
pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie:
1)
categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi,
concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;
2)
categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi,
concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica.
L’accertamento dei requisiti di alta e normale valenza turistica è riservato
alle regioni competenti per territorio con proprio provvedimento. Nelle more
dell’emanazione di detto provvedimento la categoria di riferimento è da
intendersi la B. Una quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue
rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall’utilizzo delle aree, pertinenze
e specchi acquei inseriti nella categoria A è devoluta alle regioni competenti
per territorio;
b)
misura del canone annuo determinata come segue:
1)
per le concessioni demaniali marittime aventi ad oggetto aree e specchi acquei,
per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni
maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal 1º gennaio 2007, si
applicano i seguenti importi aggiornati degli indici ISTAT maturati alla stessa
data:
1.1)
area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato per la categoria A; euro 0,93 al
metro quadrato per la categoria B;
1.2)
area occupata con impianti di facile rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per
la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;
1.3)
area occupata con impianti di difficile rimozione: euro 4,13 al metro quadrato
per la categoria A; euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;
1.4)
euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o
delimitati da opere che riguardano i porti così come definite dall’articolo 5
del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e comunque
entro 100 metri dalla costa;
1.5)
euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;
1.6)
euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;
1.7)
euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa
per l’ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero
1.3);
2)
per le concessioni comprensive di pertinenze demaniali marittime si applicano,
a decorrere dal 1º gennaio 2007, i seguenti criteri:
2.1)
per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di
produzione di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la
superficie complessiva del manufatto per la media dei valori mensili unitari
minimi e massimi indicati dall’Osservatorio del mercato immobiliare per la zona
di riferimento. L’importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a
6,5. Il canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti
percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del
manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri quadrati e
fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri quadrati e fino a
1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento.
Qualora i valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare non siano
disponibili, si fa riferimento a quelli del più vicino comune costiero rispetto
al manufatto nell’ambito territoriale della medesima regione;
2.2)
per le aree ricomprese nella concessione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si
applicano le misure vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23
dell’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni; a decorrere dal 1º gennaio 2007, si applicano quelle di cui alla
lettera b), numero 1);
c)
riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:
1)
in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore
utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte
delle competenti autorità marittime di zona;
2)
nel caso di concessioni demaniali marittime assentite alle società sportive
dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive
nazionali con l’esclusione dei manufatti pertinenziali adibiti ad attività
commerciali;
d)
riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento per
le concessioni indicate al secondo comma dell’articolo 39 del codice della
navigazione e all’articolo 37 del regolamento per l’esecuzione del codice della
navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
1952, n. 328;
e)
obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito
accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area
ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione;
f)
riduzione, per le imprese turistico-ricettive all’aria aperta, dei valori
inerenti le superfici del 25 per cento".
252. Il comma 3 dell’articolo 03 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494, è sostituito dal seguente:
"3.
Le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera b), si applicano, a decorrere
dal 1º gennaio 2007, anche alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di
zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di
strutture dedicate alla nautica da diporto".
253. All’articolo 03 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4-bis.
Ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 01, comma 2, le concessioni
di cui al presente articolo possono avere durata superiore a sei anni e
comunque non superiore a venti anni in ragione dell’entità e della rilevanza
economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione
delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni".
254. Le regioni, nel predisporre i piani di
utilizzazione delle aree del demanio marittimo di cui all’articolo 6, comma 3,
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494, sentiti i comuni interessati, devono altresì
individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e
gli arenili liberamente fruibili; devono inoltre individuare le modalità e la
collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito
accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area
ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.
255. All’articolo 5 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis.
Le somme per canoni relative a concessioni demaniali marittime aventi finalità
turistico-ricreative versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a decorrere
dal 1º gennaio 2004 ai sensi dell’articolo 03, comma 1, sono compensate con
quelle da versare allo stesso titolo, in base alla medesima disposizione".
256. I commi 21, 22 e 23 dell’articolo 32
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e il comma 4 dell’articolo 10 della legge 17 dicembre 1997, n. 449,
sono abrogati.
257. Le disposizioni di cui all’articolo 8 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, si interpretano nel
senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla mera
occupazione di beni demaniali marittimi e relative pertinenze. Qualora, invece,
l’occupazione consista nella realizzazione sui beni demaniali marittimi di
opere inamovibili in difetto assoluto di titolo abilitativo o in presenza di
titolo abilitativo che per il suo contenuto è incompatibile con la destinazione
e disciplina del bene demaniale, l’indennizzo dovuto è commisurato ai valori di
mercato, ferma restando l’applicazione delle misure sanzionatorie vigenti, ivi
compreso il ripristino dello stato dei luoghi.
258. Con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il canone
annuo per l’uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione che
provvedono alla gestione aeroportuale totale o parziale, anche in regime
precario, è proporzionalmente incrementato nella misura utile a determinare un
introito diretto per l’erario pari a 3 milioni di euro nel 2007, 9,5 milioni di
euro nel 2008 e 10 milioni di euro nel 2009.
259. Dopo l’articolo 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, è inserito il seguente: "Art. 3-bis. – (Valorizzazione e
utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o
locazione). – 1. I beni immobili di proprietà dello Stato individuati ai sensi
dell’articolo 1 possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso,
per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e
riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro,
ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso
finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per
i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, e successive modificazioni.
2.
Il Ministero dell’economia e delle finanze può convocare una o più conferenze
di servizi o promuovere accordi di programma per sottoporre all’approvazione
iniziative per la valorizzazione degli immobili di cui al presente articolo.
3.
Agli enti territoriali interessati dal procedimento di cui al comma 2 è
riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per
cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’articolo 16 del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni, per l’esecuzione delle opere necessarie alla
riqualificazione e riconversione. Tale importo è corrisposto dal concessionario
all’atto del rilascio o dell’efficacia del titolo abilitativo edilizio.
4.
Le concessioni e le locazioni di cui al presente articolo sono assegnate con
procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo commisurato al
raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’iniziativa e comunque
non eccedente i cinquanta anni.
5.
I criteri di assegnazione e le condizioni delle concessioni o delle locazioni
di cui al presente articolo sono contenuti nei bandi predisposti dall’Agenzia
del demanio, prevedendo, in particolare, nel caso di revoca della concessione o
di recesso dal contratto di locazione il riconoscimento all’affidatario di un
indennizzo valutato sulla base del piano economico-finanziario.
6.
Per il perseguimento delle finalità di valorizzazione e utilizzazione a fini
economici dei beni di cui al presente articolo, i beni medesimi possono essere
affidati a terzi ai sensi dell’articolo 143 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, in quanto compatibile".
260. Allo scopo di devolvere allo Stato i
beni vacanti o derivanti da eredità giacenti, il Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell’interno ed il Ministro dell’economia e delle
finanze, determina, con decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i criteri per l’acquisizione dei dati e delle
informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio
dello Stato. Al possesso esercitato sugli immobili vacanti o derivanti da eredità
giacenti si applica la disposizione dell’articolo 1163 del codice civile sino a
quando il terzo esercente attività corrispondente al diritto di proprietà o ad
altro diritto reale non notifichi all’Agenzia del demanio di essere in possesso
del bene vacante o derivante da eredità giacenti. Nella comunicazione inoltrata
all’Agenzia del demanio gli immobili sui quali è esercitato il possesso
corrispondente al diritto di proprietà o ad altro diritto reale devono essere
identificati descrivendone la consistenza mediante la indicazione dei dati
catastali.
261. All’articolo 14 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il
comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera
a) del comma 1 dell’articolo 11, qualora ricorrano le condizioni di cui al
comma 2, secondo periodo, del presente articolo, la durata delle concessioni o
locazioni può essere stabilita in anni cinquanta".
262. All’articolo 3 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, e successive modificazioni, dopo il comma 15 sono inseriti i
seguenti: "15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15, l’Agenzia del
demanio può individuare, d’intesa con gli enti territoriali interessati, una
pluralità di beni immobili pubblici per i quali è attivato un processo di
valorizzazione unico, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale,
che possa costituire, nell’ambito del contesto economico e sociale di riferimento,
elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale. Per il
finanziamento degli studi di fattibilità dei programmi facenti capo ai
programmi unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione e lo
sviluppo dei sistemi locali si provvede a valere sul capitolo relativo alle
somme da attribuire all’Agenzia del demanio per l’acquisto dei beni immobili,
per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione
dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli
interventi sugli immobili confiscati alla criminalità organizzata. È elemento
prioritario di individuazione, nell’ambito dei predetti programmi unitari, la
suscettività di valorizzazione dei beni immobili pubblici mediante concessione
d’uso o locazione, nonché l’allocazione di funzioni di interesse sociale,
culturale, sportivo, ricreativo, per l’istruzione, la promozione delle attività
di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, nonché per le
pari opportunità.
15-ter.
Nell’ambito dei processi di razionalizzazione dell’uso degli immobili pubblici
ed al fine di adeguare l’assetto infrastrutturale delle Forze armate alle
esigenze derivanti dall’adozione dello strumento professionale, il Ministero
della difesa può individuare beni immobili di proprietà dello Stato mantenuti
in uso al medesimo Dicastero per finalità istituzionali, suscettibili di
permuta con gli enti territoriali. Le attività e le procedure di permuta sono
effettuate dall’Agenzia del demanio, d’intesa con il Ministero della difesa,
nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico-contabile".
263. All’articolo 27 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 13-bis, le parole: "L’Agenzia del demanio, di concerto con la
Direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa"
sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero della difesa, con decreti da
adottare d’intesa con l’Agenzia del demanio"; le parole: "da inserire
in programmi di dismissione per le finalità di cui all’articolo 3, comma 112,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni" sono
sostituite dalle seguenti: "da consegnare all’Agenzia del demanio per
essere inseriti in programmi di dismissione e valorizzazione ai sensi delle
norme vigenti in materia"; e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Relativamente a tali programmi che interessino Enti locali, si procede
mediante accordi di programma ai sensi e per gli effetti di quanto disposto
dall’articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267. Nell’ambito degli accordi di programma può essere previsto il
riconoscimento in favore degli Enti locali di una quota del maggior valore
degli immobili determinato per effetto delle valorizzazioni assentite.";
b)
al comma 13-ter, le parole da: "il Ministero" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: "con decreti adottati ai sensi del
medesimo comma 13-bis sono individuati: a) entro il 28 febbraio 2007, beni
immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da consegnare
all’Agenzia del demanio entro il 30 giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007,
beni immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da
consegnare all’Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2007. Con le modalità
indicate nel primo periodo e per le medesime finalità, nell’anno 2008 sono
individuati, entro il 28 febbraio ed entro il 31 luglio, beni immobili per un
valore pari a complessivi 2.000 milioni di euro";
c)
i commi 13-quinquies e 13-sexies sono abrogati.
264. Il comma 482 dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è abrogato.
265. All’articolo 1 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, dopo il comma 6-ter è inserito il seguente:
"6-quater.
Sui beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dell’impresa
ferroviaria, di proprietà di Ferrovie dello Stato spa o delle società dalla
stessa direttamente o indirettamente controllate, che siano ubicati in aree
naturali protette e in territori sottoposti a vincolo paesaggistico, in caso di
alienazione degli stessi è riconosciuto il diritto di prelazione degli enti
locali e degli altri soggetti pubblici gestori delle aree protette. I vincoli
di destinazione urbanistica degli immobili e quelli peculiari relativi alla
loro finalità di utilità pubblica sono parametri di valutazione per la stima
del valore di vendita".
266. All’articolo 11 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a)
sono ammessi in deduzione:
1)
i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
2)
per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le
banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese
operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei
trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento
rifiuti, un importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore
dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta;
3)
per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le
banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese
operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei
trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento
rifiuti, un importo fino a 10.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore
dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita
nel rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione della regola de minimis di
cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e
successive modificazioni;
4)
per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), esclusi le
banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese
operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei
trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta
e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, i
contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a
tempo indeterminato;
5)
le spese relative agli apprendisti, ai disabili e le spese per il personale
assunto con contratti di formazione e lavoro, nonché, per i soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti per il personale
addetto alla ricerca e sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale
sostenuti da consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di programmi
comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che l’attestazione di effettività
degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in
mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi
dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13,
comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal
responsabile del centro di assistenza fiscale";
b)
al comma 4-bis.1, dopo le parole: "pari a euro 2.000" sono inserite
le seguenti: ", su base annua," e le parole da: "; la
deduzione" fino a: "di cui all’articolo 10, comma 2" sono
soppresse;
c)
al comma 4-bis.2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le deduzioni
di cui ai commi 1, lettera a), numeri 2) e 3), e 4-bis.1 sono ragguagliate ai
giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d’imposta nel
caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi
e modalità di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
61, e successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale di tipo
verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale; per i soggetti
di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), le medesime deduzioni spettano solo
in relazione ai dipendenti impiegati nell’esercizio di attività commerciali e,
in caso di dipendenti impiegati anche nelle attività istituzionali, l’importo è
ridotto in base al rapporto di cui all’articolo 10, comma 2";
d)
al comma 4-ter, le parole: "la deduzione di cui ai commi 4-bis e
4-bis.1" sono sostituite dalle seguenti: "le deduzioni indicate nel
presente articolo";
e)
dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti:
"4-sexies.
In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore
svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5
dicembre 2002, in materia di aiuti di Stato a favore dell’occupazione, in
alternativa a quanto previsto dal comma 4-quinquies, l’importo deducibile è,
rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque nelle suddette aree, ma in
questo caso l’intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità nonché alle
condizioni previsti dal predetto regolamento sui regimi di aiuto a favore
dell’assunzione di lavoratori svantaggiati.
4-septies.
Per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni ammesse dai precedenti commi
1, 4-bis.1 e 4-quater, non può comunque eccedere il limite massimo
rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del
datore di lavoro e l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera
a), numeri 2), 3) e 4), è alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui
ai commi 1, lettera a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e
4-sexies".
267. Le deduzioni di cui all’articolo 11,
comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, come da ultimo modificato dal comma 266, spettano, subordinatamente
all’autorizzazione delle competenti autorità europee, a decorrere dal mese
di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per il loro intero ammontare a
decorrere dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno di
quella prevista dal citato numero 2). [Modificato dalla
legge 127 del 3 agosto 2007]
268. La deduzione di cui all’articolo 11,
comma 1, lettera a), numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, come da ultimo modificato dal comma 266, spetta in misura ridotta alla
metà a decorrere dal mese di febbraio 2007 e per l’intero ammontare a decorrere
dal successivo mese di luglio, con conseguente ragguaglio ad anno.
269. Nella determinazione dell’acconto
dell’imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d’imposta
in corso al 1º febbraio 2007, può assumersi, come imposta del periodo
precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata applicando in tale
periodo le disposizioni dei commi 266, 267 e 268. Agli stessi effetti, per il
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 1º febbraio 2007, può
assumersi, come imposta del periodo precedente, la minore imposta che si
sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 266 senza tenere conto
delle limitazioni previste dai commi 267 e 268.
270. Al fine di garantire alle regioni che
sottoscrivono gli accordi di cui al comma 796, lettera b), un ammontare di
risorse equivalente a quello che deriverebbe dall’incremento automatico
dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive, applicata alla
base imponibile che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni
introdotte dai commi da 266 a 269, è ad esse riconosciuto, con riferimento alle
esigenze finanziarie degli esercizi 2007, 2008 e 2009, un trasferimento pari a
89,81 milioni di euro per l’anno 2007, a 179 milioni di euro per l’anno 2008 e
a 191,94 milioni di euro per l’anno 2009. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, le somme di cui al periodo precedente sono
ripartite in proporzione al minor gettito dell’imposta regionale sulle attività
produttive di ciascuna regione.
271. Alle imprese che effettuano
l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 273, destinati a
strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle
deroghe previste dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito
d’imposta secondo le modalità di cui ai commi da 272 a 279.
272. Il credito d’imposta è riconosciuto
nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto
previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo
2007-2013 e non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di
Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
273. Ai fini del comma 271, si considerano
agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria,
di:
a)
macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature
varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale di cui al primo
comma, voci B.II.2 e B.II.3, dell’articolo 2424 del codice civile, destinati a
strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree
territoriali di cui al comma 271;
b)
programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali
dell’impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;
c)
brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la
parte in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità produttiva; per
le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli
investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del
complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d’imposta.
274. Il credito d’imposta è commisurato
alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 273 eccedente gli
ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie
dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli
ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato
effettuati nel periodo d’imposta della loro entrata in funzione. Per gli
investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume
il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; detto costo non
comprende le spese di manutenzione.
275. L’agevolazione di cui al comma 271 non
si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica e
delle fibre sintetiche, come definiti rispettivamente agli allegati I e II agli
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 54 del 4 marzo 2006,
nonché ai settori della pesca, dell’industria carbonifera, creditizio,
finanziario e assicurativo. Il credito d’imposta a favore di imprese o attività
che riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline
comunitarie specifiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti,
è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite
dalle predette discipline dell’Unione europea e previa autorizzazione, ove
prescritta, della Commissione europea. [Modificato dalla
legge 127 del 3 agosto 2007]
276. Il credito d’imposta è determinato con
riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d’imposta e deve
essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre
alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale
sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli
96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui
redditi; l’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con
riferimento al quale il credito è concesso.
277. Se i beni oggetto dell’agevolazione
non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello
della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in
funzione. Se entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale
sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a
finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture
produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il
credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il
costo dei beni anzidetti; se nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle
predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli
agevolati, il credito d’imposta è rideterminato escludendo il costo non
ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle
nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene
esercitato il riscatto. Il credito d’imposta indebitamente utilizzato che
deriva dall’applicazione del presente comma è versato entro il termine per il
versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in
cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
278. Con uno o più decreti del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono adottate le disposizioni per l’effettuazione delle verifiche
necessarie a garantire la corretta applicazione dei commi da 271 a 277. Tali
verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi dall’attribuzione del credito
d’imposta, sono, altresì, finalizzate alla valutazione della qualità degli
investimenti effettuati, anche al fine di valutare l’opportunità di effettuare
un riequilibrio con altri strumenti aventi analoga finalità.
279. L’efficacia dei commi da 271 a 278 è
subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
280. A decorrere dal periodo d’imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo
d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un
credito d’imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per
attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità
alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le
modalità dei commi da 281 a 285. La misura del 10 per cento è elevata al 15 per
cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti
stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.
281. Ai fini della determinazione del
credito d’imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l’importo di 15
milioni di euro per ciascun periodo d’imposta.
282. Il credito d’imposta deve essere
indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla
formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle
attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui
redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute per il
periodo d’imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute;
l’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a
decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al
quale il credito è concesso.
283. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per
quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo
agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle
spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al
comma 280.
284. L’efficacia dei commi da 280 a 283 è
subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
285. Entro il 31
dicembre 2007 il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato ha facoltà di bandire, nei limiti di una
corretta ed equilibrata distribuzione territoriale, una o più nuove gare, per
un massimo di ulteriori 1.000 agenzie, alle medesime condizioni previste dai bandi di gara
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n.199 del 28 agosto 2006.
286. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze il 20 per cento delle maggiori entrate derivanti dalla
disposizione di cui al comma precedente è destinato ad un Fondo finalizzato ad
interventi a favore del personale dell’amministrazione finanziaria impegnato
nel contrasto dell’evasione fiscale. Con lo stesso decreto il medesimo Fondo è
ripartito tra le competenti unità previsionali di base dello stato di
previsione del predetto Ministero.
287. Le piccole e medie imprese di
produzioni musicali possono beneficiare di un credito d’imposta a titolo di
spesa di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di
registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde
di artisti emergenti.
288. Possono accedere al credito d’imposta
di cui al comma 287 fermo restando il rispetto dei limiti della regola de
minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio
2001, solo le imprese che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio
annuo non superiore a 15 milioni di euro e che non siano possedute, direttamente
o indirettamente, da un editore di servizi radiotelevisivi.
289. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 alle
imprese agricole e agroalimentari soggette al regime obbligatorio di
certificazione e controllo della qualità ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991,
del Consiglio, del 24 giugno 1991, e del regolamento (CE) n. 510/2006 del
Consiglio, del 20 marzo 2006, anche se riunite in consorzi o costituite in
forma cooperativa, è concesso un credito d’imposta pari al 50 per cento del
totale delle spese sostenute ai fini dell’ottenimento dei previsti certificati
e delle relative attestazioni di conformità. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, nel rispetto delle
disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, le modalità per
l’accesso all’agevolazione di cui al presente comma, entro un limite di spesa
pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
290. Nelle more degli accordi
internazionali in sede di Organizzazione mondiale del commercio, sono ammessi
al credito di imposta di cui al comma precedente gli oneri sostenuti dalle
imprese agricole ed agroalimentari, anche se riunite in consorzi o costituite
in forma cooperativa, per la registrazione nei Paesi extracomunitari delle
denominazioni protette ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio,
del 20 marzo 2006.
291. Nell’articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le
parole: "La prima rata è versata entro il 27 dicembre 2006." sono
soppresse.
292. Sono fatti salvi gli effetti prodotti
dall’applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui
all’articolo 35, commi 8, lettera a), e 10, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, concernenti l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta
di registro alle cessioni e alle locazioni, anche finanziarie, di immobili.
Tuttavia, il cedente o locatore può optare per l’applicazione dell’imposta sul
valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 10, numeri 8) ed 8-ter), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in
presenza dei presupposti ivi previsti. In caso di opzione l’imposta di registro
e le imposte ipotecarie e catastali sono dovute sulla base delle regole di cui
all’articolo 35, commi 10 e 10-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il cedente o locatore
che intende esercitare l’opzione per ipotesi diverse da quelle disciplinate
dall’articolo 35, comma 10-quinquies, del citato decreto-legge, ne dà
comunicazione nella dichiarazione annuale relativa all’imposta sul valore
aggiunto dovuta per l’anno 2006. Per le cessioni l’eventuale eccedenza
dell’imposta di registro conseguente all’effettuazione dell’opzione è
compensata con i maggiori importi dovuti ai fini delle imposte ipotecarie e
catastali, fermo restando la possibilità di chiedere il rimborso per gli
importi che non trovano capienza in tale compensazione.
293. All’articolo 37 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, dopo il comma 14 è inserito il seguente:
"14-bis.
Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, concernente la adozione di regolamenti ministeriali nella
materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 40 del decreto
legislativo n. 241 del 1997 possono comunque essere adottati qualora
disposizioni legislative successive a quelle contenute dal presente decreto
regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda
espressamente".
294. All’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, dopo il comma 23, è inserito il seguente:
"23-bis.
Agli agenti della riscossione non si applicano l’articolo 2, comma 4, del
regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000,
n. 289, e le disposizioni di tale regolamento relative all’esercizio di
influenza dominante su altri agenti della riscossione, nonché al divieto, per i
legali rappresentanti, gli amministratori e i sindaci, di essere pubblici
dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro il secondo grado di pubblici
dipendenti".
295. Alle Agenzie fiscali continuano ad
applicarsi le disposizioni riguardanti le amministrazioni dello Stato di cui ai
decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, 26 ottobre
1972, n. 642 e 26 aprile 1986, n. 131.
296. Per l’anno 2007, ai docenti delle
scuole pubbliche di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico
annuale, nonché al personale docente presso le università statali ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione
dall’imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento
delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad
un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l’acquisto di un solo
personal computer nuovo di fabbrica.
297. Con decreto di natura non
regolamentare, adottato dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’università e
della ricerca, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di
cui al comma 296.
298. Nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo con dotazione di
10 milioni di euro, per l’anno 2007, destinato all’erogazione di contributi ai
collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto,
per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l’acquisto di
un personal computer nuovo di fabbrica. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’economia e delle
finanze, con proprio decreto, definisce modalità, limiti e criteri per
l’attribuzione dei contributi di cui al presente comma, ivi comprese le
procedure per assicurare il rispetto dei limiti di stanziamento di cui al
periodo precedente.
299. All’articolo 67 del testo unico di cui al
decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1,
lettera m), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al primo periodo, dopo le parole: "compensi erogati" sono inserite le
seguenti: "ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per
prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e
filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, e quelli
erogati";
b)
al secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: "e di cori, bande e
filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici".
300. Per contratti di scrittura connessi
con gli spettacoli teatrali di cui al n. 119) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, devono
intendersi i contratti di scrittura connessi con gli spettacoli individuati al
n. 123) della stessa Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972.
301. All’articolo 110, comma 11, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le spese e gli altri
componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente
indicati nella dichiarazione dei redditi.";
b)
l’ultimo periodo è soppresso.
302. All’articolo 8 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis.
Quando l’omissione o incompletezza riguarda l’indicazione delle spese e degli
altri componenti negativi di cui all’articolo 110, comma 11, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per
cento dell’importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non
indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un
massimo di euro 50.000".
303. La disposizione del comma 302 si
applica anche per le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore
della presente legge, sempre che il contribuente fornisca la prova di cui
all’articolo 110, comma 11, primo periodo, del citato testo unico delle imposte
sui redditi. Resta ferma in tal caso l’applicazione della sanzione di cui
all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
304. All’articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le
parole: ", a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione"
sono sostituite dalle seguenti: "e a somministrazioni di alimenti e
bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni,
congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi,".
305. Per l’anno 2007 le detrazioni di cui al
comma 304 spettano nella misura del 50 per cento.
306. Nell’articolo 36, comma 15, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, le parole: "edilizia residenziale convenzionata
pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "edilizia residenziale
convenzionata". La disposizione recata dal periodo precedente ha effetto
per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
307. Per la uniforme e corretta
applicazione delle norme di cui all’articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, all’articolo 39, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
individuati periodicamente i criteri utili per la determinazione del valore
normale dei fabbricati ai sensi dell’articolo 14 del citato decreto n. 633 del 1972,
dell’articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
dell’articolo 51, comma 3, del citato decreto n. 131 del 1986.
308. Nell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica26 ottobre
1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al secondo comma, le parole: "di cui alle lettere a) e b)" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere a), b) ed e)";
b)
dopo l’ultimo comma, è aggiunto il seguente:
"Con
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuate, anche
progressivamente, in relazione all’attività esercitata ed alle tipologie di
operazioni effettuate, le categorie di contribuenti per i quali i rimborsi di
cui al primo e al secondo comma sono eseguiti in via prioritaria entro tre mesi
dalla richiesta".
309. All’articolo 1, comma 497, primo periodo,
della legge 23 dicembre2005, n. 266 e successive
modificazioni, le parole: "per le sole cessioni fra persone fisiche"
sono sostituite dalle seguenti: "e fatta salva l’applicazione
dell’articolo 39, primo comma, lettera d), ultimo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei
confronti di persone fisiche".
310. Nell’articolo 1, comma 496, primo periodo,
della legge 23 dicembre2005, n. 266] e successive
modificazioni, le parole: "e di terreni suscettibili di utilizzazione
edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della
cessione," sono soppresse.
311. Al comma 1-bis dell’articolo 17 del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con regolamento del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo
sviluppo economico, da emanare, d’intesa con la Conferenza Stato-città e
autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le
attività per le quali l’imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5
metri quadrati.";
b)
nel secondo periodo, le parole: "di cui al periodo precedente", sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al primo periodo del presente
comma".
312. All’articolo 10, primo comma, numero
27-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, dopo la parola: "devianza," sono inserite
le seguenti: "di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo,
di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e
lavorativo,".
313. Nell’articolo 10, comma 1, lettera
e-bis), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dopo le parole: "previste dal decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124" sono aggiunte le seguenti: ", nonché quelli versati
alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri
dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo
11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239".
314. Il comma 2 dell’articolo 21 del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è sostituito dal seguente:
"2.
La lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 10 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, è sostituita dalla seguente:
"e-bis)
i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti
dall’articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed entro gli
stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle forme pensionistiche
complementari istituite negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati
aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella
lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239"".
315. All’articolo 10-ter della legge 23 marzo
1983, n. 77, sull’istituzione e disciplina dei fondi comuni d’investimento
mobiliare, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
nel primo periodo del comma 1, le parole: "situati negli Stati membri
dell’Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono
collocate nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 10-bis," sono
sostituite dalle seguenti: "conformi alle direttive comunitarie situati
negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo
spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione
dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996,
n. 239, e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi
dell’articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58,";
b)
al comma 9, le parole: "situati negli Stati membri della Comunità
economica europea e conformi alle direttive comunitarie" sono sostituite
dalle seguenti: "conformi alle direttive comunitarie situati negli Stati
membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del
19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione
dell’articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996,
n. 239".
316. Il terzo periodo del comma 1
dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, è sostituito dal seguente: "Tuttavia, se i titoli indicati nel
precedente periodo sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui
capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli
Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo
spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell’articolo
11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, ovvero
da quote, l’aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al
momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al
doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli
similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione
europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che
sono inclusi nella lista di cui al citato decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, e successive modificazioni, o collegati mediante offerta al
pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso
ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e titoli
similari diversi dai precedenti".
317. All’articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, le parole:
"in mercati regolamentati italiani" sono sostituite dalle seguenti:
"in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli
Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni".
318. All’articolo 54, comma 8, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le
parole: "ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle
spese" sono inserite le seguenti: ", ovvero del 40 per cento se i
relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni".
319. All’articolo 15 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte le seguenti:
"i-quinquies)
le spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l’iscrizione
annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad
associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti
sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle
caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, e le attività sportive;
i-sexies)
i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati
ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, dagli
studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un
comune diverso da quello di residenza, distante da quest’ultimo almeno 100
chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate
nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni limitrofi, per un
importo non superiore a 2.633 euro;
i-septies)
le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti
all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli
atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000
euro";
b)
al comma 2, primo periodo, le parole: "e) e f)" sono sostituite dalle
seguenti: "e), f), i-quinquies) e i-sexies)"; nel secondo periodo del
medesimo comma le parole: "dal comma 3" sono sostituite dalle
seguenti: "dal comma 2" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per le spese di cui alla lettera i-septies) del citato comma 1, la detrazione
spetta, alle condizioni ivi stabilite, anche se sono state sostenute per le
persone indicate nell’articolo 12 ancorché non si trovino nelle condizioni
previste dal comma 2 del medesimo articolo".
320. All’articolo 1-bis, comma 1, della
legge 29 ottobre 1961, n. 1216, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"Tale misura si applica anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti
al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione".
321. A decorrere dai pagamenti successivi
al 1º gennaio 2007, la tabella di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del
Ministro delle finanze 27 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 31 dicembre 1997, è sostituita dalla Tabella 2 annessa alla presente
legge. Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni o dalle province
autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della
presente legge vengono ricalcolati sugli importi della citata Tabella 2. I
trasferimenti erariali in favore delle regioni o delle province autonome di cui
al periodo precedente sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante
ad esse dal presente comma.
322. Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori entrate
nette derivanti dall’attuazione delle norme del comma 321 e sono definiti i
criteri e le modalità per la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello
Stato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
323. Le disposizioni dell’articolo 2 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2002, n. 178, nonché quelle dell’articolo 1 del decreto-legge 13
gennaio 2003, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2003,
n. 39, si interpretano nel senso che le esenzioni ivi previste si applicano
esclusivamente agli atti di acquisto di autoveicoli le cui richieste di
iscrizione al pubblico registro automobilistico siano state presentate entro i
sessanta giorni successivi alla data di acquisto, ai sensi degli articoli 93 e
94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
324. Al comma 72 dell’articolo 2 del decreto-legge
3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Le disposizioni della lettera
a) del comma 71 hanno effetto a partire dal periodo di imposta successivo a
quello di entrata in vigore del presente decreto. Le altre disposizioni del
medesimo comma 71, in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, hanno
effetto a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto.";
b)
nel terzo periodo, dopo le parole: "legge 23 agosto 1988, n. 400,",
sono inserite le seguenti: "sentite le Commissioni parlamentari
competenti";
c)
nel quarto periodo, dopo le parole: "La modifica è effettuata," sono
inserite le seguenti: "prioritariamente con riferimento alle disposizioni in
materia di reddito di lavoro dipendente di cui alla lettera a) del comma
71,".
325. All’articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, dopo la lettera f-quater) è
aggiunta la seguente: "f-quinquies) le prestazioni di intermediazione,
relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla lettera d) del presente
comma e da quelle di cui all’articolo 40, commi 5 e 6, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le
operazioni oggetto dell’intermediazione si considerano ivi effettuate, a meno
che non siano commesse da soggetto passivo in un altro Stato membro dell’Unione
europea; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel
territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo
d’imposta".
326. All’articolo 30, comma 1, della legge 23
dicembre 1994, n.724, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Le percentuali di cui alle lettere a) e c) sono ridotte
rispettivamente all’1 per cento e al 10 per cento per i beni situati in comuni
con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti".
327. Il comma 37 dell’articolo 37 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dal seguente: "37. L’efficacia delle
disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla data progressivamente
individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare entro il 1º giugno 2008".
328. All’articolo 37 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, dopo il comma 37 sono inseriti i seguenti:"37-bis. Gli apparecchi
misuratori di cui all’articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, immessi
sul mercato a decorrere dal 1º gennaio 2008 devono essere idonei alla
trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti apparecchi
è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio
in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo
102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. Gli apparecchi misuratori di cui al presente comma non sono
soggetti alla verificazione periodica di cui al provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003. I soggetti che effettuano la
trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale, secondo
le modalità stabilite con il regolamento di cui al comma 37-ter.
37-ter.
Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione sono emanate disposizioni atte a disciplinare le
modalità di rilascio delle certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore
fiscale, in correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei
corrispettivi medesimi".
329. L’aliquota di accisa sul metano usato
per autotrazione di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 0,00291 per metro
cubo di prodotto.
330. All’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
al numero 8) dopo le parole: "escluse le locazioni di" sono inserite
le seguenti: "fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di
edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che
hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all’articolo 31, primo comma,
lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni
dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento e a condizione
che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni
di";
b)
al numero 8-bis), le parole da: ", entro quattro anni" fino alla fine
del numero sono sostituite dalle seguenti: "dalle imprese costruttrici
degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c),
d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di
ultimazione della costruzione o dell’intervento o anche successivamente nel
caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo
non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia
residenziale convenzionata".
331. Il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni
di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’articolo 10 del predetto
decreto rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da
cooperative e loro consorzi sia direttamente sia in esecuzione di contratti di
appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione
di cui all’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460. Nella tabella A, parte III, allegata al citato decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
"127-duodevicies)
locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di
programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno
costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all’articolo
31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457".
332. All’articolo 6, comma 3, della legge
13 maggio 1999, n. 133, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis)
a società che svolgono operazioni relative alla riscossione dei tributi da
altra società controllata, controllante o controllata dalla stessa
controllante, ai sensi dell’articolo 2359, commi primo e secondo, del codice
civile".
333. All’articolo 38, comma 1, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo le parole: "ai centri" sono
inserite le seguenti: "e, a decorrere dall’anno 2006, agli iscritti
nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui
all’articolo 1, comma 4, e all’articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno
2005, n. 139, e nell’albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11
gennaio 1979, n. 12,".
334. All’articolo 54 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 1-bis, alinea, le parole: "e le minusvalenze" e "gli
immobili e" sono soppresse e, dopo le parole: "o da collezione",
sono inserite le seguenti: "di cui al comma 5";
b)
dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
"1-bis.1.
Le minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis sono deducibili se
sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del medesimo comma 1-bis";
c)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2.
Per i beni strumentali per l’esercizio dell’arte o della professione, esclusi
gli oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono
ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a quelle
risultanti dall’applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per
categorie di beni omogenei, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze. È tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d’imposta in
cui sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali il
cui costo unitario non sia superiore a euro 516,4. La deduzione dei canoni di
locazione finanziaria di beni strumentali è ammessa a condizione che la durata
del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente
al coefficiente stabilito nel predetto decreto e comunque con un minimo di otto
anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili. Ai
fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili dei beni immobili
strumentali, si applica l’articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248. Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la
deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la
durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito a norma del primo periodo. I canoni di
locazione finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo d’imposta
in cui maturano. Le spese relative all’ammodernamento, alla ristrutturazione e
alla manutenzione di immobili utilizzati nell’esercizio di arti e professioni,
che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei
beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo d’imposta di
sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni
materiali ammortizzabili, quale risulta all’inizio del periodo d’imposta dal
registro di cui all’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; l’eccedenza è deducibile in
quote costanti nei cinque periodi d’imposta successivi";
d)
al comma 3, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: "Per
gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non
disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente
all’esercizio dell’arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per
cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione,
anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella
stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili
nonché quelle relative all’ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione
degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili
ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono".
335. Le disposizioni introdotte dal comma
334 in materia di deduzione dell’ammortamento o dei canoni di locazione
finanziaria degli immobili strumentali per l’esercizio dell’arte o della
professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal 1º gennaio
2007 al 31 dicembre 2009 e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel
medesimo periodo; tuttavia, per i periodi d’imposta 2007, 2008 e 2009, gli
importi deducibili sono ridotti a un terzo.
336. All’articolo 3, comma 3, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la
lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
"d-ter)
le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a
cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali".
337. Fino al 31 dicembre 2006 le comunicazioni
previste dall’articolo 8, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato
dall’articolo 37, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si considerano
validamente effettuate anche se il contribuente, invece di indicare il codice
fiscale dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati
acquisti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’IVA, abbia indicato il numero
di partita IVA dei predetti soggetti.
338. All’articolo 4, comma 4, del decreto
legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole:
"31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
2007".
339. All’articolo 2 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 34 è sostituito dal seguente:
"34.
In sede di prima applicazione del comma 33, l’aggiornamento della banca dati
catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al
comma 33, presentate dai soggetti interessati nell’anno 2006 e messe a
disposizione della Agenzia del territorio dall’AGEA. L’Agenzia del territorio
provvede ad inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto
delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute
nelle suddette dichiarazioni. In deroga alle vigenti disposizioni ed in
particolare all’articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342,
l’Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e
provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione
del comunicato, presso i Comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e
sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di
aggiornamento; i ricorsi di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la
variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento
catastale per gli immobili interessati; i nuovi redditi così attribuiti
producono effetti fiscali dal 1º gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le
sanzioni previste dall’articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471.";
b)
il comma 36 è sostituito dal seguente:
"36.
L’Agenzia del territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall’AGEA
e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul
terreno, dalla stessa effettuate nell’ambito dei propri compiti istituzionali,
individua i fabbricati iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti
meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, nonché
quelli che non risultano dichiarati al catasto. L’Agenzia del territorio, con
apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la
disponibilità, per ciascun comune, dell’elenco degli immobili individuati ai
sensi del periodo precedente, comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire
la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a
pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del
comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e sul
proprio sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta, per i
titolari dei diritti reali, di presentazione degli atti di aggiornamento
catastale redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta
entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al
periodo precedente, gli uffici provinciali dell’Agenzia del territorio
provvedono con oneri a carico dell’interessato, alla iscrizione in catasto
attraverso la predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in
conformità al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19
aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite catastali
dichiarate o attribuite producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti
disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo alla data cui
riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza
di tale indicazione, dal 1º gennaio dell’anno di pubblicazione del comunicato
di cui al secondo periodo. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del
territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono stabilite modalità tecniche ed operative per
l’attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le violazioni
previste dall’articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e
successive modificazioni".
340. Per favorire lo sviluppo economico e
sociale, anche tramite interventi di recupero urbano, di aree e quartieri
degradati nelle città del Mezzogiorno, identificati quali zone franche urbane,
con particolare riguardo al centro storico di Napoli, è istituito nello stato
di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una
dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo
provvede al cofinanziamento di programmi regionali di intervento nelle predette
aree.
341. Le aree di cui al comma 340 devono
essere caratterizzate da fenomeni di particolare degrado ed esclusione sociale
e le agevolazioni concedibili per effetto dei programmi e delle riduzioni di
cui al comma 340 sono disciplinate in conformità e nei limiti previsti dagli
Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 54 del 4 marzo 2006,
per quanto riguarda in particolare quelli riferiti al sostegno delle piccole
imprese di nuova costituzione.
342. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, formulata sentite le regioni interessate, provvede alla definizione
dei criteri per l’allocazione delle risorse e l’identificazione, la
perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane sulla base di parametri
socio-economici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità e le
procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi
regionali e sono individuate le eventuali riduzioni di cui al comma 340
concedibili, secondo le modalità previste dal medesimo decreto, nei limiti
delle risorse del Fondo a tal fine vincolate.
343. Il Nucleo di valutazione e verifica
del Ministero dello sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di
valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio ed alla
valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine al CIPE una
relazione annuale sugli esiti delle predette attività.
344. Per le spese documentate, sostenute
entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione
energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno
di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno
il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1),
tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una
detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi
rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di
100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
345. Per le spese documentate, sostenute entro
il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di
edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali,
strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di
infissi, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per
cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo
della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari
importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica
U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.
346. Per le spese documentate, sostenute
entro il 31 dicembre 2007, relative all’installazione di pannelli solari per la
produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura
del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero
e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall’imposta
lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da
ripartire in tre quote annuali di pari importo.
347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31
dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a
punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall’imposta lorda
per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente,
fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre
quote annuali di pari importo.
348. La detrazione fiscale di cui ai commi
344, 345, 346 e 347 è concessa con le modalità di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione previste dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n.
41, e successive modificazioni, sempreché siano rispettate le seguenti
ulteriori condizioni:
a)
la rispondenza dell’intervento ai previsti requisiti è asseverata da un tecnico
abilitato, che risponde civilmente e penalmente dell’asseverazione;
b)
il contribuente acquisisce la certificazione energetica dell’edificio, di cui
all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, qualora
introdotta dalla regione o dall’ente locale, ovvero, negli altri casi, un
"attestato di qualificazione energetica", predisposto ed asseverato
da un professionista abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di
energia primaria di calcolo, o dell’unità immobiliare ed i corrispondenti
valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico
o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova
costruzione. L’attestato di qualificazione energetica comprende anche
l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni
energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare, a seguito della loro
eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero per
l’attestato di qualificazione energetica, rientrano negli importi detraibili.
349. Ai fini di quanto disposto dai commi
da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28
febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto disposto ai
commi 344, 345, 346 e 347.
350. All’articolo 4 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
"1-bis.
Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di
costruire, deve essere prevista l’installazione dei pannelli fotovoltaici per
la produzione di energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in
modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per
ciascuna unità abitativa".
351. Gli interventi di realizzazione di
nuovi edifici o nuovi complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore
a 10.000 metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e
termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite di
fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di superficie utile
dell’edificio inferiore di almeno il 50 per cento rispetto ai valori riportati
nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, nonché del fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e
l’illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento degli extra
costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite di fabbisogno di
energia, incluse le maggiori spese di progettazione.
352. Per l’attuazione del comma 351 è
costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio
2007-2009. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le
modalità per l’accesso e l’erogazione dell’incentivo, nonché i valori limite
relativi al fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e
l’illuminazione.
353. Per le spese documentate, sostenute
entro il 31 dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e
loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad
A+ spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per cento
degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della
detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in un’unica rata.
354. Ai soggetti esercenti attività
d’impresa rientrante nel settore del commercio che effettuano interventi di
efficienza energetica per l’illuminazione nei due periodi d’imposta successivi
a quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta una ulteriore deduzione dal
reddito d’impresa pari al 36 per cento dei costi sostenuti nei seguenti casi:
a)
sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti con altri ad
alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60 per cento;
b)
sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza con lampade
fluorescenti di classe A purché alloggiate in apparecchi illuminanti ad alto
rendimento ottico, maggiore o uguale al 60 per cento;
c)
sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti dotati di
lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti ad alto rendimento
ottico, maggiore o uguale all’80 per cento, dotati di lampade a vapori di sodio
ad alta o bassa pressione o di lampade a ioduri metallici;
d)
azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di regolatori del flusso
luminoso.
355. Nella determinazione dell’acconto
dovuto ai fini delle imposte sul reddito per il secondo e il terzo periodo
d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2006, si assume, quale imposta
del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere conto
delle disposizioni del comma 354.
356. All’onere di cui ai commi 354 e 355,
pari a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede a
valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 362.
357. Allo scopo di favorire il rinnovo del
parco apparecchi televisivi in vista della migrazione della televisione
analogica alla televisione digitale, agli utenti del servizio di
radiodiffusione che dimostrino di essere in regola, per l’anno 2007, con il
pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, spetta, ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dall’imposta
lorda per una quota pari al 20 per cento delle spese sostenute entro il 31
dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo
delle stesse di 1.000 euro, per l’acquisto di un apparecchio televisivo dotato
anche di sintonizzatore digitale integrato. In deroga all’articolo 3 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche per il periodo d’imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge, si assume, quale imposta del periodo d’imposta precedente, quella che si
sarebbe determinata senza tenere conto delle disposizioni del primo periodo del
presente comma.
358. Per le spese documentate, sostenute
entro il 31 dicembre 2007, per l’acquisto e l’installazione di motori ad
elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonché per la
sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di potenza
elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, spetta una detrazione dall’imposta lorda per
una quota pari al 20 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente,
fino a un valore massimo della detrazione di 1.500 euro per motore, in un’unica
rata.
359. Per le spese documentate, sostenute
entro il 31 dicembre 2007, per l’acquisto e l’installazione di variatori di
velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW
spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 20 per cento
degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della
detrazione di 1.500 euro per intervento, in un’unica rata.
360. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sono definite le caratteristiche cui devono
rispondere i motori ad elevata efficienza e i variatori di velocità (inverter)
di cui ai commi 358 e 359, i tetti di spesa massima in funzione della potenza
dei motori e dei variatori di velocità (inverter) di cui ai medesimi commi,
nonché le modalità per l’applicazione di quanto disposto ai commi 357, 358 e
359 e per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di ritiro
delle apparecchiature sostituite.
361. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto
del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono definite le caratteristiche a cui devono rispondere gli
apparecchi televisivi di cui al comma 357 al fine di garantire il rispetto del
principio di neutralità tecnologica e la compatibilità con le piattaforme
trasmissive esistenti, nonché le modalità per l’applicazione di quanto disposto
al medesimo comma 357.
362. Il maggiore gettito fiscale derivante
dall’incidenza dell’imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e
combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del prezzo
internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di riferimento previsto
nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, è
destinato, nel limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un
apposito Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza energetica
e di riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali.
363. Nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico è istituito il Fondo di cui al comma 362 che, per il
triennio 2007-2009, ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui.
364. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti le condizioni, le modalità e i termini per l’utilizzo della
dotazione del Fondo di cui al comma 362, da destinare al finanziamento di interventi
di carattere sociale, da parte dei comuni, per la riduzione dei costi delle
forniture di energia per usi civili a favore di clienti economicamente
disagiati, anziani e disabili e, per una somma di 11 milioni di euro annui per
il biennio 2008-2009, agli interventi di efficienza energetica di cui ai commi
da 353 a 361.
365. Per dare efficace attuazione a quanto
previsto al comma 364, sono stipulati accordi tra il Governo, le regioni e gli
enti locali che garantiscano la individuazione o la creazione, ove non siano
già esistenti, di strutture amministrative, almeno presso ciascun comune
capoluogo di provincia, per la gestione degli interventi di cui al comma 364, i
cui costi possono in parte essere coperti dalle risorse del Fondo di cui al
comma 362.
366. All’articolo 20, comma 1-bis, del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni, le
parole: "incluse nell’obiettivo n. 1 di cui al regolamento (CEE) n.
2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni"
sono sostituite dalle seguenti: "del Mezzogiorno".
367. Nel decreto legislativo 30 maggio
2005, n. 128, recante le disposizioni di attuazione della direttiva 2003/30/CE
relativa alla promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti
rinnovabili nei trasporti, l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
"Art.
3. – (Obiettivi indicativi nazionali). – 1. Sono fissati i seguenti obiettivi
indicativi nazionali, calcolati sulla base del tenore energetico, di immissione
in consumo di biocarburanti e altri carburanti rinnovabili, espressi come
percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi
al consumo nel mercato nazionale:
a)
entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
b)
entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
c)
entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.
2.
Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1, concorrono,
nell’ambito dei rispettivi programmi di agevolazione di cui ai commi 1 e 5
dell’articolo 22-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le
immissioni in consumo di biodiesel e dei prodotti di cui al predetto comma
5".
368. Nel decreto-legge 10 gennaio 2006, n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante
disposizioni in materia di interventi nel settore agroenergetico, l’articolo
2-quater è sostituito dal seguente:
"Art.
2-quater. – (Interventi nel settore agroenergetico). – 1. A decorrere dal 1º
gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio, prodotti a
partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati ad essere impiegati per
autotrazione, hanno l’obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale
una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati
al comma 4, con le modalità di cui al comma 3. I medesimi soggetti possono
assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o in parte, l’equivalente
quota o i relativi diritti da altri soggetti.
2.
Per l’anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 è fissata nella misura
dell’1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in
consumo nell’anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore
energetico; a partire dall’anno 2008, tale quota minima è fissata nella misura
del 2,0 per cento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, vengono fissate le sanzioni
amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato
raggiungimento dell’obbligo previsto per i singoli anni di attuazione della
presente disposizione successivi al 2007, tenendo conto dei progressi compiuti
nello sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui al comma 3. Gli importi
derivanti dalla comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di
cui all’articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per essere
riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel che annualmente
può godere della riduzione dell’accisa o quale aumento allo stanziamento
previsto per l’incentivazione del bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno
della defiscalizzazione di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.
3.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e il Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono dettati criteri, condizioni e modalità per
l’attuazione dell’obbligo di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di
filiere agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono
conto della quantità di prodotto proveniente da intese di filiera, da contratti
quadro o contratti ad essi equiparati.
4.
I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in consumo ai
sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati,
l’ETBE e il bioidrogeno.
5.
La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o contratti ad
essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:
a)
nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei progetti nel
settore della promozione delle energie rinnovabili e dell’impiego dei
biocarburanti;
b)
nei contratti di fornitura dei biocarburanti per il trasporto ed il
riscaldamento pubblici.
6.
Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di programma con i
soggetti interessati al fine di promuovere la produzione e l’impiego di
biomasse e di biocarburanti di origine agricola, la ricerca e lo sviluppo di
specie e varietà vegetali da destinare ad utilizzazioni energetiche.
7.
Ai fini dell’articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale.
8.
Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei biocarburanti di
origine agricola devono garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della
filiera. A tal fine realizzano un sistema di identificazioni e registrazioni di
tutte le informazioni necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante
attraverso tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con
particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed alla
materia prima agricola, specificando i fornitori e l’ubicazione dei siti di
produzione".
369. Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266
all’articolo 1, il comma 423 è sostituito dal seguente:
"423.
Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e
la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali
e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali
provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da
prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli
imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo
2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito
agrario".
370. All’onere derivante dall’attuazione
del comma 369, pari a un milione di euro a decorrere dall’anno 2007, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
371. Nel testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 21:
1)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6.
Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90
99) usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per
accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione
o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di
deposito fiscale. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato ad essere
usato come combustibile per riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui all’articolo 61.";
2)
i commi 6.1, 6.2, 6-bis e 6-ter sono abrogati;
b)
dopo l’articolo 22 è inserito il seguente:
"Art.
22-bis. - (Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti
derivati dalla biomassa). – 1. Nell’ambito di un programma pluriennale con
decorrenza dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite di un
contingente annuo di 250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere
impiegato in autotrazione in miscela con il gasolio, è applicata una aliquota
di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come
carburante di cui all’allegato I. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e
forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono determinati i requisiti che gli operatori e i
rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per
partecipare al programma pluriennale nonché le caratteristiche fiscali del
prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione
consentite, i criteri per l’assegnazione dei quantitativi agevolati agli
operatori su base pluriennale dando priorità al prodotto proveniente da intese
di filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme
di garanzia che i soggetti che partecipano al programma pluriennale devono
fornire per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui
quantitativi assegnati e non immessi in consumo. Per ogni anno di validità del
programma i quantitativi del contingente che risultassero, al termine di
ciascun anno, non immessi in consumo sono ripartiti tra gli operatori
proporzionalmente alle quote loro assegnate dal nuovo programma pluriennale
purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di
rinuncia, totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta ripartizione
da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente
alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari. Nelle more dell’entrata
in vigore del predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le
disposizioni del regolamento cui al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 25 luglio 2003, n. 256. L’efficacia della disposizione di cui al
presente comma è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del
Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da
parte della Commissione europea.
2.
Nelle more dell’autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e dell’entrata in
vigore del decreto di cui al medesimo comma 1, per l’anno 2007, una parte del
contingente pari a 180.000 tonnellate è assegnata, con i criteri di cui al
predetto regolamento n. 256 del 2003, dall’Agenzia delle dogane agli operatori
che devono garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui
quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di mancata
autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 i soggetti assegnatari del
predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono tenuti al versamento
dell’accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso in consumo. La parte
restante del contingente è assegnata, dall’Agenzia delle dogane, previa
comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato contratti di
coltivazione realizzati nell’ambito di contratti quadro o intese di filiera e
delle relative quantità di biodiesel ottenibili dalle materie prime oggetto dei
contratti sottoscritti, proporzionalmente a tali quantità. L’eventuale mancata
realizzazione delle produzioni previste dai contratti quadro e intese di
filiera, nonché dai relativi contratti di coltivazione con gli agricoltori,
comporta la decadenza dall’accesso al contingente agevolato per i volumi non
realizzati e determina la riduzione di pari volume del quantitativo assegnato
all’operatore nell’ambito del programma pluriennale per i due anni successivi.
3.
Entro il 1º marzo di ogni anno di validità del programma di cui al comma 1, i
Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e
forestali comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i costi
industriali medi del gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie
alla sua produzione, rilevati nell’anno solare precedente. Sulla base delle suddette
rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali
legati alla produzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e
forestali, da emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validità del programma
di cui al comma 1, è rideterminata la misura dell’agevolazione di cui al
medesimo comma 1.
4.
A seguito della eventuale rideterminazione della misura dell’agevolazione di
cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1 è conseguentemente aumentato,
senza costi aggiuntivi per l’erario, a partire dall’anno successivo a quello
della rideterminazione. Qualora la misura dell’aumento del contingente
risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richieda la preventiva
autorizzazione ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunità europea, l’efficacia delle disposizioni di cui al presente comma
è subordinata all’autorizzazione stessa.
5.
Per l’anno 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni relative al programma
triennale di cui all’articolo 21, commi 6-bis e 6-ter, del presente decreto
nella formulazione in vigore al 31 dicembre 2006; nell’ambito del predetto
programma, a partire dal 1º gennaio 2007, l’aliquota di accisa ridotta relativa
all’etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola è
rideterminata in euro 298,92 per 1.000 litri".
372. Con effetto dal 1º gennaio 2008 nel
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all’articolo 22-bis sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5.
Allo scopo di incrementare l’utilizzo di fonti energetiche che determinino un
ridotto impatto ambientale è stabilita, nell’ambito di un programma triennale a
decorrere dal 1º gennaio 2008, una accisa ridotta, secondo le aliquote di
seguito indicate, applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti
da soli o in miscela con oli minerali:
a)
bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro 289,22 per 1.000 litri;
b)
etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine agricola: euro
298,92 per 1.000 litri;
c)
additivi e riformulanti prodotti da biomasse:
1)
per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;
2)
per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000 litri.";
b)
dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, sono fissati,
entro il limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo
dell’imposta sul valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell’agevolazione
prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli operatori,
le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e delle relative miscele ai
fini dell’impiego nella carburazione, nonché le modalità di verifica della loro
idoneità ad abbattere i principali agenti inquinanti, valutata sull’intero
ciclo di vita. Con cadenza semestrale dall’inizio del programma triennale di
cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole
alimentari e forestali comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze i
costi industriali medi dei prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei
sei mesi immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni, al
fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla
produzione, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto
con i Ministri dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da
emanare entro sessanta giorni dalla fine del semestre, è eventualmente
rideterminata la misura dell’agevolazione di cui al medesimo comma 5.
5-ter.
In caso di aumento dell’aliquota di accisa sulle benzine di cui all’allegato I,
l’aliquota di accisa relativa all’ETBE, di cui al comma 5, lettera b), è
conseguentemente aumentata nella misura del 53 per cento della aliquota di
accisa sulle benzine, coerentemente con quanto previsto dall’articolo 2,
paragrafo 2, lettera f), della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell’8 maggio 2003, relativa alla promozione dell’uso dei
biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti".
373. L’efficacia delle disposizioni di cui
al comma 372 è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del
Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione da
parte della Commissione europea.
374. Per l’anno 2007 la quota di
contingente di biodiesel di cui all’articolo 22-bis, comma 1, del testo unico
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, assegnato secondo le
modalità di cui all’articolo 22-bis, comma 2, primo periodo, è incrementata in
misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523 e, nei limiti di tali
risorse, può essere destinata anche come combustibile per riscaldamento. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente versamento all’entrata del
bilancio dello Stato della somma di euro 16.726.523 a valere sulle
disponibilità del Fondo per le iniziative a vantaggio dei consumatori di cui
all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, relativamente alle
disponibilità recate ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del
Ministro delle attività produttive 28 ottobre 2005. Il Ministero dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
375. Per l’anno 2007 gli importi
corrispondenti al quantitativo di biodiesel di cui all’articolo 22-bis, comma
2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da
assegnare secondo le modalità dettate dall’articolo 1, comma 421, lettera a),
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che risultassero non assegnati al termine
dell’anno, sono trasferiti al fondo per la promozione e lo sviluppo delle
filiere agroenergetiche di cui all’articolo 1, comma 422, della medesima legge
n. 266 del 2005.
376. Gli importi annui previsti
dall’articolo 21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006,
sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, all’incremento del contingente di
biodiesel di cui all’articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 504 del 1995 per gli anni 2007-2010. Il restante 50 per
cento è assegnato al Fondo di cui all’articolo 1, comma 422, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 destinando l’importo di 15 milioni di euro a programmi di
ricerca e sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali nel campo bioenergetico.
377. In caso di mancato impiego del
contingente di biodiesel di cui all’articolo 22-bis, comma 1, del testo unico
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le corrispondenti
maggiori entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
delle politiche agricole alimentari e forestali, per le finalità di sostegno ai
biocarburanti, tra cui il bioetanolo, di cui all’articolo 22-bis, comma 5, del
testo unico di cui al medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995.
378. All’articolo 1, comma 422, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 le parole: ", da utilizzare tenuto conto delle
linee di indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387" sono
soppresse.
379. Senza comportare restrizioni alla
concorrenza, ai fini di quanto disposto dai commi da 367 a 378, per
"intesa di filiera" e "contratto quadro" si intende quanto
stabilito dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
380. È esentato dall’accisa, entro un
importo massimo di 1 milione di euro per ogni anno a decorrere dall’anno 2007,
l’impiego a fini energetici nel settore agricolo, per autoconsumo nell’ambito
dell’impresa singola o associata, dell’olio vegetale puro, come definito
dall’allegato I, lettera l), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalità per l’accesso all’agevolazione di cui al presente comma.
381. All’onere derivante dall’attuazione
del comma 380, pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
382. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, provvede, con
proprio decreto, alla revisione della disciplina dei certificati verdi di cui
all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive
modificazioni, finalizzata ai seguenti obiettivi:
a)
incentivare l’impiego a fini energetici delle materie prime provenienti dai
contratti di coltivazione di cui all’articolo 90 del regolamento (CE) n.
1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003;
b)
incentivare l’impiego a fini energetici di prodotti e materiali residui
provenienti dall’agricoltura, dalla zootecnia, dalle attività forestali e di
trasformazione alimentare, nell’ambito di progetti rivolti a favorire la
formazione di distretti locali agro-energetici;
c)
incentivare l’impiego a fini energetici di materie prime provenienti da
pratiche di coltivazione a basso consumo energetico e in grado di conservare o
integrare il contenuto di carbonio nel suolo.
383. Ai certificati verdi riconosciuti ai
produttori di energia ai sensi del comma 382, non si applicano le disposizioni
di cui all’articolo 1, comma 87, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
384. Il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal
seguente:
"122)
prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla
fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di
teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia, come definito
nel decreto interministeriale di cui all’articolo 11, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da
fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle
forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica
l’aliquota ordinaria".
385. Il secondo periodo del comma 369
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è soppresso.
386. I commi 370, 371 e 372 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti: "370.
I documenti, i dati e le informazioni catastali ed ipotecarie sono
riutilizzabili commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali; per l’acquisizione originaria di documenti, dati
ed informazioni catastali, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono
corrispondere un importo fisso annuale determinato con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze; per l’acquisizione originaria di documenti, dati
ed informazioni ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono
corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per cento.
L’importo fisso annuale e la percentuale di aumento possono comunque essere
rideterminati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta, produzione e
diffusione di dati e documenti sostenuti dall’Agenzia del territorio,
maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e dell’andamento delle
relative riscossioni. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che possono
essere forniti dall’Agenzia del territorio esclusivamente ai riutilizzatori
commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da
determinare con lo stesso decreto.
371.
Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito sono dovuti i
tributi nella misura prevista per l’acquisizione, anche telematica, dei
documenti, dei dati o delle informazioni direttamente dagli uffici dell’Agenzia
del territorio.
372.
Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non consentiti, oltre a
dover corrispondere i tributi di cui al comma 371, è soggetto altresì ad una
sanzione amministrativa tributaria di ammontare compreso fra il triplo ed il
quintuplo dei tributi dovuti ai sensi del comma 370 e, nell’ipotesi di dati la
cui acquisizione non è soggetta al pagamento di tributi, una sanzione
amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni".
387. Sono prorogate per l’anno 2007, per
una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro
per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le
agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio
relative:
a)
agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2007
al 31 dicembre 2007;
b)
alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23
dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º gennaio 2007.
388. Le agevolazioni di cui al comma 387
spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in
fattura.
389. Al fine di incentivare l’abbattimento delle
barriere architettoniche negli esercizi commerciali, presso il Ministero dello
sviluppo economico è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro
destinato all’erogazione di contributi ai gestori di attività commerciali per
le spese documentate e documentabili sostenute entro il 31 dicembre 2007 per
l’eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico.
Entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato d’intesa
con i Ministri dello sviluppo economico e della solidarietà sociale, definisce
modalità, limiti e criteri per l’attribuzione dei contributi di cui al presente
comma.
390. All’articolo 45, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da:
"per i sette periodi d’imposta successivi" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "per gli otto periodi d’imposta successivi
l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo
d’imposta in corso al 1º gennaio 2007 l’aliquota è stabilita nella misura del
3,75 per cento".
391. Per l’anno 2007 sono prorogate le disposizioni
di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
392. Il termine del 31 dicembre 2006, di
cui al comma 120 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266
concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento
della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2007.
393. Le disposizioni di cui al comma 1
dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione
forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante,
si applicano per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
394. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2007 si applicano: a) le
disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni
stabilizzate, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23
dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma
1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo,
l’aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera d) è stabilita in euro
256,70 per mille litri;
b)
le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione
per uso industriale, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001,
n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c)
le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e
sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali,
di cui all’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d)
le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento
alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6
del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2001, n. 418;
e)
le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione
per usi civili, di cui all’articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388;
f)
le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e
sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni
ricadenti nella zona climatica E, di cui all’articolo 13, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448;
g)
le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il
gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e
dei comuni della provincia di Udine, di cui all’articolo 21, comma 6, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
h)
le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio
utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all’articolo 2, comma 4,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
395. L’efficacia delle disposizioni di cui
al comma 394, lettera a), è subordinata alla preventiva approvazione da parte
della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunità europea.
396. Le disposizioni dell’articolo 1, comma
103, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 nei limiti di spesa ivi
indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d’imposta 2006 ai
fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1º gennaio 2007 al 31
dicembre 2007.
397. Le disposizioni dell’articolo 1, comma
106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 nei limiti di spesa ivi indicati,
sono prorogate al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006.
398. All’articolo 2, comma 11, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli
anni 2003, 2004, 2005 e 2006" sono sostituite dalle seguenti: "Per
gli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007".
399. Per l’anno 2007, il limite di non
concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai
contributi di assistenza sanitaria, di cui all’articolo 51, comma 2, lettera
a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è
fissato in euro 3.615,20.
400. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 335,
della legge 23dicembre 2005, n. 266 si applicano anche
relativamente al periodo d’imposta 2006.
401. Il comma 9 dell’articolo 102 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente: "9. Le quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche
finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione relativi ad
apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso
pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1 dell’articolo 1 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n.
259, sono deducibili nella misura dell’80 per cento. La percentuale di cui al
precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti
di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte di
imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun
veicolo".
402. Il comma 3-bis dell’articolo 54 del
testo unico delle imposte sui redditi,di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "3-bis. Le
quote d’ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e
le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature terminali per servizi
di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma
1 dell’articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella misura
dell’80 per cento".
403. Le disposizioni introdotte dai commi
401 e 402 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2006; per il medesimo periodo d’imposta, nella
determinazione dell’acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito e
dell’imposta regionale sulle attività produttive, si assume quale imposta del
periodo precedente quella che si sarebbe determinata tenendo conto delle
disposizioni dei predetti commi 401 e 402.
404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l’organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con
regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell’articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a)
alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non
generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di
quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello
dirigenziale non generale nonché alla eliminazione delle duplicazioni organizzative
esistenti, garantendo comunque nell’ambito delle procedure sull’autorizzazione
alle assunzioni la possibilità della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di
nuovi dirigenti assunti ai sensi dell’articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, in misura non
inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;
b)
alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante
strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
c)
alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione
e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e
maggiormente funzionale sulla base dei princìpi di efficienza ed economicità a
seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro
dell’interno, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per i
rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell’esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali,
l’istituzione dei servizi comuni e l’utilizzazione in via prioritaria dei beni
immobili di proprietà pubblica;
d)
alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;
e)
alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata
specializzazione;
f)
alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale
utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e
contabilità) non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane
complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di
riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle
predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
all’8 per cento all’anno fino al raggiungimento del limite predetto;
g)
all’avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri,
della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione
del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare
all’unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica
aventi sede nella stessa città estera, prevedendo che le funzioni delineate
dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell’ufficio
unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.
405. I regolamenti di cui al comma 404
prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro
diciotto mesi dalla data della loro emanazione.
406. Dalla data di emanazione dei
regolamenti di cui al comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni
regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si
provvede alla loro puntuale ricognizione.
407. Le amministrazioni, entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Ministero dell’economia e delle finanze gli schemi di regolamento
di cui al comma 404, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro
ricezione, corredati:
a)
da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all’articolo 9,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che
specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste
nel triennio;
b)
da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all’articolo 9,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con
indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in
essere e dei relativi tempi e termini.
408. In coerenza con le disposizioni di cui
al comma 404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni
di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con
immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di
riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse
umane impegnate in funzioni di supporto siano effettivamente ridotte nella
misura indicata al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre
entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze. Nelle more dell’approvazione dei piani non possono essere disposte
nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche
alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
409. Il Ministro dell’economia e delle
finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione verificano semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni
di cui ai commi da 404 a 416 e trasmettono alle Camere una relazione sui
risultati di tale verifica.
410. Alle amministrazioni che non abbiano
provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento
di cui al comma 404 è fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
411. I competenti organi di controllo delle
amministrazioni, nell’esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente
il monitoraggio sull’osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416
e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti.
Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui
al comma 404, lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo
svolgimento delle funzioni di supporto.
412. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro
dell’interno, emana linee guida per l’attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 404 a 416.
413. Le direttive generali per l’attività
amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani
e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle
risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera
f), e di quanto disposto dal comma 408.
414. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei
piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini della
corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della
responsabilità dirigenziale.
415. L’attuazione delle disposizioni di cui
ai commi da 404 a 414 è coordinata anche al fine del conseguimento dei
risultati finanziari di cui al comma 416 dall’"Unità per la
riorganizzazione" composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, dell’economia e delle finanze e dell’interno,
che opera anche come centro di monitoraggio delle attività conseguenti alla
predetta attuazione. Nell’esercizio delle relative funzioni l’Unità per la
riorganizzazione si avvale, nell’ambito delle attività istituzionali, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture già
esistenti presso le competenti amministrazioni.
416. Dall’attuazione delle disposizioni di
cui ai commi da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di spesa
non inferiori a 7 milioni di euro per l’anno 2007, 14 milioni di euro per
l’anno 2008 e 20 milioni di euro per l’anno 2009.
417. Al fine di concorrere alla
stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, oltre
alle specifiche misure di stabilizzazione previste dai commi 418 e 419, è
istituito un "Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro
pubblici" finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per
l’assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso
tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.
418. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, previo confronto con le organizzazioni sindacali, da adottare entro il
30 aprile 2007, sono fissati i criteri e le procedure per l’assegnazione delle
risorse disponibili alle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.
Nella definizione dei criteri sono, altresì, fissati i requisiti dei soggetti
interessati alla stabilizzazione e le relative modalità di selezione.
419. È fatto divieto alle Amministrazioni
destinatarie delle risorse di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei
cinque anni successivi all’attribuzione delle stesse. L’inosservanza di tale
divieto comporta responsabilità patrimoniale dell’autore della violazione.
420. Per il finanziamento del Fondo di cui
al comma 417 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno
2007. Il medesimo Fondo può essere, altresì, alimentato da:
a)
una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito
pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all’articolo 2 della legge
27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, di una quota fino al venti
per cento delle somme giacenti sui conti di cui all’articolo 1, comma345,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 a seguito della
definizione del regolamento prevista dal medesimo comma;
b)
una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione del debito
pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui all’articolo 2 della legge
27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni, di una quota fino al 5 per
cento dei versamenti a titolo di dividendi derivanti da società pubbliche,
eccedenti rispetto alle previsioni ed alla realizzazione degli obiettivi di
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, definiti nel documento di
programmazione economico finanziaria.
421. Al comma 7 dell’articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "non si applicano" sono
inserite le seguenti: "ai commissari straordinari del Governo di cui
all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e".
422. All’articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Con detti decreti si provvede altresì all’attuazione di disposizioni
legislative recanti limiti per specifiche categorie di spesa in modo da
assicurare, nel sistema dell’autonomia contabile e di bilancio della Presidenza
e dandone adeguata evidenza, l’invarianza in termini di fabbisogno e di
indebitamento netto dei risultati previsti dalle disposizioni legislative
medesime".
423. Fino al completo riordino del
Consiglio superiore delle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248, l’efficacia dell’articolo 1, comma 2, lettera b), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005,
n. 243, è sospesa.
424. All’articolo 1, comma 22-bis, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al secondo periodo, dopo le parole: "segreteria tecnica" sono
aggiunte le seguenti: "che costituisce struttura di missione ai sensi
dell’articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303";
b)
dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: "Non si applicano
l’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 nonché l’articolo 29
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo restando il vincolo di spesa di cui al
presente comma";
c)
in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Allo scopo di assicurare la
funzionalità del CIPE, l’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si
applica, altresì, all’Unità tecnica – finanza di progetto di cui all’articolo 7
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla segreteria tecnica della cabina di
regia nazionale di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5
dicembre 1997, n. 430, e all’articolo 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria
tecnico-operativa istituita ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge 9
gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, costituisce organo di
direzione ricadente tra quelli di cui all’articolo 29, comma 7, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 2006, n. 248".
425. In coerenza con la revisione
dell’ordinamento degli enti locali prevista dal titolo V della parte seconda
della Costituzione e con il conferimento di nuove funzioni agli stessi ai sensi
dell’articolo 118 della Costituzione, con regolamento da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministero dell’interno, sono individuati gli
ambiti territoriali determinati per l’esercizio delle funzioni di competenza
degli uffici periferici dell’Amministrazione dell’interno, di cui all’articolo
15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenendo conto dei seguenti
criteri e indirizzi:
a)
semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei tempi dei
procedimenti e contenimento dei relativi costi;
b)
realizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni funzionali;
c)
ottimale impiego delle risorse;
d)
determinazione della dimensione territoriale, correlata alle attività
economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, alla tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica, alle realtà etnico-linguistiche;
e)
ponderazione dei precedenti criteri, con riguardo alle specificità dell’ambito
territoriale di riferimento e alla esigenza di garantire principalmente la
prossimità dei servizi resi al cittadino.
426. Ai fini di quanto previsto dai commi
da 404 a 416 l’articolazione periferica del Ministero dell’economia e delle
finanze è ridefinita su base regionale e, ove se ne ravvisi l’opportunità,
interregionale e interprovinciale, in relazione alle esigenze di conseguimento
di economie di gestione e del miglioramento dei servizi resi all’utenza.
427. Con le modalità, i tempi e i criteri
previsti dai commi da 404 a 416 si provvede:
a)
al riordino dell’articolazione periferica del Ministero dell’economia e delle
finanze e alla soppressione dei Dipartimenti provinciali del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonché delle Ragionerie provinciali
dello Stato e delle Direzioni provinciali dei servizi vari;
b)
alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei Dipartimenti
centrali.
428. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 404 gli uffici di cui al comma 427,
lettera a), assumono le seguenti denominazioni: "Direzioni territoriali
dell’economia e delle finanze" e "Ragionerie territoriali dello
Stato".
429. Previa stipula di apposite
convenzioni, gli uffici territoriali dell’economia e delle finanze possono
delegare alle aziende sanitarie locali lo svolgimento, in tutto o in parte,
delle residue funzioni attribuite alle commissioni mediche di verifica.
430. Al fine di conseguire economie,
garantendo comunque la piena funzionalità dell’Amministrazione della pubblica
sicurezza, le Direzioni interregionali della Polizia di Stato sono soppresse a
decorrere dal 1º dicembre 2007 e le relative funzioni sono ripartite tra le
strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione, assicurando il
decentramento di quelle attinenti al supporto tecnico-logistico.
431. Al medesimo fine di cui al comma 430,
l’Amministrazione della pubblica sicurezza provvede alla razionalizzazione del
complesso delle strutture preposte alla formazione e all’aggiornamento del proprio
personale, nonché dei presìdi esistenti nei settori specialistici della Polizia
di Stato.
432. I provvedimenti di organizzazione
occorrenti, comprese le modificazioni ai regolamenti previsti dall’articolo 6
della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, e dall’articolo
17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
433. Con successivi provvedimenti si
provvede alla revisione delle norme concernenti i dirigenti generali di
pubblica sicurezza di livello B, garantendo ai funzionari che rivestono tale
qualifica alla data di entrata in vigore della presente legge, l’applicazione
ad esaurimento dell’articolo 42, comma 3, della legge 1º aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni, nonché il loro successivo impiego sino alla
cessazione del servizio. Con gli stessi provvedimenti, si provvede altresì ad
adeguare l’organico dei dirigenti generali di pubblica sicurezza, nonché la
disciplina relativa all’inquadramento nella qualifica di prefetto degli stessi
dirigenti, assicurando, comunque, l’invarianza della spesa.
434. Dall’attuazione delle disposizioni di
cui ai commi da 430 a 433 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 3
milioni di euro per l’anno 2007, a 8,1 milioni di euro per l’anno 2008 e a 13
milioni di euro per l’anno 2009.
435. Al fine di conseguire il più razionale
impiego delle risorse umane, logistiche, tecnologiche e dei mezzi delle forze
di polizia nell’espletamento dei compiti di ordine e di sicurezza pubblica, e
di conseguire gli obiettivi di sicurezza pubblica nell’ambito delle risorse
disponibili, il Ministro dell’interno, sentito il Comitato nazionale
dell’ordine e della sicurezza pubblica, predispone, entro il 30 giugno 2007,
appositi piani pluriennali, di carattere interforze, di riarticolazione e
ridislocazione dei presìdi territoriali delle Forze di polizia, con l’obiettivo
di realizzare una riduzione della spesa corrente per locazioni, manutenzioni e
canoni di servizio, almeno pari al 5 per cento entro l’anno 2007 e ad un
ulteriore 5 per cento entro l’anno 2008, anche mediante le convenzioni di cui
al comma 439.
436. Le disposizioni di cui all’articolo 3
della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino
al 31 dicembre 2009.
437. Al fine di assicurare la migliore
utilizzazione delle risorse disponibili, i mezzi, gli immobili e gli altri beni
sequestrati o confiscati ed affidati in uso alle Forze di polizia sulla base
delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore possono essere
utilizzati per tutti i compiti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria
definiti dall’amministrazione assegnataria.
438. Le disposizioni di cui all’articolo 3
della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino
al 31 dicembre 2009. L’Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) procede alla realizzazione degli investimenti di
cui all’articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con
priorità per il "Centro polifunzionale della Polizia di Stato" di
Napoli, rientrante tra quelli previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera g),
del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 24 marzo 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2005, nonché alla
realizzazione degli investimenti di cui al primo periodo del presente comma.
439. Per la realizzazione di programmi
straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente
e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell’interno e, per sua delega, i
prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che
prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse
regioni e degli enti locali. Per le contribuzioni del presente comma non si
applica l’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 .
440. Il personale utilizzato dalle agenzie
e dagli enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento delle funzioni
di supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse umane, dei
servizi manutentivi e logistici, degli affari generali, dei provveditorati e
della contabilità, non può eccedere il 15 per cento delle risorse umane
complessivamente utilizzate dalle amministrazioni stesse. Tale misura deve
essere raggiunta mediante processi di riorganizzazione e di formazione e
riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di
ridurne il numero in misura non inferiore all’8 per cento all’anno fino al
raggiungimento del limite predetto. Le disposizioni del presente comma non si
applicano all’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ed alle Agenzie
fiscali.
441. Le agenzie e gli enti di cui al comma
440 adottano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse
necessari per rispettare il parametro di cui al medesimo comma, riducendo
contestualmente le dotazioni organiche.
442. I provvedimenti di riorganizzazione e
di riallocazione delle risorse di cui al comma 441 sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e
al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
443. I processi riorganizzativi di cui ai
commi da 440 a 442 devono essere portati a compimento entro il termine massimo
di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge salvo quanto
previsto dall’ultimo periodo del comma 440.
444. I competenti organi di controllo delle
amministrazioni effettuano il monitoraggio sull’osservanza delle disposizioni
di cui ai commi da 440 a 445 e ne trasmettono i risultati, entro il 29 febbraio
2008, ai Ministri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente verificano ogni
anno il rispetto del parametro di cui al comma 440 relativamente al personale
utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.
445. In caso di mancata adozione entro il termine
previsto dei provvedimenti di cui al comma 441, o di mancato rispetto, a
partire dal 1º gennaio 2008, del parametro di cui al comma 440, gli organi di
governo dell’ente o dell’agenzia sono revocati o sciolti ed è nominato in loro
vece, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei
Ministri vigilanti, un commissario straordinario, con il compito di assicurare
la prosecuzione dell’attività istituzionale e di procedere, entro il termine
massimo di un anno, all’attuazione di quanto previsto dai commi da 440 a 444.
446. Allo scopo di razionalizzare,
omogeneizzare ed eliminare duplicazioni e sovrapposizioni degli adempimenti e
dei servizi della pubblica amministrazione per il personale e per favorire il
monitoraggio della spesa del personale, tutte le amministrazioni dello Stato,
ad eccezione delle Forze armate compresa l’Arma dei carabinieri, per il
pagamento degli stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei
servizi del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro.
447. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stipulate
apposite convenzioni per stabilire tempi e modalità di erogazione del pagamento
degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio
dello Stato mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma
dematerializzata, come previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17
dicembre 2002. Il Ministero della difesa assicura, per le Forze armate compresa
l’Arma dei carabinieri, l’invio dei dati mensili di pagamento relativi alle
competenze fisse e accessorie al Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire ai
sensi e per le finalità di cui al Titolo V del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, .
448. I dati aggregati della spesa per gli
stipendi sono posti a disposizione del Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini di quanto previsto
dall’articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, .
449. Nel rispetto del sistema delle
convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati, entro il
mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e
del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per
le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione
degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del
presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come
limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio
sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento.
450. Dal 1º luglio 2007, le amministrazioni
statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di
ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di
rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione di cui all’articolo 11, comma 5, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
451. Il Ministero dell’economia e delle
finanze è autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente, a sperimentare
l’introduzione della carta di acquisto elettronica per i pagamenti di limitato
importo relativi agli acquisti di beni e servizi. Successivamente, con regole
tecniche da emanare ai sensi degli articoli 38 e 71 del codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, e successive modificazioni, è disciplinata l’introduzione dei predetti
sistemi di pagamento per la pubblica amministrazione.
452. Le transazioni compiute dalle
amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e
delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle
istituzioni universitarie, avvengono, per le convenzioni che hanno attivo il
negozio elettronico, attraverso la rete telematica, salvo che la stessa rete
sia temporaneamente inutilizzabile per cause non imputabili all’amministrazione
procedente e sussistano ragioni di imprevedibile necessità e urgenza
certificata dal responsabile dell’ufficio.
453. Con successivo decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, possono essere previsti meccanismi
di remunerazione sugli acquisti da effettuare a carico dell’aggiudicatario
delle convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive modificazioni.
454. Il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il supporto della CONSIP Spa, realizza,
sentita l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, un programma per l’adozione di sistemi informativi comuni alle
amministrazioni dello Stato a supporto della definizione dei fabbisogni di beni
e servizi e definisce un insieme di indicatori sui livelli di spesa sostenibili,
per le categorie di spesa comune, che vengono utilizzati nel processo di
formazione dei relativi capitoli di bilancio. Dall’attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
455. Ai fini del contenimento e della
razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni
possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che
operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti
regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e
delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio.
456. Le centrali di cui al comma 455
stipulano, per gli ambiti territoriali di competenza, convenzioni di cui
all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni.
457. Le centrali regionali e la CONSIP Spa
costituiscono un sistema a rete, perseguendo l’armonizzazione dei piani di
razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell’utilizzo degli
strumenti informatici per l’acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di
stabilità interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano approva annualmente i
programmi per lo sviluppo della rete delle centrali di acquisto della pubblica
amministrazione e per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi,
definisce le modalità e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli
obiettivi. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
458. È abrogato l’articolo 59 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 3.
All’articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:
"Per le finalità di cui al presente articolo, nonché" e le parole:
", in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del comma 2,"
sono soppresse.
459. Ai fini del contenimento della spesa
pubblica, il numero dei membri del consiglio di amministrazione della Società di
cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, nonché della Società di cui
all’articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, è ridotto a tre. I componenti dei suddetti consigli di amministrazione
cessano dall’incarico alla data di entrata in vigore della presente legge ed i
nuovi componenti sono nominati entro i successivi quarantacinque giorni. Il
limite di tre si applica anche per il numero dei componenti dei consigli di
amministrazione delle società di cui al comma 461.
460. La Società Sviluppo Italia Spa assume la
denominazione di "Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e
lo sviluppo d’impresa Spa" ed è società a capitale interamente pubblico.
Il Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, le
priorità e gli obiettivi della Società e approva le linee generali di
organizzazione interna, il documento previsionale di gestione ed i suoi
eventuali aggiornamenti e, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle
finanze, lo statuto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono
individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Società e
delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e
validità, necessitano della preventiva approvazione ministeriale.
461. Sulla base dei contenuti e dei termini
fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la Società di cui
al comma 460 predispone entro il 31 marzo 2007 un piano di riordino e di
dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non strategici
di attività. Il predetto piano di riordino e di dismissione dovrà prevedere che
entro il 30 giugno 2007 il numero delle società controllate sia ridotto a non
più di tre, nonché entro lo stesso termine la cessione, anche tramite una
società veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le società
regionali si procederà d’intesa con le regioni interessate anche tramite la
cessione a titolo gratuito alle stesse Regioni o altre amministrazioni
pubbliche delle relative partecipazioni. Le conseguenti operazioni di
riorganizzazione, nonché quelle complementari e strumentali sono esenti da
imposte dirette e indirette e da tasse.
462. All’articolo 8, comma 1, della legge
1º agosto 2002, n. 166, sono soppresse le parole: ", regionali e
locali".
463. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999,
n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 2, comma 5, le parole: ", regionali e locali" sono
soppresse;
b)
all’articolo 2, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6.
I diritti dell’azionista in riferimento alla società Sviluppo Italia sono
esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il
Ministero dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo economico,
d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della
società e ne riferisce al Parlamento";
c)
all’articolo 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
"6-bis.
Un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte
stessa, assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione
della Società.";
d)
l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art.
4. – 1. La società presenta annualmente al Ministero dello sviluppo economico
una relazione sulle attività svolte ai fini della valutazione di coerenza,
efficacia ed economicità e ne riferisce alle Camere".
464. All’articolo 2, comma 6, del decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, le parole: "e con il Ministro per le
politiche agricole" sono soppresse.
465. Il Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con gli altri Ministri competenti entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, emana un atto di indirizzo
volto, ove necessario, al contenimento del numero dei componenti dei consigli
di amministrazione delle società non quotate partecipate dal Ministero
dell’economia e delle finanze e rispettive società controllate e collegate, al
fine di rendere la composizione dei predetti consigli coerente con l’oggetto
sociale delle società.
466. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, per il conferimento di nuovi incarichi, nelle società di cui al
comma 465, i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, ai
sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile, non possono superare
l’importo di 500.000 euro annui, a cui potrà essere aggiunta una quota
variabile, non superiore al 50 per cento della retribuzione fissa, che verrà
corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Tali
importi saranno rivalutati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, in relazione al tasso di inflazione programmato. Per comprovate
ed effettive esigenze il Ministro dell’economia e delle finanze può concedere
autorizzazioni in deroga. Nella regolamentazione del rapporto di
amministrazione, le società non potranno inserire clausole contrattuali che, al
momento della cessazione dell’incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra
benefìci economici superiori ad una annualità di indennità.
467. L’articolo 1, comma 9, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 e l’articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, non si applicano agli incarichi di consulenza conferiti per lo
svolgimento di attività propedeutiche ai processi di dismissione di società
partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero di analisi
funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e di
mercato per l’attivazione di detti processi.
468. Le disposizioni di cui al comma 216
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 non si applicano al
personale con qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle
categorie equiparate, nonché ai voli transcontinentali superiori alle cinque
ore.
469. Al fine di conseguire gli obiettivi di
stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento
delle Amministrazioni pubbliche, nonché di incrementarne l’efficienza e
migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai
sensi dell’ articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentite le organizzazioni sindacali, procede, senza oneri diretti o
indiretti a carico delle amministrazioni pubbliche, al riordino, alla
semplificazione e alla razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione
dei ricorsi in materia pensionistica.
470. Gli uffici centrali del bilancio
valutano, in sede di applicazione delle norme di spesa e minore entrata, la
congruenza delle clausole di copertura.
471. All’articolo 7, comma 2, della legge 11
febbraio 1992, n. 157, le parole: "è sottoposto alla vigilanza della
Presidenza del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti:
"è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare".
472. All’articolo 7, comma 4, della legge
11 febbraio 1992, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con
regolamento, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sono disposte tutte le successive modificazioni statutarie che si
rendano necessarie per rimodulare 1’assetto organizzativo e strutturale
dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde consentire ad esso
l’ottimale svolgimento dei propri compiti, in modo da realizzare una più
efficiente e razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili".
473. Il terzo periodo del comma 4
dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è sostituito dal seguente:
"La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del
controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti
Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti".
474. Presso il Ministero dell’economia e
delle finanze è istituita la Commissione tecnica per la finanza pubblica,
composta di dieci membri, per le seguenti finalità di studio e di analisi:
a)
formulare proposte finalizzate ad accelerare il processo di armonizzazione e di
coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle
amministrazioni pubbliche che sia diretto a:
1)
per quanto concerne specificamente il bilancio dello Stato, disegnare una
diversa classificazione della spesa, anche mediante ridefinizione delle unità
elementari ai fini dell’approvazione parlamentare, finalizzata al miglioramento
della scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando
i processi di misurazione delle attività pubbliche e la responsabilizzazione
delle competenti amministrazioni;
2)
migliorare la trasparenza dei dati conoscitivi della finanza pubblica, con
evidenziazione nel bilancio dello Stato della quota di stanziamenti afferenti
alle autorizzazioni legislative di spesa, nonché con una prospettazione delle
decisioni in termini di classificazione funzionale, economica e per
macrosettori;
3)
armonizzare i criteri di classificazione dei bilanci delle pubbliche
amministrazioni, per un più agevole consolidamento dei conti di cassa e di
contabilità nazionale;
b)
elaborare studi preliminari e proposte tecniche per la definizione dei princìpi
generali e degli strumenti di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario, con particolare attenzione al coordinamento dei rapporti
finanziari tra lo Stato ed il sistema delle autonomie territoriali, nonché
all’efficacia dei meccanismi di controllo della finanza territoriale in
relazione al rispetto del Patto di stabilità europeo;
c)
elaborare studi e analisi concernenti l’attività di monitoraggio sui flussi di
spesa del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell’economia e delle finanze;
d)
valutare, in collaborazione con l’ISTAT e con gli altri enti del sistema
statistico nazionale, l’affidabilità, la trasparenza e la completezza
dell’informazione statistica relativa agli andamenti della finanza pubblica;
e)
svolgere, su richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, ricerche,
studi e rilevazioni e cooperare alle attività poste in essere dal Parlamento in
attuazione del comma 480.
475. La Commissione di cui al comma 474
opera sulla base dei programmi predisposti dal Ministro dell’economia e delle
finanze, sentiti i Ministri competenti in relazione alle diverse finalità e la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell’economia e
delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull’attività svolta dalla
Commissione e sul programma di lavoro per l’anno in corso. Per l’anno 2007 la
Commissione avvia la propria attività sulla base delle disposizioni di cui ai
commi da 474 a 481, con priorità per le attività di supporto del programma di
cui al comma 480.
476. Ai fini del raccordo operativo con la
Commissione di cui al comma 474, è istituito un apposito Servizio studi
nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell’economia e delle finanze, cui è preposto un dirigente di prima
fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente al
Dipartimento stesso.
477. Per l’espletamento della sua attività
la Commissione di cui al comma 474 si avvale, altresì, della struttura di
supporto dell’Alta Commissione di studio di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,
la quale è contestualmente soppressa. La Commissione può altresì avvalersi
degli strumenti di supporto già previsti per la Commissione tecnica per la
spesa pubblica, di cui all’articolo 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e
successive modificazioni, ivi incluso l’accesso ai sistemi informativi, di cui
al quarto comma del medesimo articolo 32, nonché l’istituzione di una
segreteria tecnica e la stipula di contratti di consulenza, ai sensi dei commi
4 e 5 dell’articolo 8 della legge 17 dicembre 1986, n. 878. A tal fine è
autorizzata la spesa di 1.200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2007.
478. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro
dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione di
cui al comma 474 e stabilisce le regole per il suo funzionamento, nonché la
data di inizio della sua attività. I membri della Commissione, incluso il
presidente, sono scelti tra esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di
riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica; tre dei componenti sono
scelti tra una rosa di nomi indicata dalla Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di
cui al presente comma è comunicato alle competenti Commissioni parlamentari.
479. I componenti della Commissione di cui
al comma 474 sono nominati per un triennio e possono, alla scadenza, essere
rinnovati per una sola volta.
480. Per l’anno 2007 il Ministro dell’economia
e delle finanze, avvalendosi anche della Commissione di cui al comma 474,
promuove la realizzazione di un programma straordinario di analisi e
valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, anche in relazione alla
applicazione delle disposizioni del comma 507, individuando le criticità, le
opzioni di riallocazione delle risorse, le possibili strategie di miglioramento
dei risultati ottenibili con le risorse stanziate, sul piano della qualità e
dell’economicità. Ai fini dell’attuazione del programma di cui al presente
comma, le amministrazioni dello Stato trasmettono, entro il 31 marzo 2007, al
Ministero dell’economia e delle finanze un rapporto sullo stato della spesa nei
rispettivi settori di competenza, anche alla luce dell’applicazione delle
disposizioni del comma 507 e delle altre disposizioni di cui ai commi da 404 a
512, indicando le difficoltà emerse e formulando proposte di intervento in
ordine alla allocazione delle risorse e alle azioni che possono incrementare
l’efficacia della spesa. Il Governo riferisce sull’attuazione del programma di
cui al presente comma nell’ambito del Documento di programmazione
economico-finanziaria presentato nell’anno 2007. Il Ministro dell’economia e
delle finanze, entro il 30 settembre 2007, presenta al Parlamento una relazione
sui risultati del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa
delle amministrazioni centrali di cui al presente comma e sulle conseguenti
iniziative di intervento. In allegato alla relazione un apposito documento dà
conto dei provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni introdotte dal
comma 482.
481. Per il potenziamento delle attività e
degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica,
a decorrere dall’anno 2007, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui
di cui una quota parte non inferiore a 3 milioni di euro da destinare al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia
e delle finanze. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze lo
stanziamento è ripartito tra le amministrazioni interessate per gli scopi di
cui al presente comma. A decorrere dal medesimo anno 2007 è altresì autorizzata
la spesa di 600.000 euro in favore di ciascuna Camera per il potenziamento e il
collegamento delle strutture di supporto del Parlamento, anche avvalendosi
della cooperazione di altre istituzioni e di istituti di ricerca. In relazione
alle finalità di cui al presente comma, una quota, stabilita con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, delle risorse attribuite al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è destinata ad un programma
straordinario di reclutamento di personale con elevata professionalità. Le
relative modalità di reclutamento sono definite, anche in deroga alle vigenti
disposizioni in materia, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, secondo periodo,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dallalegge 2 dicembre 2005, n. 248.
482. All’articolo 28 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il
complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di
incrementare l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più
regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi
sulla destinazione del personale, procede al riordino, alla trasformazione o
alla soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici,
nonché di strutture amministrative pubbliche nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a)
fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che
svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della
spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di
funzionamento;
b)
trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e
servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato ovvero
soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste
dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando
quanto previsto dalla lettera d) del presente comma, nonché dall’articolo 9,
comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
c)
razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo amministrativo,
gestione e consultivi;
d)
per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato risponde delle
passività nei limiti dell’attivo della singola liquidazione;
e)
abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento,
diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre
amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti
in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della
lettera b)";
b)
i commi 2, 2-bis, 5 e 6 sono abrogati.
483. Dall’attuazione del comma 482 deve
derivare un miglioramento dell’indebitamento netto non inferiore a 205 milioni
di euro per l’anno 2007, a 310 milioni di euro per l’anno 2008 e a 415 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2009. A tal fine, entro il 30 settembre 2007, il
Governo dà conto dei provvedimenti adottati in apposito documento allegato alla
relazione di cui al comma 480.
484. La società di cui all'articolo 9,
comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive
modificazioni, ovvero una delle società dalla stessa controllate, acquista
nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge 4
dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, per un controvalore non
inferiore a 180 milioni di euro. A tale compravendita si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n.
662. La determinazione del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unità
immobiliare, da effettuare, in ogni caso, con riguardo alla situazione di fatto
sulla base delle valutazioni correnti di mercato, nonchè l'espletamento, ove
necessario, delle attività inerenti all'accatastamento dei beni immobili
suscettibili di trasferimento e la ricostruzione della documentazione catastale
ad essi relativa sono affidati all'Agenzia del territorio. Gli oneri derivanti
dall'attività di valutazione e di accatastamento sono posti a carico delle
gestioni liquidatorie interessate sulla base di apposita convenzione da
stipulare con l'Agenzia del territorio. La convenzione provvede anche a
disciplinare modalità, flussi informativi e tempi necessari per l'espletamento
dei servizi affidati alla medesima Agenzia. [Modificato dalla
legge 127 del 3 agosto 2007]
485. La lettera e) dell’articolo 2 della
legge 7 luglio 1901, n. 306, come sostituita dal comma 23 dell’articolo 52
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituita dalla seguente:
"e)
il contributo obbligatorio di tutti i sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai
rispettivi ordini professionali italiani dei medici chirurghi, odontoiatri,
veterinari e farmacisti, nella misura e con modalità di versamento fissate dal
Consiglio di amministrazione della fondazione con regolamenti soggetti ad
approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni".
486. I commi 89, 90 e 91 dell’articolo 1
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono sostituiti dai seguenti:"89.
L’Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia
e delle finanze è soppresso. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze le competenze dell’Ispettorato sono attribuite ad uno o più Ispettorati
generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
90.
Il personale adibito, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, alle procedure di liquidazione previste dalla legge 4 dicembre
1956, n. 1404, e successive modificazioni, è destinato alle altre attività
istituzionali del citato Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.
91.
Alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale degli
enti soppressi, per il quale non sia stata ancora effettuata, ai sensi degli
articoli 74, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. 761, e della legge 27 ottobre 1988, n. 482, la ricongiunzione dei
servizi ai fini dell’indennità di anzianità e del trattamento integrativo di
previdenza, provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto
personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, l’INPS, l’INPDAP e l’INAIL, limitatamente ai trattamenti
pensionistici integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria,
concordano con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del
Ministero dell’economia e delle finanze, anche in via presuntiva e a completa
definizione delle predette posizioni previdenziali, l’ammontare dei capitali di
copertura necessari. L’INPS e l’INPDAP subentrano, a decorrere dalla data di
perfezionamento dell’accordo con il Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, al Ministero dell’economia e delle finanze nelle vertenze innanzi
al giudice ordinario e a quello amministrativo, concernenti le pregresse
posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi".
487. L’ammontare della remunerazione di cui
al capitolo 2835 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno finanziario 2006 e successivi è annualmente
determinato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con
riferimento ai servizi resi nell’anno precedente dalla società di cui
all’articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per la
gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici, nel limite
dello stanziamento di bilancio a legislazione vigente.
488. Sono trasferiti alla società FINTECNA
o a società da essa interamente controllata, con ogni loro componente attiva e
passiva, ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di
EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle società in liquidazione
coatta amministrativa interamente controllate da EFIM. Detti patrimoni
costituiscono tra loro un unico patrimonio, separato dal residuo patrimonio
della società trasferitaria. Alla data del trasferimento sono chiuse le
liquidazioni coatte amministrative di EFIM e delle predette società, con
conseguente estinzione delle stesse e con contestuale cessazione dalla carica
dei loro commissari liquidatori. La società trasferitaria procede alla
cancellazione di tali società dal registro delle imprese.
489. Il trasferimento di cui al comma 488
decorre dal quindicesimo giorno successivo alla data di presentazione al
Ministero dell’economia e delle finanze del rendiconto finale delle
liquidazioni coatte amministrative, che è presentato dal commissario
liquidatore di EFIM in liquidazione coatta amministrativa entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al predetto
commissario devono essere comunicati, almeno centoventi giorni prima, i
rendiconti finali delle procedure delle società di cui al comma 488.
490. Per il trasferimento dei patrimoni di
cui al comma 488, il commissario liquidatore di EFIM predispone una situazione
patrimoniale di riferimento tenendo conto del rendiconto finale di cui al comma
489. Un collegio di tre periti verifica, entro novanta giorni dalla nomina,
tale situazione patrimoniale e predispone, sulla base della stessa, una
valutazione estimativa dell’esito finale della liquidazione dei patrimoni
trasferiti. Tale valutazione deve, tra l’altro, tenere conto delle garanzie di
cui al comma 491, nonché di tutti i costi e gli oneri necessari per il
completamento della liquidazione di detti patrimoni, individuando altresì il
fabbisogno finanziario stimato per la chiusura della liquidazione medesima. I componenti
del collegio sono designati, uno ciascuno, da EFIM e dalla società
trasferitaria e il presidente è scelto dal Ministero dell’economia e delle
finanze. L’importo massimo del compenso per i periti è determinato dal
Ministero dell’economia e delle finanze con il decreto di cui al comma 497 ed è
ad esclusivo carico delle parti. Il valore stimato dell’esito finale della
liquidazione costituisce il corrispettivo per il trasferimento stesso, che è
corrisposto dalla società trasferitaria al Ministero dell’economia e delle
finanze, fermo restando quanto previsto al comma 494.
491. Effettuato il trasferimento, la
società trasferitaria procede alla liquidazione dei patrimoni trasferiti,
avendo per scopo la finale monetizzazione degli attivi, la più celere definizione
dei rapporti creditori e debitori e dei contenziosi in corso e il pagamento dei
creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando il rigoroso rispetto del
principio della separatezza di tali patrimoni dal proprio. La società
trasferitaria non risponde con il proprio patrimonio dei debiti e degli oneri
dei patrimoni ad essa trasferiti in base alla presente legge, ivi compresi
quelli sostenuti per la liquidazione di tali patrimoni. Ai creditori dei
patrimoni trasferiti continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista
dall’articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni.
Le disponibilità finanziarie rivenienti e conseguenti ai trasferimenti di cui
ai commi da 488 a 497 devono affluire su un apposito conto corrente
infruttifero da aprire presso la Tesoreria centrale per conto dello Stato,
intestato alla società trasferitaria. Con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze è fissato, tenendo conto del fabbisogno finanziario, come
individuato ai sensi del comma 490, l’ammontare delle risorse finanziarie
tratte dal predetto conto corrente infruttifero e depositate presso il sistema
bancario per le esigenze urgenti ed improcrastinabili relative alla
liquidazione dei patrimoni trasferiti.
492. Dalla data del trasferimento, la
società trasferitaria subentra automaticamente nei processi attivi e passivi
pendenti nei quali sono parti EFIM in liquidazione coatta amministrativa e le
società di cui al comma 488, in luogo di essi, senza che si faccia luogo
all’interruzione dei processi e senza mutamento del rito applicabile. Le spese
legali e di consulenza tecnica relative a tali processi o alle eventuali
transazioni non possono comunque superare, per ciascuna vertenza comprensiva di
tutti i diversi gradi di giudizio, l’ammontare di 300.000 euro.
493. Al termine della liquidazione dei
patrimoni trasferiti, il collegio dei periti di cui al comma 490, determina
l’eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l’esito economico
effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il corrispettivo
versato di cui al medesimo comma 490. Di tale eventuale maggiore importo,
detratto il costo della valutazione, il 70 per cento è attribuito al Ministero
dell’economia e delle finanze e la residua quota del 30 per cento è di
competenza della società trasferitaria in ragione del migliore risultato
conseguito nella liquidazione.
494. Allo scopo di
accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni coatte
amministrative delle società non interamente controllate, direttamente o
indirettamente da EFIM in liquidazione coatta amministrativa, nella stessa data
di cui al comma 489 i commissari liquidatori delle stesse decadono dalle loro
funzioni e la funzione di commissario liquidatore è assunta dalla società
trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni è disciplinato dalle vigenti
norme in materia di liquidazione coatta amministrativa.
495. Tutti gli atti compiuti in attuazione
delle disposizioni di cui ai commi da 488 a 494 sono esenti da qualunque
imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso
o denominato.
496. Le disposizioni di cui ai commi da 488
a 495 si applicano, in quanto compatibili, alla società ITALTRADE Spa in
liquidazione.
497. Il Ministero dell’economia e delle
finanze stabilisce con uno o più decreti i criteri e le modalità di attuazione
dei commi da 488 a 496.
498. I commissari liquidatori, nominati a
norma dell’articolo 7, comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle
procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30
gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,
n. 95, e successive modificazioni, e i commissari straordinari nominati nelle
procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto legislativo
8 luglio 1999, n. 270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se
non confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio
decreto, può disporre l’attribuzione al medesimo organo commissariale, se del
caso con composizione collegiale, dell’incarico relativo a più procedure che si
trovano nella fase liquidatoria, dando mandato ai commissari di realizzare una
gestione unificata dei servizi generali e degli affari comuni, al fine di
assicurare le massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali.
Con il medesimo decreto l’incarico di commissario può essere attribuito a studi
professionali associati o a società tra professionisti, in conformità a quanto
disposto all’articolo 28, primo comma, lettera b), del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni.
499. Il numero dei commissari nominati o
confermati ai sensi del comma 498 non può superare la metà del numero dei
commissari in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli
stessi stipulano convenzioni con i professionisti la cui opera si rende
necessaria nell’interesse della procedura, al fine di ridurre i costi a carico
dei creditori.
500. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per la
determinazione e la liquidazione dei compensi dovuti ai commissari liquidatori
nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, tenuto conto dei
criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e
giustizia 28 luglio 1992, n. 570, nonché delle modifiche e degli adattamenti
suggeriti dalla diversità delle procedure.
501. Il compenso dei commissari di cui al
comma 498 è determinato nella misura spettante in relazione al numero delle
procedure ad essi assegnate ridotto del 30 per cento.
502. All’articolo 8 del decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2004, n. 39, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis.
La facoltà prevista dall’articolo 97 del decreto legislativo n. 270 è esercitata
dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del
presente decreto. Nel caso di concordato con assunzione, la medesima facoltà è
esercitata, dopo la chiusura della procedura a norma dell’articolo 4-bis, comma
11, del presente decreto dall’assuntore del concordato. Se, al momento della
chiusura della procedura, il commissario straordinario è costituito parte
civile nel processo penale, l’assuntore subentra nell’azione anche se è scaduto
il termine previsto dall’articolo 79 del codice di procedura penale".
503. Il Ministero dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture, è autorizzato
a procedere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al fine di renderla
strumentale alle esigenze e finalità del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, anche procedendo a tale scopo alla fusione per
incorporazione con altri soggetti, società e organismi di diritto pubblico che
svolgono attività nel medesimo settore della SOGESID Spa.
504. Per la realizzazione delle finalità di
cui al comma 503, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli
organismi di amministrazione della SOGESID Spa sono sciolti e sono nominati un
Commissario straordinario e un subcommissario, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture.
505. A decorrere dall’anno 2007, le disposizioni di cui
all’articolo1, commi 9, 10, 11, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre 2005, n.
266 successive modificazioni, si applicano alle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, di cui all’elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Restano salve le
esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64 dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni. Per quanto riguarda le spese
di personale, le predette amministrazioni adeguano le proprie politiche ai
princìpi di contenimento e razionalizzazione di cui alla presente legge. Il
presente comma non si applica agli organi costituzionali.
506. Agli enti pubblici di ricerca, all’Istituto
nazionale di economia agraria, all’Istituto nazionale di ricerca per gli
alimenti e la nutrizione, al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura, all’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi
tecnici e alle agenzie regionali per l’ambiente, non si applica l’articolo 22,
comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
507. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, è
accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, con esclusione degli
effetti finanziari derivanti dalla presente legge, una quota, pari
rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a 5.031 milioni di euro e a 4.922
milioni di euro, delle dotazioni delle unità previsionali di base iscritte nel
bilancio dello Stato, anche con riferimento alle autorizzazioni di spesa
predeterminate legislativamente, con esclusione del comparto della radiodiffusione
televisiva locale, relative a consumi intermedi (categoria 2), a trasferimenti
correnti ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione dei
trasferimenti a favore della protezione civile, del Fondo ordinario delle
università statali, degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli
organi costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (categorie 5, 6 e 7),
con esclusione dei trasferimenti all’estero aventi natura obbligatoria, delle
pensioni di guerra e altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di
patronato e di assistenza sociale, nonché alle confessioni religiose di cui
alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, ad altre uscite
correnti (categoria 12) e alle spese in conto capitale, con esclusione dei
trasferimenti a favore della protezione civile, di una quota pari al 50 per
cento dello stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate, dei limiti di
impegno già attivati, delle rate di ammortamento mutui, dei trasferimenti agli
enti territoriali e delle acquisizioni di attività finanziarie. Ai fini degli
accantonamenti complessivi indicati, le dotazioni iscritte nelle unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione sono accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare, per un
importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio
2007-2009. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare,
su proposta dei Ministri competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del
triennio 2007-2009, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di
cui al primo periodo, anche interessando diverse unità previsionali relative
alle suddette categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e
sull’indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando preclusa la
possibilità di utilizzo di risorse di conto capitale per disaccantonare risorse
di parte corrente. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per
l’acquisizione del parere delle Commissioni competenti per le conseguenze di
carattere finanziario.
508. Il Ministro competente, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, può comunicare all’Ufficio
centrale del bilancio ulteriori accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni delle
unità previsionali di parte corrente del proprio stato di previsione, fatta
eccezione per le spese obbligatorie e per quelle predeterminate
legislativamente, da destinare a consuntivo, per una quota non superiore al 30
per cento, ad appositi fondi per l’incentivazione, mediante contrattazione
integrativa, del personale dirigente e non dirigente che abbia contribuito
direttamente al conseguimento degli obiettivi di efficienza e di
razionalizzazione dei processi di spesa.
509. Le dotazioni relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge sono
ridotte, in maniera lineare, per un importo complessivo pari a euro 126,4
milioni per l’anno 2007, a euro 335,4 milioni per l’anno 2008 e a euro 11,4
milioni per l’anno 2009.
510. Nell’ambito delle risorse disponibili, in
attuazione dell’articolo 3, comma l, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini
previsti dall’articolo 4, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono
prorogati fino al 31 dicembre 2007.
511. Nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in
termini di sola cassa, di 520 milioni di euro per l’anno 2007, un Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma
177-bis dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dal
comma 512 del presente articolo. All’utilizzo del Fondo per le finalità di cui
al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e alla Corte
dei conti.
512. Dopo il comma 177 dell’articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è inserito il seguente:"177-bis. In
sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi
pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto
con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, previa verifica dell’assenza di effetti peggiorativi sul
fabbisogno e sull’indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione
vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del
Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all’attualizzazione dei
contributi pluriennali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche
alle operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui
predetti contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello
Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare
preventivamente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro, all’ISTAT e alla
Banca d’Italia la data di attivazione delle operazioni di cui al presente comma
ed il relativo ammontare".
513. Per l’anno 2007, a valere sul fondo di cui al
comma 96dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
appositamente incrementato, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di 31,1 milioni di
euro, i Corpi di polizia sono autorizzati, entro il 30 marzo, ad effettuare
assunzioni per un contingente complessivo di personale non superiore a 2.000
unità. In questo contingente sono compresi 1.316 agenti della Polizia di Stato
trattenuti in servizio, da ultimo, ai sensi del decreto-legge 27 settembre
2006, n. 260, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n.
280, che sono assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1º gennaio 2007 con
le modalità previste all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49.
514. Per l’anno
2007 è autorizzata, a decorrere dal 1º luglio 2007, l’assunzione di un
contingente di 600 vigili del fuoco.
515. Per l’anno 2007, per esigenze connesse
con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e
della criminalità organizzata, l’Arma dei carabinieri è autorizzata, in deroga all’articolo
1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad effettuare reclutamenti
straordinari, entro un limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e
di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Con decreto del Ministro
della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla
distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti.
516. Per l’anno 2007, al fine di garantire
il consolidamento dell’azione di contrasto all’economia sommersa, nonché la
piena efficacia degli interventi in materia di polizia economica e finanziaria,
il Corpo della guardia di finanza è autorizzato, in deroga all’articolo 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad effettuare reclutamenti
straordinari, entro un limite di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e
di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il predetto
limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti.
517. Per l’anno 2007, è autorizzato, in
deroga all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il
reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di
euro per l’anno 2007 e di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.
518. Per l’anno 2007, è autorizzato, in
deroga all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il
reclutamento di magistrati amministrativi e contabili, di avvocati e
procuratori dello Stato, entro il limite di spesa di 1,370 milioni di euro per
l’anno 2007 e di 5,671 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. Alla
ripartizione delle predette assunzioni, si provvede mediante decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze.
519. Per l’anno 2007 una quota pari al 20
per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a
domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da
almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù
di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia
stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore
alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza,
purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o
previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale
assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo
espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del
personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui
all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della
conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma,
la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco è consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di
cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre
anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto
del Ministro dell’interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari
per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti
disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché
modalità abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al
presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni.
520. Per l’anno 2007, per le specifiche
esigenze degli enti di ricerca, è costituito, nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, un apposito fondo, destinato alla
stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in
attività di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui
al comma 519, nonché all’assunzione dei vincitori di concorso con uno
stanziamento pari a 20 milioni di euro per l’anno 2007 e a 30 milioni di euro,
a decorrere dall’anno 2008. All’utilizzo del predetto fondo si provvede con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni vigilanti,
su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della
funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
521. Le modalità di assunzione di cui al
comma 519 trovano applicazione anche nei confronti del personale di cui
all’articolo 1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in
possesso dei requisiti previsti dal citato comma 519, fermo restando il
relativo onere a carico del fondo previsto dall’articolo 1, comma 251, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 fatto salvo per il restante personale quanto
disposto dall’articolo 1, comma 249, della stessa legge n. 266 del 2005.
522. Al fine di potenziare l’attività di
sorveglianza nelle aree naturali protette di rilievo internazionale e
nazionale, ai sensi dell’articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il
Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1º
gennaio 2007, in deroga all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso pubblico per 500 allievi agenti
forestali svolto in attuazione dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo
2004, n. 77. Al relativo onere, pari a 2,2 milioni di euro per l’anno 2007 e a
5,24 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4,
comma 7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente ai fondi di cui al
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
523. Per gli anni 2008 e 2009 le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i
Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie,
incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti
pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono
procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute
nell’anno precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle
assunzioni del personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 , e successive modificazioni. Le limitazioni di cui al presente
comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie
protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di
cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto
dall’articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004.
524. L’Agenzia autonoma per la gestione
dell’albo dei segretari comunali e provinciali procede a bandire il
corso-concorso per l’accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali
secondo le vigenti disposizioni normative. Il corso-concorso, fermo restando
per il resto quanto previsto dalle norme vigenti, ha una durata di nove mesi ed
è seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso uno o più comuni. Durante
il corso è prevista una verifica volta ad accertare l’apprendimento.
525. Per l’anno 2007, le vacanze organiche
nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria
di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
come sostituita dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000,
n. 146, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in
eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti della
predetta tabella F, mediante assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del
Corpo di polizia penitenziaria, reclutati ai sensi dell’articolo 6 della legge
30 novembre 2000, n. 356, e dell’articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, anche se cessati dal servizio nel limite di 500 unità e comunque, entro un
limite di spesa annua di 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. Le
conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono
riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del
predetto ruolo a quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le
procedure di autorizzazione di cui al comma 536, con decreto del Ministro della
giustizia sono definiti i requisiti e le modalità per le predette assunzioni,
nonché i criteri per la formazione della relativa graduatoria e le modalità
abbreviate del corso di formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
526. Le amministrazioni di cui al comma 523
possono altresì procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di un
contingente di personale non dirigenziale complessivamente corrispondente ad
una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute
nell’anno precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del
personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519. Nel limite del
predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco la trasformazione in rapporti a tempo indeterminato delle forme di
organizzazione precaria del lavoro, è autorizzata una stabilizzazione del
personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9, del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, che, alla data del 1º gennaio 2007, risulti iscritto negli
appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi
giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell’interno, fermo restando il
possesso dei requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica di vigile del
fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema
di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione.
527. Per fronteggiare indifferibili
esigenze di servizio di particolare rilevanza, per ciascuno degli anni 2008 e
2009, le amministrazioni di cui al comma 523 non interessate al processo di
stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543, possono procedere ad ulteriori
assunzioni, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel
limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa
annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tale fine è istituito un
apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l’anno 2008, a 100
milioni di euro per l’anno 2009 e a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno
2010. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel limite di una spesa pari a 25
milioni di euro per ciascun anno iniziale e a 75 milioni di euro a regime, le
autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni
528. Le procedure di conversione in
rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro
prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n.
266 ovvero in essere alla data del 30 settembre 2006, possono essere attuate a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel limite dei
posti disponibili in organico. Nell’attesa delle procedure di conversione di
cui al presente comma i contratti di formazione e lavoro sono prorogati al 31
dicembre 2007.
529. Per il triennio 2007-2009 le pubbliche
amministrazioni indicate al comma 523, che procedono all’assunzione di personale
a tempo determinato, nei limiti ed alle condizioni previsti dal comma 1-bis
dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal
comma 538 del presente articolo, nel bandire le relative prove selettive
riservano una quota del 60 per cento del totale dei posti programmati ai
soggetti con i quali hanno stipulato uno o più contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, per la durata complessiva di almeno un anno
raggiunta alla data del 29 settembre 2006, attraverso i quali le medesime
abbiano fronteggiato esigenze attinenti alle ordinarie attività di servizio.
530. Al fine di potenziare l’azione di
contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, nonché l’attività di
monitoraggio e contenimento della spesa, una quota parte, stabilita con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, delle risorse previste per il
finanziamento di specifici programmi di assunzione del personale
dell’amministrazione economico-finanziaria, è destinata alle agenzie fiscali.
Le modalità di reclutamento del personale dell’amministrazione
economico-finanziaria, incluso quello delle agenzie fiscali, sono definite,
anche in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni, sentite le
organizzazioni sindacali, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, secondo periodo,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 dicembre 2005, n. 248.
531. All’articolo 12, comma 1, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
dopo le parole: "attività di controllo fiscale," sono inserite le
seguenti: "dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che abbiano
determinato il disconoscimento in via definitiva di richieste di rimborsi o di
crediti d’imposta,";
b)
dopo le parole: "di tali risorse" sono inserite le seguenti: ",
per l’amministrazione economica e per quella finanziaria in relazione a quelle
di rispettiva competenza,";
c)
le parole: "con effetto dall’anno 2004" sono sostituite dalle
seguenti: "per gli anni 2004 e 2005";
d)
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con effetto dall’anno 2006, le
predette percentuali sono determinate ogni anno in misura tale da destinare
alle medesime finalità un livello di risorse non superiore a quello assegnato
per il 2004, ridotto del 10 per cento".
532. Al comma 213-bis dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", nonché al personale delle agenzie
fiscali".
533. L’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, è ridotta di 500.000
euro per l’anno 2007.
534. Sono prorogati fino al 31 dicembre
2007 i comandi del personale appartenente a Poste italiane Spa.
535. All’articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, e parole: "31 dicembre 2006" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".
536. Le assunzioni di cui ai commi 523,
526, 528 e 530 sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da
analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell’anno precedente e dei
relativi oneri. Il termine di validità di cui all’articolo 1, comma 100, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, è prorogato al 31 dicembre 2008.
537. All’articolo 1, comma 103, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, le parole: "A decorrere dall’anno 2008"
sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall’anno 2010".
538. Con effetto dall’anno 2007, all’articolo 1, comma
187, dellalegge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole:
"60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "40 per
cento".
539. I commi 228 e 229 dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266 sono abrogati.
540. All’articolo 1, comma 97, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine,
le seguenti lettere:
"h-bis)
per la copertura delle posizioni dirigenziali della Presidenza del Consiglio
dei ministri;
h-ter)
del personale del Ministero degli affari esteri;
h-quater)
del personale dell’Ente nazionale per l’aviazione civile;
h-quinquies)
del personale di magistratura della giustizia amministrativa".
541. Le assunzioni autorizzate per l’anno
2006 con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2006, possono essere effettuate
entro il 30 aprile 2007.
542. Al fine di perseguire il migliore
espletamento dei propri compiti istituzionali e, in particolare, di quelli di
vigilanza e di controllo, il Garante per la protezione dei dati personali è
autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica in misura non
superiore al 25 per cento della consistenza attualmente prevista dall’articolo
156, comma 2, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nei limiti della dotazione prevista
nella Tabella C allegata alla presente legge.
543. L’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di perseguire il migliore
espletamento dei propri compiti istituzionali, può proporre una graduale
ridefinizione della propria dotazione organica in misura non superiore al 25
per cento della consistenza attuale, mediante le risorse ad essa assicurate in
via continuativa dall’articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio statale. La
delibera dell’Autorità recante la proposta motivata di cui al periodo
precedente è sottoposta al Presidente del Consiglio dei ministri per
l’approvazione, sentiti il Ministro delle comunicazioni e il Ministro
dell’economia e delle finanze, entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento, trascorso il quale la delibera diventa esecutiva.
544. Al fine di fronteggiare le esigenze
scaturenti dai nuovi compiti recati dalla presente legge, con particolare
riferimento alle politiche di contrasto del lavoro sommerso e di prevenzione
degli incidenti sul lavoro e del fenomeno delle morti bianche, il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale è autorizzato:
a)
all’immissione in servizio trecento unità di personale risultato idoneo in
seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici, per esami, a complessivi 795
posti di ispettore del lavoro, area funzionale C, posizione economica C2, per
gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ubicati nelle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria,
Veneto, Campania, Molise e Sicilia;
b)
all’immissione nei ruoli di destinazione finale e al conseguente adeguamento
delle competenze economiche, del personale in servizio risultato vincitore
ovvero idoneo nei relativi percorsi di riqualificazione.
545. Per l’attuazione del comma 544, a
decorrere dall’anno 2007 è autorizzata la spesa annua di 8,5 milioni di euro
con riferimento al comma 544, lettera a), e di 5 milioni di euro con
riferimento al comma 544, lettera b).
546. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio
2006-2007 dall’articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
a carico del bilancio statale sono incrementate per l’anno 2007 di 807 milioni
di euro e a decorrere dall’anno 2008 di 2.193 milioni di euro.
547. In sede di definizione delle linee
generali di indirizzo per la contrattazione collettiva del biennio 2006-2007,
ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, in applicazione delle disposizioni di cui al comma
546, è reso esigibile interamente, per il medesimo biennio, il complesso delle
risorse di cui al medesimo comma 546.
548. All’articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7.
La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro
quaranta giorni dalla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo, decorsi i quali i
contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell’esame dell’ipotesi di
accordo da parte del Consiglio dei ministri, il predetto termine può essere
sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze
istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei
ministri. L’ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi
sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei ministri deve comunque essere
adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla
scadenza del termine assegnato all’ARAN, fatta salva l’autonomia negoziale
delle parti in ordine ad un’eventuale modifica delle clausole contrattuali. In
ogni caso i contratti divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo
giorno dalla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo, che è trasmesso dall’ARAN,
corredato della prescritta relazione tecnica, al comitato di settore entro tre
giorni dalla predetta sottoscrizione. Resta escluso comunque dall’applicazione
del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato
anche nell’ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui
all’articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3
del presente articolo".
549. Le risorse previste dall’articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l’anno 2007 di
374 milioni di euro e a decorrere dall’anno 2008 di 1.032 milioni di euro, con
specifica destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e di 805
milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di
cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. In aggiunta a quanto
previsto dal primo periodo è stanziata, per l’anno 2007, la somma di 40 milioni
di euro e a decorrere dall’anno 2008 la somma di 80 milioni di euro da
destinare al trattamento accessorio del personale delle Forze armate e dei
Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in
relazione alle speciali esigenze connesse con la tutela dell’ordine e della
sicurezza pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati, nonché alle
speciali esigenze della difesa nazionale, anche in relazione agli accresciuti
impegni in campo internazionale.
550. Il Fondo unico di amministrazione per
il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali del
Ministero dell’interno è incrementato, a decorrere dal 2007, di 6 milioni di
euro.
551. Allo scopo del miglioramento
dell’efficacia e dell’efficienza delle funzioni di competenza statale in campo
infrastrutturale, a decorrere dal 2007 è autorizzata la spesa di 6 milioni di
euro da destinare, con criteri fissati in sede di contrattazione integrativa,
al personale applicato alle attività di programmazione, indirizzo, vigilanza
tecnica ed operativa e controllo su ANAS Spa e sui concessionari autostradali,
nonché alle attività di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.
179 del 3 agosto 2006.
552. A decorrere dal 1º gennaio 2007, in
sede di contrattazione integrativa, un importo non superiore a un milione di euro
annui, viene destinato a garantire il funzionamento della Cassa di previdenza
ed assistenza per i dipendenti dell’ex Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con modalità stabilite ai sensi dell’articolo 5, lettera a), del
decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 febbraio 1967, n. 14, e successive modificazioni.
553. Nell’ambito dell’autorizzazione di
spesa di cui al comma 634, a decorrere dall’anno 2007 è stanziata la somma di
euro 7.000.000 annui per le finalità di cui all’articolo 2-octies del
decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 giugno 2005, n. 109, da destinare ai dipendenti del Ministero della pubblica
istruzione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i
criteri di riparto della citata somma.
554. Le somme di cui ai commi 546 e 549,
comprensive degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo
di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
555. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi
219, 220 e 221,della legge 23 dicembre 2005, n. 266
non si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima
legge, alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e
per protesi, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e
inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni riportate
nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello
svolgimento di attività operative o addestrative, riconosciute dipendenti da
causa di servizio. Resta ferma la vigente disciplina in materia prevista dai
contratti collettivi nazionali o da provvedimenti di recepimento di accordi
sindacali.disposizioni in materia di equo indennizzo del personale delle
amministrazioni statali.
Si
ricorda che la materia da ultimo è stata interessata dalle disposizioni della
legge finanziaria per il 2006 (L 266 del 2005) contenute nei commi 210-211 e
219-221 dell’articolo 1.
In
particolare, il comma 219 ha modificato le disposizioni dell’articolo 68,
ottavo comma, del D.P.R. 3 del 1957 stabilendo che a carico
dell'amministrazione di appartenenza del dipendente non viene più previsto il
rimborso delle spese di cura derivanti da infermità riconosciuta dipendente da
causa di servizio, comprese quelle per ricovero e per protesi, ma solo la corresponsione
dell’equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita
dall'impiegato.
556. Per il personale dipendente da
amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione
statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007,
nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al
personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse,
attenendosi, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri
previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma
546. A tale fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili
presso il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive
amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il
personale dipendente.
557. Ai fini del concorso delle autonomie
regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui ai
commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno
assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento
della dinamica retributiva e occupazionale, anche attraverso la
razionalizzazione delle strutture burocratico-amministrative. A tale fine,
nell’ambito della propria autonomia, possono fare riferimento ai princìpi
desumibili dalle seguenti disposizioni: a) commi da 513 a 543 del presente
articolo, per quanto attiene al riassetto organizzativo; b) articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
per la determinazione dei fondi per il finanziamento della contrattazione
integrativa al fine di rendere coerente la consistenza dei fondi stessi con
l’obiettivo di riduzione della spesa complessiva di personale. Le disposizioni
di cui all’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e all’articolo 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
fermo restando quanto previsto dalle disposizioni medesime per gli anni 2005 e
2006, sono disapplicate per gli enti di cui al presente comma, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle
regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti
disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in
servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che
consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data
del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche
non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore
della presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156, lettera f),
purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o
previste da norme di legge . Alle iniziative di stabilizzazione del personale
assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede previo
espletamento di prove selettive.
559. Il personale proveniente dai consorzi
agrari ai sensi dei commi 6 e 7 dell’articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n.
410, e collocato in mobilità collettiva alla data del 29 settembre 2006 può
essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali nei limiti
delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
560. Per il triennio 2007-2009 le
amministrazioni di cui al comma 557, che procedono all’assunzione di personale
a tempo determinato, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis
dell’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nel bandire le relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60
per cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno
stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata complessiva di almeno
un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006.
561. Gli enti che non abbiano rispettato per l’anno 2006
le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
562. Per gli enti non sottoposti alle
regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli
oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli
oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente
ammontare dell’anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere
all’assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi
compreso il personale di cui al comma 558.
563. Il personale, già appartenente
all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato distaccato presso l’Ente
tabacchi italiani, dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni
aziendali e ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, attualmente
inquadrato nel ruolo fino ad esaurimento, previsto dall’articolo 4, comma 1,
del medesimo decreto legislativo n. 283 del 1998 e inserito nella specifica
sezione 1/G prevista dal decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28
dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001,
che ne fa esplicita richiesta, viene assegnato anche in posizione di
soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in
organico, nei ruoli degli enti presso i quali presta al momento servizio. Su
dichiarazione dei relativi enti è riconosciuta l’eventuale professionalità
acquisita con l’assegnazione della qualifica o profili corrispondenti. Il
Ministero dell’economia e delle finanze provvede, senza aggravio di spesa, ad
assegnare agli enti le relative risorse finanziarie, attualmente attestate in
un unico capitolo di spesa di bilancio gestito dal Dipartimento per le
politiche fiscali.
564. All’articolo 208 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma
4, è aggiunto il seguente: "4-bis. La quota dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice,
annualmente destinata con delibera di Giunta al miglioramento della
circolazione sulle strade, può essere destinata ad assunzioni stagionali a
progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di
lavoro".
565. Per garantire il rispetto degli
obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo d’intesa tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto nazionale
per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome,
in data 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
a)
gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto per
gli anni 2005 e 2006 dall’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e, per l’anno 2006, dall’articolo 1, comma 198, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese del personale, al
lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, non
superino per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare
dell’anno 2004 diminuito dell’1,4 per cento. A tale fine si considerano anche
le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con
contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio
con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;
b)
ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla lettera a), le spese
di personale sono considerate al netto: 1) per l’anno 2004, delle spese per
arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi
nazionali di lavoro; 2) per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese
derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti
successivamente all’anno 2004. Sono comunque fatte salve, e pertanto devono essere
escluse sia per l’anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le
spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati
nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa per l’attuazione di progetti di
ricerca finanziati ai sensi dell’articolo 12-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
c)
gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a), nell’ambito
degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia, per il
conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dalla
medesima lettera:
1)
individuano la consistenza organica del personale dipendente a tempo
indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;
2)
individuano la consistenza del personale che alla medesima data del 31 dicembre
2006 presta servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto
di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro
flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;
3)
predispongono un programma annuale di revisione delle predette consistenze
finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di personale. In tale ambito
e nel rispetto dell’obiettivo di cui alla lettera a), può essere valutata la
possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale
precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine
le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente lettera
possono nella loro autonomia far riferimento ai princìpi desumibili dalle
disposizioni di cui ai commi da 513 a 543;
4)
fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il finanziamento della
contrattazione integrativa, alle disposizioni recate dall’articolo 1, commi
189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 al fine di rendere
coerente la consistenza dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della
spesa complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza
organica;
d)
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per gli enti
del Servizio sanitario nazionale le misure previste per gli anni 2007 e 2008
dall’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall’articolo
1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono sostituite da
quelle indicate nel presente comma;
e)
alla verifica dell’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti dalle
disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni 2007, 2008 e 2009, nonché di
quelli previsti per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale
dall’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli
anni 2005 e 2006 e dall’articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n.
266 per l’anno 2006, si provvede nell’ambito del Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti di cui all’articolo 12 dell’intesa 23 marzo 2005, sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione è giudicata
adempiente accertato l’effettivo conseguimento degli obiettivi previsti. In
caso contrario la regione è considerata adempiente solo ove abbia comunque
assicurato l’equilibrio economico.
566. Al fine di dare continuità alle
attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui
alla legge 19 gennaio 2001, n. 3, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono
autorizzati a procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato, nei
limiti della dotazione organica all’uopo rideterminata e del finanziamento
complessivo deliberato annualmente dal CIPE, integrato dalla quota parte della
somma di cui al terzo periodo del presente comma. Nelle procedure di assunzione
si provvede prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che
sia in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale
requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29
settembre 2006 ovvero che sia stato in servizio per almeno tre anni anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della
presente legge purché abbia superato o superi prove selettive di natura
concorsuale. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio
2001, n. 3, è rideterminato in euro 30.300.000. Il Ministero della salute di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentiti gli Istituti
zooprofilattici sperimentali, definisce con apposito programma annuale le
attività da svolgere nonché i criteri e i parametri di distribuzione agli
stessi di quota parte del predetto stanziamento.
567. È autorizzata, a decorrere dal 2007,
la spesa di euro 6 milioni da destinare, attraverso la contrattazione
collettiva nazionale integrativa, all’incentivazione della produttività del
personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli affari
esteri in relazione all’incremento dei compiti ad esso assegnati e connessi al
supporto delle missioni umanitarie, di stabilizzazione e di ricostruzione in
atto, di cui alla legge 4 agosto 2006, n. 247, e al decreto-legge 28 agosto
2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n.
270, ivi incluse la gestione e l’amministrazione degli interventi.
568. Una quota delle maggiori entrate di
ciascun anno provenienti dalla applicazione della tariffa consolare di cui
all’articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, certificate con decreto del Ministro degli affari esteri, nel limite di 10
milioni di euro annui, è destinata al funzionamento e alla razionalizzazione
delle sedi all’estero.
569. L’articolo 80, comma 42, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è abrogato.
570. Gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla
legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23
agosto 2004, n. 226, sono ridotti del 15 per cento in ragione d’anno a
decorrere dall’anno 2007.
571. Al fine di potenziare l’attività
ispettiva, il Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro è incrementato
di sessanta unità di personale, di cui tre tenenti colonnello/maggiori, un
capitano, venticinque ispettori, quattordici sovrintendenti e diciassette
appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero rispetto all’organico
dell’Arma dei carabinieri previsto dalle norme vigenti.
572. Per le finalità di cui al comma 571, è
autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente
di unità di personale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni.
573. Nel nuovo contingente di cui al comma
571 deve essere previsto almeno il 50 per cento di unità già in possesso di
esperienza e capacità operativa nella materia giuslavoristica.
574. Al fine di potenziare gli strumenti per
la lotta all’ecomafia ed alle altre forme di criminalità organizzata in campo
ambientale, anche attraverso azioni di ricerca operativa e di intelligence, e
per ottimizzare gli interventi di prevenzione e repressione delle violazioni
commesse in danno dell’ambiente sul territorio nazionale, il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad
avvalersi di strutture specialistiche del Comando dei carabinieri per la tutela
dell’ambiente, che è a tale fine autorizzato per l’anno 2007 a ricorrere ad
arruolamenti straordinari fino ad un massimo di venti unità di personale, di
cui sei tenenti, dodici ispettori e due appuntati/carabinieri, da considerare
in soprannumero rispetto all’organico dell’Arma dei carabinieri previsto dalle
norme vigenti.
575. Il trattamento economico complessivo
dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale,
previsto dall’articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, è
ridotto del 30 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2007.
576. Per il personale non contrattualizzato
di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, l’adeguamento retributivo previsto dall’articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
fermo restando il procedimento di determinazione ivi disciplinato, è
corrisposto per gli anni 2007 e 2008 nella misura del 70 per cento, con
riferimento al personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000
euro annui, senza dare luogo a successivi recuperi, con applicazione nell’anno
2009 nella misura piena dell’indice di adeguamento e reintegrazione della base
retributiva cui applicarlo.
577. Con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come modificato dall’articolo 34, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono
anche disciplinati i criteri applicativi dell’articolo 22-bis, comma 1, dello
stesso decreto-legge, sulla base dei medesimi princìpi e modalità. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo del presente
comma trova applicazione anche nei confronti del personale di cui all’articolo
5, terzo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,
nonché del personale di cui all’articolo 65, comma 4, del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, in relazione ai
trattamenti indennitari comunque denominati in godimento.
578. L’articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
si interpreta nel senso che ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni, agli
appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia nonché ai magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato,
collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi pubblici, è
riconosciuta l’anzianità di servizio. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati
formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.
579. Sui provvedimenti di attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 404 a 577, aventi riflessi sull’organizzazione
e sulla gestione dei rapporti di lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici
dipendenti, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
580. Al fine di contribuire all’ammodernamento
delle amministrazioni pubbliche, di migliorare la qualità delle attività
formative pubbliche, di garantire una selezione rigorosa della dirigenza dello
Stato e di fornire adeguato sostegno alle amministrazioni nella valutazione dei
loro fabbisogni formativi e nella sperimentazione delle innovazioni
organizzative e gestionali, è istituita l’Agenzia per la formazione dei
dirigenti e dipendenti delle amministrazioni pubbliche-Scuola nazionale della
pubblica amministrazione, di seguito indicata come Agenzia per la formazione.
Essa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia
amministrativa e contabile e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del
Consiglio dei ministri. La Scuola superiore della pubblica amministrazione è
soppressa a far tempo dal 31 marzo 2007 e le relative dotazioni finanziarie,
strumentali e di personale sono trasferite alla Agenzia, la quale subentra nei
suoi rapporti attivi e passivi e nei relativi diritti ed obblighi. L’Istituto
diplomatico, la Scuola superiore dell’amministrazione dell’interno e la Scuola
superiore dell’economia e delle finanze fanno parte dell’Agenzia per la
formazione, che ne coordina l’attività, mantenendo la loro autonomia
organizzativa e l’inquadramento nelle rispettive amministrazioni. Il
regolamento di cui al comma 585 provvede alle necessarie armonizzazioni
ordinamentali.
581. L’Agenzia per la formazione ha i
seguenti compiti: raccolta, elaborazione e sviluppo delle metodologie
formative; ricerca, sviluppo, sperimentazione e trasferimento delle innovazioni
di processo e di prodotto delle pubbliche amministrazioni; accreditamento delle
strutture di formazione; cooperazione europea ed internazionale in materia di
formazione e innovazione amministrativa; supporto, consulenza e assistenza alle
amministrazioni pubbliche nell’analisi dei fabbisogni formativi, nello sviluppo
e trasferimento di modelli innovativi, nella definizione dei programmi
formativi.
582. Il reclutamento e la formazione dei
dirigenti delle amministrazioni dello Stato è affidata alla Agenzia per la
formazione ed alle Scuole speciali, costituite per il reclutamento e la
formazione del personale delle carriere militare e dei Corpi di polizia. Il
reclutamento e la formazione dei segretari comunali e provinciali resta affidato
alla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale, della quale gli
enti locali possono avvalersi altresì per la formazione dei loro dirigenti.
583. Salvo quanto disposto dal comma 582,
le pubbliche amministrazioni si avvalgono, per la formazione e l’aggiornamento
professionale dei loro dipendenti, di istituzioni o organismi formativi
pubblici o privati dotati di competenza ed esperienza adeguate, a tal fine
inseriti in un apposito elenco nazionale tenuto dalla Agenzia per la
formazione, che provvede alla relativa attività di accreditamento e
certificazione. Ai fini dello svolgimento delle iniziative di formazione e
aggiornamento professionale di propri dipendenti, da esse promosse, le
pubbliche amministrazioni procedono alla scelta dell’istituzione formativa,
mediante procedura competitiva tra le strutture accreditate.
584. Entro il 28 febbraio di ogni anno il
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali
più rappresentative nel settore pubblico, stabilisce il numero di posti di
dirigente dello Stato e degli enti pubblici nazionali messi a concorso dalla
Agenzia per la formazione, ripartendoli tra il concorso riservato a dipendenti
pubblici in possesso dei requisiti di cui all’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e il concorso aperto ai cittadini dei Paesi dell’Unione europea in possesso di
qualificata formazione universitaria.
585. Con uno o più regolamenti adottati,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con
il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell’interno, anche
modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede a dare attuazione
alle disposizioni dei commi precedenti, a riformare il sistema della formazione
dei dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di sostegno
all’innovazione ed alla modernizzazione delle amministrazioni pubbliche ed a
riordinare le relative strutture pubbliche o partecipate dallo Stato, anche in
forma associativa, nonché i loro strumenti di finanziamento, in modo da ridurre
l’ammontare delle spese attualmente sostenute e da conseguire consistenti
miglioramenti nella qualità e nei risultati dell’attività formativa e di
sostegno all’innovazione, attenendosi ai seguenti criteri:
a)
accorpamento delle strutture nazionali preposte a funzioni coincidenti o
analoghe, con eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni;
b)
precisa indicazione delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura;
c)
disciplina della missione e dell’attività della Agenzia per la formazione come
struttura di governo e coordinamento unitario del sistema della formazione
pubblica, in attuazione di quanto disposto dai commi 580 e 581; attribuzione
all’Agenzia per la formazione dei poteri necessari per assicurare la
razionalizzazione delle attività delle strutture di cui al comma 580, la
realizzazione delle sinergie possibili, la gestione unitaria e coordinata delle
relative risorse finanziarie;
d)
definizione dell’organizzazione della Agenzia per la formazione, anche mediante
la previsione di autonome strutture organizzative; definizione dei suoi organi
di indirizzo, direzione e supervisione scientifica, assicurando una qualificata
partecipazione di esperti della formazione e della innovazione amministrativa,
italiani e stranieri, e di alti dirigenti pubblici, individuati anche su
indicazione delle regioni, delle autonomie locali e delle parti sociali;
istituzione di un comitato di coordinamento presieduto dal Presidente
dell’Agenzia per la formazione e formato dai direttori delle Scuole speciali e
delle strutture autonome;
e)
ad eccezione delle Scuole di cui ai commi 580 e 582, soppressione delle
strutture aventi finalità identiche o analoghe a quelle elencate nel comma 581;
attribuzione all’Agenzia per la formazione delle relative attività e dotazioni
umane, strumentali e finanziarie, ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo
determinato e le collaborazioni coordinate e continuative o di progetto;
scorporo e attribuzione all’Agenzia per la formazione degli uffici o delle
risorse dedicati o comunque impiegati, nel corso del 2006, alle attività di cui
al predetto comma 581, nell’ambito di strutture o organismi pubblici o comunque
partecipati dallo Stato non destinati alla soppressione in quanto svolgenti
anche altre attività;
f)
trasferimento del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, in servizio presso gli organismi di cui alla lettera e), oggetto
della soppressione o dello scorporo e del conferimento all’Agenzia per la
formazione, nei ruoli organici dell’Agenzia stessa, secondo i criteri di
equiparazione tra figure professionali, stabiliti con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri adottato sulla base di apposito accordo con le
organizzazioni sindacali. Il personale trasferito nei ruoli organici
dell’Agenzia per la formazione mantiene il trattamento economico in godimento
presso le strutture di provenienza. Si applica il disposto dell’articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
586. Dalla attuazione dei regolamenti di
cui al comma 585 dovrà derivare una riduzione di spesa non inferiore a 3
milioni di euro nel 2007 e a 6 milioni di euro negli anni 2008 e seguenti.
587. Entro il 30 aprile di ciascun anno le
amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare,
in via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento della
funzione pubblica l’elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società a
totale o parziale partecipazione da parte delle amministrazioni medesime,
indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, la durata
dell’impegno, l’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul
bilancio dell’amministrazione, il numero dei rappresentanti
dell’amministrazione negli organi di governo, il trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante.
588. Nel caso di
mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui al comma 587, è vietata
l’erogazione di somme a qualsivoglia titolo da parte dell’amministrazione
interessata a favore del consorzio o della società, o a favore dei propri
rappresentanti negli organi di governo degli stessi.
589. Nel caso di inosservanza delle
disposizioni di cui ai commi 587 e 588 una cifra pari alle spese da ciascuna
amministrazione sostenuta nell’anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo
trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno.
590. Le disposizioni di cui ai commi 587,
588 e 589 costituiscono per le regioni principio fondamentale di coordinamento
della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto
di stabilità e crescita dell’Unione europea.
591. I dati raccolti ai sensi del comma 587
sono pubblici, e sono esposti nel sito web del Dipartimento della funzione
pubblica. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione riferisce annualmente alle Camere.
592. All’articolo 43, comma 1, lettera b),
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "legge 28 febbraio
1986, n. 41" sono aggiunte le seguenti: "; gli effetti si estendono
anche alle eventuali partite debitorie pregresse a carico dell’Ente definite
alla data di entrata in vigore della presente legge".
593. Fermo restando quanto previsto al
comma 466, per gli amministratori delle società partecipate direttamente o
indirettamente dallo Stato, la retribuzione dei dirigenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001,
dei consulenti, dei membri di commissioni e di collegi e dei titolari di
qualsivoglia incarico corrisposto dallo Stato, da enti pubblici o da società a
prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa, non può superare
quella del primo presidente della Corte di cassazione. Nessun atto comportante
spesa ai sensi del precedente periodo può ricevere attuazione, se non sia stato
previamente reso noto, con l’indicazione nominativa dei destinatari e
dell’ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web
dell’amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e
al Parlamento. In caso di violazione, l’amministratore che abbia disposto il
pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso in solido, a
titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l’ammontare eccedente
la cifra consentita.
594. Fatti salvi gli uffici di
rappresentanza delle regioni presso gli organi dell’Unione europea, non possono
essere coperte con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte
dello Stato le spese sostenute dalle regioni per l’acquisto o la gestione di
sedi di rappresentanza in Paesi esteri, o per la istituzione di uffici o di
strutture comunque denominate per la promozione economica, commerciale,
turistica.
595. Qualora le regioni sostengano spese
ricadenti nelle fattispecie di cui al comma precedente, una cifra pari alle
spese da ciascuna regione sostenute nell’anno viene detratta dai fondi a
qualsiasi titolo complessivamente trasferiti a quella regione dallo Stato nel
medesimo anno.
596. Le disposizioni di cui ai commi 594 e
595 costituiscono principio fondamentale di coordinamento della finanza
pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e
crescita dell’Unione europea.
597. Fatti salvi gli uffici di
rappresentanza delle associazioni nazionali degli enti locali presso gli organi
dell’Unione europea, non è consentito a comuni e province, anche in forma
associata, acquistare o gestire sedi di rappresentanza in Paesi esteri, o
l’istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la promozione
economica, commerciale, turistica.
598. È fatto altresì divieto a comuni e
province di coprire, con fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da
parte dello Stato, le spese sostenute, anche in forma associata, nell’ambito
delle fattispecie di cui al comma 596.
599. Qualora gli enti locali sostengano,
anche in forma associata, spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma
596, una cifra pari alle spese da ciascun ente sostenute nell’anno viene detratta
dai fondi a qualsiasi titolo complessivamente trasferiti a quell’ente dallo
Stato nel medesimo anno.
600. All’articolo 1, comma 213-bis della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 dopo le parole: "dell’Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS)" sono inserite le seguenti: ",
dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello
spettacolo (ENPALS), dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA)".
601. A decorrere dall’anno 2007, al fine di
aumentare l’efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore
delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione, in apposita unità previsionale di base, i seguenti
fondi: "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni
scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo
indeterminato e determinato" e "Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche". Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti
dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione "Strutture
scolastiche" e "Interventi integrativi disabili", nonché gli
stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità "Programmazione
ministeriale e gestione ministeriale del bilancio" destinati ad integrare
i fondi stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono
stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni
scolastiche delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la
completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni
scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei
predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica
attività di monitoraggio.
602. Le disponibilità iscritte nel fondo di
cui alla legge 18
dicembre 1997, n. 440, non utilizzate
nel corso dell’anno di competenza, sono utilizzate nell’esercizio successivo.
La quota del predetto fondo non ripartita nell’anno 2006 è assegnata nell’anno
2007, alle istituzioni scolastiche autonome, per il miglioramento dell’offerta
formativa e per la formazione del personale, sulla base di quanto previsto dalla
direttiva del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
n. 33 del 3 aprile 2006.
603. Tutti i collegi universitari gestiti
da fondazioni, enti morali, nonché enti ecclesiastici che abbiano le finalità
di cui all’articolo 1, comma 4, primo periodo della legge 14 novembre 2000, n. 338,
ed iscritti ai registri delle prefetture, sono equiparati ai collegi
universitari legalmente riconosciuti.
604. Ai collegi universitari di cui al
comma 603 è applicata l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista
dall’articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.
605. Per meglio qualificare il ruolo e
l’attività dell’amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti,
anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della
spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell’istruzione, con
uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati
interventi concernenti:
a)
nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall’anno
scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle
classi al fine di valorizzare la responsabilità dell’amministrazione e delle istituzioni
scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili,
articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà
territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto
alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e
parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). L’adozione di interventi
finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici
attraverso la flessibilità e l’individualizzazione della didattica, anche al
fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;
b)
il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall’articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
con l’individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze
rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici
regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso
certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;
c)
la definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di
personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d’intesa
con il Ministero dell’economia e delle finanze e con la Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, circa la
concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di
dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la
ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti
scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l’età media del personale
docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20.000
unità. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera
sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni
di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Contestualmente all’applicazione del piano triennale, il Ministro della
pubblica istruzione realizza un’attività di monitoraggio sui cui risultati,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare
nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli
attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al
fine della gestione della fase transitoria, l’opportunità di procedere a
eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie
permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno
2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad
esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da
effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di
abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i
docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i
corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del
2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all’insegnamento secondario
(SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico
(COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e
il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si
intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione (CNPI), è successivamente disciplinata la valutazione dei
titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini
della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione
alla predisposizione del piano per l’assunzione a tempo indeterminato per il
personale docente previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal
1º settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della
tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n.
97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno
2004, n. 143. È fatta salva la valutazione in
misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti
in possesso dell’abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data
di scadenza dei termini per l’inclusione nelle graduatorie permanenti per il
biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento
che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio
1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi
compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il
diritto all’iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di
strumento musicale nella scuola media previsto dall’articolo 1, comma 2-bis,
del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto
2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le
assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti della medesima classe
di concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici
2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al
comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle
prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre
2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla
quale siano stati ammessi per effetto dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento
e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti
previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che
abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite
con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 100 del 20 dicembre
2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006,
che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti
dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive
graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti
candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e
sono ammessi a completare l’iter concorsuale sostenendo gli esami finali
previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli
ultimi graduati. L’onere relativo al corso di formazione previsto dal
precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
sono conferite secondo l’ordine di indizione delle medesime procedure
concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002
sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato
nell’ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il
successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno
di incarico di presidenza;
d)
l’attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di attività di
monitoraggio a sostegno delle competenze dell’autonomia scolastica
relativamente alle supplenze brevi, con l’obiettivo di ricondurre gli
scostamenti più significativi delle assenze ai valori medi nazionali;
e)
ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
l’adozione di un piano biennale di formazione per i docenti della scuola
primaria, da realizzare negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009,
finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per l’insegnamento
della lingua inglese. A tale fine, per un rapido conseguimento dell’obiettivo,
sono attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti
intensivi in presenza;
f)
il miglioramento dell’efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti
dell’istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere
dall’anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni,
secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione
e di funzionale collegamento con il territorio.
606. Il decreto concernente la materia di
cui alla lettera a) del comma 605 è adottato di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera b) del
comma 605 è adottato d’intesa con il Ministro della salute. Il decreto
concernente la materia di cui alla lettera c) del comma 605 è adottato di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.
607. La tabella di valutazione dei titoli
allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e
successive modificazioni, è ridefinita con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il CNPI. Il decreto è adottato, a decorrere dal biennio
2007/2008-2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali delle
graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni. Sono
fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già
riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio
2005/2006-2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni
riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto C.11) della predetta
tabella, e successive modificazioni. Ai fini di quanto previsto dal precedente
periodo, con il decreto di cui al presente comma sono definiti criteri e
requisiti per l’accreditamento delle strutture formative e dei corsi.
608. Ai fini di quanto previsto dall’articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione
predispone, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, un piano
organico di mobilità, relativamente al personale docente permanentemente
inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Tale piano, da
definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto prioritariamente dei posti
vacanti, presso gli uffici dell’amministrazione scolastica, nonché presso le
amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le
professionalità del predetto personale. In connessione con la realizzazione del
piano, il termine fissato dalle disposizioni di cui al citato articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
è prorogato di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008.
609. Il Ministro della pubblica istruzione
predispone uno specifico piano di riconversione professionale del personale
docente in soprannumero sull’organico provinciale, finalizzato all’assorbimento
del medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti
interessati, è finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie
affini e dei posti di laboratorio compatibili con l’esperienza professionale
maturata, nonché all’acquisizione del titolo di specializzazione per
l’insegnamento sui posti di sostegno. L’assorbimento del personale di cui al
presente comma trova completa attuazione entro l’anno scolastico 2007/2008.
610. Allo scopo di sostenere l’autonomia
delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell’Unione europea ed i
processi di innovazione e di ricerca educativa delle medesime istituzioni,
nonché per favorirne l’interazione con il territorio, è istituita, presso il
Ministero della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
la "Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica", di
seguito denominata "Agenzia", avente sede a Firenze, articolata,
anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli uffici scolastici
regionali ed in raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni:
a)
ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;
b)
formazione e aggiornamento del personale della scuola;
c)
attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e
sperimentazione;
d)
partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;
e)
collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia
di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
f)
collaborazione con le regioni e gli enti locali.
611. L’organizzazione dell’Agenzia, con
articolazione centrale e periferica, è definita con regolamento adottato ai
sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
L’Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli
Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall’Istituto nazionale di
documentazione per l’innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), che sono
contestualmente soppressi. Al fine di assicurare l’avvio delle attività
dell’Agenzia, e in attesa della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari. Con il
regolamento di cui al presente comma è individuata la dotazione organica del
personale dell’Agenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite
complessivo del 50 per cento dei contingenti di personale già previsti per
l’INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima attuazione, per il periodo
contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico ed economico in
godimento. Il predetto regolamento disciplina, altresì, le modalità di
stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti
anche a titolo precario, purché costituite mediante procedure selettive di natura
concorsuale.
612. Al fine di potenziare la
qualificazione scientifica nonché l’autonomia amministrativa dell’Istituto
nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI), al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni, che non devono comportare oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato:
a)
le parole: "Comitato direttivo" sono sostituite, ovunque ricorrano,
dalle seguenti: "Comitato di indirizzo";
b)
l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Art.
4. – (Organi). – 1. Gli organi dell’Istituto sono:
a)
il Presidente;
b)
il Comitato di indirizzo;
c)
il Collegio dei revisori dei conti";
c)
all’articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con
adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di
valutazione in Italia ed all’estero. È nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
designazione del Ministro, tra una terna di nominativi proposti dal Comitato di
indirizzo dell’Istituto fra i propri componenti. L’incarico ha durata triennale
ed è rinnovabile, con le medesime modalità, per un ulteriore triennio";
d)
all’articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1.
Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da otto membri, nel
rispetto del principio di pari opportunità, dei quali non più di quattro
provenienti dal mondo della scuola. I componenti del Comitato sono scelti dal
Ministro tra esperti nei settori di competenza dell’Istituto, sulla base di una
indicazione di candidati effettuata da un’apposita commissione, previo avviso
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato all’acquisizione dei
curricula. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, è composta da
tre membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze
amministrative e scientifiche".
613. L’INVALSI, fermo restando quando
previsto dall’articolo 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale dell’area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005
ed il primo biennio economico 2002-2003, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e nel rispetto delle
prerogative del dirigente generale dell’ufficio scolastico regionale, sulla
base delle indicazioni del Ministro della pubblica istruzione, assume i
seguenti compiti:
a)
formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena attuazione
del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici;
b)
definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici;
c)
formula proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione;
d)
realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di
valutazione.
614. Le procedure concorsuali di
reclutamento del personale, di cui alla dotazione organica definita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286,
devono essere espletate entro sei mesi dalla indizione dei relativi bandi, con
conseguente assunzione con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi
vincitori.
615. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Presidente e i componenti del Comitato direttivo
dell’INVALSI cessano dall’incarico. In attesa della costituzione dei nuovi
organi, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari.
616. Il riscontro di regolarità
amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali è
effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell’economia e
delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli
ambiti territoriali scolastici. La minore spesa derivante dall’attuazione del
presente comma resta a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate.
617. I revisori dei conti, in
rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero
della pubblica istruzione, già nominati dal competente ufficio scolastico
regionale, sono confermati fino all’emanazione del decreto di nomina dei
rispettivi Ministeri e comunque non oltre l’entrata in vigore del provvedimento
di modifica al regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" di cui al
decreto del Ministero della pubblica istruzione 1º febbraio 2001, n. 44.
618. Con regolamento da emanare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sono definite le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei
dirigenti scolastici secondo i seguenti princìpi: cadenza triennale del
concorso su tutti i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di
dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente ed educativo delle
istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che abbia
maturato dopo la nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno
cinque anni; previsione di una preselezione mediante prove oggettive di
carattere culturale e professionale, in sostituzione dell’attuale preselezione
per titoli; svolgimento di una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti
coloro che superano la preselezione; effettuazione di una prova orale;
valutazione dei titoli; formulazione della graduatoria di merito; periodo di
formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei
posti messi a concorso, con conseguente soppressione dell’aliquota aggiuntiva
del 10 per cento. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento
previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso
incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo.
619. In attesa dell’emanazione del
regolamento di cui al comma 618 si procede alla nomina sui posti previsti dal
bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non
sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici
2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso, compresi i candidati
in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di
provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che abbiano
superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la
produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un
attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione
dell’esame finale previsto dal bando medesimo. Si procede, altresì, sui posti
vacanti e disponibili a livello regionale relativi al medesimo periodo, alla
nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame
propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano
partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi
ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di
formazione, indetto dall’amministrazione con le medesime modalità di cui sopra,
che si conclude nell’anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente
comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui
all’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
sono conferite secondo l’ordine della graduatoria di merito.
620. Dall’attuazione dei commi da 605 a 619
devono conseguire economie di spesa per un importo complessivo non inferiore a
euro 448,20 milioni per l’anno 2007, a euro 1.324,50 milioni per l’anno 2008 e
a euro 1.402,20 milioni a decorrere dall’anno 2009.
621. Al fine di garantire l’effettivo
conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui ai commi 483 e 620, in caso
di accertamento di minori economie, si provvede:
a)
relativamente al comma 483, alla riduzione delle dotazioni di bilancio,
relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate
ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli
importi indicati dal medesimo comma 483;
b)
relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del
Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle
competenze spettanti al personale della scuola e dell’amministrazione centrale
e periferica della pubblica istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza
degli importi indicati dal medesimo comma 620.
622. L’istruzione impartita per almeno
dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un
titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica
professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.
L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici
anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
L’adempimento dell’obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito
il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l’acquisizione dei saperi e
delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli
istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito
regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai
predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della pubblica
istruzione e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva
l’autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e
contrastare la dispersione e di favorire il successo nell’assolvimento
dell’obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla
realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un
apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi
statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
L’innalzamento dell’obbligo di istruzione decorre dall’anno scolastico
2007/2008.
623. Nella provincia autonoma di Bolzano,
considerato il suo particolare sistema della formazione professionale, l’ultimo
anno dell’obbligo scolastico di cui al precedente comma può essere speso anche
nelle scuole professionali provinciali in abbinamento con adeguate forme di
apprendistato.
624. Fino alla messa a regime di quanto
previsto dal comma 622, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Restano, pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente
alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una quota non
superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi
compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali
percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali
definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di
concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa
con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
625. Per
l’attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all’articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23,
è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2007 e di 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse
assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è destinato al
completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma
degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali. Per le finalità
di cui al precedente periodo, lo Stato, la regione e l’ente locale interessato
concorrono, nell’ambito dei piani di cui all’articolo 4 della medesima legge n. 23 del 1996,
in parti uguali per l’ammontare come sopra determinato, ai fini del
finanziamento dei singoli interventi. Per il completamento delle opere di messa
in sicurezza e di adeguamento a norma, le regioni possono fissare un nuovo
termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009,
decorrente dalla data di sottoscrizione dell’accordo denominato "patto per
la sicurezza" tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti
locali della medesima regione.
626. Nella logica degli interventi per il
miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e
successive modificazioni, il consiglio di indirizzo e di vigilanza
dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) definisce, in via sperimentale per il triennio 2007-2009, d’intesa con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della
pubblica istruzione e con gli enti locali competenti, indirizzi programmatici
per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione
secondaria di primo grado e superiore per l’abbattimento delle barriere
architettoniche o l’adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in
tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il consiglio di indirizzo e di vigilanza
dell’INAIL determina altresì l’entità delle risorse da destinare annualmente
alle finalità di cui al presente comma, utilizzando a tale fine anche le
risorse che si rendessero disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione
dell’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000.
Sulla base degli indirizzi definiti, il consiglio di amministrazione dell’INAIL
definisce i criteri e le modalità per l’approvazione dei singoli progetti e
provvede all’approvazione dei finanziamenti dei singoli progetti.
627. Al fine di favorire ampliamenti
dell’offerta formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature
scolastiche, anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli
alunni, dei loro genitori e, più in generale, della popolazione giovanile e
degli adulti, il Ministro della pubblica istruzione definisce, secondo quanto
previsto dall’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, criteri e
parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative risorse alle
istituzioni scolastiche.
628. La gratuità parziale dei libri di
testo di cui all’articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell’istruzione secondaria
superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si applica anche
per il primo e per il secondo anno dell’istruzione secondaria superiore e si
applica, altresì, limitatamente all’individuazione dei criteri per la
determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli
anni successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le
associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli
studenti e ai loro genitori.
629. Le amministrazioni interessate
possono, a fronte di particolari esigenze, disporre che il beneficio previsto
dall’articolo 27, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998
sia utilizzato per l’assegnazione, anche in comodato, dei libri di testo agli
alunni, in possesso dei requisiti richiesti che adempiono l’obbligo scolastico.
630. Per fare fronte alla crescente domanda
di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, sono
attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta a
bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative
sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità,
rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età. I nuovi servizi
possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità per quelle modalità
che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola
dell’infanzia, per favorire un’effettiva continuità del percorso formativo
lungo l’asse cronologico 0-6 anni di età. Il Ministero della pubblica
istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un
progetto nazionale di innovazione ordinamentale ai sensi dell’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 marzo 1999, n. 275, e assicura specifici interventi
formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere
utilizzato nei nuovi servizi. A tale fine sono utilizzate annualmente le
risorse previste dall’articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
destinate al finanziamento dell’articolo 2, comma 1, lettera e), ultimo
periodo, della medesima legge. L’articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59,
è abrogato.
631. A decorrere dall’anno 2007, il sistema
dell’istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
è riorganizzato nel quadro del potenziamento dell’alta formazione professionale
e delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica, secondo le linee
guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo
economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
ai sensi del medesimo decreto legislativo.
632. Ferme restando le competenze delle
regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati
dall’Unione europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di
istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento
alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per
l’educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e
articolati in reti territoriali e ridenominati "Centri provinciali per
l’istruzione degli adulti". Ad essi è attribuita autonomia amministrativa,
organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico
distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede
di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie
scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità
complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si
provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
ai sensi del medesimo decreto legislativo.
633. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, è
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, da iscrivere nello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, con lo scopo di dotare le
scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al
migliore supporto delle attività didattiche.
634. Per gli interventi previsti dai commi
da 622 a 633, con esclusione del comma 625, è autorizzata la spesa di euro 220
milioni a decorrere dall’anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica
istruzione sono disposte, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, le variazioni di bilancio per l’assegnazione delle risorse agli
interventi previsti dai commi da 622 a 633.
635. Al fine di dare il necessario sostegno
alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell’ambito del sistema
nazionale di istruzione, a decorrere dall’anno 2007, gli stanziamenti, iscritti
nelle unità previsionali di base "Scuole non statali" dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati
complessivamente di 100 milioni di euro, da destinare prioritariamente alle
scuole dell’infanzia.
636. Il Ministro della pubblica istruzione
definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per
l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a
quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque
non siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In
tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità:
scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo
grado.
637. Il sistema
universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito
alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con
autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun
anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio
precedente, incrementato del 3 per cento. Il Ministro dell’università e della
ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario
programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle
università italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella
distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del sistema
universitario, garantendo l’equilibrata distribuzione delle opportunità
formative.
638. Il Consiglio nazionale delle ricerche,
l’Agenzia spaziale italiana, l’Istituto nazionale di fisica nucleare, l’Ente
per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, il Consorzio per l’area di
ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e l’Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno
finanziario complessivamente generato in ciascun anno non sia superiore al
fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del
4 per cento annuo.
639. Il fabbisogno di ciascuno degli enti
di ricerca di cui al comma 638 è determinato annualmente nella misura inferiore
tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell’anno precedente
incrementato del tasso di crescita previsto dal medesimo comma 638. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell’università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico,
possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun
ente di ricerca ai sensi del presente comma, previa compensazione con il
fabbisogno annuale degli altri enti di ricerca e comunque nei limiti del
fabbisogno complessivo programmato e possono essere altresì determinati i
pagamenti annuali che non concorrono al consolidamento del fabbisogno
programmato per ciascun ente di ricerca, derivanti da accordi di programma e
convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di
attuatori dei programmi ed attività per conto e nell’interesse dei Ministeri
che li finanziano.
640. Per il triennio 2007-2009 continua ad
applicarsi la disciplina di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 24
dicembre 2003, n. 350.
641. Per le finalità di cui al decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento,
la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla
ricerca scientifica e tecnologica, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro
per gli anni 2007, 2008 e 2009.
642. Il fabbisogno finanziario annuale
determinato per il sistema universitario statale dal comma 637 e per i
principali enti pubblici di ricerca dal comma 638 è incrementato degli oneri
contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze
arretrate.
643. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di
ricerca pubblici possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie
entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno
precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei
rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel
precedente anno.
644. Sono fatti salvi i princìpi di cui ai
commi 526 e 529.
645. Nell’anno 2007, gli enti di cui al
comma 643 possono avviare procedure concorsuali volte alla costituzione di
rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la cui costituzione effettiva non può
comunque intervenire in data antecedente al 1º gennaio 2008, fermi i limiti di
cui al medesimo comma 643 riferiti all’anno 2006.
646. Ai fini dell’applicazione dei commi
643 e 645, sono fatte salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso già pubblicati
ovvero a procedure già avviate alla data del 30 settembre 2006 e i rapporti di
lavoro costituiti all’esito dei medesimi sono computati ai fini
dell’applicazione dei predetti commi.
647. In attesa della riforma dello stato
giuridico dei ricercatori universitari, il Ministro dell’università e della
ricerca, con proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2007, sentiti il
Consiglio universitario nazionale (CUN) e la CRUI, disciplina le modalità di
svolgimento dei concorsi per ricercatore, banditi dalle università
successivamente alla data di emanazione del predetto decreto ministeriale, con
particolare riguardo alle modalità procedurali ed ai criteri di valutazione dei
titoli didattici e dell’attività di ricerca, garantendo celerità, trasparenza e
allineamento agli standard internazionali.
648. Al fine di consentire il reclutamento
straordinario di ricercatori, il decreto di cui al comma 647 definisce un
numero aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle università e da
coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008.
649. Per l’anno 2007, il personale in
servizio con contratto a tempo determinato presso gli enti e le istituzioni
pubbliche di ricerca, che risulti vincitore di concorso per l’assunzione con
contratto a tempo indeterminato, già espletato ovvero con procedure in corso
alla data del 30 settembre 2006, la cui assunzione risulti dal 2008 compatibile
con i limiti posti dal comma 523, può essere mantenuto in servizio a tempo
determinato per l’anno 2007, qualora i relativi oneri non siano posti a carico
dei bilanci di funzionamento o del Fondo di finanziamento ordinario degli enti
stessi.
650. All’onere derivante dal comma 648 si
provvede nel limite di 20 milioni di euro per l’anno 2007, di 40 milioni di
euro per l’anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
651. Fermo quanto previsto dai commi 643,
644 e 645, entro il 30 aprile 2007 il Ministro dell’università e della ricerca,
sentiti i presidenti degli enti interessati, bandisce un piano straordinario di
assunzioni di ricercatori nell’ambito degli enti pubblici di ricerca vigilati
dal Ministero dell’università e della ricerca, definendone il numero
complessivo e le modalità procedimentali con particolare riferimento ai criteri
di valutazione dei pregressi rapporti di lavoro, dei titoli scientifici e
dell’attività di ricerca svolta.
652. Per l’attuazione del piano di cui al
comma 651, è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l’anno 2007 e di
30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008.
653. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso,
è fatto divieto alle università statali e non statali, autorizzate a rilasciare
titoli accademici aventi valore legale, di istituire e attivare facoltà o corsi
di studio in comuni diversi da quello ove l’ateneo ha la sede legale e
amministrativa, salvo che si tratti di comune confinante o di razionalizzazione
dell’offerta didattica mediante accorpamento di sedi decentrate già esistenti
nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, o
di istituzione di centri di ricerca funzionali alle attività produttive della
regione.
654. In favore della "Fondazione
Collegio europeo" di Parma è autorizzata per ciascuno degli anni
2007-2008, la somma di 500.000 euro da destinare al funzionamento.
655. Ai fini della tutela dell’unità
economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 656
a 672, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione.
656. A decorrere dall’anno 2007, è avviata
una sperimentazione, con le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano indicate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere,
quale base di riferimento per il patto di stabilità interno, il saldo
finanziario. I criteri di definizione del saldo e le modalità di
sperimentazione sono definiti con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
locali, sentita la predetta Conferenza.
657. In attesa dei risultati della
sperimentazione di cui al comma 656, per il triennio 2007-2009, il complesso
delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai
sensi del comma 658, non può essere superiore, per l’anno 2007, al
corrispondente complesso di spese finali dell’anno 2005 diminuito dell’1,8 per
cento e, per gli anni 2008 e 2009, non può essere superiore al complesso delle
corrispondenti spese finali dell’anno precedente, calcolato assumendo il pieno
rispetto del patto di stabilità interno, aumentato, rispettivamente, del 2,5
per cento e del 2,4 per cento.
658. Il complesso delle spese finali è
determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto
delle:
a)
spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;
b)
spese per la concessione di crediti.
659. Le spese finali sono determinate sia
in termini di competenza sia in termini di cassa.
660. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministro dell’economia e
delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale,
nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza
pubblica per il periodo 2007-2009; a tale fine, entro il 31 gennaio di ciascun
anno, il presidente dell’ente trasmette la proposta di accordo al Ministro
dell’economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni
stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei
rispettivi territori provvedono alle finalità di cui ai commi da 676 a 695 le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di
autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e
province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si
applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni
previste per gli altri enti locali dai commi da 676 a 695.
661. Le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della
finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 660, anche con misure
finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, in misura
proporzionale all’incidenza della finanza di ciascuna regione a statuto
speciale o provincia autonoma sulla finanza regionale e locale complessiva,
anche mediante l’assunzione dell’esercizio di funzioni statali, attraverso
l’emanazione, entro il 31 marzo 2007 e con le modalità stabilite dai rispettivi
statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione
precisano le modalità e l’entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da
ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.
662. Sulla base degli esiti della
sperimentazione di cui al comma 656, le norme di attuazione devono altresì
prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra
le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra
finanziaria dello Stato e l’ordinamento della finanza regionale previsto da
ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, nonché le
modalità per il versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive e
dell’addizionale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
663. Resta ferma la facoltà delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto
di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali,
nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale.
664. Ai fini del rispetto del principio del
coordinamento della finanza pubblica, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano autorizzano le proprie strutture sanitarie alla contrazione
di mutui e al ricorso ad altre forme di indebitamento, secondo quanto stabilito
dall’articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino
ad un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi, non
superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti di tali strutture. Le
regioni e le province autonome sono tenute ad adeguare i rispettivi
ordinamenti; è fatta comunque salva la facoltà di prevedere un limite inferiore
all’indebitamento.
665. Sulla base degli esiti della
sperimentazione di cui al comma 656, si procede, anche nei confronti di una
sola o più regioni o province autonome, a ridefinire legislativamente le regole
del patto di stabilità interno e l’anno di prima applicazione delle regole. Le
nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza e
di cassa. Il saldo di competenza è calcolato quale somma algebrica degli
importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte
corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto
capitale.
666. Per il monitoraggio degli adempimenti
relativi al patto di stabilità interno, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro
trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web
appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito
"www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti sia
la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le
modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
667. Ai fini della verifica del rispetto
degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia
autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo
dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una
certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente e dal
responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità
definite dal decreto di cui al comma 666.
668. Ai fini della verifica del rispetto
degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale
e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di
attuazione statutaria emanate in relazione a quanto stabilito nel comma 662.
Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede
secondo quanto disposto dall’accordo concluso ai sensi del comma 660.
669. In caso di mancato rispetto del patto
di stabilità interno relativo agli anni 2007-2009, accertato con le procedure
di cui ai commi 667 e 668, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida la regione
o provincia autonoma ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio
dell’anno successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere
comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità
definite dal decreto di cui al comma 666. Qualora l’ente non adempia, il
presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, adotta entro il 30
giugno i necessari provvedimenti che devono essere comunicati, entro la
medesima data, con le stesse modalità. Allo scopo di assicurare al contribuente
l’informazione necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari,
il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al
comma 666 degli elenchi contenenti le regioni e le province autonome che non
hanno rispettato il patto di stabilità interno, di quelle che hanno adottato
opportuni provvedimenti e di quelle per le quali i commissari ad acta non hanno
inviato la prescritta comunicazione.
670. Decorso
inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal comma 669, nella regione o nella
provincia autonoma interessata, con riferimento all’anno in corso, si applica
automaticamente:
a)
l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui all’articolo 17 del
decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, nella misura di euro 0,0258, con
efficacia dal 15 luglio;
b)
la tassa automobilistica, di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, con l’aumento di 5 punti percentuali delle tariffe
vigenti.
671. Nelle regioni e nelle province
autonome in cui l’imposta regionale sulla benzina è già in vigore nella misura
massima prevista dalla legge si applica l’ulteriore aumento di euro 0,0129.
672. Scaduto il termine del 30 giugno i
provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di
cui ai commi 670 e 671.
673. L’ultimo periodo del comma 1
dell’articolo 34-quinquies del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è soppresso.
674. Il primo periodo del comma 323
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è soppresso.
675. All’articolo 6 del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, è aggiunto il seguente comma:
"1-bis.
Le aliquote e le compartecipazioni definitive di cui all’articolo 5, comma 3,
sono rideterminate, a decorrere dal 1º gennaio del secondo anno successivo
all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi alle
funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui al comma 1".
676. Ai fini della tutela dell’unità
economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi da 677 a 695, che costituiscono princìpi fondamentali del coordinamento
della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo
comma, della Costituzione.
677. La manovra finanziaria è fissata in
termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
678. Per la determinazione del proprio
obiettivo specifico di miglioramento del saldo, gli enti di cui al comma 676
devono seguire la seguente procedura:
a)
calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come
definiti al comma 680 e risultanti dai propri conti consuntivi, ed applicare ad
essa, solo se negativa, i seguenti coefficienti:
1)
province: 0,400 per l’anno 2007, 0,210 per l’anno 2008 e 0,117 per l’anno 2009;
2)
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,330 per l’anno 2007, 0,205
per l’anno 2008 e 0,155 per l’anno 2009;
b)
calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in termini di cassa
in ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, come risultante dai propri conti
consuntivi, ed applicare ad essa i seguenti coefficienti:
1)
province: 0,041 per l’anno 2007, 0,022 per l’anno 2008 e 0,012 per l’anno 2009;
2)
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,029 per l’anno 2007, 0,017
per l’anno 2008 e 0,013 per l’anno 2009;
c)
determinare l’importo annuo della manovra mediante la somma degli importi,
considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e b). Gli enti che
presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 dei saldi di
cassa determinano l’importo del concorso alla manovra applicando solo i
coefficienti relativi alla spesa di cui alla lettera b).
679. Nel caso in cui l’incidenza
percentuale dell’importo di cui al comma 678, lettera c), sull’importo della
media triennale 2003-2005 delle spese finali al netto delle concessioni di
crediti risulti, per i comuni di cui al comma 676, superiore all’8 per cento,
il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno
l’importo corrispondente all’8 per cento della suddetta media triennale.
680. Il saldo finanziario è calcolato in
termini di cassa quale differenza tra entrate finali, correnti e in conto
capitale, e spese finali, correnti e in conto capitale, quali risultano dai
conti consuntivi. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione
di crediti.
681. Per il rispetto degli obiettivi del
patto di stabilità interno, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 gli enti
devono conseguire un saldo finanziario, sia in termini di competenza sia in
termini di cassa, pari a quello medio del triennio 2003-2005 migliorato della
misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero del
comma 679. Le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi 142, 143 e
144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.
682. Ai fini dei saldi utili per il
rispetto del patto di stabilità interno i trasferimenti statali sono
conteggiati, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo
comunicata dall’amministrazione statale interessata.
683. Ai fini del comma 686, il saldo
finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del
triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per
quella di cassa, quale differenza tra le entrate finali e le spese finali al
netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti dalla concessione di crediti. Nel saldo finanziario non sono
considerate le entrate in conto capitale riscosse nel triennio 2003-2005,
derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate,
nel medesimo triennio, all’estinzione anticipata di prestiti. Per i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti nel saldo finanziario non sono
considerate le spese in conto capitale e di parte corrente, autorizzate dal
Ministero, necessarie per l’attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi
incluse quelle relative al trasloco.
683-bis. Limitatamente all'anno
2007, nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilità
interno non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente
sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze
emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione
dello stato di emergenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono individuati le spese di cui al periodo precedente, i comuni interessati e
la misura riconosciuta a favore di ogni singolo comune entro l'importo
complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2007.
[Modificato dalla
legge 127 del 3 agosto 2007]
684. Il bilancio di previsione degli enti
locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno
deve essere approvato, a decorrere dall’anno 2007, iscrivendo le previsioni di
entrata e di uscita in termini di competenza in misura tale da consentire il
raggiungimento dell’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno
determinato per ciascun anno. Gli enti locali che hanno approvato il bilancio
di previsione in data anteriore a quella dell’entrata in vigore della presente
legge provvedono ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
685. Per il monitoraggio degli adempimenti
relativi al patto di stabilità interno, le province e i comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando
il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel
sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti
sia la gestione di competenza, secondo la definizione indicata al comma 683,
sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con
decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo
dell’obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678 e 679.
686. Ai fini della verifica del rispetto
degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al
comma 676 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo
dell’anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una
certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del
servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal
decreto di cui al comma 685.
687. Per gli enti istituiti nel periodo
2003-2005, si fa riferimento alla media degli anni, compresi nello stesso
periodo, per i quali sono disponibili i bilanci consuntivi; se si dispone del
bilancio di un solo anno, quest’ultimo costituisce la base annuale di calcolo
su cui applicare le regole del patto di stabilità interno. Gli enti istituiti
nel 2006 sono soggetti alle nuove regole del patto di stabilità interno
dall’anno 2009 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le
risultanze dell’esercizio 2007.
688. Gli enti locali commissariati ai sensi
dell’articolo 143 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti
alle regole del patto di stabilità interno dall’anno successivo a quello della
rielezione degli organi istituzionali.
689. Si intendono esclusi per gli anni 2006
e 2007 dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, gli enti
locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l’organo
consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
690. Le informazioni previste dai commi 685
e 686 sono messe a disposizione dell’UPI e dell’ANCI da parte del Ministero
dell’economia e delle finanze secondo modalità e con contenuti individuati
tramite apposite convenzioni.
691. In caso di mancato rispetto del patto
di stabilità interno, accertato con la procedura di cui al comma 686 del
presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti
locali ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell’anno
successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere
comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalità
definite dal decreto di cui al comma 685. Qualora i suddetti enti non
adempiano, il sindaco o il presidente della provincia, in qualità di commissari
ad acta, adottano entro il 30 giugno i necessari provvedimenti, che devono
essere comunicati, entro la medesima data, con le modalità indicate dal decreto
di cui al comma 685. Allo scopo di assicurare al contribuente l’informazione
necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato cura la pubblicazione sul sito informatico di cui al comma 685 degli
elenchi contenenti gli enti locali che non hanno rispettato il patto di
stabilità interno, di quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti nonché
di quelli per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta
comunicazione.
692. Decorso inutilmente il termine del 30
giugno previsto dal comma 691:
a)
nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in corso, i
contribuenti tenuti al versamento dell’addizionale comunale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche calcolano l’imposta maggiorando l’aliquota
vigente nei comuni stessi dello 0,3 per cento;
b)
nelle province interessate, con riferimento al periodo di imposta in corso,
l’imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti effettuati a decorrere
dal 1º luglio, è calcolata applicando un aumento del 5 per cento sulla tariffa
vigente nelle province stesse.
693. Scaduto il termine del 30 giugno i
provvedimenti del commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di
cui al comma 692.
694. I commi 23, 24, 25 e 26 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005,n. 266 successive modificazioni, sono
abrogati.
695. All’articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo le parole: "per il Consiglio superiore della magistratura," sono
inserite le seguenti: "per gli enti gestori delle aree naturali
protette,".
696. I trasferimenti erariali per l’anno
2007 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle
disposizioni recate dall’articolo 1, commi 153 e 154, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 .
697. Le disposizioni in materia di
compartecipazione provinciale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
confermate, da ultimo, per l’anno 2006, dall’articolo 1, comma 152, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 sono prorogate per l’anno 2007.
698. All’articolo 204, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
e successive modificazioni, le parole: "non supera il 12 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "non supera il 15 per cento". All’articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
alla lettera b), le parole: "non superiore al 16 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "non superiore al 15 per cento" e la
lettera c) è abrogata.
699. Al comma 3 dell’articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n.448 l
secondo periodo è soppresso con decorrenza dal 1º gennaio 2007.
700. Sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41
dell’articolo 4 della legge24 dicembre 2003, n. 350.
701. Il primo periodo del comma 150
dell’articolo 1 della legge 23dicembre 2005, n. 266
è sostituito dal seguente: "Continuano ad applicarsi le disposizioni
recate dall’articolo 1, commi 30, 32 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
702. In ragione del contributo apportato nel 2006 al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la ripartizione
dell’incremento del gettito compartecipato di cui al comma 191, sarà effettuata
nel 2008 esclusivamente a favore dei comuni che hanno rispettato nel 2006 il
patto di stabilità interno.
703. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009, a valere sul fondo ordinario di cui all’articolo 34, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti i seguenti interventi
di cui 37,5 milioni di euro destinati a compensare gli effetti sul fabbisogno e
sull’indebitamento netto derivanti dalle disposizioni recate dal comma 562 del
presente articolo:
a)
fino ad un importo complessivo di 55 milioni di euro, il contributo ordinario,
al lordo della detrazione derivante dall’attribuzione di una quota di
compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, è
incrementato in misura pari al 40 per cento per i comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente
ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva è superiore al 30
per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento
della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale e
socio-assistenziale;
b)
fino ad un importo complessivo di 71 milioni di euro, il contributo ordinario,
al lordo della detrazione derivante dall’attribuzione di una quota di
compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, è
incrementato in misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente di età
inferiore a cinque anni e la popolazione residente complessiva è superiore al 5
per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento
della maggiore assegnazione è finalizzato ad interventi di natura sociale;
c)
ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un ulteriore
contributo, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per le
medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale
ordinario per gli investimenti;
d)
alle comunità montane è attribuito un contributo complessivo di 20 milioni di
euro, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone
montane.
704. A decorrere dall’anno 2007 gli oneri
relativi alle commissioni straordinarie di cui all’articolo 144 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello
Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa presentazione
della relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli importi rimborsati a
spese di investimento.
705. In deroga alla normativa vigente, a
favore degli enti locali i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi
dell’articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, il Ministero dell’interno provvede, su richiesta della commissione
straordinaria, ad erogare in un’unica soluzione i trasferimenti erariali e la
quota di compartecipazione al gettito dell’IRPEF spettanti per l’intero
esercizio.
706. Per la copertura degli oneri di cui
all’articolo 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
707. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 a
favore degli enti locali che si trovano, alla data del 1º gennaio di ciascun
anno, nella condizione di cui all’articolo 143 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è corrisposto dal Ministero dell’interno un
contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche nella
misura massima annuale di 30 milioni di euro, ripartiti in base alla
popolazione residente come risultante al 31 dicembre del penultimo anno
precedente. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000
abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti.
708. Agli oneri derivanti dall’applicazione
dei commi da 704 a 707 si provvede a valere sul fondo ordinario di cui
all’articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504.
709. All’articolo 1, comma 494, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente:
"La ripartizione è effettuata per il 90 per cento in base alla popolazione
e per il 10 per cento in base al territorio, assicurando il 40 per cento del
fondo complessivo ai soli comuni confinanti con il territorio delle province
autonome di Trento e di Bolzano".
710. Ai fini dell’approvazione del bilancio
di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli
equilibri di bilancio sono confermate, per l’anno 2007, le disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26.
711. Al comma 3 dell’articolo 6 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, dopo le parole: "servizi non commerciali"
sono inserite le seguenti: ", per i quali è previsto il pagamento di una
tariffa da parte degli utenti,".
712. A decorrere dall’anno 2007, la
dichiarazione di cui all’articolo 2, comma 4, del regolamento recante
determinazione delle rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai
comuni, di cui al decreto del Ministro dell’interno 1º luglio 2002, n. 197,
attestante il minor gettito dell’imposta comunale sugli immobili derivante da
fabbricati del gruppo catastale D, deve essere inviata al Ministero
dell’interno entro il termine perentorio, a pena di decadenza, del 30 giugno
dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la minore entrata.
713. Per l’anno 2007 i proventi delle
concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere
utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di
spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento
esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.
714. All’articolo 242, comma 2, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente
l’individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi
controlli, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla fissazione
di nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti per il triennio
precedente".
715. Nei casi di scioglimento dei consigli comunali
e provinciali ai sensi dell’articolo 143 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli incarichi di cui all’articolo 110 del
medesimo testo unico nonché l’incarico di revisore dei conti e i rapporti di
consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa sono risolti di
diritto se non rinnovati entro quarantacinque giorni dall’insediamento della
commissione straordinaria per la gestione dell’ente.
716. Ai fini dell’invarianza delle
disposizioni recate dai commi da 703 a 707 sul fabbisogno e sull’indebitamento
netto delle pubbliche amministrazioni, il fondo per le aree sottoutilizzate, di
cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni, è ridotto di 195 milioni di euro per l’anno 2007,
di 130 milioni di euro per l’anno 2008 e di 65 milioni di euro per l’anno 2009.
717. Il comma 2-ter dell’articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:"2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con
esclusione di quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non
superiore al 50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti
dal bilancio dell’impresa stessa, sono concessi alle imprese editrici e alle
emittenti radiotelevisive, comunque costituite, che editino giornali quotidiani
o trasmettano programmi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle
regioni autonome Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a
condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali quotidiani o
che non possiedano altre emittenti radiotelevisive e possiedano i requisiti di
cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 2 del presente articolo.
Alle emittenti radiotelevisive di cui al periodo precedente i contributi sono
concessi nel limite complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009. A decorrere dal 1º gennaio 2002 i contributi di cui ai commi
8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio dell’impresa
stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani editi e diffusi
all’estero a condizione che le imprese editrici beneficiarie possiedano i
requisiti di cui alle lettere b), c), d) e g) del comma 2 del presente
articolo. Tali imprese devono allegare alla domanda i bilanci corredati da una
relazione di certificazione da parte di società abilitate secondo la normativa
dello Stato in cui ha sede l’impresa".
718. Fermo restando quanto disposto dagli
articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni, l’assunzione, da parte dell’amministratore
di un ente locale, della carica di componente degli organi di amministrazione
di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla
corresponsione di alcun emolumento a carico della società.
719. L’indennità di fine mandato prevista
dall’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4
aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una
durata superiore a trenta mesi.
720. All’articolo 13 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3, primo periodo, le parole "dodici mesi" sono sostituite
dalle seguenti "ventiquattro mesi";
b)
al comma 3, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "da
collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,
entro ulteriori diciotto mesi";
c)
al comma 4, secondo periodo, la parola: "perfezionate" è sostituita
dalla seguente: "bandite".
721. Ai fini del contenimento della spesa
pubblica, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate
ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli
apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione
dell’ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi
rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti
inutili, alla fusione delle società partecipate e al ridimensionamento delle
strutture organizzative.
722. La disposizione di cui al comma 721
costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai
fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita
dell’Unione europea.
723. I risparmi di spesa derivanti
dall’attuazione del comma 721 devono garantire un miglioramento dei saldi
finanziari dei bilanci regionali pari al 10 per cento rispetto ai saldi
dell’anno precedente.
724. Al fine di assicurare un controllo
indipendente e continuativo della qualità dell’azione di governo degli enti
locali, è istituita un’Unità per il monitoraggio con il compito di accertare la
ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento delle misure premiali previste
dalla normativa vigente e di provvedere alla verifica delle dimensioni
organizzative ottimali degli enti locali anche mediante la valutazione delle
loro attività, la misurazione dei livelli delle prestazioni e dei servizi resi
ai cittadini e l’apprezzamento dei risultati conseguiti, tenendo altresì conto
dei dati relativi al patto di stabilità interno. Con successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell’interno e con
il Ministro dell’economia e delle finanze e sentita la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono emanate le disposizioni relative alla composizione dell’Unità, alla sua
organizzazione ed al suo funzionamento. Al Ministro per gli affari regionali e
le autonomie locali sono attribuite le funzioni di vigilanza sull’Unità. Per il
funzionamento dell’Unità è istituito un fondo, nell’ambito del bilancio della
Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione finanziaria pari a 2
milioni di euro a decorrere dal 2007. Restano ferme le competenze istituzionali
della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.
725. Nelle società a totale partecipazione
di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al
presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere
superiore per il presidente all’80 per cento e per i componenti al 70 per cento
delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della
provincia ai sensi dell’articolo 82 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere
indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili ed in misura
ragionevole e proporzionata.
726. Nelle società a totale partecipazione
pubblica di una pluralità di enti locali, il compenso di cui al comma 725,
nella misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennità
spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di
partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra
le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.
727. Al Presidente e ai componenti del
consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti di cui all’articolo 84 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite.
728. Nelle società a partecipazione mista
di enti locali e altri soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi
725 e 726 possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti
diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni cinque
punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle
società in cui la partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per
cento del capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di
partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle società in cui la
partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale.
729. Il numero complessivo di componenti
del consiglio di amministrazione delle società partecipate totalmente anche in
via indiretta da enti locali, non può essere superiore a tre, ovvero a cinque
per le società con capitale, interamente versato, pari o superiore all’importo
che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di
concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle società miste il
numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione designati dai
soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente
designati dalle regioni non può essere superiore a cinque. Le società adeguano
i propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall’entrata
in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
730. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano adeguano ai princìpi di cui ai commi da 725 a 735 la
disciplina dei compensi degli amministratori delle società da esse partecipate,
e del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di dette
società. L’obbligo di cui al periodo che precede costituisce principio di
coordinamento della finanza pubblica.
731. Nell’articolo 82 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
al comma 1, dopo le parole: "consigli circoscrizionali" sono inserite
le seguenti: "dei soli comuni capoluogo di provincia";
b)
al comma 2, dopo la parola: "circoscrizionali" sono inserite le
seguenti: ", limitatamente ai comuni capoluogo di provincia,".
732. Nel comma 3 dell’articolo 234 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero:
"5.000" è sostituito dal seguente: "15.000".
733. Le disposizioni di cui ai commi da 725
a 730 non si applicano alle società quotate in borsa.
734. Non può essere nominato amministratore
di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale
pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi,
abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.
735. Gli incarichi di amministratore delle
società di cui ai commi da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi
compensi sono pubblicati nell’albo e nel sito informatico dei soci pubblici a
cura del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicità è soggetta ad
aggiornamento semestrale. La violazione dell’obbligo di pubblicazione è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal
prefetto nella cui circoscrizione ha sede la società. La stessa sanzione si
applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il
proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento
ovvero, per le indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni
dal percepimento.
736. Le norme del presente comma
costituiscono princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica
di cui agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della
Costituzione. Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di
strumenti derivati, da parte delle regioni e degli enti di cui al testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere improntate
alla riduzione del costo finale del debito e alla riduzione dell’esposizione ai
rischi di mercato. Gli enti possono concludere tali operazioni solo in
corrispondenza di passività effettivamente dovute, avendo riguardo al
contenimento dei rischi di credito assunti.
737. All’articolo 41 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis.
A partire dal 1º gennaio 2007, nel quadro di coordinamento della finanza
pubblica di cui all’articolo 119 della Costituzione, i contratti con cui le
regioni e gli enti di cui al testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, pongono in essere le operazioni di ammortamento del debito
con rimborso unico a scadenza e le operazioni in strumenti derivati devono
essere trasmessi, a cura degli enti contraenti, al Ministero dell’economia e
delle finanze – Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire
prima della sottoscrizione dei contratti medesimi, è elemento costitutivo
dell’efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del decreto di cui
al comma 1 del presente articolo, in materia di monitoraggio.
2-ter.
Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in violazione alla
vigente normativa, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l’adozione
dei provvedimenti di sua competenza".
738. Gli enti tenuti alle comunicazioni
previste dall’articolo 41 della legge n. 448 del 2001 conservano, per almeno
cinque anni, appositi elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le
operazioni finanziarie e di indebitamento effettuate ai sensi della normativa
sopra citata. L’organo di revisione dell’ente territoriale vigila sul corretto
e tempestivo adempimento da parte degli enti stessi.
739. Dal 1º gennaio 2007 alle operazioni di
indebitamento di cui al comma 17 dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, si aggiungono le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti
vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l’ente assume,
ancorché indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante la ristrutturazione
dei piani di ammortamento. Sono escluse le operazioni di tale natura per le
quali la delibera della Giunta regionale sia stata adottata prima del 4
settembre 2006, purchè completate entro e non oltre il 31 marzo 2007. .
740. Al comma 17, primo periodo,
dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono soppresse le parole:
"non collegati a un’attività patrimoniale preesistente".
741. All’articolo 255 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, il comma 10 è sostituito dal seguente:
"10.
Non compete all’organo straordinario di liquidazione l’amministrazione dei
residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, ai mutui
passivi già attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative
spese, nonché l’amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della
delegazione di pagamento di cui all’articolo 206".
742. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti
dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c),
della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
come da ultimo modificato dal comma 746, è stabilito per l’anno 2007:
a)
in 469,16 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori,
nonché in favore dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS);
b)
in 115,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione
esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
743. Conseguentemente a quanto previsto dal
comma 742, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per
l’anno 2007 in 16.650,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 742,
lettera a), e in 4.114,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 742,
lettera b).
744. Gli importi complessivi di cui ai
commi 742 e 743 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento
di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma
742, lettera a), della somma di 945,10 milioni di euro attribuita alla gestione
per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell’integrale
assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché al netto delle
somme di 2,50 milioni di euro e di 57,94 milioni di euro di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS.
745. All’articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, le parole da: "secondo i seguenti criteri" fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: "secondo il criterio del rapporto
tra contribuzione e prestazioni con l’applicazione di aliquote contributive non
inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei
regimi interessati".
746. All’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, il quinto periodo è sostituito dal seguente:
"Sono altresì escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle
gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre
1996, n. 663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere dall’anno
1997, in misura proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti
stabiliti annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 37, comma
5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e annualmente
adeguato secondo i medesimi criteri".
747. Al fine di pervenire alla sistemazione
del debito di Poste italiane Spa verso la tesoreria statale per sovvenzioni
ricevute per pagamenti di pensioni effettuati fino alla fine dell’anno 2000, le
anticipazioni di tesoreria ricevute da Poste italiane Spa, ai sensi dell’articolo
16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, per il pagamento delle pensioni a carico
dell’INPS fino alla predetta data si intendono concesse direttamente all’INPS
e, conseguentemente, sono apportate le necessarie variazioni nelle
scritturazioni del conto del patrimonio dello Stato.
748. Ai fini della copertura dei maggiori
oneri a carico della gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e
indennità agli invalidi civili, ciechi e sordi di cui all’articolo 130 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 534 milioni di euro per
l’esercizio 2005 e in 400 milioni di euro per l’anno 2006:
a)
per l’anno 2005, sono utilizzate le somme che risultano, sulla base del
bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2005, trasferite alla gestione di cui
all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in
eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un
ammontare complessivo pari a 534 milioni di euro;
b)
per l’anno 2006, sono utilizzate le seguenti risorse:
1)
le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno
2005, trasferite alla gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per
prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 87,48
milioni di euro;
2)
le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come
risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2005 del medesimo Istituto, per un
ammontare complessivo di 312,52 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i
rispettivi scopi.
749. All’articolo 23 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a)
le parole: "1º gennaio 2008" e "31 dicembre 2007", ovunque
ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, sono sostituite rispettivamente
dalle seguenti: "1º gennaio 2007" e "31 dicembre 2006";
b)
al comma 5:
1)
nel primo periodo, la parola: "erogate" è soppressa;
2)
nel secondo periodo, le parole: "alle prestazioni maturate" sono
sostituite dalle seguenti: "ai montanti delle prestazioni
accumulate";
c)
al comma 7, nelle lettere b) e c), le parole: "alle prestazioni
pensionistiche maturate" sono sostituite dalle seguenti: "ai montanti
delle prestazioni";
d)
al comma 3, le parole da: "Entro il 31 dicembre" fino a:
"lettera b), n. 1):" sono sostituite dalle seguenti: "Per
ricevere nuove adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite
conferimento del TFR:";
e)
al comma 3, lettera b), n. 1), dopo le parole: "alla costituzione"
sono inserite le seguenti: ", entro il 31 marzo 2007,";
f)
il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
"3-bis.
Per le forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le
disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di responsabile della
forma pensionistica e dell’organismo di sorveglianza si applicano a decorrere
dal 1º luglio 2007.";
g)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4.
A decorrere dal 1º gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che
hanno provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2), del comma
3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le istruzioni impartite dalla
stessa, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento
tramite conferimento del TFR. Relativamente a tali adesioni, le forme
pensionistiche complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da
parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai sensi
dell’articolo 19, comma 2, lettera b), l’autorizzazione o l’approvazione in
ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano altresì provveduto, per quanto di
competenza, agli ulteriori adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. 1),
ricevono, a decorrere dal 1º luglio 2007, il versamento del TFR e dei contributi
eventualmente previsti, anche con riferimento al periodo compreso tra il 1º
gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. Con riguardo ai lavoratori di cui
all’articolo 8, comma 7, lettera c), n. 1), il predetto differimento si applica
relativamente al versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica
complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la predetta
autorizzazione o approvazione, all’aderente è consentito trasferire l’intera
posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare,
anche in mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui
all’articolo 14, comma 6".
750. Per le disposizioni di cui al comma
749 sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle
norme di attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione.
751. All’articolo 1, comma 3, lettera c),
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: "Commissione
di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari" sono sostituite
dalle seguenti: "Commissione di vigilanza sui fondi pensione".
752. Restano validi gli atti ed i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279.
753. All’articolo 23 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, dopo il comma
4, è inserito il seguente:
"4-bis.
Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, possono ricevere nuove adesioni anche con
riferimento al finanziamento tramite conferimento del TFR a far data dal 1º
gennaio 2007. Tali forme, ai fini del conferimento del TFR, devono adeguarsi,
in conformità delle disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 20, comma
2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio 2007".
754. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono disciplinate le modalità di regolazione di debito e credito delle imprese
nei confronti dell’INPS, relativi agli sgravi contributivi di cui ai decreti
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 agosto 1994 e 24 dicembre
1997, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 20 agosto
1994 e n. 57 del 10 marzo 1998. Nelle more dell’emanazione del decreto sono
sospese le procedure esecutive e le imprese stesse non sono considerate morose
ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
755. Con effetto dal 1º gennaio 2007, è
istituito il "Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile",
le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della ripartizione, ed
è gestito, per conto dello Stato, dall’INPS su un apposito conto corrente
aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai
lavoratori dipendenti del settore privato l’erogazione dei trattamenti di fine
rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, per la quota
corrispondente ai versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal
codice civile medesimo.
756. Con effetto sui periodi di paga
decorrenti dal 1º gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al
comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui
all’articolo 2120
del codice civile, al netto del contributo di cui all’articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297,
maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Il
predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui
al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757.
Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che
abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del
trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene
effettuata, sulla base di un’unica domanda, presentata dal lavoratore al
proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui
al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, limitatamente alla quota
corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte
rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui al presente
comma si applicano le disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei
contributi previdenziali obbligatori, con esclusione di qualsiasi forma di
agevolazione contributiva.
757. Le modalità di attuazione delle
disposizioni dei commi 755 e 756 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
758. Le risorse del Fondo di cui al comma
755, al netto delle prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori oneri
derivanti dall’esonero dal versamento del contributo di cui all’articolo 10,
comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal
comma 764, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni alle forme
pensionistiche complementari derivanti dall’applicazione della presente
disposizione, nonché dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo sostituito dal comma 766,
nonché degli oneri di cui al comma 765, sono destinate, nei limiti degli
importi di cui all’elenco 1 annesso alla presente legge, al finanziamento dei
relativi interventi, e in ogni caso nei limiti delle risorse accertate con il
procedimento di cui al comma 759.
759. Con il procedimento di cui
all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
sono trimestralmente accertate le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto
delle prestazioni e degli oneri di cui al comma 758.
760. Entro il 30 settembre di ogni anno, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, presenta al Parlamento una relazione contenente
i dati relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche
complementari di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, quantificando altresì le adesioni alle forme pensionistiche complementari
derivanti dall’applicazione dei commi 749 e seguenti del presente articolo,
specificando dettagliatamente la consistenza finanziaria e le modalità di
utilizzo del Fondo di cui al comma 755. Nella prima relazione il Ministro
riferisce altresì sulle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la
costituzione di una eventuale apposita gestione INPS, alimentata con il TFR,
dei trattamenti aggiuntivi a quelli della pensione obbligatoria definendo un
apposito Fondo di riserva.
761. Lo schema di ripartizione delle
risorse del Fondo di cui al comma 755 e la relativa assegnazione ai singoli
interventi di cui all’elenco 1 annesso alla presente legge è altresì trasmesso
alle Camere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario, che sono resi entro trenta giorni.
762. Gli stanziamenti relativi agli
interventi di cui al comma 758, nei limiti degli importi di cui all’elenco 1
annesso alla presente legge, sono accantonati e possono essere utilizzati per
gli importi accertati ai sensi del comma 759, con appositi decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, subordinatamente alla decisione delle autorità statistiche
comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo di cui al comma 755 e
alla conseguente compatibilità degli effetti complessivi del comma 758 con gli
impegni comunitari assunti in sede di valutazione del programma di stabilità
dell’Italia.
763. All’articolo 3, comma 12, della legge
8 agosto 1995, n. 335, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai
seguenti: "Nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996,
n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive
dell’assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l’equilibrio
di bilancio in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del
suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, la stabilità delle gestioni
previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco
temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto
articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla
base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché
dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle risultanze e
in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono
adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia
dell’equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del
pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione
delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto
dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni. Qualora le esigenze di
riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito l’ente interessato e la
valutazione del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, possono essere
adottate le misure di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509". Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in
materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati
dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente
legge.
764. All’articolo 10 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1.
Dal reddito d’impresa è deducibile un importo pari al 4 per cento
dell’ammontare del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche
complementari e al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice
civile; per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6 per
cento.
2.
Il datore di lavoro è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di
garanzia previsto dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e
successive modificazioni, nella stessa percentuale di TFR maturando conferito
alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per l’erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di
cui all’articolo 2120 del codice civile.
3.
Un’ulteriore compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al
conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari e al Fondo per
l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di
fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile, è assicurata anche
mediante una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli
oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e
secondo quanto stabilito dall’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
successive modificazioni";
b)
il comma 4 è abrogato;
c)
al comma 5, le parole: "al presente articolo" sono sostituite dalle
seguenti: "al comma 1".
765. Ai fini della realizzazione di
campagne informative a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri,
d’intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, volte a
promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari nonché
per fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione delle connesse procedure
di espressione delle volontà dei lavoratori di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è autorizzata, per l’anno 2007, la spesa
di 17 milioni di euro. Alla ripartizione delle predette somme si provvede con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell’economia e delle
finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Commissione
di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), da emanare entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione
di quanto previsto dal predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del
2005, con particolare riferimento alle procedure di espressione della volontà
del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto
maturando, e dall’articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005.
766. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Art.
8. – (Compensazioni alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche
complementari e al Fondo per l’erogazione del TFR). – 1. In relazione ai
maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di lavoro per il versamento di
quote di trattamento di fine rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari
ovvero al "Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore
privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice
civile" istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal 1º
gennaio 2008, è riconosciuto, in funzione compensativa, l’esonero dal
versamento dei contributi sociali da parte degli stessi datori di lavoro dovuti
alla gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per
ciascun lavoratore, nella misura dei punti percentuali indicati nell’allegata
tabella A, applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle
forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la tesoreria
dello Stato. L’esonero contributivo di cui al presente comma si applica
prioritariamente considerando, nell’ordine, i contributi dovuti per assegni
familiari, per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il
contributo al Fondo di garanzia di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio
1982, n. 297, nonché il contributo di cui all’articolo 25, quarto comma, della
legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l’esonero di cui al presente comma non
trovi capienza, con riferimento ai contributi effettivamente dovuti dal datore
di lavoro, per il singolo lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo
24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l’importo differenziale è trattenuto, a
titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro sull’ammontare complessivo
dei contributi dovuti all’INPS medesimo. L’onere derivante dal presente comma è
valutato in 414 milioni di euro per l’anno 2008 e in 460 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2009";
b)
alla tabella A, le parole: "prevista dall’articolo 8, comma 2" sono
sostituite dalle seguenti: "prevista dall’articolo 8, comma 1".
767. Le risorse di cui all’articolo 74, comma
1, della legge 23 dicembre2000, n. 388, limitatamente
allo stanziamento relativo all’anno 2007 possono essere utilizzate anche ai fini
del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare
dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
768. Con effetto dal 1º gennaio 2007, le
aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei
lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’INPS
sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere dal 1º gennaio
2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento.
769. Con effetto dal 1º gennaio 2007,
l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione
generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, è
elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore. In
conseguenza del predetto incremento, le aliquote di cui al presente comma non
possono comunque superare, nella somma delle quote dovute dal lavoratore e dal
datore di lavoro, il 33 per cento.
770. Con effetto dal 1º gennaio 2007,
l’aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata
di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota
contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in
misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla medesima data per i rimanenti
iscritti alla predetta gestione l’aliquota contributiva pensionistica e la
relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche
sono stabilite in misura pari al 16 per cento.
771. All’articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 2:
1)
la parola "dodici" è sostituita dalla seguente: "tredici";
2)
le parole: "cinque designati dalle associazioni sindacali rappresentative
degli iscritti al Fondo medesimo" sono sostituite dalle seguenti:
"sei eletti dagli iscritti al Fondo";
b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3.
Il presidente del comitato amministratore è eletto tra i componenti eletti
dagli iscritti al Fondo".
772. L’incremento contributivo di cui al
comma 770 non può in ogni caso determinare una riduzione del compenso netto
percepito dal lavoratore superiore ad un terzo dell’aumento dell’aliquota. A
tal fine, si assume a riferimento il compenso netto mensile già riconosciuto
alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di rapporti in
essere alla medesima data, ovvero il compenso netto mensile riconosciuto sulla
base dell’ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo
committente. In ogni caso, i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto
devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e
devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di
analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di
riferimento.
773. Con effetto sui periodi contributivi
maturati a decorrere dal 1º gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di
lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente
rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la
ripartizione del predetto contributo tra le gestioni previdenziali interessate.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche con riferimento
agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a
quella degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi di cui al
presente comma viene meno per le regioni l’obbligo del pagamento delle somme occorrenti
per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani di cui all’articolo
16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Per i datori di lavoro che occupano
alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta
complessiva aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro è
ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto e limitatamente ai soli
contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi
maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi
contributivi maturati nel secondo anno di contratto, restando fermo il livello
di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di
contratto successivi al secondo. A decorrere dal 1º gennaio 2007 ai lavoratori
assunti con contratto di apprendistato ai sensi del capo I del titolo VI del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono
estese le disposizioni in materia di indennità giornaliera di malattia secondo la
disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati e la relativa
contribuzione è stabilita con il decreto di cui al secondo periodo del presente
comma.
774. L’estensione della disciplina del
trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato
vigente nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria a tutte
le forme esclusive e sostitutive di detto regime prevista dall’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere
dall’entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente
dalla data di decorrenza della pensione diretta, l’indennità integrativa
speciale già in godimento da parte del dante causa, parte integrante del
complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura
percentuale prevista per il trattamento di reversibilità.
775. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più
favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge,
già definiti in sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri
miglioramenti pensionistici.
776. È abrogato l’articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
777. L’articolo 5, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive
modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso
l’assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti
previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni ed accordi
internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai
periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l’importo
dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l’aliquota
contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i
contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più
favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.
778. Con effetto dall’anno 2006, a
decorrere dal 1º luglio di ciascun anno, alle prestazioni economiche erogate a
norma dell’articolo 14-viciesquater del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 23 febbraio
2000, n. 38, e successive modificazioni. È abrogato il comma 2 dell’articolo
14-viciesquater del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.
779. Con riferimento alla gestione di cui all’articolo
1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono
ridotti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su delibera del
consiglio di amministrazione dell’INAIL, i premi per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un
importo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2007.
780. Con effetto dal 1º gennaio 2008, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, su delibera del consiglio di
amministrazione dell’INAIL, è stabilita con riferimento alla gestione di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38, la riduzione dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari
alle risorse originate da un tasso di incremento del gettito contributivo complessivo
relativo alla gestione unitaria dell’ente accertato in sede di bilancio
consuntivo per l’anno 2007 superiore al tasso di variazione nominale del
prodotto interno lordo indicato per il medesimo anno nella Relazione
previsionale e programmatica per l’anno 2007 e, comunque, per un importo non
superiore a 300 milioni di euro.
781. La riduzione dei premi di cui al comma
780 è prioritariamente riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli
obblighi previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, le quali:
a)
abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per l’eliminazione delle
fonti di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di
igiene nei luoghi di lavoro, concordati da associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e
territoriale, anche all’interno di enti bilaterali, e trasmessi agli
Ispettorati del lavoro;
b)
non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della
richiesta di ammissione al beneficio.
782. Dopo l’articolo 13 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, è inserito il seguente:
"Art.
13-bis. - (Disposizioni in tema di menomazione dell’integrità psico-fisica) –
1. All’articolo 178 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, al secondo comma, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché
le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, abbiano
subito o subiscano una menomazione dell’integrità psicofisica di grado pari o
superiore al 60 per cento".
2.
All’articolo 150, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "purché non superiore all’ottanta
per cento" sono inserite le seguenti: "e, per le malattie denunciate
a decorrere dal 1º gennaio 2007, con menomazione dell’integrità psicofisica di
qualunque grado, purché non superiore al 60 per cento".
3.
All’articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, dopo le parole: "di grado non inferiore al 50 per cento" sono
inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché
le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, ai
titolari di rendita per menomazione dell’integrità psicofisica di grado non
inferiore al 35 per cento".
4.
All’articolo 76, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidità permanente assoluta
conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3" sono
inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché
le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, nei casi
di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella".
5.
All’articolo 218, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidità permanente assoluta
conseguente a menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3" sono
inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul lavoro verificatisi nonché
le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, nei casi
di invalidità conseguente a menomazioni elencate nella predetta tabella".
6.
All’articolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, è aggiunto il seguente
comma:
"Ferme
restando tutte le altre condizioni, per gli infortuni sul lavoro verificatisi
nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal 1º gennaio 2007, lo
speciale assegno continuativo mensile di cui al primo comma spetta nel caso di
morte, avvenuta per cause non dipendenti dall’infortunio o dalla malattia
professionale, del titolare di rendita per menomazione dell’integrità psicofisica
di grado non inferiore al 48 per cento".
7.
All’articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248, al numero 1)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli infortuni sul
lavoro verificatisi nonché le malattie professionali denunciate a decorrere dal
1º gennaio 2007, dell’integrità psicofisica di grado superiore al 20 per
cento"".
783. All’articolo 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "sulla domanda" sono
inserite le seguenti: ", laddove quest’ultima risulti completa di tutti
gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l’avvio del procedimento,
salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in
possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche
amministrazioni acquisibili d’ufficio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli
interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo
perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti
di pubblicità l’elenco completo della documentazione necessaria al fine
dell’esame della domanda".
784. A decorrere dal 1º gennaio 2007, gli
interessi legali di cui all’articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
come modificato dal comma 783, sulle prestazioni di disoccupazione con
requisiti normali e con requisiti ridotti in agricoltura, decorrono dal termine
per la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali degli operai agricoli di
cui all’articolo 9-quinquies, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
785. Il comma 4 dell’articolo 01 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 marzo 2006, n. 81, si interpreta nel senso che per i soggetti di cui
all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, e per gli iscritti alla
gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuano a trovare
applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dall’articolo 7 della legge 2 agosto
1990, n. 233.
786. Al comma 5 dell’articolo 01 del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 marzo 2006, n. 81, le parole: "e assimilati" sono soppresse.
787. Per la categoria dei lavoratori soci
di cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge
8 novembre 1991, n. 381, e di cooperative che esplicano l’attività nell’area di
servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonché di altre
cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i quali sono stati
adottati, ai sensi dell’articolo 35 del testo unico delle norme concernenti gli
assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1955, n. 797, decreti ministeriali ai fini del versamento dei contributi di
previdenza ed assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile
fissata dai suddetti decreti, ai fini dei contributi previdenziali ed
assistenziali è aumentata secondo le seguenti decorrenze, percentuali e
modalità di calcolo: del 30 per cento per l’anno 2007; del 60 per cento per
l’anno 2008; del 100 per cento per l’anno 2009. Il calcolo è effettuato sulla
differenza retributiva esistente tra la predetta retribuzione imponibile e il
corrispondente minimo contrattuale giornaliero, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Le
contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali
restano acquisite alle gestioni previdenziali. È fatta salva, nei periodi
indicati al primo periodo, la facoltà di versamento dei contributi dovuti sulle
retribuzioni effettivamente corrisposte, purché non inferiori all’imponibile
convenzionale come sopra determinato. La contribuzione di cui al terzo e quarto
periodo ha efficacia in proporzione alla misura del versamento effettuato.
788. A decorrere dal 1º gennaio 2007, ai lavoratori a
progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione
e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta
un’indennità giornaliera di malattia a carico dell’INPS entro il limite massimo
di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e
comunque non inferiore a venti giorni nell’arco dell’anno solare, con
esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per la
predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali
previsti per la corresponsione dell’indennità di degenza ospedaliera a favore
dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta
prestazione è pari al 50 per cento dell’importo corrisposto a titolo di
indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale
categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite
massimo indennizzabile di centottanta giorni nell’arco dell’anno solare. Per la
certificazione e l’attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla
predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 del
decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui
al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di
reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all’articolo 5,
comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive
modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma, che abbiano titolo
all’indennità di maternità, è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi
a decorrere dal 1º gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale,
limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del
bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento
per la corresponsione dell’indennità di maternità. Le disposizioni di cui al
precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per
ingressi in famiglia con decorrenza dal 1º gennaio 2007. Le prestazioni di cui
al presente comma sono finanziate a valere sul contributo previsto
dall’articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
789. La facoltà di riscatto dei periodi di
aspettativa per motivi di famiglia di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53,
è estesa anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996.
790. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle politiche per la
famiglia e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 789. Con
il medesimo decreto sono adeguate le tabelle emanate per l’applicazione dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
791. All’articolo
64, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
le parole da: "con decreto del Ministro del lavoro" fino a:
"provvedimento," sono soppresse;
b)
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, è disciplinata l’applicazione delle disposizioni di cui agli
articoli 17 e 22 nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito
contributivo, da determinare con il medesimo decreto".
792. All’articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206,
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis.
Per i soggetti che abbiano proseguito l’attività lavorativa ancorché l’evento
dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché
l’invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della
capacità lavorativa o della rivalutazione dell’invalidità con percentuale
omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all’articolo
6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il
concorso degli anni di contribuzione previsti dall’articolo 3, comma 1, la
misura del trattamento di quiescenza è pari all’ultima retribuzione annua
integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui
all’articolo 2, comma 1".
793. Per gli assistenti domiciliari
all’infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di
Bolzano, i contributi previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo le
misure previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, anche nel caso in cui le
prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle lavoratrici e dei
lavoratori interessati, sia che dipendano direttamente da persone fisiche o nuclei
familiari, sia che dipendano da imprese individuali o persone giuridiche.
L’INPS determina le modalità ed i termini di versamento.
794. All’articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206,
al comma 1, le parole: "inferiore all’80 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "di qualsiasi entità e grado".
795. All’articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206,
al comma 1, dopo le parole: "dalle stragi di tale matrice," sono
aggiunte le seguenti: "e ai loro familiari, anche superstiti,
limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai
genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro
trattamenti diretti".
796. Per garantire il rispetto degli
obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
il triennio 2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto nazionale
per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle province autonome,
nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
a)
il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre ordinariamente
lo Stato, è determinato in 96.040 milioni di euro per l’anno 2007, in 99.082
milioni di euro per l’anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per l’anno 2009,
comprensivi dell’importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni
indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per
l’ospedale "Bambino Gesù". All’articolo 1, comma 278, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 le parole: "a decorrere dall’anno 2006" sono
sostituite dalle seguenti: "limitatamente all’anno 2006";
b)
è istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di 1.000 milioni di
euro per l’anno 2007, di 850 milioni di euro per l’anno 2008 e di 700 milioni
di euro per l’anno 2009, la cui ripartizione tra le regioni interessate da
elevati disavanzi è disposta con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. L’accesso alle risorse del Fondo di cui alla presente
lettera è subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e successive modificazioni, comprensivo di un piano di rientro dai disavanzi.
Il piano di rientro deve contenere sia le misure di riequilibrio del profilo
erogativo dei livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello
desumibile dal vigente Piano sanitario nazionale e dal vigente decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione dei medesimi livelli
essenziali di assistenza, sia le misure necessarie all’azzeramento del
disavanzo entro il 2010, sia gli obblighi e le procedure previsti dall’articolo
8 dell’intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005. Tale accesso presuppone che sia scattata formalmente in modo
automatico o che sia stato attivato l’innalzamento ai livelli massimi
dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive. Qualora nel
procedimento di verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto di
parte degli obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel piano
di rientro, la regione interessata può proporre misure equivalenti che devono
essere approvate dai Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze. In
ogni caso l’accertato verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi
intermedi comporta che, con riferimento all’anno d’imposta dell’esercizio
successivo, l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e
l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive si applicano oltre
i livelli massimi previsti dalla legislazione vigente fino all’integrale
copertura dei mancati obiettivi. La maggiorazione ha carattere generalizzato e
non settoriale e non è suscettibile di differenziazioni per settori di attività
e per categorie di soggetti passivi . Qualora invece sia verificato che il
rispetto degli obiettivi intermedi è stato conseguito con risultati ottenuti
quantitativamente migliori, la regione interessata può ridurre, con riferimento
all’anno d’imposta dell’esercizio successivo, l’addizionale all’imposta sul
reddito delle persone fisiche e l’aliquota dell’imposta regionale sulle
attività produttive per la quota corrispondente al miglior risultato ottenuto.
Gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione,
qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per
il perseguimento dell’equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali
di assistenza, oggetto degli accordi di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e successive modificazioni, come integrati dagli accordi di cui all’articolo 1,
commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono vincolanti per la
regione che ha sottoscritto l’accordo e le determinazioni in esso previste
possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed
amministrativi già adottati dalla medesima regione in materia di programmazione
sanitaria. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, assicura l’attività di affiancamento delle
regioni che hanno sottoscritto l’accordo di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini del monitoraggio
dello stesso, sia per i provvedimenti regionali da sottoporre a preventiva
approvazione da parte del Ministero della salute e del Ministero dell’economia
e delle finanze, sia per i Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con
funzioni consultive di supporto tecnico, nell’ambito del Sistema nazionale di
verifica e controllo sull’assistenza sanitaria di cui all’articolo 1, comma
288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ;
c)
all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e successive modificazioni, le parole: "all’anno d’imposta 2006" sono
sostituite dalle seguenti: "agli anni di imposta 2006 e successivi".
Il procedimento per l’accertamento delle risultanze contabili regionali, ai
fini dell’avvio delle procedure di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e successive modificazioni, è svolto dal Tavolo tecnico per la verifica degli
adempimenti di cui all’articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005;
d)
al fine di consentire in via anticipata l’erogazione del finanziamento a carico
dello Stato:
1)
in deroga a quanto stabilito dall’articolo 13, comma 6, del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell’economia e delle finanze, per gli
anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto
ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate alla lettera a) del
presente comma da accreditare sulle contabilità speciali di cui al comma 6
dell’articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le
tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 97 per cento delle
somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della
quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dall’intesa espressa,
ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento
del Servizio sanitario nazionale per i medesimi anni;
2)
per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell’economia e delle finanze è
autorizzato a concedere alla Regione siciliana anticipazioni nella misura pari
al 97 per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di finanziamento
della quota indistinta, quale risulta dall’intesa espressa, ai sensi delle
norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle
disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio
sanitario nazionale per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle
partecipazioni della medesima regione;
3)
alle regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti dell’ultima verifica
effettuata dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all’articolo 12 della citata intesa 23 marzo 2005, si riconosce la possibilità
di un incremento di detta percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza
pubblica;
4)
all’erogazione dell’ulteriore 3 per cento nei confronti delle singole regioni
si provvede a seguito dell’esito positivo della verifica degli adempimenti
previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;
5)
nelle more dell’intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie
complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, le
anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a
quello previsto dal riparto per l’anno 2006, quale risulta dall’intesa espressa
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall’anno
2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno lordo nominale
programmato;
6)
sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi necessari anche a
carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi
successivi;
7)
sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le
compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione e provincia
autonoma, connessi alla mobilità sanitaria interregionale di cui all’articolo
12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, nonché alla mobilità sanitaria internazionale di cui
all’articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992, e
successive modificazioni. I predetti importi sono definiti dal Ministero della
salute di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
e)
ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel settore sanitario,
cumulativamente registrati e certificati fino all’anno 2005, al netto per
l’anno 2005 della copertura derivante dall’incremento automatico delle
aliquote, di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, per le regioni
che, al fine della riduzione strutturale del disavanzo, sottoscrivono l’accordo
richiamato alla lettera b) del presente comma, risultano idonei criteri di
copertura a carattere pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e
vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della citata intesa 23 marzo
2005;
f)
per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le misure di contenimento della
spesa farmaceutica assunte dall’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai fini del
rispetto dei tetti stabiliti dall’articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, con le deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del
22 dicembre 2005, n. 18 dell’8 giugno 2006, n. 21 del 21 giugno 2006, n. 25 del
20 settembre 2006 e n. 26 del 27 settembre 2006, salvo rideterminazioni delle
medesime da parte dell’AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti
effettivi della spesa;
g)
in riferimento alla disposizione di cui alla lettera f) del presente comma, per
il periodo 1º marzo 2007-29 febbraio 2008 e limitatamente ad un importo di
manovra pari a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a carico delle aziende
farmaceutiche, 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico
dei grossisti, sulla base di tabelle di equivalenza degli effetti
economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale, approvate dall’AIFA e
definite per regione e per azienda farmaceutica, le singole aziende
farmaceutiche, entro il termine perentorio del 30 gennaio 2007, possono
chiedere alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i propri
farmaci, della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi di
cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell’AIFA n. 26 del 27
settembre 2006. La richiesta deve essere corredata dalla contestuale
dichiarazione di impegno al versamento, a favore delle regioni interessate,
degli importi indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dall’AIFA,
secondo le modalità indicate nella presente disposizione normativa e nei
provvedimenti attuativi dell’AIFA, per un importo complessivo equivalente a
quello derivante, a livello nazionale, dalla riduzione del 5 per cento dei prezzi
dei propri farmaci. L’AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007, l’approvazione
della richiesta delle singole aziende farmaceutiche e dispone, con decorrenza
1º marzo 2007, il ripristino dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30
settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento, da parte
dell’azienda farmaceutica, degli importi dovuti alle singole regioni in base
alle tabelle di equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi
entro i termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007 e 20
settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento alle singole regioni
devono essere inviati da ciascuna azienda farmaceutica contestualmente
all’AIFA, al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero della
salute rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e 22 settembre
2007. La mancata corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di
una rata comporta, per i farmaci dell’azienda farmaceutica inadempiente,
l’automatico ripristino, dal primo giorno del mese successivo, del prezzo dei
farmaci in vigore il 1º ottobre 2006;
h)
in coerenza con quanto previsto dalla lettera g) l’AIFA ridetermina, in via
temporanea, le quote di spettanza dovute al farmacista e al grossista per i
farmaci oggetto delle misure indicate nella medesima disposizione, in modo tale
da assicurare, attraverso la riduzione delle predette quote e il corrispondente
incremento della percentuale di sconto a favore del Servizio sanitario
nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di entità pari a 223,3
milioni di euro, di cui 178,7 milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a
carico dei grossisti;
i)
in caso di rideterminazione delle misure di contenimento della spesa
farmaceutica ai sensi di quanto stabilito nella parte conclusiva della lettera
f), l’AIFA provvede alla conseguente rimodulazione delle disposizioni attuative
di quanto previsto dalle norme di cui alle lettere g) e h);
l)
nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la copertura degli
eventuali relativi disavanzi, è consentito l’accesso agli importi di cui all’articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
con riferimento alla spesa farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006
anche alle seguenti condizioni:
1)
con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per la spesa
farmaceutica convenzionata, in assenza del rispetto dell’obbligo regionale di
contenimento della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di cui
all’articolo 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, l’avvenuta applicazione,
entro la data del 28 febbraio 2007, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come da ultimo modificato dalla lettera c) del presente comma, di una quota fissa
per confezione di importo idoneo a garantire l’integrale contenimento del 40
per cento. Le regioni interessate, in alternativa alla predetta applicazione di
una quota fissa per confezione, possono adottare anche diverse misure regionali
di contenimento della spesa farmaceutica convenzionata, purché di importo
adeguato a garantire l’integrale contenimento del 40 per cento, la cui adozione
e congruità è verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico di
verifica degli adempimenti di cui all’articolo 12 della citata intesa del 23
marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico dell’AIFA;
2)
con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento, per la spesa
farmaceutica non convenzionata, in assenza del rispetto dell’obbligo regionale
di contenimento della spesa per la quota a proprio carico, l’avvenuta
presentazione, da parte della regione interessata, entro la data del 28
febbraio 2007, ai Ministeri della salute e dell’economia e delle finanze di un
Piano di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga
interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio
dell’uso appropriato degli stessi e degli appalti per l’acquisto dei farmaci,
la cui idoneità deve essere verificata congiuntamente nell’ambito del Comitato
paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui alla
citata intesa 23 marzo 2005;
m)
all’articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate
le seguenti modificazioni:
1)
il secondo periodo è sostituito dal seguente: "I percorsi
diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle linee-guida di cui all’articolo
1, comma 283, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 nonché da
percorsi definiti ed adeguati periodicamente con decreto del Ministro della
salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del
Comitato strategico del Sistema nazionale linee-guida, di cui al decreto del
Ministro della salute 30 giugno 2004, integrato da un rappresentante della
Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli
odontoiatri";
2)
al terzo periodo, le parole: "Il Ministro della sanità" sono
sostituite dalle seguenti: "Il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze," e dopo le parole: "di Trento
e di Bolzano," sono inserite le seguenti: "entro il 31 marzo 2007,";
n)
ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
edilizia e di ammodernamento tecnologico, l’importo fissato dall’articolo 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come
rideterminato dall’articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
è elevato a 20 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di
accordi di programma con le regioni e l’assegnazione di risorse agli altri enti
del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle
effettive disponibilità di bilancio. Il maggior importo di cui alla presente
lettera è vincolato per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e
tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse
oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari,
per 100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture
residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario riferimento alle
regioni che abbiano completato il programma realizzativo di cui all’articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che abbiano avviato
programmi di assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100
milioni di euro all’implementazione e all’ammodernamento dei sistemi
informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e all’integrazione dei
medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni e per 100 milioni di
euro per strutture di assistenza odontoiatrica. Il riparto fra le regioni del
maggiore importo di cui alla presente lettera è effettuato con riferimento alla
valutazione dei bisogni relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:
1)
innovazione tecnologica delle strutture del Servizio sanitario nazionale, con
particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel campo dell’oncologia e
delle malattie rare;
2)
superamento del divario Nord-Sud;
3)
possibilità per le regioni che abbiano già realizzato la programmazione
pluriennale, di attivare una programmazione aggiuntiva;
4)
messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi dell’atto di indirizzo e
coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio
1997, pubblicato nel supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42
del 20 febbraio 1997;
5)
premialità per le regioni sulla base della tempestività e della qualità di
interventi di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico già
eseguiti per una quota pari al 10 per cento;
o)
fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei tariffari delle
prestazioni sanitarie dall’articolo 1, comma 170, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, come modificato dalla presente lettera, a
partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture
private accreditate, ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per
conto del Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per
cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal decreto del
Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n.
150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, e pari al 20 per
cento degli importi indicati per le prestazioni di diagnostica di laboratorio
dal medesimo decreto. Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono,
entro il 28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della rete
delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni
specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al fine dell’adeguamento degli
standard organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento
dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. All’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sentite le società
scientifiche e le associazioni di categoria interessate";
p)
a decorrere dal 1º gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo
sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per
le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da
ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco, ad eccezione
di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti
acuti, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa
pari a 25 euro. La quota fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto
soccorso non è, comunque, dovuta dagli assistiti non esenti di età inferiore a
14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte dalle regioni
che, per l’accesso al pronto soccorso ospedaliero, pongono a carico degli
assistiti oneri più elevati;
q)
all’articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 la lettera a) è
sostituita dalla seguente:
"a)
con le procedure di cui all’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
si provvede, entro il 28 febbraio 2007, alla modificazione degli allegati al
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, e
successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza,
finalizzata all’inserimento, nell’elenco delle prestazioni di specialistica ambulatoriale,
di prestazioni già erogate in regime di ricovero ospedaliero, nonché alla
integrazione e modificazione delle soglie di appropriatezza per le prestazioni
di ricovero ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno";
r)
a decorrere dal 1º gennaio 2007, i cittadini, anche se esenti dalla
partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano ritirato i risultati di
visite o esami diagnostici e di laboratorio sono tenuti al pagamento per intero
della prestazione usufruita, con le modalità più idonee al recupero delle somme
dovute stabilite dai provvedimenti regionali;
s)
a decorrere dal 1º gennaio 2008, cessano i transitori accreditamenti delle
strutture private già convenzionate, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti provvisori o
definitivi disposti ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
t)
le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal
1º gennaio 2010 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private,
di cui all’articolo 8-quater, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui
all’articolo 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del
1992;
u)
le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che, a
decorrere dal 1º gennaio 2008, non possano essere concessi nuovi accreditamenti,
ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, in assenza di un provvedimento regionale di
ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8 del medesimo
articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del 1992. Il provvedimento di
ricognizione è trasmesso al Comitato paritetico permanente per la verifica
dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 9
della citata intesa 23 marzo 2005. Per le regioni impegnate nei piani di
rientro previsti dall’accordo di cui alla lettera b), le date del 1º gennaio
2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono anticipate al 1º
luglio 2007 limitatamente alle regioni nelle quali entro il 31 maggio 2007 non
si sia provveduto ad adottare o ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di
riduzione strutturale dei disavanzi, i provvedimenti di cui all’articolo
8-quinquies, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni;
v)
il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi
medici e della collaborazione istituzionale dell’Agenzia per i servizi sanitari
regionali, individua, entro il 31 gennaio 2007, tipologie di dispositivi per il
cui acquisto la corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa
complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio sanitario
nazionale. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e dal numero 2) della lettera a) del comma 409 dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266 entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei
dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da assumere, con
decorrenza dal 1º maggio 2007, come base d’asta per le forniture del Servizio
sanitario nazionale. I prezzi sono stabiliti tenendo conto dei più bassi prezzi
unitari di acquisto da parte del Servizio sanitario nazionale risultanti dalle
informazioni in possesso degli osservatori esistenti e di quelle rese
disponibili dall’ottemperanza al disposto del successivo periodo della presente
lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni trasmettono al Ministero della
salute – Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, anche per il
tramite dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, i prezzi unitari
corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso del biennio 2005-2006; entro la
stessa data le aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi
medici trasmettono alla predetta Direzione generale, sulla base di criteri
stabiliti con decreto del Ministro della salute, i prezzi unitari relativi alle
forniture effettuate alle aziende sanitarie nel corso del medesimo biennio.
Nelle gare in cui la fornitura di dispositivi medici è parte di una più ampia
fornitura di beni e servizi, l’offerente deve indicare in modo specifico il
prezzo unitario di ciascun dispositivo e i dati identificativi dello stesso. Il
Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi
medici e della collaborazione istituzionale dell’Istituto superiore di sanità e
dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove la realizzazione, sulla
base di una programmazione annuale, di studi sull’appropriatezza dell’impiego
di specifiche tipologie di dispositivi medici, anche mediante comparazione dei
costi rispetto ad ipotesi alternative. I risultati degli studi sono pubblicati
sul sito INTERNET del Ministero della salute;
z)
la disposizione di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio
1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94,
non è applicabile al ricorso a terapie farmacologiche a carico del Servizio
sanitario nazionale, che, nell’ambito dei presìdi ospedalieri o di altre
strutture e interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si
configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione all’immissione in
commercio, quale alternativa terapeutica rivolta a pazienti portatori di
patologie per le quali risultino autorizzati farmaci recanti specifica
indicazione al trattamento. Il ricorso a tali terapie è consentito solo
nell’ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni. In caso di
ricorso improprio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 4 e
5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94. Le regioni provvedono ad
adottare entro il 28 febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie
locali, per le aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere universitarie e
per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico volte alla
individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi delle disposizioni
di cui alla presente lettera, anche sotto il profilo della responsabilità
amministrativa per danno erariale. Fino alla data di entrata in vigore delle
disposizioni regionali di cui alla presente lettera, tale responsabilità è
attribuita al direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, delle aziende
ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico.
797. Il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale cui concorre lo Stato è incrementato per l’anno 2006 di
2.000 milioni di euro. Tale importo è ripartito fra le regioni con i medesimi
criteri adottati per lo stesso anno, salvo diversa proposta di riparto
elaborata dalle regioni da trasmettere al Ministero della salute e al Ministero
dell’economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2007.
798. Al secondo periodo del comma 289
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole: "per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008" sono sostituite dalle seguenti:
"per l’anno 2006 e di 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007. Con le
risorse di cui al presente comma si provvede anche alla copertura delle spese
sostenute dal Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e delle
finanze per l’attività di affiancamento alle regioni impegnate nei Piani di
rientro dai disavanzi di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
comprese le spese di missione del personale dei predetti Ministeri incaricato
di tali attività".
799. Con le modalità di cui all’articolo 1,
comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, è modificato il Piano sanitario nazionale 2006-2008, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 149 alla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2006,
al fine di armonizzarne i contenuti e la tempistica al finanziamento
complessivo del Servizio sanitario nazionale per il triennio 2007-2009.
800. I consiglieri e referendari medici in
servizio presso l’Ufficio medico della Presidenza del Consiglio dei ministri
possono svolgere attività professionali sanitarie esterne, secondo modalità
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
801. Il prezzo al pubblico dei medicinali
non soggetti a prescrizione medica disciplinati dall’articolo 96 del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è stabilito da ciascun titolare di
farmacia o di esercizio di vendita previsto dall’articolo 5 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248. Il prezzo deve essere chiaramente reso noto al pubblico nel punto di
vendita, mediante listini o altre equivalenti modalità. Nei confronti dei
medicinali predetti cessano di applicarsi le disposizioni di cui all’articolo
73, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
all’articolo 85, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo
1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.
802. Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie
e gli altri esercizi al dettaglio non possono vendere i medicinali di cui al
comma 801 a un prezzo superiore al prezzo massimo di vendita in vigore al 31
dicembre 2006, pubblicato sul sito INTERNET dell’AIFA. Per lo stesso periodo,
fino al 31 dicembre 2007 le aziende farmaceutiche titolari dell’autorizzazione
all’immissione in commercio nella cessione dei prodotti al dettagliante devono
assicurare un margine non inferiore al 25 per cento calcolato sul prezzo
massimo di vendita di cui al periodo precedente.
803. Sul prezzo massimo di vendita di cui
al comma 802 è calcolato, fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno
diritto, ai sensi della normativa vigente, gli ospedali e le altre strutture
del Servizio sanitario nazionale che acquistano i medicinali di cui al comma
801 dai produttori e dai titolari dell’autorizzazione all’immissione in
commercio.
804. Il prezzo di vendita al pubblico dei
medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe di cui alla
lettera c) del comma 10 dell’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni, stabilito dai titolari dell’autorizzazione
all’immissione in commercio ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 luglio 2005, n. 149, non può essere superiore, per l’anno 2007, al prezzo in
vigore nel 2006, aumentato sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT sul
costo della vita relative al periodo dicembre 2005-dicembre 2006.
805. Al fine di rimuovere gli squilibri
sanitari connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le varie
realtà regionali nelle attività realizzative del Piano sanitario nazionale, per
il triennio 2007, 2008 e 2009 è istituito un Fondo per il cofinanziamento dei
progetti attuativi del Piano sanitario nazionale nonché per il cofinanziamento
di analoghi progetti da parte delle regioni Valle d’Aosta e Friuli-Venezia
Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
806. L’importo annuale del Fondo di cui al
comma 805 è stabilito in 65,5 milioni di euro, di cui 5 milioni per iniziative
nazionali realizzate dal Ministero della salute e 60,5 milioni da assegnare
alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del
Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, per l’integrazione ed il cofinanziamento dei progetti regionali in
materia di:
a)
sperimentazione del modello assistenziale case della salute, per 10 milioni di
euro;
b)
iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle gestanti,
della partoriente e del neonato, per 10 milioni di euro;
c)
malattie rare, per 30 milioni di euro;
d)
implementazione della rete delle unità spinali unipolari, per 10,5 milioni di
euro.
807. L’importo di 60,5 milioni di euro di cui
al comma 806 è assegnato con decreto del Ministro della salute, su proposta del
Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, di
cui all’articolo 9 dell’intesa 23 marzo 2005 sancita dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, alle regioni che abbiano presentato i
progetti attuativi del Piano sanitario nazionale contenenti linee di intervento
relative alle materie di cui al comma 806, coerenti con linee progettuali
previamente indicate con decreto del Ministro della salute.
808. Per il proseguimento dell’intervento
speciale per la diffusione degli screening oncologici di cui all’articolo 2-bis
del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2004, n. 138, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per
l’anno 2007 e 18 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per la
concessione da parte del Ministero della salute di finanziamenti finalizzati
alle regioni meridionali ed insulari.
809. A decorrere dal 2007 è autorizzato il
finanziamento per un importo di 500.000 euro annui per il funzionamento della
Consulta del volontariato per la lotta contro l’Aids istituita presso il
Ministero della salute. La Consulta è convocata e sentita almeno tre volte
l’anno, al fine di raccogliere contributi e pareri riguardo alla ideazione,
realizzazione e verifica, dei programmi di informazione e prevenzione nella
lotta contro la diffusione dell’epidemia da HIV (AIDS). La Consulta può dare
incarico ad esperti di redigere pareri e studi sui predetti programmi.
810. All’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "accertamenti specialistici
prescritti" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dei dispositivi di
assistenza protesica e di assistenza integrativa";
b)
al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "presidi di specialistica
ambulatoriale" sono inserite le seguenti: ", delle strutture per
l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza
integrativa";
c)
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis.
Per le finalità di cui al comma 1, a partire dal 1º luglio 2007, il Ministero
dell’economia e delle finanze rende disponibile il collegamento in rete dei
medici del SSN di cui al comma 2, in conformità alle regole tecniche
concernenti il Sistema pubblico di connettività ed avvalendosi, ove possibile,
delle infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione telematica dei
dati delle ricette al Ministero dell’economia e delle finanze e delle
certificazioni di malattia all’INPS, secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare,
entro il 30 aprile 2007, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
della salute e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere del Garante
per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al presente
comma e le modalità di trasmissione. Ai fini predetti, il parere del Centro nazionale
per l’informatica nella pubblica amministrazione è reso entro il 31 marzo 2007;
in mancanza, il predetto decreto può essere comunque emanato. Con uno o più
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della salute, sono emanate le ulteriori disposizioni attuative del presente
comma.
5-ter.
Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di cui al comma 5-bis,
con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero della salute, è definito un contributo da riconoscere ai medici
convenzionati con il SSN, per l’anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro. Al
relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12";
d)
al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "All’atto della utilizzazione
di una ricetta medica recante la prescrizione di prestazioni
specialistiche" sono inserite le seguenti: "ovvero dei dispositivi di
assistenza protesica e di assistenza integrativa" e dopo le parole:
"codici del nomenclatore delle prestazioni specialistiche" sono
aggiunte le seguenti: "ovvero i codici del nomenclatore delle prestazioni
di assistenza protesica ovvero i codici del repertorio dei prodotti erogati
nell’ambito dell’assistenza integrativa";
e)
al comma 8, primo periodo, e successive modificazioni, dopo le parole:
"pubbliche e private" sono aggiunte le seguenti: "e per le
strutture di erogazione dei servizi sanitari non autorizzate al trattamento del
codice fiscale dell’assistito";
f)
al comma 9, primo periodo, dopo le parole: "Al momento della ricezione dei
dati trasmessi telematicamente ai sensi" sono inserite le seguenti:
"del comma 5-bis e"; al medesimo comma, ultimo periodo, dopo le
parole: "e al nomenclatore ambulatoriale" sono aggiunte le seguenti:
"nonché al nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica e al
repertorio dei prodotti erogati nell’ambito dell’assistenza integrativa";
g)
al comma 10, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Con decreto
del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della
salute, da emanare entro il 31 marzo 2007, sono definiti i dati, relativi alla
liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle strutture di erogazione di
servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di ogni regione trasmettono
al Ministero dell’economia e delle finanze, nonché le modalità di
trasmissione".
811. Qualora il farmacista titolare di
farmacia privata o direttore di una farmacia gestita da una società di
farmacisti ai sensi dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e
successive modificazioni, sia condannato con sentenza passata in giudicato, per
il reato di truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale, l’autorità
competente può dichiarare la decadenza dall’autorizzazione all’esercizio della
farmacia, anche in mancanza delle condizioni previste dall’articolo 113, primo
comma, lettera e), del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265. La decadenza è comunque dichiarata quando la
sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche nell’ipotesi
di mancata costituzione in giudizio della parte civile.
812. Quando la truffa ai danni del Servizio
sanitario nazionale, accertata con sentenza passata in giudicato, è commessa da
altro sanitario che, personalmente o per il tramite di una società di cui è
responsabile, eroga prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale, è
subito avviata, sulla base delle norme vigenti, la procedura di risoluzione del
rapporto instaurato con il Servizio sanitario nazionale; il rapporto è risolto
di diritto quando la sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro,
anche nell’ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.
813. Per gli anni 2007, 2008 e 2009,
nell’utilizzazione delle risorse previste nella Tabella C allegata alla
presente legge e destinate al finanziamento di progetti di ricerca sanitaria di
cui all’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, un importo pari a 10 milioni di euro è vincolato al
finanziamento di progetti proposti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali
in materia di sicurezza degli alimenti e tre importi pari a 3 milioni di euro
ciascuno sono vincolati al finanziamento di progetti per il miglioramento degli
interventi di diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla
facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani, al finanziamento
di progetti per l’utilizzazione di cellule staminali e al finanziamento di
progetti per la qualificazione ed il potenziamento delle attività di tutela
della salute nei luoghi di lavoro.
814. Per gli anni 2007 e 2008, nell’ambito
delle risorse di cui all’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 12 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come determinata dalla Tabella C
allegata alla presente legge, una quota non inferiore al 5 per cento è
destinata, in via sperimentale, ai progetti di ricerca sanitaria svolta dai
soggetti di cui all’articolo 12-bis, comma 6, del citato decreto legislativo n.
502 del 1992, presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni e
previamente valutati, secondo la tecnica di valutazione tra pari, da un
comitato. Detto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o
straniera, di età inferiore ai quaranta anni, operanti, almeno per la metà,
presso istituzioni ed enti di ricerca non italiani e riconosciuti di livello
eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l’impact factor ed il
citation index. L’attuazione del presente comma è demandata ad apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il
Ministro della salute ed il Ministro dell’università e della ricerca entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
815. L’onere derivante dall’istituzione e
dal funzionamento del comitato di cui al comma 814 è quantificato nel limite
massimo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
816. Ai fini del completamento delle
attività di cui all’articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
e all’articolo 4, comma 170, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è
autorizzato lo stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009
a favore dell’Istituto superiore di sanità.
817. Per il consolidamento e rafforzamento
degli scopi perseguiti dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori è
autorizzata l’erogazione di un ulteriore contributo straordinario annuo pari ad
euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
818. La natura esclusiva degli incarichi
del direttore generale, del direttore scientifico, del direttore amministrativo
e del direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di cui al comma 3 dell’articolo 11 del decreto legislativo 16
ottobre 2003, n. 288, comporta l’incompatibilità con qualsiasi altro rapporto
di lavoro pubblico e privato e con l’esercizio di qualsiasi attività
professionale.
819. Con accordo tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, concluso ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
su proposta del Ministro della salute, sono definiti gli indirizzi per la
realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula
di convenzioni tra l’AIFA e le singole regioni per l’utilizzazione delle
risorse di cui all’articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
pari a 25 milioni di euro, confluite nelle fonti di finanziamento del bilancio
ordinario dell’AIFA.
820. Al fine di evitare sprechi di
confezioni di medicinali correlati alla non chiara leggibilità della data di
scadenza posta con modalità "a secco", la data di scadenza e il
numero di lotto riportati sulle confezioni dei medicinali per uso umano devono
essere stampati, con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con
altra modalità che assicuri il contrasto cromatico fra tali indicazioni e lo
sfondo del materiale di confezionamento.
821. All’articolo 15 della legge 21 ottobre
2005, n. 219, al comma 2, dopo le parole: "oggetto delle convenzioni
ubicati sul territorio dell’Unione europea" sono inserite le seguenti:
"nei Paesi la cui normativa consenta la lavorazione del plasma nazionale,
proveniente da donazioni volontarie e non retribuite, all’estero, in regime di
reciprocità, da parte di aziende parimenti ubicate sul territorio dell’Unione
europea".
822. All’articolo 15 della legge n. 219 del
2005, il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6.
Le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate decorso un anno dalla
data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 5 del presente
articolo".
823. All’articolo 16, comma 1, della legge
n. 219 del 2005 alla fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole:
"ed alla esportazione di emoderivati pronti per l’impiego ottenuti da
plasma regolarmente importato, a condizione che gli stessi risultino
autorizzati alla commercializzazione nei Paesi destinatari".
824. L’articolo 27 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 191, è sostituito dal seguente:
"Art.
27. - (Produzione di medicinali derivati dal sangue o dal plasma). – 1. Alla
raccolta e al controllo del sangue e del plasma umani da utilizzare per la
produzione di medicinali, si applica quanto disposto dal presente decreto. Il
plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla
produzione di prodotti finiti emoderivati, devono invece rispondere ai
requisiti previsti dalla Farmacopea europea, versione vigente, ed alle
direttive europee applicabili, anche in considerazione di quanto previsto
dall’articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219".
825. All’articolo 1, comma 409, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla
lettera c), le parole: "le aziende che producono o immettono in commercio
in Italia dispositivi medici" sono sostituite dalle seguenti: "le
aziende che producono o commercializzano in Italia dispositivi medici, compresi
i dispositivi medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su misura";
b)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d)
entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla lettera c) versano, in
conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento delle
spese autocertificate, calcolate al netto delle spese per il personale addetto.
L’importo dovuto è maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo
rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l’anno di
riferimento comporta una sanzione da 7.500 a 45.000 euro, oltre al versamento
di quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno
o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sulle corrispondenti
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute
e utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici per il
miglioramento e il potenziamento della attività del settore dei dispositivi
medici, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza del mercato,
anche attraverso l’aggiornamento e la manutenzione della classificazione
nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio generale di cui alla
lettera a), alla attività di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del
personale ispettivo, all’attività di informazione nei riguardi degli operatori
professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in materia di
valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che
implichino l’utilizzazione di dispositivi medici, nonché per la stipula di
convenzioni con università e istituti di ricerca o con esperti del
settore";
c)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e)
i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di comunicare
al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal comma 3-bis
dell’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive
modificazioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, e
dall’articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, sono
soggetti, quando non siano previste e non risultino applicabili altre sanzioni,
alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4 dell’articolo 23 del
decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell’articolo 19 del decreto
legislativo n. 332 del 2000. Per l’inserimento delle informazioni nella banca
dati necessaria alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi
medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti
al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100
per ogni dispositivo. Sono considerati un unico dispositivo, ai fini del pagamento
della tariffa, i dispositivi che abbiano uno stesso file tecnico, secondo
criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e approvati
con decreto del Ministro della salute. La tariffa è dovuta anche per
l’inserimento di informazioni relative a modifiche dei dispositivi già inclusi
nella banca dati. I proventi derivanti dalle tariffe sono versati all’entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, alle competenti unità previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero della salute ed utilizzati dalla Direzione
generale dei farmaci e dispositivi medici per la manutenzione del repertorio
generale di cui alla lettera a)".
826. Al fine di favorire il mantenimento di
un’efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone
disagiate, l’ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle
farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale al
netto dell’imposta sul valore aggiunto non superiore ad euro 258.228,45
rispetto alla riduzione prevista dal quinto periodo del comma 40 dell’articolo
1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, disposta,
limitatamente all’arco temporale decorrente dal 1º marzo al 31 dicembre 2006,
dall’articolo 38 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è prorogata per il triennio
2007-2009. La misura dell’ulteriore riduzione è annualmente stabilita con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per una maggiore spesa
complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore a 2,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per la copertura dei
relativi oneri è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009.
827. È autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro per l’anno 2007 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009 per la promozione da parte del Ministero della salute ed il finanziamento
di un progetto di sperimentazione gestionale, ai sensi dell’articolo 9-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, da
autorizzare da parte della regione Lazio con la partecipazione della regione
Puglia, della Regione siciliana e di altre regioni interessate, finalizzato
alla realizzazione, nella città di Roma, di un Istituto nazionale per la
promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle
malattie della povertà, con compiti di prevenzione, cura, formazione e ricerca
sanitaria, in cui far confluire il Centro di riferimento della regione Lazio
per la promozione della salute delle popolazioni migranti, senza fissa dimora,
nomadi e a rischio di emarginazione, già operante presso l’Istituto
dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano-IFO.
828. Per consentire il potenziamento delle
attività affidate alla Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e
per la tutela della salute nelle attività sportive e ai laboratori per il
controllo sanitario sulle attività sportive di cui agli articoli 3 e 4 della
legge 14 dicembre 2000, n. 376, è autorizzata per ciascuno degli anni 2007,
2008, 2009 una spesa ulteriore di 2 milioni di euro.
829. All’ articolo 4 della legge 14 agosto
1991, n. 281, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1.
I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono
prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite incruenti
attraverso la sterilizzazione. A tali piani è destinata una quota non inferiore
al 60 per cento delle risorse di cui all’articolo 3, comma 6. I comuni
provvedono, altresì, al risanamento dei canili comunali esistenti e
costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge
regionale e avvalendosi delle risorse di cui all’articolo 3, comma 6".
830. Al fine di addivenire al completo
trasferimento della spesa sanitaria a carico del bilancio della Regione
siciliana, la misura del concorso della Regione a tale spesa è pari al 44,85
per cento per l’anno 2007, al 47,05 per cento per l’anno 2008 e al 49,11 per
cento per l’anno 2009.
831. L’applicazione delle disposizioni di
cui al comma 830 resta sospesa fino al 30 aprile 2007. Entro tale data dovrà
essere raggiunta l’intesa preliminare all’emanazione delle nuove norme di
attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia sanitaria, già
disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n.
1111, e successive modificazioni. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa
entro tale data, il concorso della Regione siciliana di cui al comma 830 è
determinato, per l’anno 2007, in misura pari al 44,09 per cento.
832. Nelle norme di attuazione di cui al
comma 831, è riconosciuta la retrocessione alla Regione siciliana di una
percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito
delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio
regionale; tale retrocessione aumenta simmetricamente, fino a concorrenza, la
misura percentuale del concorso della Regione alla spesa sanitaria, come
disposto dal comma 830. Alla determinazione dell’importo annuo della quota da
retrocedere alla Regione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo
parere della Commissione paritetica prevista dall’articolo 43 dello Statuto
della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio 1946, n.
455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 2.
833. A valere sul gettito delle accise sui
prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione siciliana
è retrocesso alla Regione un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009 a titolo di contributo di solidarietà nazionale, di cui
all’articolo 38 dello Statuto regionale, dovuto per gli stessi anni 2008 e 2009
e ad integrazione, per l’anno 2008, dei finanziamenti attribuiti ai sensi
dell’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dallalegge 2 dicembre 2005, n. 248. L’erogazione
dei contributi è subordinata alla redazione di un piano economico finalizzato
prevalentemente al risanamento ambientale dei luoghi di insediamento degli
stabilimenti petroliferi, nonché ad investimenti infrastrutturali.
834. L’articolo 8 dello Statuto speciale
per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "Art. 8. – Le entrate
della regione sono costituite:
a)
dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e
sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;
b)
dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie,
sul consumo dell’energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative
percette nel territorio della regione;
c)
dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel
territorio della regione;
d)
dai nove decimi dell’imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano
gravati, percetta nel territorio della regione;
e)
dai nove decimi della quota fiscale dell’imposta erariale di consumo relativa
ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;
f)
dai nove decimi del gettito dell’imposta sul valore aggiunto generata sul
territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle
famiglie rilevati annualmente dall’ISTAT;
g)
dai canoni per le concessioni idroelettriche;
h)
da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha
facoltà di istituire con legge in armonia con i princìpi del sistema tributario
dello Stato;
i)
dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;
l)
da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche
e di trasformazione fondiaria;
m)
dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque
denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici.
Nelle
entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative
a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale, affluiscono, in
attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici
finanziari situati fuori del territorio della regione".
835. Ad integrazione delle somme stanziate negli
anni 2004, 2005 e 2006 è autorizzata la spesa di euro 25 milioni per ciascuno
degli anni dal 2007 al 2026 per la devoluzione alla regione Sardegna delle
quote di compartecipazione all’imposta sul valore aggiunto riscossa nel
territorio regionale, concordate, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, per gli anni 2004, 2005 e
2006.
836. Dall’anno 2007 la regione Sardegna
provvede al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario
nazionale sul proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio
dello Stato.
837. Alla regione Sardegna sono trasferite
le funzioni relative al trasporto pubblico locale (Ferrovie Sardegna e Ferrovie
Meridionali Sarde) e le funzioni relative alla continuità territoriale. Al fine
di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone relativi alle
Ferrovie della Sardegna ed alle Ferrovie Meridionali Sarde, il Ministero dei
trasporti e la Regione Autonoma della Sardegna, entro il 31 marzo 2007, sentito
il Ministero dell’economia e delle finanze, sottoscrivono un accordo attuativo
relativo agli aspetti finanziari, demaniali ed agli investimenti in corso.
838. L’attuazione delle previsioni relative
alla compartecipazione al gettito delle imposte di cui alle lettere a) e m) del
primo comma dell’articolo 8 dello Statuto speciale di cui alla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal comma 834
del presente articolo, non può determinare oneri aggiuntivi a carico del bilancio
dello Stato superiori rispettivamente a 344 milioni di euro per l’anno 2007, a
371 milioni di euro per l’anno 2008 e a 482 milioni di euro per l’anno 2009. La
nuova compartecipazione della regione Sardegna al gettito erariale entra a
regime dall’anno 2010.
839. Dall’attuazione del combinato disposto
della lettera f), del primo comma, dell’articolo 8 del citato Statuto speciale
di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo
sostituito dal comma 834 del presente articolo, e del comma 836 del presente
articolo, per gli anni 2007, 2008 e 2009 non può derivare alcun onere
aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Per gli anni 2007-2009 la quota dei
nove decimi dell’imposta sul valore aggiunto sui consumi è attribuita sino alla
concorrenza dell’importo risultante a carico della regione per la spesa
sanitaria dalle delibere del CIPE per gli stessi anni 2007-2009, aumentato
dell’importo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
840. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli
oneri relativi alle funzioni trasferite di cui al comma 837 rimangono a carico
dello Stato.
841. Al fine di perseguire la maggiore
efficacia delle misure di sostegno all’innovazione industriale, presso il
Ministero dello sviluppo economico è istituito, ferme restando le vigenti
competenze del CIPE, il Fondo per la competitività e lo sviluppo, al quale sono
conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all’articolo 60, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
ed all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
che sono contestualmente soppressi. Al Fondo è altresì conferita la somma di
300 milioni di euro per il 2007 e di 360 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui
al comma 842, la continuità degli interventi previsti dalla normativa vigente.
Per la programmazione delle risorse nell’ambito del Fondo per la competitività
e lo sviluppo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e quelle dettate per il funzionamento del Fondo di cui all’articolo 52 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo è altresì alimentato, per quanto
riguarda gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in coerenza
con i relativi documenti di programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE al
Ministero dello sviluppo economico nell’ambito del riparto del Fondo per le
aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al 2009, dalle
risorse stanziate ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
842. A valere sulla quota di risorse del
Fondo di cui al comma 841 individuata con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze nonché con
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il
Ministro per i diritti e le pari opportunità, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281
, sono finanziati, nel rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona
stabiliti dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17
giugno 2005, i progetti di innovazione industriale individuati nell’ambito
delle aree tecnologiche dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile,
delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy
e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali.
843. Per l’individuazione dei contenuti di ciascuno dei
progetti di cui al comma 842, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i
Ministri dell’università e della ricerca, per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie locali e per
i diritti e le pari opportunità nonché gli altri Ministri interessati
relativamente ai progetti in cui gli stessi concorrono, nomina un responsabile
di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti
in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza rispetto agli
obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto,
nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione di
strutture ed enti specializzati, provvede, con onere a carico delle risorse
stanziate per i singoli progetti, alla definizione delle modalità e dei criteri
per l’individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto ed
alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative.
844. Il Ministro dello sviluppo economico,
con decreti adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
di concerto con i Ministri dell’università e della ricerca, per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le
autonomie locali, nonché con gli altri Ministri interessati relativamente ai
progetti cui gli stessi concorrono, adotta i progetti di cui al comma 842 sulla
base delle proposte del responsabile, e ne definisce le modalità attuative,
anche prevedendo che dell’esecuzione siano incaricati enti strumentali
all’amministrazione, ovvero altri soggetti esterni scelti nel rispetto delle
disposizioni nazionali e comunitarie, ove le risorse di personale interno non
risultino sufficienti ed adeguate, con onere a carico delle risorse stanziate
per i singoli progetti. I progetti finanziati con le risorse per le aree
sottoutilizzate sono trasmessi per l’approvazione, previa istruttoria, al CIPE,
che si pronuncia in una specifica seduta, sotto la presidenza del Presidente
del Consiglio dei ministri e alla presenza dei Ministri componenti senza
possibilità di delega. Ove il CIPE non provveda nel termine di trenta giorni,
il Ministro dello sviluppo economico può comunque procedere all’attuazione del
progetto. Il CIPE, con propria delibera, adotta, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le norme procedurali relative al
proprio funzionamento per l’attuazione del presente comma.
845. Il Ministro dello sviluppo economico,
con proprio decreto, istituisce appositi regimi di aiuto in conformità alla
normativa comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annualmente al Parlamento e
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati per l’individuazione
dei progetti e delle azioni, sullo stato degli interventi finanziati e sul
grado di raggiungimento degli obiettivi, allegando il prospetto inerente le
spese sostenute per la gestione, che sono poste a carico dei singoli progetti
nel limite massimo del 5 per cento di ciascuno stanziamento.
846. I progetti di cui al comma 842 possono
essere oggetto di cofinanziamento deciso da parte di altre amministrazioni
statali e regionali. A tal fine, è istituita, presso il Ministero dello
sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una
sede stabile di concertazione composta dai rappresentanti delle regioni e delle
province autonome di Trento e Bolzano e delle amministrazioni centrali dello
Stato, di cui uno designato dal Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali. Essa si pronuncia:
a)
sul monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti di innovazione
industriale;
b)
sulla formulazione delle proposte per il riordino del sistema degli incentivi;
c)
sulla formulazione di proposte per gli interventi per la finanza di impresa.
847. In attesa della riforma delle misure a
favore dell’innovazione industriale, è istituito il Fondo per la finanza
d’impresa, al quale sono conferite le risorse del Fondo di cui all’articolo 15
della legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui all’articolo 4, comma 106,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonché le risorse
destinate all’attuazione dell’articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, e dell’articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Al Fondo è altresì conferita la somma di 50 milioni di euro per l’anno 2007, di
100 milioni di euro per l’anno 2008 e di 150 milioni di euro per l’anno 2009.
Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di
garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle
imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza
della Banca d’Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata,
anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli
interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie
pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di
intermediazione finanziaria. Con riferimento alle operazioni di partecipazione
al capitale di rischio gli interventi del Fondo per la finanza di impresa sono
prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di investimento per la
nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad
elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e
medie imprese localizzate nelle aree dell’obiettivo 1 e dell’obiettivo 2 di cui
al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché a
programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese.
848. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Banca d’Italia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono
stabiliti le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 847, anche
attraverso l’affidamento diretto ad enti strumentali all’amministrazione ovvero
altri soggetti esterni, con eventuale onere a carico delle risorse stanziate
per i singoli progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e
comunitarie, nonché i criteri per la realizzazione degli interventi di cui al
medesimo comma 847, le priorità di intervento e le condizioni per la eventuale
cessione a terzi degli impegni assunti a carico dei fondi le cui rinvenienze
confluiscono al Fondo di cui al comma 847.
849. Fino all’emanazione del decreto di cui
al comma 848, l’attuazione dei regimi di aiuto già ritenuti compatibili con il
mercato comune dalla Commissione europea prosegue secondo le modalità già comunicate
alla Commissione stessa.
850. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri sono conferite al Fondo di cui al comma 847 le ulteriori
disponibilità degli altri fondi di amministrazioni e soggetti pubblici
nazionali per la finanza di imprese individuate dal medesimo decreto.
851. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i
modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti
di opposizione alla registrazione dei marchi d’impresa. Sono esonerate dal
pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti
per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni
pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le
amministrazioni della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali.
I diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione industriale e
per i modelli di utilità e per la registrazione di disegni e modelli, previsti
dall’articolo 227 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono dovuti secondo i seguenti
criteri: a) dalla quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale;
b) dal secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità; c) dal
secondo quinquennio per la registrazione di disegni e modelli. Le somme
derivanti dal pagamento dei diritti di cui al presente comma sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare
le attività del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela
del sistema produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la
piena partecipazione al sistema di proprietà industriale, di rafforzare il
brevetto italiano, anche con l’introduzione della ricerca di anteriorità per le
domande di brevetto per invenzione industriale.
852. Il Ministero dello sviluppo economico,
al fine di contrastare il declino dell’apparato produttivo anche mediante
salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese
di rilevanti dimensioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi
economico-finanziaria, istituisce, d’intesa con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, un’apposita struttura e prevede forme di cooperazione
interorganica fra i due Ministeri, anche modificando il proprio regolamento di
organizzazione e avvalendosi, per le attività ricognitive e di monitoraggio,
delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale struttura
opera in collaborazione con le regioni nel cui ambito si verificano le
situazioni di crisi d’impresa oggetto d’intervento. A tal fine è autorizzata la
spesa di 300.000 euro a decorrere dall’anno 2007, cui si provvede mediante
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3 della legge 11
maggio 1999, n. 140. Con il medesimo provvedimento si provvede, anche
mediante soppressione, al riordino degli organismi esistenti presso il
Ministero dello sviluppo economico, finalizzati al monitoraggio delle attività
industriali e delle crisi di impresa.
853. li interventi del Fondo di cui all’articolo 11,
comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono disposti sulla base
di criteri e modalità fissati con delibera del CIPE, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, con la quale si provvede in particolare a
determinare, in conformità agli orientamenti comunitari in materia, le
tipologie di aiuto concedibile, le priorità di natura produttiva, i requisiti
economici e finanziari delle imprese da ammettere ai benefìci e per l’eventuale
coordinamento delle altre amministrazioni interessate. Per l’attuazione degli
interventi di cui al presente comma il Ministero dello sviluppo economico può
avvalersi, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, di Sviluppo
Italia Spa. I commi 5 e 6 dell’articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, sono abrogati.
854. ntro il 30 giugno di ogni anno il
Governo presenta al Parlamento una relazione concernente l’operatività delle
misure di sostegno previste dai commi da 841 a 853, con particolare riferimento
ai risultati ottenuti e alle somme erogate.
855. Nel rispetto delle disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 354 e commi da 358 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e successive modificazioni, l’ambito di operatività del Fondo rotativo per il
sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) è esteso agli
interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle
regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per gli
investimenti produttivi e per la ricerca.
856. Per le finalità di cui al comma 855,
la Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad apportare alla dotazione
iniziale del Fondo di cui al medesimo comma 855 un incremento nell’importo
massimo fino a 2 miliardi di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul
bilancio dello Stato fissati ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e successive modificazioni, che allo scopo possono essere integrati:
a)
a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui al comma 841,
secondo la procedura di cui al comma 844, per il finanziamento di interventi
regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale,
approvati ai sensi del medesimo comma 844;
b)
a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi del comma 858.
857. Ai fini dell’attuazione degli
interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione
industriale ai sensi del comma 856, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano stipulano apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi
fissati dai Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico,
con la Cassa depositi e prestiti Spa, per la regolamentazione delle modalità di
intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da
applicare e la durata massima del piano di rientro.
858. Ai fini dell’attuazione del comma 856
relativamente agli interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti
in atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi da
quelli di cui al comma 857, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono stipulare apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi
fissati dai Ministri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico,
con la Cassa depositi e prestiti Spa, per il finanziamento degli interventi di
interesse, mediante l’impegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonché per
la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura
minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di
rientro. I relativi oneri per interessi sono posti a carico delle regioni e
delle province autonome.
859. Le risorse non utilizzate dalle
regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 858 integrano la dotazione
del Fondo di cui al comma 855 dell’anno successivo.
860. Nell’ambito dei progetti elaborati dai
soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo economico per
l’attuazione degli interventi di promozione e assistenza tecnica per l’avvio di
imprese innovative operanti in comparti di attività ad elevato impatto
tecnologico, di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive modificazioni, possono essere previsti anche
programmi di ricerca e sviluppo svolti dalle imprese innovative di nuova
costituzione ai sensi dell’articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46, e successive modificazioni, e della direttiva del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato 16 gennaio 2001, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, recante le direttive per
la concessione delle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l’innovazione
tecnologica di cui al citato articolo 14 della legge n. 46 del 1982.
861. Ai soggetti convenzionati con il
Ministero dello sviluppo economico per le azioni di sostegno alla nascita di
imprese innovative può essere affidata l’istruttoria dei programmi di cui al comma
860, secondo modalità anche semplificate, determinate con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
862. Le iniziative agevolate finanziate a
valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate
alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa
e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 30
per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31
dicembre 2007. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi
successivi.
863. In attuazione dell’articolo 119,
quinto comma, della Costituzione e in coerenza con l’indirizzo assunto nelle
Linee guida per l’elaborazione del Quadro strategico nazionale per la politica
di coesione 2007-2013, approvate con l’intesa sancita dalla Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
in data 3 febbraio 2005, il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni, iscritto nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico, è incrementato di 64.379 milioni di euro, di cui 100
milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l’anno 2009 e
59.179 milioni entro il 2015, per la realizzazione degli interventi di politica
regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013. Non meno
del 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è destinato al
finanziamento di infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico
nelle regioni meridionali. La dotazione aggiuntiva complessiva ed il periodo
finanziario di riferimento, di cui al presente comma, non possono essere
variati, salvo approvazione da parte del CIPE, sentita la Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
864. Il Quadro strategico nazionale, in
coerenza con l’indirizzo assunto nelle Linee guida di cui al comma 863,
costituisce la sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive,
nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorità individuate, il quadro
di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale,
fatte salve le competenze regionali in materia. Per garantire l’unitarietà
dell’impianto programmatico del Quadro strategico nazionale e per favorire
l’ottimale e coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie, tenuto
anche conto delle risorse ordinarie disponibili per la copertura degli
interventi, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita,
avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia per gli
interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti, composta dai rappresentanti
delle regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti.
865. Per il periodo di programmazione
2007-2013 e comunque non oltre l’esercizio 2015, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni, la legge finanziaria determina la quota delle
risorse di cui al comma 863 da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale.
866. Le somme di
cui al comma 863, iscritte nella Tabella F allegata alla presente legge, ai
sensi del comma 865, sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di
iscrizione. Le somme non impegnate nell’esercizio di assegnazione possono
essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell’esercizio
2013.
867. Ai fini della realizzazione delle opere e degli
interventi di cui all’accordo di programma quadro sottoscritto il 7 aprile 2006
tra Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Magistrato alle acque di Venezia e il Commissario delegato per l’emergenza
socio-economico e ambientale relativa ai canali portuali di grande navigazione
della Laguna di Venezia-Porto Marghera, nonché per gli interventi di
risanamento del Polo chimico Laghi di Mantova è autorizzata la spesa
complessiva di euro 209 milioni, di cui euro 52 milioni per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009 e euro 53 milioni per l’anno 2010. L’utilizzo delle risorse è
disposto con decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo economico e
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
868. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro
dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, formulano un piano per la riassegnazione al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare delle somme versate allo
Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della
sottoscrizione di accordi transattivi negli anni 2005 e 2006 e non
riassegnabili per effetto dell’articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e dell’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266
869. Le risorse individuate con delibere
CIPE n. 19/2004, del 29 settembre 2004, n. 34/05, del 27 maggio 2005,
e n. 2/06, del 22 marzo 2006, per gli anni 2006 e 2007 e destinate a
Sviluppo Italia Spa per contributi a fondo perduto a favore dell’autoimprenditorialità
e dell’autoimpiego sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per una
quota di 225 milioni di euro nell’anno 2007 e di 75 milioni di euro nell’anno
2008.
870. Al fine di garantire la massima
efficacia degli interventi nel settore della ricerca, è istituito, nello stato
di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, il Fondo per gli
investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo
confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale
delle università, nonché le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca,
di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del
Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all’articolo 104 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero
dell’università e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni.
871. Il Fondo di cui al primo periodo del
comma 870 è alimentato in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti
dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di
credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, delle risorse
assegnate dal CIPE, nell’ambito del riparto dell’apposito Fondo.
872. In attuazione delle indicazioni
contenute nel Programma nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5
giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, il Ministro
dell’università e della ricerca, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di
Bolzano, provvede alla ripartizione delle complessive risorse del Fondo,
garantendo comunque il finanziamento di un programma nazionale di investimento
nelle ricerche liberamente proposte in tutte le discipline da università ed
enti pubblici di ricerca, valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle
comunità disciplinari internazionali interessate.
873. Il Ministro dell’università e della
ricerca, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
provincie autonome di Trento e di Bolzano definisce i criteri di accesso e le
modalità di utilizzo e gestione del Fondo di cui al comma 870 per la
concessione delle agevolazioni al fine di garantire la massima efficacia ed
omogeneità degli interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto
regolamento trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti per
l’utilizzo delle risorse di cui al comma 870.
874. È autorizzata la spesa di 300 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l’anno
2009 da destinare ad integrazione del Fondo di cui al comma 870.
875. Al fine di assicurare una più efficace
utilizzazione delle risorse finanziarie destinate all’attuazione degli
interventi di cui al comma 631, è istituito, nello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione, il Fondo per l’istruzione e formazione tecnica
superiore. Al Fondo confluiscono le risorse annualmente stanziate a valere
sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 634, sul fondo iscritto nella legge 18
dicembre 1997, n. 440, nonché le
risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per
progetti finalizzati alla realizzazione dell’istruzione e formazione tecnica
superiore, con l’obiettivo di migliorare l’occupabilità dei giovani che hanno
concluso il secondo ciclo di istruzione e formazione.
876. Il Fondo di cui all’articolo 16, comma
1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, è
integrato di 30 milioni di euro per l’anno 2007 e di 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il CIPE, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le
modalità per una semplificazione dei criteri di riparto e di gestione del
cofinanziamento nazionale dei progetti strategici.
Le disponibilità rivenienti dal mancato trasferimento
alle regioni degli stanziamenti di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, per gli interventi nel settore del commercio e del
turismo delle regioni e province autonome, affluiscono al Fondo di cui
all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni,
per il trasferimento alle regioni stesse ai fini del cofinanziamento dei
programmi attuativi di cui al medesimo articolo 16 della legge 7 agosto 1997,
n. 266, e successive modificazioni. Con la delibera del CIPE di cui al presente
comma sono definite le modalità di assegnazione delle predette risorse. [Modificato dalla
legge 127 del 3 agosto 2007]
877. All’articolo 24, comma 4, lettera a),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola:
"controgaranzie" sono inserite le seguenti: "e cogaranzie".
878. Per le finalità previste dall’articolo
24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
come modificato dal comma 877 del presente articolo, è attribuito un contributo
di 30 milioni di euro per l’anno 2007 e di 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009.
879. Le disposizioni di cui all’articolo
13, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano anche
alle società finanziarie di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, come da ultimo modificato dal comma 877 del presente
articolo.
880. All’articolo 13 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati;
b)
al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
c)
al comma 23, secondo periodo, le parole: "ai Fondi di garanzia indicati
dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle seguenti: "al fondo di garanzia
di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662";
d)
al comma 24, le parole: "ai Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e
28" sono sostituite dalle seguenti: "al fondo di garanzia di cui
all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662".
881. Al fine di accelerare lo sviluppo dei
consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all’articolo 13 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati
"confidi", anche mediante fusioni o trasformazioni in intermediari
finanziari vigilati, iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o in
banche di credito cooperativo ai sensi dei commi 29, 30, 31 e 32 dell’articolo
13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 giugno
2007 i confidi provvedono ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale
le risorse proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve
patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o
territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite
unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza
vincoli di destinazione.
882. Al fine di favorire il rafforzamento
patrimoniale dei confidi, i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma
20 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
possono essere destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai
fini dell’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo
unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonché, in
generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e sviluppo operativo dei
confidi stessi. Per le medesime finalità, in attesa dell’attuazione della direttiva
2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, III
direttiva in materia di antiriciclaggio, i confidi non sono assoggettati agli
obblighi di cui all’articolo 2 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
883. Per le finalità di cui all’articolo 3,
primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono
autorizzati contributi quindicennali di 40 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali del settore
aeronautico, ai sensi dell’articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80.
884. Per le finalità di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera a), della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono autorizzati
contributi quindicennali di 10 milioni di euro per l’anno 2007 e di 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali
ai sensi dell’articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80.
885. Per le finalità di cui all’articolo 4,
comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono autorizzati contributi
quindicennali rispettivamente di 50 milioni di euro per l’anno 2007, di 40
milioni di euro per l’anno 2008 e di 30 milioni di euro per l’anno 2009, da
erogare alle imprese nazionali ai sensi dell’articolo 5, comma 16-bis, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80.
886. Gli incentivi alla ricerca applicata e
alla innovazione tecnologica, relativi ai Fondi di competenza dei Ministeri
dello sviluppo economico e dell’università e della ricerca e del Dipartimento per
l’innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri sono
gestiti dalle medesime amministrazioni in modo coordinato anche in conformità
alle direttive adottate congiuntamente dai tre Ministri.
887. Le amministrazioni di cui al comma 886
conformano la propria attività a quanto disposto dal medesimo comma, in modo da
assicurare criteri coordinati di selezione e valutazione delle domande, anche
tramite l’emanazione di bandi unitari e l’acquisizione delle domande di
agevolazione presso un unico ufficio, individuando idonee forme di
coordinamento per la valutazione integrata delle domande stesse.
888. Per il finanziamento degli interventi
di cui all’articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e a
favore del Fondo per la mobilità al servizio delle fiere previsto dalla legge
27 febbraio 2006, n. 105, è autorizzato un contributo quindicennale di 3
milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
889. All’articolo 1, comma 366, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 la parola: "372" è sostituita dalla
seguente: "371".
890. All’articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266 dopo il comma 371 sono inseriti i seguenti: "371-bis. In
attesa dell’adozione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di
cui al comma 366, può essere riconosciuto un contributo statale a progetti in
favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare
massimo del 50 per cento delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in
ciascun progetto.
371-ter.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono individuati i progetti regionali ammessi al beneficio di cui al
comma 371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali
ulteriori progetti di carattere nazionale, fermo restando il limite massimo di
cui al comma 372"
891. All’articolo 1, comma 372, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 la parola: "371" è sostituita dalla
seguente: "371-ter".
892. Al fine di estendere e sostenere in
tutto il territorio nazionale la realizzazione di progetti per la società
dell’informazione, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto di natura non regolamentare, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali per gli interventi
relativi alle regioni e agli enti locali, individua le azioni da realizzare sul
territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione e le modalità
operative e di gestione di tali progetti.
893. È istituito, presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri, un apposito fondo, denominato "Fondo per il
sostegno agli investimenti per l’innovazione negli enti locali", con una
dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009. Il Fondo finanzia progetti degli enti locali relativi agli
interventi di digitalizzazione dell’attività amministrativa, in particolare per
quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse dei cittadini e delle
imprese.
894. Con successivo decreto dei Ministri
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari
regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
previo parere della Commissione permanente per l’innovazione tecnologica nelle
regioni e negli enti locali di cui all’articolo 14, comma 3-bis, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vengono stabiliti i criteri di
distribuzione ed erogazione del Fondo di cui al comma 893.
895. Nella valutazione dei progetti da finanziare, di
cui al comma 892, è data priorità a quelli che utilizzano o sviluppano
applicazioni software a codice aperto. I codici sorgente, gli eseguibili e la
documentazione dei software sviluppati sono mantenuti in un ambiente di
sviluppo cooperativo, situato in un web individuato dal Ministero per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione al fine di poter essere
visibili e riutilizzabili.
896. Per il finanziamento degli interventi
a sostegno dell’economia nel settore dell’industria nazionale ad elevato
contenuto tecnologico è istituito un apposito fondo iscritto nello stato di
previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.700 milioni di
euro per l’anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l’anno 2008 e di 1.200
milioni di euro per l’anno 2009, per la realizzazione di programmi di
investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da
accordi internazionali. Dall’anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede
ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle
finanze, tramite l’ufficio centrale del bilancio, e alla Corte dei conti, sono
individuati, nell’ambito della predetta pianificazione, i programmi in
esecuzione o da avviare con le disponibilità del fondo, disponendo delle
conseguenti variazioni di bilancio. Con decreti del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate le
modalità e le procedure di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale
per i programmi derivati da accordi internazionali.
897. Gli articoli 2 e 3 del decreto
legislativo 6 ottobre 2005, n. 216, sono abrogati. Conseguentemente è
ripristinata la Direzione generale di commissariato e di servizi generali di
cui all’articolo 15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264.
898. Nello stato di previsione della spesa
del Ministero della difesa è istituito un fondo di conto capitale, con una
dotazione di 25 milioni di euro, destinato alle bonifiche delle aree militari,
sia dismesse che attive, e di pertinenza dei poligoni militari di tiro, nonché
delle unità navali, effettuate d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, anche mediante l’impiego del genio militare.
Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da comunicare anche con
evidenze informatiche al Ministero dell’economia e delle finanze, si provvede
alla ripartizione del fondo di cui al presente comma.
899. Nello stato di previsione della spesa
del Ministero della difesa è istituito un fondo di conto capitale, con una
dotazione di 20 milioni di euro, destinato alla ristrutturazione e
all’adeguamento degli arsenali militari, comprese le darsene interne, e degli
stabilimenti militari. Con uno o più decreti del Ministro della difesa, da
comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell’economia e delle
finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma.
900. Nello stato di previsione della spesa
del Ministero della difesa è istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione
di 5 milioni di euro, destinato all’ammodernamento del parco autoveicoli, dei
sistemi operativi e delle infrastrutture dell’Arma dei carabinieri. Con uno o
più decreti del Ministro della difesa, da comunicare anche con evidenze
informatiche al Ministero dell’economia e delle finanze, si provvede alla
ripartizione del fondo di cui al presente comma.
901. Per l’anno 2007, le dotazioni delle
unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa
concernenti investimenti fissi lordi (categoria 21) sono ridotte, in maniera
lineare, di 50 milioni di euro.
902. È autorizzata la spesa di 10 milioni
di euro per l’anno 2007 finalizzata ad interventi sanitari che si rendano
eventualmente necessari in favore di personale affetto da infermità letali
ovvero da invalidità o inabilità permanente nonché al monitoraggio delle
condizioni sanitarie del personale militare e civile italiano impiegato e delle
popolazioni abitanti in aree interessate da conflitti per i quali siano in
corso missioni internazionali e di assistenza umanitaria, nonché in poligoni di
tiro nazionali, e nelle zone adiacenti, nei quali siano sperimentati
munizionamento e sistemi di armamento.
903. Per il finanziamento degli interventi
consentiti dagli Orientamenti dell’Unione europea per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficoltà sugli aiuti di Stato del Fondo di
cui all’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è autorizzata
la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2007 e di 35 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009.
904. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, la
dotazione del fondo da ripartire di cui all’articolo 1, comma 15, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 nel quale confluiscono gli importi delle
dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, è
integrata di 565 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 170
milioni a decorrere dall’anno 2009, ai fini della corresponsione dei
corrispettivi per le imprese pubbliche in relazione agli oneri di servizio
pubblico sostenuti in applicazione dei rispettivi contratti di programma.
905. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri in attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 31
maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474, e dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481,
sono emanate, tenendo conto dei princìpi del diritto comunitario, disposizioni
in merito all’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1-ter, comma 4, del
decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 2003, n. 290, come modificato dall’articolo 1, comma 373,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 relativamente alla cessione delle
quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono
proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto del gas naturale
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato.
906. Il termine del 31 dicembre 2008 stabilito
dall’articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come
prorogato dall’articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
nei soli confronti delle società di cui al comma 905 del presente articolo, è
rideterminato in ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma
905.
907. Per la realizzazione, l’acquisizione
ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità i committenti
tenuti all’applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria.
908. Nei casi di cui al comma 907, il
bando, ferme le altre indicazioni previste dal codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, determina i requisiti soggettivi,
funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione,
le caratteristiche tecniche ed estetiche dell’opera, i costi, i tempi e le
garanzie dell’operazione, nonché i parametri di valutazione tecnica ed
economico-finanziaria dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
909. Al codice dei contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 86, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis.
Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione, nei casi
previsti dalla normativa vigente, dell’anomalia delle offerte nelle procedure
di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizio e di forniture, gli
enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato
e sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato periodicamente, in
apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base
dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai
sindacati comparativamente piu rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle
differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile,
il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del
settore merceologico piu vicino a quello preso in considerazione";
b)
all’articolo 87, al comma 2, la lettera e) è abrogata;
c)
all’articolo 87, al comma 4, le parole: "In relazione a servizi e
forniture," sono soppresse;
d)
all’articolo 87, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis.
Nell’ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all’articolo 40 del
presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo
stesso soggetto interessato relativamente all’avvenuto adempimento, all’interno
della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa".
910. All’articolo 7 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 1, l’alinea è sostituito dal seguente: "Il datore di lavoro, in
caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno
della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché
nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima:";
b)
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis.
L’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con
ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i
quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non
risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro".
911. L’articolo 29, comma 2, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: "2.
In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore
di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli
eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione
dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i
contributi previdenziali dovuti".
912. L’offerente di cui al comma 908 può
essere anche un’associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e
dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica
obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento,
inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all’adempimento
dell’obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l’associazione
temporanea di imprese, l’altro può sostituirlo, con l’assenso del committente,
con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.
913. L’adempimento degli impegni della
stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della
realizzazione ed eventuale gestione funzionale dell’opera secondo le modalità
previste.
914. Al fine di assicurare la massima
estensione dei princìpi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti
di servizi o di servizi pubblici locali la stazione appaltante considera, in
ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità
dei mezzi tecnici necessari ed idonei all’espletamento del servizio è
assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.
915. Per gli interventi previsti
dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall’articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, relativi all’anno 2006, è autorizzata un’ulteriore spesa di 50
milioni di euro per l’anno 2007.
916. Il 40 per cento delle disponibilità
finanziarie del Fondo istituito dall’articolo 1, comma 108, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 deve essere destinato per la realizzazione e il
completamento di strutture logistiche intermodali di I livello le cui opere e
servizi sono già previsti dai piani regionali trasporti.
917. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma
2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall’articolo
45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 autorizza
un’ulteriore spesa di 54 milioni di euro per l’anno 2007 per gli intervent in
ordine ai premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporti in conto
terzi relativi all’anno 2006., relativi all’anno 2006, è autorizzata
un’ulteriore spesa di 54 milioni di euro per l’anno 2007
918. Per il proseguimento degli interventi
a favore dell’autotrasporto di merci, nonché, ove si individuino misure
compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87 del Trattato
istitutivo della Comunità europea, per interventi di riduzione del costo del
lavoro delle imprese di autotrasporto di merci relativo all’anno 2006, al fondo
istituito dall’articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
è assegnata la somma di euro 186 milioni per l’anno 2007. Con regolamento
emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per le politiche europee,
sono disciplinate le modalità di utilizzazione del fondo di cui al primo
periodo. L’efficacia delle modalità di utilizzazione di tale fondo è comunque
subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunità europea, alla autorizzazione della Commissione europea.
919. A carico del fondo di cui al comma 918
è prelevato l’importo di 70 milioni di euro, da destinare a misure agevolative
a favore dei soggetti che acquisiscano, anche mediante locazione finanziaria,
autoveicoli adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari o
superiore a 11,5 tonnellate. Con il regolamento di cui al comma 918 sono
determinati criteri e modalità per la fruizione di dette agevolazioni.
920. Dalla somma di 80 milioni di euro
autorizzata, per l’anno 2006, ai sensi del comma 108 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 è prelevato l’importo di 42 milioni di
euro, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa, per essere destinato
alla misura prevista all’articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 . Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le
disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
921. A decorrere dal 1º gennaio 2007, con
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2007, è stabilito un incremento
delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui
all’articolo 18 della legge 1º dicembre 1986, n. 870, in modo da
assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad almeno 50 milioni di euro.
Di conseguenza è autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di 25 milioni di
euro, in aggiunta alle somme già stanziate sul pertinente capitolo di bilancio,
per il funzionamento del Centro elaborazione dati del Dipartimento per i
trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale
dei trasporti del Ministero dei trasporti e la spesa di 10 milioni di euro per
la predisposizione del piano generale di mobilità, i sistemi informativi di
supporto, il monitoraggio e la valutazione di efficacia degli interventi.
922. Per la copertura degli oneri connessi
alla prosecuzione e al completamento di progetti informatici di competenza del
Ministero delle infrastrutture, già previsti nell’ambito del Piano triennale
per l’informatica 2007-2009 è autorizzata la spesa di euro 8.500.000 per l’anno
2007 e di euro 4.200.000 per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da iscrivere
nello stato di previsione del medesimo Ministero.
923. Con decreto del Ministro dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il
31 gennaio 2007, ai sensi del comma 12 dell’articolo 80 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è stabilito un
incremento delle tariffe applicabili per le operazioni di revisione dei veicoli
a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale per le operazioni eseguite dagli
uffici della Motorizzazione e per quelle eseguite dai centri privati
concessionari di dette operazioni ai sensi dello stesso articolo 80, comma 8.
924. È autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2007 a favore dell’Agenzia nazionale per la
diffusione delle tecnologie per l’innovazione.
925. Al fine di sostenere nuovi processi di
realizzazione delle infrastrutture per la larga banda e di completare il
"Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno", le
risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
destinate al finanziamento degli interventi attuativi del suddetto Programma da
parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società
infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia Spa (Infratel Italia) di cui
all’articolo 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono incrementate di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
926. Nell’ambito del riparto del Fondo per
le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
il CIPE, con propria delibera ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 61,
assegna ulteriori 50 milioni di euro per l’anno 2009 al Ministero delle
comunicazioni per la realizzazione delle finalità di cui al comma 925.
Conseguentemente, le risorse del medesimo Fondo destinate al Ministero dello sviluppo
economico per l’anno 2009 sono diminuite di 50 milioni di euro.
927. Al fine di diffondere la tecnologia
della televisione digitale sul territorio nazionale, è istituito presso il
Ministero delle comunicazioni il "Fondo per il passaggio al digitale"
per la realizzazione dei seguenti interventi:
a)
incentivare la produzione di contenuti di particolare valore in tecnica
digitale;
b)
incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del titolare
dell’obbligo di copertura del servizio universale;
c)
favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di servizi interattivi
di pubblica utilità diffusi su piattaforma televisiva digitale;
d)
favorire la transizione al digitale da parte di famiglie economicamente o
socialmente disagiate;
e)
incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia del
digitale.
928. Il Ministro delle comunicazioni, con
proprio decreto, individua gli interventi di cui al comma 927 e le concrete
modalità di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per
accedere agli interventi, le categorie di destinatari, la durata delle
sperimentazioni, nonché le modalità di monitoraggio e di verifica degli
interventi.
929. Per la realizzazione degli interventi
di cui al comma 927 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.
930. Nei confronti dei soggetti esercenti
la radiodiffusione sonora, nonché la radiodiffusione televisiva in ambito
locale, le sanzioni amministrative previste dall’articolo 98 del codice delle comunicazioni
elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e
successive modificazioni, sono ridotte a un decimo.
931. Le disposizioni di cui all’articolo 1,
comma 57, primo e secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
non si applicano alle spese relative a progetti cofinanziati dall’Unione
europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla
SIMEST Spa destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all’Unione
europea nonché il fondo di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c), della legge
21 marzo 2001, n. 84, sono unificati in un unico fondo.
933. Dopo l’articolo 2 del decreto-legge 28
maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
1981, n. 394, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
"Art.
2-bis. – 1. Il fondo rotativo di cui all’articolo 2 può essere, a cura
dell’ente gestore, garantito contro i rischi di mancato rimborso, presso una
compagnia di assicurazione o istituti di credito. I costi della garanzia o
assicurazione sono dall’ente gestore addebitati agli operatori beneficiari dei
finanziamenti. Le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o
garanzia sono sottoposte all’approvazione del comitato di gestione del fondo e
non devono comportare oneri a carico del fondo".
934. All’articolo 3, comma 5, della legge
24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, le parole: "per
le finalità di cui alla presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"per interventi volti a sostenere l’internazionalizzazione del sistema
produttivo italiano".
935. All’articolo 10 del decreto-legge 28
maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
1981, n. 394, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Per
favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, ai sensi dell’articolo
22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive
modificazioni, possono essere concessi contributi d’intesa con i Ministri
competenti a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da
consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-ittico-alimentare e
turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo dell’attrazione della domanda
estera".
936. Per le finalità di cui al comma 61
dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive
modificazioni, anche al fine di favorire la penetrazione commerciale dei
mercati esteri da parte delle imprese attraverso l’adozione di strumenti di
marchio consortili, aventi natura privatistica, il fondo istituito per le
azioni a sostegno del "made in Italy" è incrementato di ulteriori 20
milioni di euro per l’anno 2007 e 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008
e 2009. Quota parte delle risorse di cui al precedente periodo, per un
ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è
destinata all’erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche
diretti alla certificazione di qualità e di salubrità dei prodotti tessili
cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano la tipicità
delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del
commercio internazionale, sono individuate le modalità per accedere ai
contributi di cui al precedente periodo.
937. Al fine di promuovere la tutela e lo
sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con le
finalità fissate dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, è autorizzata la spesa
di 1 milione di euro per gli anni 2007 e 2008. A valere sull’autorizzazione di
spesa di cui al presente comma, una somma pari a 50.000 euro per ciascun anno
del triennio 2007-2009, è destinata al finanziamento del Museo internazionale
delle ceramiche di Faenza di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 97.
938. L’utilizzo delle risorse di cui al
comma 937 avviene secondo i criteri e le modalità di utilizzo di cui al decreto
del Ministro delle attività produttive 16 maggio 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003.
939. All’articolo 2, comma 85, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente
capoverso:
"5-ter.
L’affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle attività
commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti autostradali, in
deroga rispetto a quanto previsto nelle lettere c) ed f) del comma 5, avviene
secondo i seguenti principi:
a)
verifica preventiva della sussistenza delle capacità tecnico-organizzative ed
economiche dei concorrenti allo scopo di garantire un adeguato livello e la
regolarità del servizio, secondo quanto disciplinato dalla normativa di
settore;
b)
valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino l’efficienza, la
qualità e la varietà dei servizi, gli investimenti in coerenza con la durata
degli affidamenti e la pluralità dei marchi. I processi di selezione devono
assicurare una prevalente importanza al progetto tecnico-commerciale rispetto
alle condizioni economiche proposte;
c)
modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell’offerta in
termini di qualità e disponibilità dei servizi nonché dei prezzi dei prodotti
oil e non oil".
940. Al fine di garantire i livelli
occupazionali del Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del
Parco nazionale della Maiella è erogata a favore dell’ente Parco Nazionale del
Gran Sasso e dei Monti della Laga e dell’ente Parco nazionale della Maiella la
somma di euro 2.000.000, a decorrere dall’anno 2007, per consentire la
stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso tali enti. Le
relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con
il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di
assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il
personale che presta attività professionale e collaborazione presso gli enti
Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati, a
decorrere dal 1º gennaio 2007 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto
personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008. Al relativo onere si
provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell’articolo 1
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
941. In relazione a quanto previsto dal
comma 61 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al secondo
periodo del comma 49 del medesimo articolo 4, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "incluso l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali
ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli".
942. Allo scopo di potenziare l’attività di
promozione e sviluppo del "made in Italy", anche attraverso l’acquisizione
di beni strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l’ammodernamento degli
impianti già esistenti, è concesso, a favore degli enti fieristici, un
contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2007
a valere sulle disponibilità di cui all’articolo 14-vicies semel del
decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 agosto 2005, n. 168, che è contestualmente abrogato. Le modalità,
i criteri ed i limiti del contributo sono definiti con decreto del Ministro
dello sviluppo economico entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
943. Per le politiche generali concernenti
le collettività italiane all’estero, la loro integrazione, l’informazione,
l’aggiornamento e la promozione culturale a loro favore, la valorizzazione del
ruolo degli imprenditori italiani all’estero nonché il coordinamento delle
iniziative relative al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete
consolare, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per l’anno 2007 e 14
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
944. Per la prosecuzione degli interventi
per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139,
e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 85 milioni di euro per
l’anno 2007 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da
ripartire secondo le modalità di cui al comma 2 dell’articolo 3 della legge 3
agosto 1998, n. 295.
945. Per l’attuazione del Protocollo
d’intesa tra il Governo italiano e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, è
autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2007, finalizzata al
completamento del terzo lotto, secondo stralcio, tratto Gattinara-Padriciano,
della grande viabilità triestina.
946. All’articolo 49, primo comma dello
Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, l’alinea
è sostituito dal seguente: "Spettano alla Regione le seguenti quote fisse
delle sottoindicate entrate tributarie erariali riscosse nel territorio della
Regione stessa:".
947. In applicazione dell’articolo 15 del
decreto legislativo 1º aprile 2004, n. 111, ed al fine di rendere efficaci
le disposizioni ivi contenute, ad eccezione di quelle di cui all’articolo 9,
comma 7, del medesimo decreto relative ai servizi di trasporto ferroviario
interregionale, da definire previa intesa fra il Ministero dei trasporti e le
regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, i cui oneri saranno quantificati con
successivo provvedimento, al numero 4) del primo comma dell’articolo 49 dello
Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le
parole: "otto decimi" sono sostituite dalle seguenti: "9,1
decimi".
948. L’efficacia delle disposizioni di cui
ai commi 946 e 947 decorre dal 1º gennaio 2008; conseguentemente, sono ridotte
le seguenti autorizzazioni di spesa per gli importi sotto indicati:
a)
stato di previsione del Ministero dei trasporti:legge 23 dicembre 2005,
n. 266 articolo 1, comma 15, per l’importo di euro 1.875.000;
b)
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze:legge 23
dicembre 2005, n. 266 articolo 1, comma 15, per l’importo di euro
68.408.000.
949. Per la prosecuzione degli interventi
per Roma-capitale della Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990,
n. 396, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 212,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni di euro
per l’anno 2009.
950. Per il finanziamento della promozione
della candidatura italiana all’Esposizione universale del 2015 da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri, d’intesa con il Ministero degli affari
esteri, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2007 e di 1
milione di euro per l’anno 2008.
951. Per la partecipazione dell’Italia
all’Esposizione internazionale di Saragozza del 2008 è autorizzata la spesa di
2 milioni di euro per l’anno 2007, di 3,8 milioni di euro per l’anno 2008 e di
450.000 euro per l’anno 2009.
952. Per la partecipazione dell’Italia
all’Esposizione universale di Shanghai 2010 è autorizzata la spesa di 800.000
euro per l’anno 2007, di 1,25 milioni di euro per l’anno 2008 e di 7 milioni di
euro per l’anno 2009.
953. Per la partecipazione dell’Italia alle
Esposizioni di Saragozza 2008 e Shanghai 2010 sono istituiti, rispettivamente,
un Commissariato per l’Esposizione di Saragozza 2008 e un Commissariato
generale per l’Esposizione di Shanghai 2010. Essi cessano di operare entro nove
mesi dalla chiusura delle relative Esposizioni, dopo la presentazione dei
rendiconti finali delle spese di cui, rispettivamente, ai commi 951 e 952.
954. Con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro del commercio internazionale, sono nominati il Commissario del Governo
per l’Esposizione di Saragozza 2008 ed il Commissario generale del Governo per
l’Esposizione di Shanghai 2010.
955. Con decreto del Ministro degli affari
esteri, sono altresì nominati i Segretari generali del Commissariato e del
Commissariato generale, scelti tra i funzionari della carriera diplomatica con
il grado di ministro plenipotenziario, i quali esercitano le loro funzioni in
raccordo con i rispettivi Commissari, sostituendoli in caso di assenza o di
impedimento.
956. Il Commissario e il Commissario
generale gestiscono i fondi di cui, rispettivamente, ai commi 951 e 952 e
ordinano le spese da effettuare in Italia e all’estero per la partecipazione
dell’Italia, nonché le spese per le manifestazioni a carattere scientifico,
culturale ed artistico collegate alle finalità delle esposizioni. Il
Commissario e il Commissario generale, nello svolgimento dei loro compiti, sono
autorizzati a derogare alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello
Stato in materia di contratti. Il Commissario e il Commissario generale
presentano al Ministero degli affari esteri il preventivo delle spese e, entro
nove mesi dalla data di chiusura delle rispettive esposizioni, i rendiconti
finali delle spese sostenute.
957. Nello svolgimento delle proprie
funzioni, il Commissario e il Commissario generale si avvalgono ciascuno del
supporto di un dirigente di prima fascia ovvero di un dirigente incaricato di
funzioni dirigenziali generali ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
, e successive modificazioni, anche in deroga all’articolo 3, comma 147, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, nominato dal Ministero degli affari esteri
tra gli appartenenti al proprio ruolo dirigenziale, con funzioni di direttore
amministrativo, e di cinque unità di personale dipendente dal medesimo
Ministero ovvero dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
, e successive modificazioni, in posizione di comando o in altre posizioni
analoghe, secondo i rispettivi ordinamenti. Le strutture di supporto al
Commissario e al Commissario generale comprendono altresì personale assunto con
contratto a tempo determinato, che ha diritto a un trattamento onnicomprensivo
a carico del Commissariato o del Commissariato generale commisurato a quello
stabilito dalle norme dello Stato ospitante nell’ambito delle Esposizioni. Tale
personale, ove assunto in Italia, ha diritto altresì al rimborso delle spese di
viaggio ed alloggio nelle sedi espositive, esclusa ogni indennità di missione.
Il Commissario e il Commissario generale possono avvalersi di consulenti in
possesso di specifiche professionalità.
958. Il Commissario e il Commissario generale,
se dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, i Segretari generali e i
direttori amministrativi sono collocati per tutta la durata dell’incarico nella
posizione di fuori ruolo o in posizione analoga secondo i rispettivi
ordinamenti, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e successive modificazioni, o da
qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare.
959. Con decreto del Ministro degli affari esteri,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è stabilita
l’indennità spettante al Commissario, al Commissario generale, ai Segretari
generali, ai direttori amministrativi ed al restante personale di cui al comma
957, per l’intero periodo di svolgimento delle funzioni, dovunque svolte, dalla
data di conferimento dell’incarico. Tale indennità non ha natura retributiva e
tiene conto della delicatezza dell’incarico, dei relativi oneri e
dell’intensità dell’impegno lavorativo. Essa non può essere superiore a quelle
spettanti ai corrispondenti gradi del personale appartenente ai ruoli della
carriera diplomatica, di quella dirigenziale e delle altre carriere del
Ministero degli affari esteri e si aggiunge, per il personale dipendente da
pubbliche amministrazioni, alle competenze stipendiali di base metropolitane.
960. Per i periodi di servizio prestati
fuori sede è corrisposto ai soggetti di cui ai commi 954, 955 e 957 il rimborso
delle sole spese di viaggio, in conformità alle disposizioni vigenti.
961. Con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è nominato
un collegio di tre revisori dei conti, scelti tra i dirigenti dei rispettivi
Ministeri, dei quali uno designato dal Ministro dell’economia e delle finanze,
con funzioni di presidente, e due designati rispettivamente dal Ministro degli
affari esteri e dal Ministro del commercio internazionale.
962. Agli oneri derivanti dai commi da 953
a 961 si provvede nell’ambito delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 951
e 952.
963. A decorrere dall’anno 2007 e fino alla revisione
del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali, il contributo previsto
dall’articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, da ultimo
rideterminato dall’articolo 9, comma 1, della legge 16 dicembre 1999,
n. 494, e confluito nel fondo consolidato di cui all’articolo 39, comma 1,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato di 175
milioni di euro annui.
964. Per la prosecuzione degli interventi
relativi al Sistema "Alta Velocità/Alta Capacità" della linea
Torino-Milano-Napoli è autorizzata la spesa complessiva di 8.100 milioni di
euro nel periodo 2007-2021, di cui 400 milioni per l’anno 2007, 1.300 milioni
per l’anno 2008, 1.600 milioni per l’anno 2009 e 4.800 milioni per il periodo
2010-2021, in ragione di 400 milioni di euro annui. Le somme di cui al
precedente periodo sono interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di
iscrizione.
965. Per la prosecuzione degli interventi alle
linee trasversali e, in particolare, per la progettazione definitiva del
raddoppio dell’intero tracciato della linea ferroviaria Parma-La Spezia
(Pontremolese), funzionale al rafforzamento del corridoio plurimodale
Tirreno-Brennero, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007 e 2008.
966. Gli oneri per capitale ed interessi
dei titoli emessi e dei mutui contratti da Infrastrutture Spa fino alla data
del 31 dicembre 2005 per il finanziamento degli investimenti per la realizzazione
della infrastruttura ferroviaria ad alta velocità "Linea
Torino-Milano-Napoli", nonché gli oneri delle relative operazioni di
copertura, sono assunti direttamente a carico del bilancio dello Stato. Fatti
salvi i diritti dei creditori del patrimonio separato costituito da
Infrastrutture Spa sono abrogati il comma 1, ultimo periodo, il comma 2, ultimo
periodo, e il comma 4 dell’articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
967. La Cassa depositi e prestiti Spa, in
quanto succeduta ad Infrastrutture Spa ai sensi dell’articolo 1, comma 79,
della legge 23 dicembre 2005 n. 266, promuove le iniziative necessarie per
la liquidazione del patrimonio separato costituito da Infrastrutture Spa. A
seguito della predetta liquidazione cessa la destinazione dei crediti e
proventi di cui al comma 4 dell’articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e sono estinti i debiti di Ferrovie dello Stato Spa e di società del Gruppo
relativi al citato patrimonio separato sia nei confronti del patrimonio
separato stesso sia nei confronti dello Stato.
968.
L’assunzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato di cui al
comma 966 nonché l’estinzione dei debiti di Ferrovie dello Stato Spa e di
società del gruppo di cui al comma 967 si considerano fiscalmente irrilevanti.
969.
I criteri e le modalità di assunzione da parte dello Stato degli oneri di cui
al comma 966, di liquidazione del patrimonio separato di cui al comma 967,
nonché i criteri di attuazione del comma 964, sono determinati con uno o più
decreti di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze.
970. Al comma 8 dell’articolo 17 del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, dopo il primo periodo, è
inserito il seguente: "L’incremento annuo del canone dovuto per l’utilizzo
dell’infrastruttura ferroviaria Alta Velocità/Alta Capacità non dovrà comunque
essere inferiore al 2 per cento".
971. È autorizzata la spesa di euro 400
milioni per l’anno 2007 da riconoscere a Trenitalia Spa, a titolo di contributo
per la remunerazione degli obblighi di servizio pubblico con lo Stato forniti,
ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, ed
in conformità all’articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29
luglio 1991, fino al 2003.
972. Ai fini del rimborso degli interessi e
della restituzione delle quote capitale dei mutui accesi in applicazione del
decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito, dalla legge 29 gennaio
1994, n. 78, per il triennio 2007-2009, è posto a carico dello Stato, per
l’importo annuo di 27 milioni di euro, l’onere per il servizio del debito già
contratto nei confronti di Infrastrutture Spa, per il periodo dal 1º agosto
2006 al 31 dicembre 2007 in relazione alla realizzazione del "Sistema alta
velocità/alta capacità".
973. È autorizzata la spesa complessiva di euro
311 milioni per l’anno 2007, in relazione all’adeguamento dei corrispettivi per
gli oneri di servizio pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di
servizio con le regioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e al relativo decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2000,
ed all’articolo 52 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi compreso il
recupero del tasso di inflazione programmata degli anni precedenti.
974. A copertura degli investimenti
relativi alla rete tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria nazionale è
autorizzata l’ulteriore spesa di 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007 e 2008; tale maggiore spesa è destinata, in misura non inferiore al 50 per
cento, agli investimenti nella rete regionale e locale.
975. Il comma 84 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituto dal seguente:
"84.
Sono concessi, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni, a Ferrovie dello Stato Spa o a
società del gruppo contributi quindicennali di 100 milioni di euro annui a
decorrere dal 2006 per la prosecuzione degli interventi relativi al sistema
alta velocità/alta capacità Torino-Milano-Napoli e di 100 milioni di euro annui
a decorrere dal 2007 a copertura degli investimenti relativi alla rete
tradizionale dell’infrastruttura ferroviaria nazionale".
976. A valere sulle risorse di cui al comma
974, la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 è
destinata specificamente all’ammodernamento della tratta ferroviaria
Aosta-Chivasso.
977. Per la prosecuzione degli interventi
di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, è
autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a
decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui 5 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2007 per le esigenze infrastrutturali delle capitanerie di
porto.
978. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009 è altresì autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per consentire lo
sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle infrastrutture del
Corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera.
979. Per assicurare il concorso dello Stato
al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della
Pedemontana lombarda, a valere sulle risorse di cui al comma 977, è autorizzato
un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007,
di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 e di 40 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2009. A tal fine le funzioni ed i poteri di soggetto
concedente e aggiudicatore attribuiti ad ANAS Spa per la realizzazione
dell’autostrada Pedemontana Lombarda, dell’autostrada diretta
Brescia-Bergamo-Milano, delle tangenziali esterne di Milano, sono trasferiti da
ANAS Spa medesima ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i
diritti attivi e passivi inerenti alla realizzazione delle infrastrutture
autostradali e che viene appositamente costituito in forma societaria e
partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalla regione Lombardia o da soggetto da
essa interamente partecipato. Sempre a valere sugli importi di cui al comma
977, è altresì autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2007, di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 e di
6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 per la realizzazione del tratto
della metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate. A valere sul medesimo
stanziamento una quota è destinata al potenziamento della rete ferroviaria
locale lombarda con priorità per le tratte ad alta frequentazione adibite al
trasporto dei pendolari.
980. Le quote dei limiti di impegno,
autorizzati dall’articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166,
e successivo finanziamento a carico dell’articolo 4, comma 176, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, decorrenti dagli anni 2003, 2004 e 2005, non
impegnate al 31 dicembre 2006, costituiscono economie di bilancio e sono
reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei
rispettivi limiti.
981. Per assicurare il concorso dello Stato
al completamento della realizzazione delle opere infrastrutturali della
Pedemontana di Formia di cui alla delibera CIPE n. 98/06 del 29 marzo
2006, a valere sulle risorse di cui all’articolo 2, comma 92, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, che sono corrispondentemente ridotte, è autorizzato
un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2007. A tal
fine, il completamento della progettazione e della relativa attività esecutiva,
relativamente alla realizzazione dell’opera, può avvenire anche attraverso
affidamento di ANAS Spa ad un organismo di diritto pubblico, costituito in
forma societaria e partecipato dalla stessa società e dalla provincia di
Latina. Con atto convenzionale è disciplinato il subentro nei rapporti attivi e
passivi inerenti alla realizzazione delle predette opere infrastrutturali.
982. Per assicurare l’autonomia finanziaria
alle autorità portuali nazionali e promuovere l’autofinanziamento delle
attività e la razionalizzazione della spesa, anche al fine di finanziare gli
interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria delle parti comuni
nell’ambito portuale, con priorità per quelli previsti nei piani triennali già
approvati, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, sono attribuiti
a ciascuna autorità portuale, a decorrere dall’anno 2007, per la circoscrizione
territoriale di competenza:
a)
il gettito della tassa erariale di cui all’articolo 2, primo comma, del
decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni;
b)
il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge
9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni.
983. A decorrere dall’anno 2007 è istituito
presso il Ministero dei trasporti un fondo perequativo dell’ammontare di 50
milioni di euro, la cui dotazione è ripartita annualmente tra le autorità
portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro dei trasporti, al
quale compete altresì il potere di indirizzo e verifica dell’attività
programmatica delle autorità portuali. A decorrere dall’anno 2007 sono
conseguentemente soppressi gli stanziamenti destinati alle autorità portuali
per manutenzioni dei porti.
984. Le autorità portuali sono autorizzate
all’applicazione di una addizionale su tasse, canoni e diritti per
l’espletamento dei compiti di vigilanza e per la fornitura di servizi di
sicurezza previsti nei piani di sicurezza portuali.
985. Resta ferma l’attribuzione a ciascuna
autorità portuale del gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di
cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive
modificazioni, e all’articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355.
986. Le disposizioni di cui alle lettere a)
e b) del comma 982, nonché quelle di cui al comma 985 si interpretano nel senso
che le navi che compiono operazioni commerciali e le merci imbarcate e sbarcate
nell’ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o presso strutture di
ormeggio, quali banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri e punti di
attracco, in qualsiasi modo realizzati, sono soggette alla tassa di ancoraggio
e alle tasse sulle merci.
987. Gli uffici doganali provvedono alla
riscossione delle tasse di cui ai commi 982, 984 e 985 senza alcun onere per
gli enti cui è devoluto il relativo gettito.
988. In conseguenza del regime di autonomia
finanziaria delle autorità portuali ad esse non si applica il disposto
dell’articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e si
applica il sistema di tesoreria mista di cui all’articolo 7 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le somme giacenti al 31 dicembre 2006
nei sottoconti fruttiferi possono essere prelevate in due annualità nel mese di
giugno negli anni 2007 e 2008.
989. Il Governo è autorizzato ad adottare,
entro il 30 ottobre 2007 un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei
diritti marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi: a)
semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle procedure di riscossione;
b)
accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con attribuzione
alle Autorità portuali;
c)
adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti sulla base del
tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione, con
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
d)
abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili.
[Modificato dalla
legge 127 del 3 agosto 2007]
989-bis. Il Ministro dei trasporti è
autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007, un regolamento, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere i
criteri per l'istituzione delle autorità portuali e la verifica del possesso
dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione,
tenendo conto della rilevanza dei porti, del collegamento con le reti
strategiche, del volume dei traffici e della capacità di autofinanziamento.
990. Al fine del completamento del processo
di autonomia finanziaria delle autorità portuali, con decreto adottato di
concerto tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell’economia e delle
finanze e il Ministero delle infrastrutture, è determinata, per i porti
rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali, la quota
dei tributi diversi dalle tasse e diritti portuali da devolvere a ciascuna
autorità portuale, al fine della realizzazione di opere e servizi previsti nei
rispettivi piani regolatori portuali e piani operativi triennali con
contestuale soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine.
[Modificato dalla
legge 127 del 3 agosto 2007]
991. È autorizzato un contributo di 10
milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2007, a valere sulle
risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse
nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che
risultino immediatamente cantierabili. Con il decreto di cui al comma 990,
previa acquisizione dei corrispondenti piani finanziari presentati dalle
competenti autorità portuali e garantiti con idonee forme fideiussorie dai
soggetti gestori che si impegnano altresì a farsi carico di una congrua parte
dell’investimento, sono stabilite le modalità di attribuzione del contributo.
992. Ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 3, comma 13, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, la
realizzazione in porti già esistenti di opere previste nel piano regolatore
portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti
tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento,
ammodernamento e riqualificazione degli stessi.
993. Gli atti di concessione demaniale
rilasciati dalle autorità portuali, in ragione della natura giuridica di enti
pubblici non economici delle autorità medesime, restano assoggettati alla sola
imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non costituiscono
corrispettivi imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Gli atti
impositivi o sanzionatori fondati sull’applicazione dell’imposta sul valore
aggiunto ai canoni demaniali marittimi introitati dalle autorità portuali
perdono efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono.
994. È autorizzato un contributo di 15
milioni di euro annui per quindici anni a decorrere dall’anno 2007, a valere
sulle risorse per la realizzazione delle opere strategiche di preminente
interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e
successive modificazioni, quale contributo per i mutui contratti nell’anno 2007
per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino
immediatamente cantierabili.
995. Con decreto del Ministro dei
trasporti, da adottare d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono stabilite le disposizioni attuative del comma 994 al fine di assicurare il
rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 994.
996. All’articolo 5 della legge 28 gennaio
1994, n. 84, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
"11-bis.
Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell’articolo
252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui perimetro
comprende in tutto o in parte la circoscrizione dell’Autorità portuale, le
operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla
predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di
evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito,
il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare la dispersione
del materiale, è presentato dall’Autorità portuale, o laddove non istituita,
dall’ente competente, al Ministero delle infrastrutture, che lo approva entro
trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e lo trasmette al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’approvazione definitiva.
Il decreto di approvazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta
trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dal
comma 6 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, nonché, limitatamente alle attività di dragaggio inerenti al
progetto, gli effetti previsti dal comma 7 dello stesso articolo.
11-ter.
I materiali derivanti dalle attività di dragaggio, che presentano caratteristiche
chimiche, fisiche e microbiologiche, analoghe al fondo naturale con riferimento
al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, nonché
non esibiscono positività a test ecotossicologici, possono essere immessi o
refluiti in mare ovvero impiegati per formare terreni costieri, su
autorizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, che provvede nell’ambito del procedimento di cui al comma 11-bis. Restano
salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I
materiali di dragaggio aventi le caratteristiche di cui sopra possono essere
utilizzati anche per il ripascimento degli arenili, su autorizzazione della
regione territorialmente competente.
11-quater.
I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica, se non
pericolosi all’origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente
alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati
all’immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di
solidificazione/stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione
della regione territorialmente competente, all’interno di casse di colmata, di
vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito
costiero, il cui progetto è approvato dal Ministero delle infrastrutture,
d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Le stesse devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o
completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare
requisiti di permeabilità almeno equivalenti a: K minore o uguale 1,0 x 10-9
m/s e spessore maggiore o uguale a 1 m. Nel caso in cui al termine delle
attività di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di
inquinamento superiori ai valori limite di cui alla tabella l, allegato 5,
parte quarta, titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve
essere attivata la procedura di bonifica dell’area derivante dall’attività di
colmata in relazione alla destinazione d’uso.
11-quinquies.
L’idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai
commi 11-ter e 11-quater viene verificata mediante apposite analisi da
effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri
stabiliti con apposito decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. In caso di realizzazione,
nell’ambito dell’intervento di dragaggio, di strutture adibite al deposito
temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle
operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine
massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi,
assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti.
Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della Laguna di
Venezia.
11-sexies.
Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell’eventualità
di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti
dall’attività di dragaggio".
997. All’articolo 8, comma 3, della legge
28 gennaio 1994, n. 84, la lettera m) è sostituita dalla
seguente: "m) assicura la navigabilità nell’ambito portuale e
provvede al mantenimento ed approfondimento dei fondali, fermo restando quanto
disposto dall’articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione
e manutenzione dei fondali può indire, assumendone la presidenza, una
conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da concludersi nel
termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di necessità ed urgenza può
adottare provvedimenti di carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto
all’articolo 5, commi 11-bis e seguenti, ove applicabili".
998. Ai fini di completare il processo di
liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e di privatizzare le
società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalità
di cui all’articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e agli
articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive
modificazioni, nuove convenzioni, con scadenza in data non anteriore al 31
dicembre 2012, sono stipulate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio a
legislazione vigente, con dette società entro il 30 giugno 2007. A tal fine è
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
999. Le convenzioni di cui al comma
precedente sono stipulate, sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, dal
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, e determinano le linee da servire, le procedure e i tempi di
liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo
meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del servizio per
l’utenza, nonché forme di flessibilità tariffaria non distorsive della
concorrenza. Le convenzioni sono notificate alla Commissione europea per la
verifica della loro compatibilità con il regime comunitario. Nelle more degli
adempimenti comunitari si applicano le convenzioni attualmente in vigore.
1000. Sono abrogati:
a)
gli articoli 11 e 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
b)
i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989, n. 160;
c)
il secondo comma dell’articolo 8 e l’articolo 9 della legge 20 dicembre 1974,
n. 684;
d)
l’articolo 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.
1001. All’articolo 1, primo comma, della
legge 19 maggio 1975, n. 169, dopo le parole: "partecipa in misura
non inferiore al 51%" sono aggiunte le seguenti: "fino all’attuazione
del processo di privatizzazione del gruppo Tirrenia e delle singole società che
ne fanno parte".
1002. Al fine di garantire gli interventi infrastrutturali
volti ad assicurare il necessario adeguamento strutturale, per l’ampliamento
del porto di Taranto il Ministro delle infrastrutture procede ai sensi
dell’articolo 163 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
1003. Per lo sviluppo delle filiere
logistiche dei servizi ed interventi concernenti i porti con connotazioni di
hub portuali di interesse nazionale, nonché per il potenziamento dei servizi
mediante interventi finalizzati allo sviluppo dell’intermodalità e delle
attività di transhipment, è autorizzato un contributo di 100 milioni di euro
per l’anno 2008 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del
Ministero dei trasporti. Il Ministro dei trasporti, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e
le caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di interesse
nazionale.
1004. Le risorse di cui al comma 1003 sono
finalizzate, fino alla concorrenza del 50 per cento, ad assicurare lo sviluppo
del porto di Gioia Tauro, quale piattaforma logistica del Mediterraneo in
aggiunta ai porti già individuati, tra i quali quello di Augusta e il porto
canale di Cagliari, nonché al fine di incentivare la localizzazione nella
relativa area portuale di attività produttive anche in regime di zona franca in
conformità con la legislazione comunitaria vigente in materia.
1005. Per l’adozione del piano di sviluppo
e di potenziamento dei sistemi portuali di interesse nazionale e per la
determinazione dell’importo di spesa destinato a ciascuno di essi, è istituito
un apposito Comitato composto dal Ministro dei trasporti, dal Ministro
dell’interno, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro dello
sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture, dal Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro
dell’università e della ricerca nonché dai presidenti delle regioni
interessate. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri
o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti, approva il piano di sviluppo, su
proposta del Ministro dei trasporti.
1006. Le somme di cui al comma 1003 non
utilizzate dai soggetti attuatori al termine della realizzazione delle opere,
comprese quelle provenienti dai ribassi d’asta, sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire nello stato di
previsione del Ministero dei trasporti per gli interventi di cui ai commi 1003,
1004 e 1005.
1007. Agli interventi realizzati ai sensi dei
commi 1003, 1004 e 1005 si applicano le disposizioni della parte II, titolo I,
capo IV, sezione II, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
1008. Al fine di garantire la prosecuzione
degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi
sismici nel territorio del Molise e nel territorio della provincia di Foggia,
e, in particolare, delle esigenze ricostruttive del comune di San Giuliano di Puglia,
si provvede alla ripartizione delle risorse finanziarie destinando il 50 per
cento delle risorse stesse al comune di San Giuliano di Puglia e il restante 50
per cento ai rimanenti comuni con precedenza ai comuni del cratere mediante
ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da
garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di 85 milioni
di euro per l’anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio
1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991,
n. 195, che è a tal fine integrata di 80 milioni di euro per l’anno 2007 e
di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Gli interventi di
ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono
adottati in coerenza con i programmi già previsti da altri interventi
infrastrutturali statali.
1009. Ai fini della prosecuzione degli
interventi previsti dall’articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433,
e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore dei comuni della Val di Noto
riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio mondiale dell’umanità, titolari di
programmi comunitari URBAN, che abbiano una popolazione superiore a 30.000
abitanti e non siano capoluoghi di provincia.
1010. Per le finalità di cui all’articolo
17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è autorizzata la spesa di
20 milioni di euro per l’anno 2007, di 30 milioni di euro per l’anno 2008 e di
50 milioni di euro per l’anno 2009. Le risorse di cui al presente comma possono
essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le finalità di cui al primo
comma dell’articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64; in tal caso i
rapporti tra il provveditorato per le opere pubbliche ed i comuni interessati
saranno disciplinati da apposita convenzione. Dalla data di entrata in vigore
della presente legge non sono più ammesse domande di contributo finalizzate
alla ricostruzione post terremoto.
1011. Ai soggetti destinatari
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005,
n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno
2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di
Catania, stabilita per l’anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del
31 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria posizione entro il
30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo
l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al
netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito
al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. Per il
ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si
applica l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché
siano state notificate le cartelle esattoriali.
1012. Per la prosecuzione degli interventi
nei territori delle regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del
settembre 1997, le risorse di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono
integrate di un contributo annuo di 52 milioni di euro per l’anno 2007 e di 55
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle medesime
regioni secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri. Una quota pari a 17 milioni di euro per l’anno 2007 è
riservata, quanto a 12 milioni di euro per la copertura degli oneri di cui
all’articolo 14, comma 14, e quanto a 5 milioni di euro per la copertura degli
oneri di cui all’articolo 12, comma 3, del citato decreto-legge. I termini di
recupero dei tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13 e 14, commi
1, 2 e 3, dell’ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668, all’articolo 2, comma
1, dell’ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e all’articolo 2, comma 2,
dell’ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908, del Ministro dell’interno,
delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive
modificazioni, sono prorogati al 31 dicembre 2007. Ai relativi oneri,
quantificati in 4 milioni di euro, si provvede a valere sul contributo previsto
per l’anno 2007.
1013. A valere sulle risorse di cui al
comma 977, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori
delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980-81,
di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, è
autorizzato un contributo quindicennale di 3,5 milioni di euro a decorrere da
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare, alle medesime regioni,
secondo modalità e criteri di ripartizione, determinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
1014. Per l’attuazione degli interventi a
sostegno delle popolazioni dei comuni della regione Marche, colpiti dagli
eventi alluvionali nell’anno 2006, a valere sulle risorse di cui al comma 977,
è autorizzato un contributo quindicennale di 1,5 milioni di euro, a decorrere
da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da erogare secondo modalità e criteri
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per il
sostegno degli interventi a favore delle popolazioni delle regioni Liguria e
Veneto, nonché della provincia di Vibo Valentia e del comune di Marigliano in
Campania colpite dagli eventi alluvionali e meteorologici dell’anno 2006, è
autorizzata altresì la spesa, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 10
milioni di euro complessivi. È autorizzata inoltre la spesa di 5 milioni di
euro per l’anno 2007 e di 35 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 per la
regione Umbria colpita dagli eventi meteorologici nel novembre 2005 e per il
ristoro dei danni causati dall’esplosione verificatasi nell’oleificio "Umbra
olii", nel comune di Campello sul Clitumno in provincia di Perugia
1015. Per la prosecuzione degli interventi
e delle opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del
luglio 2006 nel territorio della provincia di Vibo Valentia, è autorizzato un
contributo di 8 milioni di euro per l’anno 2007, da erogare ai comuni
interessati secondo la ripartizione da effettuare con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri.
1016. I fondi di cui alla legge 26 febbraio
1992, n. 211, e successive modificazioni, destinati al cofinanziamento
delle opere di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, possono essere utilizzati per il finanziamento parziale
dell’opera intera, con le stesse modalità contabili e di rendicontazione
previste per i fondi stanziati ai sensi della citata legge n. 443 del
2001. Per il completamento del programma degli interventi di cui all’articolo 9
della legge 26 febbraio 1992, n. 211, è autorizzata una spesa di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, destinata alla
realizzazione di completamenti delle opere in corso di realizzazione. Il
Ministero dei trasporti provvede, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ad un piano di riparto di tali risorse, valutando le esigenze più
valide ed urgenti in tema di trasporto.
1017. Nelle more dell’organico recepimento
nell’ordinamento delle disposizioni di cui alla direttiva 2006/38/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la
direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di alcune infrastrutture, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare su proposta del
Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze e con il Ministro dei trasporti, sentito il parere del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle competenti
Commissioni parlamentari, sono individuate le tratte della rete stradale di
rilievo nazionale e autostradale nelle quali sono attuate le disposizioni
recate dalla citata direttiva 2006/38/CE. Gli introiti derivati
dall’applicazione della direttiva 2006/38/CE sono utilizzati per investimenti
ferroviari.
1018. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge ANAS Spa predispone un nuovo piano
economico-finanziario, riferito all’intera durata della sua concessione, nonché
l’elenco delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero di
integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che costituisce parte
integrante del piano. Il piano è approvato con decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il
Ministro dei trasporti e il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari; con
analogo decreto è approvato l’aggiornamento del piano e dell’elenco delle opere
che ANAS Spa predispone ogni cinque anni. In occasione di tali approvazioni è
altresì sottoscritta una convenzione unica di cui il nuovo piano ed i
successivi aggiornamenti costituiscono parte integrante, avente valore
ricognitivo per tutto quanto non deriva dal nuovo piano ovvero dai suoi
aggiornamenti.
1019. Ferma l’attuale durata della
concessione di ANAS Spa fino alla data di perfezionamento della convenzione
unica ai sensi del comma 1018, all’articolo 7, comma 3, lettera d), del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, le parole: "trenta anni" sono
sostituite dalle seguenti: "cinquanta anni". In occasione del
perfezionamento della convenzione unica, il Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può adeguare la durata
della concessione di ANAS Spa.
1020. A decorrere dal 1º gennaio 2007 la
misura del canone annuo di cui all’articolo 10, comma 3, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei
pedaggi di competenza dei concessionari. Il 42 per cento del predetto canone è
corrisposto direttamente ad ANAS Spa che provvede a darne distinta evidenza nel
piano economico-finanziario di cui al comma 1018 e che lo destina alle sue
attività di vigilanza e controllo sui predetti concessionari secondo direttive
impartite dal Ministro delle infrastrutture, volte anche al conseguimento della
loro maggiore efficienza ed efficacia. Il Ministero delle infrastrutture
provvede, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, all’esercizio
delle sue funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed operativa nei
riguardi di ANAS Spa, nonché dei concessionari autostradali, anche attraverso
misure organizzative analoghe a quelle previste dall’articolo 163, comma 3, del
codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; all’alinea del medesimo comma
3 dell’articolo 163, le parole: ", ove non vi siano specifiche
professionalità interne," sono soppresse. Le convenzioni accessive alle
concessioni in essere tra ANAS Spa ed i suoi concessionari sono
corrispondentemente modificate al fine di assicurare l’attuazione delle
disposizioni del presente comma.
1021. Il sovrapprezzo tariffario
autostradale previsto, in particolare, dagli articoli 15 della legge 12 agosto
1982, n. 531, e successive modificazioni, e 11 della legge 29 dicembre
1990, n. 407, e successive modificazioni, è soppresso. A decorrere dal 1º
gennaio 2007 è istituito, sulle tariffe di pedaggio di tutte le autostrade, un
sovrapprezzo il cui importo è pari: a) per le classi di pedaggio A e B, a 2
millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2007, a 2,5 millesimi di euro a
chilometro dal 1º gennaio 2008 e a 3 millesimi di euro a chilometro dal 1º
gennaio 2009; b) per le classi di pedaggio 3, 4 e 5, a 6 millesimi di euro a
chilometro dal 1º gennaio 2007, a 7,5 millesimi di euro a chilometro dal 1º
gennaio 2008 e a 9 millesimi di euro a chilometro dal 1º gennaio 2009. I
conseguenti introiti sono dovuti ad ANAS Spa, quale corrispettivo forfetario
delle sue prestazioni volte ad assicurare l’adduzione del traffico alle tratte
autostradali in concessione, attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria,
l’adeguamento e il miglioramento delle strade ed autostrade non a pedaggio in
gestione alla stessa ANAS Spa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture,
su proposta di ANAS Spa, sono stabilite le modalità di attuazione del presente
comma, ivi incluse quelle relative al versamento del sovrapprezzo, nonché
quelle di utilizzazione degli introiti derivanti dal presente comma.
Conseguentemente alle maggiori entrate sono ridotti i pagamenti dovuti ad ANAS
Spa a titolo di corrispettivo del contratto di servizio.
1022. Nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture è istituito un nuovo fondo per contribuire al
finanziamento di investimenti in infrastrutture ferroviarie. Al fondo,
confluiscono, previo versamento all’entrata del bilancio dello Stato, gli
introiti derivanti da ulteriori sovrapprezzi sui pedaggi autostradali, da
istituire per specifiche tratte della rete. Le concrete modalità di attuazione
della misura di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro
delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dei trasporti e sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Nei contratti di servizio con le
imprese ferroviarie è stabilito che una quota corrispondente alle risorse di
cui al presente comma è destinata all’acquisto di materiale rotabile per i
servizi ferroviari regionali e metropolitani ed alla copertura dei costi di
gestione dei servizi stessi.
1023. Al fine di assicurare gli obiettivi
di cui ai commi 1020 e 1021, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono impartite ad ANAS
Spa, anche in deroga all’articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
n. 178, come da ultimo modificato dai commi 1019, 1024 e 1028 del presente
articolo, direttive per realizzare, anche attraverso la costituzione di
apposita società, le cui azioni sono assegnate al Ministero dell’economia e
delle finanze, che esercita i diritti dell’azionista di intesa con il Ministero
delle infrastrutture, l’autonomia e la piena separazione organizzativa,
amministrativa, finanziaria e contabile delle sue attività volte alla vigilanza
e controllo sui concessionari autostradali, nonché al concorso nella
realizzazione dei compiti di cui all’articolo 6-ter, comma 2, del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dallalegge 2
dicembre 2005, n. 248. Le direttive sono impartite altresì per assicurare
le modalità di gestione e dell’eventuale trasferimento delle partecipazioni già
possedute da ANAS Spa in società concessionarie autostradali. Presso il Ministero
dell’economia e delle finanze è istituito un nuovo capitolo di bilancio nel
quale affluiscono, in caso di costituzione della predetta società, quota parte
dei contributi statali già attribuiti ad ANAS Spa per essere conseguentemente
destinati a remunerare, sulla base di un contratto di servizio con il Ministero
delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell’economia e delle
finanze, le attività della medesima società.
1024. All’articolo 7, comma 5-bis, del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e successive modificazioni, al primo
periodo le parole da: ", in conformità" fino a: "da essa
costituite" sono sostituite dalla seguente: "svolge" ed il
secondo periodo è soppresso. Nell’articolo 6-ter del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, i commi 4 e 5 sono abrogati.
1025. Il Fondo centrale di garanzia per le
autostrade e ferrovie metropolitane, di cui all’articolo 6 della legge 28 marzo
1968, n. 382, e successive modificazioni, è soppresso. ANAS Spa subentra
nella mera gestione dell’intero patrimonio del citato Fondo, nei crediti e nei
residui impegni nei confronti dei concessionari autostradali, nonché nei rapporti
con il personale dipendente. Il subentro non è soggetto ad imposizioni
tributarie. Le disponibilità nette presenti nel patrimonio del Fondo alla data
della sua soppressione e derivanti altresì dalla riscossione dei crediti nei
confronti dei concessionari autostradali sono impiegate da ANAS Spa, secondo le
direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, ad integrazione delle risorse già
stanziate a tale scopo, per gli interventi di completamento dell’autostrada
Salerno-Reggio Calabria attuativi delle deliberazioni adottate dal CIPE, ai
sensi della legislazione vigente, compatibilmente con gli obiettivi programmati
di finanza pubblica. Le predette disponibilità, alle quali si applicano le disposizioni
di cui al comma 1026 nonché quelle di cui all’articolo 9 della predetta legge
n. 382 del 1968, sono evidenziate in apposita posta di bilancio di ANAS
Spa; del loro impiego viene reso altresì conto, in modo analitico, nel piano
economico-finanziario di cui al comma 1018.
1026. A decorrere dal 1º gennaio 2007, ai
finanziamenti pubblici erogati ad ANAS Spa a copertura degli investimenti
funzionali ai compiti di cui essa è concessionaria ed all’ammortamento del
costo complessivo di tali investimenti si applicano le disposizioni valide per
il Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale di cui all’articolo 1,
commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 . A tal fine è
autorizzata la spesa di 1.560 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009 comprensiva, per gli anni medesimi, dell’importo di 60 milioni di euro, da
destinare al rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti da ANAS
Spa di cui al contratto di programma 2003-2005.
1027. È autorizzata la spesa complessiva di
23.400.000 euro per l’anno 2008 per il ripristino della quota, relativa allo
stesso anno, dei contributi annuali concessi per l’ammortamento dei mutui in
essere contratti ai sensi dell’articolo 2, commi 86 e 87, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, rispettivamente per l’importo di 4 milioni di euro
ciascuno, nonché dell’articolo 19-bis del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, per l’importo di 15.400.000 euro.
1028. All’articolo 7, comma 1-ter, del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per gli anni successivi si provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468".
1029. Nell’elenco di cui al comma 1018,
assumono priorità la costruzione di tunnel di sicurezza su galleria monotubo a
carattere internazionale e la messa in sicurezza delle vie di accesso, in
ottemperanza alla direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie
della rete stradale transeuropea.
1030. All’articolo 2 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 82 le parole da: "; in fase di prima applicazione" sino alla
fine del comma sono soppresse;
b)
al comma 83:
1)
sono premesse le seguenti parole: "Al fine di garantire una maggiore trasparenza
del rapporto concessorio, di adeguare la sua regolamentazione al perseguimento
degli interessi generali connessi all’approntamento delle infrastrutture e alla
gestione del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, di efficienza e di
qualità e in condizioni di economicità e di redditività, e nel rispetto dei
principi comunitari e delle eventuali direttive del CIPE,";
2)
alla lettera g) le parole: "in particolare" sono soppresse;
c)
il comma 84 è sostituito dal seguente:
"84.
Gli schemi di convenzione unica di cui al comma 82, concordati tra le parti e
redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83, sentito il Nucleo di
consulenza per l’attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di
pubblica utilità (NARS), sono sottoposti all’esame del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), anche al fine di
verificare l’attuazione degli obiettivi di cui al comma 83. Tale esame si
intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro
quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all’ordine del giorno. Gli
schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono
successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario. Il parere è reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso
il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di
rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate. Qualora
non si addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le parti entro
quattro mesi dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 82, il
concessionario formula entro trenta giorni una propria proposta. Qualora il
concedente ritenga di non accettare la proposta, si applica quanto previsto dai
commi 87 e 88.";
d)
al comma 85, capoverso 5:
1)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c)
agire a tutti gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti
di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di rilevanza
comunitaria nonché di lavori, ancorché misti con forniture o servizi e in tale
veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni";
2)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
d)
sottoporre gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione
all’approvazione di ANAS Spa, che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal
loro ricevimento: in caso di inutile decorso del termine si applica l’articolo
20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; vietare la partecipazione alle gare
per l’affidamento di lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari,
che siano realizzatrici della relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di
avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del
Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997, relativa al divieto di
partecipazione all’azionariato stabile di Autostrade Spa di soggetti che
operano in prevalenza nei settori delle costruzioni e della mobilità";
3)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e)
prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di
interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali requisiti di
onorabilità e professionalità, nonché, per almeno alcuni di essi, di
indipendenza";
e)
al comma 87, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui
il concessionario, in occasione dell’aggiornamento del piano finanziario ovvero
della revisione della convenzione di cui al comma 82, non convenga sulla
convenzione unica, ovvero si verifichi quanto previsto dal comma 88, il
rapporto concessorio si estingue, salvo l’eventuale diritto di indennizzo.";
f)
il comma 88 è sostituito dal seguente:
"88.
Qualora ANAS Spa ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa
che il concessionario formuli nei 30 giorni successivi al ricevimento della
proposta di convenzione, il rapporto concessorio si estingue, salvo l’eventuale
diritto di indennizzo.";
g)
al comma 89, lettera a), il capoverso 5 è sostituito dal seguente:
"5.
Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno,
le variazioni tariffarie che intende applicare. Il concedente, nei successivi
quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni
tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri
delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze, i quali, di concerto,
approvano o rigettano le variazioni proposte con provvedimento motivato nei
trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Fermo quanto
stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di
interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario
comunica al concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, la componente
investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal
concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi trenta
giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie,
trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle
infrastrutture e dell’economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano
o rigettano con provvedimento motivato le integrazioni tariffarie nei trenta
giorni successivi al ricevimento della comunicazione".
1031. Al fine di realizzare una migliore
correlazione tra lo sviluppo economico, l’assetto territoriale e
l’organizzazione dei trasporti e favorire il riequilibrio modale degli
spostamenti quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il
miglioramento dei servizi offerti, è istituito presso il Ministero dei trasporti
un fondo per gli investimenti destinato all’acquisto di veicoli adibiti a tali
servizi. Tale fondo, per il quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è destinato a contributi nella
misura massima del 75 per cento:
a)
per l’acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza
regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, e successive modificazioni;
b)
per l’acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane,
tranviarie e filoviarie;
c)
per l’acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non
convenzionale.
1032. Il Ministero dei trasporti, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, approva con proprio decreto un piano
di riparto tra le regioni e le province autonome, in conformità ai seguenti
criteri:
a)
priorità al completamento dei programmi finanziati con la legge 18 giugno 1998,
n. 194, e successive modificazioni, e con la legge 26 febbraio 1992,
n. 211, e successive modificazioni;
b)
condizioni di vetustà degli attuali parchi veicolari;
c)
congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto;
d)
priorità alle regioni ed alle province autonome le cui imprese si siano
attenute alle disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-septies dell’articolo
18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, introdotti
dall’articolo 1, comma 393, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 .
1033. Al fine di razionalizzare la spesa e
conseguire economie di scala, relativamente agli acquisti dei veicoli stradali
e ferroviari di cui al comma 1031, le regioni, le regioni a Statuto speciale e
le province autonome possono coordinarsi attraverso centri di acquisto comuni
per modalità di trasporto, anche con il supporto del Ministero dei trasporti.
1034. Nel 2007 il Fondo istituito
dall’articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 presso il
Ministero dei trasporti è incrementato di 15 milioni di euro.
1035. Il Ministero dei trasporti provvede,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
all’aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale di cui
all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni. Per il finanziamento delle attività connesse all’attuazione,
alla valutazione di efficacia ed all’aggiornamento del Piano è autorizzata la
spesa di 53 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1036. Al fine di consolidare ed accrescere
l’attività del Ministero dei trasporti per la prevenzione in materia di
circolazione ed antinfortunistica stradale, è autorizzata la spesa di 15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata alla
realizzazione di azioni volte a diffondere i valori della sicurezza stradale e
ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, ad aggiornare le
conoscenze e le capacità dei conducenti, a rafforzare i controlli su strada
anche attraverso l’implementazione di idonee attrezzature tecniche, a
migliorare gli standard di sicurezza dei veicoli.
1037. Nel 2007 per la razionalizzazione di
servizi resi dal Ministero dei trasporti a favore dei cittadini a sostegno
della sicurezza stradale, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro,
finalizzati alla conduzione della centrale di infomobilità, all’implementazione
dei controlli del circolante, delle ispezioni e delle verifiche previste dal
codice della strada, al servizio di stampa ed invio delle patenti card, ivi
comprese le relative spese di funzionamento.
1038. Per la realizzazione di interventi
volti all’ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia
dell’infrastruttura ferroviaria sia installati a bordo dei materiali rotabili,
finalizzati al conseguimento di un maggior livello della sicurezza della
circolazione, per le gestioni commissariali governative e per le ferrovie di
proprietà del Ministero dei trasporti, è autorizzata la spesa di 15 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1039. Per il potenziamento della componente
aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto è autorizzata la spesa di 7
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1040. Nei limiti e per le finalità di cui
alla sezione 3.3.1, paragrafo 15, della "Disciplina degli aiuti di Stato
alla costruzione navale" del 30 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea C 317 del 30 dicembre 2003, il Ministero dei
trasporti è autorizzato a concedere alle imprese iscritte agli albi speciali
delle imprese navalmeccaniche di cui all’articolo 19 della legge 14 giugno
1989, n. 234, un contributo non superiore al 20 per cento delle spese
sostenute per la realizzazione dei seguenti progetti innovativi:
a)
connessi all’applicazione industriale di prodotti e processi innovativi,
prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi
rispetto allo stato dell’arte del settore nell’Unione europea, che comportano
un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;
b)
limitati al sostegno delle spese di investimento, concezione, ingegneria
industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte
innovativa del progetto.
1041. Entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto,
stabilisce le modalità ed i criteri per l’ammissione, la concessione e
l’erogazione dei benefìci di cui al comma 1040. A tal fine è autorizzato un
contributo di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009.
1042. Per le finalità di cui all’articolo 5, comma 1,
della legge 9 gennaio 2006, n. 13, il Ministero dei trasporti è
autorizzato a concedere 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009 all’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale
(INSEAN) di Roma.
1043. Al fine di razionalizzare la spesa e
di garantire il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 5, comma 1,
della legge 9 gennaio 2006, n. 13, il Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro della difesa ed il Ministro dell’università e della ricerca,
provvede alla riorganizzazione, anche attraverso fusione ed accorpamento con
altri enti pubblici di ricerca, dell’Istituto nazionale per studi ed esperienze
di architettura navale (INSEAN) di Roma con regolamento adottato ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
1044. Al fine del completamento della rete
nazionale degli interporti, con particolare riferimento al Mezzogiorno, è
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2008. Il Ministro dei
trasporti con proprio decreto definisce gli interventi immediatamente
cantierabili, tendenti ad eliminare i "colli di bottiglia" del
sistema logistico nazionale ed a realizzare le interconnessioni stradali e
ferroviarie fra hub portuali e interporti. È autorizzato altresì un contributo
di 5 milioni di euro per il 2008 per il completamento della rete immateriale
degli interporti al fine di potenziare il livello di servizio sulla rete
logistica nazionale.
1045. Al fine di promuovere una intesa tra
lo Stato e la regione Veneto per la costruzione ed il completamento della
realizzazione delle opere infrastrutturali nella regione medesima, a valere
sulle risorse di cui al comma 977, è autorizzato un contributo quindicennale di
5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, di 5 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2008 e di 5 milioni di euro dall’anno 2009.
1046. L’articolo 4 della legge 9 gennaio
2006, n. 13, è sostituito dal seguente:
"Art.
4. – (Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l’ammodernamento
delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale
effettuato per via marittima, fluviale e lacuale). – 1. Al fine di favorire la
demolizione delle unità navali destinate, in via esclusiva, al servizio di
trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, non
più conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione
e di tutela dell’ambiente marino e la cui età è di oltre venti anni e che, alla
data del 1º gennaio 2006, risultino iscritte nei registri tenuti dalle Autorità
nazionali, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza
unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, determina con decreto, in conformità con la normativa comunitaria
e internazionale vigente in materia di sicurezza e di tutela ambientale, e con
le linee guida dell’IMO in materia di demolizione delle navi A. 962 (23) e di
sviluppo del Piano di demolizione delle navi (MEPC Circ. 419 del 12 novembre
2004), i criteri e le modalità di attribuzione dei benefici di cui al presente
comma".
1047. Le funzioni statali di vigilanza
sull’attività di controllo degli organismi pubblici e privati nell’ambito dei
regimi di produzioni agroalimentari di qualità registrata sono demandate
all’Ispettorato centrale repressione frodi di cui all’articolo 10, comma 1, del
decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la denominazione di
"Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti
agroalimentari" e costituisce struttura dipartimentale del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
1048. I controlli di cui all’articolo 4,
comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e i compiti di cui
all’articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4045/89, a decorrere dal 1º
luglio 2007, sono demandati all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1049. All’articolo 14, comma 8, della legge
20 febbraio 2006, n. 82, le parole: "la prova preliminare di
fermentazione e" sono soppresse.
1050. Per l’effettuazione dei controlli
affidati ad Agecontrol Spa, anche ai sensi dell’articolo 18, commi 1-bis e 6,
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato
dall’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, è
autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l’anno 2007.
1051. In attuazione dell’articolo 18 del
regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo
alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine
dei prodotti agricoli alimentari, è istituito un contributo destinato a coprire
le spese, comprese quelle sostenute in occasione dell’esame delle domande di
registrazione delle dichiarazioni di opposizione, delle domande di modifica e
delle richieste di cancellazione presentate a norma del citato regolamento.
L’importo e le modalità di versamento del predetto contributo sono fissati con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. I relativi proventi
sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali per le finalità di salvaguardia dell’immagine e di tutela in campo
internazionale dei prodotti agroalimentari ad indicazione geografica. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1052. All’articolo 3 del decreto-legge 9 settembre
2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005,
n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 5-ter è abrogato;
b)
il comma 5-quater è sostituito dal seguente:
5-quater.
Gli accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per gli organismi
pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a disposizione dell’istituto tesoriere
delle somme ivi indicate".
1053. All’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
dopo le parole: "l’ENEA e l’ASI", sono aggiunte le seguenti: ",
nonché il Corpo forestale dello Stato".
1054. All’articolo 2 del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 4 è abrogato;
b)
al comma 4-bis, le parole: "Al Fondo di cui al comma 4 è altresì
attribuita" sono sostituite dalle seguenti: "All’AGEA è
attribuita".
1055. Entro il 30 novembre 2007, il Commissario
straordinario dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e della trasformazione
fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI), di cui al decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005, effettua una puntuale
ricognizione della situazione debitoria dell’EIPLI e definisce, con i
creditori, un piano di rientro che trasmette al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali che stabilisce le procedure amministrative e
finanziarie per il risanamento dell’EIPLI. Fino alla predetta data sono sospese
le procedure esecutive e giudiziarie nei confronti dell’EIPLI. Dopo aver
proceduto al risanamento finanziario dell’Ente, il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali emana, d’intesa con le regioni Puglia,
Basilicata e Campania, un decreto per la trasformazione dell’EIPLI in società
per azioni, compartecipata dallo Stato e dalle regioni interessate. Al fine di
concorrere alle esigenze più immediate dell’EIPLI è assegnato, allo stesso, un
contributo straordinario di 5 milioni di euro per l’anno 2007. [Modificato dalla
legge 127 del 3 agosto 2007]
1056. All’articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le
parole: "è prorogato di cinque anni" sono sostituite dalle seguenti:
"è prorogato di sette anni". L’onere per l’attuazione del
presente comma per l’anno 2007 è pari a 271.240 euro. [Modificato dalla
legge 127 del 3 agosto 2007]
1057. Le disposizioni dell’articolo
22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applicano alle
spese per l’energia utilizzata per il sollevamento dell’acqua ai fini della sua
distribuzione.
1058. Al fine di garantire l’avvio della
realizzazione delle opere previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla
delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, per l’esercizio 2007 è stanziata
la somma di 100 milioni di euro e per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 è
stanziata la somma di 150 milioni di euro annui.
1059. Per le finalità di cui al comma 1058
sono inoltre autorizzate le seguenti spese:
a)
per l’anno 2007:
1)
46.958.020,22 euro quale terza annualità del contributo quindicennale previsto
dall’articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
2)
45.730.000 euro quale prima annualità della quota parte del contributo
quindicennale di cui all’articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 ;
b)
per l’anno 2008:
1)
46.958.020,22 euro quale quarta annualità del contributo quindicennale previsto
dall’articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
2)
45.730.000 euro quale seconda annualità della quota parte del contributo
quindicennale di cui al comma 78 dell’articolo l della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 ;
3)
50.000.000 di euro quale prima annualità del secondo contributo quindicennale
previsto dal comma 31 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350;
c)
per l’anno 2009:
1)
46.958.020,22 euro quale quinta annualità del contributo quindicennale previsto
dal comma 31, dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
2)
45.730.000 euro quale terza annualità della quota parte del contributo
quindicennale di cui al comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 ;
3)
50.000.000 di euro quale seconda annualità del secondo contributo quindicennale
previsto dal comma 31 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350.
1060. Per la prosecuzione delle opere
previste dal comma 1059 per l’anno 2010 sono inoltre autorizzate le seguenti
spese:
a)
46.958.020,22 euro quale sesta annualità del contributo quindicennale previsto
dal comma 31, dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
b)
45.730.000 euro quale quarta annualità della quota parte del contributo
quindicennale di cui al comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 ;
c)
50.000.000 di euro quale terza annualità del secondo contributo quindicennale
previsto dal comma 31 dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,
n. 350.
1061. Le somme di cui ai commi 1058, 1059 e
1060 sono immediatamente impegnabili anche a carico degli esercizi futuri.
1062. Le autorizzazioni di spesa previste
dall’articolo 4, comma 31, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, nonché
dall’articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono
ridotte per gli importi di cui ai commi 1059 e 1060.
1063. Al Fondo per la razionalizzazione e
la riconversione della produzione bieticolosaccarifera, costituito presso
l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi dell’articolo 2,
comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è altresì attribuita, per
l’anno 2007, una dotazione finanziaria annuale di 65,8 milioni di euro, quale
competenza del secondo anno del quinquennio previsto dalla normativa
comunitaria.
1064. All’articolo 4, comma 8, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
le parole: "lire 80 milioni" sono sostituite dalle seguenti:
"160.000 euro";
b)
le parole: "lire 2 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "4
milioni di euro".
1065. Al fine di promuovere lo sviluppo dei
mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare, d’intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti uniformi
e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla
partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla
trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli
interventi previsti dalla legislazione in materia.
1066. Ai fini dell’incentivazione della
pratica dell’allevamento apistico e del nomadismo di cui all’articolo 5, comma
1, lettera l), della legge 24 dicembre 2004, n. 313, agli apicoltori, agli
imprenditori apistici ed agli apicoltori professionisti di cui all’articolo 3
della medesima legge n. 313 del 2004 che attuano la pratica del nomadismo
è riconosciuta l’aliquota ridotta di accisa prevista al punto 5 della tabella A
allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalità per l’accesso all’agevolazione di cui al presente comma.
1067. All’articolo 15, comma 2, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
le parole: "50 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti:
"50.000 euro";
b)
le parole: "300 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti:
"a 300.000 euro".
1068. Al fine di favorire il ricambio
generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo ed
agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali il Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in
agricoltura, avente una disponibilità finanziaria di 10 milioni di euro
all’anno per il quinquennio 2007-2011.
1069. Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono
disciplinati i criteri, le modalità e le procedure di attuazione del Fondo di
cui al comma 1068, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti
di Stato nel settore agricolo.
1070. L’articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è abrogato.
1071. All’onere di cui al comma 1068, pari
a 10 milioni di euro annui per il quinquennio 2007-2011, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui
all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
1072. Al fine di favorire la ripresa
economica e produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato
e di limitarne le conseguenze economiche e sociali nei settori e nelle aree
geografiche colpiti, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali il Fondo per le crisi di mercato. Al Fondo confluiscono
le risorse di cui all’articolo 1-bis, commi 13 e 14, del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo
2006, n. 81, non impegnate alla data del 31 dicembre 2006, che sono
versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1073. Ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 292, e alla
legge regionale della Campania 1º febbraio 2005, n. 3, la giunta regionale
della Campania, d’intesa con il Ministero della salute e con i competenti
uffici dell’Unione europea, entro il 15 gennaio 2007 provvede a sviluppare una
campagna informativa e ad adottare un nuovo piano triennale per il contenimento
e l’eradicazione della brucellosi, adeguato alle attuali esigenze, secondo
principi di tutela previsti dalla speciale normativa di riferimento e seguendo
le specifiche procedure stabilite dal consiglio regionale della Campania il 29
novembre 2006, a salvaguardia del patrimonio genetico della specie allevata,
del livello occupazionale del comparto, delle produzioni
agro-zootecniche-alimentari di filiera e del consumatore.
1074. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono disciplinate le modalità operative di funzionamento
del Fondo di cui al comma 1068, nel rispetto degli orientamenti comunitari in
materia.
1075. Per gli imprenditori agricoli di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito
d’imposta di cui al comma 271 si applica con le modalità di cui all’articolo 11
del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonché in base a quanto definito dalla
Commissione europea con decisione C/220 del 25 luglio 2002, e dagli articoli 26
e 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre
2005. Il credito d’imposta per gli imprenditori agricoli si applica,
nell’ambito delle disponibilità complessive del credito d’imposta di cui al
comma 271, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l’anno 2007 e 30
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1076. All’articolo 1 del decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233, il quinto periodo del comma 9-bis deve intendersi nel senso
che l’autorità di vigilanza nomina un nuovo commissario unico in sostituzione
di tutti i commissari, monocratici o collegiali, dei consorzi agrari in stato
di liquidazione coatta amministrativa, in carica alla data di entrata in vigore
della legge di conversione suddetta. Nel medesimo periodo del comma 9-bis le
parole: ", salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una
proposta di concordato ai sensi dell’articolo 214 del citato regio
decreto" sono sostituite dalle seguenti: "la medesima disposizione si
applica anche ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla
nomina di un nuovo commissario unico". Al medesimo comma 9-bis, le parole:
"entro il 30 giugno 2007", sono sostituite dalle seguenti: "entro
il 31 dicembre 2007".
1077. Al fine di assicurare la regolare
gestione delle aree naturali protette, per il personale operaio forestale di
cui all’articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le
procedure di stabilizzazione, di cui al comma 521 del presente articolo, si
applicano, nell’ambito delle disponibilità del fondo ivi previsto, anche in
deroga alle disposizioni della legge 5 aprile 1985, n. 124.
1078. All’articolo 1, comma 9-bis, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233, le parole: "commi 2, 3 e 5" sono
sostituite dalle seguenti: "commi 2, 3, 5 e 6".
1079. Per l’attuazione dell’articolo 21
della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini del trattamento di integrazione
salariale in favore dei lavoratori agricoli nelle aree agricole colpite da
avversità atmosferiche eccezionali, compresi nel Piano assicurativo agricolo
annuale di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, alla delimitazione delle aree colpite provvedono le regioni.
1080. A decorrere dall’anno 2007, il
contributo previsto dall’articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9
settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2005, n. 231, è incrementato di 3 milioni di euro.
1081. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a
concedere all’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)
mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà
coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive
modificazioni. Gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai
predetti finanziamenti restano a carico dello Stato fino al limite di 2 milioni
di euro annui a decorrere dal 2007.
1082. Al fine di armonizzare l’attuazione
delle disposizioni sovranazionali in materia forestale, in aderenza al Piano
d’azione per le foreste dell’Unione europea e nel rispetto delle competenze
istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e
il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base
degli strumenti di pianificazione regionale esistenti e delle linee guida
definite ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 227, propongono alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un
accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, un programma quadro per il settore forestale finalizzato a
favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità
degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma quadro possono
accedere alle risorse di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
nei limiti definiti dal CIPE nella deliberazione di cui allo stesso articolo
61, comma 3, della citata legge n. 289 del 2002.
1083. L’intesa di filiera o il contratto
quadro di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005,
n. 102, hanno per scopo, altresì, l’integrazione della filiera forestale
con quella agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la distribuzione e
la trasformazione di biomasse derivanti da attività forestali, nonché lo
sviluppo della filiera del legno. Gli organismi che operano la gestione
forestale in forma associata e le imprese di lavorazione e distribuzione del
legno e di utilizzazione della biomassa forestale a fini energetici nonché i
soggetti interessati, pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e
fornitura in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del citato decreto
legislativo n. 102 del 2005.
1084. Per l’attuazione dei piani nazionali
di settore, compreso quello forestale, di competenza del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, è autorizzata la spesa di 10 milioni
di euro per l’anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009.
1085. L’autorizzazione di spesa per
l’attuazione del Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica e i
prodotti biologici di cui all’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008, 2009.
1086. All’articolo 4, comma 24, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, le parole: "al 31 marzo 2005" sono
sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2005". In relazione alle
minori entrate che derivano all’INPS, sono trasferiti allo stesso Istituto gli
importi di 15,3 milioni di euro per l’anno 2007 e 10,3 milioni di euro per gli
anni dal 2008 al 2011.
1087. All’articolo 9, comma 3, lettera c-bis), del
decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49., convertito, con modificazioni, dalla legge
30 maggio 2003, n. 119, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:
"In caso di superamento di tale limite, la restituzione del prelievo
supplementare non opera per la parte eccedente il 20 per cento".
1088. Dalla base imponibile del reddito di
impresa è escluso il 25 per cento del valore degli investimenti in attività di
promozione pubblicitaria realizzati da imprese agricole e agroalimentari, anche
in forma cooperativa in mercati esteri nel periodo di imposta in corso alla
data di entrata
in
vigore della presente legge e nei due periodi di imposta successivi, in
eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre
periodi di imposta precedenti.
1089. La misura dell’esclusione di cui al
comma 1088 è elevata al 35 per cento del valore degli investimenti di promozione
pubblicitaria realizzati sui mercati esteri da consorzi o raggruppamenti di
imprese agroalimentari, operanti in uno o più settori merceologici, e al 50 per
cento del valore degli investimenti di promozione pubblicitaria all’estero
riguardanti prodotti a indicazione geografica, o comunque prodotti
agroalimentari oggetto di intese di filiera o contratti quadro in attuazione
degli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
1090. Il beneficio
fiscale di cui ai commi 1088 e 1089 si applica anche alle imprese in attività
alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un’attività
di impresa o di lavoro autonomo inferiore a tre anni. Per tali imprese la media
degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti
effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge o a quello successivo. Gli imprenditori
agricoli di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228, in alternativa alla esclusione dalla base imponibile ai fini IRES
o IRE possono beneficiare di un credito di imposta di importo pari ad un terzo
del beneficio di cui ai commi 1088 e 1089 e per le medesime finalità. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalità
applicative dei commi da 1088 a 1090, nei limiti della somma di 25 milioni di
euro per l’anno 2007 e 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e
2009.
1091. L’attestazione di effettività delle
spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in
mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all’albo dei
revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti
commerciali o a quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste
dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive
modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
1092. Le modalità di applicazione
dell’incentivo fiscale sono, per quanto non previsto dai commi da 1088 a 1091
del presente articolo, le stesse disposte dall’articolo 3 del decreto-legge 10
giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1994, n. 489.
1093. Le società di persone, le società a
responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di
società agricola ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 del presente
articolo, possono optare per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’articolo
32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
1094. Si considerano imprenditori agricoli
le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da
imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, il
reddito è determinato applicando all’ammontare dei ricavi il coefficiente di
redditività del 25 per cento.
1095. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, sono dettate le modalità applicative del comma
1093.
1096.
All’articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
il secondo periodo è soppresso.
1097. I fondi provenienti da raccolta
effettuata da Poste Italiane Spa per attività di bancoposta presso la clientela
privata ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono
investiti in titoli governativi dell’area euro a cura di Poste Italiane Spa.
1098. È abrogato, limitatamente ai fondi di
cui al comma 1097 del presente articolo, il vincolo di cui all’articolo 14 del
decreto luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451 e successive
modificazioni, ivi comprese le disposizioni in materia contenute nel
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
1099. L’attuazione progressiva del nuovo
assetto di cui al comma 1097, da completare entro il 31 dicembre 2007, è
effettuata in coordinamento con il Ministero dell’economia e delle finanze.
1100. Per l’attuazione di programmi annuali
di interventi per la difesa del mare previsti dalla legge 31 dicembre 1982,
n. 979, e successive modificazioni, e dei protocolli attuativi della
Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall’inquinamento, adottata
a Barcellona il 16 febbraio 1976, ratificata ai sensi della legge 25 gennaio
1979, n. 30, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.
1101. Per la quantificazione delle spese
sostenute per gli interventi a tutela dell’ambiente marino conseguenti a danni
provocati dai soggetti di cui al primo comma dell’articolo 12 della legge 31
dicembre 1982, n. 979, il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare applica il tariffario internazionalmente riconosciuto
dalle compagnie di assicurazioni degli armatori (SCOPIC).
1102. Il secondo comma dell’articolo 14
della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è sostituito dal seguente:"Le
somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli interventi
di cui all’articolo 12 sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e sono
riassegnate nella misura del 50 per cento con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per le attività di
difesa del mare dagli inquinamenti".
1103. Per l’attuazione di un programma
triennale straordinario di interventi di demolizione delle opere abusive site
nelle aree naturali protette nazionali è autorizzata la spesa di 3 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1104. Nelle aree naturali protette
l’acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all’articolo 7, sesto comma,
della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, si
verifica di diritto a favore degli organismi di gestione ovvero, in assenza di
questi, a favore dei comuni. Restano confermati gli obblighi di notifica al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare degli
accertamenti, delle ingiunzioni alla demolizione e degli eventuali abbattimenti
direttamente effettuati, come anche le procedure e le modalità di demolizione
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
1105. Restano altresì confermate le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano che disciplinano la materia di cui ai commi 1103 e 1104 secondo i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
1106. Al fine di salvaguardare gli
equilibri ambientali e di scongiurare il prodursi di gravi alterazioni
dell’ecosistema nei territori di cui all’articolo 1 della legge 2 maggio 1990,
n. 102, limitatamente alla provincia di Sondrio, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge e per un periodo di due anni, le nuove
concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso idroelettrico sono
rilasciate previo parere del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, che allo scopo si avvale dell’Agenzia per la protezione
dell’ambiente e per i servizi tecnici.
1107. L’applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è estesa al
personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale
dello Stato, ai sensi dell’articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998,
n. 426. Per il personale di cui al periodo precedente, nei limiti del
territorio di competenza, è riconosciuta la qualifica di agente di pubblica
sicurezza e si applicano le disposizioni previste dall’articolo 29, comma 1,
della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
1108. Al fine di realizzare rilevanti
risparmi di spesa ed una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie
destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la regione, previa diffida,
provvede tramite un commissario ad acta a garantire il governo della gestione
dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a quegli
ambiti territoriali ottimali all’interno dei quali non sia assicurata una
raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali
minime:
a)
almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007;
b)
almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009;
c)
almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011.
1109. Per gli anni successivi al 2011, la
percentuale minima di raccolta differenziata da assicurare per i fini di cui al
comma 1108 è stabilita con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in vista di
una progressiva riduzione della quantità di rifiuti inviati in discarica e
nella prospettiva di rendere concretamente realizzabile l’obiettivo
"Rifiuti zero".
1110. Per il finanziamento delle misure
finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre
1997, reso esecutivo dalla legge 1º giugno 2002, n. 120, previste dalla
delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, è istituito
un Fondo rotativo.
1111. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, individua le modalità per l’erogazione di
finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a settantadue mesi a
soggetti pubblici o privati. Nello stesso termine, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, è individuato il tasso di interesse da
applicare.
1112. Per il triennio 2007-2009 sono
finanziate prioritariamente le misure di seguito elencate:
a)
installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento
elettrico e termico;
b)
installazione di impianti di piccola taglia per l’utilizzazione delle fonti
rinnovabili per la generazione di elettricità e calore;
c)
sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW con
motori ad alta efficienza;
d)
incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia nei settori civile e
terziario;
e)
eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;
f)
progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di
energia a basse emissioni o ad emissioni zero.
1113. Nel triennio 2007-2009 le risorse
destinate al Fondo di cui al comma 1110 ammontano a 200 milioni di euro
all’anno. In sede di prima applicazione, al Fondo possono essere riversate, in
aggiunta, le risorse di cui all’articolo 2, comma 3, della legge 1º giugno
2002, n. 120.
1114. Le rate di rimborso dei finanziamenti
concessi sono destinate all’incremento delle risorse a disposizione del Fondo
di cui al comma 1110.
1115. Il Fondo di cui al comma 1110 è
istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa e con apposita convenzione ne
sono definite le modalità di gestione. La Cassa depositi e prestiti Spa può
avvalersi per l’istruttoria, l’erogazione e per tutti gli atti connessi alla
gestione dei finanziamenti concessi di uno o più istituti di credito scelti
sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa
copertura territoriale.
1116. Per l’anno 2007 una quota non
inferiore a 5 milioni di euro delle risorse del Fondo unico investimenti per la
difesa del suolo e tutela ambientale del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, iscritte a bilancio ai sensi dell’articolo 1, comma
1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, è riservata in sede di riparto
alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità
dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all’esigenza
di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata
nell’ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti.
1117. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale
finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di
energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite
dall’articolo 2 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Sono fatti salvi i finanziamenti e
gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti
già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione
anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le
convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12
aprile 1992 e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i
quali si applicano le disposizioni di cui al comma 1118.
1118. Il Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, con propri decreti ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, provvede a definire i criteri e le modalità di erogazione
dei finanziamenti e degli incentivi pubblici di competenza statale concedibili
alle fonti rinnovabili di cui all’articolo 2 della citata direttiva 2001/77/CE.
Il Ministro dello sviluppo economico provvede con propri decreti ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a definire le
condizioni e le modalità per l’eventuale riconoscimento in deroga del diritto
agli incentivi a specifici impianti già autorizzati all’entrata in vigore della
presente legge e non ancora in esercizio, non rientranti nella tipologia di cui
al periodo precedente, nonché a ridefinire l’entità e la durata dei sostegni
alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche
rinnovabili utilizzate da impianti già realizzati ed operativi alla data di
entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei diritti pregressi e
nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, allo scopo di
ridurre gli oneri che gravano sui prezzi dell’energia elettrica e eliminare
vantaggi economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con le
direttive europee in materia di energia elettrica.
1119. È fatta salva la normativa previgente
per la produzione di energia elettrica di cui all’articolo 11, comma 14, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80.
1120. Alla normativa in materia di
produzione di energia da fonti rinnovabili sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all’articolo 17, i commi
1, 3 e 4 sono abrogati; all’articolo 20, comma 6 del medesimo decreto, le
parole: "e da rifiuti" sono soppresse;
b)
alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, all’articolo 22, al comma 1, sono soppresse le
parole: "o assimilate"; al comma 5 è soppresso l’ultimo periodo; al
comma 7 sono soppresse le parole: "ed assimilate";
c)
alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, nella rubrica degli articoli 22 e 23, le
parole: "e assimilate" sono soppresse;
d)
alla legge 10 gennaio 1991, n. 10, all’articolo 1, nel comma 3, primo periodo,
le parole "o assimilate" e le parole: "ed inorganici" sono
soppresse ed il secondo periodo è soppresso; all’articolo 11 della medesima
legge, nella rubrica, le parole: "o assimilate" sono soppresse;
all’articolo 26, comma 7, della medesima legge le parole: "o
assimilate" sono soppresse;
e)
al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all’articolo 2, comma 15, le
parole: "e inorganici" sono soppresse;
f)
alla legge 1º marzo 2002, n. 43, all’articolo 39, comma 1, la lettera e) è
abrogata;
g)
alla legge 23 agosto 2004, n. 239, all’articolo 1, il comma 71 è abrogato;
h)
al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’articolo 229, il comma 6
è abrogato;
i)
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all’articolo 52, comma 3, lettera
a), sono soppresse le parole "ed assimilate".
1121. Allo scopo di finanziare interventi
finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane nonché
al potenziamento del trasporto pubblico, è istituito, nello stato di previsione
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo
per la mobilità sostenibile, con uno stanziamento di 90 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1122. Il Fondo di cui al comma 1121 destina
le proprie risorse, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti,
prioritariamente all’adozione delle seguenti misure:
a)
potenziamento ed aumento dell’efficienza dei mezzi pubblici, con particolare
riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi
ambientale;
b)
incentivazione dell’intermodalità;
c)
introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la
mobilità sostenibile;
d)
valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car sharing;
e)
realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;
f)
riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle
merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che
permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo
di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;
g)
realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl,
elettrica e idrogeno;
h)
promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica.
1123. Una quota non inferiore al 5 per
cento del Fondo di cui al comma 1121, è destinata agli interventi di cui alla
legge 19 ottobre 1998, n. 366.
1124. È istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il Fondo per lo sviluppo sostenibile, allo scopo di finanziare progetti
per la sostenibilità ambientale di settori economico-produttivi o aree
geografiche, l’educazione e l’informazione ambientale e progetti internazionali
per la cooperazione ambientale sostenibile.
1125. Per il triennio 2007-2009 sono
destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 1124 risorse per un
importo annuo di 25 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e, limitatamente ai progetti internazionali per
la cooperazione ambientale sostenibile, d’intesa con il Ministro degli affari
esteri sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate annualmente le misure
prioritarie da finanziare con il predetto Fondo.
1126. È autorizzata la spesa di 50.000 euro
per finanziare l’attuazione e il monitoraggio di un "Piano d’azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione", predisposto dal Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell’economia e delle
finanze e dello sviluppo economico, d’intesa con le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto alla approvazione dalla CONSIP
Spa, costituita in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 414. Il Piano prevede l’adozione di misure volte all’integrazione delle
esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e
servizi delle amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti criteri:
a)
riduzione dell’uso delle risorse naturali;
b)
sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
c)
riduzione della produzione di rifiuti;
d)
riduzione delle emissioni inquinanti;
e)
riduzione dei rischi ambientali.
1127. Il piano di cui al comma 1126 indica
gli obiettivi di sostenibilità ambientale da raggiungere per gli acquisti nelle
seguenti categorie merceologiche:
a)
arredi;
b)
materiali da costruzione;
c)
manutenzione delle strade;
d)
gestione del verde pubblico;
e)
illuminazione e riscaldamento;
f)
elettronica;
g)
tessile;
h)
cancelleria;
i)
ristorazione;
l)
materiali per l’igiene;
m)
trasporti.
1128. Per il monitoraggio degli obiettivi
di cui al comma 1127 è istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell’economia e delle
finanze, dal Ministro dello sviluppo economico nonchè dai presidenti delle
regioni interessate.
1129. Ai fini della riduzione delle
emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della
protezione ambientale e del sostegno alle filiere agro-industriali nel campo
dei biomateriali, è avviato, a partire dall’anno 2007, un programma
sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione
di sacchi per l’asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla
normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario,
non risultino biodegradabili.
1130. Il programma di cui al comma 1129,
definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, è finalizzato ad individuare
le misure da introdurre progressivamente nell’ordinamento interno al fine di
giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1º gennaio 2010, della
commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l’asporto delle merci che
non rispondano entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria
e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario.
1131. Per l’avvio del programma di cui ai
commi 1129 e 1130 è destinata una quota non inferiore a 1 milione di euro a
valere sul "Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e la tutela
ambientale" del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
1132. Al fine di assicurare il monitoraggio
delle attività e dei dati relativi alla difesa del suolo e la piena
integrazione con il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di
rilevamento è autorizzata la spesa di 750.000 euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 55 e 56
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nonché le amministrazioni e gli enti
territoriali trasmettono trimestralmente al Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare e all’Agenzia per la protezione dell’ambiente
e per i servizi tecnici (APAT), le informazioni riguardanti le attività di
propria competenza in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione,
di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche e
prevenzione del dissesto idrogeologico. Il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare con proprio decreto istituisce un Osservatorio
per la raccolta, l’aggiornamento, l’elaborazione e la diffusione dei dati
oggetto di monitoraggio.
1133. I rapporti di lavoro a tempo
determinato previsti dall’articolo 1, comma 596, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 sono prorogati fino al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al comma
404, lettera a), del presente articolo per gli uffici di livello dirigenziale
generale del Ministero per i beni e le attività culturali si tiene conto di
quanto già disposto dall’articolo 2, comma 94, del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286.
1134. All’articolo 2, comma 98, lettere b)
e c), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole:
"spesa derivante dall’attuazione del comma 1", sono inserite le
seguenti: "dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni".
1135. Per l’anno 2007, continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.
1136. Al fine di sostenere interventi in
materia di attività culturali svolte sul territorio italiano, è istituito
presso il Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo per
l’attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie. Con
decreti del Ministro per i beni e le attività culturali si provvede al
finanziamento degli interventi a valere sul predetto Fondo.
1137. Per le finalità di cui al comma 1136,
è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1138. A favore di specifiche finalità
relative ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del
paesaggio nonché di progetti per la loro gestione è assegnato al Ministero per
i beni e le attività culturali un contributo di 31,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi sono stabiliti
annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali,
sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.
1139. Per la prosecuzione degli interventi
di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 11 dicembre 2000, n. 381 è
autorizzata la spesa di 50.000 euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.
1140. Al Fondo di cui all’articolo 12,
comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, è assegnato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Tale contributo è finalizzato a favore di
interventi di sostegno a istituzioni, grandi eventi di carattere culturale,
nonché ulteriori esigenze del settore dello spettacolo. In deroga al comma 4
del citato articolo 12, gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto
del Ministro per i beni e le attività culturali.
1141. I contributi per il restauro, la
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché per l’istituzione
del fondo in favore dell’editoria per ipovedenti e non vedenti di cui alla
tabella A, n. 86, allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, da
destinare anche in favore di case editrici o altri soggetti che forniscono
servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei alla
fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti, alla creazione di prodotti
editoriali nuovi e specifici, nonché alla catalogazione, conservazione e
distribuzione dei prodotti trasformati e creati, sono aumentati di un importo pari
a 10 milioni di euro per l’anno 2007.
1142. Per consentire al Ministero per i
beni e le attività culturali di far fronte con interventi urgenti al
verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali
e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di
modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela
paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il
restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, è autorizzata
la spesa di 79 milioni di euro per l’anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2008. Con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali sono stabiliti annualmente gli interventi e i progetti cui destinare
le somme.
1143. Al comma 8 dell’articolo 3 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Le risorse finanziarie giacenti nelle contabilità speciali dei capi degli
Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività
culturali, ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma e all’articolo
7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, ove non impegnate con obbligazioni
giuridicamente perfezionate entro il termine del 30 novembre 2006, sono
riprogrammate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali
nell’ambito dell’aggiornamento del piano e dell’assegnazione dei fondi di cui
al penultimo periodo del comma 1 dell’articolo 7 del citato decreto-legge
n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237
del 1993, e, con le modalità di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169,
possono essere trasferite da una contabilità speciale ad un’altra ai fini
dell’attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione ove
possibile, nell’ambito della stessa regione. Entro e non oltre il 30 gennaio
2007 i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le
attività culturali titolari delle predette contabilità speciali sono tenuti a
comunicare all’ufficio di gabinetto e all’ufficio centrale di bilancio del
medesimo Ministero l’ammontare delle risorse finanziarie non impegnate con
obbligazioni giuridicamente perfezionate da riprogrammare".
1144. Alla legge 17 aprile 2003, n. 91,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il titolo è sostituito dal seguente: "Istituzione del Museo Nazionale
dell’Ebraismo Italiano e della Shoah";
b)
all’articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1.
È istituito in Ferrara il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah,
di seguito denominato "Museo", quale testimonianza delle vicende che
hanno caratterizzato la bimillenaria presenza ebraica in Italia";
c)
all’articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2.
Il Museo ha i seguenti compiti: a) far conoscere la storia, il pensiero e la
cultura dell’ebraismo italiano; in esso un reparto dovrà essere dedicato alle
testimonianze delle persecuzioni razziali ed alla Shoah in Italia; b)
promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri
nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee,
proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra
i popoli e dell’incontro tra culture e religioni diverse";
d)
all’articolo 1, al comma 3, dopo le parole: "della collaborazione"
aggiungere le seguenti: "dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI)
e".
1145. È autorizzata la spesa di 20 milioni
di euro per l’anno 2007 a favore delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999,
n. 508, e successive modificazioni, destinata, quanto a 10 milioni di
euro, all’ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione
straordinaria degli immobili utilizzati da tali soggetti per la propria
attività con priorità verso gli immobili di proprietà pubblica e demaniale e,
quanto a 10 milioni di euro, al loro funzionamento amministrativo e didattico.
1146. Per le finalità di cui alla legge 14
aprile 2004, n. 98, è disposta l’ulteriore erogazione di euro 1.500.000
annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1147. Al fine di razionalizzare gli
interventi e conseguire economie di spesa, sono abrogati: gli articoli 37 e 40
della legge 14 agosto 1967, n. 800; l’articolo 8 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394; i titoli
III e IV del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 21
dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta
Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, recante criteri e modalità di
erogazione di contributi in favore delle attività di spettacolo viaggiante, in
corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione
all’esercizio dei parchi di divertimento. Sono fatte salve le competenze del
Ministero dell’interno in materia di sicurezza.
1148. L’articolo 24 del decreto legislativo
29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:"Art. 24. – (Contributi dello Stato). – 1. I criteri di
ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle
fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali. Tali criteri sono determinati sulla base degli
elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli
interventi di riduzione delle spese".
1149. Le risorse stanziate con apposita
delibera CIPE, ai sensi del comma 219 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, si intendono prorogate per il biennio 2008-2009.
1150. Al fine di conseguire i massimi
risultati in termini di recupero delle somme a suo tempo erogate dallo Stato a
sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico, all’articolo
18, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "In tale convenzione sono stabilite, altresì, per tutte
le deliberazioni di risorse statali ad imprese cinematografiche di produzione,
distribuzione ed esportazione avvenute entro il 31 dicembre 2006, per le quali
non vi sia stata completa restituzione, in base a quanto accertato e comunicato
alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività
culturali dall’istituto gestore del Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, le modalità per pervenire
all’estinzione del debito maturato, per le singole opere finanziate secondo un
meccanismo che preveda, tra l’altro, l’attribuzione della totalità dei diritti
del film in capo, alternativamente, all’impresa ovvero al Ministero per i beni
e le attività culturali, per conto dello Stato".
1151. Al fine di razionalizzare e rendere
più efficiente l’erogazione e l’utilizzo delle risorse destinate dallo Stato a
sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico, al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’articolo 12, comma 3, lettera a), la parola: "finanziamento" è
sostituita dalla seguente: "sostegno";
b)
all’articolo 12, comma 5, le parole: "erogazione dei finanziamenti e dei
contributi" sono sostituite dalle seguenti: "erogazione dei
contributi" e le parole: "finanziamenti concessi" sono
sostituite dalle seguenti: "contributi concessi";
c)
l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Art.
13. – (Disposizioni per le attività di produzione). – 1. A valere sul Fondo di
cui all’articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2,
3 e 6.
2.
Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un
contributo, a valere sul Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, in misura non
superiore al 50 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo
definito con il decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5. Per le
opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata fino al
90 per cento.
3.
Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un
contributo, a valere sul Fondo di cui all’articolo 12, comma 1, fino al 100 per
cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il
decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5.
4.
Nel decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5, sono stabilite le
modalità con le quali, decorsi cinque anni dall’erogazione del contributo, e
nel caso in cui quest’ultimo non sia stato interamente restituito, è attribuita
al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato, o, in
alternativa, all’impresa di produzione interessata, la piena titolarità dei
diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dell’opera.
5.
Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del film
realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui
all’articolo 8, comma 1, lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti per
la concessione dei benefìci di legge, e che non siano state comunicate ed
approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo
concesso, la sua intera restituzione, nonché la cancellazione per cinque anni
dagli elenchi di cui all’articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non
possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che
comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell’impresa esclusa.
6.
Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione, iscritte
negli elenchi di cui all’articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature
originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il contributo è revocato
in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due
anni dalla data di erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei
contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita
con il decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 5, è destinata
all’autore della sceneggiatura.
7.
Un’apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura,
designate dal Ministro, provvede all’attribuzione dei premi di qualità di cui
all’articolo 17.";
d)
all’articolo 8, al comma 1, lettera a), le parole: "nonché all’ammissione
al finanziamento di cui all’articolo 13, comma 6, del presente decreto, ed alla
valutazione delle sceneggiature di cui all’articolo 13, comma 8" sono
sostituite dalle seguenti: "nonché alla valutazione delle sceneggiature di
cui all’articolo 13, comma 6" e, al comma 2, lettera d), le parole:
"comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6";
e)
all’articolo 17, comma 1, le parole: "comma 9" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 7";
f)
all’articolo 20, comma 1, secondo periodo, le parole: "comma 8" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 6".
1152. Per interventi di ammodernamento e di
potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e
nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa, una quota
rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per
le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla
ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le
province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in
ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per
l’utilizzo delle predette risorse.
1153. Per la realizzazione di opere viarie
del Veneto è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2007.
1154. Per la realizzazione di un piano
straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata è autorizzata la
spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di applicazione e di erogazione
dei finanziamenti.
1155. All’articolo 2 del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 92, le parole: "in apposito capitolo di spesa dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture "Interventi per la
realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell’ambiente e difesa del suolo
in Sicilia e in Calabria"" sono sostituite dalle seguenti: "in
due distinti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare denominati
rispettivamente "Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali
in Sicilia e in Calabria" e "Interventi di tutela dell’ambiente e
difesa del suolo in Sicilia e in Calabria"";
b)
al comma 93, le parole: "Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e" sono
sostituite dalle seguenti: "Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto".
1156. A carico del Fondo per l’occupazione
di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si
provvede ai seguenti interventi, nei limiti degli importi rispettivamente
indicati, da stabilire in via definitiva con il decreto di cui al comma 1159
del presente articolo:
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e le organizzazioni nazionali comparativamente più
rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma
speciale di interventi e costituisce una cabina di regia nazionale di
coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e
di promozione di occupazione regolare nonché alla valorizzazione dei comitati
per il lavoro e l’emersione del sommerso (CLES). Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è istituito, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, un apposito Fondo per l’emersione del lavoro
irregolare (FELI), destinato al finanziamento, d’intesa con le regioni e gli
enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che
attivino i processi di emersione di cui ai commi da 1192 a 1201. Ai fini della
presente lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti
di 10 milioni di euro annui;
b)
sono destinati 25 milioni di euro per l’anno 2007 alla finalità di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni;
c)
in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31
dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione
guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti
attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio
e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e
delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti nel limite massimo di
spesa di 45 milioni di euro;
d)
in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere
programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento
occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera
presso aziende interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definiti criteri e modalità inerenti alle disposizioni di cui alla presente
lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede nel limite di 15
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
e)
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare
con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per l’anno
2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove
convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l’attuazione
di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in
attività socialmente utili, nella disponibilità da almeno sette anni di comuni
con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;
f)
in deroga a quanto disposto dall’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo
1º dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all’anno 2007, i comuni con meno
di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle
qualifiche di cui all’articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in
attività socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unità. Alle
misure di cui alla presente lettera è esteso l’incentivo di cui all’articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri
relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007, si
provvede a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine è integrato del
predetto importo;
g)
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, dispone
annualmente di una quota del Fondo per l’occupazione, nei limiti delle risorse
disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti
a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale e
l’informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro
sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed
in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
1157. In via sperimentale per l’anno 2007
ed in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di evitare il
ricorso a licenziamenti collettivi da parte di imprese interessate da processi
di cessione nell’ambito di procedure concorsuali in corso, è concessa, nel
limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro, ai datori di lavoro
cessionari che si trovino nelle condizioni di esercizio delle facoltà di cui al
comma 4 dell’articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, a
titolo di sperimentazione per la durata di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge ed in riferimento all’assunzione di lavoratori in
esubero dipendenti dalle predette imprese beneficiari di trattamenti di
integrazione salariale, l’applicazione degli sgravi contributivi previsti
dall’articolo 8, commi 4 e 4-bis, e dall’articolo 25, comma 9, della legge 23
luglio 1991, n. 223, secondo le procedure ivi previste come integrate
dalle previsioni di cui al comma 1158. Alla fine del periodo di
sperimentazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, attesi gli esiti della sperimentazione, si può
disporre la prosecuzione degli interventi, compatibilmente con la disponibilità
delle predette risorse.
1158. Per le vendite intervenute nell’anno
2007 dopo l’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, è disposta, sulla base di apposito accordo
sindacale stipulato in sede governativa e di apposita relazione tecnica del
Ministero dello sviluppo economico che attesti la necessità dell’intervento per
evitare il licenziamento dei lavoratori dipendenti, la concessione delle
agevolazioni contributive che si applicano a decorrere dalla data della
effettiva cessione dell’azienda o del ramo di azienda.
1159. All’assegnazione delle risorse
finanziarie per gli interventi di cui al comma 1156 si provvede con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze.
1160. Al fine di promuovere la creazione di
nuovi posti di lavoro e ridurre le uscite dal sistema produttivo dei lavoratori
ultracinquantacinquenni, è istituito l’accordo di solidarietà tra generazioni,
con il quale è prevista, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale
dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età e
la correlativa assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un
orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di età
inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea.
1161. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentite la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali e
datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono
stabiliti le modalità della stipula e i contenuti degli accordi di solidarietà
di cui al comma 1160, i requisiti di accesso al finanziamento e le modalità di
ripartizione delle risorse per l’attuazione degli accordi nel limite massimo
complessivo di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2007 e 82,2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1162. All’articolo 13, comma 4, della legge
12 marzo 1999, n. 68, le parole: "e lire 60 miliardi a decorrere
dall’anno 2000" sono sostituite dalle seguenti: ", euro 37 milioni
per l’anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall’anno 2008".
1163. Per il finanziamento delle attività
di formazione professionale di cui all’articolo 12 del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1982, n. 54, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per
l’anno 2007. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
1164. A decorrere dall’anno 2008, i
cittadini italiani rimpatriati dall’Albania possono ottenere a domanda,
dall’INPS, la ricostruzione, nell’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative
relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel
predetto Paese dal 1º gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. Con decreto, di natura
non regolamentare, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinate le modalità di attuazione del presente comma. Il Ministro
dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti
dall’attuazione del presente comma, anche ai fini dell’applicazione
dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), e dell’articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette
alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai
sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468
del 1978. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1165. Per le finalità di cui all’articolo
117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa
nel limite massimo di euro 27.000.000 per l’anno 2007 e di euro 51.645.690 per
l’anno 2008 a valere sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine è
integrato dei predetti importi, rispettivamente, per l’anno 2007 e per l’anno
2008.
1166. Nel limite complessivo di 35 milioni
di euro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a
prorogare, previa intesa con la regione interessata, limitatamente
all’esercizio 2007, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa
vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con gli enti locali,
per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l’attuazione, nel
limite complessivo di 15 milioni di euro, di misure di politica attiva del
lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi
enti da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo
bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza
dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997,
n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una
definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle
suddette convenzioni, il termine di cui all’articolo 78, comma 2, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui
al presente comma, il Fondo per l’occupazione, di cui all’articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato di 50 milioni di euro
per l’anno 2007.
1167. Le disposizioni di cui all’articolo
13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si
applicano anche ai trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1º gennaio
2007.
1168. Al fine di coordinare specifici
interventi di contrasto al lavoro sommerso ed alla evasione contributiva,
l’obbligo di fornitura dei dati gravante sulle società e sugli enti di cui
all’articolo 44, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è
esteso alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
1169. I dati di cui al comma 1168 sono
messi a disposizione, con modalità definite da apposite convenzioni, del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale anche mediante collegamenti
telematici.
1170. Per l’attuazione di quanto previsto
dai commi 1168 e 1169, nonché per la realizzazione della banca dati telematica di
cui all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124, e successive modificazioni, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle
risorse umane e strumentali dell’INPS e dell’INAIL.
1171. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti
per effetto delle predette convenzioni, è titolare del trattamento ai sensi
dell’articolo 28 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
1172. Nel settore agricolo, l’omesso
versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e
assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater
dell’articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. All’articolo 2
del citato decreto-legge n. 463 del 1983, il comma 3 è abrogato.
1173. Al fine di promuovere la regolarità
contributiva quale requisito per la concessione dei benefìci e degli incentivi
previsti dall’ordinamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede, in
via sperimentale, con uno o più decreti, all’individuazione degli indici di
congruità di cui al comma 1174 e delle relative procedure applicative,
articolati per settore, per categorie di imprese e per territorio, sentiti il
Ministro dell’economia e delle finanze nonché i Ministri di settore interessati
e le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
dei datori di lavoro e dei lavoratori.
1174. Il decreto di cui al comma 1173
individua i settori nei quali risultano maggiormente elevati i livelli di
violazione delle norme in materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed
in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per tali settori
sono definiti gli indici di congruità del rapporto tra la qualità dei beni
prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro necessarie
nonché lo scostamento percentuale dall’indice da considerare tollerabile,
tenuto conto delle specifiche caratteristiche produttive e tecniche nonché dei
volumi di affari e dei redditi presunti.
1175. A decorrere dal 1º luglio 2007, i
benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro
e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di
lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli
altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi
nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove
sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
1176. Con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le
parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento
unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di
pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle
condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento
medesimo. In attesa dell’entrata in vigore del decreto di cui al presente comma
sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione
di regolarità contributiva nei settori dell’edilizia e dell’agricoltura.
1177. Gli importi delle sanzioni
amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro,
legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi
di lavoro entrate in vigore prima del 1º gennaio 1999 sono quintuplicati, ad
eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178.
1178. L’omessa istituzione e l’omessa
esibizione dei libri di matricola e di paga previsti dagli articoli 20 e 21 del
testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dall’articolo 134
del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sono
punite con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000. Nei
confronti delle violazioni di cui al presente comma non è ammessa la procedura
di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004,
n. 124.
1179. Le maggiori entrate derivanti
dall’applicazione dei commi 1177 e 1178 integrano, a decorrere dall’anno 2007,
la dotazione del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236.
1180. All’articolo 9-bis del decreto-legge
1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, il comma 2 è
sostituito dai seguenti:"2. In caso di instaurazione del rapporto di
lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa,
anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di
associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati,
ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche
amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel
cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente
a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente
data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici
del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il
rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica
professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima
procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni
altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro
autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a
comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di
assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la
loro sede operativa, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori
temporanei assunti nel mese precedente.
2-bis.
In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al
comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall’instaurazione del
rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo di comunicare entro il giorno
antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di
trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore
e del datore di lavoro".
1181. L’articolo 7, comma 2, del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è abrogato.
1182. Fino alla effettiva operatività delle
modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni
obbligatorie di cui al decreto previsto dall’articolo 4-bis, comma 7, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l’obbligo di
comunicazione all’INAIL di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi esclusivamente
attraverso strumenti informatici. La medesima comunicazione deve essere
effettuata all’IPSEMA per gli assicurati del settore marittimo.
1183. Al comma 5 dell’articolo 4-bis del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono aggiunte le seguenti
lettere:
e-bis)
trasferimento del lavoratore;
e-ter)
distacco del lavoratore;
e-quater)
modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
e-quinquies)
trasferimento d’azienda o di ramo di essa".
1184. All’articolo 4-bis del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 6 è sostituito dai
seguenti:"6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e
proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e
di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al
Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro,
con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell’assolvimento degli
obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali
del lavoro, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dell’Istituto
nazionale delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme
previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura –
Ufficio territoriale del Governo.
6-bis.
All’articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, le parole: "o lo assume per qualsiasi causa alle
proprie dipendenze" sono soppresse.
6-ter.
Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e
privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi
competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al
comma 7 disciplina anche le modalità e i tempi di applicazione di quanto
previsto dal presente comma".
1185. È abrogato l’articolo 19, comma 5, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
1186. Alla lettera c) del secondo comma
dell’articolo 197 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e per il finanziamento di attività
promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con
particolare riferimento ai settori a più elevato rischio infortunistico, nel
rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, del relativo regolamento di
attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre
2001, n. 422, e dei criteri e delle procedure individuati ogni due anni
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale".
1187. Al fine di assicurare un adeguato e
tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro,
anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura
assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, è istituito presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi
infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo. Al Fondo è conferita la
somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le tipologie dei benefici concessi, ivi comprese anticipazioni sulle
prestazioni erogate dall’INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso
agli stessi.
1188. All’articolo 118, comma 16, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole:
"e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e
2006" sono sostituite dalle seguenti: "e di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007".
1189. Ai fini della collocazione in
mobilità, entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dell’articolo 4 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le disposizioni di cui
all’articolo 1-bis del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, si applicano, avuto
anche riguardo ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione, conversione,
crisi o modifica degli assetti societari aziendali, anche al fine di evitare il
ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, nel limite complessivo
di 6.000 unità, a favore di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione
delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale nel periodo dal 1º gennaio 2007 al 28
febbraio 2007. Alle imprese sottoposte alle procedure di cui al decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
nonché alle imprese del settore dell’elettronica sottoposte a procedure
concorsuali e ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono riservate rispettivamente 1.000 e 500
delle unità indicate nel periodo precedente. Gli oneri relativi alla permanenza
in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, sono
posti a carico delle imprese per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria.
Ai lavoratori ammessi alla mobilità in base al presente comma si applicano, ai
fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all’articolo 11
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e alla tabella A allegata al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come sostituita dalla citata legge
n. 724 del 1994, nonché le disposizioni di cui all’articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni. Le imprese
o i gruppi di imprese che intendono avvalersi della presente disposizione
devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
entro il 31 marzo 2007. Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2007, di 59 milioni di euro per l’anno
2008 e di 140 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
1190. In attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro
a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può
disporre, entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente normativa,
concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale,
nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche
con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al
reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici
accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2007 che recepiscono
le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale ed inviate al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2007.
Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi
ai sensi dell’articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
e successive modificazioni, possono essere prorogati, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già
definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una
riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei
trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006. La misura dei trattamenti di cui al
secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30
per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe
successive. All’articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, come modificato dall’articolo 13, comma 2, lettera b), del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "31 dicembre 2006" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".
1191. Nell’ambito del limite complessivo di
spesa di cui al comma 1190, sono destinati 12 milioni di euro, a valere sul
Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, alla concessione, per l’anno 2007, di una indennità pari al
trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché alla
relativa contribuzione figurativa ed agli assegni al nucleo familiare, ai
lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa determinazione dei criteri da
stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale.
1192. Al fine di procedere alla
regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di
lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i
datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell’INPS territorialmente competenti,
entro il 30 settembre 2007, apposita istanza ai sensi del comma 1193.
1193. L’istanza di cui al comma 1192 può
essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano proceduto
alla stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale, nei casi in cui nelle
aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitarie, con le
organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente
più rappresentative finalizzato alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro di
cui al comma 1192. Nell’istanza il datore di lavoro indica le generalità dei
lavoratori che intende regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di
regolarizzazione, comunque non anteriori ai cinque anni precedenti alla data di
presentazione dell’istanza medesima.
1194. L’accordo sindacale di cui al comma
1193, da allegare all’istanza, disciplina la regolarizzazione dei rapporti di
lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e promuove la
sottoscrizione di atti di conciliazione individuale che producono, nel rispetto
della procedura dettata dalla normativa vigente, l’effetto conciliativo di cui
agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai
diritti di natura retributiva, e a quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti
dai fatti descritti nella istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa
indicati, nonché ai diritti di natura risarcitoria per i periodi medesimi.
1195. Ai fini del comma 1192 si applica il termine
di prescrizione quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti
al periodo oggetto di regolarizzazione di cui al comma 1193. L’accesso alla
procedura di cui ai commi da 1192 a 1201 è consentito anche ai datori di lavoro
che non siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o
giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dell’onere contributivo ed
assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative. Gli effetti di tali
provvedimenti sono comunque sospesi fino al completo assolvimento degli
obblighi di cui al comma 1196. In ogni caso l’accordo sindacale di cui al comma
1194 comprende la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i
quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata
oggetto di accertamenti ispettivi.
1196. All’adempimento degli obblighi
contributivi e assicurativi a carico del datore di lavoro
relativi
ai rapporti di lavoro oggetto della procedura di regolarizzazione si provvede
mediante il versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per
tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori dipendenti
secondo le seguenti modalità: a) versamento all’atto dell’istanza di una somma
pari ad un quinto del totale dovuto; b) per la parte restante, pagamento in
sessanta rate mensili di pari importo senza interessi. I lavoratori sono
comunque esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico.
La misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione
è determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente versate.
1197. Il versamento della somma di cui al
comma 1196 comporta l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in
materia di versamenti di contributi e premi, nonché di obbligazioni per
sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla
denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui
all’articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
nonché all’articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in
materia di sgravi degli oneri sociali.
1198. Nei confronti dei datori di lavoro
che hanno presentato l’istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la
durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le
eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza
nella materia oggetto della regolarizzazione anche con riferimento a quelle
concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la
facoltà dell’organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi
nuovi che dovessero emergere nella materia oggetto della regolarizzazione, al
fine dell’integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di
lavoro. Entro un anno a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di
regolarizzazione di cui al comma 1192, i datori di lavoro devono completare,
ove necessario, gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla
vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori. L’efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta condizionata al
completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori, verificato alla scadenza del predetto anno dai competenti organi
ispettivi delle aziende sanitarie locali ovvero dei servizi ispettivi delle
direzioni provinciali del lavoro per le attività produttive previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14
ottobre 1997, n. 412.
1199. Le agevolazioni contributive di cui
al comma 1196 sono temporaneamente sospese nella misura del 50 per cento e
definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato
regolarmente da parte dei lavoratori di cui al comma 1194.
1200. La concessione delle agevolazioni di
cui al comma 1196 resta condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore
per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del
rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per
giusta causa.
1201. Ferma restando l’attività di natura
istruttoria di spettanza dell’INPS, il direttore della direzione provinciale
del lavoro, congiuntamente ai direttori provinciali dell’INPS, dell’INAIL e
degli altri enti previdenziali, nell’ambito del coordinamento di cui all’articolo
5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, adottano i provvedimenti
di accoglimento delle istanze di cui al comma 1192, previa, ove necessario,
richiesta di integrazione della documentazione prodotta.
1202. In attesa di una revisione della disciplina
della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti
alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione
dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché
di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa anche a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non
oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero
territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le
rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali
aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative
conformemente alle previsioni dei commi da 1203 a 1208.
1203. Gli accordi sindacali di cui al comma
1202 promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro
subordinato. A seguito dell’accordo i lavoratori interessati alla
trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi alla
disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. I
contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefìci
previsti dalla legislazione vigente.
1204. Per i lavoratori che continuano ad
essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto, le parti
sociali, ai sensi del comma 4 dell’articolo 61 e dell’articolo 63 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono stabilire, anche attraverso
accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle
predette tipologie di lavoro nonché stabilire condizioni più favorevoli per i
collaboratori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede ad
effettuare azioni di monitoraggio relative all’evoluzione della media dei
corrispettivi effettivamente versati ai collaboratori coordinati a progetto, al
netto delle ritenute previdenziali, al fine di effettuare un raffronto con la
media dei corrispettivi versati nei tre anni precedenti a quello di entrata in
vigore delle disposizioni di cui alla presente legge.
1205. La validità degli atti di
conciliazione di cui al comma 1203 rimane condizionata all’adempimento
dell’obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al
miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della
quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei
contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per
ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.
1206. I datori di lavoro depositano presso
le competenti sedi dell’INPS gli atti di conciliazione di cui al comma 1203,
unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all’attestazione
dell’avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai
sensi del comma 1205. I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la
parte restante del dovuto in trentasei ratei mensili successivi. Il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero
dell’economia e delle finanze, approva i relativi accordi con riferimento alla
possibilità di integrare presso la gestione separata dell’INPS la posizione
contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il
raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori
dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 1209. Qualora
il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si
applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione
contributiva.
1207. Gli atti di conciliazione di cui al
comma 1203 producono l’effetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di
procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva
e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di cui al comma
1205 comporta l’estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di
versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di
obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio
connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi
quelli di cui all’articolo 51 del testo unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, nonché all’articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968,
n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968,
n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti
di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva
per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle
trasformazioni di cui ai commi da 1202 a 1208.
1208. L’accesso alla procedura di cui al comma
1202 è consentito anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di
provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la
qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso l’accordo sindacale di cui
al comma 1202 comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i
lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui
posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali
provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui
ai commi 1205 e 1206.
1209. Per le finalità dei commi da 1202 a
1208 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008
e 2009.
1210. I contratti di lavoro subordinato di
cui al comma 1203 prevedono una durata del rapporto di lavoro non inferiore a
ventiquattro mesi.
1211. All’articolo 1, comma 1, primo
periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive
modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2007" e dopo le parole: "e di 45 milioni
di euro per il 2006" sono inserite le seguenti: "nonché di 37 milioni
di euro per il 2007".
1212. All’articolo 1, comma 2, primo
periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive
modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2007". Ai fini dell’attuazione del presente
comma, è autorizzata per l’anno 2007 la spesa di 25 milioni di euro a valere
sul Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
1213. Al fine di prevenire l’instaurazione
delle procedure d’infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato
istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni,
le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti
pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre
tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli
Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso
tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese
dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell’articolo 228,
paragrafo 1, del citato Trattato.
1214. Lo Stato esercita nei confronti dei
soggetti di cui al comma 1213, che si rendano responsabili della violazione
degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva
esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i
poteri sostitutivi necessari, secondo i princìpi e le procedure stabiliti
dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall’articolo 11,
comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
1215. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei
confronti dei soggetti di cui al comma 1213 indicati dalla Commissione europea
nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell’Italia a valere sulle
risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità
strutturali.
1216. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui
soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1213
degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di
giustizia delle Comunità europee ai sensi dell’articolo 228, paragrafo 2, del
Trattato istitutivo della Comunità europea.
1217. Lo Stato ha altresì diritto di
rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti
territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano
resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma
il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e
dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare
esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.
1218. Lo Stato esercita il diritto di
rivalsa di cui ai commi 1215, 1216 e 1217:
a)
nei modi indicati al comma 1219, qualora l’obbligato sia un ente territoriale;
b)
mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite
presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20
ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, per tutti gli enti e gli
organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati
al sistema di tesoreria unica;
c) nelle vie ordinarie, qualora l’obbligato sia un soggetto equiparato ed in
ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).
1219. La misura degli importi dovuti allo
Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri
finanziari di cui ai commi 1215, 1216 e 1217, è stabilita con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla
notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna
della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la
determinazione dell’entità del credito dello Stato nonché l’indicazione delle
modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri
finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere
adottati più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze in ragione del
progressivo maturare del credito dello Stato.
1220. I decreti ministeriali di cui al
comma 1219, qualora l’obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa
intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il
perfezionamento dell’intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della
notifica, nei confronti dell’ente territoriale obbligato, della sentenza
esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L’intesa ha ad oggetto la
determinazione dell’entità del credito dello Stato e l’indicazione delle
modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto
dell’intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento
del Ministero dell’economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo
nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere
pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del
Ministero dell’economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del
credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
1221. In caso di mancato raggiungimento dell’intesa,
all’adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 1220 provvede il
Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non
ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del
Consiglio dei ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello
Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.
1222. Le notifiche indicate nei commi 1218
e 1219 sono effettuate a cura e spese del Ministero dell’economia e delle
finanze.
1223. I destinatari degli aiuti di cui
all’articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono
avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell’articolo
47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non
rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti che sono individuati
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel
decreto di cui al presente comma.
1224. All’articolo 3, comma 3, della legge
24 marzo 2001, n. 89, le parole: ", del Ministro delle finanze quando
si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi è proposto
nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite
dalle seguenti: ". Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro
dell’economia e delle finanze".
1225. Le disposizioni di cui al comma 1224,
si applicano ai procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della
presente legge. Al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare
maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi
internazionali, ai pagamenti degli indennizzi procede, comunque, il Ministero
dell’economia e delle finanze. I pagamenti di somme di denaro conseguenti alle
pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo emanate nei
confronti dello Stato italiano sono effettuati dal Ministero dell’economia e
delle finanze. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire per lo
svolgimento delle funzioni di cui al comma 1224, ed al presente comma.
1226. Al fine di prevenire ulteriori
procedure di infrazione, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di
criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
1227. Per il sostegno del settore turistico
è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009. Con regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del
turismo, si provvede all’attuazione del presente comma.
1228. Per le finalità di sviluppo del
settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore
produttivo di interesse nazionale, anche in relazione all’esigenza di
incentivare l’adeguamento dell’offerta delle imprese turistico-ricettive la cui
rilevanza economica nazionale necessita di nuovi livelli di servizi definiti in
base a parametri unitari ed omogenei, nonché al fine di favorire l’unicità
della titolarità tra la proprietà dei beni ad uso turistico-ricettivo e la
relativa attività di gestione, ivi inclusi i processi di crescita dimensionale
nel rispetto del patrimonio paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, e al fine di promuovere forme di turismo
ecocompatibile, è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009. Per l’applicazione del presente comma il Presidente del
Consiglio dei ministri adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un
decreto recante l’individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalità
di attuazione.
1229. È autorizzata la spesa di 2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da assegnare
all’Osservatorio nazionale del turismo di cui all’articolo 12, comma 7, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, da destinare specificamente per le attività
di monitoraggio della domanda e dei flussi turistici ed identificazione di strategie
di interesse nazionale per lo sviluppo e la competitività del settore.
1230. Al fine di garantire il
cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo biennio economico del
contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico
locale, a decorrere dall’anno 2007 è autorizzata la spesa di 190 milioni di
euro. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa
con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla
consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le
aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie,
limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui
all’articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47. Le spese sostenute
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la
corresponsione alle aziende degli importi assegnati sono escluse dal patto di
stabilità interno.
1231. All’articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, al secondo periodo, dopo le parole:
"presso le aziende di trasporto pubblico locale" sono aggiunte le
seguenti: "e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che
applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all’articolo 23 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2004, n. 47".
1232. Alle lettere a), b) e c) del comma 74
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole:
"Agenzia delle entrate: 0,71 per cento", "Agenzia del
territorio: 0,13 per cento" e "Agenzia delle dogane: 0,15 per cento"
sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "Agenzia delle entrate:
0,7201 per cento", "Agenzia del territorio: 0,1592 per cento" e
"Agenzia delle dogane: 0,1668 per cento".
1233. Il comma 69 dell’articolo 2 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente:
"69.
L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 47, secondo comma, della legge 20
maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato
dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è
ridotta di 35 milioni di euro per l’anno 2007 e di 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009".
1234. Per l’anno finanziario 2007, fermo
quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle
persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta stessa è destinata
in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a)
sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive
modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei
registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall’articolo 7, commi 1,
2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni
riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b)
finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell’università;
c)
finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
1235. Una quota pari all’0,5 per cento del
totale determinato dalle scelte dei contribuenti ai sensi del comma 1234 del
presente articolo è destinata all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative
di utilità sociale ed alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti di
cui alla lettera a) del comma 1234 riconosciute come parti sociali.
1236. Con decreto di natura non
regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono stabilite l’individuazione dei soggetti e le modalità di
riparto delle somme di cui al comma 1235.
1237. Per le finalità di cui ai commi da
1234 a 1236 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro
per l’anno 2008.
1238. Nello stato di previsione del
Ministero della difesa è istituito un fondo, con la dotazione di 350 milioni di
euro per l’anno 2007 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta
in efficienza dello strumento militare, mediante interventi di sostituzione,
ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali,
sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l’adeguamento
delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle
componenti militari, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace.
Il fondo è altresì alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da
Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti
dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni
rese dalle Forze armate italiane nell’ambito delle citate missioni di pace. A
tale fine non si applica l’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266 . Il Ministro della difesa è autorizzato con propri decreti, da
comunicare con evidenze informatiche al Ministero dell’economia e delle
finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.
1239. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da destinare al
finanziamento di un programma straordinario di edilizia per la costruzione,
acquisizione o manutenzione di alloggi per il personale volontario delle Forze
armate.
1240. È autorizzata, per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della
partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è
istituito un apposito fondo nell’ambito dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell’economia e delle finanze.
1241. Il termine per le autorizzazioni di
spesa per la continuazione delle missioni internazionali di cui al
decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, alla legge 4 agosto 2006,
n. 247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, in scadenza al 31
dicembre 2006, è prorogato al 31 gennaio 2007. A tale scopo le amministrazioni
competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un
dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell’ultimo semestre a valere sul fondo
di cui al comma 1240. A tale scopo, su richiesta delle stesse amministrazioni,
il Ministero dell’economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri
decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente
comma si applica l’articolo 5 del citato decreto-legge n. 253 del 2006,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 270 del 2006.
1242. È autorizzata la spesa di 10 milioni
di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la proroga della
convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa,
stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998,
n. 224.
1243. L’autorizzazione di spesa correlata
alla costituzione della Fondazione per la promozione dello sviluppo della
ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, di cui all’articolo 1, comma
341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è ridotta di 10 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 50 milioni di euro per l’anno 2009.
1244. Il finanziamento annuale previsto
dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come
rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24
dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
dallalegge 23 dicembre 2005, n. 266 è incrementato di 30 milioni di euro
per l’anno 2007, di 45 milioni di euro per l’anno 2008 e di 35 milioni di euro
per l’anno 2009.
1245. In attuazione del principio
costituzionale del pluralismo dell’informazione e al fine di tutelare e
promuovere lo sviluppo del settore dell’editoria, il Governo elabora, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di
riforma della disciplina dello stesso settore. La riforma dovrà essere riferita
tanto al prodotto quanto al mercato editoriale e alle provvidenze pubbliche ed
essere indirizzata a sostenere le possibilità di crescita e di innovazione
tecnologica delle imprese e la creazione di nuovi posti di lavoro, in coerenza
con gli obiettivi di finanza pubblica e con la normativa europea. In
particolare la riforma dovrà tenere conto della normativa europea in materia di
servizi postali, privilegiando, quali destinatarie delle agevolazioni
tariffarie, le imprese editoriali di minori dimensioni, l’editoria destinata
alle comunità italiane all’estero e le imprese no profit.
1246. Con riferimento ai contributi di cui
agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, nonché all’articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990,
n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 7, comma 13, della
legge 3 maggio 2004, n. 112, le erogazioni si effettuano, ove necessario,
mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi diritto. In
questo caso le quote restanti sono erogate anche oltre il termine indicato
dall’articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
1247. I contributi previsti dall’articolo 4
della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti esclusivamente alle
imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in
testata, risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio
gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento
europeo, eletti nelle liste di movimento, nonché alle imprese radiofoniche
private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250. Le altre imprese radiofoniche ed
i canali telematici satellitari di cui all’articolo 7, comma 13, della legge 3
maggio 2004, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato
il diritto ai contributi di cui all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 250, continuano a percepire in via transitoria con le medesime
procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti di
accesso. A decorrere dall’anno 2007, il finanziamento annuale di cui al comma
1244 spetta, nella misura del 15 per cento dell’ammontare globale dei
contributi stanziati, alle emittenti radiofoniche locali legittimamente
esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
1248. Le convenzioni aggiuntive di cui agli
articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, approvate fino al 31
dicembre 2005, sono prorogate fino al 31 dicembre 2006.
1249. Gli adempimenti e gli oneri
finanziari relativi alle pubblicazioni di atti, di cui all’articolo 26 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, all’articolo 2, comma 26, della legge 14
novembre 1995, n. 481, e all’articolo 1, comma 21, della legge 31 luglio
1997, n. 249, sono posti a carico delle Autorità interessate.
1250. Il Fondo per le politiche della
famiglia di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, è incrementato di 210 milioni di euro per l’anno 2007 e di 180
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche
per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l’Osservatorio
nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica delle
amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di
Trento e di Bolzano e degli enti locali dall’altro, nonché la partecipazione
dell’associazionismo e del terzo settore; per finanziare le iniziative di
conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all’articolo 9 della legge 8
marzo 2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi
dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; per
sostenere l’attività dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della
pornografia minorile di cui all’articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269,
e successive modificazioni, dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e del
Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia di cui alla
legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che diffondano e
valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate
da enti locali e imprese; per sostenere le adozioni internazionali e garantire
il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.
1251. Il Ministro delle politiche per la
famiglia si avvale altresì del Fondo per le politiche della famiglia al fine
di:
a)
finanziare l’elaborazione, realizzata d’intesa con le altre amministrazioni
statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un piano nazionale per la
famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo
degli interventi relativi all’attuazione dei diritti della famiglia, nonché
acquisire proposte e indicazioni utili per il Piano e verificarne successivamente
l’efficacia, attraverso la promozione e l’organizzazione con cadenza biennale
di una Conferenza nazionale sulla famiglia;
b)
realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di
Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione
dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in
favore delle famiglie;
c)
promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, d’intesa con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione,
un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.
1252. Il Ministro delle politiche per la
famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle
politiche per la famiglia tra gli interventi di cui ai commi 1250 e 1251.
1253. Il Ministro delle politiche per la
famiglia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, disciplina l’organizzazione amministrativa e
scientifica dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al comma 1250.
1254. L’articolo 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53, è sostituito dal seguente: "Art. 9. - (Misure a sostegno
della flessibilità di orario) – 1. Al fine di promuovere e incentivare azioni
volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell’ambito del Fondo delle
politiche per la famiglia di cui all’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, è destinata annualmente una quota individuata con decreto del
Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi, di cui
almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in
favore di aziende, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere che
applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per le finalità
di cui al presente comma, ed in particolare:
a)
progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore
padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano
in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di
flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro, tra cui part time,
telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita,
banca delle ore, flessibilità sui turni, orario concentrato, con priorità per i
genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di età o fino a quindici anni,
in caso di affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico;
b)
programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di
congedo;
c)
progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del
lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei
congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
d)
interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il
reinserimento, l’articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei
lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani non
autosufficienti a carico".
1255. Le risorse di cui al comma 1254
possono essere in parte destinate alle attività di promozione delle misure in
favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio
delle azioni nonché all’attività della Commissione tecnica con compiti di
selezione e valutazione dei progetti.
1256. Con decreto del Ministro delle
politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e per i diritti e le pari opportunità, sono definiti i
criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1254. In ogni caso,
le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno
soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste
di contributi delle imprese private.
1257. All’articolo 7, comma 4, primo periodo, della
legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: "33 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "27 per cento".
1258. La dotazione del Fondo nazionale per l’infanzia
e l’adolescenza, di cui all’articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285,
a decorrere dall’anno 2007, è determinata annualmente dalla legge finanziaria,
con le modalità di cui all’articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. Le somme impegnate ma non liquidate
entro la chiusura dell’esercizio finanziario in attuazione dell’articolo 1,
comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, in favore dei comuni ivi
indicati sono conservate nella dotazione dello stato di previsione del
Ministero della solidarietà sociale per cinque anni.
1259. Fatte salve le competenze delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali,
nelle more dell’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, il Ministro
delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica
istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità,
promuove, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003,
n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il
riparto di una somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008
e 2009. Nell’intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali
contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e
i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano
straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei
servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi
integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e
di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le
famiglie e presso i caseggiati, al fine di favorire il conseguimento entro il
2010, dell’obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento
fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare
gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese. Per le finalità del
piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
1260. Per le finalità di cui al comma 1259
può essere utilizzata parte delle risorse stanziate per il Fondo per le
politiche della famiglia di cui al comma 1250.
1261. Il Fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità, di cui all’articolo 19, comma 3, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009 da destinare al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di
genere. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità, con decreto emanato di
concerto con i Ministri della solidarietà sociale, del lavoro e della
previdenza sociale, della salute e delle politiche per la famiglia, stabilisce
i criteri di ripartizione del Fondo, che dovrà prevedere una quota parte da
destinare all’istituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza
sessuale e di genere e una quota parte da destinare al piano d’azione nazionale
contro la violenza sessuale e di genere.
1262. Nello stato di previsione del
Ministero dell’interno è istituito un Fondo da ripartire per fare fronte alle
spese, escluse quelle per il personale, connesse agli interventi in materia di
immigrazione ed asilo ed al funzionamento dei servizi connessi alla gestione
delle emergenze derivanti dai flussi migratori, con dotazione di 3 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2007. Con decreti del Ministro dell’interno, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle
finanze, tramite l’ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione
del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità
"Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione" del medesimo
stato di previsione.
1263. Per le attività di prevenzione di cui
all’articolo 2 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, è autorizzata l’ulteriore
spesa di 500.000 euro annui.
1264. Al fine di garantire l’attuazione dei
livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il
territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito
presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo
per le non autosufficienze", al quale è assegnata la somma di 100 milioni
di euro per l’anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009.
1265. Gli atti e i provvedimenti
concernenti l’utilizzazione del Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal
Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute,
con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell’economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1266. All’articolo 42, comma 5, del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente
comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad
usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di
congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo,
senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa".
1267. Al fine di favorire l’inclusione
sociale dei migranti e dei loro familiari, è istituito presso il Ministero
della solidarietà sociale un fondo denominato "Fondo per l’inclusione
sociale degli immigrati", al quale è assegnata la somma di 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Fondo è altresì finalizzato
alla realizzazione di un piano per l’accoglienza degli alunni stranieri, anche
per favorire il rapporto scuola-famiglia, mediante l’utilizzo per fini non didattici
di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali.
1268. Gli atti e i provvedimenti
concernenti l’utilizzazione del Fondo di cui al comma 1267 sono adottati dal
Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e
le pari opportunità.
1269. All’articolo 1, comma 429, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole: "3 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008" sono sostituite dalle seguenti:
"3 milioni di euro per l’anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli
anni 2007 e 2008" e, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le
risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel
Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 20, comma 8, della
legge 8 novembre 2000, n. 328".
1270. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, all’articolo 1,
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis.
Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle
vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonchè ai familiari delle vittime
e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai
beneficiari vanno compensate le somme già percepite".
1271. La Repubblica italiana riconosce a
titolo di risarcimento soprattutto morale il sacrificio dei propri cittadini
deportati ed internati nei lager nazisti nell’ultimo conflitto mondiale.
1272. È autorizzata la concessione di una medaglia
d’onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei
lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra, ai quali,
se militari, è stato negato lo status di prigionieri di guerra, secondo la
Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra
il 27 luglio 1929 dall’allora governo nazista, e ai familiari dei deceduti, che
abbiano titolo per presentare l’istanza di riconoscimento dello status di
lavoratore coatto.
1273. Le domande di riconoscimento dello
status di lavoratore coatto, eventualmente già presentate dagli interessati
alla Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), sono riconosciute
valide a tutti gli effetti della presente legge. A tal fine l’OIM, tramite la
sua missione di Roma, trasmette al comitato di cui al comma 1274 le istanze di
riconoscimento sinora pervenute in uno alla documentazione eventualmente
allegata.
1274. È istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri un comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei
ministri o da un suo delegato, costituito da un rappresentante dei Ministeri
della difesa, degli affari esteri, dell’interno e dell’economia e delle
finanze, nominati dai rispettivi Ministri, nonché da un rappresentante
dell’Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall’internamento e dalla
guerra di liberazione (ANRP) e da un rappresentante dell’Associazione nazionale
ex internati (ANEI), nonché da un rappresentante dell’OIM.
1275. Il comitato provvede alla
individuazione degli aventi diritto.
1276. All’onere complessivo di 250.000 euro
derivante dall’ attuazione del presente articolo, ivi comprese le spese per il
funzionamento del comitato di cui al comma 1274, stabilite in euro 50.000 per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante l’utilizzazione di
quota parte degli importi del fondo di cui al comma 343 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 ".
1277. Il fondo costituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi della legge 8 agosto 1985, n.
440, è incrementato di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
A tal fine per gli anni 2007, 2008 e 2009 è corrispondentemente ridotta
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8
novembre 2000, n. 328.
1278. Per il finanziamento del Fondo
nazionale per la montagna, di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994,
n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro
per l’anno 2007.
1279. È istituito, sotto la vigilanza della
Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Ente italiano montagna (EIM)
finalizzato al supporto alle politiche ed allo sviluppo socio-economico e
culturale dei territori montani.
1280. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge è soppresso l’Istituto nazionale della
montagna (IMONT). I suoi impegni e funzioni, il patrimonio, i beni mobili, le
attrezzature in dotazione e l’attuale dotazione organica sono trasferiti
all’EIM.
1281. Con successivo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri sono determinati, in coerenza con obiettivi di
funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e
controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le
procedure per la definizione e l’attuazione dei programmi per l’assunzione e
l’utilizzo del personale, per l’erogazione delle risorse.
1282. Al funzionamento dell’EIM si
provvederà in parte con le risorse disponibili che verranno trasferite su
apposito capitolo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nella misura
assegnata all’IMONT, e in parte con il concorso finanziario dei soggetti che
aderiranno alle attività del medesimo.
1283. Per garantire l’ordinaria
amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all’avvio
dell’EIM, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, da
emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nomina un commissario.
1284. È istituito un fondo di solidarietà,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il
finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e
internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse
idriche secondo il principio della garanzia dell’accesso all’acqua a livello
universale. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale
plastico venduta al pubblico è istituito un contributo pari a 0,1 centesimi di
euro che va a confluire nel fondo di cui al presente comma. Con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con
il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari e della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalità di
funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato a emanare i regolamenti attuativi
necessari.
1285. All’articolo 80, comma 1, alinea, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole:
"30 aprile 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno
2007".
1286. Le somme non spese da parte dei comuni entro il
30 giugno 2007 devono essere versate dai medesimi all’entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le
politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
1287. Le somme di cui all’articolo 1, comma
333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 erogate in favore di soggetti
sprovvisti del requisito di cittadinanza italiana, ovvero comunitaria, non sono
ripetibili.
1288. Le ordinanze-ingiunzioni emesse a
norma dell’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, in applicazione dell’articolo 1, comma 333, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 sono inefficaci.
1289. I procedimenti di opposizione
instaurati dai soggetti di cui al comma 1287 sono estinti.
1290. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 2
dell’articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è integrata di 120
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1291. Al fine del potenziamento degli
impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli
eventi sportivi di rilevanza internazionale, tra cui la partecipazione
dell’Italia ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, è istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo per gli
eventi sportivi di rilevanza internazionale", al quale è assegnata la
somma di 33 milioni di euro per l’anno 2007.
1292. In aggiunta agli stanziamenti
previsti dall’articolo 11-quaterdecies, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, è autorizzata la spesa annua di 0,5 milioni di euro per quindici
anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 0,5 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dall’anno 2008, per l’organizzazione, l’impiantistica
sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati mondiali di nuoto che
si terranno a Roma nel 2009, e la spesa annua di l milione di euro per quindici
anni a decorrere dal 2007, nonché quella annua di 1 milione di euro per
quindici anni a decorrere dall’anno 2008, per le medesime finalità per i Giochi
del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno, a valere su quota
parte dei contributi quindicennali di cui al comma 977.
1293. L’articolo 1, comma 556, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente:
"556.
Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all’uso di sostanze
stupefacenti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale
l’"Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze". Con
decreto del Ministro della solidarietà sociale, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, è disciplinata la composizione e l’organizzazione
dell’Osservatorio. Presso il Ministero di cui al presente comma è altresì
istituito il "Fondo nazionale per le comunità giovanili", per azioni
di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio e per
favorire la partecipazione dei giovani in materia di sensibilizzazione e
prevenzione del fenomeno delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo
per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 è fissata in 5 milioni di euro,
di cui il 25 per cento è destinato ai compiti istituzionali del Ministero della
solidarietà sociale di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e
valutazione, per i quali il Ministero si avvale del parere dell’Osservatorio
per il disagio giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento del
Fondo viene destinato alle associazioni e reti giovanili individuate con
decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Con tale decreto, di natura regolamentare, vengono determinati
anche i criteri per l’accesso al Fondo e le modalità di presentazione delle
istanze".
1294. È assegnato all’Istituto per il
credito sportivo, per agevolare il credito per la realizzazione di impianti
sportivi, un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
1295. Il contributo di cui al comma 1294
concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all’articolo 5 della legge 24
dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni.
1296. Restano comunque ferme le
disposizioni dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179.
1297. Al fine di contenere i costi di
funzionamento e di conseguire risparmi di spesa, la composizione degli organi
dell’Istituto per il credito sportivo è adeguata alle disposizioni contenute
nell’articolo 1, comma 19, lettera a) del decreto-legge 18 maggio 2006,
n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233, e lo statuto dell’Ente deve prevedere la presenza nel consiglio di
amministrazione di un membro designato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, o dal Ministro delegato, di un membro designato dal Ministro
dell’economia e delle finanze e di un membro designato dal Ministro per i beni
e le attività culturali nonché di un membro in rappresentanza delle regioni e
delle autonomie locali, tra i quali è scelto il Presidente. Il numero dei
componenti del consiglio stesso è ridotto a nove. Il comitato esecutivo
dell’Istituto è soppresso e le relative competenze sono attribuite al consiglio
di amministrazione. Il collegio dei sindaci dell’Istituto è composto da un
numero di membri effettivi non superiore a tre e da un membro supplente. Il
presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci
dell’Istituto per il credito sportivo sono nominati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri d’intesa con il Ministro per i beni e le attività
culturali e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Alla
data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell’Istituto per il
credito sportivo sono sciolti. Entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge lo statuto dell’Istituto deve essere
adeguato alle disposizioni di cui al presente comma. I compensi e le spese
sostenute per gli organi dell’Istituto sono ridotti del 30 per cento a
decorrere dal 1º gennaio 2007.
1298. Per incrementare la promozione e lo
sviluppo della pratica sportiva di base ed agonistica dei soggetti diversamente
abili, il contributo al Comitato italiano paralimpico di cui all’articolo 1,
comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è incrementato, per
ciascuno degli anni 2007 e 2008, di 2,5 milioni di euro. Per i medesimi fini,
al Comitato italiano paralimpico è concesso, per l’anno 2009, un contributo di
3 milioni di euro.
1299. Al fine di consentire la definizione
delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonché l’ultimazione dei
collaudi tecnico- amministrativi relativi alle opere realizzate per lo
svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" e dei IX
Giochi Paralimpici di Torino, il termine di cui all’articolo 3, comma 7, della
legge 9 ottobre 2000, n. 285, è prorogato al 31 dicembre 2007. L’Agenzia
per lo svolgimento dei Giochi olimpici provvede agli oneri derivanti dalla
proroga nell’ambito delle proprie disponibilità, a valere sui risparmi
realizzati nella utilizzazione dei fondi di cui all’articolo 10, commi 1,
ultimo periodo, e 2, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive
modificazioni.
1300. È abrogato l’articolo 7 della legge 9 ottobre
2000, n. 285 e successive modificazioni.
1301. A decorrere
dal 1º gennaio 2007 il Comitato direttivo di cui all’articolo 5 della legge 9
ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni, è soppresso. Le relative
competenze sono svolte dal direttore generale coadiuvato dai due vice direttori
generali.
1302. Per la realizzazione di interventi
infrastrutturali di interesse nazionale da realizzare nella regione Liguria
sulla base di uno specifico accordo di programma tra il Governo nazionale, il
presidente della regione Liguria e i rappresentanti degli enti locali
interessati, è autorizzata la spesa di 97 milioni di euro. Al relativo onere si
provvede a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti
relativi all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, della
legge 18 marzo 1991, n. 99, che, per l’importo di 97 milioni di euro, sono
mantenute nel conto dei residui per essere versate, nell’anno 2007, all’entrata
del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture. Il predetto importo è versato su
apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all’entrata del
bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011 in ragione di 13 milioni di
euro nell’anno 2007 e di 21 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2008 al
2011 e della successiva riassegnazione, per gli stessi importi e nei medesimi
anni, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.
1303. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
1304. Nello stato di previsione del
Ministero della giustizia è istituito un fondo da ripartire per le esigenze
correnti connesse all’acquisizione di beni e servizi dell’amministrazione, con
una dotazione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni di
euro. Con decreti del Ministro della giustizia, da comunicare, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite
l’ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo
tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.
1305. All’articolo 7-viciesquater del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, dalla legge 31 marzo
2005, n. 43, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole:
"Ministro dell’interno" sono inserite le seguenti: "e con il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione".
Il secondo periodo del comma 2 è sostituito dai seguenti: "Una quota pari
a euro 1,85 dell’imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta
d’identità elettronica è riassegnata al Ministero dell’interno per essere
destinata per euro 1,15 alla copertura dei costi di gestione del Ministero
medesimo e per euro 0,70 ai comuni, per la copertura delle spese connesse alla
gestione e distribuzione del documento. Con decreto del Ministro dell’interno
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le
modalità di attuazione della presente disposizione".
1306. Al fine di assolvere tempestivamente
nonché in modo efficiente ed efficace ai compiti d’istituto attraverso uno
stabile assetto funzionale ed organizzativo, la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione (COVIP) è autorizzata ad inquadrare in ruolo i dipendenti già
assunti mediante procedura selettiva pubblica con contratti a tempo determinato
ed in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che conseguano
tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29
settembre 2006 o che siano stati in servizio per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della
presente legge. L’inquadramento nei ruoli, nelle medesime qualifiche oggetto
dei predetti contratti, avviene previo svolgimento di apposito esame-colloquio
innanzi ad apposita Commissione presieduta dal presidente o da un commissario
della COVIP e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di
competenza istituzionale della COVIP; agli oneri relativi si provvede, senza
aumenti del finanziamento a carico dello Stato, entro i limiti delle risorse
assicurate in via continuativa alla COVIP dall’articolo 1, comma 65, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 .
1307. All’articolo 13, comma 6-bis, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese
di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "euro 250",
sono aggiunte le seguenti: "; per i ricorsi previsti dall’articolo
23-bis., comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché da altre
disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto è
di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori,
servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità, il contributo
dovuto è di euro 2.000.
1308. Presso il Consiglio di Stato, il
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ogni organo
giurisdizionale amministrativo di primo grado e sue sezioni staccate è
istituita una commissione per il patrocinio a spese dello Stato, composta da
due magistrati amministrativi, designati dal Presidente dell’organo
giurisdizionale, il più anziano dei quali assume le funzioni di presidente
della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell’ordine degli
avvocati del capoluogo in cui ha sede l’organo. Per ciascun componente sono
designati uno o più membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un
funzionario di segreteria dell’organo giurisdizionale, nominato dal presidente
dell’organo stesso. Al presidente e ai componenti non spetta nessun compenso né
rimborso spese.
1309. Per fronteggiare specifiche esigenze
organizzative e funzionali, il Consiglio di Presidenza della giustizia
amministrativa definisce per l’anno 2007 un programma straordinario di
assunzioni fino a 50 unità di personale appartenente alle figure professionali
strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell’apparato
amministrativo di supporto agli uffici giurisdizionali, con corrispondente
incremento della dotazione organica. All’onere derivante dall’applicazione del
presente comma, pari a 2,020 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si
provvede mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate
recate dalle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 306, 307 e 308, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, che a tal fine sono detratte
dall’ammontare delle riassegnazioni allo stato di previsione del Ministero
della giustizia e allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali, ai sensi del comma 309 del predetto
articolo 1.
1310. L’articolo 5 della legge 25 luglio
2000, n. 209, è sostituito dal seguente:
"Art.
5. – (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative della
comunità internazionale). – 1. I crediti d’aiuto accordati dall’Italia al Paese
o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi:
a)
di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di
alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte;
b)
di iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo per
consentire l’efficace partecipazione italiana a dette iniziative".
1311. Il Ministero degli affari esteri si
avvale dell’Agenzia del demanio per la elaborazione, entro il 30 luglio 2007,
di un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato
all’estero, procedendo alla relativa ricognizione, alla stima, nonché, previa
analisi comparativa di costi e benefìci, alla individuazione dei cespiti per i
quali proporre la dismissione.
1312. Con proprio decreto il Ministro degli
affari esteri, sulla base del piano di cui al comma 1311, individua gli
immobili da dismettere, anche per il tramite dell’Agenzia del demanio.
1313. Per finalità di razionalizzazione
dell’uso degli immobili pubblici, il Ministero della giustizia, di concerto con
l’Agenzia del demanio, individua con decreto, entro il 31 gennaio 2007, beni
immobili comunque in uso all’Amministrazione della giustizia che possono essere
dismessi. Entro il medesimo termine l’Agenzia del demanio individua con decreto
i beni immobili suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attività
e le procedure di permuta sono effettuate dall’Agenzia del demanio, d’intesa
con il Ministero della giustizia, nel rispetto dei princìpi generali
dell’ordinamento giuridico contabile.
1314. Con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, che ne verifica la compatibilità con gli
obiettivi indicati nell’aggiornamento del programma di stabilità e crescita
presentato all’Unione europea, una quota non inferiore al 30 per cento dei proventi
derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma 1313, può essere
destinata al rifinanziamento della legge 31 dicembre 1998, n. 477, per la
ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili
ubicati all’estero.
1315. A decorrere dall’applicazione dei
nuovi importi dei diritti da riscuotere corrispondenti alle spese
amministrative per il trattamento delle domande di visto per l’area Schengen,
come modificati dalla decisione n. 2006/440/CE del Consiglio, del 1º giugno
2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 175 del 29
giugno 2006, e comunque non prima della data di entrata in vigore della
presente legge, l’importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di
lunga durata previsto all’articolo 26 della tabella dei diritti consolari, di
cui all’articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 185, è determinato
nell’importo di 75 euro.
1316. In caso di aggiornamenti successivi
degli importi dei diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative
per il trattamento delle domande di visto per l’area Schengen, al fine di
rendere permanente la differenziazione delle due tariffe, l’importo della
tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata di cui alla tabella
citata nel comma 1315, è conseguentemente aumentato di 15 euro rispetto alla
tariffa prevista per i visti per l’area Schengen.
1317. Per assicurare il rispetto degli
obblighi derivanti dagli impegni assunti in sede europea finalizzati al
contrasto della criminalità organizzata e dell’immigrazione illegale, per le
esigenze connesse alla componente nazionale del "Sistema d’informazione
visti", nei limiti dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1,
comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il contingente degli
impiegati a contratto degli uffici all’estero, di cui all’articolo 152 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni, è incrementato di non più di 65 unità.
1318. Presso le rappresentanze diplomatiche
e gli uffici consolari è istituito un Fondo speciale destinato a finanziare le
seguenti tipologie di spesa:
a)
manutenzione degli immobili;
b)
contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro interinale;
c)
attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o
dell’ufficio consolare interessati.
1319. A decorrere dal 1º giugno 2007, gli
uffici consolari sono autorizzati a rilasciare e a rinnovare la carta
d’identità a favore dei cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti al
registro dell’AIRE. Il costo per il rilascio e il rinnovo della carta
d’identità è fissato in misura identica a quello previsto per i cittadini
italiani residenti in Italia.
1320. Al Fondo speciale di cui al comma
1319 affluiscono:
a)
le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalità;
b)
gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione stipulati con soggetti
pubblici e privati. Tali contratti devono escludere forme di conflitto di interesse
tra l’attività pubblica e quella privata.
1321. Con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo
speciale di cui al comma 1319.
1322. La legge 28 luglio 2004, n. 193 -Proroga e
rifinanziamento della L. 16 marzo 2001, n. 72, recante interventi a tutela del
patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'Istria,
da Fiume e dalla Dalmazia, e della L. 21 marzo 2001, n. 73, recante interventi
in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia", è prorogata
fino al 31 dicembre 2009. Per l’attuazione degli articoli 1 e 2 della predetta
legge è autorizzata la spesa di euro 6.200.000 per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009.
1323. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 56
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è ridotta di
60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
1324. Per i soggetti non residenti, le detrazioni
per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano
per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con
idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali
detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al
lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma
2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non
godere, nel paese di residenza,di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi
familiari.
1325. Per i cittadini extracomunitari che
richiedono, sia attraverso il sostituto d’imposta sia con la dichiarazione dei
redditi, le detrazioni di cui al comma 1324, la documentazione può essere
formata da:
a)
documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese d’origine,
con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto
competente per territorio;
b)
documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti che provengono
dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
c)
documentazione validamente formata dal Paese d’origine, ai sensi della
normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme
all’origine dal consolato italiano del Paese d’origine.
1326. La richiesta di detrazione, per gli
anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui al
comma 1325 deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare
della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati
certificati debbano essere aggiornati.
1327. Il comma 6-bis dell’articolo 21 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.
1328. Al fine di ridurre il costo a carico
dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l’addizionale sui diritti
d’imbarco sugli aeromobili, di cui all’articolo 2, comma 11, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata a
decorrere dall’anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un
apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al
traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con
decreti del Ministero dell’interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio
centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità
previsionali di base del centro di responsabilità "Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di
previsione del Ministero dell’interno.
1329. Per l’anno 2007, nello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono istituiti un fondo
di parte corrente con una dotazione di 17 milioni di euro e un fondo di conto
capitale con una dotazione di 12 milioni di euro, da ripartire,
rispettivamente, per le esigenze di funzionamento e le esigenze
infrastrutturali e di investimento del Corpo della guardia di finanza. Con
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla
ripartizione dei predetti fondi tra le unità previsionali di base del centro di
responsabilità "Guardia di finanza" del medesimo stato di previsione.
1330. Nello stato di previsione del
Ministero della difesa è istituito con una dotazione di 29 milioni di euro per
l’anno 2007, un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell’Arma
dei carabinieri. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche
con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite
l’ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari
e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità
previsionali di base del centro di responsabilità "Arma dei
carabinieri" del medesimo stato di previsione.
1331. Nello stato di previsione del
Ministero dei trasporti è istituito un Fondo di parte corrente, con una
dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2007, da ripartire, per le esigenze
di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera, con
decreti del Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’ufficio
centrale del bilancio.
1332. Per l’anno 2007, nello stato di
previsione del Ministero dell’interno, è istituito un fondo di conto capitale
con una dotazione di 100 milioni di euro, da ripartire per le esigenze
infrastrutturali e di investimento. Con decreti del Ministro dell’interno, da
comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle
finanze, tramite l’ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti
Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione
del fondo tra le unità previsionali di base del medesimo stato di previsione.
1333. Le risorse residue di cui
all’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 52, sono
interamente destinate alle opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e
di attività industriali ed alta tecnologia. Per l’insediamento di una sede
universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell’ambito del polo di
ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia di cui al primo periodo, è
autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro all’anno per quindici anni, a
decorrere dall’anno 2007.
1334. All’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, primo periodo, le parole:
"L’Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "La società",
la parola: "autorizzato" è sostituita dalla seguente:
"autorizzata" e dopo le parole: "operatori nazionali" sono
inserite le seguenti: "e le loro controllate e collegate estere".
1335. All’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole:
"internazionalizzazione dell’economia italiana" sono inserite le
seguenti: "; la società è altresì autorizzata a rilasciare, a condizioni
di mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente
ad operazioni che siano di rilievo strategico per l’economia italiana sotto i
profili dell’internazionalizzazione, della sicurezza economica e
dell’attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia".
1336. All’articolo 2, comma l, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, le parole: "o estere per crediti da esse
concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera," sono
sostituite dalle seguenti: ", nonché a banche estere od operatori
finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati princìpi di
organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti
concessi sotto ogni forma e".
1337. All’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: "finanziamento
delle suddette attività," sono inserite le seguenti: "nonché quelle
connesse o strumentali" e le parole: "nonché per i crediti dalle
stesse concessi a Stati e banche centrali destinati al rifinanziamento di
debiti di tali Stati" sono soppresse.
1338. All’articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le parole: "L’Istituto" sono
sostituite dalle seguenti: "La società"; dopo la parola:
"autorizzati" sono soppresse le seguenti parole: "ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449,
e successive modificazioni e integrazioni" e dopo le parole: "nonché
con enti od imprese esteri e organismi internazionali" sono aggiunte le
seguenti: "; la società può altresì stipulare altri contratti di copertura
del rischio assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori del
settore".
1339. SACE Spa provvede a ridurre il capitale
sociale in misura adeguata alla sua attività, attribuendone l’eccedenza al
socio tramite versamento al Fondo di cui all’articolo 2 della legge 27 ottobre
1993, n. 432, e successive modificazioni. Il termine per l’opposizione dei
creditori, di cui al terzo comma dell’articolo 2445 del codice civile, è
ridotto a trenta giorni. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore
il giorno stesso della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta
Ufficiale.
1340. Le disponibilità rivenienti dalle
autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, ed all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005,
n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005,
n. 156, quanto a euro 440 milioni per l’anno 2006 e 48 milioni di euro per
l’anno 2007, sono rispettivamente versate ad apposita contabilità speciale di
tesoreria, per essere successivamente riversate all’entrata del bilancio dello
Stato, quanto ad euro 92 milioni per l’anno 2007, ad euro 112 milioni nell’anno
2008 e ad euro 284 milioni nell’anno 2009. La predetta disposizione entra in
vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge.
1341. Per la realizzazione dell’archivio
storico dell’Unione europea, presso l’Istituto universitario europeo di
Firenze, da allocare nel compendio di Villa Salviati in Firenze, è autorizzata
la spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1342. È autorizzata la spesa di 2,8 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per le spese di
funzionamento e per la costruzione della nuova sede della "Scuola
europea" di Parma.
1343. Al comma 2 dell’articolo 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, le parole: "si è verificato il fatto
dannoso" sono sostituite dalle seguenti: "è stata realizzata la
condotta produttiva di danno".
1344. All’articolo 1, comma 27, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole:
", di 30 milioni di euro per l’anno 2007 e di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009".
1345. In favore delle regioni interessate
dal radicamento territoriale dei fenomeni della criminalità organizzata è
istituito un fondo vincolato per il triennio 2007-2009, per lo sviluppo e la
diffusione nelle scuole di azioni e politiche volte all’affermazione della
cultura della legalità, al contrasto delle mafie, ed alla diffusione della
cittadinanza attiva, per un ammontare di 950.000 euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009. Le regioni interessate provvedono ad insediare, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e d’intesa con il
Ministro della pubblica istruzione, un proprio ufficio di coordinamento e
monitoraggio delle iniziative. Il fondo di cui al presente comma opera
attraverso un coordinamento tra le regioni interessate.
1346. Con decreto del Presidente della
Repubblica di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, si provvede al riordino della Commissione per l’accesso
ai documenti amministrativi prevista dall’articolo 27 della legge 7 agosto
1990, n. 241, in modo da assicurare un contenimento dei relativi costi non
inferiore al 20 per cento delle spese sostenute nell’esercizio 2006, e
prevedendo un riordino e una razionalizzazione delle relative funzioni, anche
mediante soppressione di quelle che possono essere svolte da altri organi.
1347. L’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica
economica, è integrata di 14 milioni di euro per l’anno 2008.
1348. All’articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266 dopo il comma 294, è inserito il
seguente:"294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi
destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità
giudiziaria o penitenziaria, nonché gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al
personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri, accreditati mediante aperture di credito in favore dei
funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della
giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e
della Presidenza del Consiglio dei ministri".
1349. Al fine di consentire la piena realizzazione
delle procedure di valorizzazione e di dismissione già avviate nell’ambito
degli interventi di risanamento finanziario della Fondazione Ordine Mauriziano
e nelle more della nomina dei relativi organi ordinari, nell’alinea del comma 1
dell’articolo 3 del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, le parole:
"ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei
mesi". A decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge,
la gestione dell’attività sanitaria svolta dall’Ente Ordine Mauriziano di cui
all’articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge si intende integralmente a
carico dell’azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, la quale
succede nei contratti di durata in essere con l’Ente Ordine Mauriziano di
Torino, esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi
successiva alla data di istituzione della predetta azienda sanitaria
ospedaliera. Sono inefficaci nei confronti dell’azienda sanitaria ospedaliera
Ordine Mauriziano di Torino i decreti di ingiunzione e le sentenze emanati o
divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 19
novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 2005, n. 4, qualora riguardino crediti vantati nei confronti dell’Ente
Ordine Mauriziano di Torino, per obbligazioni anteriori alla data di
istituzione della predetta azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di
Torino. Nelle azioni esecutive iniziate sulla base dei medesimi titoli di cui
al presente comma, all’Ente Ordine Mauriziano succede la Fondazione di cui al
comma 1, articolo 2, del citato decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277.
1350. La proprietà dei beni mobili ed
immobili già appartenenti all’Ente Ordine Mauriziano di Torino è da intendersi
attribuita, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre
2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005,
n. 4, alla Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino, con esclusione
dei beni immobili e mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle
attività istituzionali del presidio ospedaliero Umberto I di Torino e dei beni
mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali
dell’Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo. La proprietà dei
beni immobili già dell’Ente Ordine Mauriziano di Torino, attribuita alla
Fondazione Ordine Mauriziano, può essere trasferita a titolo oneroso e per
compendi unitari comprendenti più unità, ai valori di mercato, alla regione
Piemonte nel rispetto dei contratti di affitto o locazione efficaci al momento
del trasferimento. Alle operazioni di acquisto della regione Piemonte non si
applicano i vincoli previsti dalla normativa vigente in termini di prelazione
agraria.
1351. Dopo il comma 3 dell’articolo 117 del
codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, è aggiunto il seguente comma:"3-bis. Sono esenti dagli
obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all’articolo 109, comma
2, lettere a), b) e d), che possano documentare in modo permanente con
fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi
incassati, con un minimo di euro 15.000".
1352. Per l’attività della "Fondazione
20 marzo 2006", costituita ai sensi della legge della regione Piemonte 16
giugno 2006, n. 21, e finalizzata all’utilizzo ed alla valorizzazione del
patrimonio costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione
dei XX Giochi Olimpici invernali e dei IX Giochi Paralimpici, è autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
1353. Gli importi da iscrivere nei fondi
speciali di cui all’articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468,
introdotto dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere
approvati nel triennio 2007-2009, restano determinati, per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla
presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese
correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
1354. Le dotazioni da iscrivere nei singoli
stati di previsione del bilancio 2007 e del triennio 2007-2009, in relazione a
leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge
finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
1355. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita
dall’articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli
stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi
di sostegno dell’economia classificati fra le spese di conto capitale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate
nella Tabella D allegata alla presente legge.
1356. Ai termini dell’articolo 11, comma 3,
lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa
recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono
ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.
1357. Gli importi da iscrivere in bilancio
in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere
pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009,
nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
1358. A valere sulle autorizzazioni di
spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate
nella Tabella di cui al comma 1357, le amministrazioni e gli enti pubblici
possono assumere impegni nell’anno 2007, a carico di esercizi futuri nei limiti
massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in
apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei
precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
1359. In applicazione dell’articolo 11,
comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure
correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate
nell’allegato 1 alla presente legge.
1360. In applicazione dell’articolo 46,
comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa
e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato
di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell’allegato 2
alla presente legge.
1361. La copertura della presente legge per
le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove
finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è
assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
1362. Le disposizioni della presente legge
costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti
territoriali.
1363. Le disposizioni della presente legge
sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento
e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle
relative norme d’attuazione.
1364. La presente legge entra in vigore il
1º gennaio 2007, ad eccezione dei commi 966, 967, 968 e 969 che entrano in
vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.
La
presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data
a Roma, addi' 27 dicembre 2006
NAPOLITANO
Prodi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Padoa
Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto,
il Guardasigilli, Mastella