Legge 15 ottobre 1990, n. 295
(in
GU 20 ottobre 1990, n. 246)
Modifiche
ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 , convertito,
con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni,
in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie
invalidanti
Art. 1
Gli accertamenti
sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l'assegno o le
indennità d'invalidità civile, di cui alla legge 26 maggio
1970, n. 381, e successive modificazioni, alla legge 27 maggio
1970 n. 382 , e successive modificazioni, alla legge 30 marzo
1971, n. 118 , e successive modificazioni, e
alla legge 11
febbraio 1980, n. 18 , come modificata dalla legge 21 novembre
1988, n. 508, nonché gli accertamenti sanitari
relativi alle domande per usufruire di benefici diversi da quelli innanzi
indicati sono effettuati dalle unità sanitarie locali, a modifica di quanto
stabilito in materia dall'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
1988, n. 291, e dall'articolo 6-bis, comma 1, del
decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni.
2. Nell'ambito di
ciascuna unità sanitaria locale operano una o più commissioni mediche
incaricate di effettuare gli accertamenti. Esse sono composte da un medico
specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due
medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del
lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i medici dipendenti o
convenzionati della unità sanitaria locale territorialmente competente.
3. Le commissioni
di cui al comma 2 sono di volta in volta integrate con un sanitario in
rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed
invalidi civili, dell'Unione italiana ciechi, dell'Ente nazionale per la
protezione e l'assistenza ai sordomuti e dell'Associazione nazionale delle
famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi
su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.
4. In sede di
accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio
medico di fiducia.
5. Le domande
giacenti presso le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e
d'invalidità civile alla data di entrata in vigore della presente legge devono
essere trasmesse alle commissioni di cui al comma 2 entro trenta giorni, e
devono essere definite da queste ultime entro un anno dalla data della
trasmissione degli atti.
6. Il Ministro
del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, determina con proprio decreto il modello di domanda da presentare al
fine di ottenere l'invalidità civile, e le caratteristiche della certificazione
che deve essere allegata a dimostrazione della presunta invalidità.
7. Copia dei verbali di visita
conseguenti agli accertamenti sanitari di cui al comma 1 sono trasmessi dalle
unità sanitarie locali alla competente commissione medica periferica per le
pensioni di guerra e d'invalidità civile. Decorsi sessanta giorni dalla data di
ricezione, debitamente comprovata, di tali verbali di visita senza che
l'anzidetta commissione abbia chiesto, indicandone esplicita e dettagliata
motivazione medico-legale, la sospensione della procedura per ulteriori
accertamenti, da effettuare tramite la stessa unità sanitaria locale o mediante
visita diretta dell'interessato da parte della commissione medica periferica, i
medesimi verbali di visita sono trasmessi dalle unità sanitarie locali alla
competente prefettura per gli ulteriori adempimenti necessari per la concessione
delle provvidenze previste dalla legge.
8. Contro gli
accertamenti sanitari effettuati dalle unità sanitarie locali di cui al comma
1, contro gli eventuali accertamenti effettuati, nei casi previsti dalla
commissione indicata al comma gli interessati possono presentare, entro
sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro del
tesoro, che decide, entro centottanta giorni, sentita la commissione medica
superiore e d'invalidità civile, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge
30 maggio 1988, n. 173 , convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio
1988, n. 291. Avverso la decisione del Ministro
del tesoro è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.
9. Resta ferma la
competenza del Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e
delle pensioni di guerra - per l'effettuazione delle verifiche intese ad
accertare la permanenza dei requisiti prescritti per usufruire della pensione,
dell'assegno o dell'indennità, di cui all'articolo 3, comma 10, del
decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
1988, n. 291.
Art. 2
1. Per le esigenze connesse
all'espletamento delle funzioni di segreteria delle commissioni mediche
periferiche le pensioni di guerra e d'invalidità civile, è istituito presso il
Ministero del tesoro un ruolo speciale.
2. Il personale
del ruolo di cui al comma 1 dipende amministrativamente dalla Direzione
generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra.
3. Alla copertura
dei posti per il ruolo di cui al comma 1 si provvede mediante la mobilità del
personale da altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
ai sensi della vigente normativa.
4. L'assegnazione
del personale alle singole segreterie delle commissioni mediche periferiche per
le pensioni di guerra e d'invalidità civile è disposta con decreto del Ministro
del tesoro.
5. Il personale
dipendente dal Ministero del tesoro o da altre amministrazioni dello Stato,
anche ad rdinamento autonomo, che intende essere trasferito alle commissioni
mediche di cui al comma 1 deve presentare apposita domanda alla Direzione
generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra entro il termine di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Alle esigenze
di personale delle segreterie delle commissioni di cui al comma 1 si provvede,
fino al completamento della procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, ai sensi delle
disposizioni delle leggi richiamate all'articolo 1, comma 1, con dipendenti di
altre amministrazioni o enti pubblici non economici comandati presso il
Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di
guerra - per la successiva assegnazione alle commissioni stesse.
7. Il pagamento delle spettanze
dovute al personale assegnato o comandato alle commissioni di cui al comma 1 e
delle spese comunque connesse al funzionamento di tali commissioni è effettuato
con aperture di credito a favore dei direttori provinciali del Tesoro
competenti oppure con altre modalità previste dalla vigente normativa.
Art. 3
1. Con la
procedura stabilita dai commi 9 e 10 dell'articolo 3 del decreto-legge 30
maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
1988, n. 291, si provvede alle modifiche al
vigente ordinamento rese necessarie per effetto delle disposizioni recate dalla
presente legge.
2. Restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati sulla base dell'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio
1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
1988, n. 291, dell'articolo 6-bis del decreto-legge 25
novembre 1989, n. 382 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio
1990, n. 8, dell'articolo 3-bis del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e dei decreti
del Ministero del tesoro 20 luglio 1989, n. 292 e n. 293.
Art. 4
1. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.