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Legge 24 ottobre 2003, n. 299
"Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di collaborazione
culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica di San Marino, fatto a Roma il 21 marzo 2002"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10
novembre 2003
Art. 1.
1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di San Marino, fatto a Roma il 21 marzo 2002.
Art. 2.
1.
Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1 a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto
disposto dall’articolo 11 dell’Accordo stesso.
Art. 3.
1.
Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 122.100 euro
per l’anno 2003, di 117.310 euro per l’anno 2004 e di 122.100 euro annui a
decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
2.
Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo
dell'Accordo
ACCORDO
DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA
TRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
Il Governo della
Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di San Marino, qui di
seguito denominati "le Parti Contraenti", desiderosi di rafforzare
ulteriormente la collaborazione culturale e scientifica, nello spirito di
amicizia e di buon vicinato che tradizionalmente caratterizza le relazioni
tra i due Stati e nel quadro della comune appartenenza alle Organizzazioni
europee ed internazionali che operano specificamente nel campo
dell'educazione e della cultura a sostegno dello sviluppo della conoscenza,
della comprensione e della cooperazione tra i popoli, hanno convenuto quanto
segue:
Articolo 1
FINALITA'
Lo scopo del
presente Accordo e' di realizzare programmi e attivita' comuni atti a
favorire la collaborazione culturale e scientifica. Consapevoli dello
sviluppo sempre piu' intenso della integrazione sia a livello europeo che
regionale, le due Parti s'impegnano a ricercare forme di collaborazione anche
nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea, al fine di favorire
un'adeguata partecipazione ai programmi stessi e in particolare a quelli che
interessano scambi di docenti e di studenti. Altresi' le due Parti si
impegnano a promuovere forme di collaborazione nel quadro delle iniziative
delle Regioni italiane.
Articolo 2
AMBITI DI COLLABORAZIONE
Le Parti Contraenti
assicureranno, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti sul territorio
dei due Stati, la collaborazione nei seguenti ambiti: cultura ed arte,
tutela, conservazione e restauro del patrimonio culturale, archivi, musei e
biblioteche, istruzione universitaria e cooperazione interuniversitaria,
istruzione scolastica e professionale, turismo.
Articolo 3
PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE
Allo scopo di
diffondere la conoscenza del patrimonio artistico e culturale dei due Stati e
delle relative legislazioni che lo tutelano, le Parti Contraenti
promuoveranno la collaborazione tra istituzioni, enti ed organismi locali,
musei, archivi e biblioteche. Consapevoli dell'importanza che riveste il
turismo culturale, la Commissione Mista, prevista al successivo Articolo 10,
potra' predisporre proposte atte a favorire, su base di reciprocita',
l'accesso di studenti, insegnanti e ricercatori a musei e siti culturali
statali, sul territorio dei due Stati.
Articolo 4
ARCHIVI
Le Parti Contraenti
favoriranno la collaborazione nel settore degli Archivi, mediante lo scambio
d'informazioni, di documentazione ed esperti, o con progetti comuni di
ricerca e pubblicazioni ai fini della tutela, valorizzazione e promozione del
rispettivo patrimonio documentario, pubblico e privato.
Articolo 5
ISTRUZIONE
Le Parti Contraenti
favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica e
universitaria per incrementare:
a) gli scambi
d'esperienze sui metodi, materiali didattici e programmi in uso nei sistemi
scolastici dei due Paesi;
b) gli scambi di docenti e d'esperti, fra istituzioni ed organizzazioni
collegate con l' istruzione e con la formazione;
c) gli scambi di docenti universitari e ricercatori dei due Paesi e progetti
di ricerca comuni su temi di reciproco interesse.
Articolo 6
UNIVERSITA' E RICERCA
Le Parti Contraenti
promuoveranno lo sviluppo della cooperazione scientifica tra istituzioni
accademiche di i ricerca e organizzazioni scientifiche pubbliche e private,
dei due Paesi attraverso:
a) scambio di
informazioni e di dati scientifici;
b) scambi di visite di delegazioni scientifiche, di ricercatori, e di altro
personale scientifico;
c) organizzazione di seminari bilaterali scientifici;
d) ricerche congiunte su terni di comune interesse;
e) corsi di formazione, aggiornamento e specializzazione a vario livello nel
campo scientifico.
Articolo 7
BORSE DI STUDIO
Le Parti Contraenti
offriranno borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per
condurre studi e ricerche a livello universitario o postuniversitario o in
istituzioni, quali accademie, enti di ricerca e conservatori, su base di
reciprocita'.
Articolo 8
COLLABORAZIONE CULTURALE E ARTISTICA
La Parte italiana
s'impegna a favorire anche attraverso la propria rete diplomatica e consolare
la promozione del patrimonio culturale e artistico sammarinese nei terzi
Stati nei quali la Repubblica di San Marino non dispone di proprie
rappresentanze. La Parte sammarinese s'impegna a sostenere, a livello
internazionale e nelle sedi multilaterali, la promozione e la diffusione
della lingua italiana.
Articolo 9
COLLABORAZIONE PER IL CONTRASTO AL TRAFFICO ILLECITO DI OPERE D'ARTE
Le Parti Contraenti
promuoveranno una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione e
contrasto al traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti
archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, artistico e
demoetnoantropologico, nonche' lo scambio di informazioni di polizia
finalizzato al contrasto delle attivita' criminali nel commercio illecito di
opere d'arte.
Articolo 10
COMMISSIONE MISTA
Per consentire
l'applicazione del presente Accordo, le Parti hanno deciso di costituire una
Commissione Mista incaricata di esaminare e di formulare eventuali proposte
da sottoporre ai rispettivi Governi. Tale Commissione avra' il compito di
redigere programmi pluriennali e di esaminare il progresso della cooperazione
culturale e scientifica fra i due Paesi. La Commissione Mista sara' convocata
attraverso i canali diplomatici e si riunira' alternativamente a San Marino e
a Roma
Articolo 11
ENTRATA IN VIGORE
Il presente Accordo
entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due
notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente
l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica
all'uopo previste.
Articolo 12
DURATA E VALIDITA'
Il presente Accordo
avra' durata illimitata. Ognuna delle Parti Contraenti potra' denunciarlo in
qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia avra' effetto sei mesi
dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. La denuncia non incidera'
sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validita'
del presente Accordo, salvo che le Parti Contraenti decidano diversamente. Il
presente Accordo puo' essere modificato consensualmente per Scambio di Note
tramite la via diplomatica. Le modifiche cosi' concordate entreranno in
vigore con le stesse procedure previste dall'Accordo per la sua entrata in
vigore. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati
dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Roma il 21
marzo 2002, in due originali, ciascuno in lingua italiana entrambi i testi
facenti ugualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO
seguono firme
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