Legge 7 febbraio 1979, n. 29
Ricongiunzione
dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali.
pubblicata
nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1979, n. 40.
Art. 1
Al lavoratore
dipendente, pubblico o privato, che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie
di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita
dall'INPS o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta
assicurazione è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di una unica
pensione, di chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione di tutti i
periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso lo
sopracitate forme previdenziali mediante la iscrizione nell'assicurazione
generale obbligatoria e la costituzione in quest'ultima delle corrispondenti
posizioni assicurative. A tal fine la gestione o le gestioni di provenienza
trasferiscono alla gestione dell'assicurazione generale obbligatoria predetta
l'ammontare dei contributi di loro pertinenza, maggiorati dell'interesse
composto annuo del 4,50 per cento. Ai fini del calcolo dei contributi e dei
relativi interessi, si applicano i criteri di cui all'articolo 5, quarto,
quinto e sesto comma, della presente legge.
Qualora il
trasferimento debba avvenire a carico dell'ordinamento statale, ivi compreso
quello delle aziende autonome, i contributi di pertinenza del datore di lavoro
sono calcolati con riferimento alle aliquote vigenti nell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Coloro che
possono far valere periodi di assicurazione nelle gestioni speciali per i
lavoratori autonomi gestite dall'INPS e chiedono di avvalersi della facoltà di
cui al primo comma, sono tenuti al versamento di una somma pari al cinquanta
per cento della differenza tra l'ammontare dei contributi trasferiti e
l'importo della riserva matematica calcolata in base ai criteri e alle tabelle
di cui all'articolo 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338 .
La facoltà di cui al primo comma
può essere esercitata dai lavoratori autonomi di cui al comma precedente che
possano far valere, all'atto della domanda, un periodo di contribuzione di
almeno cinque anni immediatamente antecedente nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti oppure in due o più gestioni previdenziali diverse dalla predetta
assicurazione generale obbligatoria.
Art. 2
In alternativa all'esercizio
della facoltà di cui all'articolo 1, primo comma, il lavoratore che possa far
valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in
forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale
obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da
detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi
gestite dall'INPS, può chiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e
della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui
risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale
possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di
effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione
obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare. Per i lavoratori
autonomi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma.
La gestione o le
gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricognizione
l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse
composto al tasso annuo del 4,50 per cento.
La gestione
assicurativa presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni
assicurative pone a carico del richiedente il cinquanta per cento della somma
risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base ai
criteri e alle tabelle di cui all'articolo 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338,
necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato,
e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del
comma precedente (1).
Il pagamento della somma di cui
al comma precedente, può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate
mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi
ricongiunti, con la maggiorazione di interesse annuo composto pari al 4,50 per
cento.
Il debito residuo
al momento della decorrenza della pensione potrà essere recuperato ratealmente
sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel
comma precedente. E' comunque fatto salvo, il trattamento previsto per la
pensione minima erogata dall'INPS. Sono fatte salve le condizioni di rateazione
più favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali.
Art. 3
Gli oneri residui
eventualmente derivanti dall'applicazione delle norme di cui all'articolo 1,
primo e terzo comma, e all'articolo 2, terzo comma, restano a carico della
gestione presso la quale opera la ricongiunzione.
Art. 4
La facoltà di cui
agli articoli 1 e 2 della presente legge possono essere esercitate una sola
volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data
da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di
almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione versata in costanza di
effettiva attività lavorativa.
La facoltà di
chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi
alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, e per i quali non
sussistano i requisiti di cui al comma precedente, può esercitarsi solo
all'atto F del pensionamento e solo presso la gestione nella quale era stata
precedentemente accentrata la posizione assicurativa.
Art. 5
Per gli effetti
di cui agli articoli 1 e 2, la gestione dell'assicurazione generale
obbligatoria o la gestione previdenziale presso cui si intende accentrare la
posizione assicurativa chiedono, entro sessanta giorni dalla data della domanda
di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi
necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa e la
determinazione dell'onere di riscatto. Tali elementi devono essere comunicati
entro novanta giorni dalla data della richiesta.
Entro centottanta
giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra la
posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo
carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma
non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre
rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla
ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la
domanda di rateazione di cui all'articolo 2, quarto comma, s'intende che
l'interessato abbia rinunciato alle facoltà di cui agli articoli 1 e 2.
Il versamento,
anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di
ricongiunzione. Le singole gestioni previdenziali determinano le norme per la
disciplina di eventuali rateazioni di pagamento, fermo restando quanto previsto
all'articolo 2, ultimo comma.
La gestione
competente, avvenuto il versamento di cui al secondo comma, chiede alla
gestione o alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai
periodi di assicurazione o di iscrizione di loro pertinenza secondo i seguenti
criteri:
1) i contributi,
obbligatori o volontari, sono maggiorati degli interessi annui composti al
tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a
quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente
precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento;
2) le somme
relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti
al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a
quello in cui è avvenuto il versamento dell'intero valore di riscatto o della
prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a
quello in cui si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli
eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente;
3) per i periodi
coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili figurativamente nella
gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi
figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi. Il
trasferimento si effettua anche se la copertura figurativa è stata effettuata
nella gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi.
Dagli importi da
trasferire sono escluse le somme riscosse ma non destinate al finanziamento
della gestione pensionistica.
Il trasferimento delle somme deve
essere effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta. In caso di
ritardato trasferimento la gestione debitrice è tenuta alla corresponsione, in
aggiunta agli importi dovuti, di un interesse annuo al tasso del 6 per cento a
decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data della richiesta.
Art. 6
In deroga a
quanto previsto dagli articoli precedenti, la ricongiunzione dei periodi
assicurativi connessi al servizio prestato presso enti pubblici, dei quali la
legge abbia disposto o disponga la soppressione ed il trasferimento del
personale ad altri enti pubblici, avviene d'ufficio presso la gestione
previdenziale dell'ente di destinazione e senza oneri a carico dei lavoratori
interessati.
A tal fine, le
gestioni assicurative di provenienza versano a quelle di destinazione i
contributi di propria pertinenza maggiorati dell'interesse composto annuo al
tasso del 4,50 per cento, secondo i criteri di cui all'articolo 5, quarto,
quinto e sesto comma.
Eventuali
ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni possono essere ricongiunti ai
sensi e con le modalità di cui agli articoli 1 e 2.
Art. 7
Le norme per la
determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla
ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione
presso la quale si accentra la posizione assicurativa.
Per i periodi di
assicurazione nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi che siano
oggetto di ricongiunzione in uno dei regimi di previdenza per i lavoratori
dipendenti, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile si
prendono in considerazione le retribuzioni corrispondenti alla classe di
contribuzione per cui sono stati effettuati i versamenti.
Art. 8
Ai fini
dell'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, ove si verifichi
coincidenza di più periodi coperti da contribuzione, sono utili quelli relativi
a prestazioni effettive di lavoro. In mancanza di queste, la contribuzione è
utile una sola volta ed è quella di importo più elevato.
Ove la
ricongiunzione avvenga ai sensi dell'articolo 1, gli importi dei versamenti
volontari sono restituiti agli interessati. Qualora la ricongiunzione avvenga
ai sensi dell'articolo 2, gli importi dei versamenti volontari vanno a scomputo
dell'onere a carico del richiedente di cui all'articolo 2, terzo comma.
Art. 9
In deroga alla
disciplina di cui agli articoli 2, 3 e
4 della legge 8 marzo 1968, n. 152 , a coloro
che si avvalgono della facoltà di ricongiungere presso le gestioni di cui agli
articoli 1 e 2 della presente legge periodi di assicurazione presso la Cassa di
previdenza per i dipendenti degli enti locali (CPDEL) che non abbiano già dato
luogo a pensione, è dovuta l'indennità premio di fine servizio erogata
dall'INADEL in misura corrispondente agli anni di servizio prestati e
valutabili ai fini della misura di detta indennità.
Art. 10
Le facoltà
previste dagli articoli precedenti possono essere esercitate anche dai
superstiti.
Art. 11
Il termine
previsto dall'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1434 , è riaperto per un anno a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
(1)
La Corte costituzionale, con sentenza 22 giugno-7
luglio 1988, n. 764 (Gazz. Uff. 13 luglio 1988, n. 28 - Serie speciale), ha
dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, terzo comma, nella parte in cui non
prevede che il calcolo della riserva matematica ai fini della determinazione
del contributo per la ricongiunzione dei periodi assicurativi sia effettuato
anche per i dipendenti pubblici di sesso femminile secondo le tabelle
predisposte, in applicazione dell'art. 13, ultimo
comma, della L. 12 agosto 1962, n. 1338,
per i dipendenti di sesso maschile.