Legge 27 dicembre 2002, n. 288
"Provvidenze in favore dei grandi invalidi"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31
dicembre 2002
ART. 1.
(Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare).
1. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 261, è sostituito dal seguente:
"I pensionati affetti dalle
invalidità specificate nelle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4),
secondo comma; A-bis); B), numero 1); C); D) ed E),
numero 1), della citata tabella E possono ottenere, a richiesta anche
nominativa, un accompagnatore militare in servizio obbligatorio di leva o,
secondo le modalità previste dalla legge 8 luglio
1998, n. 230, e dalla legge 6 marzo 2001, n. 64, un
accompagnatore del servizio civile. Analogo beneficio spetta ai grandi
invalidi per servizio previsti dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1984, n. 111, nonché ai pensionati di guerra affetti da invalidità
comunque specificate nella citata tabella E che siano insigniti di medaglia
d'oro al valor militare".
2. A decorrere dal 1° gennaio 2003,
qualora gli enti preposti non siano in grado di procedere, entro sessanta
giorni dalla ricezione della richiesta, all'assegnazione degli accompagnatori
di cui al secondo comma dell'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, ai
grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A), numeri
1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis) della tabella E allegata al
medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915
del 1978, che, alla data di entrata in
vigore della presente legge fruiscono di un accompagnatore militare in
servizio obbligatorio di leva o di un accompagnatore del servizio civile
compete, in sostituzione, un assegno mensile esente da imposte di 878 euro
per dodici mensilità, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 1.
3. L'assegno sostitutivo
dell'accompagnatore di cui al comma 2 può essere adeguato con apposito
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse
del fondo di cui all'articolo 2.
4. Entro il 30 aprile 2003, e
successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento
del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione
dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della
disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse
disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la
corresponsione dei benefici economici, alla determinazione del numero degli
assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto,
dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di
accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata
in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati
né siano in grado di assicurarlo. Ove spettante, nell'ambito delle risorse
disponibili, in favore dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui
alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis)
della tabella E allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 915
del 1978, verrà corrisposto un assegno
sostitutivo mensile esente da imposte pari a 878 euro per dodici mensilità;
per i soggetti con infermità di cui alle lettere B), numero 1); C);
D) ed E), numero 1), della medesima tabella E, tale assegno
sarà corrisposto in misura ridotta al 50 per cento.
5. Alla liquidazione degli assegni di cui
alla presente legge provvedono le amministrazioni e gli enti già competenti
alla liquidazione dei trattamenti pensionistici agli aventi diritto.
ART. 2.
(Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai
grandi invalidi di guerra o per servizio).
1. A decorrere dal 1° gennaio 2003 è
istituito un fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi
invalidi di guerra o per servizio che non possano più fruire
dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile.
ART. 3.
(Copertura finanziaria).
1. Per il finanziamento del fondo di cui
all'articolo 2, è autorizzata la spesa di 7.746.853 euro a decorrere
dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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