PARLAMENTO ITALIANO
Legge 24 novembre 2006, n. 286
"Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre
2006 - Supplemento ordinario n. 223
Legge di conversione
Testo del Decreto-legge coordinato con la
legge di conversione
Legge di conversione
allegati
Art.
1.
1. Il Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262,
recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, è convertito
in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti
dall'articolo 6 del Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del Decreto-legge
coordinato con la legge di conversione
Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2006- Supplemento ordinario n. 223
(*) Le modifiche
apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Accertamento, contrasto all'evasione ed
all'elusione fiscale, nonche' potenziamento dell'Amministrazione
economico-finanziaria
1. Con determinazioni del direttore
dell'Agenzia delle dogane, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente Decreto, sono stabiliti tempi e modalita' per la
presentazione esclusivamente in forma telematica:
a) dei dati relativi alle contabilita'
degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori
professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali,
concernenti l'attivita' svolta nei settori degli oli minerali, dell'alcole e
delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma
degli articoli 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo unico delle accise di cui al Decreto
Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
b) del documento di accompagnamento previsto
per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle
altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma
degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62;
c) delle dichiarazioni di consumo per il
gas metano e l'energia elettrica di cui agli articoli 26 e 55 del testo unico
delle accise di cui al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. All'articolo 50-bis
del Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I soggetti esercenti le attivita'
di cui al comma 1, anteriormente all'avvio della operativita' quali depositi
IVA, presentano agli uffici delle dogane e delle entrate, territorialmente
competenti, apposita comunicazione anche al fine della valutazione, qualora non
ricorrano i presupposti di cui al comma 2, quarto periodo, della congruita'
della garanzia prestata in relazione alla movimentazione complessiva delle
merci.».
3. In applicazione del disposto
dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio,
del 22 luglio 2003, l'ufficio doganale competente, previo consenso del titolare
del diritto di proprieta' intellettuale e del dichiarante, detentore o
proprietario delle merci sospettate, puo' disporre, a spese del titolare del
diritto, la distruzione delle merci medesime. E' fatta salva la conservazione
di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
4. Con Decreto del Ministro dell'Economia e
delle Finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello sviluppo
economico, sono definite modalita' e tempi della procedura di cui al comma 3.
4-bis. All'articolo 3 della legge 19 marzo
2001, n. 92, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Al fine del contenimento dei costi
necessari al mantenimento dei reperti, l'amministrazione competente alla
custodia dei tabacchi lavorati, decorso un anno dal momento del sequestro,
procede alla distruzione dei prodotti, previa campionatura da effettuare
secondo modalita' definite con Decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente norma».
5. All'articolo 34,
comma 4, del Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'ultimo periodo, le parole: «di cui
all'articolo 52» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 51 e
52»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le autorizzazioni per le richieste di cui al numero 6-bis) e per
l'accesso di cui al numero 7) del secondo comma dell'articolo 51 del Decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono rilasciate,
per l'Agenzia delle dogane, dal Direttore regionale.».
6. Dopo il comma 12 dell'articolo 110 del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto il
seguente:
«12-bis. Le disposizioni dei commi 10 e 11
si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti
domiciliati in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi
regimi fiscali privilegiati.».
7. All'articolo 35,
comma 35-bis, del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «e dei contratti di sponsorizzazione stipulati dagli atleti
medesimi in relazione ai quali la societa' percepisce somme per il diritto di
sfruttamento dell'immagine»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti il contenuto, le modalita' ed i termini delle trasmissioni
telematiche.».
8. Il comma 2 dell'articolo 12 del Decreto
Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' sostituito dal seguente:
«2. Qualora siano state contestate ai sensi
dell'articolo 16 del Decreto
Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, tre
distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino
fiscale, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione
delle disposizioni del citato Decreto Legislativo n. 472 del 1997, e' disposta
la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'
ovvero dell'esercizio dell'attivita' medesima per un periodo da tre giorni ad
un mese. In deroga all'articolo 19, comma 7, del medesimo Decreto Legislativo n.
472 del 1997, il provvedimento di sospensione e' immediatamente esecutivo. Se
l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la
somma di euro 50.000 la sospensione e' disposta per un periodo da un mese a sei
mesi».
8-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del Decreto
Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come sostituito dal comma 8 del
presente articolo, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La sospensione di cui al comma 2 e'
disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per
territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di
sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da
quando e' stata contestata la terza violazione.
2-ter. L'esecuzione e la verifica
dell'effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 2 e' effettuata
dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del Decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2-quater. L'esecuzione della sospensione di
cui al comma 2 e' assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le
sottoscrizioni del personale incaricato ovvero con altro mezzo idoneo a
indicare il vincolo imposto a fini fiscali».
8-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12,
commi da 2 a 2-quater, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, come modificate o
introdotte dai commi 8 e 8-bis del presente articolo, si applicano alle
violazioni constatate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente Decreto. Per le violazioni gia' constatate alla
medesima data si applicano le disposizioni previgenti.
9. Ai fini dell'immatricolazione o della
successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi,
oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta e'
corredata di copia del modello F24 per il versamento unitario di imposte,
contributi e altre somme, a norma dell'articolo 17 del Decreto
Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante, per
ciascun mezzo di trasporto, il numero telaio e l'ammontare dell'IVA assolta in
occasione della prima cessione interna. A tale fine, con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate, al modello F24 sono apportate le
necessarie integrazioni.
10. Per i veicoli di cui al comma 9,
oggetto di importazione, l'immatricolazione e' subordinata alla presentazione
della certificazione doganale attestante l'assolvimento dell'IVA e contenente
il riferimento all'eventuale utilizzazione, da parte dell'importatore, della
facolta' prevista dall'articolo 8,
secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, nei limiti ivi stabiliti.
11. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate e' fissata la data a decorrere dalla quale si
applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 e sono individuati i criteri
di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di cui ai medesimi commi.
12. Nel comma 380
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole da: «Con
la convenzione» a: «e' definita» sono sostituite dalle seguenti: «La
convenzione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del Decreto del Presidente
della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, e' gratuita e definisce anche».
13. All'articolo 7, quattordicesimo comma,
del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono
soppresse le parole: «mediante posta elettronica certificata».
14. Gli organismi preposti all'attivita' di
controllo, accertamento e riscossione dei tributi erariali sono impegnati ad
orientare le attivita' operative per una significativa riduzione della base
imponibile evasa ed al contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del
gioco illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con Paesi esterni
al mercato comune europeo. Una quota parte delle maggiori entrate derivanti dal
presente comma, per un ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno
2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, e' destinata ad un
apposito fondo destinato a finanziare, nei confronti del personale
dell'Amministrazione economico-finanziaria, per meta' delle risorse, nonche'
delle amministrazioni statali, per la restante meta' delle risorse, la
concessione di incentivi all'esodo, la concessione di incentivi alla mobilita'
territoriale, l'erogazione di indennita' di trasferta, nonche' uno specifico
programma di assunzioni di personale qualificato. Le modalita' di attuazione
del presente comma sono stabilite in sede di contrattazione integrativa.
15. Con il regolamento di organizzazione
del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto
Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente Decreto, il Governo procede, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche al riordino delle Agenzie
fiscali e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Al fine di
razionalizzare l'ordinamento dell'Amministrazione economico- finanziaria,
potenziando gli strumenti di analisi della spesa e delle entrate nei bilanci
pubblici, di valutazione e controllo della spesa pubblica e l'azione di
contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, con il predetto regolamento si
dispone, in particolare, anche la fusione, soppressione, trasformazione e
liquidazione di enti ed organismi.
16. Lo schema di regolamento previsto dal
comma 15, corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle
disposizioni in esso contenute, e' trasmesso alle Camere per l'aquisizione dei
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, le quali rendono il parere entro trenta
giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni
abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il regolamento puo' essere
comunque emanato.
17. Al fine di ridurre gli oneri derivanti
dal funzionamento degli organismi collegiali la struttura interdisciplinare
prevista dall'articolo 73,
comma 1, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comitato di
coordinamento del Servizio consultivo ed ispettivo tributario, il Comitato di
indirizzo strategico della Scuola superiore dell'economia e delle finanze
nonche' la Commissione consultiva per la riscossione sono soppressi. L'autorizzazione
di spesa prevista dall'art. 52, comma
37, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, e' soppressa. L'autorizzazione di spesa prevista per l'attivita'
della Scuola superiore dell'economia e delle finanze dall'articolo 4, comma
61, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, e' ridotta a 4
milioni di euro annui; la meta' delle risorse finanziarie previste
dall'anzidetta autorizzazione di spesa, come ridotta dal presente periodo, puo'
essere utilizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze per
l'affidamento, anche a societa' specializzate, di consulenze, studi e ricerche
aventi ad oggetto il riordino dell'amministrazione economico-finanziaria.
18. All'articolo 67 del Decreto
Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, il
secondo ed il terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: «Meta'
dei componenti sono scelti tra i professori universitari e i dipendenti di
pubbliche amministrazioni dotati di specifica competenza professionale attinente
ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i
dirigenti dell'agenzia.».
19. In sede di prima applicazione della
disposizione di cui al comma 18 i comitati di gestione delle agenzie fiscali in
carica alla data di entrata in vigore del presente Decreto cessano
automaticamente il trentesimo giorno successivo.
Art.
2.
1. All'articolo 3, comma
3, del Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: «la maggioranza» fino
a: «ed» sono soppresse.
2. All'articolo 3 del Decreto
Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 6 e' inserito il
seguente:
«6-bis. L'attivita' di riscossione a mezzo
ruolo delle entrate indicate dal comma 6, se esercitata dagli agenti della
riscossione con esclusivo riferimento alla riscossione coattiva, e' remunerata
con un compenso maggiorato del 25 per cento rispetto a quello ordinariamente
previsto, per la riscossione delle predette entrate, in attuazione
dell'articolo 17».
3. Al Decreto Legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 17:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'aggio di cui al comma 1 e' a carico
del debitore:
a) in misura determinata con il Decreto di
cui allo stesso comma 1, e comunque non superiore al 5 per cento delle somme
iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla
notifica della cartella di pagamento; in tale caso, la restante parte
dell'aggio e' a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nel caso previsto dall'art. 32, comma 1,
lettera a), del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, l'aggio di cui al
commi 1 e 2 e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il pagamento
avviene entro il sessantesimo giorno dalla data di notifica della cartella;
b) del debitore, in caso contrario»;
3) al comma 7-ter e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
«Nei casi di cui al comma 6, lettera a),
sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa
cartella di pagamento»;
b) nell'articolo 20, comma 3, le parole:
«comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6 e 7-ter».
4. All'articolo 3 del Decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami
d'azienda di cui al comma 7, primo periodo, i privilegi e le garanzie di
qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del
venditore, nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto
dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la
loro validita' e il loro grado a favore dell'acquirente, senza bisogno di
alcuna formalita' o annotazione, previa pubblicazione di apposito avviso nella
Gazzetta Ufficiale».
5. All'articolo 3, comma
22, lettera a), del Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «commi
118 e 119» sono sostituite dalle seguenti: «comma 118».
6. Nel Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 72-bis e' sostituito dal
seguente:
«Art. 72-bis (Pignoramento dei crediti
verso terzi). - 1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando
quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di
procedura civile, l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi
puo' contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo
comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di
pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del
credito per cui si procede:
a) nel termine di quindici giorni dalla
notifica dell'atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla
percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica;
b) alle rispettive scadenze, per le
restanti somme.
2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di
pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72, comma 2».
7. All'articolo 35 del Decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, dopo il comma 25 e' inserito il seguente:
«25-bis. In caso di morosita' nel pagamento
di importi da riscuotere mediante ruolo complessivamente superiori a
venticinquemila euro, gli agenti della riscossione, previa autorizzazione del
direttore generale ed al fine di acquisire copia di tutta la documentazione
utile all'individua- zione dell'importo dei crediti di cui i debitori morosi
sono titolari nei confronti di soggetti terzi, possono esercitare le facolta'
ed i poteri previsti dagli articoli 33 del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del Decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».
8. L'articolo 75-bis
del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 75-bis (Dichiarazione stragiudiziale
del terzo). - 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 50, comma 1,
l'agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e
72-bis del presente Decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di
procedura civile ed anche simultaneamente all'adozione delle azioni esecutive e
cautelari previste nel presente Decreto, puo' chiedere a soggetti terzi,
debitori del soggetto che e' iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare
per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro
dovute al creditore.
2. Nelle richieste formulate ai sensi del
comma 1 e' fissato un termine per l'adempimento non inferiore a trenta giorni
dalla ricezione. In caso di inadempimento, si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 10 del Decreto
Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. All'irrogazione della relativa
sanzione provvede, su documentata segnalazione dell'agente della riscossione
procedente e con le modalita' previste dall'articolo 16,
commi da 2 a 7, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'ufficio locale
dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del
soggetto cui e' stata rivolta la richiesta.
3. Gli agenti della riscossione possono
procedere al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente articolo
senza rendere l'informativa prevista dall'articolo 13 del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
9. Nel titolo II, capo I, del Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 e' inserito il
seguente:
«Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti
delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a
prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il
pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via
telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al
pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente
per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle
somme iscritte a ruolo.
2. Con regolamento del Ministro
dell'economia e delle fmanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».
10. All'articolo 156 del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La riscossione volontaria della tariffa
puo' essere effettuata con le modalita' di cui al capo III del Decreto
Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione con l'Agenzia
delle entrate. La riscossione, sia volontaria sia coattiva, della tariffa puo'
altresi' essere affidata ai soggetti iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del Decreto
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a seguito di procedimento ad
evidenza pubblica».
11. All'articolo 17,
comma 2, del Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo la parola:
«locali» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche' quella della tariffa
di cui all'articolo 156 del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
12. All'articolo 3, comma
28, del Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «comma 7,» sono
inserite le seguenti: «complessivamente denominate agenti della riscossione,».
13. Nel Decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-bis e' inserito il
seguente:
«Art. 28-ter (Pagamento mediante
compensazione volontaria con crediti d'imposta). - 1. In sede di erogazione di
un rimborso d'imposta, l'Agenzia delle entrate verifica se il beneficiario
risulta iscritto a ruolo e, in caso affermativo, trasmette in via telematica
apposita segnalazione all'agente della riscossione che ha in carico il ruolo,
mettendo a disposizione dello stesso, sulla contabilita' di cui all'articolo 2,
comma 1, del Decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze in data 1° febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1999, le somme da rimborsare.
2. Ricevuta la segnalazione di cui al comma
1, l'agente della riscossione notifica all'interessato una proposta di
compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo,
sospendendo l'azione di recupero ed invitando il debitore a comunicare entro
sessanta giorni se intende accettare tale proposta.
3. In caso di accettazione della proposta,
l'agente della riscossione movimenta le somme di cui al comma 1 e le riversa ai
sensi dell'articolo 22,
comma 1, del Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, entro i limiti
dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'iscrizione a ruolo.
4. In caso di rifiuto della predetta
proposta o di mancato tempestivo riscontro alla stessa, cessano gli effetti
della sospensione di cui al comma 2 e l'agente della riscossione comunica in
via telematica all'Agenzia delle entrate che non ha ottenuto l'adesione
dell'interessato alla proposta di compensazione.
5. All'agente della riscossione spetta il
rimborso delle spese vive sostenute per la notifica dell'invito di cui al comma
2, nonche' un rimborso forfetario pari a quello di cui all'art. 24, comma 1,
del regolamento di cui al Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993,
n. 567, maggiorato del cinquanta per cento, a copertura degli oneri sostenuti
per la gestione degli adempimenti attinenti la proposta di compensazione.
6. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate sono approvate le specifiche tecniche di
trasmissione dei flussi informativi previsti dal presente articolo e sono
stabilite le modalita' di movimentazione e di rendicontazione delle somme che
transitano sulle contabilita' speciali di cui al comma 1, nonche' le modalita'
di richiesta e di erogazione dei rimborsi spese previsti dal comma 5».
14. Nel Decreto
Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dopo l'articolo 20 e' inserito il
seguente:
«Art. 20-bis (Ambito di applicazione dell'articolo 28-ter
del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602). - 1. Puo' essere
effettuato mediante la compensazione volontaria di cui all'articolo 28-ter
del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il pagamento di
tutte le entrate iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate. Tuttavia,
l'agente della riscossione, una volta ricevuta la segnalazione di cui al comma
1 dello stesso articolo 28-ter, formula la proposta di compensazione con
riferimento a tutte le somme iscritte a ruolo a carico del soggetto indicato in
tale segnalazione.
2. Le altre Agenzie fiscali e gli enti
previdenziali possono stipulare una convenzione con l'Agenzia delle entrate per
disciplinare la trasmissione, da parte di quest'ultima, della segnalazione di
cui al citato art. 28-ter, comma 1, anche nel caso in cui il beneficiario di un
credito d'imposta sia iscritto a ruolo da uno dei predetti enti creditori. Con
tale convenzione e' regolata anche la suddivisione, tra gli stessi enti
creditori, dei rimborsi spese spettanti all'agente della riscossione».
15. Il comma 2 dell'articolo 41 del Decreto
Legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e' sostituito dal seguente:
«2. L'agente della riscossione puo' essere
rappresentato dai dipendenti delegati ai sensi del comma 1, che possono stare
in giudizio personalmente, salvo che non debba procedersi all'istruzione della
causa, nei procedimenti relativi:
a) alla dichiarazione tardiva di credito di
cui all'articolo 101 del Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) al ricorso di cui all'articolo 499 del
codice di procedura civile;
c) alla citazione di cui all'articolo 543,
secondo comma, numero 4, del codice di procedura civile».
16. L'articolo 17 del Decreto
Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che le
disposizioni nello stesso previste si applicano anche ai contributi stabiliti
nella legge 4 giugno
1973, n. 311.
17. Per il servizio di riscossione dei
contributi e premi previsti dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e' dovuto all'Agenzia delle entrate il rimborso degli oneri
sostenuti per garantire il servizio di riscossione. Le modalita' di
trasmissione dei flussi informativi, nonche' il rimborso delle spese relativi
alle operazioni di riscossione sono disciplinati con convenzione stipulata tra
l'Agenzia delle entrate e gli enti interessati.
18. All'articolo 36 del Decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Ai fini del calcolo delle quote di
ammortamento deducibili il costo complessivo dei fabbricati strumentali e'
assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle
che ne costituiscono pertinenza. Il costo da attribuire alle predette aree, ove
non autonomamente acquistate in precedenza, e' quantificato in misura pari al
maggior valore tra quello esposto in bilancio nell'anno di acquisto e quello
corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento
del costo complessivo stesso. Per fabbricati industriali si intendono quelli
destinati alla produzione o trasformazione di beni»;
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Le disposizioni del comma 7 si
applicano, con riguardo alla quota capitale dei canoni, anche ai fabbricati
strumentali in locazione finanziaria. Per la determinazione dell'acconto dovuto
ai sensi del comma 34 non si tiene conto della disposizione del periodo
precedente»;
c) il comma 8 e' sostituito dal seguente:
«8. In deroga all'articolo 3, comma
1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente, le norme di cui ai precedenti commi 7 e
7-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente Decreto anche per le quote di ammortamento e i
canoni di leasing relativi ai fabbricati acquistati o acquisiti a partire da periodi
d'imposta precedenti. In tal caso, ai fini della individuazione del maggior
valore indicato al comma 7, si tiene conto del valore delle aree esposto
nell'ultimo bilancio approvato prima della entrata in vigore della presente
disposizione e del valore risultante applicando le percentuali di cui al comma
7 al costo complessivo del fabbricato, risultante dal medesimo bilancio,
assunto al netto dei costi incrementativi capitalizzati e delle rivalutazioni
effettuate. Per ciascun fabbricato il residuo valore ammortizzabile e' pari
alla quota di costo riferibile allo stesso al netto delle quote di ammortamento
dedotte nei periodi d'imposta precedenti calcolate sul costo complessivo».
19. All'articolo 2, comma
3, del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le parole: «il
mutuatario e il cessionario a pronti hanno diritto al credito d'imposta sui
dividendi soltanto se tale diritto sarebbe spettato, anche su opzione, al
mutuante ovvero al cedente a pronti» sono sostituite dalle seguenti: «al
mutuatario e al cessionario a pronti si applica il regime previsto dall'art. 89, comma 2,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto se tale
regime sarebbe stato applicabile al mutuante o al cedente a pronti».
20. La disposizione del comma 19 si applica
ai contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
Decreto.
21. All'articolo 1, comma
496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «12,50
per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
22. Il comma 13 dell'articolo 36 del Decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e' sostituito dal seguente:
«13. Le disposizioni della lettera a) del
comma 12 si applicano alle perdite relative ai primi tre periodi d'imposta
formatesi a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore del presente Decreto. Per le perdite relative ai primi tre periodi
d'imposta formatesi in periodi anteriori alla predetta data resta ferma
l'applicazione dell'art. 37-bis del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
23. Il comma 11 dell'articolo 36 del Decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e' sostituito dal seguente:
«11. Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10
hanno effetto con riferimento ai redditi delle societa' partecipate relativi a
periodi d'imposta che iniziano successivamente alla data di entrata in vigore del
presente Decreto. Per i redditi delle societa' partecipate relativi a periodi
d'imposta precedenti alla predetta data resta ferma l'applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 37-bis del Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».
24. Per l'anno 2006, l'articolo 3, comma
1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nel
testo vigente alla data del 3 luglio 2006.
25. Nel testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 188 e' inserito il
seguente:
«Art. 188-bis (Campione d'Italia). - 1. Ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi delle persone
fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia
prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune per un importo
complessivo non superiore a 200.000 franchi sono computati in euro sulla base
del cambio di cui all'articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 20 per
cento.
2. I soggetti di cui al presente articolo
assolvono il loro debito d'imposta in euro.
3. Ai fini del presente articolo si
considerano iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia
anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali,
gia' residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton
Ticino della Confederazione elvetica». 26. Le disposizioni dell'articolo 188-bis
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dal
comma 25 del presente articolo, si applicano a decorrere dall'anno 2007. Per
l'anno 2006, si applicano le disposizioni dell'articolo 188 del medesimo testo
unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel
testo vigente alla data del 3 luglio 2006.
27. Il comma 31 dell'articolo 36 del Decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e' abrogato.
28. Per l'anno 2007, il tasso convenzionale
di cambio di cui all'articolo 188-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come introdotto dal comma 25 del presente articolo, e' pari a 0,52135 euro per
ogni franco svizzero.
29. I periodi secondo, terzo e quarto del
comma 2-bis dell'articolo 51 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotti dal comma 25
dell'art. 36 del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono sostituiti dai seguenti:
«La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile
esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima
che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione e'
esercitabile, la societa' risulti quotata in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno
i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli
oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al
momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora
detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che
siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha
concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione
e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione
ovvero la costituzione in garanzia».
30. L'ultimo periodo del comma 34 dell'articolo 37 del Decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, e' sostituito dal seguente: «Restano fermi gli obblighi di
certificazione fiscale dei corrispettivi previsti dall'art. 12 della legge 30
dicembre 1991, n. 413, e dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, nonche' di emissione della fattura su
richiesta del cliente, fatta eccezione per i soggetti indicati all'articolo 1, commi
da 429 a 430-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
31. Il comma 6 dell'articolo 34 del Decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal
seguente:
«6. I produttori agricoli che nell'anno
solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono
di realizzare un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per
almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal
versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili,
compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e
conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'art. 39. I cessionari
e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio
dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalita' e nei termini di cui
all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le
aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al
produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Le
disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a
partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stato superato il limite
di 7.000 euro a condizione che non sia superato il limite di un terzo delle
cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi
delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si
esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive
modificazioni».
32. All'articolo 3, comma
1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante
individuazione dei soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) i produttori agricoli titolari di reddito
agrario di cui all'articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con
volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del
regime previsto dall'articolo 34,
comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sempreche' non abbiano rinunciato all'esonero a norma del quarto
periodo del citato comma 6 dell'articolo 34».
33. Al fine di consentire la
semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino ed al contempo
conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle banche dati
dell'Agenzia del territorio all'attualita' territoriale, a decorrere dal 1°
gennaio 2007 le dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole
particelle catastali rese dai soggetti interessati nell'ambito degli
adempimenti dichiarativi presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai
fini dell'erogazione dei contributi agricoli, previsti dal regolamento (CE) n.
1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal regolamento (CE) n.
796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, esonerano i soggetti tenuti
all'adempimento previsto dall'articolo 30 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine la richiesta di
contributi agricoli, contenente la dichiarazione di cui al periodo precedente
relativamente all'uso del suolo, deve contenere anche gli elementi per
consentire l'aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli relativi ai
fabbricati inclusi nell'azienda agricola, e, conseguentemente, risulta
sostitutiva per il cittadino della dichiarazione di variazione colturale da
rendere al catasto terreni stesso. All'atto della accettazione della suddetta
dichiarazione l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) predispone una
proposta di aggiornamento della banca dati catastale, attraverso le procedure
informatizzate rilasciate dall'Agenzia del territorio ai sensi del regolamento
di cui al Decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e la
trasmette alla medesima Agenzia per l'aggiornamento della banca dati. L'AGEA
rilascia ai soggetti dichiaranti la ricevuta contenente la proposta dei nuovi
redditi attribuiti alle particelle interessate, che ha valore di notifica.
Qualora il soggetto dichiarante che riceve la notifica sia persona diversa dai
titolari di diritti reali sugli immobili interessati dalle variazioni
colturali, i nuovi redditi dovranno essere notificati a questi ultimi,
utilizzando le informazioni contenute nelle suddette dichiarazioni. Tali
redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a
decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione.
34. In sede di prima applicazione del comma
33, l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla base dei dati
contenuti nelle dichiarazioni di cui al medesimo comma 33, presentate dai
soggetti interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia del
territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede a notificare i nuovi
redditi ai titolari dei diritti reali sugli immobili oggetto delle variazioni
colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute nelle suddette
dichiarazioni. I nuovi redditi cosi' attribuiti producono effetti fiscali, in
deroga alle vigenti disposizioni, dal 1° gennaio 2006. In tale caso non sono
dovute le sanzioni previste dall'articolo 3 del Decreto
Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
35. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia del territorio, sentita l'AGEA, sono stabilite le modalita'
tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione operativa per
l'attuazione dei commi 33 e 34, tenendo conto che l'AGEA si avvarra' degli
strumenti e delle procedure di interscambio dati e cooperazione applicativa
resi disponibili dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
36. L'Agenzia del territorio, anche sulla
base delle informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative, da
telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate
nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti
al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il
riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, nonche' quelli che non
risultano dichiarati al catasto e richiede ai titolari dei diritti reali la presentazione
degli atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento di cui
al Decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta,
contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui
riferire la mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e' notificata
ai soggetti interessati. Se questi ultimi non ottemperano alla richiesta entro
novanta giorni dalla data della notificazione, gli uffici provinciali
dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico dell'interessato,
alla iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle relative
dichiarazioni redatte in conformita' al regolamento di cui al Decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi
esiti. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale,
in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno
successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia
catastale, ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di
notifica della richiesta di cui al primo periodo. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente Decreto, sono stabilite modalita'
tecniche ed operative per l'attuazione del presente comma. Si applicano le
sanzioni per le violazioni previste dall'articolo 28 del regio Decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939,
n. 1249, e successive modificazioni.
37. All'articolo 9, comma 3, lettera a),
del Decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole: «l'immobile e' asservito»
sono inserite le seguenti: «, sempreche' tali soggetti rivestano la qualifica
di imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580,».
38. I fabbricati per i quali a seguito del
disposto del comma 37 vengono meno i requisiti per il riconoscimento della
ruralita' devono essere dichiarati al catasto entro la data del 30 giugno 2007.
In tale caso non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 28 del Regio Decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
1939, n. 1249, e successive modificazioni. In caso di inadempienza si applicano
le disposizioni contenute nel comma 36.
39. I trasferimenti erariali in favore dei
comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante, in relazione
all'imposta comunale sugli immobili, dalle disposizioni dei commi da 33 a 38,
secondo criteri e modalita' da stabilire con Decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze. Con il predetto Decreto, in particolare, si prevede che non
siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di
maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.
40. Nelle unita' immobiliari censite nelle
categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi
immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad
ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia
funzionale e reddituale.
41. Le unita' immobiliari che per effetto
del criterio stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della
qualificazione e quindi della rendita devono essere dichiarate in catasto da
parte dei soggetti intestatari, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore
del presente Decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici provinciali
dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato,
agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al Decreto del Ministro delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la sanzione prevista
dall'articolo 31 del regio Decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28 dello stesso regio Decreto-legge
n. 652 del 1939, nella misura aggiornata dal comma 338
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
42. Con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia del territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle
regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto e da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita' tecniche e
operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 40 e 41,
nonche' gli oneri di cui al comma 41.
43. Le rendite catastali dichiarate ovvero
attribuite ai sensi dei commi 40, 41 e 42 producono effetto fiscale a decorrere
dal 1° gennaio 2007.
44. Decorso inutilmente il termine di nove
mesi previsto dal comma 41, si rende comunque applicabile l'articolo 1, comma
336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successivi
provvedimenti attuativi.
45. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente Decreto, il moltiplicatore previsto dal comma 5 dell'articolo 52 del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle
rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B, e'
rivalutato nella misura del 40 per cento.
46. I trasferimenti erariali in favore dei
comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante in relazione
all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni dei commi da 40 a 45,
secondo criteri e modalita' da stabilire con Decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze. Con il predetto Decreto, in particolare, si prevede che non
siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione alla eventuale quota di
maggior gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto.
47. E' istituita l'imposta sulle
successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte,
per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di
destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al Decreto
Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24
ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54.
48. I trasferimenti di beni e diritti per
causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti
aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
a) devoluti a favore del coniuge e dei
parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun
beneficiario, 1.000.000 di euro: 4 per cento;
b) devoluti a favore degli altri parenti
fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' degli affini in
linea collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
c) devoluti a favore di altri soggetti: 8
per cento.
49. Per le donazioni e gli atti di
trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli
di destinazione di beni l'imposta e' determinata dall'applicazione delle
seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri
da cui e' gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58,
comma 1, del citato testo unico di cui al Decreto
Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione e' fatta
congiuntamente a favore di piu' soggetti o se in uno stesso atto sono compresi
piu' atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote
dei beni o diritti attribuiti:
a) a favore del coniuge e dei parenti in
linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario,
1.000.000 di euro: 4 per cento;
b) a favore degli altri parenti fino al
quarto grado e degli affini in linea retta, nonche' degli affini in linea
collaterale fino al terzo grado: 6 per cento;
c) a favore di altri soggetti: 8 per cento.
50. Per quanto non disposto dai commi da 47 a 49 e da 51 a 54 si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal citato testo
unico di cui al Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente
alla data del 24 ottobre 2001.
51. Con cadenza quadriennale, con Decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze si procede all'aggiornamento degli
importi esenti dall'imposta tenendo conto dell'indice del costo della vita.
52. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 7, commi da 1 a 2-quater, del
testo unico di cui al Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive
modificazioni;
b) articolo 12, commi 1-bis e 1-ter, del
testo unico di cui al Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;
c) articolo 56, commi da 1 a 3, del testo
unico di cui al Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive
modificazioni;
d) articolo 13 della legge 18 ottobre 2001,
n. 383.
53. Le disposizioni dei commi da 47 a 52
hanno effetto per gli atti pubblici formati, per gli atti a titolo gratuito
fatti, per le scritture private autenticate e per le scritture private non
autenticate presentate per la registrazione dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente Decreto, nonche' per le successioni
apertesi dal 3 ottobre 2006. Le stesse decorrenze valgono per le imposte
ipotecaria e catastale concernenti gli atti e le dichiarazioni relativi alle
successioni di cui al periodo precedente.
54. Quota parte delle maggiori entrate
derivanti dai commi da 47 a 52, per un importo pari a 10 milioni di euro per
l'anno 2007, 41 milioni di euro per l'anno 2008 e 50 milioni di euro per l'anno
2009, e' destinata ad un fondo per finanziare interventi volti ad elevare il
livello di sicurezza nei trasporti pubblici locali e il loro sviluppo, da
istituire con la legge finanziaria per il 2007.
55. All'articolo 2, primo comma, lettera
d), del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo le parole: «per
gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico inferiore a 12 tonnellate»
sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei veicoli che, pur immatricolati o
reimmatricolati come N1, abbiano quattro o piu' posti e una portata inferiore a
chilogrammi 700, per i quali la tassazione continua ad essere effettuata in
base alla potenza effettiva dei motori».
56. L'aliquota di accisa sui gas di
petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante, di cui all'allegato I del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui
al Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e'
ridotta a euro 227,77 per mille chilogrammi di prodotto.
57. L'aliquota di accisa sul gasolio usato
come carburante, di cui all'allegato I citato nel comma 56, e' aumentata a euro
416,00 per mille litri di prodotto.
58. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi
1 e 2, del Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla
disposizione di cui al comma 57 e' rimborsato, anche mediante la compensazione
di cui all'articolo 17 del Decreto
Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito
della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia
delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento
recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresi' ai fini delle
disposizioni di cui al titolo I del Decreto
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono fatti salvi gli effetti
derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del Decreto-legge
21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
2005, n. 58.
59. Per gli interventi finalizzati a
promuovere l'utilizzo di GPL e metano per autotrazione, di cui all'articolo 1,
comma 2, del Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, e successive
modificazioni, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.
60. In deroga a quanto disposto dal testo
unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dal Decreto Legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e dall'articolo 2, comma
22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, lettera a), della legge 27 dicembre
1997, n. 449, le regioni possono esentare dal pagamento della tassa
automobilistica regionale i veicoli nuovi a doppia alimentazione a benzina/GPL
o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 ed
immatricolati per la prima volta dopo la data di entrata in vigore del presente
Decreto, per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento di
cui al Decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le
cinque annualita' successive. Per le medesime categorie di veicoli, dotate di
doppia alimentazione, restano ferme le agevolazioni gia' disposte da precedenti
provvedimenti regionali.
61. Le regioni possono esentare dal
pagamento della tassa automobilistica regionale per cinque annualita'
successive i veicoli immatricolati prima della data di entrata in vigore del
presente Decreto, conformi alla direttiva n. 94/12/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 23 marzo 1994, appartenenti alle categorie internazionali M1
ed N1 su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano,
collaudato in data successiva alla data di entrata in vigore del presente Decreto.
62. Le cinque annualita' di cui al comma 61
decorrono dal periodo d'imposta seguente a quello durante il quale avviene il
collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano se il
veicolo ha gia' corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo, ovvero
dal periodo d'imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del
sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica e'
stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.
63. A decorrere dai pagamenti successivi al
1° gennaio 2007, la tassa automobilistica di possesso sui motocicli e'
rideterminata nelle misure riportate nella tabella 1 allegata al presente Decreto.
64. I trasferimenti erariali in favore delle regioni sono ridotti in misura
pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 55 e 63.
65. Alla tabella delle tasse ipotecarie
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e
catastale, di cui al Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero d'ordine 1.2 la tariffa in
euro e' sostituita dalla seguente: «55,00»;
b) al numero d'ordine 4.1 le Note sono
sostituite dalle seguenti: «L'importo e' dovuto anticipatamente. Il servizio
sara' fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti
autorizzati alla riutilizzazione commerciale. La tariffa e' raddoppiata per
richieste relative a piu' di una circoscrizione o sezione staccata»; c) il
numero d'ordine 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Trasmissione telematica di elenco dei
soggetti presenti nelle formalita' di un determinato giorno:
7.1. per ogni soggetto: 4,00 - L'importo e'
dovuto anticipatamente. Il servizio sara' fornito progressivamente su base
convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale.
Fino all'attivazione del servizio di trasmissione telematica l'elenco dei
soggetti continua ad essere fornito su supporto cartaceo a richiesta di
chiunque, previo pagamento del medesimo tributo di euro 4,00 per ogni
soggetto».
66. A valere sulle maggiori entrate
derivanti dal comma 65 e dal comma 67, al netto di 12 milioni di euro per
l'anno 2006 e di 10 milioni di euro per 1'anno 2007, e' istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo per finanziare le
attivita' connesse al conferimento ai comuni delle funzioni catastali. Il fondo
di cui al presente comma e' comunque incrementato, per l'anno 2008, di 10
milioni di euro.
67. Il titolo III della tabella A allegata
al Decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 settembre 1954, n. 869, come da ultimo sostituito dall'allegato
2-quinquies alla legge 30 dicembre
2004, n. 311, e' sostituito da quello di cui alla tabella 2
allegata al presente Decreto.
68. Le consultazioni catastali sono
eseguite secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia del territorio.
69. All'articolo
14-quinquies, comma 1, del Decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e successive
modificazioni, le parole: «31 ottobre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2006».
70. Nell'articolo 50,
comma 3, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato
dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, le parole:
«30 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».
71. Al testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 51, comma 4, lettera a),
le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
b) nell'articolo 164, comma 1:
1) all'alinea, le parole: «secondo i
seguenti criteri» sono sostituite dalle seguenti: «solo se rientranti in una
delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis)»;
2) alla lettera a), numero 2), le parole:
«o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo
d'imposta» sono soppresse;
3) alla lettera b), le parole da: «nella
misura del 50 per cento» fino a: «per i veicoli utilizzati dai soggetti
esercenti attivita' di agenzia o di rappresentanza di commercio» sono
sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'80 per cento relativamente alle
autovetture ed autocaravan, di cui alle predette lettere dell'articolo 54 del
citato Decreto Legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e
motocicli utilizzati da soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
rappresentanza di commercio in modo diverso da quello indicato alla lettera a),
numero 1)»; nella stessa lettera, le parole: «nella suddetta misura del 50 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 25 per cento»;
4) dopo la lettera b), e' aggiunta la
seguente:
«b-bis) per i veicoli dati in uso promiscuo
ai dipendenti, e' deducibile l'importo costituente reddito di lavoro».
72. In deroga all'articolo 3 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente, le norme del comma 71 del presente
articolo hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di
entrata in vigore del presente Decreto. Tuttavia, ai soli fini dei versamenti
in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive relative a detto periodo ed a quelli successivi, il contribuente
puo' continuare ad applicare le previgenti disposizioni. Con regolamento
ministeriale da adottare ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla
modifica delle misure recate dal comma 71 del presente articolo, tenuto conto
degli effetti finanziari derivanti dalla concessione all'Italia da parte del
Consiglio dell'Unione europea dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 27 della
direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una
misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto
assolta per gli acquisti di beni e delle relative spese di cui alla lettera c)
del comma 1 dell'articolo 19-bis
del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La modifica e'
effettuata, in particolare, tenuto conto degli effetti economici derivanti da
ciascuna delle misure recate dal medesimo comma 71 del presente articolo.
73. Nel testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al Decreto Legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, nel secondo periodo della nota (1) all'articolo 26, comma 1, dopo
le parole: «Si considerano compresi negli usi industriali gli impieghi del gas
metano» sono aggiunte le seguenti: «nel settore della distribuzione
commerciale,».
74. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
dell'art. 8 del Decreto-
legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, non si applicano fino al 31 dicembre 2006 alla
concessione di incentivi per attivita' produttive, di cui all'articolo 2, comma
203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
75. Le proposte di contratti di programma
gia' approvate dal CIPE ai sensi dell'articolo 8 del
citato Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 80 del 2005, in assenza del Decreto di disciplina dei criteri, delle
condizioni e delle modalita' di concessione delle agevolazioni, previsto dal
comma 2 del medesimo articolo 8, sono revocate e riesaminate dal Ministero
dello sviluppo economico per l'eventuale concessione delle agevolazioni sulla
base della deroga di cui al comma 74 e del Decreto di cui al comma 76.
76. In conseguenza degli effetti della
deroga di cui al comma 74 e delle disposizioni di cui al comma 75, le risorse
gia' attribuite dal CIPE al Fondo di cui all'articolo 60 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, per il finanziamento degli interventi di cui al predetto
comma 74 con vincolo di utilizzazione per la concessione delle agevolazioni
sulla base delle disposizioni di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 8 del Decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, sono prioritariamente utilizzate dal Ministero dello sviluppo
economico per la copertura degli oneri derivanti dalla concessione di incentivi
gia' disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, che, a seguito della riduzione di assegnazione operata
con la Tabella E allegata alla legge 23 dicembre
2005, n. 266, risultano privi, anche parzialmente, della copertura
finanziaria. Le eventuali risorse residue, unitamente a quelle di cui al comma
77, possono essere utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per la
concessione di agevolazioni relative agli interventi di cui al comma 75; a tale
fine il Ministro dello sviluppo economico, con proprio Decreto, provvede a
determinare, diminuendole, le intensita' massime degli aiuti concedibili.
77. In relazione alla ritardata attivazione
del Fondo di cui al comma 354
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le autorizzazioni
di spesa di cui al comma 361 dell'articolo 1 della medesima legge n. 311 del
2004, sono rideterminate per gli anni 2006, 2007 e 2008, rispettivamente, in 5,
15 e 50 milioni di euro. Le restanti risorse gia' poste a carico del Fondo per
le aree sottoutilizzate e del Fondo unico per gli incentivi alle imprese, in
applicazione di quanto disposto dal citato comma 361, per un importo,
rispettivamente pari a 95 milioni di euro e a 50 milioni di euro per l'anno
2006, a 135 milioni per l'anno 2007 ed a 100 milioni per l'anno 2008,
affluiscono al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per le finalita' di
cui al comma 76.
78. Al fine di assicurare l'invarianza del
limite di cui all'articolo 1, comma
33, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in conseguenza
della deroga di cui al comma 74, il Ministero dello sviluppo economico riduce,
eventualmente, l'ammontare dei pagamenti relativi agli altri strumenti da esso
gestiti.
79. Allo scopo di assicurare il tempestivo
completamento delle iniziative imprenditoriali gia' avviate e che, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, risultino
avere raggiunto almeno il 55 per cento dell'investimento mediante agevolazioni
a valere sui contratti d'area, per le quali sia stata necessaria la notifica
alla Comunita' europea ai sensi della disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato, il termine di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 12
del regolamento di cui al Decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, deve intendersi decorrere
dall'ultima autorizzazione amministrativa necessaria per l'esecuzione
dell'opera, se posteriore alla ricezione dell'autorizzazione della Comunita'
europea.
80. All'articolo 1, comma
276, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «l'Agenzia
del demanio» sono sostituite dalle seguenti: «il Dipartimento del tesoro»;
b) al secondo periodo, le parole:
«l'Agenzia del demanio» sono sostituite dalle seguenti: «il Dipartimento del
tesoro»;
c) l'ultimo periodo e' sostituito dal
seguente: «L'anticipazione e' regolata con prelevamento dall'apposito conto
corrente di tesoreria non appena vi saranno affluite le risorse
corrispondenti».
81. All'articolo 1, comma
6-bis, del Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «di
proprieta' di Ferrovie dello Stato S.p.a.» sono inserite le seguenti: «o delle
societa' dalla stessa direttamente o indirettamente controllate»;
b) il terzo periodo e' soppresso.
82. In occasione del primo aggiornamento
del piano finanziario che costituisce parte della convenzione accessiva alle
concessioni autostradali, ovvero della prima revisione della convenzione
medesima, successivamente alla data di entrata in vigore del presente Decreto,
nonche' in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero
delle successive revisioni periodiche della convenzione, il Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
assicura che tutte le clausole convenzionali in vigore, nonche' quelle
conseguenti all'aggiornamento ovvero alla revisione, siano inserite in una
convenzione unica, avente valore ricognitivo per le parti diverse da quelle
derivanti dall'aggiornamento ovvero dalla revisione. La convenzione unica, che
sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonche' tutti i relativi
atti aggiuntivi, deve perfezionarsi entro un anno dalla data di scadenza
dell'aggiornamento periodico ovvero da quella in cui si creano i presupposti
per la revisione della convenzione; in fase di prima applicazione, la
convenzione unica e' perfezionata entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente Decreto.
83. Le clausole della convenzione unica di
cui al comma 82 sono in ogni caso adeguate in modo da assicurare:
a) la determinazione del saggio di
adeguamento annuo delle tariffe e il riallineamento in sede di revisione
periodica delle stesse in ragione dell'evoluzione del traffico, della dinamica
dei costi nonche' del tasso di efficienza e qualita' conseguibile dai
concessionari;
b) la destinazione della
extraprofittabilita' generata in virtu' dello svolgimento sui sedimi demaniali
di attivita' commerciali;
c) il recupero della parte degli introiti
tariffari relativi a impegni di investimento programmati nei piani finanziari e
non realizzati nel periodo precedente;
d) il riconoscimento degli adeguamenti
tariffari dovuti per investimenti programmati del piano finanziario
esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione degli stessi
investimenti, accertata dal concedente;
e) la specificazione del quadro informativo
minimo dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le societa'
concessionarie trasmettono annualmente, anche telematicamente, ad ANAS S.p.a.
per l'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e controllo nei riguardi dei
concessionari, e che, a propria volta, ANAS S.p.a. rende analogamente
disponibili al Ministro delle infrastrutture per l'esercizio delle sue funzioni
di indirizzo, controllo nonche' vigilanza tecnica ed operativa su ANAS S.p.a.;
l'esercizio, da parte di ANAS S.p.a., del potere di direttiva e di ispezione in
ordine alle modalita' di raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da
parte dei concessionari;
f) la individuazione del momento
successivamente al quale l'eventuale variazione degli oneri di realizzazione
dei lavori rientra nel rischio d'impresa del concessionario, salvo i casi di
forza maggiore o di fatto del terzo;
g) il riequilibrio dei rapporti concessori,
in particolare per quanto riguarda l'utilizzo a fini reddituali ovvero la
valorizzazione dei sedimi destinati a scopi strumentali o collaterali rispetto
a quelli della rete autostradale;
h) l'introduzione di sanzioni a fronte di
casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabile al
concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione di tali sanzioni in
funzione della gravita' dell'inadempimento;
i) l'introduzione di meccanismi tesi alla
migliore realizzazione del principio di effettivita' della clausola di
decadenza dalla concessione, nonche' di maggiore efficienza, efficacia ed
economicita' del relativo procedimento nel rispetto del principio di
partecipazione e del contraddittorio.
84. Gli schemi di convenzione unica,
redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83, sentiti il Nucleo di
consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di
pubblica utilita' (NARS), le associazioni rappresentative delle societa'
concessionarie, nonche' le associazioni di consumatori e di utenti, che devono
pronunciarsi nel termine di quindici giorni, sono sottoposti all'esame del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), che si
intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione entro
quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno. Gli
schemi di convenzione, unitamente alle eventuali osservazioni del CIPE, sono
successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario. Il parere e' reso entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso
il predetto termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di
rispettiva competenza, le convenzioni possono essere comunque adottate.
85. All'articolo 11 della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. Le societa' concessionarie autostradali
sono soggette ai seguenti obblighi:
a) certificare il bilancio, anche se non
quotate in borsa, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1975, n. 136, in quanto applicabile;
b) mantenere adeguati requisiti di
solidita' patrimoniale, come individuati con Decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture;
c) agire a tutti gli effetti come
amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti di lavori, forniture servizi e
in tale veste attuare gli affidamenti nel rispetto del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
d) sottoporre all'approvazione di ANAS
S.p.a. gli schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione; vietare
la partecipazione alle gare per l'aggiudicazione dei contratti nei confronti
delle societa', comunque collegate ai concessionari, che abbiano realizzato la
relativa progettazione. Di conseguenza, cessa di avere applicazione, a
decorrere dal 3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri in
data 16 maggio 1997, relativa al divieto di partecipazione all'azionariato
stabile di Autostrade S.p.a. di soggetti che operano in prevalenza nei settori
delle costruzioni e della mobilita';
e) prevedere nel proprio statuto che
l'assunzione della carica di amministratore sia subordinata al possesso di
speciali requisiti di onorabilita', professionalita' ed indipendenza, ai sensi
dell'articolo 2387 del codice civile e dell'articolo 10 della direttiva
2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003;
f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le
commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal
Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza
dell'Autorita' di cui all'articolo 6 del
codice di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La composizione
del consiglio dell'Autorita' e' aumentata di due membri con oneri a carico del
suo bilancio. Il presidente dell'Autorita' e' scelto fra i componenti del
consiglio.
5-bis. Con Decreto del Ministro delle
infrastrutture sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da
realizzare da parte di ANAS S.p.a. e delle altre concessionarie devono essere
sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro
valutazione tecnico-economica».
86. ANAS S.p.a., nell'ambito dei compiti di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo 26 febbraio
1994, n. 143:
a) richiede informazioni ed effettua
controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della
documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di
cui alle convenzioni di concessione e all'articolo 11,
comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito
dal comma 85 del presente articolo, nonche' dei propri provvedimenti;
b) emana direttive concernenti l'erogazione
dei servizi da parte dei concessionari, definendo in particolare i livelli
generali di qualita' riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli
specifici di qualita' riferiti alla singola prestazione da garantire
all'utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei
consumatori;
c) emana direttive per la separazione
contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per
assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per
funzione svolta, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in
altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati;
d) irroga, salvo che il fatto costituisca
reato, in caso di inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni di
concessione e di cui all'articolo 11,
comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, come sostituito dal
comma 85 del presente articolo, nonche' dei propri provvedimenti o in caso di
mancata ottemperanza da parte dei concessionari alle richieste di informazioni
o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le
informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni
amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25.000 e non
superiori nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non e' ammesso quanto
previsto dall'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni
ha la facolta' di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza
della concessione;
e) segnala all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle
imprese sottoposte al proprio controllo, nonche' di quelle che partecipano agli
affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza
di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre
1990, n. 287.
87. Nel caso in cui il concessionario, in
occasione del primo aggiornamento del piano finanziario ovvero della prima
revisione della convenzione di cui al comma 82, dichiari espressamente di non
voler aderire alla convenzione unica redatta conformemente a quanto previsto
dal comma 83, il rapporto concessorio si estingue. ANAS S.p.a. assume
temporaneamente la gestione diretta delle attivita' del concessionario per il
tempo necessario a consentirne la messa in gara. Nel conseguente bando di gara
devono essere previste speciali garanzie di stabilita' presso il concessionario
subentrante per il personale del concessionario cessato, dipendente dello
stesso da almeno un anno prima della dichiarazione di cui al primo periodo. Con
Decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini e le modalita' per
l'esercizio delle eventuali istanze di indennizzo del concessionario cessato.
88. Nel caso in cui la convenzione unica,
da redigere conformemente a quanto previsto dal comma 83, non si perfezioni
entro il termine di cui al comma 82 per fatto imputabile al concessionario,
quest'ultimo decade, previa contestazione dell'addebito e nel rispetto del
principio di partecipazione e del contraddittorio, dalla concessione ed ANAS
S.p.a. provvede ai sensi del comma 87 per la gestione delle sue attivita'. Si
procede in modo analogo qualora ANAS S.p.a. ritenga motivatamente di non
accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli anteriormente
al quarto mese precedente la scadenza del termine di cui al comma 82.
89. All'articolo 21 del Decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il concessionario comunica al
concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il
concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della
correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche'
una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle
finanze, i quali, di concerto, approvano le variazioni nei trenta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza una
determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione. Fermo
quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di
interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario
comunica al concedente, entro il 15 novembre di ogni anno, la componente
investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi
aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal
concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi
quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni
tariffarie, trasmette la comunicazione, nonche' una sua proposta, ai Ministri
delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto,
approvano le integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al
ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione
espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione»;
b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.
90. Dall'attuazione dei commi da 82 a 89
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
91. All'articolo 1 della legge 17 dicembre
1971, n. 1158, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole: «ad una
societa' per azioni al cui capitale sociale partecipi direttamente o indirettamente
l'Istituto per la ricostruzione industriale con almeno il 51 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «ad una societa' per azioni al cui capitale sociale
partecipano ANAS S.p.a.. le regioni Sicilia e Calabria, nonche' altre societa'
controllate dallo Stato e amministrazioni ed enti pubblici. Tale societa' per
azioni e' altresi' autorizzata a svolgere all'estero, quale impresa di diritto
comune ed anche attraverso societa' partecipate, attivita' di individuazione,
progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture
trasportistiche e di opere connesse»;
b) il secondo comma e' abrogato.
92. Le risorse finanziarie inerenti agli
impegni assunti da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a.,
al fine della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra
la Sicilia ed il continente, una volta trasferite ad altra societa' controllata
dallo Stato le azioni di Stretto di Messina S.p.a. possedute da Fintecna
S.p.a., sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritte,
previo versamento in entrata, in apposito capitolo di spesa dello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture «Interventi per la realizzazione
di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in
Sicilia e in Calabria».
93. Le risorse di cui al comma 92, nel
rispetto del principio di addizionalita', sono assegnate per il 90 per cento
alla realizzazione di opere infrastrutturali e per il 10 per cento ad
interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo. Le suddette risorse
sono destinate, per il 70 per cento, ad interventi nella regione Sicilia e, per
la restante parte, ad interventi nella regione Calabria. Le modalita' di
utilizzo sono stabilite, per la parte relativa agli interventi
infrastrutturali, con Decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni
Sicilia e Calabria, e, per la parte relativa agli interventi in materia
ambientale, con Decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e
Calabria.
94. Ai fini della riduzione della spesa relativa
agli incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attivita'
culturali, l'articolo 54 del Decreto
Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 54 (Ordinamento). 1. - Il Ministero
si articola in non piu' di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in
diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un
Segretario generale, nonche' in due uffici dirigenziali generali presso il
Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'articolo 19,
comma 10, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale
presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del
Ministero.
2. L'individuazione e l'ordinamento degli
uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4».
95. L'articolazione di cui all'articolo 54 del Decreto
Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal comma 94 del
presente articolo, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007. Fino
all'adozione del nuovo regolamento di organizzazione restano comunque in vigore
le disposizioni del regolamento di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, in quanto
compatibili con l'articolazione del Ministero.
96. Al Decreto
Legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, le parole: «dal
Capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite
dalle seguenti: «dal Segretario generale del Ministero»;
b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «del
dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle
seguenti: «del Ministero»;
c) all'articolo 7, comma 3, le parole:
«sentito il capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono
sostituite dalle seguenti: «sentito il Segretario generale del Ministero».
97. All'articolo 6, comma 4, del Decreto
Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle
seguenti: «sei anni».
98. All'articolo 1 del Decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006,
n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 19-bis, il secondo periodo e'
sostituito dal seguente: «Per l'esercizio di tali funzioni e' istituito, presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello
generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione,
subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che e'
conseguentemente soppressa»;
b) al comma 19-quater, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: «Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo sono trasferite le
risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante
dall'attuazione del comma 1, nonche' le dotazioni strumentali e di personale
della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attivita'
produttive»;
c) al comma 19-quater, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con propri decreti, al trasferimento
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della
soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico nonche' delle risorse corrispondenti alla
riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, da destinare
all'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo».
99. Le modalita' di attuazione dei commi da
94 a 98 devono, in ogni caso, essere tali da garantire l'invarianza della spesa
da assicurare anche mediante compensazione e conseguente soppressione di uffici
di livello dirigenziale generale e non generale delle amministrazioni
interessate.
100. Per fronteggiare indifferibili
esigenze di funzionamento del sistema museale statale ed al fine di assicurare
il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare
riferimento al personale con qualifica dirigenziale, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 1, comma
95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministero per i
beni e le attivita' culturali e' autorizzato ad avviare appositi concorsi
pubblici per il reclutamento di un contingente di quaranta unita' nella
qualifica di dirigente di seconda fascia tramite concorso pubblico per titoli
ed esami.
101. Per le finalita' di cui al comma 100
e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 4 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2007.
102. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui all'articolo 3, commi
1 e 2, del Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
103. La localizzazione degli interventi di
Arcus S.p.a., nonche' il controllo e la vigilanza sulla realizzazione dei
medesimi interventi sono effettuati di concerto dai Ministri delle
infrastrutture e per i beni e le attivita' culturali, con modalita' che saranno
definite con Decreto interministeriale. E' affidata ad Arcus S.p.a. la prosecuzione
delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237,
utilizzando l'attuale stazione appaltante. Al fine di cui al precedente
periodo, e' autorizzata la spesa di 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,
pari a 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali.
104. All'articolo 1 della legge 11 novembre
2003, n. 310, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, al primo periodo, le parole:
«tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni» e, al secondo periodo,
la parola: «2008» e' sostituita dalla seguente: «2010»;
b) il comma 6 e' abrogato.
105. Al fine di garantire la celere ripresa
delle attivita' culturali di pubblico interesse presso il Teatro Petruzzelli di
Bari, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, il
comune di Bari acquista la proprieta' dell'intero immobile sede del predetto
Teatro, ivi incluse tutte le dotazioni strumentali e le pertinenze, libera da
ogni peso, condizione e diritti di terzi.
106. Con uno o piu' provvedimenti, il
prefetto di Bari determina l'indennizzo spettante ai proprietari ai sensi della
vigente normativa in materia di espropriazioni, dedotte tutte le somme gia'
liquidate dallo Stato e dagli enti territoriali per la ricostruzione del Teatro
Petruzzelli di Bari fino alla data di entrata in vigore del presente Decreto.
Il prefetto di Bari cura, altresi', l'immediata immissione del comune di Bari
nel possesso dell'intero immobile, da trasferire nella proprieta' comunale ai
sensi del comma 105.
107. E' assegnato al Ministero per i beni e
le attivita' culturali un contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2007 per
il completamento dei lavori di ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di Bari.
108. All'articolo 9 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente:
«12-bis. Ai Presidenti, ai vice presidenti
e agli altri componenti dei Consigli direttivi nonche' ai componenti dei
Collegi dei revisori dei conti degli Enti parco, ivi compresi quelli di cui al
comma 1 dell'articolo 35, spetta un'indennita' di carica articolata in un
compenso annuo fisso e in gettoni di presenza per la partecipazione alle
riunioni del Consiglio direttivo e della Giunta esecutiva, nell'ammontare
fissato con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo
quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9
gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, e
con la procedura indicata nella circolare della Presidenza del Consiglio dei
Ministri 4993/IV.1.1.3 del 29 maggio 2001».
109. Al fine di garantire la
razionalizzazione dei controlli ambientali e l'efficienza dei relativi
interventi attraverso il rafforzamento delle misure di coordinamento tra le
istituzioni operanti a livello nazionale e quelle regionali e delle province
autonome, l'assetto organizzativo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici (APAT) di cui agli articoli 8, 9, 38 e 39 del Decreto
Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' modificato come segue:
a) l'APAT e' persona giuridica di diritto
pubblico ad ordinamento autonomo, dotata di autonomia tecnico-scientifica,
regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e
contabile;
b) sono organi dell'Agenzia:
1) il presidente, con funzioni di
rappresentanza dell'Agenzia, nominato, con incarico quinquennale, tra persone
aventi comprovata esperienza e professionalita', con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare;
2) il consiglio di amministrazione,
composto da quattro membri oltre al presidente, aventi comprovata esperienza e
professionalita', nominati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, per due di essi, su proposta della Conferenza
delle regioni e delle province autonome. Il consiglio di amministrazione dura
in carica cinque anni e nomina, su proposta del presidente, il direttore
generale. Gli emolumenti del presidente e dei membri del consiglio di
amministrazione sono fissati con Decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
3) il collegio dei revisori dei conti,
costituito ai sensi dell'articolo 8 del Decreto
Legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
c) il direttore generale dirige la
struttura dell'Agenzia ed e' responsabile dell'attuazione delle deliberazioni
del consiglio di amministrazione; e' scelto tra persone di comprovata
competenza ed esperienza professionale e resta in carica sino alla scadenza del
mandato del consiglio; i suoi emolumenti sono fissati dal consiglio di
amministrazione;
d) entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente Decreto, con il regolamento previsto dall'articolo 8 del Decreto
Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' emanato il nuovo statuto
dell'APAT, che tiene conto delle modifiche organizzative sopra stabilite. Fino
alla data di entrata in vigore di detto regolamento valgono le norme statutarie
del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto
2002, n. 207, se ed in quanto compatibili con le presenti disposizioni;
e) all'attuazione delle lettere a) e b) si
provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio dell'APAT, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
110. All'articolo 3 del Decreto
Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. La Commissione centrale di
coordinamento dell'attivita' di vigilanza, costituita ai sensi delle successive
disposizioni, opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti,
linee e priorita' dell'attivita' di vigilanza»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. La Commissione, sulla base di
specifici rapporti annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni anno dai
soggetti di cui al comma 2, anche al fine di monitorare la congruita'
dell'attivita' di vigilanza effettuata, propone indirizzi ed obiettivi
strategici e priorita' degli interventi ispettivi e segnala altresi' al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale gli aggiustamenti organizzativi
da apportare al fine di assicurare la maggiore efficacia dell'attivita' di
vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la Commissione si avvale anche
delle informazioni raccolte ed elaborate dal Casellario centrale delle
posizioni previdenziali attive di cui al comma 23 dell'articolo 1 della legge
23 agosto 2004, n. 243»;
c) al comma 2, dopo le parole: «Comandante
generale della Guardia di finanza;» sono inserite le seguenti: «dal Comandante
del Nucleo speciale entrate della Guardia di finanza; dal Comandante generale
dell'Arma dei carabinieri; dal Comandante del Comando carabinieri per la tutela
del lavoro;»;
d) al comma 3, dopo le parole: «invitati a
partecipare» sono inserite le seguenti: «i Direttori generali delle altre
direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,» ed il
secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Alle sedute della Commissione
centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza puo', su questioni di
carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere
altresi' invitato il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza».
111. All'articolo 4 del Decreto Legislativo
23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma
3, dopo le parole: «comandante regionale della Guardia di finanza;» sono
inserite le seguenti: «dal comandante regionale dell'Arma dei carabinieri;»;
b) al comma 4, le parole: «ed il comandante
regionale dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse.
112. All'articolo 5, comma 2, del Decreto
Legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole:
«Comandante provinciale della Guardia di finanza,» sono inserite le seguenti:
«il Comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri,»;
b) il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «Alle sedute del CLES puo', su questioni di carattere generale
attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere invitato il Questore».
113. L'articolo 9 del Decreto Legislativo 23
aprile 2004, n. 124, e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Diritto di interpello). - 1. Gli
organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti
pubblici nazionali, nonche', di propria iniziativa o su segnalazione dei propri
iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini
professionali, possono inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente
tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle
normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La
Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti
Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e,
qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali.
2. L'adeguamento alle indicazioni fornite
nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l'applicazione delle
relative sanzioni penali, amministrative e civili».
114. All'articolo 11,
comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, le parole da: «con
Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale» fino a:
«dell'INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «su delibera del consiglio di
amministrazione dell'INAIL, con Decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, previa conferenza di servizi con il Ministero dell'economia
e delle finanze e, nei casi previsti dalla legge, con il Ministero della
salute».
115. All'articolo 1, comma
105, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «50
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «170 milioni». Al relativo onere, pari
a euro 120 milioni per l'anno 2006, si provvede con l'utilizzo della somma di
pari importo gia' affluita all'I.N.P.S. ai sensi dell'articolo 1, comma 107,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che viene versata all'entrata del
bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con Decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale.
116. Per le aziende in crisi di cui al
comma 3-bis dell'articolo 5 del Decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e
successive modificazioni, all'onere del pagamento di ogni contributo o premio
di previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di
quattro rate mensili anticipate all'interesse di differimento e di dilazione
pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 per cento.
117. Con regolamenti adottati ai sensi
dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procede al
riordino ed alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai
contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e
periodici, radiofoniche e televisive, introducendo nella disciplina vigente le
norme necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) razionalizzazione e riordino dei
contributi e delle provvidenze, anche tenuto conto dell'articolo 20,
commi 1 e 2, del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in coerenza con
gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica;
b) rideterminazione e snellimento delle
procedure, dei criteri di calcolo dei contributi spettanti, dei costi
ammissibili ai fini del calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalita' di
istruttoria, concessione ed erogazione, nonche' dei controlli da effettuare,
anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e
l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad altre
amministrazioni dello Stato;
c) particolare attenzione al perseguimento,
da parte delle imprese, di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e
qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con
particolare riguardo a:
1) occupazione;
2) tutela del prodotto editoriale primario;
3) livelli ottimali di costi di produzione
e di diffusione riferiti al mercato editoriale;
d) coordinamento formale del testo delle
disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la
coerenza logica e sistematica.
118. Gli schemi dei regolamenti previsti
dal comma 117 sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione dei pareri delle
competenti Commissioni parlamentari, le quali si esprimono entro trenta giorni
dall'assegnazione. Decorso il predetto termine senza che le Commissioni abbiano
espresso i pareri di rispettiva competenza, i regolamenti possono essere
comunque adottati.
119. Tra le indicazioni obbligatorie
previste dall'articolo 2,
secondo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e' inserita la
dichiarazione che la testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 250, ove ricorra tale fattispecie.
120. All'articolo 11, comma 1, alinea,
della legge 25 febbraio 1987, n. 67, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio
1991» sono sostituite dalle seguenti «a decorrere dal 1° gennaio 2007» e alla
lettera b) le parole: «al rimborso dell'80 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «al rimborso del 60 per cento».
121. All'articolo 8, comma 1, alinea, della
legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1991» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2007» e alla lettera b)
le parole: «al rimborso dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al
rimborso del 60 per cento».
122. Il secondo comma dell'articolo 27 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente:
«Sono considerate a diffusione nazionale le
agenzie di stampa i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento a titolo oneroso,
qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno quindici testate
quotidiane in cinque regioni, che abbiano alle loro dipendenze a norma del
contratto nazionale di lavoro piu' di dieci giornalisti professionisti con
rapporto a tempo pieno, indeterminato ed esclusivo, ed effettuino un minimo di
dodici ore di trasmissione al giorno per almeno cinque giorni alla settimana».
123. A decorrere dai contributi relativi
all'anno 2007, le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva ed i canali
tematici satellitari possono richiedere le riduzioni tariffarie, ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per
un solo abbonamento sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di
telecomunicazione via satellite, riferito esclusivamente al costo del segmento
di contribuzione, fornito da societa' autorizzate ad espletare i predetti
servizi.
124. A decorrere dai contributi relativi
all'anno 2006, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, lettera a), le parole:
«della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono
sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio»;
b) al comma 9, le parole: «della media»
sono soppresse;
c) al comma 10, lettera a), le parole:
«della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono
sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio».
125. All'articolo 3, comma 2, lettera c),
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole:
«precedente a quello» sono soppresse.
126. All'articolo 3, comma 3, primo
periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: «fino a 40 mila copie di
tiratura media» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 30.000 copie di
tiratura media».
127. Qualora nella liquidazione dei
contributi relativi all'anno 2004 sia stato disposto, in dipendenza
dell'applicazione di diverse modalita' di calcolo, il recupero di contributi
relativi all'anno 2003, non si procede all'ulteriore recupero e si provvede
alla restituzione di quanto recuperato.
128. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma
461, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intende
riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti.
129. All'articolo 1, comma 455, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «dei costi complessivamente ammissibili»
sono sostituite dalle seguenti: «degli altri costi in base ai quali e'
calcolato il contributo».
130. Il comma 458 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, si interpreta nel senso che la composizione
prevista dalla citata disposizione per l'accesso alle provvidenze di cui
all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, consente l'erogazione dei contributi relativi
all'anno 2006, qualora realizzata nel corso del medesimo anno.
131. Le convenzioni aggiuntive di cui agli
articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni, e, limitatamente alle
convenzioni aggiuntive di cui all'articolo 20, terzo comma, della stessa legge,
con il Ministro degli affari esteri. Il pagamento dei corrispettivi e'
effettuato nell'anno successivo alla prestazione dei servizi derivanti dalle
convenzioni. Nell'ambito del progetto di audiovideoteca di cui all'articolo 24,
comma 2, del contratto di servizio di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12
marzo 2003, la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., previa stipula di una
convenzione a titolo gratuito con la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica,
assicura il supporto tecnico necessario alla conservazione e alla conversione
digitale del materiale audiovisivo delle sedute del Parlamento.
132. In recepimento della direttiva
92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la
remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato
e degli enti pubblici, e' autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per l'anno
2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2008 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attivita'
culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico. Il Fondo e' ripartito
dalla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto,
sulla base degli indirizzi stabiliti con Decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le
associazioni di categoria interessate. Per l'attivita' di ripartizione spetta
alla SIAE una provvigione, da determinare con Decreto del Ministro per i beni e
le attivita' culturali, a valere sulle risorse del Fondo. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e
discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti
dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado,
che sono esentati dalla remunerazione dei prestiti. All'articolo 69, comma 1,
alinea, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le
parole: «, al quale non e' dovuta alcuna remunerazione» sono soppresse.
133. All'onere di cui al comma 132, pari a
250.000 euro per l'anno 2006, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 3
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede quanto a euro
250.000 per l'anno 2006, euro 1,2 milioni per l'anno 2007 ed euro 3 milioni a
decorrere dall'anno 2008 mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate
derivanti dal presente Decreto e quanto a euro 1 milione per l'anno 2007
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando per l'anno 2007 la proiezione
dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
134. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
135. Le somme ancora dovute a Poste
italiane S.p.a. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2004, n. 46, sono rimborsate, previa determinazione effettuata dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di
concerto con il Ministero delle comunicazioni e con il Ministero dell'economia
e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto,
con una rateizzazione di dieci anni.
136. All'articolo 98 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n.
259, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «da euro 1.500,00
ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 15.000,00 ad euro
2.500.000,00» e le parole: «di euro 5.000,00» sono sostituite dalle seguenti:
«di euro 50.000,00»;
b) al comma 5, le parole: «al doppio dei»
sono sostituite dalle seguenti: «a venti volte i»;
c) al comma 8, le parole: «da euro 3.000,00
ad euro 58.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 30.000,00 ad euro
580.000,00»;
d) al comma 9, dopo le parole: «articolo
32,» sono inserite le seguenti: «ai soggetti che commettono violazioni gravi o
reiterate piu' di due volte nel quinquennio delle condizioni poste
dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 30.000,00 ad euro 600.000,00;» e le parole: «da euro 1.500,00
ad euro 115.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 15.000,00 ad euro
1.150.000,00»;
e) al comma 11, le parole: «da euro
12.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro
120.000,00 ad euro 2.500.000,00»;
f) al comma 13, le parole: «da euro
17.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro
170.000,00 ad euro 2.500.000,00»;
g) al comma 14, le parole: «da euro
17.000,00 ad euro 250.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro
170.000,00 ad euro 2.500.000,00»;
h) al comma 16, le parole: «da euro
5.800,00 ad euro 58.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 58.000,00
ad euro 580.000,00»;
i) dopo il comma 17 e' inserito il
seguente:
«17-bis. Alle sanzioni amministrative
irrogabili dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano
le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».
137. Al comma 8 dell'articolo 1 del Decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il Ministero si
articola in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale
generale, nonche' un incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19,
comma 10, del Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni». Al comma 8-bis del medesimo articolo 1 del Decreto-legge n. 181
del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, le
parole: «, il Ministero dell'universita' e della ricerca» sono soppresse.
138. Al fine di razionalizzare il sistema
di valutazione della qualita' delle attivita' delle universita' e degli enti di
ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici, nonche'
dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di finanziamento e di
incentivazione delle attivita' di ricerca e di innovazione, e' costituita
l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), con personalita' giuridica di diritto pubblico, che svolge le seguenti
attribuzioni:
a) valutazione esterna della qualita' delle
attivita' delle universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati
destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base di un programma annuale
approvato dal Ministro dell'universita' e della ricerca;
b) indirizzo, coordinamento e vigilanza
delle attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli
atenei e degli enti di ricerca;
c) valutazione dell'efficienza e
dell'efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle
attivita' di ricerca e di innovazione.
139. I risultati delle attivita' di
valutazione dell'ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l'allocazione
dei finanziamenti statali alle universita' e agli enti di ricerca.
140. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legg 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'universita' e della ricerca, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono disciplinati:
a) la struttura e il funzionamento
dell'ANVUR, secondo principi di imparzialita', professionalita', trasparenza e
pubblicita' degli atti, e di autonomia organizzativa, amministrativa e
contabile, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello
Stato;
b) la nomina e la durata in carica dei
componenti dell'organo direttivo, scelti anche tra qualificati esperti
stranieri, e le relative indennita'.
141. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 140, contestualmente alla effettiva
operativita' dell'ANVUR, sono soppressi il Comitato di indirizzo per la
valutazione della ricerca (CIVR), istituito dall'articolo 5 del Decreto
Legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Comitato nazionale per la valutazione del
sistema universitario (CNVSU), istituito dall'articolo 2 della legge 19 ottobre
1999, n. 370, il Comitato di valutazione di cui all'articolo 10 del Decreto
Legislativo 4 giugno 2003, n. 127, e il Comitato di valutazione di cui
all'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 128.
142. Agli oneri derivanti dall'attuazione
dei commi da 138 a 141, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui, si
provvede utilizzando le risorse finanziarie riguardanti il funzionamento del
soppresso CNVSU nonche', per la quota rimanente, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
143. Allo scopo di razionalizzare le
attivita' nel settore della ricerca, contenendo la spesa di funzionamento degli
enti pubblici di ricerca, il Governo e' autorizzato ad adottare, su proposta
del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, uno o piu' regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine
di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente Decreto, al fine di provvedere alla ricognizione e al riordino degli
enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal
Ministero dell'universita' e della ricerca, disponendo anche lo scorporo di
strutture e l'attribuzione di personalita' giuridica, l'accorpamento, la
fusione e la soppressione, tenuto conto dei principi e criteri direttivi
indicati negli articoli 11,
comma 1, lettera d), 14, 18 e 20 della legge 15 marzo 1997. n. 59, e successive
modificazioni.
144. I regolamenti di cui al comma 143 sono
emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere
entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso
tale termine i decreti possono comunque essere emanati. Dalla data di entrata
in vigore dei regolamenti, sono abrogate le disposizioni vigenti relative alla
disciplina degli enti sottoposti a riordino.
145. Dall'attuazione dei regolamenti di cui
al comma 143 non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
146. 11 comma 2-ter dell'articolo 16 del Decreto
Legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e' sostituito dal seguente:
«2-ter. Le disposizioni di cui al comma
2-bis si applicano anche a coloro che conseguono la laurea specialistica o
magistrale in giurisprudenza sulla base degli ordinamenti didattici adottati in
esecuzione del regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive
modificazioni. Per tali soggetti, a decorrere dallanno accademico 2007-2008,
con regolamento del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con
il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'ordinamento didattico delle
Scuole di cui al comma 1 puo' essere articolato sulla durata di un anno».
147. All'articolo 22,
comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel primo periodo,
le parole: «e' riconosciuto» sono sostituite dalle seguenti: «puo' essere
riconosciuto». Le universita' disciplinano nel proprio regolamento didattico le
conoscenze e le abilita' professionali, certificate ai sensi della normativa
vigente in materia, nonche' le altre conoscenze e abilita' maturate in
attivita' formative di livello post-secondario da riconoscere quali crediti
formativi. In ogni caso, il numero di tali crediti non puo' essere superiore a
sessanta.
148. Per le finalita' di cui all'articolo
26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede con regolamento
del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, adottato ai sensi
dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fermi restando i
principi e i criteri enunciati nella medesima disposizione e prevedendo
altresi' idonei interventi di valutazione da parte del Comitato nazionale per
la valutazione del sistema universitario (CNVSU) sull'attivita' svolta, anche
da parte delle universita' e delle istituzioni gia' abilitate al rilascio dei
titoli accademici alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente Decreto. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, non puo'
essere autorizzata l'istituzione di nuove universita' telematiche abilitate al
rilascio di titoli accademici.
149. Ai fini del contenimento della spesa
pubblica e di razionalizzazione dell'uso delle risorse energetiche, gli enti
pubblici sono autorizzati ad avviare procedure ad evidenza pubblica, nel
rispetto della legislazione comunitaria e nazionale sulla concorrenza, per l'individuazione
di societa' alle quali affidare servizi di verifica, monitoraggio ed interventi
diretti, finalizzati all'ottenimento di riduzioni di costi di acquisto
dell'energia, sia termica che elettrica.
150. Il corrispettivo delle societa'
assegnatarie del servizio e' dato esclusivamente dalla vendita di eventuali
titoli di efficienza energetica rilasciati in conseguenza dell'attivita'
svolta.
151. Nell'ambito delle autorita' nazionali
competenti, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera b), del
regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, l'Ufficio
centrale antifrode dei mezzi di pagamento del Ministero dell'economia e delle
finanze raccoglie i dati tecnici e statistici, nonche' le relative
informazioni, in applicahone degli articoli 7 e 8 del Decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 409.
152. I soggetti obbligati al ritiro dalla
circolazione delle banconote e delle monete metalliche in euro sospette di
falsita', in applicazione dell'articolo 8, comma 2, del citato Decreto-legge n.
350 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409 del 2001,
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio centrale
antifrode dei mezzi di pagamento, per via telematica, i dati tecnici e le
informazioni inerenti all'identificazione dei sospetti casi di falsita',
secondo modalita' stabilite nell'ambito delle rispettive competenze, dalla
Banca d'Italia e dal Ministro dell'economia e delle finanze.
153. Nelle more dell'adozione delle misure
di cui al comma 152, i soggetti obbligati al ritiro delle banconote e delle
monete metalliche in euro sospette di falsita' provvedono all'inoltro
all'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento dei dati e delle informazioni,
secondo le modalita' di cui alle vigenti disposizioni.
154. Per tener conto delle ulteriori
esigenze poste dalla applicazione dell'articolo 8 della legge 17 agosto 2005,
n. 166, in merito alle spese per la realizzazione, la gestione e il potenziamento
di sistemi informatizzati di prevenzione delle frodi e delle falsificazioni sui
mezzi di pagamento e sugli strumenti per l'erogazione del credito al consumo,
e' autorizzata la spesa di euro 758.000 per l'anno 2007, di euro 614.000 per
l'anno 2008 e di euro 618.000 per l'anno 2009.
155. Il comma 4 dell'articolo 7 del Decreto
Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e'
sostituito dai seguenti:
«4. Per lo svolgimento di particolari
compiti per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione
di specifici programmi, il Presidente istituisce, con proprio Decreto, apposite
strutture di missione, la cui durata temporanea, comunque non superiore a
quella del Governo che le ha istituite, e' specificata dall'atto istitutivo.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, il Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture di
missione gia' operanti: in tale caso si applica l'articolo 18,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per la bioetica e gli altri organi
collegiali che operano presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti,
ne disciplina le strutture di supporto.
4-bis. Per le attribuzioni che implicano
l'azione unitaria di piu' dipartimenti o uffici a questi equiparabili, il
Presidente puo' istituire con proprio Decreto apposite unita' di coordinamento
interdipartimentale, il cui responsabile e' nominato ai sensi dell'articolo 18,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Dall'attuazione del presente comma
non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato».
156. Al comma 22-bis dell'articolo 1 del Decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233, dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «L'Unita' per
la semplificazione e la qualita' della regolazione opera in posizione di
autonomia funzionale e svolge, tra l'altro, compiti di supporto tecnico di
elevata qualificazione per il Comitato interministeriale per l'indirizzo e la
guida strategica delle politiche di semplificazione e di qualita' della
regolazione di cui all'articolo 1 del Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Non trova
conseguentemente applicazione l'articolo 24,
comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
157. Al fine di monitorare il rispetto dei
principi di invarianza e contenimento degli oneri connessi all'applicazione del
Decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2006, n. 233, e del presente Decreto, con apposito Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede, a valere sulle
disponibilita' per l'anno 2006 previste dall'articolo 1, comma
261, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla costituzione,
presso il Dipartimento per l'attuazione del programma di Governo, di una
struttura interdisciplinare di elevata qualificazione professionale, giuridica,
economico-finanziaria e amministrativa. di non piu' di dieci componenti, per
curare la transizione fino al pieno funzionamento dell'assetto istituzionale
conseguente al predetti provvedimenti normativi. L'attivita' della struttura,
in quanto aggiuntiva alle normali funzioni svolte dai suoi componenti, deve
svolgersi compatibilmente con tali prioritarie funzioni.
158. All'articolo 16, secondo comma, della
legge 27 febbraio 1967, n. 48, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
dai Ministri dell'universita' e della ricerca e della pubblica istruzione».
159. All'articolo 19,
comma 8, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole:
«gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3» sono inserite le
seguenti: «, al comma 5-bis, limitatamente al personale non appartenente ai
ruoli di cui all'articolo 23, e al comma 6,».
160. Le disposizioni di cui all'articolo 19,
comma 8, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato
dal comma 159 del presente articolo, si applicano anche ai direttori delle
Agenzie, incluse le Agenzie fiscali.
161. In sede di prima applicazione dell'articolo
19, comma 8, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato ed
integrato dai commi 159 e 160 del presente articolo, gli incarichi ivi
previsti, conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto, fatti
salvi, per gli incarichi conferiti a soggetti non dipendenti da pubbliche
amministrazioni, gli effetti economici dei contratti in essere. Le disposizioni
contenute nel presente comma si applicano anche ai corrispondenti incarichi
conferiti presso le Agenzie, incluse le Agenzie fiscali. L'eventuale maggiore
spesa derivante dal presente comma e' compensata riducendo automaticamente le
disponibilita' del fondo di cui all'articolo 24, comma 8, del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e rendendo indisponibile, ove necessario, un
numero di incarichi dirigenziali corrispondente sul piano finanziario. In ogni
caso deve essere realizzata una riduzione dei nuovi incarichi attribuiti pari
al 10 per cento per i dirigenti di prima fascia e pari al 5 per cento per i
dirigenti di seconda fascia, rispetto al numero degli incarichi precedentemente
in essere.
162. Il comma 309
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' abrogato. In
via transitoria le nomine degli organi dell'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 115,
e successive modificazioni, cessano ove non confermate entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.
163. In attuazione delle disposizioni di
cui all'art. 11, comma 3, del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il
Dipartimento della funzione pubblica predispone, entro il 31 dicembre 2006, un
piano per il miglioramento della qualita' dei servizi resi dalla pubblica
amministrazione e dai gestori di servizi pubblici. Il piano reca anche linee
guida per l'adozione, da parte delle amministrazioni interessate da processi di
riorganizzazione delle strutture, di sistemi di misurazione della qualita' dei
servizi resi all'utenza.
164. Al comma 2 dell'articolo 126-bis
del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto periodo e' sostituito dal
seguente: «La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente
quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di
questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi
dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta
giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e
della patente del conducente al momento della commessa violazione»;
b) il sesto periodo e' sostituito dal
seguente: «Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai
sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza
giustificato e documentato motivo, di fornirli e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000».
165. 11 punteggio decurtato, ai sensi
dell'articolo 126-bis, comma 2, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
nel testo previgente alla data di entrata in vigore del presente Decreto, dalla
patente di guida del proprietario del veicolo, qualora non sia stato
identificato il conducente responsabile della violazione, e' riattribuito
d'ufficio dall'organo di polizia alle cui dipendenze opera l'agente
accertatore, che ne da' comunicazione in via telematica al Centro elaborazione
dati motorizzazione del Dipartimento per i trasporti terrestri, personale,
affari generali e la pianificazione generale dei trasporti del Ministero dei
trasporti. Fatti salvi gli effetti degli esami di revisione gia' sostenuti,
perdono efficacia i provvedimenti di cui al comma 6 dello stesso articolo,
adottati a seguito di perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la
decurtazione dei punti da riattribuire a norma del presente comma.
166. All'articolo 97 del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, dopo le parole: «il
certificato di circolazione» sono inserite le seguenti: «, quando previsto,»;
b) il comma 14 e' sostituito dal seguente:
«14. Alle violazioni previste dai commi 5 e
7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del
ciclomotore, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei
casi previsti dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta
salva la facolta' degli enti da cui dipende il personale di polizia stradale
che ha accertato la violazione di chiedere tempestivamente che sia assegnato il
ciclomotore confiscato, previo ripristino delle caratteristiche costruttive,
per lo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo l'eventuale
risarcimento del danno in caso di accertata illegittimita' della confisca e
distruzione. Alla violazione prevista dal comma 6 consegue la sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo
di sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel corso di un
biennio, il fermo amministrativo del veicolo e' disposto per novanta giorni.
Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue la sanzione accessoria del
fermo amministrativo del veicolo per un periodo di un mese o, in caso di
reiterazione delle violazioni nel biennio, la sanzione accessoria della
confisca amministrativa del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione
II, del titolo VI».
167. All'articolo 170 del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 7 e'
sostituito dal seguente:
«7. Alle violazioni previste dal comma 1 e,
se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria
amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta
giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un
biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due
volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo
del veicolo e' disposto per novanta giorni».
168. All'articolo 171 del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il
comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa
prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta
giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un
biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due
volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo e'
disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo e' affidata al
proprietario dello stesso».
169. All'articolo 213 del Decreto
Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma
2-sexies e' sostituito dal seguente:
«2-sexies. E' sempre disposta la confisca
del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato
adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia stato commesso da un
conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne».
170. Il Registro italiano dighe (RID),
istituito ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo
1998, n. 112, e' soppresso.
171. I compiti e le attribuzioni facenti
capo al Registro italiano dighe, ai sensi del citato articolo 91, comma 1, del Decreto
Legislativo n. 112 del 1998, nonche' dell'articolo 10 del
regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n.
136, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture, e sono
esercitati dalle articolazioni amministrative individuate con il regolamento di
organizzazione del Ministero, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 23, del Decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233. Fino all'adozione del citato regolamento, l'attivita' facente
capo agli uffici periferici del Registro italiano dighe continua ad essere
esercitata presso le sedi e gli uffici gia' individuati ai sensi dell'articolo
11 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo
2003, n. 136.
172. Le spese occorrenti per il
finanziamento delle attivita' gia' facenti capo al Registro italiano dighe sono
finanziate dalla contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12,
comma 1, lettere b) e c) del regolamento di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, nei modi previsti dalla legge, per la
parte non coperta da finanziamento a carico dello Stato, e affluiscono ad
apposita unita' previsionale di base inserita nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture. Nella medesima unita' previsionale di base
confluiscono gli stanziamenti finanziari attualmente iscritti nello stato di
previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture per le attivita' del
Registro italiano dighe.
173. Con Decreto del Ministro delle
infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri e i parametri per la quantificazione degli oneri connessi
alle attivita' gia' facenti capo al Registro italiano dighe, ivi comprese
quelle di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 6 della legge 1°
agosto 2002, n. 166.
174. Al fine di garantire la continuita'
delle attivita' di interesse pubblico gia' facenti capo al Registro italiano
dighe, fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione disposto ai
sensi dei commi 170, 171, 172 e 173, e' nominato un Commissario straordinario
per l'espletamento dei compiti indifferibili ed urgenti assegnati all'ente e la
prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza di cui al Decreto-legge 29
marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004,
n. 139.
175. Il personale attualmente in servizio
presso il Registro italiano dighe conserva lo stato giuridico ed economico in
godimento. 176. La Consulta degli iscritti, di cui all'articolo 8 del
regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n.
136, continua a svolgere i compiti previsti ai sensi del citato regolamento,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Alle esigenze di
segreteria della stessa provvedono le strutture organizzative individuate ai
sensi del comma 171. A tale fine, resta fermo, in particolare, quanto previsto
ai sensi del comma 9 del citato articolo 8 del regolamento di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003.
177. All'articolo 29,
comma 4, del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole:
«centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
178. Agli oneri derivanti dall'articolo 1,
comma 14, e dai commi 58, 59, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 116, 137, 151, 152,
153 e 154 del presente articolo, pari a 27,05 milioni di euro per l'anno 2006,
a 390,5 milioni di euro per l'anno 2007, a 402,3 milioni di euro per l'anno
2008, a 391,3 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 241,7 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori
entrate recate dal presente Decreto.
179. Parte delle maggiori entrate derivanti
dal presente Decreto, per un importo pari a 140,2 milioni di euro per l'anno
2008 e 143,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, e' iscritta sul
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del Decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
180. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
181. Le disposizioni del presente Decreto
sono applicabili alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con
le relative norme di attuazione.
allegati
Art.
3 - 47
(soppressi)
«Tabella
1
(prevista
dall'articolo 2, comma 63)
Motocicli con
cilindrata maggiore ai 50 cc, con le seguenti caratteristiche
|
Tariffe:
|
a) euro 0
|
fino a 11 kw euro
26;
per i motocicli con potenza superiore a
11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro 1,70 per ogni kw di
potenza;
|
b) euro 1
|
fino a 11 kw euro
23;
per i motocicli
con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro
1,30 per ogni kw di potenza;
|
c) euro 2
|
fino a 11 kw euro
21;
per i motocicli
con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro
1,00 per ogni kw di potenza;
|
d) euro 3
|
fino a 11 kw euro
19,11;
per i motocicli
con potenza superiore a 11 kw, oltre all'importo anzidetto, sono dovuti euro
0,88 per ogni kw di potenza
|
Tabella
2
(prevista
dall'articolo 2, comma 67)
TRIBUTI SPECIALI
CATASTALI
N. d'ordine
|
OGGETTO
|
Tariffa in Euro
|
Note
|
1
|
Certificati, copie ed estratti delle
risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli
uffici:
|
|
|
1.1
|
per ogni certificato, copia o estratto.
|
16,00
|
Per i certificati richiesti dai privati
per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della
legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica
istruzione, è dovuto il diritto fisso di euro 4.
|
1.1.1
|
Oltre all'importo dovuto ai sensi del
precedente punto 1.1, per ogni quattro elementi unitari richiesti, o frazioni
di quattro, presenti nei rispettivi elaborati:
particella, per gli estratti e le copie
autentiche dalle mappe e dagli abbozzi;
- foglio di mappa, per la copia dei
quadri di unione;
- vertice o caposaldo, per le copie di
monografia;
- punto, per il quale si determinano le
coordinate;
- unità immobiliare, per gli estratti
storici e per soggetto;
- unità immobiliare urbana per il
rilascio di copia di planimetrie ed elaborati planimetrici
|
4,00
|
Il tributo non si applica ai primi
quattro elementi ed alle fattispecie diverse da quelle elencate.
|
1.2
|
Per ogni estratto di mappa rilasciato in
formato digitale.
|
16,00
|
L'estratto è utilizzabile esclusivamente
per la redazione di tipi di aggiornamento geometrico.
|
1.2.1
|
Oltre all'importo dovuto ai sensi del
precedente punto 1.2, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di
quattro.
|
4,00
|
tributo non si applica alle prime quattro
particelle.
|
2
|
Definizione ed introduzione delle
volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi
mappali, particellari e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle
iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria:
|
55,00
|
Nei territori ove vige il sistema del
libro fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le
particelle rurali, menzionate nel Decreto tavolare.
|
2.1
|
per ogni domanda di voltura;
|
|
|
2.2
|
per ogni unità di nuova costruzione
ovvero derivata da dichiarazione di variazione;
50,00
|
|
|
2.3
|
per ogni tipo, fino ad un massimo di 10
particelle edificate o derivate;
|
65,00
|
|
2.3.1
|
per ogni particella eccedente.
|
3,00
|
|
3
|
Attestazione di conformità degli estratti
di mappa per tipi di aggiornamento geometrico:
|
|
|
3.1
|
per ogni estratto di mappa.
|
10,00
|
|
3.1.1
|
Oltre all'importo dovuto ai sensi del
precedente punto 3.1, per ogni quattro particelle richieste, o frazioni di
quattro.
|
4,00
|
Il tributo non si applica alle prime
quattro particelle.
|
L'esenzione dal pagamento dei tributi
speciali di cui alla presente tabella viene applicata nei soli casi in cui essa
è prevista da specifiche disposizioni di legge.
Per unità immobiliare è da intendersi, sia
la particella dei terreni, sia l'unità immobiliare urbana».