Legge
1 giugno 1977, n. 285
provvedimenti
per l'occupazione giovanile.
(gu
n. 158 del 11/06/1977)
Preambolo
La
camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato;
Il presidente della repubblica
Promulga
La
seguente legge:
Titolo I norme generali
Art.1.
Allo scopo di:
1) incentivare
l'impiego straordinario di giovani in attività agricole, artigiane,
commerciali, industriali e di servizio, svolte da imprese individuali o
associate, cooperative e loro consorzi ed enti pubblici economici;
2) finanziare
programmi regionali di lavoro produttivo per opere e servizi socialmente utili
con particolare riferimento al settore agricolo e programmi di servizi ed opere
predisposti dalle amministrazioni centrali;
3) incoraggiare
l'accesso dei giovani alla coltivazione della terra;
4) realizzare
piani di formazione professionale finalizzati alle prospettive generali di
sviluppo,
per il 1977 e per
i successivi tre anni è stanziata la complessiva somma di lire 1.060 miliardi
da erogare secondo quanto disposto dall' articolo 29 .
Art.2.
Le regioni
secondo i propri indirizzi programmatici predispongono entro e non oltre il 30
settembre i programmi annuali regionali delle attività di formazione
professionale, articolandoli per settori produttivi e per livelli di
professionalità.
I programmi
devono essere rivolti ad orientare i giovani verso le attività che presentano
concrete prospettive occupazionali e rispondono alle esigenze dei piani di
sviluppo.
Le regioni
provvedono a dare pubblicità ai programmi con le forme più idonee nei comuni e
nelle sedi di decentramento di quartiere, negli istituti scolastici e di
formazione professionale, nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese.
I programmi regionali devono
essere predisposti in modo da poter fruire del concorso finanziario del fondo
sociale europeo.
Art.3.
Per i fini di cui al precedente
articolo è costituita presso la regione, per il periodo di applicazione della
presente legge, una commissione regionale composta da rappresentanti della
regione, nonché da rappresentanti delle organizzazioni sindacali,
professionali, imprenditoriali maggiormente rappresentative e presenti nel Cnel
e da queste designati.
La commissione,
nominata con decreto del presidente della giunta regionale, è presieduta da questi
o da un suo delegato.
Alle riunioni
della commissione partecipa il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e
della massima occupazione.
La commissione
acquisisce dagli uffici regionali del lavoro, dai provveditorati agli studi,
dalle università e dalle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura i dati relativi alle prospettive di occupazione ed ai fabbisogni
formativi dei lavoratori, nei singoli distretti scolastici, per settori
produttivi e per gruppi di professioni. Le pubbliche amministrazioni ed i
datori di lavoro sono tenuti a fornire le informazioni richieste.
Art.4.
Presso le sezioni comunali di
collocamento è istituita una lista speciale nella quale si possono iscrivere i
giovani non occupati, residenti nel comune, di età compresa fra i 15 e i 29
anni. I giovani possono essere iscritti contemporaneamente anche nella lista
ordinaria.
I giovani immigrati o
appartenenti a nuclei familiari di immigrati possono iscriversi oltre che nella
lista speciale del comune di residenza anche in quella del comune di
provenienza. In caso di avviamento straordinario al lavoro ai sensi della
presente legge il loro nominativo viene cancellato da entrambe le liste
speciali.
È fatto divieto
di reiscrizione nella lista speciale di cui al primo comma dei giovani avviati
al lavoro ai sensi della presente legge.
I giovani che
abbiano stipulato contratti ai sensi degli articoli 7 e 26 della presente legge
hanno diritto ad essere reiscritti nella lista speciale se il periodo di lavoro
ha una durata inferiore all'anno e possono stipulare nuovi contratti per un
periodo di lavoro che cumulato a quello precedentemente svolto non superi i 12
mesi.
Art.5.
La commissione di
collocamento di cui all' articolo 26
della legge 29 aprile 1949, n.264 , e successive
modificazioni, provvede alla formazione
della graduatoria dei giovani sulla base delle domande presentate, tenendo
conto della qualifica professionale e della condizione economica, familiare e
personale degli interessati e annotando la propensione indicata ed il titolo di
studio.
I giovani possono
chiedere di essere destinati ad attività non corrispondenti al titolo di studio
di cui sono in possesso. In tale ipotesi il titolo di studio non ha rilevanza
sul rapporto instaurato in applicazione della presente legge.
La prima
formazione della graduatoria avrà luogo entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge. Gli aggiornamenti successivi avranno luogo a fine
giugno e a fine dicembre di ogni anno.
La graduatoria è
resa pubblica ed è comunicata al comune,
per l'affissione all'albo pretorio, e alla regione.
Quando la richiesta riguardi
personale non qualificato o privo di titoli di studio specifici, l'avviamento al
lavoro, a cura della sezione di collocamento, è operata sulla base della
graduatoria. Quando la richiesta sia relativa al personale qualificato o in
possesso di titolo di studio specifico l'avviamento è operato secondo l'ordine
di graduatoria sulla base della qualifica professionale richiesta.
Contro l'omessa,
erronea o indebita inclusione nelle liste speciali è ammesso ricorso alla
commissione di cui all' articolo 25
della legge 29 aprile 1949, n.264 , entro trenta
giorni dalla pubblicazione delle liste. La commissione decide sui ricorsi, con
provvedimento definitivo, entro e non oltre trenta giorni dal loro deposito. La
mancata decisione entro il suddetto termine ha il valore di reiezione del
ricorso.
Le richieste di
assunzione dei giovani ai sensi della presente legge non possono essere
nominative. Il datore di lavoro che intende assumere i giovani deve far domanda
alla sezione di collocamento competente per territorio, indicando il tipo di
attività in cui prevede di inserire i giovani e le condizioni della prestazione
richiesta.
Art.6.
Durante il periodo di
applicazione della presente legge, i giovani di età tra i 15 e i 29 anni,
iscritti nella lista speciale, se in possesso
della qualifica professionale richiesta, possono essere assunti, previa
effettuazione di un periodo di prova di trenta giorni, con contratto di lavoro
a tempo indeterminato e secondo le modalità della presente legge, da datori di
lavoro, fatta eccezione per quelli indicati nell' articolo 11,
terzo comma, della legge 29 aprile
1949, n.264 , e successive modificazioni e integrazioni,
nonché da enti pubblici economici.
Art.7.
Per il periodo di
applicazione della presente legge, i giovani iscritti nella lista speciale
possono essere assunti con contratto di formazione, secondo le modalità della
presente legge, dai datori di lavoro di
cui al precedente articolo.
Il contratto di
formazione:
1) può essere
stipulato per i giovani di età compresa tra i 15 e i 22 anni, elevati a 24 per le donne e i diplomati e a
29 per i laureati;
2) non può avere
durata superiore a 12 mesi e non è rinnovabile;
3) può essere
stipulato per due giovani ogni trenta dipendenti o frazione di trenta.
Per le unità
produttive ubicate nei territori di cui all' articolo 1 del testo unico
approvato con decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1967, n.1523 ,
il contratto di formazione può essere stipulato per tre giovani ogni venti
dipendenti o frazione di venti.
Art.8.
Il contratto di formazione deve
essere stipulato per iscritto e deve prevedere:
1) la durata;
2) l'orario di lavoro che non può essere
inferiore alle venti ore settimanali e deve consentire al giovane di
frequentare qualificati cicli di formazione professionale integrativi promossi
o autorizzati dalla regione; l'orario complessivo, comprensivo delle ore
dedicate ai suddetti cicli di formazione professionale, non può comunque superare
l'orario contrattuale;
3) le modalità di svolgimento della attività
formativa attraverso organici corsi professionali intesi ad assicurare al
giovane il raggiungimento di adeguati livelli formativi al termine del
rapporto;
4) il trattamento giuridico ed economico.
Copia del
contratto è rimessa all'ufficio provinciale del lavoro.
Durante
l'esecuzione del contratto il libretto di lavoro è conservato dal datore di
lavoro che dovrà annotare lo inizio e il termine del rapporto, l'attività
formativa ed il livello di professionalità conseguito.
Art.9.
I giovani assunti
a norma degli articoli 6 e 7 hanno diritto alla retribuzione contrattuale
prevista per il livello iniziale della corrispondente qualifica;la retribuzione
è riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate.
Al datore di
lavoro sono corrisposte agevolazioni commisurate come appresso:
A) nel rapporto a tempo indeterminato lire
trentaduemila mensili elevate a lire sessantaquattromila mensili nei territori
di cui allo articolo 1 del testo unico approvato con decreto del presidente
della repubblica 30 giugno 1967, n.1523 , per la durata, rispettivamente, di 18 e di 24 mesi;
B) nel rapporto di formazione, lire duecento orarie elevate a lire
quattrocento nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato, per la
durata di mesi dodici e per le ore lavorative effettivamente retribuite.
I datori di
lavoro che abbiano stipulato contratti di formazione, possono, al termine di ciascun anno, realizzare nuovi rapporti
della medesima specie con altri giovani, purché abbiano assunto o associato
oppure assumano o associno a tempo indeterminato almeno la metà dei giovani
occupati con contratto di formazione.
In ogni caso per
tutti i giovani assunti a tempo indeterminato a seguito di contratto di
formazione sono corrisposte le agevolazioni di cui alla lettera a) del presente
articolo per mesi sei elevati a mesi dodici nei territori di cui all'articolo 1
del testo unico citato. Tale agevolazione è ulteriormente elevata di mesi sei
per ogni giovane lavoratrice assunta.
Nella ipotesi che
i quattro quinti dei giovani con contratto di formazione siano assunti a tempo
indeterminato o associati, le agevolazioni di cui alla lettera a) del presente
articolo sono corrisposte per mesi nove elevati a mesi quindici nei territori
di cui all'articolo 1 del testo unico citato.
Art.10.
In sede di versamento all'Inps
dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, il datore di lavoro
detrae l'importo delle agevolazioni previste nel precedente articolo, allegando copia dei contratti di formazione
stipulati.
Ai fini del
rimborso - da effettuare dallo stato sulla base degli importi risultanti dai
rendiconti annuali dell'Inps - l'Inps tiene apposita evidenza contabile.
Art.11.
Le disposizioni
previste dai precedenti articoli non si applicano alle imprese impegnate in
progetti di ristrutturazione e di riconversione industriale.
Art.12.
L'ente o il datore di lavoro,
presso cui il giovane frequenta il corso di formazione professionale, deve
accertare la frequenza del giovane al corso stesso.
Fatta eccezione
per le ipotesi previste dall' articolo 2110
del codice civile , se il giovane assunto ai sensi
della presente legge non frequenta il corso di formazione professionale o,
comunque, si assenta per un numero di giornate non inferiore ad un quinto di
quello complessivo che è tenuto a frequentare, il contratto di formazione si
risolve a tutti gli effetti ed il giovane viene cancellato dalle liste speciali
senza potervi più essere reiscritto.
Art.13.
I datori di
lavoro, all'atto della richiesta, devono dimostrare di non avere proceduto, nei
sei mesi precedenti, a licenziamenti per riduzione di personale assunto con
contratto di lavoro a tempo indeterminato.
I datori di lavoro
che assumono giovani iscritti nelle liste speciali, nel caso effettuino
licenziamenti per riduzione di personale nel periodo in cui usufruiscono delle
agevolazioni previste dalla presente legge,
decadono dai benefici da questa previsti e sono tenuti a rimborsare
quanto hanno percepito.
Art.14.
Il datore di lavoro è tenuto a
comunicare, entro cinque giorni, alla sezione di collocamento competente per
territorio e alla sede provinciale dell'Inps, il nominativo dei giovani che
abbiano cessato il rapporto di cui al contratto di formazione.
Art.15.
Durante
l'esecuzione o alla scadenza del contratto di formazione, il datore di lavoro
può richiedere alla sezione di collocamento il nulla osta all'assunzione a
tempo indeterminato con la procedura prevista per i passaggi diretti e
immediati di cui all' articolo 33
della legge 20 maggio 1970, n.300 .entro tre mesi
dalla scadenza del contratto di formazione analoga facoltà spetta agli altri
datori di lavoro.
Art.16.
Le qualifiche professionali
acquisite durante il servizio militare sono riconosciute a tutti gli effetti.le
certificazioni relative sono fornite dal comando o dall'ente che ha concesso la
qualifica.
con decreto del ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con il ministro per la pubblica istruzione, è
stabilita la corrispondenza delle qualifiche professionali attribuite ai sensi
del presente articolo con i livelli di professionalità richiesti per
l'avviamento al lavoro.
Titolo II disposizioni in materia di
artigianato
Art.17.
Per il periodo di
applicazione della presente legge, i benefici contributivi previsti dalla legge
19 gennaio 1955, n. 25 , e successive modificazioni ed integrazioni, in materia
di previdenza ed assistenza sociale, sono estesi per un semestre elevato a mesi
nove nei territori di cui all' articolo 1 del testo unico approvato con decreto
del presidente della repubblica 30 giugno 1967, n.1523 , dopo il passaggio in
qualifica degli apprendisti artigiani assunti a tempo indeterminato. Gli
apprendisti artigiani passati in qualifica non vengono conteggiati per anni tre
nei massimali occupativi previsti dall' articolo 2, lettere a) e b), della legge 25 luglio 1956, n.860 . I suddetti
massimali non sono altresì modificati per effetto delle assunzioni operate ai
sensi dei precedenti articoli 6 e 7, per tutta la durata in cui i relativi
contratti fruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge.
Titolo III disposizioni in materia agraria
Art.18.
Le regioni
assumono iniziative dirette a favorire nel settore agricolo la promozione e
l'incremento della cooperazione a prevalente presenza dei giovani:
A) per la messa a coltura di terre incolte ai
sensi della vigente legislazione;
B) per la trasformazione di terreni demaniali o
patrimoniali a tal fine concessi dai comuni, dalle comunità montane e dalle
regioni;
C) per la trasformazione dei prodotti agricoli;
D) per la gestione di servizi tecnici per
l'agricoltura.
Per il
raggiungimento di detto obiettivo lo stanziamento che sarà operato dal Cipe ai
sensi dell'ultimo comma dell' articolo 29 va utilizzato per incentivi a favore
di cooperative che associno giovani di età fra i 18 e i 29 anni in numero non
inferiore al quaranta per cento e non superiore al settanta per cento dei soci
complessivi ed operino nei territori dell'area meridionale o in quelli a
particolare depressione del centro-nord.
La ripartizione
tra le regioni dello stanziamento di cui al comma precedente è operata sulla
base dei piani specifici predisposti dalle singole regioni ai sensi dello articolo 13
della legge 16 maggio 1970, n.281 .
Art.19.
Le cooperative costituite ai
sensi e per i fini di cui all'articolo precedente devono presentare alla
regione territorialmente competente un progetto di sviluppo dell'area agricola
interessata alla ripresa della coltivazione con la indicazione degli obiettivi,
dei cicli produttivi programmati e del numero dei soci che dovrà essere
comunque non eccedente rispetto alle esigenze di realizzazione del progetto di
sviluppo.
La regione,
sentite le associazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute e
territorialmente competenti, approva il progetto entro sessanta giorni dalla
sua presentazione ed indica il numero massimo di soci o di dipendenti necessari
per la realizzazione del progetto stesso ai fini della ammissione alle
agevolazioni previste dalla presente legge.
Il progetto, approvato ai sensi
del comma precedente, costituisce il presupposto necessario per la concessione
delle terre incolte.
La concessione ha
luogo ai sensi e secondo le modalità delle leggi vigenti.
Il controllo
sulle modalità e sulla regolarità di svolgimento dei lavori, collegati alla
realizzazione del progetto di sviluppo, è effettuato dalla regione
territorialmente competente.
Art.20.
Entro il termine di tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative agricole,
costituite ai sensi dell' articolo 18 e che abbiano ottenuto la concessione di
terre incolte, demaniali o patrimoniali, di cui all'articolo precedente o che
eseguano progetti di trasformazione di prodotti agricoli o gestiscano servizi
tecnici per l'agricoltura, hanno diritto per ogni giovane socio proveniente
dalle liste speciali di cui al precedente articolo 4 ad un contributo pari a
L.50.000 mensili per la durata di mesi 24.
Il contributo è condizionato alla
frequenza dei giovani ai corsi di formazione professionale promossi o
autorizzati dalla regione secondo le modalità stabilite dall' articolo 8 ,
nonché all'esito favorevole dei controlli predisposti dalla regione circa la
effettiva esecuzione dei piani di trasformazione di cui al primo comma
dell'articolo 19.
Art.21.
Durante il
periodo di applicazione della presente legge, le imprese agricole, singole o
associate, che assumono con regolare contratto per tre anni un tecnico agricolo
munito di laurea o di diploma in materie agrarie ricevono a valere sui fondi di
cui al successivo articolo 29 , dalla regione territorialmente competente un
contributo di lire centomila mensili per la durata di un anno.
In caso di licenziamento
effettuato anteriormente alla scadenza del triennio il datore di lavoro è
tenuto a restituire il contributo percepito salvo che la cessazione del
rapporto contrattuale non sia avvenuta per dimissioni o per giusta causa.
Art.22.
Al fine di
favorire la permanenza di forze giovanili in agricoltura, nella concessione di
provvidenze economiche o di altre agevolazioni intese ad incentivare o,
comunque, a favorire lo esercizio, l'impianto o lo sviluppo di aziende
agricole, ivi comprese le pertinenze rustiche, le attrezzature, le scorte
aziendali, previste dalle leggi dello stato o delle regioni, deve essere
riconosciuta preferenza a favore dei giovani coltivatori o coltivatrici,
singoli od associati, di età dai 18 ai 29 anni, semprechè posseggano i
requisiti di imprenditori a titolo principale ai sensi dello articolo 12 della
legge 9 maggio 1975, n.153 .pari preferenza va assicurata in favore dei giovani
imprenditori coltivatori che intendano tornare all'esercizio dell'attività
agricola a tal uopo destinando adeguati finanziamenti sui fondi della presente
legge.
Art.23.
Per il periodo di applicazione della
presente legge, le cooperative che operano nel settore agricolo e della pesca
fruiscono, per ogni dipendente assunto e iscritto nella lista prevista dal
precedente articolo 4 , del contributo di cui al precedente articolo 9 ,
lettera b).si applicano inoltre le disposizioni, i controlli e le sanzioni
stabiliti per i contratti di formazione previsti dalla presente legge.
Il contributo è
condizionato alla frequenza obbligatoria dei dipendenti ai corsi di formazione
professionale organizzati dalla regione.
Art.24.
Gli incentivi disposti dalle
norme di cui al presente titolo spettano alle cooperative e loro consorzi in
possesso dei requisiti di cui all' articolo 14 del
decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n.601
.
Titolo IV disposizioni in materia di
servizi socialmente utili
Art.25.
Il comitato interministeriale per
la programmazione economica (Cipe), sentita la commissione interregionale di
cui allo articolo 9 della
legge 27 febbraio 1967, n.48 , e sulla base dei progetti
delle amministrazioni, determina i criteri generali di intervento nei settori
di cui al successivo articolo e procede alla ripartizione dei fondi di cui all'
articolo 29 tra le amministrazioni dello stato e le singole regioni. La quota
relativa ai progetti specifici da realizzarsi nelle regioni meridionali è
fissata nella misura del settanta per cento.
In particolare il Cipe stabilisce
la durata di esecuzione dei progetti specifici per i vari settori di cui al
successivo articolo 26 per un massimo di 24 mesi.
Art.26.
Per il periodo di
applicazione della presente legge, la amministrazione centrale e le regioni
predispongono programmi di servizi ed opere intesi a sperimentare lo
svolgimento di attività alle quali, oltre al personale istituzionalmente
addetto, possono essere destinati giovani in età compresa tra i 18 e i 29 anni.
I programmi si
articolano in progetti specifici definiti d'intesa con i comuni o gli altri
enti istituzionalmente preposti alla loro attuazione, e si possono, tra
l'altro, riferire ai seguenti settori:
- beni culturali ed ambientali;
- patrimonio forestale, difesa del suolo e censimento
delle terre incolte;
- prevenzione degli incendi nei boschi;
- servizi antincendi;
- aggiornamento del catasto;
- turismo e ricettività;
- ispezione del lavoro e servizi statali
dell'impiego;
- servizi in materia di motorizzazione civile;
- servizi in materia di trattamenti
pensionistici demandati alla competenza dell'amministrazione periferica del
tesoro;
- carte geologiche, sismiche e delle acque;
- assistenza tecnica in agricoltura e nella
pesca;
- sperimentazione agraria e della pesca, fitopatologia e servizio ausiliario ed
esecutivo nella repressione delle frodi;
- servizi di rilevanza sociale.
I comuni e le
comunità montane possono presentare alla regione territorialmente competente
progetti specifici di intervento nei settori indicati nel comma precedente.
I progetti
riguardano la creazione, l'ammodernamento e lo sviluppo dei servizi ed opere di
cui al presente articolo, prevedono le
connesse attività di formazione professionale, indicano i tempi e le modalità
di attuazione, il numero dei giovani da utilizzare, la spesa per le
attrezzature, per il personale e per il funzionamento.
Le
amministrazioni pubbliche e gli enti responsabili dell'attuazione dei progetti
presentano alla sezione di collocamento competente per territorio la richiesta
numerica dei giovani iscritti nella lista di cui all' articolo 4 della presente
legge, da utilizzare nell'attuazione dei progetti medesimi, con la indicazione delle qualifiche
richieste.
Il contratto può
avere durata compresa tra un minimo di quattro e un massimo di dodici mesi,
salva diversa determinazione del Cipe ai sensi del secondo comma dell'articolo
precedente e non può essere rinnovato.
La durata delle
prestazioni oggetto del contratto deve in ogni caso non essere inferiore a
venti ore settimanali.
La retribuzione
delle prestazioni deve in ogni caso essere determinata in misura corrispondente
al trattamento economico base minimo per i dipendenti dello stato addetti alle
stesse o ad analoghe mansioni per cui è stipulato il contratto, ridotta in
proporzione dello orario di servizio prestato.
Art.27.
L'amministrazione centrale e gli
altri enti responsabili della attuazione dei progetti socialmente utili di cui
all'articolo precedente possono stipulare convenzioni con cooperative di
giovani iscritti nelle liste speciali di cui all' articolo 4 .
La convenzione,
da stipularsi nell'ambito del programma triennale e che può riguardare anche
l'assolvimento di servizi socialmente utili,
comporta:
A) la cancellazione dei giovani soci della
cooperativa dalle liste speciali;
B) l'attribuzione per ciascun socio di un
contributo mensile di L.50.000 per la durata di mesi 12;
C) la acquisizione del diritto del socio alla
formazione professionale da conseguire mediante la frequenza ai corsi
organizzati dalla regione o dagli stessi enti pubblici in rapporto alla natura
del servizio prestato;
D) il rispetto delle norme previste dalla
presente legge per ciò che concerne le modalità e la durata della prestazione e
delle attività formative;
E) la determinazione da parte della pubblica amministrazione del
numero dei soci occorrenti per la realizzazione del progetto appositamente
approvato dagli organi competenti.
Gli incentivi di
cui al presente articolo spettano alle cooperative in possesso dei requisiti di
cui allo articolo 14 del
decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n.601
.
Titolo V disposizioni comuni e finali
Art.28.
Il mancato o
irregolare svolgimento delle attività formative previste dalla presente legge
determina la perdita delle agevolazioni stabilite dal precedente articolo 9 .
Si applica
inoltre la sanzione pecuniaria da L.500.000 a lire 10 milioni da irrogarsi in
via amministrativa.
Art.29.
L'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, complessivamente valutato in lire 1.060 miliardi, sarà
iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del
ministero del tesoro in ragione di lire 90 miliardi per l'anno finanziario
1977, lire 380 miliardi per l'anno finanziario 1978, lire 320 miliardi per
l'anno finanziario 1979 e lire 270 miliardi per l'anno finanziario 1980. Con la
legge di approvazione del bilancio dello stato potranno essere modificate le
indicate ripartizioni di spesa.
All'indicato
complessivo onere di lire 1.060 miliardi si provvede annualmente con
un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976,
n.691, convertito con modificazioni
nella legge 30
novembre 1976, n.786, concernente modificazioni al
regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per
autotrazione.
Le somme non
impegnate in un anno finanziario possono esserlo in quello successivo.
Il ministro per
il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Il Cipe è
autorizzato a ripartire per ciascun anno finanziario i fondi di cui al primo
comma del presente articolo tra le amministrazioni centrali e le singole
regioni, nonché tra settore pubblico e privato e fra i diversi settori
produttivi, nel rispetto della riserva spettante ai territori di cui all'
articolo 1 del testo unico approvato con decreto del presidente della
repubblica 30 giugno 1967, n.1523 .
Art.30.
La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale.
La presente
legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserIta nella raccolta ufficiale
delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addì
1 giugno 1977
Leone
Andreotti -
Anselmi -
Morlino -
Stammati
visto, il
guardasigilli:Bonifacio