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01-06-1977 n° 285 - Leggi

Legge 1 giugno 1977, n. 285
provvedimenti per l'occupazione giovanile
Legge 1 giugno 1977, n

Legge 1 giugno 1977,  n. 285

provvedimenti per l'occupazione giovanile.

(gu n. 158 del 11/06/1977)

 

Preambolo

 

La camera dei deputati ed il senato della repubblica hanno approvato;

 

Il presidente della repubblica

 

Promulga

La seguente legge:

 

 

Titolo I norme generali

 

 

Art.1.

 

Allo scopo di:

1) incentivare l'impiego straordinario di giovani in attività agricole, artigiane, commerciali, industriali e di servizio, svolte da imprese individuali o associate, cooperative e loro consorzi ed enti pubblici economici;

2) finanziare programmi regionali di lavoro produttivo per opere e servizi socialmente utili con particolare riferimento al settore agricolo e programmi di servizi ed opere predisposti dalle amministrazioni centrali;

3) incoraggiare l'accesso dei giovani alla coltivazione della terra;

4) realizzare piani di formazione professionale finalizzati alle prospettive generali di sviluppo,

per il 1977 e per i successivi tre anni è stanziata la complessiva somma di lire 1.060 miliardi da erogare secondo quanto disposto dall' articolo 29 .

 

 

Art.2.

 

Le regioni secondo i propri indirizzi programmatici predispongono entro e non oltre il 30 settembre i programmi annuali regionali delle attività di formazione professionale, articolandoli per settori produttivi e per livelli di professionalità.

I programmi devono essere rivolti ad orientare i giovani verso le attività che presentano concrete prospettive occupazionali e rispondono alle esigenze dei piani di sviluppo.

Le regioni provvedono a dare pubblicità ai programmi con le forme più idonee nei comuni e nelle sedi di decentramento di quartiere, negli istituti scolastici e di formazione professionale, nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese.

I programmi regionali devono essere predisposti in modo da poter fruire del concorso finanziario del fondo sociale europeo.

 

 

Art.3.

 

Per i fini di cui al precedente articolo è costituita presso la regione, per il periodo di applicazione della presente legge, una commissione regionale composta da rappresentanti della regione, nonché da rappresentanti delle organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali maggiormente rappresentative e presenti nel Cnel e da queste designati.

La commissione, nominata con decreto del presidente della giunta regionale, è presieduta da questi o da un suo delegato.

Alle riunioni della commissione partecipa il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

La commissione acquisisce dagli uffici regionali del lavoro, dai provveditorati agli studi, dalle università e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura i dati relativi alle prospettive di occupazione ed ai fabbisogni formativi dei lavoratori, nei singoli distretti scolastici, per settori produttivi e per gruppi di professioni. Le pubbliche amministrazioni ed i datori di lavoro sono tenuti a fornire le informazioni richieste.

 

 

Art.4.

 

Presso le sezioni comunali di collocamento è istituita una lista speciale nella quale si possono iscrivere i giovani non occupati, residenti nel comune, di età compresa fra i 15 e i 29 anni. I giovani possono essere iscritti contemporaneamente anche nella lista ordinaria.

I giovani immigrati o appartenenti a nuclei familiari di immigrati possono iscriversi oltre che nella lista speciale del comune di residenza anche in quella del comune di provenienza. In caso di avviamento straordinario al lavoro ai sensi della presente legge il loro nominativo viene cancellato da entrambe le liste speciali.

È fatto divieto di reiscrizione nella lista speciale di cui al primo comma dei giovani avviati al lavoro ai sensi della presente legge.

I giovani che abbiano stipulato contratti ai sensi degli articoli 7 e 26 della presente legge hanno diritto ad essere reiscritti nella lista speciale se il periodo di lavoro ha una durata inferiore all'anno e possono stipulare nuovi contratti per un periodo di lavoro che cumulato a quello precedentemente svolto non superi i 12 mesi.

 

 

Art.5.

 

La commissione di collocamento di cui all' articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n.264 , e successive modificazioni,  provvede alla formazione della graduatoria dei giovani sulla base delle domande presentate, tenendo conto della qualifica professionale e della condizione economica, familiare e personale degli interessati e annotando la propensione indicata ed il titolo di studio.

I giovani possono chiedere di essere destinati ad attività non corrispondenti al titolo di studio di cui sono in possesso. In tale ipotesi il titolo di studio non ha rilevanza sul rapporto instaurato in applicazione della presente legge.

La prima formazione della graduatoria avrà luogo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli aggiornamenti successivi avranno luogo a fine giugno e a fine dicembre di ogni anno.

La graduatoria è resa pubblica ed è comunicata al comune,  per l'affissione all'albo pretorio, e alla regione.

Quando la richiesta riguardi personale non qualificato o privo di titoli di studio specifici, l'avviamento al lavoro, a cura della sezione di collocamento, è operata sulla base della graduatoria. Quando la richiesta sia relativa al personale qualificato o in possesso di titolo di studio specifico l'avviamento è operato secondo l'ordine di graduatoria sulla base della qualifica professionale richiesta.

Contro l'omessa, erronea o indebita inclusione nelle liste speciali è ammesso ricorso alla commissione di cui all' articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n.264 , entro trenta giorni dalla pubblicazione delle liste. La commissione decide sui ricorsi, con provvedimento definitivo, entro e non oltre trenta giorni dal loro deposito. La mancata decisione entro il suddetto termine ha il valore di reiezione del ricorso.

Le richieste di assunzione dei giovani ai sensi della presente legge non possono essere nominative. Il datore di lavoro che intende assumere i giovani deve far domanda alla sezione di collocamento competente per territorio, indicando il tipo di attività in cui prevede di inserire i giovani e le condizioni della prestazione richiesta.

 

 

Art.6.

 

Durante il periodo di applicazione della presente legge, i giovani di età tra i 15 e i 29 anni, iscritti nella lista speciale,  se in possesso della qualifica professionale richiesta, possono essere assunti, previa effettuazione di un periodo di prova di trenta giorni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e secondo le modalità della presente legge, da datori di lavoro, fatta eccezione per quelli indicati nell' articolo 11, terzo comma,  della legge 29 aprile 1949, n.264 , e successive modificazioni e integrazioni, nonché da enti pubblici economici.

 

 

Art.7.

 

Per il periodo di applicazione della presente legge, i giovani iscritti nella lista speciale possono essere assunti con contratto di formazione, secondo le modalità della presente legge,  dai datori di lavoro di cui al precedente articolo.

Il contratto di formazione:

1) può essere stipulato per i giovani di età compresa tra i 15 e i 22 anni,  elevati a 24 per le donne e i diplomati e a 29 per i laureati;

2) non può avere durata superiore a 12 mesi e non è rinnovabile;

3) può essere stipulato per due giovani ogni trenta dipendenti o frazione di trenta.

Per le unità produttive ubicate nei territori di cui all' articolo 1 del testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1967, n.1523 , il contratto di formazione può essere stipulato per tre giovani ogni venti dipendenti o frazione di venti.

 

 

Art.8.

 

Il contratto di formazione deve essere stipulato per iscritto e deve prevedere:

  1) la durata;

  2) l'orario di lavoro che non può essere inferiore alle venti ore settimanali e deve consentire al giovane di frequentare qualificati cicli di formazione professionale integrativi promossi o autorizzati dalla regione; l'orario complessivo, comprensivo delle ore dedicate ai suddetti cicli di formazione professionale, non può comunque superare l'orario contrattuale;

  3) le modalità di svolgimento della attività formativa attraverso organici corsi professionali intesi ad assicurare al giovane il raggiungimento di adeguati livelli formativi al termine del rapporto;

  4) il trattamento giuridico ed economico.

Copia del contratto è rimessa all'ufficio provinciale del lavoro.

Durante l'esecuzione del contratto il libretto di lavoro è conservato dal datore di lavoro che dovrà annotare lo inizio e il termine del rapporto, l'attività formativa ed il livello di professionalità conseguito.

 

 

Art.9.

 

I giovani assunti a norma degli articoli 6 e 7 hanno diritto alla retribuzione contrattuale prevista per il livello iniziale della corrispondente qualifica;la retribuzione è riferita alle ore di lavoro effettivamente prestate.

Al datore di lavoro sono corrisposte agevolazioni commisurate come appresso:

A)  nel rapporto a tempo indeterminato lire trentaduemila mensili elevate a lire sessantaquattromila mensili nei territori di cui allo articolo 1 del testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1967, n.1523 , per la durata,  rispettivamente, di 18 e di 24 mesi;

B)  nel rapporto di formazione,  lire duecento orarie elevate a lire quattrocento nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato, per la durata di mesi dodici e per le ore lavorative effettivamente retribuite.

I datori di lavoro che abbiano stipulato contratti di formazione,  possono, al termine di ciascun anno, realizzare nuovi rapporti della medesima specie con altri giovani, purché abbiano assunto o associato oppure assumano o associno a tempo indeterminato almeno la metà dei giovani occupati con contratto di formazione.

In ogni caso per tutti i giovani assunti a tempo indeterminato a seguito di contratto di formazione sono corrisposte le agevolazioni di cui alla lettera a) del presente articolo per mesi sei elevati a mesi dodici nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato. Tale agevolazione è ulteriormente elevata di mesi sei per ogni giovane lavoratrice assunta.

Nella ipotesi che i quattro quinti dei giovani con contratto di formazione siano assunti a tempo indeterminato o associati, le agevolazioni di cui alla lettera a) del presente articolo sono corrisposte per mesi nove elevati a mesi quindici nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico citato.

 

 

Art.10.

 

In sede di versamento all'Inps dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie, il datore di lavoro detrae l'importo delle agevolazioni previste nel precedente articolo,  allegando copia dei contratti di formazione stipulati.

Ai fini del rimborso - da effettuare dallo stato sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'Inps - l'Inps tiene apposita evidenza contabile.

 

 

Art.11.

 

Le disposizioni previste dai precedenti articoli non si applicano alle imprese impegnate in progetti di ristrutturazione e di riconversione industriale.

 

 

Art.12.

 

L'ente o il datore di lavoro, presso cui il giovane frequenta il corso di formazione professionale, deve accertare la frequenza del giovane al corso stesso.

Fatta eccezione per le ipotesi previste dall' articolo 2110 del codice civile , se il giovane assunto ai sensi della presente legge non frequenta il corso di formazione professionale o, comunque, si assenta per un numero di giornate non inferiore ad un quinto di quello complessivo che è tenuto a frequentare, il contratto di formazione si risolve a tutti gli effetti ed il giovane viene cancellato dalle liste speciali senza potervi più essere reiscritto.

 

 

Art.13.

 

I datori di lavoro, all'atto della richiesta, devono dimostrare di non avere proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti per riduzione di personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

I datori di lavoro che assumono giovani iscritti nelle liste speciali, nel caso effettuino licenziamenti per riduzione di personale nel periodo in cui usufruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge,  decadono dai benefici da questa previsti e sono tenuti a rimborsare quanto hanno percepito.

 

 

Art.14.

 

Il datore di lavoro è tenuto a comunicare, entro cinque giorni, alla sezione di collocamento competente per territorio e alla sede provinciale dell'Inps, il nominativo dei giovani che abbiano cessato il rapporto di cui al contratto di formazione.

 

 

Art.15.

 

Durante l'esecuzione o alla scadenza del contratto di formazione, il datore di lavoro può richiedere alla sezione di collocamento il nulla osta all'assunzione a tempo indeterminato con la procedura prevista per i passaggi diretti e immediati di cui all' articolo 33 della legge 20 maggio 1970, n.300 .entro tre mesi dalla scadenza del contratto di formazione analoga facoltà spetta agli altri datori di lavoro.

 

 

Art.16.

 

Le qualifiche professionali acquisite durante il servizio militare sono riconosciute a tutti gli effetti.le certificazioni relative sono fornite dal comando o dall'ente che ha concesso la qualifica.

  con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il ministro per la pubblica istruzione, è stabilita la corrispondenza delle qualifiche professionali attribuite ai sensi del presente articolo con i livelli di professionalità richiesti per l'avviamento al lavoro.

 

 

Titolo II disposizioni in materia di artigianato

 

Art.17.

 

Per il periodo di applicazione della presente legge, i benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 , e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono estesi per un semestre elevato a mesi nove nei territori di cui all' articolo 1 del testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1967, n.1523 , dopo il passaggio in qualifica degli apprendisti artigiani assunti a tempo indeterminato. Gli apprendisti artigiani passati in qualifica non vengono conteggiati per anni tre nei massimali occupativi previsti dall' articolo 2, lettere a) e b),  della legge 25 luglio 1956, n.860 . I suddetti massimali non sono altresì modificati per effetto delle assunzioni operate ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7, per tutta la durata in cui i relativi contratti fruiscono delle agevolazioni previste dalla presente legge.

 

 

Titolo III disposizioni in materia agraria

 

 

Art.18.

 

Le regioni assumono iniziative dirette a favorire nel settore agricolo la promozione e l'incremento della cooperazione a prevalente presenza dei giovani:

A)  per la messa a coltura di terre incolte ai sensi della vigente legislazione;

B)  per la trasformazione di terreni demaniali o patrimoniali a tal fine concessi dai comuni, dalle comunità montane e dalle regioni;

C)  per la trasformazione dei prodotti agricoli;

D)  per la gestione di servizi tecnici per l'agricoltura.

Per il raggiungimento di detto obiettivo lo stanziamento che sarà operato dal Cipe ai sensi dell'ultimo comma dell' articolo 29 va utilizzato per incentivi a favore di cooperative che associno giovani di età fra i 18 e i 29 anni in numero non inferiore al quaranta per cento e non superiore al settanta per cento dei soci complessivi ed operino nei territori dell'area meridionale o in quelli a particolare depressione del centro-nord.

La ripartizione tra le regioni dello stanziamento di cui al comma precedente è operata sulla base dei piani specifici predisposti dalle singole regioni ai sensi dello articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n.281 .

 

 

Art.19.

 

Le cooperative costituite ai sensi e per i fini di cui all'articolo precedente devono presentare alla regione territorialmente competente un progetto di sviluppo dell'area agricola interessata alla ripresa della coltivazione con la indicazione degli obiettivi, dei cicli produttivi programmati e del numero dei soci che dovrà essere comunque non eccedente rispetto alle esigenze di realizzazione del progetto di sviluppo.

La regione, sentite le associazioni nazionali cooperative giuridicamente riconosciute e territorialmente competenti, approva il progetto entro sessanta giorni dalla sua presentazione ed indica il numero massimo di soci o di dipendenti necessari per la realizzazione del progetto stesso ai fini della ammissione alle agevolazioni previste dalla presente legge.

Il progetto, approvato ai sensi del comma precedente, costituisce il presupposto necessario per la concessione delle terre incolte.

La concessione ha luogo ai sensi e secondo le modalità delle leggi vigenti.

Il controllo sulle modalità e sulla regolarità di svolgimento dei lavori, collegati alla realizzazione del progetto di sviluppo, è effettuato dalla regione territorialmente competente.

 

 

Art.20.

 

Entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative agricole, costituite ai sensi dell' articolo 18 e che abbiano ottenuto la concessione di terre incolte, demaniali o patrimoniali, di cui all'articolo precedente o che eseguano progetti di trasformazione di prodotti agricoli o gestiscano servizi tecnici per l'agricoltura, hanno diritto per ogni giovane socio proveniente dalle liste speciali di cui al precedente articolo 4 ad un contributo pari a L.50.000 mensili per la durata di mesi 24.

Il contributo è condizionato alla frequenza dei giovani ai corsi di formazione professionale promossi o autorizzati dalla regione secondo le modalità stabilite dall' articolo 8 , nonché all'esito favorevole dei controlli predisposti dalla regione circa la effettiva esecuzione dei piani di trasformazione di cui al primo comma dell'articolo 19.

 

 

Art.21.

 

Durante il periodo di applicazione della presente legge, le imprese agricole, singole o associate, che assumono con regolare contratto per tre anni un tecnico agricolo munito di laurea o di diploma in materie agrarie ricevono a valere sui fondi di cui al successivo articolo 29 , dalla regione territorialmente competente un contributo di lire centomila mensili per la durata di un anno.

In caso di licenziamento effettuato anteriormente alla scadenza del triennio il datore di lavoro è tenuto a restituire il contributo percepito salvo che la cessazione del rapporto contrattuale non sia avvenuta per dimissioni o per giusta causa.

 

 

Art.22.

 

Al fine di favorire la permanenza di forze giovanili in agricoltura, nella concessione di provvidenze economiche o di altre agevolazioni intese ad incentivare o, comunque, a favorire lo esercizio, l'impianto o lo sviluppo di aziende agricole, ivi comprese le pertinenze rustiche, le attrezzature, le scorte aziendali, previste dalle leggi dello stato o delle regioni, deve essere riconosciuta preferenza a favore dei giovani coltivatori o coltivatrici, singoli od associati, di età dai 18 ai 29 anni, semprechè posseggano i requisiti di imprenditori a titolo principale ai sensi dello articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n.153 .pari preferenza va assicurata in favore dei giovani imprenditori coltivatori che intendano tornare all'esercizio dell'attività agricola a tal uopo destinando adeguati finanziamenti sui fondi della presente legge.

 

 

Art.23.

 

Per il periodo di applicazione della presente legge, le cooperative che operano nel settore agricolo e della pesca fruiscono, per ogni dipendente assunto e iscritto nella lista prevista dal precedente articolo 4 , del contributo di cui al precedente articolo 9 , lettera b).si applicano inoltre le disposizioni, i controlli e le sanzioni stabiliti per i contratti di formazione previsti dalla presente legge.

Il contributo è condizionato alla frequenza obbligatoria dei dipendenti ai corsi di formazione professionale organizzati dalla regione.

 

 

Art.24.

 

Gli incentivi disposti dalle norme di cui al presente titolo spettano alle cooperative e loro consorzi in possesso dei requisiti di cui all' articolo 14 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n.601 .

 

 

Titolo IV disposizioni in materia di servizi socialmente utili

 

 

Art.25.

 

Il comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), sentita la commissione interregionale di cui allo articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n.48 , e sulla base dei progetti delle amministrazioni, determina i criteri generali di intervento nei settori di cui al successivo articolo e procede alla ripartizione dei fondi di cui all' articolo 29 tra le amministrazioni dello stato e le singole regioni. La quota relativa ai progetti specifici da realizzarsi nelle regioni meridionali è fissata nella misura del settanta per cento.

In particolare il Cipe stabilisce la durata di esecuzione dei progetti specifici per i vari settori di cui al successivo articolo 26 per un massimo di 24 mesi.

 

 

Art.26.

 

Per il periodo di applicazione della presente legge, la amministrazione centrale e le regioni predispongono programmi di servizi ed opere intesi a sperimentare lo svolgimento di attività alle quali, oltre al personale istituzionalmente addetto, possono essere destinati giovani in età compresa tra i 18 e i 29 anni.

I programmi si articolano in progetti specifici definiti d'intesa con i comuni o gli altri enti istituzionalmente preposti alla loro attuazione, e si possono, tra l'altro, riferire ai seguenti settori:

-  beni culturali ed ambientali;

-  patrimonio forestale, difesa del suolo e censimento delle terre incolte;

-  prevenzione degli incendi nei boschi;

-  servizi antincendi;

-  aggiornamento del catasto;

-  turismo e ricettività;

-  ispezione del lavoro e servizi statali dell'impiego;

-  servizi in materia di motorizzazione civile;

-  servizi in materia di trattamenti pensionistici demandati alla competenza dell'amministrazione periferica del tesoro;

-  carte geologiche, sismiche e delle acque;

-  assistenza tecnica in agricoltura e nella pesca;

-  sperimentazione agraria e della pesca,  fitopatologia e servizio ausiliario ed esecutivo nella repressione delle frodi;

-  servizi di rilevanza sociale.

I comuni e le comunità montane possono presentare alla regione territorialmente competente progetti specifici di intervento nei settori indicati nel comma precedente.

I progetti riguardano la creazione, l'ammodernamento e lo sviluppo dei servizi ed opere di cui al presente articolo,  prevedono le connesse attività di formazione professionale, indicano i tempi e le modalità di attuazione, il numero dei giovani da utilizzare, la spesa per le attrezzature, per il personale e per il funzionamento.

Le amministrazioni pubbliche e gli enti responsabili dell'attuazione dei progetti presentano alla sezione di collocamento competente per territorio la richiesta numerica dei giovani iscritti nella lista di cui all' articolo 4 della presente legge, da utilizzare nell'attuazione dei progetti medesimi,  con la indicazione delle qualifiche richieste.

Il contratto può avere durata compresa tra un minimo di quattro e un massimo di dodici mesi, salva diversa determinazione del Cipe ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente e non può essere rinnovato.

La durata delle prestazioni oggetto del contratto deve in ogni caso non essere inferiore a venti ore settimanali.

La retribuzione delle prestazioni deve in ogni caso essere determinata in misura corrispondente al trattamento economico base minimo per i dipendenti dello stato addetti alle stesse o ad analoghe mansioni per cui è stipulato il contratto, ridotta in proporzione dello orario di servizio prestato.

 

 

Art.27.

 

L'amministrazione centrale e gli altri enti responsabili della attuazione dei progetti socialmente utili di cui all'articolo precedente possono stipulare convenzioni con cooperative di giovani iscritti nelle liste speciali di cui all' articolo 4 .

La convenzione, da stipularsi nell'ambito del programma triennale e che può riguardare anche l'assolvimento di servizi socialmente utili,  comporta:

A)  la cancellazione dei giovani soci della cooperativa dalle liste speciali;

B)  l'attribuzione per ciascun socio di un contributo mensile di L.50.000 per la durata di mesi 12;

C)  la acquisizione del diritto del socio alla formazione professionale da conseguire mediante la frequenza ai corsi organizzati dalla regione o dagli stessi enti pubblici in rapporto alla natura del servizio prestato;

D)  il rispetto delle norme previste dalla presente legge per ciò che concerne le modalità e la durata della prestazione e delle attività formative;

E)  la determinazione da parte della pubblica amministrazione del numero dei soci occorrenti per la realizzazione del progetto appositamente approvato dagli organi competenti.

Gli incentivi di cui al presente articolo spettano alle cooperative in possesso dei requisiti di cui allo articolo 14 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n.601 .

 

 

Titolo V disposizioni comuni e finali

 

 

Art.28.

 

Il mancato o irregolare svolgimento delle attività formative previste dalla presente legge determina la perdita delle agevolazioni stabilite dal precedente articolo 9 .

Si applica inoltre la sanzione pecuniaria da L.500.000 a lire 10 milioni da irrogarsi in via amministrativa.

 

 

Art.29.

 

L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, complessivamente valutato in lire 1.060 miliardi, sarà iscritto in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro in ragione di lire 90 miliardi per l'anno finanziario 1977, lire 380 miliardi per l'anno finanziario 1978, lire 320 miliardi per l'anno finanziario 1979 e lire 270 miliardi per l'anno finanziario 1980. Con la legge di approvazione del bilancio dello stato potranno essere modificate le indicate ripartizioni di spesa.

All'indicato complessivo onere di lire 1.060 miliardi si provvede annualmente con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n.691,  convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1976, n.786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Le somme non impegnate in un anno finanziario possono esserlo in quello successivo.

Il ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Cipe è autorizzato a ripartire per ciascun anno finanziario i fondi di cui al primo comma del presente articolo tra le amministrazioni centrali e le singole regioni, nonché tra settore pubblico e privato e fra i diversi settori produttivi, nel rispetto della riserva spettante ai territori di cui all' articolo 1 del testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 30 giugno 1967, n.1523 .

 

 

Art.30.

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserIta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

 

 

Data a Roma, addì 1 giugno 1977

 

Leone

Andreotti - Anselmi -

Morlino - Stammati

visto, il guardasigilli:Bonifacio

 

 

Scadenze di: ottobre 2024
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