LEGGE 8 agosto 1991, n. 274
Acceleramento delle procedure
di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed
integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di
previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale
degli istituti stessi .
Pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 199 S.O. del 26 agosto 1991.
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la
seguente legge:
Art. 1
Servizi
militari.
1. Ai fini del
trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse pensioni degli
Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i periodi di servizio
militare di leva e quelli considerati sostitutivi ed equiparati ai sensi delle
disposizioni vigenti sono computati, a domanda, ai sensi dell'articolo 20
della L. 24 dicembre 1986, n. 958, con
effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 958 del
1986 , con onere a carico delle predette Casse
pensioni. A tali fini viene considerato equiparato al servizio militare di leva
il corrispondente periodo di servizio di volontariato prestato non in costanza
di rapporto d'impiego nei Paesi in via di sviluppo ai sensi della L.15 dicembre
1971, n. 1222 , e successive modificazioni.
2. La
disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione per i servizi militari
che siano stati già utilizzati ai fini della liquidazione di assegni di
quiescenza a carico dello Stato o di altri istituti di previdenza o che siano
già altrimenti utili a pensione.
3. Restano ferme
le vigenti norme sulla ricongiunzione dei servizi previste dalla legge 22 giugno
1954, n. 523, e successive modificazioni, dal
testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni, dalla legge 7 febbraio
1979, n. 29, nonché dalla legge 5 marzo
1990, n. 45 .
Art. 2
Requisito per il diritto a pensione
1. Nei confronti degli iscritti
alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, che contraggano matrimonio
nello stato di quiescenza, si applicano le norme di cui al testo unico
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e
successive modificazioni.
2. La
cittadinanza italiana non costituisce, per gli iscritti alle Casse pensioni
degli istituti di previdenza e per i loro superstiti, un requisito per
l'acquisto o il mantenimento del diritto al trattamento di quiescenza diretto,
indiretto o di riversibilità.
3. Ai titolari di
trattamenti di quiescenza a carico delle Casse pensioni degli istituti di
previdenza si applica la disposizione prevista dall'articolo 1 della
legge 7 marzo 1985, n. 82 .
Art. 3
Arrotondamento
1. Per le cessazioni
dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai fini della determinazione della quota del trattamento di quiescenza di cui
al primo comma, lettera a), dell'articolo 3 della
legge 26 luglio 1965, n. 965, il complessivo
servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del
mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore.
Art. 4
Iscrizioni.
1. L'articolo 21 dell'ordinamento
della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali,
approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 , convertito dalla legge 9 gennaio
1939, n. 41, è abrogato a decorrere dal primo giorno del mese
successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni
contenute nel citato articolo 21 restano operanti per le iscrizioni facoltative
già verificatesi alla predetta data.
2. A decorrere
dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge, l'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza è
estesa ai dipendenti, a qualunque titolo assunti, anche se adibiti a servizi di
carattere eccezionale o straordinario ancorché l'assunzione sia a tempo
determinato o a titolo di supplenza o per attività non istituzionali .
3. Il dipendente
laureato in medicina e chirurgia, in odontoiatria o in veterinaria, in servizio
presso uno degli enti o istituti tenuti ad iscrivere il proprio personale alle
Casse pensioni di categoria degli istituti di previdenza, è obbligatoriamente
iscritto alla Cassa per le pensioni ai sanitari, purché la laurea costituisca
requisito per il posto occupato nella carriera.
4. Dal primo
giorno dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge,
nei confronti degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai sanitari si
applicano le disposizioni previste dal terzo comma dell'articolo 26
della legge 29 aprile 1976, n. 177.
5. Il personale
delle scuole materne equiparate della provincia autonoma di Trento, di cui alla
legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, e successive modificazioni ed
integrazioni, è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti
locali a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge, con ricongiunzione del servizio pregresso ai sensi
dell'articolo 2 della
legge 7 febbraio 1979, n. 29 .
Art. 5
Opzioni
1. Possono optare
per il mantenimento dell'iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di
previdenza:
a) i dipendenti degli enti che
perdono la natura giuridica pubblica che consente l'iscrizione alle Casse
predette;
b) i dipendenti
degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili che transitano
a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione,
che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti
pubblici ed aziende.
2. I dipendenti
degli enti indicati dall'articolo 21
della legge 3 maggio 1967, n. 315, in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che non si siano
avvalsi in tempo utile della facoltà di iscrizione alle Casse pensioni di cui
al comma 1, sono iscritti, a domanda, alle Casse predette.
3. La domanda, per le ipotesi di
opzione o di iscrizione rispettivamente previste dai commi 1 e 2, deve essere
presentata alle Casse pensioni di cui al comma 1, a pena di decadenza, entro il
termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
ovvero dalla data della modifica del rapporto previdenziale, se posteriore.
4. L'iscrizione
alle Casse pensioni di cui al comma 1 decorre dal primo giorno del mese
successivo alla presentazione della domanda. Il riconoscimento del servizio
pregresso avviene mediante trasferimento alle Casse pensioni di cui al comma 1
dei contributi già versati all'INPS, con le modalità previste dall'articolo 6 della
legge 7 febbraio 1979, n. 29 .
5. Per tutte le
iscrizioni previste dal comma 1 si assume quale retribuzione annua contributiva
la somma degli emolumenti pensionabili a norma degli ordinamenti delle Casse
pensioni di cui al comma 1, nella misura prevista dai contratti collettivi
nazionali di lavoro.
6. La facoltà di
iscrizione alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, prevista
dall'articolo 21
della legge 3 maggio 1967, n. 315 , è estesa
all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed
agricoltura ed ai consorzi regionali degli Istituti autonomi delle case
popolari.
7. Le norme contenute nei primi
cinque commi dell'articolo 39
della legge 11 aprile 1955, n. 379, continuano a trovare
applicazione, per quanto concerne la facoltà data agli enti parastatali, agli
enti di diritto pubblico ed agli enti morali di iscrivere alle Casse pensioni
di cui al comma 1 le rispettive categorie di personale da essi dipendenti,
soltanto nei casi in cui la deliberazione di massima prevista dal secondo comma
del citato articolo 39 sia stata o venga adottata dall'ente entro sei mesi dalla
data di pubblicazione della presente legge.
Art. 6
Bilanci
tecnici e commissioni di studio
1. I bilanci
tecnici delle Casse pensioni degli istituti di previdenza sono compilati ogni
due anni a cura del servizio statistico attuariale di cui all'articolo 25.
2. Con decreto del Ministro del
tesoro, sentito il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza di
cui all'articolo 29, vengono nominate commissioni per l'esame delle risultanze
di detti bilanci tecnici e per le eventuali proposte di variazione degli
ordinamenti delle Casse pensioni. Il decreto predetto stabilisce i compensi
spettanti ai componenti delle commissioni.
Art. 7
Riscatti
1. La domanda di
riscatto deve essere presentata, alle Casse pensioni degli istituti di
previdenza, in costanza del rapporto di impiego ovvero entro il limite
perentorio di novanta giorni dalla data della cessazione definitiva dal
servizio.
2. Sono revocati
d'ufficio i provvedimenti di rigetto adottati alla data di entrata in vigore
della presente legge motivati con riferimento alla circostanza che la domanda
di riscatto è stata presentata durante il periodo di aspettativa per motivi di
famiglia.
3. In caso di
morte dell'iscritto, che avvenga entro il termine di cui al comma 1, la domanda
può essere presentata dai superstiti aventi diritto a pensione, o dagli eredi,
entro novanta giorni dalla data di morte.
4. I dipendenti
non di ruolo possono presentare la domanda di riscatto di cui al comma 1 dopo
almeno un anno di iscrizione alle Casse pensioni degli istituti di previdenza.
5.Nel caso di
domanda presentata a mezzo lettera raccomandata, come data di presentazione si
considera quella di spedizione.
6. Le domande di
riscatto sono documentate a cura del richiedente.
7. L'iscritto che
non trasmette la documentazione richiesta è diffidato ad adempiere entro il
termine perentorio di novanta giorni. In caso di inadempienza, la domanda di
riscatto è respinta.
Art. 8
Periodi
riscattabili
1. Sono ammessi a
riscatto, a domanda, purché il relativo diploma sia prescritto per l'ammissione
al posto ricoperto:
a) gli anni di
studio corrispondenti alla durata legale dei corsi delle scuole universitarie
dirette a fini speciali;
b) i periodi, non
inferiori ad un anno, corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione
professionale, seguiti dopo il consegui mento del titolo di studio di
istruzione secondaria superiore e riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o
dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono ammessi a
riscatto, a domanda, i servizi resi in qualità di assistente volontario nelle
università, per l'intera durata del periodo di servizio prestato.
3. Sono ammessi a
riscatto, a domanda, i periodi di iscrizione ad albi professionali,
esclusivamente per il numero di anni esplicitamente richiesti come condizione
necessaria per l'ammissione al posto ricoperto.
4. Gli iscritti
alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, che siano stati collocati
nella posizione di aspettativa per motivi sindacali, senza retribuzione e con
interruzione dell'iscrizione alle Casse stesse, sono ammessi, a domanda, a
riscattare tale periodo di aspettativa ai fini del trattamento di quiescenza.
5. Gli iscritti
alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed alla Cassa per le
pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate sono
ammessi, a domanda, a riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale di
corsi speciali di perfezionamento il cui diploma sia stato richiesto, in
aggiunta al diploma ovvero alla laurea, quale condizione necessaria per
l'ammissione ad uno dei posti ricoperti durante la carriera.
6. Sono altresì
ammessi a riscatto i periodi di tirocinio pratico per i sanitari ed i
farmacisti, previsti dagli articoli 71, 74 e 94 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 , come sostituiti rispettivamente dagli
articolo 6, 9 e 26 della legge 18 aprile 1975, n. 148.
Art.9
Ricongiunzione
1. La facoltà di ricongiunzione
di periodi assicurativi, ai fini del diritto e della misura di un'unica
pensione a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza esercitata
in costanza di servizio e di assicurazione presso altre gestioni previdenziali,
è attribuita ai dipendenti già iscritti per almeno otto anni alle Casse stesse,
che per effetto della trasformazione dell'azienda municipalizzata o del
servizio già tenuto in gestione diretta dagli enti, passino alle dipendenze di
privati o di enti, esercenti la medesima attività, non iscrivibili alle Casse
pensioni degli istituti di previdenza, nonché ai dipendenti appartenenti
all'area pubblica.
2. Per le domande
di ricongiunzione, ai sensi della legge 7 febbraio
1979, n. 29, presentate alle Casse pensioni
degli istituti di previdenza a mezzo lettera raccomandata, come data di
presentazione si considera quella della spedizione.
3. Per la
ricongiunzione di cui al comma 1 il calcolo della riserva matematica di cui al
primo comma dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1980, n. 299 (15), si
effettua, per i dipendenti di sesso femminile, con i coefficienti di cui al
decreto ministeriale indicato nell'articolo stesso, già concernenti i
dipendenti di sesso maschile.
4. I dipendenti
non di ruolo possono presentare alle Casse pensioni degli istituti di
previdenza la domanda di ricongiunzione, ai sensi dell'articolo 2 della
legge 7 febbraio 1979, n. 29 , dopo almeno un
anno di iscrizione alle Casse medesime.
Art.10
Modalità
di pagamento dei contributi di riscatto e di ricongiunzione.
1. Nei casi di domanda di
riscatto presentata dai superstiti aventi diritto al trattamento di quiescenza,
il relativo contributo in unica soluzione è pari alla metà di quello
determinato qualora la domanda fosse presentata dall'iscritto alla data di
cessazione dal servizio.
2. Il contributo
di riscatto o di ricongiunzione, definito su domanda dell'iscritto o dei
superstiti, può essere versato alla Cassa pensioni competente in rate mensili
determinate al saggio annuo applicato per le sovvenzioni contro cessione del
quinto della retribuzione, per un numero di anni pari al doppio del periodo
oggetto del riconoscimento, ed in ogni caso non superiore a quindici.
3. Nei casi di
cessazione dal servizio si determina il debito residuo del contributo di
riscatto o di ricongiunzione in misura pari:
a) al contributo in unica
soluzione qualora l'iscritto cessi dal servizio prima di aver iniziato il
pagamento rateale; qualora la cessazione sia avvenuta per morte, detto
contributo viene ridotto a metà;
b) al valore
capitale delle rate residue, determinato al saggio di rateazione, qualora
l'iscritto cessi dal servizio durante il pagamento rateale; se la cessazione
avviene per morte, il debito residuo si considera estinto.
4. Il debito residuo
di cui al comma 3 viene recuperato in unica soluzione mediante incameramento
delle intere prime rate di pensione, ovvero con ritenute mensili sul
trattamento di pensione nella stessa misura risultante dall'applicazione del
comma 2. Nel caso di morte del titolare di pensione diretta, il debito residuo,
per le rate non ancora scadute, si considera estinto.
5. Sono abrogate
tutte le disposizioni incompatibili con i commi 1, 2, 3, 4, ed in particolare,
con riferimento al trattamento di quiescenza nella forma della pensione,
l'articolo 62 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento
della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, approvato
con regio decreto 12 luglio 1934 n. 2312 il secondo e il terzo comma dell'articolo
73 dell'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati
degli enti locali, approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680
convertito dalla legge 9 gennaio
1939, n. 41; il secondo, il terzo e il quarto
comma dell'articolo 67
della legge 6 luglio 1939, n. 1035; il primo
e il secondo comma dell'articolo 81
della legge 6 febbraio 1941, n. 176 (19);
nonchè l'articolo 15
della legge 22 novembre 1962, n. 1646 .
6. Il presente
articolo si applica ai provvedimenti emessi dal primo giorno del sesto mese
successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Art. 11
Oneri
per riscatti e ricongiunzioni
1. Nei casi di
domande di riscatto o di ricongiunzione presentate dagli iscritti alle Casse
pensioni degli istituti di previdenza dopo l'entrata in vigore della presente
legge, il corrispondente onere viene determinato sulla base della retribuzione
annua contributiva.
2. Le tabelle dei
coefficienti attuariali concernenti il calcolo di valori capitali di quote di
pensione a carico di enti nonché la determinazione dei contributi di riscatto e
di ricongiunzione per gli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di
previdenza previste dalla vigente normativa, possono essere modificate, per
adeguarle all'andamento dei fenomeni demografico-finanziari, con decreto del
Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione degli istituti di
previdenza.
Art.12
Comitato
tecnico per le pensioni privilegiate
1. Per le domande di pensione
privilegiata, il consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza
delibera sentito il parere di un comitato tecnico istituito con apposita
deliberazione del consiglio stesso, resa esecutiva con provvedimento del
direttore generale degli istituti di previdenza.
2. Il comitato
tecnico è costituito dal direttore generale degli istituti di previdenza o, per
sua delega, da un dirigente superiore, con funzione di presidente; da due
dirigenti degli istituti stessi; da tre sanitari del profilo professionale
medici, con qualifica non inferiore ad aiuto corresponsabile ospedaliero,
designati dal Ministro della sanità, e da un rappresentante del consiglio di
amministrazione di cui al comma 1. Le funzioni di segretario del comitato sono
affidate ad un funzionario degli istituti di previdenza appartenente ad un
livello non inferiore all'ottavo.
3. I compensi
dovuti ai componenti ed al segretario del comitato sono stabiliti con la
deliberazione del consiglio di amministrazione di cui al comma 1, e corrisposti
a carico del bilancio delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.
Art 13
Trattamento
per inabilità
1. Le domande di
pensione che richiedano la sussistenza delle condizioni di inabilità non
derivante da causa di servizio, debbono essere corredate del verbale di visita
medico-collegiale, effettuata presso le Unità sanitarie locali, che attesti, a
compendio dell'esame obiettivo e della conseguente diagnosi, la sussistenza o
meno della condizioni di inabilità, assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo
lavoro.
2. Il collegio
medico chiamato ad esprimere il proprio giudizio è integrato da un medico in
rappresentanza della Cassa pensioni cui il lavoratore risulta iscritto, nonché
da un medico di fiducia del lavoratore, se questi lo richieda assumendone
l'onere a proprio carico.
Art.14
Trattamenti
privilegiati
1. A decorrere
dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della
presente legge, la domanda di trattamento privilegiato diretto, indiretto o di
riversibilità deve essere presentata alle Casse pensioni degli istituti di
previdenza, direttamente agli sportelli delle Casse medesime che ne rilasciano
ricevuta, nel termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto
di impiego o dalla morte dell'iscritto o del pensionato. Nel caso di domanda
presentata a mezzo lettera raccomandata, come data di presentazione si
considera quella della spedizione. La stessa disposizione si applica anche alle
domande di trattamento privilegiato che risultino presentate alla data sopraindicata
e per le quali la seconda sezione del consiglio di amministrazione della Cassa
depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, sostituita ai sensi
dell'articolo 29 dal consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza,
non abbia ancora deliberato.
2. Con la stessa
decorrenza di cui al comma 1, al coniuge e agli organi minorenni del dipendente
deceduto per fatti di servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato
di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è attribuito, per
la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di
importo pari a quello della pensione di prima categoria, oltre agli aumenti di
integrazione di cui all'articolo 13
della legge 26 gennaio 1980, n. 9, relativi ai
figli minorenni, qualunque sia la causa del decesso.
3. Il trattamento
speciale previsto dal comma 2 spetta anche agli orfani maggiorenni, purché
sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 40
della legge 11 aprile 1955, n. 379 , e
successive modificazioni. Se la domanda è presentata dopo due anni dalla data
di morte del dante causa, il trattamento speciale decorre dal primo giorno del
mese successivo a quello della presentazione ed è corrisposto non oltre il
restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di
morte del dante causa.
4. Scaduto il
termine di tre anni, di cui ai commi 2 e 3, decorre la pensione privilegiata di
riversibilità.
5. La vedova e
gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di
superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato
l'invalidità, sono parificati, a tutti gli effetti, al coniuge superstite e
agli orfani di caduto per servizio.
6. In favore del coniuge
superstite e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata
diretta di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, il trattamento
speciale e la pensione privilegiata di riversibilità sono liquidati d'ufficio,
senza l'adozione di formale provvedimento, dalla Direzione provinciale del
tesoro che ha in carico la partita di pensione diretta.
7. Il trattamento
speciale e la pensione privilegiata, di cui al comma 6, sono liquidati, a
domanda, a favore
degli orfani maggiorenni dalla competente Direzione provinciale del tesoro con
l'adozione di formale provvedimento.
8. Ai titolari di
pensioni privilegiate di prima categoria a carico delle Casse pensioni degli
istituti di previdenza sono estesi gli assegni accessori al trattamento stesso,
con le modalità, misure e decorrenze previste dalla legge 29 gennaio
1987, n. 13 .
9. Ai mutilati ed
invalidi paraplegici per causa di servizio, titolari di pensioni privilegiate a
carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, sono estese le
provvidenze previste dalla legge 11
febbraio 1980, n. 19.
Art.15
Trattamento
provvisorio di pensione
1. Il trattamento
provvisorio di pensione previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre
1978, n. 702 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3;
dall'articolo 28 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38 (23), convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153; e dall'articolo 30 del
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 1983, n. 131, è attribuito nella misura del cento per cento
della pensione spettante.
2. I periodi
assicurativi, per i quali non sia ancora intervenuto il provvedimento di
ricongiunzione, ai sensi della legge 7 febbraio
1979, n. 29 , sono valutati ai fini della
misura della pensione provvisoria al settanta per cento di quelli
ricongiungibili.
Art. 16
Indennità
integrativa speciale
1. Le
disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto-legge 29gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1983, n. 79, che prevedono la misura
dell'indennità integrativa speciale da corrispondere in aggiunta alla pensione
in ragione di un quarantesimo per ogni anno di servizio utile a pensione,
devono intendersi non applicabili nei confronti dei lavoratori che si avvalgono
della facoltà prevista dall'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1982, n. 54, e dall'articolo 4 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903 (25), di
proseguire il rapporto di lavoro oltre il sessantesimo anno di età e che
successivamente chiedono il collocamento a riposo prima del compimento del
sessantacinquesimo anno di età.
Art.17
Orfani
1.Hanno diritto
al trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità gli orfani minorenni
del dipendente iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza o del
pensionato, nonché gli orfani maggiorenni assolutamente e permanentemente
inabili a qualsiasi proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni,
conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti.
2. Ai fini del
trattamento previsto dal presente articolo sono equiparati ai minorenni gli
orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati
per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il
ventiseiesimo anno di età.
3. Sono
equiparati ai figli legittimi i figli naturali, riconosciuti o giudizialmente
dichiarati, gli affiliati, qualora non vi siano figli legittimi o legittimati
aventi diritto al trattamento di quiescenza, ed i figli adottivi, sempreché la
domanda di affiliazione o di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal
pensionato prima del compimento del sessantesimo anno di età.
Art.18
Pensioni
indirette o di riversibilità
1. Le condizioni
soggettive previste per il diritto al trattamento indiretto o di riversibilità
debbono sussistere alla morte del dipendente o del pensionato e debbono
permanere.
2. Ai fini
dell'accertamento delle condizioni economiche richieste per il conseguimento del
diritto alla pensione indiretta o di riversibilità, si applicano le norme del
primo comma dell'articolo 85 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092 .
3. E' fatto
obbligo agli interessati di comunicare alla competente Direzione provinciale
del tesoro la cessazione delle condizioni che hanno dato luogo all'attribuzione
della pensione o dell'assegno alimentare, nonché il verificarsi di qualsiasi
evento che comporta variazione della misura della pensione stessa ovvero
soppressione degli assegni accessori.
4. La inabilità fisica richiesta
per il diritto a pensione a favore dei fratelli e sorelle superstiti
dell'iscritto o del pensionato è presunta se gli interessati hanno un'età
superiore a sessanta anni.
5. La pensione
spettante al genitore del dante causa si consolida, in caso di sua morte, in
favore del genitore superstite. Il consolidamento si attua anche in caso di morte
del genitore, al quale spettava per ultimo la pensione, in favore dei fratelli
e delle sorelle del dante causa, purché le condizioni stabilite per l'acquisto
del diritto alla riversibilità in favore di detti collaterali risultino
sussistenti dal momento della morte del dante causa a quello della morte
dell'altro genitore.
Art.19
Indennità
una tantum e cumulo dei servizi
1. Gli articoli
25 del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa
di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 2312, e successive modificazioni; 6 della legge 11
aprile 1955, n. 379 ; e 7 della legge 4 febbraio 1958,
n. 87, che disciplinano l'istituto della indennità una tantum in luogo di
pensione, sono abrogati. Rimane ferma l'applicazione della legge 2 aprile 1958,
n. 322 , con riferimento a tutti i servizi utili ai fini del trattamento di
quiescenza a carico delle Casse pensioni. Le disposizioni contenute nei
predetti articoli restano operanti per le cessazioni dal servizio decorrenti da
data anteriore all'entrata in vigore della presente legge.
2. E' abrogato,
altresì, l'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
3 settembre 1946, n. 143 , e, successive integrazioni e modificazioni, in tema
di cumulo dei servizi precedenti all'obbligo assicurativo della Cassa per le
pensioni ai dipendenti degli enti locali. La predetta normativa resta salva per
i casi di avvenuta cessazione dal servizio o di ricongiunzione già definita a
termini della legge 7 febbraio
1979, n. 29, alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 20
Ricorsi
amministrativi.
1. Gli enti o gli iscritti alle
Casse pensioni degli istituti di previdenza hanno facoltà di inoltrare ricorso
al consiglio di amministrazione degli istituti medesimi per questioni
concernenti l'iscrizione e la retribuzione annua contributiva.
2. Il ricorso non
sospende l'obbligo del versamento dei contributi e deve essere presentato, a
pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla notifica dell'estratto
dell'elenco generale dei contributi o dalla data di ricezione della lettera
raccomandata relativa alla comunicazione di merito della Direzione generale.
3. La
deliberazione del consiglio di amministrazione è provvedimento definitivo.
4. Sono abrogati
gli articoli 19 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi
sulla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, approvato
con decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 295 ; 28 dell'ordinamento della
Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, approvato
con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 ; convertito dalla legge 9 gennaio
1939, n. 41; 20 della legge 6
luglio 1939, n. 1035 ; nonché 23 della legge 6
febbraio 1941, n. 176 .
Art. 21
Contratti
di locazione
1. I contratti attivi di
locazione di immobili urbani di proprietà delle Casse pensioni degli istituti
di previdenza sono sottoposti al preventivo parere del Consiglio di Stato
qualora l'importo complessivo del canone, riferito alla durata contrattuale,
sia di valore non inferiore a lire seicento milioni.
2. Tale limite di
somma si adeguerà al 1° gennaio di ogni anno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, e
accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Art. 22
Articolazione
del lavoro per progetti
1. L'attività della Direzione
generale degli istituti di previdenza, anche in relazione a particolari
esigenze organizzative sia ai fini dell'erogazione delle prestazioni che per la
riscossione dei contributi, oltre che per il ripristino ed il mantenimento
della situazione di correntezza in rapporto ai compiti di istituto, può essere
organizzata per progetti a termine.
2. Con la
contrattazione articolata di ente sono stabiliti i criteri per la corresponsione
di compensi incentivanti la produttività al personale e ai dirigenti che
partecipano alla elaborazione e realizzazione dei progetti di cui al comma 1.
3. Il personale
comunque addetto ai servizi della citata Direzione generale è autorizzato in
deroga alle disposizioni vigenti ad effettuare prestazioni di lavoro
straordinario sulla base di criteri deliberati dal consiglio di
amministrazione, su proposta del direttore generale degli istituti di
previdenza, previo accordo con le organizzazioni sindacali, che tengano conto
dei progetti specifici in relazione al settore di attività.
4. La spesa
relativa alle prestazioni di cui ai commi 2 e 3 è posta a carico dei bilanci
delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.
Art.23
Convenzioni.
1. Le Casse pensioni
degli istituti di previdenza e l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti
locali (INADEL) possono stipulare convenzioni per lo svolgimento delle attività
di competenza delle Casse stesse al fine di accelerare il disbrigo delle
pratiche di pensione.
2. Le convenzioni
sono approvate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro
dell'interno.
Art.24
Riordinamento
strutturale e funzionale degli istituti di previdenza.
1. Entro il 1°
gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge
sono istituiti appositi uffici periferici della Direzione generale degli
istituti di previdenza.
2. Gli uffici
periferici di cui al comma 1 svolgono attività concernenti i compiti
istituzionali della Direzione generale, ivi compresi quelli già demandati ad
altri uffici statali centrali e periferici da disposizioni di legge o di
regolamento rimanendo escluse le attività connesse al pagamento dei trattamenti
di quiescenza provvisori e definitivi. Con decreti del Ministro del tesoro,
previa delibera del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza,
sono disciplinati i procedimenti per il trasferimento delle funzioni,
eventualmente di concerto con i Ministri preposti ai dicasteri interessati.
3. Agli uffici di
cui al comma 1 è assegnato:
a) personale
delle direzioni provinciali del tesoro già addetto ai servizi degli istituti di
previdenza;
b) personale assegnato alla
Direzione generale degli istituti di previdenza comunque in servizio presso
uffici provinciali;
c) personale che
si avvalga delle procedure di mobilità secondo le modalità indicate dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325
;
d) personale
della scuola, docente e non docente, in soprannumero, iscritto in elenchi
provinciali appositamente istituiti con decreto interministeriale dei Ministri
del tesoro e della pubblica istruzione;
e) personale del
ruolo centrale che, con provvedimento del Ministro del tesoro, transiti nei
ruoli provinciali entro il limite massimo delle unità assegnate ai servizi
degli istituti di previdenza ai sensi dell'articolo 6 della
legge 7 agosto 1985, n. 428.
4. Agli uffici
periferici di cui al comma 1 viene preposto un funzionario di livello non
inferiore al nono.
5. Le
autorizzazioni previste dai commi primo e terzo dell'articolo 20
della legge 26 luglio 1965, n.965 (38), sono
estese alle esigenze del sistema informativo nonché alle attività concernenti
l'acquisizione, la gestione e la manutenzione del patrimonio immobiliare delle
Casse pensioni degli istituti di previdenza. Il contingente numerico massimo
del personale di cui al presente comma è stabilito dal consiglio di
amministrazione.
6. Agli addetti
al sistema informativo degli istituti di previdenza si applica la normativa
vigente in materia per la Ragioneria generale dello Stato e per la Direzione
generale dei servizi periferici del tesoro.
7. La Direzione generale degli
istituti di previdenza è autorizzata a gestire forme di previdenza integrative
nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi o regolamenti.
8. Il consiglio
di amministrazione degli istituti di previdenza di cui all'articolo 29, può,
con proprie delibere, modificare la disciplina vigente nelle materie previste
dal comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1988, n. 48, con esclusione delle questioni che
incidono su diritti soggettivi e delle materie di trattamento giuridico ed
economico del personale statale dipendente e di organizzazione dei servizi. Le
delibere, assunte con la maggioranza assoluta dei componenti in carica, sono
rese esecutive con decreto del Ministro del tesoro, previa conforme
deliberazione del Consiglio dei ministri, e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale.
9. E' elevato a
settecento milioni di lire l'importo dei lavori, provviste e servizi che
possono essere eseguiti per cottimi fiduciari previsti dal regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433.
Si applica il comma 2 dell'articolo 21.
10. Il
regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433 , si applica alle spese
generali di amministrazione, all'acquisizione di prodotti hardware e software
nonché dei servizi per la realizzazione di software applicativo.
11. Il Ministro
del tesoro nomina, su proposta del direttore generale degli istituti di
previdenza, limitatamente agli investimenti e disinvestimenti immobiliari, una
commissione con funzioni analoghe a quella prevista dal quarto comma
dell'articolo 61 del regolamento approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696 . La commissione è composta da cinque
membri, uno dei quali con funzioni di presidente, scelti tra professionisti di
chiara fama. I componenti durano in carica tre anni e possono essere confermati
una sola volta. Con lo stesso decreto del Ministro del tesoro sono determinati
i compensi spettanti ai membri della commissione. Qualora si proceda alla stima
degli immobili, gli oneri sono a carico delle società offerenti.
12. Il consiglio
di amministrazione di cui all'articolo 29 delibera, ai fini della gestione e
della manutenzione degli immobili di proprietà delle Casse pensioni, la
partecipazione a società azionarie ai sensi dell'articolo 2458 del codice
civile, ovvero l'affidamento a ditte o società specializzate, con le modalità
previste dal comma 9 del presente articolo, ferma restando la vigilanza degli
istituti di previdenza.
13. Il consiglio
di amministrazione degli istituti di previdenza di cui all'articolo 29 può
deliberare, nell'interesse delle Casse proprietarie, la alienazione degli
immobili anche con pagamento in forma rateale con il saggio di interesse
previsto per i mutui ipotecari all'articolo 26.
14. Dal 1°
gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge
è istituito presso la Direzione generale degli istituti di previdenza il
servizio legale, costituito da avvocati appositamente comandati dall'Avvocatura
generale dello Stato per la rappresentanza della Direzione stessa innanzi alle
giurisdizioni ordinaria e amministrativa. Le disposizioni di cui al terzo e
quarto comma dell'articolo 13
della legge 3 aprile 1979, n. 103, sono
estese a tutte le materie di competenza della Direzione generale degli istituti
di previdenza.
15. Gli oneri
derivanti dal presente articolo sono posti a carico del bilancio delle Casse
pensioni degli istituti di previdenza.
Art.25
Ruolo
periferico, servizio ispettivo e servizio statistico-attuariale
1. Al fine di
adeguare le strutture e l'organizzazione ad un rapido ed efficiente
espletamento dei compiti attribuiti alla Direzione generale degli istituti di
previdenza, è istituito il ruolo degli uffici periferici degli istituti di
previdenza di cui al comma 1 dell'articolo 24.
2. L'organico di
tali uffici provinciali è costituito da milleseicento unità, delle quali venti
con qualifica dirigenziale, che vanno ad incrementare le dotazioni organiche
cumulative del personale e dei dirigenti dei ruoli dell'amministrazione
centrale e periferica del tesoro.
3. Gli uffici
periferici degli istituti di previdenza situati nelle città sedi delle direzioni
provinciali del tesoro rette da dirigenti superiori, ai sensi dell'articolo 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985 , pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 1985, sono organizzati in
divisioni alle quali sono preposti primi dirigenti.
4. Nell'ambito della Direzione
generale degli istituti di previdenza vengono altresì istituiti, alle dirette
dipendenze del direttore generale, il servizio ispettivo ed il servizio
statistico-attuariale, ai quali sono conferiti gli attuali posti di qualifica
dirigenziale con funzioni, rispettivamente, ispettive e di attuario della
Direzione generale medesima.
5. Con decreto
del Presidente della Repubblica, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa
delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono
stabiliti:
a) il numero, i compiti e
l'articolazione organizzativa degli uffici centrali e periferici della
Direzione generale degli istituti di previdenza, provvedendo alle conseguenti
modifiche dell'ordinamento dell'amministrazione centrale e periferica del
tesoro;
b) le
attribuzioni del servizio ispettivo e del servizio statistico-attuariale e le
relative modalità di esercizio;
c) i criteri e le
modalità per l'indizione di concorsi pubblici, anche su base regionale e
interregionale, per la copertura dei posti disponibili dopo l'assegnazione del
personale ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 con esclusione, comunque, dei
posti di qualifica dirigenziale;
d) i contingenti di personale,
ripartiti per qualifiche funzionali e relativi profili professionali, da
assegnare ai diversi uffici centrali e periferici della Direzione generale
degli istituti di previdenza, compresi il servizio ispettivo e il servizio
statistico-attuariale;
e)
l'autorizzazione ad istituire sedi distaccate al fine di articolare la presenza
sul territorio nazionale in relazione alle esigenze dell'utenza.
5. Gli oneri
finanziari derivanti dal presente articolo rimangono a carico del bilancio
delle Casse pensioni degli istituti di previdenza.
Art. 26
Sovvenzioni
ed altri interventi a favore degli iscritti
1. Il consiglio di
amministrazione degli istituti di previdenza, su proposta del direttore
generale, varia il saggio di interesse delle sovvenzioni contro cessione del
quinto dello stipendio di cui alla legge 19 ottobre
1956, n. 1224 , con le modalità previste dall'articolo 1 del
regio decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467 , convertito dalla legge 3 aprile
1933, n. 442, e successive modificazioni, nonché le modalità di riscossione
della quota mensile ceduta dal mutuatario.
2. Le Casse
pensioni degli istituti di previdenza sono autorizzate ad erogare a favore dei
propri iscritti:
a) piccoli
prestiti d'importo corrispondente al doppio della retribuzione contributiva
mensile;
b) mutui
ipotecari a tassi agevolati;
c) mutui e
prestiti a tassi agevolati per finalità di interesse sociale.
3. Modalità,
condizioni, saggi d'interesse ed importi massimi da destinare alle suddette
operazioni sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, su deliberazione
del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza.
Art. 27
Impieghi
dei fondi patrimoniali
1. Alle forme di
impiego consentite per i fondi patrimoniali degli istituti di previdenza sono
aggiunte le seguenti:
a) obbligazioni in lire o in
valuta estera emesse da organismi internazionali riconosciuti dallo Stato
italiano;
b) obbligazioni convertibili in
azioni ed obbligazioni con allegato "buono facoltà di acquisto
azioni" (warrant) emesse dagli enti di cui all'articolo 1 della legge 13
giugno 1962, n. 855, e dall'ENEL;
c) quote di
partecipazione al capitale degli Istituti di credito di diritto pubblico,
nonché eventuali buoni del tesoro con allegato warrant per l'acquisto di azioni
dei medesimi istituti di credito;
d) mutui ad enti
di diritto pubblico, il cui personale risulti iscritto alle Casse pensioni degli
istituti di previdenza, purché assistiti da garanzia regionale o da altra
adeguata garanzia da sottoporsi all'approvazione del Ministro del tesoro.
2. I mutui di cui
al punto 8 del primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio
1948, n. 20 , come sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge 13
giugno 1962, n. 855, possono essere assistiti anche da contributo regionale.
3.......(omissis)
4......(omissis).
Art.28
Anticipazioni
fra le Casse.
1. Fra le Casse
pensioni degli istituti di previdenza sono consentite anticipazioni di somme al
saggio annuo pari a quello medio lordo di rendimento dei capitali investiti
dagli istituti di previdenza risultante dagli ultimi rendiconti per i quali sia
intervenuto giudizio di regolarità della Corte dei conti.
Art. 29
Consiglio
di amministrazione degli istituti di previdenza.
1. Il consiglio
di amministrazione degli istituti di previdenza è presieduto dal Ministro el
tesoro o da un suo delegato ed è composto nel seguente modo:
a) dal direttore
generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;
b) dal vice
direttore generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro;
c) dal Ragioniere
generale dello Stato;
d) dal direttore
generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno;
e) dal direttore
generale dell'istruzione elementare del Ministero della pubblica istruzione;
f) dal direttore
generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali del Ministero
di grazia e giustizia;
g) da sei
consiglieri in rappresentanza dell'Associazione nazionale comuni italiani,
dell'Unione province d'Italia, dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti
montani, delle Regioni e delle aziende municipalizzate. I rappresentanti delle
Regioni sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di cui all'articolo 12
della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
h) da dodici
consiglieri scelti tra nominativi di lavoratori in attività di servizio e di
pensionati iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, designati
dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a carattere
nazionale;
1..da due esperti
in materia degli ordinamenti degli istituti di previdenza non dipendenti dagli
istituti stessi.
2. Le funzioni di
segretario capo e di segretario sono esercitate da due funzionari della
direzione generale degli istituti di previdenza, aventi qualifica dirigenziale.
3. I consiglieri
di cui alle lettere da c) a f) del comma 1 possono farsi rappresentare, in caso
di assenza o di impedimento, da un funzionario della rispettiva amministrazione
con qualifica dirigenziale.
4. Le
deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza di
voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
5. I consiglieri
di cui alle lettere g), h) e i) del comma 1 sono nominati ogni quadriennio con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del tesoro.
6.Il Ministro del
tesoro nomina, su proposta del direttore generale, il segretario capo ed il
segretario. Stabilisce, inoltre, a carico del bilancio degli istituti di
previdenza, le spese di qualsiasi specie necessarie per il funzionamento del
consiglio di amministrazione, ivi comprese quelle relative ai compensi
spettanti ai consiglieri di cui alle lettere g), h), i) del comma 1 ed ai
segretari.
Art. 30
Comitato
esecutivo
1. Dalla data di entrata in
vigore della presente legge è istituito un comitato esecutivo del consiglio di
amministrazione degli istituti di previdenza.
2. Il comitato
esecutivo è presieduto dal Ministro del tesoro e coordinato dal direttore
generale degli istituti di previdenza, ed è composto, oltre che dal Ministro e
dal direttore generale, dal vice direttore generale degli istituti di
previdenza del Ministero del tesoro, dal Ragioniere generale dello Stato,
nonché dai seguenti membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio
seno:
a) da un
consigliere scelto tra i rappresentanti delle associazioni degli enti locali
presenti nel consiglio di amministrazione;
b) da quattro
consiglieri in rappresentanza degli iscritti e dei pensionati.
3. Per la
determinazione dei compensi per i componenti di cui alle lettere a) e b) del
comma 2, si provvede con le modalità stablite per i componenti del consiglio di
amministrazione.
4. Le funzioni di
segreteria sono esercitate dai segretari del consiglio di amministrazione.
5. Il comitato
esecutivo delibera:
a) sulla
concessione di mutui per importi inferiori a un miliardo, che potranno essere
periodicamente elevati con delibera del consiglio di amministrazione;
b) sulla
concessione di pensioni ad onere ripartito con lo Stato;
c) sui
provvedimenti formali di rigetto per pensioni e riscatti.
6. Il comitato
esecutivo ratifica le spese ordinarie e straordinarie per la manutenzione degli
immobili delle Casse pensioni e le spese di funzionamento degli uffici della
Direzione generale effettuate entro i limiti previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748
, e successive modificazioni.
7. Il comitato esercita tutte le
altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal consiglio di
amministrazione.
Art. 31
Patronato
sindacale.
1. Gli istituti
di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804,
hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività di tutela
all'interno degli uffici della Direzione generale degli istituti di previdenza,
secondo le modalità da stabilirsi con accordi sindacali.
2. Ai
rappresentanti degli istituti di patronato di cui al comma 1 devono essere
assicurati locali per lo svolgimento delle attività di tutela, le informazioni
necessarie e la tempestività delle risposte, anche destinando a tali compiti
unità di personale qualificato dipendente dalla Direzione generale degli
istituti di previdenza.
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Courmayeur
- Valle d’Aosta, addì 8 agosto 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente
del Consiglio dei Ministri
CARLI, Ministro
del tesoro