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11-07-1995 n° 273 - Leggi

Legge 11 luglio 1995, n. 273
Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle Pubbliche Amministrazioni
LEGGE 11 LUGLIO 1995, N

LEGGE 11 LUGLIO 1995, N. 273

(G.U. 11-7-95)

MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

(Conversione in legge del D.L.163/95)

 

 

Art.1.

 

Il decreto-legge 12 maggio 1995, n.163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, è convertilo in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

(Si ripropone il testo del decreto-legge 12 maggio 1995, n.163, modificato e integrato dalla presente legge di conversione)

 

 

Art.1

(Soppresso dalla legge di conversione)

 

 

Art.2 QUALITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI

 

1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sono emanati schemi generali di riferimento di carte di servizi pubblici, predisposte, d'intesa con le amministrazioni interessate, dal Dipartimento della funzione pubblica per i settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere b), e), f), della legge 23 agosto 1988, n.400, e riportati nell'allegato elenco n.2.

<<1-bis. l decreti di cui al comma 1 tengono conto delle norme del "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" adottate con decreto del Ministro per la funzione pubblica>>.

2. Gli enti erogatori di servizi pubblici, non oltre centoventi giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui al comma 1, adottano le rispettive carte dei servizi pubblici sulla base dei principi indicati dalla direttiva e dallo schema generale di riferimento, dandone adeguata pubblicità agli utenti e comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

 

 

Art.3 UFFICI RELAZIONI CON IL PUBBLICO

 

1. All'art.12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

<<5-bis. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.

5-ter. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-bis ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.

5-quater. Le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, a decorrere dal 10 luglio 1997 sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche>>.

 

 

Art.3-bis CONFERENZA DI SERVIZI

 

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

<<2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse pubblico prevalente>>.

 

 

Art.3-ter RIMEDI PER L'INOSSERVANZA DEI TERMINI

 

1. Decorsi inutilmente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali, fissati ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, l'interessato può produrre istanza al dirigente generale dell'unità responsabile del procedimento, il quale provvede direttamente nel termine di trenta giorni. Se il provvedimento è di competenza del dirigente generale l'istanza è rivolta al Ministro, il quale valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio del potere di avocazione regolato dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 come sostituito dall'articolo 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.546, provvedendo in caso positivo entro trenta giorni dall'avvocazione.

2. I servizi di controllo interno dei Ministeri istituiti ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 13 novembre 1993, n.470, e i servizi ispettivi compiono annualmente rilevazioni sul numero complessivo dei procedimenti non conclusi entro il termine determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241. L'inosservanza di tale termine comporta accertamenti ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dall'articolo 20, commi 9 e 10, e dall'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come sostituiti, rispettivamente, dall'articolo 6 del decreto legislativo 13 novembre 1993, n.470, e dall'articolo 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.546.

 

 

Art.3-quater SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO

 

1. Per le amministrazioni che non hanno adottato il regolamento per l'istituzione del servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione di cui all'articolo 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n.470, vigono, fino all'emanazione del citato regolamento, le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Il servizio di controllo interno è posto alle dirette dipendenze del Ministero in posizione di autonomia.

3. Alla direzione del servizio di cui al comma 1 è preposto un collegio di tre membri costituito da due dirigenti generali, appartenenti ai ruoli del Ministero cui appartiene il servizio di controllo interno, e da un membro scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari. Con unico decreto il Ministro competente provvede alla nomina del collegio e all'attribuzione delle funzioni di presidente del collegio stesso. Al servizio di controllo interno è assegnato un nucleo di sei dirigenti del ruolo del Ministero cui appartiene il servizio o che si trovino in posizione di comando presso lo stesso Ministero. Le funzioni di segreteria del collegio sono svolte da un contingente non superiore alle diciotto unità, appartenenti alle diverse qualifiche funzionali. Gli incarichi di cui al presente comma sono attribuiti senza oneri per lo Stato.

4. Le funzioni di controllo svolte dal servizio di cui al comma 1 si esercitano nei confronti dell'attività amministrativa del Ministero presso cui il servizio è istituito.

5. Il servizio di controllo interno ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. In particolare esso:

a) accerta la rispondenza di risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Ministro e ne verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nonché la trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento anche per quanto concerne la rispondenza dell'erogazione dei trattamenti economici accessori alla normativa di settore ed alle direttive del Ministro

b) svolge il controllo di gestione sull'attività amministrativa dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità organizzative e riferisce al Ministro sull'andamento della gestione, evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati con la segnalazione delle irregolarità eventualmente riscontrate e dei possibili rimedi;

c) stabilisce annualmente, anche su indicazione del Ministro e d'intesa, ove possibile con i responsabili dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità organizzative, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attività amministrativa.

6. Il servizio di controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ai dipartimenti, ai servizi ed alle altre unità organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.

7. I risultati dell'attività del servizio sono riferiti trimestralmente al dirigente generale competente ed al Ministro.

 

 

Art.3-quinquies CONCLUSIONE DI ACCORDI

 

1. All'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n.241, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

<<1 -bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati>>.

 

 

Art.4 COMUNICAZIONE PER MOBILITÀ REGIONALE E TRASFERIMENTO DI DIPENDENTE PUBBLICO ECCEDENTE

 

1. Nel comma 14, primo periodo, dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n.724, le parole: <<possono parimenti dare comunicazioni di tale vacanze>> sono sostituite dalle seguenti: <<danno parimenti comunicazioni di tali vacanze>>.

2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro il dipendente pubblico eccedente può essere trasferito, previo suo assenso, in altra pubblica amministrazione a richiesta di quest'ultima.

3. Il cinquanta per cento dei posti resisi liberi per cessazioni dal servizio dal 1 o settembre 1993 è riservato ai trasferimenti per mobilità del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 22, comma 9, della legge 23 dicembre 1994, n.724.

 

 

Art.4-bis PROCEDURA SEMPLIFICATA PER STUDI E PROGETTI

 

1. La procedura semplificata prevista dall'articolo 17 comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, per l'approvazione degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo, gestione e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati da avviare nel corso degli anni 1993 e 1994, si applica anche ai progetti da avviare nel corso degli anni 1995 e 1996.

 

 

Art.4-ter PARERI RESI DALL'AUTORITÀ DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 FEBBRAIO 1993, N.39

 

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è sostituito dal seguente:

<<Art.8 - 1. L'Autorità esprime parere obbligatorio sugli schemi dei contratti concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per quanto concerne la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di detti contratti sia superiore al doppio dei limiti di somma previsti dagli articoli 5, 6, 8 e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440, come rivalutati da successive disposizioni. La richiesta di parere al Consiglio di Stato è obbligatoria oltre detti limiti ed è in tali casi formulata direttamente dall'Autorità. La richiesta di parere al Consiglio di Stato sospende i termini previsti per il parere rilasciato dall'Autorità.

2. Il parere dell'Autorità è reso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n.241>>.

 

 

Art.5 INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO E NELLE AREE DEPRESSE

 

1. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento, programmazione e vigilanza sul completamento dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e sul complesso dell'azione dell'intervento pubblico nelle aree depresse, attribuiti al Ministro del bilancio e della programmazione economica dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96, e successive modificazioni e integrazioni, ed anche ai fini della presentazione al Parlamento della relazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile 1995, n.123, le amministrazioni competenti agli interventi sono tenute a presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica, entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno, una relazione particolareggiata sullo stato di attuazione degli interventi stessi.

2. Nel caso di mancata attuazione degli interventi di cui al comma 1, nei termini previsti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita l'amministrazione interessata, nomina un commissario ad acta che provvede in sostituzione, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell'amministrazione procedente ovvero di altre amministrazioni pubbliche.

 

 

Art.5-bis CORSI-CONCORSI BANDITI DALLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

 

1. I corsi-concorsi previsti dall'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni, sono banditi annualmente dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione sulla base dei posti da coprire, annualmente determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

2. Le spese relative ai corsi-concorsi di cui al comma 1 previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n.439, sono a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1996 e in lire 17 miliardi a decorrere dall'anno 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995- 1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministro del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Il comma 4 dell'articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

<<4. Il corso ha la durata massima di due anni ed è seguito, previo superamento di esame-concorso intermedio, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private, nonché presso le amministrazioni di destinazione. Al periodo di applicazione sono ammessi candidati in numero pari ai posti messi a concorso. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un esame-concorso finale>>.

 

 

ALLEGATO 1

(Soppresso insieme all'art.1 dalla legge di conversione)

 

 

ALLEGATO 2

SERVIZI PUBBLICI (Art.2, comma 1)

- Sanità

- Assistenza e previdenza sociale

- Istruzione

- Comunicazioni e trasporti

- Energia elettrica

- Acqua

- Gas

- Altri settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 2.

 

Scadenze di: ottobre 2024
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