LEGGE 11 LUGLIO 1995, N. 273
(G.U.
11-7-95)
MISURE
URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E PER IL
MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
(Conversione
in legge del D.L.163/95)
Art.1.
Il decreto-legge
12 maggio 1995, n.163, recante misure urgenti per la semplificazione dei
procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle
pubbliche amministrazioni, è convertilo in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
(Si ripropone il
testo del decreto-legge 12 maggio 1995, n.163, modificato e integrato dalla
presente legge di conversione)
Art.1
(Soppresso dalla
legge di conversione)
Art.2
QUALITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI
1. Con decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri sono emanati schemi generali di
riferimento di carte di servizi pubblici, predisposte, d'intesa con le
amministrazioni interessate, dal Dipartimento della funzione pubblica per i
settori individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 5,
comma 2, lettere b), e), f), della legge 23 agosto 1988, n.400,
e riportati nell'allegato elenco n.2.
<<1-bis. l
decreti di cui al comma 1 tengono conto delle norme del "Codice di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" adottate con
decreto del Ministro per la funzione pubblica>>.
2. Gli enti
erogatori di servizi pubblici, non oltre centoventi giorni dalla data di
emanazione dei decreti di cui al comma 1, adottano le rispettive carte dei
servizi pubblici sulla base dei principi indicati dalla direttiva e dallo
schema generale di riferimento, dandone adeguata pubblicità agli utenti e
comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.
Art.3
UFFICI RELAZIONI CON IL PUBBLICO
1. All'art.12 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29,
e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 5, sono aggiunti i
seguenti:
<<5-bis.
Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il
personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il
supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il
pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e
all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in
possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.
5-ter. L'organo
di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia
dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-bis ai fini
dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo personale del
dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in
concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi
di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma
al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata
pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme
di pubblicazione.
5-quater. Le
disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, a decorrere dal 10 luglio
1997 sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni
pubbliche>>.
Art.3-bis
CONFERENZA DI SERVIZI
1. Dopo il comma
2-bis dell'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n.241,
e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
<<2-ter. Le
disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attività del
privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza
di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza è
convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta
alla tutela dell'interesse pubblico prevalente>>.
Art.3-ter RIMEDI
PER L'INOSSERVANZA DEI TERMINI
1. Decorsi
inutilmente i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di
competenza delle amministrazioni statali, fissati ai sensi dell'articolo 2 della
legge 7 agosto 1990, n.241, l'interessato
può produrre istanza al dirigente generale dell'unità responsabile del
procedimento, il quale provvede direttamente nel termine di trenta giorni. Se
il provvedimento è di competenza del dirigente generale l'istanza è rivolta al
Ministro, il quale valuta se ricorrono le condizioni per l'esercizio del potere
di avocazione regolato dall'articolo 14,
comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29
come sostituito dall'articolo 8 del
decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.546,
provvedendo in caso positivo entro trenta giorni dall'avvocazione.
2. I servizi di
controllo interno dei Ministeri istituiti ai sensi dell'articolo 20 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29,
come sostituito dall'articolo 6 del
decreto legislativo 13 novembre 1993, n.470,
e i servizi ispettivi compiono annualmente rilevazioni sul numero complessivo
dei procedimenti non conclusi entro il termine determinato ai sensi dell'articolo 2 della
legge 7 agosto 1990, n.241. L'inosservanza
di tale termine comporta accertamenti ai fini dell'applicazione delle sanzioni
previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri
dipendenti dall'articolo 20,
commi 9 e 10, e dall'articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29,
come sostituiti, rispettivamente, dall'articolo 6 del
decreto legislativo 13 novembre 1993, n.470,
e dall'articolo 27 del
decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.546.
Art.3-quater
SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO
1. Per le amministrazioni
che non hanno adottato il regolamento per l'istituzione del servizio di
controllo interno o del nucleo di valutazione di cui all'articolo 20,
comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29,
come sostituito dall'articolo 6 del
decreto legislativo 18 novembre 1993, n.470,
vigono, fino all'emanazione del citato regolamento, le disposizioni di cui al
presente articolo.
2. Il servizio di
controllo interno è posto alle dirette dipendenze del Ministero in posizione di
autonomia.
3. Alla direzione
del servizio di cui al comma 1 è preposto un collegio di tre membri costituito
da due dirigenti generali, appartenenti ai ruoli del Ministero cui appartiene
il servizio di controllo interno, e da un membro scelto tra i magistrati delle
giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i professori
universitari ordinari. Con unico decreto il Ministro competente provvede alla
nomina del collegio e all'attribuzione delle funzioni di presidente del
collegio stesso. Al servizio di controllo interno è assegnato un nucleo di sei
dirigenti del ruolo del Ministero cui appartiene il servizio o che si trovino
in posizione di comando presso lo stesso Ministero. Le funzioni di segreteria
del collegio sono svolte da un contingente non superiore alle diciotto unità,
appartenenti alle diverse qualifiche funzionali. Gli incarichi di cui al presente
comma sono attribuiti senza oneri per lo Stato.
4. Le funzioni di
controllo svolte dal servizio di cui al comma 1 si esercitano nei confronti
dell'attività amministrativa del Ministero presso cui il servizio è istituito.
5. Il servizio di
controllo interno ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative
dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed
economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonché
l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. In particolare
esso:
a) accerta la
rispondenza di risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni ed agli
obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive emanate dal
Ministro e ne verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicità nonché la
trasparenza, l'imparzialità ed il buon andamento anche per quanto concerne la
rispondenza dell'erogazione dei trattamenti economici accessori alla normativa
di settore ed alle direttive del Ministro
b) svolge il
controllo di gestione sull'attività amministrativa dei dipartimenti, dei
servizi e delle altre unità organizzative e riferisce al Ministro
sull'andamento della gestione, evidenziando le cause dell'eventuale mancato
raggiungimento dei risultati con la segnalazione delle irregolarità
eventualmente riscontrate e dei possibili rimedi;
c) stabilisce
annualmente, anche su indicazione del Ministro e d'intesa, ove possibile con i
responsabili dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unità organizzative, i
parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attività
amministrativa.
6. Il servizio di
controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere ai
dipartimenti, ai servizi ed alle altre unità organizzative, oralmente o per
iscritto, qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni ed
accertamenti diretti.
7. I risultati
dell'attività del servizio sono riferiti trimestralmente al dirigente generale
competente ed al Ministro.
Art.3-quinquies
CONCLUSIONE DI ACCORDI
1. All'articolo 11
della legge 7 agosto 1990, n.241, dopo il comma 1,
è inserito il seguente:
<<1 -bis.
Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il
responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui
invita, separatamente o contestualmente il destinatario del provvedimento ed
eventuali controinteressati>>.
Art.4
COMUNICAZIONE PER MOBILITÀ REGIONALE E TRASFERIMENTO DI DIPENDENTE PUBBLICO ECCEDENTE
1. Nel comma 14,
primo periodo, dell'articolo 22
della legge 23 dicembre 1994, n.724, le
parole: <<possono parimenti dare comunicazioni di tale vacanze>>
sono sostituite dalle seguenti: <<danno parimenti comunicazioni di tali
vacanze>>.
2. Con
decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
tesoro il dipendente pubblico eccedente può essere trasferito, previo suo
assenso, in altra pubblica amministrazione a richiesta di quest'ultima.
3. Il
cinquanta per cento dei posti resisi liberi per cessazioni dal servizio dal 1 o
settembre 1993 è riservato ai trasferimenti per mobilità del personale
dipendente dalle amministrazioni pubbliche, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 22, comma
9, della legge 23 dicembre 1994, n.724.
Art.4-bis
PROCEDURA SEMPLIFICATA PER STUDI E PROGETTI
1. La procedura
semplificata prevista dall'articolo 17
comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39,
per l'approvazione degli studi di fattibilità e dei progetti di sviluppo,
gestione e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati da avviare nel
corso degli anni 1993 e 1994, si applica anche ai progetti da avviare nel corso
degli anni 1995 e 1996.
Art.4-ter
PARERI RESI DALL'AUTORITÀ DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 12 FEBBRAIO 1993, N.39
1. L'articolo 8 del
decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39,
è sostituito dal seguente:
<<Art.8 -
1. L'Autorità esprime parere obbligatorio sugli schemi dei contratti concernenti
l'acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati
per quanto concerne la congruità tecnico-economica, qualora il valore lordo di
detti contratti sia superiore al doppio dei limiti di somma previsti dagli articoli 5, 6, 8
e 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n.2440,
come rivalutati da successive disposizioni. La richiesta di parere al Consiglio
di Stato è obbligatoria oltre detti limiti ed è in tali casi formulata
direttamente dall'Autorità. La richiesta di parere al Consiglio di Stato
sospende i termini previsti per il parere rilasciato dall'Autorità.
2. Il parere
dell'Autorità è reso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della
relativa richiesta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16
della legge 7 agosto 1990, n.241>>.
Art.5
INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO E NELLE AREE DEPRESSE
1. Per lo
svolgimento dei compiti di coordinamento, programmazione e vigilanza sul
completamento dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e sul complesso
dell'azione dell'intervento pubblico nelle aree depresse, attribuiti al
Ministro del bilancio e della programmazione economica dal decreto
legislativo 3 aprile 1993, n.96,
e successive modificazioni e integrazioni, ed anche ai fini della presentazione
al Parlamento della relazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 aprile
1995, n.123, le amministrazioni competenti agli interventi sono
tenute a presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica,
entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ogni anno, una relazione
particolareggiata sullo stato di attuazione degli interventi stessi.
2. Nel caso di
mancata attuazione degli interventi di cui al comma 1, nei
termini previsti, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita
l'amministrazione interessata, nomina un commissario ad acta che
provvede in sostituzione, avvalendosi dei servizi e delle strutture
organizzative dell'amministrazione procedente ovvero di altre amministrazioni
pubbliche.
Art.5-bis
CORSI-CONCORSI BANDITI DALLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1. I
corsi-concorsi previsti dall'articolo 28 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29,
e successive modificazioni ed integrazioni, sono banditi annualmente dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione sulla base dei posti da
coprire, annualmente determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
2. Le spese
relative ai corsi-concorsi di cui al comma 1 previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n.439,
sono a carico della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
3. All'onere
derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 10 miliardi
per l'anno 1996 e in lire 17 miliardi a decorrere dall'anno 1997 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1995- 1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministro
del tesoro per l'anno 1995, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.
5. Il comma 4
dell'articolo 28 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29,
e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<<4. Il
corso ha la durata massima di due anni ed è seguito, previo superamento di
esame-concorso intermedio, da un semestre di applicazione presso
amministrazioni pubbliche o private, nonché presso le amministrazioni di
destinazione. Al periodo di applicazione sono ammessi candidati in numero pari
ai posti messi a concorso. Al termine, i candidati sono sottoposti ad un
esame-concorso finale>>.
ALLEGATO
1
(Soppresso
insieme all'art.1 dalla legge di conversione)
ALLEGATO
2
SERVIZI PUBBLICI
(Art.2, comma 1)
- Sanità
- Assistenza e
previdenza sociale
- Istruzione
- Comunicazioni e
trasporti
- Energia
elettrica
- Acqua
- Gas
- Altri settori
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi
dell'articolo 2.