Legge 12 dicembre 2002, n. 273
"Misure per favorire l'iniziativa privata e lo
sviluppo della concorrenza"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14
dicembre 2002 - Supplemento Ordinario n. 230
CAPO I
INTERVENTI PER FAVORIRE L'INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA
ART. 1.
(Promozione e sviluppo di nuove piccole e medie imprese).
1. Al comma 1 dell'articolo 106 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "ad elevato impatto
tecnologico" sono inserite le seguenti: "ovvero per il
rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle
aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999".
ART. 2.
(Modifiche all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n.
46. Disposizioni in materia di agevolazione alle piccole e medie imprese).
1. All'articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il secondo
comma è sostituito dal seguente:
"Gli interventi del fondo hanno per
oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti
tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al
miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti, oppure
rilevanti innovazioni di contenuto stilistico e qualitativo del prodotto.
Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione,
sviluppo, preindustrializzazione e i processi realizzativi di campionatura
innovativa, unitariamente considerati";
b) è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"Il Ministro delle attività
produttive provvede con proprio decreto, adottato previo parere delle regioni
interessate, a stabilire annualmente la percentuale delle risorse riservata
in via prioritaria ai programmi di sviluppo precompetitivo presentati dalle
piccole e medie imprese. Tale quota non può essere inferiore al 25 per cento
delle riserve annuali disponibili".
2. Al fine di consentire l'approvazione
dei programmi di cui al secondo comma dell'articolo 14 della citata legge n.
46 del 1982, come sostituito dal presente articolo, il Ministero delle
attività produttive può utilizzare le risorse derivanti dal rimborso delle
rate di ammortamento dei finanziamenti già concessi, in misura pari ad una
quota non superiore al 70 per cento delle risorse stesse, come determinata
con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Ai fini della revoca delle
agevolazioni erogate ai sensi degli articoli 6 e 12 della legge 5 ottobre
1991, n. 317, l'importo dell'investimento complessivo agevolabile comprende
anche le somme riferite alle spese sostenute per il versamento dell'IVA
connessa all'acquisto dei beni oggetto di agevolazioni qualora la disciplina
di attuazione dell'intervento vigente alla data della concessione includa
anche le imposte nell'investimento lordo agevolabile.
4. Al fine di sostenere programmi di
sviluppo e di innovazione nelle piccole e medie imprese dei settori tessile,
dell'abbigliamento e calzaturiero specificamente diretti alla ideazione di
nuove collezioni di prodotti, il fondo di cui all'articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, è incrementato di 2 milioni
di euro per il 2002.
5. Gli aiuti di cui al comma 4 sono
concessi nei limiti della disciplina comunitaria sugli aiuti de minimis,
di cui alla comunicazione della Commissione europea 96/C 68/06, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/68 del 6 marzo
1996, secondo procedure di attuazione individuate dal Ministro delle attività
produttive con proprio decreto di natura non regolamentare.
6. All'onere derivante dall'attuazione
dei commi 4 e 5 del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno
2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
delle attività produttive.
ART. 3.
(Utilizzo delle economie derivanti dalla revoca di
incentivi automatici per interventi di programmazione negoziata).
1. Le economie derivanti da provvedimenti
di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché quelle di cui all'articolo 8, comma 2,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle
attività produttive per la copertura degli oneri statali relativi alle
iniziative imprenditoriali comprese nei patti territoriali e per il
finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi
contratti di programma una quota pari al 70 per cento delle economie è
riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di
cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, e una
quota pari al 30 per cento alle aree depresse del Centro-Nord ricomprese
nell'obiettivo 2, di cui al citato regolamento (CE) n. 1260/1999.
2. Il Ministro delle attività produttive
definisce, con proprio decreto adottato previo parere delle regioni
interessate, i criteri di priorità nel finanziamento dei patti di cui al
presente articolo e l'eventuale quota di risorse da riservare ai contratti di
programma, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale,
all'aumento dell'occupazione e al miglioramento della coesione sociale.
3. Ai fini del finanziamento dei patti,
il Ministero delle attività produttive utilizza le risorse già assegnate dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) a parziale
copertura dei medesimi interventi, anche in deroga ai vincoli di destinazione
dallo stesso previsti.
4. Le economie derivanti da provvedimenti
di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle
attività produttive oltre che per gli interventi previsti dal citato
decreto-legge n. 415 del 1992 anche, nel limite del 30 per cento delle
economie stesse, per il finanziamento di nuovi contratti di programma. Per il
finanziamento di nuovi contratti di programma una quota pari al 70 per cento
delle economie è riservata alle aree depresse del Mezzogiorno ricomprese
nell'obiettivo 1, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari
al 30 per cento alle aree depresse del Centro-Nord ricomprese nell'obiettivo
2, di cui al predetto regolamento.
ART. 4.
(Disposizioni per accelerare la definizione dei programmi
di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64).
1. Per accelerare la definizione dei
programmi di investimento agevolati ai sensi della legge 1° marzo 1986, n.
64, e delle altre normative per l'intervento straordinario per il
Mezzogiorno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto di
natura non regolamentare adottato previo parere delle regioni interessate, definisce
procedure semplificate per la concessione definitiva delle agevolazioni e
fissa termini perentori per gli adempimenti a carico delle imprese e degli
istituti istruttori il cui mancato rispetto può essere sanzionato con la
revoca delle agevolazioni. Con lo stesso provvedimento può essere prevista,
fra l'altro, l'utilizzazione di dichiarazioni sostitutive ai sensi degli
articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2000, n. 445, nonché di relazioni
standardizzate.
2. A seguito dell'emissione dei
provvedimenti di concessione definitiva il Ministero delle attività
produttive effettua controlli sui programmi di investimento destinatari degli
interventi.
3. In caso di pendenza, in capo ai legali
rappresentanti delle imprese beneficiarie, di procedimenti penali per reati
attinenti alle agevolazioni di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, per i
quali è stato disposto il rinvio a giudizio, i competenti uffici del
Ministero delle attività produttive devono sospendere l'iter
procedurale delle pratiche di agevolazione fino al passaggio in giudicato
della sentenza.
ART. 5.
(Modifica all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n.
49).
1. Il comma 3 dell'articolo 17 della
legge 27 febbraio 1985, n. 49, come sostituito dall'articolo 12, comma 7,
della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:
"3. Per gli anni 2002 e 2003,
a valere sulle risorse assegnate per i medesimi esercizi, l'importo della
partecipazione è determinato, per una quota pari al 5 per cento delle risorse
disponibili, in relazione al numero delle società finanziarie che hanno
presentato domanda di partecipazione e per una quota pari al 20 per cento fra
le società suddette, che, alla data del 31 dicembre 2000, hanno iscritte nel
proprio bilancio partecipazioni assunte ai sensi del presente titolo; per la
restante quota, da importi proporzionali ai valori a patrimonio netto delle
partecipazioni in essere o dismesse da ciascuna società finanziaria, come
risultanti dall'ultimo bilancio approvato. A decorrere dal 1° gennaio 2004,
l'importo della partecipazione è determinato per una quota pari al 5 per
cento delle risorse disponibili in relazione al numero delle società
finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione e, per la restante
quota, in proporzione ai valori a patrimonio netto delle partecipazioni in
essere o dismesse nonché dei finanziamenti e delle agevolazioni finanziarie
erogati ai sensi della presente legge, come risultanti dall'ultimo bilancio
approvato".
ART. 6.
(Misure in materia di comunicazioni).
1. Nel quadro delle misure in favore
dello sviluppo della rete a larga banda, a seguito dell'acquisizione al
bilancio dello Stato dei proventi derivanti dall'espletamento della gara
relativa al rilascio delle licenze per il wireless local loop, in
misura pari almeno a 12,48 milioni di euro, con apposito decreto del Ministro
delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, può essere prevista l'esenzione dal contributo di cui all'articolo
20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, anche per i soggetti che,
in caso di perdite di esercizio, abbiano investito nella realizzazione di
infrastrutture di rete a larga banda, fatturando, al netto delle predette
spese di investimento, un importo inferiore a 100 milioni di euro nell'anno
di riferimento per il computo del contributo.
2. All'onere derivante dall'attuazione
del comma 1, valutato in 12,48 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede
mediante l'utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dall'espletamento
della gara relativa al rilascio delle licenze per il wireless local loop.
3. All'articolo 7 del decreto legislativo
13 maggio 1998, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-bis
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", compresi le Forze di
polizia, i servizi di ambulanza e i vigili del fuoco";
b) dopo il comma
2-bis è aggiunto il seguente:
"2-ter. La violazione degli
obblighi di cui al comma 2-bis comporta l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro".
ART. 7.
(Interventi sulle procedure di amministrazione
straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95).
1. I commissari straordinari nominati
nelle procedure di amministrazione straordinaria disciplinate dal
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 aprile 1979, n. 95, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro la data di cui al comma 1, i
commissari provvedono a consegnare al competente ufficio del Ministero delle
attività produttive il rendiconto della loro intera gestione e la relazione
sull'attività svolta. Valutati il rendiconto e la relazione sull'attività
svolta presentati, il Ministero delle attività produttive determina il
compenso al commissario o ai commissari cessati, tenuto conto dei criteri di
cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570,
nonché dell'ammontare dei compensi dai medesimi percepiti nel corso della
procedura.
3. Nei dieci giorni successivi al termine
di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive nomina, con proprio
decreto, un commissario liquidatore che prosegue, sotto la vigilanza del
Ministero delle attività produttive, la gestione liquidatoria secondo le
norme della liquidazione coatta amministrativa. Al commissario liquidatore
potrà essere affidata la gestione di più procedure, per quanto attiene a
specifiche competenze funzionali. Continua a trovare applicazione, salvo che
per quanto concerne nuovi assoggettamenti alla procedura di amministrazione
straordinaria, la disciplina di gruppo di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 aprile 1979, n. 95; continuano altresí ad applicarsi le disposizioni
di cui all'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270. Sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti e degli atti legalmente
adottati nel corso della procedura. Il commissario liquidatore subentra nei
giudizi in corso in sostituzione del commissario straordinario.
4. L'articolo 107 del decreto legislativo
8 luglio 1999, n. 270, è abrogato.
ART. 8.
(Sviluppo dell'economia informatica nelle piccole e medie
imprese).
1. Al fine di promuovere lo sviluppo
dell'economia informatica nelle piccole e medie imprese di tutti i settori
economici, di cui all'articolo 1 della raccomandazione 96/280/CE della
Commissione, del 3 aprile 1996, specie nelle aree depresse, è autorizzata la
spesa di 10.620.000 euro per l'anno 2002, di 12.950.000 euro per l'anno 2003
e di 9.240.000 euro per l'anno 2004.
2. I criteri per la realizzazione degli
interventi di cui al comma 1 sono stabiliti con provvedimento amministrativo
del Ministro delle attività produttive, sentiti i Ministri dell'economia e
delle finanze, per l'innovazione e le tecnologie e delle comunicazioni, nonché
le regioni interessate.
3. All'onere derivante dall'attuazione
del presente articolo, si provvede, per l'anno 2002, mediante riduzione dello
stanziamento previsto dal comma 3 dell'articolo 103 della legge 23 dicembre
2000, n. 388; per l'anno 2003, quanto a euro 5.000.000, mediante riduzione
dello stanziamento previsto dal medesimo comma 3 dell'articolo 103 della
citata legge n. 388 del 2000 e, quanto a euro 7.950.000, mediante riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle attività produttive; per l'anno 2004, mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
4. All'articolo 103, comma 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, al secondo periodo, le parole: "Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono sostituite dalle
seguenti: "Il Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie,"; le parole: "il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato" sono sostituite dalle
seguenti: "il Ministero delle attività produttive e il Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei
ministri"; le parole: "lire 10.000.000" sono sostituite dalle
seguenti: "2.500 euro"; al quarto periodo, le parole da: "le
imprese del credito" fino a: "della carta di credito formativa e
che" sono soppresse.
5. All'articolo 103, comma 4, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, all'ultimo periodo, le parole: "per le
medesime finalità" sono sostituite dalle seguenti: "per la
continuazione del suddetto programma "PC per gli studenti"
nell'anno scolastico 2002-2003, previo rinnovo dell'accordo tra la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie,
l'Associazione bancaria italiana e il Ministero delle attività
produttive".
6. Il comma 54 dell'articolo 52 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:
" 54. Al fine di favorire
l'adeguamento della rete distributiva delle piccole e medie imprese
commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande alle nuove
tecnologie, anche attraverso l'acquisto di apparecchi nuovi, collegabili ad
INTERNET quali strumenti polifunzionali in grado di supportare l'accesso e la
distribuzione di servizi diffusi, alla sezione del fondo di cui all'articolo
14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall'articolo 11, comma 9,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, su cui gravano gli oneri derivanti dal
presente comma, è versata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2000. Con
decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinati modalità e criteri per
l'accesso alla sezione del fondo ai fini degli interventi previsti dal
presente comma nell'ambito dello stanziamento ivi previsto".
ART. 9.
(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e
sviluppo).
1. I commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6
dell'articolo 108 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono abrogati. Le
risorse conferite dal comma 7 del predetto articolo 108 al fondo di cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono utilizzate dal
Ministero delle attività produttive, previo parere delle regioni interessate,
per il finanziamento dei programmi di innovazione tecnologica previsti dallo
stesso articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, limitatamente ai
programmi svolti dalle imprese ubicate nelle aree territoriali individuate
dalla decisione della Commissione europea del 13 marzo 2000, concernente
l'approvazione della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il
periodo 2000-2006, come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui
alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c),
del Trattato istitutivo della Comunità europea, come modificato dal Trattato
di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.
ART. 10.
(Misure relative alla produzione di armamenti).
1. I programmi intergovernativi nelle
aree tecnologiche di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808, all'articolo 5
del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, agli articoli 1 e 2 della legge 11 maggio
1999, n. 140, e all'articolo 144, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, realizzati e gestiti per mezzo di agenzie o enti, di diritto pubblico o
privato, istituiti nel contesto di accordi internazionali ratificati dallo
Stato ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, possono accedere agli
stanziamenti disposti dalle norme citate.
2. I programmi di cui al comma 1 sono
individuati dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro della difesa, e gli importi relativi a ciascun anno di costo
gravano, nei limiti massimi del 15 per cento delle quote autorizzate a norma
dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni, sulla parte disponibile dello stanziamento.
3. Il Ministro delle attività produttive
è autorizzato ad intervenire, con le modalità e le procedure di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 11 maggio 1999, n. 140, e a valere sui
fondi indicati dallo stesso comma, per consentire la disponibilità, al
Ministero della difesa, dei beni necessari per la realizzazione dei prodotti
dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della citata
legge n. 140 del 1999, mediante assegnazione in comodato dei beni stessi a
qualificati operatori del settore, in modo da costituire presso di essi la
base produttiva necessaria per ogni caso di emergenza della difesa nazionale.
4. L'ammontare degli interventi di cui
all'articolo 6, commi 7, 8 e 8-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237,
volti a favorire la razionalizzazione, ristrutturazione e riconversione
produttiva nel campo civile e duale delle imprese operanti nel settore della
produzione di materiali di armamento, è determinato come segue:
a) per i
programmi di investimento autonomamente gestiti dalle imprese richiedenti,
nella misura fino al 70 per cento dei costi agevolabili;
b) per gli accordi
di programma, nella misura fino al 35 per cento dei costi agevolabili.
ART. 11.
(Disposizioni in materia di piani degli insediamenti
produttivi).
1. Il comma 64 dell'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:
"64. I comuni possono cedere
in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie nell'ambito dei
piani delle aree destinate a insediamenti produttivi di cui all'articolo 27
della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Il corrispettivo delle aree cedute in
proprietà è determinato con delibera del consiglio comunale, in misura non
inferiore alla differenza tra il valore delle aree da cedere direttamente in
diritto di proprietà e quello delle aree da cedere in diritto di superficie,
valutati al momento della trasformazione di cui al presente comma. La
proprietà delle suddette aree non può essere ceduta a terzi nei cinque anni
successivi all'acquisto".
2. Ai fini dello sviluppo del piano di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto
dal comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
differito al 31 dicembre 2002. Le risorse finanziarie previste dal comma 2
del medesimo articolo 57 sono integrate con l'importo di 20.000.000 di euro e
sono erogate con le modalità previste dal comma 3 del citato articolo 57
della legge n. 449 del 1997. A tal fine è corrispondentemente ridotto
l'importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 3, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994.
ART. 12.
(Incentivi per il settore delle fonderie).
1. Ai fini della realizzazione di un
programma di razionalizzazione del comparto delle fonderie di ghisa e di
acciaio è autorizzato lo stanziamento di 11.900.000 euro per l'anno 2002 e di
13.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.
2. Il programma di cui al comma 1 è
diretto, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di
Stato, al perseguimento delle seguenti finalità:
a) promuovere una migliore qualificazione della produzione, anche
attraverso la riorganizzazione della capacità produttiva e lo sviluppo di
condizioni favorevoli alla sua concentrazione nelle imprese che presentano
più elevati livelli di competitività;
b) favorire
migliori forme di collegamento fra la domanda e l'offerta;
c) favorire
la rilocalizzazione delle imprese per le quali sussistano problemi di
compatibilità ambientale con il territorio in cui sono situati i loro
stabilimenti, in base a quanto stabilito dal decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 372, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
d) favorire
l'innovazione tecnologica volta alla riduzione delle fonti inquinanti e
all'aumento del risparmio energetico.
3. Con decreto del Ministro delle
attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definiti le modalità e i criteri per la realizzazione del programma di cui al
comma 1.
4. All'onere derivante dall'attuazione
del presente articolo, come determinato dal comma 1, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
ART. 13.
(Interventi in favore delle produzioni di ceramiche
artistiche e di qualità).
1. Al fine di promuovere la tutela e lo
sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di qualità, in linea con
gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, è autorizzata la
spesa di 1.033.000 euro per l'anno 2002 e di 2.590.000 euro per ciascuno
degli anni 2003 e 2004.
2. I criteri e le modalità di utilizzo
delle risorse di cui al comma 1 sono determinati dal Ministro delle attività
produttive con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio
nazionale ceramico di cui all'articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990.
3. All'onere derivante dall'attuazione
del comma 1, determinato in 1.033.000 euro per l'anno 2002 e 2.590.000 euro
per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
ART. 14.
(Accelerazione delle procedure per il rilascio di visti
turistici).
1. Per accelerare le procedure di
rilascio dei visti turistici, da parte delle sedi diplomatiche italiane
all'estero, è autorizzato a favore dell'Ente nazionale italiano per il
turismo (ENIT) lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione
del comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE
ART. 15.
(Delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in
materia di proprietà industriale).
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi
per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di proprietà
industriale, nel rispetto dei seguenti princípi e criteri direttivi:
a) ripartizione
della materia per settori omogenei e coordinamento, formale e sostanziale,
delle disposizioni vigenti per garantire coerenza giuridica, logica e
sistematica;
b) adeguamento
della normativa alla disciplina internazionale e comunitaria intervenuta;
c) revisione e
armonizzazione della protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli
con la tutela della proprietà industriale, con particolare riferimento alle
condizioni alle quali essa è concessa, alla sua estensione e alle procedure
per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti;
d) adeguamento
della disciplina alle moderne tecnologie informatiche;
e) riordino e
potenziamento della struttura istituzionale preposta alla gestione della
normativa, con previsione dell'estensione della competenza anche alla tutela
del diritto d'autore sui disegni e modelli, anche con attribuzione di
autonomia amministrativa, finanziaria e gestionale;
f) introduzione
di appositi strumenti di semplificazione e riduzione degli adempimenti
amministrativi;
g)
delegificazione e rinvio alla normazione regolamentare della disciplina dei
procedimenti amministrativi secondo i criteri di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
h) previsione che
la rivelazione o l'impiego di conoscenze ed esperienze tecnico-industriali,
generalmente note e facilmente accessibili agli esperti e operatori del
settore, non costituiscono violazioni di segreto aziendale.
2. I decreti legislativi di cui al comma
1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di
concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e
degli affari esteri. In deroga all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri,
sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di
Stato.
3. Dall'attuazione della delega di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
ART. 16.
(Delega al Governo per l'istituzione di sezioni dei
tribunali specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale).
1. Il Governo è delegato ad adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi diretti
ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti
giudiziari in materia di marchi nazionali e comunitari, brevetti d'invenzione
e per nuove varietà vegetali, modelli di utilità, disegni e modelli e diritto
d'autore nonché di fattispecie di concorrenza sleale interferenti con la
tutela della proprietà industriale e intellettuale, secondo i seguenti
princípi e criteri direttivi:
a) istituire
presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze,
Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni
specializzate a composizione collegiale per la trattazione delle controversie
riguardanti le materie indicate, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato né incrementi di dotazioni organiche;
b) prevedere
altresí che nelle materie indicate le competenze riservate dalle leggi
vigenti al presidente del tribunale e al presidente della corte d'appello
spettino al presidente delle rispettive sezioni specializzate, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;
c) attribuire
alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) la pertinente
competenza territoriale.
2. I decreti legislativi di cui al comma
1 sono adottati dal Governo su proposta del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle
finanze.
3. Nell'emanare le necessarie
disposizioni transitorie, il Governo avrà cura di evitare che le sezioni
specializzate di cui al comma 1, lettera a), siano gravate da un
carico iniziale di procedimenti che ne impedisca l'efficiente avvio.
4. Entro due anni dalla data di entrata
in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo
può adottare un decreto legislativo volto a rivedere la dislocazione delle
sezioni specializzate di cui alla lettera a) del comma 1 in
conseguenza della rideterminazione delle circoscrizioni territoriali degli
uffici giudiziari con l'osservanza delle modalità e dei princípi e criteri
direttivi indicati nei commi 1 e 2.
ART. 17.
(Operabilità del diritto d'autore sui disegni e modelli
industriali).
1. Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 2, numero 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, la denuncia
di cui all'articolo 28 della medesima legge n. 633 del 1941 deve essere
effettuata contestualmente alla domanda di registrazione del disegno o
modello, o comunque prima del rilascio della registrazione.
2. Per le registrazioni già concesse e
non ancora scadute, la denuncia di cui al comma 1 deve essere effettuata
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I diritti di utilizzazione economica
del disegno o modello protetto dal diritto d'autore durano fino al termine
del venticinquesimo anno dopo la morte dell'autore.
ART. 18.
(Intervento a sostegno del settore della proprietà industriale).
1. Al fine di fare fronte alle esigenze
relative all'attività amministrativa in materia di proprietà industriale, con
particolare riguardo all'evoluzione del sistema nazionale e internazionale di
tutela, nonché alle programmate modifiche del riassetto organizzativo, è
autorizzata la spesa di 4.015.000 euro per l'anno 2002 e di 1.135.000 euro
per l'anno 2003.
2. I criteri per l'utilizzo delle somme
di cui al comma 1 sono determinati con direttive del Ministro delle attività
produttive.
3. All'onere derivante dall'attuazione
del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle attività produttive.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RC AUTO
ART. 19.
(Premi con franchigia).
1. All'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1977, n. 39, dopo la lettera d) è aggiunta la
seguente:
"d-bis) gli eventuali
importi delle franchigie, richiesti dalle imprese di assicurazione, non
corrisposti dall'assicurato".
2. Al fine di garantire il recupero delle
somme della franchigia di cui alla lettera d-bis) dell'articolo 2,
comma 1, del citato decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977, introdotta dal comma 1 del
presente articolo, le compagnie possono pattuire con l'assicurato idonee
forme di garanzia senza costi aggiuntivi.
3. Il comma 2-bis dell'articolo 12
della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è abrogato.
ART. 20.
(Attuario incaricato).
1. Per la determinazione dei premi e
delle riserve tecniche relativi al ramo RC auto, anche al fine di agevolare
l'esercizio dei poteri di controllo da parte dell'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), l'assicuratore
individua un attuario incaricato.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle attività
produttive ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentito l'ISVAP, è regolamentata l'attività dell'attuario incaricato.
ART. 21.
(Misure per favorire la tutela dei consumatori per i
servizi assicurativi nel settore della RC auto).
1. Al fine di consentire la realizzazione
dei compiti attribuiti al Ministero delle attività produttive, l'ISVAP è
tenuto a comunicare su richiesta dello stesso Ministero e in deroga a quanto
disposto dall'articolo 5, secondo comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576,
dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è
istituito presso il Ministero delle attività produttive un comitato di
esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti con il
compito di osservare l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle
imprese di assicurazione operanti nel territorio della Repubblica, valutando
in particolare le differenze tariffarie applicate sul territorio della
Repubblica italiana e anche in quale misura si sia tenuto conto del
comportamento degli assicurati che nel corso dell'anno non abbiano denunciato
incidenti. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono regolamentati la costituzione e il funzionamento del comitato di
esperti, fermo restando che ai predetti esperti non possono essere attribuiti
alcuna indennità o emolumento comunque denominato.
3. Dall'attuazione del comma 2 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. Il comma 5-quater dell'articolo
2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, come modificato dal comma 4 dell'articolo
2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:
"5-quater. Allo scopo di
rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti
fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a
motore immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca dati dei
sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa la banca dati a
decorrere dal 1° gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia è tenuta a
comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati,
secondo apposite modalità stabilite dallo stesso ISVAP. I predetti dati
relativi alle compagnie di assicurazione che operano nel territorio della
Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di
stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorità di controllo
dei vari Stati membri dell'Unione europea. I costi di gestione della banca
dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri
di ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP".
5. All'articolo 5, comma 6, della legge 5
marzo 2001, n. 57, le parole: "con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato" sono sostituite dalle seguenti:
"con decreto del Ministro delle attività produttive".
6. Il comma 5-ter dell'articolo 2
del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2000, n. 137, è abrogato. Eventuali atti procedimentali
adottati dall'ISVAP, ai sensi della disposizione predetta, sono da
considerare privi di efficacia.
ART. 22.
(Disposizioni per la trasparenza dei servizi assicurativi
per i veicoli a motore).
1. L'articolo 12-bis della legge
24 dicembre 1969, n. 990, è sostituito dal seguente:
"ART. 12-bis. - 1. Al
fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei
servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione agli utenti, le imprese
che esercitano il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti
rendono pubblici i premi e le condizioni generali e speciali di polizza
praticati nel territorio della Repubblica.
2. I premi
praticati su determinazione di ciascuna impresa di assicurazione agli
assicurati inseriti nella classe di merito di massimo sconto nell'ultimo
biennio sono uniformi sull'intero territorio nazionale.
3. La pubblicità
dei premi e delle condizioni di polizza di cui al comma 1 è attuata presso
ogni punto di vendita dell'impresa, nonché mediante siti INTERNET che
permettono agli utenti di calcolare premi e prendere visione delle condizioni
di polizza per autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti da assicurare.
4. Fatto salvo
quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la
disdetta dei contratti ai sensi della presente legge è inviata a mezzo fax
o raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata
nella polizza.
5. L'erroneità o
l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a
10.300 euro. In caso di omissione o ritardo superiore a trenta giorni la
sanzione è raddoppiata".
2. I primi due periodi dell'articolo 2,
comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono soppressi.
3. All'adempimento degli obblighi di cui
ai commi 1 e 3 dell'articolo 12-bis della citata legge n. 990 del
1969, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, si provvede entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
ART. 23.
(Modalità di risarcimento del danno).
1. Il modello di denuncia di sinistro,
previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, si
applica anche nel caso di danni a persona.
2. All'articolo 3 del citato
decreto-legge n. 857 del 1976, come modificato dall'articolo 5, comma 1,
della legge 5 marzo 2001, n. 57, dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:
"Il danneggiato che ha ottenuto il
risarcimento dei danni subiti dal veicolo è tenuto a trasmettere
all'assicuratore la fattura, o documento fiscale equivalente, relativa alla
riparazione dei danni risarciti entro tre mesi dal risarcimento. Nel caso in
cui il danneggiato non ottemperi a tale obbligo, l'assicuratore ha diritto a
richiedere la restituzione dell'importo liquidato a titolo di risarcimento
del danno, fatta salva la disposizione di cui all'articolo 642 del codice
penale. Nel caso di rottamazione del veicolo l'obbligo di presentazione della
fattura è sostituito dall'obbligo di presentazione della documentazione
attestante l'avvenuta rottamazione".
3. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge
5 marzo 2001, n. 57, è sostituito dal seguente:
"4. L'ammontare del danno
biologico liquidato ai sensi del comma 2 può essere aumentato dal giudice in
misura non superiore ad un quinto con equo e motivato apprezzamento delle
condizioni soggettive del danneggiato".
4. Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro delle attività produttive, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, si provvede alla
predisposizione di una specifica tabella unica su tutto il territorio dello
Stato:
a) delle
menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 10 e 100 punti;
b) del valore
pecuniario da attribuire ad ogni singolo punto di invalidità comprensiva dei
coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.
ART. 24.
(Modifica dell'articolo 642 del codice penale).
1. L'articolo 642 del codice penale è
sostituito dal seguente:
"ART. 642. - (Fraudolento
danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria
persona). - Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri
l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un
contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di
sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta
per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la
reclusione da sei mesi a quattro anni.
Alla stessa pena soggiace chi al fine
predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze
della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non
accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di
prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue
l'intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.
Le disposizioni di cui al presente
articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un
assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello
Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa".
ART. 25.
(Modifica alla legge 24 dicembre 1969, n. 990).
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della
legge 24 dicembre 1969, n. 990, è inserito il seguente:
"1-bis. Ai fini
dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 1, nella formazione delle
tariffe le imprese calcolano distintamente i premi puri ed i caricamenti in
coerenza con le proprie basi tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad
almeno cinque esercizi. Ove tali basi non siano disponibili, le imprese
possono fare ricorso a rilevazioni statistiche di mercato. Qualora l'ISVAP
accerti l'elusione dell'obbligo a contrarre attuata, con riferimento a
determinate zone territoriali o a singole categorie di assicurati, si applica
una sanzione pecuniaria pari al 3 per cento dei premi per responsabilità
civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli risultanti
dall'ultimo bilancio approvato, con un minimo di 1 milione di euro e fino ad
un massimo di 5 milioni di euro. In caso di reiterata elusione dell'obbligo a
contrarre, l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della
responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli può
essere revocata".
ART. 26.
(Disposizioni per la banca dati sinistri).
1. Al primo comma dell'articolo 3 del
decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1977, n. 39, e successive modificazioni, dopo le parole:
"e recare l'indicazione" sono inserite le seguenti: "del
codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e".
2. Al terzo periodo del secondo comma
dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 857 del 1976, dopo le parole:
"La richiesta deve contenere" sono inserite le seguenti:
"l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento
e".
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICA ENERGETICA
ART. 27.
(Potenziamento delle infrastrutture internazionali di
approvvigionamento di gas naturale).
1. Per garantire a mezzo del potenziamento
delle infrastrutture internazionali lo sviluppo del sistema del gas naturale,
la sicurezza degli approvvigionamenti e la crescita del mercato energetico,
sono concessi contributi per il potenziamento e la realizzazione di
infrastrutture di approvvigionamento, trasporto e stoccaggio di gas naturale
da Paesi esteri, in particolare per la costruzione del metanodotto
dall'Algeria in Italia attraverso la Sardegna, per la realizzazione di
terminali di rigassificazione e per l'avvio degli studi per la realizzazione
di un elettrodotto dal Nord Africa all'Italia.
2. I soggetti che investono nella
realizzazione di nuovi gasdotti di importazione di gas naturale, di nuovi
terminali di rigassificazione e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas
naturale hanno diritto di allocare, in regime di accesso di cui alla
direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno
1998, una quota pari all'80 per cento delle nuove capacità realizzate, per un
periodo pari a venti anni.
3. Il finanziamento degli interventi è
approvato con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle attività
produttive.
4. Per gli interventi di cui al comma 1 è
autorizzata la spesa di 18.000.000 di euro per l'anno 2002, di 79.519.000
euro per l'anno 2003 e di 136.051.000 euro per l'anno 2004. Al relativo onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero delle
attività produttive, quanto a 9.000.000 di euro per l'anno 2002, a 34.519.000
euro per l'anno 2003 e a 59.051.000 euro per l'anno 2004, ed al Ministero
dell'economia e delle finanze, quanto a 9.000.000 di euro per l'anno 2002, a
45.000.000 di euro per l'anno 2003 e a 77.000.000 di euro per l'anno 2004.
ART. 28.
(Misure per incrementare l'utilizzo del metano e del GPL in
autotrazione).
1. Per le finalità previste dall'articolo
1 del decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 novembre 1997, n. 403, concernente la concessione di
contributi per la rottamazione degli autoveicoli, è autorizzata la spesa, in
aggiunta a quella prevista dall'articolo 145, comma 6, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004, da destinare alla concessione di contributi per l'acquisto di
autoveicoli alimentati a metano o a GPL, di motocicli e ciclomotori
elettrici, di biciclette a pedalata assistita, nonché per l'installazione,
sui veicoli a benzina esistenti, di un impianto di alimentazione a metano o a
GPL, in conformità delle definizioni adottate con decreto del Ministro
dell'ambiente 5 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
117 del 22 maggio 2001.
2. All'onere derivante dall'attuazione
del comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
delle attività produttive.
ART. 29.
(Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione
dei carburanti).
1. Il fondo per la razionalizzazione
della rete di distribuzione dei carburanti, istituito dall'articolo 6 del
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è integrato, per l'anno 2002,
fermo restando quanto previsto all'articolo 2 del decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 febbraio 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 7 aprile 1999, attraverso un
contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione venduto
negli impianti di distribuzione a carico dei titolari di autorizzazione e dei
gestori dei medesimi impianti nella misura e secondo le condizioni, modalità
e termini stabiliti con provvedimento del Ministro delle attività produttive,
da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
ART. 30.
(Gasdotti internazionali di importazione).
1. Per i gasdotti sottomarini di
importazione di gas naturale da Stati non appartenenti all'Unione europea
ubicati nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, le
modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, sono demandate ad accordi tra lo Stato italiano e gli altri
Stati interessati, comunque nel rispetto della direttiva 98/30/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sentite le imprese di
trasporto interessate. Conseguentemente, a decorrere dall'anno termico 1°
ottobre 2002-30 settembre 2003, le tariffe di trasporto determinate ai sensi
dell'articolo 23 dello stesso decreto legislativo per la rete nazionale dei
gasdotti non si applicano alla parte di tali gasdotti ubicata entro il mare
territoriale italiano.
2. Le imprese di trasporto operanti nel
territorio nazionale sono autorizzate ad effettuare le eventuali
compensazioni tra i soggetti interessati, al fine di conseguire quanto
disposto dal comma 1 per l'anno termico 1° ottobre 2001-30 settembre 2002.
ART. 31.
(Contributo straordinario all'ENEA).
1. Il primo periodo del comma 2
dell'articolo 111 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal
seguente: "Per le finalità di cui al comma 1, è assegnato all'ENEA un
contributo straordinario nella misura di 25.822.844 euro per l'anno 2002 e di
20.658.275 euro per l'anno 2003 da impiegare, in misura pari almeno ad un
terzo, per la realizzazione degli interventi nel settore dell'uso efficiente
dell'energia, definiti da un apposito accordo di programma tra il Ministro
delle attività produttive e l'ENEA".
2. L'erogazione della quota prevista per
l'anno 2002 avviene su presentazione della relazione di cui al comma 3 del
citato articolo 111 della legge n. 388 del 2000, nella quale sono indicati lo
sviluppo della ricerca e lo stato di avanzamento della realizzazione del
progetto dimostrativo di potenza nel campo del solare termico e delle celle
combustibili rispetto al semestre precedente.
3. Il Ministro delle attività produttive
valuta, sentiti i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e
dell'ambiente e della tutela del territorio, la relazione e le successive
fasi di realizzazione del programma e dispone la liquidazione del contributo
per l'intero o per la quota riferita allo stato di avanzamento.
4. Nella fase di realizzazione del
progetto dimostrativo di potenza devono essere previamente indicati i
soggetti con i quali è realizzato l'impianto e il relativo impegno
finanziario.
ART. 32.
(Elenco dei prodotti esplodenti).
1. L'iscrizione all'elenco dei prodotti
esplodenti riconosciuti idonei all'impiego per attività estrattive di cui
all'articolo 299 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959,
n. 128, avviene a seguito di pagamento di un canone annuo, da determinare con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero delle attività produttive. Tale somma è versata all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, nella misura del 50 per cento al fondo da
istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero delle attività produttive.
2. Il Ministero delle attività produttive
provvede alle spese per la ricerca scientifica relativa alla valutazione
della sicurezza nell'impiego di prodotti esplodenti, alle spese per
l'aggiornamento dell'elenco e per l'acquisto, la costruzione e la gestione di
apparecchiature di prova di prodotti esplodenti, nei limiti del fondo di cui
al comma 1.
ART. 33.
(Disposizioni per lo sviluppo delle tecnologie di utilizzo
pulito del carbone).
1. Al fine di garantire le disponibilità
finanziarie necessarie all'attuazione da parte della Sotacarbo spa del piano
di attività di cui all'articolo 7, comma 5, della legge 11 maggio 1999, n.
140, i soci della medesima società sono tenuti al versamento delle quote di
capitale non ancora conferite entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e hanno facoltà di recesso previa rinuncia ad
ogni diritto sul patrimonio della società e previo conferimento delle quote
ancora dovute. Le dichiarazioni di recesso già comunicate alla Sotacarbo spa
ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della citata legge n. 140 del 1999,
possono essere revocate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Decorso tale termine, il recesso si intende
perfezionato con piena accettazione da parte del socio recedente delle
condizioni sopra precisate.
ART. 34.
(Semplificazione di oneri burocratici in materia di fonti
rinnovabili).
1. Al comma 2 dell'articolo 15 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole da: "entro un anno
dalla data" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
"per gli impianti non ancora entrati in esercizio entro un anno dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, le autorizzazioni necessarie
alla costruzione degli impianti medesimi, rilasciate entro la data suddetta.
Fermo restando il termine ultimo di cui al primo periodo per l'ottenimento
delle autorizzazioni, il mancato adempimento a tale obbligo entro il 31
dicembre 2002 comporta la decadenza da ogni diritto alle incentivazioni
medesime".
ART. 35.
(Disposizioni in materia di importazione e fornitura di
energia elettrica).
1. Fatta salva la capacità impegnata per
i contratti esistenti nonché per l'importazione dell'energia elettrica
destinata al mercato vincolato, al fine di garantire la sicurezza del sistema
elettrico nazionale, in presenza di capacità di trasporto disponibile
insufficiente rispetto alla domanda, hanno diritto ad un'assegnazione
prioritaria della medesima capacità, sulla base di bande di capacità di
dimensione non inferiore a 10 MW, i clienti idonei direttamente connessi alla
rete di trasmissione nazionale nonché i clienti idonei dotati, in ogni
singolo sito, di apparecchiature di distacco del carico conformi alle
specifiche tecniche definite dal gestore della rete di trasmissione
nazionale, che siano in grado di assicurare il servizio di interrompibilità
istantanea del carico per la potenza richiesta, ovvero i clienti idonei o
finali ed i consorzi di clienti finali in grado di assicurare il completo
utilizzo della capacità assegnata, sulla base anche di contratti pluriennali
di fornitura, per almeno l'80 per cento delle ore annue. Il Ministro delle
attività produttive definisce con propri provvedimenti le quote di capacità
riservate per le assegnazioni prioritarie di cui al presente comma.
2. I contratti di fornitura stipulati dai
clienti idonei aventi i requisiti indicati al comma 1 non sono soggetti
all'autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, e ad essi non si applica quanto previsto all'articolo
6, comma 3, del medesimo decreto.
CAPO V
MISURE ORGANIZZATIVE
ART. 36.
(Misure per il controllo della destinazione d'uso di
materie prime e semilavorati).
1. Per l'effettuazione dei controlli e
del monitoraggio sulla corretta destinazione ed utilizzazione di materie
prime e di semilavorati il cui impiego è soggetto a specifiche tipologie di
qualificazione per la tutela della salute e della sicurezza, le
amministrazioni dello Stato interessate possono avvalersi dei reparti
speciali dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della Guardia di finanza
competenti per materia, previa intesa con i Ministeri dai quali dipendono
funzionalmente i predetti reparti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui
al comma 1, i reparti di cui al medesimo comma 1 hanno diritto di accesso e
di verifica, secondo le disposizioni vigenti, presso i produttori, gli
importatori, i distributori e gli utilizzatori dei prodotti di cui al citato
comma 1, da individuare con direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta delle amministrazioni interessate.
ART. 37.
(Modifica alla legge 28 dicembre 2001, n. 448).
1. All'articolo 49, comma 1, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
"d) attribuire all'autorità
amministrativa il potere di disporre, anche d'ufficio, la distruzione della
merce contraffatta sequestrata nelle vendite abusive su aree pubbliche,
decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro,
salva la conservazione di campioni da utilizzarsi a fini giudiziari e ferma
restando la possibilità degli interessati di proporre opposizione avverso
tale provvedimento, nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e prevedendo che il
termine per ricorrere decorra dalla data di notificazione del provvedimento
che dispone la distruzione della merce sequestrata o, comunque, da quella
della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale".
ART. 38.
(Misure concernenti le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura).
1. In caso di ritardo nell'insediamento
dei nuovi consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, al fine di dare continuità alla attività degli organi, la cui
composizione assicura la tutela degli interessi economici rappresentati dalle
imprese, i consigli continuano ad esercitare le loro funzioni fino ad un
massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il
trattamento economico del personale già appartenente ai ruoli di cui alla
tabella C allegata alla legge 23 febbraio 1968, n. 125, e a quello di cui al
regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, in servizio presso il Ministero delle
attività produttive, pari a 2.580.000 euro annui, attualmente sostenuto dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è posto a carico
del bilancio di detto Ministero e il relativo trattamento previdenziale e
assistenziale resta disciplinato dagli articoli 2, primo comma, e 3 della
legge 25 luglio 1971, n. 557.
3. All'onere derivante dall'attuazione
del comma 2, pari a 2.580.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede
mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle attività produttive.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il
trattamento economico del personale di cui al comma 2, in posizione di
comando presso altre amministrazioni, è posto a carico di queste ultime e il
relativo trattamento previdenziale e assistenziale resta disciplinato dagli
articoli 2, primo comma, e 3 della legge 25 luglio 1971, n. 557.
5. Con decorrenza 1° gennaio 2003, il
personale di cui al comma 2 è disciplinato dal contratto collettivo nazionale
di lavoro dei dipendenti del comparto Ministeri, fatto salvo, sotto forma di
assegno personale non riassorbibile, il maggiore trattamento economico in
godimento alla stessa data. All'onere derivante dall'attuazione del presente
comma, determinato in 44.415 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede
mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2003,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, per
l'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero delle attività
produttive.
ART. 39.
(Istituzione del punto di contatto OCSE).
1. Al fine di dare attuazione alla
decisione dei Ministri OCSE del giugno 2000, finalizzata a promuovere
l'osservanza, da parte delle imprese multinazionali, di un codice di
comportamento comune, è istituito, presso il Ministero delle attività
produttive, un Punto di contatto nazionale (PCN).
2. Per garantire l'operatività del PCN di
cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive è autorizzato a
richiedere in comando da altre amministrazioni personale dotato delle
qualifiche professionali richieste fino ad un massimo di dieci unità. A tale
personale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Al fine di garantire il funzionamento
del PCN è autorizzata la spesa di 285.000 euro nell'anno 2003 e di 720.000
euro a decorrere dall'anno 2004.
4. All'onere derivante dall'attuazione
del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli
anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
ART. 40.
(Disposizioni transitorie per l'iscrizione al ruolo degli
agenti di affari in mediazione).
1. Coloro che abbiano iniziato la
frequenza di corsi di formazione per l'iscrizione al ruolo degli agenti di
affari in mediazione, di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n.
39, come modificato dall'articolo 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57, prima
della data di entrata in vigore della medesima legge n. 57 del 2001, hanno
diritto all'iscrizione nel ruolo medesimo, anche se privi del titolo di studio
richiesto dalla lettera e) del comma 3 del citato articolo 2 della
legge n. 39 del 1989, come sostituita dall'articolo 18 della legge n. 57 del
2001, a condizione che:
a) abbiano
superato gli esami di idoneità relativi al corso frequentato, anche successivamente
alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57;
b) siano in
possesso del titolo di studio richiesto dalla previgente normativa;
c) siano in
possesso degli altri requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, e
successive modificazioni.
ART. 41.
(Modifica all'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n.
410).
1. All'articolo 4 della legge 28 ottobre
1999, n. 410, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. I provvedimenti di cui
agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal
Ministero delle attività produttive".
2. I commissari liquidatori dei consorzi
agrari in liquidazione coatta amministrativa nominati ai sensi del decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n.
561, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge. Entro i dieci giorni successivi il
Ministro delle attività produttive provvede alla ricostituzione degli organi
tenendo conto delle opportune professionalità tecniche ed amministrative.
ART. 42.
(Modifica all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n.
59).
1. Il primo periodo del comma 5
dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è sostituito dai
seguenti: "In caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, se
detto pagamento è effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista, si
applica una sanzione pari al 5 per cento del contributo; per i versamenti
effettuati successivamente, tale sanzione è elevata al 15 per cento. In
entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo".
ART. 43.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 11 gennaio 2001, n.
7).
1. All'articolo 3, comma 2, della legge
11 gennaio 2001, n. 7, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:
"b-bis) le esposizioni, a
scopo dimostrativo o promozionale, realizzate nell'ambito di congressi o
convegni scientifici, a condizione che non superino i duemilacinquecento
metri quadrati di superficie netta e che il momento congressuale sia
nettamente prevalente;
b-ter) le
esposizioni, a scopo dimostrativo, promozionale o di vendita, realizzate
nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali di carattere politico,
sociale, sindacale, di rappresentanza di categorie imprenditoriali o
associativo, a condizione che non superino i mille metri quadrati di
superficie netta e che il momento politico, sociale, sindacale o associativo
sia nettamente prevalente".
ART. 44.
(Modifica all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n.
580).
1. Al terzo periodo del comma 3
dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito
dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "nel
rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981,
n. 689" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le disposizioni in
materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472".
2. Le disposizioni di cui alla lettera d)
del comma 4 dell'articolo 18 della citata legge n. 580 del 1993, e successive
modificazioni, si applicano per gli anni 2003, 2004 e 2005.
ART. 45.
(Modifiche alle norme sulla cambiale, sul vaglia cambiario
e sui protesti cambiari).
1. Alle norme sulla cambiale e sul vaglia
cambiario, di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo
1, il numero 3) è sostituito dal seguente:
"3) il nome, il luogo e la
data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è designato a pagare
(trattario)";
b) all'articolo
30, primo comma, dopo le parole: "è sottoscritta dal trattario"
sono inserite le seguenti: "; il trattario indica il luogo e la data di
nascita ovvero il codice fiscale";
c) all'articolo
100, primo comma, è aggiunto il seguente numero:
"7-bis) l'indicazione del
luogo e della data di nascita ovvero del codice fiscale dell'emittente".
2. All'articolo 4 della legge 12 febbraio
1955, n. 77, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3,
nel primo periodo, le parole: "Il presidente della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura" sono sostituite dalle seguenti:
"Il responsabile dirigente dell'ufficio protesti"; nel secondo
periodo, le parole: "il presidente" sono sostituite dalle seguenti:
"il responsabile dirigente dell'ufficio protesti";
b) al comma 4, le
parole: "del presidente della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "del
responsabile dirigente dell'ufficio protesti".
3. All'articolo 17, comma 6-bis,
secondo periodo, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: "dal
presidente della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "dal responsabile
dirigente dell'ufficio protesti".
ART. 46.
(Fondi rotativi).
1. Il Ministero delle attività produttive
è autorizzato a costituire, ai sensi e per le finalità di cui alla legge 24
aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, fondi rotativi per la
gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti
delle piccole e medie imprese nella Repubblica Federale di Jugoslavia, per il
finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del
Mediterraneo e per favorire il processo di internazionalizzazione delle
imprese italiane.
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