Legge n. 270 del 20 maggio 1982
Revisione della disciplina del reclutamento del personale
docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica,
ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la
formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente
Sommario
TITOLO I ESAMI DI ABILITAZIONE E CONCORSI
Art. 1 - Abilitazione all'insegnamento ed accesso i
ruoli del personale docente ed educativo
Art. 2 - Prove e modalità di svolgimento dei
concorsi
Art. 3 - Composizione delle commissioni
giudicatrici
Art. 4 - Norme ulteriori per la nomina delle
commissioni giudicatrici dei concorsi
Art. 5 - Esoneri e compensi
Art. 6 - Commissione sindacale presso gli uffici
scolastici regionali ed interregionali.
Art. 7 - Accesso ai ruoli del personale docente,
assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e
dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte drammatica
e di danza e dei Conservatori di musica
Art. 8 - Prove e modalità di svolgimento dei
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, docente, assistente,
delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei
pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte drammatica e
di danza e dei Conservatori di musica
Art. 9 - Composizione delle commissioni
giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo,
docente, assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al
pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, di
arte drammatica, di danza e dei Conservatori di musica
Art. 10 - Personale assistente delle Accademie di
belle arti non di ruolo
Art. 11 - Norma di rinvio
TITOLO II DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE DOCENTE
DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA, DEI LICEI ARTISTICI E DEGLI
ISTITUTI D'ARTE E MODIFICHE DI DISPOSIZIONI VARIE CONNESSE CON IL PRECARIATO
Art. 12 - Dotazioni organiche
Art. 13 - Determinazione di dotazioni aggiuntive
all'organico
Art. 14 - Utilizzazione del personale docente di
ruolo
Art. 15 - Conferimento di supplenze annuali
Art. 16 - Competenze in materia di assunzione di
personale non di ruolo per gli insegnamenti di arte applicata
Art. 17 - Supplenze brevi
Art. 18 - Modifiche alla normativa in materia di
comandi
Art. 19 - Trasferimenti e assegnazioni provvisorie
Art. 20 - Prima applicazione delle dotazioni
aggiuntive
TITOLO III NORME TRANSITORIE DI IMMISSIONE IN RUOLO
Capo I Immissione nei
ruoli della scuola materna statale
Art. 21 - Insegnanti abilitati non di ruolo della
scuola materna statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico
1979-1980
Art. 22 - Insegnanti abilitati non di ruolo della
scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980
Art. 23 - Sessione riservata di esami per il
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna
Art. 24 - Insegnanti incaricati non abilitati della
scuola materna statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico
1979-1980
Art. 25 - Insegnanti incaricati non abilitati della
scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980
Art. 26 - Assistenti del ruolo ad esaurimento
Art. 27 - Insegnanti supplenti della scuola materna
statale
Art. 28 - Insegnanti assunti per il completamento
di orario nella scuola materna
Capo II Immissione nei
ruoli della scuola elementare statale
Art. 29 - Insegnanti non di ruolo della scuola
elementare con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980
Art. 30 - Insegnanti non di ruolo della scuola
elementare statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980
Art.
31 - Insegnanti supplenti della scuola elementare statale
Art. 32 - Particolari categorie di insegnanti
elementari
Capo III Immissione nei ruoli
della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali
Art. 33 - Insegnanti della scuola secondaria e
degli istituti di istruzione artistica statali iscritti nelle graduatorie
provinciali a esaurimento e insegnanti abilitati con incarico a tempo
indeterminato o con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980
Art. 34 - Insegnanti non di ruolo abilitati della
scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali, con
incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980
Art. 35 - Sessione riservata di esami per il
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie ai
fini dell'immissione in ruolo
Art. 36 - Insegnanti incaricati non abilitati della
scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali con
proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980
Art. 37 - Insegnanti incaricati non abilitati della
scuola secondaria dei licei artistici e degli istituti d'arte statali, con
incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980
Art. 38 - Insegnanti supplenti della scuola
secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali
Art. 39 - Insegnanti di libere attività
complementari, insegnanti nei corsi sperimentali di scuola media per
lavoratori insegnanti di discipline musicali nei corsi sperimentali ad
indirizzo musicale e insegnanti nei corsi integrativi degli istituti
magistrali e dei licei artistici
Art. 40 - Passaggi di ruolo
Capo IV Particolari categorie di
personale docente
Art. 41 - Esperti negli istituti tecnici e
professionali
Art. 42 - Insegnanti incaricati sprovvisti di
abilitazione specifica o del titolo di studio prescritto ed insegnanti di
strumento musicale negli Istituti magistrali
Art. 43 - Docenti di educazione fisica senza titolo
Art. 44 - Nome particolari per docenti di
educazione musicale
Art. 45 - Disposizioni particolari per gli
insegnanti supplenti di discipline comprese nella classe di concorso XXXVI e
modifiche alla medesima classi di concorso
Art. 46 - Docenti dei corsi CRACIS e dei corsi di
scuola popolare
Art. 47 - Soppressione della scuola popolare
Capo V Immissione in ruolo del
personale educativo
Art. 48 - Personale educativo e personale
assistente non di ruolo nei ruoli delle istituzioni educative delle scuole
speciali statali
Capo VI Immissione in ruolo del
personale non docente
Art. 49 - Personale non docente non di ruolo delle
carriere esecutive ed ausiliarie
Art. 50 - Personale non docente non di ruolo della
carriera di concetto di segreteria
Art. 51 - Norme particolari riguardanti il
personale non docente
Art. 52 - Passaggio nei ruoli statali di personale
non docente
Capo VII Personale dei
Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie
nazionali di arte drammatica e di danza
Art. 53 - Docenti dei corsi speciali e delle scuole
libere del nudo
Art. 54 - Assistenti dei licei artistici.
Art. 55 - Assistenti delle Accademie di belle arti
Art. 56 - Ruolo delle assistenti educatrici
dell'Accademia nazionale di danza
TITOLO IV NORME COMUNI E FINALI
Art. 57 - Personale incaricato per la prima volta
nell'anno scolastico 1980-1981
Art. 58 - Norma comune sulle immissioni in ruolo
Art. 59 - Modalità per l'assegnazione della sede e
per l'utilizzazione del personale immesso a ruolo
Art. 60 - Competenze in materia di nomina
Art. 61 - Categorie speciali
Art. 62 - Modelli viventi
Art. 63 - Norme per il personale assegnato a
particolari compiti
Art. 64 - Norme transitorie sui comandi per
attività di studio, per il servizio psico-pedagogico e sugli incarichi
ispettivi
Art. 65 - Validità dei titoli di specializzazione
conseguiti in base a norme vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto
del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970
Art. 66 - Norme particolari per i concorsi direttivi
Art. 67 - Trasformazione in ruoli provinciali dei
ruoli nazionali del personale docente e assistente degli istituti statali per
sordomuti e dell'istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per
gli educatori dei minorati della vista
Art. 68 - Norma transitoria per gli insegnanti di
educazione tecnica
Art. 69 - Norme particolari per il personale
docente delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine
Art. 70 - Norme particolari per il personale
docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena
Art. 71 - Norme particolari per il personale delle
scuole della Valle d'Aosta
Art. 72 - Norma interpretativa
Art. 73 - Organici del personale educativo
Art. 74 - Proroga del termine di cui all'art. 70
della legge 11 luglio 1980, n. 312
Art. 75 - Servizi ausiliari dell'amministrazione
scolastica
Art. 76 - Sessioni riservate di esami di
abilitazione
Art. 77 - Norma abrogativa
Art. 78 - Disposizioni finanziarie
La Camera
dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato
Il
Presidente della Repubblica
Promulga
la seguente legge
TITOLO I
ESAMI DI
ABILITAZIONE E CONCORSI
Art. 1 -
Abilitazione all'insegnamento ed accesso i ruoli del
personale docente ed educativo
L'accesso
ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria,
dei licei artistici e degli istituti d'arte, del personale educativo delle istituzioni
educative statali, avviene mediante concorsi per esami, integrati dalla
valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici,
scientifici e professionali nonché, per gli insegnamenti di natura
artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali e, per le
scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di
abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto.
Qualora
sia richiesto tale titolo, le prove scritte e orali dei concorsi hanno anche
funzione di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti.
Tale funzione è mantenuta sino al secondo anno successivo alla scadenza del
quadriennio previsto dall'art. 10, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28,
ai fini della valutazione dei risultati della sperimentazione organizzativa e
didattica nelle università, termine entro il quale saranno definite, con
apposito provvedimento legislativo, nuove procedure per il conseguimento
dell'abilitazione all'insegnamento presso le predette università.
Coloro i
quali superano il concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno
di formazione. I concorsi sono indetti con frequenza biennale. Ai soli fini
dell'abilitazione all'insegnamento, i concorsi sono indetti anche quando non
vi sia disponibilità di cattedre o posti. Ai medesimi fini l'ammissione ai
concorsi è disposta a prescindere dal limite di età.
Sino al
termine di cui al precedente primo comma, ove sia prescritto il titolo di
abilitazione, sono ammessi ai concorsi, oltre ai candidati già forniti del
predetto titolo, anche quelli forniti soltanto del titolo di studio valido
per l'ammissione agli esami di abilitazione. Ove non sia prescritto il titolo
di abilitazione, sono ammessi ai concorsi i candidati forniti del titolo di
studio valido per l'accesso diretto all'insegnamento cui si riferisce il
concorso.
Per le
classi di concorso per le quali è prevista l'ammissione sulla base dei titoli
artistico-professionali e artistici, si tiene conto, per gli effetti di cui
ai precedenti primo e quarto comma, dei titoli professionali medesimi in
luogo del titolo di studio.
L'accertamento
dei titoli di cui al comma precedente, qualora non sia già avvenuto, è
operato dalla medesima commissione giudicatrice del concorso, prima
dell'inizio delle prove di esame.
Le
cattedre o posti da mettere a concorso sono determinati, sentita la
commissione sindacale costituita rispettivamente presso il Provveditorato
agli studi o presso l'ufficio scolastico regionale o interregionale, in
relazione al 50% delle cattedre o posti che si preveda siano vacanti e
disponibili all'inizio dell'anno scolastico a decorrere dal quale sono da
effettuare le nomine.
I concorsi
sono indetti dagli organi competenti ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
417, e si svolgono in sede regionale o provinciale a
seconda che trattisi di classi di concorso riguardanti, rispettivamente, gli
istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore e le scuole medie.
Nel caso in cui, per le classi di concorso relative a discipline di
particolare specializzazione, si abbia un numero limitato di candidati, il
concorso può essere svolto a livello interregionale affidandone
l'organizzazione ad un sovrintendente. I concorsi per il reclutamento del
personale docente della scuola materna e della scuola elementare, nonché del
personale educativo delle istituzioni educative statali, sono svolti sempre
in sede provinciale.
I
sovrintendenti scolastici regionali od interregionali si avvalgono della
collaborazione dei provveditori agli studi. Resta ferma comunque la competenza
di questi ultimi per i concorsi relativi alla scuola materna e alla scuola
elementare, nonché per quelli relativi al reclutamento del personale
educativo.
I
concorsi sono indetti almeno 18 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico,
da cui decorreranno le nomine dei vincitori, sia per le cattedre o posti
disponibili negli istituti e scuole sia per i posti disponibili nelle
dotazioni organiche aggiuntive di cui al successivo art. 13.
In
relazione al numero delle cattedre e dei posti previsti dai bandi di concorso
non sono assegnabili ai trasferimenti da altra regione o provincia
altrettante cattedre o posti disponibili nell'ambito regionale o provinciale.
Con
propria ordinanza, il Ministro della pubblica istruzione impartisce le
disposizioni generali per l'organizzazione dei concorsi. L'ufficio che ha
curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche
all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai
vincitori. I conseguenti provvedimenti di nomina sono comunque adottati dal
provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione
sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.
Il
Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a provvedere, con proprio
decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ad
eventuali modifiche, integrazioni ed accorpamenti delle classi di
abilitazione all'insegnamento secondario ed artistico e delle classi di
concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante
di arte applicata, anche allo scopo di prevedere titoli di studio od
insegnamenti precedentemente non esistenti.
Tra i
titoli di studio riconosciuti validi ai fini dell'ammissione agli esami di
abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale saranno previsti anche
gli attestati finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di
studi non inferiore a sette anni svolti presso i Conservatori di musica e gli
istituti musicali pareggiati. A decorrere dall'anno scolastico successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i
programmi di detti corsi straordinari debbono essere approvati dal Ministro
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
Art. 2 -
Prove e modalità di svolgimento dei concorsi
I
concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una
prova orale. Sarà stabilita più di una prova scritta grafica o pratica
soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale
docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte
e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma
di accertamento.
Ciascuna
prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e
professionali. La prova orale è finalizzata all'accertamento della
preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli
specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numeri 416,
417 e 419.
Per il
personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di
istituto.
Le prove
di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di
ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti con proprio decreto dal
Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.
Le
commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti di cui 40 per le prove
scritte, grafiche o pratiche, 40 per la prova orale e 20 per i titoli.
Superano
le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che
abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.
Sino al
termine di cui al primo comma del precedente art. 1, i candidati che abbiano
superato la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale
conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed
essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono
avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove
per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.
Terminate
la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si dà luogo
alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno
superato dette prove.
La
graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi
riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova
orale e nella valutazione dei titoli.
Conseguono
la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al
numero delle cattedre o posti messi a concorso nonché delle cattedre o posti
che risultino eventualmente disponibili dopo i trasferimenti nell'anno
scolastico cui si riferiscono le nomine.
L'assegnazione
della sede è disposta, con riferimento sia alle cattedre o posti disponibili
negli istituti o scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive,
secondo l'ordine della graduatoria, tenuto conto delle aspirazioni dei
candidati.
La
graduatoria conserva validità per due anni, ai fini della copertura dei posti
che, entro tale termine, si rendano disponibili.
L'anno di
formazione è svolto, anche per i docenti nominati in relazione a
disponibilità risultanti dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola
o istituzione dello stesso tipo di quelle cui si riferiscono i posti messi a
concorso. I docenti sono addetti all'espletamento delle attività
istituzionali, ivi comprese quelle previste dal successivo art. 14.
Durante
tale anno, per i docenti di nuova nomina, il Ministro della pubblica
istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere nazionale con
gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi
e le università e tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di
specifiche iniziative di formazione.
L'anno di
formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e
termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un
servizio minimo di 180 giorni.
In
relazione al periodo di validità della graduatoria di merito, di cui al
precedente tredicesimo comma, ed alle nomine da disporre successivamente,
l'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le
nomine medesime.
L'anno di
formazione è valido come periodo di prova.
Ai fini
della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione,
discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle
esperienze e sulle attività svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi
di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione
del servizio esprime il parere ai fini di cui all'art. 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417. Restano ferme le restanti disposizioni
di cui all'art. 58 e quelle dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
417.
Il
disposto di cui al precedente comma non si applica al personale educativo dei
convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti
annessi agli istituti tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale di
danza.
Art. 3 -
Composizione delle commissioni giudicatrici
Le
commissioni giudicatrici, nominate rispettivamente, a seconda delle
competenze stabilite dal precedente art. 1, dal Ministro della pubblica
istruzione, dal sovrintendente scolastico regionale od interregionale e dal
provveditore agli studi, sono presiedute da un professore universitario o da
un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da
due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari
degli insegnamenti cui si inserisce il concorso ed in possesso dei requisiti
stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
I docenti
componenti le commissioni giudicatrici sono scelti per sorteggio tra i
docenti in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, i quali ne
abbiano fatta domanda e si trovino in servizio in una sede compresa in un
ambito territoriale, diverso da quello cui si riferisce il concorso, da
determinarsi mediante sorteggio dal Consiglio nazionale della pubblica
istruzione. La nomina a componente le predette commissioni giudicatrici non
può essere conferita al medesimo docente per più di due volte immediatamente
successive.
I presidenti
sono scelti per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione, dai
sovrintendenti scolastici regionali od interregionali o dai provveditori agli
studi fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i
professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale, e, per il
personale direttivo e ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
Modalità
analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le commissioni
giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale educativo delle
istituzioni educative statali. Esse sono presiedute preferibilmente da un
rettore dei convitti nazionali, da una direttrice degli educandati femminili
dello Stato, da un direttore delle scuole speciali statali, ovvero dal preside
di un istituto tecnico o professionale con annesso convitto, e sono composte
da due istitutori o istitutrici o assistenti educatori con almeno cinque anni
di anzianità nel ruolo.
Qualora
il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni, di cui ai
precedenti primo e quarto comma, sono integrate, seguendo le medesime
modalità di scelta, con altri tre componenti, di cui uno può essere scelto
tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di
500 concorrenti.
In tal
caso esse si costituiscono in sottocommissioni, alle quali è preposto il
presidente della commissione originaria che a sua volta è integrata da un
altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il
presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni
così costituite.
Art. 4 -
Norme ulteriori per la nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi
Il
Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, emana le
disposizioni necessarie per la presentazione delle domande da parte dei
docenti che aspirano ad essere nominati componenti le commissioni
giudicatrici dei concorsi e l'organizzazione delle operazioni relative alla
scelta dei componenti le commissioni stesse.
In caso
di impossibilità di procedere ai sensi del precedente articolo si applica il
disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
417.
Art. 5 - Esoneri e compensi
I
presidenti ed i componenti le commissioni giudicatrici, di cui al precedente
art. 3, sono esonerati dagli obblighi di servizio per il periodo di
svolgimento del concorso.
In sede
di prima applicazione della presente legge e comunque sino a quando non
saranno modificate le norme di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai
membri delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione e dei
concorsi di cui al presente titolo nonché dei concorsi di reclutamento del
personale ispettivo e direttivo di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 417, e successive modificazioni, vengono corrisposti i
compensi previsti dal citato decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e
successive modificazioni, in misura triplicata. Il compenso al presidente è
determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior
numero di candidati.
Art. 6 -
Commissione sindacale presso gli uffici scolastici regionali
ed interregionali.
Presso
ciascun ufficio scolastico regionale ed interregionale si costituisce una
commissione sindacale con i criteri di composizione e di funzionamento
previsti dall'art. 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463, in
relazione alle attribuzioni conferite ai sovrintendenti scolastici dalla
presente legge.
Art. 7 -
Accesso ai ruoli del personale docente, assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti
accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza e
dei Conservatori di musica
L'accesso
ai ruoli del personale docente, assistente, delle assistenti educatrici di
cui all'art. 56 della presente legge, degli accompagnatori al pianoforte e
dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte drammatica
e di danza e dei Conservatori di musica avviene mediante concorsi per esami,
integrati dalla valutazione del titolo di studio, ove richiesto, e dei titoli
artistico-professionali.
Coloro i
quali superano il concorso e sono utilmente collocati in graduatoria rispetto
ai posti messi a concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di
formazione didattico-musicale o didattico-artistica, le cui modalità sono
stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
L'anno di
formazione è valido come periodo di prova.
L'accesso
ai ruoli del personale direttivo dei conservatori di musica e delle accademie
nazionali di arte drammatica e di danza, avviene mediante concorsi per titoli
ed esami.
Coloro i
quali superano il concorso e sono utilmente collocati in graduatoria rispetto
ai posti messi a concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di
prova.
I
concorsi sono indetti con frequenza biennale.
Le
cattedre o posti da mettere a concorso ai sensi dei precedenti primo e quarto
comma sono determinati in relazione al numero delle cattedre o posti che si
prevede siano vacanti o disponibili all'inizio dell'anno scolastico a
decorrere dal quale sono da effettuarsi le nomine.
I
concorsi sono indetti a livello nazionale dal Ministero della pubblica
istruzione e possono essere svolti in forma decentrata, di norma a livello
interregionale, a seconda del numero dei posti da mettere a concorso.
Agli
adempimenti relativi ai concorsi decentrati il Ministero della pubblica
istruzione provvede valendosi della collaborazione di un sovrintendente
scolastico delle regioni interessate, estratto a sorte.
I
concorsi sono indetti almeno 12 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico
da cui decorreranno le nomine dei vincitori.
Con
propria ordinanza il Ministro della pubblica istruzione impartisce le
disposizioni generali per l'organizzazione dei concorsi.
Espletate
le operazioni di assegnazione definitiva di sede al personale immesso in
ruolo agli effetti della presente legge, entro i 90 giorni successivi è
indetto il primo concorso secondo le modalità di cui ai precedenti commi. Per
i posti del personale direttivo e per le cattedre e i posti relativi ad
insegnamenti dei ruoli di cui al presente articolo, per i quali non si debba
provvedere all'immissione in ruolo o all'assegnazione definitiva di sede, il
concorso viene indetto entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della
presente legge.
Le norme
in vigore relative all'accesso ai ruoli del personale contemplato dal
presente articolo sono abrogate.
Art. 8 -
Prove e modalità di svolgimento dei concorsi per
l'accesso ai ruoli del personale direttivo, docente, assistente, delle
assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti
accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza e
dei Conservatori di musica
I concorsi
per l'accesso ai ruoli del personale di cui al primo comma del precedente
articolo constano di una o più prove scritte, scritto-grafiche o pratiche, in
relazione agli specifici insegnamenti e di una prova orale.
Ciascuna
prova scritta, scritto-grafica o pratica è finalizzata all'accertamento della
preparazione culturale e delle capacità professionali.
La prova
orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche e
sulle metodologie didattiche, sui contenuti degli specifici programmi
d'insegnamento nonché sull'ordinamento generale e sullo stato giuridico del
personale cui si riferiscono i posti e le cattedre oggetto del concorso e
sull'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419,
e successive disposizioni applicative.
Si
applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi dal quinto al
ventesimo dell'art. 2 della presente legge. I concorsi per l'accesso ai ruoli
del personale direttivo dei Conservatori di musica e delle Accademie
nazionali di arte drammatica e di danza constano di una prova scritta e di
una prova orale dirette ad accertare la preparazione culturale e l'attitudine
del candidato all'esercizio della funzione direttiva nei Conservatori di
musica e nelle predette accademie.
Per
quanto riguarda le modalità di svolgimento dei concorsi, gli orientamenti
programmatici per le prove di esame e i titoli valutabili si applicano le
disposizioni contenute nel titolo II, capo III, del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417.
Art. 9 -
Composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi
per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, docente, assistente, delle
assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti
accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte drammatica, di danza e
dei Conservatori di musica
Le
commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale di
cui al primo comma dell'art. 7, nominate dal Ministro della pubblica
istruzione, sono presiedute da un direttore di ruolo o, in mancanza, da un docente
di ruolo del medesimo istituto, incaricato della direzione da almeno tre
anni, e composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità
nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso.
I
presidenti delle commissioni giudicatrici di cui al comma precedente sono
scelti per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione fra coloro i
quali siano compresi in appositi elenchi compilati dal Consiglio nazionale
della pubblica istruzione.
I docenti
componenti sono sorteggiati tra i docenti, in possesso dei requisiti di cui
al precedente primo comma, che ne abbiano fatto domanda. La nomina a
componente le predette commissioni giudicatrici non può essere conferita al
medesimo docente per più di due volte immediatamente successive.
Ai fini
di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni del penultimo e
dell'ultimo comma dell'art. 3 e quelle dell'art. 5 della presente legge.
Le
commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale
direttivo dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte
drammatica e di danza sono presiedute da un professore universitario di ruolo
di discipline afferenti alle prove concorsuali o da un ispettore tecnico
centrale ovvero da un direttore di ruolo delle predette istituzioni e
composte da due direttori di ruolo e da un funzionario dell'amministrazione
della pubblica istruzione con qualifica non inferiore al primo dirigente.
Il
presidente è scelto per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione, tra
coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i professori
universitari, dal Consiglio universitario nazionale e, per il personale
direttivo ed ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I
due direttori di ruolo, componenti della commissione, sono scelti per
sorteggio tra coloro che siano inclusi in apposito elenco compilato dal
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Ai fini
di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell'art. 5 della
presente legge.
Art. 10 -
Personale assistente delle Accademie di belle arti non di ruolo
Per il
personale assistente delle Accademie di belle arti non di ruolo sono abrogate
le norme di assunzione previste dalla legge 11 ottobre 1960, n. 1178. Ad esso si applicano
le medesime disposizioni previste per il personale docente.
Art. 11 -
Norma di rinvio
Per il
reclutamento del personale docente ed assistente delle istituzioni
scolastiche aventi particolari finalità si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.
TITOLO II
DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA, DEI LICEI ARTISTICI E DEGLI ISTITUTI D'ARTE E MODIFICHE DI DISPOSIZIONI VARIE CONNESSE CON IL PRECARIATO
Art. 12 -
Dotazioni organiche
Le
dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna e della scuola
elementare, nonché le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola
media e le dotazioni organiche dei ruoli nazionali degli istituti e scuole di
istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte
sono definite secondo le disposizioni vigenti.
Ciascuna
sezione di scuola materna è costituita con un numero massimo di 30 bambini ed
un numero minimo di 13 bambini, ridotti, rispettivamente, a 20 e a 10, per le
sezioni che accolgono bambini portatori di handicaps.
La
consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei ruoli provinciali della
scuola materna è calcolata aggiungendo anche i posti di sostegno da istituire
in ragione, di regola, di un posto ogni quattro bambini portatori di
handicaps.
Le
dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola elementare e della
scuola media comprendono anche i posti di sostegno a favore degli alunni
portatori di handicaps, di tempo pieno, di attività integrative, di libere
attività complementari e di attività di istruzione degli adulti finalizzate
al conseguimento del titolo di studio. I posti di libere attività
complementari sono costituiti con quindici ore di insegnamento.
Nelle
scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla base dei criteri
stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cattedre-orario comprensive
delle ore di insegnamento delle discipline curriculari, delle ore di studio
sussidiario e delle libere attività complementari.
Le
dotazioni organiche di cui al presente articolo sono rideterminate
annualmente entro il 31 marzo. In sede di rideterminazione degli organici si
procede all'aggiornamento del numero dei posti di sostegno a favore dei
bambini o degli alunni portatori di handicaps della scuola materna,
elementare e media, in modo da assicurare di regola un rapporto medio di un
insegnante di sostegno ogni quattro bambini o alunni portatori di handicaps.
La rideterminazione dei posti di cui al presente comma, esclusi quelli
relativi agli alunni portatori di handicaps, non può comportare, in ciascuna
provincia, un aumento del numero dei posti stessi funzionanti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Per la scuola
media la ripartizione dei posti di sostegno a favore degli alunni portatori
di handicaps, è effettuata secondo la procedura ed i criteri previsti
dall'ottavo comma del successivo art. 13.
Le
disposizioni contenute nel presente articolo si applicano con riferimento al
31 marzo dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 13 -
Determinazione di dotazioni aggiuntive all'organico
Le
dotazioni organiche determinate ai sensi del precedente art. 12 sono
aumentate di una dotazione aggiuntiva risultante dalla applicazione di un
incremento percentuale medio del 5 per cento, calcolato sulla consistenza
complessiva delle predette dotazioni organiche, fatta salva la determinazione
in cifra assoluta, stabilita dal successivo art. 20, per la prima
applicazione della presente legge.
La
dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione del precedente comma è
ripartita dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, preliminarmente tra i diversi ordini
e gradi di scuola in relazione alle rispettive specifiche esigenze.
La
ripartizione delle dotazioni aggiuntive per le discipline artistiche e
artistico-professionali di arte applicata è effettuata per classe di concorso
su base regionale.
La
dotazione organica complessiva risultante dall'applicazione del precedente
secondo comma costituisce una dotazione organica unica per ciascuno dei ruoli
del personale docente.
Le
dotazioni aggiuntive determinate in prima applicazione della presente legge,
secondo quanto disposto dal successivo art. 20, vanno riferite al 31 marzo
dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Le
dotazioni vanno rideterminate in base al criterio percentuale previsto dal
precedente primo comma con riferimento al 31 marzo degli anni successivi,
contestualmente alla determinazione degli organici del personale docente.
Qualora
l'applicazione del presente articolo comporti una consistenza delle dotazioni
aggiuntive inferiore a quella risultante dal successivo art. 20 si procederà
al preventivo assorbimento delle unità di organico eccedenti, in
corrispondenza delle cessazioni del personale in servizio e delle
disponibilità di posti che si venissero comunque a determinare.
Per la
scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore,
per i licei artistici e per gli istituti d'arte, la ripartizione delle
dotazioni aggiuntive tra i singoli insegnamenti è effettuata dai provveditori
agli studi secondo modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione
con proprio decreto tenuto conto delle esigenze di utilizzazione del
personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base anche
delle consistenze di personale in servizio.
E'
abrogata la legge 27 novembre 1954, n. 1170, relativa
all'istituzione dei ruoli in soprannumero dei maestri delle scuole elementari
statali. L'assorbimento dei docenti dei ruoli in soprannumero nelle dotazioni
aggiuntive ha luogo soltanto dopo l'effettuazione delle nomine relative sia
ai posti disponibili nelle dotazioni organiche previste dalle norme vigenti
alla data di entrata in vigore della presente legge sia ai posti da conferire
per le dotazioni aggiuntive ai sensi del successivo art. 20.
Art. 14
Utilizzazione del personale docente di ruolo
La
utilizzazione dei docenti delle dotazioni aggiuntive deve contribuire nella
scuola elementare e media, e per quanto compatibile anche nella scuola
materna, a realizzare una programmazione educativa secondo quanto previsto
dalla legge 4 agosto
1977, n. 517, assicurando peraltro il soddisfacimento in
via prioritaria, nell'ordine, delle seguenti esigenze:
a)
copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere a costituire
cattedre o posti orario;
b)
copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e disponibili per un
periodo non inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o dei distretti
viciniori;
c)
sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al successivo sesto
comma;
d)
sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle scuole a tempo
pieno;
e)
sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi di istruzione
per adulti finalizzati al conseguimento dei titoli di studio e per
l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;
f)
sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi del nono comma, secondo periodo
del presente articolo.
A tal
fine il provveditore agli studi definisce il contingente su base distrettuale
ed assegna a ciascun circolo o scuola, in relazione alle esigenze, un
contingente di docenti della dotazione aggiuntiva per la scuola materna,
elementare e media.
In caso
di eccedenza detto personale dovrà essere utilizzato prioritariamente presso
circoli didattici o scuole medie dello stesso distretto o del distretto
viciniore.
Nelle
scuole secondarie superiori i docenti della dotazione aggiuntiva sono
assegnati dal provveditore agli studi per coprire le esigenze di cui ai punti
a), b), c) e f) del primo comma.
Il
personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dal circolo didattico o
dalle scuole in cui è stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico.
Il
personale docente di ruolo, incluso - nel rispetto delle priorità indicate
nel primo comma del presente articolo - quello delle dotazioni aggiuntive,
che sia in possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato anche per
periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di
servizio, in attività didattico-educative e psico-pedagogiche previste dalla
programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e
modalità da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con
particolare riferimento alle attività di sostegno, di recupero e di integrazione
degli alunni portatori di handicaps e di quelli che presentano specifiche
difficoltà di apprendimento nonché per insegnamenti speciali e attività
integrative o complementari previsti dalle leggi vigenti.
E'
abrogata la disposizione prevista, per la scuola media, al secondo comma
dell'art. 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, che
stabilisce la utilizzazione dell'insegnante di sostegno nel limite di sei ore
settimanali per ciascuna classe.
I docenti
di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono essere utilizzati per
corsi ed iniziative di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento
di titoli di studio.
L'utilizzazione
del personale docente secondo quanto previsto nei commi sesto e ottavo è
disposta dal direttore didattico o dal capo dell'istituto, nei limiti
numerici risultanti dalla disponibilità di personale di ruolo assegnato al
circolo o alla scuola, purchè il personale docente così utilizzato sia
sostituibile con personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola media.
Nei limiti delle disponibilità di cui al presente comma, è possibile
concedere esoneri parziali o totali dal servizio per i docenti di ruolo che
siano impegnati in attività di aggiornamento o che frequentino regolarmente i
corsi per il conseguimento di titoli di specializzazione e perfezionamento
attinenti la loro utilizzazione e richiesti dalle leggi e dagli ordinamenti
scolastici, ivi compresi i corsi di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n.
970, purché organizzati, nell'ambito delle disponibilità
finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della
spesa del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero
della pubblica istruzione o, sulla base di convenzioni a tal fine da questo
stipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con gli istituti
universitari si applicano le disposizioni di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382.
Il
Ministro della pubblica istruzione può disporre, a partire dall'anno
scolastico 1983-1984, l'utilizzazione di personale ispettivo, direttivo e
docente di ruolo, che abbia superato il periodo di prova, in numero non
superiore a 1.000 unità ripartite tra i diversi ordini e gradi della scuola,
presso organi centrali e periferici dell'amministrazione, scolastica, presso
istituti universitari, istituzioni culturali o di ricerca, nonché presso enti
od associazioni aventi personalità giuridica che, per finalità statutaria,
operino nel campo formativo e scolastico.
L'utilizzazione
può essere disposta per programmi di ricerca o per iniziative, nel campo
educativo scolastico, ritenuti di rilevante interesse per la scuola, da
concordarsi con l'istituzione interessata e secondo modalità e criteri
stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
Il
periodo di utilizzazione nelle attività di cui al precedente quart'ultimo
comma non può superare un triennio continuativo e l'utilizzazione non può
essere disposta per più di tre volte nel corso della carriera dello stesso
insegnante.
Il
personale delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni ordine e grado,
nonchè quello che risulti eventualmente in soprannumero, sarà in ogni caso
utilizzato, anche mediante lo svolgimento, ove necessario, di supplenze di
durata inferiore a cinque mesi o di attività inerenti al funzionamento degli
organi collegiali.
Art. 15 -
Conferimento di supplenze annuali
Per la
copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti entro il 31
dicembre e per l'intera durata dell'anno scolastico, qualora non sia
possibile provvedere mediante il personale docente di ruolo delle dotazioni
aggiuntive, ai sensi del precedente art. 14, il provveditore agli studi
conferisce supplenze annuali sulla base delle graduatorie provinciali
compilate ai sensi dell'art. 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463.
Per la
copertura dei posti di personale non docente vacanti entro il 31 dicembre e
per l'intera durata dell'anno scolastico, il provveditore agli studi
conferisce supplenze annuali sulla base delle graduatorie compilate ai sensi
dell'art. 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463.
Le
cattedre e i posti conferiti, ai sensi dei precedenti primo e secondo comma,
dal provveditore agli studi per supplenza annuale e rimasti disponibili dopo
la data del 31 dicembre, per rinuncia o decadenza del personale cui è stata
conferita la nomina, saranno assegnati dal direttore didattico o preside in
base alle apposite graduatorie di circolo o di istituto.
E'
abrogato l'art. 1 della legge 9 agosto 1978, n. 463.
Ai
docenti supplenti annuali si applica la disciplina dei congedi e delle
assenze prevista dagli articoli da 8 a 15 della legge 19 marzo 1955, n. 160.
Al
personale non docente supplente annuale si applica la disciplina dei congedi
e delle assenze attualmente vigente per il personale non docente non di
ruolo.
I posti
delle dotazioni aggiuntive non possono essere coperti, in ogni caso, mediante
assunzioni di personale non di ruolo.
Per
l'insegnamento di strumento musicale negli istituti magistrali si provvede
mediante personale docente di ruolo e non di ruolo di educazione musicale
nelle scuole medie in possesso del diploma specifico.
Per
l'insegnamento delle libere attività complementari e nei corsi per adulti
finalizzati al conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi
sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente
mediante personale docente di ruolo.
I
provvedimenti di conferimento di supplenze adottati in difformità delle
disposizioni contenute nei precedenti commi sono privi di effetti, ferma
restando la responsabilità diretta di coloro che li abbiano disposti.
Art. 16 -
Competenze in materia di assunzione di personale non di ruolo per gli
insegnamenti di arte applicata
L'art. 17 della legge 9 agosto 1978, n. 463, è
modificato nel senso che per gli insegnamenti di arte applicata, per i quali
non sono previsti titoli di studio, tutte le competenze in materia di
assunzione di personale non di ruolo, ivi compresa quella relativa al
contenzioso, sono devolute al provveditore agli studi.
L'accertamento
e la valutazione dei titoli professionali sono affidati dal provveditore agli
studi competente ad una commissione presieduta da un preside di istituto
d'arte estratto a sorte e composta da due insegnanti, di cui uno titolare di
cattedra artistico-professionale, relativa al corrispondente posto di
insegnamento di arte applicata.
Art. 17 -
Supplenze brevi
Negli
istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti
d'arte, i docenti di ruolo e non di ruolo sono tenuti a supplire i docenti
che si assentino per non più di sei giorni, anche in eccedenza all'orario
settimanale obbligatorio d'insegnamento di 18 ore, previsto dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
417, e sino ad un massimo di tre ore aggiuntive al predetto
orario.
Le ore
eccedenti l'orario settimanale obbligatorio sono retribuite secondo le
disposizioni vigenti in materia.
Il
preside designa il docente, chiamato ai sensi del precedente primo comma a
sostituire il collega assente, ove possibile, tra i docenti della medesima
classe o della medesima disciplina, tenendo conto dell'esigenza di assicurare
uniformità di trattamento ai docenti in servizio nella scuola.
Art. 18
Modifiche alla normativa in materia di comandi
A partire
dall'inizio dell'anno scolastico 1983-84 sono soppressi i comandi previsti
dall'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
417, con esclusione dei comandi previsti da altre norme di
legge speciali, che rimangono fermi nel numero disposto in base a ciascuna di
esse.
Sono
abrogate altresì tutte le disposizioni che prevedono comandi di personale
docente di ruolo per insegnamenti in scuole di grado od ordine diverso da
quello delle scuole di appartenenza. Sono, comunque, fatti salvi i comandi
disposti per l'attuazione dei progetti di sperimentazione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
419.
Salvo
quanto disposto dai successivi articoli 63 e 64, il personale comandato per
effetto delle disposizioni abrogate dal presente articolo è restituito ai
compiti di istituto.
Per gli
incarichi, di cui all'art. 65 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417, svolti presso enti diversi dallo Stato,
l'esonero dall'insegnamento non può superare l'anno scolastico e gli assegni
sono a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.
Per gli
incarichi ispettivi di cui all'art. 119, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417, l'esonero dal servizio è limitato ai
giorni effettivamente necessari per l'espletamento dell'incarico.
Art. 19
Trasferimenti e assegnazioni provvisorie
I
trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con precedenza
rispetto ai trasferimenti da altra provincia.
I
trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50% dei posti che
risultano annualmente vacanti e disponibili, sia per compensazione.
Nella
tabella di valutazione di cui all'art. 68, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417, modificato dall'art. 58 della legge 11 luglio 1980, n. 312,
l'anzianità di servizio di ruolo è valutata in modo che il servizio prestato
dopo la nomina nel ruolo di appartenenza sia computato in misura doppia
rispetto ad altro servizio riconosciuto o valutato. é altresì attribuito un
punteggio per il superamento delle prove di esame di concorsi, per titoli ed
esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di pari livello o di
livello superiore.
Ai fini
della scelta del personale da trasferire in caso di soppressione di posto o
di cattedra, da effettuarsi ai sensi dell'art. 70, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417, si tiene conto di tutti gli elementi
previsti dalla tabella di valutazione, di cui all'art. 68, secondo comma, del
medesimo decreto legislativo, così come modificato dal disposto del
precedente comma. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 60 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
I
trasferimenti di ufficio per soppressione di posto o di cattedra sono disposti
con precedenza rispetto ai trasferimenti a domanda del personale proveniente
da altro comune o, in mancanza, da altro distretto.
Le
tabelle di valutazione da approvare ai sensi del presente articolo non si
applicano ai trasferimenti e passaggi relativi all'anno scolastico 1982-1983,
mentre si applicano alle utilizzazioni relative al medesimo anno scolastico.
Non
possono comunque essere disposti trasferimenti da altra provincia per un
numero di posti corrispondente al numero dei docenti immessi in ruolo o da
immettere in ruolo ai sensi della presente legge, i quali, in servizio nella
provincia, siano in attesa della sede definitiva.
I docenti
di cui al precedente comma possono chiedere di essere trasferiti in altra
provincia ove vi sia disponibilità di posti dopo l'effettuazione dei
trasferimenti del personale di ruolo.
Le
assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto per posti ai quali
non sia possibile destinare né personale docente di ruolo, anche delle
dotazioni aggiuntive, né eventuale personale docente non di ruolo non
licenziabile in servizio nella provincia.
Ad
integrazione di quanto previsto dal primo comma dell'art. 59 della legge 11 luglio 1980, n. 312, hanno
titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria di sede anche gli insegnanti
trasferiti d'ufficio per soppressione di posto.
Art. 20 -
Prima applicazione delle dotazioni aggiuntive
In prima
applicazione della presente legge le dotazioni aggiuntive della scuola
materna sono determinate in numero di 5.500 unità complessive; le dotazioni
aggiuntive della scuola elementare sono determinate in numero di 36.000 unità
complessive; le dotazioni aggiuntive della scuola media sono determinate in
numero di 47.000 unità complessive; le dotazioni aggiuntive degli istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli
istituti d'arte sono determinate in numero corrispondente a quello delle
unità di personale in soprannumero, risultante anche per effetto delle
immissioni in ruolo previste dalla presente legge.
Per la
scuola materna ed elementare, il Ministro della pubblica istruzione
ripartisce, con proprio decreto, sulla base dei dati forniti dai provveditori
agli studi, le dotazioni aggiuntive di cui al precedente comma, in dotazioni
aggiuntive provinciali, tenendo conto della consistenza delle dotazioni
organiche delle scuole materne ed elementari funzionanti in ciascuna
provincia, della popolazione scolastica relativa, della situazione di ogni
singola provincia anche con riferimento al personale docente di ruolo privo
di sede di titolarità, del numero degli aspiranti al trasferimento dalle
altre provincie e dei docenti che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria
nel movimento relativo all'anno scolastico precedente.
Per la
scuola media il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto,
provvede innanzitutto a ripartire le dotazioni aggiuntive, di cui al
precedente primo comma, tra i singoli insegnamenti, tenendo conto delle
esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno degli
insegnamenti medesimi, sulla base anche della consistenza del personale in
servizio risultante dai dati forniti dai provveditori agli studi.
Effettuata
la ripartizione tra i singoli insegnamenti, ai sensi del precedente comma, il
Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo decreto per detta
ripartizione previsto, procede a ripartire su base provinciale le dotazioni
aggiuntive, relative ai singoli insegnamenti, tenendo conto, per ciascuna
provincia, della consistenza delle rispettive dotazioni organiche, della
situazione del personale docente di ruolo privo di sede di titolarità, del
numero degli aspiranti al trasferimento dalle altre province e dei docenti
che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria nel movimento relativo all'anno
scolastico precedente.
Il 50%
dei posti compresi nelle dotazioni aggiuntive della scuola materna,
elementare e media di cui al presente articolo, con esclusione degli istituti
di istruzione secondaria superiore ed artistica, è assegnato al concorso
ordinario che sarà indetto in prima applicazione della presente legge, entro
novanta giorni dalla sua entrata in vigore. Per la costituzione delle relative
commissioni di concorso non si dà luogo alla scelta per sorteggio prevista
dal precedente art. 3, secondo e terzo comma.
Il bando
è disposto per tutti gli ordini e i gradi di scuola, ancorché al relativo
concorso non siano attribuiti posti, in conformità ai criteri di cui al
secondo e terzo comma del presente articolo, al fine di assicurare comunque
la possibilità agli aventi titolo di conseguire la prescritta abilitazione.
Le nomine possono essere disposte ai sensi del tredicesimo comma del precedente
art. 2, anche per i posti eventualmente disponibili dopo l'accantonamento di
quelli occorrenti per le immissioni in ruolo nelle dotazioni organiche
previste dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Il
restante 50% dei posti compresi nelle dotazioni aggiuntive della scuola
materna, elementare e media di primo grado è utilizzato per il riassorbimento
degli eventuali soprannumeri conseguenti alle immissioni in ruolo.
TITOLO
III
NORME
TRANSITORIE DI IMMISSIONE IN RUOLO
Capo I
Immissione
nei ruoli della scuola materna statale
Art. 21 -
Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con proroga
dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980
Gli
insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, già forniti della
prescritta abilitazione, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico
annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito,
con modificazioni, nella legge 8
novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza
giuridica dal 1° settembre 1981.
Agli
insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di
servizio sarà assegnata nell'ambito provinciale, secondo la loro collocazione
nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito
l'incarico, a partire dall'anno scolastico 1983-1984.
Art. 22 -
Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con incarico
annuale nell'anno scolastico 1979-1980
Gli insegnanti
incaricati nelle scuole materne statali, già forniti della prescritta
abilitazione, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento
nell'anno scolastico 1979-80, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica
dal 1° settembre 1982.
Agli
insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di
servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985 dando
precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente art.
21.
L'assegnazione
della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal
medesimo art. 21.
Art. 23 -
Sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento nella scuola materna
Entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge è indetta una sessione
riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento
nella scuola materna, con una prova scritta ed una prova orale, ai fini
dell'immissione in ruolo.
La prova
scritta consisterà nella trattazione di un argomento relativo agli
orientamenti della attività educativa della scuola materna, con particolare
riferimento alla sua impostazione metodologica. La prova orale avrà come
riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tenderà a svilupparne
le connessioni con altri argomenti dei suddetti orientamenti, anche ai fini
di una più organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal
candidato.
Per
quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del
precedente titolo I, con esclusione della scelta per sorteggio dei componenti
le relative commissioni d'esame. Ai candidati che, in seguito a grave
malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia
riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta
impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere
le prove stesse in un periodo fissato dall'organo che cura lo svolgimento
delle procedure concorsuali prima della conclusione del concorso. Alla
sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al precedente primo
comma sono ammessi gli insegnanti nelle scuole materne statali, non provvisti
della prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell'anno scolastico
1980-1981.
Art. 24 -
Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con proroga
dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980
Gli
insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, i quali abbiano fruito della
proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979,
n. 434, convertito, con modificazioni nella legge 8
novembre 1979, n. 566, ed abbiano conseguito l'abilitazione
all'insegnamento ai sensi del precedente art. 23 o a seguito dell'ultimo
concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente
legge, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1983.
Agli
insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente primo comma la sede di
servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985, dando
precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente,
per effetto del precedente art. 21 e del precedente art. 22.
L'assegnazione
della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal
precedente art. 21. A tal fine la graduatoria provinciale per il conferimento
degli incarichi sarà integrata con la valutazione del titolo di abilitazione.
Gli
insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in
servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la
sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente art. 23.
Coloro
che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino
all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.
Art. 25 -
Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con incarico
annuale nell'anno scolastico 1979-1980
Gli
insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, i quali abbiano svolto un
incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1974-80 ed abbiano
conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente art. 23 o
a seguito dell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in
vigore della presente legge sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica
dal 1° settembre 1984.
L'assegnazione
della sede è disposta a partire dall'anno scolastico 1985-1986, secondo
modalità analoghe a quelle previste dal precedente art. 24, terzo comma,
dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo per effetto
dei precedenti articoli 21, 22 e 24.
Gli
insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in
servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la
sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente art. 23.
Coloro
che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino
all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.
Art. 26 - Assistenti del ruolo ad esaurimento
Le
assistenti di scuola materna di cui all'art. 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463, in possesso
del prescritto titolo di studio, che non abbiano conseguito l'abilitazione
nell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della
presente legge, conseguono l'abilitazione mediante colloqui da indire negli
anni 1982 e 1983.
Il
colloquio è effettuato secondo le medesime modalità previste, per la prova
orale dei concorsi ordinari, dal precedente art. 2.
Le
predette assistenti sono nominate nei ruoli degli insegnanti delle scuole
materne statali secondo le modalità e con le decorrenze stabilite dall'art. 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463.
L'assegnazione
della sede sarà disposta, contestualmente alla nomina, nell'ambito
provinciale con precedenza rispetto agli insegnanti da immettere in ruolo con
la medesima decorrenza per effetto della presente legge.
Art. 27 -
Insegnanti supplenti della scuola materna statale
Gli
insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di
ruolo nella scuola materna statale nel sessennio antecedente al 1° settembre
1981, nonché gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso
ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al
punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180
giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno
titolo ad una riserva del 50% dei posti da conferire con il primo concorso
ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del
precedente art. 20.
Gli
insegnanti, già forniti di abilitazione, che abbiano svolto, negli anni
scolastici 1978-1979, 1979-1980 o 1980-1981, un anno di servizio in qualità
di supplente nella scuola materna statale ed, abbiano svolto un altro anno di
servizio di insegnamento nella scuola materna statale nel quinquennio
antecedente alla data del 1° settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano
conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale,
una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi
e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi,
in qualità di supplente nella scuola materna statale, nel sessennio
antecedente alla data del 1° settembre 1981, hanno titolo ad essere
gradualmente immessi in ruolo in ambito provinciale, nei limiti del 50% dei
posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986,
nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sula
base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del
punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio.
Gli
insegnanti, di cui al precedente comma sono immessi in ruolo dopo gli
insegnanti di cui al precedente art. 25. Gli anni di servizio, richiesti dal
presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio
effettivo in ciascun anno.
E'
comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato
abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla
retribuzione per il periodo estivo.
Art. 28 -
Insegnanti assunti per il completamento di orario nella scuola materna
Agli
insegnanti che abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico nel periodo
che va dall'anno scolastico 1974-75 al 1977-78, a seguito di assunzione per
il completamento di orario delle sezioni di scuola materna statale, nonchè
per un ulteriore anno scolastico nel periodo intercorrente tra l'anno
scolastico 1974-75 e l'anno scolastico 1980-81 incluso, si applicano le
disposizioni di cui ai precedenti articoli 22, 23 e 25, a seconda che siano
abilitati o non abilitati.
Agli
insegnanti medesimi non si applica il disposto di cui al primo comma del
successivo art. 58. Gli anni scolastici sono computati secondo quanto
disposto dal precedente art. 27, penultimo e ultimo comma.
Capo II
Immissione nei ruoli della scuola elementare statale
Art. 29 -
Insegnanti non di ruolo della scuola elementare con proroga dell'incarico
nell'anno scolastico 1979-1980
Gli
insegnanti incaricati nella scuola elementare statale nonchè gli insegnanti e
gli assistenti dell'istituto "Augusto Romagnoli" che abbiano fruito
della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre
1979, n. 434, convertito, con modificazioni nella legge 8
novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza
giuridica dalla data del 10 settembre 1981.
Agli
insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente comma, la sede di
servizio sarà assegnata nell'ambito provinciale, secondo la loro collocazione
nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito
l'incarico, a partire dall'anno scolastico 1983-1984.
Art. 30 -
Insegnanti non di ruolo della scuola elementare statale con incarico annuale
nell'anno scolastico 1979-1980
Gli
insegnanti incaricati nella scuola elementare statale, che abbiano svolto un
incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980, sono immessi
in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982.
Agli
insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente, la sede di
servizio sarà assegnata partire dall'anno scolastico 1984-1985, dando
precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente art.
29.
L'assegnazione
della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal
medesimo art. 29.
Art. 31 -
Insegnanti supplenti della scuola elementare statale
Gli
insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di
ruolo nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente al 10
settembre 1981, nonchè gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di
accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non
inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto
almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo
sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50% dei posti da conferire con il
primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente
legge, ai sensi del precedente art. 20.
Gli
insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980, o
1980-1981 un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola elementare
statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella
scuola elementare statale nel quinquennio antecedente alla data del 10
settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di
accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non
inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto
almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di
supplente nella scuola elementare statale, nel sessennio antecedente alla
data del 10 settembre 1981, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in
ruolo a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986 in relazione al
50% dei posti disponibili ogni anno, nell'ordine in cui sono collocati in
apposite graduatorie provinciali da compilare sulla base del miglior
punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo
al titolo di studio e dei titoli di servizio.
La
disponibilità di posti va accertata dopo l'assegnazione della sede agli
insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 29 e 30.
Gli anni
di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di
180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno. é comunque computato come
anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi
delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo
estivo.
Art. 32 -
Particolari categorie di insegnanti elementari
Il
servizio prestato dagli insegnanti di scuola elementare, nominati in ruolo
per effetto del concorso magistrale indetto ai sensi dell'ordinanza
ministeriale del 20 marzo 1975, n. 68, la cui nomina è stata poi revocata a
seguito di pronuncia giurisdizionale, è da considerare a tutti gli effetti
come servizio prestato con incarico a tempo indeterminato, valido ai fini
dell'applicazione dell'art. 10, ultimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463.
Analogamente,
il servizio prestato dagli insegnanti di scuola materna nominati in ruolo per
effetto del concorso indetto ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 12
aprile 1976, n. 97, la cui nomina è stata poi revocata a seguito di pronuncia
giurisdizionale, è da considerare a tutti gli effetti come servizio prestato
con incarico a tempo indeterminato, valido ai fini dell'applicazione dell'art. 6, primo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463.
Restano
ferme le nomine in ruolo e le assegnazioni di sede effettuate prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
Capo III
Immissione nei ruoli della scuola secondaria e degli
istituti di istruzione artistica statali
Art. 33 - Insegnanti della scuola secondaria e degli
istituti di istruzione artistica statali iscritti nelle graduatorie
provinciali a esaurimento e insegnanti abilitati con incarico a tempo
indeterminato o con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980
Gli
insegnanti della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica
statali ancora iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui
all'art. 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463,
sono immessi in ruolo ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici
dall'inizio dell'anno scolastico 1977-1978.
Le
graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al precedente comma sono
soppresse. Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nella scuola
secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali di cui all'art. 13, quindicesimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463,
sono immessi in ruolo, con decorrenza degli effetti giuridici dall'inizio
dell'anno scolastico 1980-1981.
Gli
insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione
artistica statali già forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali
abbiano un incarico a tempo indeterminato, sono ammessi in ruolo con
decorrenza giuridica dal 10 settembre 1981.
Gli
insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione
artistica statali, già forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali
abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del
decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo
con decorrenza giuridica della stessa data del 10 settembre 1981.
Agli
insegnanti immessi in ruolo per effetto del presente articolo, la sede di
servizio sarà assegnata nell'ambito provinciale, secondo la loro collocazione
nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito un
incarico, a partire, dall'anno scolastico 1983-1984, con esclusione degli
insegnanti di cui al precedente primo comma, ai quali la sede può essere
assegnata a partire dall'anno scolastico 1982-1983, secondo la loro
collocazione nella graduatoria provinciale ad esaurimento.
L'assegnazione
della sede di servizio è disposta, nell'ordine, nei confronti degli
insegnanti immessi in ruolo per effetto dell'art. 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, ancora
privi di sede, degli insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali ad
esaurimento, di cui all'art. 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463,
degli insegnanti immessi in ruolo per effetto del medesimo art. 13, commi
tredicesimo e sedicesimo, degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato,
di cui al medesimo art. 13, quindicesimo comma, degli altri insegnanti
incaricati a tempo indeterminato di cui al precedente quarto comma e degli
insegnanti incaricati immessi in ruolo per effetto del precedente quinto
comma. Le modalità previste dal presente articolo per l'assegnazione di sede,
sulla base delle apposite graduatorie provinciali a suo tempo compilate, si
applicano anche agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dell'art. 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, e dell'art. 13, commi tredicesimo e sedicesimo, della legge 9 agosto 1978, n.
463.
Le
disposizioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto si applicano anche
agli insegnanti di ruolo, i quali abbiano prestato servizio di insegnamento
in posizione di comando a tempo indeterminato nell' anno scolastico 1979-1980
ovvero, rispettivamente, abbiano prestato servizio di insegnamento con
comando annuale in entrambi gli anni scolastici 1978-1979 e 1979-1980.
Ai fini
dell'applicazione del presente articolo sono considerati insegnanti abilitati
anche coloro che siano provvisti di titolo di abilitazione che, ai sensi
della legge 25
luglio 1966, n. 603, possa ritenersi parzialmente valido
per l'insegnamento per il quale sono incaricati.
Art. 34 -
Insegnanti non di ruolo abilitati della scuola secondaria e degli istituti di
istruzione artistica statali, con incarico annuale nell'anno scolastico
1979-1980
Gli
insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione
artistica statali, ivi compresi i comandati, già forniti di abilitazione, ove
prescritta, i quali abbiano svolto un incarico quale di insegnamento
nell'anno scolastico 1979-1980, sono immessi in ruolo con decorrenza
giuridica dal 10 settembre 1982.
Agli
insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di
servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985 dando
precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente art.
33.
L'assegnazione
della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal
medesimo art. 33.
Ai fini
dell'applicazione del presente articolo sono considerati insegnanti abilitati
anche coloro che siano provvisti di titolo di abilitazione che, ai sensi della
legge 25
luglio 1966, n. 603, possa ritenersi parzialmente valido
per l'insegnamento per il quale sono incaricati.
Art. 35 -
Sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento nelle scuole secondarie ai fini dell'immissione in ruolo
Entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è indetta una
sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria e di
istruzione artistica, con una prova scritta ed una prova orale, ai fini
dell'immissione in ruolo.
La prova
scritta consisterà nella trattazione di un argomento compreso, per ciascuna
disciplina, nei programmi di insegnamento relativi al tipo di scuola in cui
il candidato ha insegnato, con particolare riferimento alla impostazione
metodologica necessaria al suo svolgimento in una lezione. La prova orale
avrà come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tenderà a
sviluppare le connessioni con altri argomenti dei suddetti programmi di
insegnamento, anche ai fini di una più organica valutazione dell'esperienza
professionale acquisita dal candidato.
Per
quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del
precedente Titolo I, con esclusione della scelta per sorteggio dei componenti
le relative commissioni d'esame. Ai candidati che, in seguito a grave
malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia
riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta
impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere
le prove stesse in un periodo fissato, dall'organo che cura lo svolgimento
delle procedure concorsuali, prima della conclusione del concorso.
Alla
sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al precedente primo
comma sono ammessi gli insegnanti negli istituti e scuole di istruzione
secondaria ed artistica statali, non provvisti della prescritta abilitazione,
in servizio con incarico nell'anno scolastico 1980-1981.
Art. 36 -
Insegnanti incaricati non abilitati della scuola secondaria, dei licei
artistici e degli istituti d'arte statali con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980
Gli
insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli
istituti d'arte statali, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico
annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito,
con modificazioni, nella legge 8
novembre 1979, n. 566, ed abbiano conseguito l'abilitazione
all'insegnamento ai sensi del precedente art. 35, sono immessi in ruolo con
decorrenza giuridica dal 10 settembre 1983.
dall'anno
scolastico 1984-1985, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi
in ruolo, rispettivamente, per effetto del precedente art. 33 e del
precedente art. 34.
L'assegnazione
della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal
precedente art. 33. A tal fine la graduatoria provinciale per il conferimento
degli incarichi sarà integrata con la valutazione del titolo di abilitazione.
Gli
insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in
servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la
sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente art. 35.
Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio
sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.
Il
mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore di insegnamento per
il quale gli insegnanti, di cui al presente articolo, sono stati incaricati
nell'anno scolastico 1981-1982, fermo restando il diritto ad ottenere il
completamento di orario con priorità rispetto agli aspiranti a supplenze
annuali ai sensi del precedente art. 15.
Art. 37 -
Insegnanti incaricati non abilitati della scuola secondaria dei licei
artistici e degli istituti d'arte statali, con incarico
annuale nell'anno scolastico 1979-1980
Gli
insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli
istituti d'arte statali, i quali abbiano svolto un incarico annuale di
insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980 ed abbiano conseguito
l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente art. 35, sono immessi
in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1984.
L'assegnazione
della sede è disposta a partire dall'anno scolastico 1985-1986, secondo
modalità analoghe a quelle previste dal precedente art. 36, terzo comma,
dando precedenza nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo,
rispettivamente, per effetto dei precedenti articoli 33, 34 e 36.
Gli
insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in
servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la
sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente art. 35.
Coloro
che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino
all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.
Il
mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore di insegnamento per
il quale gli insegnanti, di cui al presente articolo, sono stati incaricati
nell'anno scolastico 1981-1982, fermo restando il diritto ad ottenere il
completamento di orario con priorità rispetto agli aspiranti a supplenze
annuali ai sensi del precedente art. 15.
Art. 38 -
Insegnanti supplenti della scuola secondaria, dei licei artistici e degli
istituti d'arte statali
Gli
insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di
ruolo nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte
statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonché gli insegnanti
che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli delle scuole ed
istituti predetti, una votazione media non inferiore al punteggio
corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di
servizio anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una
riserva del 50% dei posti da conferire con il primo concorso ordinario
indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del
precedente art. 20.
Gli
insegnanti, già forniti di abilitazione, che abbiano svolto, negli anni
scolastici 1978-1979, 1979-1980 e 1980-1981, un anno di servizio in qualità
di supplente nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti
d'arte statali ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento
nelle predette scuole ed istituti nel quinquennio antecedente la data del 10
settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di
accesso ai ruoli delle predette scuole ed istituti, una votazione media non
inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto
almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di
supplente nelle scuole ed istituti medesimi, nel sessennio antecedente alla
data del 10 settembre 1981, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in
ruolo in ambito provinciale, nei limiti del 50% dei posti disponibili, a
partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-86, nell'ordine in cui sono
collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del miglior
punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo
al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio.
Gli
insegnanti di cui al precedente comma sono immessi in ruolo dopo gli
insegnanti di cui al precedente art. 37. Gli anni di servizio, richiesti dal
presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo
in ciascun anno. E' comunque computato come anno di servizio quello per il
quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il
diritto alla retribuzione per il periodo estivo.
Art. 39 -
Insegnanti di libere attività complementari, insegnanti
nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori insegnanti di
discipline musicali nei corsi sperimentali ad indirizzo musicale e insegnanti
nei corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici
Agli
insegnanti di libere attività complementari, agli insegnanti nei corsi
sperimentali di scuola media per lavoratori, agli insegnanti di discipline
musicali nei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale, di cui
al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 agosto 1979,
e agli insegnanti dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti
magistrali e dei licei artistici, di cui alla legge 11
dicembre 1969, n. 910, in servizio non di ruolo, si
applicano le disposizioni contenute rispettivamente nei precedenti articoli
33, 34, 35, 36 e 37, a seconda dei requisiti di cui sono in possesso e con le
medesime modalità da tali articoli previste.
Art. 40 -
Passaggi di ruolo
Gli
insegnanti elementari di ruolo, che abbiano ottenuto, nell'anno scolastico
1979-1980, il passaggio nei ruoli della scuola media ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
417, e successive modificazioni, passaggio poi revocato per
accertata mancanza di posti nei limiti della riserva di cui al medesimo art.
77, sono immessi nei predetti ruoli della scuola media, con la decorrenza
prevista dal precedente art. 33, comma quarto, nel posto che è stato ad essi
attribuito o che hanno occupato per successivi trasferimenti.
Capo IV
Particolari categorie di personale docente
Art. 41 -
Esperti negli istituti tecnici e professionali
Agli
esperti negli istituti tecnici, professionali e sperimentali per insegnamenti
che sono stati ricondotti in classi di concorso ai sensi del decreto del
Ministro della pubblica istruzione 22 febbraio 1979 o di precedenti
disposizioni, si applicano, qualora abbiano fruito della proroga della nomina
per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con
modificazioni, nella legge 8
novembre 1979, n. 566, e siano forniti della prescritta
abilitazione, le disposizioni di cui al precedente art. 33, quinto comma.
Gli
esperti negli istituti tecnici, professionali e sperimentali per insegnamenti
non ricondotti in classi di concorso, ivi compresi gli insegnanti di attività
pratiche, formative, attitudinali, i quali siano tuttavia in possesso di
abilitazione valida per altri insegnamenti, e gli esperti per insegnamenti
ricondotti in classi di concorso ai sensi del decreto ministeriale 22
febbraio 1979 o di precedenti disposizioni, i quali siano in possesso di
qualsiasi abilitazione valida per l'insegnamento, sono immessi in ruolo, per
la classe di concorso per la quale sono in possesso di abilitazione, secondo
quanto previsto dai precedenti articoli 33, quinto comma e 34, a seconda che,
rispettivamente, abbiano fruito della proroga di cui al citato decreto-legge
6 settembre 1979, n. 434, ovvero abbiano avuto una nomina nell'anno
scolastico 1979-1980.
Agli
esperti, di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli insegnanti di attività
pratiche, formative, attitudinali che, pur essendo sforniti di qualsiasi abilitazione,
siano in possesso di titolo di studio valido ai fini del conseguimento
dell'abilitazione per uno degli insegnamenti previsti dal vigente ordinamento
scolastico, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 35, 36
e 37.
Gli
esperti per insegnamenti di cui al precedente primo comma, che non siano in
possesso neanche di titoli di studio valido per il conseguimento di
un'abilitazione, sono immessi, anche in soprannumero, nei ruoli
dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e
dell'amministrazione scolastica periferica, ovvero nei ruoli del personale
non docente della scuola nella carriera esecutiva od ausiliaria, a seconda
del titolo di studio posseduto.
Il
precedente terzo comma si applica anche agli esperti che siano in possesso di
un titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal
Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di cui
al precedente art. 35.
L'immissione
in ruolo di cui al quarto comma decorre, agli effetti giuridici, dal 10
settembre 1982.
Gli
insegnanti immessi in ruolo ai sensi del presente articolo possono
continuare, a domanda, ad essere utilizzati nelle attività che svolgevano in
qualità di esperti.
Art. 42 -
Insegnanti incaricati sprovvisti di abilitazione specifica o del titolo di
studio prescritto ed insegnanti di strumento musicale negli Istituti
magistrali
Agli
insegnanti incaricati nella scuola secondaria nei licei artistici e negli
istituti d'arte statali, ivi compresi quelli delle libere attività
complementari, i quali non siano in possesso dell'abilitazione o del titolo
di studio prescritto per l'insegnamento che svolgono, si applicano le
disposizioni di cui al precedente art. 41, commi secondo, terzo, quarto e
quinto.
Le
disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli insegnanti di
libere attività complementari contemplati dall'art. 32 dell'ordinanza
ministeriale 30 aprile 1980.
Le
disposizioni di cui al precedente art. 41, commi secondo e terzo, si
applicano anche agli insegnanti di strumento musicale negli istituti
magistrali.
Art. 43 -
Docenti di educazione fisica senza titolo
I docenti
di educazione fisica e di attività ginnico-sportive, sprovvisti del titolo di
studio specifico, nominati dai presidi su designazione dei provveditori agli
studi, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981 e che abbiano almeno tre
anni complessivi di servizio, hanno titolo ad essere riassunti nell'anno
scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di
insegnamento svolte nel predetto anno 1980-81 e nella stessa provincia salvo
il diritto al completamento d'orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al
conseguimento del titolo di studio e, qualora lo conseguano, sino al
conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
Il titolo
di studio deve essere conseguito in appositi corsi speciali - la cui
frequenza è obbligatoria - organizzati dagli ISEF secondo modalità da
stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
L'abilitazione
all'insegnamento deve essere conseguita nel primo concorso ordinario che sarà
indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al precedente comma
I
docenti, di cui al presente articolo, che abbiano conseguito l'abilitazione
all'insegnamento ai sensi del precedente comma, sono ulteriormente mantenuti
in servizio fino all'immissione in ruolo, da disporre nell'ordine in cui sono
collocati in apposite graduatorie provinciali, da compilare, sulla base del
titolo di abilitazione e agli titoli di servizio, in relazione al 50 per
cento dei posti disponibili ogni anno.
I
docenti, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo dopo i docenti di
cui al precedente art. 38.
Gli anni
di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di
180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.
È
comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato
abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni il diritto alla
retribuzione per il periodo estivo.
Art. 44 -
Nome particolari per docenti di educazione musicale
I docenti
di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, i quali
siano in possesso dell'attestato finale dei corsi musicali straordinari di
cui al precedente art. 1, ultimo comma, sono ammessi a partecipare alla
sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, prevista dal
precedente art. 35.
Essi
hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche in
soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nell'anno
scolastico 1980-1981 e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento
di orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al termine dell'anno
scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di
abilitazione.
Analogamente ed alle stesse condizioni hanno titolo ad essere riassunti i
docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981,
sprovvisti di diploma. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento
del diploma e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione
all'insegnamento.
Il
diploma deve essere conseguito in appositi corsi speciali organizzati dai
conservatori di musica, secondo modalità da stabilirsi con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Detti
corsi - la cui frequenza è obbligatoria - riguarderanno la didattica della
musica e, per coloro che non abbiano compiuto studi pianistici, anche lo
studio del pianoforte secondo i programmi vigenti per il corso di pianoforte
complementare per allievi di strumenti ad arco.
I
docenti, di cui al precedente terzo comma, debbono conseguire l'abilitazione
all'insegnamento nel primo concorso ordinario che sarà indetto dopo la
conclusione dei corsi speciali di cui al comma precedente.
I docenti
di educazione musicale, di cui, rispettivamente, al precedente primo comma ed
al precedente terzo comma, i quali abbiano conseguito l'abilitazione
all'insegnamento, sono ulteriormente mantenuti in servizio sino alla
immissione in ruolo, da disporre, nell'ordine in cui sono collocati in
apposite distinte graduatorie provinciali, da compilare sulla base del titolo
di abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione al 50% dei posti
disponibili ogni anno. I docenti medesimi sono immessi in ruolo dopo i
docenti di cui al precedente art. 38, dando precedenza a quelli di cui al
precedente primo comma.
Il
servizio prestato nell'anno scolastico 1980-1981 non deve essere inferiore a
180 giorno deve, comunque, aver dato diritto alla retribuzione per il periodo
estivo.
Art. 45 -
Disposizioni particolari per gli insegnanti supplenti di discipline comprese
nella classe di concorso XXXVI e modifiche alla medesima classi di concorso
Agli
insegnanti delle materie già comprese nelle classi di concorso XII, XXXVI,
XXXVII, LXIX, LXX, previste dal decreto del Ministro della pubblica
istruzione 2 marzo 1972, e successive modificazioni e integrazioni, in
servizio nell'anno scolastico 1979-1980 come supplenti temporanei su cattedre
non assegnate a docenti di ruolo o incaricati e che abbiano prestato nel
predetto anno almeno 180 giorni di servizio, si applicano le disposizioni di
cui ai precedenti articoli 35 e 37.
Per la
partecipazione alla sessione riservata prevista dallo stesso art. 35, si
prescinde, per i docenti di cui al comma precedente, dal possesso dei titoli
di studio prescritti dal successivo comma.
Con
effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sezione di
abilitazione 31-a e la corrispondente classe di concorso XXXVI, di cui al citato
decreto ministeriale e successive modificazioni e integrazioni, assumono la
seguente denominazione: «Igiene, anatomia, fisiologia e patologia
dell'apparato masticatorio». A tali sezioni e classi danno accesso le
seguenti lauree: Medicina e chirurgia; Scienze biologiche. L'elencazione
degli insegnamenti di cui al suddetto decreto ministeriale è modificata in:
«Anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio, biomeccanica
masticatoria e protesi applicata negli istituti professionali». Per l'insegnamento
di tecnologia odontotecnica e laboratorio negli istituti professionali sono
istituite l'apposita classe di abilitazione 60-bis e la corrispondente classe
di concorso LXXXVIII-bis denominate «Tecnologia odontotecnica»; ad esse danno
accesso le seguenti lauree: Ingegneria meccanica; Ingegneria navale e
meccanica; Ingegneria aeronautica; Ingegneria mineraria; Ingegneria
industriale sottosezione meccanica o aeronautica; Ingegneria delle tecnologie
industriali; Ingegneria chimica; Chimica industriale. Per l'insegnamento di
modellazione e disegno professionale sono istituite l'apposita sezione 21-a e
la corrispondente classe di concorso: XXII-bis denominate «Disegno e
modellazione odontotecnica»; ad esse danno accesso i medesimi titoli indicati
per la classe di abilitazione 21 - Disegno.
Gli
elenchi delle classi di abilitazione e delle classi di concorso di cui al
precitato decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni e
integrazioni sono modificati in conformità. Dopo la prima applicazione del
presente articolo le eventuali modificazioni ed integrazioni sono disposte
secondo la procedura di cui al penultimo comma del precedente art. 1.
Art. 46 -
Docenti dei corsi CRACIS e dei corsi di scuola popolare
Agli
insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981,
un corso completo di scuola popolare di tipo A), B), C) e C) speciale ed
abbiano svolto un ulteriore corso completo di scuola popolare in un altro
anno compreso nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981,
ovvero abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti nelle scuole
elementari statali in un altro anno compreso nel predetto sessennio, per
almeno 180 giorni nonchè agli insegnanti in servizio, nei medesimi anni
scolastici 1979-1980 o 1980-1981 nei centri di lettura, nei centri pedagogici
e nei centri sociali di educazione permanente statali nelle regioni a statuto
speciale o nelle provincie autonome di Trento e di Bolzano, per l'intera
durata di funzionamento previsto dalle norme vigenti, i quali abbiano
prestato servizio nelle predette istituzioni, per la durata indicata, in un
altro anno compreso nel predetto sessennio, ovvero abbiano prestato servizio
quali incaricati o supplenti nelle scuole elementari statali in un altro anno
compreso nel sessennio stesso per almeno 180 giorni si applicano le
disposizioni di cui al precedente art. 30.
Agli
insegnanti che abbiano svolto negli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 un
corso completo CRACIS o, per insegnamenti speciali, di tipo C) speciale e
agli insegnanti non di ruolo assegnati, nel medesimo anno scolastico, con
nomina per l'intera durata del corso, ai corsi di istruzione istituiti presso
le scuole di polizia ai sensi della legge 11
giugno 1974, n. 253, i quali abbiano svolto insegnamento,
rispettivamente, in un ulteriore corso completo CRACIS o di tipo C) speciale
o in un ulteriore corso completo presso scuole di polizia in altro anno
compreso nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, ovvero
abbiano prestato servizio, quali incaricati o supplenti, nelle scuole
secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali in un altro
anno compreso nel sessennio stesso, per almeno 180 giorni, si applicano le
disposizioni di cui al precedente art. 34 e, rispettivamente, ai precedenti
articoli 35 e 37, a seconda che siano abilitati o non abilitati.
Gli
insegnanti contemplati nel presente articolo non hanno diritto al
mantenimento in servizio sino alla nomina.
Art. 47 -
Soppressione della scuola popolare
Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947,
n. 1599, ratificato con la legge 16
aprile 1953, n. 326, è abrogato. é autorizzato il
completamento dei corsi programmati per l'anno scolastico 1981-1982.
Capo V
Immissione in ruolo del personale educativo
Art. 48 -
Personale educativo e personale assistente non di ruolo nei ruoli delle
istituzioni educative delle scuole speciali statali
Al
personale educativo incaricato nei convitti nazionali, negli educandati
femminili dello Stato e nei convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali ed agli assistenti-educatori incaricati nelle scuole speciali
statali, i quali abbiano fruito della proroga di cui al decreto-legge 6
settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ovvero abbiano svolto
un incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980, si applicano,
rispettivamente, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 29, primo
comma, e 30.
Al
predetto personale educativo ed assistente, che negli anni scolastici
1978-1979, 1979-1980 o 1980-1981 abbia svolto servizio in qualità di
istitutore od assistente supplente nelle istituzioni di cui al precedente
comma ed abbia svolto almeno due anni di servizio nel quinquennio antecedente
al 10 settembre 1980, si applicano le disposizioni di cui al precedente art.
31.
Capo VI
Immissione in ruolo del personale non docente
Art. 49 -
Personale non docente non di ruolo delle carriere esecutive
ed ausiliarie
Il
personale non docente incaricato delle carriere esecutive ed ausiliarie, in
servizio alla data del 9 settembre 1981, è immesso in ruolo, con effetto
giuridico dal 10 settembre 1981, e con effetto economico dal 10 settembre
1982.
L'assegnazione
della sede di servizio sarà disposta, a partire dall'anno scolastico
1982-1983, in ambito provinciale, secondo modalità analoghe a quelle previste
dalla presente legge per il personale docente.
Nei ruoli
dei magazzinieri, degli infermieri, dei cuochi, degli aiutanti cuochi, degli
accudienti di convitto, dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri sono
inquadrati, a domanda, gli impiegati appartenenti ad altri preesistenti
ruoli, in servizio alla data del 12 novembre 1974, data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420,
che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano espletato
lodevolmente per almeno un biennio, anche se non continuativo, le mansioni
proprie del ruolo nel quale chiedono l'inquadramento, compresi coloro che, in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 31, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
420, non abbiano presentato domanda nei termini stabiliti
dall'articolo stesso.
Il
personale non docente esecutivo ed ausiliario o appartenente alle categorie
assimilate che alla data del 10 settembre 1980 abbia prestato per almeno tre
anni servizio nelle scuole elementari speciali elencate ai sensi dell'art. 95
del testo unico delle norme sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 ed abbia
cessato o cessi dalle attività presso le dette scuole in data successiva
all'anno scolastico 1977-1978 in conseguenza della soppressione del posto o
della chiusura della scuola, ha titolo ad essere trasferito a domanda alle
dipendenze dello Stato ed essere inquadrato nel corrispondente ruolo
esecutivo o ausiliario secondo le anzianità possedute.
Art. 50 -
Personale non docente non di ruolo della carriera di concetto di segreteria
Il
personale non docente incaricato della carriera di concetto di segreteria, in
servizio alla data del 9 settembre 1981, è immesso in ruolo, previo
superamento di un apposito esame, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal
10 settembre 1981 e, agli effetti economici, dal 10 settembre 1982.
L'esame,
di cui al precedente comma, consiste in un colloquio da svolgere, secondo le
modalità previste per la prova orale dei concorsi ordinari, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il
personale non docente della carriera di concetto di segreteria, di cui al
presente articolo, è mantenuto in servizio sino alla nomina in ruolo.
L'assegnazione
della sede di servizio sarà disposta in ambito provinciale, secondo modalità
analoghe a quelle previste dalla presente legge per il personale docente.
Il
presente articolo si applica altresì al personale non docente che ha svolto
le mansioni di segretario ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1960, n. 1607, e
dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n.
784.
Art. 51 -
Norme particolari riguardanti il personale non docente
Le variazioni
dei ruoli organici provinciali del personale non insegnante statale delle
scuole ed istituzioni educative sono disposte entro il 31 marzo di ogni anno
secondo le modalità di cui al penultimo comma dell'art. 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463, e tenuto
conto del numero delle classi e corsi che funzioneranno all'inizio dell'anno
scolastico successivo, in attuazione dei criteri previsti dalla tabella B annessa
al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.
Il
personale non insegnante delle scuole statali materne, elementari, secondarie
ed artistiche, nonchè il personale non docente delle università e degli
istituti di istruzione universitaria, escluso quello delle carriere
direttive, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge da
almeno un anno presso gli uffici dell'amministrazione centrale e
dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica
istruzione, può chiedere, entro 60 giorni dalla data anzidetta, il
collocamento nel corrispondente livello retributivo del ruolo organico delle
amministrazioni menzionate.
Il predetto
personale è inquadrato nelle rispettive qualifiche funzionali anche in
soprannumero.
Il
soprannumero di cui al comma precedente è assorbito in corrispondenza dei
posti disponibili nella dotazione organica cumulativa di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatte
salve le riserve dei posti necessari ai fini della attuazione di quanto
previsto dagli articoli 9 e 65 della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312.
Al personale
di cui al presente articolo si applica la normativa di stato giuridico e di
trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui
viene inquadrato. Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a
tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.
Art. 52 -
Passaggio nei ruoli statali di personale non docente
Il
personale di concetto, esecutivo ed ausiliario della Federazione nazionale
delle istituzioni pro-ciechi, in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge presso la predetta Federazione, ha titolo ad essere
trasferito, anche in soprannumero, a domanda, da presentarsi entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze dello Stato,
nelle corrispondenti qualifiche funzionali del ruolo del personale non
insegnante. Esso è destinato all'istituto statale «A. Romagnoli» di
specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, assume, tra i
propri compiti, anche quello di promuovere la ricerca e lo studio di materie
didattico e di apparecchi ad uso di ciechi.
Il
Ministro della pubblica istruzione può disporre l'utilizzazione del personale
non docente di cui al precedente primo comma presso enti e associazioni
aventi personalità giuridica, che svolgano attività di produzione di
materiale didattico e di apparecchi ad uso dei ciechi.
Capo VII
Personale dei Conservatori di musica, delle Accademie di
belle arti e delle Accademie nazionali di arte
drammatica e di danza
Art. 53 -
Docenti dei corsi speciali e delle scuole libere del
nudo
Gli
insegnanti incaricati negli anni scolastici 1979-1980 o1980-1981 presso i
corsi speciali delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di
danza sono immessi nei ruoli del personale docente, rispettivamente delle Accademie
di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza.
Analogamente
sono immessi nei ruoli del personale docente delle Accademie di belle arti
gli insegnanti incaricati, nell'anno scolastico 1980-1981, presso le scuole
libere del nudo e gli insegnanti che, nel medesimo anno scolastico, hanno
prestato servizio nelle scuole superiori degli artefici annesse alle predette
Accademie.
Le
disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai docenti di ruolo
nello stesso o altro ordine o tipo di scuola secondaria o artistica che
abbiano prestato servizio negli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 nei
corsi speciali ai sensi della ordinanza ministeriale 4 agosto 1978 o nelle
scuole libere del nudo e nelle scuole superiori degli artefici annesse alle
Accademie di belle arti ai sensi dell'art. 31 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.
I docenti
immessi in ruolo ai sensi del presente articolo sono assegnati alla sede
presso la quale prestano servizio nell'anno scolastico 1980-1981.
Qualora
negli anni successivi il corso speciale di titolarità non venga istituito, il
docente è utilizzato presso la medesima Accademia in corso speciale
dichiarato corrispondente o affine in base a tabelle definite dal Ministero
della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.
Qualora
parimenti negli anni scolastici successivi la scuola libera del nudo non
venga istituita, il docente di ruolo è utilizzato in attività didattiche
integrative.
Le
immissioni in ruolo ai sensi del presente articolo decorrono dall'anno
scolastico 1982-1983.
A partire
dall'anno scolastico 1982-1983 le modalità di istituzione e di funzionamento
dei corsi speciali e integrativi sono stabilite dal Ministro della pubblica
istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica
istruzione. Ai docenti immessi in ruolo ai sensi del presente articolo si
applica lo stato giuridico del personale docente delle Accademie di belle
arti e dell'Accademia nazionale di danza.
Art. 54 -
Assistenti dei licei artistici.
I ruoli
degli assistenti dei licei artistici sono soppressi.
A partire
dall'anno scolastico 1983-1984 gli assistenti sono gradualmente immessi nei
ruoli del personale docente relativamente alla classe di concorso per la
quale sono abilitati e conseguono l'immissione in ruolo per tale classe con
decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1983.
Gli
assistenti di ruolo nei licei artistici e gli assistenti che hanno titolo
all'immissione in ruolo ai sensi dei precedenti articoli 33 e 34 se sforniti
di abilitazione possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento secondo le
norme del precedente articolo 35.
Agli
assistenti che passano nei ruoli del personale docente per effetto dei
precedenti commi, la sede definitiva è assegnata, sempre in ambito
provinciale, contestualmente ai docenti di cattedra incaricati immessi in
ruolo per effetto della presente legge, fatte salve per questi ultimi le precedenze
previste dagli articoli 33 e 34, con precedenza rispetto ai docenti
incaricati non abilitati e gli assistenti incaricati immessi in ruolo della
presente legge, per i quali ultimi si applicano le disposizioni dell'art. 37.
Il
personale contemplato nei precedenti commi è mantenuto in servizio in qualità
di assistente fino all'ammissione nel ruolo dei docenti.
Gli
assistenti di ruolo che non siano forniti di abilitazione né la conseguano
per effetto del terzo comma del presente articolo restano in ruolo ad
esaurimento e sono utilizzati nella scuola, secondo le modalità che saranno
stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art. 55 -
Assistenti delle Accademie di belle arti
E'
indetto per una sola volta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, un concorso nazionale per titoli a cattedre delle accademie
di belle arti riservato agli assistenti di ruolo delle Accademie stesse ed
agli assistenti delle Accademie che abbiano titolo all'immissione in ruolo ai
sensi degli articoli 33 e 34 della presente legge.
Il bando
determina i titoli valutabili, fra i quali hanno preminente valore quelli
relativi all'attività artistica e professionale, nonché i relativi punteggi.
Le
graduatorie del concorso conservano validità fino a quando non verrà
modificato l'attuale ordinamento delle Accademie di belle arti; le nomine
sono gradualmente conferite in relazione al 50 per cento delle cattedre
disponibili ogni anno.
La
partecipazione al concorso riservato è limitata alla materia della cattedra
corrispondente al posto di assistente del quale l'aspirante è titolare e a
non più di un'altra materia.
Art. 56 -
Ruolo delle assistenti educatrici dell'Accademia nazionale di danza
È istituito
il ruolo delle assistenti educatrici dell'Accademia nazionale di danza.
L'organico
del personale appartenente al ruolo di cui al precedente comma è fissato in
una unità per ogni 100 allievi.
Al
predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato
giuridico ed il trattamento economico del personale educativo dei convitti
nazionali e degli educandati.
Le
ispettrici disciplinari comunque in servizio non di ruolo nell'Accademia
nazionale di danza sono immesse nel ruolo di cui al precedente primo comma.
Il quarto
comma dell'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236,
come modificato dalla legge 4
gennaio 1951, n. 28, è soppresso; all'ultimo comma del
medesimo articolo sono soppresse, in fine, le parole: «e l'incarico di
ispettore disciplinare al grado decimo».
TITOLO IV
NORME COMUNI E FINALI
Art. 57 -
Personale incaricato per la prima volta nell'anno scolastico 1980-1981
Al
personale docente e educativo, di cui ai capi I, II, III e V del precedente
titolo III, incaricato per la prima volta nell'anno scolastico 1980-1981, si
applicano le disposizioni previste nella presente legge per il personale
incaricato nell'anno scolastico 1979-1980.
L'assegnazione
della sede al personale di cui al precedente comma è disposta dopo che sia stata
assegnata la sede al personale incaricato nell'anno scolastico 1979-1980.
Il
disposto del presente articolo si applica altresì agli insegnanti di libere
attività complementari, agli insegnanti dei corsi sperimentali di scuola
media per lavoratori, agli insegnanti di discipline musicali nei corsi
sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 agosto 1979,
ed agli insegnanti dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti
magistrali e dei licei artistici, di cui al precedente art. 39, nonché agli
esperti ed agli insegnanti incaricati sprovvisti di abilitazione specifica o
del titolo di studio prescritto ed agli insegnanti di strumento musicale
negli istituti magistrali, di cui rispettivamente ai precedenti articoli 41 e
42.
Le
disposizioni di cui al precedente art. 45 si applicano anche agli insegnanti
delle materie ivi contemplate, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981,
con i requisiti nel medesimo articolo indicati.
Art. 58 -
Norma comune sulle immissioni in ruolo
Le
disposizioni di cui ai precedenti articoli 21, 22, 24, 25, 29, 30, 33, con
esclusione del primo comma 34, 36, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 53,
56, 57, nonché ai successivi articoli 69 e 70, si applicano soltanto al
personale in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti articoli, in
servizio nell'anno scolastico in corso alla di entrata in vigore della
presente legge.
Il
periodo di prova per il personale immesso in ruolo con decorrenza giuridica
antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge è svolto
nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla predetta data.
Le
immissioni in ruolo di cui al precedente titolo III sono disposte, nei posti
o cattedre cui si riferisce l'incarico, anche a prescindere dalla
disponibilità nelle relative dotazioni organiche, con esclusione per quelle
per le quali sia diversamente disposto dal medesimo titolo III.
Tutte le
nomine relative alle immissioni in ruolo possono essere disposte anche in
insegnamenti dichiarati affini dal decreto emanato dal Ministro della
pubblica istruzione ai sensi del quart'ultimo comma dell'art. 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463.
Le
assegnazioni di sede, da effettuare ai sensi della presente legge, possono
essere disposte anche per insegnamenti diversi da quelli per i quali gli
interessati hanno conseguito la nomina, purchè il titolo di abilitazione
posseduto possa ritenersi parzialmente valido ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603.
Art. 59 -
Modalità per l'assegnazione della sede e per
l'utilizzazione del personale immesso a ruolo
Il
Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto le modalità
per l'assegnazione della sede del personale immesso in ruolo per effetto
delle disposizioni contenute nel precedente titolo III, nonchè per
l'utilizzazione del personale che risultasse eventualmente in soprannumero.
L'assegnazione
della sede può essere disposta anche prima delle decorrenze previste dai
rispettivi articoli della presente legge, qualora venga a determinarsi
disponibilità di posti dopo aver assegnato la sede alla categoria a cui
spetta a tal fine la precedenza.
Nei casi
in cui i docenti ai quali va assegnata la sede non siano inclusi nelle
graduatorie di conferimento degli incarichi, essi saranno inseriti nelle
predette graduatorie secondo i criteri di valutazione di titoli previsti per
l'anno in cui sono state formate le graduatorie medesime.
Le
precedenze previste dal titolo III per l'assegnazione della sede al personale
immesso in ruolo operano tra le diverse graduatorie da compilare
distintamente per le varie categorie.
Per gli
insegnanti immessi nei ruoli della scuola secondaria, dei licei artistici e
degli istituti d'arte, l'utilizzazione è disposta ai sensi dell'art. 14 della legge 9 agosto 1978, n. 463.
Per il
personale docente delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica
la utilizzazione è disposta anche in cattedre o posti di materie affini ivi
compresi gli insegnamenti dei corsi speciali, delle scuole libere del nudo e
dei corsi straordinari.
Art. 60 -
Competenze in materia di nomina
I
provvedimenti di nomina e quelli conseguiti di assegnazione della sede sono
adottati dai provveditori agli studi anche nei confronti degli insegnanti
appartenenti ai ruoli nazionali.
I
provvedimenti di cui al comma precedente, e gli atti da essi presupposti,
sono definitivi.
Art. 61 -
Categorie speciali
Gli
insegnanti non vedenti che siano immessi in ruolo ai sensi della presente
legge o a seguito di concorsi ordinari, o ancora in attesa di sede
definitiva, hanno la precedenza assoluta nella scelta della sede.
Nei casi
previsti dall'art. 2 della legge 4 giugno 1962, n. 601, e dall'art. 9 della legge 29 settembre 1967, n. 946 la
presenza dell'assistente del docente non vedente è facoltativa.
Nei
concorsi a cattedra il 2 per cento dei posti messi a concorso, e comunque non
meno di due posti, è riservato ai concorrenti non vedenti, salvo diverse
disposizioni di maggior favore previste da leggi speciali.
Ai fini
dell'applicazione ai docenti non vedenti delle disposizioni di cui agli
articoli 27, 31 e 38, il requisito del servizio nel periodo in essi indicato,
è ridotto a 90 giorni, anche non continuativi.
Sono da
considerare non vedenti coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla
legge 29
settembre 1967, n. 946.
Il
beneficio di cui al primo comma si applica anche agli insegnanti con rene
artificiale, per i comuni in cui esiste il servizio di emodialisi e per i
comuni viciniori, nonché agli insegnanti non autosufficienti o con protesi
agli arti inferiori.
Art. 62 -
Modelli viventi
Ai
modelli viventi si applica, in quanto compatibile, lo stato giuridico del
personale non docente non di ruolo della scuola, escluse le disposizioni
relative al reclutamento e all'orario di servizio, in luogo delle quali si
applicano le disposizioni vigenti per tale categoria di personale. In materia
di assenza e congedi si applicano le disposizioni riferibili alla natura
dell'incarico della nomina e non alla retribuzione oraria di servizio.
L'adeguamento
del trattamento economico dei modelli viventi avviene in corrispondenza e in
proporzione dei miglioramenti conseguiti dal personale non docente della
carriera ausiliaria della scuola. La retribuzione è corrisposta in tutti i
mesi dell'anno, alle condizioni previste per il restante personale non
docente, per un importo mensile corrispondente al numero di ore settimanali
conferite per incarico.
Art. 63 -
Norme per il personale assegnato a particolari compiti
Il
personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente comandato
nell'anno scolastico 1981-1982, ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
417, presso le regioni o altri enti locali, nonché il
personale medesimo già in servizio nei soppressi patronati scolastici della
regione e provincie a statuto speciale che non abbiano già provveduto a farlo
transitare nei propri ruoli, può ottenere a domanda il passaggio nei ruoli
dell'ente locale territoriale o della regione che lo richieda.
Le
regioni, comprese quelle a statuto speciale nonchè le provincie autonome di
Trento e Bolzano, nel rispetto delle loro attribuzioni statutarie,
provvederanno con propria legge a disciplinare i passaggi di cui al comma
precedente, salvaguardando, in ogni caso, le posizioni economiche già
acquisite.
Il personale
ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente comandato ai sensi del
predetto decreto n. 417 a prestare servizio presso
amministrazioni statali o pubbliche, con esclusione delle università, o
collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 113 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 417, può ottenere, a domanda, il passaggio nei
ruoli dell'amministrazione presso cui presta servizio in una qualifica
funzionale di corrispondente livello retributivo, fatte salve, in ogni caso,
le posizioni economiche già acquisite dagli interessati. A tal fine questi sono
collocati nella classe di stipendio che, anche mediante l'attribuzione di
aumenti periodici convenzionali, assicuri loro un trattamento economico pari
o immediatamente superiore a quello in godimento. Al personale che opta per
il passaggio nei ruoli dell'Amministrazione si applicano le disposizioni di
cui gli ultimi tre commi del precedente art. 51.
Il
personale direttivo e insegnante della scuola elementare, assegnato, alla
data di entrata in vigore della presente legge, ad attività parascolastiche di
assistenza e vigilanza sanitaria, ad attività di servizio sociale scolastico
e ad attività connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del
Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 5 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, è
mantenuto ad esaurimento nella assegnazione ai compiti attualmente svolti.
Analogamente si provvede per il personale ispettivo tecnico periferico,
direttivo e docente, di cui al precedenti commi primo e terzo, qualora esso
non chieda o non ottenga il passaggio nei ruoli degli enti o amministrazioni
indicati nei commi medesimi, sempre che gli stessi enti o amministrazioni lo
richiedano.
Il
criterio di inquadramento economico nei livelli retributivi del personale
civile dello Stato previsto nel precedente terzo comma si applica anche al
personale di cui all'art. 34 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dopo aver
effettuato nei riguardi del personale medesimo l'inquadramento nei livelli
retributivi del personale della scuola ai sensi e con le modalità previste
nel decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271.
Rimangono comunque fermi i criteri di equiparazione previsti dal citato art. 34 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Art. 64 -
Norme transitorie sui comandi per attività di studio, per il servizio
psico-pedagogico e sugli incarichi ispettivi
Limitatamente
al numero dei comandi disposti nell'anno scolastico 1981-1982, relativamente
alle attività di cui al sesto comma del precedente art. 14, la soppressione
prevista dal primo comma del precedente art. 18 avrà luogo soltanto dopo che
sia stata disposta la nomina dei vincitori del concorso ordinario indetto per
la prima attuazione delle dotazioni organiche aggiuntive.
La
disposizione di cui all'ultimo comma del precedente art. 18 ha effetto dal
momento in cui saranno nominati i vincitori dei concorsi in atto a posti di
ispettore tecnico periferico.
Art. 65 -
Validità dei titoli di specializzazione conseguiti in
base a norme vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970
La
validità dei titoli di specializzazione di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n.
970, è estesa anche ai fini delle immissioni in ruolo
previste dalla legge 9 agosto
1978, n. 463, e delle immissioni in ruolo previste dalla
presente legge.
Sono
ritenuti validi altresì quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti
in base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970,
anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data, purchè a
seguito di corsi indetti prima della data medesima.
Art. 66 -
Norme particolari per i concorsi direttivi
I
candidati degli ultimi concorsi ordinari per titoli ed esami, indetti per il
reclutamento del personale direttivo degli istituti e scuole di istruzione
secondaria ed artistica che, dopo aver superato la prova scritta siano stati
esclusi per non aver completato la documentazione circa il possesso dei
requisiti di ammissione entro la scadenza fissata nei decreti di riapertura
dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, possono integrare
la documentazione prodotta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, fermo restando che i requisiti stessi debbono essere
comunque posseduti alla scadenza indicata nei predetti decreti di riapertura.
Le nomine
relative ai concorsi direttivi ordinari e riservati, di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 928, attualmente in corso
di svolgimento sono disposte, per ciascun tipo di concorso, all'inizio
dell'anno scolastico successivo alla conclusione del relativo concorso
riservato. Le predette nomine decorrono, comunque, agli effetti giuridici,
dall'inizio dell'anno scolastico 1982-1983.
Alla
costituzione delle sottocommissioni nei concorsi a posti direttivi nella
scuola materna, elementare, secondaria, nei licei artistici e negli istituti
d'arte, da effettuare ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, è esteso
il disposto di cui al precedente art. 3, ultimo comma.
La
disciplina di cui al secondo comma del precedente art. 5 si applica anche ai
componenti le commissioni e sottocommissioni giudicatrici di esami di
abilitazione o di concorsi per il reclutamento del personale ispettivo
tecnico, direttivo e docente, indetti dal 1° giugno 1978.
Art. 67 -
Trasformazione in ruoli provinciali dei ruoli nazionali del personale docente
e assistente degli istituti statali per sordomuti e dell'istituto
statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei
minorati della vista
I ruoli
nazionali del personale docente e del personale assistente degli istituti
statali per sordomuti, di cui alla legge 30
luglio 1973, n. 488, sono trasformati in ruoli speciali
provinciali.
I ruoli
nazionali del personale docente e del personale assistente dell'istituto
statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei
minorati della vista, di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1734, sono trasformati in
ruoli speciali provinciali.
Art. 68 -
Norma transitoria per gli insegnanti di educazione
tecnica
I docenti
di educazione tecnica, nominati a seguito del concorso a cattedre di
applicazioni tecniche maschili e femminili, indetto con decreto ministeriale del 5 maggio 1973 ed utilizzati,
nell'anno scolastico 1981-1982, nella provincia di residenza, per effetto
dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito con
modificazioni nelle legge 24
luglio 1981, n. 392, sono, a domanda, trasferiti nei limiti
dei posti disponibili, a decorrere dal 10 settembre 1982, dal ruolo dei
docenti di educazione tecnica della provincia di attuale titolarità a quello
della provincia di residenza
I docenti
che non potranno usufruire del beneficio di cui al primo comma per
indisponibilità di posti, sono utilizzati annualmente ai sensi della legge 24 luglio 1981 n. 392, anche su posti
funzionanti di fatto.
Art. 69 -
Norme particolari per il personale docente delle scuole in lingua tedesca e
delle località ladine
Ai
docenti delle scuole secondarie e degli istituti d'arte in lingua tedesca e
delle località ladine, in possesso del prescritto titolo di studio, che
nell'anno scolastico 1980-1981 siano stati incaricati annuali o abbiano
svolto servizio di supplenza per almeno 180 giorni, si applicano le
disposizioni contenute nei precedenti articoli 35 e 36.
Le
disposizioni di cui al precedente comma sono estese ai docenti delle scuole
predette in servizio nell'anno scolastico 1980-1981 in qualità di incaricati
a tempo indeterminato ai sensi della legge 9 agosto
1973, n. 524, a prescindere dal possesso del prescritto
titolo di studio. L'assegnazione della sede ai predetti docenti è disposta
dopo che sia stata assegnata la sede al personale di cui al precedente comma.
Ai
docenti delle predette scuole, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981,
privi del prescritto titolo di studio, ma in possesso di diploma di maturità
o di titolo conseguito all'estero dichiarato equipollente secondo le
procedure previste dall'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, che abbiano
svolto servizio di supplenza per almeno 12 anni anche non continuativi, con
il servizio annuale minimo richiesto dalle norme vigenti al momento della
prestazione, si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli
35 e 37.
Ai posti
di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della
provincia di Bolzano e ai posti di insegnamento delle classi di concorso
XCII-bis (tedesco nella scuola media in lingua italiana della provincia di
Bolzano) e XCII-ter (tedesco negli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano) possono accedere
anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito
all'estero, dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione,
sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini
dell'insegnamento.
Nelle
scuole di istruzione primaria e secondaria della provincia di Bolzano i
concorsi di cui alla presente legge relativi alle discipline da impartire in
lingua diversa da quella italiana si svolgono nella predetta lingua di
insegnamento.
Per i
componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al precedente comma
non è richiesto il requisito, previsto dal precedente art. 3, del servizio in
una sede compresa in un ambito territoriale diverso da quello cui si
riferisce il concorso.
Art. 70 -
Norme particolari per il personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena
Per i
componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per le scuole con lingua
di insegnamento slovena non è richiesto il requisito, previsto dal precedente
art. 3, del servizio in una sede compresa in un ambito territoriale diverso
da quello cui si riferisce il concorso.
I
presidenti delle commissioni giudicatrici, di cui al precedente comma, sono
scelti di regola tra coloro che prestano servizio nelle scuole con lingua
d'insegnamento slovena o che abbiano conoscenza della lingua slovena.
Ai
concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento
slovena sono ammessi anche coloro che siano in possesso di un titolo di
studio conseguito all'estero dichiarato equipollente dal Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, ai soli fini dell'ammissione ai predetti concorsi.
Ai fini
previsti dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n.
970, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione, può dichiarare equipollenti
titoli di specializzazione conseguiti all'estero a seguito della frequenza di
corsi in lingua slovena, sulla base della durata e dei contenuti dei corsi
stessi.
Ai
docenti delle scuole con lingua di insegnamento slovena, in servizio
nell'anno scolastico 1980-1981, privi del prescritto titolo di studio ma in
possesso di diploma di maturità che abbiano svolto servizio di supplenza per
almeno 12 anni anche non continuativi, con un servizio annuale minimo di 180
giorni, si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli 35 e
37.
Nelle
scuole d'istruzione primaria e secondaria con lingua di insegnamento slovena
i concorsi di cui alla presente legge si svolgono in lingua slovena.
Art. 71 -
Norme particolari per il personale delle scuole della Valle d'Aosta
Ai
concorsi a posti di insegnamento di lingua francese nelle scuole della Valle
d'Aosta sono ammessi anche coloro che siano in possesso di un titolo di
studio conseguito all'estero dichiarato equipollente dal Ministro della
pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione, ai soli fini dell'ammissione ai predetti concorsi.
Per la
composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per le scuole della
Valle d'Aosta non si applica il disposto del precedente art. 3 che richiede
ai componenti il requisito del servizio in una sede compresa in un ambito
territoriale diverso da quello cui si riferisce il concorso.
Art. 72 -
Norma interpretativa
L'art. 13, comma tredicesimo, della legge 9 agosto 1978 n. 463,
è da intendere nel senso che l'immissione in ruolo dei docenti ivi
contemplata è effettuata con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici,
dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79 ed anche in soprannumero
riassorbibile dopo l'esaurimento delle graduatorie previste dal settimo comma
del medesimo art. 13.
L'assegnazione
definitiva della sede ai predetti docenti sarà effettuata, ai sensi del
diciassettesimo comma del medesimo art. 13, soltanto dopo l'esaurimento delle
graduatorie provinciali relative all'insegnamento cui si riferisce la nomina.
Tutti i
provvedimenti di nomina di cui all'art. 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono
disposti dai provveditori agli studi. Detti provvedimenti e gli atti
presupposti sono definitivi.
Le nomine
disposte per l'anno scolastico 1978-1979 sula base delle graduatorie ad
esaurimento contemplate nel primo comma dell'art. 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, prima
della loro soppressione e trasformazione in graduatorie provinciali, hanno la
medesima decorrenza giuridica prevista dal settimo comma dello stesso art.
13, per le nomine da disporre sulla base delle graduatorie provinciali.
Art. 73 -
Organici del personale educativo
L'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 595, è
sostituito dal seguente:
"I
posti di organico dei ruoli provinciali delle istitutrici degli educandati
femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti
femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e dei ruoli
provinciali degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi
agli istituti tecnici e professionali, previsti dall'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
417, modificato dall'art. 64 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ferme
restando l'unicità della dotazione organica delle singole istituzioni
educative, nonché l'identità delle funzioni del personale assegnato, sono
determinati come segue: sino a venticinque convittori, quattro posti; per
ogni successivo gruppo di otto convittori, un posto in più; per ogni gruppo
di dodici semiconvittori, un posto.
Nelle
istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti le dotazioni
organiche di cui al comma precedente vengono raddoppiate.
La
determinazione degli organici è effettuata in relazione alle sedi di
funzionamento del convitto.
Le
variazioni degli organici del personale educativo disposte ai sensi del
precedente primo comma sono effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno, con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
del tesoro.
Il
personale educativo in soprannumero per effetto di situazioni sopravvenute
rispetto alla predetta data del 31 marzo sarà utilizzato per l'anno
scolastico successivo presso istituzioni educative della provincia ovvero
presso l'ufficio scolastico provinciale; il trasferimento d'ufficio di tale
personale soprannumerario sarà disposto dopo il suddetto anno, ove ancora
necessario. Il primo comma dell'art. 3 della presente legge è, pertanto,
parzialmente modificato in conformità.
Il personale
di cui al presente articolo può chiedere il passaggio nei ruoli del personale
dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica
del Ministero della pubblica istruzione. Tale passaggio sarà disposto
d'ufficio nei confronti del personale in soprannumero.
L'inquadramento
avverrà anche in soprannumero, nella stessa qualifica funzionale di cui all'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatte
salve, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite dagli interessati.
A tal fine questi sono collocati nella classe di stipendio che, anche
mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, assicuri loro un
trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento.
Il
soprannumero di cui al comma precedente è assorbito in corrispondenza dei
posti disponibili nella dotazione organica cumulativa di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatte
salve le riserve dei posti necessarie ai fini dell'attuazione di quanto
previsto dagli articoli 9 e 65 della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312.
Al
personale di cui al presente articolo si applica la normativa di stato giuridico
e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui
viene inquadrato.
Il
servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come
servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.
Il
passaggio di cui al sesto comma del presente articolo è disposto nei limiti
del numero complessivo di unità di personale educativo in soprannumero".
Art. 74 -
Proroga del termine di cui all'art. 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312
Il
termine previsto dall'art. 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312,
è prorogato sino all'inizio dell'anno scolastico 1985-1986.
Art. 75 -
Servizi ausiliari dell'amministrazione scolastica
Nei
confronti del personale che ha prestato servizi, comunque denominati, per
l'espletamento di mansioni relative al ruolo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n.
283, non ancora istituito al momento dell'assunzione in
servizio e in cui detto personale è stato successivamente inquadrato, si
valutano tali servizi per la ricostruzione della carriera da effettuarsi
secondo i criteri di cui all'art. 16 - commi terzo, quarto, quinto e settimo
- della legge 25
ottobre 1977, n. 808, applicando le norme vigenti dopo la
data di assunzione in servizio.
Gli
effetti economici derivanti dalla ricostruzione di carriera di cui al
precedente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 76 -
Sessioni riservate di esami di abilitazione
Ai soli
fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono ammessi ad
apposite sessioni riservate di esami, da indire entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge e da svolgere con le stesse modalità
previste rispettivamente dai precedenti articoli 23 e 35, gli insegnanti, non
provvisti della prescritta abilitazione, in servizio, negli anni scolastici
1980-1981 e 1981-1982, in qualità di supplenti nelle scuole materne statali o
negli istituti e scuole di istruzione secondaria statale, ivi compresi i licei
artistici e gli istituti d'arte, ovvero con nomina di durata almeno annuale
conferita secondo le rispettive norme di legge, nelle scuole materne
autorizzate, ivi comprese le scuole della Regione siciliana, o,
rispettivamente, negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, pareggiati o legalmente
riconosciuti.
Per la
validità del servizio negli anni scolastici indicati nel comma precedente, si
applica il disposto di cui agli articoli 27, penultimo e ultimo comma, e 38,
ultimo comma, della presente legge.
Art. 77 -
Norma abrogativa
Sono
abrogati il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, l'art. 5, secondo comma, della legge 24 settembre 1971, n. 820,
ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
Art. 78 -
Disposizioni finanziarie
All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 31.200 milioni
per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione del fondo
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno medesimo.
Il
Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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