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20-05-1982 n° 270 - Leggi

Legge 20 maggio 1982, n. 270
Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente
Legge n

Legge n. 270 del 20 maggio 1982

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente

 

 

Sommario

 

TITOLO I ESAMI DI ABILITAZIONE E CONCORSI

Art. 1 - Abilitazione all'insegnamento ed accesso i ruoli del personale docente ed educativo

Art. 2 - Prove e modalità di svolgimento dei concorsi

Art. 3 - Composizione delle commissioni giudicatrici

Art. 4 - Norme ulteriori per la nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi

Art. 5 - Esoneri e compensi

Art. 6 - Commissione sindacale presso gli uffici scolastici regionali ed interregionali.

Art. 7 - Accesso ai ruoli del personale docente, assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza e dei Conservatori di musica

Art. 8 - Prove e modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, docente, assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza e dei Conservatori di musica

Art. 9 - Composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, docente, assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte drammatica, di danza e dei Conservatori di musica

Art. 10 - Personale assistente delle Accademie di belle arti non di ruolo

Art. 11 - Norma di rinvio

 

TITOLO II DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA, DEI LICEI ARTISTICI E DEGLI ISTITUTI D'ARTE E MODIFICHE DI DISPOSIZIONI VARIE CONNESSE CON IL PRECARIATO

Art. 12 - Dotazioni organiche

Art. 13 - Determinazione di dotazioni aggiuntive all'organico

Art. 14 - Utilizzazione del personale docente di ruolo

Art. 15 - Conferimento di supplenze annuali

Art. 16 - Competenze in materia di assunzione di personale non di ruolo per gli insegnamenti di arte applicata

Art. 17 - Supplenze brevi

Art. 18 - Modifiche alla normativa in materia di comandi

Art. 19 - Trasferimenti e assegnazioni provvisorie

Art. 20 - Prima applicazione delle dotazioni aggiuntive

 

TITOLO III NORME TRANSITORIE DI IMMISSIONE IN RUOLO

Capo I  Immissione nei ruoli della scuola materna statale

Art. 21 - Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980

Art. 22 - Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980

Art. 23 - Sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna

Art. 24 - Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980

Art. 25 - Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980

Art. 26 - Assistenti del ruolo ad esaurimento

Art. 27 - Insegnanti supplenti della scuola materna statale

Art. 28 - Insegnanti assunti per il completamento di orario nella scuola materna

Capo II  Immissione nei ruoli della scuola elementare statale

Art. 29 - Insegnanti non di ruolo della scuola elementare con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980

Art. 30 - Insegnanti non di ruolo della scuola elementare statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980

Art. 31 - Insegnanti supplenti della scuola elementare statale

Art. 32 - Particolari categorie di insegnanti elementari

Capo III Immissione nei ruoli della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali

Art. 33 - Insegnanti della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali iscritti nelle graduatorie provinciali a esaurimento e insegnanti abilitati con incarico a tempo indeterminato o con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980

Art. 34 - Insegnanti non di ruolo abilitati della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali, con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980

Art. 35 - Sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie ai fini dell'immissione in ruolo

Art. 36 - Insegnanti incaricati non abilitati della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980

Art. 37 - Insegnanti incaricati non abilitati della scuola secondaria dei licei artistici e degli istituti d'arte statali, con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980

Art. 38 - Insegnanti supplenti della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali

Art. 39 - Insegnanti di libere attività complementari, insegnanti nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori insegnanti di discipline musicali nei corsi sperimentali ad indirizzo musicale e insegnanti nei corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici

Art. 40 - Passaggi di ruolo

Capo IV Particolari categorie di personale docente

Art. 41 - Esperti negli istituti tecnici e professionali

Art. 42 - Insegnanti incaricati sprovvisti di abilitazione specifica o del titolo di studio prescritto ed insegnanti di strumento musicale negli Istituti magistrali

Art. 43 - Docenti di educazione fisica senza titolo

Art. 44 - Nome particolari per docenti di educazione musicale

Art. 45 - Disposizioni particolari per gli insegnanti supplenti di discipline comprese nella classe di concorso XXXVI e modifiche alla medesima classi di concorso

Art. 46 - Docenti dei corsi CRACIS e dei corsi di scuola popolare

Art. 47 - Soppressione della scuola popolare

Capo V Immissione in ruolo del personale educativo

Art. 48 - Personale educativo e personale assistente non di ruolo nei ruoli delle istituzioni educative delle scuole speciali statali

Capo VI Immissione in ruolo del personale non docente

Art. 49 - Personale non docente non di ruolo delle carriere esecutive ed ausiliarie

Art. 50 - Personale non docente non di ruolo della carriera di concetto di segreteria

Art. 51 - Norme particolari riguardanti il personale non docente

Art. 52 - Passaggio nei ruoli statali di personale non docente

Capo VII Personale dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza

Art. 53 - Docenti dei corsi speciali e delle scuole libere del nudo

Art. 54 - Assistenti dei licei artistici.

Art. 55 - Assistenti delle Accademie di belle arti

Art. 56 - Ruolo delle assistenti educatrici dell'Accademia nazionale di danza

 

TITOLO IV NORME COMUNI E FINALI

Art. 57 - Personale incaricato per la prima volta nell'anno scolastico 1980-1981

Art. 58 - Norma comune sulle immissioni in ruolo

Art. 59 - Modalità per l'assegnazione della sede e per l'utilizzazione del personale immesso a ruolo

Art. 60 - Competenze in materia di nomina

Art. 61 - Categorie speciali

Art. 62 - Modelli viventi

Art. 63 - Norme per il personale assegnato a particolari compiti

Art. 64 - Norme transitorie sui comandi per attività di studio, per il servizio psico-pedagogico e sugli incarichi ispettivi

Art. 65 - Validità dei titoli di specializzazione conseguiti in base a norme vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970

Art. 66 - Norme particolari per i concorsi direttivi

Art. 67 - Trasformazione in ruoli provinciali dei ruoli nazionali del personale docente e assistente degli istituti statali per sordomuti e dell'istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista

Art. 68 - Norma transitoria per gli insegnanti di educazione tecnica

Art. 69 - Norme particolari per il personale docente delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine

Art. 70 - Norme particolari per il personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena

Art. 71 - Norme particolari per il personale delle scuole della Valle d'Aosta

Art. 72 - Norma interpretativa

Art. 73 - Organici del personale educativo

Art. 74 - Proroga del termine di cui all'art. 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312

Art. 75 - Servizi ausiliari dell'amministrazione scolastica

Art. 76 - Sessioni riservate di esami di abilitazione

Art. 77 - Norma abrogativa

Art. 78 - Disposizioni finanziarie

 

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato

Il Presidente della Repubblica

Promulga la seguente legge

 

TITOLO I

ESAMI DI ABILITAZIONE E CONCORSI

 

Art. 1 - Abilitazione all'insegnamento ed accesso i ruoli del personale docente ed educativo

L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, del personale educativo delle istituzioni educative statali, avviene mediante concorsi per esami, integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali nonché, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto.

Qualora sia richiesto tale titolo, le prove scritte e orali dei concorsi hanno anche funzione di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti. Tale funzione è mantenuta sino al secondo anno successivo alla scadenza del quadriennio previsto dall'art. 10, ultimo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ai fini della valutazione dei risultati della sperimentazione organizzativa e didattica nelle università, termine entro il quale saranno definite, con apposito provvedimento legislativo, nuove procedure per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento presso le predette università.

Coloro i quali superano il concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione. I concorsi sono indetti con frequenza biennale. Ai soli fini dell'abilitazione all'insegnamento, i concorsi sono indetti anche quando non vi sia disponibilità di cattedre o posti. Ai medesimi fini l'ammissione ai concorsi è disposta a prescindere dal limite di età.

Sino al termine di cui al precedente primo comma, ove sia prescritto il titolo di abilitazione, sono ammessi ai concorsi, oltre ai candidati già forniti del predetto titolo, anche quelli forniti soltanto del titolo di studio valido per l'ammissione agli esami di abilitazione. Ove non sia prescritto il titolo di abilitazione, sono ammessi ai concorsi i candidati forniti del titolo di studio valido per l'accesso diretto all'insegnamento cui si riferisce il concorso.

Per le classi di concorso per le quali è prevista l'ammissione sulla base dei titoli artistico-professionali e artistici, si tiene conto, per gli effetti di cui ai precedenti primo e quarto comma, dei titoli professionali medesimi in luogo del titolo di studio.

L'accertamento dei titoli di cui al comma precedente, qualora non sia già avvenuto, è operato dalla medesima commissione giudicatrice del concorso, prima dell'inizio delle prove di esame.

Le cattedre o posti da mettere a concorso sono determinati, sentita la commissione sindacale costituita rispettivamente presso il Provveditorato agli studi o presso l'ufficio scolastico regionale o interregionale, in relazione al 50% delle cattedre o posti che si preveda siano vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico a decorrere dal quale sono da effettuare le nomine.

I concorsi sono indetti dagli organi competenti ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e si svolgono in sede regionale o provinciale a seconda che trattisi di classi di concorso riguardanti, rispettivamente, gli istituti e le scuole di istruzione secondaria superiore e le scuole medie. Nel caso in cui, per le classi di concorso relative a discipline di particolare specializzazione, si abbia un numero limitato di candidati, il concorso può essere svolto a livello interregionale affidandone l'organizzazione ad un sovrintendente. I concorsi per il reclutamento del personale docente della scuola materna e della scuola elementare, nonché del personale educativo delle istituzioni educative statali, sono svolti sempre in sede provinciale.

I sovrintendenti scolastici regionali od interregionali si avvalgono della collaborazione dei provveditori agli studi. Resta ferma comunque la competenza di questi ultimi per i concorsi relativi alla scuola materna e alla scuola elementare, nonché per quelli relativi al reclutamento del personale educativo.

I concorsi sono indetti almeno 18 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico, da cui decorreranno le nomine dei vincitori, sia per le cattedre o posti disponibili negli istituti e scuole sia per i posti disponibili nelle dotazioni organiche aggiuntive di cui al successivo art. 13.

In relazione al numero delle cattedre e dei posti previsti dai bandi di concorso non sono assegnabili ai trasferimenti da altra regione o provincia altrettante cattedre o posti disponibili nell'ambito regionale o provinciale.

Con propria ordinanza, il Ministro della pubblica istruzione impartisce le disposizioni generali per l'organizzazione dei concorsi. L'ufficio che ha curato lo svolgimento delle procedure concorsuali provvede anche all'approvazione delle relative graduatorie e all'assegnazione della sede ai vincitori. I conseguenti provvedimenti di nomina sono comunque adottati dal provveditore agli studi territorialmente competente. I titoli di abilitazione sono invece rilasciati dal sovrintendente scolastico regionale.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ad eventuali modifiche, integrazioni ed accorpamenti delle classi di abilitazione all'insegnamento secondario ed artistico e delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata, anche allo scopo di prevedere titoli di studio od insegnamenti precedentemente non esistenti.

Tra i titoli di studio riconosciuti validi ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale saranno previsti anche gli attestati finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di studi non inferiore a sette anni svolti presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i programmi di detti corsi straordinari debbono essere approvati dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

 

Art. 2 - Prove e modalità di svolgimento dei concorsi

I concorsi constano di una o più prove scritte, grafiche o pratiche e di una prova orale. Sarà stabilita più di una prova scritta grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.

Ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, numeri 416, 417 e 419.

Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto.

Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonché i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti con proprio decreto dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti di cui 40 per le prove scritte, grafiche o pratiche, 40 per la prova orale e 20 per i titoli.

Superano le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quarantesimi.

Sino al termine di cui al primo comma del precedente art. 1, i candidati che abbiano superato la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.

Terminate la prova o le prove scritte, grafiche o pratiche e la prova orale si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.

La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte, grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso nonché delle cattedre o posti che risultino eventualmente disponibili dopo i trasferimenti nell'anno scolastico cui si riferiscono le nomine.

L'assegnazione della sede è disposta, con riferimento sia alle cattedre o posti disponibili negli istituti o scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive, secondo l'ordine della graduatoria, tenuto conto delle aspirazioni dei candidati.

La graduatoria conserva validità per due anni, ai fini della copertura dei posti che, entro tale termine, si rendano disponibili.

L'anno di formazione è svolto, anche per i docenti nominati in relazione a disponibilità risultanti dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti all'espletamento delle attività istituzionali, ivi comprese quelle previste dal successivo art. 14.

Durante tale anno, per i docenti di nuova nomina, il Ministro della pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e le università e tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione.

L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.

In relazione al periodo di validità della graduatoria di merito, di cui al precedente tredicesimo comma, ed alle nomine da disporre successivamente, l'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine medesime.

L'anno di formazione è valido come periodo di prova.

Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine dell'anno di formazione, discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere ai fini di cui all'art. 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417. Restano ferme le restanti disposizioni di cui all'art. 58 e quelle dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Il disposto di cui al precedente comma non si applica al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale di danza.

 

Art. 3 - Composizione delle commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici, nominate rispettivamente, a seconda delle competenze stabilite dal precedente art. 1, dal Ministro della pubblica istruzione, dal sovrintendente scolastico regionale od interregionale e dal provveditore agli studi, sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si inserisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

I docenti componenti le commissioni giudicatrici sono scelti per sorteggio tra i docenti in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, i quali ne abbiano fatta domanda e si trovino in servizio in una sede compresa in un ambito territoriale, diverso da quello cui si riferisce il concorso, da determinarsi mediante sorteggio dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. La nomina a componente le predette commissioni giudicatrici non può essere conferita al medesimo docente per più di due volte immediatamente successive.

I presidenti sono scelti per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione, dai sovrintendenti scolastici regionali od interregionali o dai provveditori agli studi fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale, e, per il personale direttivo e ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Modalità analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse sono presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti nazionali, da una direttrice degli educandati femminili dello Stato, da un direttore delle scuole speciali statali, ovvero dal preside di un istituto tecnico o professionale con annesso convitto, e sono composte da due istitutori o istitutrici o assistenti educatori con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo.

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni, di cui ai precedenti primo e quarto comma, sono integrate, seguendo le medesime modalità di scelta, con altri tre componenti, di cui uno può essere scelto tra i presidi e i direttori didattici, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti.

In tal caso esse si costituiscono in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

 

Art. 4 - Norme ulteriori per la nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi

Il Ministro della pubblica istruzione, con propria ordinanza, emana le disposizioni necessarie per la presentazione delle domande da parte dei docenti che aspirano ad essere nominati componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi e l'organizzazione delle operazioni relative alla scelta dei componenti le commissioni stesse.

In caso di impossibilità di procedere ai sensi del precedente articolo si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

 

Art. 5 - Esoneri e compensi

I presidenti ed i componenti le commissioni giudicatrici, di cui al precedente art. 3, sono esonerati dagli obblighi di servizio per il periodo di svolgimento del concorso.

In sede di prima applicazione della presente legge e comunque sino a quando non saranno modificate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai membri delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione e dei concorsi di cui al presente titolo nonché dei concorsi di reclutamento del personale ispettivo e direttivo di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, vengono corrisposti i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, in misura triplicata. Il compenso al presidente è determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati.

 

Art. 6 - Commissione sindacale presso gli uffici scolastici regionali ed interregionali.

Presso ciascun ufficio scolastico regionale ed interregionale si costituisce una commissione sindacale con i criteri di composizione e di funzionamento previsti dall'art. 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463, in relazione alle attribuzioni conferite ai sovrintendenti scolastici dalla presente legge.

 

Art. 7 - Accesso ai ruoli del personale docente, assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza e dei Conservatori di musica

L'accesso ai ruoli del personale docente, assistente, delle assistenti educatrici di cui all'art. 56 della presente legge, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza e dei Conservatori di musica avviene mediante concorsi per esami, integrati dalla valutazione del titolo di studio, ove richiesto, e dei titoli artistico-professionali.

Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione didattico-musicale o didattico-artistica, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

L'anno di formazione è valido come periodo di prova.

L'accesso ai ruoli del personale direttivo dei conservatori di musica e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, avviene mediante concorsi per titoli ed esami.

Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di prova.

I concorsi sono indetti con frequenza biennale.

Le cattedre o posti da mettere a concorso ai sensi dei precedenti primo e quarto comma sono determinati in relazione al numero delle cattedre o posti che si prevede siano vacanti o disponibili all'inizio dell'anno scolastico a decorrere dal quale sono da effettuarsi le nomine.

I concorsi sono indetti a livello nazionale dal Ministero della pubblica istruzione e possono essere svolti in forma decentrata, di norma a livello interregionale, a seconda del numero dei posti da mettere a concorso.

Agli adempimenti relativi ai concorsi decentrati il Ministero della pubblica istruzione provvede valendosi della collaborazione di un sovrintendente scolastico delle regioni interessate, estratto a sorte.

I concorsi sono indetti almeno 12 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico da cui decorreranno le nomine dei vincitori.

Con propria ordinanza il Ministro della pubblica istruzione impartisce le disposizioni generali per l'organizzazione dei concorsi.

Espletate le operazioni di assegnazione definitiva di sede al personale immesso in ruolo agli effetti della presente legge, entro i 90 giorni successivi è indetto il primo concorso secondo le modalità di cui ai precedenti commi. Per i posti del personale direttivo e per le cattedre e i posti relativi ad insegnamenti dei ruoli di cui al presente articolo, per i quali non si debba provvedere all'immissione in ruolo o all'assegnazione definitiva di sede, il concorso viene indetto entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Le norme in vigore relative all'accesso ai ruoli del personale contemplato dal presente articolo sono abrogate.

 

Art. 8 - Prove e modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, docente, assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte drammatica e di danza e dei Conservatori di musica

I concorsi per l'accesso ai ruoli del personale di cui al primo comma del precedente articolo constano di una o più prove scritte, scritto-grafiche o pratiche, in relazione agli specifici insegnamenti e di una prova orale.

Ciascuna prova scritta, scritto-grafica o pratica è finalizzata all'accertamento della preparazione culturale e delle capacità professionali.

La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche e sulle metodologie didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento nonché sull'ordinamento generale e sullo stato giuridico del personale cui si riferiscono i posti e le cattedre oggetto del concorso e sull'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e successive disposizioni applicative.

Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi dal quinto al ventesimo dell'art. 2 della presente legge. I concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare la preparazione culturale e l'attitudine del candidato all'esercizio della funzione direttiva nei Conservatori di musica e nelle predette accademie.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dei concorsi, gli orientamenti programmatici per le prove di esame e i titoli valutabili si applicano le disposizioni contenute nel titolo II, capo III, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

 

Art. 9 - Composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, docente, assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie di belle arti, di arte drammatica, di danza e dei Conservatori di musica

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale di cui al primo comma dell'art. 7, nominate dal Ministro della pubblica istruzione, sono presiedute da un direttore di ruolo o, in mancanza, da un docente di ruolo del medesimo istituto, incaricato della direzione da almeno tre anni, e composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso.

I presidenti delle commissioni giudicatrici di cui al comma precedente sono scelti per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

I docenti componenti sono sorteggiati tra i docenti, in possesso dei requisiti di cui al precedente primo comma, che ne abbiano fatto domanda. La nomina a componente le predette commissioni giudicatrici non può essere conferita al medesimo docente per più di due volte immediatamente successive.

Ai fini di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni del penultimo e dell'ultimo comma dell'art. 3 e quelle dell'art. 5 della presente legge.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza sono presiedute da un professore universitario di ruolo di discipline afferenti alle prove concorsuali o da un ispettore tecnico centrale ovvero da un direttore di ruolo delle predette istituzioni e composte da due direttori di ruolo e da un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore al primo dirigente.

Il presidente è scelto per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione, tra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati, per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale e, per il personale direttivo ed ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I due direttori di ruolo, componenti della commissione, sono scelti per sorteggio tra coloro che siano inclusi in apposito elenco compilato dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Ai fini di cui al precedente comma si applicano le disposizioni dell'art. 5 della presente legge.

 

Art. 10 - Personale assistente delle Accademie di belle arti non di ruolo

Per il personale assistente delle Accademie di belle arti non di ruolo sono abrogate le norme di assunzione previste dalla legge 11 ottobre 1960, n. 1178. Ad esso si applicano le medesime disposizioni previste per il personale docente.

 

Art. 11 - Norma di rinvio

Per il reclutamento del personale docente ed assistente delle istituzioni scolastiche aventi particolari finalità si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.

 

TITOLO II

DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE DOCENTE DELLA  SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA, DEI LICEI ARTISTICI  E DEGLI ISTITUTI D'ARTE E MODIFICHE DI DISPOSIZIONI  VARIE CONNESSE CON IL PRECARIATO

 

Art. 12 - Dotazioni organiche

Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna e della scuola elementare, nonché le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola media e le dotazioni organiche dei ruoli nazionali degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono definite secondo le disposizioni vigenti.

Ciascuna sezione di scuola materna è costituita con un numero massimo di 30 bambini ed un numero minimo di 13 bambini, ridotti, rispettivamente, a 20 e a 10, per le sezioni che accolgono bambini portatori di handicaps.

La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna è calcolata aggiungendo anche i posti di sostegno da istituire in ragione, di regola, di un posto ogni quattro bambini portatori di handicaps.

Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola elementare e della scuola media comprendono anche i posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, di tempo pieno, di attività integrative, di libere attività complementari e di attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studio. I posti di libere attività complementari sono costituiti con quindici ore di insegnamento.

Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cattedre-orario comprensive delle ore di insegnamento delle discipline curriculari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attività complementari.

Le dotazioni organiche di cui al presente articolo sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo. In sede di rideterminazione degli organici si procede all'aggiornamento del numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di handicaps della scuola materna, elementare e media, in modo da assicurare di regola un rapporto medio di un insegnante di sostegno ogni quattro bambini o alunni portatori di handicaps. La rideterminazione dei posti di cui al presente comma, esclusi quelli relativi agli alunni portatori di handicaps, non può comportare, in ciascuna provincia, un aumento del numero dei posti stessi funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per la scuola media la ripartizione dei posti di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, è effettuata secondo la procedura ed i criteri previsti dall'ottavo comma del successivo art. 13.

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano con riferimento al 31 marzo dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 13 - Determinazione di dotazioni aggiuntive all'organico

Le dotazioni organiche determinate ai sensi del precedente art. 12 sono aumentate di una dotazione aggiuntiva risultante dalla applicazione di un incremento percentuale medio del 5 per cento, calcolato sulla consistenza complessiva delle predette dotazioni organiche, fatta salva la determinazione in cifra assoluta, stabilita dal successivo art. 20, per la prima applicazione della presente legge.

La dotazione aggiuntiva risultante dall'applicazione del precedente comma è ripartita dal Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, preliminarmente tra i diversi ordini e gradi di scuola in relazione alle rispettive specifiche esigenze.

La ripartizione delle dotazioni aggiuntive per le discipline artistiche e artistico-professionali di arte applicata è effettuata per classe di concorso su base regionale.

La dotazione organica complessiva risultante dall'applicazione del precedente secondo comma costituisce una dotazione organica unica per ciascuno dei ruoli del personale docente.

Le dotazioni aggiuntive determinate in prima applicazione della presente legge, secondo quanto disposto dal successivo art. 20, vanno riferite al 31 marzo dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le dotazioni vanno rideterminate in base al criterio percentuale previsto dal precedente primo comma con riferimento al 31 marzo degli anni successivi, contestualmente alla determinazione degli organici del personale docente.

Qualora l'applicazione del presente articolo comporti una consistenza delle dotazioni aggiuntive inferiore a quella risultante dal successivo art. 20 si procederà al preventivo assorbimento delle unità di organico eccedenti, in corrispondenza delle cessazioni del personale in servizio e delle disponibilità di posti che si venissero comunque a determinare.

Per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, per i licei artistici e per gli istituti d'arte, la ripartizione delle dotazioni aggiuntive tra i singoli insegnamenti è effettuata dai provveditori agli studi secondo modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto tenuto conto delle esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base anche delle consistenze di personale in servizio.

E' abrogata la legge 27 novembre 1954, n. 1170, relativa all'istituzione dei ruoli in soprannumero dei maestri delle scuole elementari statali. L'assorbimento dei docenti dei ruoli in soprannumero nelle dotazioni aggiuntive ha luogo soltanto dopo l'effettuazione delle nomine relative sia ai posti disponibili nelle dotazioni organiche previste dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sia ai posti da conferire per le dotazioni aggiuntive ai sensi del successivo art. 20.

 

Art. 14 Utilizzazione del personale docente di ruolo

La utilizzazione dei docenti delle dotazioni aggiuntive deve contribuire nella scuola elementare e media, e per quanto compatibile anche nella scuola materna, a realizzare una programmazione educativa secondo quanto previsto dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, assicurando peraltro il soddisfacimento in via prioritaria, nell'ordine, delle seguenti esigenze:

a) copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario;

b) copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e disponibili per un periodo non inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o dei distretti viciniori;

c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al successivo sesto comma;

d) sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle scuole a tempo pieno;

e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei titoli di studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;

f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi del nono comma, secondo periodo del presente articolo.

A tal fine il provveditore agli studi definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti della dotazione aggiuntiva per la scuola materna, elementare e media.

In caso di eccedenza detto personale dovrà essere utilizzato prioritariamente presso circoli didattici o scuole medie dello stesso distretto o del distretto viciniore.

Nelle scuole secondarie superiori i docenti della dotazione aggiuntiva sono assegnati dal provveditore agli studi per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) e f) del primo comma.

Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dal circolo didattico o dalle scuole in cui è stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico.

Il personale docente di ruolo, incluso - nel rispetto delle priorità indicate nel primo comma del presente articolo - quello delle dotazioni aggiuntive, che sia in possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attività didattico-educative e psico-pedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalità da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento alle attività di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di handicaps e di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento nonché per insegnamenti speciali e attività integrative o complementari previsti dalle leggi vigenti.

E' abrogata la disposizione prevista, per la scuola media, al secondo comma dell'art. 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, che stabilisce la utilizzazione dell'insegnante di sostegno nel limite di sei ore settimanali per ciascuna classe.

I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono essere utilizzati per corsi ed iniziative di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio.

L'utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto nei commi sesto e ottavo è disposta dal direttore didattico o dal capo dell'istituto, nei limiti numerici risultanti dalla disponibilità di personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola, purchè il personale docente così utilizzato sia sostituibile con personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola media. Nei limiti delle disponibilità di cui al presente comma, è possibile concedere esoneri parziali o totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in attività di aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento di titoli di specializzazione e perfezionamento attinenti la loro utilizzazione e richiesti dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, purché organizzati, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero della pubblica istruzione o, sulla base di convenzioni a tal fine da questo stipulate, da istituti universitari. Alle convenzioni con gli istituti universitari si applicano le disposizioni di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Il Ministro della pubblica istruzione può disporre, a partire dall'anno scolastico 1983-1984, l'utilizzazione di personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, che abbia superato il periodo di prova, in numero non superiore a 1.000 unità ripartite tra i diversi ordini e gradi della scuola, presso organi centrali e periferici dell'amministrazione, scolastica, presso istituti universitari, istituzioni culturali o di ricerca, nonché presso enti od associazioni aventi personalità giuridica che, per finalità statutaria, operino nel campo formativo e scolastico.

L'utilizzazione può essere disposta per programmi di ricerca o per iniziative, nel campo educativo scolastico, ritenuti di rilevante interesse per la scuola, da concordarsi con l'istituzione interessata e secondo modalità e criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il periodo di utilizzazione nelle attività di cui al precedente quart'ultimo comma non può superare un triennio continuativo e l'utilizzazione non può essere disposta per più di tre volte nel corso della carriera dello stesso insegnante.

Il personale delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè quello che risulti eventualmente in soprannumero, sarà in ogni caso utilizzato, anche mediante lo svolgimento, ove necessario, di supplenze di durata inferiore a cinque mesi o di attività inerenti al funzionamento degli organi collegiali.

 

Art. 15 - Conferimento di supplenze annuali

Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti entro il 31 dicembre e per l'intera durata dell'anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere mediante il personale docente di ruolo delle dotazioni aggiuntive, ai sensi del precedente art. 14, il provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla base delle graduatorie provinciali compilate ai sensi dell'art. 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Per la copertura dei posti di personale non docente vacanti entro il 31 dicembre e per l'intera durata dell'anno scolastico, il provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla base delle graduatorie compilate ai sensi dell'art. 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Le cattedre e i posti conferiti, ai sensi dei precedenti primo e secondo comma, dal provveditore agli studi per supplenza annuale e rimasti disponibili dopo la data del 31 dicembre, per rinuncia o decadenza del personale cui è stata conferita la nomina, saranno assegnati dal direttore didattico o preside in base alle apposite graduatorie di circolo o di istituto.

E' abrogato l'art. 1 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Ai docenti supplenti annuali si applica la disciplina dei congedi e delle assenze prevista dagli articoli da 8 a 15 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

Al personale non docente supplente annuale si applica la disciplina dei congedi e delle assenze attualmente vigente per il personale non docente non di ruolo.

I posti delle dotazioni aggiuntive non possono essere coperti, in ogni caso, mediante assunzioni di personale non di ruolo.

Per l'insegnamento di strumento musicale negli istituti magistrali si provvede mediante personale docente di ruolo e non di ruolo di educazione musicale nelle scuole medie in possesso del diploma specifico.

Per l'insegnamento delle libere attività complementari e nei corsi per adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo.

I provvedimenti di conferimento di supplenze adottati in difformità delle disposizioni contenute nei precedenti commi sono privi di effetti, ferma restando la responsabilità diretta di coloro che li abbiano disposti.

 

Art. 16 - Competenze in materia di assunzione di personale non di ruolo per gli insegnamenti di arte applicata

L'art. 17 della legge 9 agosto 1978, n. 463, è modificato nel senso che per gli insegnamenti di arte applicata, per i quali non sono previsti titoli di studio, tutte le competenze in materia di assunzione di personale non di ruolo, ivi compresa quella relativa al contenzioso, sono devolute al provveditore agli studi.

L'accertamento e la valutazione dei titoli professionali sono affidati dal provveditore agli studi competente ad una commissione presieduta da un preside di istituto d'arte estratto a sorte e composta da due insegnanti, di cui uno titolare di cattedra artistico-professionale, relativa al corrispondente posto di insegnamento di arte applicata.

 

Art. 17 - Supplenze brevi

Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, i docenti di ruolo e non di ruolo sono tenuti a supplire i docenti che si assentino per non più di sei giorni, anche in eccedenza all'orario settimanale obbligatorio d'insegnamento di 18 ore, previsto dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e sino ad un massimo di tre ore aggiuntive al predetto orario.

Le ore eccedenti l'orario settimanale obbligatorio sono retribuite secondo le disposizioni vigenti in materia.

Il preside designa il docente, chiamato ai sensi del precedente primo comma a sostituire il collega assente, ove possibile, tra i docenti della medesima classe o della medesima disciplina, tenendo conto dell'esigenza di assicurare uniformità di trattamento ai docenti in servizio nella scuola.

 

Art. 18 Modifiche alla normativa in materia di comandi

A partire dall'inizio dell'anno scolastico 1983-84 sono soppressi i comandi previsti dall'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, con esclusione dei comandi previsti da altre norme di legge speciali, che rimangono fermi nel numero disposto in base a ciascuna di esse.

Sono abrogate altresì tutte le disposizioni che prevedono comandi di personale docente di ruolo per insegnamenti in scuole di grado od ordine diverso da quello delle scuole di appartenenza. Sono, comunque, fatti salvi i comandi disposti per l'attuazione dei progetti di sperimentazione di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Salvo quanto disposto dai successivi articoli 63 e 64, il personale comandato per effetto delle disposizioni abrogate dal presente articolo è restituito ai compiti di istituto.

Per gli incarichi, di cui all'art. 65 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, svolti presso enti diversi dallo Stato, l'esonero dall'insegnamento non può superare l'anno scolastico e gli assegni sono a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.

Per gli incarichi ispettivi di cui all'art. 119, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, l'esonero dal servizio è limitato ai giorni effettivamente necessari per l'espletamento dell'incarico.

 

Art. 19 Trasferimenti e assegnazioni provvisorie

I trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.

I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50% dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili, sia per compensazione.

Nella tabella di valutazione di cui all'art. 68, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, modificato dall'art. 58 della legge 11 luglio 1980, n. 312, l'anzianità di servizio di ruolo è valutata in modo che il servizio prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza sia computato in misura doppia rispetto ad altro servizio riconosciuto o valutato. é altresì attribuito un punteggio per il superamento delle prove di esame di concorsi, per titoli ed esami, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di pari livello o di livello superiore.

Ai fini della scelta del personale da trasferire in caso di soppressione di posto o di cattedra, da effettuarsi ai sensi dell'art. 70, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, si tiene conto di tutti gli elementi previsti dalla tabella di valutazione, di cui all'art. 68, secondo comma, del medesimo decreto legislativo, così come modificato dal disposto del precedente comma. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 60 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I trasferimenti di ufficio per soppressione di posto o di cattedra sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti a domanda del personale proveniente da altro comune o, in mancanza, da altro distretto.

Le tabelle di valutazione da approvare ai sensi del presente articolo non si applicano ai trasferimenti e passaggi relativi all'anno scolastico 1982-1983, mentre si applicano alle utilizzazioni relative al medesimo anno scolastico.

Non possono comunque essere disposti trasferimenti da altra provincia per un numero di posti corrispondente al numero dei docenti immessi in ruolo o da immettere in ruolo ai sensi della presente legge, i quali, in servizio nella provincia, siano in attesa della sede definitiva.

I docenti di cui al precedente comma possono chiedere di essere trasferiti in altra provincia ove vi sia disponibilità di posti dopo l'effettuazione dei trasferimenti del personale di ruolo.

Le assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto per posti ai quali non sia possibile destinare né personale docente di ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive, né eventuale personale docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia.

Ad integrazione di quanto previsto dal primo comma dell'art. 59 della legge 11 luglio 1980, n. 312, hanno titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria di sede anche gli insegnanti trasferiti d'ufficio per soppressione di posto.

 

Art. 20 - Prima applicazione delle dotazioni aggiuntive

In prima applicazione della presente legge le dotazioni aggiuntive della scuola materna sono determinate in numero di 5.500 unità complessive; le dotazioni aggiuntive della scuola elementare sono determinate in numero di 36.000 unità complessive; le dotazioni aggiuntive della scuola media sono determinate in numero di 47.000 unità complessive; le dotazioni aggiuntive degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono determinate in numero corrispondente a quello delle unità di personale in soprannumero, risultante anche per effetto delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge.

Per la scuola materna ed elementare, il Ministro della pubblica istruzione ripartisce, con proprio decreto, sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi, le dotazioni aggiuntive di cui al precedente comma, in dotazioni aggiuntive provinciali, tenendo conto della consistenza delle dotazioni organiche delle scuole materne ed elementari funzionanti in ciascuna provincia, della popolazione scolastica relativa, della situazione di ogni singola provincia anche con riferimento al personale docente di ruolo privo di sede di titolarità, del numero degli aspiranti al trasferimento dalle altre provincie e dei docenti che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria nel movimento relativo all'anno scolastico precedente.

Per la scuola media il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, provvede innanzitutto a ripartire le dotazioni aggiuntive, di cui al precedente primo comma, tra i singoli insegnamenti, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base anche della consistenza del personale in servizio risultante dai dati forniti dai provveditori agli studi.

Effettuata la ripartizione tra i singoli insegnamenti, ai sensi del precedente comma, il Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo decreto per detta ripartizione previsto, procede a ripartire su base provinciale le dotazioni aggiuntive, relative ai singoli insegnamenti, tenendo conto, per ciascuna provincia, della consistenza delle rispettive dotazioni organiche, della situazione del personale docente di ruolo privo di sede di titolarità, del numero degli aspiranti al trasferimento dalle altre province e dei docenti che hanno ottenuto l'assegnazione provvisoria nel movimento relativo all'anno scolastico precedente.

Il 50% dei posti compresi nelle dotazioni aggiuntive della scuola materna, elementare e media di cui al presente articolo, con esclusione degli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica, è assegnato al concorso ordinario che sarà indetto in prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore. Per la costituzione delle relative commissioni di concorso non si dà luogo alla scelta per sorteggio prevista dal precedente art. 3, secondo e terzo comma.

Il bando è disposto per tutti gli ordini e i gradi di scuola, ancorché al relativo concorso non siano attribuiti posti, in conformità ai criteri di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, al fine di assicurare comunque la possibilità agli aventi titolo di conseguire la prescritta abilitazione. Le nomine possono essere disposte ai sensi del tredicesimo comma del precedente art. 2, anche per i posti eventualmente disponibili dopo l'accantonamento di quelli occorrenti per le immissioni in ruolo nelle dotazioni organiche previste dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il restante 50% dei posti compresi nelle dotazioni aggiuntive della scuola materna, elementare e media di primo grado è utilizzato per il riassorbimento degli eventuali soprannumeri conseguenti alle immissioni in ruolo.

 

TITOLO III

NORME TRANSITORIE DI IMMISSIONE IN RUOLO

 

Capo I

Immissione nei ruoli della scuola materna statale

 

Art. 21 - Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980

Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, già forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1981.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata nell'ambito provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito l'incarico, a partire dall'anno scolastico 1983-1984.

 

Art. 22 - Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980

Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, già forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1982.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente art. 21.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal medesimo art. 21.

 

Art. 23 - Sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è indetta una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, con una prova scritta ed una prova orale, ai fini dell'immissione in ruolo.

La prova scritta consisterà nella trattazione di un argomento relativo agli orientamenti della attività educativa della scuola materna, con particolare riferimento alla sua impostazione metodologica. La prova orale avrà come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tenderà a svilupparne le connessioni con altri argomenti dei suddetti orientamenti, anche ai fini di una più organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del precedente titolo I, con esclusione della scelta per sorteggio dei componenti le relative commissioni d'esame. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo fissato dall'organo che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali prima della conclusione del concorso. Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al precedente primo comma sono ammessi gli insegnanti nelle scuole materne statali, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell'anno scolastico 1980-1981.

 

Art. 24 - Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980

Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente art. 23 o a seguito dell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1983.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente primo comma la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto del precedente art. 21 e del precedente art. 22.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal precedente art. 21. A tal fine la graduatoria provinciale per il conferimento degli incarichi sarà integrata con la valutazione del titolo di abilitazione.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente art. 23.

Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.

 

Art. 25 - Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980

Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1974-80 ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente art. 23 o a seguito dell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente legge sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 1984.

L'assegnazione della sede è disposta a partire dall'anno scolastico 1985-1986, secondo modalità analoghe a quelle previste dal precedente art. 24, terzo comma, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 21, 22 e 24.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente art. 23.

Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.

 

Art. 26 - Assistenti del ruolo ad esaurimento

Le assistenti di scuola materna di cui all'art. 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463, in possesso del prescritto titolo di studio, che non abbiano conseguito l'abilitazione nell'ultimo concorso ordinario espletato prima dell'entrata in vigore della presente legge, conseguono l'abilitazione mediante colloqui da indire negli anni 1982 e 1983.

Il colloquio è effettuato secondo le medesime modalità previste, per la prova orale dei concorsi ordinari, dal precedente art. 2.

Le predette assistenti sono nominate nei ruoli degli insegnanti delle scuole materne statali secondo le modalità e con le decorrenze stabilite dall'art. 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

L'assegnazione della sede sarà disposta, contestualmente alla nomina, nell'ambito provinciale con precedenza rispetto agli insegnanti da immettere in ruolo con la medesima decorrenza per effetto della presente legge.

 

Art. 27 - Insegnanti supplenti della scuola materna statale

Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola materna statale nel sessennio antecedente al 1° settembre 1981, nonché gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50% dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente art. 20.

Gli insegnanti, già forniti di abilitazione, che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980 o 1980-1981, un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola materna statale ed, abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola materna statale nel quinquennio antecedente alla data del 1° settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente nella scuola materna statale, nel sessennio antecedente alla data del 1° settembre 1981, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo in ambito provinciale, nei limiti del 50% dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sula base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio.

Gli insegnanti, di cui al precedente comma sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente art. 25. Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.

E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

 

Art. 28 - Insegnanti assunti per il completamento di orario nella scuola materna

Agli insegnanti che abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico nel periodo che va dall'anno scolastico 1974-75 al 1977-78, a seguito di assunzione per il completamento di orario delle sezioni di scuola materna statale, nonchè per un ulteriore anno scolastico nel periodo intercorrente tra l'anno scolastico 1974-75 e l'anno scolastico 1980-81 incluso, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 22, 23 e 25, a seconda che siano abilitati o non abilitati.

Agli insegnanti medesimi non si applica il disposto di cui al primo comma del successivo art. 58. Gli anni scolastici sono computati secondo quanto disposto dal precedente art. 27, penultimo e ultimo comma.

 

Capo II

Immissione nei ruoli della scuola elementare statale

 

Art. 29 - Insegnanti non di ruolo della scuola elementare con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980

 

Gli insegnanti incaricati nella scuola elementare statale nonchè gli insegnanti e gli assistenti dell'istituto "Augusto Romagnoli" che abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dalla data del 10 settembre 1981.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente comma, la sede di servizio sarà assegnata nell'ambito provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito l'incarico, a partire dall'anno scolastico 1983-1984.

 

Art. 30 - Insegnanti non di ruolo della scuola elementare statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980

Gli insegnanti incaricati nella scuola elementare statale, che abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente, la sede di servizio sarà assegnata partire dall'anno scolastico 1984-1985, dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente art. 29.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal medesimo art. 29.

 

Art. 31 - Insegnanti supplenti della scuola elementare statale

Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonchè gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50% dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente art. 20.

Gli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980, o 1980-1981 un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola elementare statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola elementare statale nel quinquennio antecedente alla data del 10 settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente nella scuola elementare statale, nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-1986 in relazione al 50% dei posti disponibili ogni anno, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di studio e dei titoli di servizio.

La disponibilità di posti va accertata dopo l'assegnazione della sede agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 29 e 30.

Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno. é comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

 

Art. 32 - Particolari categorie di insegnanti elementari

Il servizio prestato dagli insegnanti di scuola elementare, nominati in ruolo per effetto del concorso magistrale indetto ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 20 marzo 1975, n. 68, la cui nomina è stata poi revocata a seguito di pronuncia giurisdizionale, è da considerare a tutti gli effetti come servizio prestato con incarico a tempo indeterminato, valido ai fini dell'applicazione dell'art. 10, ultimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Analogamente, il servizio prestato dagli insegnanti di scuola materna nominati in ruolo per effetto del concorso indetto ai sensi dell'ordinanza ministeriale del 12 aprile 1976, n. 97, la cui nomina è stata poi revocata a seguito di pronuncia giurisdizionale, è da considerare a tutti gli effetti come servizio prestato con incarico a tempo indeterminato, valido ai fini dell'applicazione dell'art. 6, primo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Restano ferme le nomine in ruolo e le assegnazioni di sede effettuate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

Capo III

Immissione nei ruoli della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali

 

Art. 33 - Insegnanti della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali iscritti nelle graduatorie provinciali a esaurimento e insegnanti abilitati con incarico a tempo indeterminato o con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980

Gli insegnanti della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali ancora iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all'art. 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono immessi in ruolo ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1977-1978.

Le graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al precedente comma sono soppresse. Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali di cui all'art. 13, quindicesimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono immessi in ruolo, con decorrenza degli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1980-1981.

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali già forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano un incarico a tempo indeterminato, sono ammessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1981.

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, già forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica della stessa data del 10 settembre 1981.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del presente articolo, la sede di servizio sarà assegnata nell'ambito provinciale, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito un incarico, a partire, dall'anno scolastico 1983-1984, con esclusione degli insegnanti di cui al precedente primo comma, ai quali la sede può essere assegnata a partire dall'anno scolastico 1982-1983, secondo la loro collocazione nella graduatoria provinciale ad esaurimento.

L'assegnazione della sede di servizio è disposta, nell'ordine, nei confronti degli insegnanti immessi in ruolo per effetto dell'art. 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, ancora privi di sede, degli insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all'art. 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, degli insegnanti immessi in ruolo per effetto del medesimo art. 13, commi tredicesimo e sedicesimo, degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, di cui al medesimo art. 13, quindicesimo comma, degli altri insegnanti incaricati a tempo indeterminato di cui al precedente quarto comma e degli insegnanti incaricati immessi in ruolo per effetto del precedente quinto comma. Le modalità previste dal presente articolo per l'assegnazione di sede, sulla base delle apposite graduatorie provinciali a suo tempo compilate, si applicano anche agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dell'art. 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, e dell'art. 13, commi tredicesimo e sedicesimo, della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto si applicano anche agli insegnanti di ruolo, i quali abbiano prestato servizio di insegnamento in posizione di comando a tempo indeterminato nell' anno scolastico 1979-1980 ovvero, rispettivamente, abbiano prestato servizio di insegnamento con comando annuale in entrambi gli anni scolastici 1978-1979 e 1979-1980.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono considerati insegnanti abilitati anche coloro che siano provvisti di titolo di abilitazione che, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, possa ritenersi parzialmente valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati.

 

Art. 34 - Insegnanti non di ruolo abilitati della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali, con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, ivi compresi i comandati, già forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano svolto un incarico quale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente art. 33.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal medesimo art. 33.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo sono considerati insegnanti abilitati anche coloro che siano provvisti di titolo di abilitazione che, ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603, possa ritenersi parzialmente valido per l'insegnamento per il quale sono incaricati.

 

Art. 35 - Sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie ai fini dell'immissione in ruolo

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è indetta una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria e di istruzione artistica, con una prova scritta ed una prova orale, ai fini dell'immissione in ruolo.

La prova scritta consisterà nella trattazione di un argomento compreso, per ciascuna disciplina, nei programmi di insegnamento relativi al tipo di scuola in cui il candidato ha insegnato, con particolare riferimento alla impostazione metodologica necessaria al suo svolgimento in una lezione. La prova orale avrà come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tenderà a sviluppare le connessioni con altri argomenti dei suddetti programmi di insegnamento, anche ai fini di una più organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del precedente Titolo I, con esclusione della scelta per sorteggio dei componenti le relative commissioni d'esame. Ai candidati che, in seguito a grave malattia da accertare con visita fiscale o per gravissimi motivi di famiglia riconosciuti tali dalla commissione giudicatrice, si trovino nella assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse in un periodo fissato, dall'organo che cura lo svolgimento delle procedure concorsuali, prima della conclusione del concorso.

Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al precedente primo comma sono ammessi gli insegnanti negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica statali, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell'anno scolastico 1980-1981.

 

Art. 36 - Insegnanti incaricati non abilitati della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-1980

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente art. 35, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1983.

dall'anno scolastico 1984-1985, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto del precedente art. 33 e del precedente art. 34.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal precedente art. 33. A tal fine la graduatoria provinciale per il conferimento degli incarichi sarà integrata con la valutazione del titolo di abilitazione.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente art. 35. Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.

Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore di insegnamento per il quale gli insegnanti, di cui al presente articolo, sono stati incaricati nell'anno scolastico 1981-1982, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento di orario con priorità rispetto agli aspiranti a supplenze annuali ai sensi del precedente art. 15.

 

Art. 37 - Insegnanti incaricati non abilitati della scuola secondaria dei licei artistici e degli istituti d'arte statali, con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-1980 ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente art. 35, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1984.

L'assegnazione della sede è disposta a partire dall'anno scolastico 1985-1986, secondo modalità analoghe a quelle previste dal precedente art. 36, terzo comma, dando precedenza nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto dei precedenti articoli 33, 34 e 36.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente art. 35.

Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.

Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore di insegnamento per il quale gli insegnanti, di cui al presente articolo, sono stati incaricati nell'anno scolastico 1981-1982, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento di orario con priorità rispetto agli aspiranti a supplenze annuali ai sensi del precedente art. 15.

 

Art. 38 - Insegnanti supplenti della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali

Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonché gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli delle scuole ed istituti predetti, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50% dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente art. 20.

Gli insegnanti, già forniti di abilitazione, che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980 e 1980-1981, un anno di servizio in qualità di supplente nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nelle predette scuole ed istituti nel quinquennio antecedente la data del 10 settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli delle predette scuole ed istituti, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente nelle scuole ed istituti medesimi, nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo in ambito provinciale, nei limiti del 50% dei posti disponibili, a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1985-86, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio.

Gli insegnanti di cui al precedente comma sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente art. 37. Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno. E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

 

Art. 39 - Insegnanti di libere attività complementari, insegnanti nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori insegnanti di discipline musicali nei corsi sperimentali ad indirizzo musicale e insegnanti nei corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici

Agli insegnanti di libere attività complementari, agli insegnanti nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, agli insegnanti di discipline musicali nei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 agosto 1979, e agli insegnanti dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici, di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910, in servizio non di ruolo, si applicano le disposizioni contenute rispettivamente nei precedenti articoli 33, 34, 35, 36 e 37, a seconda dei requisiti di cui sono in possesso e con le medesime modalità da tali articoli previste.

 

Art. 40 - Passaggi di ruolo

Gli insegnanti elementari di ruolo, che abbiano ottenuto, nell'anno scolastico 1979-1980, il passaggio nei ruoli della scuola media ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, passaggio poi revocato per accertata mancanza di posti nei limiti della riserva di cui al medesimo art. 77, sono immessi nei predetti ruoli della scuola media, con la decorrenza prevista dal precedente art. 33, comma quarto, nel posto che è stato ad essi attribuito o che hanno occupato per successivi trasferimenti.

 

Capo IV

Particolari categorie di personale docente

 

Art. 41 - Esperti negli istituti tecnici e professionali

Agli esperti negli istituti tecnici, professionali e sperimentali per insegnamenti che sono stati ricondotti in classi di concorso ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 febbraio 1979 o di precedenti disposizioni, si applicano, qualora abbiano fruito della proroga della nomina per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, e siano forniti della prescritta abilitazione, le disposizioni di cui al precedente art. 33, quinto comma.

Gli esperti negli istituti tecnici, professionali e sperimentali per insegnamenti non ricondotti in classi di concorso, ivi compresi gli insegnanti di attività pratiche, formative, attitudinali, i quali siano tuttavia in possesso di abilitazione valida per altri insegnamenti, e gli esperti per insegnamenti ricondotti in classi di concorso ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 1979 o di precedenti disposizioni, i quali siano in possesso di qualsiasi abilitazione valida per l'insegnamento, sono immessi in ruolo, per la classe di concorso per la quale sono in possesso di abilitazione, secondo quanto previsto dai precedenti articoli 33, quinto comma e 34, a seconda che, rispettivamente, abbiano fruito della proroga di cui al citato decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, ovvero abbiano avuto una nomina nell'anno scolastico 1979-1980.

Agli esperti, di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli insegnanti di attività pratiche, formative, attitudinali che, pur essendo sforniti di qualsiasi abilitazione, siano in possesso di titolo di studio valido ai fini del conseguimento dell'abilitazione per uno degli insegnamenti previsti dal vigente ordinamento scolastico, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 35, 36 e 37.

Gli esperti per insegnamenti di cui al precedente primo comma, che non siano in possesso neanche di titoli di studio valido per il conseguimento di un'abilitazione, sono immessi, anche in soprannumero, nei ruoli dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, ovvero nei ruoli del personale non docente della scuola nella carriera esecutiva od ausiliaria, a seconda del titolo di studio posseduto.

Il precedente terzo comma si applica anche agli esperti che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di cui al precedente art. 35.

L'immissione in ruolo di cui al quarto comma decorre, agli effetti giuridici, dal 10 settembre 1982.

Gli insegnanti immessi in ruolo ai sensi del presente articolo possono continuare, a domanda, ad essere utilizzati nelle attività che svolgevano in qualità di esperti.

 

Art. 42 - Insegnanti incaricati sprovvisti di abilitazione specifica o del titolo di studio prescritto ed insegnanti di strumento musicale negli Istituti magistrali

Agli insegnanti incaricati nella scuola secondaria nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, ivi compresi quelli delle libere attività complementari, i quali non siano in possesso dell'abilitazione o del titolo di studio prescritto per l'insegnamento che svolgono, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 41, commi secondo, terzo, quarto e quinto.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche agli insegnanti di libere attività complementari contemplati dall'art. 32 dell'ordinanza ministeriale 30 aprile 1980.

Le disposizioni di cui al precedente art. 41, commi secondo e terzo, si applicano anche agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali.

 

Art. 43 - Docenti di educazione fisica senza titolo

I docenti di educazione fisica e di attività ginnico-sportive, sprovvisti del titolo di studio specifico, nominati dai presidi su designazione dei provveditori agli studi, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981 e che abbiano almeno tre anni complessivi di servizio, hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nel predetto anno 1980-81 e nella stessa provincia salvo il diritto al completamento d'orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del titolo di studio e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Il titolo di studio deve essere conseguito in appositi corsi speciali - la cui frequenza è obbligatoria - organizzati dagli ISEF secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'abilitazione all'insegnamento deve essere conseguita nel primo concorso ordinario che sarà indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al precedente comma

I docenti, di cui al presente articolo, che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente comma, sono ulteriormente mantenuti in servizio fino all'immissione in ruolo, da disporre nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali, da compilare, sulla base del titolo di abilitazione e agli titoli di servizio, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno.

I docenti, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al precedente art. 38.

Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.

È comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

 

Art. 44 - Nome particolari per docenti di educazione musicale

I docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, i quali siano in possesso dell'attestato finale dei corsi musicali straordinari di cui al precedente art. 1, ultimo comma, sono ammessi a partecipare alla sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento, prevista dal precedente art. 35.

Essi hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nell'anno scolastico 1980-1981 e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento di orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione.
Analogamente ed alle stesse condizioni hanno titolo ad essere riassunti i docenti di educazione musicale, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, sprovvisti di diploma. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del diploma e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.

Il diploma deve essere conseguito in appositi corsi speciali organizzati dai conservatori di musica, secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Detti corsi - la cui frequenza è obbligatoria - riguarderanno la didattica della musica e, per coloro che non abbiano compiuto studi pianistici, anche lo studio del pianoforte secondo i programmi vigenti per il corso di pianoforte complementare per allievi di strumenti ad arco.

I docenti, di cui al precedente terzo comma, debbono conseguire l'abilitazione all'insegnamento nel primo concorso ordinario che sarà indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al comma precedente.

I docenti di educazione musicale, di cui, rispettivamente, al precedente primo comma ed al precedente terzo comma, i quali abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento, sono ulteriormente mantenuti in servizio sino alla immissione in ruolo, da disporre, nell'ordine in cui sono collocati in apposite distinte graduatorie provinciali, da compilare sulla base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione al 50% dei posti disponibili ogni anno. I docenti medesimi sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al precedente art. 38, dando precedenza a quelli di cui al precedente primo comma.

Il servizio prestato nell'anno scolastico 1980-1981 non deve essere inferiore a 180 giorno deve, comunque, aver dato diritto alla retribuzione per il periodo estivo.

 

Art. 45 - Disposizioni particolari per gli insegnanti supplenti di discipline comprese nella classe di concorso XXXVI e modifiche alla medesima classi di concorso

Agli insegnanti delle materie già comprese nelle classi di concorso XII, XXXVI, XXXVII, LXIX, LXX, previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 2 marzo 1972, e successive modificazioni e integrazioni, in servizio nell'anno scolastico 1979-1980 come supplenti temporanei su cattedre non assegnate a docenti di ruolo o incaricati e che abbiano prestato nel predetto anno almeno 180 giorni di servizio, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 35 e 37.

Per la partecipazione alla sessione riservata prevista dallo stesso art. 35, si prescinde, per i docenti di cui al comma precedente, dal possesso dei titoli di studio prescritti dal successivo comma.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sezione di abilitazione 31-a e la corrispondente classe di concorso XXXVI, di cui al citato decreto ministeriale e successive modificazioni e integrazioni, assumono la seguente denominazione: «Igiene, anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio». A tali sezioni e classi danno accesso le seguenti lauree: Medicina e chirurgia; Scienze biologiche. L'elencazione degli insegnamenti di cui al suddetto decreto ministeriale è modificata in: «Anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio, biomeccanica masticatoria e protesi applicata negli istituti professionali». Per l'insegnamento di tecnologia odontotecnica e laboratorio negli istituti professionali sono istituite l'apposita classe di abilitazione 60-bis e la corrispondente classe di concorso LXXXVIII-bis denominate «Tecnologia odontotecnica»; ad esse danno accesso le seguenti lauree: Ingegneria meccanica; Ingegneria navale e meccanica; Ingegneria aeronautica; Ingegneria mineraria; Ingegneria industriale sottosezione meccanica o aeronautica; Ingegneria delle tecnologie industriali; Ingegneria chimica; Chimica industriale. Per l'insegnamento di modellazione e disegno professionale sono istituite l'apposita sezione 21-a e la corrispondente classe di concorso: XXII-bis denominate «Disegno e modellazione odontotecnica»; ad esse danno accesso i medesimi titoli indicati per la classe di abilitazione 21 - Disegno.

Gli elenchi delle classi di abilitazione e delle classi di concorso di cui al precitato decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni sono modificati in conformità. Dopo la prima applicazione del presente articolo le eventuali modificazioni ed integrazioni sono disposte secondo la procedura di cui al penultimo comma del precedente art. 1.

 

Art. 46 - Docenti dei corsi CRACIS e dei corsi di scuola popolare

Agli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981, un corso completo di scuola popolare di tipo A), B), C) e C) speciale ed abbiano svolto un ulteriore corso completo di scuola popolare in un altro anno compreso nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, ovvero abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti nelle scuole elementari statali in un altro anno compreso nel predetto sessennio, per almeno 180 giorni nonchè agli insegnanti in servizio, nei medesimi anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 nei centri di lettura, nei centri pedagogici e nei centri sociali di educazione permanente statali nelle regioni a statuto speciale o nelle provincie autonome di Trento e di Bolzano, per l'intera durata di funzionamento previsto dalle norme vigenti, i quali abbiano prestato servizio nelle predette istituzioni, per la durata indicata, in un altro anno compreso nel predetto sessennio, ovvero abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti nelle scuole elementari statali in un altro anno compreso nel sessennio stesso per almeno 180 giorni si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 30.

Agli insegnanti che abbiano svolto negli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 un corso completo CRACIS o, per insegnamenti speciali, di tipo C) speciale e agli insegnanti non di ruolo assegnati, nel medesimo anno scolastico, con nomina per l'intera durata del corso, ai corsi di istruzione istituiti presso le scuole di polizia ai sensi della legge 11 giugno 1974, n. 253, i quali abbiano svolto insegnamento, rispettivamente, in un ulteriore corso completo CRACIS o di tipo C) speciale o in un ulteriore corso completo presso scuole di polizia in altro anno compreso nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, ovvero abbiano prestato servizio, quali incaricati o supplenti, nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali in un altro anno compreso nel sessennio stesso, per almeno 180 giorni, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 34 e, rispettivamente, ai precedenti articoli 35 e 37, a seconda che siano abilitati o non abilitati.

Gli insegnanti contemplati nel presente articolo non hanno diritto al mantenimento in servizio sino alla nomina.

 

Art. 47 - Soppressione della scuola popolare

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato con la legge 16 aprile 1953, n. 326, è abrogato. é autorizzato il completamento dei corsi programmati per l'anno scolastico 1981-1982.

 

Capo V

Immissione in ruolo del personale educativo

 

Art. 48 - Personale educativo e personale assistente non di ruolo nei ruoli delle istituzioni educative delle scuole speciali statali

Al personale educativo incaricato nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali ed agli assistenti-educatori incaricati nelle scuole speciali statali, i quali abbiano fruito della proroga di cui al decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ovvero abbiano svolto un incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 29, primo comma, e 30.

Al predetto personale educativo ed assistente, che negli anni scolastici 1978-1979, 1979-1980 o 1980-1981 abbia svolto servizio in qualità di istitutore od assistente supplente nelle istituzioni di cui al precedente comma ed abbia svolto almeno due anni di servizio nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980, si applicano le disposizioni di cui al precedente art. 31.

 

Capo VI

Immissione in ruolo del personale non docente

 

Art. 49 - Personale non docente non di ruolo delle carriere esecutive ed ausiliarie

Il personale non docente incaricato delle carriere esecutive ed ausiliarie, in servizio alla data del 9 settembre 1981, è immesso in ruolo, con effetto giuridico dal 10 settembre 1981, e con effetto economico dal 10 settembre 1982.

L'assegnazione della sede di servizio sarà disposta, a partire dall'anno scolastico 1982-1983, in ambito provinciale, secondo modalità analoghe a quelle previste dalla presente legge per il personale docente.

Nei ruoli dei magazzinieri, degli infermieri, dei cuochi, degli aiutanti cuochi, degli accudienti di convitto, dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri sono inquadrati, a domanda, gli impiegati appartenenti ad altri preesistenti ruoli, in servizio alla data del 12 novembre 1974, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano espletato lodevolmente per almeno un biennio, anche se non continuativo, le mansioni proprie del ruolo nel quale chiedono l'inquadramento, compresi coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 31, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, non abbiano presentato domanda nei termini stabiliti dall'articolo stesso.

Il personale non docente esecutivo ed ausiliario o appartenente alle categorie assimilate che alla data del 10 settembre 1980 abbia prestato per almeno tre anni servizio nelle scuole elementari speciali elencate ai sensi dell'art. 95 del testo unico delle norme sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577 ed abbia cessato o cessi dalle attività presso le dette scuole in data successiva all'anno scolastico 1977-1978 in conseguenza della soppressione del posto o della chiusura della scuola, ha titolo ad essere trasferito a domanda alle dipendenze dello Stato ed essere inquadrato nel corrispondente ruolo esecutivo o ausiliario secondo le anzianità possedute.

 

Art. 50 - Personale non docente non di ruolo della carriera di concetto di segreteria

Il personale non docente incaricato della carriera di concetto di segreteria, in servizio alla data del 9 settembre 1981, è immesso in ruolo, previo superamento di un apposito esame, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981 e, agli effetti economici, dal 10 settembre 1982.

L'esame, di cui al precedente comma, consiste in un colloquio da svolgere, secondo le modalità previste per la prova orale dei concorsi ordinari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale non docente della carriera di concetto di segreteria, di cui al presente articolo, è mantenuto in servizio sino alla nomina in ruolo.

L'assegnazione della sede di servizio sarà disposta in ambito provinciale, secondo modalità analoghe a quelle previste dalla presente legge per il personale docente.

Il presente articolo si applica altresì al personale non docente che ha svolto le mansioni di segretario ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1960, n. 1607, e dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784.

 

Art. 51 - Norme particolari riguardanti il personale non docente

Le variazioni dei ruoli organici provinciali del personale non insegnante statale delle scuole ed istituzioni educative sono disposte entro il 31 marzo di ogni anno secondo le modalità di cui al penultimo comma dell'art. 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463, e tenuto conto del numero delle classi e corsi che funzioneranno all'inizio dell'anno scolastico successivo, in attuazione dei criteri previsti dalla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

Il personale non insegnante delle scuole statali materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonchè il personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, escluso quello delle carriere direttive, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno un anno presso gli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, può chiedere, entro 60 giorni dalla data anzidetta, il collocamento nel corrispondente livello retributivo del ruolo organico delle amministrazioni menzionate.

Il predetto personale è inquadrato nelle rispettive qualifiche funzionali anche in soprannumero.

Il soprannumero di cui al comma precedente è assorbito in corrispondenza dei posti disponibili nella dotazione organica cumulativa di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatte salve le riserve dei posti necessari ai fini della attuazione di quanto previsto dagli articoli 9 e 65 della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312.

Al personale di cui al presente articolo si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato. Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.

 

Art. 52 - Passaggio nei ruoli statali di personale non docente

Il personale di concetto, esecutivo ed ausiliario della Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso la predetta Federazione, ha titolo ad essere trasferito, anche in soprannumero, a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze dello Stato, nelle corrispondenti qualifiche funzionali del ruolo del personale non insegnante. Esso è destinato all'istituto statale «A. Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, assume, tra i propri compiti, anche quello di promuovere la ricerca e lo studio di materie didattico e di apparecchi ad uso di ciechi.

Il Ministro della pubblica istruzione può disporre l'utilizzazione del personale non docente di cui al precedente primo comma presso enti e associazioni aventi personalità giuridica, che svolgano attività di produzione di materiale didattico e di apparecchi ad uso dei ciechi.

 

Capo VII

Personale dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza

 

Art. 53 - Docenti dei corsi speciali e delle scuole libere del nudo

Gli insegnanti incaricati negli anni scolastici 1979-1980 o1980-1981 presso i corsi speciali delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza sono immessi nei ruoli del personale docente, rispettivamente delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza.

Analogamente sono immessi nei ruoli del personale docente delle Accademie di belle arti gli insegnanti incaricati, nell'anno scolastico 1980-1981, presso le scuole libere del nudo e gli insegnanti che, nel medesimo anno scolastico, hanno prestato servizio nelle scuole superiori degli artefici annesse alle predette Accademie.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai docenti di ruolo nello stesso o altro ordine o tipo di scuola secondaria o artistica che abbiano prestato servizio negli anni scolastici 1979-1980 o 1980-1981 nei corsi speciali ai sensi della ordinanza ministeriale 4 agosto 1978 o nelle scuole libere del nudo e nelle scuole superiori degli artefici annesse alle Accademie di belle arti ai sensi dell'art. 31 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

I docenti immessi in ruolo ai sensi del presente articolo sono assegnati alla sede presso la quale prestano servizio nell'anno scolastico 1980-1981.

Qualora negli anni successivi il corso speciale di titolarità non venga istituito, il docente è utilizzato presso la medesima Accademia in corso speciale dichiarato corrispondente o affine in base a tabelle definite dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Qualora parimenti negli anni scolastici successivi la scuola libera del nudo non venga istituita, il docente di ruolo è utilizzato in attività didattiche integrative.

Le immissioni in ruolo ai sensi del presente articolo decorrono dall'anno scolastico 1982-1983.

A partire dall'anno scolastico 1982-1983 le modalità di istituzione e di funzionamento dei corsi speciali e integrativi sono stabilite dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Ai docenti immessi in ruolo ai sensi del presente articolo si applica lo stato giuridico del personale docente delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza.

 

Art. 54 - Assistenti dei licei artistici.

I ruoli degli assistenti dei licei artistici sono soppressi.

A partire dall'anno scolastico 1983-1984 gli assistenti sono gradualmente immessi nei ruoli del personale docente relativamente alla classe di concorso per la quale sono abilitati e conseguono l'immissione in ruolo per tale classe con decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1983.

Gli assistenti di ruolo nei licei artistici e gli assistenti che hanno titolo all'immissione in ruolo ai sensi dei precedenti articoli 33 e 34 se sforniti di abilitazione possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento secondo le norme del precedente articolo 35.

Agli assistenti che passano nei ruoli del personale docente per effetto dei precedenti commi, la sede definitiva è assegnata, sempre in ambito provinciale, contestualmente ai docenti di cattedra incaricati immessi in ruolo per effetto della presente legge, fatte salve per questi ultimi le precedenze previste dagli articoli 33 e 34, con precedenza rispetto ai docenti incaricati non abilitati e gli assistenti incaricati immessi in ruolo della presente legge, per i quali ultimi si applicano le disposizioni dell'art. 37.

Il personale contemplato nei precedenti commi è mantenuto in servizio in qualità di assistente fino all'ammissione nel ruolo dei docenti.

Gli assistenti di ruolo che non siano forniti di abilitazione né la conseguano per effetto del terzo comma del presente articolo restano in ruolo ad esaurimento e sono utilizzati nella scuola, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

 

Art. 55 - Assistenti delle Accademie di belle arti

E' indetto per una sola volta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso nazionale per titoli a cattedre delle accademie di belle arti riservato agli assistenti di ruolo delle Accademie stesse ed agli assistenti delle Accademie che abbiano titolo all'immissione in ruolo ai sensi degli articoli 33 e 34 della presente legge.

Il bando determina i titoli valutabili, fra i quali hanno preminente valore quelli relativi all'attività artistica e professionale, nonché i relativi punteggi.

Le graduatorie del concorso conservano validità fino a quando non verrà modificato l'attuale ordinamento delle Accademie di belle arti; le nomine sono gradualmente conferite in relazione al 50 per cento delle cattedre disponibili ogni anno.

La partecipazione al concorso riservato è limitata alla materia della cattedra corrispondente al posto di assistente del quale l'aspirante è titolare e a non più di un'altra materia.

 

Art. 56 - Ruolo delle assistenti educatrici dell'Accademia nazionale di danza

È istituito il ruolo delle assistenti educatrici dell'Accademia nazionale di danza.

L'organico del personale appartenente al ruolo di cui al precedente comma è fissato in una unità per ogni 100 allievi.

Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandati.

Le ispettrici disciplinari comunque in servizio non di ruolo nell'Accademia nazionale di danza sono immesse nel ruolo di cui al precedente primo comma.

Il quarto comma dell'art. 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, come modificato dalla legge 4 gennaio 1951, n. 28, è soppresso; all'ultimo comma del medesimo articolo sono soppresse, in fine, le parole: «e l'incarico di ispettore disciplinare al grado decimo».

 

TITOLO IV

NORME COMUNI E FINALI

 

Art. 57 - Personale incaricato per la prima volta nell'anno scolastico 1980-1981

Al personale docente e educativo, di cui ai capi I, II, III e V del precedente titolo III, incaricato per la prima volta nell'anno scolastico 1980-1981, si applicano le disposizioni previste nella presente legge per il personale incaricato nell'anno scolastico 1979-1980.

L'assegnazione della sede al personale di cui al precedente comma è disposta dopo che sia stata assegnata la sede al personale incaricato nell'anno scolastico 1979-1980.

Il disposto del presente articolo si applica altresì agli insegnanti di libere attività complementari, agli insegnanti dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, agli insegnanti di discipline musicali nei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 agosto 1979, ed agli insegnanti dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici, di cui al precedente art. 39, nonché agli esperti ed agli insegnanti incaricati sprovvisti di abilitazione specifica o del titolo di studio prescritto ed agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali, di cui rispettivamente ai precedenti articoli 41 e 42.

Le disposizioni di cui al precedente art. 45 si applicano anche agli insegnanti delle materie ivi contemplate, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, con i requisiti nel medesimo articolo indicati.

 

Art. 58 - Norma comune sulle immissioni in ruolo

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 21, 22, 24, 25, 29, 30, 33, con esclusione del primo comma 34, 36, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 53, 56, 57, nonché ai successivi articoli 69 e 70, si applicano soltanto al personale in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti articoli, in servizio nell'anno scolastico in corso alla di entrata in vigore della presente legge.

Il periodo di prova per il personale immesso in ruolo con decorrenza giuridica antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge è svolto nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla predetta data.

Le immissioni in ruolo di cui al precedente titolo III sono disposte, nei posti o cattedre cui si riferisce l'incarico, anche a prescindere dalla disponibilità nelle relative dotazioni organiche, con esclusione per quelle per le quali sia diversamente disposto dal medesimo titolo III.

Tutte le nomine relative alle immissioni in ruolo possono essere disposte anche in insegnamenti dichiarati affini dal decreto emanato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del quart'ultimo comma dell'art. 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Le assegnazioni di sede, da effettuare ai sensi della presente legge, possono essere disposte anche per insegnamenti diversi da quelli per i quali gli interessati hanno conseguito la nomina, purchè il titolo di abilitazione posseduto possa ritenersi parzialmente valido ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603.

 

Art. 59 - Modalità per l'assegnazione della sede e per l'utilizzazione del personale immesso a ruolo

Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto le modalità per l'assegnazione della sede del personale immesso in ruolo per effetto delle disposizioni contenute nel precedente titolo III, nonchè per l'utilizzazione del personale che risultasse eventualmente in soprannumero.

L'assegnazione della sede può essere disposta anche prima delle decorrenze previste dai rispettivi articoli della presente legge, qualora venga a determinarsi disponibilità di posti dopo aver assegnato la sede alla categoria a cui spetta a tal fine la precedenza.

Nei casi in cui i docenti ai quali va assegnata la sede non siano inclusi nelle graduatorie di conferimento degli incarichi, essi saranno inseriti nelle predette graduatorie secondo i criteri di valutazione di titoli previsti per l'anno in cui sono state formate le graduatorie medesime.

Le precedenze previste dal titolo III per l'assegnazione della sede al personale immesso in ruolo operano tra le diverse graduatorie da compilare distintamente per le varie categorie.

Per gli insegnanti immessi nei ruoli della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, l'utilizzazione è disposta ai sensi dell'art. 14 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Per il personale docente delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica la utilizzazione è disposta anche in cattedre o posti di materie affini ivi compresi gli insegnamenti dei corsi speciali, delle scuole libere del nudo e dei corsi straordinari.

 

Art. 60 - Competenze in materia di nomina

I provvedimenti di nomina e quelli conseguiti di assegnazione della sede sono adottati dai provveditori agli studi anche nei confronti degli insegnanti appartenenti ai ruoli nazionali.

I provvedimenti di cui al comma precedente, e gli atti da essi presupposti, sono definitivi.

 

Art. 61 - Categorie speciali

Gli insegnanti non vedenti che siano immessi in ruolo ai sensi della presente legge o a seguito di concorsi ordinari, o ancora in attesa di sede definitiva, hanno la precedenza assoluta nella scelta della sede.

Nei casi previsti dall'art. 2 della legge 4 giugno 1962, n. 601, e dall'art. 9 della legge 29 settembre 1967, n. 946 la presenza dell'assistente del docente non vedente è facoltativa.

Nei concorsi a cattedra il 2 per cento dei posti messi a concorso, e comunque non meno di due posti, è riservato ai concorrenti non vedenti, salvo diverse disposizioni di maggior favore previste da leggi speciali.

Ai fini dell'applicazione ai docenti non vedenti delle disposizioni di cui agli articoli 27, 31 e 38, il requisito del servizio nel periodo in essi indicato, è ridotto a 90 giorni, anche non continuativi.

Sono da considerare non vedenti coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 29 settembre 1967, n. 946.

Il beneficio di cui al primo comma si applica anche agli insegnanti con rene artificiale, per i comuni in cui esiste il servizio di emodialisi e per i comuni viciniori, nonché agli insegnanti non autosufficienti o con protesi agli arti inferiori.

 

Art. 62 - Modelli viventi

Ai modelli viventi si applica, in quanto compatibile, lo stato giuridico del personale non docente non di ruolo della scuola, escluse le disposizioni relative al reclutamento e all'orario di servizio, in luogo delle quali si applicano le disposizioni vigenti per tale categoria di personale. In materia di assenza e congedi si applicano le disposizioni riferibili alla natura dell'incarico della nomina e non alla retribuzione oraria di servizio.

L'adeguamento del trattamento economico dei modelli viventi avviene in corrispondenza e in proporzione dei miglioramenti conseguiti dal personale non docente della carriera ausiliaria della scuola. La retribuzione è corrisposta in tutti i mesi dell'anno, alle condizioni previste per il restante personale non docente, per un importo mensile corrispondente al numero di ore settimanali conferite per incarico.

 

Art. 63 - Norme per il personale assegnato a particolari compiti

Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente comandato nell'anno scolastico 1981-1982, ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, presso le regioni o altri enti locali, nonché il personale medesimo già in servizio nei soppressi patronati scolastici della regione e provincie a statuto speciale che non abbiano già provveduto a farlo transitare nei propri ruoli, può ottenere a domanda il passaggio nei ruoli dell'ente locale territoriale o della regione che lo richieda.

Le regioni, comprese quelle a statuto speciale nonchè le provincie autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle loro attribuzioni statutarie, provvederanno con propria legge a disciplinare i passaggi di cui al comma precedente, salvaguardando, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite.

Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente comandato ai sensi del predetto decreto n. 417 a prestare servizio presso amministrazioni statali o pubbliche, con esclusione delle università, o collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 113 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, può ottenere, a domanda, il passaggio nei ruoli dell'amministrazione presso cui presta servizio in una qualifica funzionale di corrispondente livello retributivo, fatte salve, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite dagli interessati. A tal fine questi sono collocati nella classe di stipendio che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, assicuri loro un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento. Al personale che opta per il passaggio nei ruoli dell'Amministrazione si applicano le disposizioni di cui gli ultimi tre commi del precedente art. 51.

Il personale direttivo e insegnante della scuola elementare, assegnato, alla data di entrata in vigore della presente legge, ad attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, ad attività di servizio sociale scolastico e ad attività connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 5 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, è mantenuto ad esaurimento nella assegnazione ai compiti attualmente svolti. Analogamente si provvede per il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente, di cui al precedenti commi primo e terzo, qualora esso non chieda o non ottenga il passaggio nei ruoli degli enti o amministrazioni indicati nei commi medesimi, sempre che gli stessi enti o amministrazioni lo richiedano.

Il criterio di inquadramento economico nei livelli retributivi del personale civile dello Stato previsto nel precedente terzo comma si applica anche al personale di cui all'art. 34 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dopo aver effettuato nei riguardi del personale medesimo l'inquadramento nei livelli retributivi del personale della scuola ai sensi e con le modalità previste nel decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 271. Rimangono comunque fermi i criteri di equiparazione previsti dal citato art. 34 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

Art. 64 - Norme transitorie sui comandi per attività di studio, per il servizio psico-pedagogico e sugli incarichi ispettivi

Limitatamente al numero dei comandi disposti nell'anno scolastico 1981-1982, relativamente alle attività di cui al sesto comma del precedente art. 14, la soppressione prevista dal primo comma del precedente art. 18 avrà luogo soltanto dopo che sia stata disposta la nomina dei vincitori del concorso ordinario indetto per la prima attuazione delle dotazioni organiche aggiuntive.

La disposizione di cui all'ultimo comma del precedente art. 18 ha effetto dal momento in cui saranno nominati i vincitori dei concorsi in atto a posti di ispettore tecnico periferico.

 

Art. 65 - Validità dei titoli di specializzazione conseguiti in base a norme vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970

La validità dei titoli di specializzazione di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, è estesa anche ai fini delle immissioni in ruolo previste dalla legge 9 agosto 1978, n. 463, e delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge.

Sono ritenuti validi altresì quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data, purchè a seguito di corsi indetti prima della data medesima.

 

Art. 66 - Norme particolari per i concorsi direttivi

I candidati degli ultimi concorsi ordinari per titoli ed esami, indetti per il reclutamento del personale direttivo degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica che, dopo aver superato la prova scritta siano stati esclusi per non aver completato la documentazione circa il possesso dei requisiti di ammissione entro la scadenza fissata nei decreti di riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, possono integrare la documentazione prodotta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando che i requisiti stessi debbono essere comunque posseduti alla scadenza indicata nei predetti decreti di riapertura.

Le nomine relative ai concorsi direttivi ordinari e riservati, di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 928, attualmente in corso di svolgimento sono disposte, per ciascun tipo di concorso, all'inizio dell'anno scolastico successivo alla conclusione del relativo concorso riservato. Le predette nomine decorrono, comunque, agli effetti giuridici, dall'inizio dell'anno scolastico 1982-1983.

Alla costituzione delle sottocommissioni nei concorsi a posti direttivi nella scuola materna, elementare, secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, da effettuare ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, è esteso il disposto di cui al precedente art. 3, ultimo comma.

La disciplina di cui al secondo comma del precedente art. 5 si applica anche ai componenti le commissioni e sottocommissioni giudicatrici di esami di abilitazione o di concorsi per il reclutamento del personale ispettivo tecnico, direttivo e docente, indetti dal 1° giugno 1978.

 

Art. 67 - Trasformazione in ruoli provinciali dei ruoli nazionali del personale docente e assistente degli istituti statali per sordomuti e dell'istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista

I ruoli nazionali del personale docente e del personale assistente degli istituti statali per sordomuti, di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 488, sono trasformati in ruoli speciali provinciali.

I ruoli nazionali del personale docente e del personale assistente dell'istituto statale «Augusto Romagnoli» di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista, di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1734, sono trasformati in ruoli speciali provinciali.

 

Art. 68 - Norma transitoria per gli insegnanti di educazione tecnica

I docenti di educazione tecnica, nominati a seguito del concorso a cattedre di applicazioni tecniche maschili e femminili, indetto con decreto ministeriale del 5 maggio 1973 ed utilizzati, nell'anno scolastico 1981-1982, nella provincia di residenza, per effetto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 281, convertito con modificazioni nelle legge 24 luglio 1981, n. 392, sono, a domanda, trasferiti nei limiti dei posti disponibili, a decorrere dal 10 settembre 1982, dal ruolo dei docenti di educazione tecnica della provincia di attuale titolarità a quello della provincia di residenza

I docenti che non potranno usufruire del beneficio di cui al primo comma per indisponibilità di posti, sono utilizzati annualmente ai sensi della legge 24 luglio 1981 n. 392, anche su posti funzionanti di fatto.

 

Art. 69 - Norme particolari per il personale docente delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine

Ai docenti delle scuole secondarie e degli istituti d'arte in lingua tedesca e delle località ladine, in possesso del prescritto titolo di studio, che nell'anno scolastico 1980-1981 siano stati incaricati annuali o abbiano svolto servizio di supplenza per almeno 180 giorni, si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli 35 e 36.

Le disposizioni di cui al precedente comma sono estese ai docenti delle scuole predette in servizio nell'anno scolastico 1980-1981 in qualità di incaricati a tempo indeterminato ai sensi della legge 9 agosto 1973, n. 524, a prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio. L'assegnazione della sede ai predetti docenti è disposta dopo che sia stata assegnata la sede al personale di cui al precedente comma.

Ai docenti delle predette scuole, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, privi del prescritto titolo di studio, ma in possesso di diploma di maturità o di titolo conseguito all'estero dichiarato equipollente secondo le procedure previste dall'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, che abbiano svolto servizio di supplenza per almeno 12 anni anche non continuativi, con il servizio annuale minimo richiesto dalle norme vigenti al momento della prestazione, si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli 35 e 37.

Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e ai posti di insegnamento delle classi di concorso XCII-bis (tedesco nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano) e XCII-ter (tedesco negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano) possono accedere anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'insegnamento.

Nelle scuole di istruzione primaria e secondaria della provincia di Bolzano i concorsi di cui alla presente legge relativi alle discipline da impartire in lingua diversa da quella italiana si svolgono nella predetta lingua di insegnamento.

Per i componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al precedente comma non è richiesto il requisito, previsto dal precedente art. 3, del servizio in una sede compresa in un ambito territoriale diverso da quello cui si riferisce il concorso.

 

Art. 70 - Norme particolari per il personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena

Per i componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per le scuole con lingua di insegnamento slovena non è richiesto il requisito, previsto dal precedente art. 3, del servizio in una sede compresa in un ambito territoriale diverso da quello cui si riferisce il concorso.

I presidenti delle commissioni giudicatrici, di cui al precedente comma, sono scelti di regola tra coloro che prestano servizio nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena o che abbiano conoscenza della lingua slovena.

Ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena sono ammessi anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'ammissione ai predetti concorsi.

Ai fini previsti dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, può dichiarare equipollenti titoli di specializzazione conseguiti all'estero a seguito della frequenza di corsi in lingua slovena, sulla base della durata e dei contenuti dei corsi stessi.

Ai docenti delle scuole con lingua di insegnamento slovena, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981, privi del prescritto titolo di studio ma in possesso di diploma di maturità che abbiano svolto servizio di supplenza per almeno 12 anni anche non continuativi, con un servizio annuale minimo di 180 giorni, si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli 35 e 37.

Nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria con lingua di insegnamento slovena i concorsi di cui alla presente legge si svolgono in lingua slovena.

 

Art. 71 - Norme particolari per il personale delle scuole della Valle d'Aosta

Ai concorsi a posti di insegnamento di lingua francese nelle scuole della Valle d'Aosta sono ammessi anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'ammissione ai predetti concorsi.

Per la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per le scuole della Valle d'Aosta non si applica il disposto del precedente art. 3 che richiede ai componenti il requisito del servizio in una sede compresa in un ambito territoriale diverso da quello cui si riferisce il concorso.

 

Art. 72 - Norma interpretativa

L'art. 13, comma tredicesimo, della legge 9 agosto 1978 n. 463, è da intendere nel senso che l'immissione in ruolo dei docenti ivi contemplata è effettuata con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79 ed anche in soprannumero riassorbibile dopo l'esaurimento delle graduatorie previste dal settimo comma del medesimo art. 13.

L'assegnazione definitiva della sede ai predetti docenti sarà effettuata, ai sensi del diciassettesimo comma del medesimo art. 13, soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie provinciali relative all'insegnamento cui si riferisce la nomina.

Tutti i provvedimenti di nomina di cui all'art. 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono disposti dai provveditori agli studi. Detti provvedimenti e gli atti presupposti sono definitivi.

Le nomine disposte per l'anno scolastico 1978-1979 sula base delle graduatorie ad esaurimento contemplate nel primo comma dell'art. 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, prima della loro soppressione e trasformazione in graduatorie provinciali, hanno la medesima decorrenza giuridica prevista dal settimo comma dello stesso art. 13, per le nomine da disporre sulla base delle graduatorie provinciali.

 

Art. 73 - Organici del personale educativo

L'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 595, è sostituito dal seguente:

"I posti di organico dei ruoli provinciali delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e dei ruoli provinciali degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, previsti dall'art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, modificato dall'art. 64 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ferme restando l'unicità della dotazione organica delle singole istituzioni educative, nonché l'identità delle funzioni del personale assegnato, sono determinati come segue: sino a venticinque convittori, quattro posti; per ogni successivo gruppo di otto convittori, un posto in più; per ogni gruppo di dodici semiconvittori, un posto.

Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti le dotazioni organiche di cui al comma precedente vengono raddoppiate.

La determinazione degli organici è effettuata in relazione alle sedi di funzionamento del convitto.

Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai sensi del precedente primo comma sono effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il personale educativo in soprannumero per effetto di situazioni sopravvenute rispetto alla predetta data del 31 marzo sarà utilizzato per l'anno scolastico successivo presso istituzioni educative della provincia ovvero presso l'ufficio scolastico provinciale; il trasferimento d'ufficio di tale personale soprannumerario sarà disposto dopo il suddetto anno, ove ancora necessario. Il primo comma dell'art. 3 della presente legge è, pertanto, parzialmente modificato in conformità.

Il personale di cui al presente articolo può chiedere il passaggio nei ruoli del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione. Tale passaggio sarà disposto d'ufficio nei confronti del personale in soprannumero.

L'inquadramento avverrà anche in soprannumero, nella stessa qualifica funzionale di cui all'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatte salve, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite dagli interessati. A tal fine questi sono collocati nella classe di stipendio che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, assicuri loro un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

Il soprannumero di cui al comma precedente è assorbito in corrispondenza dei posti disponibili nella dotazione organica cumulativa di cui all'art. 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatte salve le riserve dei posti necessarie ai fini dell'attuazione di quanto previsto dagli articoli 9 e 65 della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312.

Al personale di cui al presente articolo si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato.

Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.

Il passaggio di cui al sesto comma del presente articolo è disposto nei limiti del numero complessivo di unità di personale educativo in soprannumero".

 

Art. 74 - Proroga del termine di cui all'art. 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312

Il termine previsto dall'art. 70, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, è prorogato sino all'inizio dell'anno scolastico 1985-1986.

 

Art. 75 - Servizi ausiliari dell'amministrazione scolastica

Nei confronti del personale che ha prestato servizi, comunque denominati, per l'espletamento di mansioni relative al ruolo di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, non ancora istituito al momento dell'assunzione in servizio e in cui detto personale è stato successivamente inquadrato, si valutano tali servizi per la ricostruzione della carriera da effettuarsi secondo i criteri di cui all'art. 16 - commi terzo, quarto, quinto e settimo - della legge 25 ottobre 1977, n. 808, applicando le norme vigenti dopo la data di assunzione in servizio.

Gli effetti economici derivanti dalla ricostruzione di carriera di cui al precedente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 76 - Sessioni riservate di esami di abilitazione

Ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento sono ammessi ad apposite sessioni riservate di esami, da indire entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e da svolgere con le stesse modalità previste rispettivamente dai precedenti articoli 23 e 35, gli insegnanti, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio, negli anni scolastici 1980-1981 e 1981-1982, in qualità di supplenti nelle scuole materne statali o negli istituti e scuole di istruzione secondaria statale, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ovvero con nomina di durata almeno annuale conferita secondo le rispettive norme di legge, nelle scuole materne autorizzate, ivi comprese le scuole della Regione siciliana, o, rispettivamente, negli istituti e scuole di istruzione secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, pareggiati o legalmente riconosciuti.

Per la validità del servizio negli anni scolastici indicati nel comma precedente, si applica il disposto di cui agli articoli 27, penultimo e ultimo comma, e 38, ultimo comma, della presente legge.

 

Art. 77 - Norma abrogativa

Sono abrogati il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 817, l'art. 5, secondo comma, della legge 24 settembre 1971, n. 820, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

 

Art. 78 - Disposizioni finanziarie

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 31.200 milioni per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

Scadenze di: dicembre 2024
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