Parlamento Italiano
Legge 3 febbraio
2006, n. 27
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
5 dicembre 2005, n. 250, recante misure urgenti in materia di università,
beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonche'
in tema di rinegoziazione di mutui"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, recante misure
urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti
affetti da gravi patologie, nonche' in tema di rinegoziazione di mutui, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente
legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4
febbraio 2006
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi
«Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da
gravi patologie, nonche' in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di
sanità»
Art. 1.
Incentivazione della ricerca nelle università
1. Al fine di consentire alle università di fare fronte ai
programmi di ricerca nei settori strategici per il Paese, il Fondo per il
sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e' incrementato
dell'importo di euro 32.446.000 per l'anno 2005, per la corresponsione di
assegni di ricerca annuali di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-bis.
Norme in materia di scuole non statali
1. Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi
I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai
sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie.
2. La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento
del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76. La parità e' riconosciuta con
provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico
regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza
dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2000. Il
riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a
quello in cui e' stata presentata la relativa domanda. Nei casi di
istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, lettera f), della
citata legge n. 62 del 2000, fatta eccezione per le scuole dell'infanzia, il
riconoscimento e' sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del
corso di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al
riconoscimento adottato. Le modalità procedimentali per il riconoscimento
della parità scolastica e per il suo mantenimento sono definite con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400.
3. Le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità
per alunni che abbiano frequentato scuole non paritarie che dipendano dallo
stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza
d'interessi. Il gestore o il legale rappresentante ed il coordinatore delle
attività educative e didattiche della scuola paritaria devono dichiarare
l'inesistenza di tale situazione per ciascun candidato ai predetti esami. La
dichiarazione e' inserita nel fascicolo personale del candidato stesso. La
mancanza o falsità delle predette dichiarazioni comporta la nullità degli
esami sostenuti e dei titoli rilasciati, fatte salve le conseguenti
responsabilità civili e penali.
4. Sono scuole non paritarie quelle che svolgono un'attività
organizzata di insegnamento e che presentano le seguenti condizioni di
funzionamento:
a) un progetto educativo e relativa
offerta formativa, conformi ai principi della Costituzione e all'ordinamento
scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di
apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;
b) la disponibilità di locali, arredi
e attrezzature conformi alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza
dei locali scolastici, e adeguati alla funzione, in relazione al numero degli
studenti;
c) l'impiego di personale docente e
di un coordinatore delle attività educative e didattiche forniti di titoli
professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta
formativa della scuola, nonche' di idoneo personale tecnico e amministrativo;
d) alunni frequentanti, in età non
inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici, in relazione
al titolo di studio da conseguire, per gli alunni delle scuole statali o
paritarie.
5. Le scuole non paritarie che presentino le condizioni di cui
al comma 4 sono incluse in un apposito elenco affisso all'albo dell'ufficio
scolastico regionale. Lo stesso ufficio vigila sulla sussistenza e sulla
permanenza delle predette condizioni, il cui venir meno comporta la
cancellazione dall'elenco. Le modalità procedimentali per l'inclusione
nell'elenco e per il suo mantenimento sono definite con regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Le
scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore
legale, ne' intermedi, ne' finali. Esse non possono assumere denominazioni
identiche o comunque corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento
vigente per le istituzioni scolastiche statali o paritarie e devono indicare
nella propria denominazione la condizione di scuola non paritaria. Le sedi e
le attività d'insegnamento che non presentino le condizioni di cui al comma 4
non possono assumere la denominazione di «scuola» e non possono comunque
essere sedi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione. Per le scuole dell'infanzia non paritarie si prescinde dalla
finalità correlata al conseguimento di un titolo di studio, di cui alla
lettera a) del comma 4.
6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto non possono essere rilasciati nuove autorizzazioni,
riconoscimenti legali o pareggiamenti, secondo le disposizioni di cui alla
parte II, titolo VIII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297. Nelle scuole che non hanno chiesto ovvero ottenuto il
riconoscimento della parità di cui alla citata legge n. 62 del 2000, i corsi
di studio già attivati, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sulla base di provvedimenti di
parificazione, riconoscimento legale e pareggiamento adottati ai sensi degli
articoli 344, 355, 356 e 357 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 297 del 1994, continuano a funzionare fino al loro
completamento. Le convenzioni in corso con le scuole parificate non paritarie
di cui all'articolo 344 del medesimo testo unico si intendono risolte di
diritto al termine dell'anno scolastico in cui si completano i corsi
funzionanti in base alle convenzioni; conseguentemente, i contributi statali
previsti dalle predette convenzioni sono progressivamente ridotti in ragione
delle classi funzionanti in ciascun anno scolastico e degli alunni
frequentanti, fino al completamento dei corsi. Le disposizioni di cui agli
articoli 339, 340, 341 e 342, quelle di cui all'articolo 345 e quelle di cui
agli articoli 352, comma 6, 353, 358, comma 5, 362 e 363 del citato testo
unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994 continuano ad applicarsi
nei confronti, rispettivamente, delle scuole dell'infanzia, delle scuole
primarie e delle scuole secondarie riconosciute paritarie ai sensi della
citata legge n. 62 del 2000. Le condizioni e le modalità per la stipula delle
nuove convenzioni con le scuole primarie paritarie che ne facciano richiesta,
i criteri per la determinazione dell'importo del contributo ed i requisiti
prescritti per i gestori e per i docenti sono stabiliti con le norme
regolamentari previste dall'articolo 345 del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 297 del 1994. Le nuove convenzioni assicurano in via
prioritaria alle scuole primarie già parificate, nel rispetto dei criteri
definiti con le medesime norme regolamentari, un contributo non inferiore a
quello corrisposto sulla base della convenzione di parifica in corso alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le
convenzioni di parifica attualmente in corso con le scuole primarie paritarie
si risolvono di diritto al termine dell'anno scolastico in corso alla data di
entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'articolo 345 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono abrogate le disposizioni contenute
nella parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 297 del 1994, fatto salvo quanto previsto dal comma 6,
secondo e terzo periodo, del presente articolo e fatta eccezione per le
disposizioni degli articoli 336, 339, 340, 341, 342, 345, 352, comma 6, degli
articoli 353, 358, comma 5, e degli articoli 362 e 363, che si applicano con
riferimento alle scuole paritarie, nonche' per le disposizioni dell'articolo
366, riguardanti le scuole e le istituzioni culturali straniere in Italia. E'
fatto altresì salvo il comma 6 dell'articolo 360, le cui disposizioni
continuano ad applicarsi nei confronti del personale dirigente e docente già
di ruolo nelle scuole pareggiate che sia assunto con rapporto a tempo
indeterminato nelle scuole statali in applicazione delle disposizioni
vigenti. L'articolo 334 del citato testo unico si applica limitatamente agli
effetti di cui all'articolo 1, comma 4-bis, secondo periodo, della legge 10
marzo 2000, n. 62. L'articolo 353 si applica anche alle scuole non paritarie.
Sono abrogati altresì, dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, gli articoli 156, 157, 158, 159 e 161 del
regolamento di cui al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297. L'articolo 160
del predetto regio decreto continua ad applicarsi nei confronti delle scuole
primarie paritarie. All'articolo 1, comma 7, della legge 10 marzo 2000, n.
62, il secondo periodo e' soppresso.
8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 1-ter.
Inquadramento nei ruoli degli insegnanti di religione cattolica
1. Ai fini applicativi dell'articolo 1, comma 2, della legge 18
luglio 2003, n. 186, gli insegnanti di religione cattolica destinatari
dell'inquadramento nei ruoli previsti conservano, a titolo di assegno
personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera,
l'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello
spettante in applicazione del suddetto inquadramento.
Art. 1-quater.
Personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni di alta
formazione artistica e musicale
1. Per l'anno accademico 2006-2007, le Accademie di belle arti,
le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, i Conservatori di
musica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche, al fine di
assicurare con carattere di continuità la funzionalità amministrativa, sono
autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, per il profilo professionale
di coadiutore, un contingente non superiore a 716 unità. Le medesime
istituzioni sono altresì autorizzate a bandire procedure concorsuali per il
reclutamento, a decorrere dallo stesso anno accademico 2006-2007, del
personale tecnico ed amministrativo, appartenente agli altri profili
professionali, per un contingente complessivo non superiore a 200 unità. Le
predette assunzioni sono effettuate esclusivamente per la copertura dei posti
vacanti in organico contestualmente alla cessazione dall'incarico di un
corrispondente numero di unità di personale assunte in servizio con contratto
a tempo determinato e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 39,
comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le modalità di
reclutamento, in attesa dell'entrata in vigore del regolamento governativo di
cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n.
508, si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. All'onere derivante dall'applicazione del
presente articolo, valutato in 62.500 euro per l'anno 2006 ed in 375.000 euro
a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai
fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978,
prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui
al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati
da apposite relazioni illustrative.
Art. 1-quinquies.
Riordino dell'Istituto italiano di studi germanici
1. Il commissario straordinario dell'Istituto italiano di studi
germanici (IISG) in carica alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto provvede a riordinare lo stesso Istituto
configurandolo quale ente pubblico di ricerca nazionale, a carattere non
strumentale. A tal fine il commissario redige il regolamento di
organizzazione e funzionamento, il regolamento di amministrazione, finanza e
contabilità e il regolamentodel personale dell'IISG sulla base dei principi
organizzativi con cui sono stati riordinati gli enti pubblici di ricerca ai
sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137. In particolare, sono istituiti i
seguenti organi: il presidente, cui sono assegnate la rappresentanza legale
dell'ente e la responsabilità delle relazioni internazionali; il consiglio
direttivo, con compiti di indirizzo e programmazione generale delle attività
dell'ente; il collegio dei revisori, con il compito del controllo della
regolarità amministrativa e contabile dell'Istituto. All'IISG si applicano
altresì le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003,
n. 127:
a) l'articolo 15 in materia di disposizioni specifiche
limitatamente agli organi dell'IISG;
b) l'articolo 16 in materia di piani di attività;
c) l'articolo 18 in materia di strumenti;
d) l'articolo 19, comma 3, lettera f), in materia di forniture;
e) l'articolo 20 in materia di rapporto di lavoro e assunzioni
del personale;
f) l'articolo 21 in materia di mobilità del personale;
g) l'articolo 22 in materia di bilanci e controlli.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono sottoposti al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'esercizio del
controllo ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro
un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3. Il commissario straordinario di cui al comma 1 resta in
carica fino alla data di insediamento del presidente e del consiglio
direttivo e assicura fino a tale data la funzionalità dell'Istituto. Fino
alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 resta in
vigore l'ordinamento vigente dell'IISG. In sede di prima applicazione il
mandato del commissario straordinario non rileva ai fini dell'applicazione
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in
ordine al limite massimo di due mandati per i presidenti degli enti di
ricerca.
4. L'IISG mantiene il proprio patrimonio, i beni mobili e le
attrezzature in dotazione e mantiene altresì la disponibilità in uso gratuito
da parte del demanio dell'immobile sito in Roma denominato «Villa Sciarra
Wurts».
5. L'adeguamento dell'IISG alla struttura organizzativa
delineata con i regolamenti di cui al comma 1 avviene compatibilmente con le
risorse finanziarie assegnate annualmente all'Istituto, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Art. 1-sexies.
Trasformazione in fondazioni dei Conservatori della Toscana
1. Gli istituti pubblici di educazione femminile di cui alla
tabella n. 2 allegata al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, ivi indicati
come «Conservatori della Toscana», sono trasformati in fondazioni di diritto
privato, con finalità di istruzione, educazione e cultura, ed acquistano
personalità giuridica di diritto privato con l'iscrizione nel registro delle
persone giuridiche, previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Le fondazioni risultanti dalla
predetta trasformazione subentrano nei rapporti attivi e passivi dei predetti
istituti. Esse sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
2. I consigli di amministrazione degli istituti di cui al comma
1 in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto provvedono, entro tre mesi dalla predetta data, ad adeguare
i rispettivi statuti alle disposizioni del presente articolo e a quelle
dettate dal codice civile in materia di fondazioni private, nel rispetto dei
principi contenuti nelle tavole di fondazione. Lo statuto di ciascuna
fondazione ne disciplina, in particolare: l'organizzazione; la partecipazione
delle persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private; le modalità di
costituzione degli organi della fondazione, le loro funzioni e la loro
durata. Lo statuto prevede altresì che vi sia distinzione tra le funzioni di
indirizzo, amministrazione e controllo e che al consiglio di amministrazione
possano partecipare rappresentanti di enti pubblici e privati, persone
fisiche e giuridiche che intendano contribuire alla fondazione. Il patrimonio
della fondazione e' costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà
dell'istituto trasformato, e assicura il mantenimento della fondazione, senza
oneri per la finanza pubblica. In caso di accertata inesistenza di patrimonio
ovvero di una consistenza patrimoniale non adeguata alla realizzazione degli
scopi della fondazione, i competenti organi dell'istituto attivano le
procedure per la liquidazione dell'istituto stesso.
3. Al fine di promuovere, sostenere, programmare e coordinare
iniziative di istruzione, formazione e cultura, e' istituita tra le
fondazioni risultanti dalle trasformazioni di cui al comma 1, che ne
assicurano il mantenimento senza oneri per la finanza pubblica, una
Fondazione avente lo scopo di assumere direttamente l'amministrazione ed il
coordinamento delle attività delle medesime fondazioni che, alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano
più attive e che quindi non siano più in grado di svolgere autonomamente
attività di istruzione, educazione o cultura. Il consiglio di amministrazione
della Fondazione, composto di tre membri nominati con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede ad elaborare lo
statuto in conformità alla normativa dettata dal presente articolo e dal
codice civile per le fondazioni private, entro novanta giorni
dall'acquisizione della personalità giuridica secondo quanto previsto dal
comma 1. Lo statuto e' redatto secondo quanto previsto dal comma 2, secondo e
terzo periodo, e approvato con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 1-septies.
Equipollenza di titoli di studio
1. Il diploma di laurea in scienze motorie e' equipollente al
diploma di laurea in fisioterapia, se il diplomato abbia conseguito attestato
di frequenza ad idoneo corso su paziente, da istituirsi con decreto
ministeriale, presso le università.
Art. 1-octies.
Servizio sociale professionale
1. All'articolo 7, comma 1, della legge 10 agosto 2000, n. 251,
nel primo periodo, dopo le parole: «possono istituire il servizio
dell'assistenza infermieristica ed ostetrica» sono inserite le seguenti: «e
il servizio sociale professionale» e, nel secondo periodo, dopo le parole:
«con un appartenente alle professioni di cui all'articolo 1 della presente
legge» sono inserite le seguenti: «nonche' con un appartenente al servizio
sociale professionale».
Art. 1-novies.
Finanziamento del Museo della Shoah
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 aprile
2003, n. 91, e' autorizzata la spesa di 0,25 milioni di euro per l'anno 2006.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-decies.
Consiglio di amministrazione della fondazione «Accademia nazionale di
Santa Cecilia»
1. All'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367, le parole: «nove membri» sono sostituite dalle seguenti:
«tredici membri» e le parole: «tre eletti dal corpo accademico» sono
sostituite dalle seguenti: «cinque eletti dal corpo accademico».
Art. 1-undecies.
Accesso alla professione di enologo
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 aprile 1991, n.
129, e' sostituito dal seguente:
«1. Il titolo di enologo spetta a coloro che abbiano conseguito
un diploma universitario di 1° livello, previsto dalla legge 19 novembre
1990, n. 341, relativo al settore vitivinicolo. La laurea triennale di primo
livello relativa al settore vitivinicolo, rilasciata ai sensi del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e' equipollente a tutti gli effetti di
legge al diploma universitario di 1° livello previsto dalla legge 19 novembre
1990, n. 341, relativo al medesimo settore».
Art. 2.
Rinegoziazione di mutui
1. All'articolo 1, comma 71, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le operazioni di
rinegoziazione dei mutui per i quali lo Stato paga direttamente gli istituti
finanziatori sono effettuate direttamente dal Ministero dell'economia e delle
finanze. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle predette operazioni di
rinegoziazione rispetto ai relativi stanziamenti complessivi di bilancio
devono trovare compensazione nella minore spesa complessiva per interessi per
il pagamento degli oneri derivanti dall'emissione dei titoli del debito
pubblico per l'ammortamento dei mutui».
Art. 3.
Assistenza dei soggetti affetti da sindrome da
talidomide
1. Al fine di assicurare la indispensabile assistenza ai
soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla
somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, emimelia,
focomelia e macromelia, tale sindrome e' inserita tra le patologie che danno
diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate
prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, il Ministro
della salute provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad
inserire la sindrome da talidomide tra le malattie croniche e invalidanti che
danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa, individuate dal
regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n.
329, e successive modificazioni.
3. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 97 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, come sostituito dal comma 7 dell'articolo 42 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: «gravi menomazioni fisiche
permanenti,» sono inserite le seguenti: «inclusi i soggetti affetti da
sindrome da talidomide,».
Art. 4.
Indennizzo per i soggetti emofilici danneggiati da
somministrazione di emoderivati
1. Ai soggetti emofilici che ai sensi del decreto-legge 23
aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno
2003, n. 141, nel rispetto delle modalità e del termine stabilito dal decreto
del Ministro della salute in data 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, hanno presentato domanda di
ammissione a procedura transattiva e per i quali la medesima procedura non
risulti definita entro il 31 ottobre 2005, e' attribuito, in aggiunta a
quello già percepito ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 210, un
ulteriore indennizzo per un importo equivalente a quello derivante
dall'applicazione dei criteri transattivi fissati dal citato decreto del
Ministro della salute 3 novembre 2003, sulla base delle conclusioni
rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute
in data 13 marzo 2002. La corresponsione di tale ulteriore indennizzo e'
subordinata alla formale rinuncia, da parte degli interessati, ad ogni
ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, nei confronti dello Stato e
degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonche' alla estinzione, a spese
compensate, dei giudizi in atto.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dal
comma 1, valutati in euro 55 milioni per l'esercizio 2005, si fa fronte
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata per il
medesimo esercizio dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 aprile
2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n.
141.
Art. 4-bis.
Personale a tempo determinato dell'Istituto superiore di sanità e
dell'Istituto «Lazzaro Spallanzani»
1. L'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale
malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» possono continuare ad avvalersi,
fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto con contratto a tempo determinato. I relativi
oneri continuano ad essere posti a carico dei rispettivi bilanci degli enti,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 187 e 188, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.
Art. 4-ter.
Centro San Raffaele del Monte Tabor
1. Al comma 10 dell'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, le parole: «Per le finalità di cui all'articolo 1,
comma 187, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata la spesa di 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 187, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata per il 2006 la spesa di 15
milioni di euro e per ciascuno degli anni 2007 e 2008 la spesa di un milione
di euro».
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
pari a 14 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
Art. 4-quater.
Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni sanitarie
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la formazione per
l'accesso alle professioni sanitarie infermieristiche e tecniche della
riabilitazione e della prevenzione e' esclusivamente di livello universitario.
Art. 5.
Deputazioni e società di storia patria
1. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 419, e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23
maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2002,
ovunque ricorrano, sono soppresse le seguenti parole: «Deputazioni e
società di storia patria».
Art. 5-bis.
Modifiche agli articoli 4 e 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
28
1. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, comma 3, la lettera c) e' sostituita dalla
seguente:
«c) l'individuazione degli obiettivi per la
promozione delle attività cinematografiche di cui all'articolo 19, comma 3»;
b) all'articolo 8, comma 3, primo periodo, le parole: «scelti
dal Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «scelti per due terzi dal
Ministro e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
Art. 5-ter.
Istituto internazionale di studi «G. Garibaldi»
1. L'Istituto internazionale di studi «G. Garibaldi», fondato a
Roma l'8 giugno 1871 dal generale Giuseppe Garibaldi, e' incluso tra gli enti
ammessi ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390.
2. All'Istituto di cui al comma 1, incluso nella rete degli
istituti storici ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 23 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31
maggio 2002, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, e
all'articolo 4 della legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive
modificazioni.
Art. 5-quater.
Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n. 266
1. Alla rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze» della
Tabella E della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le voci: «Legge n. 311 del
2004, articolo 1, comma 28» e «Decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, articolo 2-bis, comma 1» sono
soppresse.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 59,5
milioni di euro per l'anno 2006 e a 21 milioni di euro per l'anno 2007, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5-quinquies.
Potenziamento dell'organico del Comando carabinieri per la tutela della
salute
1. Allo scopo di garantire la tempestiva immissione in ruolo
degli ufficiali di cui alla tabella prevista dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 2005, n. 244, il Ministero della difesa e' autorizzato a
bandire un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento
fino a 20 sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma
dei carabinieri, riservato agli ufficiali in servizio del ruolo speciale in ferma
prefissata dell'Arma dei carabinieri, che alla data di scadenza del bando
abbiano prestato senza demerito servizio per almeno ventiquattro mesi, a
valere e nei limiti dell'autorizzazione di spesa nonche' nei limiti del
contingente di 96 unità di cui, rispettivamente, ai commi 4 e 2 dell'articolo
3 del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. Al reclutamento di cui al presente
comma si procede in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 40 della
legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, all'articolo 7
del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni,
ed agli articoli 24, commi 3 e 4, fatta eccezione per il requisito dell'età,
e 26, comma 4-bis, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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