Legge 11/08/1991 Num.
266
Legge-quadro sul
volontariato
(in Gazz. Uff., 22
agosto, n. 196)
Preambolo
La Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica hanno approvato; Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Finalità e
oggetto della legge
1. La
Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di
volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne
promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto
originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e
culturale individuate dallostato, dalle regioni, dalle province autonome di
Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
2. La
presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome
devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le
organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le
amministrazioni statali e glienti locali nei medesimi rapporti.
Art. 2.
Attività di
volontariato
1. Ai fini
della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella
prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di
cui ilvolontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente
per fini di solidarietà.
2.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno
dalbeneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate
dall'associazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per
l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle
organizzazioni stesse.
3. La
qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro
subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con
l'organizzazione di cui fa parte.
Art. 3.
Organizzazioni
di volontariato
1. E'
considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente
costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga
in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e
gratuite dei propri aderenti.
2. Le
organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che
ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di
compatibilità con lo scopo solidaristico.
3. Negli
accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto
disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione
assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la
democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche
associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i
criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e
diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio,
dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le
modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
4. Le
organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari
al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare
l'attività da essa svolta.
5. Le
organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie
o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture
pubbliche o con queste convenzionate.
Art. 4.
Assicurazione
degli aderenti ad organizzazioni di volontariato
1. Le
organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che
prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi
allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile
verso i terzi.
2. Con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche
numeriche o collettive, e sono disciplinati i relativi controlli.
Art. 5
Risorse
economiche
1. Le
organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro
funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da :
a)
contributi degli aderenti;
b)
contributi dei privati;
c)
contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d)
contributi di organismi internazionali;
e)
donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi
derivanti da convenzioni;
g) entrate
derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2. Le
organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei
registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e
beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono
inoltre, in deroga agli articoli 600 e
786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio
di inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro
rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi,
dall'atto costitutivo e dallo statuto.
3. I beni
di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della
trascrizione dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
4. In caso
di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di
volontariato, e indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che
residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre
organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo
le indicazioni contenute nello statuto onegli accordi degli aderenti, o, in
mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.
Art. 6
Registri
delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle
provinceautonome
1. Le
regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta
deiregistri generali delle organizzazioni di volontariato.
2.
L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi
pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle
agevolazioni fiscali, secondole disposizioni di cui, rispettivamente, agli
articoli 7 e 8.
3. Hanno
diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che
abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che alleghino alla richiesta copia
dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.
4. Le
regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica
dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo
svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni
scritte. Le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal
registro con provvedimento motivato.
5. Contro
il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di
cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione,
al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio,
entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i
difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del
tribunale è appellabile, entro 30 giorni dalla notifica della stessa, al
Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi
termini.
6. Le
regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri
all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.
7. Le
organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della
documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con
l'indicazione nominativa dei soggetti erogatori.
Art. 7.
Convenzioni
1. Lo
Stato, le regioni le province autonome, gli enti locali e gli altri enti
pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato
iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrano
attitudine e capacità operativa.
2. Le
convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle
condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della
convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.
Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo
delle loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.
3. La
copertura assicurativa di cui l'articolo 4 è elemento essenziale della
convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene
stipulata la convenzione medesima.
Art. 8.
Agevolazioni
fiscali
1. Gli atti
costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3,
costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo
svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e
dall'imposta di registro.
2. Le
operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo
3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano
cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da
ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini
suindicati.
3. All'articolo 17
della legge 29 dicembre 1990, n.408, come modificato dall'articolo 1 della
legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto
il seguente:
"1-ter.
Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e
criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni
liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite
esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a
finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in
materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli
appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera
a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette
erogazioni, ai sensi degli articoli 10,
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e 110 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917 , e successive
modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore alire 2 milioni
ovvero, ai fini del reddito d'impresa, nella misura del 50 per cento della
somma erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino a
un massimodi lire 100 milioni".
4. I
proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non
costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora sia
documentato il loro totale impiego peri fini istituzionali dell'organizzazione
di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e
dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio
decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.
Art. 9.
Valutazione
dell'imponibile.
1. Alle
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 20,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29/9/73 n. 598,
come sostituito dall'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 28/12/82, n. 954.
Art. 10.
Norme
regionali e delle provincie autonome.
1. Le leggi
regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di
iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.
2. In
particolare, disciplinano:
a) le
modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle
prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno
delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le
provincie autonome;
b) le forme
di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui
all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse
operano;
c) i
requisiti ed i criteri che danno titolo di proprietà nella scelta delle
organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai
diversi settori di intervento;
d) gli
organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;
e) le
condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di
volontariato;
f) la
partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri
di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento
professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle provincie autonome e dagli
enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.
Art.11
Diritto
all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi.
1. Alle
organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si
applicano le disposizioni di cui al capo V della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Ai fini
di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle
attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.
Art. 12
Osservatorio
nazionale per il volontariato
1. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
pergli affari sociali, è istituito l'Osservatorio nazionale per il
volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo
delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle
federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da
tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e deiservizi messi a
disposizione dal Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, ha i seguenti compiti:
a)
provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla
diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;
b)
promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;
c) fornire
ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
d)
approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti
locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui
all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione
di metodologie di intervento particolarmente avanzate;
e) offrire
sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati
neisettori di competenza della presente legge;
f)
pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di
attuazione delle normative nazionali e regionali;
g)
sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione
ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;
h)
pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre
iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti all'attività
di volontariato;
i)
promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato,
alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori
interessati.
2. E'
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per
gliaffari sociali, il fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere
finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.
Art.13
Limiti di
applicabilità
1. E' fatta
salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate
nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione
internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il
servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15
dicembre 1972, n. 772.
Art. 14
Autorizzazione
di spesa e copertura finanziaria
1. Per il
funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione
del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui
al comma 1, lettera i), dello stesso articolo12, è autorizzata una spesa di due
miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e1993.
2.
All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro
sulle organizzazioni di volontariato".
3. Le
minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono
valutatate complessivamente in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991,
1992, 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante l'utilizzazione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: "Legge-quadro
sulle organizzazioni di volontariato".
Art. 15.
Fondi
speciali presso le regioni.
1. Gli enti
di cui all'articolo 12,
comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990,n. 356,
devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un
quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e
dall'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo
12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al
fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a
disposizione delle organizzazione di volontariato, e da queste gestiti, con la
funzione di sostenere a qualificarne l'attività.
2. Le casse
di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazione di
ristrutturamento di cui all'articolo 1 del
citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare
alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari
ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità
ai sensi dell'articolo 35,
terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e
successive modificazioni.
3. Le
modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con
decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari
sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella
gazzetta ufficiale.
Art. 16
Norme
transitorie e finali.
1. Fatte
salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome
di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme
per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno
dalla data dalla sua stessa entrata in vigore.
Art. 17
Flessibilità
nell'orario di lavoro
1. I
lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di
cuiall'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto
di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni
previste dai contrattio dagli accordi collettivi, compatibilmente con
l'organizzazione aziendale.
2. All'articolo 3 della
legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, infine, il seguente
comma: "Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai
lavoratori che prestino nell'ambito del comune di abituale dimora la loro opera
volontaria e gratuita infavore di organizzazioni di volontariato riconosciute
idonee dalla normativa in materia,di usufruire di particolari forme di
flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con
l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza."
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.