Parlamento Italiano
Legge 23 dicembre 2005, n. 266
" Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2006 ) "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29
dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 211
Art. 1.
1. Per l’anno 2006, il livello massimo del saldo netto da
finanziare resta determinato in termini di competenza in 41.000 milioni di
euro, al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto
conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del
ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento
all’estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro
relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il
2006, resta fissato, in termini di competenza, in 244.000 milioni di euro per
l’anno finanziario 2006.
2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello
massimo del saldo netto da finanziare del bilancio
pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente
legge, è determinato, rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in 20.800
milioni di euro, al netto di 3.176 milioni di euro per l’anno 2007 e 3.150 milioni
di euro per l’anno 2008, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del
ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 225.000 milioni di euro
ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2007
e 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato,
rispettivamente, in 48.300 milioni di euro ed in 39.700 milioni di euro ed il
livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in
237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di
cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine
di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto alle previsioni
derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la
riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la
copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela
della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria
ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli
obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
5. A decorrere dall’anno finanziario
2006, i maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del
patrimonio immobiliare dello Stato sono destinati alla riduzione
del debito. A questo fine i relativi proventi sono conferiti al Fondo di
ammortamento del debito pubblico di cui all’articolo 2 della legge 27 ottobre
1993, n. 432. L’eventuale diversa destinazione di quota parte di tali
proventi resta subordinata alla previa verifica con la Commissione europea
della compatibilità con gli obiettivi indicati nell’aggiornamento del
programma di stabilità e crescita presentato all’Unione europea.
6. A decorrere dall’anno 2006 le
dotazioni delle unità previsionali di base degli
stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi,
escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono
rideterminate secondo gli importi indicati nell’elenco 1 allegato alla
presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in
maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
7. Al fine di agevolare il perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall’esercizio finanziario
2006, le amministrazioni dello Stato, escluso il
comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni
per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna
unità previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni,
pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non
frazionabili in dodicesimi, nonchè per interessi, poste correttive e
compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi
internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità
relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del
divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilità
contabile.
8. Per assicurare la necessaria
flessibilità del bilancio, resta comunque ferma la
possibilità di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente
normativa, e, in particolare, dell’articolo 2, comma 4-quinquies,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e
dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
9. Fermo quanto stabilito dall’articolo
1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per
studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei
all’amministrazione, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università,
gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall’anno 2006,
non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell’anno
2004.
10. A decorrere dall’anno 2006 le
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non
possono effettuare spese per relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore
al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004 per le medesime
finalità.
11. Per l’acquisto, la manutenzione, il
noleggio e l’esercizio di autovetture, le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione di quelle
operanti per l’ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall’anno 2006 non
possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa
sostenuta nell’anno 2004.
12. Le disposizioni di cui ai commi 9,
10 e 11 non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti
locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.
13. A decorrere dall’anno 2006 le
dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei
Ministeri, concernenti spese per investimenti fissi lordi, escluso il
comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate
secondo gli importi indicati nell’elenco 2 allegato alla presente legge. I
conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare,
sulle spese non aventi natura obbligatoria.
14. Al fine di conseguire un
contenimento degli oneri di spesa per i centri di
accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e assistenza, il Ministro
dell’interno, con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di
marzo, uno schema di capitolato di gara d’appalto unico per il funzionamento
e la gestione delle strutture di cui al presente comma, con lo scopo di
armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare
d’appalto.
15. A decorrere dall’anno 2006, nello
stato di previsione della spesa di ciascun Ministero
è istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi
indicati nell’elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di
bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione del
comparto della radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto
interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di
quelle classificate spese obbligatorie.
16. I Ministri interessati presentano
annualmente al Parlamento, per l’acquisizione del parere
da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene
individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nell’ambito
delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in
esso. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare
con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unità
previsionali di base interessate, su proposta del Ministro competente.
17. Nello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attività culturali è
istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse con la
salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, con una dotazione, per
l’anno 2006, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministro per i beni e le
attività culturali, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del
bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di
base interessate del medesimo stato di previsione.
18. Il fondo occorrente per il
funzionamento della Corte dei conti è incrementato, a decorrere dall’anno
2006, di 10 milioni di euro.
19. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002,
n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30
dicembre 2004, n. 311, resta determinato in 98.678.000 euro, a decorrere
dall’anno 2006.
20. Per il conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica ed al fine di assicurare la necessaria flessibilità del
bilancio, le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge sono
ridotte del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate
le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di
previsione dei Ministeri per l’anno finanziario 2006. La disposizione non si
applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese
in annualità ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati nelle
Tabelle C ed F della presente legge, nonchè a quelli concernenti i fondi per
i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti di cui,
rispettivamente, ai commi 15, 16 e 608. In ciascuno stato di previsione della
spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale da
ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute
maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale
è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti
dall’applicazione del primo periodo del presente comma. La ripartizione del
fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite
gli Uffici centrali del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione.
21. Qualora nel corso dell’esercizio
l’Ufficio centrale del bilancio segnali che
l’andamento della spesa, riferita al complesso dello stato di previsione del
Ministero ovvero a singoli capitoli, sia tale da non assicurare il rispetto
delle originarie previsioni di spesa, il Ministro dispone con proprio
decreto, anche in via temporanea, la sospensione dell’assunzione di impegni
di spesa o dell’emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più
capitoli di bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti spese relative
agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura
obbligatoria, nonchè spese relative agli interessi, alle poste correttive e
compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi
internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle
annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui.
Analoga sospensione è disposta su segnalazione del servizio di controllo
interno quando, con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi
assegnati ed al grado di realizzazione dei programmi da attuare, la
prosecuzione dell’attività non risponda a criteri di efficienza e di
efficacia. Il decreto del Ministro è comunicato, anche con evidenze
informatiche, al Presidente del Consiglio dei ministri che ne dà
comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, per il tramite del
rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle Commissioni
parlamentari competenti ed alla Corte dei conti. Le disponibilità dei
capitoli interessati dal decreto di sospensione possono essere oggetto di
variazioni compensative a favore di altri capitoli del medesimo stato di
previsione della spesa.
22. A decorrere dal secondo bimestre
dell’anno 2006, qualora dal monitoraggio delle spese per beni e servizi
emerga un andamento tale da potere pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di stabilità e
crescita presentato agli organi dell’Unione europea, le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione delle
regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale, hanno l’obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai
sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di
utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità ridotti del 20 per cento,
come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili. In caso di
adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge
n. 488 del 1999, le quantità fisiche dei beni acquistati e il volume dei
servizi non può eccedere quelli risultanti dalla media del triennio
precedente. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al
presente comma sono nulli; il dipendente che ha sottoscritto il contratto
risponde a titolo personale delle obbligazioni eventualmente derivanti dai
predetti contratti. L’accertamento dei presupposti di cui al presente comma è
effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze.
23. In
considerazione dei criteri definitori degli obiettivi di manovra strutturale
adottati dalla Commissione europea per la verifica degli adempimenti assunti
in relazione al patto di stabilità e crescita, a decorrere dall’anno 2006 le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con
eccezione degli enti territoriali, possono annualmente acquisire immobili per
un importo non superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel
precedente triennio.
24. Per garantire effettività alle prescrizioni contenute nel
programma di stabilità e crescita presentato all’Unione europea, in
attuazione dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica di cui
all’articolo 119 della Costituzione e ai fini della tutela dell’unità
economica della Repubblica, in particolare come principio di equilibrio tra
lo stock patrimoniale e i flussi dei trasferimenti erariali, nei
confronti degli enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno,
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti sono ridotti in
misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l’acquisto da
terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per
la stessa finalità. Nei confronti delle regioni e delle province autonome
viene operata un’analoga riduzione sui trasferimenti statali a qualsiasi
titolo spettanti.
25. Le disposizioni dei commi 23 e 24 non si applicano
all’acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o
asili.
26. Ai fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di
manovra concordati con l’Unione europea nel quadro del patto di stabilità e
crescita, le amministrazioni di cui ai commi 23 e 24 sono tenute a
trasmettere, utilizzando il sistema web laddove previsto, al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, una comunicazione contenente le informazioni trimestrali cumulate
degli acquisti e delle vendite di immobili per esigenze di attività
istituzionali o finalità abitative entro trenta giorni dalla scadenza del
trimestre di riferimento. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti le modalità e lo schema della comunicazione di cui al
periodo precedente. Tale comunicazione è inviata anche all’Agenzia del
territorio che procede a verifiche sulla congruità dei valori degli immobili
acquisiti segnalando gli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le
eventuali responsabilità.
27. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è
istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse
all’acquisizione di beni e servizi dell’amministrazione, con una dotazione,
per l’anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro
dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio,
nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si
provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione.
28. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze
dell’ordine, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2006,
iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell’interno, da
ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con
decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio
centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti.
29. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è
istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell’Arma
dei carabinieri, con una dotazione, per l’anno 2006, di 50 milioni di euro.
Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio
centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità
previsionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri» del
medesimo stato di previsione.
30. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi volti
alla soluzione delle crisi industriali, consentiti ai sensi del decreto-legge
1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per
l’anno 2006. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto
con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle
finanze, sono definite le modalità di prosecuzione dei predetti interventi.
31. Il Ministero dell’economia e delle finanze e Poste italiane
Spa determinano con apposita convenzione i parametri di mercato e le modalità
di calcolo del tasso da corrispondere a decorrere dal 1º gennaio 2005 sulle
giacenze dei conti correnti in essere presso la tesoreria dello Stato sui
quali affluisce la raccolta effettuata tramite conto corrente postale, in modo
da consentire una riduzione di almeno 150 milioni di euro rispetto agli
interessi a tale titolo dovuti a Poste italiane Spa dall’anno 2005.
32. Per l’anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS
Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall’accensione dei
mutui, non possono superare complessivamente l’ammontare di 1.700 milioni di
euro.
33. Per l’anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per
l’innovazione tecnologica, di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio
1982, n. 46, e successive modificazioni, non possono superare l’importo
complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio, il
Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero
dell’economia e delle finanze i pagamenti effettuati.
34. Per l’anno 2006, con riferimento a ciascun Ministero, i
pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi non possono superare
il 95 per cento del corrispondente importo pagato nell’anno 2004.
35. Per l’anno 2006,
al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,
i soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di
tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del regolamento di
cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non possono disporre
pagamenti per un importo complessivo superiore all’80 per cento di quello
rilevato nell’esercizio 2005.
36. La disposizione di cui al comma 35
non si applica alle contabilità speciali intestate agli organi periferici delle amministrazioni centrali dello Stato, alle
contabilità speciali di servizio istituite per operare girofondi di entrate
contributive e fiscali, alle contabilità speciali aperte per interventi di
emergenza e alle contabilità speciali per interventi per le aree depresse e
per l’innovazione tecnologica.
37. I soggetti interessati possono
richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze deroghe al vincolo di
cui al comma 35 per effettive, motivate e documentate esigenze.
L’accoglimento della richiesta, ovvero l’eventuale
diniego totale o parziale, è disposto con decreto dirigenziale.
38. Fermo restando il disposto del comma
5 dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, per l’anno
2006 una quota pari al 60 per cento delle somme giacenti sulle contabilità
speciali, di cui all’articolo 585 del regolamento di cui al regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di tesoreria,
e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati anche
parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione di quelli
accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto regolamento di cui
al regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati da oltre un anno, è
versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il
mese di gennaio 2006, assicurando maggiori entrate per il bilancio dello
Stato, al netto dell’importo di cui al comma 40, per un ammontare non
inferiore a 1.600 milioni di euro per l’anno 2006. A tal fine la quota del 60
per cento può essere incrementata con apposito decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze.
39. Qualora i titolari dei conti non
adempiano entro il termine di cui al comma 38, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su disposizione del
Ministero dell’economia e delle finanze.
40. Un importo
pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma 38 è contestualmente
iscritto in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, per la restituzione parziale alle
amministrazioni interessate su loro motivata richiesta per la riassegnazione
ai pertinenti conti di tesoreria.
41. La quota del fondo patrimoniale
dell’Istituto per il credito sportivo costituito ai
sensi dell’articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, da restituire
allo Stato, già stabilita con il decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 22 luglio 2005, è rideterminata nella misura di 450 milioni di euro.
La restituzione avviene con le modalità e nel termine del 29 dicembre 2005
previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7
dicembre 2005. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno
stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
42. Nella
tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103), dopo
le parole: «editoriali e simili;» sono inserite le seguenti: «energia
elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di
scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;».
L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla
preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi
dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea.
43. Dal 1º
gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l’esercizio delle
funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi
dell’articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono
altresì soppresse le tariffe relative alla verificazione degli strumenti di
misura fissate in base all’articolo 16 della legge 18 dicembre 1973,
n. 836.
44. Al
finanziamento delle funzioni di cui al comma 43 si provvede ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle
attività produttive di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze.
45. Alle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed alle aziende speciali
ad esse collegate non si applica a decorrere dal 1º gennaio 2006 la legge 29
ottobre 1984, n. 720. L’accreditamento delle giacenze depositate dalle
Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto
in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al
2010.
46. A decorrere
dall’anno 2006, l’ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non
potrà superare, per ciascuna amministrazione, l’importo complessivo delle
riassegnazioni effettuate nell’anno 2005 al netto di quelle di cui al successivo
periodo. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
l’iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle
pubbliche amministrazioni, nonchè a quelle riguardanti l’attuazione di
interventi cofinanziati dall’Unione europea.
47.
All’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le
parole: «degli uffici giudiziari», sono aggiunte le seguenti: «, e allo stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per le spese riguardanti
il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali». Per esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali è autorizzata la spesa di 17 milioni di
euro per l’anno 2006.
48. Le somme di cui
all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonchè le somme di cui all’articolo
1, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate da
ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all’entrata del bilancio dello Stato,
con imputazione al capo X, capitolo 2961.
49. È fatto
divieto alle Autorità vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi
pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella
relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al
comma 48.
50. Ferma
restando la disposizione di cui all’articolo 23, comma 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere all’estinzione dei debiti
pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti
di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un
Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l’anno
2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla
ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.
51. Al fine di
semplificare le procedure amministrative delle pubbliche amministrazioni, le
stesse possono, nell’ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, stipulare convenzioni con
soggetti pubblici e privati per il trasferimento su supporto informatico
degli invii di corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni. A tale
fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici
e telematici che assicurino l’integrità del messaggio nella fase di
trasmissione informatica attraverso la certificazione tramite firma digitale
o altri strumenti tecnologici che garantiscano l’integrità legale del
contenuto, la marca temporale e l’identità dell’ente certificatore che presidia
il processo. Il concessionario del servizio postale universale ha facoltà di
dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, anche i
documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente; a tale fine
individua i dirigenti preposti alla certificazione di conformità del
documento informatico riproduttivo del documento originale cartaceo. Le copie
su supporto cartaceo, generate mediante l’impiego di mezzi informatici,
sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte se la
conformità all’originale è assicurata da pubblico ufficiale o incaricato di
pubblico servizio.
52. Le
indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono
rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi
dell’articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è
diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle
indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia
ai sensi dell’articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.
53. È altresì
ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari
di Stato ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212.
54. Per esigenze di coordinamento della
finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per
cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i
seguenti emolumenti:
a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti
delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai
presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali,
ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei
consigli dei citati enti;
b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri
circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
c) le utilità comunque
denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti
di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.
55. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di
cui al comma 53 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30
settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 53.
56. Le somme riguardanti indennità,
compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per
incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento
rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.
57. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica
amministrazione di cui al comma 56 non può stipulare contratti di consulenza
che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all’ammontare
totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente
ridotti ai sensi del medesimo comma 56.
58. Le somme riguardanti indennità,
compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate,
corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo,
consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti
nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli
enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per
cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.
59. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di
cui al comma 58 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30
settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 58.
60. Le disposizioni di riduzione della
spesa di cui ai commi 58 e 59 si applicano anche al Servizio consultivo ed
ispettivo tributario, nonchè agli altri organismi, servizi, organi e nuclei,
comunque denominati, il cui trattamento economico sia rapportato a quello
previsto per i componenti delle citate strutture. A decorrere dal 1º gennaio
2006 l’indennità di carica spettante alla data del 30 settembre 2005 al
rettore ed al prorettore della Scuola superiore dell’economia e delle finanze
è ridotta del 10 per cento e non può essere modificata sino al 31 dicembre
2008. I risparmi derivanti dal presente comma sono destinati al miglioramento
dei saldi di finanza pubblica.
61. Le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, trasmettono al Ministro dell’economia e delle
finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull’attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 52 a 60 e sui conseguenti effetti finanziari.
62. I compensi dei componenti gli organi
di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile,
tributaria, militare, dei componenti del Consiglio di giustizia
amministrativa della Regione siciliana e dei componenti del Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento
rispetto all’importo complessivo erogato nel corso del 2005. La riduzione non
si applica al trattamento retributivo di servizio. Conseguentemente, lo
stanziamento a favore del Consiglio superiore della magistratura, del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di
giustizia amministrativa della Regione siciliana, dell’Avvocatura di Stato,
del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è
proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento dell’importo
complessivamente assegnato nell’esercizio 2005.
63. A decorrere dal 1º gennaio 2006 e per
un periodo di tre anni, le somme derivanti dall’applicazione delle
disposizioni di cui ai commi da 52 a 60, nonchè le eventuali economie di
spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati nella propria
autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per
le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
64. Le disposizioni di cui ai commi 56,
57, 58, 59, 60 e 63 non si applicano alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.
65. A decorrere dall’anno 2007 le spese
di funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa
(CONSOB), dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui
fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non
coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità
previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con
propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi
previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le
deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di
versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’approvazione con proprio
decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti
giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le
deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono
esecutive.
66. In sede di prima applicazione, per
l’anno 2006, l’entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel
settore delle comunicazioni di cui all’articolo 2, comma 38, lettera b),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, è fissata in misura pari all’1,5
per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della
data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi,
eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione
possono essere adottate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai
sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti
dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera.
67. L’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai
fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al
comma 65 determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute
dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonchè le
relative modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del
contributo da parte degli operatori economici quale condizione di
ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla
realizzazione di opere pubbliche. In sede di prima applicazione, il totale
dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del
valore complessivo del mercato di competenza. L’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a
titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo
dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal presente comma
sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni delle modalità e della
misura della contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello
0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono
essere adottate dall’Autorità ai sensi del comma 65. In via transitoria, per
l’anno 2006, nelle more dell’attivazione delle modalità di finanziamento
previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento dell’Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a titolo di
anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto
organismo provvederà a versare all’entrata del bilancio dello Stato entro il
31 dicembre 2006. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è
disciplinata l’attribuzione alla medesima Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici delle competenze necessarie per lo svolgimento anche delle
funzioni di sorveglianza sulla sicurezza ferroviaria, definendone i tempi di
attuazione.
68. All’articolo 13, comma 3, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, nel primo periodo, le parole: «nella misura
massima del 50 per cento dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 2» ed
il secondo periodo sono soppressi. L’articolo 40, comma 2, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, è abrogato. L’articolo 2, comma 38, lettera b),
e il comma 39 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati.
69. Dopo il comma 7 dell’articolo 10
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:
«7-bis. L’Autorità, ai fini della
copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione,
determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute
all’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, comma 1. A tal fine,
l’Autorità adotta criteri di parametrazione dei contributi commisurati ai
costi complessivi relativi all’attività di controllo delle concentrazioni,
tenuto conto della rilevanza economica dell’operazione sulla base del valore
della transazione interessata e comunque in misura non superiore all’1,2 per
cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della
contribuzione».
70. All’articolo 32, comma 2-bis,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, la
parola: «diecimila» è sostituita dalla seguente: «mille».
71. Gli importi dei corrispettivi dovuti
alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui all’articolo
32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
sono direttamente versati all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
72. Il comma 2 dell’articolo 70 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:
«2. I finanziamenti di cui al comma 1,
lettera a), vengono determinati in modo da tenere conto
dell’incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito
nella lotta all’evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna
Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di
tesoreria unica».
73. Per l’anno 2006 le dotazioni da
assegnare alle Agenzie fiscali, escluso l’ente pubblico economico «Agenzia
del demanio», sono determinate con la legge di bilancio negli importi
risultanti dalla legislazione vigente.
74. A decorrere dall’esercizio 2007 le
dotazioni di cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media delle
somme incassate nell’ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto
generale delle amministrazioni dello Stato, relativamente alle unità
previsionali di base dello stato di previsione dell’entrata, indicate
nell’elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e
comunque con una dotazione non superiore a quella dell’anno precedente
incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,71 per cento;
b) Agenzia del territorio 0,13 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,15 per cento.
75. Le dotazioni determinate ai sensi
dei commi 73 e 74, considerato l’andamento dei fattori della gestione delle
Agenzie, possono essere integrate, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di un importo calcolato in base all’incremento percentuale dei
versamenti relativi alle unità previsionali di base dell’ultimo esercizio
consuntivato di cui all’elenco 4 allegato alla presente legge, raffrontati
alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto generale delle
amministrazioni dello Stato dei tre esercizi finanziari precedenti, a
normativa invariata, al netto degli effetti prodotti da fattori normativi ed
al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini
nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma 74.
76. Restano invariate le disposizioni di
cui all’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni.
77. Annualmente il Ministro
dell’economia e delle finanze, in relazione al livello degli incassi
risultanti dall’ultimo esercizio consuntivato sulle unità previsionali di
base di cui all’elenco 4 allegato alla presente legge e alla verifica dei
risultati dell’esercizio precedente conseguiti in attuazione delle
convenzioni di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, può con proprio decreto, da emanare
entro il mese di luglio dell’anno precedente a quello in cui dovranno
determinarsi le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi da
72 a 76 ed aggiornare il predetto elenco 4.
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