Parlamento Italiano
Legge 23 dicembre 2005, n. 266
" Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2006 ) "
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29
dicembre 2005 - Supplemento ordinario n. 211
Art. 1.
1. Per l’anno 2006, il livello massimo del saldo netto da
finanziare resta determinato in termini di competenza in 41.000 milioni di
euro, al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto
conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del
ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l’indebitamento
all’estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro
relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il
2006, resta fissato, in termini di competenza, in 244.000 milioni di euro per
l’anno finanziario 2006.
2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello
massimo del saldo netto da finanziare del bilancio
pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente
legge, è determinato, rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in 20.800
milioni di euro, al netto di 3.176 milioni di euro per l’anno 2007 e 3.150 milioni
di euro per l’anno 2008, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del
ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 225.000 milioni di euro
ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2007
e 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato,
rispettivamente, in 48.300 milioni di euro ed in 39.700 milioni di euro ed il
livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in
237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di
cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine
di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto alle previsioni
derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la
riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la
copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per
fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela
della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria
ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli
obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.
5. A decorrere dall’anno finanziario
2006, i maggiori proventi derivanti dalla dismissione o alienazione del
patrimonio immobiliare dello Stato sono destinati alla riduzione
del debito. A questo fine i relativi proventi sono conferiti al Fondo di
ammortamento del debito pubblico di cui all’articolo 2 della legge 27 ottobre
1993, n. 432. L’eventuale diversa destinazione di quota parte di tali
proventi resta subordinata alla previa verifica con la Commissione europea
della compatibilità con gli obiettivi indicati nell’aggiornamento del
programma di stabilità e crescita presentato all’Unione europea.
6. A decorrere dall’anno 2006 le
dotazioni delle unità previsionali di base degli
stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi,
escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono
rideterminate secondo gli importi indicati nell’elenco 1 allegato alla
presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in
maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.
7. Al fine di agevolare il perseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall’esercizio finanziario
2006, le amministrazioni dello Stato, escluso il
comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni
per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna
unità previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni,
pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non
frazionabili in dodicesimi, nonchè per interessi, poste correttive e
compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi
internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità
relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del
divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilità
contabile.
8. Per assicurare la necessaria
flessibilità del bilancio, resta comunque ferma la
possibilità di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente
normativa, e, in particolare, dell’articolo 2, comma 4-quinquies,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e
dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.
9. Fermo quanto stabilito dall’articolo
1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per
studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei
all’amministrazione, sostenuta dalle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università,
gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall’anno 2006,
non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell’anno
2004.
10. A decorrere dall’anno 2006 le
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non
possono effettuare spese per relazioni pubbliche,
convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore
al 50 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2004 per le medesime
finalità.
11. Per l’acquisto, la manutenzione, il
noleggio e l’esercizio di autovetture, le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione di quelle
operanti per l’ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall’anno 2006 non
possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa
sostenuta nell’anno 2004.
12. Le disposizioni di cui ai commi 9,
10 e 11 non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti
locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.
13. A decorrere dall’anno 2006 le
dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei
Ministeri, concernenti spese per investimenti fissi lordi, escluso il
comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate
secondo gli importi indicati nell’elenco 2 allegato alla presente legge. I
conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare,
sulle spese non aventi natura obbligatoria.
14. Al fine di conseguire un
contenimento degli oneri di spesa per i centri di
accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e assistenza, il Ministro
dell’interno, con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di
marzo, uno schema di capitolato di gara d’appalto unico per il funzionamento
e la gestione delle strutture di cui al presente comma, con lo scopo di
armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare
d’appalto.
15. A decorrere dall’anno 2006, nello
stato di previsione della spesa di ciascun Ministero
è istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi
indicati nell’elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di
bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione del
comparto della radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto
interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di
quelle classificate spese obbligatorie.
16. I Ministri interessati presentano
annualmente al Parlamento, per l’acquisizione del parere
da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene
individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nell’ambito
delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in
esso. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare
con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unità
previsionali di base interessate, su proposta del Ministro competente.
17. Nello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attività culturali è
istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse con la
salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali, con una dotazione, per
l’anno 2006, di 10 milioni di euro. Con decreti del Ministro per i beni e le
attività culturali, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del
bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di
base interessate del medesimo stato di previsione.
18. Il fondo occorrente per il
funzionamento della Corte dei conti è incrementato, a decorrere dall’anno
2006, di 10 milioni di euro.
19. Il finanziamento annuale previsto dall’articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002,
n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dalla legge 30
dicembre 2004, n. 311, resta determinato in 98.678.000 euro, a decorrere
dall’anno 2006.
20. Per il conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica ed al fine di assicurare la necessaria flessibilità del
bilancio, le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge sono
ridotte del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate
le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di
previsione dei Ministeri per l’anno finanziario 2006. La disposizione non si
applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese
in annualità ed a pagamento differito, agli stanziamenti indicati nelle
Tabelle C ed F della presente legge, nonchè a quelli concernenti i fondi per
i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti di cui,
rispettivamente, ai commi 15, 16 e 608. In ciascuno stato di previsione della
spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale da
ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute
maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale
è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti
dall’applicazione del primo periodo del presente comma. La ripartizione del
fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con
evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite
gli Uffici centrali del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione.
21. Qualora nel corso dell’esercizio
l’Ufficio centrale del bilancio segnali che
l’andamento della spesa, riferita al complesso dello stato di previsione del
Ministero ovvero a singoli capitoli, sia tale da non assicurare il rispetto
delle originarie previsioni di spesa, il Ministro dispone con proprio
decreto, anche in via temporanea, la sospensione dell’assunzione di impegni
di spesa o dell’emissione di titoli di pagamento a carico di uno o più
capitoli di bilancio, con esclusione dei capitoli concernenti spese relative
agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura
obbligatoria, nonchè spese relative agli interessi, alle poste correttive e
compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, ad accordi
internazionali, ad obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, alle
annualità relative ai limiti di impegno e alle rate di ammortamento mutui.
Analoga sospensione è disposta su segnalazione del servizio di controllo
interno quando, con riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi
assegnati ed al grado di realizzazione dei programmi da attuare, la
prosecuzione dell’attività non risponda a criteri di efficienza e di
efficacia. Il decreto del Ministro è comunicato, anche con evidenze
informatiche, al Presidente del Consiglio dei ministri che ne dà
comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, per il tramite del
rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle Commissioni
parlamentari competenti ed alla Corte dei conti. Le disponibilità dei
capitoli interessati dal decreto di sospensione possono essere oggetto di
variazioni compensative a favore di altri capitoli del medesimo stato di
previsione della spesa.
22. A decorrere dal secondo bimestre
dell’anno 2006, qualora dal monitoraggio delle spese per beni e servizi
emerga un andamento tale da potere pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di stabilità e
crescita presentato agli organi dell’Unione europea, le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione delle
regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale, hanno l’obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai
sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di
utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualità ridotti del 20 per cento,
come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili. In caso di
adesione alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge
n. 488 del 1999, le quantità fisiche dei beni acquistati e il volume dei
servizi non può eccedere quelli risultanti dalla media del triennio
precedente. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui al
presente comma sono nulli; il dipendente che ha sottoscritto il contratto
risponde a titolo personale delle obbligazioni eventualmente derivanti dai
predetti contratti. L’accertamento dei presupposti di cui al presente comma è
effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’economia e delle finanze.
23. In
considerazione dei criteri definitori degli obiettivi di manovra strutturale
adottati dalla Commissione europea per la verifica degli adempimenti assunti
in relazione al patto di stabilità e crescita, a decorrere dall’anno 2006 le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con
eccezione degli enti territoriali, possono annualmente acquisire immobili per
un importo non superiore alla spesa media per gli immobili acquisiti nel
precedente triennio.
24. Per garantire effettività alle prescrizioni contenute nel
programma di stabilità e crescita presentato all’Unione europea, in
attuazione dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica di cui
all’articolo 119 della Costituzione e ai fini della tutela dell’unità
economica della Repubblica, in particolare come principio di equilibrio tra
lo stock patrimoniale e i flussi dei trasferimenti erariali, nei
confronti degli enti territoriali soggetti al patto di stabilità interno,
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano i trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti sono ridotti in
misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l’acquisto da
terzi di immobili e la spesa media sostenuta nel precedente quinquennio per
la stessa finalità. Nei confronti delle regioni e delle province autonome
viene operata un’analoga riduzione sui trasferimenti statali a qualsiasi
titolo spettanti.
25. Le disposizioni dei commi 23 e 24 non si applicano
all’acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o
asili.
26. Ai fini del monitoraggio degli obiettivi strutturali di
manovra concordati con l’Unione europea nel quadro del patto di stabilità e
crescita, le amministrazioni di cui ai commi 23 e 24 sono tenute a
trasmettere, utilizzando il sistema web laddove previsto, al Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, una comunicazione contenente le informazioni trimestrali cumulate
degli acquisti e delle vendite di immobili per esigenze di attività
istituzionali o finalità abitative entro trenta giorni dalla scadenza del
trimestre di riferimento. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti le modalità e lo schema della comunicazione di cui al
periodo precedente. Tale comunicazione è inviata anche all’Agenzia del
territorio che procede a verifiche sulla congruità dei valori degli immobili
acquisiti segnalando gli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le
eventuali responsabilità.
27. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è
istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse
all’acquisizione di beni e servizi dell’amministrazione, con una dotazione,
per l’anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro
dell’interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero
dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio,
nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si
provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base
interessate del medesimo stato di previsione.
28. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze
dell’ordine, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2006,
iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell’interno, da
ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base con
decreti del Ministro dell’interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio
centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti.
29. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è
istituito un Fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell’Arma
dei carabinieri, con una dotazione, per l’anno 2006, di 50 milioni di euro.
Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio
centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità
previsionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri» del
medesimo stato di previsione.
30. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi volti
alla soluzione delle crisi industriali, consentiti ai sensi del decreto-legge
1º aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
maggio 1989, n. 181, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per
l’anno 2006. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto
con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle
finanze, sono definite le modalità di prosecuzione dei predetti interventi.
31. Il Ministero dell’economia e delle finanze e Poste italiane
Spa determinano con apposita convenzione i parametri di mercato e le modalità
di calcolo del tasso da corrispondere a decorrere dal 1º gennaio 2005 sulle
giacenze dei conti correnti in essere presso la tesoreria dello Stato sui
quali affluisce la raccolta effettuata tramite conto corrente postale, in modo
da consentire una riduzione di almeno 150 milioni di euro rispetto agli
interessi a tale titolo dovuti a Poste italiane Spa dall’anno 2005.
32. Per l’anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS
Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall’accensione dei
mutui, non possono superare complessivamente l’ammontare di 1.700 milioni di
euro.
33. Per l’anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per
l’innovazione tecnologica, di cui all’articolo 14 della legge 17 febbraio
1982, n. 46, e successive modificazioni, non possono superare l’importo
complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio, il
Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero
dell’economia e delle finanze i pagamenti effettuati.
34. Per l’anno 2006, con riferimento a ciascun Ministero, i
pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi non possono superare
il 95 per cento del corrispondente importo pagato nell’anno 2004.
35. Per l’anno 2006,
al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,
i soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di
tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del regolamento di
cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non possono disporre
pagamenti per un importo complessivo superiore all’80 per cento di quello
rilevato nell’esercizio 2005.
36. La disposizione di cui al comma 35
non si applica alle contabilità speciali intestate agli organi periferici delle amministrazioni centrali dello Stato, alle
contabilità speciali di servizio istituite per operare girofondi di entrate
contributive e fiscali, alle contabilità speciali aperte per interventi di
emergenza e alle contabilità speciali per interventi per le aree depresse e
per l’innovazione tecnologica.
37. I soggetti interessati possono
richiedere al Ministero dell’economia e delle finanze deroghe al vincolo di
cui al comma 35 per effettive, motivate e documentate esigenze.
L’accoglimento della richiesta, ovvero l’eventuale
diniego totale o parziale, è disposto con decreto dirigenziale.
38. Fermo restando il disposto del comma
5 dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, per l’anno
2006 una quota pari al 60 per cento delle somme giacenti sulle contabilità
speciali, di cui all’articolo 585 del regolamento di cui al regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di tesoreria,
e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati anche
parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione di quelli
accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto regolamento di cui
al regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati da oltre un anno, è
versata ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il
mese di gennaio 2006, assicurando maggiori entrate per il bilancio dello
Stato, al netto dell’importo di cui al comma 40, per un ammontare non
inferiore a 1.600 milioni di euro per l’anno 2006. A tal fine la quota del 60
per cento può essere incrementata con apposito decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze.
39. Qualora i titolari dei conti non
adempiano entro il termine di cui al comma 38, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su disposizione del
Ministero dell’economia e delle finanze.
40. Un importo
pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma 38 è contestualmente
iscritto in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, per la restituzione parziale alle
amministrazioni interessate su loro motivata richiesta per la riassegnazione
ai pertinenti conti di tesoreria.
41. La quota del fondo patrimoniale
dell’Istituto per il credito sportivo costituito ai
sensi dell’articolo 1 della legge 18 febbraio 1983, n. 50, da restituire
allo Stato, già stabilita con il decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 22 luglio 2005, è rideterminata nella misura di 450 milioni di euro.
La restituzione avviene con le modalità e nel termine del 29 dicembre 2005
previsti dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 7
dicembre 2005. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno
stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
42. Nella
tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103), dopo
le parole: «editoriali e simili;» sono inserite le seguenti: «energia
elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di
scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;».
L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata alla
preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi
dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità
europea.
43. Dal 1º
gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l’esercizio delle
funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi
dell’articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono
altresì soppresse le tariffe relative alla verificazione degli strumenti di
misura fissate in base all’articolo 16 della legge 18 dicembre 1973,
n. 836.
44. Al
finanziamento delle funzioni di cui al comma 43 si provvede ai sensi
dell’articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993,
n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle
attività produttive di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze.
45. Alle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed alle aziende speciali
ad esse collegate non si applica a decorrere dal 1º gennaio 2006 la legge 29
ottobre 1984, n. 720. L’accreditamento delle giacenze depositate dalle
Camere di commercio nelle contabilità speciali di tesoreria unica è disposto
in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al
2010.
46. A decorrere
dall’anno 2006, l’ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non
potrà superare, per ciascuna amministrazione, l’importo complessivo delle
riassegnazioni effettuate nell’anno 2005 al netto di quelle di cui al successivo
periodo. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
l’iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle
pubbliche amministrazioni, nonchè a quelle riguardanti l’attuazione di
interventi cofinanziati dall’Unione europea.
47.
All’articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le
parole: «degli uffici giudiziari», sono aggiunte le seguenti: «, e allo stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per le spese riguardanti
il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali». Per esigenze di funzionamento del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali è autorizzata la spesa di 17 milioni di
euro per l’anno 2006.
48. Le somme di cui
all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione dell’articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonchè le somme di cui all’articolo
1, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate da
ciascun ente, entro il 30 giugno 2006, all’entrata del bilancio dello Stato,
con imputazione al capo X, capitolo 2961.
49. È fatto
divieto alle Autorità vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi
pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella
relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al
comma 48.
50. Ferma
restando la disposizione di cui all’articolo 23, comma 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere all’estinzione dei debiti
pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti
di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un
Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l’anno
2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla
ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.
51. Al fine di
semplificare le procedure amministrative delle pubbliche amministrazioni, le
stesse possono, nell’ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, stipulare convenzioni con
soggetti pubblici e privati per il trasferimento su supporto informatico
degli invii di corrispondenza da e per le pubbliche amministrazioni. A tale
fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici
e telematici che assicurino l’integrità del messaggio nella fase di
trasmissione informatica attraverso la certificazione tramite firma digitale
o altri strumenti tecnologici che garantiscano l’integrità legale del
contenuto, la marca temporale e l’identità dell’ente certificatore che presidia
il processo. Il concessionario del servizio postale universale ha facoltà di
dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, anche i
documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente; a tale fine
individua i dirigenti preposti alla certificazione di conformità del
documento informatico riproduttivo del documento originale cartaceo. Le copie
su supporto cartaceo, generate mediante l’impiego di mezzi informatici,
sostituiscono ad ogni effetto di legge l’originale da cui sono tratte se la
conformità all’originale è assicurata da pubblico ufficiale o incaricato di
pubblico servizio.
52. Le
indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono
rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi
dell’articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è
diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle
indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia
ai sensi dell’articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.
53. È altresì
ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari
di Stato ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212.
54. Per esigenze di coordinamento della
finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per
cento rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i
seguenti emolumenti:
a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti
delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai
presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali,
ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei
consigli dei citati enti;
b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri
circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;
c) le utilità comunque
denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti
di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.
55. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di
cui al comma 53 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30
settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 53.
56. Le somme riguardanti indennità,
compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per
incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento
rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.
57. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica
amministrazione di cui al comma 56 non può stipulare contratti di consulenza
che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all’ammontare
totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente
ridotti ai sensi del medesimo comma 56.
58. Le somme riguardanti indennità,
compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate,
corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo,
consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti
nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli
enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per
cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.
59. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di
cui al comma 58 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30
settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 58.
60. Le disposizioni di riduzione della
spesa di cui ai commi 58 e 59 si applicano anche al Servizio consultivo ed
ispettivo tributario, nonchè agli altri organismi, servizi, organi e nuclei,
comunque denominati, il cui trattamento economico sia rapportato a quello
previsto per i componenti delle citate strutture. A decorrere dal 1º gennaio
2006 l’indennità di carica spettante alla data del 30 settembre 2005 al
rettore ed al prorettore della Scuola superiore dell’economia e delle finanze
è ridotta del 10 per cento e non può essere modificata sino al 31 dicembre
2008. I risparmi derivanti dal presente comma sono destinati al miglioramento
dei saldi di finanza pubblica.
61. Le pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni, trasmettono al Ministro dell’economia e delle
finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull’attuazione delle
disposizioni di cui ai commi da 52 a 60 e sui conseguenti effetti finanziari.
62. I compensi dei componenti gli organi
di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile,
tributaria, militare, dei componenti del Consiglio di giustizia
amministrativa della Regione siciliana e dei componenti del Consiglio
nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento
rispetto all’importo complessivo erogato nel corso del 2005. La riduzione non
si applica al trattamento retributivo di servizio. Conseguentemente, lo
stanziamento a favore del Consiglio superiore della magistratura, del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di
giustizia amministrativa della Regione siciliana, dell’Avvocatura di Stato,
del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è
proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento dell’importo
complessivamente assegnato nell’esercizio 2005.
63. A decorrere dal 1º gennaio 2006 e per
un periodo di tre anni, le somme derivanti dall’applicazione delle
disposizioni di cui ai commi da 52 a 60, nonchè le eventuali economie di
spesa che il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati nella propria
autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per
le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
64. Le disposizioni di cui ai commi 56,
57, 58, 59, 60 e 63 non si applicano alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale.
65. A decorrere dall’anno 2007 le spese
di funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa
(CONSOB), dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui
fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non
coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità
previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con
propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi
previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le
deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di
versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’approvazione con proprio
decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti
giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le
deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono
esecutive.
66. In sede di prima applicazione, per
l’anno 2006, l’entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel
settore delle comunicazioni di cui all’articolo 2, comma 38, lettera b),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, è fissata in misura pari all’1,5
per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo bilancio approvato prima della
data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi,
eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione
possono essere adottate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai
sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti
dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera.
67. L’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai
fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al
comma 65 determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute
dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonchè le
relative modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del
contributo da parte degli operatori economici quale condizione di
ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla
realizzazione di opere pubbliche. In sede di prima applicazione, il totale
dei contributi versati non deve, comunque, superare lo 0,25 per cento del
valore complessivo del mercato di competenza. L’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici può, altresì, individuare quali servizi siano erogabili a
titolo oneroso, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo
dei servizi stessi. I contributi e le tariffe previste dal presente comma
sono predeterminati e pubblici. Eventuali variazioni delle modalità e della
misura della contribuzione e delle tariffe, comunque nel limite massimo dello
0,4 per cento del valore complessivo del mercato di competenza, possono
essere adottate dall’Autorità ai sensi del comma 65. In via transitoria, per
l’anno 2006, nelle more dell’attivazione delle modalità di finanziamento
previste dal presente comma, le risorse per il funzionamento dell’Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici sono integrate, a titolo di
anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di euro, che il predetto
organismo provvederà a versare all’entrata del bilancio dello Stato entro il
31 dicembre 2006. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è
disciplinata l’attribuzione alla medesima Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici delle competenze necessarie per lo svolgimento anche delle
funzioni di sorveglianza sulla sicurezza ferroviaria, definendone i tempi di
attuazione.
68. All’articolo 13, comma 3, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, nel primo periodo, le parole: «nella misura
massima del 50 per cento dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 2» ed
il secondo periodo sono soppressi. L’articolo 40, comma 2, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, è abrogato. L’articolo 2, comma 38, lettera b),
e il comma 39 della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono abrogati.
69. Dopo il comma 7 dell’articolo 10
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:
«7-bis. L’Autorità, ai fini della
copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione,
determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute
all’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 16, comma 1. A tal fine,
l’Autorità adotta criteri di parametrazione dei contributi commisurati ai
costi complessivi relativi all’attività di controllo delle concentrazioni,
tenuto conto della rilevanza economica dell’operazione sulla base del valore
della transazione interessata e comunque in misura non superiore all’1,2 per
cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della
contribuzione».
70. All’articolo 32, comma 2-bis,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, la
parola: «diecimila» è sostituita dalla seguente: «mille».
71. Gli importi dei corrispettivi dovuti
alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui all’articolo
32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
sono direttamente versati all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
72. Il comma 2 dell’articolo 70 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:
«2. I finanziamenti di cui al comma 1,
lettera a), vengono determinati in modo da tenere conto
dell’incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito
nella lotta all’evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna
Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di
tesoreria unica».
73. Per l’anno 2006 le dotazioni da
assegnare alle Agenzie fiscali, escluso l’ente pubblico economico «Agenzia
del demanio», sono determinate con la legge di bilancio negli importi
risultanti dalla legislazione vigente.
74. A decorrere dall’esercizio 2007 le
dotazioni di cui al comma 73 sono rideterminate applicando alla media delle
somme incassate nell’ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto
generale delle amministrazioni dello Stato, relativamente alle unità
previsionali di base dello stato di previsione dell’entrata, indicate
nell’elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e
comunque con una dotazione non superiore a quella dell’anno precedente
incrementata del 5 per cento:
a) Agenzia delle entrate 0,71 per cento;
b) Agenzia del territorio 0,13 per cento;
c) Agenzia delle dogane 0,15 per cento.
75. Le dotazioni determinate ai sensi
dei commi 73 e 74, considerato l’andamento dei fattori della gestione delle
Agenzie, possono essere integrate, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, di un importo calcolato in base all’incremento percentuale dei
versamenti relativi alle unità previsionali di base dell’ultimo esercizio
consuntivato di cui all’elenco 4 allegato alla presente legge, raffrontati
alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto generale delle
amministrazioni dello Stato dei tre esercizi finanziari precedenti, a
normativa invariata, al netto degli effetti prodotti da fattori normativi ed
al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini
nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma 74.
76. Restano invariate le disposizioni di
cui all’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni.
77. Annualmente il Ministro
dell’economia e delle finanze, in relazione al livello degli incassi
risultanti dall’ultimo esercizio consuntivato sulle unità previsionali di
base di cui all’elenco 4 allegato alla presente legge e alla verifica dei
risultati dell’esercizio precedente conseguiti in attuazione delle
convenzioni di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, può con proprio decreto, da emanare
entro il mese di luglio dell’anno precedente a quello in cui dovranno
determinarsi le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi da
72 a 76 ed aggiornare il predetto elenco 4.
78. E’ autorizzato un contributo annuale
di 200 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2007 per
interventi infrastrutturali. All’interno di tale stanziamento, sono
autorizzati i seguenti finanziamenti:
a) interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente
interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b) interventi di realizzazione del programma nazionale degli
interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli
interventi infrastrutturali di cui all’articolo 141, commi 1 e 3, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, nella misura del 25 per cento delle risorse
disponibili;
c) potenziamento del
passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi di
provincia interessati in una misura non inferiore all’1 per cento delle
risorse disponibili;
d) circonvallazione
orbitale (GRAP) prevista nell’intesa generale quadro sottoscritta il 24
ottobre 2003 tra Governo e regione Veneto e correlata alle opere del passante
autostradale di Mestre di cui alla tabella 1 del Programma di infrastrutture
strategiche allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria
2006-2009, in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse
disponibili;
e) realizzazione delle
opere di cui al «sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di
Varese», in una misura non inferiore al 2 per cento delle risorse
disponibili;
f) completamento del
«sistema accessibilità Valcamonica, strada statale 42 – del Tonale e della
Mendola», in una misura non inferiore allo 0,5 per cento delle risorse
disponibili;
g) realizzazione delle
opere di cui al «sistema accessibilità della Valtellina», per un importo pari
a 13 milioni di euro annui per quindici anni;
h) consolidamento,
manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere e delle infrastrutture
portuali di competenza di Autorità portuali di recente istituzione e comunque
successiva al 30 giugno 2003, per un importo pari a 10 milioni di euro annui
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;
i) interazione del
passante di Mestre, variante di Martellago e Mirano, di cui alla tabella 1
del Programma di infrastrutture strategiche allegato al Documento di
programmazione economico-finanziaria 2006-2009, in una misura non inferiore
al 2 per cento delle risorse disponibili;
l) realizzazione del
tratto Lazio-Campania del corridoio tirrenico, viabilità accessoria della
pedemontana di Formia, in una misura non inferiore all’1 per cento delle
risorse disponibili;
m) realizzazione delle
opere di ammodernamento della strada statale 12, con collegamento alla strada
provinciale 450, per un importo di 1 milione di euro annui per quindici anni,
a favore dell’ANAS;
n) opere complementari
all’autostrada Asti-Cuneo e al miglioramento della viabilità di adduzione e
circonvallazione di Alba, in una misura pari all’1,5 per cento delle risorse
disponibili a favore delle province di Asti e di Cuneo rispettivamente nella
misura di un terzo e di due terzi del contributo medesimo;
o) interventi per il
restauro e la sicurezza di musei, archivi e biblioteche di interesse storico,
artistico e culturale per un importo di 4 milioni di euro per quindici anni,
nonchè gli interventi di restauro della Domus Aurea.
79. Infrastrutture Spa è fusa per
incorporazione con effetto dal 1º gennaio 2006 nella Cassa depositi e
prestiti Spa, la quale assume tutti i beni, diritti e rapporti giuridici
attivi e passivi di Infrastrutture Spa, incluso il patrimonio separato,
proseguendo in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi anche processuali.
80. L’atto costitutivo della Cassa
depositi e prestiti Spa non subisce modificazioni.
81. La Cassa depositi e prestiti Spa
continua a svolgere, attraverso il patrimonio separato, le attività connesse
agli interventi finanziari intrapresi da Infrastrutture Spa fino alla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 75 della legge
27 dicembre 2002, n. 289. Fatto salvo quanto previsto dal citato
articolo 75, le obbligazioni emesse ed i mutui contratti da Infrastrutture
Spa fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono
integralmente garantiti dallo Stato.
82. Nell’esercizio delle attività di cui
al comma 81, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti
Infrastrutture Spa, ivi comprese quelle relative al regime fiscale e al
patrimonio separato.
83. La pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli atti e delle relative
iscrizioni previste dall’articolo 2504 del codice civile, omessa ogni altra
formalità.
84. Per la prosecuzione degli interventi
relativi al «Sistema alta velocità/alta capacità», sono concessi a Ferrovie
dello Stato Spa o a società del gruppo contributi quindicennali, ai sensi
dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
successive modificazioni, di 85 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di 100
milioni di euro a decorrere dal 2007. Per il finanziamento delle attività
preliminari ai lavori di costruzione, nonchè delle attività e lavori, da
avviare in via anticipata, ricompresi nei progetti preliminari approvati dal
CIPE con delibere n. 78 del 29 settembre 2003, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21
gennaio 2004, e n. 120 del 5 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 132 dell’8 giugno 2004, delle linee AV/AC Milano-Genova
e Milano-Verona incluso il nodo di Verona, è concesso a Ferrovie dello Stato
Spa o a società del gruppo un ulteriore contributo quindicennale di 15 milioni
di euro annui a decorrere dal 2006.
85. All’articolo 4, comma 177, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «di procedure» sono
inserite le seguenti: «cautelari, di esecuzione forzata e».
86. Il finanziamento concesso al Gestore
dell’infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti
relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione
straordinaria, avviene, a partire dalle somme erogate dal 1º gennaio 2006, a
titolo di contributo in conto impianti. Il Gestore dell’infrastruttura
ferroviaria nazionale, all’interno del sistema di contabilità regolatoria,
tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli ammortamenti delle
immobilizzazioni finanziate con detta modalità. La modifica del sistema di finanziamento
di cui al presente comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore
dell’infrastruttura ferroviaria nazionale; conseguentemente, i finanziamenti
di cui al comma 84, effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si
considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale
del bene.
87. Il costo complessivo degli
investimenti finalizzati alla realizzazione della infrastruttura ferroviaria,
comprensivo dei costi accessori e degli altri oneri e spese direttamente
riferibili alla stessa nonchè, per il periodo di durata dell’investimento e
secondo il medesimo profilo di ammortamento dei costi diretti, degli oneri
connessi al finanziamento dell’infrastruttura medesima, è ammortizzato con il
metodo «a quote variabili in base ai volumi di produzione», sulla base del
rapporto tra le quantità prodotte nell’esercizio e le quantità di produzione
totale prevista durante il periodo di concessione. Nell’ipotesi di
preesercizio, l’ammortamento inizia dall’esercizio successivo a quello di
termine del preesercizio. Ai fini fiscali, le quote di ammortamento sono
determinate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in
coerenza con le quote di ammortamento di cui al comma 86.
88. All’articolo 1 del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente comma:
«6-ter. I beni immobili
appartenenti a Ferrovie dello Stato Spa ed alle società dalla stessa
direttamente o indirettamente integralmente controllate si presumono
costruiti in conformità alla legge vigente al momento della loro
edificazione. Indipendentemente dalle alienazioni di tali beni, Ferrovie
dello Stato Spa e le società dalla stessa direttamente o indirettamente
integralmente controllate, entro tre anni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, possono procedere all’ottenimento di
documentazione che tenga luogo di quella attestante la regolarità urbanistica
ed edilizia mancante, in continuità d’uso, anche in deroga agli strumenti
urbanistici vigenti. Allo scopo, dette società possono proporre al comune nel
cui territorio si trova l’immobile una dichiarazione sostitutiva della
concessione allegando: a) dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, corredata dalla documentazione fotografica, nella quale
risulti la descrizione delle opere per le quali si rende la dichiarazione; b)
quando l’opera supera i 450 metri cubi una perizia giurata sulle dimensioni e
sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato
all’esercizio della professione attestante l’idoneità statica delle opere
eseguite. Qualora l’opera sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione
non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da parte del sindaco;
c) denuncia in catasto dell’immobile e documentazione relativa
all’attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento; d)
attestazione del versamento di una somma pari al 10 per cento di quella che
sarebbe stata dovuta in base all’Allegato 1 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, per le opere di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380. La dichiarazione sostitutiva produce i medesimi effetti di
una concessione in sanatoria, a meno che entro sessanta giorni dal suo
deposito il comune non riscontri l’esistenza di un abuso non sanabile ai
sensi delle norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia
e lo notifichi all’interessato. In nessun caso la dichiarazione sostitutiva
potrà valere come una regolarizzazione degli abusi non sanabili ai sensi
delle norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia. Ai
soggetti che acquistino detti immobili da Ferrovie dello Stato Spa e dalle
società dalla stessa direttamente o indirettamente integralmente controllate
è attribuita la stessa facoltà, ma la somma da corrispondere è pari al triplo
di quella sopra indicata».
89. Al fine di ridurre l’onere economico
derivante dall’esercizio di funzioni che possono essere svolte più
proficuamente da soggetti di diritto privato, il complesso dei rapporti
giuridici attivi e passivi degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre
1956, n. 1404, la cui liquidazione è stata affidata ad una società
direttamente controllata dallo Stato ai sensi dell’articolo 9, comma 1-bis,
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è trasferito alla società stessa. Le
attività ed i rapporti giuridici attivi e passivi così trasferiti formano
patrimonio autonomo e separato, ad ogni effetto di legge, della società. Gli
atti concernenti il trasferimento e quelli conseguenti sono esenti da ogni
tributo e diritto. Il corrispettivo del trasferimento è determinato sulla
base di una relazione di stima redatta da primaria società specializzata
scelta di comune intesa fra il Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento del tesoro e la società di cui al presente comma. L’onere della
predetta relazione di stima è a carico della società di cui al presente
comma.
90. In caso di mancato soddisfacimento
dei creditori da parte della società di cui al comma 89 continua ad
applicarsi la garanzia dello Stato. La disposizione di cui al presente comma
non si applica ai crediti rientranti nell’ambito delle liquidazioni
gravemente deficitarie e delle liquidazioni coatte amministrative,
individuate ai sensi dell’articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge
15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, per le quali la responsabilità continua ad essere
limitata all’attivo della singola liquidazione.
91. Le disposizioni contenute
nell’articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e nei commi 224, 225,
226 e 229 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
continuano ad applicarsi alle liquidazioni gravemente deficitarie ed alle
liquidazioni coatte amministrative, individuate ai sensi dell’articolo 9,
comma 1-ter, del citato decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
nonchè, sino alla data stabilita con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell’economia e delle finanze, alle liquidazioni di cui al comma 89.
Con il predetto decreto sono inoltre stabilite le modalità tecniche di
attuazione dei commi 88, 89 e 90.
92. Per il finanziamento degli
interventi di cui all’articolo 1, comma 459, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, è autorizzato un contributo quindicennale di 3 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2006, a valere sulle risorse previste ai sensi del comma
78.
93. Per il perseguimento degli obiettivi
di contrasto dell’economia sommersa, delle frodi fiscali e dell’immigrazione
clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, al fine di
conseguire l’ammodernamento e la razionalizzazione della flotta del Corpo
della guardia di finanza, nonchè per il miglioramento e la sicurezza delle
comunicazioni, a decorrere dall’anno 2006, è autorizzato un contributo
annuale di 30 milioni di euro per quindici anni, nonchè un contributo annuale
di 10 milioni di euro per quindici anni per il completamento del programma di
dotazione infrastrutturale del Corpo, e la spesa di 1,5 milioni di euro a
decorrere dal 2006 per il potenziamento delle dotazioni organiche.
94. All’articolo 43, comma 1, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: «residenti da almeno
cinque anni in tali centri abitati,» sono inserite le seguenti: «ovvero di
acquisizione di immobili ad uso residenziale purchè con titolo di edificazione
anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve
isofoniche, di cui alla legge regionale della regione Lombardia 12 aprile
1999, n. 10, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime
aeroportuale».
95. Sono autorizzati contributi
quindicennali, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni, di 30 milioni di euro a
decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori
75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del
programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM
(fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonchè
per l’avvio di programmi dichiarati di massima urgenza. I predetti
stanziamenti sono iscritti nell’ambito delle unità previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero delle attività produttive.
96. Ai fini dell’applicazione del
contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per quanto attiene
gli aspetti finanziari, e Poste italiane Spa, in relazione agli obblighi del
servizio pubblico universale per i recapiti postali, il Ministero
dell’economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Poste italiane
Spa l’ulteriore importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008.
97. Per l’anno 2006 il Fondo di riserva
per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali
di pace è stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell’economia e
delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni
relative all’utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione
alle competenti Commissioni parlamentari.
98. È autorizzata la partecipazione
dell’Italia all’iniziativa G8 per la cancellazione del debito dei Paesi
poveri altamente indebitati, con un contributo di euro 63 milioni, per il
periodo 2006-2008, suddiviso in euro 30 milioni per l’anno 2006, in euro 29
milioni per l’anno 2007 e in euro 4 milioni per l’anno 2008.
99. È autorizzata la partecipazione
dell’Italia all’International Finance Facility for Immunization
(IFFIm), con un contributo globale di euro 504 milioni, da erogare con
versamenti annuali, fino al 2025, con un onere pari ad euro 3 milioni per
l’anno 2006, ad euro 6 milioni per l’anno 2007 e valutato in euro 27,5
milioni a decorrere dall’anno 2008.
100. Il Dipartimento della protezione
civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi
quindicennali per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori
colpiti da calamità naturali per i quali sia intervenuta negli ultimi dieci
anni ovvero intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi
dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla ripartizione
dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della citata legge
n. 225 del 1992. A tal fine, a valere sulle medesime risorse, per il
completamento degli interventi di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 23
gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone colpite
dagli eventi sismici del 1980-81, è autorizzato un contributo quindicennale
in favore della regione Puglia per l’importo di 2 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2006, da destinare al completamento delle opere di ricostruzione
dei comuni del subappennino Dauno in provincia di Foggia colpiti dagli eventi
sismici. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del
Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell’articolo 5,
comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. Per le finalità di cui al
presente comma è autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro per
quindici anni dei quali 10 milioni di euro annui sono destinati alla
ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del
Molise, 4 milioni di euro annui sono destinati alla prosecuzione degli
interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria di
cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e 2
milioni di euro per la prosecuzione degli interventi nelle zone della
provincia di Brescia colpite dal terremoto del 2004, a decorrere dall’anno
2006. A valere sulle risorse di cui al presente comma, è concesso all’Agenzia
interregionale per il fiume Po un contributo di 1 milione di euro annui per
quindici anni a decorrere dall’anno 2006 per la realizzazione di opere a
completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi
idraulici del fiume Po, sentita l’Autorità di bacino competente. Per l’anno
2006 è altresì autorizzata la spesa di ulteriori 15 milioni di euro per la
ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del
Molise.
101. Per consentire l’organizzazione e
l’adeguamento degli impianti e delle attrezzature necessari allo svolgimento
dei campionati mondiali di ciclismo che si terranno nel 2008 è autorizzata la
spesa annua di 2 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall’anno 2006
a favore degli enti locali organizzatori.
102. Il comma 3 dell’articolo 2 della
legge 2 maggio 1990, n. 102, è sostituito dal seguente:
«3. Gli stralci dello schema
previsionale e programmatico di cui all’articolo 3 e il piano di
ricostruzione e sviluppo di cui all’articolo 5 possono essere sottoposti a
revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della
regione Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilità finanziarie. La
regione Lombardia è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei
ministri l’assetto del piano aggiornato».
103. Le somme versate nel periodo
d’imposta 2005 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui
premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti
dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa
complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai
sensi della direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con decreto del Ministro
dell’ambiente 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 77 del 1º aprile 1992, fino alla concorrenza di 300
euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei
versamenti effettuati dal 1º gennaio al 31 dicembre 2006, ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel
limite di spesa di 75 milioni di euro; in tal caso, la quota utilizzata in
compensazione non concorre alla formazione del reddito d’impresa ai fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini
dell’imposta regionale sulle attività produttive. Il Ministero dell’economia
e delle finanze, sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo
dall’Agenzia delle entrate, provvede a riversare sulla contabilità speciale
1778 «Fondi di bilancio» le somme necessarie a ripianare le anticipazioni
sostenute a seguito delle compensazioni effettuate ai sensi del presente
comma e dei commi da 104 a 111.
104. Per gli interventi previsti
dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come
prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23
dicembre 1999, n. 488, relativi all’anno 2005, è autorizzato il rimborso
per ulteriori 30 milioni di euro.
105. Per gli interventi previsti
dall’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come
prorogati dall’articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23
dicembre 1999, n. 488, relativi all’anno 2005, è autorizzata una
ulteriore spesa di 50 milioni di euro.
106. Limitatamente al periodo d’imposta
in corso alla data del 31 dicembre 2005, la deduzione forfetaria di spese non
documentate di cui all’articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, spetta anche per i trasporti personalmente
effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa,
per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi
trasporti nell’ambito della regione o delle regioni confinanti. Ai fini di
quanto previsto dal primo periodo nonchè, relativamente all’anno 2005,
dall’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 1998,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999,
n. 40, introdotto dall’articolo 61, comma 3, della legge 21 novembre
2000, n. 342, è autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per
l’anno 2006.
107. Relativamente all’anno 2005, alle
imprese di autotrasporto, per i lavoratori dipendenti con qualifica di
autisti di livello 3º e 3º super, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei
contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’INPS, per la quota a
carico dei datori di lavoro, nel limite di ore mensili individuali di orario
ordinario, comunque non superiori a 20, determinato con decreto dirigenziale
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INPS, nel limite di spesa
di 120 milioni di euro.
108. Al fine di agevolare il processo di
riforma del settore dell’autotrasporto di merci, previsto dalla legge 1º
marzo 2005, n. 32, favorendo la riqualificazione del sistema
imprenditoriale anche mediante la crescita dimensionale delle imprese, in
modo da renderle più competitive sul mercato interno ed internazionale, è
istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato «Fondo per misure di
accompagnamento della riforma dell’autotrasporto di merci e per lo sviluppo
della logistica», con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro per l’anno
2006. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono disciplinate le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al primo
periodo.
109. All’articolo 6 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè degli autotrasportatori
di cose per conto terzi».
110. All’articolo 3, comma 2-ter,
primo periodo, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, le parole: «a
decorrere dall’anno 2003» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere
dall’anno 2006».
111. All’articolo 22, comma 1-bis,
del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, come da ultimo
modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26, le
parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
112. La lettera e) del comma 10
dell’articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è abrogata.
113. All’onere derivante dall’attuazione
dei commi da 103 a 111 si provvede:
a) nel limite di 140 milioni di euro, a valere sulle somme resesi
disponibili per pagamenti non più dovuti, relative all’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997,
n. 454, e successive modificazioni, che sono mantenute nel conto residui
per essere versate, nell’anno 2006, all’entrata del bilancio dello Stato;
b) nel limite di 335 milioni di euro con le maggiori entrate
derivanti dalla presente legge.
114. In attuazione dell’articolo 38
dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15
maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 2, il contributo di solidarietà nazionale per l’anno 2006 è
corrisposto alla Regione siciliana nella misura di 94 milioni di euro. Al
relativo onere si provvede mediante riduzione per l’importo di 282 milioni di
euro per l’anno 2006 del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Per le stesse
finalità è corrisposto alla Regione siciliana, per l’anno 2007, un contributo
quindicennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dallo stesso anno 2007.
L’erogazione dei predetti contributi è subordinata alla redazione di un piano
economico degli investimenti, che la Regione siciliana è tenuta a realizzare,
finalizzato all’aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale.
115. A decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa
sulle emulsioni stabilizzate, di cui all’articolo 24, comma 1, lettera d),
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonchè la disposizione contenuta
nell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 16, e, per il medesimo periodo, l’aliquota di cui al numero 1) della
predetta lettera d) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano
per combustione per uso industriale di cui all’articolo 4 del decreto-legge
1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in
materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati
nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui
all’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in
materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con
biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del
decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
e) le disposizioni in
materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili,
di cui all’articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
f) le disposizioni in
materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati
nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona
climatica E, di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448;
g) le disposizioni in
materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per
autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni
della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell’articolo 21 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;
h) le disposizioni in
materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle
coltivazioni sotto serra, di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.
116. L’articolo 62 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, continua ad esplicare i suoi
effetti e al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo 62 la
denominazione «oli usati» deve intendersi riferita ad oli usati raccolti in
Italia. A decorrere dal 1º gennaio 2006 l’aliquota dell’imposta di consumo
sugli oli lubrificanti di cui all’allegato I al medesimo testo unico è
fissata in euro 842 per mille chilogrammi.
117. All’articolo 19, comma 3, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole:
«31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
118. All’articolo 45, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, le parole da: «per i sei periodi d’imposta successivi» fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i sette periodi
d’imposta successivi l’aliquota è stabilita nella misura dell’1,9 per cento;
per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2006 l’aliquota è stabilita
nella misura del 3,75 per cento».
119. Per l’anno 2006 sono prorogate le
disposizioni di cui all’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388.
120. Il termine del 31 dicembre 2005, di
cui al comma 571 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento
della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2006.
121. Sono prorogate per l’anno 2006, per
una quota pari al 41 per cento degli importi rimasti a carico del
contribuente, fermi restando gli ammontari complessivi e le altre condizioni
ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del
patrimonio edilizio relative:
a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese
sostenute dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;
b) agli interventi di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti
entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla
successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2007.
122. All’articolo 2, comma 11, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole:
«Per gli anni 2003, 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli
anni 2003, 2004, 2005 e 2006».
123. Per l’anno 2006 il limite di non
concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente
ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all’articolo 51, comma 2,
lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.
124. I contribuenti, in sede di
dichiarazione dei redditi per l’anno 2006, possono applicare le disposizioni
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in vigore al 31 dicembre
2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.
125. All’articolo 30 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) le
parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2006»;
2)
le parole: «al 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all’85 per
cento»;
b) al comma 5, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «15 per cento».
126. Il termine previsto dall’articolo
43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo,
al 31 dicembre 2005 dall’articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006.
127. All’articolo 4, comma 4, del
decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni,
le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2006».
128. La disposizione di cui al comma 11-bis
dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si interpreta nel
senso che la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al
comma 1 del medesimo articolo 90, rivolta all’interno degli impianti dagli
stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza
inferiore ai tremila posti, è esente dall’imposta sulla pubblicità di cui al
capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
129. Le disposizioni di cui al comma 1
dell’articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di
deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione
di carburante, si applicano per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2006.
130. Nella legge 30 dicembre 2004,
n. 311, all’articolo 1, dopo il comma 430, è inserito il seguente:
«430-bis. La disposizione di cui
al comma 429 si applica, con le modalità di cui al comma 431, anche alle imprese
individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate,
aventi le caratteristiche dimensionali previste nel comma 430 ed assoggettate
agli oneri di collegamento telematico ivi indicati».
131. Ai fini della determinazione delle
plusvalenze e delle minusvalenze realizzate in seguito alla cessione di
partecipazioni effettuate anche successivamente al periodo di imposta
indicato all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), del decreto
legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, il costo fiscalmente rilevante
delle relative partecipazioni è assunto al netto delle svalutazioni dedotte a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002.
132. All’articolo 27 della legge 18
aprile 2005, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «degli importi delle» sono sostituite
dalle seguenti: «degli aiuti equivalenti alle»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «delle minori imposte
corrisposte» sono sostituite dalle seguenti: «degli aiuti di cui al comma 1»
e le parole: «dei tributi» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate
dello Stato; alla riscossione coattiva provvede il Ministero dell’interno»;
al secondo periodo, le parole: «della presente legge» sono sostituite dalle
seguenti: «del decreto di cui al comma 6» e dopo le parole: «comunicano gli
estremi» sono inserite le seguenti: «al Ministero dell’interno nonchè»;
c) al comma 4, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come individuate in applicazione
del decreto di cui al comma 6»;
d) al comma 5, primo
periodo, le parole da: «L’Agenzia delle entrate» fino a: «degli accertamenti»
sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell’interno, tenuto conto dei
dati forniti dall’Agenzia delle entrate sulla base delle dichiarazioni di cui
al comma 3, provvede, ove risulti l’obbligo di restituzione,», le parole:
«comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6», le parole: «di
accertamento» sono soppresse e le parole: «delle imposte» sono sostituite
dalle seguenti: «degli aiuti»; al terzo periodo, dopo le parole: «natura
tributaria» sono inserite le seguenti: «e di ogni altra specie»; al quarto
periodo, le parole: «Le imposte dovute» sono sostituite dalle seguenti: «Gli
aiuti dovuti»; al quinto periodo, le parole: «delle imposte corrisposte» sono
sostituite dalle seguenti: «degli aiuti corrisposti»;
e) al comma 6, primo
periodo, le parole: «del direttore dell’Agenzia delle entrate» sono
sostituite dalle seguenti: «dirigenziale del Ministero dell’interno, adottato
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
secondo periodo,»;
f) al comma 6, il
secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con regolamento emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell’interno, sentiti il Ministro dell’economia e delle
finanze e il Ministro per le politiche comunitarie, relativamente alle parti
di rispettiva competenza, sono stabilite le linee guida per una corretta
valutazione dei casi di non applicazione delle norme di recupero e per la
quantificazione dell’aiuto indebito, tenendo conto dei seguenti criteri:
osservanza dei criteri di applicazione al caso concreto desumibili in base ai
princìpi del diritto comunitario ed alla decisione di cui al comma 1;
osservanza dei princìpi costituzionali, dello statuto dei diritti del
contribuente e delle regole fiscali applicabili nei periodi di competenza;
riconoscimento della parità di accesso ai regimi fiscali alternativi di cui
il contribuente avrebbe potuto fruire in assenza del regime di aiuti fiscali
di cui al comma 1; riconoscimento delle forme di restituzione degli aiuti già
attuate mediante reimmissione nel circuito pubblico delle minori imposte
versate; riconoscimento della estraneità al recupero delle agevolazioni
fiscali relative ad attività non concorrenziali; riconoscimento della parità
di accesso agli istituti fiscali ordinariamente applicabili alla generalità
dei contribuenti nei periodi d’imposta di fruizione delle agevolazioni, anche
per effetto di specifica dichiarazione di volersene avvalere».
133. All’articolo 7, comma 2-bis,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Con riferimento ad eventuali pagamenti effettuati prima
della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto non si fa comunque luogo a rimborsi e restituzioni d’imposta».
134. All’articolo 11, comma 1, lettere a)
e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le
parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».
135. Per la valorizzazione delle
attività di ricerca avanzata, alta formazione, interscambio culturale e
scientifico tra istituzioni universitarie di alta formazione europea ed
internazionale e applicazione dei risultati acquisiti dai consorzi
interuniversitari di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca 8 agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200
del 29 agosto 2003, e al decreto del medesimo Ministro del 30 gennaio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2003,
per ciascuna delle due destinazioni sopra indicate è autorizzata l’ulteriore
spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, impregiudicata
l’attuazione di quanto previsto negli accordi di programma in data 23 giugno
2004 e 25 giugno 2004 con il Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca.
136. Per garantire il completamento
delle opere infrastrutturali di accessibilità al Polo esterno della fiera di
Milano, ricomprese nell’ambito «Accessibilità Fiera di Milano» previsto dalla
delibera del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo
2002, sono autorizzate le seguenti spese: a favore dell’ANAS, per le opere di
viabilità per l’importo di 1,25 milioni di euro per l’anno 2006, di 5 milioni
di euro per l’anno 2007 e di 5 milioni di euro per l’anno 2008; a favore del
comune di Milano, per la realizzazione dei collegamenti pubblici e delle
opere di interscambio a servizio del Polo esterno per l’importo di 1,25
milioni di euro per l’anno 2006, di 5 milioni di euro per l’anno 2007 e di 5
milioni di euro per l’anno 2008.
137. A decorrere dal 1º gennaio 2006, in
sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o
addizionale, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito
d’imposta se l’importo risultante della dichiarazione non supera il limite di
12 euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni eseguite con il
modello «730». Se la dichiarazione modello «730» viene comunque presentata
non è dovuto, ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto
dell’imposta, alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.
138. Ai fini della tutela dell’unità
economica della Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto di
stabilità interno dall’articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successive modificazioni, le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione
superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a
50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui
ai commi da 139 a 150, che costituiscono princìpi fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo
comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Limitatamente all’anno 2006,
le disposizioni di cui ai commi 139 e 140 non si applicano ai comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti.
139. Il complesso delle spese correnti,
per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 142,
non può essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di
spese correnti dell’anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni
2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese
correnti dell’anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento
e del 2,5 per cento. Per gli stessi anni il complesso delle spese in conto
capitale, determinato ai sensi del comma 143, non può essere superiore, per
l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell’anno
2004 aumentato del 4,8 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al
complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell’anno precedente
aumentato del 4 per cento.
140. Per gli stessi fini di cui al comma
139:
a) per l’anno 2006, il complesso delle spese correnti, con
esclusione di quelle di carattere sociale, determinato ai sensi del comma
142, per ciascuna provincia e per ciascun comune con popolazione superiore a
5.000 abitanti non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese
correnti dell’anno 2004 diminuito del 6,5 per cento limitatamente agli enti
locali che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media pro
capite inferiore a quella media pro capite della classe
demografica di appartenenza e diminuito dell’8 per cento per i restanti enti
locali. Per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti
la riduzione è del 6,5 per cento. Per l’individuazione della spesa media del
triennio si tiene conto della media dei pagamenti, in conto competenza e in
conto residui, delle spese correnti, e per l’individuazione della
popolazione, ai fini dell’appartenenza alla classe demografica, si tiene
conto della popolazione residente in ciascun anno calcolata secondo i criteri
previsti dall’articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Per tali fini, le classi demografiche e la spesa
media pro capite sono così individuate:
1)
per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie fino a
3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 153,87 euro;
2)
per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie
superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a
176,47 euro;
3)
per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie
fino a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a 102,03
euro;
4)
per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie
superiore a 3.000 chilometri quadrati, spesa media pro capite pari a
113,24 euro;
5)
per i comuni con popolazione da 5.000 a 9.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a 589,89 euro;
6)
per i comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a 617,49 euro;
7)
per i comuni con popolazione da 20.000 a 59.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a 662,74 euro;
8)
per i comuni con popolazione da 60.000 a 99.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a 768,37 euro;
9)
per i comuni con popolazione da 100.000 a 249.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a 854,59 euro;
10)
per i comuni con popolazione da 250.000 a 499.999 abitanti, spesa media pro
capite pari a 1.194,38 euro;
11)
per i comuni con popolazione da 500.000 abitanti ed oltre, spesa media pro
capite pari a 1.167,47 euro;
b) per l’anno 2007, per gli enti locali di cui al comma 138, si
applica una riduzione dello 0,3 per cento rispetto al complesso delle
corrispondenti spese correnti dell’anno 2006 e, per l’anno 2008, si applica
un aumento dell’1,9 per cento al complesso delle corrispondenti spese
correnti dell’anno 2007.
141. Per gli stessi enti locali di cui al comma 138,
il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma
143, non può essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare
di spese in conto capitale dell’anno 2004 aumentato dell’8,1 per cento e, per
ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in
conto capitale dell’anno precedente aumentato del 4 per cento.
142. Il complesso delle spese correnti
di cui ai commi 139 e 140 deve essere calcolato, sia per la gestione di
competenza sia per quella di cassa, al netto delle:
a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di
settore;
b) spese per la sanità per le sole regioni, cui si applica la
specifica disciplina di settore;
c) spese per
trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato e individuate dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) nell’elenco annualmente pubblicato in applicazione di
quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311;
d) spese di carattere
sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio
1996, n. 194;
e) spese per interessi
passivi;
f) spese per calamità
naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonchè
quelle sostenute dai comuni per il completamento dell’attuazione delle ordinanze
emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione
dello stato di emergenza;
g) spese per oneri
derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;
h) spese derivanti
dall’esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed
esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1º gennaio 2005, nei limiti dei
corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall’amministrazione
regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni,
assunto a base di calcolo per la riduzione del 3,8 per cento, ai sensi del
comma 139, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti correnti.
143. Il complesso delle spese in conto
capitale di cui ai commi 139 e 141 deve essere calcolato, sia per la gestione
di competenza che per quella di cassa, al netto delle:
a) spese per
trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato e individuate dall’ISTAT nell’elenco
annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1,
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
b) spese derivanti da concessioni di crediti;
c) spese per calamità
naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonchè
quelle sostenute dai comuni per il completamento dell’attuazione delle
ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di
dichiarazione dello stato di emergenza;
d) spese derivanti
dall’esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle regioni ed
esercitate dagli enti locali a decorrere dal 1º gennaio 2005, nei limiti dei
corrispondenti trasferimenti finanziari attribuiti dall’amministrazione
regionale. Conseguentemente, il livello di spesa per il 2004 delle regioni,
assunto a base di calcolo per l’aumento del 4,8 per cento, ai sensi del comma
139, è ridotto in misura pari ai predetti trasferimenti in conto capitale.
144. Gli enti di cui al comma 138
possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per le spese
in conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa
corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dai commi 139 e 140.
145. Gli enti possono eccedere i limiti
di spesa stabiliti dai commi 139 e 141 per spese in conto capitale nei limiti
dei proventi derivanti da soggetti diversi dalle Amministrazioni Pubbliche
per le erogazioni a titolo gratuito e liberalità.
146. I comuni possono eccedere i limiti
di spesa stabiliti dal comma 141 per spese in conto capitale nei limiti dei
proventi derivanti dalla quota di partecipazione all’azione di contrasto
all’evasione fiscale di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248.
147. Limitatamente all’anno 2006 il
complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 è calcolato
anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi
cofinanziati dall’Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di
parte nazionale.
148. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell’economia
e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonchè
dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per
il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di
personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell’accordo sottoscritto tra
Governo, regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28
luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni
stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei
rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui ai commi da 138 a 150,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di
autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e
province autonome non provvedano entro il 31 marzo di ciascun anno, si
applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni
previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del
patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.
149. Gli enti di nuova istituzione
nell’anno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del patto
di stabilità interno dall’anno in cui è disponibile la base annua di calcolo
su cui applicare dette regole.
150. Continuano ad applicarsi le
disposizioni recate dall’articolo 1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. All’articolo 1, commi 30 e 31, della
citata legge n. 311 del 2004, le parole: «i comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni con
popolazione superiore a 20.000 abitanti».
151. Al comma 1 dell’articolo 39 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: «1º gennaio 2000» sono
sostituite dalle seguenti: «15 gennaio 2006». Il decreto di cui al comma 2
del medesimo articolo 39 è adottato entro il 15 gennaio 2006.
152. Le disposizioni in materia di compartecipazione
provinciale e comunale al gettito dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche di cui all’articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, già confermate, per l’anno 2004, dall’articolo 2, comma 18,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, per l’anno 2005, dall’articolo
1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per
l’anno 2006.
153. I trasferimenti erariali per l’anno
2006 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni
recate dall’articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
154. I contributi e le altre provvidenze
in favore degli enti locali di cui all’articolo 1, comma 64, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono confermati nello stesso importo per l’anno
2006.
155. Il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l’anno 2006 da parte degli enti locali è differito
al 31 marzo 2006.
156. Ai fini dell’approvazione del
bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia
degli equilibri di bilancio sono confermate, per l’anno 2006, le disposizioni
di cui all’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005,
n. 26.
157. Ai fini del concorso delle
autonomie locali al rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica, al
rispetto del patto di stabilità interno, alla realizzazione degli obiettivi
di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè al fine
di realizzare le migliori condizioni per l’acquisizione di beni e servizi nel
rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza, i commi 158, 159 e 160
stabiliscono le disposizioni per assicurare il coordinamento della finanza
pubblica.
158. Le aggregazioni di enti locali o di
enti decentrati di spesa, promosse anche ai sensi dell’articolo 59 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, espletano le funzioni di centrali di
committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali o locali aventi
sede nel medesimo ambito territoriale. In particolare operano valutazioni in
ordine alla utilizzabilità delle suddette convenzioni stipulate o degli
acquisti effettuati ai fini del rispetto dei parametri di qualità-prezzo di
cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
159. Resta salva la facoltà delle
amministrazioni ed enti regionali o locali di aderire alle convenzioni
stipulate ai sensi dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, ovvero di procedere ad acquisti in via autonoma nel rispetto dei
parametri stabiliti al comma 3 dello stesso articolo 26.
160. Anche al fine di conseguire
l’armonizzazione dei sistemi, gli enti locali e gli enti decentrati di spesa
possono avvalersi della consulenza e del supporto della CONSIP Spa, anche nelle
sue articolazioni territoriali, ai sensi dell’articolo 3, comma 172, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
161. Sono tenute alla codificazione
uniforme di cui all’articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre
2002, n. 289, le amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato e individuate nell’elenco annualmente pubblicato dall’ISTAT in
applicazione di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 5, della legge 30
dicembre 2004, n. 311. La disposizione di cui al periodo precedente non
si applica agli organi costituzionali.
162. Per il finanziamento del Fondo
nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994,
n. 97, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2006.
163. All’articolo 1 del decreto
legislativo 1º aprile 1996, n. 239, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
«2. Per i proventi dei titoli
obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di
cui all’articolo 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed è
agli stessi versata con le modalità di cui al capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
164. La disciplina del conto economico
prevista dall’articolo 229 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, non si applica ai comuni con popolazione inferiore
a 3.000 abitanti.
165. Al comma 61 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite
con le seguenti: «31 dicembre 2006».
166. Ai fini della tutela dell’unità
economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli
organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle
competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione
sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto
dell’esercizio medesimo.
167. La Corte dei conti definisce
unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli
enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della
relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del
rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno,
dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento
dall’articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave
irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l’amministrazione
non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’organo di revisione.
168. Le sezioni regionali di controllo
della Corte dei conti, qualora accertino, anche sulla base delle relazioni di
cui al comma 166, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il
mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto, adottano specifica
pronuncia e vigilano sull’adozione da parte dell’ente locale delle necessarie
misure correttive e sul rispetto dei vincoli e limitazioni posti in caso di
mancato rispetto delle regole del patto di stabilità interno.
169. Per l’esercizio dei compiti di cui
ai commi 166, 167 e 168, la Corte dei conti può avvalersi della
collaborazione di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, sino
ad un massimo di dieci unità, particolarmente qualificati nelle materie
economiche, finanziarie e statistiche, nonchè, per le esigenze delle sezioni
regionali di controllo e sino al completamento delle procedure concorsuali di
cui al comma 175, di personale degli enti locali, fino ad un massimo di
cinquanta unità, in possesso di laurea in scienze economiche ovvero di
diploma di ragioniere e perito commerciale, collocato in posizione di fuori
ruolo o di comando.
170. Le disposizioni dei commi 166 e 167
si applicano anche agli enti del Servizio sanitario nazionale. Nel caso di
enti di cui al presente comma che non abbiano rispettato gli obblighi
previsti ai sensi del comma 166, la Corte trasmette la propria segnalazione
alla regione interessata per i conseguenti provvedimenti.
171. All’articolo 2 della legge 5 agosto
1978, n. 468, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Nella formulazione delle
previsioni di spesa si tiene conto degli esiti del controllo eseguito dalla
Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, commi 4 e seguenti, della legge 14
gennaio 1994, n. 20. Nelle note preliminari della spesa sono indicate le
misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei conti».
172. All’articolo 3, comma 6, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo le parole: «agli organi elettivi»
sono inserite le seguenti: «, entro sei mesi dalla data di ricevimento della
relazione,».
173. Gli atti di spesa relativi ai commi
9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla
competente sezione della Corte dei conti per l’esercizio del controllo successivo
sulla gestione.
174. Al fine di realizzare una più
efficace tutela dei crediti erariali, l’articolo 26 del regolamento di
procedura di cui al regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038, si interpreta
nel senso che il procuratore regionale della Corte dei conti dispone di tutte
le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dalla procedura
civile, ivi compresi i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di
cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile.
175. Al fine di assicurare il corretto
svolgimento delle funzioni di cui ai commi da 166 a 174, la Corte dei conti
può avviare apposito concorso pubblico su base regionale per il reclutamento
di un contingente complessivo non superiore a cinquanta unità di personale
amministrativo a tempo indeterminato dell’area C in possesso di laurea in
scienze economiche o statistiche e attuariali, da destinare alle sezioni
regionali di controllo. Le conseguenti assunzioni sono disposte in deroga a
quanto stabilito dall’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311.
176. Ai fini di quanto disposto
dall’articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste
per il biennio 2004-2005 dall’articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e dall’articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere
dall’anno 2006, di 390 milioni di euro da destinare anche all’incentivazione
della produttività.
177. Le risorse previste dall’articolo
3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall’articolo 1,
comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti
economici e per l’incentivazione della produttività al rimanente personale
statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono
incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006 con specifica
destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei
Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.
178. In deroga a quanto stabilito
dall’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2004-2005
derivanti dall’attuazione del protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e
dalle organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005, per il personale dipendente
da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione
statale, sono posti a carico del bilancio dello Stato per un importo
complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. La presente
disposizione non si applica alle regioni a statuto speciale, alle province
autonome di Trento e di Bolzano, nonchè agli enti locali ricadenti nel territorio
delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome
di Trento e di Bolzano. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale si
applica il comma 182.
179. Al
riparto delle risorse indicate al comma 178 tra le amministrazioni dei
comparti interessati si provvede, dopo la sottoscrizione dei rispettivi
contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base delle modalità e dei
criteri che saranno definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
180. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
181. Le somme indicate ai commi 176, 177 e 178, comprensive degli
oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di
cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978,
n. 468.
182. Per le finalità indicate al comma 178, in deroga a quanto
stabilito dall’intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa
dell’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105
del 7 maggio 2005, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa
sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 213 milioni di euro a
decorrere dal 2006.
183. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell’articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti
a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono
quantificati complessivamente in 222 milioni di euro per l’anno 2006 e in 322
milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
184. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti
economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono
determinate complessivamente in 108 milioni di euro per l’anno 2006 e in 183
milioni di euro a decorrere dall’anno 2007 con specifica destinazione,
rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il personale delle Forze
armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995,
n. 195.
185. Le somme di cui ai commi 183 e 184, comprensive degli oneri
contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui
all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978,
n. 468.
186. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti dai
rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonchè quelli derivanti dalla
corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’articolo
3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a
carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del
medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di
indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla
quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per
il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 183. A tale
fine i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il
Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive
amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il
personale dipendente.
187. A decorrere dall’anno 2006 le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli
enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all’articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni
ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite
del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2003.
Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e
specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche
disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente
comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
188. Per gli enti di ricerca, l’Istituto superiore di sanità (ISS),
l’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),
l’Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), l’Agenzia spaziale italiana (ASI), l’Ente per le nuove
tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), il Centro nazionale per
l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonchè per le
università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e per gli istituti
zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo
determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e
continuativa per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione
tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche
didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di
funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo
di finanziamento ordinario delle università.
189. A decorrere dall’anno 2006 l’ammontare complessivo dei fondi
per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni
dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli
62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca
e quelli pubblici indicati all’articolo 70, comma 4, del medesimo decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai
sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello
previsto per l’anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui
all’articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e, ove previsto, all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni.
190. È fatto divieto di costituire i fondi in assenza di
certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma 189, della
compatibilità economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente.
191. L’ammontare complessivo dei fondi
può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi
nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell’anno 2004.
192. A decorrere dal 1º gennaio 2006, al
fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse
aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi
compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di
altri capitoli di spesa.
193. Gli importi relativi alle spese per
le progressioni all’interno di ciascuna area professionale o categoria
continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione
d’anno, in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli
stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria dei
dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi
titolo avvenuta. A decorrere da tale data i predetti importi sono
riassegnati, in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi.
194. A decorrere dal 1º gennaio 2006, le
amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione
integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni
organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di
personale a tempo indeterminato.
195. I risparmi derivanti dall’applicazione dei commi da 189 a 197
costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e
concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al
miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate
per incrementare i fondi negli anni successivi.
196. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua
assenza l’organo di controllo interno equivalente, vigila sulla corretta
applicazione della normativa di cui ai commi da 189 a 197 anche ai fini di
quanto previsto dall’articolo 40, comma 3, ultimo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla nullità ed
inapplicabilità delle clausole contrattuali difformi.
197. Per il triennio 2006-2008, gli stanziamenti relativi alla
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie
fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento
rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell’anno 2004 alle singole
amministrazioni con esclusione degli stanziamenti relativi
all’amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, al
personale dell’Ispettorato centrale repressione frodi, alle Forze armate per
il personale impegnato nei settori operativi ed all’amministrazione della
giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei
detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi nonchè
per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità
organizzata.
198. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui
all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nonchè gli enti del Servizio sanitario nazionale,
fermo restando il conseguimento delle economie di cui all’articolo 1, commi
98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie
a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
delle amministrazioni e dell’IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1 per cento.
A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo
determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che
presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con
convenzioni.
199. Ai fini dell’applicazione del comma 198, le spese di personale
sono considerate al netto:
a) per l’anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni
precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti
dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti
successivamente all’anno 2004.
200. Gli enti destinatari del comma 198, nella loro autonomia,
possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento
degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 198, alle misure
della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la
contrattazione integrativa e i limiti all’utilizzo di personale a tempo
determinato, nonchè alle altre specifiche misure in materia di personale.
201. Gli enti locali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono
altresì concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 198
attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli
organi istituzionali, da adottare ai sensi dell’articolo 82, comma 11, del
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e
delle altre disposizioni normative vigenti.
202. Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio
2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili all’anno
2005 come individuate dall’articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
203. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni
del comma 198 costituiscono strumento di rafforzamento dell’intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell’articolo 1, comma 173, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di tali disposizioni nonchè
di quelle previste per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale
dall’articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
sono valutati nell’ambito del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti
di cui all’articolo 12 della medesima intesa, ai fini del concorso da parte
dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 164, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
204. Alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal
comma 198 si procede, per le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e
le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, attraverso
il sistema di monitoraggio di cui all’articolo 1, comma 30, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e per gli altri enti destinatari della norma
attraverso apposita certificazione, sottoscritta dall’organo di revisione
contabile, da inviare al Ministero dell’economia e delle finanze, entro
sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento.
205. Per le regioni e le autonomie locali, le economie derivanti
dall’attuazione del comma 198 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini
del miglioramento dei relativi saldi.
206. Le disposizioni dei commi da 198 a 205 costituiscono princìpi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli
117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
207. L’articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, che prevede la possibilità di
ripartire una quota percentuale dell’importo posto a base di gara tra il
responsabile unico del progetto e gli incaricati della redazione del
progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del
collaudo, nonchè tra i loro collaboratori, si interpreta nel senso che tale
quota percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell’amministrazione.
208. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi
professionali comunque dovuti al personale dell’avvocatura interna delle
amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali
sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di
lavoro.
209. L’articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai fini del mutamento
di sede la domanda o la disponibilità o il consenso comunque manifestato dai
magistrati per il cambiamento della località sede di servizio è da
considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto
dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di sede.
210. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, per la determinazione dell’equo
indennizzo spettante per la perdita dell’integrità fisica riconosciuta
dipendente da causa di servizio si considera l’importo dello stipendio
tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con
esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e
continuativo.
211. La
disposizione di cui al comma 210 non si applica ai dipendenti che abbiano
presentato domanda antecedentemente alla data del 1º gennaio 2006.
212.
L’articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come
interpretato dall’articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008.
213. L’indennità di trasferta di cui
all’articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e
all’articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l’indennità supplementare
prevista dal primo e secondo comma dell’articolo 14 della legge 18 dicembre
1973, n. 836, nonchè l’indennità di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono
soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi
nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi
compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonchè alle Forze
di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento
dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate.
214. Le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti di
cui all’articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165
del 2001, per i quali non trova diretta applicazione il comma 213, adottano,
anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le
conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto
della propria autonomia organizzativa.
215. Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d’impiego
o servizio o comunque rapportate all’indennità di trasferta, comprese quelle
di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, all’articolo 13 della legge 2
aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, e all’articolo 2 della
legge 4 maggio 1998, n. 133, restano stabilite nelle misure spettanti
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
216. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale
appartenente alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si
reca in missione o viaggio di servizio all’estero, il rimborso delle spese di
viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica. È
abrogato il quinto comma dell’articolo 12 della legge 18 dicembre 1973,
n. 836.
217. L’articolo 3, secondo comma, del regio decreto 3 giugno 1926,
n. 941, e successive modificazioni, è abrogato.
218. Il comma 2 dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999,
n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali
trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili
professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento
economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con
l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente
inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito
dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonchè da
eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi
nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data
dell’inquadramento. L’eventuale differenza tra l’importo della posizione
stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31
dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e
considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della
successiva posizione stipendiale. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati
formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge.
219.
All’articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l’ottavo comma è sostituito dal
seguente:
«Per le infermità riconosciute
dipendenti da causa di servizio, è a carico dell’amministrazione la spesa per
la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell’integrità fisica
eventualmente subita dall’impiegato».
220. Sono abrogati gli articoli da 42 a 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonchè la legge 1º
novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i
decreti concernenti norme per l’applicazione delle leggi stesse.
221. Sono contestualmente abrogate tutte le disposizioni che,
comunque, pongono le spese di cura a carico dell’amministrazione, contenute
nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli
accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e
diplomatica nonchè alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed
in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il
personale delle Forze armate. Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute
dall’Amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o
appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel
corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale.
222. Alla
legge 22 luglio 1961, n. 628, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, primo comma, la lettera a) è sostituita
dalla seguente:
«a)
ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione o in comune sede
di corte di appello»;
b) all’articolo 11,
primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:
«1)
uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni
capoluogo di regione o in comune sede di corte di appello».
223. Le
disposizioni dei commi 207, 208, da 210 a 215, 219 e 220 costituiscono norme
non derogabili dai contratti o accordi collettivi.
224. Tra le
disposizioni riconosciute inapplicabili dall’articolo 69, comma 1, secondo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a seguito della
stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997 è ricompreso l’articolo
5, terzo comma, della legge 27 maggio 1949, n. 260, come sostituito
dall’articolo 1 della legge 31 marzo 1954, n. 90, in materia di
retribuzione nelle festività civili nazionali ricadenti di domenica. È fatta
salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore
della presente legge.
225. Ai fini
della definizione delle situazioni pendenti, l’articolo 42, comma 3, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, per il periodo della sua vigenza si
interpreta nel senso che l’applicazione del trattamento economico previsto
dal terzo periodo è subordinata alla previa definizione del trattamento
giuridico ed economico e dell’ordinamento delle carriere del personale
dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione mediante il
regolamento previsto dal primo periodo. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge e fino alla definizione del regolamento di cui al precedente
periodo è sospesa qualsiasi procedura esecutiva relativa a pronunce
giurisdizionali non passate in giudicato concernenti l’applicazione del
suddetto trattamento economico.
226.
L’articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nei
confronti del personale dipendente si interpreta nel senso che alla
determinazione dell’assegno personale non riassorbibile e non rivalutabile
concorre il trattamento, fisso e continuativo, con esclusione della
retribuzione di risultato e di altre voci retributive comunque collegate al
raggiungimento di specifici risultati o obiettivi.
227. Ai fini
di quanto disposto dall’articolo 17-bis, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il
personale del comparto Ministeri è stanziata la somma di 15 milioni di euro
per l’anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
228. Al fine
di potenziare l’attuazione della mobilità, è costituito un fondo nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze con uno
stanziamento annuale pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006.
Tale fondo è destinato alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, alle agenzie, incluse le Agenzie fiscali, agli enti pubblici non
economici, agli enti di ricerca e agli enti di cui all’articolo 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, che attivino mobilità di personale di livello non dirigenziale
attraverso bandi e avvisi o per mobilità collettiva con il vincolo della
destinazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40 per
cento.
229. I criteri
per l’assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 228 sono definiti
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Le risorse possono essere assegnate con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica, solo subordinatamente all’effettivo perfezionamento dei
trasferimenti per mobilità.
230.
All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il
comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. I vincitori dei concorsi
devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non
inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
derogabile dai contratti collettivi».
231. Con
riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di
responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, i
soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono
chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il
procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore
al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella
sentenza.
232. La
sezione di appello, con decreto in camera di consiglio, sentito il
procuratore competente, delibera in merito alla richiesta e, in caso di
accoglimento, determina la somma dovuta in misura non superiore al 30 per
cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, stabilendo il
termine per il versamento.
233. Il
giudizio di appello si intende definito a decorrere dalla data di deposito
della ricevuta di versamento presso la segreteria della sezione di appello.
234. Per le
esigenze del Ministero degli affari esteri connesse al rinnovo dei seggi non
permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, è autorizzata la
spesa di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
235. Per il
più efficace perseguimento degli obiettivi nella lotta alla contraffazione,
l’Alto Commissario, istituito con l’articolo 1-quater del decreto
legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 2005, n. 80, si avvale di due Vice Alti Commissari, nominati
dal Ministro delle attività produttive. Per ottimizzare le condizioni di
espletamento delle relative attribuzioni e potenziare le strutture di
supporto è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2006.
236.
All’articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 gennaio 2005,
n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005,
n. 37, le parole: «, per l’anno 2005,» sono sostituite dalle seguenti:
«a decorrere dal 2005».
237. I
Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e
l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre
2006, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato,
prorogati ai sensi dell’articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Il Ministero dell’economia e delle finanze può continuare ad avvalersi
fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi dell’articolo 47,
comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
238. Il
Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria, può continuare ad avvalersi, fino al 31
dicembre 2006, del personale assunto con contratto a tempo determinato ai
sensi dell’articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
entro il limite di spesa di 6 milioni di euro.
239. Possono
essere prorogati fino al 31 dicembre 2006 i contratti di lavoro a tempo
determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonchè i
contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall’Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS), dall’Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP) e dall’INAIL già prorogati
ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci
degli enti predetti.
240. L’Agenzia per la protezione
dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi,
fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell’anno 2005 con
contratto a tempo determinato o con convenzione o
con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di
spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell’anno 2005 dalla
predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio
dell’Agenzia. Il CNIPA è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2006, i
rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in
servizio nell’anno 2005. I relativi oneri continuano a fare carico sul
bilancio del CNIPA.
241. L’Ente
nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale
in servizio nell’anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel
limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale
nell’anno 2005. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del
bilancio dell’ENPALS.
242. Il Corpo
forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006,
del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985,
n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale
nell’anno 2005.
243. Le
procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei
contratti di formazione e lavoro, di cui all’articolo 1, comma 121, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate unicamente nel
rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente
per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere
instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono
comunque prorogati al 31 dicembre 2006.
244. I comandi del personale delle
società Poste italiane Spa e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di
cui all’articolo 1, comma 123, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, sono prorogati al 31 dicembre 2006.
245. Per la proroga delle attività di cui all’articolo 78, comma
31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno
degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di 370 milioni di euro.
246. Per l’anno 2006, a valere sul fondo di cui all’articolo 1,
comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assicurata
l’assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti
di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Alla
ripartizione di tali unità si provvede con le procedure di cui allo stesso
comma 96, ultimo periodo, su proposta del Ministro dell’interno, di concerto
con i Ministri per la funzione pubblica e dell’economia e delle finanze.
247. Al fine di assicurare con carattere
di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale di cui ai
commi da 237 a 242, le amministrazioni ivi richiamate possono avviare, in
deroga all’articolo 34-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali per titoli ed
esami per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 7.000
unità di personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli
vengono considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso
pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso
le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali
richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali
è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo. Alla ripartizione
del predetto contingente fra le varie amministrazioni si provvede con le
modalità di cui al comma 4 dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, corredata dall’atto di programmazione triennale
del fabbisogno di personale, da inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica
ed al Ministero dell’economia e delle finanze.
248. Le amministrazioni di cui al comma 247 sono
tenute a trasmettere previamente al Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell’economia e delle finanze copia del bando dei concorsi
autorizzati.
249. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato
sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui
all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
secondo le modalità previste dal comma 250. Per i medesimi anni 2007 e 2008,
le amministrazioni di cui al comma 247 possono continuare ad avvalersi del
personale ivi indicato, fino al completamento della progressiva sostituzione
dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali di cui ai commi da
246 a 253.
250. Ai fini di quanto previsto dal comma 247, le
amministrazioni predispongono piani di sostituzione del personale a tempo
determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando, per
ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo
indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al comma 247. I
predetti piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle
implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.
251. Per consentire le assunzioni a tempo
indeterminato di cui al comma 249, nonchè la temporanea prosecuzione dei
rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività
istituzionali nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento
previste dai commi da 247 a 250, a decorrere dall’anno 2007 è istituito
presso il Ministero dell’economia e delle finanze un fondo per un importo
pari a 180 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma 250, al
trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento
previste dai commi da 247 a 253 delle occorrenti risorse finanziarie. Gli
enti con autonomia di bilancio provvedono all’attuazione delle disposizioni
di cui ai commi da 247 a 253 nell’ambito delle risorse dei relativi bilanci.
252. A decorrere dall’avvio delle procedure di
assunzione dei vincitori dei concorsi di cui al comma 247, le relative
amministrazioni non possono avvalersi di personale a tempo determinato per le
funzioni di cui al comma 247.
253. La Presidenza del Consiglio dei ministri –
Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell’economia e delle
finanze procedono al monitoraggio dell’attuazione delle disposizioni di cui
ai commi da 247 a 252.
254. All’articolo 1, comma 4, della legge 16 gennaio
2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’alinea, dopo le parole: «L’Alto Commissario» sono inserite
le seguenti: «, che si avvale di un vice Commissario vicario scelto dal
Presidente del Consiglio dei ministri, su sua proposta, tra gli appartenenti
alle categorie di personale, nell’ambito delle quali è scelto il
Commissario,»;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e)
supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato dal Presidente del
Consiglio dei ministri su proposta del Commissario, e cinque esperti, tutti scelti
tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati dello
Stato, collocati obbligatoriamente fuori ruolo o in aspettativa retribuita
dalle rispettive amministrazioni di appartenenza anche in deroga alle norme
ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli
del personale di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, se appartenenti ai ruoli degli organi
costituzionali, che abbiano prestato non meno di cinque anni di servizio
effettivo nell’amministrazione di appartenenza, nonchè altri dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in
posizione di comando secondo i rispettivi ordinamenti. Per tutto il personale
destinato all’ufficio del Commissario il servizio è equiparato ad ogni
effetto a quello prestato presso le amministrazioni di appartenenza».
255. Per le finalità di cui al comma 254 è
autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall’anno 2006.
256. All’articolo 76 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel comma 1, dopo la lettera c), sono aggiunte le
seguenti:
«c-bis) il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale della tutela delle
condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro
abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni
diverse ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati
ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale
schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
nell’ambito delle risorse umane e strumentali già operanti presso la
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;
c-ter) i
consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio
1979, n. 12, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati
nell’ambito territoriale di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1,
lettera c-bis), le commissioni di certificazione istituite presso le
direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla
ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
257. A valere sul fondo di cui all’articolo 1, comma
96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerate prioritarie
le assunzioni del personale della Polizia penitenziaria, con le modalità
previste dal comma 97 dello stesso articolo 1 della citata legge n. 311
del 2004, e successive modificazioni.
258. All’articolo 8-bis, comma 1,
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «300.000
abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «230.000 abitanti», dopo le parole:
«un contributo complessivo» sono inserite le seguenti: «una tantum», e
le parole: «a tempo determinato» sono soppresse.
259. Allo scopo di incrementare la funzionalità
all’Amministrazione della pubblica sicurezza anche attraverso una più
razionale valorizzazione delle risorse dirigenziali della Polizia di Stato,
all’articolo 42 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «nel termine massimo di tre anni dal
conseguimento della qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine
non inferiore a tre anni dal conseguimento della qualifica»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Ai dirigenti generali di
livello B collocati a riposo d’ufficio per il raggiungimento del limite di
età prima dell’inquadramento di cui al comma 3, sono corrisposti, se più
favorevoli, il trattamento di quiescenza, normale e privilegiato, e
l’indennità di buonuscita spettanti ai prefetti con analoga anzianità di
servizio e destinatari delle indennità di posizione di base di direttore
centrale o equiparato».
260. In conseguenza di quanto previsto dal comma 259,
a decorrere dal 1º gennaio 2006, sono attribuiti:
a) ai dirigenti
generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni nella qualifica al
momento della cessazione dal servizio, il trattamento di quiescenza, normale
e privilegiato, e l’indennità di buonuscita spettanti ai dirigenti generali di
pubblica sicurezza di livello B, con analoga anzianità di servizio;
b) ai dirigenti superiori della Polizia di Stato con almeno cinque
anni di anzianità nella qualifica, la promozione alla qualifica di dirigente
generale di pubblica sicurezza, a decorrere dal giorno precedente la
cessazione dal servizio.
261. Fino a quando non saranno approvate
le norme per il riordinamento dei ruoli del personale delle Forze di polizia
ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze
di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, è sospesa
l’applicazione dell’articolo 24 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334, e successive modificazioni; alle esigenze di carattere
funzionale si provvede:
a) mediante l’affidamento,
agli ispettori superiori-sostituti ufficiali di pubblica sicurezza «sostituti
commissari», delle funzioni di cui all’articolo 31-quater, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e
successive modificazioni;
b) mediante l’espletamento di concorsi per l’accesso al ruolo dei
commissari, per aliquote annuali compatibili con la disciplina autorizzatoria
delle assunzioni del personale, di cui all’articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nell’ambito della
dotazione organica del ruolo dei commissari vigente anteriormente alla data
di entrata in vigore del predetto decreto legislativo n. 334 del 2000.
262. All’onere aggiuntivo derivante
dall’attuazione dei commi 259 e 260, pari a 918.000 euro per l’anno 2006,
1.063.000 euro per l’anno 2007 e 2.221.000 euro a decorrere dall’anno 2008,
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze
correnti di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
263. L’adeguamento dei trasferimenti
dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell’articolo 37, comma 3,
lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, e dell’articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
e successive modificazioni, è stabilito per l’anno 2006:
a) in 440,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione
speciale minatori, nonchè in favore dell’ENPALS;
b) in 108,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a),
della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.
264. Conseguentemente a quanto previsto
dal comma 263, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono
determinati per l’anno 2006 in 16.181,23 milioni di euro per le gestioni di
cui al comma 263, lettera a), e in 3.998,46 milioni di euro per le
gestioni di cui al comma 263, lettera b).
265. I medesimi complessivi importi di
cui ai commi 263 e 264 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il
procedimento di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di
cui al comma 263, lettera a), della somma di 1.006,21 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere
relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio
1989, nonchè al netto delle somme di 2,43 milioni di euro e di 56,31 milioni
di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e
dell’ENPALS.
266. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a
carico della Gestione per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità
agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 369 milioni di euro per
l’esercizio 2004 ed in 300 milioni di euro per l’anno 2005:
a) per l’anno 2004, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le
somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno
2004, trasferite alla gestione di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo
1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli
oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari
a 228,69 milioni di euro;
2)
le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima gestione,
come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno 2004 del predetto Istituto,
per un ammontare complessivo di 140,31 milioni di euro, in quanto non
utilizzate per i rispettivi scopi;
b) per l’anno 2005, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le
risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la gestione di cui al
numero 1) della lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo
dell’anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 117,95
milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;
2)
le somme trasferite dal bilancio dello Stato all’INPS ai sensi dell’articolo
35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di
anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali
risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi
per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del
predetto Istituto ai sensi dell’articolo 35, comma 6, della predetta legge
n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di
euro.
267. Il contributo a carico dello Stato
a favore dell’ENPALS previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1º
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, è soppresso.
268. Per i lavoratori dell’industria
mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui
alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive
modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria
dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti
è determinata dall’importo dell’indennità mensile effettivamente liquidata
all’interessato, ai sensi della citata legge della Regione siciliana
n. 42 del 1975, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n. 214, e
28 marzo 1991, n. 105. La disposizione del presente comma ha valore di
interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma dell’articolo
1 della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 dell’articolo 1
della legge 28 marzo 1991, n. 105.
269. All’articolo 8 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti:
«Dal 1º gennaio 2008 è istituito un Fondo di garanzia per agevolare l’accesso
al credito delle imprese che conferiscono il trattamento di fine rapporto
(TFR) a forme pensionistiche complementari. Il predetto Fondo è alimentato da
un contributo dello Stato, per il quale è autorizzata la spesa di 424 milioni
di euro per ciascuno degli anni tra il 2008 e il 2012 e 253 milioni di euro
per il 2013, comprensivi dei costi di gestione. La garanzia del Fondo copre
fino all’intero ammontare dei finanziamenti concessi a fronte dei
conferimenti effettuati dalle imprese nel periodo 2008-2012 e dei relativi
interessi»;
b) al comma 2, al primo periodo, la parola: «2006» è sostituita
dalla seguente: «2008» e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «L’onere
derivante dal presente comma è valutato in 176 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2008»;
c) la Tabella A è
sostituita dalla seguente:
«TABELLA
A
(prevista
dall’articolo 8, comma 2)
2008
0,19 punti percentuali;
2009
0,21 punti percentuali;
2010
0,23 punti percentuali;
2011
0,25 punti percentuali;
2012
0,26 punti percentuali;
2013
0,27 punti percentuali;
dal
2014 0,28 punti percentuali».
270. L’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, è rideterminata per l’anno 2006 in 3 milioni di euro, per l’anno
2007 in 3 milioni di euro e, a decorrere dall’anno 2008, in 530 milioni di
euro.
271. I risparmi derivanti
dall’attuazione dei commi 269 e 270, per gli anni 2006 e 2007, concorrono al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica.
272. A favore degli eredi delle vittime
dell’evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 è riconosciuta una indennità
nel limite di spesa complessivo di 8 milioni di euro per il 2006. Con decreto
del Ministro dell’interno sono stabilite le modalità per l’attuazione del
presente comma.
273. Le somme eventualmente residuate
dagli importi di cui al comma 3-bis dell’articolo 23 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47, e al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge 21
febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
aprile 2005, n. 58, sono destinate, fino a concorrenza, alla copertura
degli oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni
datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria in attuazione
dell’articolo 1, comma 148, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
quantificati i predetti oneri contrattuali e stabiliti i criteri e le
modalità di riparto delle somme.
274. Nell’ambito del settore sanitario,
al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica, restano fermi:
a) gli obblighi posti a carico delle regioni, nel settore
sanitario, con la citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, finalizzati
a garantire l’equilibrio economico-finanziario, a mantenere i livelli
essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di carattere
sanitario previsti dalla medesima intesa e a prevedere, ove si prospettassero
situazioni di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la contestuale
presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei
rispettivi direttori generali;
b) l’obbligo di adottare i provvedimenti necessari di cui
all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
275. Fra gli adempimenti regionali
indicati all’articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, sono ricompresi i seguenti:
a) stipulare, entro il
termine perentorio del 31 marzo 2006, anche a stralcio degli accordi
regionali attuativi dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con i medici di medicina generale entrato in vigore il 23 marzo
2005, accordi attuativi dell’articolo 59, lettera B – Quota variabile
finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi ed
organizzativi – comma 11, del medesimo accordo nazionale, prevedendo di
subordinare l’accesso all’indennità di collaborazione informatica al
riscontro del rispetto della soglia del 70 per cento della stampa
informatizzata delle prescrizioni farmaceutiche e delle richieste di
prestazioni specialistiche effettuate da parte di ciascun medico e
provvedendo al medesimo riscontro mediante il supporto del sistema della
tessera sanitaria di cui all’articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326. Ferma restando la disposizione contenuta nel citato articolo 59,
lettera B, comma 11, per la corresponsione dell’indennità forfettaria
mensile, la sua erogazione, oltre il termine del 31 marzo 2006, in assenza
della stipula dei previsti accordi regionali, non è imputabile sulle risorse
del Servizio sanitario nazionale. La mancata stipula dei medesimi accordi regionali
costituisce per le regioni inadempimento. Le disposizioni di cui alla
presente lettera si applicano anche per l’attuazione del corrispondente
accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici
pediatri di libera scelta;
b) adottare provvedimenti volti, nel caso in cui le medesime
regioni deliberino l’erogazione di prestazioni sanitarie esenti ovvero a
costo agevolato in funzione della condizione economica dell’assistito, a fare
riferimento esclusivo alla situazione reddituale fiscale del nucleo familiare
dell’assistito, assumendo come tale quello individuato con il decreto del
Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 21 del 27 gennaio 1993.
276. All’articolo 50 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis,
le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2006»;
b) al comma 7, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti:
«Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto attuativo del
comma 5 del presente articolo, è riconosciuto per gli anni 2006 e 2007 un
contributo, nei limiti di 10 milioni di euro, da definire con apposita
convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero
della salute e le associazioni di categoria interessate. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le
modalità erogative. Al relativo onere si provvede utilizzando le risorse di
cui al comma 12»;
c) dopo il comma 8
sono inseriti i seguenti:
«8-bis. La mancata o tardiva
trasmissione dei dati nel termine di cui al comma 8 è punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la quale la
violazione si è verificata.
8-ter. Per le ricette trasmesse
nei termini di cui al comma 8, la mancanza di uno o più elementi della
ricetta di cui al decreto attuativo del comma 5 del presente articolo è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per
la quale la violazione si è verificata;
8-quater. L’accertamento della violazione di
cui ai commi 8-bis e 8-ter è effettuato dal Corpo della Guardia
di finanza, che trasmette il relativo rapporto, ai sensi dell’articolo 17,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla direzione
provinciale dei servizi vari competente per territorio, per i conseguenti
adempimenti. Dell’avvenuta apertura del procedimento e della sua conclusione
viene data notizia, a cura della direzione provinciale dei servizi vari, alla
competente ragioneria provinciale dello Stato.
8-quinquies. Con riferimento alle ricette per
le quali non risulta associato il codice fiscale dell’assistito, rilevato
secondo quanto previsto dal presente articolo, l’azienda sanitaria locale
competente non procede alla relativa liquidazione, fermo restando che, in
caso di ricette redatte manualmente dal medico, il farmacista non è
responsabile della mancata rispondenza del codice fiscale rilevato rispetto a
quello indicato sulla ricetta che farà comunque fede a tutti gli effetti»;
d) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Fuori dai casi previsti dal presente
articolo, i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10
rilevano a fini di responsabilità, anche amministrativa o penale, solo previo
riscontro del documento cartaceo dal quale gli stessi sono tratti».
277. All’articolo 1, comma 174, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo
di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31
maggio, nella regione interessata, con riferimento all’anno di imposta 2006,
si applicano comunque nella misura massima prevista dalla vigente normativa l’addizionale
all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni
dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il
termine del 31 maggio, i provvedimenti del commissario ad acta non
possono avere ad oggetto l’addizionale e le maggiorazioni d’aliquota delle
predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d’imposta
dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell’addizionale e
delle maggiorazioni d’aliquota di tali imposte».
278. Al fine di agevolare la
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 274, il
livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui
finanziamento concorre lo Stato, di cui all’articolo 1, comma 164, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 1.000 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2006. L’incremento di cui al primo periodo è da
ripartire tra le regioni, secondo criteri e modalità concessive definiti con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che
prevedano comunque, per le regioni interessate, la stipula di specifici accordi
diretti all’individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della
spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo.
279. Lo Stato, in deroga a quanto
stabilito dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001,
n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001,
n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario
nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine è autorizzata, a titolo
di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l’anno 2006.
L’erogazione del suddetto importo da parte dello Stato è subordinata
all’adozione, da parte delle regioni, dei provvedimenti di copertura del
residuo disavanzo posto a loro carico per i medesimi anni.
280. L’accesso al concorso di cui al
comma 279, da ripartire tra tutte le regioni sulla base del numero dei
residenti, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, è subordinato all’espressione, entro il termine del 31 marzo 2006,
da parte della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell’intesa sullo schema di Piano
sanitario nazionale 2006-2008, nonchè, entro il medesimo termine, alla
stipula di una intesa tra Stato e regioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda la realizzazione da parte
delle regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento
dei tempi di attesa, da allegare alla medesima intesa e che contempli:
a) l’elenco di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza
ospedaliera, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002, e successive modificazioni,
per le quali sono fissati nel termine di novanta giorni dalla stipula
dell’intesa, nel rispetto della normativa regionale in materia, i tempi
massimi di attesa da parte delle singole regioni;
b) la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte delle
regioni dei tempi di attesa di cui alla lettera a), nelle regioni
interessate si applicano direttamente i parametri temporali determinati,
entro novanta giorni dalla stipula dell’intesa, in sede di fissazione degli standard
di cui all’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
c) fermo restando il
principio di libera scelta da parte del cittadino, il recepimento, da parte
delle unità sanitarie locali, dei tempi massimi di attesa, in attuazione
della normativa regionale in materia, nonchè in coerenza con i parametri
temporali determinati in sede di fissazione degli standard di cui
all’articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le
prestazioni di cui all’elenco previsto dalla lettera a), con
l’indicazione delle strutture pubbliche e private accreditate presso le quali
tali tempi sono assicurati nonchè delle misure previste in caso di
superamento dei tempi stabiliti, senza oneri a carico degli assistiti, se non
quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente;
d) la determinazione
della quota minima delle risorse di cui all’articolo 1, comma 34, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici
progetti regionali ai sensi dell’articolo 1, comma 34-bis, della
medesima legge, per il perseguimento dell’obiettivo del Piano nazionale di
contenimento dei tempi di attesa, ivi compresa la realizzazione da parte
delle regioni del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in
collegamento con gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri
di libera scelta e le altre strutture del territorio, utilizzando in via
prioritaria i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta;
e) l’attivazione nel
Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di uno specifico flusso
informativo per il monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca
obbligo informativo ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della citata intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005;
f) la previsione che,
a certificare la realizzazione degli interventi in attuazione del Piano
nazionale di contenimento dei tempi di attesa, provveda il Comitato
permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di
assistenza (LEA), di cui all’articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del
23 marzo 2005.
281. L’accesso al concorso di cui al
comma 279 è altresì subordinato, per le regioni che nel periodo 2001-2005
abbiano fatto registrare, in base ai dati risultanti dal Tavolo tecnico di
verifica degli adempimenti regionali, un disavanzo medio pari o superiore al
5 per cento, ovvero che abbiano fatto registrare nell’anno 2005 un incremento
del disavanzo rispetto all’anno 2001 pari o superiore al 200 per cento, alla
stipula di un apposito accordo tra la regione interessata e i Ministri della
salute e dell’economia e delle finanze, ovvero all’integrazione di accordi
già sottoscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, per l’adeguamento alle indicazioni del Piano sanitario
nazionale 2006-2008 e il perseguimento dell’equilibrio economico nel rispetto
dei livelli essenziali di assistenza.
282. Alle aziende sanitarie ed
ospedaliere è vietato sospendere le attività di prenotazione delle
prestazioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 29 novembre 2001. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli
utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell’elenco previsto
dall’articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, disposizioni per regolare i casi in cui la
sospensione dell’erogazione delle prestazioni è legata a motivi tecnici,
informando successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della salute
secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 16 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122
del 27 maggio 2002.
283. Con decreto del Ministro della
salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è istituita la Commissione nazionale sull’appropriatezza
delle prescrizioni, cui sono affidati compiti di promozione di iniziative
formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti
del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di
linee-guida per la fissazione di criteri di priorità di appropriatezza delle
prestazioni, di forme idonee di controllo dell’appropriatezza delle
prescrizioni delle medesime prestazioni, nonchè di promozione di analoghi
organismi a livello regionale e aziendale. Con detto decreto del Ministro
della salute è fissata la composizione della Commissione, che comprende la
partecipazione di esperti in medicina generale, assistenza specialistica
ambulatoriale e ospedaliera, di rappresentanti del Ministero della salute, di
rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di un
rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Le
linee-guida sono adottate con decreto del Ministro della salute, d’intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla
costituzione della Commissione. Alla Commissione è altresì affidato il
compito di fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni
amministrative previste dal comma 284. Ai componenti della Commissione spetta
il solo trattamento di missione. A tal fine è autorizzata la spesa annua di
100.000 euro a decorrere dall’anno 2006.
284. Ai soggetti responsabili delle
violazioni al divieto di cui al comma 282 è applicata la sanzione
amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro. Ai
soggetti responsabili delle violazioni all’obbligo di cui all’articolo 3,
comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata la sanzione
amministrativa da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000 euro.
Spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
l’applicazione delle sanzioni di cui al presente comma, secondo i criteri
fissati dalla Commissione prevista dal comma 283.
285. Nel completamento del proprio
programma di investimenti in attuazione dell’articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni destinano le risorse
residue finalizzate alla costruzione, ristrutturazione e adeguamento di
presidi ospedalieri ad interventi relativi a presidi comprensivi di degenze
per acuti con un numero di posti letto non inferiore a 250 ovvero a presidi
per lungodegenza e riabilitazione con un numero di posti letto non inferiore
a 120, nonchè agli interventi necessari al rispetto dei requisiti minimi
strutturali e tecnologici dei presidi attivi avviati alla data del 31
dicembre 2005 stabiliti dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 1997.
286. La cessione a titolo di donazione di
apparecchiature e altri materiali dismessi da aziende sanitarie locali,
aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto pubblico e altre organizzazioni similari nazionali a beneficio delle
strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione è promossa
e coordinata dall’Alleanza degli ospedali italiani nel mondo, di seguito
denominata «Alleanza». Gli enti del Servizio sanitario nazionale comunicano
all’Alleanza, secondo modalità con essa preventivamente definite, le
informazioni relative alla disponibilità delle attrezzature sanitarie in
questione allegando il parere favorevole della regione interessata.
287. L’Alleanza provvede, sulla base
delle informazioni acquisite, a promuovere i necessari contatti per
facilitare le donazioni nonchè a tenere un inventario aggiornato delle
attrezzature disponibili. L’Alleanza provvede, altresì, alla produzione di un
rapporto biennale sulle attività svolte indirizzato al Ministero della salute
e alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
288. Presso il Ministero della salute,
al fine di verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in
servizi per i cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, è
realizzato un Sistema nazionale di verifica e controllo sull’assistenza
sanitaria (SiVeAS), che si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di
supporto per l’analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR),
di cui all’articolo 2 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e
all’articolo 4 della legge 1º febbraio 1989, n. 37, ed a cui sono
ricondotte le attività di cui all’articolo 1, comma 172, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, del sistema di garanzia di cui all’articolo 9 del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, del sistema di monitoraggio
configurato dall’articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, dell’Agenzia per i servizi sanitari regionali,
nonchè del Comitato di cui all’articolo 9 della citata intesa Stato-regioni
del 23 marzo 2005. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono definite le modalità di
attuazione del SiVeAS.
289. Per le finalità di cui al comma 288, il
Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni,
della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture
pubbliche o private, anche non nazionali, operanti nel campo della
valutazione degli interventi sanitari, nonchè di esperti nel numero massimo
di 20 unità. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
290. La Commissione unica sui dispositivi medici,
istituita dall’articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre a
svolgere i compiti previsti dal predetto articolo, esercita, su richiesta del
Ministro della salute o della Direzione generale dei farmaci e dei
dispositivi medici, funzioni consultive su qualsiasi questione concernente i
dispositivi medici.
291. Con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 marzo 2006, sono
definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende
sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli istituti zooprofilattici
sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie.
292. In coerenza con le risorse programmate per il
Servizio sanitario nazionale:
a) il Ministero della salute promuove, attraverso le procedure di
cui all’articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all’articolo
1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, una rimodulazione
delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, finalizzata
ad incrementare qualitativamente e quantitativamente l’offerta di prestazioni
in regime ambulatoriale e, corrispondentemente, decrementare l’offerta di
prestazioni in regime di ricovero ospedaliero;
b) in materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro
della salute, si provvede alla modifica di quanto già previsto dal
regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999,
n. 332, e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 29 novembre 2001, in modo da prevedere che la fornitura di prodotti
monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura delle
lesioni da decubito venga inserita nel livello essenziale di assistenza
integrativa e che sia istituito il repertorio dei presìdi protesici ed
ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.
293. Per le finalità di cui al comma
292, lettera a), con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati le
tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle aree di offerta del Piano
sanitario nazionale di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
294. I fondi destinati, mediante
aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e
periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità
pubblica nonchè al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti
al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli
uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.
295. All’articolo 48 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Le risorse di cui al comma 8, lettere b)
e c), affluiscono direttamente al bilancio dell’Agenzia»;
b) dopo il comma 10
sono inseriti i seguenti:
«10-bis. Le entrate di cui all’articolo 12,
commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano
per il 60 per cento all’Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della
stessa.
10-ter. Le somme a carico delle
officine farmaceutiche di cui all’articolo 7, commi 4 e 5, del decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, spettano
all’Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa»;
c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Con effetto dal 1º gennaio 2005, con
decreto del Ministro della salute sono trasferiti in proprietà all’Agenzia i
beni mobili del Ministero della salute in uso all’Agenzia medesima alla data
31 dicembre 2004».
296. Con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le
modalità di versamento riferite all’attuazione di quanto previsto al comma
295.
297. Al fine di potenziare le funzioni
istituzionali dell’AIFA finalizzate a garantire il monitoraggio in tutte le
sue componenti dell’andamento della spesa farmaceutica e il rispetto dei
tetti stabiliti dalla vigente legislazione, la dotazione organica complessiva
della medesima Agenzia è determinata dal 1º gennaio 2006 nel numero di 190
unità, con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia. La
ripartizione della dotazione organica sarà determinata con successivo
provvedimento ai sensi degli articoli 6, comma 3, lettera c), e 10,
comma 2, lettera a), capoverso iii), del regolamento di cui al
decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245. Ai fini del
coordinamento del monitoraggio sull’andamento della spesa farmaceutica,
l’AIFA trasmette al Ministro della salute e al Ministro dell’economia e delle
finanze una relazione mensile.
298. Al comma 18 dell’articolo 48 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, le parole: «al netto» sono sostituite dalla
seguente: «decurtate».
299. Le regioni che si sono avvalse della facoltà di
cui all’articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
possono estendere il regime agevolato, deliberato nei confronti delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in materia di riduzione o
esenzione dell’imposta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP),
succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
300. Al decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 37, al comma 1, primo periodo, le parole: «di
formazione-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «di formazione
specialistica»;
b) all’articolo 39:
1)
il comma 2 è abrogato;
2)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il trattamento economico è
costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per
tutta la durata del corso, e da una parte variabile, ed è determinato
annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, avuto riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi
tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2006-2007 e
2007-2008, la parte variabile non potrà eccedere il 15 per cento di quella
fissa»;
3) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
«4-bis. Alla ripartizione ed assegnazione a
favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della
formazione dei medici specialisti per l’anno accademico di riferimento si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto
con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e delle
finanze»;
c) all’articolo 41, il
comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. A decorrere dall’anno accademico
2006-2007, ai contratti di formazione specialistica si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 26, primo periodo, della legge 8
agosto 1995, n. 335, nonchè le disposizioni di cui all’articolo 45 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;
d) all’articolo 46, il
comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli oneri recati dal titolo VI del
presente decreto legislativo si provvede nei limiti delle risorse previste
dall’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e
dall’articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, convertito dalla
legge 8 maggio 2001, n. 188, destinate al finanziamento della formazione
dei medici specialisti, incrementate di 70 milioni di euro per l’anno 2006 e
di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2007»;
e) all’articolo 46, il
comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le disposizioni di cui agli articoli da 37
a 42 si applicano a decorrere dall’anno accademico 2006-2007. I decreti di
cui all’articolo 39, commi 3 e 4-bis, sono adottati nel rispetto del
limite di spesa di cui al comma 1. Fino all’anno accademico 2005- 2006 si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n.
257».
301. I piani di investimento immobiliare sono deliberati
dall’INAIL sulla base delle finalità annualmente individuate con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro della salute e il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Ministro della salute,
con proprio decreto, individua i singoli interventi di edilizia sanitaria da
realizzare in ciascun anno, in relazione alla programmazione sanitaria
nazionale e regionale. La realizzazione degli interventi deliberati
dall’INAIL è approvata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto delle
compatibilità degli obiettivi di finanza pubblica assunti con il patto di
stabilità e crescita.
302. Per favorire la ricerca oncologica
finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, lo Stato
destina risorse aggiuntive e promuove un programma straordinario a carattere
nazionale per l’anno 2006, comprensivo anche di progetti di innovazione
tecnologica e di progetti di collaborazione internazionale.
303. Le linee generali del programma di cui al comma
302, le modalità di attuazione e di raccordo con il programma di ricerca
sanitaria di cui all’articolo 12-bis del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonchè
l’individuazione dei soggetti pubblici e privati attraverso cui il programma
straordinario è realizzato, sono adottate con decreto del Ministro della
salute, da emanare entro il 15 febbraio 2006.
304. Per la realizzazione del programma straordinario
a carattere nazionale di cui al comma 302 è autorizzata la spesa di 100
milioni di euro per l’anno 2006, da assegnare ai soggetti individuati ai
sensi del decreto del Ministro della salute di cui al comma 303, previa
stipula di apposite convenzioni con il Ministero della salute.
305. Per favorire la ricerca finalizzata alla
sicurezza degli alimenti destinati all’uomo e agli animali, nonchè sulla
salute e il benessere degli animali, da realizzare da parte degli Istituti
zooprofilattici sperimentali, nell’ambito del programma di ricerca sanitaria
di cui all’articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, e dei relativi finanziamenti, è riservata,
per l’anno 2006, una quota di 10 milioni di euro.
306. Il comma 467 dell’articolo 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
307. Considerato che i farmaci di automedicazione già
dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al
comma 1 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005,
n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005,
n. 149, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei
farmaci di automedicazione».
308. Per consentire all’ASSR di far fronte,
tempestivamente e compiutamente, ai compiti previsti dai commi 280 e 282 in
materia di liste di attesa, e in particolare per l’attività di supporto al
Ministero della salute nel monitoraggio dei tempi di attesa, nonchè ai
compiti fissati dall’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e dalla citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, il
Ministro della salute può disporre presso l’Agenzia medesima, su richiesta
della stessa, il distacco fino a 10 unità di personale di ruolo del Ministero
della salute, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il
programma annuale di attività dell’Agenzia prevede, negli anni 2006, 2007 e
2008, uno specifico piano di lavoro per la realizzazione dei compiti di cui
al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.
309. Al fine di assicurare, con carattere di
continuità, la realizzazione del programma di attività, connesso allo
specifico piano di lavoro finalizzato allo svolgimento dei compiti per la
riduzione delle liste di attesa, agli organi dell’Agenzia, di cui
all’articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e
successive modificazioni, non si applica, limitatamente agli anni 2006, 2007
e 2008, l’articolo 6, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145.
310. Al fine di razionalizzare l’utilizzazione delle
risorse per l’attuazione del programma di edilizia sanitaria di cui
all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 5-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
decorsi diciotto mesi dalla sottoscrizione, si intendono risolti,
limitatamente alla parte relativa agli interventi per i quali la relativa
richiesta di ammissione al finanziamento non risulti presentata al Ministero
della salute entro tale periodo temporale, con la conseguente revoca dei
corrispondenti impegni di spesa. La presente disposizione si applica anche
alla parte degli accordi di programma relativa agli interventi per i quali la
domanda di ammissione al finanziamento risulti presentata, ma valutata non
ammissibile al finanziamento entro ventiquattro mesi dalla sottoscrizione
degli accordi medesimi, nonchè alla parte degli accordi relativa agli
interventi ammessi al finanziamento per i quali, entro nove mesi dalla
relativa comunicazione alla regione o provincia autonoma, gli enti attuatori
non abbiano proceduto all’aggiudicazione dei lavori, salvo proroga
autorizzata dal Ministero della salute. Per gli accordi aventi sviluppo
pluriennale, i termini di cui al presente comma si intendono decorrenti dalla
data di inizio dell’annualità di riferimento prevista dagli accordi medesimi
per i singoli interventi.
311. Le risorse resesi disponibili a seguito
dell’applicazione di quanto disposto dal comma 310, sulla base di periodiche
ricognizioni effettuate con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono utilizzate per la
sottoscrizione di nuovi accordi di programma, nonchè per gli interventi
relativi alle linee di finanziamento per le strutture necessarie all’attività
liberoprofessionale intramuraria, per le strutture di radioterapia e per gli
interventi relativi agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
ai policlinici universitari, agli ospedali classificati, agli Istituti
zooprofilattici sperimentali e all’ISS, nel rispetto delle quote già
assegnate alle singole regioni o province autonome sul complessivo programma
di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni.
312. In fase di prima attuazione, su richiesta della
regione o della provincia autonoma interessata, da presentare entro il
termine perentorio del 30 giugno 2006, con decreto del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può essere
disposto che la risoluzione degli accordi già sottoscritti, di cui al comma
310, con la revoca dei corrispondenti impegni di spesa, sia limitata ad una
parte degli interventi previsti, corrispondente al 65 per cento delle risorse
revocabili. Entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui al presente comma, per l’utilizzo degli importi
corrispondenti agli impegni di spesa non revocati, la regione o la provincia
autonoma trasmette al Ministero della salute la richiesta di ammissione al
finanziamento dei relativi interventi.
313. Per l’attuazione di quanto previsto
dall’articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di
incentivi per la ricerca farmaceutica, e nel rispetto dell’importo
finanziario fissato dal comma 2, lettera f), del medesimo articolo,
con l’obiettivo di favorire sul territorio nazionale investimenti in
produzione, ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico, per il triennio
2006-2008, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, su proposta dell’AIFA, entro dieci mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede ad
individuare i criteri generali per la successiva stipulazione da parte
dell’Agenzia medesima con le singole aziende farmaceutiche di appositi
accordi di programma che prevedono in particolare l’attribuzione temporanea
del «premio di prezzo» (premium price).
314. Gli accordi di programma di cui al comma 313
determinano le attività e il piano di interventi da realizzare da parte di
ciascuna azienda, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri: apertura
o potenziamento di siti di produzione sul territorio nazionale, con il
dettaglio di tutti i parametri e degli specifici indicatori; valore ed
incremento del numero di personale addetto alla ricerca in rapporto al
personale addetto al marketing; sviluppo di sperimentazioni cliniche
di fase I-II aventi in Italia il comitato coordinatore; numero ed incremento
delle procedure in cui l’Italia viene scelta dalle aziende farmaceutiche come
Paese guida per la registrazione dei farmaci innovativi nei Paesi dell’Unione
europea; valore ed incremento dell’export e dei relativi certificati
di libera vendita nel settore farmaceutico per le materie prime e per i
prodotti finiti.
315. Sulla base degli impegni definiti e verificabili
di cui al comma 314, viene attribuito il premio di prezzo, la cui entità non
può superare il 10 per cento dell’impegno economico derivante dagli
investimenti, da riconoscere alle imprese destinatarie dell’accordo,
nell’ambito di una apposita procedura di negoziazione dei prezzi. Gli accordi
individuano, altresì, le procedure ed i soggetti responsabili per il
monitoraggio e la verifica dei risultati derivanti dall’attuazione degli
interventi programmati.
316. Per le medesime finalità, l’intesa resa ai sensi
delle norme vigenti da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la
determinazione del fabbisogno finanziario sanitario annuale per i rispettivi
anni per le singole regioni, nel rispetto del livello complessivo di spesa
per il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 278, può fissare un
importo finanziario aggiuntivo a quello fissato dal comma 2, lettera f),
dell’articolo 58 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino ad un
ammontare complessivo per l’anno 2006 di 100 milioni di euro. A tal fine
l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è corrispondentemente ridotta.
317. All’articolo 58, comma 2, lettera f),
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da:
«con decreto del Ministro della salute» fino a: «Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE),» sono soppresse.
318. Il contributo di cui alla legge 23 settembre
1993, n. 379, è erogato in parti uguali direttamente agli enti di
formazione destinatari, con l’obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di
rendicontazione come previsti dall’articolo 2 della medesima legge.
319. Per gli anni dal 2002 fino all’adozione dei
provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, il decreto
di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56, può apportare le modifiche alle specifiche tecniche di cui
all’allegato A) del medesimo decreto, al fine di rispettare le quote annuali
come determinate ai sensi del comma 320.
320. Per l’anno 2002 la quota di cui all’articolo 7,
comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è ridotta del 5
per cento e, a decorrere dall’anno 2003, è ridotta di un ulteriore 1,5 per
cento per ogni anno. Le risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali
sono ripartite in base ai parametri di cui all’allegato A), le cui specifiche
tecniche possono essere modificate al fine di rispettare le quote annuali
determinate ai sensi del presente comma. A decorrere dall’anno 2003 la somma
delle differenze positive fra gli importi attribuiti ai sensi dell’articolo 2
del decreto legislativo n. 56 del 2000 e l’ammontare dei trasferimenti
soppressi ai sensi dell’articolo 1 del medesimo decreto al netto del gettito
dell’addizionale regionale all’IRPEF e dell’accisa sulle benzine di cui agli
articoli 3 e 4 del richiamato decreto non può essere superiore a quella
riscontrata nel 2002, incrementata per ciascun anno di un importo pari alla
suddetta somma.
321. Alla definitiva determinazione delle aliquote e
delle compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56, si provvede nel quadro delle misure adottate
per l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione; conseguentemente, il
fondo di garanzia di cui all’articolo 13 dello stesso decreto legislativo
n. 56 del 2000 è attribuito fino al predetto termine tenendo conto che
l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF è commisurata allo 0,9 per
cento dall’anno 2004.
322. Le risorse finanziarie dovute alle regioni a
statuto ordinario in applicazione delle disposizioni recate dai commi 319 e
320 sono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006.
323. Ai fini della determinazione dell’aliquota
provvisoria di cui all’articolo 5, comma 3, del citato decreto legislativo
n. 56 del 2000 si tiene conto, dall’anno 2006, delle risorse individuate
ai sensi dell’articolo 6 dello stesso decreto legislativo n. 56 del
2000. Il comma 2 del citato articolo 6 è abrogato.
324. All’articolo 1, commi 58 e 59, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, le parole: «dell’aliquota definitiva» sono
sostituite dalle seguenti: «dell’aliquota provvisoria».
325. Nel testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo l’articolo 102, è inserito il seguente:
«Art. 102-bis. – (Ammortamento dei
beni materiali strumentali per l’esercizio di alcune attività regolate). – 1.
Le quote di ammortamento dei beni materiali strumentali per l’esercizio delle
seguenti attività regolate sono deducibili nella misura determinata dalle
disposizioni del presente articolo, ferma restando, per quanto non diversamente
stabilito, la disciplina dell’articolo 102:
a) distribuzione e
trasporto di gas naturale di cui all’articolo 2, comma 1, lettere n) e
ii), del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di
attuazione della direttiva 98/30/CE relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas;
b) distribuzione di
energia elettrica e gestione della rete di trasmissione nazionale
dell’energia elettrica di cui all’articolo 2, commi 14 e 20, del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE
recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.
2. Le quote di ammortamento del costo dei beni
materiali strumentali per l’esercizio delle attività regolate di cui al comma
1 sono deducibili in misura non superiore a quella che si ottiene dividendo
il costo dei beni per la durata delle rispettive vite utili così come
determinate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas,
e riducendo il risultato del 20 per cento:
a) nelle tabelle 1 e
2, rubricate “durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture“ ed
allegate alle delibere 29 luglio 2005, n. 166, e 29 settembre 2004,
n. 170, prorogata con delibera 30 settembre 2005, n. 206,
rispettivamente per l’attività di trasporto e distribuzione di gas naturale.
Per i fabbricati iscritti in bilancio entro l’esercizio in corso al 31
dicembre 2004 si assume una vita utile pari a 50 anni;
b) nell’appendice 1 della relazione tecnica alla delibera 30
gennaio 2004, n. 5, per l’attività di trasmissione e distribuzione di
energia elettrica, rubricata “capitale investito riconosciuto e vita utile
dei cespiti“.
3. Per i beni di cui al comma 1,
la vita utile cui fare riferimento ai fini di cui al comma 2 decorre
dall’esercizio di entrata in funzione, anche se avvenuta presso precedenti
soggetti utilizzatori, e non si modifica per effetto di eventuali successivi
trasferimenti. Le quote di ammortamento del costo dei beni di cui al comma 1
sono deducibili a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene e,
per i beni ceduti o devoluti all’ente concessionario, fino al periodo
d’imposta in cui avviene il trasferimento e in proporzione alla durata del
possesso.
4. Non è ammessa alcuna ulteriore
deduzione per ammortamento anticipato o per una più intensa utilizzazione dei
beni rispetto a quella normale del settore.
5. Le eventuali modifiche delle vite utili di
cui al comma 2, deliberate ai fini tariffari dall’Autorità per l’energia
elettrica e il gas successivamente all’entrata in vigore della presente
disposizione, rilevano anche ai fini della determinazione delle quote di
ammortamento deducibili.
6. In caso di beni utilizzati in locazione
finanziaria, indipendentemente dai criteri di contabilizzazione, la deduzione
delle quote di ammortamento compete all’impresa utilizzatrice; alla
formazione del reddito imponibile di quella concedente concorrono
esclusivamente i proventi finanziari impliciti nei canoni di locazione
finanziaria determinati in ciascun esercizio nella misura risultante dal
piano di ammortamento finanziario.
7. Le disposizioni del presente articolo si
applicano esclusivamente ai beni classificabili nelle categorie omogenee
individuate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Per i beni non
classificabili in tali categorie continua ad applicarsi l’articolo 102.
8. Per i costi incrementativi capitalizzati
successivamente all’entrata in funzione dei beni di cui al comma 1 le quote
di ammortamento sono determinate in base alla vita utile residua dei beni».
326. Nell’articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo periodo, è
inserito il seguente: «Per i beni di cui all’articolo 102-bis del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le indicazioni ivi richieste
possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per
anno di acquisizione e vita utile».
327. Le disposizioni dell’articolo 102-bis del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 325, si applicano a
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2005, ad eccezione di quelle del comma 6 dello stesso articolo 102-bis
che si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui esecuzione
inizia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
328. È soppresso il secondo
periodo del comma 10 dell’articolo 11-quater del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248.
329. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2006
sono aggiornati gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali.
L’attuazione del presente comma assicura entrate non inferiori a 100 milioni
di euro per l’anno 2006 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007.
330. Al fine di assicurare
la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della
solidarietà per lo sviluppo socio-economico, è istituito presso lo stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una
dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per l’anno 2006, destinata
alle finalità previste ai sensi della presente legge.
331. Per ogni figlio nato
ovvero adottato nell’anno 2005 è concesso un assegno pari ad euro 1.000.
332. Il medesimo assegno di
cui al comma 331 è concesso per ogni figlio nato nell’anno 2006, secondo o
ulteriore per ordine di nascita, ovvero adottato.
333. Il Ministero
dell’economia e delle finanze comunica per iscritto, entro il 15 gennaio
2006, la sede dell’ufficio postale di zona presso il quale gli assegni
possono essere riscossi con riferimento all’assegno di cui al comma 331 e,
previa verifica dell’ordine di nascita, entro la fine del mese successivo a
quello di nascita o di adozione con riferimento all’assegno di cui al comma
332. Gli assegni possono essere riscossi, in deroga ad ogni disposizione
vigente in materia di minori, dall’esercente la potestà sui figli di cui ai
commi 331 e 332, semprechè residente, cittadino italiano ovvero comunitario
ed appartenente a un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all’anno
2004 ai fini dell’assegno di cui al comma 331 e all’anno 2005 ai fini
dell’assegno di cui al comma 332, non superiore ad euro 50.000. Per nucleo
familiare s’intende quello di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro
della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21
del 27 gennaio 1993. La condizione reddituale di cui al presente comma è
autocertificata dall’esercente la potestà, all’atto della riscossione
dell’assegno, mediante riempimento e sottoscrizione di apposita formula prestampata
in calce alla comunicazione del Ministero dell’economia e delle finanze, da
verificare da parte dell’Agenzia delle entrate secondo procedure definite
convenzionalmente. Per l’attuazione del presente comma il Ministero
dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale,
del personale e dei servizi del tesoro si avvale di SOGEI Spa.
334. Per le finalità di cui
ai commi da 331 a 333 è autorizzata la spesa di 696 milioni di euro per
l’anno 2006.
335. Limitatamente al
periodo d’imposta 2005, per le spese documentate sostenute dai genitori per
il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per un importo
complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio ospitato
negli stessi, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19
per cento, secondo le disposizioni dell’articolo 15 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
336. Per l’anno 2006 è
istituito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, con una
dotazione di 10 milioni di euro, un fondo per la concessione di garanzia di
ultima istanza, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, agli
intermediari finanziari bancari e non bancari per la contrazione di mutui,
diretti all’acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione, da
parte di soggetti privati che rientrino nelle seguenti condizioni:
a) siano di età non superiore a 35 anni;
b) dispongano di un reddito complessivo annuo, ai fini IRPEF,
inferiore a 40.000 euro;
c) possano dimostrare
di essere in possesso di un contratto di lavoro a tempo determinato o di
prestare lavoro subordinato in base a una delle forme contrattuali previste
dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
337. Per l’anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e
sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta
sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta
stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti
finalità:
a) sostegno del
volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di
cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e
successive modificazioni, nonchè delle associazioni di promozione sociale
iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti
dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383,
e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui
all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento della
ricerca sanitaria;
d) attività sociali
svolte dal comune di residenza del contribuente.
338. Resta fermo il meccanismo dell’8 per mille di cui alla legge
20 maggio 1985, n. 222.
339. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 337 sono
determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all’IRPEF,
sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto
generale dello Stato.
340. Con decreto di natura
non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono
stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto
e le modalità del riparto delle somme stesse, sentite le Commissioni
parlamentari competenti relativamente alle finalità di cui al comma 337,
lettera a). Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze delle somme affluite all’entrata per essere destinate ad
alimentare un apposito fondo.
341. Allo scopo di
promuovere lo sviluppo della ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie,
nell’ambito degli accordi di cooperazione scientifica e tecnologica stipulati
con gli Stati Uniti d’America, il Presidente del Consiglio dei ministri è
autorizzato a costituire una fondazione secondo le modalità da esso stabilite
con proprio decreto. Al relativo onere si provvede mediante riduzione della
dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, per gli importi di 30 milioni di euro
per l’anno 2006, 60 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008, e 180 milioni
di euro per l’anno 2009, in coerenza con il punto 5.3.6 della delibera CIPE
n. 35 del 27 maggio 2005.
342. Allo scopo di
rafforzare la caratteristica del territorio rivolto alla riduzione dei danni
per l’uomo e le cose da rischio sismico, idrogeologico-ambientale e
vulcanico, mediante l’individuazione di nuove tecnologie e metodologie
avanzate, l’Istituto di geofisica e vulcanologia (INGV) insieme al Centro di
geomorfologia integrata per l’area del Mediterraneo (CGIAM) provvedono alla
predisposizione di metodologie scientifiche innovative per la mitigazione dei
rischi delle diverse aree del territorio. A tale fine è autorizzata la spesa
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.
343. Per indennizzare i
risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime
di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti
risarcito, è costituito, a decorrere dall’anno 2006, un apposito fondo nello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il fondo è
alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro versamento al
bilancio dello Stato.
344. Ai benefìci di cui al
comma 343 sono ammessi anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto
danno in conseguenza del default dei titoli obbligazionari della
Repubblica argentina.
345. Il fondo è alimentato
dall’importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come
dormienti all’interno del sistema bancario nonchè del comparto assicurativo e
finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze; con lo stesso regolamento
sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e
rapporti.
346. Al testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed
altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento
della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle
pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma, purchè
recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti
previsti nel quarto comma è fatto salvo l’importo corrispondente al
trattamento minimo»;
b) all’articolo 5,
primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le operazioni di
prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere conformi a
quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito
ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72
del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle
condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi»;
c) all’articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Qualora il debitore ceduto sia una
delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai
prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari, pensioni e
altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 13-bis, comma 2, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro dieci mesi dalla data di
entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005»;
d) all’articolo 28,
secondo comma, le parole: «a decorrere dal primo del mese successivo a quello
in cui ha avuto luogo la comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei
termini di cui all’articolo 1, sesto comma»;
e) all’articolo 52, secondo comma, le parole: «di cui al presente
comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente e al presente
comma»;
f) all’articolo 55,
primo comma, sono soppresse le parole: «38, primo e secondo comma,».
347. Con il medesimo decreto di cui all’articolo 13-bis,
comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono altresì stabilite
le modalità di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate
dall’INPDAP, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, anche per i
pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico
delle gestioni pensionistiche del citato Istituto, ivi compresa l’iscrizione
alla gestione unitaria autonoma di cui all’articolo 1, comma 245, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, nonchè per i dipendenti o pensionati di enti e
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, iscritti
ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse
dall’INPDAP.
348. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni
internazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell’articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008. Con decreto di natura non regolamentare, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono determinati l’entità e i criteri del rimborso, nonchè le
modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non possono
superare l’ammontare massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008.
349. Per il finanziamento
annuale delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto
dello sfruttamento sessuale e dell’abuso sessuale dei minori di cui
all’articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, come rideterminato
dall’articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007
e 2008.
350. È istituito un Fondo destinato alla realizzazione di progetti
regionali per l’innovazione tecnologica nel settore della sicurezza, con la
dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2006. Il Fondo di cui al periodo
precedente è ripartito con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sulla base dei progetti
presentati dalle regioni entro il termine perentorio del 31 gennaio 2006.
351. Gli articoli 9 e 10 della tariffa
delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro
delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 30 dicembre 1995, sono abrogati.
352. Nella tabella di cui all’allegato B
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, e successive modificazioni, relativa agli atti, documenti e
registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto, dopo il numero 27-ter
è aggiunto il seguente:
«27-quater. Istanze, atti e
provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni
industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e
disegni ornamentali».
353. Sono integralmente deducibili dal
reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della
ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri
soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di
università, fondazioni universitarie di cui all’articolo 59, comma 3, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie
pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle
associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi
per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca
scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze,
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro
della salute, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ivi compresi l’ISS e
l’ISPESL, nonchè degli enti parco regionali e nazionali.
354. Gli atti relativi ai trasferimenti
a titolo gratuito di cui al comma 353 sono esenti da tasse e imposte
indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a
qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione
effettuati ai sensi del comma 353 sono ridotti del 90 per cento.
355. Al comma 2 dell’articolo 100 del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è abrogata. All’articolo
14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 è abrogato.
356. All’articolo 38-quater, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel secondo periodo, sono soppresse le parole: «recante anche
l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento
equipollente»;
b) nel terzo periodo, dopo le parole: «restituito al cedente» sono
inserite le seguenti: «, recante anche l’indicazione degli estremi del
passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il
visto doganale».
357. È istituito, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, il fondo per l’innovazione, la crescita e
l’occupazione, di seguito denominato «fondo», destinato a finanziare i
progetti individuati dal Piano per l’innovazione, la crescita e
l’occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona
deciso dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17
giugno 2005, nonchè interventi di adeguamento tecnologico nel settore
sanitario.
358. Fermo quanto stabilito ai sensi del
comma 5, gli interventi e i progetti previsti ai sensi del comma 357 possono
essere realizzati sui presupposti del reperimento delle necessarie risorse
finanziarie con successivi provvedimenti legislativi, e della identificazione
di ulteriori coperture finanziarie concordate e verificate con la Commissione
europea in termini di compatibilità con gli impegni comunitari in sede di
valutazione del programma italiano di stabilità e crescita.
359. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli
interventi individuati dal Piano di cui al comma 357, nonchè tra gli
interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario, proposti dal
Ministro della salute, con apposite delibere del CIPE, il quale stabilisce i
criteri e le modalità di attuazione degli interventi in base alle risorse
affluite al fondo, riservando il 15 per cento dell’importo da ripartire agli
interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.
360. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis
dell’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
361. Nell’ambito del processo di armonizzazione delle
forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni
temporanee a carico della gestione di cui all’articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, nonchè di riduzione del costo del lavoro, a decorrere dal
1º gennaio 2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento
dei contributi sociali alla predetta gestione nel limite massimo complessivo
di un punto percentuale.
362. L’esonero di cui al comma 361 opera
prioritariamente a valere sull’aliquota contributiva per assegni per il
nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori
per i quali l’aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è
dovuta, tenuto conto dell’esonero stabilito dall’articolo 120 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, in misura inferiore a un punto percentuale, a
valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi
datori di lavoro alla gestione di cui al comma 361, prioritariamente
considerando i contributi per maternità e per disoccupazione e in ogni caso
escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine
rapporto di cui all’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e
successive modificazioni, nonchè il contributo di cui all’articolo 25, quarto
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
363. Per i contributi previdenziali e i premi
assicurativi relativi al sisma del 1990 riguardanti le imprese delle province
di Catania, Siracusa e Ragusa il cui termine è stato prorogato al 30 giugno
2006 dall’articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
il termine di versamento di cui al secondo periodo del comma 17 dell’articolo
9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è fissato al 30 settembre 2006 e
il termine per la rateizzazione di cui al terzo periodo del medesimo comma 17
è fissato al 1º ottobre 2006.
364. La misura dei premi assicurativi dovuti
all’INAIL è rideterminata, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo
23 febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente al relativo rischio
medio nazionale tenuto conto dell’andamento infortunistico delle singole
gestioni e dell’attuazione della normativa in tema di prevenzione degli
infortuni sul lavoro, nonchè degli oneri che concorrono alla determinazione
dei tassi di premi, in maniera tale da garantire comunque l’equilibrio
finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza
pubblica.
365. La rideterminazione di cui al comma 364 è
disposta in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate
entro il 30 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione, si
provvede ai sensi del comma 364 con delibera dell’istituto, approvata con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2006.
366. Ai fini dell’applicazione dei commi da 367 a
372, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche
agricole e forestali, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, sono
definite le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti
produttivi, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano
territoriale e sul piano funzionale, con l’obiettivo di accrescere lo
sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l’efficienza
nell’organizzazione e nella produzione, secondo princìpi di sussidiarietà
verticale ed orizzontale, anche individuando modalità di collaborazione con
le associazioni imprenditoriali.
367. L’adesione da parte di imprese industriali, dei
servizi, turistiche ed agricole e della pesca è libera.
368. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti
disposizioni:
a) fiscali:
1) le
imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono congiuntamente
esercitare l’opzione per la tassazione di distretto ai fini dell’applicazione
dell’IRES;
2)
si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli
117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla
tassazione di gruppo delle imprese residenti;
3)
tra i soggetti passivi dell’IRES di cui all’articolo 73, comma 1, lettera b),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di
cui al comma 366, ove sia esercitata l’opzione per la tassazione unitaria di
cui ai commi da 366 a 372;
4) il
reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi
appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;
5) la
determinazione del reddito unitario imponibile, nonchè dei tributi,
contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base
concordataria per almeno un triennio, in base alle disposizioni dei numeri
seguenti;
6)
fermo il disposto dei numeri precedenti, ed anche indipendentemente
dall’esercizio dell’opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i
distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e
vincolante con l’Agenzia delle entrate per la durata di almeno un triennio il
volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da
versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità
delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri
parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;
7) la
ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al
distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di
trattamento, sulla base di princìpi di mutualità;
8)
non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme
percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita
dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i
parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6)
vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle
categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
10)
resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l’assolvimento
degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l’applicazione delle
disposizioni penali tributarie. In caso di osservanza del concordato, i
controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed
elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l’aggiornamento degli
elementi di cui al numero 6);
11) i
distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e
vincolante con gli enti locali competenti per la durata di almeno un triennio
il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese
appartenenti in ciascun anno;
12)
la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine
alla contribuzione delle imprese, con l’obiettivo di stimolare la crescita
economica e sociale dei territori interessati. In caso di opzione per la
tassazione distrettuale unitaria, l’ammontare dovuto è determinato in cifra
unica annuale per il distretto nel suo complesso;
13) criteri
generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono
determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle
categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
14)
la ripartizione del carico tributario derivante dall’attuazione del numero 7)
tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a
criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di princìpi di
mutualità;
15)
in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a
scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione di quanto dovuto in base al concordato;
b) amministrative:
1) al
fine di favorire la massima semplificazione ed economicità per le imprese che
aderiscono ai distretti, le imprese aderenti possono intrattenere rapporti
con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici,
ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il
tramite del distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande,
richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire
il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente
a quest’ultimo, le fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente
formati dai distretti nell’interesse delle imprese aderenti si intendono
senz’altro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora il
distretto dichiari altresì di avere verificato, nei riguardi delle imprese
aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di
legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l’avvio del
procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonchè per
la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle
imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono
senza altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti. Nell’esercizio
delle attività previste dal presente numero, i distretti comunicano anche in
modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che
accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalità. I distretti
possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche dati
formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabilite
le modalità applicative delle disposizioni del presente numero;
2)
al fine di facilitare l’accesso ai contributi erogati a qualunque titolo
sulla base di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie, le
imprese che aderiscono ai distretti di cui al comma 366 possono presentare le
relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche
mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti
medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che
possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l’accesso ai
citati contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresì
provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo
collettivo con gli istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti
nell’elenco di cui all’articolo 106 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, volte
alla prestazione della garanzia per l’ammontare della quota dei contributi
soggetti a rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative della
presente disposizione;
3) i
distretti hanno la facoltà di stipulare, per conto delle imprese, negozi di
diritto privato secondo le norme in materia di mandato di cui agli articoli
1703 e seguenti del codice civile;
c) finanziarie:
1) al
fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle relative imprese, con
regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro
delle attività produttive e la CONSOB, sono individuate le semplificazioni,
con le relative condizioni, alle disposizioni della legge 30 aprile 1999,
n. 130, applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad
oggetto crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari
alle imprese facenti parte del distretto e ceduti ad un’unica società
cessionaria;
2)
con il regolamento di cui al numero 1) vengono individuate le condizioni e le
garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1) in
presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell’emissione dei titoli
possa essere destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e
delle imprese dei distretti beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;
3) le
disposizioni di cui all’articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999,
n. 130, si applicano anche ai crediti delle banche nei confronti delle
imprese facenti parte dei distretti, alle condizioni stabilite con il
regolamento di cui al numero 1);
4) le
banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti ai distretti o
alle imprese facenti parte dei distretti e che non procedono alla relativa
cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge 30 aprile 1999,
n. 130, possono, in aggiunta agli accantonamenti previsti dalle norme
vigenti, effettuare accantonamenti alle condizioni stabilite con il
regolamento di cui al numero 1);
5) al
fine di favorire l’accesso al credito e il finanziamento dei distretti e
delle imprese che ne fanno parte, con particolare riferimento ai progetti di
sviluppo e innovazione, il Ministro dell’economia e delle finanze adotta o
propone le misure occorrenti per:
5.1)
assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale
strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei
requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del
Nuovo accordo di Basilea;
5.2)
favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operatività;
anche a tal fine i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20
dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere
destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini
dell’iscrizione nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;
5.3)
agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del merito
di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo
dei requisiti patrimoniali delle banche nell’ambito del metodo standardizzato
di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del
recepimento del Nuovo accordo di Basilea;
5.4)
favorire la costituzione, da parte dei distretti, con apporti di soggetti
pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio delle
imprese che fanno parte del distretto;
d) per la ricerca e lo sviluppo:
1) al
fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e
dei distretti industriali, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e
delle relative applicazioni industriali, è costituita l’Agenzia per la
diffusione delle tecnologie per l’innovazione, di seguito denominata
«Agenzia»;
2)
l’Agenzia promuove l’integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema
produttivo attraverso l’individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove
conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su
scala nazionale ed internazionale;
3)
l’Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che
ne condividono le finalità;
4)
l’Agenzia è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei
ministri che, con propri decreti di natura non regolamentare, sentiti il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero
dell’economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonchè
il Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalità per
lo svolgimento delle attività istituzionali. Lo statuto dell’Agenzia è
soggetto all’approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
369. Le norme in favore dei distretti
produttivi di cui al comma 366 si applicano anche ai distretti rurali e
agro-alimentari di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali,
distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi
dell’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonchè ai consorzi
per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83.
370. Al comma 3 dell’articolo 23 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte le seguenti
parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi
di sviluppo industriale di cui all’articolo 36, comma 4, della legge 5
ottobre 1991, n. 317».
371. Fatta salva la compatibilità con la normativa
comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 366 a 372 trovano
applicazione in via sperimentale nei riguardi di uno o più distretti
individuati con il decreto di cui al comma 366. Ultimata la fase
sperimentale, l’applicazione delle predette disposizioni è in ogni caso
realizzata progressivamente.
372. Dall’attuazione dei commi da 366 a 371 non
devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal
2006.
373. In considerazione del contenzioso in essere,
relativamente alla rete nazionale di trasporto del gas naturale, la scadenza
di cui al comma 4 dell’articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto
2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
2003, n. 290, è prorogata al 31 dicembre 2008.
374. Il comma 8 dell’articolo 44 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, è sostituito dai seguenti:
«8. A decorrere dal 1º gennaio
2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel
REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
dalle imprese artigiane, nonchè da quelle esercenti attività commerciali di
cui all’articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini
dell’iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli
stessi dovuti.
8-bis. Per le finalità di cui al
comma 8, il Ministero delle attività produttive integra la modulistica in uso
con gli elementi indispensabili per l’attivazione automatica dell’iscrizione
agli enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso il loro sistema
informatico, trasmettono agli enti previdenziali le risultanze delle nuove
iscrizioni, nonchè le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti
tenuti all’obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati
concordate dalle parti. Entro trenta giorni dalla data della trasmissione,
gli enti previdenziali notificano agli interessati l’avvenuta iscrizione e
richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano agli
interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Entro il 30 giugno
2006 le procedure per tali iscrizioni ed annotazioni sono rese disponibili
per il tramite della infrastruttura tecnologica del portale
www.impresa.gov.it.
8-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2006 i
soggetti interessati dalle disposizioni del presente articolo, comunque
obbligati al pagamento dei contributi, sono esonerati dall’obbligo di
presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali. Entro
l’anno 2007 gli enti previdenziali allineano i propri archivi alle risultanze
del registro delle imprese anche in riferimento alle domande di iscrizione, cancellazione
e variazione prodotte anteriormente al 1º gennaio 2006.
8-quater. Le disposizioni di cui ai commi 8,
8-bis e 8-ter non comportano oneri a carico del bilancio dello
Stato».
375. Al fine di completare il processo
di revisione delle tariffe elettriche, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle
attività produttive, adottato d’intesa con i Ministri dell’economia e delle
finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti i criteri per
l’applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente
svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di
protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente
disagiate.
376. Con l’obiettivo di sostenere lo
sviluppo economico del Mezzogiorno è costituita, in forma di società per
azioni, la Banca del Mezzogiorno, di seguito denominata «Banca». Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il decreto
di cui al comma 377, è istituito il comitato promotore con il compito di dare
attuazione a quanto previsto dal presente comma.
377. In armonia con la normativa comunitaria e con il
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono disciplinati:
a) lo statuto della Banca, ispirato ai princìpi già contenuti
negli statuti dei banchi meridionali e insulari;
b) il capitale della Banca, in maggioranza privato e aperto,
secondo le ordinarie procedure e con criteri di trasparenza, all’azionariato
popolare diffuso, con previsione di un privilegio patrimoniale per i vecchi
soci dei banchi meridionali. Stato, regioni, province, comuni, Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri enti e organismi hanno
la funzione di soci fondatori;
c) le modalità per
provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all’acquisizione di
marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della
stessa Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e
insulari;
d) le modalità di
accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, in
particolare con riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali
per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.
378. È autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro per l’apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale
soggetto fondatore.
379. All’articolo 2, comma 1, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003,
n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera g), prima della parola: «strumenti» sono
inserite le seguenti: «prodotti e»;
b) alla lettera h), dopo la parola: «titoli» sono inserite
le seguenti: «e prodotti finanziari».
380. All’articolo 3, comma 1, lettera a),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
2003, n. 398, prima della parola: «strumenti» sono inserite le seguenti:
«prodotti e».
381. Al fine di favorire i processi di
privatizzazione e la diffusione dell’investimento azionario, gli statuti
delle società nelle quali lo Stato detenga una partecipazione rilevante
possono prevedere l’emissione di strumenti finanziari partecipativi, ai sensi
dell’articolo 2346, sesto comma, del codice civile, ovvero creare categorie
di azioni, ai sensi dell’articolo 2348 del codice civile, anche a seguito di
conversione di parte delle azioni esistenti, che attribuiscono all’assemblea
speciale dei relativi titolari il diritto di richiedere l’emissione, a favore
dei medesimi, di nuove azioni, anche al valore nominale, o di nuovi strumenti
finanziari partecipativi muniti di diritti di voto nell’assemblea ordinaria e
straordinaria, nella misura determinata dallo statuto, anche in relazione
alla quota di capitale detenuta all’atto dell’attribuzione del diritto. Gli
strumenti finanziari e le azioni che attribuiscono i diritti previsti dal
presente comma possono essere emessi a titolo gratuito a favore di tutti gli
azionisti ovvero, a pagamento, a favore di uno o più azionisti, individuati
anche in base all’ammontare della partecipazione detenuta; i criteri per la
determinazione del prezzo di emissione sono determinati in via generale con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la CONSOB. Tutti gli strumenti
finanziari e le azioni di cui al presente comma godono di un diritto limitato
di partecipazione agli utili o alla suddivisione dell’attivo residuo in sede
di liquidazione e la relativa emissione può essere fatta in deroga
all’articolo 2441 del codice civile.
382. Le deliberazioni dell’assemblea che creano le
categorie di azioni o di strumenti finanziari di cui al comma 381, nonchè
quelle di cui al comma 384, non danno diritto al recesso.
383. Le clausole statutarie introdotte ai sensi dei
commi 381 e 384 sono modificabili con le maggioranze previste per
l’approvazione delle modificazioni statutarie, e sono inefficaci in mancanza
di approvazione da parte dell’assemblea speciale dei titolari delle azioni o
degli strumenti finanziari di cui ai commi da 381 a 384.
384. Lo statuto delle società che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio può prevedere, con le maggioranze previste
per l’approvazione delle modificazioni statutarie, che l’efficacia delle
deliberazioni di modifica delle clausole introdotte ai sensi dell’articolo 3
del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, dopo il triennio previsto dal comma
3 del citato articolo, sia subordinata all’approvazione da parte
dell’assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti
finanziari di cui al comma 381. In tal caso non si applica il secondo periodo
del citato comma 3. Con l’approvazione comunitaria delle disposizioni
previste dai commi da 381 a 383 e le modifiche statutarie apportate in
esecuzione di quanto disposto ai sensi dei medesimi commi cessa di avere
effetto l’articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
385. Gli importi delle sanzioni amministrative
pecuniarie irrogate ai sensi dell’articolo 5 del decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991,
n. 197, dell’articolo 7 del decreto legislativo 20 febbraio 2004,
n. 56, nonchè relative a violazioni valutarie previste dal testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148,
e gli importi delle sanzioni pecuniarie irrogate alle banche e agli
intermediari finanziari ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108,
eccedenti rispetto alla media dei medesimi importi riscossi nel biennio
2002-2003, attestati dal Ministero dell’economia e delle finanze, sono destinati
al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’articolo 15
della citata legge n. 108 del 1996.
386. Gli organismi assegnatari dei contributi erogati
a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 385, entro sei mesi dalla
cessazione dell’attività, scioglimento, liquidazione o cancellazione dagli
elenchi ovvero nel caso di mancato utilizzo per le finalità previste dei
contributi assegnati per due esercizi consecutivi e senza giustificato
motivo, devono restituire il contributo non impegnato mediante versamento del
relativo importo al bilancio dello Stato per essere successivamente
riassegnato al capitolo di gestione del Fondo per la prevenzione del fenomeno
dell’usura per una successiva assegnazione in favore degli aventi diritto, in
conformità alla disciplina vigente. Per le somme impegnate la restituzione
dovrà avvenire entro sei mesi dal rimborso dei prestiti garantiti, al netto
delle insolvenze. Anche dopo la scadenza di tale termine, devono essere
restituite le somme eventualmente recuperate, dopo l’escussione delle
garanzie.
387. L’esercizio delle funzioni attribuite al
Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro in materia
di sanzioni antiriciclaggio, riscossione delle medesime e contenzioso può essere
delegato alle Direzioni provinciali dei servizi vari.
388. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, dopo il comma 71, è inserito il seguente:
«71-bis. I soggetti di cui al
comma 71 devono inoltre verificare che l’incremento del valore nominale delle
nuove passività non superi di 5 punti percentuali il valore nominale di
quella preesistente. In carenza di tale ulteriore condizione, il
rifinanziamento non deve essere effettuato, fermo restando che all’atto della
rinegoziazione dei mutui deve essere applicata la commissione onnicomprensiva
sul debito residuo, in termini percentuali, secondo le condizioni previste
dal sistema bancario».
389. All’articolo 7-bis, comma 4, della legge
30 aprile 1999, n. 130, e successive modificazioni, le parole: «67,
terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «67, quarto comma».
390. L’autenticazione degli atti e delle
dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione o la costituzione di diritti di
garanzia sui veicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del
venditore, ai sensi dell’articolo 107 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in
servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte
d’appello di residenza del venditore, dai funzionari degli uffici del
Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, nonchè dai funzionari del pubblico registro automobilistico
gestito dall’Automobile Club d’Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie
automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264,
presso le quali è stato attivato lo sportello telematico dell’automobilista
di cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente, o da un notaio
iscritto all’albo.
391. Con decreto di natura non regolamentare adottato
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con il Ministero dell’economia e delle finanze, con il Ministero della
giustizia e con il Ministero dell’interno, sono disciplinate le concrete
modalità applicative dell’attività di cui al comma 390 da parte dei soggetti
ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle disposizioni di
cui al medesimo comma 390.
392. All’articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, i commi 4, 5 e 6 sono abrogati.
393. Dopo il comma 3-bis dell’articolo 18 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive
modificazioni, sono aggiunti i seguenti:
«3-ter. Ferme restando le
procedure di gara ad evidenza pubblica già avviate o concluse, le regioni
possono disporre una eventuale proroga dell’affidamento, fino a un massimo di
un anno, in favore di soggetti che, entro il termine del periodo transitorio
di cui al comma 3-bis, soddisfino una delle seguenti condizioni:
a) per le aziende
partecipate da regioni o enti locali, sia avvenuta la cessione, mediante
procedure ad evidenza pubblica, di una quota di almeno il 20 per cento del
capitale sociale ovvero di una quota di almeno il 20 per cento dei servizi
eserciti a società di capitali, anche consortili, nonchè a cooperative e
consorti, purchè non partecipate da regioni o da enti locali;
b) si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario mediante
fusione di almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico
locale nel territorio nazionale ovvero alla costituzione di una società
consortile, con predisposizione di un piano industriale unitario, di cui
siano soci almeno due società affidatarie di servizio di trasporto pubblico
locale nel territorio nazionale. Le società interessate dalle operazioni di
fusione o costituzione di società consortile devono operare all’interno della
medesima regione ovvero in bacini di traffico uniti da contiguità
territoriale in modo tale che tale nuovo soggetto unitario risulti
affidatario di un maggiore livello di servizi di trasporto pubblico locale,
secondo parametri di congruità definiti dalle regioni.
3-quater. Durante i periodi di
cui ai commi 3-bis e 3-ter, i servizi di trasporto pubblico
regionale e locale possono continuare ad essere prestati dagli attuali
esercenti, comunque denominati. A tali soggetti gli enti locali affidanti
possono integrare il contratto di servizio pubblico già in essere ai sensi
dell’articolo 19 in modo da assicurare l’equilibrio economico e attraverso il
sistema delle compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE)
n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e successive
modificazioni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all’articolo
17. Nei medesimi periodi, gli affidatari dei servizi, sulla base degli
indirizzi degli enti affidanti, provvedono, in particolare:
a) al miglioramento
delle condizioni di sicurezza, economicità ed efficacia dei servizi offerti
nonchè della qualità dell’informazione resa all’utenza e dell’accessibilità
ai servizi in termini di frequenza, velocità commerciale, puntualità ed
affidabilità;
b) al miglioramento del servizio sul piano della sostenibilità
ambientale;
c) alla
razionalizzazione dell’offerta dei servizi di trasporto, attraverso integrazione
modale in ottemperanza a quanto previsto al comma 3-quinquies.
3-quinquies. Le disposizioni di
cui ai commi 3-bis e 3-quater si applicano anche ai servizi
automobilistici di competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai
citati commi, le regioni e gli enti locali promuovono la razionalizzazione
delle reti anche attraverso l’integrazione dei servizi su gomma e su ferro
individuando sistemi di tariffazione unificata volti ad integrare le diverse
modalità di trasporto.
3-sexies. I soggetti titolari
dell’affidamento dei servizi ai sensi dell’articolo 113, comma 5, lettera c),
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
come modificato dall’articolo 14, comma 1, lettera d), del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, provvedono ad affidare, con
procedure ad evidenza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, una quota di almeno il 20 per cento dei
servizi eserciti a soggetti privati o a società, purchè non partecipate dalle
medesime regioni o dagli stessi enti locali affidatari dei servizi.
3-septies. Le società che fruiscono della
ulteriore proroga di cui ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la
durata della proroga stessa non possono partecipare a procedure ad evidenza
pubblica attivate sul resto del territorio nazionale per l’affidamento di
servizi».
394. Al comma 3-bis dell’articolo
18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le parole: «31 dicembre
2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
395. Al comma 55 dell’articolo 13 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «fino a non oltre tre
anni dalla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre
cinque anni dalla stessa data».
396. All’articolo 22, comma 1, primo periodo, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: «delle
piccole e medie imprese», sono aggiunte le seguenti: «nonchè le attività
relative alla promozione commerciale all’estero del settore turistico al fine
di incrementare i flussi turistici verso l’Italia».
397. All’articolo 2, primo comma, del decreto-legge
28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 1981, n. 394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonchè
a fronte di attività relative alla promozione commerciale all’estero del
settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l’Italia».
398. Per il sostegno del settore turistico, è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2006. Con decreto del
Ministero delle attività produttive si provvede all’attuazione del presente
comma.
399. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile
1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 95, primo comma, alinea, dopo le parole: «da
cooperative» sono inserite le seguenti: «, oltre quelli prescritti
dall’articolo 31»;
b) all’articolo 95, primo comma, la lettera b) è sostituita
dalla seguente:
«b) la
residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune
o in uno dei comuni nell’ambito territoriale ove è localizzato l’alloggio,
ove per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle
delibere regionali di programmazione».
400. Ai fini del concorso al perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica previsti nel patto di stabilità e crescita,
favorendo la dismissione di immobili non adibiti ad uso abitativo attribuiti
in forza di legge ad enti privati e fondazioni, compresi gli enti morali, e
non più utili al perseguimento delle esigenze istituzionali, la cessione
degli stessi comporta l’applicazione dell’articolo 29, comma 1, terzo periodo,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e fa venire meno
l’eventuale vincolo di destinazione precedentemente previsto. Restano fermi
in ogni caso l’osservanza delle prescrizioni urbanistiche vigenti, nonchè gli
eventuali vincoli storici, artistici, culturali, architettonici e
paesaggistici sui predetti beni. A tal fine, all’atto della cessione, il
cedente provvede all’istanza di cui all’articolo 12, comma 2, del codice dei
beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.
401. La limitazione di cui al comma 187
non si applica al personale impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie
e, in particolare, a quello previsto dall’articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, e dall’articolo 1, comma 4, del
decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
402. Per garantire lo svolgimento dei compiti
connessi alla prevenzione e alla lotta contro l’influenza aviaria e le
emergenze connesse alle malattie degli animali, il Ministero della salute è
autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata
triennale gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1996, n. 532, ai veterinari,
chimici e farmacisti attualmente impegnati nei posti di ispezione frontaliera
(PIF), negli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari
(UVAC) e presso gli uffici centrali del Ministero della salute, previo
superamento di un’apposita prova per l’accertamento di idoneità.
403. Per far fronte alle emergenze sanitarie connesse
al controllo dell’influenza aviaria è consentita, per l’anno 2006, la deroga
alle limitazioni di cui al comma 198 per l’assunzione nei servizi veterinari
degli enti del Servizio sanitario nazionale di un numero complessivo massimo
a livello nazionale di 300 unità di personale veterinario e tecnico a tempo
determinato. Tale deroga è subordinata alla preventiva definizione di
apposito accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per il
riparto tra le regioni delle predette unità di personale e per la definizione
delle misure compensative aggiuntive rispetto a quelle previste dai commi da
198 a 206 da adottare ai fini del rispetto del livello complessivo di spesa
per il Servizio sanitario nazionale di cui al comma 278.
404. I progetti dell’Istituto nazionale per la fauna
selvatica, finanziati con fondi non provenienti da contributi dello Stato,
sono esclusi dalle limitazioni della spesa pubblica.
405. Il Fondo bieticolo nazionale di cui all’articolo
3 del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48, è incrementato della
somma di 10 milioni di euro per l’anno 2006.
406. In considerazione dell’accresciuta complessità
delle funzioni e del maggior numero di compiti di coordinamento delle
attività regionali, individuati dai decreti legislativi emanati in attuazione
dell’articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante delega al
Governo per la modernizzazione dei settori dell’agricoltura, della pesca,
dell’acquacoltura, dell’alimentazione e delle foreste, le risorse destinate
al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali
del Ministero delle politiche agricole e forestali, ivi compresi quelli
inerenti l’attività dell’Ispettorato centrale repressione frodi, sono
incrementate di euro 1.550.000 a partire dall’anno 2006.
407. All’onere derivante dall’attuazione del comma
406 si provvede, a decorrere dall’anno 2006, mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 36 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalità di cui all’articolo
1, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
408. Al comma 5 dell’articolo 48 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis)
procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, ad
integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera f), ad
una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o
impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del
superamento».
409. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti
da parte del Servizio sanitario nazionale: a) la classificazione dei
dispositivi prevista dal comma 1 dell’articolo 57 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, è approvata con decreto del Ministro della salute, previo
accordo con le regioni e le province autonome, sancito dalla Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Con la medesima procedura sono stabilite: 1) le modalità
di alimentazione e aggiornamento della banca dati del Ministero della salute
necessarie alla istituzione e alla gestione del repertorio generale dei
dispositivi medici e alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei
quali adottare misure cautelative in caso di segnalazione di incidenti; 2) le
modalità con le quali le aziende sanitarie devono inviare al Ministero della
salute, per il monitoraggio nazionale dei consumi dei dispositivi medici, le
informazioni previste dal comma 5 dell’articolo 57 della citata legge
n. 289 del 2002. Le regioni, in caso di omesso inoltro al Ministero
della salute delle informazioni di cui al periodo precedente, adottano i
medesimi provvedimenti previsti per i direttori generali in caso di
inadempimento degli obblighi informativi sul monitoraggio della spesa
sanitaria; b) fermo restando quanto previsto dal comma 292, lettera b),
del presente articolo per lo specifico repertorio dei dispositivi protesici
erogabili, con la procedura di cui alla lettera a) viene stabilita,
con l’istituzione del repertorio generale dei dispositivi medici, la data a
decorrere dalla quale nell’ambito del Servizio sanitario nazionale possono
essere acquistati, utilizzati o dispensati unicamente i dispositivi iscritti
nel repertorio medesimo; c) le aziende che producono o immettono in
commercio in Italia dispositivi medici sono tenute a dichiarare mediante
autocertificazione diretta al Ministero della salute – Direzione generale dei
farmaci e dispositivi medici, entro il 30 aprile di ogni anno, l’ammontare
complessivo della spesa sostenuta nell’anno precedente per le attività di
promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari, ivi compresi i
dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti, nonchè la ripartizione
della stessa nella singole voci di costo, a tal fine attenendosi alle
indicazioni, per quanto applicabili, contenute nell’allegato al decreto del
Ministro della salute 23 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99
del 28 aprile 2004, concernente le attività promozionali poste in essere
dalle aziende farmaceutiche; d) entro la data di cui alla lettera c),
le aziende che producono o immettono in commercio dispositivi medici versano,
in conto entrate del bilancio dello Stato, un contributo pari al 5 per cento
delle spese autocertificate al netto delle spese per il personale addetto. I
proventi derivanti da tali versamenti sono riassegnati, con decreti del
Ministro dell’economia e delle finanze, sulle corrispondenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute;
e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che omettono di
comunicare al Ministero della salute i dati e le documentazioni previste dal
comma 3-bis dell’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997,
n. 46, e successive modificazioni, o altre informazioni previste da
norme vigenti con finalità di controllo e vigilanza sui dispositivi medici
sono soggetti, quando non siano previste o non risultino applicabili altre
sanzioni, alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 4
dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 46 del 1997. Per
l’inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria alla istituzione
e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici, i produttori e i
distributori tenuti alla comunicazione sono soggetti al pagamento, a favore
del Ministero della salute, di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo.
La tariffa è dovuta anche per l’inserimento di informazioni relative a
modifiche dei dispositivi già inclusi nella banca dati. I proventi derivanti
dalle tariffe sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, alle
competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero
della salute.
410. In attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 480 milioni di
euro a carico del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, può disporre entro il 31 dicembre 2006, in
deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di
continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla
gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi
ed aree territoriali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in
detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti
entro il 30 giugno 2006 che recepiscono le intese già stipulate in sede
istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle imprese agricole e agro-alimentari
interessate dall’influenza aviaria. Nell’ambito delle risorse finanziarie di
cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 1, comma
155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi
in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del
10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31
dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta
del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di
seconda proroga, del 40 per cento per le proroghe successive. All’articolo 3,
comma 137, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, come da
ultimo modificato dall’articolo 7-duodecies, comma 1, del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, le parole: «31 dicembre 2005» sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».
411. Le risorse finanziarie attribuite con accordo
governativo nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali ai
sensi del presente comma ed ai sensi dell’articolo 1, comma 155, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e non
completamente utilizzate, possono essere impiegate per trattamenti di cassa
integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale
in deroga alla vigente normativa ovvero possono essere destinate ad azioni di
reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle suddette crisi, sulla base di
programmi predisposti dalle regioni interessate d’intesa con le province e
con il supporto tecnico delle agenzie strumentali del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali. Nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al
primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 155,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni,
possono essere prorogati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi
in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del
10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31
dicembre 2005. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta
del 10 per cento nel caso di prima proroga in deroga, del 30 per cento nel
caso di seconda proroga in deroga, del 40 per cento per le successive
proroghe in deroga. Le risorse finanziarie attribuite con accordo governativo
nei casi di crisi di settori produttivi e di aree territoriali possono essere
utilizzate per trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente normativa ovvero
possono essere destinate a programmi di reimpiego dei lavoratori coinvolti nelle
suddette crisi, sulla base di programmi predisposti dalle regioni d’intesa
con le province e con il supporto tecnico delle agenzie strumentali del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La disposizione non comporta
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
412. Al fine di rendere più efficiente l’utilizzo
degli strumenti di incentivazione per gli investimenti e le assunzioni, alla
legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 62, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le risorse derivanti da rinunce o da
revoche di contributi di cui al comma 1, lettera c), sono utilizzate
dall’Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di ammissione
all’agevolazione, secondo l’ordine cronologico di presentazione, non accolte
per insufficienza di disponibilità»;
b) all’articolo 63,
comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ove il datore di
lavoro presenti l’istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto
le relative assunzioni, le stesse sono effettuate entro trenta giorni dalla
comunicazione dell’accoglimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle
entrate. In tal caso l’istanza è completata, a pena di decadenza, con la
comunicazione dell’identificativo del lavoratore, entro i successivi trenta
giorni».
413. Al comma 8 dell’articolo 10-ter del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti:
«in attuazione delle disposizioni dettate dall’articolo 66, comma 1, della
citata legge n. 289 del 2002 e».
414. Al comma 132-ter
dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
dall’articolo 10-ter, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248, le parole da: «eventualmente integrati» fino alla fine del comma
sono soppresse.
415. Al fine di promuovere l’attuazione di
investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul
complesso del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale nelle aree
sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione
aggiuntiva del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un’apposita riserva premiale,
pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale,
proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che,
consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di
cui all’articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere
affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore
individuato in conformità alle disposizioni dell’articolo 113 del testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni.
416. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con successiva delibera, su proposta
dei Ministri dell’economia e delle finanze e dell’ambiente e della tutela del
territorio, determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva
premiale ai comuni e alle province le cui gestioni risultino affidate entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo le
disposizioni di cui al comma 415, favorendo criteri di mercato e
tempestività.
417. All’articolo 1, comma 3-ter, del
decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e successive modificazioni, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A valere sulle risorse del fondo di
cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, sono individuati dal CIPE interventi per la
ristrutturazione di imprese della filiera agro-alimentare, con particolare
riguardo a quelle gestite o direttamente controllate dagli imprenditori
agricoli».
418. All’articolo 9, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La concentrazione si considera realizzata anche attraverso il controllo di
società di cui all’articolo 2359 del codice civile, la partecipazione
finanziaria al fine di esercitare l’attività di direzione e coordinamento ai
sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile e la costituzione del
gruppo cooperativo previsto dall’articolo 2545-septies del codice
civile».
419. All’articolo 9 del decreto-legge 14 marzo 2005,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,
n. 80, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis.
Il contributo di cui al comma 1 è esteso agli imprenditori agricoli».
420. All’articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 185, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le
parole: «giovani imprenditori agricoli,» sono inserite le seguenti: «anche
organizzati in forma societaria,»;
b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le
società subentranti, alla data di presentazione della domanda, devono avere
la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all’articolo
2».
421. All’articolo 21, comma 6, del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo,
le parole: «un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono sostituite dalle
seguenti: «un contingente di 200.000 tonnellate di cui 20.000 tonnellate da
utilizzare su autorizzazioni del Ministero dell’economia e delle finanze di
concerto con il Ministero delle politiche agricole e forestali, a seguito
della sottoscrizione di appositi contratti di coltivazione, realizzati
nell’ambito di contratti quadro, o intese di filiera»;
b) dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Con il
medesimo decreto è altresì determinata la quota annua di biocarburanti di
origine agricola da immettere al consumo sul mercato nazionale».
422. L’importo previsto dall’articolo
21, comma 6-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 520 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, non utilizzato nell’anno 2005 è
destinato per l’anno 2006 nella misura massima di 10 milioni di euro per
l’aumento fino a 20.000 tonnellate del contingente di cui al comma 421, da
utilizzare con le modalità previste dal decreto di cui al medesimo comma 421,
nonchè fino a 5 milioni di euro per programmi di ricerca e sperimentazione
del Ministero delle politiche agricole e forestali nel campo bioenergetico.
Il restante importo è destinato alla costituzione di un apposito fondo per la
promozione e lo sviluppo delle filiere agroenergetiche, anche attraverso
l’istituzione di certificati per l’incentivazione, la produzione e l’utilizzo
di biocombustibili da trazione, da utilizzare tenuto conto delle linee di
indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui all’articolo 5
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
423. La produzione e la cessione di
energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali effettuate dagli
imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo
2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito
agrario.
424. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
all’articolo 11-quinquiesdecies sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «sentite le associazioni di
categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale dei soggetti
operanti la raccolta dei giochi» sono inserite le seguenti: « nonchè l’UNIRE
per le scommesse sulle corse dei cavalli »;
b) al comma 9, dopo le parole: «Ministero dell’economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato» sono aggiunte le
seguenti: «, sentita l’UNIRE per le scommesse sulle corse dei cavalli»;
c) il comma 5 è
abrogato.
425. L’articolo 12, comma 2, lettera d),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile
1998, n. 169, si interpreta nel senso che la remunerazione per
l’utilizzo delle immagini delle corse ai fini della raccolta delle scommesse
ha ad oggetto i servizi di ripresa televisiva, con esclusione di ogni diritto
relativo all’utilizzo delle immagini, che resta di titolarità dell’UNIRE.
Ciascun affidatario delle concessioni previste dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, o dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n.
174, non può esercitare la propria attività mediante l’apertura di sportelli
distaccati presso sedi diverse dai locali nei quali si effettua già la
raccolta delle scommesse.
426. Al fine di razionalizzare gli
interventi a sostegno della promozione, dello sviluppo e della diffusione
della cultura gastronomica e della tutela delle produzioni tipiche e della
ricerca nel campo agroalimentare, il Ministero delle politiche agricole e
forestali è autorizzato a partecipare, anche attraverso l’acquisto di quote
azionarie, a enti pubblici o privati aventi tali finalità. A tale fine è
autorizzata la spesa massima di 3 milioni di euro per l’anno 2006, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 46,
comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
427. È autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per
l’anno 2006 per l’effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa ai
sensi dell’articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005,
n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005,
n. 71.
428. All’articolo 1-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, le parole: «anche per gli
interventi di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102» sono sostituite dalle seguenti: «per le finalità di cui al comma
2».
429. Per lo svolgimento delle attività istituzionali
della Fondazione di cui all’articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, è assegnato un contributo di 3 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. A tal fine è corrispondentemente
ridotta l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 20, comma 8, della
legge 8 novembre 2000, n. 328.
430. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a prorogare,
limitatamente all’esercizio 2006, le convenzioni stipulate, anche in deroga
alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con
i comuni, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per
l’attuazione, nel limite complessivo di 13 milioni di euro, di misure di
politica attiva del lavoro, riferite a lavoratori impiegati in ASU nella
disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonchè ai soggetti,
provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già
stipulate in vigenza dell’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º
dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle
more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In
presenza delle suddette convenzioni il termine di cui all’articolo 78, comma
2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre
2006. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a
stipulare nel limite complessivo di 1 milione di euro per l’esercizio 2006,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con i comuni, nuove
convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per
l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori
impegnati in ASU, nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con
popolazione inferiore a 50.000 abitanti. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali adotta altresì analoga procedura per l’erogazione del
contributo previsto all’articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, e all’articolo 1, comma 263, della legge 30 dicembre 2004 n. 311.
Ai fini di cui al presente comma il Fondo per l’occupazione di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
rifinanziato per un importo pari a 49 milioni di euro per l’anno 2006. Al
relativo onere si provvede mediante riduzione per l’importo di 150 milioni di
euro, per l’anno 2006, del fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
431. Per assicurare la prosecuzione delle attività di
rilevante valore sociale e culturale in atto, a valere sulle risorse del
Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è
concesso un contributo di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 in
favore della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia.
432. Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela
ambientale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio
2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005,
n. 58, è iscritto a decorrere dall’anno 2006 nello stato di previsione
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio con riserva del 50
per cento da destinare per le finalità di cui al decreto-legge 11 giugno
1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998,
n. 267. A tale scopo, il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio, d’intesa con le regioni o gli enti locali interessati, definisce
ed attiva programmi di interventi urgenti di difesa del suolo nelle aree a
rischio idrogeologico.
433. Per l’attuazione delle misure previste dal
Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002,
n. 120, e ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre
2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo
2003, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2006.
434. Al fine di consentire nei siti di bonifica di
interesse nazionale la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza
d’emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale delle aree
inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari, sono sottoscritti
accordi di programma tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio, la regione, le province, i comuni interessati con i quali sono
individuati la destinazione d’uso delle suddette aree, anche in variante allo
strumento urbanistico, gli interventi da effettuare, il progetto di
valorizzazione dell’area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di
riconversione delle aree, e il piano economico e finanziario degli
interventi, nonchè le risorse finanziarie necessarie per ogni area, gli
impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il
soggetto incaricato di sviluppare l’iniziativa.
435. Al finanziamento dell’accordo di programma di
cui al comma 434 concorre il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio nei limiti delle risorse assegnate in materia di bonifiche, ivi
comprese quelle dei programmi nazionali delle bonifiche di cui all’articolo 1
della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, nonchè
con le risorse di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio 14 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99
del 28 aprile 2004.
436. L’accordo di programma di cui al comma 434
individua il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà
dell’area. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi centottanta
giorni dalla dichiarazione di fallimento qualora non sia stato avviato
l’intervento di messa in sicurezza d’emergenza, caratterizzazione e bonifica.
437. Ai fini di cui ai commi da 432 a 450, è in ogni
caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità
del soggetto che ha causato l’inquinamento nelle aree e nei siti di cui al
comma 434.
438. Fermo quanto previsto dai commi 46 e 47, le
somme versate in favore dello Stato a titolo di risarcimento del danno
ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi, contenenti
condizioni specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio.
439. Qualora i soggetti e gli organi pubblici
preposti alla tutela dell’ambiente accertino un fatto che abbia provocato un
danno ambientale come definito e disciplinato dalla direttiva 2004/35/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e non siano avviate
le procedure di ripristino ai sensi della normativa vigente, il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio con ordinanza immediatamente
esecutiva ingiunge al responsabile il ripristino della situazione ambientale
come definito dalla citata direttiva 2004/35/CE a titolo di risarcimento in
forma specifica entro il termine fissato. Qualora il responsabile del fatto
che ha provocato il danno ambientale non provveda al ripristino nel termine
ingiunto, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure
eccessivamente oneroso, ai sensi dell’articolo 2058 del codice civile, il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio con successiva ordinanza
ingiunge il pagamento entro il termine di sessanta giorni di una somma pari
al valore economico del danno accertato. L’ordinanza è emessa nei confronti
del responsabile del danno ambientale come definito e disciplinato dalla
citata direttiva 2004/35/CE.
440. La quantificazione del danno è effettuata sulla
base del pregiudizio arrecato alla situazione ambientale a seguito del fatto
dannoso e del costo necessario per il ripristino nel rispetto delle norme di
cui alla citata direttiva 2004/35/CE e degli allegati I e II alla stessa. In
caso di riparazione del danno ai sensi del presente comma e del comma 439 è
esclusa la possibilità che si verifichi un aggravio dei costi in capo
all’operatore come conseguenza di una azione concorrente; resta fermo il
diritto dei soggetti proprietari di beni danneggiati dal fatto produttivo di
danno ambientale di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela
dell’interesse proprietario leso.
441. Per la riscossione delle somme di cui è ingiunto
il pagamento con l’ordinanza ministeriale si applicano le disposizioni di cui
al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
442. Le disposizioni previste dai commi da 439 a 441
non si applicano ai danni ambientali presi in considerazione nell’ambito di
procedure transattive ancora in corso di perfezionamento alla data di entrata
in vigore della presente legge, a condizione che esse trovino conclusione
entro il 28 febbraio 2006, nè alle situazioni di inquinamento per le quali
sia effettivamente in corso o sia avviata la procedura per la bonifica ai
sensi e per gli effetti del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n.
471.
443. Avverso l’ordinanza di cui ai commi precedenti è
ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per
territorio entro il termine di sessanta giorni o, alternativamente, al
Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, in
entrambi i casi decorrente dalla sua notificazione, comunicazione o piena
conoscenza.
444. L’articolo 35, comma 6, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per
pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, deve intendersi nel senso che le indennità di occupazione
costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi
diversi se riferite a terreni ricadenti nelle zone omogenee di tipo A, B, C e
D, come definite dagli strumenti urbanistici.
445. All’articolo 1-bis, comma 5, del
decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, la parola: «quindici» è sostituita
dalla seguente: «venticinque».
446. Restano fermi i criteri e le modalità applicati
per l’articolo 1-bis, comma, 5, del decreto-legge 3 agosto 2004,
n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004,
n. 257.
447. All’attuazione degli interventi previsti dal
comma 445 si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni.
448. Ai fini dell’attuazione del comma 445 eventuali
esigenze di trasferimento delle risorse disponibili di cui al comma 447, tra
Mediocredito centrale Spa e Artigiancassa Spa, saranno preventivamente
autorizzate dal Dipartimento del tesoro, previa adeguata documentazione
trasmessa dai predetti istituti di credito e verificata dallo stesso
Dipartimento.
449. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti
di cui ai commi da 439 a 441, ivi comprese quelle derivanti dall’escussione
di fideiussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento,
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate,
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad un fondo istituito
nell’ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, al fine di
finanziare, anche in via di anticipazione, interventi urgenti di
disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, con particolare
riferimento alle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del
danno ambientale, nonchè altri interventi per la protezione dell’ambiente e
la tutela del territorio.
450. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al
fondo di cui al comma 449, ivi comprese le procedure per il recupero delle
somme concesse a titolo di anticipazione.
451. Le risorse finanziarie previste dall’articolo 2,
comma 3-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,
come rimodulate dall’articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, originariamente destinate alla dotazione infrastrutturale
diportistica nelle aree ivi indicate, e per le quali alla data di entrata in
vigore della presente legge non è stato adottato alcun provvedimento di
attuazione, sono destinate al finanziamento delle iniziative infrastrutturali
occorrenti per l’attuazione della disposizione di cui all’articolo 4, comma
65, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
452. Al comma 5-bis dell’articolo 7 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, introdotto dall’articolo 6-ter del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «reale o figurativo»,
sono inserite le seguenti: «o corrispettivi di servizi».
453. Allo scopo di facilitare la realizzazione degli
interventi abitativi di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è
abolito l’obbligo della contiguità delle aree e detti interventi possono
essere localizzati in più ambiti all’interno della stessa regione.
454. A decorrere dai contributi relativi all’anno
2005, non è più corrisposta l’anticipazione di cui all’articolo 3, comma 15-bis,
della legge 7 agosto 1990, n. 250. I contributi sono comunque erogati in
un’unica soluzione entro l’anno successivo a quello di riferimento.
455. A decorrere dal 1º gennaio 2005, ai fini del
calcolo dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi
sostenuti per collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono
ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivamente
ammissibili.
456. A decorrere dal 1º gennaio 2002, all’articolo 3
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le lettere f) e h) sono abrogate;
b) al comma 2-ter, dopo le parole: «I contributi previsti
dalla presente legge» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quelli
previsti dal comma 11,»;
c) al comma 2-quater,
dopo le parole: «della legge 5 agosto 1981, n. 416» sono aggiunte le
seguenti: «, con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente
per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a
tali periodici non si applica l’aumento previsto dal comma 11».
457. A decorrere dai contributi relativi
all’anno 2005, il requisito temporale previsto dall’articolo 3, comma 2,
lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, è
elevato a cinque anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre
2004. In caso di cambiamento della periodicità della testata successivo al 31
dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla nuova
periodicità.
458. A decorrere dal 1º gennaio 2006,
per l’accesso alle provvidenze di cui all’articolo 3, commi 2 e 2-quater,
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le
cooperative editrici devono essere composte esclusivamente da giornalisti
professionisti, pubblicisti o poligrafici.
459. Le disposizioni di cui al comma 2-bis
dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive
modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che abbiano già
maturato, entro il 31 dicembre 2005, il diritto ai contributi di cui al
medesimo comma 2-bis.
460. A decorrere dal 1º gennaio 2006, i contributi
previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 250, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione che:
a) l’impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale
richiede i contributi;
b) l’impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non
partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i
medesimi contributi. In caso contrario tutte le imprese editrici interessate
decadono dalla possibilità di accedere ai contributi;
c) i requisiti di cui
alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese editrici
che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già
maturato il diritto ai contributi. In tal caso nel calcolo del contributo non
è ammesso l’affitto della testata.
461. Le imprese richiedenti i contributi
di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e
successive modificazioni, nonchè all’articolo 23, comma 3, della legge 6
agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all’articolo 7, comma
13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, decadono dal diritto alla
percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l’intera documentazione
entro un anno dalla richiesta.
462. L’entità del contributo riservato
all’editoria speciale periodica per non vedenti, ai sensi dell’articolo 8 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è fissata in 1.000.000 di euro
annui.
463. Per le finalità di cui all’articolo 5 della
legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 20 milioni di euro per l’anno
2006, 10 milioni di euro per l’anno 2007 e 5 milioni di euro per l’anno 2008.
464. Il limite degli oneri finanziari previsto per
gli anni 2003, 2004 e 2005, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta
di cui all’articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001, per
investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2004, è aumentato di 20 milioni
di euro.
465. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «L. 200» sono
sostituite dalle seguenti: «0,2 euro».
466. È istituita una addizionale alle imposte sul
reddito dovuta dai soggetti titolari di reddito di impresa e dagli esercenti
arti e professioni, nonchè dai soggetti di cui all’articolo 5 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nella misura del 25 per cento. L’addizionale è
indeducibile ai fini delle imposte sul reddito, si applica alla quota del
reddito complessivo netto proporzionalmente corrispondente all’ammontare dei
ricavi o dei compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e
rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza,
rispetto all’ammontare totale dei ricavi o compensi; al fine della
determinazione della predetta quota di reddito, le spese e gli altri
componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente alle
predette attività e ad altre attività, sono deducibili in base al rapporto
tra l’ammontare dei ricavi, degli altri proventi, o dei compensi derivanti da
tali attività e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi o
compensi. Ai fini del presente comma, per materiale pornografico e di
incitamento alla violenza si intendono i giornali quotidiani e periodici, con
i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, cinematografica,
visiva, sonora, audiovisiva, multimediale, anche realizzata o riprodotta su
supporto informatico o telematico, nonchè ogni altro bene avente carattere
pornografico o suscettibile di incitamento alla violenza, ed ogni opera
letteraria accompagnata da immagini pornografiche, come determinati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell’economia e delle
finanze. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l’accertamento,
la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non
disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per le
imposte sul reddito. Per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, è dovuto un acconto pari al 120 per cento
dell’addizionale che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del
presente comma nel periodo d’imposta precedente.
467. Nella parte III della tabella A allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al
numero 123-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con
esclusione dei corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di
contenuto pornografico».
468. All’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, dopo il comma 25-bis, è inserito il seguente:
«25-ter. Se la titolarità delle
attività di cui al comma 24 non è trasferita alla Riscossione Spa o alle sue
partecipate, il personale delle società concessionarie addetto a tali
attività è trasferito, con le stesse garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-bis,
ai soggetti che esercitano le medesime attività.».
469. La rivalutazione dei beni d’impresa e delle
partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre
2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione delle aree
fabbricabili di cui al comma 473, può essere eseguita con riferimento a beni
risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31
dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo per il
quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
470. Il maggiore valore attribuito in
sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini delle
imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a
quello con riferimento al quale è stata eseguita.
471. L’imposta sostitutiva dovuta, nella misura del
12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non
ammortizzabili, è versata entro il termine di versamento del saldo delle
imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la
rivalutazione è eseguita.
472. Il saldo di rivalutazione derivante
dall’applicazione della disposizione di cui al comma 469 può essere
assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e dell’IRAP, nella misura del 7 per cento. L’imposta sostitutiva deve
essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di
interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi,
rispettivamente secondo i seguenti importi: 10 per cento nel 2006; 45 per
cento nel 2007; 45 per cento nel 2008. Si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 475, 477 e 478, della legge 30
dicembre 2004, n. 311.
473. Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della
legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili,
limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali
a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui
produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. I predetti beni
devono risultare dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del
31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati
di contabilità, essere annotati alla medesima data nei registri di cui agli
articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione deve
riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria
omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte categorie le aree
edificabili aventi diversa destinazione urbanistica.
474. La disposizione di cui al comma 473 si applica a
condizione che l’utilizzazione edificatoria dell’area, ancorchè previa
demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi
all’effettuazione della rivalutazione; trovano applicazione le disposizioni
di cui all’articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602. I termini di accertamento di cui all’articolo
43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, decorrono dalla data di
utilizzazione edificatoria dell’area.
475. L’imposta sostitutiva dovuta, nella misura del
19 per cento, deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali,
senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle
imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:
a) 40 per cento nel 2006;
b) 35 per cento nel 2007;
c) 25 per cento nel
2008.
476. Ai fini dell’attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 469 e 473 si fa riferimento, per quanto
compatibili, alle modalità stabilite dai regolamenti di cui al decreto del
Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.
477. Per il potenziamento dell’attività
di riscossione delle entrate degli enti pubblici, con lo scopo del
conseguimento effettivo degli obiettivi inclusi nel patto di stabilità
interno, garantendo effettività e continuità alle forme di autofinanziamento
degli enti soggetti allo stesso, le disposizioni dell’articolo 4, comma 2-decies,
del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si interpretano nel
senso che fino all’adozione del regolamento emanato ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previsto dal medesimo
comma non possono essere esercitate esclusivamente le attività disciplinate
ai sensi dei commi 2-octies e 2-nonies del medesimo articolo 4,
ferma restando la possibilità esclusivamente per i concessionari iscritti
all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, di continuare ad avvalersi delle facoltà previste dalla
normativa vigente, compreso quanto previsto ai sensi dei commi 2-sexies e
2-septies del citato articolo 4, nonchè di procedere anche ad
accertamento, liquidazione e riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le
entrate degli enti pubblici, comprese le sanzioni amministrative a qualsiasi
titolo irrogate dall’ente medesimo, con le modalità ordinariamente previste
per la gestione e riscossione di entrate tributarie e patrimoniali dell’ente.
478. A fini di contenimento della spesa pubblica, i
contratti di locazione stipulati dalle amministrazioni dello Stato per
proprie esigenze allocative con proprietari privati sono rinnovabili alla
scadenza contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a
far data dal 1º gennaio 2006, del 10 per cento del canone annuo corrisposto.
In caso contrario le medesime amministrazioni procederanno, alla scadenza
contrattuale, alla valutazione di ipotesi allocative meno onerose.
479. Al fine di ottimizzare le attività istituzionali
dell’Agenzia del demanio di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è operante, nell’ambito
dell’Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di congruità delle
valutazioni tecnico-economico-estimativa con riferimento a vendite, permute,
locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato e ad acquisti di
immobili per soddisfare le esigenze di amministrazioni dello Stato nonchè ai
fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti le stesse
amministrazioni dello Stato nel rispetto della normativa vigente.
480. Per l’anno 2006, allo scopo di promuovere la
realizzazione di investimenti e per il rafforzamento delle dotazioni
infrastrutturali, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano,
gli enti locali, nonchè gli enti inseriti nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, di cui all’elenco ISTAT pubblicato in attuazione
del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
possono presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, specifici progetti da finanziare anche a valere sulle
risorse iscritte nel bilancio dell’INAIL che risultino disponibili per
investimenti. Nei successivi sessanta giorni, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sono approvati i progetti ammissibili nel rispetto degli
obiettivi stabiliti con riferimento al patto di stabilità e crescita.
481. All’articolo 7 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Qualora le quote dei
fondi comuni di investimento immobiliare di cui all’articolo 6, comma 1,
siano immesse in un sistema di deposito accentrato gestito da una società
autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di cui al comma 1 è
applicata, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti, dai soggetti
residenti presso i quali le quote sono state depositate, direttamente o
indirettamente aderenti al suddetto sistema di deposito accentrato nonchè dai
soggetti non residenti aderenti a detto sistema di deposito accentrato ovvero
a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
2-ter. I soggetti non residenti
di cui al comma 2-bis nominano quale loro rappresentante fiscale in
Italia una banca o una società di intermediazione mobiliare residente nel
territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di banche o di
imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata
di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’articolo 80 del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il rappresentante
fiscale risponde dell’adempimento dei propri compiti negli stessi termini e
con le stesse responsabilità previste per i soggetti di cui al comma 2-bis,
residenti in Italia e provvede a:
a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
b) fornire, entro quindici giorni dalla richiesta
dell’Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per
comprovare il corretto assolvimento degli obblighi riguardanti la suddetta
ritenuta».
482. Fermo quanto previsto ai sensi del
comma 5, il Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e del
demanio, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia
del demanio, individua con apposito decreto gli immobili militari da alienare
secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni,
permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, in deroga alla legge 24 dicembre
1908, n. 783, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al
regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonchè alle norme della
contabilità generale dello Stato, fermi restando i princìpi generali
dell’ordinamento giuridico contabile, sono effettuate direttamente dal
Ministero della difesa – Direzione generale dei lavori e del demanio che può
avvalersi del supporto tecnico-operativo di società pubblica o a
partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed
esperienza commerciale nel settore immobiliare;
b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d’asta è
decretata dalla Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di
congruità emesso da una commissione appositamente nominata dal Ministro della
difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello
Stato e composta da esponenti dei Ministeri della difesa e dell’economia e
delle finanze, nonchè da un esperto in possesso di comprovata professionalità
nella materia. Con la stessa determinazione, per i beni valorizzati sono
stabiliti i criteri di assegnazione agli enti territoriali interessati dal
procedimento di una quota, non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15
per cento, del ricavato attribuibile alla vendita degli immobili valorizzati;
c) i contratti di
trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa.
L’approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere
istituzionale dello stesso Ministero;
d) le alienazioni e
permute dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata,
qualora il valore del singolo bene, determinato ai sensi della lettera b),
sia inferiore a quattrocentomila euro;
e) ai fini delle
permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del
carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede
descrittive di cui all’articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
l’elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che
si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla
ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell’interesse
storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili
stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale
di cui all’articolo 12, comma 2, del citato codice. Per i beni riconosciuti
di tale interesse, l’accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione
ai sensi dell’articolo 13 dello stesso codice. Le approvazioni e le
autorizzazioni previste dal citato codice di cui al decreto legislativo
n. 42 del 2004 sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla
ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche
dopo la dismissione.
483. All’articolo 12 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi 1 e 2 sono
sostituiti dai seguenti:
«1. L’amministrazione competente, cinque anni
prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d’acqua per uso
idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo restando
quanto previsto dal comma 4, ove non ritenga sussistere un prevalente
interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte
incompatibile con il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico, indice una
gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei
princìpi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento,
trasparenza e non discriminazione, per l’attribuzione a titolo oneroso della
concessione per un periodo di durata trentennale, avendo particolare riguardo
ad un’offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino
idrografico di pertinenza e di aumento dell’energia prodotta o della potenza
installata.
2. Il Ministero delle attività
produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,
sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, con
proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i
parametri di aumento dell’energia prodotta e della potenza installata
concernenti la procedura di gara»;
b) i commi 3 e 5 sono abrogati.
484. È abrogato l’articolo 16 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79.
485. In relazione ai tempi di
completamento del processo di liberalizzazione e integrazione europea del
mercato interno dell’energia elettrica, anche per quanto riguarda la
definizione di princìpi comuni in materia di concorrenza e parità di
trattamento nella produzione idroelettrica, tutte le grandi concessioni di
derivazione idroelettrica, in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono prorogate di dieci anni rispetto alle date di scadenza
previste nei commi 6, 7 e 8 dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, purché siano effettuati congrui interventi di
ammodernamento degli impianti, come definiti al comma 487.
486. Il soggetto titolare della concessione versa
entro il 28 febbraio per quattro anni, a decorrere dal 2006, un canone
aggiuntivo unico, riferito all’intera durata della concessione, pari a 3.600
euro per MW di potenza nominale installata e le somme derivanti dal canone
affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per l’importo di 50 milioni
di euro per ciascun anno, e ai comuni interessati nella misura di 10 milioni
di euro per ciascun anno.
487. Ai fini di quanto previsto dal comma 485, si
considerano congrui interventi di ammodernamento tutti gli interventi, non di
manutenzione ordinaria o di mera sostituzione di parti di impianto non
attive, effettuati o da effettuare nel periodo compreso fra il 1º gennaio
1990 e le scadenze previste dalle norme vigenti prima della data di entrata
in vigore della presente legge, i quali comportino un miglioramento delle
prestazioni energetiche ed ambientali dell’impianto per una spesa complessiva
che, attualizzata alla data di entrata in vigore della presente legge sulla
base dell’indice Eurostat e rapportata al periodo esaminato, non risulti
inferiore a 1 euro per ogni MWh di produzione netta media annua degli
impianti medesimi. Per le concessioni che comprendano impianti di pompaggio,
la produzione media netta annua di questi ultimi va ridotta ad un terzo ai
fini del calcolo dell’importo degli interventi da effettuare nell’ambito
della derivazione.
488. I titolari delle concessioni, a pena di nullità
della proroga, autocertificano entro sei mesi dalle scadenze di cui ai commi
precedenti l’entità degli investimenti effettuati o in corso o deliberati e
forniscono la relativa documentazione. Entro i sei mesi successivi le
amministrazioni competenti possono verificare la congruità degli investimenti
autocertificati. Il mancato completamento nei termini prestabiliti degli
investimenti deliberati o in corso è causa di decadenza della concessione.
489. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 25,
commi primo e secondo, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775, il bando di gara per concessioni idroelettriche può anche
prevedere il trasferimento della titolarità del ramo d’azienda relativo
all’esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti giuridici,
dal concessionario uscente al nuovo concessionario, secondo modalità dirette
a garantire la continuità gestionale e ad un prezzo, entrambi predeterminati
dalle amministrazioni competenti e dal concessionario uscente prima della
fase di offerta e resi noti nei documenti di gara.
490. In caso di mancato accordo si provvede alle
relative determinazioni attraverso tre qualificati e indipendenti soggetti
terzi di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne
sopportano i relativi oneri, ed il terzo dal presidente del tribunale
territorialmente competente, che operano secondo sperimentate metodologie
finanziarie che tengano conto dei valori di mercato.
491. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi
dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e
attuano i princìpi comunitari resi nel parere motivato della Commissione
europea in data 4 gennaio 2004.
492. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge le regioni e le province autonome armonizzano i
propri ordinamenti alle norme dei commi da 483 a 491.
493. Fatto salvo quanto disposto
dall’articolo 1, comma 298, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a
decorrere dall’anno 2006, sono assicurate maggiori entrate, pari a 35 milioni
di euro annui, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato di
una quota degli introiti della componente tariffaria A2 sul prezzo
dell’energia elettrica, definito ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell’articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83.
494. A decorrere dal 1º gennaio 2006
sono sospesi i trasferimenti erariali per le funzioni amministrative
trasferite in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, con
riferimento a quegli enti che già fruiscono dell’integrale finanziamento a
carico del bilancio dello Stato per le medesime funzioni. A valere sulle
risorse derivanti dall’attuazione del presente comma, i trasferimenti
erariali in favore dei comuni delle province confinanti con quelle di Trento
e di Bolzano sono incrementati di 10 milioni di euro.
495. Nel quadro delle attività di
contrasto all’evasione fiscale, l’Agenzia delle entrate e il Corpo della
Guardia di finanza destinano quote significative delle loro risorse al
settore delle vendite immobiliari, avvalendosi delle facoltà rispettivamente
previste dal titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e 52 del testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
496. In caso di cessioni a titolo
oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, e
di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti
urbanistici vigenti al momento della cessione, all’atto della cessione e su
richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla disciplina di
cui all’articolo 67, comma 1, lettera b), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sulle plusvalenze
realizzate si applica un’imposta, sostituiva dell’imposta sul reddito, del
12,50 per cento. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche
all’applicazione e al versamento dell’imposta sostitutiva della plusvalenza
di cui al precedente periodo, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio
comunica altresì all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni di
cui al primo periodo, secondo le modalità stabilite con provvedimento del
direttore della predetta Agenzia.
497. In deroga alla disciplina di cui
all’articolo 43 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131, per le sole cessioni fra persone fisiche che non agiscano
nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad
oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, all’atto della
cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base
imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è
costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52,
commi 4 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 131 del 1986, indipendentemente dal corrispettivo pattuito
indicato nell’atto. Gli onorari notarili sono ridotti del 20 per cento.
498. I contribuenti che si avvalgono
delle disposizioni di cui ai commi 496 e 497 sono esclusi dai controlli di
cui al comma 495 e nei loro confronti non trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 38, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52, comma 1, del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del
1986.
499. È introdotto a regime, a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2006, l’istituto della
programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito
d’impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di
settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2004.
L’accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un
triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore,
per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica
dell’attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione
della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente
quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività
produttive.
500. Non sono ammessi alla programmazione
fiscale i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali
sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o
dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2004;
b) che svolgono dal 1º gennaio 2005 una attività diversa da quella
esercitata nell’anno 2004;
c) che hanno omesso di
dichiarare il reddito derivante dall’attività svolta nel periodo d’imposta in
corso al 1º gennaio 2004 o che hanno presentato per tale periodo d’imposta
una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per
l’elaborazione della proposta di cui al comma 501;
d) che hanno omesso di
presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per il
periodo d’imposta 2004 o che hanno presentato per tale annualità una
dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della proposta di cui
al comma 501;
e) che hanno omesso di
comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore
o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2004.
501. La proposta individuale di
programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate
dall’anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell’applicazione
degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull’andamento dell’economia
nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei
componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile
riferibile al contribuente.
502. La programmazione fiscale si
perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle
risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun periodo
d’imposta, con l’accettazione di importi, proposti al contribuente dall’Agenzia
delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile
caratteristica dell’attività svolta, esclusi gli eventuali componenti
positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica
effettuata entro il 31 dicembre 2005 di processi verbali di constatazione con
esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi
degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al
contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore
aggiunto o dell’IRAP, relativi al periodo d’imposta in corso al 1º gennaio
2004, comporta che la proposta di cui al comma 501 sia formulata
dall’ufficio, su iniziativa del contribuente.
503. L’accettazione della proposta di
programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre
2006; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in
contraddittorio con il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate, anche
con l’assistenza degli intermediari di cui all’articolo 3, commi 2-bis
e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia
in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali
presi a base per la formulazione della proposta.
504. Per i periodi d’imposta oggetto di
programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d’impresa o
di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all’amministrazione finanziaria
sulla base delle disposizioni di cui all’articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma
restando l’aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito
complessivo ai fini dell’imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai
fini dell’imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti
percentuali;
c) i contributi
previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto
salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le
prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di
effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l’imposta regionale
sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
505. Per gli stessi periodi d’imposta di
cui al comma 504, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente
assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta
sul valore aggiunto;
b) all’ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da
dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica,
tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero
soggette a regimi speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra
l’imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa
alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato;
c) sono inibiti i
poteri spettanti all’amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di
cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.
506. In caso di divergenza tra gli
importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da
comunicare nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi,
l’Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del
reddito oggetto della programmazione nonché, per l’imposta sul valore
aggiunto, in ragione del volume d’affari corrispondente ai ricavi o compensi
caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati
accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova
applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al
presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle
risultanze degli studi di settore o dei parametri.
507. L’inibizione dei poteri di cui
all’articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo
periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all’articolo 55,
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma
504, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito
dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano
adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 505, lettera a),
ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili
ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al
comma 504, lettere b), c) e d), qualora il reddito
effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato.
L’inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera a), e 505,
lettera c), e le disposizioni di cui al comma 504, lettere b), c)
e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le
fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74.
508. Salva l’applicazione del comma 503, nei casi in
cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna
all’amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli
comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della
proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2004, condotte che
integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano
l’inibizione dei poteri di cui ai commi 504, lettera a), e 505,
lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 504, lettere b),
c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano
qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da
determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento
degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i
relativi interessi.
509. Nel caso in cui l’attività effettivamente
esercitata vari nel corso del triennio, l’istituto della programmazione
fiscale cessa di avere effetto dal periodo d’imposta nel corso del quale si è
verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole
categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del
triennio, decorre l’applicazione della programmazione fiscale e,
conseguentemente, rideterminare i periodi d’imposta di cui al comma 500, per
i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere
da periodi d’imposta diversi da quello indicato al comma 499. Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono
approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al
comma 501. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica,
direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui
all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità
di adesione.
510. Ai contribuenti destinatari delle
proposte di programmazione di cui al comma 499, l’Agenzia delle entrate
formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di
lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle
attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre
2003 ed al 31 dicembre 2004, per i quali le dichiarazioni sono state
presentate entro il 31 ottobre 2005, sulla base di maggiori ricavi o compensi
determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall’anagrafe tributaria con
i criteri previsti dal comma 501.
511. Agli importi di cui al comma 510 si applica, per
le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui
agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’imposta regionale
sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di
soggetti del 23 per cento.
512. L’accettazione delle proposte di cui al comma
510 comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto determinata
applicando all’ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della
esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi
speciali, l’aliquota media risultante dal rapporto tra l’imposta relativa
alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di
beni ammortizzabili, e il volume d’affari dichiarato.
513. L’adeguamento di cui al comma 510, consentito ai
contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma
499, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di
applicazione dell’istituto previsto dal comma 499, degli importi di cui ai
commi 511 e 512. Per ciascun periodo d’imposta, gli importi calcolati a
titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000
euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle
maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
514. Qualora gli importi da versare
complessivamente per l’adeguamento di cui al comma 510 eccedano la somma di
10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti,
il 50 per cento dell’importo eccedente può essere versato entro il successivo
16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno
successivo alla data di cui al comma 513. L’omesso versamento nei termini
indicati nel periodo precedente non determina l’inefficacia della
definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette
scadenze si procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla
notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per
cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli
interessi legali. Non è applicabile l’istituto del ravvedimento di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
515. Il perfezionamento dell’adeguamento
di cui al comma 510 rende applicabili le disposizioni di cui all’articolo 2,
comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997,
n. 218.
516. L’accettazione della proposta di
adeguamento di cui al comma 510 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto
delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e,
comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì
escluso il riporto al periodo d’imposta successivo del credito d’imposta sul
valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta
oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime
dichiarazioni.
517. La notifica effettuata entro il 31
dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell’istituto previsto dal
comma 499, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a
seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di
avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di
cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai
fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto ovvero
dell’imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi
d’imposta di cui al comma 510, comporta l’integrale applicabilità delle
disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
518. Sono esclusi dall’istituto di cui
al comma 510 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità
degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al
comma 510;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui
al comma 510;
c) che hanno omesso di
dichiarare il reddito derivante dall’attività svolta nei periodi d’imposta
oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d’imposta una
dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l’elaborazione
della proposta di cui al comma 510;
d) che hanno omesso di
presentare la dichiarazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto per le
annualità d’imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali
annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l’elaborazione della
proposta di cui al comma 510;
e) che hanno omesso di
comunicare i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore
o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 510;
f) nei cui confronti
sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di
applicazione dell’istituto previsto dal comma 499, per i periodi di imposta
di cui al comma 510 e per le annualità di imposta 2003 e 2004 ai fini IVA,
condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e
11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
519. Sono abrogate le disposizioni di
cui all’articolo 1, commi da 387 a 398, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. I contribuenti che si avvalgono dell’istituto della
programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle
imposte sui redditi, dell’IVA e dell’IRAP in base alle imposte dovute per il
medesimo periodo d’imposta tenendo conto della maggiore base imponibile
derivante dalla programmazione medesima.
520. L’Agenzia delle entrate e il Corpo
della Guardia di finanza programmano l’impiego di maggiore capacità operativa
per l’attività di contrasto all’evasione nei confronti dei soggetti per i
quali non trova applicazione la programmazione fiscale.
521. All’articolo 103, comma 3, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dall’articolo 5-bis, comma 1, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «un ventesimo» sono
sostituite dalle seguenti: «un diciottesimo».
522. Nell’articolo 11-quater, comma
2, alinea, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, e riducendo il risultato del 20 per cento».
523. Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), fermo restando l’espletamento delle ordinarie attività ispettive e
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124,
in materia di coordinamento dell’attività di vigilanza, conseguono maggiori
diritti accertati per contributi obbligatori e premi assicurativi evasi
nonché per sanzioni amministrative e civili. A tal fine, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, l’INPS e l’INAIL, nel triennio 2006-2008,
potenziano l’azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale,
attraverso la realizzazione di appositi piani di intervento, anche mediante
attività congiunta, finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare
nei settori a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva nonché
attraverso un incremento dell’impiego delle risorse del personale ispettivo
nell’attività di contrasto al lavoro sommerso e irregolare in misura non
inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per
l’anno 2005.
524. Ai fini di cui al comma 523, il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è altresì autorizzato, in
deroga al divieto di procedere a nuove assunzioni disposto dall’articolo 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad assumere i vincitori
dei concorsi per 795 ispettori del lavoro e 75 ispettori tecnici, banditi
rispettivamente con decreto direttoriale del 15 novembre 2004 e del 16
novembre 2004, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,
n. 93 del 23 novembre 2004. Al conseguente onere, pari a 20 milioni di euro
per l’anno 2006 e a 30,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2007, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. La
finalizzazione di cui all’articolo 9, comma 1, della legge 8 marzo 2000,
n. 53, è ridotta a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005. La
finalizzazione di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, è ridotta a 5,16 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
525. Il comma 6 dell’articolo 110 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
«6. Si considerano apparecchi
idonei per il gioco lecito:
a) quelli che,
obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di
moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico
definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di
abilità o intrattenimento sono presenti insieme all’elemento aleatorio, il
costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di
quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di
valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche.
Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un
ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non
inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi
non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole
fondamentali;
b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’articolo
14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano
esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione
della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro
dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno, da
adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1)
il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
2)
la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
3)
l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
4) le
specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di
elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5) le
soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le
tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti
autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli
apparecchi di cui alla presente lettera».
526. Agli apparecchi di cui all’articolo
110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si applica un prelievo
erariale unico, fissato con regolamento del Ministro dell’economia e delle
finanze da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. L’aliquota del prelievo non può essere inferiore all’8 per
cento né superiore al 12 per cento delle somme giocate.
527. All’articolo 39 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, il comma 13-bis è sostituito dal seguente:
«13-bis. Con provvedimenti del
Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del
prelievo erariale unico relativo agli apparecchi da intrattenimento previsti
dall’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni».
528. All’articolo 38, commi 3 e 4, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole:
«commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, lettera a), e
7».
529. All’articolo 38 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il comma 6 è
sostituito dal seguente:
«6. Ai fini del rilascio dei
nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso delle licenze
previste dall’articolo 86, terzo comma, lettera a) o b), del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni».
530. Entro il 1º luglio 2006 e secondo
modalità definite con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle
finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:
a) gli apparecchi di
cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono
installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di
raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione
alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l’immodificabilità della
registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I
requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge;
b) il canone di concessione previsto dalla convenzione di
concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui
all’articolo 14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme
giocate;
c) l’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato riconosce ai concessionari della rete
telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle
somme giocate, definito in relazione:
1)
agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera a);
2)
ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento
degli apparecchi di gioco.
531. A partire dal 1º luglio 2006, il
prelievo erariale unico sulle somme giocate con apparecchi di cui
all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissato
nella misura del 12 per cento delle somme giocate.
532. In relazione agli interventi
previsti dal comma 530, necessari ad adeguare la rete telematica di cui
all’articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, il termine della
concessione per la conduzione operativa della rete telematica è prorogato al
31 ottobre 2010.
533. Ai fini dell’applicazione
dell’articolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, entro il 31
gennaio 2006, i requisiti che devono possedere i terzi eventualmente
incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica
di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni. Entro il
31 marzo 2006, i concessionari presentano all’Amministrazione l’elenco dei
soggetti incaricati.
534. Il terzo comma dell’articolo 86 del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Relativamente agli apparecchi e
congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’articolo 110,
commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
a) per l’attività di
produzione o di importazione;
b) per l’attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l’installazione
in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre
licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88 ovvero per
l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati».
535. Il Ministero dell’economia e delle
finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri
dell’autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato,
comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di
altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in
relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i
casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi
pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione,
licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in
violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle
prescrizioni definiti dall’Amministrazione stessa.
536. I destinatari delle comunicazioni
hanno l’obbligo di inibire l’utilizzazione delle reti, delle quali sono
gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei
giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici, di cui al comma 535,
adottando a tal fine misure tecniche idonee in conformità a quanto stabilito con
uno o più provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
537. In caso di violazione dell’obbligo
di cui al comma 536, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da
30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. L’autorità
competente è l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
538. La Polizia postale e delle
telecomunicazioni ed il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi dei
poteri ad esso riconosciuti dal decreto legislativo 19 marzo 2001,
n. 68, cooperano con il Ministero dell’economia e delle finanze –
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l’applicazione delle
disposizioni di cui ai commi 536 e 537, secondo i criteri e le modalità individuati
dall’Amministrazione stessa d’intesa con il Ministero dell’interno –
Dipartimento della pubblica sicurezza.
539. All’articolo 4, comma 4-ter,
della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «apposita
autorizzazione», sono inserite le seguenti: «del Ministero dell’economia e
delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».
540. Il comma 1 dell’articolo 110 del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. In tutte le sale da biliardo
o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati
alla pratica del gioco o all’installazione di apparecchi da gioco, è esposta
in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e
vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale
sono indicati, oltre ai giochi d’azzardo, anche quelli che lo stesso questore
ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i
divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve
essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita
ovvero quello orario».
541. Il comma 3 dell’articolo 110 del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«3. L’installazione degli apparecchi di cui ai
commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici
o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni
autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli
apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante
autorizzate ai sensi dell’articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni
tecniche ed amministrative vigenti».
542. All’articolo 110 del testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
dopo il comma 8 è inserito il seguente:
«8-bis. Con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la chiusura dell’esercizio per un periodo
non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui
al comma 6, ne consente l’uso in violazione del divieto posto dal comma 8».
543. Il comma 9 dell’articolo 110 del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«9. Ferme restando le sanzioni previste per il
gioco d’azzardo dal codice penale:
a) chiunque produce od
importa, per destinarli all’uso sul territorio nazionale, apparecchi e
congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle
prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed
amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;
b) chiunque produce od importa, per destinarli all’uso sul
territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti
dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio;
c) chiunque, sul
territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in
luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle
caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle
disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun
apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque,
consentendo l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed
associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle
caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni
di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte
delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque, sul
territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l’uso in
luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di
qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati
rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun
apparecchio;
e) nei casi di
accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d)
è preclusa all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità
di rilasciare all’autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la
distribuzione o l’installazione di apparecchi da intrattenimento, per un
periodo di cinque anni;
f) nei casi in cui i
titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su
ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro
per ciascun apparecchio».
544. All’articolo 110 del testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
«9-bis. Per gli apparecchi per i quali non
siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni
vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle
prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed
amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi
dell’articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e
dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.
9-ter. Per la violazione del
divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto
territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la
violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato
al direttore dell’ufficio regionale dell’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato competente per territorio.
9-quater. Ai fini della ripartizione delle
somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i
criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168».
545. Il comma 10 dell’articolo 110 del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«10. Se l’autore degli illeciti di cui al
comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell’articolo 86, ovvero di
autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 della legge 25 agosto 1991,
n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a
trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi
dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono
revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità
previste dall’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi
provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della
licenza di cui all’articolo 88».
546. Il comma 11 dell’articolo 110 del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«11. Oltre a quanto previsto dall’articolo
100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in
relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle
violazioni, sospende la licenza dell’autore degli illeciti per un periodo non
superiore a quindici giorni, informandone l’autorità competente al rilascio.
Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato
nell’esecuzione della sanzione accessoria».
547. Per le violazioni di cui
all’articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, commesse in data antecedente
alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le
disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse.
548. Dopo l’articolo 14-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono
inseriti i seguenti:
«Art. 14-ter. – (Controllo dei
versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito).
– 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell’imposta, il
controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e
congegni previsti all’articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché per
gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.
2. Nel caso in cui risultino
omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l’esito del controllo
automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di
errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari
all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni
successivi al ricevimento della comunicazione.
3. Con decreti del Ministero dell’economia e
delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite
le modalità di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.
Art. 14-quater. – (Iscrizione
a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici). – 1.
Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi
dell’articolo 14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo d’imposta
sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od
omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a
titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo
anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle
imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure,
delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999,
n. 321.
2. Le cartelle di pagamento
recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di
decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di
scadenza del termine per il pagamento dell’imposta.
3. L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in
tutto o in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalità
indicate nell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, le somme dovute, entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione prevista dall’articolo 14-ter, comma
2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in
sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal
contribuente. In questi casi, l’ammontare delle sanzioni amministrative
previste è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo
giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.
Art. 14-quinquies. – (Disposizioni in
materia di recupero dell’IVA sugli intrattenimenti). – 1. Le
disposizioni di cui agli articoli 14-ter e 14-quater possono
essere applicate anche dagli uffici dell’Agenzia delle entrate per il recupero
dell’IVA connessa con l’imposta sugli intrattenimenti. A tal fine,
l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all’Agenzia delle
entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell’imposta sugli
intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater
si applicano le disposizioni in materia di IVA».
549. All’articolo 8, comma 14, del
decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2003, n. 200, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo,
le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2007»;
b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «La disposizione
di cui al primo periodo non si applica nei trecentosessantacinque giorni
antecedenti la scadenza della convenzione di concessione»;
c) al quarto periodo,
le parole: «di cui al secondo e terzo periodo» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al terzo e quarto periodo».
550. Il secondo comma dell’articolo 9
della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, in materia
di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente:
«Per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma
sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più
richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno
di ciascun trimestre solare».
551. Con provvedimento direttoriale del
Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle
tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati,
eventualmente intervenuti ai sensi dell’articolo 2 della legge 13 luglio
1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata
l’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui
all’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al
fine di assicurare il mantenimento del gettito per l’anno 2006 e per gli anni
successivi.
552. Per gli enti vigilati dal Ministero
delle politiche agricole e forestali, l’autorizzazione alla stipula di
contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 188 è
estesa anche ad altre tipologie di contratti di lavoro autonomo, nel limite
di autorizzazione alle spese delle medesime amministrazioni e nel rispetto
dei vincoli statuiti dal citato comma 188.
553. Per accedere ai benefìci ed alle
sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti, le imprese di
tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità
contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 266.
554. Nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, un
Fondo per le spese sostenute dalle famiglie per le esigenze abitative degli
studenti universitari la cui dotazione, per l’anno 2006, è fissata nel limite
di 25 milioni di euro.
555. Le risorse assegnate al Fondo di
cui al comma 554 sono successivamente ripartite tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che ne fissa
i criteri e le modalità.
556. Al fine di prevenire fenomeni di
disagio giovanile legato all’uso di sostanze stupefacenti, è istituito presso
il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del
Consiglio dei ministri, l’«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle
tossicodipendenze». Presso il Dipartimento di cui al presente comma è altresì
istituito il «Fondo nazionale per le comunità giovanili» per favorire le
attività dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del
fenomeno delle tossicodipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per
l’anno 2006 è fissata in 5 milioni di euro che, nella misura del 5 per cento,
è destinata ad attività di comunicazione, informazione e monitoraggio
relativamente al rapporto tra giovani e tossicodipendenza con particolare
riguardo a nuove forme di associazionismo giovanile, svolte dall’Osservatorio
per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze; il restante 95 per
cento del Fondo viene destinato alle comunità giovanili individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura non
regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l’accesso al Fondo e
le modalità di presentazione delle istanze.
557. Per la raccolta ed elaborazione dei
dati occorrenti al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio
nazionale fruibili anche per mantenere aggiornata e confrontabile
l’informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 195, di recepimento della direttiva 2003/4/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, in conformità ai
princìpi e criteri di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 15 dicembre
2004, n. 308, è disposta la prosecuzione delle attività già
convenzionalmente assicurate dall’Associazione nazionale dei comuni italiani
a favore del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per le
proprie finalità istituzionali. Con regolamento del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformità alla
convenzione in essere, criteri e modalità di funzionamento per regolamentare
la prosecuzione delle suddette attività. Per l’attuazione delle suddette
finalità viene annualmente destinata, a valere sul capitolo 7090 «Fondo da
ripartire per la difesa del suolo e tutela ambientale», una somma non
inferiore all’1 per cento e non superiore al 2 per cento, calcolata sui fondi
del predetto capitolo di spesa e determinata nel suo ammontare annuo con le
modalità ed i criteri definiti con il predetto regolamento.
558. All’articolo 2 del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al
comma 1 si applicano anche quando l’assunzione sia effettuata da imprese
concessionarie di servizi nei settori delle poste per un periodo massimo
complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di
quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non
superiore al 15 per cento dell’organico aziendale, riferito al 1º gennaio
dell’anno cui le assunzioni si riferiscono. Le organizzazioni sindacali
provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione
da parte delle aziende di cui al presente comma».
559. All’articolo 145, comma 19, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: «servizi
radiotelevisivi» sono inserite le seguenti: «nonché alle singole emittenti
radiofoniche locali risultanti dalla graduatoria formata dal Ministero delle
comunicazioni».
560. Il comma 3-bis dell’articolo
87 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, è sostituito dal
seguente:
«3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione
degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R
dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico
ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete
stessa, all’installazione sul sedime ferroviario ovvero in area
immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le
modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel
rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in
relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi
provvedimenti di attuazione». Le disposizioni del comma 3-bis
dell’articolo 87 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come
sostituito dal presente comma, si applicano anche ai procedimenti in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge, riguardanti sia le
installazioni già realizzate, sia quelle in corso di realizzazione ovvero non
ancora attivate, comunque avviati ai sensi della previgente normativa.
561. All’articolo 1, comma 4, della
legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, dopo la
lettera p-quaterdecies), sono aggiunte le seguenti:
«p-quinquiesdecies) area
industriale del comune di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1994, n. 679;
p-sexiesdecies) aree
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 aprile 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1995».
562. Al fine della progressiva
estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della
criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai
sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di
10 milioni di euro a decorrere dal 2006.
563. Per vittime del dovere devono
intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980,
n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che
abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio o
nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni
riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento
di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad
infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di
soccorso;
e) in attività di
tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni
recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi,
necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui
al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente
invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di
missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali
e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari
condizioni ambientali od operative.
565. Con regolamento da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa
e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinati i termini
e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite
massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e
564 ovvero ai familiari superstiti.
566. Per assicurare la partecipazione
alle reti globali di monitoraggio climatico e ambientale nell’ambito del
programma promosso dall’Organizzazione delle Nazioni Unite «Atmospheric
Brown Cloud» e «SHARE-Asia», anche ai fini delle ricadute sul sistema
produttivo agricolo mondiale e del supporto ai progetti collegati per lo
sviluppo sostenibile nelle regioni montane nel quadro del Partenariato
internazionale delle Nazioni Unite, è assegnato al Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR) un contributo annuo di 1,8 milioni di euro per l’anno 2006. Il
Comitato di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, assicura
il collegamento e lo scambio di informazioni tra il CNR e il Ministero delle
politiche agricole e forestali per quanto riguarda l’attuazione del programma
SHARE-Asia.
567. Per i lavoratori marittimi
assicurati presso l’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA),
la sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto sono accertate e
certificate dall’IPSEMA. Per i predetti lavoratori, restano valide le domande
di certificazione già presentate all’INAIL, in ottemperanza al decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, emanato in
attuazione dell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2004.
568. Ai fini del contenimento delle
spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto
relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze
armate, inclusa l’Arma dei carabinieri, il Ministero della difesa, anche in
deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e nel rispetto della
legge 9 luglio 1990, n. 185, è autorizzato a stipulare convenzioni e
contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e
privati.
569. Con decreto del Ministero della
difesa, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono
disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e
l’esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in
materia negoziale e del principio di economicità.
570. Al fine di consentire la
prosecuzione dei principali programmi internazionali ed interforze, anche a
valenza internazionale, e specialmente europea, idonei a promuovere
qualificati livelli di partecipazione competitiva dell’industria nazionale, è
autorizzata la spesa annua di 55 milioni di euro per quindici anni a decorrere
dall’anno 2006 per l’erogazione di contributi pluriennali alle imprese
nazionali di riferimento, ai sensi dell’articolo 4, comma 177, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.
571. Lo stanziamento di cui al comma 570
è iscritto nell’ambito delle unità previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero della difesa il quale con propri atti provvede
all’individuazione sia delle procedure attuative per l’erogazione dei
contributi sia delle imprese nazionali di riferimento cui corrispondere i
contributi stessi.
572. Per l’anno 2006 nei confronti degli
abbonati al servizio di radiodiffusione delle aree all digital
Sardegna e Valle d’Aosta e di quattro ulteriori aree all digital da
individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni nonché degli
abbonati che dimostrino di essere titolari di abitazione nelle medesime aree
attraverso il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, in regola per
l’anno in corso con il pagamento del relativo canone di abbonamento, che non
abbiano beneficiato del contributo previsto dall’articolo 4, comma 1, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall’articolo 1, comma 211, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, che acquistino o noleggino un apparato
idoneo a consentire la ricezione, in chiaro e senza alcun costo per l’utente
e per il fornitore di contenuti, di segnali televisivi in tecnica digitale, è
riconosciuto un contributo pari a 90 euro per i casi di acquisto o noleggio
effettuati dal 1º al 31 dicembre 2005 e di 70 euro per quelli effettuati dal
1º gennaio 2006. Il contributo è riconosciuto a condizione che sia garantita
la fruizione diretta e senza restrizione dei contenuti e servizi in chiaro e
che siano fornite prestazioni di interattività, anche da remoto, attraverso
interfacce di programmi (API) aperte e riconosciute tali, conformi alle norme
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai sensi
dell’articolo 18 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le
reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), nonché a
condizione che il canale di interazione, attivato su linea telefonica
analogica commutata, sia supportato da un modem abilitato a sostenere,
per tale tipo di accesso, la classe di velocità V90/V92, fino a 56 Kbits
ovvero una velocità almeno equivalente per le altre tecnologie trasmissive di
collegamento alle reti pubbliche di telecomunicazioni. Ai titolari di
alberghi, strutture ricettive, campeggi ed esercizi pubblici situati nelle
aree all digital, il contributo è riconosciuto per ogni apparecchio
televisivo messo a disposizione del pubblico. La concessione del contributo è
disposta entro il limite di 10 milioni di euro.
573. La concreta applicazione delle
misure disposte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio
1998, avviene previa intesa tra lo Stato e la regione Sardegna nella quale si
determina anche la ripartizione, tra i comuni interessati, delle risorse
finanziarie già stanziate sulla base dell’estensione delle aree soggette a
vincolo. I comuni ricadenti nell’area individuata potranno aderire all’intesa
e far parte dell’area parco attraverso apposita deliberazione dei propri
consigli.
574. Nei casi di cui all’articolo 3,
comma 11-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250, qualora siano
presentate più domande, tutte le imprese editrici interessate decadono dal
diritto di accedere ai contributi. I costi ammissibili per il calcolo dei
contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, all’articolo 23,
comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni,
e all’articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, non possono
aumentare su base annua di una percentuale superiore a quella del tasso
programmato di inflazione per l’anno di riferimento dei contributi.
575. Il comma 2 dell’articolo 11-quaterdecies
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è abrogato. Conseguentemente,
all’articolo 11-bis, comma 1, del medesimo decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, dopo le parole: «222 milioni per l’anno 2005» sono inserite le
seguenti: «e di euro 5 milioni per l’anno 2006».
576. All’articolo 1, comma 275, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «società» sono inserite
le seguenti: «di cartolarizzazione, associazioni riconosciute».
577. I dipendenti dell’Agenzia del
demanio di cui all’articolo 30, comma 2-bis, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, relativamente ai quali non sono esaurite, alla
data del 31 dicembre 2005, le procedure di trasferimento conseguenti
all’esercizio del diritto di opzione di cui al medesimo articolo, transitano
nei ruoli delle amministrazioni dello Stato per le quali gli stessi hanno
esercitato l’opzione. Con decreto dirigenziale del Dipartimento della
funzione pubblica, su proposta dell’Agenzia del demanio, sentite le
amministrazioni interessate, sono individuate le unità di personale destinate
a ciascuna di tali amministrazioni nonché la data di decorrenza degli effetti
giuridici ed economici del relativo transito.
578. Al fine di assicurare l’attuazione
del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo
2003, n. 53, e garantire continuità alle iniziative di sviluppo
tecnologico del Paese e per l’alta formazione tecnologica, favorendo così lo
sviluppo del sistema produttivo nazionale, è autorizzata la spesa di 44
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 e
l’autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell’articolo 4 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, è rideterminata in 80 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, e in 100 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2009. L’articolo 4, comma 10, primo periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è soppresso.
579. Per il sostegno e lo sviluppo delle
piccole e medie imprese, anche attraverso l’incentivazione delle forme di
raccolta di finanziamenti per le stesse necessarie al rilancio degli
investimenti, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze adottato
ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinate le caratterisitiche dei titoli di debito che possono essere
emessi dalle società per azioni a ristretta base azionaria, rappresentati da
titoli a medio e lungo termine con un tasso di interesse prefissato secondo
le ordinarie condizioni di mercato e non rimborsabili anticipatamente per
tutta la durata del prestito. Con lo stesso decreto, nel rispetto del
principio di invarianza del gettito fiscale complessivo, possono essere
disciplinate anche particolari forme di incentivi fiscali per certificati di
deposito emessi dagli istituti di credito a medio termine per il
finanziamento di piccole e medie imprese.
580. Al Comitato Italiano Paralimpico
(CIP), cui la legge 15 luglio 2003, n. 189, ha attribuito compiti relativi
alla promozione dell’attività sportiva tra le persone disabili e di
riconoscimento e coordinamento di tutte le organizzazioni sportive per
disabili, è concesso un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008, per la promozione della pratica sportiva di base e
agonistica.
581. Al fine di garantire un adeguato
sostegno al potenziamento delle attività di ricerca e sviluppo industriali
nel settore oncologico svolte da strutture di eccellenza specializzate nel
settore, è destinato un importo pari a 50 milioni di euro a valere sulle risorse
del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca
di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
582. L’Ente nazionale per l’aviazione
civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente
derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005,
disponibili nel proprio bilancio alla data di entrata in vigore della
presente legge, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie,
anche per fare fronte a spese di investimento per le infrastrutture
aeroportuali. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l’ENAC comunica l’ammontare delle disponibilità di cui al
presente comma al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua,
con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime
risorse.
583. Al fine di promuovere lo sviluppo
del turismo di qualità, i soggetti di cui al comma 586, di seguito denominati
«promotori», possono presentare alla regione interessata proposte relative
alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse
nazionale, anche tramite concessione di beni demaniali marittimi, esclusi
quelli sui quali sussistono concessioni con finalità turistico-ricreative già
operanti ai sensi dell’articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, e anche mediante la riqualificazione di insediamenti e
impianti preesistenti.
584. Ai canoni di concessione per gli
insediamenti di cui al comma 583 non si applicano le disposizioni di cui al
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. La misura del canone è determinata
dall’atto di concessione. Una quota degli introiti dei canoni è attribuita
nella misura del 20 per cento alla regione interessata e nella misura del 20
per cento al comune o ai comuni interessati, proporzionalmente al territorio
compreso nell’insediamento. Per quanto non determinato dai commi da 583 a
593, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 del codice
della navigazione.
585. Gli insediamenti turistici di
qualità di cui ai commi da 583 a 593 sono caratterizzati dalla compatibilità
ambientale, dalla capacità di tutela e di valorizzazione culturale del
tessuto circostante e dei beni presenti sul territorio, dall’elevato livello
dei servizi erogati e dalla idoneità ad attrarre flussi turistici anche
internazionali. In ogni caso gli insediamenti turistici di cui ai commi da
583 a 593 devono assicurare un ampliamento della base occupazionale mediante
l’assunzione di un numero di addetti non inferiore a 250 unità. La
realizzazione e la gestione degli insediamenti per il turismo di qualità sono
effettuate secondo le procedure di cui ai commi da 586 a 593 e ferme restando
le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
586. Possono presentare le proposte di
cui al comma 583 gli enti locali territorialmente competenti, anche
associati, i soggetti di cui all’articolo 10 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, associati con gestori di servizi ed
eventualmente consorziati e associati con enti finanziatori, nonché i
soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari,
definiti da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle
attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio.
587. Le proposte devono comprendere lo
studio di fattibilità ambientale, il piano finanziario degli investimenti,
l’adeguamento del sistema complessivo dei servizi che interessano l’area, in
particolare nel settore della mobilità, nonché la previsione di eventuali
infrastrutture e opere pubbliche connesse, e sono redatte secondo modelli
definiti dal regolamento di cui al comma 586. La realizzazione di
infrastrutture e di servizi connessi può essere affidata allo stesso soggetto
realizzatore dell’insediamento turistico. In tale caso si applicano le
disposizioni stabilite dall’articolo 104, comma 4, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
588. Le proposte sono valutate dalla
regione sotto il profilo della fattibilità e della qualità costruttiva,
urbanistica e ambientale, nonché della qualità progettuale, della
funzionalità, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di
ultimazione dei lavori per la realizzazione degli impianti e delle
infrastrutture e opere pubbliche connesse. Sono comunque valutate in via
prioritaria le proposte che prevedono il recupero e la bonifica di aree
compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi.
589. La regione, entro trenta giorni
dalla presentazione, verifica l’assenza di elementi ostativi e, esaminate le
proposte stesse, anche comparativamente, e sentiti i promotori che ne
facciano richiesta, provvede, entro i successivi sessanta giorni, ad
individuare quelle che ritiene di pubblico interesse e a trasmettere
documentazione ai comuni e alle province competenti per territorio, al
Ministero dell’economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, al Ministero delle attività produttive, al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le
attività culturali e a tutte le altre amministrazioni competenti a rilasciare
permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo.
590. Le amministrazioni interessate rimettono le
proprie valutazioni alla regione entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla ricezione della documentazione relativa alla proposta, ovvero, in caso
di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del comma 592, entro trenta giorni
dalla aggiudicazione. Entro lo stesso termine le amministrazioni interessate
possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di
prescrizioni. La mancata presentazione, entro il termine previsto, di
osservazioni o richieste di prescrizioni ha l’effetto di assenso alla
proposta. La regione promuove, entro i successivi quarantacinque giorni, la
stipula fra le amministrazioni interessate di un accordo di programma, ai
sensi dell’articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
591. La stipula dell’accordo di
programma sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere
comunque denominato, consente la realizzazione e l’esercizio di tutte le
opere, prestazioni e attività previste nella proposta approvata, e ha
l’effetto di determinare le eventuali e conseguenti variazioni degli
strumenti urbanistici e di sostituire le concessioni edilizie, nel rispetto
delle condizioni di cui al citato articolo 34 del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 267 del 2000. Restano comunque ferme le
disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
592. Nel caso di più proposte relative
alla stessa concessione di beni demaniali la regione, prima della stipula
dell’accordo di programma, indice una gara da svolgere con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara la
proposta presentata dal promotore, secondo le procedure di cui all’articolo
37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni.
593. Per promuovere la realizzazione
degli insediamenti di cui ai commi da 583 a 592, i comuni interessati possono
prevedere l’applicazione di regimi agevolati ai fini del contributo di cui
all’articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, nonché l’esenzione, ovvero l’applicazione di riduzioni o
detrazioni, dall’imposta comunale sugli immobili di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
594. Il Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare per l’anno 2006
gli accordi di cui all’articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli
indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.
595. Per gli anni 2006 e 2007 alle
fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni a
tempo indeterminato. Fino al medesimo termine il personale a tempo
determinato non può superare il 20 per cento dell’organico funzionale
approvato.
596. Per l’anno 2006 i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa stipulati nell’anno 2005 dal
Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 6, comma
2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono trasformati in
rapporto di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di 95 unità.
597. Ai fini della valorizzazione degli
immobili costituenti il patrimonio degli Istituti autonomi per le case
popolari, comunque denominati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono semplificate le norme in materia di alienazione degli immobili
di proprietà degli Istituti medesimi. Il decreto, da emanare previo accordo
tra Governo e regioni, è predisposto sulla base della proposta dei Ministri
del lavoro e delle politiche sociali, dell’economia e delle finanze, delle
infrastrutture e dei trasporti da presentare in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.
598. I princìpi fissati dall’accordo tra
Governo e regioni e regolati dal decreto di cui al comma 597 devono consentire
che:
a) il prezzo di vendita delle unità immobiliari sia determinato in
proporzione al canone dovuto e computato ai sensi delle vigenti leggi
regionali, ovvero, laddove non ancora approvate, ai sensi della legge 8
agosto 1977, n. 513;
b) per le unità ad uso
residenziale sia riconosciuto il diritto all’esercizio del diritto di opzione
all’acquisto per l’assegnatario unitamente al proprio coniuge, qualora
risulti in regime di comunione dei beni; che, in caso di rinunzia da parte
dell’assegnatario, subentrino, con facoltà di rinunzia, nel diritto
all’acquisto, nell’ordine: il coniuge in regime di separazione dei beni, il
convivente more uxorio purché la convivenza duri da almeno cinque
anni, i figli conviventi, i figli non conviventi;
c) i proventi delle
alienazioni siano destinati alla realizzazione di nuovi alloggi, al
contenimento degli oneri dei mutui sottoscritti da giovani coppie per
l’acquisto della prima casa, a promuovere il recupero sociale dei quartieri
degradati e per azioni in favore di famiglie in particolare stato di bisogno.
599. Agli immobili degli Istituti
proprietari, che ne facciano richiesta attraverso le regioni, si applicano le
disposizioni previste dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive
modificazioni.
600. Al fine di consentire la corretta e
puntuale realizzazione dei programmi di dismissione immobiliare, gli enti e
gli Istituti proprietari possono affidare a società di comprovata
professionalità ed esperienza in materia immobiliare e con specifiche
competenze nell’edilizia residenziale pubblica, la gestione delle attività
necessarie al censimento, alla regolarizzazione ed alla vendita dei singoli
beni immobili.
601. Gli importi da iscrivere nei fondi
speciali di cui all’articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978,
n. 468, introdotto dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988,
n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si
prevede possano essere approvati nel triennio 2006-2008, restano determinati,
per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle
Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il Fondo
speciale destinato alle spese correnti e per il Fondo speciale destinato alle
spese in conto capitale.
602. Le dotazioni da iscrivere nei
singoli stati di previsione del bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in
relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla
legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente
legge.
603. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che
prevedono interventi di sostegno dell’economia classificati fra le spese di
conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e
2008, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
604. Ai termini dell’articolo 11, comma
3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le
autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata
alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima
Tabella.
605. Gli importi da iscrivere in bilancio
in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere
pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008,
nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
606. A valere sulle autorizzazioni di
spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate
nella Tabella F, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere
impegni nell’anno 2006, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di
impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita
colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei
precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
607. In applicazione dell’articolo 11,
comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le
misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate
nell’allegato 1 alla presente legge.
608. In applicazione dell’articolo 46,
comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa
e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello
stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati
nell’allegato 2 alla presente legge.
609. La copertura della presente legge
per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le
nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente
viene assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.
610. Le disposizioni della presente
legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi
statuti.
611. Le disposizioni della presente
legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli
enti territoriali.
612. La presente legge entra in vigore
il 1º gennaio 2006.
N.B.: non vengono
riportati elenchi e tabelle (documenti in Acrobat) che possono essere visualizzati
nella sezione “Leggi dalla XIII legislatura” sul sito internet del Parlamento
Italiano al seguente indirizzo:
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/
|