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29-04-1949 n° 264 - Leggi

Legge 29 aprile 1949, n. 264
Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati
Legge 29 aprile 1949, n

Legge 29 aprile 1949, n. 264

(G.U. n. 125 del 1° giugno 1949)

 

 

Oggetto: Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

 

 

TITOLO I

Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.

 

 

Art. 1.

 

E' istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati.

 

 

Art. 2.

 

La Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati ha il compito:

1) di esprimere pareri di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo sulla disciplina del servizio del collocamento, sulla determinazione dei criteri di valutazione circa lo stato di bisogno dei lavoratori disoccupati ai fini delle precedenze nell'avviamento al lavoro, sui criteri del reclutamento degli emigranti e sull'attuazione delle disposizioni di cui al titolo II;

2) di esprimere pareri sui ricorsi che siano presentati avverso le decisioni degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di collocamento, nonché avverso le decisioni delle Commissioni provinciali, prese in base all'art. 25;

3) di esprimere pareri sulla concessione di sussidi straordinari di disoccupazione e di dare pareri e fare proposte sui provvedimenti in genere a favore dei disoccupati;

4) di esprimere pareri sulle richieste di istituzioni di corsi per disoccupati e di quelli di riqualificazione aziendale; sulle richieste di istituzioni dei cantieri-scuola di cui all'art. 45; su tutte le altre questioni interessanti la materia di cui al titolo IV, e di fare proposte sulle predette materie;

5) di esprimere pareri e fare proposte per il coordinamento della presente legge, ai fini dell'attuazione pratica della medesima, con le disposizioni speciali in vigore che regolano l'assunzione e il collocamento di particolari categorie di lavoratori e di suggerire mezzi atti ad inserire nelle varie branche del lavoro, senza pregiudizio per l'individuo e la collettività, i soggetti fisicamente o funzionalmente minorati.

Per le materie di sua competenza la Commissione può chiedere dati e promuovere indagini, richiedendone il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Sulle materie per le quali il presente articolo riconosce alla Commissione la competenza di esprimere pareri, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale non provvederà senza aver previamente udito i pareri stessi.

 

 

Art. 3.

 

La Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Egli può delegare a presiedere singole riunioni della Commissione il Sottosegretario di Stato o uno dei direttori generali di cui al n. 2 del comma successivo.

Essa è composta:

1) da otto rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, da un rappresentante dei dirigenti di azienda, da uno dei coltivatori diretti e da uno degli artigiani, designati su richiesta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale dalle rispettive organizzazioni sindacali. Il Ministro, nella richiesta, terrà conto dell'importanza numerica delle organizzazioni;

2) dai direttori generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che presiedono ai servizi del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza e assistenza sociale;

3) da un funzionario in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio;

4) dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o da un suo rappresentante.

Alle sedute della Commissione centrale e dei Comitati, di cui all'art. 4, nelle quali sia trattata la materia di cui all'art. 2, n. 4, parteciperà , come membro effettivo, un rappresentante del Ministro per la pubblica istruzione, e, qualora si trattino materie interessanti le Regioni a statuto autonomo, entro i limiti dei poteri ad esse conferiti dalla Costituzione, parteciperà, come membro effettivo, un rappresentante della Regione interessata.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nel richiedere alle organizzazioni sindacali le designazioni dei rappresentanti di cui al comma secondo, n. 1, assegnerà loro un termine di quindici giorni per la designazione, decorso il quale il Ministro provvederà d'ufficio. Tale termine potrà, su richiesta motivata dalle organizzazioni interessate, essere prorogato dal Ministro per altri quindici giorni.

In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo dovrà essere designato e nominato un membro supplente.

Le funzioni di segretario e di vice segretario sono disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti delle Commissioni e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Essi durano in carica due anni.

 

 

Art. 4.

 

La Commissione centrale può costituire nel suo seno Comitati, dei quali determina la composizione e le funzioni.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, anche su richiesta della Commissione o di Comitati, può far assistere a singole riunioni, della Commissione e dei Comitati rappresentanti di altri Ministeri interessati, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e dell'Ispettorato medico del lavoro per i problemi di carattere igienico e sanitario, dirigenti di istituti di previdenza, assistenza e istruzione professionale e persone particolarmente esperte nelle questioni in discussione.

 

 

Art. 5.

 

Le norme per il funzionamento della Commissione centrale e dei Comitati saranno stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale medesima.

La Commissione centrale è convocata ogni tre mesi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. é convocata altresì ogni qualvolta il Ministro lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

I Comitati sono convocati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di sua iniziativa o su richiesta di un terzo dei loro componenti.

 

 

Art. 6.

 

Con l'entrata in vigore della presente legge sono soppressi:

1) il Comitato per la disoccupazione previsto dall'art. 9 del regio decreto-legge 20 maggio 1946, n. 373;

2) il Comitato per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale dei lavoratori disoccupati, istituito con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1264.

 

 

TITOLO II

Disciplina del collocamento.

 

 

Capo I.

Disciplina dell'avviamento al lavoro.

 

 

Art. 7.

 

Il collocamento è funzione pubblica esercitata secondo le norme del presente titolo.

 

 

Art. 8.

 

Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui deve iscriversi nelle liste di collocamento presso gli Uffici di cui al capo II del presente titolo, della circoscrizione nella quale ha la propria residenza, salvo le eccezioni che saranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 9.

 

Nessuno può essere iscritto nelle liste di collocamento se non abbia compiuta l'età stabilita dalla legge per essere assunto al lavoro e non sia in possesso del libretto di lavoro o del certificato sostitutivo, nei casi in cui tali documenti sono prescritti.

Durante il periodo di iscrizione nelle liste di collocamento, il libretto di lavoro o il certificato sostitutivo resta in deposito presso l'Ufficio competente.

Hanno diritto ad essere iscritti nelle liste di collocamento i mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi del lavoro nonché i lavoratori dimessi dai luoghi di cura per guarigione clinica da affezione tubercolare, qualificati per professioni o per mestiere adatti alle loro condizioni fisiche, dalle apposite Commissioni previste dalle leggi speciali.

 

 

Art. 10.

 

Le iscrizioni nelle liste di collocamento devono essere eseguite secondo l'ordine di presentazione della richiesta.

Le iscrizioni devono essere distinte secondo le seguenti classificazioni:

1) lavoratori disoccupati per effetto della cessazione del rapporto di lavoro immediatamente precedente al loro stato di disoccupazione;

2) giovani di età inferiore ai 21 anni, ed altre persone in cerca di prima occupazione, o rinviati dalle armi;

3) casalinghe in cerca di lavoro;

4) pensionati in cerca di occupazione;

5) lavoratori occupati in cerca di altra occupazione.

Entro l'àmbito delle classificazioni suddette i lavoratori iscritti saranno raggruppati per settori di produzione, entro ciascun settore per categorie professionali ed entro ciascuna categoria per qualifica o specializzazione.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentita la Commissione centrale, sarà provveduto alla determinazione delle modalità di raggruppamento dei lavoratori che, per la loro generica capacità di lavoro, non siano classificabili in un determinato settore o categoria.

Saranno iscritti in separate liste coloro che richiedano di essere avviati a lavori di breve durata o a carattere stagionale.

 

 

Art. 11.

 

E' vietato l'esercizio della mediazione anche se gratuito quando il collocamento è demandato agli Uffici autorizzati. I datori di lavoro sono tenuti ad assumere i lavoratori, dei quali abbiano bisogno, iscritti nelle liste di collocamento.

L'obbligo di cui al comma precedente non riguarda:

1) il coniuge, i parenti e gli affini non oltre il 3° grado del datore di lavoro;

2) il personale avente funzioni direttive;

3) i lavoratori di concetto o specializzati assunti mediante concorso pubblico;

4) i lavoratori esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri ed i coloni parziari;

5) i domestici, i portieri, gli addetti a studi professionali e tutti coloro che sono addetti ai servizi familiari;

6) i lavoratori destinati ad aziende con non più di tre dipendenti oppure ad aziende rurali con non più di sei dipendenti, limitatamente a zone mistilingui o montane da determinarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale.

La disciplina della mediazione per la categoria di cui al n. 5 sarà regolata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli Enti pubblici, sono soggetti all'obbligo di cui al secondo comma del presente articolo, limitatamente all'assunzione di personale salariato, per la quale non sia prescritto concorso pubblico.

E' ammesso il passaggio del lavoratore direttamente e immediatamente dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra.

I nominativi degli assunti al lavoro di cui ai punti 4), 5) e 6) e al comma precedente devono essere comunicati dai datori di lavoro all'Ufficio di collocamento della zona.

 

 

Art. 12.

 

E' ammesso lo scambio di mano d'opera e di servizi d i cui all'art. 2139 del codice civile.

 

 

Art. 13.

 

Chiunque intenda assumere lavoratori deve farne richiesta al competente Ufficio nella cui circoscrizione si svolgono i lavori ai quali la richiesta si riferisce.

L'Ufficio predetto, qualora non sia in grado di corrispondere in tutto o in parte alla richiesta, la trasmette per la parte non soddisfatta ad altri Uffici i quali debbono indicare entro cinque giorni i lavoratori da assumere.

 

 

Art. 14.

 

La richiesta di lavoratori deve essere numerica per categoria e qualifica professionale.

Gli Uffici di collocamento sono tenuti a soddisfare la richiesta con lavoratori della categoria e qualifica professionale in essa indicate.

E' ammessa la richiesta nominativa:

a) per tutti i lavoratori destinati ad aziende che non abbiano stabilmente più di cinque dipendenti e, per i lavoratori destinati ad altre aziende, nei limiti di un decimo, sempre che la richiesta sia per un numero di unità superiore alle nove;

b) per i lavoratori di concetto oppure aventi una particolare specializzazione o qualificazione;

c) per il personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia della sede di opifici, di cantieri, o comunque di beni dell'azienda;

d) per il primo avviamento di lavoratori in possesso di titoli di studio rilasciati da scuole professionali.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, possono essere fissate entro un anno le qualificazioni e le specializzazioni per le quali è consentita ai datori di lavoro la richiesta nominativa. In attesa di tale decreto restano ferme le disposizioni vigenti.

L'Ufficio di collocamento, nell'atto di soddisfare la richiesta del datore di lavoro, è tenuto ad accertarsi che le condizioni offerte ai nuovi assunti siano conformi alle tariffe e ai contratti collettivi.

 

 

Art. 15.

 

I lavoratori che risiedano nella località nella qual e si svolgono i lavori, sono preferiti nell'avviamento al lavoro.

La Commissione di cui all'art. 25, ove condizioni locali lo richiedano , può autorizzare che sia data la preferenza anche a lavoratori di località viciniori, osservati opportuni criteri di proporzionalità.

Subordinatamente alla condizione di cui al primo comma del presente articolo, ferme restando le precedenze al collocamento previste dalle leggi speciali, sarà data preferenza nell'avviamento ai lavoratori, che, in possesso del requisiti prescritti, abbiano conseguito una qualificazione professionale nei corsi di cui al titolo IV.

Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, nell'avviamento al lavoro si terrà conto complessivamente: del carico familiare; dell'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento; della situazione economica e patrimoniale, desunta anche dallo stato di occupazione dei componenti del nucleo familiare, e dagli altri elementi concorrenti nella valutazione dello stato di bisogno del lavoratore, anche con riguardo allo stato sanitario del nucleo familiare, in base ai documenti esibiti dal lavoratore medesimo.

Il datore di lavoro può rifiutare di assumere lavoratori, avviati dall'Ufficio competente, i quali siano stati precedentemente da lui licenziati per giusta causa.

I lavoratori licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro un anno.

 

 

Art. 16.

 

Ove sia ritenuto opportuno dalla Commissione comunale, per l'attività agricola ed edilizia saranno predisposti dei turni di lavoro a rotazione ed eventuale compensazione tra tutti gli iscritti al collocamento delle categorie dei manovali e dei braccianti agricoli, compresi quelli a compartecipazione che non traggano da essa occupazione sufficiente.

Per distribuire le giornate disponibili fra tutti gli iscritti si terrà conto delle giornate di occupazione dei singoli lavoratori anche in settori non agricoli a ciclo stagionale e delle giornate presunte occorrenti per la coltivazione del terreno condotto dai lavoratori collocandi, che siano parzialmente occupati come mezzadri, compartecipanti, coloni parziari e coltivatori diretti.

 

 

Art. 17.

 

Per l'assunzione di salariati avventizi le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli Enti pubblici possono chiedere all'Ufficio competente l'elenco dei disoccupati della specialità da assumere, per l'accertamento dei requisiti voluti, ed hanno la facoltà di sottoporre ad opportuni esperimenti la mano d'opera loro inviata per accertarne la capacità tecnica.

Qualora l'Ufficio incaricato del collocamento nel Comune in cui devono essere fatte le assunzioni non disponga di operai che, a giudizio delle Amministrazioni interessate, siano in grado di attendere ai lavori da compiere, le Amministrazioni stesse possono rivolgere richiesta ad Uffici di altri Comuni.

 

 

Art. 18.

 

L'avviamento al lavoro è comprovato da comunicazione rilasciata dall'Ufficio competente al lavoratore ed indirizzata al datore di lavoro. L'Ufficio all'atto dell'avviamento restituisce al lavoratore il libretto di lavoro o il certificato sostitutivo nel caso in cui tali documenti siano prescritti.

 

 

Art. 19.

 

E' data facoltà al datore di lavoro di assumere direttamente la mano d'opera in tutti i casi in cui tale assunzione sia giustificata da urgente necessità di evitare danni alle persone o agli impianti. Qualora le prestazioni dei lavoratori assunti direttamente ai sensi del comma precedente si protraggano oltre il terzo giorno, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione nominativa per l'eventuale convalida delle assunzioni effettuate, indicandone i motivi e le condizioni di lavoro all'Ufficio competente.

 

 

Art. 20.

 

Le Commissioni comunali, costituite a norma del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, debbono comunicare all'Ufficio competente per territorio l'elenco nominativo dei lavoratori agricoli avviati al lavoro, ai sensi e per gli effetti del citato decreto, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e relative variazioni, di cui al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, debbono essere periodicamente comunicati agli Uffici competenti per territorio, agli effetti della classificazione professionale degli iscritti e della conseguente valutazione ai fini del collocamento. Gli Uffici di collocamento devono trasmettere alle Commissioni previste dal regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, l'elenco dei lavoratori agricoli occupati nell'anno precedente con l'indicazione dei periodi di occupazione.

 

 

Art. 21.

 

I datori di lavoro soggetti alla disciplina dell'avviamento al lavoro debbono comunicare, entro cinque giorni, al competente Ufficio, il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per qualunque motivo si a cessato il rapporto di lavoro.

I datori di lavoro dell'agricoltura non sono tenuti alla comunicazione di cui al precedente comma quando si tratti di braccianti giornalieri.

 

 

Art. 22.

 

I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento, esclusi quelli di cui al terzo comma del presente articolo, hanno l'obbligo di dichiarare all'Ufficio competente, entro trenta giorni dalla fine del mese nel quale fu fatta la iscrizione o la successiva conferma, la permanenza nel loro stato di disoccupazione.

Il lavoratore, che non osserva l'obbligo di cui al precedente comma, è cancellato di ufficio dalla lista di collocamento, nonché dall'elenco dei lavoratori agricoli disoccupati di cui al primo comma, n. 1, dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 194 7, n. 929, qualora vi sia incluso, salvo reiscrizione con la nuova anzianità.

Per i lavoratori iscritti nelle liste di collocamento e partecipanti ai turni di lavoro di cui all'art. 16, l'accertamento della permanenza nello stato di disoccupazione è fatto di ufficio.

Qualora tale permanenza non sussista, si procede di ufficio alle cancellazioni previste nel comma precedente.

La cancellazione può essere revocata in caso di comprovato grave impedimento a fare la dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo.

 

 

Art. 23.

 

Ove per soddisfare particolari esigenze del lavoro e della produzione sia ravvisata, per determinate categorie di lavoratori, la necessità di organizzare il servizio di collocamento con carattere interprovinciale o nazionale, o, per categorie specializzate, con forme particolari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, può essere disposto che le funzioni previste dai titolo II siano esercitate da uno o più degli Uffici esistenti per tutto il territori o nazionale o per il territorio di più provincie, ovvero da Uffici speciali, funzionanti sotto il controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dei suoi organi periferici e delle Commissioni centrali e provinciali previste dagli articoli 1 e 25, e secondo le disposizioni di legge.

 

 

Capo II.

Organi del collocamento.

 

 

Art. 24.

 

Il servizio del collocamento è svolto dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, dalle loro sezioni staccate istituite nei centri industriali ed agricoli più importanti della provincia, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, nonché dai loro collocatori, corrispondenti od incaricati, ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto legislativo, negli altri comuni ove se ne ravvisi la necessità.

Il compenso mensile per il personale incaricato temporaneo previsto dal comma precedente non dovrà essere superiore a L. 20.000. La spesa globale per i detti compensi non dovrà eccedere l'importo annuo massimo di L. 900.000.000.

 

 

Art. 25.

 

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è istituita in ogni provincia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento , composta dal direttore dell'Ufficio stesso in qualità di presidente, da un rappresentante del Genio civile, da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da sette rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti, scelti fra i designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali, tenuto conto della loro importanza numerica.

La Commissione decide, nell'ambito delle direttive emanate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

a) sulla classificazione professionale dei lavoratori, sul loro passaggio da un settore produttivo all'altro e da una categoria all'altra dello stesso settore produttivo;

b) sulle contestazioni relative alle richieste nominative di assunzione di lavoratori;

c) sui ricorsi contro i provvedimenti delle sezioni, dei corrispondenti e degli incaricati in merito all'iscrizione nelle liste di collocamento e all'avviamento al lavoro.

Contro le deliberazioni della Commissione è ammesso il ricorso al Ministro, il quale decide sentita la Commissione centrale.

La Commissione esprime pareri, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e formula proposte su ogni altra questione relativa al collocamento nella provincia e sulla istituzione di sezioni staccate dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. La Commissione dura in carica due anni.

 

 

Art. 26.

 

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta della Commissione provinciale, può autorizzare il Prefetto ad istituire, con proprio decreto, presso le Sezioni di collocamento ed i collocatori - corrispondenti od incaricati - una Commissione per il collocamento , composta dal dirigente dell'Ufficio o da un suo incaricato, in qualità di presidente, e da quattro rappresentanti dei lavoratori e tre dei datori di lavoro.

La Commissione dura in carica due anni.

Essa esprime pareri sulle materie previste dalle lettere a) e b) dell'articolo precedente e sulle altre questioni relative al collocamento, sottoposte al suo esame dal presidente.

I turni di lavoro, previsti dall'art. 16, e la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo le norme dell'art. 15 e le direttive di applicazione dettate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, sentite le Commissioni centrali e provinciali, sono stabiliti e periodicamente aggiornati dalla Sezione di collocamento o dal collocatore, su conforme proposta della Commissione prevista dal primo comma di questo articolo.

La Sezione di collocamento o il collocatore non possono modificare i turni e le graduatorie proposti dalla Commissione, se non in base a decisione adottata dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, sentita la Commissione di cui all'art. 25.

 

 

Capo III.

Disposizioni penali.

 

 

Art. 27.

 

Chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della presente legge, è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 20.000. Se vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a L. 80.000.

I datori di lavoro che non assumono per il tramite degli Uffici di collocamento i lavoratori, sono puniti con l'ammenda da L. 2000 a L. 10.000 per ogni lavoratore assunto.

I datori di lavoro che non comunicano nei termini di cui all'art. 21 della presente legge la cessazione del rapporto di lavoro sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L. 1000 per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo.

Il lavoratore che, all'atto della sua iscrizione o della conferma di detta iscrizione, non denuncia di essere già occupato, è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 5000.

 

 

Capo IV.

Disposizioni finali.

 

 

Art. 28.

 

I Comuni sono tenuti a fornire i locali occorrenti per i servizi di collocamento.

 

 

Art. 29.

 

E' abrogato il regio decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 1934, sull'ordinamento della disciplina nazionale della domanda e della offerta di lavoro.

E' abrogato altresì l'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 1381.

Restano in vigore le disposizioni speciali che regolano l'assunzione e il collocamento di particolari categorie di lavoratori.

Nulla è variato per quanto riguarda le disposizioni speciali relative al collocamento degli apprendisti.

 

 

TITOLO III

Assistenza economica ai lavoratori involontariamente disoccupati.

 

 

Capo I.

Disposizioni generali.

 

 

Art. 30.

 

Fino a quando non sia disciplinato, in sede di riforma della previdenza sociale, l'ordinamento delle prestazioni per la disoccupazione involontaria, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato col regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, salvo le modificazioni disposte con il presente capo.

 

 

Art. 31.

 

La norma dell'art. 1 del regio decreto-legge 17 marzo 1941, n. 124, concernente la elevazione da 120 a 180 del numero massimo delle giornate di godimento dell'indennità di disoccupazione, già prorogata coi decreti legislativi 29 luglio 1947, n. 841, e 15 aprile 1948, n. 549, continua ad avere vigore fino a quando non sia disciplinato, come previsto dall'articolo precedente, il nuovo ordinamento delle prestazioni per la disoccupazione involontaria.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione del presente articolo rimane a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.

 

 

Art. 32.

 

L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso:

a) ai lavoratori agricoli che prestano abitualmente la loro o pera retribuita alle dipendenze di terzi, limitatamente alle categorie dei salariati fissi e dei braccianti, anche se in via sussidiaria esercitino un'attività agricola in proprio o siano retribuiti con compartecipazione sui prodotti. Per questa categoria di lavoratori l'indennità di disoccupazione sarà erogata soltanto se i lavoratori stessi non abbiano raggiunto, nell'annata, un minimo di 180 giornate lavorative, comprese in esse quelle per attività esercitate in proprio o retribuite con compartecipazione sui prodotti. La durata della corresponsione della indennità di disoccupazione sarà uguale alla differenza fra il numero 220 e il numero delle giornate di lavoro effettivamente prestate. Le modalità relative, anche in ordine all'accertamento dello stato di disoccupazione, saranno stabilite nel regolamento di esecuzione;

b) agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità di impiego, senza limite di retribuzione. Sono estese alle predette categorie, in quanto compatibili con la disposizione della presente legge, le disposizioni vigenti per le categorie già comprese nell'obbligo dell'assicurazione della disoccupazione involontaria ed in particolare quelle relative ai contributi per le indennità giornaliere e per il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.

L'estensione dell'obbligo assicurativo per gli appartenenti alle categorie di prestatori di opera, di cui alla lettera b) del primo comma , si applica con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 33.

 

Per i lavoratori agricoli l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione ha effetto dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge per le categorie e secondo le modalità di cui al regolamento previsto dalla lettera a) del precedente articolo.

Le misure dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria e per gli assegni integrativi saranno stabilite annualmente in conformità del disposto dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, sostituito dall'articolo unico del decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1378.

I contributi predetti saranno riscossi secondo le modalità stabilite nel regolamento.

 

 

Capo II.

Assegni integrativi delle indennità di disoccupazione.

 

 

Art. 34.

 

Gli assegni integrativi istituiti col decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, modificato col regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, e col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, ed i sussidi straordinari istituiti col regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, modificato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, per la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro, sono disciplinati dalla presente legge, la quale sostituisce i citati decreti che, pertanto, sono abrogati.

 

 

Art. 35.

 

Agli aventi diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dall'art. 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n . 636, convertito con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, è concesso, per il periodo di godimento di tale indennità, un assegno integrativo di L. 200 per ogni giornata di corresponsione della indennità stessa a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali, istituito con decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

E' concesso inoltre a carico del Fondo stesso un assegno integrativo di L. 60 per ciascun figlio, per il quale spetti la maggiorazione della indennità giornaliera di cui al terzo comma del succitato art. 19. L'assegno di L. 60 spetta anche alla moglie per il marito che non abbia fonti di reddito e non percepisca altri sussidi, nonché ai genitori a carico, che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni sugli assegni familiari.

Oltre gli assegni integrativi di cui ai precedenti commi sono corrisposte al disoccupato le indennità di caropane previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e 16 luglio 1947, n. 770, e dalla legge 7 luglio 1948, n. 1093.

Gli assegni integrativi sono corrisposti unitamente alla indennità giornaliera di disoccupazione con l'osservanza delle norme che disciplinano la corresponsione dell'indennità stessa.

 

 

Capo III.

Sussidi straordinari.

 

 

Art. 36.

 

Per determinate località e limitatamente a particolari categorie professionali, può essere disposta, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, la concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai lavoratori che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro e che non abbiano i requisiti prescritti per il diritto alla indennità giornaliera di disoccupazione.

Nell'àmbito delle località e delle categorie professionali per le quali è fatta la concessione, i singoli lavoratori disoccupati godranno della concessione stessa purché si verifichino per essi le seguenti condizioni:

1) risulti che sia stato versato un numero minimo di contributi settimanali per l'assicurazione per la disoccupazione involontaria, secondo quanto disposto dal penultimo comma del presente articolo;

2) siano da almeno cinque giorni iscritti nelle liste di collocamento di cui all'art. 8 senza aver ottenuto offerta di occupazione;

3) siano nell'impossibilità di seguire i corsi di qualificazione professionale o di prestare la loro opera presso cantieri di cui al titolo IV, per comprovata inidoneità fisica, o perché i corsi o cantieri distino eccessivamente dal luogo di residenza o perché, pur avendone fatta domanda, non vi siano stati ammessi per deficienza di posti;

4) non appartengano a famiglia di cui almeno due membri siano occupati;

5) non beneficino di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali o di pensioni o rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza e assistenza sociale, fatta eccezione per le pensioni di guerra. Il sussidio straordinario di disoccupazione può essere corrisposto anche a titolari di rendite da infortuni sul lavoro che abbiano i requisiti richiesti purché, per il periodo di godimento del sussidio straordinario, rinuncino alla rendita loro spettante.

Salvo quanto è disposto nell'articolo seguente per i lavoratori agricoli, il numero minimo di contributi versati richiesto per la concessione del sussidio straordinario è di cinque settimanali per gli operai o uno mensile per gli impiegati alla data di entrata in vigore della presente legge, e aumenta mensilmente di tanti contributi versati quante sono le settimane o i mesi di effettiva occupazione.

Raggiunto il numero di 52 contributi settimanali prescritto dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, anche in difetto dei due anni di assicurazione, al diritto di godere il sussidio straordinario subentra il diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione.

La concessione del sussidio straordinario per determinate località e categorie è disposta avuto riguardo alle condizioni di lavoro e delle industrie locali ed ai lavori pubblici da eseguire.

 

 

Art. 37.

 

I lavoratori agricoli possono essere ammessi ai sussidi straordinari con le norme stabilite dal precedente articolo, purché, entro i tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, per essi siano stati versati o risultino dovuti i contributi settimanali e giornalieri minimi previsti dal regolamento, sia per i salariati fissi che per i lavoratori giornalieri. Il regolamento prevederà anche l'aumento periodico, a decorrere dal compimento del terzo mese dall'entrata in vigore della presente legge, dei contributi che dovranno essere pagati in relazione ad effettiva occupazione per essere ammessi al sussidio straordinario.

Sono utilizzabili, per costituire i minimi indicati, i contributi eventualmente versati per mezzo di marche, in dipendenza dell'esercizio, da parte dell'assicurato, di altre attività già comprese nell'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione; a tale effetto per i lavoratori giornalieri sei contributi giornalieri equivalgono ad un contributo settimanale.

 

 

Art. 38.

 

Sono esclusi dal sussidio straordinario di disoccupazione i disoccupati già ricoverati in case di cura e da esse dimessi per guarigione clinica, per stabilizzazione o per prosecuzione delle cure antitubercolari, quando usufruiscano del sussidio post-sanatoriale a norma delle disposizioni vigenti.

 

 

Art. 39.

 

Si applicano per la corresponsione del sussidio straordinario di disoccupazione le norme sull'assicurazione per la disoccupazione involontaria relative alla concessione ed erogazione delle indennità giornaliere, alla sospensione ed alla cessazione del diritto al godimento dell'indennità medesima, ai ricorsi contro la negata concessione di essa ed agli organi erogatori e ai controlli.

I sussidi straordinari sono di importo pari a quello degli assegni integrativi di cui al capo II del presente titolo.

I sussidi straordinari di regola si erogano per 90 giorni prorogabili al massimo a 180; e, in casi eccezionali, entro un più ampio termine, previsto dal decreto di concessione.

 

 

Art. 40.

 

Il lavoratore, per godere della concessione del sussidio straordinario previsto dall'apposito decreto Ministeriale deve presentare domanda, per il tramite dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La domanda è redatta sul modulo fornito dall'Istituto predetto contenente un particolare richiamo alle sanzioni penali previste in caso di alterazione della verità.

La domanda deve essere trasmessa con una dichiarazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, con la quale si attesti l'esistenza nel richiedente dei requisiti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dell'art. 36.

 

 

Art. 41.

 

L'erogazione del sussidio straordinario cessa di diritto:

1) quando sia trascorso il periodo massimo di godimento previsto dall'art. 39;

2) quando il disoccupato attenda comunque a proficuo lavoro, o quando abbia rifiutato un'occupazione adeguata;

3) quando il disoccupato avviato ai corsi per la qualificazione professionale dei lavoratori o ai cantieri vi si sia rifiutato senza giusti motivi;

4) quando il disoccupato non abbia adempiuto, senza giustificato motivo, agli obblighi per comprovare in ogni momento la continuità della disoccupazione;

5) quando il disoccupato non abbia rinnovato l'iscrizione nelle liste di collocamento entro la fine del mese susseguente a quello della iscrizione o della conferma.

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ordina di ufficio la cessazione della erogazione del sussidio straordinario non appena gli risulti il verificarsi di una o più delle ipotesi previste dal presente articolo.

 

 

Art. 42.

 

Alla corresponsione dei sussidi straordinari provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenendo per essi una contabilità distinta presso il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali e osservando le norme previste per le gestioni e il controllo di detto Fondo dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

 

 

Art. 43.

 

All'onere derivante dalla erogazione dei sussidi straordinari si provvede con i contributi dovuti dai datori di lavoro per gli assegni integrativi delle indennità di disoccupazione nella misura fissata annualmente ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, e col concorso dello Stato.

Per l'anno finanziario 1948-49 lo Stato verserà all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la corresponsione dei sussidi straordinari la somma di lire cinque miliardi da corrispondersi in due rate semestrali all'inizio di ciascun semestre. Per gli anni finanziari successi vi il contributo statale sarà determinato nella legge del bilancio.

 

 

Art. 44.

 

Chi indebitamente riscuote il sussidio straordinario di disoccupazione o continua a percepirlo dopo la cessazione del suo stato di disoccupazione è punito con l'ammenda dal doppio al decuplo delle somme percepite a titolo di sussidio, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

Indipendentemente da tali pene il responsabile viene escluso dal sussidio straordinario per la durata di un anno. Nell'ipotesi di tentativo, tale durata è ridotta a sei mesi.

Una ammenda uguale a quella prevista nel primo comma, salvo che il fatto costituisca reato più grave, è applicata al datore di lavoro o a chiunque renda possibile l'indebita percezione del sussidio di disoccupazione.

 

 

TITOLO IV

Addestramento professionale degli apprendisti artigiani, dei lavoratori in soprannumero e dei disoccupati.

 

 

Capo I.

Disposizioni generali.

 

 

Art. 45.

 

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, nei casi e con le modalità stabilite nel presente titolo, promuove direttamente o autorizza l'istituzione di corsi di qualificazione e di riqualificazione per disoccupati, per lavoratori in soprannumero nelle aziende e per emigrandi, nonché l'apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità.

 

 

Capo II.

Corsi per disoccupati.

 

 

Art. 46.

 

I corsi per disoccupati sono rivolti all'addestramento, alla qualificazione, al perfezionamento o alla rieducazione professionale dei lavoratori che, a causa dello stato di disoccupazione o in dipendenza degli eventi di guerra, abbiano bisogno di riacquistare, accrescere o mutare rapidamente le loro capacità tecniche, adattandole alla necessità della efficienza produttiva, alle esigenze del mercato interno del lavoro e alla possibilità di emigrazione.

Essi hanno carattere eminentemente pratico, con applicazione degli allievi in opere attinenti all'attività professionale oggetto del corso.

I corsi sono diurni con orario corrispondente a quello normale di lavoro, durano di regola da due a otto mesi e possono essere seguiti da corsi più progrediti di uguale durata per gli stessi allievi che abbiano frequentato i corsi di addestramento.

 

 

Art. 47.

 

I corsi per lavoratori disoccupati possono essere promossi dalle Amministrazioni dello Stato e dai Comuni, nonché da altri enti , istituzioni e associazioni anche presso scuole, a termini del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 380.

 

 

Art. 48.

 

I promotori dei corsi per lavoratori disoccupati possono ottenere, qualora dimostrino di avere l'attrezzatura idonea per l'effettuazione dei medesimi, i finanziamenti e le sovvenzioni necessarie, nonché le indennità per gli allievi previste dal presente titolo.

L'autorizzazione è data con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

La coordinazione dei corsi in rapporto alle esigenze regionali è demandata al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Le proposte di istituzione dei singoli corsi devono essere inoltrate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione territorialmente competente, munite di parere della Commissione provinciale.

 

 

Art. 49.

 

L'iscrizione ai corsi avviene su domanda dell'interessato diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che, d'intesa con le direzioni dei corsi, provvede alla selezione e all'avviamento, tenendo presenti criteri razionali di orientamento professionale.

Gli istituti, gli enti e le associazioni che promuovono corsi sono tenuti a comunicare, almeno dieci giorni prima della data di inizio dei corsi stessi, agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, agli Ispettorati del lavoro, ai Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e alle locali associazioni sindacali, la istituzione dei corsi, e, ad inizio avvenuto, a segnalare i nominativi degli iscritti all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

 

 

Art. 50.

 

I promotori dei corsi devono richiedere un delegato ministeriale che presenzi agli esami finali e devono rimettere entro dieci giorni dalla chiusura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a mezzo dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente, il resoconto didattico, tecnico ed economico del corso stesso.

 

 

Art. 51.

 

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilisce le modalità per il funzionamento dei corsi per disoccupati.

 

 

Art. 52.

 

Nelle località e per quelle categorie per le quali sono stati istituiti corsi, i lavoratori disoccupati, di età inferiore ai quaranta anni, sono obbligati alla frequenza per poter percepire il sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, e tutte le altre agevolazioni dipendenti dal loro stato di disoccupazione, salvo le eccezion i previste dall'art. 36, secondo comma, n. 3.

Tutti gli allievi che frequentino con diligenza i corsi hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, eventualmente ad essi spettante, ad una integrazione di L. 200 per ogni giornata effettiva di presenza a carico del Fondo di cui all'art. 62.

Gli allievi del corso che non percepiscano, quantunque disoccupati, né l'indennità giornaliera di disoccupazione, né il sussidio straordinario di disoccupazione, oltre alla suindicata integrazione giornaliera di L. 200, ricevono un secondo assegno giornaliero pari a L. 100 aumentato di L. 60 per ogni figlio, per la moglie e per i genitori, purché siano a carico.

I lavoratori che abbiano frequentato con regolarità e diligenza i corsi e abbiano superato la prova finale conseguono un attestato ed ottengono un premio di L. 3000. Il predetto attestato, a parità di altre condizioni, dà diritto di preferenza nell'avviamento al lavoro o nella emigrazione.

I lavoratori che non frequentano assiduamente i corsi possono essere radiati, e in tal caso decadono dal diritto al sussidio straordinari o di disoccupazione.

 

 

Capo III.

Corsi aziendali di riqualificazione.

 

 

Art. 53.

 

Le imprese industriali, non a ciclo stagionale, che occupano almeno mille dipendenti, e che reputano di avere una minore funzionalità per effetto di una maestranza in parte non rispondente alle esigenze aziendali o per il mancato adeguamento del carico di mano d'opera alle proprie possibilità funzionali ed economiche, possono chiedere di aprire corsi di riqualificazione per maestranze di età non superiore ai quarantacinque anni, qualora almeno i due terzi dei lavoratori interessati desiderino di frequentarli.

Analogamente più imprese industriali, con meno di mille dipendenti ciascuna, possono chiedere di aprire corsi interaziendali, purché i due terzi dei lavoratori interessati desiderino di frequentarli. La responsabilità della gestione dei corsi è assunta dalla impresa presso la quale i corsi stessi sono attuati.

 

 

Art. 54.

 

Le imprese previste dall'articolo precedente rivolgono domanda documentata al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, a mezzo dell'Ispettorato del lavoro competente, che esprime il parere sulla opportunità del corso e sulla razionalità della sua organizzazione.

La facoltà del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concedere l'autorizzazione è esercitata d'intesa con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio.

 

 

Capo III.

Corsi aziendali di riqualificazione.

 

 

Art. 55.

 

I corsi di cui agli articoli precedenti durano da tre a otto mesi e si svolgono in locali distinti da quelli adibiti dall'impresa alla normale attività secondo le direttive stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Al termine del corso i non qualificati sono licenziati; i qualificati invece sono riassorbiti dall'azienda nei limiti delle sue possibilità. Alle prove di fine corso presenzierà un tecnico designato dalla Commissione provinciale.

 

 

Art. 56.

 

Agli operai dei corsi, in deroga al disposto di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, è corrisposta l' integrazione salariale nella misura dei due terzi della retribuzione globale per le ore da ventiquattro a quaranta settimanali a carico della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria.

Ad essi inoltre a carico del Fondo di cui all'art. 62 sarà corrisposta settimanalmente una somma pari alla integrazione di cui sopra, oltre alla integrazione giornaliera di L. 100. Agli stessi sono corrisposti gli assegni familiari nella misura prevista per la categoria cui il lavoratore appartiene, a carico della rispettiva Cassa degli assegni familiari.

Ad essi non spetta il premio finale di L. 3000.

Sono a carico delle imprese promotrici dei corsi le spese per l'istituzione, l'attrezzatura ed il funzionamento dei corsi stessi, quelle per le assicurazioni infortuni, nonché quelle per l'indennità di licenziamento nelle ipotesi previste dall'articolo precedente.

 

 

Capo IV.

Facilitazioni alle piccole aziende ed alle botteghe artigiane.

 

 

Art. 57.

 

Sul fondo costituito ai sensi dell'art. 62 si possono ridurre, fino ad un terzo del loro ammontare, le spese sostenute dalle botteghe artigiane o dalle imprese con non più di cinque dipendenti, che si trovino nelle condizioni previste nell'articolo seguente, per corrispondere i contributi al Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali e al Fondo di solidarietà sociale, per conto degli apprendisti minori dei 18 anni da esse istruiti.

Le botteghe e le imprese che intendono ottenere il rimborso di cui al precedente comma, alla scadenza di ogni semestre a partire dal 1° gennaio 1949 trasmettono apposita domanda, corredata dei documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei contributi considerati, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tramite gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, i quali devono accertare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti prescritti ai sensi dell'articolo seguente.

I benefici previsti dal presente articolo a favore delle imprese non sono concessi nei casi in cui l'apprendista sia distratto dal tirocinio per lavori non direttamente connessi all'insegnamento e alla pratica del mestiere.

 

 

Art. 58.

 

Agli effetti del riconoscimento alle botteghe e alle imprese della idoneità all'insegnamento del mestiere agli apprendisti per l'ammissione ai benefici previsti dall'articolo precedente, sono istituiti in ogni provincia appositi registri, la cui formazione e tenuta sono affidate agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, secondo le norme indicate nel seguente comma.

Spetta alla Commissione centrale di determinare, ai fini della formazione e della tenuta dei registri delle botteghe e imprese:

a) l'elenco dei mestieri per cui è ammessa l'iscrizione nei registri;

b) le modalità per la tenuta dei registri e i requisiti per stabilire l'idoneità delle imprese all'insegnamento del mestiere ai fini del conseguimento dei benefici previsti nell'articolo precedente;

c) le modalità necessarie per l'azione di vigilanza e di controllo sull'efficienza dell'insegnamento agli apprendisti da parte delle botteghe e imprese iscritte nei registri.

 

 

Capo V.

Cantieri-scuola.

 

 

Art. 59.

 

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste e con quello per i lavori pubblici, a seconda della materia, promuove direttamente o autorizza, in zone ove la disoccupazione sia particolarmente accentuata, l'apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità.

Ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici ed ai loro uffici periferici, nell'ambito delle rispettive competenze, è demandato il compito dell'approvazione dei progetti, della sorveglianza tecnica e del collaudo delle opere eseguite nei cantieri di cui al presente articolo.

I detti Ministeri ed uffici periferici, a richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, forniranno altresì l'assistenza tecnica ai detti cantieri.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale stabilisce le modalità organizzative dei cantieri-scuola.

 

 

Art. 60.

 

Il proprietario di terreno idoneo a lavori di rimboschimento, di bonifica o di sistemazione montana, può chiedere l'autorizzazione ad aprire cantieri-scuola al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale ha facoltà di concederla. La stessa concessione può essere accordata anche ad Amministrazioni pubbliche, Enti o Consorzi nell'ambito delle leggi Qualora il rimboschimento non venga effettuato dal proprietario del suolo, il terreno dopo l'esecuzione delle semine o delle piantagioni è consegnato al Corpo forestale dello Stato per gli ulteriori interventi necessari ad assicurare il buon esito dei lavori. In tale caso la cessione temporanea del terreno è disciplinata con le norme stabilite dagli articoli 76 e 78 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Alle spese occorrenti per le indennità di occupazione dei terreni compresi nei perimetri di rimboschimento, per la fornitura di semi e piantine e per gli interventi atti ad assicurare il buon esito dei lavori è provveduto con gli stanziamenti iscritti sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Analogamente per le spese occorrenti per la costruzione di opere di pubblica utilità, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, e non previste nell'articolo seguente, è provveduto con gli stanziamenti iscritti sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici stesso.

 

 

Art. 61.

 

I lavoratori disoccupati possono chiedere di essere ammessi al lavoro nei cantieri-scuola in qualità di lavoratori volontari, entro il numero massimo dei posti e per la durata che, per ciascun cantiere, sono stabiliti, sentiti i proponenti degli stessi, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'iscrizione ai cantieri-scuola avviene su domanda dell'interessato, diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che, d'intesa con la Direzione dei cantieri stessi, provvede alla selezione ed all'avviamento.

I lavoratori hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, a lire 300 giornaliere.

Qualora non abbiano diritto a tale sussidio, percepiranno, oltre le lire 300, una indennità pari a lire 200 se celibi, a lire 300 se coniugati, nonché, per ogni tre mesi di servizio assiduo ed operoso, un ulteriore premio di lire 3000 corrisposta a giudizio insindacabile del direttore del cantiere.

Le spese riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei cantieri-scuola e le indennità ai lavoratori in essi avviati sono a carico del Fondo di cui all'art. 62.

 

 

Capo VI.

Finanziamenti.

 

 

Art. 62.

 

Il "Fondo per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione dei lavoratori italiani", di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1261, proveniente dall'assorbimento del Fondo di cui al regio decreto 24 aprile 1939, n. 1059, assume la denominazione di "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori". Esso costituisce un fondo speciale presso la Cassa depositi e prestiti, gestito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Fondo è alimentato:

a) da contributi straordinari da stabilirsi sulle gestioni della assicurazione contro la disoccupazione, dei relativi assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

b) da un contributo annuo dello Stato fissato in lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1948-49;

c) da contribuzioni ed erogazioni eventualmente effettuate da privati, enti e associazioni o da organismi o da amministrazioni di qualsiasi natura;

d) da recuperi su finanziamenti ai corsi ed altre eventuali entrate.

Al Fondo restano devolute le attività del Fondo nazionale per l'addestramento professionale, costituito con contratto collettivo di lavoro stipulato in data 1° marzo 1943, tra l'ex Federazione nazionale dei costruttori edili e l'ex Federazione nazionale dei lavoratori dell'edilizia.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono stabilite le norme per l'amministrazione e l'erogazione delle disponibilità del Fondo, di cui al primo comma del presente articolo, e per l'incasso dei contributi.

 

 

Art. 63.

 

Sul Fondo di cui all'articolo precedente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, provvede al finanziamento per la spesa relativa ai corsi ed ai cantieri-scuola di cui alla presente legge e alla corresponsione di sovvenzioni per i corsi medesimi, ai rimborsi alle botteghe artigiane e alle piccole imprese di cui all'art. 57, nonché alle spese per il funzionamento della Commissione centrale e della Segreteria di cui all'art. 3.

 

 

Art. 64.

 

Le disponibilità del fondo, di cui all'art. 62 dovranno essere annualmente impiegate, almeno per la metà, nel Mezzogiorno e nel le Isole per le finalità previste dal presente titolo.

 

 

Art. 65.

 

Sono abrogati il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1264, e il decreto legislativo 14 gennaio 1948, n. 2.

 

 

TITOLO V

Disposizioni generali.

 

 

Art. 66.

 

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge, attingendo al "Fondo-lire" le somme occorrenti per fronteggiare gli oneri previsti ai titoli III e IV e per quelli previsti al titolo II provvedendo con le entrate di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31, concernente variazioni al bilancio dell'entrata.

 

 

Art. 67.

 

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle del la presente legge o con essa incompatibili.

 

 

Art. 68.

 

Fino al 30 aprile 1949, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e gli organi da lui dipendenti sono autorizzati a provvedere alla istituzione dei corsi previsti dal titolo IV, anche prima che siano costituite le Commissioni di cui all'art. 25.

 

 

Art. 69.

 

La presente legge entra in vigore cinque giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Scadenze di: novembre 2024
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