Legge 29 aprile 1949, n. 264
(G.U.
n. 125 del 1° giugno 1949)
Oggetto:
Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori
involontariamente disoccupati.
TITOLO I
Commissione
centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati.
Art. 1.
E' istituita,
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la Commissione
centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati.
Art. 2.
La Commissione
centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati ha il
compito:
1) di esprimere
pareri di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo sulla disciplina del
servizio del collocamento, sulla determinazione dei criteri di valutazione
circa lo stato di bisogno dei lavoratori disoccupati ai fini delle precedenze
nell'avviamento al lavoro, sui criteri del reclutamento degli emigranti e
sull'attuazione delle disposizioni di cui al titolo II;
2) di esprimere
pareri sui ricorsi che siano presentati avverso le decisioni degli Uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione in materia di collocamento,
nonché avverso le decisioni delle Commissioni provinciali, prese in base
all'art. 25;
3) di esprimere
pareri sulla concessione di sussidi straordinari di disoccupazione e di dare
pareri e fare proposte sui provvedimenti in genere a favore dei disoccupati;
4) di esprimere
pareri sulle richieste di istituzioni di corsi per disoccupati e di quelli di
riqualificazione aziendale; sulle richieste di istituzioni dei cantieri-scuola
di cui all'art. 45; su tutte le altre questioni interessanti la materia di cui
al titolo IV, e di fare proposte sulle predette materie;
5) di esprimere
pareri e fare proposte per il coordinamento della presente legge, ai fini
dell'attuazione pratica della medesima, con le disposizioni speciali in vigore
che regolano l'assunzione e il collocamento di particolari categorie di
lavoratori e di suggerire mezzi atti ad inserire nelle varie branche del
lavoro, senza pregiudizio per l'individuo e la collettività, i soggetti
fisicamente o funzionalmente minorati.
Per le materie di
sua competenza la Commissione può chiedere dati e promuovere indagini,
richiedendone il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Sulle materie per
le quali il presente articolo riconosce alla Commissione la competenza di
esprimere pareri, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale non
provvederà senza aver previamente udito i pareri stessi.
Art. 3.
La Commissione centrale per
l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati è presieduta dal
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Egli può delegare a presiedere
singole riunioni della Commissione il Sottosegretario di Stato o uno dei
direttori generali di cui al n. 2 del comma successivo.
Essa è composta:
1) da otto
rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro,
da un rappresentante dei dirigenti di azienda, da uno dei coltivatori diretti e
da uno degli artigiani, designati su richiesta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale dalle rispettive organizzazioni sindacali. Il Ministro,
nella richiesta, terrà conto dell'importanza numerica delle organizzazioni;
2) dai direttori
generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che presiedono ai
servizi del collocamento, dei rapporti di lavoro e della previdenza e
assistenza sociale;
3) da un
funzionario in rappresentanza di ciascuno dei Ministeri del tesoro,
dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio;
4) dal direttore
generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o da un suo
rappresentante.
Alle sedute della
Commissione centrale e dei Comitati, di cui all'art. 4, nelle quali sia
trattata la materia di cui all'art. 2, n. 4, parteciperà , come membro
effettivo, un rappresentante del Ministro per la pubblica istruzione, e,
qualora si trattino materie interessanti le Regioni a statuto autonomo, entro i
limiti dei poteri ad esse conferiti dalla Costituzione, parteciperà, come
membro effettivo, un rappresentante della Regione interessata.
Il Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, nel richiedere alle organizzazioni sindacali
le designazioni dei rappresentanti di cui al comma secondo, n. 1, assegnerà
loro un termine di quindici giorni per la designazione, decorso il quale il
Ministro provvederà d'ufficio. Tale termine potrà, su richiesta motivata dalle
organizzazioni interessate, essere prorogato dal Ministro per altri quindici
giorni.
In corrispondenza
di ogni rappresentante effettivo dovrà essere designato e nominato un membro
supplente.
Le funzioni di
segretario e di vice segretario sono disimpegnate da due funzionari del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
I componenti
delle Commissioni e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale. Essi durano in carica due anni.
Art. 4.
La Commissione centrale può
costituire nel suo seno Comitati, dei quali determina la composizione e le
funzioni.
Il Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, anche su richiesta della Commissione o di
Comitati, può far assistere a singole riunioni, della Commissione e dei
Comitati rappresentanti di altri Ministeri interessati, dell'Alto Commissariato
per l'igiene e la sanità pubblica e dell'Ispettorato medico del lavoro per i
problemi di carattere igienico e sanitario, dirigenti di istituti di
previdenza, assistenza e istruzione professionale e persone particolarmente
esperte nelle questioni in discussione.
Art. 5.
Le norme per il
funzionamento della Commissione centrale e dei Comitati saranno stabilite con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la
Commissione centrale medesima.
La Commissione
centrale è convocata ogni tre mesi dal Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale. é convocata altresì ogni qualvolta il Ministro lo ritenga opportuno o
quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
I Comitati sono
convocati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di sua iniziativa
o su richiesta di un terzo dei loro componenti.
Art. 6.
Con l'entrata in
vigore della presente legge sono soppressi:
1) il Comitato
per la disoccupazione previsto dall'art. 9 del regio decreto-legge 20 maggio
1946, n. 373;
2) il Comitato
per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione professionale dei
lavoratori disoccupati, istituito con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1264.
TITOLO II
Disciplina
del collocamento.
Capo I.
Disciplina
dell'avviamento al lavoro.
Art. 7.
Il
collocamento è funzione pubblica esercitata secondo le norme del presente
titolo.
Art. 8.
Chiunque aspiri ad essere avviato
al lavoro alle dipendenze altrui deve iscriversi nelle liste di collocamento
presso gli Uffici di cui al capo II del presente titolo, della circoscrizione
nella quale ha la propria residenza, salvo le eccezioni che saranno stabilite
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9.
Nessuno può essere iscritto nelle
liste di collocamento se non abbia compiuta l'età stabilita dalla legge per
essere assunto al lavoro e non sia in possesso del libretto di lavoro o del
certificato sostitutivo, nei casi in cui tali documenti sono prescritti.
Durante il
periodo di iscrizione nelle liste di collocamento, il libretto di lavoro o il
certificato sostitutivo resta in deposito presso l'Ufficio competente.
Hanno diritto ad
essere iscritti nelle liste di collocamento i mutilati ed invalidi di guerra e
i mutilati ed invalidi del lavoro nonché i lavoratori dimessi dai luoghi di
cura per guarigione clinica da affezione tubercolare, qualificati per
professioni o per mestiere adatti alle loro condizioni fisiche, dalle apposite
Commissioni previste dalle leggi speciali.
Art. 10.
Le iscrizioni nelle liste di
collocamento devono essere eseguite secondo l'ordine di presentazione della
richiesta.
Le iscrizioni
devono essere distinte secondo le seguenti classificazioni:
1) lavoratori
disoccupati per effetto della cessazione del rapporto di lavoro immediatamente
precedente al loro stato di disoccupazione;
2) giovani di età
inferiore ai 21 anni, ed altre persone in cerca di prima occupazione, o
rinviati dalle armi;
3) casalinghe in
cerca di lavoro;
4) pensionati in
cerca di occupazione;
5) lavoratori
occupati in cerca di altra occupazione.
Entro l'àmbito
delle classificazioni suddette i lavoratori iscritti saranno raggruppati per
settori di produzione, entro ciascun settore per categorie professionali ed
entro ciascuna categoria per qualifica o specializzazione.
Con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentita la Commissione centrale,
sarà provveduto alla determinazione delle modalità di raggruppamento dei
lavoratori che, per la loro generica capacità di lavoro, non siano
classificabili in un determinato settore o categoria.
Saranno iscritti
in separate liste coloro che richiedano di essere avviati a lavori di breve
durata o a carattere stagionale.
Art. 11.
E' vietato l'esercizio della
mediazione anche se gratuito quando il collocamento è demandato agli Uffici
autorizzati. I datori di lavoro sono tenuti ad assumere i lavoratori, dei quali
abbiano bisogno, iscritti nelle liste di collocamento.
L'obbligo di cui
al comma precedente non riguarda:
1) il coniuge, i
parenti e gli affini non oltre il 3° grado del datore di lavoro;
2) il personale
avente funzioni direttive;
3) i lavoratori
di concetto o specializzati assunti mediante concorso pubblico;
4) i lavoratori
esclusivamente a compartecipazione, compresi i mezzadri ed i coloni parziari;
5) i domestici, i
portieri, gli addetti a studi professionali e tutti coloro che sono addetti ai
servizi familiari;
6) i lavoratori
destinati ad aziende con non più di tre dipendenti oppure ad aziende rurali con
non più di sei dipendenti, limitatamente a zone mistilingui o montane da
determinarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione
centrale.
La disciplina
della mediazione per la categoria di cui al n. 5 sarà regolata con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, da emanarsi entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge.
Le
Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e gli
Enti pubblici, sono soggetti all'obbligo di cui al secondo comma del presente
articolo, limitatamente all'assunzione di personale salariato, per la quale non
sia prescritto concorso pubblico.
E' ammesso il
passaggio del lavoratore direttamente e immediatamente dall'azienda nella quale
è occupato ad un'altra.
I nominativi
degli assunti al lavoro di cui ai punti 4), 5) e 6) e al comma precedente
devono essere comunicati dai datori di lavoro all'Ufficio di collocamento della
zona.
Art. 12.
E' ammesso lo
scambio di mano d'opera e di servizi d i cui all'art. 2139 del codice civile.
Art. 13.
Chiunque intenda
assumere lavoratori deve farne richiesta al competente Ufficio nella cui
circoscrizione si svolgono i lavori ai quali la richiesta si riferisce.
L'Ufficio
predetto, qualora non sia in grado di corrispondere in tutto o in parte alla
richiesta, la trasmette per la parte non soddisfatta ad altri Uffici i quali
debbono indicare entro cinque giorni i lavoratori da assumere.
Art. 14.
La richiesta di lavoratori deve
essere numerica per categoria e qualifica professionale.
Gli Uffici di
collocamento sono tenuti a soddisfare la richiesta con lavoratori della
categoria e qualifica professionale in essa indicate.
E' ammessa la
richiesta nominativa:
a) per tutti i
lavoratori destinati ad aziende che non abbiano stabilmente più di cinque
dipendenti e, per i lavoratori destinati ad altre aziende, nei limiti di un decimo,
sempre che la richiesta sia per un numero di unità superiore alle nove;
b) per i
lavoratori di concetto oppure aventi una particolare specializzazione o
qualificazione;
c) per il
personale destinato a posti di fiducia connessi con la vigilanza e la custodia
della sede di opifici, di cantieri, o comunque di beni dell'azienda;
d) per il primo
avviamento di lavoratori in possesso di titoli di studio rilasciati da scuole
professionali.
Con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, sentita la Commissione centrale, possono essere fissate
entro un anno le qualificazioni e le specializzazioni per le quali è consentita
ai datori di lavoro la richiesta nominativa. In attesa di tale decreto restano ferme
le disposizioni vigenti.
L'Ufficio di
collocamento, nell'atto di soddisfare la richiesta del datore di lavoro, è
tenuto ad accertarsi che le condizioni offerte ai nuovi assunti siano conformi
alle tariffe e ai contratti collettivi.
Art. 15.
I lavoratori che risiedano nella
località nella qual e si svolgono i lavori, sono preferiti nell'avviamento al
lavoro.
La Commissione di
cui all'art. 25, ove condizioni locali lo richiedano , può autorizzare che sia
data la preferenza anche a lavoratori di località viciniori, osservati
opportuni criteri di proporzionalità.
Subordinatamente
alla condizione di cui al primo comma del presente articolo, ferme restando le
precedenze al collocamento previste dalle leggi speciali, sarà data preferenza
nell'avviamento ai lavoratori, che, in possesso del requisiti prescritti,
abbiano conseguito una qualificazione professionale nei corsi di cui al titolo
IV.
Salvo il caso nel
quale sia ammessa la richiesta nominativa, nell'avviamento al lavoro si terrà
conto complessivamente: del carico familiare; dell'anzianità di iscrizione
nelle liste di collocamento; della situazione economica e patrimoniale, desunta
anche dallo stato di occupazione dei componenti del nucleo familiare, e dagli
altri elementi concorrenti nella valutazione dello stato di bisogno del
lavoratore, anche con riguardo allo stato sanitario del nucleo familiare, in
base ai documenti esibiti dal lavoratore medesimo.
Il datore di
lavoro può rifiutare di assumere lavoratori, avviati dall'Ufficio competente, i
quali siano stati precedentemente da lui licenziati per giusta causa.
I lavoratori
licenziati da un'azienda per riduzione di personale hanno la precedenza nella
riassunzione presso la medesima azienda entro un anno.
Art. 16.
Ove sia ritenuto opportuno dalla
Commissione comunale, per l'attività agricola ed edilizia saranno predisposti
dei turni di lavoro a rotazione ed eventuale compensazione tra tutti gli
iscritti al collocamento delle categorie dei manovali e dei braccianti
agricoli, compresi quelli a compartecipazione che non traggano da essa
occupazione sufficiente.
Per distribuire
le giornate disponibili fra tutti gli iscritti si terrà conto delle giornate di
occupazione dei singoli lavoratori anche in settori non agricoli a ciclo
stagionale e delle giornate presunte occorrenti per la coltivazione del terreno
condotto dai lavoratori collocandi, che siano parzialmente occupati come
mezzadri, compartecipanti, coloni parziari e coltivatori diretti.
Art. 17.
Per l'assunzione di salariati
avventizi le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento
autonomo, e gli Enti pubblici possono chiedere all'Ufficio competente l'elenco
dei disoccupati della specialità da assumere, per l'accertamento dei requisiti
voluti, ed hanno la facoltà di sottoporre ad opportuni esperimenti la mano
d'opera loro inviata per accertarne la capacità tecnica.
Qualora l'Ufficio
incaricato del collocamento nel Comune in cui devono essere fatte le assunzioni
non disponga di operai che, a giudizio delle Amministrazioni interessate, siano
in grado di attendere ai lavori da compiere, le Amministrazioni stesse possono
rivolgere richiesta ad Uffici di altri Comuni.
Art. 18.
L'avviamento al lavoro è
comprovato da comunicazione rilasciata dall'Ufficio competente al lavoratore ed
indirizzata al datore di lavoro. L'Ufficio all'atto dell'avviamento restituisce
al lavoratore il libretto di lavoro o il certificato sostitutivo nel caso in
cui tali documenti siano prescritti.
Art. 19.
E' data facoltà al datore di
lavoro di assumere direttamente la mano d'opera in tutti i casi in cui tale
assunzione sia giustificata da urgente necessità di evitare danni alle persone
o agli impianti. Qualora le prestazioni dei lavoratori assunti direttamente ai
sensi del comma precedente si protraggano oltre il terzo giorno, il datore di
lavoro è tenuto a darne comunicazione nominativa per l'eventuale convalida
delle assunzioni effettuate, indicandone i motivi e le condizioni di lavoro
all'Ufficio competente.
Art. 20.
Le Commissioni comunali,
costituite a norma del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 929, debbono
comunicare all'Ufficio competente per territorio l'elenco nominativo dei
lavoratori agricoli avviati al lavoro, ai sensi e per gli effetti del citato
decreto, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale.
Gli elenchi nominativi dei
lavoratori agricoli e relative variazioni, di cui al regio decreto 24 settembre
1940, n. 1949, e successive modificazioni, debbono essere periodicamente
comunicati agli Uffici competenti per territorio, agli effetti della
classificazione professionale degli iscritti e della conseguente valutazione ai
fini del collocamento. Gli Uffici di collocamento devono trasmettere alle
Commissioni previste dal regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive
modificazioni, l'elenco dei lavoratori agricoli occupati nell'anno precedente
con l'indicazione dei periodi di occupazione.
Art. 21.
I datori di lavoro soggetti alla
disciplina dell'avviamento al lavoro debbono comunicare, entro cinque giorni,
al competente Ufficio, il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per
qualunque motivo si a cessato il rapporto di lavoro.
I datori di
lavoro dell'agricoltura non sono tenuti alla comunicazione di cui al precedente
comma quando si tratti di braccianti giornalieri.
Art. 22.
I lavoratori
iscritti nelle liste di collocamento, esclusi quelli di cui al terzo comma del
presente articolo, hanno l'obbligo di dichiarare all'Ufficio competente, entro
trenta giorni dalla fine del mese nel quale fu fatta la iscrizione o la
successiva conferma, la permanenza nel loro stato di disoccupazione.
Il lavoratore,
che non osserva l'obbligo di cui al precedente comma, è cancellato di ufficio
dalla lista di collocamento, nonché dall'elenco dei lavoratori agricoli
disoccupati di cui al primo comma, n. 1, dell'art. 3 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 194 7, n. 929, qualora vi sia
incluso, salvo reiscrizione con la nuova anzianità.
Per i lavoratori
iscritti nelle liste di collocamento e partecipanti ai turni di lavoro di cui
all'art. 16, l'accertamento della permanenza nello stato di disoccupazione è
fatto di ufficio.
Qualora tale
permanenza non sussista, si procede di ufficio alle cancellazioni previste nel
comma precedente.
La cancellazione
può essere revocata in caso di comprovato grave impedimento a fare la
dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 23.
Ove per soddisfare particolari
esigenze del lavoro e della produzione sia ravvisata, per determinate categorie
di lavoratori, la necessità di organizzare il servizio di collocamento con
carattere interprovinciale o nazionale, o, per categorie specializzate, con
forme particolari, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione
centrale, può essere disposto che le funzioni previste dai titolo II siano
esercitate da uno o più degli Uffici esistenti per tutto il territori o
nazionale o per il territorio di più provincie, ovvero da Uffici speciali,
funzionanti sotto il controllo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e dei suoi organi periferici e delle Commissioni centrali e provinciali
previste dagli articoli 1 e 25, e secondo le disposizioni di legge.
Capo II.
Organi
del collocamento.
Art. 24.
Il servizio del
collocamento è svolto dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione, dalle loro sezioni staccate istituite nei centri industriali ed
agricoli più importanti della provincia, ai sensi dell'art. 3 del decreto
legislativo 15 aprile 1948, n. 381, nonché dai loro collocatori, corrispondenti
od incaricati, ai sensi dell'art. 5 dello stesso decreto legislativo, negli
altri comuni ove se ne ravvisi la necessità.
Il compenso
mensile per il personale incaricato temporaneo previsto dal comma precedente
non dovrà essere superiore a L. 20.000. La spesa globale per i detti compensi
non dovrà eccedere l'importo annuo massimo di L. 900.000.000.
Art. 25.
Con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale è istituita in ogni provincia, presso l'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale
per il collocamento , composta dal direttore dell'Ufficio stesso in qualità di
presidente, da un rappresentante del Genio civile, da un rappresentante della
Camera di commercio, industria e agricoltura, da un rappresentante
dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da sette rappresentanti dei
lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei
coltivatori diretti, scelti fra i designati, su richiesta del direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle
organizzazioni sindacali, tenuto conto della loro importanza numerica.
La Commissione
decide, nell'ambito delle direttive emanate dal Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale:
a) sulla
classificazione professionale dei lavoratori, sul loro passaggio da un settore
produttivo all'altro e da una categoria all'altra dello stesso settore
produttivo;
b) sulle
contestazioni relative alle richieste nominative di assunzione di lavoratori;
c) sui ricorsi
contro i provvedimenti delle sezioni, dei corrispondenti e degli incaricati in
merito all'iscrizione nelle liste di collocamento e all'avviamento al lavoro.
Contro le
deliberazioni della Commissione è ammesso il ricorso al Ministro, il quale
decide sentita la Commissione centrale.
La Commissione
esprime pareri, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione e formula proposte su ogni altra questione relativa
al collocamento nella provincia e sulla istituzione di sezioni staccate
dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. La Commissione
dura in carica due anni.
Art. 26.
Il Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, su proposta della Commissione provinciale, può autorizzare
il Prefetto ad istituire, con proprio decreto, presso le Sezioni di
collocamento ed i collocatori - corrispondenti od incaricati - una Commissione
per il collocamento , composta dal dirigente dell'Ufficio o da un suo
incaricato, in qualità di presidente, e da quattro rappresentanti dei
lavoratori e tre dei datori di lavoro.
La Commissione
dura in carica due anni.
Essa esprime
pareri sulle materie previste dalle lettere a) e b) dell'articolo precedente e
sulle altre questioni relative al collocamento, sottoposte al suo esame dal
presidente.
I turni di
lavoro, previsti dall'art. 16, e la graduatoria delle precedenze per
l'avviamento al lavoro, secondo le norme dell'art. 15 e le direttive di
applicazione dettate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, sentite le
Commissioni centrali e provinciali, sono stabiliti e periodicamente aggiornati
dalla Sezione di collocamento o dal collocatore, su conforme proposta della
Commissione prevista dal primo comma di questo articolo.
La Sezione di
collocamento o il collocatore non possono modificare i turni e le graduatorie
proposti dalla Commissione, se non in base a decisione adottata dall'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, sentita la Commissione di
cui all'art. 25.
Capo III.
Disposizioni
penali.
Art. 27.
Chiunque esercita la mediazione
in violazione delle norme della presente legge, è punito con l'ammenda da L.
500 a L. 20.000. Se vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a tre mesi
e l'ammenda fino a L. 80.000.
I datori di
lavoro che non assumono per il tramite degli Uffici di collocamento i
lavoratori, sono puniti con l'ammenda da L. 2000 a L. 10.000 per ogni
lavoratore assunto.
I datori di
lavoro che non comunicano nei termini di cui all'art. 21 della presente legge
la cessazione del rapporto di lavoro sono puniti con l'ammenda da L. 500 a L.
1000 per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo.
Il lavoratore
che, all'atto della sua iscrizione o della conferma di detta iscrizione, non
denuncia di essere già occupato, è punito con l'ammenda da L. 500 a L. 5000.
Capo IV.
Disposizioni
finali.
Art. 28.
I Comuni sono
tenuti a fornire i locali occorrenti per i servizi di collocamento.
Art. 29.
E' abrogato il regio decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 1934,
sull'ordinamento della disciplina nazionale della domanda e della offerta di
lavoro.
E' abrogato
altresì l'ultimo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n.
1381.
Restano in vigore
le disposizioni speciali che regolano l'assunzione e il collocamento di
particolari categorie di lavoratori.
Nulla è variato
per quanto riguarda le disposizioni speciali relative al collocamento degli
apprendisti.
TITOLO III
Assistenza
economica ai lavoratori involontariamente disoccupati.
Capo I.
Disposizioni
generali.
Art. 30.
Fino a quando non
sia disciplinato, in sede di riforma della previdenza sociale, l'ordinamento
delle prestazioni per la disoccupazione involontaria, si applicano le
disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, modificato col
regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio
1939, n. 1272, salvo le modificazioni disposte con il presente capo.
Art. 31.
La norma dell'art. 1 del regio
decreto-legge 17 marzo 1941, n. 124, concernente la elevazione da 120 a 180 del
numero massimo delle giornate di godimento dell'indennità di disoccupazione,
già prorogata coi decreti legislativi 29 luglio 1947, n. 841, e 15 aprile 1948,
n. 549, continua ad avere vigore fino a quando non sia disciplinato, come
previsto dall'articolo precedente, il nuovo ordinamento delle prestazioni per
la disoccupazione involontaria.
La maggiore spesa
derivante dall'applicazione del presente articolo rimane a carico della
gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria.
Art. 32.
L'obbligo
dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso:
a) ai lavoratori agricoli che prestano
abitualmente la loro o pera retribuita alle dipendenze di terzi, limitatamente
alle categorie dei salariati fissi e dei braccianti, anche se in via
sussidiaria esercitino un'attività agricola in proprio o siano retribuiti con
compartecipazione sui prodotti. Per questa categoria di lavoratori l'indennità
di disoccupazione sarà erogata soltanto se i lavoratori stessi non abbiano
raggiunto, nell'annata, un minimo di 180 giornate lavorative, comprese in esse
quelle per attività esercitate in proprio o retribuite con compartecipazione
sui prodotti. La durata della corresponsione della indennità di disoccupazione
sarà uguale alla differenza fra il numero 220 e il numero delle giornate di
lavoro effettivamente prestate. Le modalità relative, anche in ordine all'accertamento
dello stato di disoccupazione, saranno stabilite nel regolamento di esecuzione;
b) agli
impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la
stabilità di impiego, senza limite di retribuzione. Sono estese alle predette
categorie, in quanto compatibili con la disposizione della presente legge, le
disposizioni vigenti per le categorie già comprese nell'obbligo
dell'assicurazione della disoccupazione involontaria ed in particolare quelle
relative ai contributi per le indennità giornaliere e per il Fondo di
integrazione per le assicurazioni sociali.
L'estensione
dell'obbligo assicurativo per gli appartenenti alle categorie di prestatori di
opera, di cui alla lettera b) del primo comma , si applica con effetto dal
primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 33.
Per i lavoratori agricoli
l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione ha effetto dal giorno
dell'entrata in vigore della presente legge per le categorie e secondo le
modalità di cui al regolamento previsto dalla lettera a) del precedente
articolo.
Le misure dei
contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria e per gli assegni
integrativi saranno stabilite annualmente in conformità del disposto dell'art.
9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, sostituito
dall'articolo unico del decreto legislativo 31 ottobre 1947, n. 1378.
I contributi
predetti saranno riscossi secondo le modalità stabilite nel regolamento.
Capo II.
Assegni
integrativi delle indennità di disoccupazione.
Art. 34.
Gli assegni
integrativi istituiti col decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945,
n. 579, modificato col regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, e col
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, ed
i sussidi straordinari istituiti col regio decreto legislativo 20 maggio 1946,
n. 373, modificato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12
agosto 1947, n. 870, per la disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro,
sono disciplinati dalla presente legge, la quale sostituisce i citati decreti
che, pertanto, sono abrogati.
Art. 35.
Agli aventi diritto all'indennità
giornaliera di disoccupazione prevista dall'art. 19 del regio decreto-legge 14
aprile 1939, n . 636, convertito con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939,
n. 1272, è concesso, per il periodo di godimento di tale indennità, un assegno
integrativo di L. 200 per ogni giornata di corresponsione della indennità
stessa a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali,
istituito con decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.
E' concesso
inoltre a carico del Fondo stesso un assegno integrativo di L. 60 per ciascun
figlio, per il quale spetti la maggiorazione della indennità giornaliera di cui
al terzo comma del succitato art. 19. L'assegno di L. 60 spetta anche alla
moglie per il marito che non abbia fonti di reddito e non percepisca altri
sussidi, nonché ai genitori a carico, che si trovino nelle condizioni previste
dalle disposizioni sugli assegni familiari.
Oltre gli assegni
integrativi di cui ai precedenti commi sono corrisposte al disoccupato le
indennità di caropane previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio
dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e 16 luglio 1947, n. 770, e dalla legge 7
luglio 1948, n. 1093.
Gli assegni
integrativi sono corrisposti unitamente alla indennità giornaliera di
disoccupazione con l'osservanza delle norme che disciplinano la corresponsione
dell'indennità stessa.
Capo III.
Sussidi
straordinari.
Art. 36.
Per determinate
località e limitatamente a particolari categorie professionali, può essere
disposta, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto col Ministro per il tesoro, la concessione di sussidi straordinari di
disoccupazione ai lavoratori che si trovino involontariamente disoccupati per
mancanza di lavoro e che non abbiano i requisiti prescritti per il diritto alla
indennità giornaliera di disoccupazione.
Nell'àmbito delle
località e delle categorie professionali per le quali è fatta la concessione, i
singoli lavoratori disoccupati godranno della concessione stessa purché si
verifichino per essi le seguenti condizioni:
1) risulti che
sia stato versato un numero minimo di contributi settimanali per
l'assicurazione per la disoccupazione involontaria, secondo quanto disposto dal
penultimo comma del presente articolo;
2) siano da
almeno cinque giorni iscritti nelle liste di collocamento di cui all'art. 8
senza aver ottenuto offerta di occupazione;
3) siano
nell'impossibilità di seguire i corsi di qualificazione professionale o di
prestare la loro opera presso cantieri di cui al titolo IV, per comprovata
inidoneità fisica, o perché i corsi o cantieri distino eccessivamente dal luogo
di residenza o perché, pur avendone fatta domanda, non vi siano stati ammessi
per deficienza di posti;
4) non
appartengano a famiglia di cui almeno due membri siano occupati;
5) non beneficino
di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali o di pensioni o rendite
corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di
previdenza e assistenza sociale, fatta eccezione per le pensioni di guerra. Il
sussidio straordinario di disoccupazione può essere corrisposto anche a
titolari di rendite da infortuni sul lavoro che abbiano i requisiti richiesti
purché, per il periodo di godimento del sussidio straordinario, rinuncino alla
rendita loro spettante.
Salvo quanto è
disposto nell'articolo seguente per i lavoratori agricoli, il numero minimo di
contributi versati richiesto per la concessione del sussidio straordinario è di
cinque settimanali per gli operai o uno mensile per gli impiegati alla data di
entrata in vigore della presente legge, e aumenta mensilmente di tanti
contributi versati quante sono le settimane o i mesi di effettiva occupazione.
Raggiunto il
numero di 52 contributi settimanali prescritto dal regio decreto-legge 14
aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, anche in
difetto dei due anni di assicurazione, al diritto di godere il sussidio
straordinario subentra il diritto all'indennità giornaliera di disoccupazione.
La concessione
del sussidio straordinario per determinate località e categorie è disposta
avuto riguardo alle condizioni di lavoro e delle industrie locali ed ai lavori
pubblici da eseguire.
Art. 37.
I lavoratori agricoli possono
essere ammessi ai sussidi straordinari con le norme stabilite dal precedente
articolo, purché, entro i tre mesi dalla entrata in vigore della presente
legge, per essi siano stati versati o risultino dovuti i contributi settimanali
e giornalieri minimi previsti dal regolamento, sia per i salariati fissi che
per i lavoratori giornalieri. Il regolamento prevederà anche l'aumento
periodico, a decorrere dal compimento del terzo mese dall'entrata in vigore
della presente legge, dei contributi che dovranno essere pagati in relazione ad
effettiva occupazione per essere ammessi al sussidio straordinario.
Sono
utilizzabili, per costituire i minimi indicati, i contributi eventualmente versati
per mezzo di marche, in dipendenza dell'esercizio, da parte dell'assicurato, di
altre attività già comprese nell'obbligo dell'assicurazione contro la
disoccupazione; a tale effetto per i lavoratori giornalieri sei contributi
giornalieri equivalgono ad un contributo settimanale.
Art. 38.
Sono esclusi dal sussidio
straordinario di disoccupazione i disoccupati già ricoverati in case di cura e
da esse dimessi per guarigione clinica, per stabilizzazione o per prosecuzione
delle cure antitubercolari, quando usufruiscano del sussidio post-sanatoriale a
norma delle disposizioni vigenti.
Art. 39.
Si applicano per la
corresponsione del sussidio straordinario di disoccupazione le norme
sull'assicurazione per la disoccupazione involontaria relative alla concessione
ed erogazione delle indennità giornaliere, alla sospensione ed alla cessazione
del diritto al godimento dell'indennità medesima, ai ricorsi contro la negata
concessione di essa ed agli organi erogatori e ai controlli.
I sussidi
straordinari sono di importo pari a quello degli assegni integrativi di cui al
capo II del presente titolo.
I sussidi
straordinari di regola si erogano per 90 giorni prorogabili al massimo a 180;
e, in casi eccezionali, entro un più ampio termine, previsto dal decreto di
concessione.
Art. 40.
Il lavoratore, per godere della
concessione del sussidio straordinario previsto dall'apposito decreto
Ministeriale deve presentare domanda, per il tramite dell'Ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, alla sede provinciale dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
La domanda è
redatta sul modulo fornito dall'Istituto predetto contenente un particolare
richiamo alle sanzioni penali previste in caso di alterazione della verità.
La domanda deve
essere trasmessa con una dichiarazione dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione, con la quale si attesti l'esistenza nel richiedente
dei requisiti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dell'art. 36.
Art. 41.
L'erogazione del
sussidio straordinario cessa di diritto:
1) quando sia
trascorso il periodo massimo di godimento previsto dall'art. 39;
2) quando il
disoccupato attenda comunque a proficuo lavoro, o quando abbia rifiutato
un'occupazione adeguata;
3) quando il
disoccupato avviato ai corsi per la qualificazione professionale dei lavoratori
o ai cantieri vi si sia rifiutato senza giusti motivi;
4) quando il
disoccupato non abbia adempiuto, senza giustificato motivo, agli obblighi per
comprovare in ogni momento la continuità della disoccupazione;
5) quando il
disoccupato non abbia rinnovato l'iscrizione nelle liste di collocamento entro
la fine del mese susseguente a quello della iscrizione o della conferma.
Il direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ordina di
ufficio la cessazione della erogazione del sussidio straordinario non appena
gli risulti il verificarsi di una o più delle ipotesi previste dal presente
articolo.
Art. 42.
Alla corresponsione dei sussidi
straordinari provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenendo
per essi una contabilità distinta presso il Fondo di integrazione per le
assicurazioni sociali e osservando le norme previste per le gestioni e il
controllo di detto Fondo dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945,
n. 177.
Art. 43.
All'onere derivante dalla
erogazione dei sussidi straordinari si provvede con i contributi dovuti dai
datori di lavoro per gli assegni integrativi delle indennità di disoccupazione
nella misura fissata annualmente ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo
Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, e col concorso dello Stato.
Per l'anno
finanziario 1948-49 lo Stato verserà all'Istituto nazionale della previdenza
sociale per la corresponsione dei sussidi straordinari la somma di lire cinque
miliardi da corrispondersi in due rate semestrali all'inizio di ciascun
semestre. Per gli anni finanziari successi vi il contributo statale sarà
determinato nella legge del bilancio.
Art. 44.
Chi indebitamente riscuote il
sussidio straordinario di disoccupazione o continua a percepirlo dopo la
cessazione del suo stato di disoccupazione è punito con l'ammenda dal doppio al
decuplo delle somme percepite a titolo di sussidio, salvo che il fatto
costituisca reato più grave.
Indipendentemente
da tali pene il responsabile viene escluso dal sussidio straordinario per la
durata di un anno. Nell'ipotesi di tentativo, tale durata è ridotta a sei mesi.
Una ammenda
uguale a quella prevista nel primo comma, salvo che il fatto costituisca reato
più grave, è applicata al datore di lavoro o a chiunque renda possibile
l'indebita percezione del sussidio di disoccupazione.
TITOLO IV
Addestramento
professionale degli apprendisti artigiani, dei lavoratori in soprannumero e dei
disoccupati.
Capo I.
Disposizioni
generali.
Art. 45.
Il Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, nei casi e con le modalità stabilite nel
presente titolo, promuove direttamente o autorizza l'istituzione di corsi di
qualificazione e di riqualificazione per disoccupati, per lavoratori in
soprannumero nelle aziende e per emigrandi, nonché l'apertura di
cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale e vivaistica, di
rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica
utilità.
Capo II.
Corsi
per disoccupati.
Art. 46.
I corsi per
disoccupati sono rivolti all'addestramento, alla qualificazione, al
perfezionamento o alla rieducazione professionale dei lavoratori che, a causa
dello stato di disoccupazione o in dipendenza degli eventi di guerra, abbiano
bisogno di riacquistare, accrescere o mutare rapidamente le loro capacità
tecniche, adattandole alla necessità della efficienza produttiva, alle esigenze
del mercato interno del lavoro e alla possibilità di emigrazione.
Essi hanno
carattere eminentemente pratico, con applicazione degli allievi in opere
attinenti all'attività professionale oggetto del corso.
I corsi sono
diurni con orario corrispondente a quello normale di lavoro, durano di regola
da due a otto mesi e possono essere seguiti da corsi più progrediti di uguale
durata per gli stessi allievi che abbiano frequentato i corsi di addestramento.
Art. 47.
I corsi per lavoratori
disoccupati possono essere promossi dalle Amministrazioni dello Stato e dai
Comuni, nonché da altri enti , istituzioni e associazioni anche presso scuole,
a termini del regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 380.
Art. 48.
I promotori dei corsi per
lavoratori disoccupati possono ottenere, qualora dimostrino di avere
l'attrezzatura idonea per l'effettuazione dei medesimi, i finanziamenti e le
sovvenzioni necessarie, nonché le indennità per gli allievi previste dal
presente titolo.
L'autorizzazione
è data con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per il tesoro.
La coordinazione
dei corsi in rapporto alle esigenze regionali è demandata al Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale.
Le proposte di
istituzione dei singoli corsi devono essere inoltrate al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione territorialmente competente, munite di parere della Commissione
provinciale.
Art. 49.
L'iscrizione ai corsi avviene su
domanda dell'interessato diretta all'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione che, d'intesa con le direzioni dei corsi, provvede alla
selezione e all'avviamento, tenendo presenti criteri razionali di orientamento
professionale.
Gli istituti, gli enti e le
associazioni che promuovono corsi sono tenuti a comunicare, almeno dieci giorni
prima della data di inizio dei corsi stessi, agli Uffici provinciali del lavoro
e della massima occupazione, alle sedi provinciali dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale, agli Ispettorati del lavoro, ai Consorzi provinciali
per l'istruzione tecnica e alle locali associazioni sindacali, la istituzione
dei corsi, e, ad inizio avvenuto, a segnalare i nominativi degli iscritti
all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione.
Art. 50.
I promotori dei
corsi devono richiedere un delegato ministeriale che presenzi agli esami finali
e devono rimettere entro dieci giorni dalla chiusura del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, a mezzo dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione competente, il resoconto didattico, tecnico ed economico
del corso stesso.
Art. 51.
Il Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale stabilisce le modalità per il funzionamento dei corsi per
disoccupati.
Art. 52.
Nelle località e per quelle categorie
per le quali sono stati istituiti corsi, i lavoratori disoccupati, di età
inferiore ai quaranta anni, sono obbligati alla frequenza per poter percepire
il sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo III, e tutte le
altre agevolazioni dipendenti dal loro stato di disoccupazione, salvo le
eccezion i previste dall'art. 36, secondo comma, n. 3.
Tutti gli allievi
che frequentino con diligenza i corsi hanno diritto, oltre al sussidio di
disoccupazione, eventualmente ad essi spettante, ad una integrazione di L. 200
per ogni giornata effettiva di presenza a carico del Fondo di cui all'art. 62.
Gli allievi del
corso che non percepiscano, quantunque disoccupati, né l'indennità giornaliera
di disoccupazione, né il sussidio straordinario di disoccupazione, oltre alla
suindicata integrazione giornaliera di L. 200, ricevono un secondo assegno
giornaliero pari a L. 100 aumentato di L. 60 per ogni figlio, per la moglie e
per i genitori, purché siano a carico.
I lavoratori che
abbiano frequentato con regolarità e diligenza i corsi e abbiano superato la
prova finale conseguono un attestato ed ottengono un premio di L. 3000. Il
predetto attestato, a parità di altre condizioni, dà diritto di preferenza
nell'avviamento al lavoro o nella emigrazione.
I lavoratori che
non frequentano assiduamente i corsi possono essere radiati, e in tal caso
decadono dal diritto al sussidio straordinari o di disoccupazione.
Capo III.
Corsi
aziendali di riqualificazione.
Art. 53.
Le imprese industriali, non a
ciclo stagionale, che occupano almeno mille dipendenti, e che reputano di avere
una minore funzionalità per effetto di una maestranza in parte non rispondente
alle esigenze aziendali o per il mancato adeguamento del carico di mano d'opera
alle proprie possibilità funzionali ed economiche, possono chiedere di aprire
corsi di riqualificazione per maestranze di età non superiore ai quarantacinque
anni, qualora almeno i due terzi dei lavoratori interessati desiderino di
frequentarli.
Analogamente più
imprese industriali, con meno di mille dipendenti ciascuna, possono chiedere di
aprire corsi interaziendali, purché i due terzi dei lavoratori interessati
desiderino di frequentarli. La responsabilità della gestione dei corsi è
assunta dalla impresa presso la quale i corsi stessi sono attuati.
Art. 54.
Le imprese previste dall'articolo
precedente rivolgono domanda documentata al Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, a mezzo dell'Ispettorato del lavoro competente, che esprime
il parere sulla opportunità del corso e sulla razionalità della sua
organizzazione.
La facoltà del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concedere l'autorizzazione è
esercitata d'intesa con i Ministri per il tesoro e per l'industria e commercio.
Capo
III.
Corsi
aziendali di riqualificazione.
Art. 55.
I corsi di cui agli articoli
precedenti durano da tre a otto mesi e si svolgono in locali distinti da quelli
adibiti dall'impresa alla normale attività secondo le direttive stabilite dal
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Al termine del
corso i non qualificati sono licenziati; i qualificati invece sono riassorbiti
dall'azienda nei limiti delle sue possibilità. Alle prove di fine corso
presenzierà un tecnico designato dalla Commissione provinciale.
Art. 56.
Agli operai dei corsi, in deroga
al disposto di cui all'art. 6 del decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 869, è
corrisposta l' integrazione salariale nella misura dei due terzi della
retribuzione globale per le ore da ventiquattro a quaranta settimanali a carico
della Cassa integrazione guadagni operai dell'industria.
Ad essi inoltre a
carico del Fondo di cui all'art. 62 sarà corrisposta settimanalmente una somma
pari alla integrazione di cui sopra, oltre alla integrazione giornaliera di L.
100. Agli stessi sono corrisposti gli assegni familiari nella misura prevista
per la categoria cui il lavoratore appartiene, a carico della rispettiva Cassa
degli assegni familiari.
Ad essi non
spetta il premio finale di L. 3000.
Sono a carico
delle imprese promotrici dei corsi le spese per l'istituzione, l'attrezzatura
ed il funzionamento dei corsi stessi, quelle per le assicurazioni infortuni,
nonché quelle per l'indennità di licenziamento nelle ipotesi previste
dall'articolo precedente.
Capo IV.
Facilitazioni
alle piccole aziende ed alle botteghe artigiane.
Art. 57.
Sul fondo costituito ai sensi
dell'art. 62 si possono ridurre, fino ad un terzo del loro ammontare, le spese
sostenute dalle botteghe artigiane o dalle imprese con non più di cinque
dipendenti, che si trovino nelle condizioni previste nell'articolo seguente,
per corrispondere i contributi al Fondo di integrazione delle assicurazioni
sociali e al Fondo di solidarietà sociale, per conto degli apprendisti minori
dei 18 anni da esse istruiti.
Le botteghe e le
imprese che intendono ottenere il rimborso di cui al precedente comma, alla
scadenza di ogni semestre a partire dal 1° gennaio 1949 trasmettono apposita
domanda, corredata dei documenti comprovanti l'avvenuto versamento dei
contributi considerati, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
tramite gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, i quali
devono accertare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti
prescritti ai sensi dell'articolo seguente.
I benefici
previsti dal presente articolo a favore delle imprese non sono concessi nei
casi in cui l'apprendista sia distratto dal tirocinio per lavori non
direttamente connessi all'insegnamento e alla pratica del mestiere.
Art. 58.
Agli effetti del riconoscimento
alle botteghe e alle imprese della idoneità all'insegnamento del mestiere agli
apprendisti per l'ammissione ai benefici previsti dall'articolo precedente,
sono istituiti in ogni provincia appositi registri, la cui formazione e tenuta
sono affidate agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione,
secondo le norme indicate nel seguente comma.
Spetta alla
Commissione centrale di determinare, ai fini della formazione e della tenuta
dei registri delle botteghe e imprese:
a) l'elenco dei
mestieri per cui è ammessa l'iscrizione nei registri;
b) le modalità
per la tenuta dei registri e i requisiti per stabilire l'idoneità delle imprese
all'insegnamento del mestiere ai fini del conseguimento dei benefici previsti
nell'articolo precedente;
c) le modalità
necessarie per l'azione di vigilanza e di controllo sull'efficienza
dell'insegnamento agli apprendisti da parte delle botteghe e imprese iscritte
nei registri.
Capo V.
Cantieri-scuola.
Art. 59.
Il Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste
e con quello per i lavori pubblici, a seconda della materia, promuove
direttamente o autorizza, in zone ove la disoccupazione sia particolarmente
accentuata, l'apertura di cantieri-scuola per disoccupati, per l'attività forestale
e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di
opere di pubblica utilità.
Ai Ministeri
dell'agricoltura e delle foreste e dei lavori pubblici ed ai loro uffici
periferici, nell'ambito delle rispettive competenze, è demandato il compito
dell'approvazione dei progetti, della sorveglianza tecnica e del collaudo delle
opere eseguite nei cantieri di cui al presente articolo.
I detti Ministeri
ed uffici periferici, a richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, forniranno altresì l'assistenza tecnica ai detti cantieri.
Il Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale stabilisce le modalità organizzative dei
cantieri-scuola.
Art. 60.
Il proprietario
di terreno idoneo a lavori di rimboschimento, di bonifica o di sistemazione
montana, può chiedere l'autorizzazione ad aprire cantieri-scuola al Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, il quale ha facoltà di concederla. La
stessa concessione può essere accordata anche ad Amministrazioni pubbliche,
Enti o Consorzi nell'ambito delle leggi Qualora il rimboschimento non venga
effettuato dal proprietario del suolo, il terreno dopo l'esecuzione delle
semine o delle piantagioni è consegnato al Corpo forestale dello Stato per gli
ulteriori interventi necessari ad assicurare il buon esito dei lavori. In tale
caso la cessione temporanea del terreno è disciplinata con le norme stabilite
dagli articoli 76 e 78 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
Alle spese
occorrenti per le indennità di occupazione dei terreni compresi nei perimetri
di rimboschimento, per la fornitura di semi e piantine e per gli interventi
atti ad assicurare il buon esito dei lavori è provveduto con gli stanziamenti
iscritti sul bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Analogamente per
le spese occorrenti per la costruzione di opere di pubblica utilità, di
competenza del Ministero dei lavori pubblici, e non previste nell'articolo
seguente, è provveduto con gli stanziamenti iscritti sul bilancio del Ministero
dei lavori pubblici stesso.
Art. 61.
I lavoratori disoccupati possono
chiedere di essere ammessi al lavoro nei cantieri-scuola in qualità di
lavoratori volontari, entro il numero massimo dei posti e per la durata che,
per ciascun cantiere, sono stabiliti, sentiti i proponenti degli stessi, dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
L'iscrizione ai
cantieri-scuola avviene su domanda dell'interessato, diretta all'Ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, che, d'intesa con la
Direzione dei cantieri stessi, provvede alla selezione ed all'avviamento.
I lavoratori
hanno diritto, oltre al sussidio di disoccupazione, a lire 300 giornaliere.
Qualora non
abbiano diritto a tale sussidio, percepiranno, oltre le lire 300, una indennità
pari a lire 200 se celibi, a lire 300 se coniugati, nonché, per ogni tre mesi
di servizio assiduo ed operoso, un ulteriore premio di lire 3000 corrisposta a
giudizio insindacabile del direttore del cantiere.
Le spese
riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dei cantieri-scuola e le
indennità ai lavoratori in essi avviati sono a carico del Fondo di cui all'art.
62.
Capo VI.
Finanziamenti.
Art. 62.
Il "Fondo per la
qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione dei lavoratori
italiani", di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n.
1261, proveniente dall'assorbimento del Fondo di cui al regio decreto 24 aprile
1939, n. 1059, assume la denominazione di "Fondo per l'addestramento
professionale dei lavoratori". Esso costituisce un fondo speciale presso la
Cassa depositi e prestiti, gestito dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
Il Fondo è
alimentato:
a) da contributi
straordinari da stabilirsi sulle gestioni della assicurazione contro la
disoccupazione, dei relativi assegni integrativi e dei sussidi straordinari di
disoccupazione, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con il Ministro per il tesoro;
b) da un
contributo annuo dello Stato fissato in lire 10 miliardi per l'anno finanziario
1948-49;
c) da contribuzioni
ed erogazioni eventualmente effettuate da privati, enti e associazioni o da
organismi o da amministrazioni di qualsiasi natura;
d) da recuperi su
finanziamenti ai corsi ed altre eventuali entrate.
Al Fondo restano
devolute le attività del Fondo nazionale per l'addestramento professionale,
costituito con contratto collettivo di lavoro stipulato in data 1° marzo 1943,
tra l'ex Federazione nazionale dei costruttori edili e l'ex Federazione
nazionale dei lavoratori dell'edilizia.
Con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono stabilite
le norme per l'amministrazione e l'erogazione delle disponibilità del Fondo, di
cui al primo comma del presente articolo, e per l'incasso dei contributi.
Art. 63.
Sul Fondo di cui all'articolo
precedente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con
il Ministro per il tesoro, provvede al finanziamento per la spesa relativa ai
corsi ed ai cantieri-scuola di cui alla presente legge e alla corresponsione di
sovvenzioni per i corsi medesimi, ai rimborsi alle botteghe artigiane e alle
piccole imprese di cui all'art. 57, nonché alle spese per il funzionamento
della Commissione centrale e della Segreteria di cui all'art. 3.
Art. 64.
Le disponibilità del fondo, di
cui all'art. 62 dovranno essere annualmente impiegate, almeno per la metà, nel
Mezzogiorno e nel le Isole per le finalità previste dal presente titolo.
Art. 65.
Sono abrogati il decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1264, e il
decreto legislativo 14 gennaio 1948, n. 2.
TITOLO V
Disposizioni
generali.
Art. 66.
Il Ministro per il tesoro è
autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio
necessarie per l'attuazione della presente legge, attingendo al
"Fondo-lire" le somme occorrenti per fronteggiare gli oneri previsti
ai titoli III e IV e per quelli previsti al titolo II provvedendo con le
entrate di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31, concernente variazioni al
bilancio dell'entrata.
Art. 67.
Sono abrogate le
disposizioni contrarie a quelle del la presente legge o con essa incompatibili.
Art. 68.
Fino al 30 aprile
1949, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e gli organi da lui
dipendenti sono autorizzati a provvedere alla istituzione dei corsi previsti
dal titolo IV, anche prima che siano costituite le Commissioni di cui all'art.
25.
Art. 69.
La presente legge
entra in vigore cinque giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.