Legge
n. 26 del 11 febbraio 1980
Norme relative al
collocamento in aspettativa dei dipendenti dello Stato il cui coniuge, anche
esso dipendente dello Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero
La
Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge
Art. 1
L'impiegato dello
Stato, il cui coniuge - dipendente civile o militare della pubblica
amministrazione - presti servizio all'estero, può chiedere di essere collocato
in aspettativa qualora l'amministrazione non ritenga di poterlo destinare a
prestare servizio nella stessa località in cui si trova il coniuge, o qualora
non sussistano i presupposti per un suo trasferimento nella località in
questione.
Art. 2
L'aspettativa,
concessa sulla base dell'art. 1 della presente legge, può avere una durata
corrispondente al periodo di tempo in cui permane la situazione che l'ha
originata. Essa può essere revocata in qualunque momento per ragioni di
servizio o in difetto di effettiva permanenza all'estero del dipendente in
aspettativa. L'impiegato in aspettativa non ha diritto ad alcun assegno.
Art. 3
Il tempo
trascorso in aspettativa concessa ai sensi dell'art. 1 della presente legge non
è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli
aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
L'impiegato che
cessa da tale posizione prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta,
dedotto il tempo passato in aspettativa.
Art. 4
Qualora
l'aspettativa si protragga oltre un anno, l'amministrazione ha facoltà di
utilizzare il posto corrispondente ai fini delle assunzioni. In tal caso,
l'impiegato che cessa dall'aspettativa occupa - ove non vi siano vacanze
disponibili - un posto in soprannumero da riassorbirsi al verificarsi della
prima vacanza.