Legge
1 marzo 2005, n. 26
"Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante proroga di termini"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50
del 2 marzo 2005
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, recante
proroga di termini, è convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato
con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2
marzo 2005
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono
stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Bilanci
di previsione degli enti locali
1.
Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da
parte degli enti locali è prorogato
al 31 marzo 2005.
1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione
degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di
bilancio si applicano, per l'anno 2005, le disposizioni di cui all'articolo
1, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.
Art. 1-bis.
Fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti per le
anticipazioni di spese in conto capitale
1. All'articolo 1, comma 27, ultimo periodo, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, le
parole: "31 gennaio 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30
aprile 2005" .
Art. 1-ter.
Contributi per il finanziamento di interventi a tutela
dell'ambiente e dei beni culturali
1. Al comma 28 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, l'ultimo
periodo è soppresso.
2. Il comma 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, è sostituito dal seguente:
"29. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con
decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, individua, in coerenza con apposito atto di indirizzo
parlamentare, gli interventi e gli enti destinatari dei contributi di cui al
comma 28. All'attribuzione dei contributi provvede il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato anche in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. I contributi che, alla data del 31 agosto di ciascun
anno, non risultino impegnati dagli enti pubblici sono revocati per essere
riassegnati secondo la procedura di cui al presente comma. Gli altri soggetti
non di diritto pubblico devono produrre annualmente, per la stessa finalità,
la dichiarazione di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto del
vincolo di destinazione del finanziamento statale. Ai fini dell'erogazione
del finanziamento, l'ente beneficiario trasmette entro il 30 settembre di
ciascun anno apposita attestazione al citato Dipartimento, secondo lo schema
stabilito dal predetto decreto" .
Art. 1-quater.
Liquidazione dell'imposta comunale sugli immobili
1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212, concernente l'efficacia
temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione dell'imposta
comunale sugli immobili che scadono il 31 dicembre 2004 sono prorogati al 31
dicembre 2005, limitatamente alle annualità d'imposta 2000 e successive .
Art. 2.
Procuratore nazionale antimafia
1. Il magistrato preposto alla Direzione nazionale
antimafia alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad
esercitare le proprie funzioni fino al compimento del settantaduesimo anno di
età. Ai fini delle procedure per il successivo conferimento
dell'incarico, il posto si considera vacante da tale data .
Art. 3.
Liberazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di
merci per conto di terzi
1. L'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22
dicembre 2000, n. 395, così come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma
1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: "31 dicembre 2004"
sono sostituite dalle seguenti "30 giugno 2006".
Art. 4.
Finanziamento provvisorio alle regioni
1. Entro il 30 aprile 2005, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 , il Governo approva le proposte normative per adeguare il
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ai principi contenuti nel titolo V della Costituzione e nel
rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi finanziarie. Sino alla
detta data è sospesa l'applicazione
dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 56 del 2000, nonché l'efficacia del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 14 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2004, adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 56 del 2000. Sino alle medesima data, il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato a
concedere anticipazioni, salvo conguaglio, per le finalità dell'articolo 13, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 56 del 2000, ferme
restando, relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007, le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 184, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 .
Art. 4-bis.
Adeguamento degli edifici scolastici
1. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è prorogato di sei mesi .
Art. 5.
Personale a tempo determinato della Croce Rossa
1.
Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'attività dell'Associazione
italiana della Croce Rossa, la medesima
è autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i contratti di
lavoro a tempo determinato, sottoscritti in attuazione del decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in applicazione delle convenzioni con
il Servizio sanitario nazionale che li hanno determinati.
Art. 6.
Contributi allo spettacolo dal vivo
1. In attesa della riforma della disciplina in materia di
spettacolo dal vivo, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, i
vigenti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi alle relative
attività, di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163, sono
confermati per l'anno 2005. I termini per la presentazione delle relative
domande sono riaperti per trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Alle attività in materia di spettacolo si
applica la disciplina prevista dall'art. 23, comma 6, del decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali in data 27 febbraio 2003,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 2003, come
integrato dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per i beni e le
attività culturali in data 21 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2004 .
Art. 6-bis.
Misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali
1. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "30 giugno 2005" sono
sostituite dalla seguenti: "31 dicembre 2005";
b) al comma 3, le parole: "30 settembre 2005"
sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2006" .
Art. 6-ter.
Termini per le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali
del 1994
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 dicembre
2003, n. 383, gi à differiti dal decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220,
convertito, con modificazioni dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, sono
ulteriormente differiti al 30 giugno 2005 .
Art. 6-quater
Occupazioni d'urgenza
1. È differito al
31 dicembre 2005 il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
26 ottobre 2001, n. 390, convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e
successive modificazioni, in materia di efficacia dei decreti di occupazione
di urgenza delle aree interessate dal programma di ricostruzione di cui al
titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 .
Art. 6-quinquies.
Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli
infermieri e dei tecnici sanitari di radiologia medica
1. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare
l'emergenza nel settore infermieristico, le disposizioni previste dall'art.
1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 12 novembre 2001, n.
402, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, si
applicano fino al 31 dicembre 2006, nel rispetto delle disposizioni recate in
materia di assunzioni dai provvedimenti di finanza pubblica .
Art. 6-sexies.
IVA agricola
1. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 10, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano
con decorrenza dal 1° gennaio 2006 .
Art. 6-septies.
Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori
licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti o licenziati per
giustificato motivo oggettivo
1. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 135, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, le parole:
"31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre
2005" e le parole: "e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003 e 2004" sono sostituite dalle seguenti: "e di 45 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005" .
Art. 6-octies.
Codice a barre sulle confezioni dei medicinali veterinari
1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre
relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari, di cui all'articolo
13-undecies, comma 1, del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284 è prorogato al 31 dicembre 2007 .
Art. 6-nonies.
Efficacia delle sanzioni di cui all'articolo 5, comma 6-bis
del decreto-legge n. 143 del 1991
1. Il termine di efficacia delle disposizioni di cui
all'articolo 5, comma 6-bis, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è differito al 1° luglio 2005.
Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
|